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Transfughi e fuoriusciti nei De iure belli libri tres di Alberico Gentili (1598)

Christian Zendri
p. 77-91

Résumés

La réflexion menée par Alberico Gentili sur le problème du transfuga dans son chef-d’œuvre De iure belli libri tres, témoigne de la longue vitalité de la tradition bartolienne, notamment en ce qui concerne la question des fuoriusciti. Nous pouvons ainsi retrouver la doctrine bartolienne dans l’identification entre transfugae et hostes, ainsi que dans la structure même de la pensée de Gentili sur les exilés au sens propre du terme, qui reçoit de Bartolo son orientation décisive, soit directement, soit – et peut-être plus encore – par l’intermédiaire de la tradition bartolienne, de Baldo à Alciato et à Bodin. Gentili tire de Bartolo sa doctrine sur la capacité juridique de l’exilé, sur l’extradition et sur la condition juridique même des fuoriusciti. En d’autres termes, il emprunte à Bartolo et à sa tradition un « moment décisif de “l’éducation mentale” du juriste moderne », pour reprendre une heureuse formule de Francesco Calasso.

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Texte intégral

  • 1  Bartolo da Sassoferrato, Tractatus bannitorum, in Id., Consilia, Quaestiones et Tractatus, Venetii (...)
  • 2  Su Bartolo da Sassoferrato si veda anzitutto il recente profilo tracciato da S. Lepsius, Bartolo d (...)
  • 3  M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza p (...)
  • 4  Ibid., pp. 268-273.
  • 5 È impossibile dare qui anche solo un’idea della diffusione dei testi bartoliani. Basti dire che ne (...)

1«Quid dicemus? Dico talem bannitum ex forma statuti impune occidi posse, et recte, et proprie dici transfuga civitatis suae. Item proprie potest dici hostis civitatis suae»1. Con queste parole Bartolo da Sassoferrato2, verso la metà del Trecento, assimilava banditi e transfughi nel suo Tractatus bannitorum. Si tratta di un fatto di grande importanza. Come ha dimostrato Mario Sbriccoli, Bartolo identifica il transfuga con il rebellis3, identificazione gravida di conseguenze, che verrà ribadita in età moderna dalla dottrina giuridica, la quale giungerà a fare del rebellis-transfuga il nemico per eccellenza della respublica. La stessa ribellione diventerà sempre più solo la volontà di nuocere allo Stato4. D’altra parte, l’immensa fortuna della dottrina bartoliana e dello stesso Tractatus bannitorum, grazie soprattutto alle numerose ristampe che si susseguirono nel secolo xvi, fece dell’assimilazione compiuta da Bartolo il punto di riferimento per intere generazioni di giuristi fra la fine del Medioevo e gli inizi dell’età moderna5.

  • 6  Per un esame del trattato di Nello, risalente, stando al testo stesso, al 1423, mi permetto di rin (...)

2La dottrina di Bartolo rappresentò così una tappa fondamentale anche per chi, come, agli inizi del Quattrocento, Nello da San Gimignano, la sottopose a severa critica, con particolare riferimento proprio all’assimilazione fra bannitus e transfuga vel hostis civitatis suae6.

  • 7  D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nell (...)
  • 8  Penso soprattutto al bel libro di C. Shaw, The Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge, (...)

3Nel Cinquecento, poi, come ha mostrato Diego Quaglioni, il bartolismo costituisce il tratto peculiare della dottrina giuridica europea, soprattutto di quella di diritto pubblico7. D’altro canto, anche in anni recentissimi, la storiografia ha individuato proprio nel problema dell’esilio, dei fuoriusciti, dei transfughi, e nel complesso delle riflessioni giuridiche e politiche che tale problema suscitò, una delle chiavi interpretative più importanti ai fini della comprensione delle complesse vicende del secolo xvi e della formazione della cultura giuspolitica della prima modernità8.

  • 9  Sulla vita e la personalità del Gentili, cfr. D. Panizza, Alberico Gentili giurista ideologo nell’ (...)

4Da questo punto di vista, spunti di grande interesse si possono ritrovare nei De iure belli libri tres di Alberico Gentili, usciti dai torchi nel 1598. Gentili, infatti, non solo fu egli stesso esule per motivi religiosi, fuggendo dall’Italia per rifugiarsi, infine, in Inghilterra dove finì per salire la cattedra di regius professor of Civil Law presso la prestigiosa università di Oxford, ma fu anche autore di un grande studio dedicato al problema del diritto di guerra, che non ha mancato di attirare a più riprese l’attenzione degli studiosi, soprattutto con riferimento alla nascita di un diritto internazionale inteso in senso moderno9.

  • 10  Alberico Gentili, De iure belli libri III, Hanoviae, Excudebat Guilielmus Antonius, MDXCVIII., II, (...)

5Al di là di ogni discussione intorno alla genesi del moderno ordinamento giuridico internazionale e della dottrina che se ne occupa, in questa sede importa ciò che Gentili dice intorno alla questione dei transfugae, a cui è consacrato il nono capitolo del secondo libro De iure belli, e pertanto a questo problema saranno dedicate le nostre considerazioni10.

  • 11  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit.

6Occorre anzitutto tenere presente il contesto in cui questo capitolo si colloca, all’interno dell’opera gentiliana. La struttura tripartita del De iure belli, infatti, risponde a un preciso intento. Nel primo libro, Gentili si occupa soprattutto delle nozioni generali: si tratta infatti di definire che cosa sia la guerra, quali ne siano le cause, chi possa muoverla e contro chi essa possa essere diretta. Nel secondo libro, poi, l’attenzione dell’autore si sposta sui modi in cui la guerra è dichiarata e condotta, e infine, nel terzo libro, Gentili passa a considerare ciò che segue alla conclusione della guerra stessa: i tributi imposti ai vinti, il trattamento dei prigionieri, lo stabilimento della pace, i patti di alleanza11.

