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Miscellanea

Protezione dei dati personali, etica, proprietà intellettuale e antropologia culturale e sociale in Italia

Personal data protection, ethics, intellectual property and socio-cultural anthropology in Italy
Francesca Declich

Abstract

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati entrato in vigore nel 2018 ha modificato la maniera con la quale si concepiscono i diritti e le libertà dei soggetti che cedono i propri dati personali. Il mondo della ricerca e soprattutto quello della ricerca che coinvolge esseri umani, dalla ricerca storica e sociale a quella medica, si sta confrontando con questa legge europea. L’antropologia culturale e sociale, caratterizzata da metodiche quali la ricerca sul campo, l’etnografia, l’osservazione partecipante, spesso coinvolta in compiti di informazione e critica sociale, plasma il suo spazio nelle pieghe di un regolamento le cui prassi applicative sono concepite per altri ambiti disciplinari. Il testo analizza la questione da varie angolature evidenziando aspetti sui quali antropologhe e antropologi possono doversi confrontare difendendo l’epistemologia della scoperta nelle proprie ricerche.

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Testo integrale

Introduzione

  • 1 Tra i codici etici cui riferirsi, per esempio, quelli della American Anthropological Association (A (...)

La ricerca etnografica è diventata un elemento basilare della ricerca socio-scientifica negli ultimi cinquant'anni. La metodologia primaria dell'etnografia è l'osservazione partecipante in uno o più gruppi sociali per un lungo periodo di tempo. In molti di questi contesti, la progettazione preliminare delle domande di ricerca e dei protocolli di estrazione dei dati impedirebbe lo svolgersi stesso dell'indagine per come è strutturata la metodologia con la quale gli antropologi nel corso d’opera aggiustano l’osservazione stessa. Gli antropologi hanno una specifica tradizione di impegnarsi con le sfide etiche del lavoro sul campo etnografico, che hanno informato i codici di condotta e l'etica professionale (Jimenez 2018)1.

  • 2 Un articolo recente sulle sfide etiche dell’antropologia ai tempi della data governance è di Peter (...)

1Così recita l’incipit di un recente documento scritto nel 2018 a sostegno della riflessione collettiva su come incorporare le normative europee di protezione dei dati personali nell’epistemologia etica del lavoro etnografico sul campo2. Il GDPR (General Data Protection Regulation), in italiano RGDP (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è il regolamento europeo entrato in vigore nel maggio del 2018 che regola la protezione dei dati personali abrogando la direttiva 95/46/CE. L’insieme delle norme contenute nel regolamento vengono applicate anche a tutti i tipi di ricerca scientifica e sociale tra cui l’antropologia. Gli antropologi in tutta Europa si sono sentiti ostacolati nel proprio lavoro perché hanno trovato difficoltà nel seguire le norme del GDPR le cui prassi applicative sono concepite per altri ambiti disciplinari.

2In primo luogo, è necessario riconoscere che il regolamento europeo per la protezione dei dati personali ha l’obiettivo di proteggere i cittadini dell’Unione Europea dall’uso indebito dei dati personali, e non è inteso come una forma di controllo sulle discipline scientifiche, storiche e sociali. Si tratta di un dispositivo importante che serve per proteggere le informazioni anche individuali che diventano di dominio pubblico sul web ma sono fornite in forma quasi inconsapevole da parte degli utenti di internet. Molti dati sui propri gusti, le proprie attività, le proprie tendenze politiche e i propri movimenti sul territorio vengono prodotti semplicemente facendo qualche ricerca sul web, leggendo giornali e notizie online, acquistando prodotti online o con la carta di credito o, più banalmente, portando con sé il telefonino o accendendo il navigatore. Già solo accendendo il proprio computer, considerando che la maggior parte degli utenti si collega con un browser che traccia le sue attività nel mondo virtuale come Google, si comunica dove si è e, navigando, si lascia traccia del tipo di attività che si sta svolgendo. I contenuti delle mail di Google, ad esempio, vengono verificati a campione. Spesso agli utilizzatori di alcuni cellulari sfugge come disinnescare software che possono ascoltare le proprie conversazioni e non è inusuale sentire di persone che avendo discusso a voce con qualcuno dell’acquisto di un determinato oggetto alla presenza del proprio telefono si sono visti comparire sullo schermo pubblicità che suggeriscono prodotti correlati a quell’acquisto. I dati personali sono dunque già ampiamente in rete e usati per monitorare a scopo di marketing i consumi di tutti coloro che vi entrano. In seguito all’entrata in vigore del GDPR in Europa sono state introdotte varie forme di protezione dei dati personali individuali sul web. Si sarà notato, per esempio, diversamente dal passato, che per entrare nella maggior parte dei siti web viene ora richiesto di scegliere il livello di cookies che si è disposti ad accettare per potervi navigare e di scegliere i partner dei quali accettiamo il legittimo interesse a tracciare i nostri dati. Fare queste cose senza chiedere il nostro consenso è diventato illegale.

  • 3 Si tratta di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le con (...)

3Nell’ambito dell’antropologia tra i primi a confrontarsi con le nuove normative sono stati antropologhe e antropologi coinvolti in progetti di ricerca europei, dove il finanziamento è vincolato alla ottemperanza di prassi applicative del GDPR ideate, come già detto, per altri ambiti disciplinari. Tali prassi, disegnate per ricerche che si rifanno a paradigmi conoscitivi di altro tipo, spingono a volte i ricercatori a posizioni di difesa perché sembrano inficiare l’epistemologia stessa della conoscenza antropologica. La richiesta di produrre sempre il consenso informato firmato dagli intervistati, l’inibizione della osservazione non dichiarata, in inglese definita “covert observation”, che potrebbe infrangere il diritto alla protezione dei dati delle persone con le quali svolgiamo ricerca, le norme molto stringenti per l’anonimizzazione dei dati personali, e delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR3, le norme per la conservazione dei dati sono procedure che sembrano a volte rendere impossibile il lavoro antropologico. Da un’altra prospettiva, dal punto di vista dei legislatori interessati alla protezione dei dati personali, il GDPR è considerato a livello internazionale uno tra i migliori modelli di legislazione per la protezione dei dati personali.

4Il fatto che non ci siano prassi applicative che tengano conto delle metodologie di ricerca antropologica suggerisce che ci sia una scarsa conoscenza diffusa sulla natura degli studi antropologici. È raro trovare qualcuno tra i legislatori, in Italia, che abbia sentito parlare di come si svolge una ricerca antropologica sul campo. Chiaramente le metodologie degli studi antropologici, e soprattutto la natura del metodo etnografico, hanno bisogno di essere meglio conosciute, riconosciute e legittimate al di fuori della cerchia degli specialisti perché se ne possa mantenere e garantire l’utilizzazione.

5A questo proposito è fondamentale chiarire che la disciplina antropologica si fonda su una epistemologia della scoperta (discovery epistemology) e non della progettazione (design epistemology) (Lederman 2018: 408): la conoscenza antropologica in molti aspetti è induttiva piuttosto che deduttiva e le informazioni più importanti in una ricerca possono sorgere in qualsiasi momento durante l’interazione nel corso dell’incontro etnografico e non si può prevedere quando e come i dati si renderanno disponibili per essere osservati. Molte delle informazioni che la ricerca antropologica produce provengono dallo svolgersi dell’incontro etnografico piuttosto che da un disegno di ricerca nel quale sia previsto un certo numero di appuntamenti per la rilevazione dei dati. Infine, non sempre il proposito della raccolta dati è prevedibile con protocolli prestabiliti. Ciò che va riconosciuto, dunque è il “valore integrale degli stili di ricerca orientati dalla scoperta” (Lederman 2018: 409) perché la istituzionalizzazione estrema dei controlli delle revisioni etiche sulle ricerche, che spesso richiedono ai protocolli etici di fondarsi su un’etica orientata alla progettazione, rischia di privilegiare la conformità formale ad alcuni parametri rispetto alla possibilità di raccogliere informazioni da circostanze di campo imprevedibili.

  • 4 Presieduto da chi scrive, con Lia Giancristofaro e Ferdinando Fava.
  • 5 All’interno del gruppo inter-associativo sono state rappresentate la SIAM (con Giovanni Pizza e Eri (...)

6La SIAC, durante l’Assemblea tenutasi al convegno di Matera (2018), ha costituito una commissione4 con l’obiettivo di raccogliere e preparare la documentazione che permettesse di avanzare delle posizioni specifiche dal punto di vista dell’antropologia italiana. Quasi subito il gruppo è stato reso inter-associativo aggiungendo rappresentanti delle altre associazioni antropologiche italiane (SIAM, SIMBDEA, SIAA, ANPIA)5 che, occupandosi ognuna di campi specifici, utilizzano le stesse metodologie di ricerca di base. Tutte le associazioni antropologiche italiane in un contesto o nell’altro si sono dovute confrontare con problematiche variamente legate al tema della etica e della protezione dei dati. Il lavoro della commissione è consistito nella raccolta della documentazione sul tema prodotta da altre associazioni antropologiche non italiane, la principale documentazione giuridica relativa al tema, le regole deontologiche pubblicate in Italia per alcuni ambiti applicativi e di mettere insieme una casistica che potesse permettere di individuare alcune tematiche chiave con le quali gli antropologi italiani si erano già confrontati. Tutto questo per favorire un’interazione anche con altre associazioni che si occupano di scienze sociali o umanistiche con problematiche simili alle nostre e avviare un rapporto con le istituzioni che in Italia si occupano di protezione dei dati personali.

  • 6 L’intervista e gli altri contributi pubblicati sono il risultato di un webinar dal titolo “General (...)

7È stata quindi fatta una breve ricognizione delle posizioni già prese su questi argomenti da EASA (European Association of Social Anthropologists), AAA (American Anthropological Association), ASA UK (Association of Social Anthropologists of the UK), da altre istituzioni di ricerca europee come il Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo, la AISO (Associazione Italiana degli Storici Orali) e da alcuni antropologi europei, in seguito all’entrata in vigore del regolamento europeo nel 2018. In seguito alla ricognizione delle tematiche principali il gruppo di lavoro ha prodotto un documento riassuntivo con il quale la commissione si è fatta portavoce delle istanze della disciplina antropologica presso il Ministero della Cultura incontrando, appena prima del lockdown di marzo del 2020, la dott.ssa Giulia Barrera per l’Ufficio del Responsabile per la protezione dei dati personali. Un’intervista alla dott.ssa Barrera è stata pubblicata nel numero 23 (1) di questa stessa rivista, Archivio Antropologico Mediterraneo del 20216.

Diritti e deroghe

8Il GDPR ha come obiettivo principale la protezione dei diritti, della libertà e degli interessi del soggetto i cui dati vengono trattati, ma la normativa è assai complessa. Alcuni diritti di coloro che sono interessati dal trattamento dei dati personali possibilmente rilevanti per l’antropologia sono analizzati in dettaglio specificamente in alcuni articoli: l’art. 15 tratta del diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati, l’art. 16 del diritto di rettifica di dati inesatti di un titolare del trattamento, l’art. 18 del diritto di limitazione di trattamento, l’art. 19 dell’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, l’art. 20 del diritto alla portabilità dei dati e l’art. 21 del diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali.

