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HomeNumeri65Law and the Faculty of JudgementRegole per applicare le regole

Law and the Faculty of Judgement

Regole per applicare le regole

Giudizio, Diritto, Esempio
Angela Condello
p. 107-119

Abstracts

In the present article I analyze the relationship between law and judgement through the connection between the inclusiveness of the abstract norm and the infinite possibilities of the concrete cases that constitute reality. I aim at discussing law and judgement beyond their intuitively natural, juridical, bond – i.e. judgement understood as the act of judging in court performed by a judge. I aim at extending the problem of judgement also to an analysis of legal reality and normativity. The present paper consists of three sections: i. in the first section I recall the main philosophical theories on judgement and in particular those relevant from the juridical perspective; ii. in the second section I discuss the idea of différend, the disagreement described by Lyotard, and I evidentiate its importance in relation to juridical normativity; iii. in the third section I connect judgement and the différend in order to draw an innovative perspective on juridical normativity based not only on positive norms, but also and above all on the intrinsic conflictuality of contemporary societies. A conflictuality that emerges, presents itself and is resolved in and by the exemplary case.

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Full text

Per un’assoluta e irresistibile necessità, la natura ci porta a giudicare come a respirare e a sentire; né possiamo trattenerci dal considerare certi oggetti sotto una luce più forte e piena a causa della loro abituale connessione con un’impressione presente, di quel che possiamo impedirci di pensare finché siamo svegli o di vedere i corpi circostanti quando volgiamo gli occhi attorno in pieno mezzogiorno (D. Hume, Trattato sulla natura umana, 1738: libro I, parte IV).

1. Giudizio: terribile in quanto necessario

1Il diritto è un sistema complesso la cui ragione fondativa è il giudizio. Esso si origina ed esiste in quanto è necessario giudicare e decidere i conflitti: se non vi fosse conflitto, non ci sarebbe diritto. Diritto e giudizio, dunque, si implicano reciprocamente: se non si rendesse necessario armonizzare la moltitudine di voci, istanze e interessi che costituiscono la realtà e la sua relazione con l’uomo, le norme di regolazione della vita e dei comportamenti non sarebbero necessarie. Tantomeno, ovviamente, sarebbe necessario giudicare. Posta questa premessa, base del presente discorso e radice teorica della relazione tra diritto e giudizio, ritengo che sia importante partire dal problema filosofico del giudizio. Il metodo filosofico e le questioni che esso pone offrono lo spunto per una serie di considerazioni sulla natura della normatività giuridica.

2In primo luogo, si deve partire da un’opera di decostruzione del tema del giudizio in relazione al diritto, per distinguere due momenti: il primo momento riguarda il giudizio su un piano più superficiale. Un momento che si manifesta nell’istante in cui il giudizio si rende percepibile l’istante in cui accade. Si tratta del giudizio nel tribunale, quello agito pubblicamente e proceduralmente previsto: c’è un conflitto, si deve decidere, l’ultima parola spetta al giudice competente che per l’appunto ha giurisdizione (iurisdictio): una competenza a giudicare che dipende dall’interazione tra criteri territoriali, tematici, di gravità del caso. Il secondo momento riguarda il giudizio prima del giudizio: ovvero le ragioni per cui il giudizio accade e i modi attraverso cui esso viene messo in atto. Questo secondo momento attiene dunque a un piano più profondo: quello della relazione tra la norma generale, astratta, inclusiva, norma che tende alla precomprensione delle molteplicità del reale, da una parte – e la stessa molteplicità del reale, i casi, il possibile, dall’altra.

3Intendo articolare la mia tesi a partire da questa decostruzione preventiva, sebbene essa sia utile esclusivamente all’analisi: non è infatti possibile scindere il momento del giudizio dalle ragioni per cui esso si rende necessario. Ciò è vero soprattutto per il diritto. Se non vi fosse la previsione del conflitto, la norma astratta non sarebbe necessaria, il caso sarebbe sempre un’istanza individuale a sé, nessuna grammatica terza e imparziale servirebbe a decidere. Non è, evidentemente, questo il caso. Perciò si rende necessario ripartire dal giudizio in senso filosofico.