  • 12  Ibid., II, 8, pp. 244-253 [270-281], in particolare il titolo a p. 244 [270]: Scevola, Giuditta e (...)
  • 13  Ibid., II, 9, p. 254 [281].

7Il nono capitolo del II libro, quindi, tratta dei transfugae considerati come strumenti di guerra, e non a caso si colloca dopo il capitolo ottavo, consacrato alla questione se sia lecito tentare di assassinare a tradimento il comandante nemico, come fecero Muzio Scevola con Porsenna e Giuditta con Oloferne12. Non è quindi senza ragione che Gentili intitola il successivo capitolo nono De Zopiro, et aliis transfugis, che nella recentissima traduzione italiana è vòlto come Zopiro e altri falsi disertori13.

8Ciò che quindi interessa a Gentili, in questo luogo, è il transfuga che si è consegnato al nemico del suo popolo, come insegnava Bartolo. Tuttavia, pur presentandosi come un utile alleato, quello stesso transfuga, in realtà, è anche un’arma segreta nelle mani del suo mandante, che se ne avvale per passare false informazioni al nemico, e per attirarlo in trappola, con astuti stratagemmi.

  • 14  Valerio Massimo, Facta et dicta memorabilia, VII, 4; Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., (...)
  • 15  Sulla quaestio, in particolare giuridica, vi è amplissima bibliografia, che limito qui all’essenzi (...)
  • 16  Livio, Ab Urbe Condita, I, 9, 53; VIII, 5, 27; cfr. Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., (...)

9Secondo Gentili, il problema più grave è quello della liceità di una simile astuzia. Per questa ragione egli esordisce ricordando alcuni celebri esempi, tratti dalla storiografia greca e romana, e alcuni giudizi fra cui spicca quello di Valerio Massimo che non aveva esitato ad approvare il ricorso a tali sotterfugi14. D’altro canto però, con un procedimento che è quello tipico della quaestio giuridica15, Alberico richiama subito l’autorità di Livio, il quale, pur ammettendo che anche i Romani avevano fatto talora uso di tali espedienti, tuttavia aveva cercato di minimizzarne il ruolo, considerando questi personaggi più famosi che onesti16.

  • 17  Sulla distinctio si veda il sempre fondamentale studio di E. Seckel, Distinctiones Glossatorum, Gr (...)
  • 18  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 254 [282]: «Dunque il problema presenta du (...)

10Per risolvere la quaestio, Gentili ricorre al procedimento scolastico della distinctio, suggerendo l’impiego di una doppia dicotomia17. Infatti occorre distinguere anzitutto fra i transfughi stessi e i loro mandanti, e poi, con riguardo certamente alla posizione dei primi, e forse anche dei secondi, si deve studiare il problema da due punti di vista: quello dell’onesto, di ciò che è conforme all’honor, e quello del giusto, della iustitia18.

  • 19  Digesta 1, 1, 1, pr.-1: «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est (...)
  • 20  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 254 [282]: «Noi tuttavia, in qualità di gi (...)

11Gentili chiarisce subito che si occuperà solo della questione della giustizia, in quanto è questo il campo aperto all’indagine e alla riflessione del giurista. Gentili non lo dice, ma a lui e ai suoi lettori doveva essere chiaro: il giurista deve discutere solo della giustizia di un’azione, in omaggio a quella funzione di sacerdote della giustizia che gli è riconosciuta dal Digesto giustinianeo, secondo cui «ius a iustitia appellatum»19. Aggiunge però, con molta chiarezza, che questo non pregiudica la valutazione dell’honestum, anzi, dichiara il proprio pieno accordo con Livio su questo punto20.

  • 21  Livio, Ab Urbe Condita, XXII, 5, 33; Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 255 [ (...)
  • 22  Cfr. F. Dupont, L’orateur sans visage. Essai sur l’acteur romain et son masque, Parigi, Presses un (...)
  • 23  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 255 [282-283]: «La ragione di ciò sta anch (...)
  • 24  Ibid., p. 255 [283]: «Giusto perciò appare il diritto riservato a coloro che si sono spogliati di (...)
  • 25  Ibid.: «Ciò a maggior ragione vale per i falsi disertori, perché hanno ingannato il nemico nell’at (...)

12Dal punto di vista giuridico, quindi, occorre precisare subito che questi falsi disertori, se scoperti, non possono essere considerati soldati, ma piuttosto spie e traditori. Ancora una volta Gentili si fonda sull’autorità di Livio: anche i Romani infatti usavano uccidere e mutilare le spie nemiche catturate21. La ragione di questo trattamento è facile da comprendere: chi indossi le mentite spoglie del disertore, è come se indossasse una maschera e diventasse, quindi, un’altra persona. Gentili infatti parla qui di personas induere, che ci rimanda ancora una volta all’Antichità (in particolare alla tradizione teatrale)22. Pertanto, costui non può invocare i privilegi che spettano ai soldati23. Infatti, assumendo i panni del transfuga si è spogliato di quelli del soldato, e quindi non può invocare a sua difesa le norme che regolano uno status di cui si è volontariamente privato24. A maggior ragione ciò è vero nel caso di colui che Alberico chiama simulatus transfuga, il falso disertore. Costui, infatti, non solo ha deposto la condizione di soldato, ma ha stipulato col nemico un accordo, una convenzione, in forza della quale quest’ultimo lo ha accolto fra i suoi, accordandogli la sua fiducia. Quindi, due sono le ragioni in virtù delle quali il falso disertore può essere trattato con speciale durezza: perché ha rinunciato alle garanzie giuridiche proprie della condizione di miles, e perché ha violato il patto di fiducia stipulato con colui che gli ha concesso protezione e rifugio25.