9Il GDPR ha previsto anche deroghe alla possibilità di esercizio di questi diritti nel caso di trattamento dei dati personali per fini statistici o ricerca scientifica, per l’esercizio dell’attività giornalistica, per fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. Tali deroghe restano sempre subordinate all’osservanza di quanto previsto dall’art. 89 del GDPR che recita come segue:

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonomizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

  • 7 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse e per scopi (...)
  • 8 Un esempio potrebbe essere quello della legge dell’ordinamento della professione dei giornalisti, n (...)

10I punti 2 e 3 dell’art. 89 sopra riportati prevedono dunque la possibilità che gli stati membri della UE introducano alcune deroghe ai diritti degli interessati al trattamento dei propri dati personali nei casi in cui ci siano fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o ancora finalità di archiviazione di pubblico interesse. Lo stato italiano ha esercitato questo diritto di deroga tramite alcune regole deontologiche che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale tra il 2018 e il 2019 e includono anche deroghe per l’attività giornalistica.7 In queste regole deontologiche il legislatore italiano dettaglia cosa significhi nei vari ambiti garantire libertà e diritti degli interessati compatibilmente con le finalità precedentemente indicate e con la libertà di espressione e informazione. Per alcune di queste deroghe è stato necessario fare adeguati aggiustamenti perché il legislatore aveva già normato con precedenti leggi la protezione dei dati personali.8 Le deroghe per l’esercizio dell’attività giornalistica si inquadrano nell’art. 85 del GDPR sul trattamento dei dati a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

11Poiché la disciplina antropologica sembra essere talvolta a cavallo tra le diverse finalità per le quali è prevista la deroga – potendosi a volte assimilare alla ricerca storica orale così come alla ricerca scientifica e ad attività di informazione simili al giornalismo – si riscontra la necessità di creare un’interazione costruttiva con le autorità del Garante per la protezione dei dati personali (GDPD) in Italia per approfondire il tema.

Paradossi sul rapporto tra protezione dei dati personali e antropologia

12L’entrata in vigore del GDPR ha creato il paradosso evidenziato da alcuni antropologi britannici che riunitisi il 25 maggio del 2018 alla SOAS (School of Oriental and African Studies) dell’Università di Londra assieme a ricercatori e gestori di dati per istaurare un dialogo, si domandavano se, in base a come i comitati etici delle proprie università avevano recepito il GDPR, l’antropologia fosse ancora legale (Yuill 2018).9 Tra le tematiche in discussione, il fatto che durante la raccolta dei dati si devono proteggere i dati personali delle persone con le quali si è fatto ricerca, se ne deve ottenere un consenso informato, i loro dati devono essere anonimizzati e i materiali possono essere immagazzinati solo per il periodo necessario alla ricerca. Nel 2020 Leonardo Piasere ha introdotto aspetti del dibattito britannico in Italia intravedendo, in un complesso articolo, il fatto che l’antropologia possa essere considerata illecita nel suo rapporto tra etnografia ed “etnografati” per la precarietà giuridica in cui sembra si trovino oggi le metodologie etnografiche (Piasere 2020: 179). Piasere si confronta con il tema in parte perché coinvolto in progetti europei che richiedono di adempiere ad una serie di requisiti formali; tuttavia, la sua riflessione è soprattutto sul retaggio coloniale del potere insito nella possibilità di rappresentare gli altri tramite una etnografia e sull’eventuale rifiuto degli “etnografati” di una rappresentazione etnografica esterna a discapito, invece, di una autorappresentazione. Il problema è la disparità creata dall’avere il potere di rappresentare gli altri e se questo, in definitiva, sia ancora legale.

13Le argomentazioni degli antropologi britannici sono sintetizzate nei seguenti tre punti:

1. Le note etnografiche e la loro condivisione costituiscono un tema cruciale. Gli antropologi non sono stati formati per condividere i propri appunti di ricerca: le note di campo sono sempre state scritte come promemoria per se stessi. In sostanza, come indicava nel 2011 l’ASA (Associazione degli antropologi sociali del Regno Unito e del Commonwealth), “sono predominantemente private” […] “questo è il più importante modo in cui la confidenzialità e l’anonimità dei soggetti viene assicurata” (ASA UK, 2011). Ora il GDPR trasformerebbe la scrittura delle note di campo e la logica sottostante alla loro redazione nel caso in cui queste fossero considerate come una base di dati. L’antropologo e l’antropologa scrivono il diario di campo come forma di promemoria e anche di riflessione su ciò che osservano o a cui partecipano, lo scrivono per se stessi. Produrre un diario di campo pensato per essere di dominio pubblico ne cambierebbe la natura e i contenuti che vi si scrivono. Appunti presi per essere “pubblici” possono non riflettere il processo del lavoro sul campo e questo ne cambia completamente il significato. Le note di campo hanno una “relazione dialettica” con la memoria di chi le prende e non è affatto ovvio che qualcun altro possa davvero usarle. Se per ottemperare al GDPR si decretasse che queste note, che sono lo strumento principe della ricerca sul campo, devono essere un documento pubblico, si forzerebbero gli antropologi e le antropologhe a ragionare su per chi scrivere il diario di campo e quindi su cosa scrivere per quella specifica audience.

2. C’è una relazione tra il consenso informato e la pratica della ricerca. L’idea del consenso informato assume che una ricerca di qualsiasi tipo, inclusa quella antropologica, abbia nel suo svolgersi un momento preciso con il quale si accende o si spegne un interruttore in seguito al quale fluisce un’informazione “oggettiva”. Nella realtà, in antropologia il rapporto tra gli etnografi e gli interlocutori si negozia continuamente e molto spesso le notizie chiave per lo sviluppo di una ricerca scaturiscono da incontri casuali o informali.

3. Il tema dell’anonimizzazione è ambivalente e in antropologia ci si è spesso domandati: “A chi serve farla?”. Se gli antropologi anonimizzano le note di campo impediscono agli interlocutori e ai loro discendenti di riconoscersi in coloro che hanno parlato. Spesso costoro sono persone che non hanno voce o non avevano voce quando le loro testimonianze sono state raccolte e il rapporto con l’antropologia ha permesso una documentazione, per esempio, di processi di scomparsa di persone e gruppi minacciati in contesti di colonizzazione. Il dibattito sul se e perché anonimizzare in antropologia viene da lontano. C’è da domandarsi, allora, se l’anonimizzazione serva per proteggere i ricercatori e gli interlocutori o, come asserisce Nancy Scheper-Hughes10, in realtà “ci renda tutti sleali”, decontestualizzi e contribuisca a mantenere la fiction etnografica. Capire le intenzioni di coloro che accettano di partecipare alla ricerca diventerebbe quindi più importante della decisione di anonimizzare a tutti i costi, in un’ansia di protezione che alla fine non è giustificata, né produttiva.

14Chiaramente le inquietudini degli antropologi britannici toccano alcuni punti dolenti sui quali i garanti nazionali per la protezione dei dati personali dovrebbero esprimersi, nella consapevolezza dello statuto epistemologico dell’antropologia, per rendere possibile e ancora significativa la ricerca antropologica nell’ambito del nuovo quadro legale.

I diari di campo e la loro gestione

15Riprendendo il primo punto delle considerazioni emerse alla SOAS va evidenziato che l’art. 2, punto 2, lettera c) del GDPR chiarisce che la normativa non si applica al trattamento di dati personali “effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”. Dunque, i diari di campo potrebbero ricadere all’interno della documentazione che si considera di carattere personale, da non render pubblica tout court, e che, quindi, non deve essere annoverata tra i dati di una ricerca che sottostanno alla disciplina del GDPR.

  • 11 “Il comitato europeo per la protezione dei dati è un organo europeo indipendente, che contribuisce (...)

16I diari di campo, come strumento principe della ricerca antropologica prodotti da ogni antropologa e antropologo individualmente, rientrano in un territorio di confine sul quale manca una giurisprudenza o alcune linee guida che facilitino le decisioni nella difficoltà applicativa della norma. Mentre per altri settori disciplinari il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati11 ha emanato diverse linee guida in aiuto delle decisioni su varie casistiche nelle quali potevano incorrere i garanti nazionali nel dirimere questioni relative alla protezione dei dati personali, poco o niente è stato prodotto per il settore antropologico cosa che determina difficoltà interpretative e applicative. L’elaborazione di regole deontologiche che stabiliscano deroghe specifiche propriamente dedicate all’antropologia culturale e sociale, come ne esistono per il trattamento di dati statistici e ricerca scientifica, per l’esercizio dell’attività giornalistica e per il trattamento a fine di archiviazione e scopi di ricerca storica, potrebbe forse aiutare a prendere in considerazione questi aspetti.

17I diari di campo è facile che contengano categorie particolari di dati personali – secondo l’art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) – di interlocutori con i quali un ricercatore sia venuto in contatto e non può che essere così perché il diario di campo deve aiutare la memoria di chi svolge la ricerca nel corso di diversi mesi e anni. La pubblicità di questi diari però non può essere scontata, cioè non possono essere considerati come una base di dati qualsiasi. Si potrebbe fare l’esempio di contesti in cui nel giro di alcuni anni si è verificato il sopravvento di estremisti islamici in un contesto precedentemente caratterizzato da ritualità animiste. Essendo mutate le condizioni politiche nel corso del tempo, rispetto al momento in cui i dati sono stati raccolti, chi praticava rituali animisti potrebbe essere perseguitato dai suddetti gruppi di estremisti islamici. I diari di campo che ne riportano i dati personali sono innocui se restano nella casa di chi li ha raccolti, ma, poiché contengono dati sensibili, il loro accesso alla libera consultazione, se previsto ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica, dovrebbe essere soggetto a limitazioni se vengono depositati in un archivio pubblico. In tale archivio potrebbero dover essere esclusi dalla consultazione per un periodo sufficiente a proteggere coloro che praticavano tali rituali. Potrebbero anche mettere a rischio coloro che hanno fornito le informazioni. In questo senso, le fonti di certa documentazione antropologica, come quelle dei giornalisti, devono poter essere coperte da una sorta di segreto professionale. Ma se depositare in luoghi pubblici i diari di campo può rappresentare potenziali rischi per la protezione dei dati personali ciò non significa che questo strumento principe della ricerca antropologica debba essere snaturato.

  • 12 Un ringraziamento a Ferdinando Fava per la sintesi in italiano del testo prodotto alla SOAS. La res (...)

18Di fronte a queste tematiche resta centrale la riflessione etica personale della pratica di ricerca, al di là dei comitati etici, le forme di governance e gestione della ricerca, i quadri legali o le linee guida organizzative. A questa centralità sembra che il dibattito intorno al GDPR dia poco peso12.

La posizione dell’EASA (European Association of Social Anthropologists)

19L’EASA a dicembre 2018 ha pubblicato uno Statement on Data Governance in Ethnographic Projects sulla gestione dei dati nella pratica etnografica in relazione alle nuove norme del GDPR. Innanzitutto, esorta le università, le fondazioni e le istituzioni accademiche a richiedere di applicare alla ricerca etnografica le deroghe previste dall’articolo 85 (2) del GDPR per garantire “il valore di critica sociale” delle scienze sociali e umane. Il suggerimento è di situare (e far riconoscere) la pratica della ricerca etnografica sotto la categoria di “espressione accademica” come da comma 2 dell’articolo 85 che riporto:

Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione13.

