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Interpretazione, trascrizione o traduzione?
I dicta testium e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. xii-xiv)

Interprétation, transcription ou traduction ? Les dicta testium et le rôle de médiation linguistique des notaires (xiie-xive siècle)
Interpretation, transcription or translation, The dicta testium and the notaries’s linguistic mediation (12th–14th centuries)
Luca Fois
p. 21-36

Abstracts

The depositions of witnesses are a very interesting kind of source for historians, because, more than other documental typlogies, they give us the impression to come in contact with women and man of the past. Nevertheless, we must remember that they are mediated sources, strictly related to the form and the words chosen by the notary that put them in writing. On the basis of the medieval documentation produced in Milan between the second half of 12th century and the first decades of the 14th century, the article investigates three possible approaches of lingustic mediation used by notaries, that can interpret, transcribe and translate the answers of those they questioned. Obviously, they are not absolute categories but useful keys to better understand the voices that came from the past.

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Full text

  • 1 Il riferimento storiografico obbligato è E. Le Roy Ladurie, Storia di un paese: Montaillou. Un vill (...)
  • 2 A. Esch, «Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati d (...)
  • 3 A. Esch, «Gli interrogatori di testi come fonte storica…», p. 249.

1Le deposizioni di testimoni (e i meno frequenti interrogatori di accusati) sono una fonte di grande interesse per gli storici, perché più di altre tipologie documentarie danno l’impressione di poter venire a diretto contatto con gli uomini e le donne del passato1. Esse sono state impiegate negli anni per comprendere il senso del tempo e dello spazio degli uomini medievali, per indagare i meccanismi della memoria, per evidenziare strategie di condizionamento messe in atto durante i processi e altri fecondi e originali percorsi di ricerca2. Al di là dei loro utilizzi, non si deve tuttavia dimenticare che esse sono fonti mediate — «non sono certo nastri ma verbali», scriveva Arnold Esch non troppo tempo fa3 — dipendenti dalla forma e dalle parole scelte dal notaio che le ha messe per iscritto.

  • 4 Lo stesso Esch (ibid., p. 250) mette in guardia dal cadere in questo tipo di tentazioni.
  • 5 L’aderenza tra testo e testimonianza viene generalmente (e positivamente) data per scontata, ad ese (...)
  • 6 Non è infrequente trovare sul dorso delle pergamene delle note di pugno del notaio in cui si quanti (...)

2Evitando accuratamente di inoltrarci sul terreno scivoloso della veridicità dei contenuti (sui quali nella maggior parte dei casi il notaio non ha né responsabilità, né controllo) o sull’oggettività delle testimonianze4, un aspetto spesso sottovalutato di questo tipo di fonti che vale la pena indagare, nei limiti di un’osservazione non sistematica, pare essere quello dell’aderenza delle testimonianze alla loro forma scritta5. Non si tratta di un compito agevole, per la semplice ragione che purtroppo non vi sono termini diretti di confronto e verifica. Malgrado questo limite, alcune spie possono aiutarci a comprendere quale possa essere stato l’intervento del notaio. Sulla base dell’analisi della documentazione pergamenacea milanese in un arco cronologico compreso tra la seconda metà del secolo xii e i primi decenni del xiv, sono ipotizzabili almeno tre atteggiamenti assunti dai redattori delle deposizioni. Il primo è quando il notaio interpreta le parole degli interrogati, non riportandole precisamente ma trascrivendone il senso, spesso utilizzando una formula. Un secondo atteggiamento, più neutro, è quando il notaio trascrive semplicemente quanto detto, senza apportare modifiche significative. In ultimo, nel caso di individui non in grado di esprimersi corrrettamente in latino, il notaio è chiamato a effettuare una vera e propria traduzione, al fine di dare una forma legale alle testimonianze rese. Inutile dire che non si tratta di categorie assolute. Il confine fra i tre atteggiamenti è assai sottile, in modo particolare quello tra l’interpretazione e la traduzione. Inoltre, secondo la sua abilità e le esigenze del committente (ad esempio per risparmiare di righe di testo o fogli di pergamena), il notaio può variare il registro per sottolineare alcune testimonianze — a cui dedica particolare cura — e sorvolare velocemente su altre, meno pertinenti o ripetitive6.

  • 7 Sulla produzione documentaria dei processi si vedano le osservazioni di P. Merati, «La rappresentaz (...)
  • 8 Si veda ad esempio J. B. Given, Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline & Resistance in (...)
  • 9 Esulando dal limite cronologico espresso nel titolo si veda, sulla metarealtà e sull’apporto dei no (...)

3Parlando di mediazione notarile delle testimonianze si deve necessariamente fare anche un rapido accenno alla pratica, diffusasi nella seconda metà del secolo xiii per venire incontro alle esigenze di un più agevole controllo e utilizzo delle informazioni, della manipolazione del testo. La documentazione processuale «di servizio» — fino ad allora prodotta ed utilizzata all’interno del processo stesso — comincia ad assumere valenze differenti, che si protraggono oltre la durata del procedimento, soprattutto per quanto riguarda i processi inquisitori7. Nel caso specifico dei testimoniali, i notai sono chiamati ad intervenire nell’organizzazione del testo (sovvertendo l’ordine delle testimonianze, introducendo rimandi interni, etc.) e a compilare dei registri che contengono atti relativi a più procedimenti, che diventano veri e propri strumenti polizieschi8. Si tratta chiaramente di interventi di natura formale, che — nel caso specifico degli atti dell’officium inquisitionis — contribuiscono però a costruire, anche attraverso l’uso sapiente del linguaggio da parte del notaio e dell’inquisitore, una metarealtà processuale e inquisitoriale, non necessariamente coincidente a quella reale9.

Interpretazione

4Lasciando perdere tali evoluzioni della pratica documentaria, torniamo al nostro discorso, partendo dall’interpretazione. Occorre innanzitutto specificare che si intendono qui per interpretazione, tutti quei casi in cui il notaio annota una risposta che, pur non riportando probabilmente le precise parole o frasi dell’interrogato, ne interpreta (appunto) il senso o l’orientamento. Fatta questa premessa, la prima questione che viene da porsi è in quali occasioni è ragionevole pensare che il notaio interpreti le dichiarazioni dei testimoni.

  • 10 Ad esempio vengono usualmente utilizzate le formule: «per annos .x., .xx., .xxx. et plus» o «per ta (...)

5Negli atti milanesi è abbastanza comune, soprattutto nei casi che presentano un gran numero di positiones, che le risposte si ripetano identiche sia nello stesso verbale, sia in verbali diversi, relativi allo stesso procedimento. Evidentemente, in presenza di risposte secche o brevi — assertive o negative — il notaio tende a uniformare quanto detto dagli interrogati trasformandolo in una formula, anche se probabilmente questi nella realtà avevano detto altre parole, o avevano risposto con cenno. Pertanto non è infrequente incontrare serie di sic o credo, nescio e formule consimili. In altri casi si ripete in tutto o in parte la positio, soprattutto quando si è in presenza di riferimenti temporali10.