  • 26  Ibid.: «È bene precisare che questi argomenti non valgono per chi usa ingannevolmente le insegne n (...)

13Tuttavia, queste conclusioni sembrano a Gentili troppo ampie. Vi è il rischio che si finisca per sottoporre allo stesso trattamento anche chi si è limitato ad attuare altri stratagemmi, che invece sembrano al nostro giurista molto differenti. Si tratta, in particolare, del caso dei soldati che si siano camuffati con le insegne del nemico. Secondo Alberico, questo è un atto del tutto legittimo, che non porta con sé nessuna conseguenza sfavorevole per chi lo compie. Costoro continuano a godere dei loro diritti di soldati, come accade anche a chi parlamenti con il nemico26. La ragione, insomma, è che chi si traveste utilizzando le insegne nemiche agisce pur sempre da soldato, seppure copertamente.

  • 27  Ibid.

14Se questa, dunque, è la condizione giuridica del falso transfuga, potrebbe sembrare che lui e il suo mandante agiscano in modo illecito, e che quindi l’uso di simili stratagemmi non sia conforme al diritto di guerra e alla giustizia che in tale diritto si esprime. Nulla di più falso! Alberico ribadisce che entrambi agiscono giustamente, sia i falsi disertori e le spie, sia chi li ha mandati27:

Che succede allora? Il fatto che sia giusto trattare così duramente le spie e i falsi disertori significa forse anche che essi e i loro mandanti agiscono ingiustamente e cioè non conformemente alla giustizia di guerra? Questo è il secondo aspetto del problema, riguardo al quale (cosa che potrebbe apparire sorprendente) rispondo che agiscono giustamente: sia i falsi disertori e le spie, sia i loro mandanti. Non vi è alcuna ragione per cui si possa eccepire qualcosa sulle spie.

15Non solo è possibile spiare il nemico: è doveroso farlo, e risponde ad una consuetudine seguita sempre e ovunque: «Scrutare e spiare la situazione del nemico è possibile e dovuto; tutti, da sempre e in ogni modo, abbiamo la consuetudine di farlo.» (Ibid.)

  • 28  Ibid., pp. 255-256 [283-284]: «Ma se le spie, una volta scoperte, sono trattate così duramente, ci (...)
  • 29  Ibid., p. 256 [284].

16Infatti, aggiunge Gentili, il severo trattamento riservato a costoro non deriva dall’ingiustizia della loro condotta, ma dalla sua estrema pericolosità. Per questo motivo, con intenti cioè dissuasivi, si sono inasprite le pene28. Quindi, spie e falsi disertori possono essere trattati come sudditi nemici scoperti in territorio ostile. Tuttavia, si precisa, l’assimilazione fra spie e falsi disertori non è completa. Infatti questi ultimi hanno anche violato il patto con cui sono stati accolti. D’altro canto va aggiunto che il patto stipulato dal transfuga sembra essere privo di ogni validità, e quindi incapace di assicurare a costui una qualunque protezione. Egli infatti è suddito di un altro sovrano, e non può, con un proprio semplice atto, modificare questo stato di cose. Consegnandosi al nemico, quindi, si rimette al suo arbitrio29:

Del resto non tutti i nemici hanno diritto allo stesso trattamento. Il nemico può trattare i falsi disertori e le spie come se fossero suoi sudditi abitanti sul suo territorio. Ma a proposito dei falsi disertori i contorni della questione sono più ampi, perché, come ho detto sopra, si deve considerare anche l’ingiustizia della frode commessa nell’atto di stringere il patto di accoglienza. Peraltro è opportuno precisare che questi patti stipulati tra il disertore e il nemico non hanno alcuna validità. Il disertore è un suddito straniero e non può liberarsi della sudditanza originaria per effetto della diserzione, né può disporre di se stesso al punto da poter rinunciare alla propria sudditanza e passare sotto un altro signore. Il disertore che si consegna al nemico non può farlo altro che sotto la condizione che, qualora manchi alla sua promessa, sia punito secondo l’arbitrio del nemico stesso.

  • 30  Ibid., p. 256 [284-285].
  • 31  Ibid., p. 256 [285].

17Gentili conclude quindi che sia chi utilizza i falsi disertori, sia chi se ne difende minacciando (e imponendo) gravi pene, agisce in modo conforme al diritto. Infatti, tutti si comportano in questo modo, menandone vanto, e dimostrando così, con il loro comune consenso, che si tratta di condotte conformi al diritto naturale30. Ben diverso sarebbe se qualcuno, pur agendo in tal modo, tuttavia mostrasse pudore e vergogna. Infatti, aggiunge Gentili, non potrebbe essere diritto ciò che è disapprovato dalla nostra e dall’altrui coscienza. Proprio l’approvazione della coscienza, infatti, è il segno della conformità di una certa condotta al diritto naturale31:

Quando invece vediamo che chi ha commesso qualcosa ne prova vergogna, allora non può trattarsi di diritto, perché non può essere giusto ciò che è disapprovato dalla nostra coscienza e da quella degli altri. Questo, congiunto ad argomentazioni ragionevoli e conformi al diritto, è un fortissimo motivo di approvazione. È in questo modo infatti che si manifesta il diritto naturale: accordandosi con la coscienza.

  • 32  Cfr. Digesta 1, 1, 9: «Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes per (...)
  • 33  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 256 [285].
  • 34  Ibid., pp. 256-257 [285]. Cfr. Andrea Alciato, Responsa libris novem digesta, Basileae, Apud Thoma (...)