20Quindi, invece di focalizzarsi sull’art. 89 che prevede le deroghe dettagliate precedentemente, l’EASA suggerisce di focalizzarsi su quei valori delle scienze umane e sociali che garantiscono la pratica della critica sociale, da cui possono derivare deroghe relative all’espressione accademica, artistica o letteraria. Nella nota dell’EASA si evidenziano alcune pratiche della ricerca che hanno conseguenze sulle norme e le forme della gestione dei dati in etnografia e si sottolineano le ragioni per reclamarne la deroga:

1. La proprietà (ownership). L’uso di protocolli standard circa la proprietà intellettuale può non essere applicato al materiale etnografico; questi materiali infatti sono spesso coprodotti e sono intrecciati a particolari contesti sociali e come tali nessuno degli attori implicati (ricercatori, interlocutori, o terze parti) può rivendicarne il pieno controllo o la completa proprietà intellettuale.

2. L’archiviazione (archiving). L’archiviazione dei materiali di ricerca può essere impossibile: in etnografia i “dati”, infatti, sono sempre “parti” di relazioni sociali irriducibili a un prodotto finito e stabile. In alcuni casi l’archiviazione richiede caratteristiche tecniche non disponibili nei repository istituzionali come, ad esempio, la possibilità di accesso differenziato secondo i ruoli, le modifiche, la privacy.

3. Consenso (consent). Non sempre è possibile ottenere il consenso informato previo perché la partecipazione etnografica in un contesto sociale può condurre a situazioni e a dinamiche che spesso non sono controllabili dai ricercatori. Inoltre, proprio perché il materiale di ricerca non può mai essere completamente fissato, il consenso scritto non può determinarne i suoi usi futuri o le sue interpretazioni come “dati”. Il consenso informato è dunque un processo sempre in divenire.

4. Custodia (custodianship). Le forme di custodia, di cura o di archiviazione non possono sempre essere anticipate o preformattate perché la responsabilità scientifica ed etica di custodia dell'integrità del materiale etnografico è usualmente negoziata con i partecipanti alla ricerca.

5. Embargo. I ricercatori hanno il dovere di valutare l’opportunità dell’accesso di terze parti al materiale etnografico e mantenere il diritto all’embargo e alla confidenzialità su quei materiali che non possono essere anonimizzati.

  • 14 Estratto dall’EASA’s Statement on Data Governance in Ethnographic Projects, 2018. Un ringraziamento (...)

6. Accesso pubblico e condivisione (public access and sharing). La natura cooperativa della ricerca etnografica implica che ricercatrici e ricercatori abbiano uno speciale dovere di considerare le richieste dei partecipanti (o dei loro discendenti) di condivisione dei materiali, fermo restando che questo non provochi loro danno in modo attivo e innecessario (fosse anche solo a una parte di essi). Queste considerazioni si applicano anche al tema di rendere pubblico in modo appropriato tale materiale senza violare i principi etici della ricerca etnografica. Molti depositi istituzionali non hanno le caratteristiche tecniche per rendere accessibili questi materiali a queste condizioni14.

21La posizione dell’EASA è interessante poiché si sofferma sul valore di critica sociale dell’antropologia e quindi sugli aspetti di libertà di espressione ed informazione che sono insiti nel lavoro antropologico. Tuttavia, non è così ovvio che si possano applicare gli stessi criteri per le deroghe in diversi paesi europei perché gli stati membri hanno tradizioni legislative diverse con le quali misurarsi. In ogni caso, nel documento dell’EASA ricorrono gli aspetti problematici del consenso informato, già evidenziati, della difficoltà di archiviazione di dati che sono risultato di un processo e non un prodotto finito e stabile, del dovere di imporre l’embargo ad alcuni dati per i quali deve essere valutata l’opportunità di pubblicità, e della custodia delle informazioni raccolte che non può essere prevista in un protocollo di ricerca previo in quanto l’integrità del materiale etnografico va negoziata con i partecipanti della ricerca.

Gli storici orali (Associazione Italiana di Storia Orale)

22Tra le esperienze di confronto con le tematiche del GDPR particolarmente rilevanti per l’antropologia c’è quella degli storici orali. La loro esperienza può accomunarsi in diversi aspetti alle modalità di ricerca dell’antropologia e di fatto, come suggerito da Mariano Pavanello, gli antropologi producono le proprie fonti tramite le osservazioni e note etnografiche, che diventano vere e proprie fonti storiche (Pavanello 2009). L’Associazione Italiana di Storia Orale (AISO)15 ha evidenziato diverse esperienze internazionali sulle quali basare le proprie posizioni. Il primo è un documento prodotto da Robert Perks, curatore della sezione Oral History presso la British Library, Data protection for oral historians and organizations holding oral history, che viene indicato come guida utile anche per gli storici orali italiani16. Alcuni documenti scritti in Francia offrono spunti di Buone pratiche per la raccolta, il trattamento e l’utilizzo delle testimonianze orali che tengono conto del GDPR. Sebbene gli Stati Uniti non siano soggetti al GDPR l’Oral History Association nordamericana ha pubblicato una novità nel campo del consenso informato per le interviste indirizzate a produrre documentazione storica orale, ovvero il testo For participants in Oral History Interviews17. Questo testo, ad uso degli intervistati, spiega loro le diverse fasi del processo attraverso cui si formano le fonti orali tramite l’intervista per far sì che gli stessi intervistati possano decidere con piena cognizione se vogliono collaborare ad un progetto di raccolta di storie orali.18 Questo garantisce un consenso più consapevole al progetto di ricerca durante la fase dell’intervista.

  • 19 Le buone pratiche per la storia orale, Seconda versione, 2020 www.aisoitalia.org/buone-pratiche/ (a (...)
  • 20 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi (...)
  • 21 Dal documento del gruppo di lavoro per la revisione delle Buone Pratiche AISO. Post scriptum – giug (...)

23La AISO si è focalizzata sulla gestione del consenso informato nella raccolta di fonti orali adeguandosi al GDPR, ma allo stesso tempo salvaguardando le caratteristiche delle proprie fonti e gli obiettivi stessi della loro raccolta. Hanno quindi adeguato le proprie Buone pratiche per la storia orale del 201519 alle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica pubblicate in Gazzetta Ufficiale.20 In questo quadro gli storici orali hanno riflettuto specificamente su come prevedere un consenso informato.21 Per ottemperare alle norme del GDPR nell’elenco delle informazioni che devono essere necessariamente comunicate preventivamente e sulle quali deve essere espresso il consenso da parte degli intervistati sono stati aggiunti i seguenti punti: la finalità della ricerca, il luogo e la modalità di archiviazione della registrazione. Inoltre, a corredo delle “Buone Pratiche” prodotte nel 2015 per la raccolta di storie orali, è stato creato un modulo di autorizzazione all’intervista con tutte le informazioni necessarie. Queste possono essere comunicate anche solo verbalmente come può essere espresso in forma verbale il consenso informato. L’insieme di questo scambio di informazioni tra intervistatore e intervistato, però, va documentato tramite registrazione se orale o tramite un modulo, opportunamente adattato alla situazione, e firmato dall’intervistato. Sono inoltre state previste delle pratiche per la eventuale modifica e integrazione dei contenuti delle fonti orali, visto che il GDPR prevede che il soggetto dei dati possa farlo, ma mantenendo comunque l’integrità della fonte orale che, in quanto tale, non può essere manomessa.

  • 22 Dal documento del gruppo di lavoro per la revisione delle Buone Pratiche AISO. Post scriptum – giug (...)

24Nel rivedere le proprie “Buone pratiche” l’AISO nel 2020 ha inoltre aggiunto alcune specifiche relative al GDPR e ha mantenuto separati i piani deontologico (le buone pratiche) e gli aspetti giuridici del trattamento dei dati personali che sono vincolati dalle normative attuali. Infine, gli storici orali hanno formulato delle FAQ in ausilio dei ricercatori costretti ad interpretare come applicare il GDPR nella pratica concreta della raccolta di fonti orali. Nell’ottemperare alla normativa distinguono sia concettualmente che materialmente il consenso informato all’intervista, che viene trattato tramite il modulo di autorizzazione all’intervista e l’informativa sul trattamento dei dati personali per la raccolta di fonti orali. Il GDPR prescrive di comunicare in dettaglio agli intervistati come saranno utilizzati i loro dati. Quindi sono previsti due momenti, quello in cui si comunica all’intervistato oggetto e finalità della ricerca e si chiede di esprimere il consenso, e quello in cui si comunica come saranno trattati i suoi dati personali e come l’intervistato può controllarli. Quest’ultima informativa viene modificata e adattata alle diverse situazioni di ricerca. La AISO in questo senso propone, in ottemperanza al GDPR, una distinzione tra i ricercatori che lavorano per istituzioni pubbliche e i ricercatori indipendenti, volontari o dipendenti da centri di ricerca privati perché la base giuridica che legittima i due casi di raccolta di dati personali è diversa. Nel caso di istituzioni i cui scopi statutari siano la ricerca o la raccolta di documentazione (università, scuole, centri di ricerca, biblioteche e archivi pubblici) l’operazione di raccolta dati personali ricade nell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR in quanto “esecuzione di un compito di interesse pubblico”. Il secondo caso, invece, si configura come “perseguimento del legittimo interesse” che consiste nell’esercizio della ricerca storica, previsto dalla lett. f) dello stesso articolo22. Individuare la base giuridica che fonda la raccolta di dati personali è un obbligo imposto dal GDPR per rendere legittima la raccolta dati stessa e, comunque, condiziona il come i dati raccolti potranno essere conservati ed utilizzati.

Legittimazione del ruolo professionale dell’antropologia, esempi di ricerca antropologica in Italia, etica e GDPR

25Il mondo dell’antropologia italiana si affaccia appena alla tematica dell’ottemperanza alla normativa del GDPR ma, di fatto, questo rispecchia anche una, per ora, scarsa legittimazione del ruolo professionale dell’antropologia. Nel corso dei lavori della commissione SIAC sono stati evidenziati alcuni esempi di attività svolte da antropologi in Italia che richiedono una maggior legittimazione del ruolo di antropologo ed una gestione consapevole dei contenuti del regolamento per la protezione dei dati personali.

Valore di critica sociale dell’antropologia

  • 23 Intitolato “Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interes (...)
  • 24 Intitolato “Trattamento e libertà di espressione e di informazione”.
  • 25 A titolo di riferimento assolutamente non esaustivo tra i tanti documentari di questo tipo, si veda (...)