  • 11 Sulla chiesa vimercatese: R. Perelli Cippo, «Cenni sulle origini e vicende della pieve di Vimercate (...)
  • 12 Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1277-1300), a cura di L. Fois, Milano, Ed. (...)
  • 13 A proposito delle tipologie documentarie prodotte dal comune milanese si veda Gli atti del comune d (...)

6Un intervento del primo tipo si può chiaramente vedere in un breve atto datato 4 novembre 1284 conservato tra le pergamene della collegiata di Santo Stefano di Vimercate11. Il console di giustizia di Milano Lorenzo Ferrarius stabilisce un termine di comparizione nella causa che la chiesa ha con Stefano Merosus, entro il quale quest’ultimo deve presentarsi per rispondere ad alcuni quesiti12. Sulla stessa pergamena del mandato di comparizione (che è un atto formale dell’istituzione comunale)13, il notaio annota in modo informale (ossia a margine) le domande che dovranno essere fatte al teste e poi, probabilmente il giorno dell’interrogatorio (come sembrerebbe indicare l’utilizzo di un inchiostro differente), le risposte:

§ Posuit presbiter Iacob beneficialis ecclesie loci de Roncho procuratorio nomine domini ..prepositi et capituli ecclesie de Vicomercato in causa quam habet cum Stephano Meroso de Vicomercato reum. In primis quod sedimen illud de quo queritur et in libello fit mentio fuit Algerii Bagerii et per eum detentum et possessum per plures annos. R(espondit) credit.

  • 14 «Il prete Giacomo, beneficiale della chiesa del luogo di Ronco [Briantino], in qualità di procurato (...)

Item quod dictus Algerius cessavit in solutione ficti de quo in libello fit mentio quod est libras .iii. olei olive quolibet anno per annos .xx. proximos preteritos. R(espondit) non credit prout ponitur.14

7Le annotazioni diligentemente prese dal notaio furono in seguito trascritte nei registri del comune — come si apprende dalla sottoscrizione: «Ego Rugerius Curtus notarius suprascripti consulis scripsi et in quaterno possui <Io Ruggero Corto notaio dei detti consoli ho scritto e posto nel registro>» — e da questi fu tratta una copia per le parti, che ci mostra in che modo le precedenti note si siano trasformate in seguito al passaggio ufficiale della registrazione:

.mcclxxxiiii., die lune, .vi. die novembris. Coram domino Laurentio Fer(rario), co(nsule) iustitie M(ediolani), ponit presbiter Iacob beneficialis ecclesie de Roncho, procuratorio nomine domini prepositi et capituli ecclesie Sancti Stefani de Vicomercato, in causa quam habet cum Stefano Merosso de Vicomercato reum, in primis quod sedimen illud de quo queritur et in libello fit mentio fuit Algierii Bagierii et per eum detentum et possessum per plures annos. Respondit se credere, prout ponitur.

  • 15 «1234, lunedì, sesto giorno di novembre. In presenza del signor Lorenzo Ferrario, console di giusti (...)

Item quod dictus Algierius cessavit in solutione ficti de quo in libello fit mentio, quod est libras tres olei olive quolibet anno per annos .xx. proximos preteritos. Respondit se non credere, prout ponitur.15

8Come si vede, pur non mutando la sostanza delle dichiarazioni di Stefano Merosus, nella redazione finale abbiamo una versione tutto sommato raffinata di quelle che, con tutta probabilità, erano due risposte negative, forse espresse con un semplice cenno del capo.

  • 16 Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1234-1277), a cura di L. Fois, Milano, Ed. (...)
  • 17 Ibid., p. 156.

9Questo tipo di intervento da parte del notaio sembra però limitarsi alle risposte più semplici, generiche o ripetitive. Vi sono occasioni in cui il cambio di registro è immediato quando le parole dell’interrogato si fanno più nette e precise. Un altro documento vimercatese fornisce un’efficace esemplificazione16. In un testimoniale del marzo del 1251, Coppa e Suzone Ferrarii — padre e figlio — rispondono con una serie di nescio nec credo ai quesiti di Martino de Vicomercato, procuratore di Santo Stefano, che li incalza in merito ad alcune terre della collegiata che occupavano indebitamente. Molto probabilmente, in modo analogo al documento che abbiamo visto poc’anzi, il notaio Ottobello de Limidi compie un’opera di raffinamento delle risposte, ponendole in discorso indiretto e utilizzando la formula «Respondit se nescire nec credere <Ha risposto di non saperlo, né crederlo>», che lascia trasparire una ferma ma apparentemente pacata contrapposizione tra le parti. Tuttavia, dopo una decina di positiones relative al bene conteso, ecco comparire un’affermazione che mette direttamente in questione l’onorabilità degli accusati (e interrogati): «Item quod dicti Coppa et Suzo sunt mali homines et malitiosi et male fame et conversationis <Similmente, che detti Coppa e Suzone sono uomini malvagi e maliziosi, di pessima fama e frequentazioni>.» Difficilmente il notaio può normalizzare la risposta, che difatti riporta in tutta la sua salacità: «Respondit se esse bonos et legales magis quam illi qui fecerunt petitiones <Ha risposto che loro sono uomini migliori e più onesti di coloro che li hanno accusati>», lasciandoci immaginare lo sdegno con cui vennero proferite queste parole17.

10In altre occasioni il notaio interpreta verosimilmente quanto detto dagli interrogati per riassumere punti non particolarmente salienti della testimonianza, oppure argomenti già trattati esaurientemente dallo stesso teste o da altri, che vengono ripetuti in termini più o meno simili. Un espediente per rendere questa differenza nello scritto sembrerebbe essere il passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto, il primo di norma utilizzato per la testimonianza annotata integralmente, il secondo per riportare quanto già detto con l’aggiunta di qualche dato ulteriore, probabilmente non troppo rilevante.

  • 18 Le pergamene del secolo xii della Chiesa Maggiore di Milano (Capitolo Maggiore – Capitolo Minore – (...)

11Un esempio di questa situazione ci viene fornito da un testimoniale della fine del xii secolo nel quale sono raccolte le deposizioni relative ad una causa tra il monastero di Santa Maria di Villanova e un certo Alberto Cavalcaconte18. Ad un certo punto, dopo molti altri, viene interrogato un abitante di un villaggio vicino — Toso de Ariboldis — dipendente o famiglio delle monache. La sua prima risposta viene riportata in discorso diretto:

  • 19 «Negli ultimi vent’anni sono stato [al servizio] delle monache di Villanova per otto anni, durante (...)

