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Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe / Proprietà e politica : esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano
Aspetti legislativi

Brevi note sulla publicatio bonorum fra diritto comune e codificazioni moderne. Verso l’abolizione o un « eterno ritorno » ?

Roberto Isotton

Résumés

La confisca è una punizione che, a dispetto delle critiche che le sono state rivolte, ha attraversato indenne la storia del diritto penale europeo dal diritto romano fino all’epoca delle codificazioni penali. A ben vedere, poi, nemmeno queste moderne forme legislative (nate sulla spinta riformistica dell’illuminismo) sono state in grado di eliminare una misura ormai incompatibile con il principio della personalità della pena, ma che, a causa della sua utilità, continua a dimostrare, sia pure in forme e funzioni profondamente mutate, una indiscutibile vitalità.

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Notes de l’auteur

Il presente saggio costituisce una prima, schematica ricognizione tematica svolta nell’alveo di una più ampia ricerca, i cui risultati costituiranno l’oggetto di una monografia di prossima pubblicazione. Per questo motivo e giusta i limiti dimensionali assegnati, si è deciso di ridurre al minimo indispensabile l’apparato bibliografico e rinviare al volume per gli eventuali approfondimenti.

Texte intégral

Mortalibus nil charius pecunia,
atque inter homines una plurimum valet
.
Euripide, Fenicie, 439-440

Introduzione

  • 1 Beccaria 1994, § XXV, p. 56.

Se alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual piú tristo spettacolo che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo !1

  • 2 V., in tal senso, Cattaneo 1981, p. 1238 ; Cavanna 2005, p. 220 ; per una prevalenza, in Beccaria (...)

1La decisione di dare risalto alla pagina sopra riprodotta – una delle più celebri del libriccino beccariano, specialmente a causa della testimonianza, in essa contenuta, del distacco dell'illuminista milanese dal consueto ancoraggio utilitaristico che largamente caratterizza la sua trattazione, a vantaggio di una concezione più spiccatamente umanitaria del diritto penale2 – è stata determinata soprattutto dalla constatazione che in essa è accolta la più esplicita e clamorosa messa in discussione dell'esistenza stessa della tale sanzione patrimoniale.

  • 3 Per una maggiore aderenza al dato storico, si è qui preferito impiegare il termine confisca dei be (...)

2Per effetto delle laconiche considerazioni svolte da Beccaria, la pena della confisca dei beni3 sarà infatti destinata a subire un inesorabile processo di delegittimazione, che la porterà progressivamente ad essere considerata incompatibile con i principi del moderno diritto penale codificato.

3In maniera del tutto inattesa ed in prossimità di un’epocale transizione nell’ambito dei sistemi punitivi continentali, la publicatio bonorum viene a collocarsi in quello che può essere senz’altro definito il punto più basso della sua lunghissima storia.

4A ben vedere, anche in altre e più risalenti epoche tale istituto aveva conosciuto momenti di crisi ed aveva subìto drastici interventi di ridimensionamento.

  • 4 Sulla confisca nel diritto romano, si indicano, senza alcuna pretesa di esaustività, Pertile 1895, (...)
  • 5 Cfr. Dig. 48.20.1.
  • 6 In questo senso, ad es., la Costituzione di Teodosio II e Valentiniano III del 426 (C. 9.49.10 = C (...)
  • 7 Nov. 134, cap. fin. (Auth. post C. 9.49.10) : Bona damnatorum seu proscriptorum non fieri lucrum i (...)

5Ciò si può osservare, ad esempio, in relazione alla tradizione giuridica romana4, nella quale la confisca aveva riscosso una notevole fortuna applicativa (originariamente nell’ambito della repressione dei reati politici), sino a divenire sanzione applicabile in via accessoria a tutti i reati punibili con pene capitali5. In epoca postclassica, però, di essa si era però limitata alquanto l’operatività, con lo stabilire, ad esempio, che, fatta eccezione per le ipotesi di lesa maestà, la metà dei beni del condannato dovesse essere devoluta agli eredi secondo le regole della successione legittima6. La Novella 134 di Giustiniano aveva infine generalizzato tale tendenza : se per il crimen maiestatis restavano impregiudicate le regole stabilite dallo ius vetus, in tutti gli altri casi, in presenza di familiari, al condannato sarebbe stato semplicemente precluso il ricorso agli strumenti della successione volontaria ed i suoi beni sarebbero stati ripartiti fra i discendenti e gli ascendenti fino al terzo grado7

6A dispetto di tali limitazioni, ispirate a motivi tutto sommato analoghi a quelli che saranno alla base, oltre un millennio più tardi, della sua espunzione dagli ordinamenti codificati, la confisca non solo non sarebbe stata destinata alla desuetudine, ma al contrario avrebbe manifestato, in età medievale e moderna, una sorprendente tendenza espansiva, tanto da tornare a occupare un ruolo centrale nell’ambito dei sistemi punitivi continentali.

7Anche al fine di collocare più correttamente, nei suoi presupposti e nelle sue conseguenze, il giudizio dell’illuminista milanese, appare dunque opportuno tentare la ricostruzione – sia pure cursoria – delle linee di tale espansione. Ciò comporta ovviamente la rinuncia a delineare nel dettaglio gli elementi della disciplina dell’istituto ed impone di stabilire una chiara delimitazione tematica intorno all’oggetto, agli scopi e, soprattutto, agli ambiti applicativi di esso.

La confisca nel diritto comune

  • 8 Una sintetica ma attenta ricostruzione dei profili giuridici della confisca in età medievale in Mo (...)
  • 9 Sul rilievo assunto dalle Practicae criminales, v. Sbriccoli 2009b, p. 13 s. ; Dezza 2013, p. 31 s

8Il focus di questa preliminare e sommaria incursione nelle fonti dello ius commune dedicate alla confisca dei beni può essere collocato nell’ambito dei contenuti delle practicae e della trattatistica penale d’età moderna. Fra tali opere, che testimoniano il compimento di un processo di maturazione degli istituti penalistici iniziato con la riscoperta medievale dei testi giustinianei8 e che perciò sono ormai pacificamente ritenuti gli antecedenti storici della moderna sistemazione tecnica del diritto punitivo9, spicca, per quanto direttamente ci riguarda, il Tractatus de confiscatione bonorum del tifernate Sebastiano Guazzini, primo tentativo coerente di sistemazione ‘monografica’ della materia. È da quest’opera, dunque, che prenderemo le mosse.