4Il giudizio è il termine medio tra teoria e prassi che permette, tra le altre cose, di muoversi in contesti di proliferazione dei valori. In particolare, il giudizio riflettente in contesti pluralisti permette di rispondere alla necessità di giudicare anche quando non c’è una regola generale valida per farlo. All’interno dei giudizi riflettenti si distinguono i giudizi teleologici, che attribuiscono una finalità soggettiva all’oggetto e specialmente agli oggetti naturali, e i giudizi estetici – che riguardano il sentimento del soggetto. Nel giudizio riflettente estetico la finalità non è quella logica e materiale, ma il rispecchiamento di uno stato interiore del soggetto nel momento in cui incontra l’oggetto. A realizzare questo tipo di giudizio contribuiscono il sentimento del soggetto e la sua capacità di giudicare sulle dimensioni soggettive. Dall’atteggiamento del soggetto nel giudizio dipende il risultato del giudizio stesso. Questa ultima affermazione è centrale per comprendere il legame tra filosofia e diritto rispetto al tema del giudizio. Come ha notato Lyotard (1982 e 1985) commentando Kant, il tema del giudizio riacquista rilevanza nel contemporaneo poiché le società odierne sono fondate su comunità incompiute, eterogenee, in bilico tra natura e libertà. In un tessuto sociale come quello contemporaneo, dove i discorsi sul vero si sono moltiplicati, il discorso kantiano sul giudizio acquista nuovo vigore. Non solo, va precisato, si sono moltiplicati i discorsi sul vero. Sono molti i livelli del giudizio: nazionale, oppure europeo, internazionale, o di competenza di tribunali ad hoc. In molti casi, di più tribunali nello stesso momento. Per cui oltre alla moltiplicazione dei regimi di verità assistiamo alla moltiplicazione dei criteri per giudicare sulla validità di questi regimi plurali, o sulla loro legittimità. Giudicare in un contesto in cui le voci e le forme di produzione della verità si sono moltiplicate è un’operazione, per molti versi, impossibile. Nelle società contemporanee soprattutto il tema kantiano è da intendere in quanto capacità di discernimento da parte di individui responsabili a contatto con l’esperienza varia e mutevole della realtà e della vita. Una tale capacità di discernimento è comunque assicurata dalla compresenza, nel giudizio riflettente, della prospettiva teoretica e della prospettiva pratica: il giudizio riflettente costituisce, tra queste due dimensioni, il transito necessario e problematico. Il giudizio ha una natura intrinsecamente politica ed è in questa natura intrinseca che il giudizio costituisce un raccordo tra l’estetica e il diritto. Proprio nella gestione delle situazioni in cui manca una regola generale e astratta per decidere, il giudizio riflettente lascia emergere la concretezza del caso particolare e la sua capacità di funzionare da modello generale. Il giudizio di questo tipo permette dunque di gestire le liti laddove manchi una regola di riferimento generale, costituendola a partire dai casi concreti. In assenza di regole generali, chi giudica lo fa nell’imminenza dell’agire e ha dunque l’esigenza di decidersi: un tale giudizio è allora anzitutto un atto teoretico che attiene alla scelta pratica all’interno di un certo mondo di appartenenza (storico, culturale, sociale).

5Il giudizio riflettente è caratterizzato inoltre da una situazione di mancanza di casi precedenti e di fonti generali da applicare al caso concreto: in tale situazione, storicamente le fonti sul tema sono limitate e non è chiaro a quali atti ci si può riferire nel giudicare. L’assenza di precedenti e di norme generali rende il giudizio una facoltà complessa da indagare e da legittimare a livello teoretico: dovendo agire in assenza di universali già dati e noti (come regole e concetti) si devono comunque trovare delle forme universali, precomprensive e inclusive da utilizzare per comprendere il contesto in cui giudicare (Condello, Ferraris 2014). Non trovando riscontro in norme generali e astratte, questi universali sono da rintracciare in casi individuali che abbiano caratteri applicabili anche ad altri casi capaci da funzionare come particolari generalizzabili.

6Il tema kantiano del giudizio fa il pari con un altro tema, sempre kantiano e centrale per la correlazione tra giudizio e diritto: anche se il giudizio avesse regole già stabilite sarebbe comunque necessario prevedere, oltre a queste regole, anche una qualche capacità che ne gestisca l’applicazione e l’applicabilità. Questa capacità è l’autonomia: cioè l’atto di dare a se stessi una regola. Un atto centrale nel giudizio di gusto e funzione fondamentale del giudizio in genere poiché permette di distinguere se e in che modo applicare le regole. L’autonomia è il fondamento normativo per l’applicazione di una regola: essa è la regola per l’applicazione delle regole. Alla radice della normatività giace dunque un principio di tensione tra libertà e autonomia, tra regole e mutamento. Vi è, in effetti, un conflitto di questi valori e l’interazione problematica tra queste facoltà.

