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Giovani, diseguaglianze, potere

Valutare, progettare, implementare. I percorsi punitivo-rieducativi del sistema penale minorile tra giustizia riparativa e terzo settore

Evaluate, design, implement. The punitive-re-educational paths of the juvenile penal system between restorative justice and the third sector
Fabio Ricciardi

Abstract

Questo contributo nasce dall’esperienza di ricerca sul campo nell’ambito della giustizia penale minorile. In un contesto dove alle diverse istituzioni si affiancano soggetti di natura privata (enti del terzo settore) e professionisti della rieducazione (assistenti sociali, mediatori, educatori, psicologi) il risultato del percorso di espiazione e rieducazione individuato è frutto della mediazione tra i vari attori e i saperi da essi introdotti. Da ciò il proliferare di strumenti rieducativi che ricadono nell’ambito di applicazione del diritto penale (permanenza in comunità, messa alla prova, affidamento in prova al servizio sociale, mediazione penale). Tali strumenti, pensati con la finalità di coniugare l’aspetto punitivo con quello del ravvedimento soggettivo, cercano di fare leva sull’implementazione delle competenze personali, rimanendo in bilico tra l’esigenza di garantire l’espiazione della pena e quella di produrre nuove soggettività in grado di affrancarsi da condizioni di marginalità sociale purché vengano acquisite caratteristiche idonee all’inclusione nel sistema produttivo. Il contributo vuole tentare di introdurre possibili chiavi di lettura o future piste di ricerca a proposito dei percorsi di espiazione penale imposti dall’Autorità Giudiziaria ai minori autori di reato osservati attraverso la lente dell’etnografia.

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Testo integrale

1. Introduzione

  • 1 Si ringraziano i Revisori per l’attenta lettura del presente articolo e per i consigli e i suggerim (...)
  • 2 I.P.M. è l’acronimo di Istituto penale minorile, ovvero la dicitura con cui si fa attualmente rifer (...)

1Questo articolo è parte delle riflessioni derivanti da una più ampia esperienza di campo etnografico negli ambienti dove prende corpo la giustizia penale minorile, ovvero quell’insieme di dispositivi istituzionali e pedagogici finalizzati all’espiazione della pena e al reinserimento sociale dei minori autori di reato1. Tale ricerca (che è attualmente ancora in corso) mi ha visto attraversare tali luoghi (sedi del servizio sociale, l’I.P.M.2, comunità educative per minorenni e spazi urbani legati alle attività delle educative di strada) nell’area metropolitana di Torino. In questo contributo ci si concentrerà nello specifico sul ruolo che il terzo settore, o privato sociale, ricopre nel processo di espiazione del minorenne autore di reato e nella sua capacità di produrre immaginari, posture e aspettative sia tra chi ne fa parte, sia tra i suoi “utenti”. Il più ampio spettro della ricerca mi ha portato negli ultimi anni (a partire dal 2017, ma soprattutto dal 2020) ad attraversare quei luoghi legati all’esperienza penale minorile dispersi per la città. I diversi luoghi all’interno dell’area urbana della città e la diversità di approcci, posture e obiettivi che gli attori e le istituzioni si prefiggono, mi hanno spinto a muovermi immaginando un campo frammentato e discontinuo, tenuto insieme da quelle relazioni (obbligatorie, nel senso di essere imposte dall’autorità giudiziaria) che vengono in essere tra adulti (operatori sociali e assistenti sociali tra gli altri) e minorenni autori di reato, e che sono in grado di dar forma all’esperienza quotidiana dei primi e dei secondi, all’interno di più ampie forze e tendenze che incidono sulle dinamiche urbane.