  • 10 Guazzini 1611, c. 1, nn. 1-2, p. 1.
  • 11 Ivi, n. 2. Tutte le definizioni fornite dal giurista umbro sono tratte dall’opera del giurista fra (...)

9Guazzini, traendo spunto dalle riflessioni della criminalistica a lui coeva o immediatamente precedente, provvede anzitutto a fornire una definizione della confisca quale auctio universalis (o anche ad fiscum applicatio) omnium bonorum, vel alicuius quotae10, cui segue immediatamente la qualificazione del fiscus come bursa publica in qua pecunia publica reponitur11.

10In base a tale definizione emerge con chiarezza la natura della confisca, strumento ablativo destinato a realizzare un definitivo depauperamento, parziale o totale, del patrimonio del reo e a garantire all’erario un corrispondente introito.

  • 12 Guazzini 1611, c. 3, n. 1, p. 2.
  • 13 Il giurista umbro la trae da de Chasseneuz 1574, Des confiscations, Rubr. 2, n. 31, col. 376, dal (...)
  • 14 Cfr. Oldrado da Ponte 1571, cons. 17, n. 12.

11In diretto rapporto con la definizione dei tratti essenziali della confisca, il giurista umbro illustra anche le molteplici rationes dell’istituto. Anzitutto egli ne mette in luce gli indubitabili vantaggi economici per il fisco : la publicatio bonorum sarebbe stata concepita pro supportandis expensis in fabricatione processus contra delinquentes12, secondo un luogo comune fra i giuristi d’età moderna13 che tuttavia era stato, già in età medievale, dichiarato non verum14.

  • 15 Guazzini 1611, c. 3, n. 1, p. 2.
  • 16 Gomez 1624, ad L. 40, n.91, p. 263.
  • 17 Guazzini 1611, c. 3, n. 1, p. 3.

12In secondo luogo – ed è questa la ratio dell’istituto che risulta, agli occhi di chi lo osserva nella sua evoluzione storica, più convincente – tale sanzione sarebbe stata introdotta ut homines remissus se habeant in committendis delictis, cum propter divitias audaciores et potentiores reddantur15. In questo passo Guazzini evidenzia insomma, ripetendo il commento del giurista spagnolo Antonio Gomez alle castigliane Leyes de Toro del 150516, la sostanziale finalità preventiva della confisca, istituita ob publicam utilitatem ne unus alteri insidietur, et quies publica disturbetur17.

  • 18 Sul punto, v. ad es. Jousse 1771, I, P. I, tit. 3, n. 176, p. 99 : « Cette peine paroît avoir été (...)

13Che questa sia, in ultima analisi, la principale funzione di tale pena è idea che si manterrà inalterata (almeno nei rarissimi casi in cui i criminalisti si premureranno di svolgere, intorno ad essa, considerazioni di politica criminale) fin quasi al termine dell’esperienza storica del diritto comune18.

14È tuttavia per ciò che riguarda i profili applicativi della sanzione che il Tractatus di Guazzini offre le indicazioni, ai nostri fini, più rilevanti, specie in relazione all'individuazione dei reati per i quali essa può essere irrogata.

  • 19 Ciò è attestato ad esempio, sulla base della citazione di numerosi doctores, da Farinacci 1613, p. (...)
  • 20 Sul crimen laesae maiestatis si fa, naturalmente, riferimento al definitivo saggio di Sbriccoli 19 (...)

15La publicatio bonorum, secondo il precetto giustinianeo sopra ricordato ed accolto all'interno delle elaborazioni medievali e post-medievali del droit savant, si sarebbe dovuta applicare – come effettivamente si applicava de communi ac generali totius orbis observantia19 – esclusivamente al crimen laesae maiestatis nelle sue declinazioni umana e divina. Il che, detto fra parentesi, già di per sé avrebbe garantito un'ampia operatività della sanzione, data la intrinseca elasticità di tale figura criminosa e la sua attitudine a scomporsi – in vista della salus rei publicae – in un caleidoscopico ed eterogeneo insieme di comportamenti punibili20.

  • 21 L’autore che è riuscito ad elencare il maggior numero di ipotesi criminose – ben 418 – è il catala (...)
  • 22 Per tutti, Claro1666, l. V, qu. 78, n. 1, vers. Scias etiam p. 810 ; Guazzini 1611, c. 13, n. 6, p (...)
  • 23 Claro1666, l. V, qu. 78, n. 1, vers. Sed certe, p. 810 ; Guazzini 1611, c. 13, n. 7, p. 18.

16Guazzini precisa però che la confisca imponitur in multis casibus, segnalando, de iure communi, diverse centinaia di ipotesi criminose colpite con tale sanzione21, non interessate dalle limitazioni imposte da Giustiniano (le quali, secondo la communis opinio doctorum, riguardavano esclusivamente i casi in cui essa fosse stata stabilita in consequentiam alterius poenae e non anche quelli in cui fosse stata expresse imposita22). In realtà, secondo la scultorea precisazione di Giulio Claro, quidiquid sit de iure, communiter totus mundus servat, quod bona non confiscantur in aliquo casu, excepto crimine haeresis, et laesae maiestatis, nisi ex dispositione statuti, vel consuetudinis aliter caveatur23.

  • 24 Statuta Mediolani 1619, c. 176, p. 52 ; per un’elencazione dei reati colpiti dal bannum, v. c. 106 (...)
  • 25 Coustume de Paris 1605, art. 183, , f. 115r.
  • 26 Per la descrizione della portata e dei limiti di tale principio, quasi completamente inoperante ne (...)