18Gentili non lo dice, e non ha bisogno di dirlo, ma è chiaro qui il ricordo di due celebri luoghi, uno tratto dalle Institutiones di Gaio e l’altro dal XIV libro del commentario Ad Sabinum di Paolo, entrambi confluiti nel Digesto giustinianeo, secondo cui il diritto che la ratio naturalis ha stabilito fra gli uomini è chiamato diritto delle genti, e d’altra parte ciò che è sempre buono ed equo è il diritto naturale32. Naturalmente, prosegue Gentili, se è lecito ricorrere all’inganno per offendere, sarà lecito farlo anche per difendersi33. Anzi, non è un tradimento quello che è utilizzato per smascherare un traditore, perché il traditore è colui che nasconde le sue reali intenzioni e nascostamente agisce in modo difforme ai propri doveri, come diceva Andrea Alciato34.

  • 35  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 257 [286].

19Se quindi l’inganno è lecito, tanto per chi attacca quanto per chi si difende, Gentili però aggiunge qualcosa. Egli afferma infatti che il trattamento dei falsi disertori e dei traditori, se scoperti, non deve essere troppo aspro, perché, in fin dei conti, essi si limitano ad obbedire a degli ordini e a curare gli interessi del loro signore35:

Concludo aggiungendo una cosa in favore dei falsi disertori e dei traditori, ricordando che non devono essere puniti troppo aspramente, poiché essi non fanno altro che curare gli affari del loro signore ed obbedire ai suoi ordini.

  • 36  Ibid.: «Essi, da parte loro, debbono tuttavia guardarsi bene dal non curare affari ingiusti. Non d (...)
  • 37  Ibid.; cfr. Digesta 50, 17, 157: «Ad ea, quae non habent atrocitatem facinoris vel sceleris, ignos (...)

20Questa relativa mitezza, però, è soggetta a una condizione precisa. Infatti, anche la condotta dei falsi disertori deve contenersi entro precisi limiti: essi non devono agire ingiustamente, né obbedire a ordini ingiusti, prestandosi a fungere da sicari e avvelenatori36. Infatti, come affermava il Digesto, anche gli schiavi, che pure obbediscono necessariamente agli ordini del padrone, tuttavia sono personalmente responsabili nel caso si macchino di atroci delitti37.

  • 38  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., III, 23, p. 609 [690].

21Se questa è la dottrina di Gentili intorno ai transfugae, intesi come falsi disertori e quindi strumenti di guerra, tuttavia Alberico è ben consapevole anche di un altro problema, vale a dire della condizione degli esuli, soprattutto in relazione alla conclusione della guerra stessa e alle trattative di pace, che rischiano di minacciare la sicurezza personale di questi fuoriusciti. Egli affronta la questione, non casualmente se ricordiamo la struttura dell’opera, nel capitolo 23 del III libro De iure belli. In particolare, ciò che preoccupa Gentili è la ratifica del trattato di pace in relazione a costoro, come risulta dal titolo di questo penultimo capitolo del trattato: De ratihabitione, privatis, piratis, exsulibus, adhaerentibus38, vòlto in italiano come Della ratificazione per i soggetti privati, i pirati, gli esuli e gli alleati.

  • 39  Ibid., pp. 615-616 [698].

22Che succede, dunque, se colui, con cui è stato stipulato un trattato di pace, accolga esuli della controparte? Il problema è delicato perché, dice Gentili, i nostri banditi sono nostri nemici, e quindi chi li accoglie è, a sua volta, nostro nemico39:

Pongo ora alcune questioni circa gli esuli e gli altri di condizione simile. Sono violati gli accordi di pace, se si accolgono gli esuli? Si dice che chi è stato messo al bando diventa come un nemico e quindi sembra diventare nemico anche chiunque gli dà accoglienza.

  • 40  Ibid., p. 616 [698].
  • 41  Ibid. Cfr. Alessandro Tartagni, Consilia seu Responsa, Venetiis, Ex Officina Iacobi Antonii Somasc (...)
  • 42  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., III, 23, p. 616 [699]: «Bisogna tuttavia rivedere la (...)

23Infatti, chi vive con il mio nemico, ed è con lui in rapporti di amicizia, è un mio nemico a sua volta, e questa è ragione sufficiente per ricusarlo come giudice40. Così, i giuristi insegnano comunemente che è un nemico l’amico del nemico41. D’altro canto, tuttavia, la stessa tradizione giuridica non tratta da nemici gli esuli, limitandosi a considerarli privi di cittadinanza42.

  • 43  Digesta 48, 1, 2: «Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia (...)
  • 44  Alberico Gentili, De iure belli, cit., III, 23, p. 616 [699]; cfr. anche Jean Bodin, I sei libri d (...)

24Si tratta, come dice lo stesso Alberico, del ricordo della seconda lex del titolo De publicis iudiciis del Digesto, per cui è considerata pena capitale non solo la morte, ma anche l’esilio, in quanto con esso il caput del condannato è rimosso dalla città43. Anche Jean Bodin aveva scritto che sarebbe lecito accogliere gli esuli altrui, pure in presenza di trattati che vietassero di riceverli in quanto cittadini di un altro Stato: infatti gli esuli, gli esiliati, in quanto tali, non sono cittadini. Ben diverso sarebbe, invece, se si trattasse non di esuli, ma di fuggitivi. Costoro infatti dovrebbero essere restituiti, se richiesti44:

Jean Bodin afferma che dare accoglienza agli esuli non costituisce violazione degli accordi, neanche se in essi si fosse espressamente vietato di dare asilo ai cittadini dell’altro stato, appunto perché gli esuli (come si è detto) non sono più cittadini. Se invece non si tratta di esuli, ma di disertori o fuggitivi, non si può dare loro asilo e soprattutto, come scrive giustamente Bodin, se sono richiesti devono essere consegnati allo stato di appartenenza.