26La raccolta di informazioni e dati svolta dagli antropologi, come già accennato, sembrano ricadere in più fattispecie talvolta rifacentisi all’art. 8923 e talvolta all’art. 8524 del GDPR. Certamente l’antropologia italiana si è configurata sin dall’ultimo dopoguerra con un forte valore di critica sociale, di sostegno alle culture subalterne e ha giocato un importante ruolo di informazione pubblica al riguardo – dunque ponendosi in relazione con l’art. 85. Gli antropologi italiani hanno raccolto moltissime delle tradizioni del Mezzogiorno italiano, analizzando il rapporto tra classi subalterne e culture egemoniche e hanno giocato un ruolo chiave su questo nel mondo dell’informazione. Ne sono testimonianza i molti documentari diffusi dalla televisione italiana nel corso degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso i cui consulenti o ideatori sono stati proprio gli antropologi25. La più recente istituzione dei servizi di tutela del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale nel Ministero dei Beni Culturali mostra come il valore di tale critica sia giunto anche a una istituzionalizzazione dei suoi contenuti.

  • 26 Durante i lavori della commissione abbiamo raccolto una serie di esperienze di antropologi italiani (...)
  • 27 Il nome è uno pseudonimo.

27Alcuni casi specifici possono mostrare situazioni di ricerca sul campo in cui si sono trovati alcuni antropologi italiani nell’esercizio della loro attività e le cui finalità di raccolta dati non sono univocamente identificabili solo nell’una o nell’altra di quelle previste dal GDPR.26 Un esempio etnografico verificatosi in Abruzzo mostra come fosse difficile o impossibile richiedere un consenso informato ai soggetti allo studio e che una parte dei risultati della ricerca si sviluppavano e si mostravano direttamente agli occhi della ricercatrice nel corso di una “osservazione partecipante”. La vicenda problematica ebbe luogo nel campo etnografico di un Centro di Accoglienza Straordinaria per migranti (CAS) nella quale l’antropologa, Thelma27, fu tutelata solo dal fatto che era iscritta all'albo dei giornalisti e non dalla sua professione di ricercatrice di studi demoetnoantropologici. Una struttura di proprietà comunale era stata trasformata negli anni scorsi in centro di prima accoglienza. Per favorire l’integrazione di 52 migranti (nella maggior parte nordafricani), venne siglato un protocollo d’intesa fra prefettura, Comune e società che si occupava della gestione del centro, dando il via a un progetto per la pulizia e la rimozione dei rifiuti dal litorale. Accanto allo svolgimento di attività inclusive, si erano verificate alcune problematiche. A metà del 2017, infatti, un gruppo di ospiti del centro aveva bloccato una strada statale nei pressi del ponte sul fiume Sangro. Alla base della protesta dei migranti ci sarebbe stato un non gradimento dei pasti serviti nella struttura che li ospitava, o perlomeno questa era la motivazione che veniva divulgata dagli organi di stampa. In quella occasione, l’antropologa si recò sul luogo per studiare i motivi del disagio che, a suo avviso, avevano ragioni diverse dal regime alimentare. Incontrando gli ospiti del CAS e parlando loro in inglese, la lingua che loro parlavano, comprese che essi desideravano lasciare il CAS per raggiungere i parenti in Nord Europa, o che comunque trovavano inaccettabile lo stato di stallo nel quale si trovavano in attesa della decisione relativa al loro status di “rifugiati”. Insomma, il disagio nasceva, perlomeno tra i migranti con cui aveva avuto modo di interloquire, non tanto dallo scarso gradimento per i pasti della mensa quanto dal ritardo della burocrazia. Trovandosi l’antropologa con un gruppo di migranti sulla soglia del CAS, con intenzioni del tutto pacifiche e di mediazione culturale, vide un gruppo di ospiti, poco lontano, che stava discutendo animosamente e sembrava voler nuovamente scendere in strada a bloccare il traffico. Mentre arrivavano le forze dell’ordine, forse allertate dal personale della struttura oppure dai vicini, l’antropologa veniva invitata a favorire i documenti e ad allontanarsi immediatamente, in malo modo, con l’accusa di aver varcato la soglia di una “proprietà privata”. Ella spiegò, mostrando le credenziali del proprio lavoro (ricercatrice universitaria), che era una accademica e che desiderava, per motivi di ricerca sociale e di pubblica utilità, comprendere i motivi del disagio degli ospiti, ma questo, le fu spiegato, non giustificava la sua presenza nei dintorni del CAS, né il suo colloquio con gli ospiti, per cui il suo comportamento sarebbe stato passibile di segnalazione alle forze dell’ordine. In questo caso l’antropologa esibì la sua tessera di giornalista. Solo allora le forze dell’ordine e il personale del CAS mutarono il loro atteggiamento nei suoi confronti, pur continuando ad indicare, cortesemente, la via dell’uscita dal CAS. L’attestazione del servizio di ricerca presso un Ateneo italiano si verificava insufficiente per garantire l’accesso alla ricerca sul campo da svolgersi in una situazione emergenziale di conflitto sociale. Le persone che interagivano con la ricercatrice lo facevano di spontanea volontà, ma le autorità creavano invece una barriera all’incontro. Le Forze dell’Ordine non erano a conoscenza della figura professionale antropologica e chiedevano dunque l’allontanamento della ricercatrice. Per la ricercatrice, dunque, si configurava una frustrante sensazione di limitazione nella libertà di espressione accademica che ella voleva esercitare in quanto antropologa.

28Dal punto di vista delle pratiche previste dal GDPR in questo caso l’antropologa professionista si trovava in un contesto di osservazione nel quale non avrebbe potuto certamente chiedere il consenso informato, sebbene le persone parlassero volontariamente con lei, cosa complicata anche dal fatto che il suo ruolo di ricercatrice non veniva riconosciuto o considerato legittimo. Tuttavia, il fatto stesso di essere stata lì, di aver osservato, di aver parlato in inglese con le persone coinvolte nella protesta, la postura epistemologica di scoperta erano proprio ciò che produceva la conoscenza antropologica della dinamica sociale in corso.

29In casi come questi il ruolo di una professionista dell’antropologia dovrebbe poter essere considerato imparziale, come quello di una giornalista, anche in base al riconoscimento delle ovvie competenze in materia di mediazione culturale e di osservazione partecipante; inoltre tale riconoscimento dovrebbe essere ovvio perché l’antropologa/o agisce secondo un codice deontologico della disciplina in cui si dichiara la finalità di non arrecare mai possibili danni alle persone che studia favorendo soluzioni pacifiche ai conflitti. La raccolta di dati personali, in questo caso, si sarebbe potuta svolgere sulla base del pubblico interesse, trattandosi di una ricerca svolta da una docente universitaria. Il fatto è che, se la ricerca antropologica cade sotto le regole deontologiche della ricerca scientifica, la richiesta del consenso informato è obbligatoria (art. 7, commi 2 a) e b). Se segue le regole deontologiche per gli storici anche orali questo consenso informato può essere raccolto anche verbalmente. È nel contesto del giornalismo che si parla di libertà di informazione e di critica (art. 2 legge 69/1963), diritto dei cittadini all’informazione (art 1 comma 1 d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) per cui la raccolta di dati personali in un contesto del genere poteva avvenire senza ostacoli. Peraltro, il problema non consisteva tanto nella richiesta del consenso informato quanto nell’essere ostacolata ad accedere alle fonti. Per gli antropologi il divieto di documentare un processo sociale di questo genere suona come una limitazione della libertà di informazione e di critica, aspetti che hanno fatto parte dell’attività antropologica in Italia sin dal secondo Dopoguerra. Sarebbe difficile scrivere un protocollo etico per pianificare una ricerca nella quale si possa tenere conto anticipatamente di momenti di ribellione sociale come quello, estemporaneo, che cercava di documentare Thelma.

  • 28 Il nome è uno pseudonimo.

30Un altro caso simile può mostrare ulteriormente la necessità di una maggiore conoscenza pubblica in Italia del ruolo della ricerca antropologica, una conoscenza che, se maggiormente condivisa, potrebbe evitare fraintendimenti e complicazioni per coloro che svolgono ricerche etnografiche in contesti di tensioni e conflitti sociali. In queste situazioni è la persona dell’antropologo/a che ha bisogno di essere protetta e difesa perché non si debba accollare individualmente il peso della sua difesa legale. Il contesto è un presidio contro la decisione di tagliare gli ulivi colpiti da una grave malattia (xylella). Alcuni agricoltori sostenevano, contro i ricercatori del CNR, che dalla xylella gli ulivi avrebbero potuto guarire, e si erano incatenati agli alberi per protesta. La protesta prevedeva anche cortei, blocco di strade e altre attività che furono seguite da un’azione collettiva realizzata da oltre duecento persone con l’occupazione di binari ferroviari e conseguente blocco di treni. Quaranta manifestanti furono rinviati a giudizio. L’antropologo, Mauro,28 che studiava la protesta, risultò indagato per due reati: perché occupava i binari e quindi interrompeva un pubblico servizio e perché, in qualità di promotore di pubblica iniziativa, ometteva di darne avviso. L’antropologo con il suo avvocato inviò molta documentazione in cui si descriveva la sua ricerca, le prove di aver realizzato iniziative pubbliche di carattere scientifico sui temi della ricerca, successive ai fatti contestati; allegò gli attestati di solidarietà delle società scientifiche e la documentazione prodotta dal suo dipartimento che provava il suo essere, quel giorno, nel ruolo di ricercatore in missione. Richiedendo pertanto l’archiviazione del suo caso. In seguito a queste azioni, dopo qualche mese giunse dal GIP la notifica dell’archiviazione del caso che così recitava: l’antropologo “[…] non era promotore in quanto professore associato” che stava “raccogliendo documentazione, munito di macchina fotografica e block notes”, nella forma di materiali utili alla “relazione di un elaborato presentato” in seguito ad una conferenza scientifica di settore. Dopo la sentenza del GIP, l’antropologo avviò un iter amministrativo con l’ufficio legale della sua università per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute. L’università, che era propensa al risarcimento, decise comunque di avvalersi del parere dell’Avvocatura di Stato la quale, dopo alcuni mesi sentenziò che l’antropologo “non si trovava in quella circostanza per svolgimento di attività scientifica, bensì per interesse personale del dipendente” [...] “e che pertanto il rimborso delle sue spese legali si configurerebbe come danno erariale”. L’Avvocatura di Stato rinviò comunque all’università la facoltà di decidere. L’università recepì la sentenza con la formula: “L’Ateneo non può che attenersi al parere dell’Avvocatura di Stato”. L’antropologo finì con il rinunciare al rimborso delle spese legali e non ricorse al TAR per ragioni di costi.

31In questo caso l’università alla fine, non volendo entrare in un conflitto istituzionale e pagare le spese processuali del ricercatore, nonostante la precedente sentenza del tribunale, non ha ritenuto che la ricerca antropologica svolta dal proprio docente fosse di suo interesse, derubricando la ragione della presenza sul campo a “interesse personale”, nonostante la sentenza del tribunale. Se il docente avesse voluto continuare la procedura legale avrebbe forse potuto appellarsi all’art. 85 del GDPR sulla libertà di espressione accademica e portare a documentazione, se non i diari di campo, il materiale di ricerca fotografico comunque condivisibile. Probabilmente una maggior condivisione previa delle finalità della ricerca con l’Ateneo avrebbe aiutato nella definizione dell’intero caso.