17La rivitalizzazione della publicatio bonorum nel corso dell’età intermedia non è dunque dipesa tanto dalla reviviscenza di specifiche fattispecie tratte dal corpus giustinianeo, quanto dall’incidenza dello ius proprium, che ne ha esteso l’operatività ben oltre i confini dei delitti maiestatici. Per limitarci ad un paio di esempi significativi in tal senso, si pensi all'esperienza del Ducato milanese, i cui statuti criminali prevedono la confisca dei beni per tutti i reati colpiti con la pena del bando (fra cui l'omicidio, l'incendio, la sodomia, la rapina, il furto qualificato etc.24) o, su un piano più generale, al droit coutumier francese ove, sull'esempio della coutume di Parigi, si è affermata la regola qui confisque le corps confisque les biens25, con cui si è tornato a confiscare il patrimonio dei condannati alla pena capitale26.

  • 27 Per Guazzini 1611, c. 12, n. 9, p. 12 la confisca può essere infatti inducta a Principe, vel a Sta (...)
  • 28 V. Birocchi, Mattone 2006.
  • 29 Guazzini 1611, c. 12, n. 17, p. 13 (che si riferisce tuttavia qui alla confiscatio extraordinaria, (...)

18Il fondale statutario e consuetudinario non esaurisce, naturalmente, il novero delle fonti che prevedono la sanzione della confisca : in posizione addirittura sovraordinata rispetto alle altre emerge, specialmente in età moderna, la legislazione statuale27, nuovo e preminente elemento costitutivo dello ius patrium28. Tale circostanza è descritta efficacemente dallo stesso Guazzini, il quale afferma che potest Princeps pro aliquo particulari delicto mandaret bona publicari, cum Princeps sit lex animata in terris29.

  • 30 Sulla prassi milanese basata sulle Novae Constitutiones, v. Bossi 1580, tit. de confiscatione bono (...)
  • 31 Sul punto si rinvia a Salvi 2010, p. 201 s ; Monti 2012a, p. 37 s.

19Significativa è, ancora, in tal senso, l'esperienza del Ducato di Milano, ove diverse ipotesi di reato colpite da confisca, oltre che dalle Nuove Costituzioni promulgate da Carlo V nel 154130, sono previste anche da una più dispersa ed alluvionale produzione legislativa31.

  • 32 Su punto v. Jousse 1771, III, P. IV, tit. 28, n. 31 s., p. 686 s. ; Muyart de Vouglans 1781, I, l. (...)
  • 33 CCC 1532, § 218, p. 233 s.
  • 34 Nullum hodie dari casum, ubi in Imperio Romano-Germanico confiscatio, quae proprie talis est [...] (...)
  • 35 Guarient 1704, art. 55, § 1, p. 685.
  • 36 La disciplina generale della confisca è fissata nella CCTh 1769, art. 9, p. 17 ; per un caso di ap (...)

20Volgendo poi lo sguardo fuori d'Italia, possiamo osservare come in Francia la legislazione sovrana abbia ribadito le prerogative regie in quest’ambito, anche nei confronti dei Seigneurs haut-justiciers32. Nell’area germanica, poi, se la Constitutio Criminalis Carolina aveva soppresso tutte le forme di confisca ad eccezione di quelle previste per il crimine di lesa maestà33, con ciò aprendo la strada ad una sostanziale desuetudine di tale sanzione34, nei territori asburgici, alle decise limitazioni introdotte dal Codex austriacus35 aveva fatto seguito un ampliamento delle possibilità di impiego della publicatio bonorum, anche per crimini diversi da quelli maiestatici, ad opera della Constitutio Criminalis Theresiana36.

  • 37 Guazzini 1611, c. 2, p. 2.
  • 38 Ivi, c. 12, n. 1, p. 11.
  • 39 Ivi, c. 12, n. 3-4, p. 12 ; v. anche Menochio 1671, qu. 93, n. 5, p. 145.
  • 40 V., in generale, Meccarelli 1998, p. 195 s. Per alcuni profili problematici, v. Massetto 1994b, p. (...)

21A ‘chiudere’ lo scenario fin qui descritto resta, ultima ma non meno rilevante, la possibilità prevista dal sistema del maturo ius commune, di applicare forme di confisca extraordinaria (ossia infliggibile praeter legem)37. Se si pensa che tale prerogativa, di regola riservata al sovrano38, può essere esercitata anche dai giudici dei supremi tribunali statuali39 secondo l'arbitrium che contraddistingue la loro azione40, è facile comprendere come l'operatività dell’amissio bonorum possa in tal modo essere quasi indefinitamente estesa.

Dalla critica illuministica alle codificazioni

  • 41 A volere qui tacere sulla complessa questione della formazione degli innumerevoli espedienti escog (...)
  • 42 Damhouder 1556, c. 66, n. 3, p. 227. Sul versante della scienza politica dell’epoca, anche Jean Bo (...)

22Specialmente nel corso dell’età moderna (anche a causa di una cospicua legislazione sovrana ad essa dedicata) la confisca è dunque venuta ad occupare un sempre più vasto spazio di governo della materia criminale. E, quel che più conta, la sua legittimità non è stata minimamente messa in discussione dalla scienza criminalistica di diritto comune. Si possono infatti registrare alcuni interventi volti ad attenuare gli effetti della sua estensione al di là dei limiti entro i quali il diritto romano l’aveva ristretta41. E non mancano neppure sporadiche osservazioni critiche nei confronti di una sanzione considerata ex sua natura odiosa ed operante in detrimentum et perniciem eorum [...] qui innocentes sunt et culpa vacant42.

  • 43 È il caso, ad es, di Daniel Jousse (v. supra, n. 18).

23Tutto ciò non conduce però ad alcuna proposta di abolizione : al contrario, vi è chi è proprio nella prospettiva delle conseguenze negative a carico degli incolpevoli eredi del reo individua la principale forza deterrente di tale sanzione43.

  • 44 Per la negazione dell’esistenza stessa di tali diritti, v. Grozio 1625, l. II, c. 21, § 10, p. 463 (...)

24E non diverso appare l’atteggiamento assunto dei principali esponenti delle moderne dottrine giusnaturalistiche sei-settecentesche, i quali si limitano a prendere atto dell’esistenza di un potere ablativo del sovrano, quando non ne giustificano addirittura la piena legittimità, arrivando a negare che l’esercizio di esso in criminalibus determini una lesione dei diritti degli incolpevoli familiari del reo44.

25Date tali premesse, non stupisce quindi che, anche nell’ambito del pensiero illuministico, l’irruzione della radicale proposta abolizionistica beccariana avvenga in maniera del tutto inopinata.