7Raccordare giudizio e normatività giuridica diventa quindi ancora utile, in particolare, laddove non esistano certezze universali: il giudizio è un sapere pratico in quanto sapere che guida le azioni e un tale sapere è sempre stimolato da una situazione concreta in cui decidere come agire in assenza di una norma generale precomprensiva e astratta. Così il soggetto deve esercitare l’autonomia per scegliere. La forma di sapere che permette di scegliere è pratica, non è teorica come per esempio la matematica. Quella di scegliere (e dunque anche quella di giudicare) è attività che si esprime attraverso un sapere di tipo prudenziale: una scienza dal profilo autonomo espresso già nell’approccio aristotelico dell’Etica Nicomachea: una teoria pratica che da sguardo teorico si fa giudizio concreto composto di discernimento, saggezza e prudenza. Questo tipo di saggezza del giudizio riflettente si manifesta nel bilanciamento di valori mostrato dall’esempio: l’universale nel concreto. Un approccio di questo tipo si trova anche nei lavori di Lyotard sul dissidio (1982 e 1985), nei quali il filosofo francese fa riferimento alla fine delle grandi narrazioni e alla relativa scomparsa di una legge unitaria sul giudizio.

1.1 Disomogeneità dei regimi discorsivi, giudizio e diritto

  • 1 D’ora in poi parlo di «esempio» e «caso esemplare» confondendo volontariamente le due espressioni.

8Da un punto di vista politico, il paradigma del giudizio ha segnato un vero e proprio cambiamento nella gestione della vita pubblica. Laddove i modelli normativi sono moltissimi e i sistemi di governance dei processi decisionali sono organizzati su più livelli e gestiti da soggetti e con strumenti disomogenei, la forza degli esempi1 permette di gestire i conflitti anche laddove non siano chiare le regole per applicare le regole o laddove le regole siano troppe e discordanti.

9Il giudizio è dunque, prima ancora che un tema centrale per il diritto, l’attitudine spirituale più politica dell’uomo. Lo sostiene Hannah Arendt nel suo lavoro di ricognizione del tema kantiano del giudizio (1978; ripreso poi in Beiner e Nedelsky 2001). Senza il giudizio, non si potrebbe agire né riflettere: per questo è così importante la connessione del giudizio con la dimensione attiva e operativa della vita. Perché esso (nella accezione di giudizio riflettente) non ricade nei criteri stringenti di validità di tutte le altre abilità e attività umane, ma risponde a criteri che vengono fissati caso per caso. Il pensiero, la vita contemplativa, può essere valutato in termini di coerenza. L’azione, al contrario, no. Per questa ragione il giudizio riflettente è il tema più importante con cui rispondere all’esigenza di una teoria del giudizio nel discorso giuridico: perché in nessun campo come nel diritto è più chiara la coesistenza di regimi discorsivi differenti. Il diritto, infatti, esiste perché esistono le liti: esso è intrinsecamente legato ai conflitti. Nel giudizio non cerchiamo soltanto la coerenza che si cerca con il pensiero ma anche la coerenza tra pensiero e azione (Ferrara 2008). Nel giudizio cerchiamo la capacità di discernimento, cioè la distinzione tra azioni buone e meno buone, efficaci o meno efficaci. Se il diritto è fondamentalmente conflitto (Azzariti 2010) allora il discernimento nelle situazioni conflittuali è basilare per il discorso giuridico. Il discernimento è reso possibile dal fatto che il giudizio così inteso è una qualità inclusiva, vale a dire una qualità che permette di tenere insieme prospettive anche molto differenti: una “mentalità ampia”. Il modo di pensare ampio occupa lo spazio di molteplici azioni particolari e permette dunque di tenere in conto i punti di vista di altri, ampliando il pensiero e permettendo di decidere come agire: di scegliere, decidere e dunque operare. Il pensiero “ampio” del giudizio riflettente si astrae dalle limitazioni contingenti e dagli interessi particolari non perché punta alla definizione di regole universali, ma perché trova gli aspetti di accordo e rilevanza comune tra le prospettive individuali, e così facendo permette di assumere il punto di vista di quanti più altri sia possibile includere nella propria prospettiva. La validità di un giudizio così costruito non dipende dal fatto di cogliere il giusto principio, quello universale ed esatto (l’esattezza non si applica al giudizio), ma dal fatto che il giudizio includa il numero maggiore di punti di vista diversi e in competizione. In questo modo il giudizio riflettente può aspirare alla generalità pur rimanendo ancorato ai casi particolari: perché parte dal presupposto che non vi possa essere un universale sovraordinato. In questo modo, i particolari rimangono strettamente legati agli universali e soltanto filtrando il conflitto attraverso le prospettive dei casi individuali diventa possibile aspirare a un punto di vista generale, dove ‘generale’ significa anzitutto inclusivo. L’elemento di imparzialità (terzietà) nel giudizio così costruito consiste nella sua qualità intersoggettiva e dunque nella sua capacità di accogliere le istanze di più casi particolari. La validità del giudizio riflettente, il giudizio fondato sulla validità dei particolari, è data dal senso comune, il sensus communis: un senso che gli individui appartenenti alla stessa comunità condividono, una sorta di linea prospettica condivisa. La facoltà di giudicare così costruita ha riguardo al modo rappresentativo e al «regime di frase» (Lyotard 1982, 1985) di più istanze individuali, grazie al fatto che tale facoltà porta a confrontare la lite con una ragione non individuale, non particolare, ma con la ragione nella propria complessità e interamente. In altri termini: nel giudizio riflettente, e dunque nel giudizio fondato sull’esemplarità del caso singolo, è contenuta la possibilità di includere le complessità individuali proprio perché questo tipo di giudizio non aspira alla perfezione. Il confronto con la ragione nella propria complessità permette di restituire il legame con l’universale attraverso l’individuale: il particolare viene pensato per passare alla generalizzazione mentre il generale viene inteso come momento di ricomprensione ampia di diverse prospettive individuali. Il tutto grazie all’immaginazione: la facoltà che permette di rendere presente ciò che è assente.