32Resta il fatto che le istituzioni accademiche in Italia sono spesso ancora prive di comitati etici efficaci, in grado di verificare i protocolli di ricerca e, laddove lo sono, hanno purtroppo scarsissime competenze sul come trattare la ricerca antropologica aspetto sul quale, ove possibile, devono essere guidate dagli stessi antropologi o dalle associazioni antropologiche nazionali.

Legittimazione pubblica dell’antropologia e confidenzialità dei dati personali

33Situazioni nelle quali è necessaria una maggiore legittimazione pubblica del sapere antropologico si possono creare anche quando si realizzano etnografie in contesti sociali nei quali gli attori agiscono ai limiti della legalità. Se, ad esempio, questi sono tossicodipendenti o persone che, per qualche motivo, compiono altre azioni illecite, considerate illecite, o comunque problematiche per la legge dello stato, la metodologia dell’osservazione partecipante mette a rischio chi svolge la ricerca forse anche più degli attori sociali con i quali lavora e dei loro dati personali. In contesti del genere chi svolge la ricerca potrebbe venire in contatto con informazioni sensibili cosa che, dal punto di vista dello stato, potrebbero configurarsi come connivenza in atti di delinquenza. D’altra parte, in contesti di ricerca del genere l’antropologo/a si trova in una situazione ambigua: in linea con la sua etica professionale non può tradire la fiducia delle persone con le quali intrattiene l’incontro etnografico, deve proteggere i loro dati personali in quanto ricercatrice/ricercatore e non potrebbe quindi testimoniare contro di loro se fosse chiamata/o a farlo, anche informalmente, dalle forze dell’ordine.

  • 29 Una descrizione delle caratteristiche del Certificate of Confidentiality si trova nel sito della Jo (...)

34Anche in casi di questo tipo si configura, dunque, un rapporto dell’antropologo/a con le persone con cui si svolge la ricerca simile a quello che rivendicano i giornalisti nei confronti delle proprie fonti che, a volte, non possono essere rivelate, anzi, vanno celate. A questo tipo di rapporto, rispetto a cui il ricercatore per il momento non è sufficientemente tutelato, corrisponde però il valore incommensurabile dei risultati di una ricerca etnografica su comportamenti e motivazioni di persone che, ad esempio, fanno uso di droghe pesanti, così come sulle dinamiche sociali e comportamentali che instaurano. Una soluzione a questa problematica adottata negli Stati Uniti è quella del NIH (National Institute of Health) Certificate of Confidentiality (CoCs). Una legge federale permette a diverse agenzie, tra le quali il National Health Institute, di produrre un certificato per persone coinvolte in ricerche su questioni sensibili biomediche, comportamentali, cliniche per proteggere la privacy dei soggetti della ricerca29. Le ricercatrici e i ricercatori in possesso di questo certificato non possono essere obbligati a identificare i soggetti della ricerca coperti dal CoCs. Per ottenere una protezione di questo genere gli antropologi dovrebbero accordarsi con altri gruppi di ricercatori nella stessa situazione per trovare forme simili nel sistema legale italiano compatibili con il GDPR.

35Un ulteriore esempio nel quale potrebbe servire una sorta di certificato di confidenzialità può riguardare le ricerche che si svolgono nell’ambito dei richiedenti asilo o rifugiati. È noto che, talvolta, i richiedenti asilo si possono trovare a dover nascondere la propria identità per salvare la propria vita. In paesi come gli Stati Uniti questo comportamento potrebbe nuocere gravemente a chi ha trovato lì la sua via di fuga, perché giudicato un comportamento mendace. Nel corso di una ricerca sul campo è possibile venire a conoscenza della vera identità di alcuni richiedenti asilo o rifugiati nonostante questi si siano dichiarati rifugiati sotto altri nomi. O ancora, è noto che spesso nei campi di rifugiati alcuni individui vendono le carte di identità che permettono l’accesso agli aiuti umanitari per guadagnare il denaro sufficiente ad uscire dal campo e costruirsi una nuova vita al di fuori di esso; chi le acquista, le comincia ad usare per poter ottenere doppie razioni per il proprio nucleo familiare degli scarsi alimenti distribuiti nei campi; taluni hanno persino ottenuto il reinsediamento in un paese occidentale con il nominativo di altre persone. Sebbene queste dinamiche siano generalmente conosciute, perché fanno parte dei comportamenti che permettono di fuggire ad una guerra o a condizioni drammatiche di certi paesi, un’antropologo/a non potrebbe mai rivelare, se li conosce, gli individui che hanno agito in questa maniera perché è tenuto ad evitare ogni possibile danno alle persone con le quali interloquisce nella sua ricerca. Ma se non viene protetto da qualche norma ad hoc potrebbe essere forzato in tribunale a dover rivelare i dati personali di alcune persone.

Etica della ricerca

  • 30 Il nome è uno pseudonimo.

36Nel mondo dell’antropologia esistono regole etiche molto cogenti che impongono di evitare ogni possibile danno alle persone e comunità studiate, e queste ricorrono nei codici etici delle associazioni antropologiche italiane come in quelle di altri paesi del mondo inclusi gli USA. Alcuni materiali di ricerca non vengono mai usati né pubblicati proprio per scongiurare qualsiasi problema nel quale gli individui che hanno lavorato con gli antropologi possano incorrere; l’attenzione nell’uso dei dati raccolti continua ad essere posta nel corso del tempo. Uno dei tanti possibili esempi è relativo a una ricerca nel sud della Somalia. Durante il lavoro sul campo (1985-1988) le popolazioni che abitavano lungo i fiumi del sud erano ancora stigmatizzate per le loro origini servili, vere o presupposte. Alcune cerimonie e rituali legati agli antenati erano comuni ed erano praticati di pari passo con le cerimonie musulmane sufi. Tuttavia, c’erano diverse tensioni tra i leader delle confraternite musulmane e le attività cerimoniali per gli antenati. La parte egemone di queste tradizioni religiose allora sembrava quella delle confraternite musulmane, sebbene i cittadini somali di Mogadiscio considerassero anche le pratiche sufi del sud non sufficientemente “ortodosse”, perché praticate da gruppi non facenti parte delle élite. Dunque, non solo le celebrazioni dirette agli antenati ma anche il materiale sulle pratiche religiose sufi andava trattato con delicatezza e attenzione per evitare ulteriori stigmatizzazioni di queste popolazioni. Già tre anni dopo la ricerca, essendo scoppiata la guerra civile nel 1990, la questione non aveva più grande importanza perché il paese aveva altri problemi legati al conflitto. Vent’anni dopo, però, nel 2010, la situazione era cambiata nuovamente: essendo i territori del Giuba in mano alle milizie di Al-Shabaab sia i culti per gli antenati che le pratiche musulmane sufi erano stati banditi e chiunque praticasse o l’una o l’altra poteva essere punito con pene corporali e debilitanti. Proteggere i dati personali dei soggetti, quindi, in un contesto del genere per un lungo periodo ha significato per Berta,30 l’antropologa coinvolta, non lavorare alla condivisione e diffusione delle immagini video delle cerimonie per gli antenati né diffonderle per evitare che i materiali visivi finissero nelle mani sbagliate. Ciononostante, la documentazione su queste pratiche rituali, anche se hanno perso la posizione egemonica divenendo pratiche subalterne, e anzi sono state persino bandite e proibite, è di grande interesse storico per i discendenti di coloro che le hanno praticate. Il valore della documentazione etnografica, sebbene ne vada regolato l’accesso, rimane importante anche se le situazioni politiche cambiano nel tempo. Un consenso informato firmato nel 1989 riguardo a queste riprese video non avrebbe preservato dal pericolo in cui, chi lo aveva firmato, avrebbe potuto incorrere venti anni dopo.

Anonimizzazione

  • 31 Il nome è uno pseudonimo.

37Le piccole dimensioni di un campo etnografico possono rendere difficile l’anonimizzazione dei soggetti coinvolti nella ricerca, richiesta per la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca, creando difficoltà di vario tipo. Per la disciplina antropologica questa è una eventualità che si può presentare comunque e non è legata necessariamente all’entrata in vigore del GDPR. Almeno due casi tra quelli raccolti nel corso dell’istruzione della documentazione da parte della commissione SIAC ne descrivono le caratteristiche. Nel primo, una ricerca sullo street food in una città dell’Italia del sud ha studiato le caratteristiche del lavoro informale, lavoro dunque non legalmente riconosciuto e, in qualche caso, al limite della legalità. In questo caso l’antropologa, Milena,31 nei report finali ha dovuto omettere i dettagli relativi alle dinamiche e alle reti che rendono disponibile lo street food nei luoghi dove viene venduto, per proteggere i dati personali dei soggetti coinvolti; ma senza i dettagli, che però avrebbero reso riconoscibili i soggetti coinvolti, le informazioni prodotte dalla ricerca sono risultate opache e necessariamente costrette a non poter affrontare approfonditamente settori tematici legati alla storia dei luoghi in relazione alle reti sociali attive. Chi lavorava in questo campo, infatti, era propenso a raccontare molte cose della propria storia imprenditoriale e familiare ovviamente legata a luoghi specifici che proprio in quanto tali sono dati informativi. Tuttavia, non potendo riportare questi dati nel report l’antropologa è stata costretta a non dire ciò che è stato raccontato deludendo, forse, i soggetti della ricerca che desideravano una pubblicizzazione della propria attività.

38In questo quadro, per mantenere la possibilità di utilizzare i risultati della ricerca, e dal momento che il contesto non permette di descrivere approfonditamente le relazioni esistenti perché i soggetti potrebbero incorrere in sanzioni di vario tipo, l’uso di un contesto fittizio può essere una maniera che permette di descrivere quantomeno alcune dinamiche sociali, pur non riferibili ad un contesto preciso, sottostanti a forme di lavoro informale. Resta il fatto che un’etnografia senza contesto, senza posizionamenti e descrizione di situazioni reali, risulta poco trasparente e inoltre la voce degli interlocutori è parte integrante di un’etnografia. Se, per contro, i soggetti delle interviste desideravano essere menzionati, sarebbe stato opportuno chiedere loro un consenso informato e inserire informazioni dettagliate su di loro nei report.

  • 32 Il nome è uno pseudonimo.

39Un ulteriore caso verificatosi in un contesto di piccole dimensioni è quello di una ricerca in antropologia medica, svolta da Giorgia32 in una città del centro Italia, all’interno di alcuni servizi sanitari e sociali con professionisti della salute e operatori socio-sanitari, nell’ambito di una collaborazione tra l’Università, un Ente pubblico, un Municipio e un’Azienda sanitaria territoriale. La ricercatrice aveva scelto di rendere anonimi i partecipanti, utilizzando nomi fittizi per gli attori e non dichiarando le strutture all’interno delle quali era stata svolta l’etnografia. Certamente questo aveva posto dei limiti alla lettura, alla comprensione e all’interpretazione dei materiali per la mancanza di informazioni esaustive sul contesto e, in parte, sugli attori coinvolti nella ricerca. L’esigenza di pubblicizzare le attività realizzate dall’Azienda Sanitaria e dal Municipio (attraverso, ad esempio, la pubblicazione degli accordi di collaborazione tra gli enti coinvolti sui siti istituzionali, la realizzazione di documenti programmatici come i Piani di zona o l’organizzazione di momenti di condivisione con la cittadinanza del progetto stesso) ha reso comunque vano il tentativo di anonimizzare le strutture coinvolte, mentre le ridotte dimensioni dei servizi in cui è stata svolta l’attività e il numero molto contenuto degli operatori interessati hanno di fatto almeno parzialmente annullato lo sforzo di rendere non riconoscibili gli attori. In casi come questo è probabilmente opportuno discutere con i partner della ricerca le modalità di utilizzazione dei risultati. Se l’anonimizzazione diventa impossibile, è importante chiedere ai soggetti coinvolti il consenso per la pubblicazione. Tuttavia, come già analizzato nel caso dei sufi e dei riti per gli antenati in Somalia, spesso non è il GDPR ad impedire la divulgazione dei risultati di una ricerca quanto, soprattutto, valutazioni di opportunità sia politica sia nei confronti dei soggetti coinvolti nella ricerca.