  • 45 Montesquieu 1777, l. V, c. 15, p 131 s. Per il riferimento a Bodin, v supra, n. 42.

26In precedenza, infatti, Montesquieu aveva criticato gli inconvenienti dell’applicazione della confisca negli stati ‘moderati’ (ossia, come è noto, governati da leggi fisse), ma, seguendo il modello giustinianeo, aveva proposto di limitarne l’impiego a « certains crimes » non meglio specificati, suggerendo altresì, sulla base di una suggestione tratta dall’opera di Jean Bodin, che essa avesse ad oggetto esclusivamente i beni mobili e gli acquisti effettuati dal reo45.

  • 46 Si v., ad esempio, Voltaire 1766, c. 21, p. 99 s. ; Id. 1771, s.v. Confiscation, p. 66 s. ; Id. 17 (...)

27A ben vedere, tuttavia, nemmeno in séguito l’inappellabile condanna pronunciata dall’illuminista milanese pare suscitare, fra gli esponenti dei Lumi (se si esclude l’incondizionato e probabilmente decisivo sostegno di Voltaire nel colorare la publicatio bonorum di una indelebile patina di impresentabilità46), unanimi consensi.

  • 47 Facchinei 1765, p. 85 s. ; Sulle critiche dell’abate Facchinei si v. l’ampio saggio di Massetto 19 (...)
  • 48 Muyart de Vouglans 1767, p. 96 s. Cfr. Cino da Pistoia 1578, De poenis, l. Sancimus (C. 9.47.22), (...)

28A voler prescindere dall’esplicita ostilità manifestata dagli esponenti dell’ala più conservatrice della cultura – non solo giuridica – continentale (basti qui ricordare le feroci critiche dell’abate forlivese Ferdinando Facchinei, che lo accuserà di aver trattato l’argomento « tutto fuori di luogo e senza scrivere nondimeno niente, o di nuovo, o di buono »47 o, ancora, l’appassionata difesa della confisca che si può leggere nell’altrettanto celebre Réfutation di Pierre-François Muyart de Vouglans, il quale giungerà a porre sottilmente in dubbio il dato stesso dell’innocenza dei familiari del reo, sulla base di argomentazioni di stampo medievale48), va segnalata infatti l’opinione, di ben diverso segno, espressa da un altro campione dei Lumi italiani, Gaetano Filangieri, il quale, pur mettendo in guardia dagli abusi che potrebbero derivare dal ricorso alla confisca, ne difende vigorosamente la legittimità e l’utilità di impiego, riprendendo e sviluppando argomenti già ampiamente diffusi fin dall’inizio del XVII secolo, che qui vale la pena di mettere in evidenza :

  • 49 Filangieri 1827, p. 222 s.

Che la perdita di un diritto debba essere preceduta dalla violazione di un patto, è un principio che io stesso ho stabilito ; ma qual è il diritto che perdono i figli con la confiscazione dei beni del padre delinquente ? Il diritto di succedere non dipende forse dal diritto di disporre ? Se la legge priva il padre del diritto di disporre dov’è più il diritto di succedere ne’ figli ? […] Ecco il principio sul quale è fondata la giustizia della confiscazione. Per quello poi che riguarda la sua opportunità, questa dipende dall'ostacolo che il paterno amore può mettere ad attentati così funesti. La certezza, o il timore di lasciare i figli nell'indigenza può in alcuni casi aver più forza, che il rischio istesso della propria esistenza. La speranza dell'impunità che potrebbe incoraggiare la sua mano parricida, l'abbandona subito, allorché rivolge i suoi sguardi sopra i suoi figli. Se egli potrà garantirsi dalla pena colla fuga, non potrà con questa liberare i suoi figli dall'indigenza49.

29Come si può osservare, in particolare per ciò che riguarda l'esposizione delle ragioni di opportunità che suggerirebbero di mantenere questa sanzione pecuniaria, rispetto alle posizioni ‘abolizionistiche’ vi è qui un completo ribaltamento di prospettiva, in virtù del quale i motivi che dovrebbero imporre il superamento della publicatio bonorum sono invocati per giustificarne la sopravvivenza.


30Passando poi agli esponenti della criminalistica dell'ultima stagione del diritto comune, la cui opera è stata influenzata dal pensiero beccariano, possiamo osservare che le posizioni da questi assunte risultano non ancora univocamente orientate verso il superamento di tale sanzione pecuniaria.

  • 50 Sul significato di tale denominazione v. Cavanna 2005, p. 220 s.
  • 51 Renazzi 1826, l. II, De poenis generatim, c. 11, § 4, n. 2, p. 205.
  • 52 Leopoldina 1786, art. 45, p. 4 s. Sulla Leopoldina, v. Cavanna 2005, p. 337 s.
  • 53 Cremani 1791, l. I, p. II, c. 10, § 5, p. 218 s.
  • 54 Nani 1803, sub art. 45.
  • 55 Carmignani 1833, I, p. 107 s.

31Fra i penalisti italiani 'post-beccariani’50, ad esempio, Filippo Maria Renazzi, rispetto alla aequissima decisione giustinianea di limitare al crimen maiestatis l'impiego della confisca, lamenta la scelta di molte legislazioni di estendere anche a numerosi altri delitti tale misura, pur concludendo che essa è semper irroganda a judicibus, quos non scrutari, sed exequi leges oportet51. Al contrario, Luigi Cremani mostra di condividere appieno le critiche beccariane ed elogia senza riserve la lungimiranza di Pietro Leopoldo (nel frattempo assurto al trono imperiale), che in Toscana, con la celeberrima Riforma del 178652, omnium bonorum publicationem e censu legitimarum poenarum prorsus delevit53. Anche Tommaso Nani, nel suo commento alla Leopoldina, difende le scelte del legislatore toscano e sottopone ad ulteriore ed argomentata critica la posizione filangeriana54. Giovanni Carmignani, infine, giudica la confisca una pena affetta da un vitium aberrationis e paragona le leggi che la contemplano ad un saccum [...] sine conscientia55.

  • 56 Rousseaud de la Combe 1768, p. I, c. 1, n. 10, p. 3.