1.2 L’universale è necessario ma impossibile

10Ciò che rende così potente il caso esemplare è la sua capacità di dimostrare la legittimità di un valore attraverso una storia individuale: attraverso ciò che ha funzionato e che per questa ragione vale la pena riproporre anche in un altro contesto.

11Gli aspetti epistemologicamente rilevanti del giudizio nel diritto riguardano l’uso critico del linguaggio ordinario e l’interdipendenza tra percezione, giudizio e caso: ogni qualità sensibile (intorno alla quale potrebbe esercitarsi il giudizio) è legata da relazioni molteplici. Non è legata a un predicato individuale, ma in sostanza può essere detta in molti modi.

12Un atteggiamento di naive realism potrebbe indurre a pensare che un oggetto abbia esclusivamente le caratteristiche che possiede nella propria apparenza. E dunque, altrettanto, potrebbe portare a ritenere che un caso risponda propriamente e completamente ai principi descritti da una norma generale e inclusiva. Va detto che la filosofia moderna, in particolare grazie a Hume e Berkeley, ha dimostrato che i dati raccolti attraverso i sensi non sono mai completamente obiettivi né esistono indipendentemente dal soggetto che osserva e percepisce. Al contrario, ciò che si percepisce attraverso i sensi varia da un soggetto che percepisce all’altro, da un momento all’altro, da un luogo all’altro. Lo stesso osservatore può trovarsi in contesti molto differenti (Northorp 1964). Questa idea è contenuta nel motto di Berkeley secondo cui l’essere è ciò che viene percepito ed è secondo i modi in cui viene percepito (esse est percipi da parte di un particolare osservatore).