2Partendo dal presupposto che le politiche criminali minorili siano misure repressive della devianza e contemporaneamente di accompagnamento pedagogico, queste ultime fanno sì che le policies destinate ai minorenni autori di reato siano un coacervo di pratiche, politiche e prassi legate anche al mondo del welfare e della cura. Immaginando il welfare come qualcosa che non solo soddisfa bisogni primari delle persone ma ne orienta il comportamento, l’immagine di sé e le aspettative (Gulløv 2011: 21), possiamo intravedere quali giovani cittadini la giustizia minorile provi a fabbricare, ovvero quale idea di cittadinanza si aspetta di produrre a partire proprio da quei soggetti che tradiscono o falliscono nel passaggio dall’infanzia all’età adulta, soggetti non conformi a quell’idea. Per provare a fare un’etnografia in contesti simili il tentativo è stato quello di costruire un campo che rispondesse alle esigenze sopra descritte, indagando il modo in cui le risposte statali alla cosiddetta devianza minorile si inseriscano all’interno di uno spazio urbano e relazionale attraversato da flussi e dinamiche locali e globali. In tal senso la giustizia penale minorile può essere intesa come quell’insieme di situazioni e relazioni che si creano nell’interazione tra persone direttamente o indirettamente dipendenti da Enti e Istituzioni e i minorenni raggiunti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Dato il particolare ambito nel quale è stata svolta la ricerca, la loro eterogeneità e la situazione nella quale versavano i minorenni, ovvero quella di esser sottoposti all’obbligo di frequentare corsi di formazione, attività di volontariato, se non addirittura privati della libertà, è stato necessario definire dal punto di vista etico e deontologico il mio posizionamento nei confronti degli interlocutori, sia operatori del sociale, sia appunto minorenni sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria.

3Il mio ingresso nel campo è stato un processo lungo, fatto di mediazioni ed accordi con l’amministrazione della giustizia. A seconda del contesto specifico ho dovuto negoziare la mia presenza a partire da caratteristiche proprie della situazione. Così la mia presenza all’interno del carcere minorile è stata legata a specifiche attività svolte in qualità di operatore sociale o volontario di associazioni del terzo settore. Quindi non in maniera costante, ma caratterizzata da incontri fissi, di durata limitata (per assecondare la rigida organizzazione del tempo dentro al carcere). In queste occasioni, oltre a presentarmi, ho dovuto chiarire ai miei interlocutori che la mia presenza era legata anche e soprattutto a finalità di ricerca. Diversamente è accaduto all’esterno del carcere. Per le attività al di fuori c’è stata maggiore possibilità ed elasticità nel dialogare e immaginare insieme una mia presenza più continuativa. In questo dialogo sono stati definiti i tempi e le modalità della mia partecipazione alle attività, chiarendo fin da subito i fini della ricerca, descrivendone le metodologie. L’immagine che i miei interlocutori (adulti) avevano della ricerca etnografica come metodologia di ricerca sociale è stato il punto di incontro o il principio di un confronto che ci ha portati nel tempo a definire la mia partecipazione alle varie attività sul territorio alle quali ho potuto assistere e nelle quali ho conosciuto la maggior parte dei ragazzi.

4Partendo dalla visione che le persone incontrate avevano dell’etnografia (ma anche dell’antropologia più in generale), legata alla cosiddetta osservazione partecipante, si è pian piano costruito uno spazio di azione e confronto ibrido, nel quale i fini di ricerca erano conosciuti da tutti i miei interlocutori per così dire abituali, che però nella quotidianità delle attività passava in secondo piano rispetto alle azioni svolte. Partecipando in prima persona a tutte quelle azioni routinarie, quali equipe, riunioni, attività di animazione, scuola di italiano, orientamento etc., il mio posizionamento si è definito come operatore-ricercatore. Se da un lato la mia attività di riflessione e ricerca ha avuto il tempo di maturare, dall’altro mi è stato “richiesto” di dare delle letture a ciò che accadeva nella relazione pedagogica o anche rispetto a come valutassi personalmente il comportamento di qualche altro operatore o “utente” dei servizi. Questo processo di posizionamento è stato quindi co-costruito insieme agli operatori sociali, in quanto unica strada percorribile per entrare nelle situazioni che costituiscono il campo etnografico alla base del presente contributo, ma è stato anche il frutto di un interesse sincero da parte di chi ha deciso di “ospitarmi” all’interno delle proprie strutture o attività, anche solo per un tempo limitato.

5Purtroppo, tale processo di condivisione e costruzione della relazione etnografica non ha avuto gli stessi sviluppi quando i miei interlocutori erano giovani soggetti a provvedimento dell’autorità giudiziaria. In questo caso la reciproca conoscenza è iniziata a partire dall’“accordo” definito in precedenza con l’amministrazione della giustizia. Difatti nella maggioranza dei casi con gli interlocutori minorenni, la relazione etnografica da cui sono tratti alcuni stralci di questo contributo è stata oggetto di confronto solo a partire dal momento in cui, complice la frammentarietà degli incontri, c’è stata la possibilità da parte mia di porre al centro, descrivere e raccontare il lavoro di ricerca che stavo portando avanti. Ciò però non ha impedito, soprattutto quando la relazione di reciproca conoscenza è andata avanti per un tempo non breve, che il mio posizionamento, i fini della ricerca, l’utilità/inutilità della stessa, divenissero oggetto di confronto, scontro e/o dibattito.