A XX annis infra ego steti cum monachabus de Villanova per annos VIII, per quos non vidi quod ille monache darent decimam aliquis de illis terris quas laborabant, et tunc vidi Dominicum semel dare fabas suprascripto Albertus pro decima unius campi, qui iacet in Pollionasca, cuius coherentias nescio, qui nunc est ipsius monasterii quia ipse Dominicus eis legavit ipsum campum, de decima cuius campi tunc fuit discordia inter ipsum Albertum et Bevulcum de Raude.19

12Il resto della testimonianza è in discorso indiretto, in un registro abbastanza sbrigativo:

  • 20 «Interrogato come il sopradetto Revegiato, ha risposto di non sapere nulla più di quanto ha detto s (...)

Interrogatus ut suprascriptus Revegiatus, respondit se nichil scire aliud quod supra dixit, preter quod audivit quod Guitardus Trisoldi vendidit ipsi monasterio de ipsa terra, de qua nunc est discordia […].20

13In ultimo, bisogna ammettere che, in alcuni casi, la spinta verso la standardizzazione delle dichiarazioni, verso cioè una loro trasformazione in formule, potrebbe anche essere l’indicatore di una scarsa o insufficiente padronanza del latino da parte dello scrittore. Per questo motivo, verosimilmente, egli tenderà a riportare quanto detto (in latino o in volgare) verso forme più vicine alla sua capacità rielaborativa. Ciò non vuole dire che il notaio non fosse in grado di comprendere le risposte dei testi, tuttavia interverrà interpretandone l’orientamento per renderle poi su pergamena in un modo a lui congeniale, evitando l’horror vacui di una tipologia documentaria aperta, non strettamente soggetta ad una precisa scansione di formule predifinite e in parte immutabili.

Trascrizione

  • 21 Si veda l’esempio fornito da M. T. Clanchy, From Memory to Written Record…, p. 206.

14Anche la cultura degli interrogati gioca un ruolo di primo piano nel discorso fin qui condotto. Più essa è di livello elevato, minore si può supporre sarà l’intervento del notaio nella fase di scrittura. Pare inverosimile che un notaio, pur in possesso di strumenti culturali adeguati (dunque non uno di quelli cui si è fatto cenno appena sopra), decida di arricchire delle testimonianze già rese in latino. In questi casi egli si limita verosimilmente a registrare, trascrivendo semplicemente le deposizioni. Purtroppo gli esempi di trascrizione di intere testimonianze o frasi in volgare sono molto rari, se non inesistenti, per gli anni e per l’area geografica per i quali è stata condotta la ricerca, a differenza di altre aree geografiche dove non è infrequente imbattersi in brani siffatti21.

15Ad ogni modo, colui che scrive è assai facilitato quando si trova, ad esempio, in presenza di individui appartenenti agli strati più elevati della cultura clericale, i quali utilizzavano il latino per la comunicazione quotidiana o quantomeno lo frequentavano a sufficienza per riuscire a condurre una conversazione in questa lingua. Per nostra fortuna a Milano sono molte le dispute che hanno visto come protagonisti gli appartenenti ai collegi ecclesiastici più importanti della città. Poiché in molte occasioni la contesa riguardava consuetudini e non diritti certi, lunghi interrogatori di testi erano necessari per permettere ai giudici di formarsi un’opinione. Ciò fornisce al lettore moderno abbondante materiale su cui svolgere alcune considerazioni.

  • 22 Una panoramica generale in A. Ambrosioni, «Controversie tra il monastero e la canonica di Sant’Ambr (...)
  • 23 Sia i monaci che i canonici produssero un discreto numero di atti falsi o falsificati per provare l (...)
  • 24 È sufficiente scorrere il Codex cartaceus controversiae inter monachos et canonicos ecclesie Sancti (...)

16Il contrasto più famoso è senza dubbio la plurisecolare controversia tra i monaci e i canonici dell’antica chiesa di Sant’Ambrogio Maggiore22. A più riprese, per i più svariati motivi (tutti più o meno rapportabili però al predominio liturgico all’interno della basilica e alle rendite da esso derivanti) i due collegi santambrosiani combatterono delle vere e proprie battaglie legali, utilizzando tutti i mezzi — leciti e illeciti — per ottenere la vittoria23. Il ruolo dei notai in queste dispute era centrale, vista la propensione di entrambi i contendenti a produrre grandi quantità di documentazione24. In questo quadro, i testimoniali sono documenti di assoluto interesse poiché vennero prodotti e conservati da entrambe le parti, con copie diverse (scritte da notai differenti) delle stesse testimonianze.

17In molte circostanze gli interrogati descrivono in modo preciso e piano alcuni avvenimenti a cui avevano assistito, dando prova di una buona capacità comunicativa e di un certo gusto impressionista; quella che segue è una testimonianza del 1190, resa da uno dei custodi della basilica:

  • 25 «Al momento degli ultimi salmi di Sant’Ambrogio, durante la messa, mentre Guidotto Colderario canta (...)

[…] tempore salmorum sancti Ambrosii proxime preteriti ad missam quando Guidotus Colderarius canebat supra gradum vidi Iohannem Platum monachum sancti Ambrosii et alios monachos ipsius monasterii turbare divinum officium canonicorum; et tunc vidi ipsum dominum Iohannem Plattum ascendere pulpitum et credo quod proiecit librum Iosum in terra, et tunc audivi ipsum Guidotum dicere quod ille Iohannes Plattus dilaceraverat ei cotam suam supra gradum; et quod Guidotus tunc descendit de pulpito, et non potuit legere tunc, nec canere propter placitum quod monachi faciebant antequam missa canonicorum esset finita.25

18Sullo stesso piano si possono porre i ricordi del presbiter Salomone de Basilicapetri riguardo l’incoronazione a re d’Italia del futuro imperatore Ludovico il Bavaro, avvenuta nella chiesa ambrosiana nel maggio 1327:

  • 26 «Io teste ho presenziato agli offici divini con gli ordinari e gli officiali di Milano, anche quand (...)

Ego testis fui ad divina officia cum ordinariis et officialibus Mediolani, etiam quando imperator Ludovicus fuit unctus et incoronatus apud illud altare et vidi ipsum imperatorem ungi et incoronari, et ego testis tenebam chrismam de qua ille imperator fuit unctus, qui fuit unctus per unum teotonicum qui erat episcopus, nomen cuius ignoro et coronatus per unum ex illis episcopis qui erant ibi, quem non habeo menti quis foret.26

  • 27 «di qualcuna delle donnette di servizio che spazzano la chiesa di Sant’Ambrogio».
  • 28 G. Biscaro, «Note e documenti Santambrosiani» II, cit., p. 66.

19L’utilizzo di termini particolari in uso tra le mura della basilica, può essere una buona spia del filtro quasi nullo del notaio. In un libello del 1254 i monaci accusano i canonici di aver usurpato i proventi di «quorundam muliercolarum agapete que scopabant ecclesia Sancti Ambrosii»27, dove «agapete» dovrebbe indicare l’ufficio svolto dalle monache che pulivano la chiesa, in origine forse un ben più nobile servizio svolto durante le assemblee dei primi cristiani28.