13I dati percepiti attraverso i sensi dipendono dalla contingenza delle situazioni particolari in cui gli oggetti vengono percepiti e sono sempre relativi: dipendono, cioè, dall’osservatore. Ora: una dottrina radicalmente empirista tende a obliterare completamente la prospettiva delle leggi universali, che diventano quasi completamente irrilevanti in una prospettiva che tiene conto essenzialmente dell’accesso sensibile e individuale alla realtà (quando la conoscenza, come nell’empirismo più estremo, è soprattutto conoscenza attraverso i sensi, allora le leggi universali perdono rilevanza perché appartengono a una dimensione epistemica estranea al contingente, all’individuale, al sensibile). Gli empiristi più radicali in Oriente (confuciani e buddisti) rifiutarono completamente l’uso di leggi universali per la soluzione delle dispute. Il Buddha rigettò completamente l’idea di persona improntata sul realismo più naif preferendo invece, per la soluzione delle umane controversie, procedure basate sulla mediazione e sulla comparazione tra situazioni particolari analoghe, senza ricorrere a principi universali. L’idea di fondo su cui si basa un tale atteggiamento verso norme e principi universalmente validi è che non sia possibile decidere equamente su questioni che riguardano l’umana vita, i valori e gli interessi, senza fare ricorso a una giustificazione dell’argomento fondata sul riferimento ad altri casi particolari. Recentemente è stato notato che la giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ricorre quasi più spesso al riferimento a casi precedenti e analoghi che all’argomentazione costruita intorno ai principi contenuti nella Convenzione che applica quando decide. Si è osservato a questo proposito che, probabilmente, su temi come quelli relativi ai diritti umani fondamentali è più semplice modellare una decisione intorno al riferimento a un altro caso particolare (Ferrara 2008), perché in qualche modo anche l’altro caso possiede la concretezza umana e contingente tipica della vita – ed è invece assai più complesso il riferimento a idee generali e astratte come la libertà.

14Un approccio radicalmente empirista alla soluzione delle liti vede la realtà e, appunto, ogni singola lite come un episodio unico e irripetibile – perché connesso alla percezione immediata del reale da parte dei soggetti. La funzione della norma universale è invece quella di mediare tra due o più casi particolari: ma questo, agli occhi di un empirista radicale, sembra impossibile perché ogni controversia possiede dei caratteri specifici e unici e va dunque risolta seguendo la prudenza e non seguendo delle linee generali.

15Il problema si pone quando in un caso la fattispecie è problematica per un soggetto, ma non lo è per un altro: dunque, quando la contingenza della percezione individuale porta a risultati differenti. Può ancora funzionare l’empirismo più radicale? No. L’unica soluzione in questi casi è l’intervento di un go-between, cioè di una individualità terza che funzioni da riferimento per le due configgenti.

16Una teoria delle liti fondata esclusivamente sull’empirismo radicale fallirebbe ugualmente. Infatti, non avendo alcun riferimento di carattere universale, essa non avrebbe alcun sistema di soluzione delle controversie ma soltanto giudici singoli che, caso per caso, si troverebbero a operare secondo le analogie tra casi individuali. In questa prospettiva, soltanto i giudizi morali privati e individuali hanno un valore – ma sempre in questa prospettiva non vi sarebbe alcun sistema universale di soluzione delle liti perché ogni lite sarebbe a sé. In altri termini, una teoria radicalmente empirista del diritto non permetterebbe di risolvere la complessità etica del reale perché priva di alcun riferimento inclusivo e generale.

17L’empirismo radicale è stato messo profondamente in discussione dalla scienza. Mach ha evidenziato, per esempio, che una massa non è soltanto una determinata quantità di materiale percepita da un individuo. Il concetto di “massa” dipende anche da una serie di principi e teorie sganciati dalla dimensione percettiva. Einstein, a sua volta, ha dimostrato che (1) le sensazioni provenienti dagli umani sensi non garantiscono che in ogni processo percettivo siano rispettate la prospettiva dell’uomo della strada e la prospettiva dello scienziato. E, tuttavia, (2) un oggetto è sempre all’interno di un sistema spazio-temporale pubblico e condiviso. Se, dunque, una concezione condivisa del tempo implica la simultaneità, (3) sia le teorie empiriste radicali che quelle realiste più naif sono, nelle loro posizioni più estreme, teorie errate poiché non tengono nella dovuta considerazione il sistema di riferimento spazio-temporale in cui gli eventi, la vita e dunque anche i conflitti accadono. Infatti, (4) se tutte le prospettive devono essere considerate come ugualmente valide e rilevanti (sia quella dell’uomo della strada che quella dello scienziato), allora concetti come «massa», «tempo» e «spazio» devono essere considerati al contempo come frutto della percezione individuale e nel loro riferimento a un sistema universale in cui il linguaggio corrisponde da caso individuale a caso individuale.