32Per ciò che concerne gli esponenti della criminalistica francese impegnati ad immaginare una riforma complessiva della legislazione penale, la situazione appare addirittura ancor più variegata. Anche se in tutte le opere qui analizzate, pubblicate nell'ultimo scorcio del Settecento, la giustificazione della confisca è divenuta ormai problematica (non bisogna dimenticare che pochi anni prima vi era stato chi, in seno alla criminalistica tradizionale, non aveva esitato a definirla, più che una pena, il semplice effetto ulteriore della condanna alla morte naturale o civile56), non si può dire, infatti, che la proposta beccariana, nel suo intransigente abolizionismo, sia stata generalmente accolta.

  • 57 Servin 1782, l. I, c. 1, art. 3, § 2, p. 87 s.
  • 58 Marat 1971, p. 87 s. Su tale progetto v. Cavanna 1975, p. 43 ; per i profili legati alla disciplin (...)
  • 59 Carrard 1785, p. I, Intr., § 9, p. 57 s.
  • 60 Pastoret 1790, p. II, c. 4, p. 146 s. L'opinione di questo giurista risulta particolarmente singol (...)
  • 61 Brissot 1781, p. 192 s.
  • 62 Ivi, p. 277, 340 s.

33Così, accanto a chi tiene a ribadire la piena legittimità di tale sanzione, pur raccomandando che sia concessa agli eredi del reo, da parte della nazione, « une portion quelconque des biens du condamné, que sa générosité arbitrera selon les circonstances »57, vi sono autori che, pur non condividendo le opinioni di chi (Filangieri in primis) aveva negato che la pubblicatio bonorum ledesse i diritti degli incolpevoli familiari del reo, ritengono tuttavia che essa possa colpire in misura parziale il patrimonio di quest'ultimo ed essere destinata a scopi umanitari58, al risarcimento dei danni provocati dal reato59 o al ristoro delle vittime degli errori giudiziari60. Infine anche un giurista e futuro autorevolissimo politico rivoluzionario come Jacques-Pierre Brissot de Warville, che pure definisce « atroce » la massima « qui confisque le corps confisque les biens », ch’egli denuncia esser frutto dei « siècles d’anarchie féodale, où mille petits seigneurs vivoient du revenu qu’ils tiroient des crimes »61, ritiene tuttavia che la confisca sia una pena adeguata per i colpevoli di concussione e di alto tradimento (fatti salvi, naturalmente, i diritti ereditari degli eventuali figli dal condannato)62.

  • 63 AP 1790, p. 278 s.

34Proprio in Francia, però, sarà il legislatore rivoluzionario a spazzar via con un tratto di penna tutte le esitanze che la cultura illuministica non era riuscita a dissipare. L'Assemblea nazionale, il 21 gennaio 1790, dopo una brevissima discussione del progetto presentato dal deputato Guillotin per una riforma in senso garantistico delle leggi criminali, approverà infatti un decreto il quale, all'articolo 3, dispone che « la confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée dans aucun cas »63.

  • 64 Sul punto, v. Cavanna 2005, p. 480 s. ; per ulteriori riferimenti bibliografici mi permetto di rin (...)
  • 65 Cfr. Cavanna 2005, p. 485 ; Monti 2012a, p. 34 ; Ead. 2012b, p. 42.

35Allineandosi alla già ricordata soluzione precedentemente accolta nella Leopoldina, il legislatore rivoluzionario decide quindi di procedere alla completa soppressione di tale plurisecolare sanzione, con ciò facilitando il compito dei codificatori che, l'anno successivo, saranno chiamati ad approvare un progetto di codice penale giudicato come il più ravvicinato tentativo di conferire forma legislativa alle idee beccariane64, nel quale la confisca dei beni non troverà alcun accoglimento65.

  • 66 AP 1792, p. 144, 210.
  • 67 AP 1793, p. 331 s.

36La conquista raggiunta dall’Assemblea nazionale è, tuttavia, destinata ad avere vita breve. Dopo appena due anni, il drammatico incalzare degli eventi rivoluzionari obbligherà il legislatore a tornare sui suoi passi : la confisca sarà infatti reintrodotta (peraltro solo come misura amministrativa) già nel settembre 1792, nell’ambito di un provvedimento vòlto al recupero dei beni degli émigrés66 ; successivamente, nel marzo 1793, su proposta del futuro arcicancelliere Cambacérès, essa tornerà nell’ordinamento penale, come pena accessoria delle condanne a morte comminate per crimini ‘controrivoluzionari’67.

  • 68 V. Cavanna 2005, p. 590 s.
  • 69 Su cui, ampiamente, Solimano 1998.
  • 70 Locré 1837, p. 12.
  • 71 Art. 37-39, 86-87, 91-96, 132, 139 c.p. Per maggiori dettagli, v. Monti 2012b, p. 34.
  • 72 Const. 1814, art. 66 ; Const. 1830, art. 57 ; Const. 1848, art. 12.

37La situazione non muterà neppure con il code pénal del 1810. Fedele all’impronta repressiva che caratterizzerà l’intervento napoleonico sulla legislazione penale68, Target69, nel presentare il progetto preliminare del codice, pur dichiarandosi esitante a pronuciare « ce mot terrible [confiscation : n.d.r.] »70, nondimeno ribadirà la necessità di tale sanzione, cosicché, dopo un brevissimo dibattito, essa (sia pure in relazione a pochi, gravi reati e corredata da disposizioni a parziale tutela degli stretti familiari del reo71) tornerà a pieno titolo a far parte dell’ordinario apparato repressivo dello Stato. Forse proprio a causa della memoria delle traumatiche contingenze rivoluzionarie e postrivoluzionarie, poi, con le Chartes octroyées della Restaurazione (peraltro seguite, in ciò, dalla Costituzione del 1848) si affermerà finalmente il principio secondo cui « la peine de la confiscation est abolie et ne pourra pas être rétablie »72.

38Anche nell’impero asburgico, nell’ambito dell’altra manifestazione ‘archetipica’ della codificazione penale, la soppressione della publicatio bonorum sarà il frutto di un lungo e sofferto percorso di maturazione normativa.