Tra diritti d’autore e proprietà dei dati

  • 33 Il nome è uno pseudonimo.

40Anche sul tema dei diritti di autore e della proprietà dei risultati della ricerca c’è da lavorare per facilitare il ruolo di ricerca degli antropologi. Uno dei casi che descrive la problematica è di un’antropologa medica, Anita,33 e si è verificato nell’ambito di una ricerca etnografica realizzata per un ente pubblico tra il 2011 e il 2013 con pazienti affetti da artrite reumatoide in cura presso alcuni ospedali di una città del centro Italia. Al momento della firma del contratto di collaborazione, all’antropologa sono state fornite specifiche indicazioni rispetto alla conservazione dei dati, che dovevano essere consegnati per intero periodicamente alla struttura; è stato inoltre chiesto di rinunciare a tutti i materiali prodotti nell’ambito dell’indagine in favore dell’ente e dell’azienda che aveva finanziato il progetto. La chiusura di tale ente, avvenuta nel 2013, ha di fatto impedito qualsiasi forma di diffusione di quanto prodotto in quasi tre anni di attività di ricerca. In questo caso, una regolamentazione rigida sul come disporre dei dati ha reso vana l’attività di tre anni di ricerca. Il caso dell’antropologia medica è proprio quello dove è più facile incontrare amministratori e committenti che non si rendono conto della natura processuale della conoscenza antropologica e che pensano alla conoscenza antropologica come se i dati prodotti fossero della stessa “natura” di quelli delle scienze biologiche o fisiche.

  • 34 Il nome è uno pseudonimo.

41Un secondo caso mostra problematiche che possono crearsi sulla proprietà intellettuale del lavoro antropologico e sul rapporto con i committenti. Un’antropologa, Caterina,34 svolse negli anni dal 2011 al 2013 una ricerca applicata commissionata dal settore management di un grande Istituto bancario (che qui chiameremo BancaBanca) e condotta nell’ambito retail presso diversi distretti dell’Istituto di Credito. All’epoca, Caterina era docente a contratto presso un’università dell’Italia del nord. La ricerca, commissionata dall’allora CEO di BancaBanca, a seguito dell’incorporazione da parte dell’istituto di credito di diverse istituzioni bancarie presenti sul territorio nazionale ed internazionale, aveva come principale obiettivo quello di giungere all’elaborazione di una nuova modalità di lavoro facilitante l’apprendimento e i processi di cambiamento a livello organizzativo, da diffondersi in contesti estremamente differenziati all’interno del Gruppo, non solo per fattori geografici e culturali ma anche per i background formativi dei soggetti in essa coinvolti. L’indagine è stata condotta in cinque regioni (Sicilia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte) e in diversi distretti della Banca.

42Attraverso fasi pilota di osservazione ed estrazione di alcune modalità di lavoro, si è giunti a sviluppare un ‘prototipo’ che potesse essere successivamente applicato in altri contesti, tenendo in conto le variabili di volta in volta necessarie per venire incontro alle richieste specifiche per ogni contesto. La ricercatrice ha così creato una metodologia innovativa di ricerca e di lavoro, fondata sui principi della ricerca-azione e dell’ascolto partecipato. I risultati concreti del suo operato nell’esperire modalità innovative di apprendimento sul lavoro sono stati apprezzati e pubblicamente riconosciuti dai dipendenti di BancaBanca e dai membri del suo management. L’attività di ricerca è stata regolata e realizzata attraverso tre contratti di consulenza che si sono susseguiti nel tempo con modifiche sostanziali tra loro. Se il primo contratto prevedeva la possibilità di pubblicare gli esiti della ricerca a distanza di un anno dal termine del rapporto di lavoro, gli ultimi due prevedevano una clausola di riservatezza in cui veniva esplicitamente chiesto di collaborare per la sperimentazione di una innovativa modalità di apprendimento (derivata dalla ricerca svolta dalla ricercatrice nel corso del precedente contratto, in totale autonomia e senza l’appoggio sul campo di alcun membro del team) e di dare un contributo per l’ingegnerizzazione di tale modalità vincolando la ricercatrice a non diffondere notizie relativamente all’organizzazione e realizzazione del progetto, anche successivamente al compimento dell’incarico. L’allora manager di BancaBanca e committente aveva verbalmente fornito rassicurazioni circa la possibilità di pubblicare i risultati della ricerca in sedi editoriali scientifiche e accademiche. E di fatto, alcuni risultati della ricerca erano stati divulgati dalla stessa CEO in pubblicazioni internazionali e menzionati in interviste per riviste di settore.

43Passati alcuni anni dal temine dell’esperienza, dopo aver sollecitato una risposta da parte degli allora referenti dell’istituto di credito sulla possibilità di pubblicazione del lavoro svolto, malgrado l’intervento dell’allora direttore di dipartimento dell’Università, giunse risposta scritta di un inatteso diniego, motivato dalla supposta ‘obsolescenza della ricerca’, e a ragione del fatto che “i risultati della ricerca non possono essere oggetto di divulgazione, a qualsiasi scopo”. Si noti che, ancora oggi, a distanza di molti anni, la modalità di lavoro sperimentata e creata nella ricerca svolta è ampiamente utilizzata per la formazione dei quadri e manager della stessa azienda. La pubblicazione si è resa possibile grazie al sostegno e all’intermediazione del Prof. Colajanni, previa consultazione di avvocati specializzati in diritto di proprietà intellettuale. Nell’introduzione al volume si è esplicitato che i dati inseriti nella ricerca erano già superati, oggetto di analisi storica e senza alcun riferimento alla situazione allora presente e attuale dell’organizzazione della Banca; per tale ragione, è stato inserito un disclaimer in sede di prefazione, dal seguente tenore: “considerando che i dati riferiti a banche possono essere obsoleti in quanto parte di una ricerca storica”. In questo caso, contrariamente a quanto avvenuto nel caso precedente, l’università si è fatta promotrice dei diritti di proprietà intellettuale della ricercatrice e l’ha sostenuta. Se la ricercatrice fosse stata indipendente la sua situazione sarebbe stata ancora più difficile.

  • 35 Si tratta di uno pseudonimo.

44Un altro caso ha avuto come protagonista un’antropologa, Giovanna,35 che ha lavorato con alcune multinazionali. Si tratta di una ricerca svolta tra il 2009 e il 2014 all’interno di una corporation del settore dell’energia, nelle sedi europee e in quelle asiatiche, seguendo i percorsi di formazione forniti dalla corporation: 1) al personale interno, ai fini dell’avanzamento di carriera; 2) agli aspiranti dipendenti e neoassunti, per configurare uniformemente le rispettive neo-posizioni in azienda; 3) ai clienti, per esplicitare e consolidare le reti di fidelizzazione. Il rapporto con la corporation non è stato regolato da alcun contratto, non sono stati percepiti compensi, lo scopo della ricerca era chiaro agli interlocutori principali, che sono stati di volta in volta liberi di condividere con i colleghi e con la ricercatrice le informazioni in loro possesso. È stato firmato un Non Disclosure Agreement (NDA) che riguardava la protezione dei brevetti e del processo produttivo – temi non di primario interesse per la ricercatrice.

45Nel corso della ricerca tuttavia: 1) sono stati condivisi documenti riservati, con la richiesta di secrecy, che la ricercatrice ha utilizzato per la ricerca anonimizzandoli come possibile; 2) sono state concesse interviste fuori dal luogo di lavoro, in cui temi già discussi nel luogo di lavoro sono stati ritrattati e contraddetti; 3) non è stato possibile chiedere il consenso informato nella quasi totalità dei casi. Alla fine della ricerca, e a pubblicazioni parzialmente uscite, l’NDA è stato impugnato per chiedere di allontanarsi dal campo, di non proseguire nella pubblicazione su canali facilmente reperibili, di rendere non tracciabili le informazioni raccolte (peraltro già coperte secondo la prassi della disciplina), di fatto invalidando le potenzialità degli esiti della ricerca. In questo caso, la corporation ha cambiato atteggiamento nel corso del tempo e aver avuto una liberatoria scritta che chiariva i diritti di proprietà intellettuale e dell’ingegno dell’antropologa le avrebbe permesso di usare i dati per le pubblicazioni anche se, forse, non sarebbe stato possibile raccoglierli. L’antropologa inoltre sospetta che se avesse richiesto la firma di un consenso informato questo avrebbe pregiudicato le relazioni di fiducia che le avevano permesso di raccogliere i dati come, peraltro, è successo all’antropologa medica Eleonora che viene citata più avanti.

46Questi tre casi dimostrano che le clausole contrattuali relative alla proprietà intellettuale dei risultati di un lavoro di ricerca vadano, nei limiti del possibile, negoziate anticipatamente; la conoscenza delle norme sul diritto d’autore e sulla proprietà delle opere dell’ingegno del Codice civile italiano sono una materia importante da insegnare agli antropologi che lavoreranno su committenza o nel contesto di grandi imprese, perché si tratta della grande maggioranza dei laureati in antropologia.

47A questo riguardo, negli ultimi anni, con il proliferare di progetti europei nei quali si richiede lavoro antropologico specializzato, si è verificata un’ulteriore problematica proprio sul tema della proprietà intellettuale. Diversi ricercatori italiani già in possesso di dottorato sono stati contattati da Principal Investigator (PI) di altri paesi europei per svolgere alcune parti delle ricerche etnografiche di un progetto europeo in Italia. La loro partecipazione è stata vincolata alla firma di una liberatoria secondo la quale non dovevano far uso di quei dati in futuro, dati sui quali aveva la prelazione il o la PI. Si sfrutta in questo modo il più semplice accesso dei ricercatori italiani a un campo di ricerca in lingua italiana per “esportare” informazioni che saranno analizzate e pubblicate da altri. In questo caso, l’attività lavorativa di uno o due anni di un ricercatore che lavora in questo regime di dipendenza non può portare a pubblicazioni se non si riesce a negoziare almeno un co-autorato con il/la PI o la possibilità di essere inserito in contesti lavorativi più strutturati nel paese del/della PI. D’altronde, la difficoltà di trovare lavoro dopo la fine degli studi antropologici di alta formazione in Italia pone giovani antropologi e antropologhe di fronte a rischi di questo genere. Questa dinamica è da monitorare nella prospettiva di una sempre crescente egemonia da parte degli studi anglofoni nei confronti degli studi scritti in altre lingue. A novembre del 2020 è stata votata dall’Associazione degli Antropologi Brasiliani (ABA) una risoluzione dal titolo Diversity Information and Education about the Global Anthropologies of Foreign Researchers and Anthropology Students, che chiama all’impegno per evitare l’estrattivismo cognitivo e per aumentare la diversificazione della conoscenza delle antropologie globali36. Il rischio di una “colonizzazione” dei lavori che non sono scritti in lingua inglese, che vengono utilizzati senza essere citati e senza entrare in un dialogo intellettuale con chi li ha prodotti, è ormai riconosciuto e diverse sono state le convergenze su questi temi compreso il sostegno alla mozione della rivista Anthropological Theory, dell’American Anthropological Association, della Wenner Green Foundation for Anthropological Research e del Dipartimento di Antropologia dell’Università dell’Illinois-Urbana-Champaign37 per evitare l’estrattivismo cognitivo e con l’intento di decolonizzare l’antropologia sia nell’insegnamento che nella ricerca38.