18Una logica di tipo realista può invece superare gli estremismi del realismo più naif e degli approcci empirici radicali. Ci si dovrebbe invece rivolgere a una logica in cui ciò che è scoperto speculativamente e ciò che viene compreso da un punto di vista relativo siano equamente bilanciati (Northorp 1964). Per esempio, secondo le posizioni radicali come il realismo più naif e l’estremo soggettivismo nel diritto non sarebbe possibile pensare giuridicamente a una società o a un contratto senza un sistema di principi e regole generali attraverso cui sussumerne i casi specifici e/o i tipi esemplari. In realtà, la ragione di esistenza del diritto nella società è data proprio dal fatto che ogni ramo del diritto ha bisogno di basarsi su alcuni fondamenti che sono costrutti logici legati a principi universali sempre in relazione a processi radicalmente empirici.

19In tal senso, la possibilità di comporre le liti attraverso strumenti di conciliazione è garantita perché ogni disputa, e tutti gli elementi di essa (fatti, norme), sono inclusi in un quadro logico in cui è possibile immaginare la coesistenza di fondamenti generali e di istanze individuali. In un simile sistema, i termini generici (‘persona’, ‘corpo’…) o anche i termini specifici derivano dal significato riferito a immagini generali formulate logicamente, ma sono anche definiti nella relazione con la dimensione percettiva dei singoli soggetti.

20In sintesi: l’empirismo per cui il giudizio è da applicarsi caso per caso non può funzionare. D’altra parte, un sistema per cui per ogni caso esiste certamente e sempre una norma generale astratta e inclusiva appare altrettanto inverosimile senza peraltro comportare alcuna maggiore efficacia.

2. Dissidio e caso esemplare

21Lyotard lega il giudizio alla questione della condizione postmoderna e alla fine delle grandi narrazioni: il contemporaneo è il momento del tramonto definitivo di una legge unitaria di giudizio. Quando i regimi di frase sono molteplici – cioè quando non c’è un codice unitario e dunque si deve trovare un tema di riferimento che si possa applicare a situazioni che non hanno una regola generale comune – la facoltà di giudizio si presenta «come un armatore o come un ammiraglio che organizzasse fra un’isola e l’altra delle spedizioni destinate a presentare all’una quanto si fosse trovato nell’altra e potesse servire alla prima da ‘intuizione come-se’ per convalidarla» (Lyotard 1982; 1985). La forza di mediazione che deve essere esercitata dal giudizio è come il mare, un elemento intermedio (come l’Egeo: Archepelagos).

22D’altra parte, sia l’era postmoderna, sia, ancor più, l’era della proliferazione dei regimi di postverità – si caratterizzano per l’assenza di protocolli accettati e condivisi per la definizione delle idee generali di riferimento di una comunità. In queste fasi storiche, come sostiene nel suo brano Carlo Grassi, coesistono regimi plurali di frasi, cioè sistemi eterogenei di comunicazione e di valori (Lyotard 1985: 21).

23Il dissidio si produce tutte le volte che gli attori non hanno strumenti sufficienti per argomentare e non esistono regole generali generalmente riconosciute per la soluzione delle liti: «il dissidio si verifica quando gli idiomi non permettono di comunicare» (Lyotard: 1985: 26). Come si può decidere nel dissidio? Quali regole precisano le modalità per l’applicazione delle regole di comportamento quando la comunicazione tra regimi di frasi sembra impossibile? Come è gestibile lo stato instabile in cui qualcosa che deve poter essere messo in frasi non può ancora esserlo? Attraverso un momento in cui le istanze individuali sono in contraddizione, in un passaggio che si caratterizza per la tensione tra regimi di frasi discordanti.

24Intendo proporre la tesi secondo cui il caso giuridico esemplare rende possibile questa operazione perché attraverso la concretezza dell’esempio diventa possibile la mediazione tra regimi diversi (universale, particolare). L’esempio consiste in una commisurazione tra particolari che permette di dirimere quanto sarebbe stato altrimenti impossibile dirimere: il dissidio. La ragione per cui l’esempio può farlo è che esso permette di trovare una competenza mediatrice nel concatenamento di frasi incompatibili. Attraverso la mediazione del caso esemplare i regimi di frasi disomogenei vengono messi in comunicazione (Lowrie 2015).

25Il caso esemplare funziona particolarmente nei regimi di indecidibilità perché permette una commisurazione altrimenti impossibile. L’esempio costituisce una misura per regole e regimi di frasi divergenti (anzitutto: il trascendentale e l’empirico) e permette di misurare la compatibilità tra regimi di frase apparentemente incompatibili. In regimi discorsivi plurali, come per esempio lo spazio politico-giuridico europeo, il caso esemplare permette di far convergere regimi diversi in una sola forma individuata, costituendo un orizzonte comune tra sistemi di principi giuridici anche molto differenti (Lyotard 1985: 48).