6Ed è forse proprio in quei momenti, nei quali tra le relazioni e la ricerca si crea quello spazio di implicazione (Fava 2017) e interconnessione che l’etnografia è capace di produrre sapere dall’incontro. Ed è proprio in quell’incontro, che mi ha fatto sentire più esposto allo sguardo proprio di chi da me doveva e poteva sentirsi osservato, che mi sembra di essere riuscito a cogliere gli elementi più preziosi che sono alla base delle riflessioni anche del presente articolo. L’intento, quindi, è stato quello di provare a produrre un sapere che fosse quanto più simile e legato a quel processo di confronto e scambio derivante dalla relazione etnografica, prodotto dentro processi di riconoscimento nella differenza, legato al momento specifico e situato, necessario soprattutto nei contesti di privazione della libertà o di percorsi penali (Kalinsky 2004). Stare in tale situazione etnografica può vuol dire esser consapevoli che nella relazione generatrice di quello stesso sapere che si vuol suscitare concorrono elementi come aspettative, richieste e speranze da parte dell’interlocutore che l’etnografo non può e non deve ignorare. In altre parole, si deve fare i conti con mandati dall’alto (spesso gli unici che permettono al ricercatore di inserirsi in specifici contesti) e aspettative delle persone che attraversano gli stessi spazi indagati tramite l’etnografia. Tutto ciò comporta muoversi in equilibrio tra ricerca e attività quotidiana, azionando, tra gli altri, strumenti emozionali, sensoriali e autoriflessivi (Skyes 2014). Tentando quindi di mettere al centro la riflessione sul sé all’interno di un campo etnografico dove si muovono forze che lo trascendono, presenze non presenti, “altri autorizzanti”. Rimettendo al centro tali processi forse si potrebbe combattere quella scomparsa dell’etnografo in contesti carcerari o di espiazione (Skyes 2011; Wacquant 2002), dovuta probabilmente a vari fattori, tra cui i processi di normalizzazione della violenza carceraria, le questioni etiche di un posizionamento collaborativo rispetto alle istituzioni che per mandato impongono la detenzione, la paura di descrivere le proprie fragilità come il timore di un’alterità magari prima vista solo in tv.

2. La giustizia penale minorile come campo etnografico

  • 3 Per una disamina più precisa sul tema cfr. Pound 1910.

7Nella teoria del diritto, il realismo giuridico può essere sinteticamente inteso come quell’approccio teorico che, nel valutare la validità di una norma, non fa riferimento esclusivamente al dettato normativo (e qui va in contrapposizione con il positivismo giuridico) ma ne prende in considerazione gli elementi di effettività ed efficacia che fanno riferimento alla sfera della sua applicazione nel quotidiano, nelle aule dei tribunali, e gli effetti che questa provoca nei confronti dei soggetti alla quale sono sottoposti. Da tale dibattito teorico è scaturita una ormai classica dicotomia: quella tra law in the books e law in action. Se per la prima si intende l’insegnamento del diritto e la sua analisi sull’efficacia a partire esclusivamente dal testo della legge e all’apparato teorico di principi che regolano il funzionamento dell’ordinamento giuridico, per la seconda, invece, si intende l’inclusione, nella riflessione sul funzionamento ed efficacia della legge, di uno sguardo alla concreta applicazione della norma3. Questa distinzione presente nella scienza giuridica evidenzia la preoccupazione per la grande distanza presente tra il testo normativo ed una realtà molto più complessa dove gli effetti previsti dal legislatore sono solo una minima parte di tutto ciò che comporta l’applicazione della stessa norma nel reale, in termini di soggezione alla stessa, di creazione di rapporti di forza tra vari attori in campo e di incidenza nella traiettoria biografica del soggetto (in questo caso autore di reato).

8Nonostante ciò, chi si è spinto a ragionare sulle cause di questa distanza si è soffermato esclusivamente sul ruolo svolto da attori e saperi ‘giudiziari’ come il giudice del caso concreto o in generale sul mandato di interpretazione che la giurisprudenza svolge costantemente nell’applicare il dettato normativo. Tuttavia, nel caso della giustizia penale minorile, il campo è attraversato da soggetti portatori di saperi altri rispetto a quelli giuridici, come assistenti sociali, educatori e operatori sociali che, insieme al giudice del caso, contribuiscono a disegnare in concreto il percorso di espiazione che il minore autore di reato dovrà percorrere. Lungi dall’essere solo ed esclusivamente ‘ausiliari’ del giudice, tali attori concorrono a definire in concreto, e a influenzare, la riuscita della misura penale (nel duplice senso di misura che impone una pena ed al contempo strumento per riallacciare i legami tra minore autore di reato e società), costruendo la relazione con il minore al fine di indagare il suo passato e il suo presente, con lo scopo di rispondere all’esigenza del giudice di conoscere il vero sul soggetto.