Consenso informato, rapporto con le istituzioni e possibili opzioni

  • 39 Si tratta di uno pseudonimo.

48Il tema del consenso informato è questione cruciale perché, come già detto, nella metodologia etnografica non si può decidere precisamente quando scaturiranno informazioni importanti, dunque, non sempre si può chiedere ufficialmente un consenso informato. Oltre ai casi precedenti delle antropologhe Thelma e Giovanna, un caso significativo è quello di un’antropologa medica, Eleonora,39 che ha sempre lavorato o svolto ricerche per conto di enti pubblici o comunque nel contesto di servizi sanitari o sociali. Ha sempre utilizzato informative e consensi informati, talora forniti direttamente dalle istituzioni coinvolte, talora da lei predisposti anche a partire dalle esperienze di altri colleghi, sia per la realizzazione delle interviste, sia, in alcuni casi, per la partecipazione più generale all’attività di ricerca. Uno dei problemi che si è trovata ad affrontare ha riguardato il “quando” proporre alla persona il consenso, poiché la prospettiva “legale” indicava che sarebbe stato meglio farlo firmare al momento del primo contatto, ma quella etnografica suggeriva di attendere di farsi conoscere e di conoscere un po’ la persona prima di darle la percezione di dover essere tutelata da lei. Questo le ha creato incomprensione in un caso nel quale la richiesta di un consenso ha messo in guardia l’interlocutrice piuttosto che favorire una buona interazione con lei.

49L’opzione di richiedere un consenso informato oralmente, come usato dagli storici orali, in qualche caso potrebbe funzionare meglio di quello scritto anche per gli antropologi. Ma ci sono contesti tipici della ricerca antropologica nei quali il consenso informato non può obiettivamente essere richiesto. Poniamo l’esempio dell’osservazione partecipante in un grande evento pubblico religioso o politico nel quale si osservano comportamenti dei vari partecipanti e nel corso del quale si raccolgono commenti fatti dagli astanti, di alcuni dei quali non si conosce bene l’identità e l’appartenenza politica e/o religiosa. In questi casi non c’è modo di chiedere il consenso, ma il semplice partecipare a un evento, ascoltare cosa dice la gente e osservare cosa fa permettono di raccogliere informazioni preziose sull’evento.

Conclusioni

50La ricerca antropologica viene inquadrata dai comitati etici dei centri universitari e di ricerca in Italia tra le regole deontologiche per trattamenti dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica dettagliati dall’art. 89 del GDPR sebbene si potrebbe argomentare, come suggerisce l’EASA, che l’antropologia rientri nell’art. 85 ovvero il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica artistica o letteraria. Poiché la normativa entrata in vigore di recente è piuttosto complessa, le interpretazioni sul come adeguare i protocolli di ricerca, il tipo di consenso informato da chiedere, le modalità di archiviazione richieste dai vari comitati etici sono disomogenei da università a università e da istituzione a istituzione.

  • 40 Art. 8 delle “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interess (...)

51Nello specifico la ricerca antropologica e le sue basi epistemologiche sono quasi sconosciute agli amministratori, che possono essere tentati di considerarne i risultati prodotti come i dati di tipo medico o provenienti da ricerche scientifiche biologiche o fisiche. Poiché però le richieste negli uffici amministrativi di ottemperare al GDPR sono pressanti il rischio è che in conseguenza si consolidino prassi che minano alla radice le possibilità di svolgere ricerche antropologiche. È dunque indispensabile che la disciplina si doti degli strumenti necessari per mantenere i principi che sono alla base della ricerca antropologica. Dal punto di vista delle associazioni antropologiche nazionali è opportuno:
1) riuscire ad entrare in una interazione costruttiva con il garante della protezione dei dati personali (GPDP) per favorire l’eventuale stesura di regole deontologiche per le deroghe al trattamento dei dati a scopi di ricerca antropologica culturale e sociale. In queste regole potrebbero convergere elementi delle regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, oppure per scopi di ricerca in ambito storico, come anche le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Come già spiegato, è difficile rintracciare finalità univoche nel trattamento dei dati antropologici e la valorizzazione della espressione accademica e critica può andare di pari passo con le finalità della archiviazione nel pubblico interesse e per scopi di ricerca storica. In quest’ultimo filone può rientrare molta ricerca sul patrimonio culturale e dei beni demo-etnoantropologici. A latere di questa interazione costruttiva si potrebbero favorire interpretazioni delle norme che tengano in conto la sostanza della ricerca antropologica e interpretazioni non restrittive del regolamento ma adatte alle caratteristiche epistemologiche della disciplina. È da notarsi che l’appello all’art. 85 sull’espressione accademica deve comunque prevedere opzioni per permettere la ricerca ad antropologi/ghe indipendenti che non fanno parte dell’accademia;
2) continuare le attività di networking con le associazioni di discipline sociali e umanistiche contigue. La AISO, come spiegato nel testo, ha già prodotto da tempo protocolli e modalità di richiesta dei consensi informati anche verbali registrati, adatti alla raccolta di storia orale40. Le fonti antropologiche, in definitiva, sono costruite da antropologhe e antropologi e diventano, nel corso del tempo, fonti storiche (Pavanello 2010: 152-191). Altre associazioni nazionali di scienze sociali possono aver elaborato strategie proprie che sarebbe importante poter condividere.

52Dal punto di vista delle singole antropologhe e dei singoli antropologi è importante capire la sostanza del GDPR e conoscere quegli articoli che già permettono di riconoscere le caratteristiche specifiche della ricerca antropologica e di applicare alcune deroghe. Questi vanno usati nella giustificazione delle proprie scelte metodologiche e pragmatiche quando ci si confronta con i comitati etici delle istituzioni con le quali si svolgono le ricerche o che le finanziano. A questo proposito è di aiuto un documento del Consiglio superiore delle ricerche scientifiche (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) preparato nel 2018, introdotto nel paragrafo successivo.

Strumenti utili per sostenere ricercatrici e ricercatori nella lettura del GDPR

53Il Consiglio superiore delle ricerche scientifiche spagnolo ha preparato strumenti utili per sostenere i propri piani di ricerca tenendo conto delle indicazioni del GDPR con l’obiettivo di fornire informazione e documentazione necessaria per rispondere ai comitati etici che sono sempre più attivi nelle varie università e centri di ricerca. Il documento che, considerato il background accademico del suo autore è sintesi tra approcci di diversi paesi all’argomento, si intitola A Data Governance framework for Ethnography v.1.0., ed è scritto da Alberto Corsín Jiménez del Dipartimento di Antropologia (ILLA-CSIS) del CSIC (Jiménez 2018). Esso è concepito come una risorsa per gli enti di controllo (regulators), i comitati etici, i finanziatori e gli studiosi utile a mostrare come la ricerca etnografica di fatto ottemperi “naturalmente” alle richieste del nuovo quadro normativo per la protezione dei dati. Vi sono infatti identificate quelle clausole del GDPR che offrono spazio alla ricerca etnografica chiarendo perché e come l’etnografia ottemperi “già” ai requisiti di protezione dei dati personali. In calce all’articolo è allegata la traduzione della parte principale di questo documento.

  • 41 Degli interessi legittimi si parta nell’art. 6 lettera f) del GDPR.

54Secondo il documento, il punto principale che permette il trattamento di dati della ricerca antropologica anche senza aver raccolto il consenso informato si rifà al concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento dei dati, in questo caso l’antropologa/antropologo41. Qui si prevede infatti un bilanciamento fra i diritti del soggetto cui appartengono i dati e quelli di chi i dati li raccoglie. Sul tema del bilanciamento dei diritti esistono linee guida emanate ancor prima del GDPR in parte ancora valide; direttive che però sono poco dettagliate in relazione alla ricerca antropologica, la cui particolare metodologia spesso non può prevedere la richiesta di un consenso informato, anche laddove si abbia a che fare con categorie particolari di dati personali. Poiché le regole deontologiche italiane per la ricerca scientifica prevedono la possibilità di trattare queste categorie di dati sensibili in seguito ad un consenso scritto, mentre per la ricerca nell’ambito della storia orale si prevede la possibilità eventuale di procedere registrando un consenso orale, per molti versi sembrerebbe più appropriato in alcuni campi della ricerca antropologica di attenersi alle regole definite per la ricerca storica.

55Stralci di A Data Governance framework for Ethnography v.1.0. CC BY 4.0. 2018, Alberto Corsín Jiménez

Il documento risponde ad alcuni compiti: a) identifica delle clausole all’interno del GDPR nelle quali c’è spazio per i requisiti specifici della ricerca etnografica. Il documento è inteso per aiutare enti di controllo, funzionari che si occupano di etica e dati ed enti finanziatori a riconoscere perché e come l’etnografia è conforme al mandato della protezione dei dati; b) identificando queste clausole il documento è prodotto per favorire gli etnografi e facilitare loro il compito di rendere il piano di gestione dei propri dati più robusto.

1. La natura aperta dell'etnografia

Gli etnografi non possono prevedere quando e come i dati si produrranno per l’osservazione. Non è sempre possibile pre-formattare il momento in cui i dati compariranno e saranno raccolti, né i loro usi futuri.

Articolo 6, paragrafo 4; il considerando 50 consente il trattamento di dati per scopi diversi da quelli per cui sono stati originariamente raccolti, a condizione che il trattamento sia compatibile e lecito. La ricerca scientifica è considerata un'operazione che gode di specifiche deroghe nei confronti del GDPR.

Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ritiene che l'ulteriore trattamento dei dati a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica non sia considerato incompatibile con gli scopi iniziali.

L'articolo 89 stabilisce le garanzie e le deroghe che devono essere messe in atto per consentire tale ulteriore trattamento dei dati.

2. L’etnografia è talvolta irriducibile al consenso

La partecipazione etnografica in un ambiente sociale si presta a dinamiche difficilmente controllabili dal ricercatore e per le quali non è sempre possibile (anzi, spesso è impossibile) ottenere il consenso.

Il considerando 33 riconosce che non è sempre possibile identificare lo scopo del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati; tuttavia, si dovrebbe sempre agire “in linea con gli standard etici riconosciuti per la ricerca scientifica”.