26Nei termini di Lyotard (Lyotard 1985: 72), «frasi che obbediscono a regimi diversi sono intraducibili le une nelle altre. […] perché siano traducibili deve esserci un medesimo regime di frasi». Ora, ciò che permette di fare il caso esemplare è la traduzione tra regimi di frasi differenti grazie a una operazione che assomiglia alla traduzione – da un codice a un altro – attraverso il riconoscimento dei principi rilevanti di ciascun regime. Il caso esemplare, facendo emergere i tratti salienti di ciascun sistema di principi, definisce un modello che si può applicare a più campi. L’esempio permette di trovare una analogia dei sensi tra le frasi da tradurre mettendo in comunicazione (Lyotard 1985: 80) frasi appartenenti a famiglie eterogenee che possono attribuire al referente lo stesso nome proprio e possono situarlo su istanze differenti negli universi che esse presentano.

2.1 Modello e caso esemplare

27Nell’operazione di mediazione che comporta il giudizio, diventa molto utile lo «sguardo micrologico» (Adorno 1966: 366-369). La «metafisica emigra nella micrologia. […] Lo sguardo micrologico frantuma il guscio dell’impotentemente isolato in base al criterio del concetto superiore, che lo sussume e fa saltare la sua identità, l’inganno che esso sia meramente un esemplare». La questione dell’esempio riguarda dunque direttamente il giudizio e il dissidio: lo dimostra il fatto che nel dissidio sia centrale il tema del rapporto tra esemplare ed esempio, che Lyotard associa correttamente al problema del nome (o meglio, del rapporto tra particolare e universale). L’esempio illustra un concetto, ma resta – rispetto al concetto – piuttosto indifferente, verrebbe da dire “ingenuo” per certi versi; Lyotard differenzia questa funzione da quella del modello, che invece (Lyotard 1985: 117) «porta la dialettica negativa nel reale». Il modello indica l’esperienza esemplare mettendola in relazione alla regola universale: rende l’esperienza comprensibile nel suo aspetto sensibile e percettivo. Il modello o caso esemplare tiene insieme una pluralità di istanze individuali attraverso la sua generalizzabilità – e lo fa diversamente dalla norma astratta

2.2 Regola: la frase su un frase

28A ogni regime di frase corrisponde un modo di presentazione di un universo di frase. Un genere di discorso ispira un modo di concatenamento delle frasi tra loro. Il fatto che vi siano regimi di frasi eterogenei – come nelle società contemporanee – non impedisce che tali frasi siano subordinate a un medesimo modello e che si diano un fine medesimo (Lyotard 1985: 164).

29La facoltà di giudicare è la forza che permette di operare i passaggi tra i regimi disomogenei di frasi: attraverso la determinazione dei modi di presentazione degli oggetti nella realtà, la facoltà di giudizio mette in comunicazione regimi di frasi differenti e questa è l’operazione che nel discorso giuridico, e in particolare nei sistemi multilivello come quello europeo, viene compiuta dai casi esemplari. L’esempio diviene così una frase che permette di coniugare armoniosamente più frasi, le altre frasi: un modello di riferimento che detta le regole della normatività in un contesto plurale. Un modello che detta le regole per l’applicazione delle regole: «la normativa è una frase su una frase». (Lyotard 1985: 182). Grazie al caso esemplare il giudice supplisce all’assenza di un giudizio ultimo, universale, e all’incommensurabilità, all’eterogeneità, al dissidio, alla mancante persistenza dei nomi propri.

30La frase normativa è una frase su una frase, un metalinguaggio, ma non descrittivo. Anzi, tipicamente prescrittivo. Essa non ha come posta in gioco la verità, ma la giustizia. La sua costituzione linguistica contrassegna la funzione dell’autorità: la regola per l’applicazione delle regole costruisce un ponte sopra l’abisso delle frasi eterogenee. Dichiarando permessa questa frase, proibita quest’altra, obbligatoria quest’altra ancora, l’autorità della frase delle frasi, che in questo discorso è il caso esemplare, sottomette la pluralità disarmoniosa a una sola posta, la giustizia: quale che sia l’eterogeneità che ci si trova a dover affrontare.