  • 45  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., III, 23, p. 617 [699-700].

25In verità dice Gentili, anche se la prassi è differente, tuttavia è conforme al diritto che i sovrani siano tenuti a restituire ad altri sovrani i delinquenti fuggiti, allo stesso modo in cui i magistrati hanno il medesimo obbligo nei confronti di altri magistrati. Se accogliere i sudditi altrui non è contrario al diritto delle genti, cosa mai lo sarà? Il fuggitivo rimane suddito del suo sovrano, ed è ingiusto non restituire a qualcuno ciò che gli appartiene45:

Più vero e conforme al diritto, anche se nella prassi avviene diversamente, è quel parere secondo il quale i principi sono vicendevolmente tenuti a consegnarsi i delinquenti, nello stesso modo in cui un magistrato è tenuto a consegnarli agli altri magistrati. Anche quando non sono obbligati da trattati di estradizione, per il diritto delle genti i principi devono sempre consegnare i delinquenti. Un latitante appartiene sempre al principe da cui fugge e questo riceve un’offesa se non gli si restituisce ciò che è suo. Che cosa c’è di più contrario al diritto delle genti, che accogliere uomini che appartengono ad un altro?

  • 46  Institutiones 1, 1, 3.
  • 47  Alberico Gentili, De iure belli, cit., III, 23, p. 617 [700]: «Quando la materia è disciplinata da (...)

26Si tratta, naturalmente, del ricordo preciso dei tre fondamentali precetti giuridici: «Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere»46. In questo modo, uno dei principi più elementari enucleati dalla tradizione giuridica è utilizzato da Gentili come strumento per risolvere un problema di estrema delicatezza. Occorre tuttavia precisare che Gentili è ben consapevole delle difficoltà, e per questo raccomanda di prevedere espressamente, nei trattati, la consegna del fuggitivi47.

  • 48  Ibid.: «La dottrina ritiene che la promessa di non dare accoglienza ai fuggitivi di un altro stato (...)

27Allo stesso modo si usa prevedere esplicitamente il caso in cui i transfughi non possano essere accolti, e si dice anche che una tale promessa non si estende al futuro48. In questo caso, Gentili torna ad utilizzare la parola transfugae, anziché exsules o perfugae. Credo però che qui, e solo qui, possiamo considerare tutte queste espressioni come sinonimiche.

28La ragione di questa limitazione temporale della promessa va còlta nel carattere unilaterale dell’obbligo che ne scaturisce. Dice infatti Gentili che ciò non è vero nel caso di promessa reciproca, in virtù della bilateralità dell’obbligazione, che quindi può ricevere un’interpretazione estensiva e non restrittiva. Molte cose, infatti, acquistano validità in virtù di una mutua corrispondenza degli obblighi, e ne sono corroborate, come è il caso, si dice, dei trattati di pace.

  • 49  Ibid., pp. 617-618 [700]: «Quest’ultima proposizione è verissima, ma non altrettanto lo sono le pr (...)
  • 50  Ibid., p. 618 [700-701]: «Chi potrebbe immaginare che i dottori insegnino che la promessa di non a (...)

29Gentili però non perde la sua consueta cautela. Egli aggiunge infatti che se è vera l’ultima affermazione, molto meno vero è che la promessa relativa ai transfughi sia vincolante solo per il futuro, quantunque sia sempre meglio essere cauti, e prevedere espressamente il caso, al fine di evitare controversie49. Infatti, chi potrebbe pensare a una promessa non valida per il futuro? Una simile interpretazione produrrebbe una sorta di conflitto di leggi nel seno della legge stessa50.

  • 51  Ibid., p. 618 [701]. Cfr. anche Baldo degli Ubaldi, Consilia, I-V, Francofurti ad Moenum, Impensis (...)

30Ancora una volta, è la tradizione giuridica, in particolare la dottrina di Baldo degli Ubaldi, a permettere la soluzione del problema. Baldo infatti, con grande buon senso, aveva ammonito a riferire le parole di ogni accordo alla realtà delle cose, e quindi a ogni tempo, passato, presente e futuro, con l’ovvio corollario che il ribelle, una volta riconciliato, avrebbe potuto essere accolto liberamente in quanto non più nemico51:

Baldo risponde con solida dottrina che le parole del patto o del diritto, che vietano di accogliere queste persone, devono essere intese con riferimento alla sostanza e alla realtà, e dunque a tutti i tempi: passato, presente e futuro. Ciò risulta chiaro anche dalla regola contraria, che consente di accogliere il ribelle che si sia riconciliato con lo stato di appartenenza.

  • 52  Cfr. C. Zendri, Éléments d’une définition juridique de l’exil: le Tractatus de bannitis de Bartolo (...)
  • 53  Ibid., pp. 43-44.
  • 54  Ibid.
  • 55  Cfr. D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti, cit., pp. 189-190.