  • 73 V., al riguardo, Cavanna 2005, p. 294 s.
  • 74 Josephina 1787, § 16.
  • 75 Ivi, §§ 32, 36, 37, 42, 46, 53. Cfr. Salvi 2010, p. 204 s.

39Il codice penale giuseppino del 178773, infatti, pur accogliendo espressamente il principio della personalità della pena74, farà rientrare la confisca fra i suoi strumenti sanzionatori in relazione al crimine di lesa maestà e ad altri reati tradizionalmente gravitanti intorno a quello75 : un passo avanti rispetto alla Theresiana, ma un passo indietro rispetto al testo legislativo che il futuro imperatore Leopoldo II aveva fatto promulgare in Toscana pressoché in contemporanea col codice.

  • 76 Su cui Cavanna 2005, p. 314 s.
  • 77 Alessandri 1991, p. 70.
  • 78 CPUA 1803, Patente di promulgazione, p. VII.

40Sarà infine Francesco II, con la promulgazione del codice penale universale del 180376, superando almeno in ciò la « vischiosità culturale » che aveva caratterizzato il riformismo asburgico77, a dichiarare – sul presupposto che « le conseguenze della pena s’hanno a diffondere meno che sia possibile ai non colpevoli di lui attenenti » – « abolita totalmente la confiscazione de’ beni »78.

Una definitiva scomparsa o una ewige Wiederkehr ?

41Le vicende del diritto penale codificato sembrano dunque aver segnato il destino della confisca dei beni, definitivamente relegata fra gli strumenti di un passato ormai superato. Se tuttavia si tenta di gettare lo sguardo oltre le apparenze, emergono alcuni segnali che inducono a ritenere che tale sanzione abbia attraversato in modo carsico la distanza che la separava dall'attualità, tornando ciclicamente alla luce, sia pure, talora, in forme – almeno nominalmente – mutate.

42All'epilogo della nostra ricostruzione, cercheremo di seguire rapidamente talune di queste tracce, con specifico riferimento all'esperienza italiana.

  • 79 Monti 2012b, p. 44.
  • 80 Rondini 2006, p. 289 s., 302 s.

43Se è noto che la confisca non è stata accolta né nelle codificazioni preunitarie79 né tantomeno nei codici penali dell'Italia unita, assai meno noto è come nel Lombardo-Veneto, nell'età della Restaurazione, essa sia ricomparsa per effetto di leggi speciali concepite contro gli oppositori politici che la prevedevano o che, addirittura, rimettevano in vigore la decrepita legislazione teresiana80.

  • 81 Alessandri 1991, p. 133.
  • 82 Gentile 2013, passim.
  • 83 Alessandri 1991, p. 133.

44Più conosciute sono le vicende relative al periodo fascista nel quale, dalle ‘leggi fascistissime’ alla legislazione della R.S.I.81, passando per le leggi razziali82, la confiscatio bonorum – a dispetto della zona di indennità lasciata intorno al codice del 1930 – ha fatto più volte la sua comparsa, in un clima di aberrazione normativa che ha avuto, a sua volta, un contraltare nell'applicazione della medesima sanzione ai gerarchi del regime dopo la caduta di questo83.

  • 84 Sul punto, v. Corvi 2017, passim, e bibliografia ivi citata. Vorrei ringraziare l’Autrice per aver (...)

45Un'ultima significativa apparizione di tale sanzione si ha con la cosiddetta confisca allargata (o per sproporzione), introdotta nel 1994 per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, la quale si presenta con le sembianze di una misura di prevenzione applicabile a tutti i beni di cui il titolare non possa dimostrare la lecita provenienza o che appaiano sproporzionati rispetto alla sua situazione patrimoniale, ma che, a detta di una parte dell'odierna dottrina penalistica, rappresenta una forma di reviviscenza dell'istituto di cui abbiamo tentato di ricostruire il percorso evolutivo84.

46Queste, dunque, le risultanze più evidenti già venute alla luce in tal senso. Solo un'analisi più approfondita, condotta con particolare riferimento all’età del diritto penale codificato, permetterà però di chiarire meglio la portata di quelli che si presentano, con tutta evidenza, come i segnali di un ‘eterno ritorno’ di uno strumento almeno tanto utile quanto esecrato.

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Notes

1 Beccaria 1994, § XXV, p. 56.

2 V., in tal senso, Cattaneo 1981, p. 1238 ; Cavanna 2005, p. 220 ; per una prevalenza, in Beccaria della componente utilitaristica, Sbriccoli 2009a, p. 393.

3 Per una maggiore aderenza al dato storico, si è qui preferito impiegare il termine confisca dei beni (o c. patrimoniale) in luogo di quello di confisca generale abitualmente impiegato dai cultori del diritto penale odierno. La c.d. confisca speciale non sarà oggetto della presente trattazione.

4 Sulla confisca nel diritto romano, si indicano, senza alcuna pretesa di esaustività, Pertile 1895, p. 228 s. ; Civoli 1896, p. 893 s. ; Ferrini 1905, p. 160 s. ; sulle origini dell’istituto, più recentemente, Salerno 1990.

5 Cfr. Dig. 48.20.1.

6 In questo senso, ad es., la Costituzione di Teodosio II e Valentiniano III del 426 (C. 9.49.10 = C. Th. 9.42.24).

7 Nov. 134, cap. fin. (Auth. post C. 9.49.10) : Bona damnatorum seu proscriptorum non fieri lucrum iudicibus aut eorum officiis, sed neque secundum veteres leges fisco eas applicari, sed ascendentibus et descendentibus, et ex latere usque ad tertium gradum, si supersint. Uxores vero dotem et ante nuptias donationem accipiant. Si vero sine dote sint, de substantia mariti accipiant partem legibus definitam : sive filios habeant, sive non. Sed si neminem praedictorum habeant qui deliquerunt, eorum bona fisco sociantur. In majestatis vero crimine condemnatis veteres leges servari iubemus.