Per far fronte a questa sfida, l'articolo 6, paragrafo 4, consente il trattamento dei dati laddove non sia stato ottenuto il consenso fintanto che il suo trattamento è ritenuto “compatibile” (come indicato nel considerando 50).

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), consente anche il trattamento dei dati, senza consenso, ai fini degli interessi legittimi del responsabile del trattamento (il ricercatore, in questo caso).

Il concetto di “interessi legittimi” è spiegato nel considerando 47 e comprende contesti “in cui esiste una relazione pertinente e appropriata tra il soggetto dei dati e il responsabile del trattamento”.

In particolare, il considerando 47 descrive una situazione che si adatta a una tipica scena etnografica “l’esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine”.

3. Etnografia con soggetti vulnerabili

Gli etnografi svolgono spesso attività sul campo in contesti segnati da conflitti politici o violenza. In questi contesti, se i dati etnografici dovessero cadere nelle mani sbagliate potrebbero avere conseguenze molto serie per alcune delle persone vulnerabili con cui lavorano gli etnografi.

Il GDPR vieta in linea di principio il trattamento di “categorie particolari di dati”, quali quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, tra gli altri.

Tuttavia, il divieto prevede eccezioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, per varie tipologie di trattamento come quelle a fini di ricerca scientifica (articolo 9, paragrafo 2, lettera j).

Il riutilizzo o la rielaborazione di dati sensibili è consentito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Vi è quindi spazio discrezionale all'interno del GDPR affinché gli etnografi elaborino o meno le categorie particolari di dati, come ritengono opportuno.

4. Lavorare in / con paesi terzi

Il GDPR vieta in linea di principio il trasferimento di dati verso paesi al di fuori dell’UE, a meno che questi non dispongano di adeguati livelli di protezione e regolamenti in atto. Ciò potrebbe costituire un problema per gli antropologi che hanno una lunga tradizione di lavoro sul campo al di fuori dei loro paesi d'origine, non di rado nel sud del mondo.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, un responsabile del trattamento può trasferire dati a un paese terzo quando “necessario ai fini degli interessi legittimi cogenti perseguiti dal titolare del trattamento, su cui non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato”.

Il considerando 113 consente la definizione di "interessi legittimi convincenti" per includere “le aspettative legittime della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze”.

5. Conservazione dei dati e limitazione della memorizzazione

Il GDPR afferma che i dati personali devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità per le quali sono stati trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettera e). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, i dati possono essere conservati per periodi più lunghi (anche a tempo indeterminato) se trattati a fini scientifici.

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Bibliografia

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Pels, Peter et al., 2018 “Data Management in Anthropology: The Next Phase in Ethics Governance?”, Social Anthropology 26, n. 3 (August 1, 2018): 391-413.

Piasere, Leonardo, 2020 “Le nuove sfide all’antropologia. L’etnografia nell’era del suo successo e del suo (quasi-) decesso,” Antropologia Pubblica 6, n. 1: 178-183.

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Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Gazzetta Ufficiale, serie generale n.3 del 4/1/2019.

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse e per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d. lgs 10 agosto 2018, n. 101 – 9 dicembre 2018”, Gazzetta Ufficiale n.12 del 15 gennaio 2019.

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SIAC (Società Italiana di Antropologia Culturale) 2019, Codice etico SIAC, www.siacantropologia.it/codice_etico.asp.

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Note

1 Tra i codici etici cui riferirsi, per esempio, quelli della American Anthropological Association (AAA) (2012), della Association of Social Anthropologists (ASA) (2011), della Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC) (2019), della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) (2017) e dell’Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA) (2016).

2 Un articolo recente sulle sfide etiche dell’antropologia ai tempi della data governance è di Peter Pels et al., 2018: 391-413.

3 Si tratta di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

4 Presieduto da chi scrive, con Lia Giancristofaro e Ferdinando Fava.

5 All’interno del gruppo inter-associativo sono state rappresentate la SIAM (con Giovanni Pizza e Erica Eugeni), la SIMBDEA (con Lia Giancristofaro), la SIAA (con Stefano Portelli e Mara Benadusi) e l’ANPIA (con Francesca Crivellaro e Elena Bougleux).

6 L’intervista e gli altri contributi pubblicati sono il risultato di un webinar dal titolo “General Data Protection Regulation in Antropologia”, organizzato da Elena Bougleux e dal Direttivo della SIAC, svoltosi il 4 febbraio 2021 e visibile a questo link:
www.siacantropologia.it/appuntamenti/general-data-protection-regulation-in-antropologia.
All’incontro hanno preso parte, oltre a chi scrive, Elena Bougleux, Giulia Barrera e Roberta Raffaetà con il coordinamento di Alessandro Simonicca, Presidente del Collegio dei Proviri della SIAC.

7 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse e per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d. lgs 10 agosto 2018, n. 101 – 9 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n.12 del 15 gennaio 2019. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n.3 del 4/1/2019. Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019.

8 Un esempio potrebbe essere quello della legge dell’ordinamento della professione dei giornalisti, n. 69 del 1963, che tutela sia la libertà di informazione che la personalità altrui dichiarando anche che giornalisti ed editori sono tenuti al segreto professionale sulla “fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse” e posteriori adeguamenti previsti nel d.lgs 196/2003 (codice protezione dati personali) artt. 136-139 che si riferiscono a giornalismo ed espressione letteraria ed artistica.

9 https://superdiversity.net/2018/05/16/is-anthropology-legal
(accesso del 10 giugno 2021). Ringrazio Ferdinando Fava per il lavoro di sintesi sul sito indicato svolto per la commissione interassociativa. La responsabilità di quanto scritto resta mia.

10 https://superdiversity.net/2018/05/16/is-anthropology-legal
(accesso del 11 giugno 2021).

11 “Il comitato europeo per la protezione dei dati è un organo europeo indipendente, che contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell’UE” […] “è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)” (EDPB, European Data Protection Board). https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_en (accesso del 10 settembre 2021).

12 Un ringraziamento a Ferdinando Fava per la sintesi in italiano del testo prodotto alla SOAS. La responsabilità di quanto scritto resta dell’autrice.

13 Vedi www.privacy-regulation.eu/it/85.htm (accesso del 10 giugno 2021).

14 Estratto dall’EASA’s Statement on Data Governance in Ethnographic Projects, 2018. Un ringraziamento a Ferdinando Fava per la elaborazione in italiano di questo testo. La responsabilità di quanto scritto resta dell’autrice.

15 Francesca Crivellaro ha partecipato ad alcuni lavori della AISO a Trento a novembre del 2019 in qualità di componente di ANPIA nella commissione interassociativa.

16 La documentazione relativa agli storici orali inglesi si trova sul sito www.ohs.org.uk/gdpr-2/ (accesso del 10 giugno 2021).

17 For participants in Oral History Interviews www.oralhistory.org/for-participants-in-oral-history-interviews/ (accesso del 10/06/2021).

18 La Oral History Association statunitense nel 2018 ha anche pubblicato una nuova edizione dei Principles and best Practices for Oral History attualmente pubblicata sul sito (www.oralhhistory.org).

19 Le buone pratiche per la storia orale, Seconda versione, 2020 www.aisoitalia.org/buone-pratiche/ (accesso del 10 giugno 2021)

20 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018.

21 Dal documento del gruppo di lavoro per la revisione delle Buone Pratiche AISO. Post scriptum – giugno 2020.

22 Dal documento del gruppo di lavoro per la revisione delle Buone Pratiche AISO. Post scriptum – giugno 2020.

23 Intitolato “Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici”.

24 Intitolato “Trattamento e libertà di espressione e di informazione”.

25 A titolo di riferimento assolutamente non esaustivo tra i tanti documentari di questo tipo, si vedano, per esempio: “La Taranta” con la consulenza di Ernesto De Martino, www.youtube.com/watch?v=kCoas6Z5r_w (accesso del 19 novembre 2021); 1958 “Magia Lucana”, realizzato da Luigi di Gianni con la consulenza di Ernesto de Martino e canti raccolti da Diego Carpitella, www.youtube.com/watch?v=5qR61VAkqOo (accesso del 19 novembre 2021); 1977 “Nel sud di Ernesto De Martino”, con Clara Gallini (accesso del 19 novembre 2021); “Indie quaggiù. Un viaggio oltre il folklore. Rai storia. Il maiale di Sant’Antonio” da un’idea di Alberto M. Cirese, con la consulenza scientifica di Alberto Sobrero, Vincenzo Padiglione.
www.youtube.com/watch?v=A9h8w8ZE-Pk&list=PLXyoM_0XirEKYMOZK0FzN5B7cKp
Vi-IaT&index=7
(accesso del 19 novembre 2021).

26 Durante i lavori della commissione abbiamo raccolto una serie di esperienze di antropologi italiani relative alla protezione dei dati personali che potessero fungere da esempio di alcune problematiche incontrate. Ne riporto alcune in forma anonima.

27 Il nome è uno pseudonimo.

28 Il nome è uno pseudonimo.

29 Una descrizione delle caratteristiche del Certificate of Confidentiality si trova nel sito della Johns Hopkins Medicine, Office of Human Subjects Research – Institutional Review Board.
www.hopkinsmedicine.org/institutional_review_board/guidelines_policies/guidelines/certificates_of_confidential.html#2 (accesso del 19 novembre 2021).

30 Il nome è uno pseudonimo.

31 Il nome è uno pseudonimo.

32 Il nome è uno pseudonimo.

33 Il nome è uno pseudonimo.

34 Il nome è uno pseudonimo.

35 Si tratta di uno pseudonimo.

36 www.at-commons.com/2021/05/25/motion-of-the-32nd-rba-diversify-
information-and-education-about-the-global-anthropologies-of-foreign-researchers-and-anthropology-students
(accesso del 10 giugno 2021).

37 https://anthro.illinois.edu/news/2021-05-06/illinois-anthropology-statement-
decolonizing-anthropology
(accesso del 2 settembre 2021).

38 Il WCAA (World Council of Anthropological Associations) nel 2021 è impegnato nella rete di adesioni e in diverse attività sul tema quali la rivista online Dejá Lu (www.waunet.org/wcaa/dejalu/issue8.phtml) nella quale sono pubblicati in open source una scelta di articoli di riviste di varie associazioni antropologiche nel mondo, la rubrica on line En sus propios términos:
www.waunet.org/wcaa/propios_terminos/index.phtml.

39 Si tratta di uno pseudonimo.

40 Art. 8 delle “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse e per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 – 9 dicembre 2018”, Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019.

41 Degli interessi legittimi si parta nell’art. 6 lettera f) del GDPR.

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Notizia bibliografica digitale

Francesca Declich, «Protezione dei dati personali, etica, proprietà intellettuale e antropologia culturale e sociale in Italia»Archivio antropologico mediterraneo [Online], Anno XXIV, n. 23 (2) | 2021, online dal 31 décembre 2021, consultato il 14 décembre 2024. URL: http://journals.openedition.org/aam/4225; DOI: https://doi.org/10.4000/aam.4225

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Autore

Francesca Declich

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università degli Studi di Urbino francesca.declich@uniurb.it

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