31Conviene avviarci a concludere. Il testo gentiliano sembra offrirci numerosi spunti di riflessione. Al di là dei contenuti specifici, che riguardano il significato stesso delle parole transfuga ed exsul, esso si rivela importante come testimonianza della lunga vitalità della dottrina bartoliana sul problema dei fuoriusciti. Significativa è, da questo punto di vista, l’identificazione fra transfugae e hostes, a suo tempo chiaramente posta da Bartolo52, e qui ben presente anche quando Gentili discute della questione dei falsi disertori, questione che però Bartolo, trattando dei banditi, non affrontava. Non meno importante è la riflessione gentiliana sugli esuli propriamente detti, che risente essa stessa della dottrina di Bartolo, la quale le fornisce tutta l’ossatura teorica, e questo, si badi, nonostante l’assenza, in queste pagine, di espresse allegazioni delle opere di Bartolo. Nonostante ciò, infatti, il grande giurista perugino è presente nella tradizione bartolista che innerva (attraverso Baldo come attraverso Andrea Alciato, Jean Bodin ed altri ancora) il pensiero del Gentili. Sempre a Bartolo occorre rifarsi per comprendere perché l’esule non perda compiutamente la propria capacità giuridica, ma solo la sua condizione di cittadino di una civitas particolare, e pertanto possa e debba trovare accoglienza presso un altro sovrano53. E ancora la dottrina di Bartolo ci spiega perché, secondo Gentili, il semplice fuggiasco, in quanto non perde lo status di cittadino, debba essere riconsegnato al proprio sovrano che lo richieda54. Bartoliana è anche, senza dubbio, la tendenza a mitigare gli aspetti negativi della condizione dell’esule, senza che si debba spiegare tutto con l’esperienza di vita dello stesso Gentili, che quella condizione visse personalmente. Insomma, agli inizi della modernità sta, ancora una volta, la tradizione bartolista, intesa, secondo una felice intuizione di Francesco Calasso, «come momento decisivo della “educazione mentale” del giurista moderno»55.

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Notes

1  Bartolo da Sassoferrato, Tractatus bannitorum, in Id., Consilia, Quaestiones et Tractatus, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXX, foll. 132rB-133rA, n. 8.

2  Su Bartolo da Sassoferrato si veda anzitutto il recente profilo tracciato da S. Lepsius, Bartolo da Sassoferrato, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (xii-xx secolo), I, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 177-180; inoltre D. Quaglioni, Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), in Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti, dottrine, a cura di R. Esposito e C. Galli, Roma-Bari, Laterza, 20052, pp. 60A-61B; classico è il saggio di F. Calasso, Bartolo da Sassoferrato, in Dizionario Biografico degli Italiani, VI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 640-669, a cui si può aggiungere anche M. Bellomo, Bartolo da Sassoferrato, in Medioevo edito e inedito, III, Profili di giuristi, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1998, pp. 179-193; vari studi su Bartolo sono contenuti in Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il V  centenario, I-II, Milano, Giuffrè, 1962. Bibliografia su Bartolo, unita a un ampio repertorio delle sue opere, in S. Lepsius, Bartolus de Saxoferrato, in Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500), II.1, Firenze, Sismel - Galluzzo, 2004, pp. 101-156.

3  M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, Giuffrè, 1974, p. 140.

4  Ibid., pp. 268-273.

5 È impossibile dare qui anche solo un’idea della diffusione dei testi bartoliani. Basti dire che nella sola Lione i Tractatus furono editi almeno tre volte nella prima metà del secolo xvi, rispettivamente nel 1522, 1530 e 1546; cfr. H. Baudrier, Bibliographie Lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, I-XII, Paris, F. de Nobele, 1964, XII, p. 380, VIII, pp. 53-54 e VII, p. 402. Se, peraltro, la questione dell’autenticità delle opere bartoliane è estremamente complessa, poiché, in virtù della sua immensa autorità, gli furono attribuiti numerosi lavori in realtà riconducibili ad altri, tuttavia il Tractatus bannitorum sembra essere davvero opera di Bartolo. Per questa attribuzione e per il più ampio problema posto dal corpus degli scritti bartoliani, oltre che per un ampio repertorio di manoscritti, cfr. F. Calasso, Bartolo, cit., pp. 643-663. Calasso (ibid., p. 653) ricorda anche come il Tractatus sia ritenuto da alcuni un estratto di un’opera giovanile di Bartolo, la Quaestio Lucanae civitatis (1333), che ne riproduce, in forma meno mendosa, buona parte del testo. Invece, secondo A. Fedrizzi, Il «Tractatus bannitorum» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, relatore D. Quaglioni, Trento, A. A. 1991-1992, pp. 59-72, il Tractatus sarebbe stato concepito come opera autonoma, negli anni della piena maturità del giurista, e poi inserito nella Quaestio. Ne fanno fede, secondo Fedrizzi, le contraddizioni esistenti fra la dottrina contenuta nella Quaestio e quella espressa nel testo relativo al bando aggiuntovi in seguito. Inoltre, lo stile appare assai più maturo e Bartolo più sicuro di sé. Bisogna inoltre ricordare che è attribuito a Bartolo, nonostante qualche dubbio, anche un Tractatus exbannitorum, dedicato soprattutto alla questione della capacità processuale del bandito (F. Calasso, Bartolo, cit., p. 655). Lo si può leggere in Consilia, Quaestiones et Tractatus, cit., foll. 133rA-133vA.

6  Per un esame del trattato di Nello, risalente, stando al testo stesso, al 1423, mi permetto di rinviare al mio Verso una compiuta nozione di bando. Da Bartolo da Sassoferrato a Nello da San Gimignano, in corso di stampa.

7  D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541), in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212. Su tutta la questione cfr. ora Id., Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi, Bologna, Il Mulino, 2011, in cui, alle pp. 93-111, si ritrova fra l’altro, rielaborato, il saggio poc’anzi citato.

8  Penso soprattutto al bel libro di C. Shaw, The Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, e agli studi raccolti in La République en exil (xve-xvie siècles), a cura di P. Carta e L. De Los Santos, in «Laboratoire Italien. Politique et société», 3, 2002. Per quanto riguarda il libro della Shaw, mi permetto di ricordare anche la mia nota in «Il pensiero politico», 35, 2002, n. 1, pp. 111-113.