8 Una sintetica ma attenta ricostruzione dei profili giuridici della confisca in età medievale in Monti 2012a, p. 18 s.

9 Sul rilievo assunto dalle Practicae criminales, v. Sbriccoli 2009b, p. 13 s. ; Dezza 2013, p. 31 s.

10 Guazzini 1611, c. 1, nn. 1-2, p. 1.

11 Ivi, n. 2. Tutte le definizioni fornite dal giurista umbro sono tratte dall’opera del giurista francese Barthélemy de Chasseneuz (cfr. de Chasseneuz 1574, Des confiscations, Rubr. 2, nn. 1-2, col. 340), il quale le aveva tratte argomentando, a sua volta, dalla glossa accursiana (cfr. ad es. gl. quasi vindicaverit, Dig. 36.1.6.3, ad Senatusconsultum Trebellianum, l. Recusare, § Si fisco [Infortiatum 1627, col. 1658] ; gl. fiscali, C. 12. 50 (49).1, De numerariis [...], l. In provinciis [Volumen 1627, col. 313 s.]).

12 Guazzini 1611, c. 3, n. 1, p. 2.

13 Il giurista umbro la trae da de Chasseneuz 1574, Des confiscations, Rubr. 2, n. 31, col. 376, dal commentatore delle Novae Consitutiones milanesi Orazio Carpani (Carpani 1609, c. Omnium, n. 478, p. 177) e dalle annotazioni di Giovanni Battista Baiardi alla Practica criminalis di Giulio Claro (1666, l. V, ad qu. 78, n. 2, p. 814). Analogamente, le duas alias rationes che Guazzini, pur non menzionandole espressamente, riferisce all’opinione del francese Pierre Rebuffi si riallacciano sostanzialmente al conseguimento di un incremento patrimoniale da parte dell’erario (cfr. Rebuffi 1668, Ut beneficia ante vacationem [...], gl. V, p. 406). Pertinenti osservazioni circa le ragioni economiche alla base dell’impiego della confisca in Monti 2012a, p. 16.

14 Cfr. Oldrado da Ponte 1571, cons. 17, n. 12.

15 Guazzini 1611, c. 3, n. 1, p. 2.

16 Gomez 1624, ad L. 40, n.91, p. 263.

17 Guazzini 1611, c. 3, n. 1, p. 3.

18 Sul punto, v. ad es. Jousse 1771, I, P. I, tit. 3, n. 176, p. 99 : « Cette peine paroît avoir été introduite comme une seconde punition, outre celle du corps, afin de détourner d’autant plus les hommes de l’envie de commettre les crimes [...] en voyant cette peine passer jusques la personne de leurs enfants, ou héritiers, par la privation des biens qui devoient naturellement leur appartenir. Quelques Auteurs prétendent aussi qu’elle a été introduite pour dédommager le fisc des frais des procès criminels [...]. mais l’autre motif paroît plus naturel ».

19 Ciò è attestato ad esempio, sulla base della citazione di numerosi doctores, da Farinacci 1613, p. I, t. 1, qu. 25, n. 11-12, p. 330.

20 Sul crimen laesae maiestatis si fa, naturalmente, riferimento al definitivo saggio di Sbriccoli 1974. Per un’idea di massima sull’estensione di tale reato nel tardo diritto comune, si v. Jousse 1771, III, P. IV, tit. 27, n. 1-3, p. 673 ; tit. 28, n. 1-21, p. 674 s. In più, va osservato come, per questo reato, la confisca del patrimonio operi ipso iure dal momento della commissione del fatto (Guazzini 1611, c. 13, n. 5, p. 18), in modo che, anche laddove la poenitentia del reo valga a salvarlo dall’applicazione della poena capitis, si afferma che essa non estenda i suoi effetti anche alla misura ablativa (questo è un principio che vale, in particolare, per il crimen laesae maiestatis divinae : dà tuttavia conto dell’esistenza, al riguardo, di uno ius controversum, propendendo infine per una soluzione non rigorosa, Farinacci 1613, p. I, t. 1, qu. 25, n. 16, p. 331). Illustra la prassi milanese, al riguardo, Massetto 1994a, p. 184 s.

21 L’autore che è riuscito ad elencare il maggior numero di ipotesi criminose – ben 418 – è il catalano Jaume Callis (v. Callis 1556, p. 32 s.), ricordato da Giulio Claro (1666, l. V, qu. 78, n. 3, vers. Multa autem, p. 810) e, con qualche imprecisione, dallo stesso Guazzini 1611, c. 13, n. 1 in fi., p. 19.

22 Per tutti, Claro1666, l. V, qu. 78, n. 1, vers. Scias etiam p. 810 ; Guazzini 1611, c. 13, n. 6, p. 18 ; v. però Carpzov 1670, qu. 135, n. 29, p. 289.

23 Claro1666, l. V, qu. 78, n. 1, vers. Sed certe, p. 810 ; Guazzini 1611, c. 13, n. 7, p. 18.

24 Statuta Mediolani 1619, c. 176, p. 52 ; per un’elencazione dei reati colpiti dal bannum, v. c. 106, p. 30. Sul punto si rimanda a Salvi 2010, passim (spec. p. 201 e n. 16).

25 Coustume de Paris 1605, art. 183, , f. 115r.

26 Per la descrizione della portata e dei limiti di tale principio, quasi completamente inoperante nei pays de droit écrit, v. Jousse 1771, I, P. I, tit. 3, n. 175 s., p. 99 s.

27 Per Guazzini 1611, c. 12, n. 9, p. 12 la confisca può essere infatti inducta a Principe, vel a Statuto seu Consuetudine.

28 V. Birocchi, Mattone 2006.

29 Guazzini 1611, c. 12, n. 17, p. 13 (che si riferisce tuttavia qui alla confiscatio extraordinaria, su cui infra).

30 Sulla prassi milanese basata sulle Novae Constitutiones, v. Bossi 1580, tit. de confiscatione bonorum, p. 438 s. ; Carpani 1609, c. Omnium, n. 478 s., p. 176 s. ; in letteratura, ampiamente, v. Massetto 1994b ; di Renzo Villata 1996.

31 Sul punto si rinvia a Salvi 2010, p. 201 s ; Monti 2012a, p. 37 s.

32 Su punto v. Jousse 1771, III, P. IV, tit. 28, n. 31 s., p. 686 s. ; Muyart de Vouglans 1781, I, l. II, tit. 4, c. 6, § 1, n. 5 s., p. 74.