  • 29 M. Pogliani, «Il dissidio fra nobili e popolari a Milano. La controversia del 1203 fra l’arcidiacon (...)
  • 30 Ibid., pp. 46-111. Per una panoramica sugli ordines della chiesa milanese si veda E. Cattaneo, Isti (...)
  • 31 Un esempio efficace di quanto detto è fornito dall’arciprete Guglielmo Balbus, che è sempre accompa (...)

20Un’altra lunga e celebre vertenza è quella tra l’arcidiacono e il primicerio maggiore della chiesa milanese, ossia tra i canonici del capitolo maggiore (a Milano chiamati ordinarî) e i decumani, datata 120329. La causa ci ha lasciato un lungo testimoniale nel quale sono annotate le responsiones dei canonici ordinarî in merito alle precedenze nella chiesa cattedrale30. Siamo in presenza del vertice della chiesa milanese. Alcuni dei personaggi chiamati a parlare erano attivamente impegnati come giudici nel tribunale arcivescovile o come delegati dell’arcivescovo presso il pontefice o altri prelati, dunque individui in possesso di una cultura clericale alta31. In più, entrando nel merito della causa, è necessario sottolineare che si tratta di questioni liturgiche e di precedenza, con un loro vocabolario e una loro logica specifica — quasi da iniziati —, dunque è assai probabile che il notaio si sia limitato a trascrivere le risposte, non aggiungendo nulla. Vediamone qualche esempio. Il primo riguarda la collocazione in chiesa dei due capitoli rispetto all’arcivescovo:

  • 32 «[…] siffatta consuetudine si osserva nella chiesa di Milano: quando l’arcivescovo siede alla prese (...)

[…] talis consuetudo est in Ecclesia Mediolanensi quod, quandocumque dominus archiepiscopus sedet presente clero, dominus archidiaconus, si presens est, nullo medio sedet iusta archiepiscopum a dextera parte et alii ordinarii in eodem banco; primicerius vero sedet ex transverso cum prepositis et capellanis in inferiori sede, et numquam vidit sedere primicerium in eodem banco cum archiepiscopo presentibus ordinariis et presente clero […].32

21Un altro le prerogative del primicerio e le funzioni dei membri dei vari collegi presenti nella cattedrale:

  • 33 «Interrogato come faceva a sapere che il signor primicerio è nell’ordine minore piuttosto che in qu (...)

Interrogatus quomodo scit domiunum primicerium esse in minori ordine potius quam in maiori, respondit quia est primicerius decumanorum, et quia in instrumentis que vidit, continetur primicerius de minori ordine, et quia non exequitur officia que ordinarii exequuntur, presentibus ordinariis, et quia in choro Maioris ecclesie Mediolanensis nullum exequitur officium spetiale, presentibus ordinariis plusquam capellani, neque de collegio notariorum, neque magistrorum scolarum, neque custodum, neque lectorum, neque veglonum, et presbiteri ordinarii habent in choro certum offitium et diaconi, et subdiaconi, et notarii et magistri scolarum, et lectores, et custodes, et veglones: presbiteri cantant Missam et dicunt orationes; diaconi dicunt evangelia, imponunt antifonas, et dicunt quedam responsoria; subdiaconi legunt epistulam et dicunt epistolellas ad primam, terciam, sextam et nonam et ad completarium, et portant incensum per chorum, et legunt terciam lectionem in Adventu et Quadragesima; notarii legunt lectiones tercias aliis temporibus, et dicunt responsoria in diebus festivis et dominicis; magistri scolarum dicunt ingressa sive introitum Misse et antifonam post evangelium et offertorium et alios cantus Misse; lectores legunt lectiones secundas […]; custodes accendunt luminaria et iponunt ante altare, et preparant lectorile ad legendum in matutino et in Missa, et ornant pulpitum, et ascendunt et descendunt cum subdiacono […]; veglones veniunt induti cum mantili, et deferunt panem et vinum ad altare, […].33

  • 34 La conoscenza delle usanze liturgiche milanesi da parte di Guglielmo Balbus è sorprendente, per una (...)

22Dagli esempi ora forniti emerge una certa chiarezza di contenuti e di esposizione che ricalca, in modo particolare nella seconda testimonianza, quasi precisamente quanto scritto nel codice detto Beroldus, contenente il cerimoniale della chiesa milanese34. Si tratta di informazioni e di un registro linguistico assai particolari che difficilmente potevano essere utilizzati con tale disinvoltura da un notaio.

23Come ulteriore prova di quanto detto fino ad ora è interessante osservare anche come ognuno dei testi fornisca una risposta del tutto personale alle stesse domande. La questione degli ordines della chiesa milanese viene affrontata in questo modo dal prete Guiscardo de Arzago:

  • 35 «[…] tra gli ordini religiosi, gli ordini nel clero milanese sono due, ovvero il maggiore e il mino (...)

[…] duo sunt ordines in clero Mediolanensi, preter ordinem religionum, scilicet maior et minor. Maior est ordinariorum, in quo ordine maiori, maiores sunt archidiaconus et archipresbiter. Minor est alius clerus, scilicet decumanorum, in quo minori ordine, maior est primicerius […].35

24Queste invece le parole del prete Ugo de Ozola:

  • 36 «[…] tra gli ordini religiosi, gli ordini nel clero milanese sono due, ovvero il maggiore e il mino (...)

[…] duo ordines sunt in clero Mediolanensi preter ordinem religionum, scilicet maior et minor, maior quidem ordinariorum, minor scilicet primicerius et decumani. In maiori, maiores sunt archipresbiter et archidiaconus, excepto domino archiepiscopo qui maior est. In minori, maior est primicerius.36

25E, infine, quelle dell’arciprete Guglielmo Balbus:

  • 37 «[…] nel clero milanese vi sono due ordini, ossia il maggiore e il minore. Nel maggiore sono gli or (...)

[…] duo ordines sunt in clero Mediolanensi, scilicet maior et minor. In maiori sunt ordinarii et ad excellentiam dicuntur ordinarii a maiori ordine. In minori sunt alii clerici.37

26Anche in questi casi è plausibile pensare a un minimo apporto del notaio, il quale — tra l’altro — era altresì sottoposto a un controllo immediato, dal momento che i suoi clienti/testimoni potevano leggere e verificare direttamente la correttezza di quanto aveva scritto.

  • 38 Celebre è il caso del giurista Oberto de Orto (Dizionario Biografico degli italiani, 32, pp. 145-15 (...)
  • 39 Le pergamene duecentesche… (1234-1277), pp. 366-367, n. CCXXXVI.

27L’esprimersi in un latino più o meno corretto non era esclusivo appannaggio degli ecclesiastici. A Milano vi erano un gran numero di giurisperiti, avvocati e (anche) notai che utilizzavano professionalmente la lingua, e possedevano una vasta e profonda cultura38. Vi sono inoltre casi di laici non professionisti della scrittura perfettamente in grado di leggere e scrivere in latino. In questa direzione esemplare (e un poco comico) pare l’episodio che ebbe come protagonista un tal Bergamo Ferrarius di Agrate, che era stato chiamato a testimoniare nella causa tra il sindaco di una domus umiliata ed alcuni uomini del villaggio di Cavenago, in merito al diritto di decima in tale luogo39. Bergamo aveva già risposto a tre dei quesiti che il notaio gli poneva quando improvvisamente dichiarò:

  • 40 «Non scrivete ora le vostre domande — le ho viste e mi pare siano lunghe e articolate — perché ades (...)