9Cosa può dire l’antropologia in un contesto del genere? Se partiamo dal presupposto che anche la funzione giudiziaria, nei luoghi dove essa viene praticata ed esperita, sia una delle tante facce dello stato, per un’analisi delle pratiche e del rapporto con i cittadini – soprattutto quelli in posizione di svantaggio – l’antropologia trova il proprio posto e la propria legittimità. “È compito dell’antropologia […] far vedere cioè lo Stato non come una sorta di entità esterna e sostantiva, ma come un’articolazione di strutture di esperienza, di pratiche della quotidianità” (Dei 2017: 23). La capacità del metodo etnografico di mettere in luce quegli elementi che sono propri di un’esperienza di osservazione posizionata ci permette di evidenziare la presenza di una molteplicità di attori che influenzano, sia nelle aule dei tribunali, ma soprattutto nei luoghi di espiazione della pena, gli effetti che la legge produce. Sulla stessa scia, l’antropologia critica delle policies statali (Dubois 2009: 23) è in grado di disvelare, attraverso la pratica etnografica, le prassi messe in atto dagli operatori statali (dipendenti, commissari, burocrati e funzionari) in grado di complessificare il processo che porta all’attuazione delle policies stesse e porre in rilievo l’effettivo ruolo giocato da questi soggetti nella gestione delle pratiche a loro assegnate. Un altro punto di osservazione particolare legato allo stato e alle sue policies si sta affermando attraverso quell’antropologia del welfare che guarda allo stato sociale come un insieme di pratiche culturalmente orientate che soddisfano bisogni primari dei cittadini ma al contempo ne orientano i comportamenti, le aspettative e le possibilità. Da questa angolazione lo stato può essere definito come un “dispositivo di dispositivi” (Porcellana 2020: 214), che orienta, gestisce e seleziona attraverso le sue infinite declinazioni l’agire dei cittadini. Da questa angolazione si nota come “le politiche sociali rappresentano il campo in cui le persone fanno esperienza diretta dello stato, apprendono le regole esplicite e implicite a cui occorre conformarsi per non essere esclusi dalla società che interiorizzano” (Tarabusi 2022: 14).

  • 4 Per USSM si intende l’abbreviazione di Ufficio del Servizio Sociale Minorile e per CGM si intende C (...)

10Una delle peculiarità dell’approccio etnografico allo stato e alle sue declinazioni è la capacità di legare insieme la dimensione globale di alcune dinamiche che influenzano l’agire relazionale dei soggetti e una dimensione prettamente locale dello stesso agire (Fassin 2013a). Adottando uno sguardo sul particolare, nel quotidiano uno degli elementi in grado di risaltare è la “paradossale scoperta dell’ovvio” di una quotidianità ordinaria fatta di routine, attese e aspettative tradite propria di molti interstizi dello stato (Fassin 2017). Il campo di questa ricerca allora si pone all’interno del dibattito sulle infinite sfaccettature di cosa sia lo stato, dallo specifico posizionamento tra le istituzioni della giustizia, politiche locali di contrasto alla marginalità e dimensioni dell’urbano in costante trasformazione, ponendosi in dialogo con le diverse letterature richiamate. In questo senso allora il campo della giustizia minorile può essere pensato come l’insieme di quegli spazi dove la risposta dello stato ai reati compiuti da minorenni viene gestita istituzionalmente. Lo stato predispone normativamente le risposte alla criminalità, basando l’intervento dei soggetti incaricati su una serie di principi definiti preventivamente. Tali principi, oltre ad avere una funzione repressiva e di controllo della devianza, impongono la predisposizione di percorsi di recupero e reinserimento del reo all’interno della società, con la finalità di ristabilire l’equilibrio (rotto dall’evento criminale) “tra individui” e “tra individuo e società”. Questa funzione equilibratrice struttura l’agire dei soggetti presenti sul campo, soggetti ai quali sono demandate funzioni prestabilite di vario genere: di valutazione del danno, di controllo, di indagine sulla personalità dell’autore di reato, di formazione e reinserimento nel tessuto sociale. Questa pluralità di obiettivi impone l’ingresso nel campo di diversi saperi (saperi dei soggetti e saperi sul soggetto). Il campo va inteso dunque come l’insieme delle relazioni intersoggettive che vengono in essere nel percorso rieducativo del minore autore di reato. Gli spazi e i gruppi di persone che si incontrano nel campo sono plurimi. Creano reti che attraversano lo spazio urbano, ricomprendendo tra le altre cose, i luoghi dove l’espiazione può avvenire (carcere minorile, comunità) gli uffici pubblici che regolano e gestiscono i percorsi di formazione e reinserimento (USSM, CGM4, Comune), le sedi degli enti del terzo settore che prendono in carico i minorenni.