33 CCC 1532, § 218, p. 233 s.

34 Nullum hodie dari casum, ubi in Imperio Romano-Germanico confiscatio, quae proprie talis est [...] locum habeat : Carpzov 1670, qu. 135, n. 28, p. 289.

35 Guarient 1704, art. 55, § 1, p. 685.

36 La disciplina generale della confisca è fissata nella CCTh 1769, art. 9, p. 17 ; per un caso di applicazione della sanzione al di fuori delle ipotesi di lesa maestà (nella fattispecie, il suicidio), v. art. 93, § 7, p. 254. Su di essa, Cavanna 2005, p. 292 s.

37 Guazzini 1611, c. 2, p. 2.

38 Ivi, c. 12, n. 1, p. 11.

39 Ivi, c. 12, n. 3-4, p. 12 ; v. anche Menochio 1671, qu. 93, n. 5, p. 145.

40 V., in generale, Meccarelli 1998, p. 195 s. Per alcuni profili problematici, v. Massetto 1994b, p. 17 s.

41 A volere qui tacere sulla complessa questione della formazione degli innumerevoli espedienti escogitati dalla dottrina per salvaguardare familiari e creditori dei soggetti colpiti da confisca, si deve almeno ricordare la raccomandazione, trasmessa anche da Guazzini, affinché le disposizioni dello ius patrium in quest'ambito strictissime sint intelligenda et minus quam fieri possint derogent iuri communi (Guazzini 1611, c. 12, n. 11, p. 13. Sul punto, v. Monti 2012a, p. 20.

42 Damhouder 1556, c. 66, n. 3, p. 227. Sul versante della scienza politica dell’epoca, anche Jean Bodin aveva definito la lesione dei diritti degli eredi « chose très cruelle et barbare » (Bodin 1576, l. V, c. 3, p. 557 s. ; cit. a p. 561).

43 È il caso, ad es, di Daniel Jousse (v. supra, n. 18).

44 Per la negazione dell’esistenza stessa di tali diritti, v. Grozio 1625, l. II, c. 21, § 10, p. 463. Nello stesso senso, Burlamaqui 1751, p. III, c. 4, § 42, p. 277 ; Wolff 1748, c. III, § 594, p. 443.

45 Montesquieu 1777, l. V, c. 15, p 131 s. Per il riferimento a Bodin, v supra, n. 42.

46 Si v., ad esempio, Voltaire 1766, c. 21, p. 99 s. ; Id. 1771, s.v. Confiscation, p. 66 s. ; Id. 1777, art. 27, p. 112 s.

47 Facchinei 1765, p. 85 s. ; Sulle critiche dell’abate Facchinei si v. l’ampio saggio di Massetto 1999.

48 Muyart de Vouglans 1767, p. 96 s. Cfr. Cino da Pistoia 1578, De poenis, l. Sancimus (C. 9.47.22), n. 1, f. 568r.

49 Filangieri 1827, p. 222 s.

50 Sul significato di tale denominazione v. Cavanna 2005, p. 220 s.

51 Renazzi 1826, l. II, De poenis generatim, c. 11, § 4, n. 2, p. 205.

52 Leopoldina 1786, art. 45, p. 4 s. Sulla Leopoldina, v. Cavanna 2005, p. 337 s.

53 Cremani 1791, l. I, p. II, c. 10, § 5, p. 218 s.

54 Nani 1803, sub art. 45.

55 Carmignani 1833, I, p. 107 s.

56 Rousseaud de la Combe 1768, p. I, c. 1, n. 10, p. 3.

57 Servin 1782, l. I, c. 1, art. 3, § 2, p. 87 s.

58 Marat 1971, p. 87 s. Su tale progetto v. Cavanna 1975, p. 43 ; per i profili legati alla disciplina della conficsca, v. Monti 2012a, p. 33.

59 Carrard 1785, p. I, Intr., § 9, p. 57 s.

60 Pastoret 1790, p. II, c. 4, p. 146 s. L'opinione di questo giurista risulta particolarmente singolare, in quanto espressa dopo che l'Assemblea nazionale ha già eliminato dall'ordinamento giuridico francese la confisca patrimoniale (sul punto, vedi infra ; cfr. anche Monti 2012a, p. 34).

61 Brissot 1781, p. 192 s.

62 Ivi, p. 277, 340 s.

63 AP 1790, p. 278 s.

64 Sul punto, v. Cavanna 2005, p. 480 s. ; per ulteriori riferimenti bibliografici mi permetto di rinviare a Isotton 2006, p. 339 s., n. 2.

65 Cfr. Cavanna 2005, p. 485 ; Monti 2012a, p. 34 ; Ead. 2012b, p. 42.

66 AP 1792, p. 144, 210.

67 AP 1793, p. 331 s.

68 V. Cavanna 2005, p. 590 s.

69 Su cui, ampiamente, Solimano 1998.

70 Locré 1837, p. 12.

71 Art. 37-39, 86-87, 91-96, 132, 139 c.p. Per maggiori dettagli, v. Monti 2012b, p. 34.

72 Const. 1814, art. 66 ; Const. 1830, art. 57 ; Const. 1848, art. 12.

73 V., al riguardo, Cavanna 2005, p. 294 s.

74 Josephina 1787, § 16.

75 Ivi, §§ 32, 36, 37, 42, 46, 53. Cfr. Salvi 2010, p. 204 s.

76 Su cui Cavanna 2005, p. 314 s.

77 Alessandri 1991, p. 70.

78 CPUA 1803, Patente di promulgazione, p. VII.

79 Monti 2012b, p. 44.

80 Rondini 2006, p. 289 s., 302 s.

81 Alessandri 1991, p. 133.

82 Gentile 2013, passim.

83 Alessandri 1991, p. 133.

84 Sul punto, v. Corvi 2017, passim, e bibliografia ivi citata. Vorrei ringraziare l’Autrice per avermi gentilmente messo a disposizione il saggio, ancora in corso di pubblicazione.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Roberto Isotton, « Brevi note sulla publicatio bonorum fra diritto comune e codificazioni moderne. Verso l’abolizione o un « eterno ritorno » ? »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 129-2 | 2017, mis en ligne le 03 avril 2018, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/3097 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.3097

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Auteur

Roberto Isotton

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, roberto.isotton@unicatt.it

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