Non scribatis modo interrogationes vestris quia video et perpendeo quod erunt longe et magne quia ego testis non appairo <sic> seu ullomodo non possum me morari vobiscum ad respondendum pro eo et ex eo quod me opportet incontinenti equitare hoc mane per dominis de la Turre, sed ex quo ego testis dixi dictum meum non potest amodo esse periculum, nam quam citius rediero seu reversus fuero veniam ad respondendum ad totum vestrum, ad omnes vestras interrogationes quotienscumque volueritis et interesse fuerit quia sciam bene vobis respondere quia de facto illius decime non inteligo ego testis quod sit aliqua persona mondi que scia veritatem melius me testium.40

28Non si tratta evidentemente di un latino raffinato, articolato e preciso come quello dei canonici ordinari, tuttavia dobbiamo supporre che il notaio l’abbia trascritto così come Bergamo l’aveva pronunciato, tanto più che il teste viene definito nel documento literatus, inteligens seu videns.

29Un’altra deposizione interessante a questo proposito è quella di un notaio della curia arcivescovile, che comparve nel 1337 in qualità di testimone di un attentato all’altare d’oro della basilica di Sant’Ambrogio:

  • 41 «Io teste ho visto in molte occasioni il detto altare del Beato Ambrogio; una volta il detto Arnold (...)

Ego testis vidi per plures vices dictum altarem Beati Ambrosii et una vice dictus Arnoldus <Arnoldo de Ecclesia, custode della basilica> ipsum aperuit, ostendit mihi certas figuras scultas in dicto altari de antea versus manum sinistram seu in sinistro latere positas dampnificatas, que dicebat esse latrones qui voluerunt furari argentum et ornamentum de altari predicto, et audiebam ipsum Arnoldum dicere quod illi latrones fuerunt ad ipsum altarem et quod illum devastaverunt ibi, sed quod non potuerunt exire dictam ecclesiam donec fuerunt inventi.41

30Le sue parole non sono meno descrittive ed efficaci di quelle del custode del 1190 che abbiamo visto sopra, né si può pensare che egli abbia permesso al suo collega scrittore di interpretare il suo pensiero.

Traduzione

  • 42 G. G. Merlo, «Aliquando luna lucebat»…, pp. 62-63.

31Molto più complesso è riconoscere i casi in cui il notaio traduce completamente le testimonianze dal volgare al latino. Una spia potrebbe essere individuata nella condizione sociale dei testi: certo non si può pretendere che un massaro della metà del secolo xiii abitante nel piccolo villaggio Oreno, nella campagna milanese, potesse esprimersi in latino come un chierico della cattedrale ambrosiana. Considerazioni simili sono state svolte da Grado Merlo, quando si domandava come potesse una povera donna di Rifreddo, accusata di stregoneria, utilizzare un termine assai ricercato come «filocaptus», ossia «preso d’amore», in luogo del più comune «amasius» (amante). La sua risposta, manco a dirlo, era scontata, e rimandava all’intervento di traduzione del notaio42.

  • 43 M. T. Clanchy, From Memory to Written Record…, p. 207.

32Del resto, con tutta probabilità, l’intervento di quest’ultimo iniziava spesso fin dalle positiones, che venivano spiegate o tradotte per coloro che erano interrogati. Formule come «[capituli] sibi perlectis et intellectis <lette a lui le domande e da lui comprese>» o «[capituli] sibi diligenter perlectis <le domande a lui diligentemente lette>» stanno a significare che il notaio si era premurato di far comprendere in modo sicuro le domande ai testimoni, leggendo lentamente in latino o traducendole in volgare. In altri contesti, come quello inglese, le positiones erano addirittura scritte in latino e in francese e i testimoni rispondevano in inglese. Le risposte venivano immediatamente tradotte in latino dal notaio, che le annotava sulla pergamena43.

  • 44 Le pergamene duecentesche… (1234-1277), p. 356.
  • 45 Ibid., p. 356.

33In effetti, con il passaggio dalla testimonianza orale, tipica dell’alto medioevo, alla testimonianza scritta, la traduzione latina diventa imprescindibile, soprattutto in aree di forte cultura giuridica e notarile. Lo scrittore deve dunque compiere lo sforzo di latinizzare quanto gli viene riferito, con risultati differenti, specialmente nei casi in cui tenta di mantenersi fedele alla parola detta, rendendo in latino termini chiaramente volgari. Così nei documenti si possono leggere frasi come «non recordor bene quanto sit adrigium […] <non ricordo bene quanto sia indietro [nel tempo]>»44, o «quia arecordari meo citra vidi […] <poiché secondo i miei ricordi ho visto>», che riescono appena a mascherare una frettolosa traduzione all’impronta45. Analogo discorso si deve fare per i soprannomi, alcuni nomi di famiglia, i microtoponimi, gli oggetti di uso quotidiano, etc., di cui era difficile, se non impossibile trovare un corrispondente latino.

34Un altro elemento rivelatore della traduzione è quasi certamente la costruzione paratattica con la conseguente brevità e semplicità dei periodi. Nei casi in cui questi ultimi si allungano, spesso si perde il senso complessivo del discorso, probabilmente sia a causa dell’incapacità del teste di gestire un periodo articolato, sia a causa della difficoltà del notaio di effettuarne una traduzione efficace.

35Tirando le somme si può dire che il compito di mediazione linguistica svolto dai notai durante le escussioni di testimoni aveva numerose sfaccettature, dipendenti in prima istanza dalla capacità e dalla cultura di ogni singolo notaio. Egli doveva essere in grado di adattarsi rapidamente alla situazione, intervenendo in modo più o meno evidente a seconda dell’interlocutore che aveva di fronte, sempre ricordando che quanto scriveva poteva avere delle ricadute sull’esito dei procedimenti. Nel caso di individui che non avevano i mezzi per comprendere e per esprimersi in latino, la posizione dello scrittore era di fatto una posizione di potere, che solo una scrupolosa coscienza professionale poteva mantenere nei limiti del lecito.

36Il potere dei notai coinvolge alla lunga anche noi, che attraverso le parole e la forma da loro scelte desideriamo, a distanza di secoli, ascoltare le voci di coloro che ci hanno preceduto.

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Bibliography

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Zerbi Pietro, Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo xii, Roma, Herder, (Italia Sacra, 28), 1978, pp. 188-189.