11Il campo della giustizia minorile, infatti, può esser pensato come una situazione estesa (Zigon 2015: 506) in grado di legare insieme in condizioni condivise soggetti anche non simili dal punto di vista socioeconomico, geografico o culturale ed in grado di influenzare le loro strategie di presenza. A partire da tale situazione e proprio in ragione di questa è necessario pensare alle dinamiche dell’urbano nel quale ci si muove, fatto di relazioni e comunità di riferimento mutevoli, con attori a volte radicati sul territorio a volte meno, con le proprie aspettative, desideri e capitali di riferimento. Ed è proprio tale fluidità ad essere oggetto dell’attenzione normativa dello stato e capace di influenzare ad un livello sempre più intenso la definizione delle policies (Appadurai 1990). Ricomprende al proprio interno i posizionamenti differenti dei vari attori, assistenti sociali, educatori, operatori sociali e non ultimi ovviamente i minori autori di reato. A contribuire al percorso di reinserimento del minore autore di reato concorrono le diverse figure professionali appena citate, ognuna portatrice di un sapere tecnico in grado di influenzare l’andamento della misura giuridica disposta dal giudice. Alla prova dell’etnografia risulta necessario, per dar conto della complessità della situazione, provare a descrivere, in maniera corale, le diverse traiettorie individuali, i posizionamenti e le strategie dei diversi soggetti che ruotano attorno alla medesima posta in gioco: dire il vero (Foucault 2014) su una biografia o, per l’autore di reato, dire il vero su se stesso.

3. Il management della devianza

12Dal 2015 è stato istituito all’interno del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità l’Ufficio per la Giustizia riparativa e la mediazione penale. Si occupa di favorire l’applicazione dei principi della giustizia riparativa e nello specifico, dal momento che la commissione di un reato non è più solo violazione di un precetto in una prospettiva statica, ma piuttosto rottura di un equilibrio sociale tra “individui” e tra “individuo e comunità” che può generare un’opportunità di crescita, attraverso l’incontro con la sofferenza della vittima, l’effettiva presa di coscienza del reo delle conseguenze generate dall’illecito ed in vista del reinserimento nel tessuto sociale, in linea con lo spirito costituzionale del sistema sanzionatorio penale5. Nei percorsi di giustizia riparativa, il rapporto tra autore e vittima di un reato, di concerto con la sofferenza di quest’ultima, viene messo al centro del discorso rieducativo. Entra in scena prepotentemente il dolore individuale provocato con l’azione deviante, divenendo leva e strumento sul quale calibrare gli interventi riabilitativi, ristorativi del danno oltre che ovviamente punitivi tout court. Vale la pena citare, ai fini di comprendere questo processo, almeno il funzionamento dello strumento – tra gli altri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria – della mediazione penale minorile. Quest’ultimo consiste nell’adesione volontaria del minore autore di reato ad un percorso (ideato e guidato da mediatori funzionari super partes inseriti negli uffici della Pubblica Amministrazione) di confronto e riparazione del danno arrecato alla vittima. Nelle intenzioni del legislatore questo intervento è finalizzato, da un lato ad aiutare la vittima a superare il trauma derivante dall’evento lesivo, e dall’altro a valutare il grado di consapevolezza del minore autore del danno arrecato. Il presupposto dell’adesione volontaria del minore al progetto di mediazione però si scontra con una realtà ‘scabrosa’: la questione dell’equidistanza da mantenere tra le parti evidenzia come sia difficile esser arbitro terzo quando si è inseriti all’interno della gerarchia e nell’organigramma burocratico di un’istituzione pubblica come il Comune. Così un’operatrice del Centro di Mediazione penale di un comune di Torino:

  • 6 In questa conversazione viene indicato con O. l’operatore del centro di giustizia minorile e con A. (...)