9  Sulla vita e la personalità del Gentili, cfr. D. Panizza, Alberico Gentili giurista ideologo nell’Inghilterra elisabettiana, Padova, La Garangola, 1981, passim; A. De Benedictis, Gentili, Alberico, in Dizionario Biografico degli Italiani, LIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1999, pp. 245-251; ora poi cfr. soprattutto G. Minnucci, Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L’inedito commentario Ad legem Juliam de adulteriis, Bologna, Monduzzi, 2002 (Archivio per la Storia del diritto medioevale e moderno, 6), soprattutto le pp. 1-36; Id., La nuova metodologia di Alberico Gentili nel I libro del De nuptiis (1601), in Studi di Storia del diritto medioevale e moderno, II, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 211-235, e Id., Gentili, Alberico, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (xii-xx secolo), I, cit., pp. 967-969; infine, per un’interpretazione di sintesi e un bilancio storiografico, D. Quaglioni, Introduzione, in Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598), Introduzione di D. Quaglioni, trad. di P. Nencini, apparato critico di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008, pp. ix-xxxiii. Inoltre Id., Alberico Gentili: il papato romano e il “potere totale”, in Id., Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, cit., pp. 199-210.

10  Alberico Gentili, De iure belli libri III, Hanoviae, Excudebat Guilielmus Antonius, MDXCVIII., II, 9, pp. 281-286, che corrisponde ad Alberico Gentili, Il diritto di guerra, pp. 254-258. D’ora in poi, le citazioni, salve eccezioni, saranno tratte dalla traduzione italiana, indicando fra parentesi quadre i numeri delle pagine corrispondenti nell’editio princeps del 1598.

11  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit.

12  Ibid., II, 8, pp. 244-253 [270-281], in particolare il titolo a p. 244 [270]: Scevola, Giuditta e altri casi simili.

13  Ibid., II, 9, p. 254 [281].

14  Valerio Massimo, Facta et dicta memorabilia, VII, 4; Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 254 [281].

15  Sulla quaestio, in particolare giuridica, vi è amplissima bibliografia, che limito qui all’essenziale. Indicazioni sono presenti in M. Bellomo, Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento, Contributi codicologici di L. Martinoli, in Appendice, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2008, e in Id., I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli xiii-xiv), Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000, pp. 355-438, che riprendono studi precedenti dello stesso autore come Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle “quaestiones” civilistiche, in Medioevo edito e inedito, I, Scholae, Universitates, Studia, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1997, pp. 51-97, nonché Saggio sull’Università nell’età del diritto comune, Catania, Giannotta, 1979, pp. 219-237; sulla genesi del genere letterario delle quaestiones cfr. anche A. Errera, Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione, in Studi di Storia del diritto medioevale e moderno, I, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 33-106; si vedano anche gli studi raccolti in Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert, a cura di M. Bellomo, Monaco, R. Oldenbourg, 1997 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 38); qualche sintetica osservazione e indicazione bibliografica (ma molte informazioni sulla quaestio in generale) in B. Lawn, The Rise and Decline of the Scholastic “Quaestio disputata”. With Special Emphasis on its Use in the Teaching of Medicine and Science, Leiden - New York - Köln, E. J. Brill, 1993, pp. 3-5; sulle quaestiones del secolo xii cfr. A. Belloni, Le questioni civilistiche del secolo xi. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone, Francoforte sul Meno, Klostermann, 1989 (Ius Commune. Sonderhefte, 43), passim e soprattutto pp. 3-6 e 59-65; sulla quaestio, e più in generale sulle forme letterarie della produzione dei giuristi medievali, cfr. S. Kuttner, The Revival of Jurisprudence, in Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, a cura di R. L. Benson e G. Constable, con C. D. Lanham, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 299-323.

16  Livio, Ab Urbe Condita, I, 9, 53; VIII, 5, 27; cfr. Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 254 [282].

17  Sulla distinctio si veda il sempre fondamentale studio di E. Seckel, Distinctiones Glossatorum, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1956 (rist. ed. Berlin 1911), soprattutto le pp. 281-289.

18  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 254 [282]: «Dunque il problema presenta due aspetti: il primo riguarda i disertori e il secondo i loro mandanti. Il primo, e forse entrambi, presuppongono ancora due considerazioni: dal punto di vista dell’onestà e da quello della giustizia».

19  Digesta 1, 1, 1, pr.-1: «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur.

20  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 254 [282]: «Noi tuttavia, in qualità di giuristi, ci occuperemo soltanto della giustizia, pur rimanendo del parere di Livio, che i falsi disertori non sono onesti».

21  Livio, Ab Urbe Condita, XXII, 5, 33; Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 255 [282].

22  Cfr. F. Dupont, L’orateur sans visage. Essai sur l’acteur romain et son masque, Parigi, Presses universitaires de France, 2000, soprattutto le pp. 151-160. Informazioni più generali in G. McCart, Masks in Greek and Roman Theatre, in The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre, a cura di M. McDonald e J. M. Walton, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 247-267.

23  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 255 [282-283]: «La ragione di ciò sta anche nel fatto che chi accetta di infiltrarsi come spia presso il nemico deve rinunciare ai privilegi che spettano ai soldati regolari.»

24  Ibid., p. 255 [283]: «Giusto perciò appare il diritto riservato a coloro che si sono spogliati di quella condizione giuridica, grazie alla quale non potrebbero essere trattati così ignominiosamente e crudelmente.»

25  Ibid.: «Ciò a maggior ragione vale per i falsi disertori, perché hanno ingannato il nemico nell’atto di stringere con lui il patto col quale li ha fatti passare dalla sua parte e li ha accolti tra i suoi.»

26  Ibid.: «È bene precisare che questi argomenti non valgono per chi usa ingannevolmente le insegne nemiche, pur costituendo questo un altro mezzo fraudolento. Chi indossa le armi nemiche agisce pur sempre da soldato e non perde la condizione giuridica di militare. Non mi sembra infatti che ci siano sufficienti motivi perché debba essergli tolta. Non perde la condizione di soldato chi parlamenta con il nemico, e agisce da soldato chi indossa le insegne nemiche.»