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Notes

1 Il riferimento storiografico obbligato è E. Le Roy Ladurie, Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l’inquisizione (1294-1324), (ed. it.) Milano, Rizzoli, 1998. Tuttavia a prescindere dagli studi e dalle rielaborazioni, anche la semplice lettura di questo tipo di fonti ha inequivocabilmente un grande fascino, si pensi ad esempio ai vari dossier del processo ai templari, in primis quelli pubblicati da Jules Michelet (Les procès des Templiers, 2 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1841-1851 [riedito da CTHS, 1987]).

2 A. Esch, «Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati dall’interno », Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, no 105, 2003, pp. 249-265; J. Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grunzüge einer historischen Memorik, München, C. H. Beck Verlag, 2004; E. Faini, «Le memorie del territorio nella Tuscia dei secoli xii-xiii: strategie di condizionamento nei dicta testium», Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, no 113, 2001, pp. 487-497.

3 A. Esch, «Gli interrogatori di testi come fonte storica…», p. 249.

4 Lo stesso Esch (ibid., p. 250) mette in guardia dal cadere in questo tipo di tentazioni.

5 L’aderenza tra testo e testimonianza viene generalmente (e positivamente) data per scontata, ad esempio si veda il recente contributo di E. Faini, «Le memorie del territorio nella Tuscia…», p. 487.

6 Non è infrequente trovare sul dorso delle pergamene delle note di pugno del notaio in cui si quantifica il costo del documento in base alle righe di scrittura. Per loro natura i testimoniali erano atti assai lunghi e, probabilmente, costosi. Non bisogna sorprendersi se le ripetizioni nelle testimonianze venivano abbreviate per risparmiare spazio. Altro discorso è invece da farsi per l’utilizzo dello scritto per orientare il lettore verso i punti più salienti.

7 Sulla produzione documentaria dei processi si vedano le osservazioni di P. Merati, «La rappresentazione dell’esperienza: mediazioni culturali e meccanismi della memoria a Milano nel xiii secolo», Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, no 113, 2001, pp. 453-492: in particolare pp. 453-454. Per un quadro esemplare sulla proliferazione e sull’uso della documentazione scritta: M. T. Clanchy, From Memory to Written Record. England 1066–1307, Malden-Oxford-Carlton, Blackwell, 19932.

8 Si veda ad esempio J. B. Given, Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline & Resistance in Languedoc, Ithaca and London, Cornell University Press, 1997, che indica la technology of documentation tra le tre tecniche innovative adottate dagli inquisitori in Linguadoca per combattere gli eretici catari (pp. 25-51). Le testimonianze venivano organizzate per facilitare la loro reperibilità anche a distanza di anni. Un altro utilizzo diffuso della documentazione dei processi inquisitori era quello didattico: la condotta processuale e le deposizioni degli accusati e dei testimoni venivano studiate dagli inquisitori per comprendere i meccanismi del procedimento giuridico e le posizioni degli eretici, i loro trucchi dialettici, la loro cultura, etc.

9 Esulando dal limite cronologico espresso nel titolo si veda, sulla metarealtà e sull’apporto dei notai alle testimonianze nei processi inquisitoriali, G. G. Merlo, «Aliquando luna lucebat», in R. Comba e A. Nicolini (ed.) «Lucea talvolta la luna». I processi alle «Masche» di Rifreddo e Gabasca del 1495, Cuneo, 2004, pp. 11-72, in particolare pp. 62-63. Illuminanti a questo proposito anche le parole di V. Crescenzi, La rappresentazione dell’evento giuridico. Origini e struttura della funzione documentaria, Roma, Carocci, 2005, p. 38: «[…] quando si documenta s’interviene sulla realtà giuridica in modo determinato e si rappresenta un aspetto di essa realtà, che implica la prescrizione di come dev’essere intesa essa realtà o, almeno, di qual sia il punto di vista da cui la realtà giuridica dev’essere guardata.»

10 Ad esempio vengono usualmente utilizzate le formule: «per annos .x., .xx., .xxx. et plus» o «per tantum tempus cuius non estat memoria».

11 Sulla chiesa vimercatese: R. Perelli Cippo, «Cenni sulle origini e vicende della pieve di Vimercate», in G. A. Vergani (ed.) Mirabilia Vicomercati. Itinerario in un patrimonio d’arte: il Medioevo, Marsilio, Venezia, 1994, pp. 25-42; R. Mambretti, La canonica di Santo Stefano negli ultimi secoli del Medioevo, in C. Besana e G. A. Vergani (ed.), La collegiata di Santo Stefano di Vimercate. Storia e arte in un’antica pieve lombarda, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, pp. 38-49.

12 Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1277-1300), a cura di L. Fois, Milano, Ed. Biblioteca Francescana, 2012, pp. 103-104, n. LIX.

13 A proposito delle tipologie documentarie prodotte dal comune milanese si veda Gli atti del comune di Milano fino all’anno 1216, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, in particolare il terzo capitolo dell’introduzione: «Cenni di diplomatica degli atti del comune», pp. ciii-cxxi.

14 «Il prete Giacomo, beneficiale della chiesa del luogo di Ronco [Briantino], in qualità di procuratore del signor preposito e del capitolo della chiesa di Santo Stefano di Vimercate nella causa contro Stefano Meroso, imputato, ha in primo domandato luogo se il sedime di cui si disputa e di cui vi è menzione nel libello, fosse di Algerio Bagerii, e da lui tenuto e posseduto per molti anni. Ha risposto che lo credeva. Similmente [ha domandato] se detto Algerio avesse smesso di corrispondere il fitto di cui si fa menzione nel libello, ammontante ogni anno a tre libbre di olio di oliva per i prossimi vent’anni. Ha risposto di non crederlo, nel modo in cui è stato domandato.» Per l’edizione e il commento: Le pergamene duecentesche… (1277-1300), pp. 103-104, n. LX.

15 «1234, lunedì, sesto giorno di novembre. In presenza del signor Lorenzo Ferrario, console di giustizia di Milano, il prete Giacomo, beneficiale della chiesa di Ronco [Briantino], in qualità di procuratore del signor preposito e del capitolo della chiesa di Santo Stefano di Vimercate nella causa contro Stefano Meroso di Vimercate, imputato, ha in primo luogo domandato se il sedime di cui si disputa e di cui vi è menzione nel libello, fosse di Algerio Bagerii, e da lui tenuto e posseduto per molti anni. Ha risposto di crederlo, nel modo in cui è stato domandato. Similmente [ha domandato] se detto Algerio avesse smesso di corrispondere il fitto di cui si fa menzione nel libello, ammontante ogni anno a tre libbre di olio di oliva per i prossimi vent’anni. Ha risposto che lui non lo crede, nel modo in cui è stato domandatoIbid., p. 104, si noti l’aggiunta della cornice composta dalla data e da una brevissima narratio («Coram domino… in causa quam habet cum Stephano Merosso de Vicomercato reum»), oltre che dalla sottoscrizione del notaio.

16 Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1234-1277), a cura di L. Fois, Milano, Ed. Biblioteca Francescana, 2010, pp. 154-156, n. CXIII.