3. Divenire un dispositivo per il giudizio

  • 2 F. Guicciardini, Ricordi, Seconda parte, n. 6.

È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente, e per dire così, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione ed eccezione per la varietà delle circustanzie, le quali non si possono fermare con una medesima misura; e queste distinzione ed eccezione non si truovano scritte in su’ libri ma bisogna le insegni la discrezione2.

31Perché sia valido, il giudizio deve fondarsi sul senso comune, che non a caso è la nozione attraverso cui sia Kant che Arendt fondano la teoria dell’esempio nel discorso pubblico. Il senso comune media tra l’intuizione e il concetto poiché offre un fondamento giustificativo all’intuizione e lo àncora nel concetto. Il rapporto tra la validità di un esempio e il senso comune che è fondamento di tale validità ha relazione immediata con la dimensione conflittuale: esiste una lite su cui decidere, la norma universale manca, il caso particolare incorpora il conflitto e mostra la direzione da prendere. Il caso particolare è tale poiché il senso comune lo promuove a modello di riferimento; certamente l’attribuzione di esemplarità a un particolare non avviene per imposizione da parte di un organo trascendente, ma si tratta di un processo di reciprocità tra caso e comunità che lo promuove a esempio. Dunque, il senso comune è il terreno del giudizio nel discorso pubblico: un centro di mediazione tra metafisica e storia.

32Un processo molto simile si verifica nel campo artistico, dove nessun oggetto si origina – in quanto tale – come esempio di un genere (Condello, Terrone 2017). Un oggetto qualsiasi può diventare esempio di un genere soltanto se l’apprezzamento all’interno di una determinata comunità lo promuove in quanto modello di riferimento da riprodurre. L’apprezzamento in quanto modello esemplare è ciò che trasforma un lavoro particolare in un esempio, stabilendo un meccanismo normativo per cui alcuni modelli esemplari di riferimento definiscono un genere in rapporto al quale nuove opere possono essere prodotte e altre, già esistenti, possono essere catalogate come appartenenti a quel genere. Il caso esemplare stabilisce dunque dei criteri di valutazione, imitazione, e riproduzione per opere già esistenti e per quelle future. Il caso, quello individuale, ha sempre i medesimi tratti, ma quei tratti diventano criterio di valutazione, comparazione e riferimento per altri casi. Nella sua concretezza, il lavoro esemplare mostra i tratti tipici di un genere. Attraverso questo processo di promozione, il caso individuale trascende la propria contingenza spazio-temporale e diviene un modello per una intera serie di oggetti simili: per un genere. I singoli prodotti dell’arte, così come le singole decisioni nel diritto, diventano esemplari poiché sono in grado di influenzare le aspettative relative a un genere: le modificano, le ridefiniscono. Un ambito del diritto, per esempio quello relativo alla sicurezza e al bilanciamento tra sicurezza e privacy, così come il genere artistico, ha un’origine e subisce dei cambiamenti. Questi cambiamenti e le nuove tendenze sono prodotti e influenzati dall’ingresso nel discorso di nuove decisioni o nuove opere esemplari. Queste decisioni o opere hanno in comune il fatto che tutte contribuiscono a rinegoziare i criteri di un principio giuridico o di un ambito artistico.

33Proprio questa opera di negoziazione continua dei valori e degli interessi è il fondamento del normativo in campo giuridico. Se è vero che il diritto è conflitto, il potenziale normativo che mostrano i casi esemplari è assai più potente di quello della norma generale di diritto positivo. Solo i particolari possono costituire un riferimento che possa attraversare il dissidio, e superarlo grazie alle loro imprecisioni contingenti.

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Bibliography

Adorno, T.
– 1966, Dialettica negativa, Torino, Einaudi, 2004.

Arendt, H.
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Notes

1 D’ora in poi parlo di «esempio» e «caso esemplare» confondendo volontariamente le due espressioni.

2 F. Guicciardini, Ricordi, Seconda parte, n. 6.

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References

Bibliographical reference

Angela Condello, Regole per applicare le regoleRivista di estetica, 65 | 2017, 107-119.

Electronic reference

Angela Condello, Regole per applicare le regoleRivista di estetica [Online], 65 | 2017, Online since 28 November 2017, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/estetica/2163; DOI: https://doi.org/10.4000/estetica.2163

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