27  Ibid.

28  Ibid., pp. 255-256 [283-284]: «Ma se le spie, una volta scoperte, sono trattate così duramente, ciò dipende dal maggiore pericolo che da esse proviene. Le spie sono infatti dei nemici occulti, insediati nel seno stesso dell’avversario: se riescono a scoprirne i piani, possono arrecargli un danno più grave di quanto non ne farebbero mille caterve di fanti e coorti di cavalieri. Per stornare questo grave pericolo si sono dovute minacciare gravi pene per chiunque lo arrecasse; per questo furono ristretti i diritti e inasprite le pene per gli atti di spionaggio e per altre situazioni del genere.»

29  Ibid., p. 256 [284].

30  Ibid., p. 256 [284-285].

31  Ibid., p. 256 [285].

32  Cfr. Digesta 1, 1, 9: «Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur»; Digesta 1, 1, 11: «Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale.»

33  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 256 [285].

34  Ibid., pp. 256-257 [285]. Cfr. Andrea Alciato, Responsa libris novem digesta, Basileae, Apud Thomam Guarinum, 1582, VII, 19, coll. 985-989.

35  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., II, 9, p. 257 [286].

36  Ibid.: «Essi, da parte loro, debbono tuttavia guardarsi bene dal non curare affari ingiusti. Non devono accettare di essere sicari o avvelenatori, anche a costo di rifiutarsi di obbedire agli ordini».

37  Ibid.; cfr. Digesta 50, 17, 157: «Ad ea, quae non habent atrocitatem facinoris vel sceleris, ignoscitur servis, si vel dominis vel his, qui vice dominorum sunt, veluti tutoribus et curatoribus obtemperaverint.»

38  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., III, 23, p. 609 [690].

39  Ibid., pp. 615-616 [698].

40  Ibid., p. 616 [698].

41  Ibid. Cfr. Alessandro Tartagni, Consilia seu Responsa, Venetiis, Ex Officina Iacobi Antonii Somaschi, 1597, I, 99, fol. 105rA, n. 4.

42  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., III, 23, p. 616 [699]: «Bisogna tuttavia rivedere la premessa iniziale. Infatti, a ben guardare, coloro che sono stati semplicemente privati della cittadinanza non sono necessariamente da ritenere nemici dello stato.»

43  Digesta 48, 1, 2: «Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio: per has enim poenas eximitur caput de civitate.»

44  Alberico Gentili, De iure belli, cit., III, 23, p. 616 [699]; cfr. anche Jean Bodin, I sei libri dello Stato, III, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, Utet, 1997, III, 6, p. 228.

45  Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., III, 23, p. 617 [699-700].

46  Institutiones 1, 1, 3.

47  Alberico Gentili, De iure belli, cit., III, 23, p. 617 [700]: «Quando la materia è disciplinata da trattati, si è soliti prevedere espressamente quali di questi fuggitivi devono essere estradati, e quali no. Chi vuol riservarsi la possibilità di dar loro asilo farà bene a dirlo prima e in modo chiaro.»

48  Ibid.: «La dottrina ritiene che la promessa di non dare accoglienza ai fuggitivi di un altro stato, ancorché contenuta in un patto, se non è reciproca, non vincola per il futuro. Se invece nel patto vi sono condizioni di reciprocità, pare più equo ammettere l’estensione al futuro […] i trattati di pace, quando sono reciproci ed utili a entrambe le parti, devono essere interpretati nella maniera più ampia e favorevole. Infatti la reciprocità può rendere valide molte promesse che, prese unilateralmente, non avrebbero alcun valore.» «Item cavetur de transfugis non recipiendis. Et promissionem non extendi ad futuros, aiunt. Nisi promissio foret mutua. tum enim aequius sit, propter parem obligationem, admitti extensionem. Et sic de pacis conventione, quae reciproca, et utrique parti utilis esse valeat, quod latam, et favorabilem interpretationem recipiat […] Multa, quae simplicia nec valent, si reciproce fiant, sustinentur.»)

49  Ibid., pp. 617-618 [700]: «Quest’ultima proposizione è verissima, ma non altrettanto lo sono le precedenti. In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi tipo di controversia, sarà sempre bene usare espressioni chiare.»

50  Ibid., p. 618 [700-701]: «Chi potrebbe immaginare che i dottori insegnino che la promessa di non accogliere i disertori non si estende al futuro? […] bisogna risolvere quasi un conflitto tra leggi per stabilire se le parole di una promessa del genere debbano essere interpretate solo con riferimento al presente o anche al futuro.»

51  Ibid., p. 618 [701]. Cfr. anche Baldo degli Ubaldi, Consilia, I-V, Francofurti ad Moenum, Impensis Sigismundi Feyrabendii, 1589, cons. V, 326, fol. 74rB.

52  Cfr. C. Zendri, Éléments d’une définition juridique de l’exil: le Tractatus de bannitis de Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), in «Laboratoire Italien. Politique et société», 3, 2002, pp. 33-49, soprattutto 41-43.

53  Ibid., pp. 43-44.

54  Ibid.

55  Cfr. D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti, cit., pp. 189-190.

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Pour citer cet article

Référence papier

Christian Zendri, « Transfughi e fuoriusciti nei De iure belli libri tres di Alberico Gentili (1598) »Laboratoire italien, 14 | 2014, 77-91.

Référence électronique

Christian Zendri, « Transfughi e fuoriusciti nei De iure belli libri tres di Alberico Gentili (1598) »Laboratoire italien [En ligne], 14 | 2014, mis en ligne le 17 novembre 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/768 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.768

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Christian Zendri

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