17 Ibid., p. 156.

18 Le pergamene del secolo xii della Chiesa Maggiore di Milano (Capitolo Maggiore – Capitolo Minore – Decumani), a cura di M. F. Baroni, Milano, Università degli Studi, 2003, pp. 134-150, no XXX.

19 «Negli ultimi vent’anni sono stato [al servizio] delle monache di Villanova per otto anni, durante i quali non ho mai visto le dette monache pagare alcuna decima per le terre che lavoravano; durante questo periodo, ho visto una volta sola Domenico dare delle fave al suddetto Alberto come decima per un campo che si trova in Pollionasca, del quale non conosco i confini, che ora è di proprietà di detto monastero, poiché il detto Domenico gliel’ha donato; per la decima di quel campo vi fu, in quel periodo, una controversia tra lo stesso Alberto e Bevolco de Raude.» Ibid., p. 148.

20 «Interrogato come il sopradetto Revegiato, ha risposto di non sapere nulla più di quanto ha detto sopra, se non che ha sentito dire che Guitardo Tresoldi ha venduto a detto monastero [parte] di quella terra che ora è oggetto di discordia.» Ibid., p. 148.

21 Si veda l’esempio fornito da M. T. Clanchy, From Memory to Written Record…, p. 206.

22 Una panoramica generale in A. Ambrosioni, «Controversie tra il monastero e la canonica di Sant’Ambrogio alla fine del secolo xii», Rendiconti. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche, no 105, 1971, pp. 643-680 e P. Zerbi, «La Chiesa ambrosiana di fronte alla Chiesa romana dal 1120 al 1135, Excursus I: La controversia fra i monaci ed i canonici di S. Ambrogio nella storiografia milanese dei secoli xvii e xviii», in Id., Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo xii, Roma, Herder (Italia Sacra, 28), 1978, pp. 188-189. Sul monastero A. Ambrosioni, «Per una storia del monastero di S. Ambrogio», Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana, no 9, 1980 (Archivio Ambrosiano XL), pp. 291-317; qualche cenno sulla canonica in Ead., «Testimonianze su vicende e consuetudini della canonica di S. Ambrogio nel periodo della prepositura di Satrapa (1162-1178)», in Raccolta di studi in memoria di Sergio Mochi Onory, Milano, Vita e Pensiero, 1972, pp. 19-45.

23 Sia i monaci che i canonici produssero un discreto numero di atti falsi o falsificati per provare le loro ragioni, si veda a questo proposito G. Biscaro, «Note e documenti santabrosiani» I, Archivio Storico Lombardo, 1904, pp. 303-359.

24 È sufficiente scorrere il Codex cartaceus controversiae inter monachos et canonicos ecclesie Sancti Ambrosii Maioris Mediolani ab anno Christi MCXXIII ad annum MDIV. Premittuntur indices chronologici et alphabetici documentorum et rerum omnium, quae in hoc codice continentur sub regimine illustrissimi et reverendissimi patris domini domini Iohannis Andreae Gambaranae predictae ecclesiae abbatis Campilioni, Civennae, Limontae comitis et domini imperialis. Anno salutis MDCCV, 1735, conservato in Archivio di Stato di Milano, Pergamene per Fondi. b. 352, per farsi un’idea della mole di atti.

25 «Al momento degli ultimi salmi di Sant’Ambrogio, durante la messa, mentre Guidotto Colderario cantava sopra l’ambone, ho visto Giovanni Piatto, monaco di Sant’Ambrogio, e altri monaci di quel monastero disturbare l’officio divino dei canonici; e in quell’occasione ho visto anche lo stesso Giovanni Piatto salire sul pulpito e mi pare abbia lanciato a terra il libro di [Iosum] <in un’altra testimonianza è il messale>; subito dopo ho sentito detto Guidotto che diceva che Giovanni Piatto gli aveva lacerato la cotta sopra l’ambone; quindi Guidotto è sceso dal pulpito prima che la messa dei canonici fosse finita, non potendo più leggere, né cantare a causa dell’assembramento dei monaci.» Trascrizione dell’atto (con tutti i limiti del caso) in Biblioteca Ambrosiana di Milano, G. C. Della Croce, Codex diplomaticus Mediolanensis, ms. sec. XVIIII 13, c. 25.

26 «Io teste ho presenziato agli offici divini con gli ordinari e gli officiali di Milano, anche quando l’imperatore Ludovico fu unto e incoronato presso quell’altare e ho visto lo stesso imperatore che veniva unto e incoronato, tenendo personalmente il crisma con il quale l’imperatore fu unto. L’unzione venne fatta da un tedesco, che era vescovo, di cui non conosco il nome e l’incoronazione da uno dei vescovi presenti, ma non ricordo chi fosse.» Testo riportato da G. Biscaro, «Note e documenti Santambrosiani» II, Archivio Storico Lombardo, 1905, p. 68.

27 «di qualcuna delle donnette di servizio che spazzano la chiesa di Sant’Ambrogio».

28 G. Biscaro, «Note e documenti Santambrosiani» II, cit., p. 66.

29 M. Pogliani, «Il dissidio fra nobili e popolari a Milano. La controversia del 1203 fra l’arcidiacono e il primicerio maggiore», Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana, no 10, 1981 (Archivio ambrosiano XLII), pp. 5-111.

30 Ibid., pp. 46-111. Per una panoramica sugli ordines della chiesa milanese si veda E. Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in Storia di Milano IV, Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore (1152-1310), Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1954, pp. 615-721.

31 Un esempio efficace di quanto detto è fornito dall’arciprete Guglielmo Balbus, che è sempre accompagnato dall’appellativo di magister. Egli era assessor nel tribunale arcivescovile e fu chiamato in diverse occasioni a pronunciare sentenza in luogo dell’arcivescovo. Le sue qualità dovevano essere ben note anche a Innocenzo III che lo utilizzò a più riprese come suo delegato. Un’ulteriore prova della sua capacità diplomatica e dialettica è la sua nomina a procuratore dell’arcivescovo di Milano in una causa portata al giudizio del papa che già aveva avuto un aspro scontro con il predecessore di Guglielmo, il giudice Passaguerra, uno dei più importanti giurisperiti milanesi del tempo (si veda L. Fois, «I collaboratori dell’arcivescovo di Milano tra il xii e il xiii secolo», in M. F. Baroni (ed.), Gli atti dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. xiii. Filippo da Lampugnano (…) Guglielmo da Rizolio (1230-1241), Milano, Università degli Studi, 2007, pp. xix-lxvi: in particolare p. xxix. Ad ogni modo, molti degli ordinari vengono indicati con l’appellativo di magister (si vedano le schede dei canonici in M. Pellegrini, L’«ordo maior» della Chiesa di Milano [1166-1230], Milano, Ed. Biblioteca Francescana, 2009). Anche alcuni membri del capitolo dei decumani erano tenuti in grande considerazione per la loro cultura: ad esempio il primicerio Nicola de Verderio viene sempre ricordato come homo anticus et litteratus, degno del rispetto dell’arciprete che lo invitava a sedersi presso di lui a capotavola (M. Pogliani, «Il dissidio fra nobili e popolari a Milano…», p. 51).

32 «[…] siffatta consuetudine si osserva nella chiesa di Milano: quando l’arcivescovo siede alla presenza del clero, il signor arcidiacono, se presente, si accomoda presso lui alla sua destra, senza che vi sia nessuno tra loro e gli altri ordinari [si accomodano] sullo stesso banco; il primicerio invece siede obliquamente nelle file inferiori, con i prepositi e i cappellani; in nessuna occasione mi è capitato di vedere il primicerio sedere nello stesso banco con l’arcivescovo in presenza degli ordinari e del clero.» M. Pogliani, «Il dissidio fra nobili e popolari a Milano…», p. 47 (9 dicembre 1203).

33 «Interrogato come faceva a sapere che il signor primicerio è nell’ordine minore piuttosto che in quello maggiore, ha risposto perché è il primicerio <ovvero il primo> dei decumani; perché i documenti che ha visto dicono che il primicerio appartiene all’ordine minore; perché egli non svolge gli offici proprî degli ordinarî, alla presenza degli ordinarî; perché nel coro della chiesa maggiore di Milano nessuno esegue alcun officio alla presenza degli ordinari e dei cappellani, neppure gli appartenenti al collegio dei notai, né i maestri degli scolari, né i custodi, né i lettori, né i vecchioni. I preti ordinarî hanno un compito definito nel coro, così come i diaconi, i suddiaconi, i notari, i maestri degli scolari, i lettori, i custodi e i vecchioni: i preti cantano la messa e dicono le orazioni; i diaconi leggono il vangelo, dirigono le antifone e recitano alcuni responsorî; i suddiaconi leggono l’epistola e le letture brevi [tratte dalle lettere di S. Paolo] nell’ora prima, terza, sesta e nona e in compieta, portano l’incenso per il coro e leggono la terza lettura durante l’avvento e la quaresima; i notai leggono la terza lettura in tutte le altre occasioni e recitano i responsorî la domenica e nelle festività; i maestri degli scolari recitano l’ingresso o introito della messa e l’antifona dopo il vangelo, l’offertorio e gli altri canti della messa; i lettori leggono la seconda lettura […]; i custodi accendono le luci e le collocano davanti all’altare, preparano il leggio e le letture per il mattutino e la messa, ornano il pulpito, salgono e scendono [dall’altare] con il suddiacono […]; i vecchioni entrano abbigliati con mantelli e portano il pane e il vino all’altare […].» Ibid., p. 61 (13 dicembre 1203).

34 La conoscenza delle usanze liturgiche milanesi da parte di Guglielmo Balbus è sorprendente, per una riprova si compari la testimonianza con Beroldus sive ecclesiae Ambrosianae Mediolanensis Kalendarium et ordines saec. XII, a cura di M. Magistretti, Milano, Giuseppe Giovanola, 1894.

35 «[…] tra gli ordini religiosi, gli ordini nel clero milanese sono due, ovvero il maggiore e il minore. Il maggiore è quello degli Ordinari; in tale ordine maggiore, le figure più importanti sono l’arcidiacono e l’arciprete. Il minore è l’altro clero, ossia dei Decumani; in tale ordine minore la figura più importante è il primicerio», M. Pogliani, «Il dissidio fra nobili e popolari a Milano…», p. 46 (9 dicembre 1203). Su Guiscardo si veda M. Pellegrini, L’«ordo maior»…, pp. 208-209.

36 «[…] tra gli ordini religiosi, gli ordini nel clero milanese sono due, ovvero il maggiore e il minore, il maggiore è quello degli Ordinari, il minore invece quello del primicerio e dei Decumani. Nell’ordine maggiore, le figure più importanti — eccettuato l’arcivescovo che è più importante di tutti — sono l’arciprete e l’arcidiacono. Nel minore, la figura più importante è il primicerio.» M. Pogliani, «Il dissidio fra nobili e popolari a Milano…», p. 50 (11 dicembre 1203).

37 «[…] nel clero milanese vi sono due ordini, ossia il maggiore e il minore. Nel maggiore sono gli ordinari, i quali per la loro eccellenza vengono detti ordinari, a causa dell’ordine maggiore. Nel minore sono tutti gli altri chierici.» M. Pogliani, «Il dissidio fra nobili e popolari a Milano…», pp. 59-60 (1203 dicembre 13). Su Guglielmo si veda M. Pellegrini, L’«ordo maior»…, pp. 193-194.

38 Celebre è il caso del giurista Oberto de Orto (Dizionario Biografico degli italiani, 32, pp. 145-150), ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Sulla questione clerici/litterati, laici/illitterati si vedano le osservazioni di M. T. Clanchy, From Memory to Written Record…, pp. 224-252.

39 Le pergamene duecentesche… (1234-1277), pp. 366-367, n. CCXXXVI.

40 «Non scrivete ora le vostre domande — le ho viste e mi pare siano lunghe e articolate — perché adesso non sono [più] disponibile, né in nessun caso posso restare qui con voi e darvi le risposte, dal momento che questa mattina ho l’obbligo impellente di fornire il servizio di cavalcata ai signori della Torre; ma per ciò che ho detto non vi è pericolo, infatti, quando più tardi sarò di ritorno, verrò da voi a rispondere a tutti i quesiti vorrete pormi, perché so bene cosa dire, visto che in merito alla questione della decima non vi è un’altra persona al mondo che conosca la verità meglio del sottoscritto.» Ibid., p. 367.

41 «Io teste ho visto in molte occasioni il detto altare del Beato Ambrogio; una volta il detto Arnoldo lo aprì per me, mostrandomi alcune figure scolpite, poste a sinistra della parte frontale o nel lato sinistro, dicendomi che erano state danneggiate da alcuni ladri che volevano rubare l’argento e gli ornamenti di detto altare; ho sentito anche dire dallo stesso Arnoldo che quei ladri si avventarono sull’altare e lo rovinarono in quel modo, ma che non riuscirono ad uscire dalla chiesa dove furono scoperti [e catturati].» Testo riportato da G. Biscaro, «Note e documenti Santambrosiani» II…, p. 73.

42 G. G. Merlo, «Aliquando luna lucebat»…, pp. 62-63.

43 M. T. Clanchy, From Memory to Written Record…, p. 207.

44 Le pergamene duecentesche… (1234-1277), p. 356.

45 Ibid., p. 356.

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References

Bibliographical reference

Luca Fois, Interpretazione, trascrizione o traduzione?
I dicta testium e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. xii-xiv)
Cahiers d’études italiennes, 17 | 2013, 21-36.

Electronic reference

Luca Fois, Interpretazione, trascrizione o traduzione?
I dicta testium e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. xii-xiv)
Cahiers d’études italiennes [Online], 17 | 2013, Online since 01 May 2015, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/cei/1312; DOI: https://doi.org/10.4000/cei.1312

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