O - Dal punto di vista delle richieste di mediazione minorile c’è un’ambiguità. Perché è volontaria e non può essere prescritta, tuttavia la segnalazione arriva dal tribunale. Da quando sono arrivata dico che è un’ambiguità. Quando ti chiedono di fare la mediazione che è volontaria e si risponde di no non dovrebbero esserci problemi, tuttavia, l’Autorità Giudiziaria rischierebbe di avere tutte risposte negative.
A - è possibile che per tenere in piedi questo strumento ci sia una valutazione tra le righe negativa in caso di rifiuto?
O - non pregiudica la valutazione, tuttavia se fanno il percorso spesso la valutazione è positiva, se non lo fanno6.

  • 7 Elias lo incontro in I.P.M. durante un’attività di laboratorio radio. Si danno dei rudimenti di pro (...)

13L’attivazione di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione tra gli altri ci dice come, nonostante i riferimenti normativi e teorici alla base di tali strumenti provino quantomeno a ridurre al minimo l’elemento duramente coercitivo della punizione, non riescano a tradurre nelle relazioni quotidiane con i protagonisti del percorso una reale co-costruzione del percorso. Tale fallimento trova riscontro anche nella percezione del soggetto che entra in contatto col circuito della giustizia minorile. Dialogo informale con un Elias (2021)7:

Dal sistema in Italia non ne esci mai […] non sai mai quando finisce. Ora siamo chiusi qui, poi vai in comunità […] magari li succede qualcosa, magari scappi ti prendono e torni qui […] o magari fai una messa alla prova ma non sai come va a finire. Se finisce male torni qui e devi ricominciare tutto e poi ti arriva anche qualche altro definitivo e i tempi si allungano sempre di più. È un circolo che non finisce mai, meglio farsi la galera che sai quanto devi farti poi esci libero.

14Questa conversazione, avvenuta all’interno dell’I.P.M., ha la capacità di descrivere la sensazione di smarrimento e sfiducia nella quale si trova chi fa esperienza di tali circuiti. Il non poter prevedere con certezza il proprio percorso futuro diviene elemento fondante di un’esperienza di redenzione e recupero. Senza tralasciare ciò che Derrida definisce come il ‘fondamento mistico dell’autorità’ (Derrida 2003) che risuona in tutta la sua forza: la capacità dell’autorità di occultare la propria genesi e il rapporto con la ‘violenza fondatrice’ che intrattiene. Tra gli effetti di questo processo discende l’impossibilità dei non-iniziati (i minori autori di reato) di accedere al linguaggio proprio del diritto e dei suoi tecnici. Non ammettendo linguaggi altri rispetto al proprio, la legge riesce a determinare uno scarto, tra biografie che ‘parlano’ la lingua dell’autorità e chi invece insegue, subisce o ri-negozia un rapporto di subalternità. Se da un lato il linguaggio tecnico tende a respingere chi può esser definito un non-iniziato, dall’altro i soggetti che entrano nel circuito penale fanno esperienza sulla propria pelle della violenza istituzionale, declinata nella circolarità di un percorso senza reale uscita. Quest’esperienza però non è solo subita: infatti, nel percorso rieducativo, i ragazzi si abituano a rispondere alle sollecitazioni degli educatori e degli assistenti sociali in una maniera del tutto creativa, provando a dare delle risposte che li mettano a riparo da valutazioni negative. Tale capacità di muoversi tra registri linguistici ‘altri’ e di rispondere adeguatamente può esser interpretata come quella che Vigh definisce Social navigation (Vigh 2010), ovvero la capacità dei soggetti di affrontare un presente precario pieno di ostacoli, passando attraverso linguaggi e riferimenti culturali o morali differenti tra loro. Capacità che, in quei contesti dove il pericolo di un annichilimento della soggettività, di esser ridotti a mero oggetto di progettazione e valutazione, è più concreto, si affina. In una scena nella quale i minori autori di reato sono trascinati coattamente, l’utilizzo di tali linguaggi, infatti, presuppone la conoscenza intima degli obiettivi dell’interlocutore e del sistema di giustizia, e questo sforzo, inteso come resistenza o collaborazione, ha la finalità di ristabilire quei gradi di presenza necessari per percepirsi ancora dotati di agency.

  • 8 A partire dagli anni ‘80 si afferma, secondo i due autori, l’idea dell’individuo impresa. Cioè l’in (...)

15Nella retorica della comprensione del danno arrecato e di rilettura del proprio trascorso biografico, emerge l’idea che il soggetto preso in carico sia manchevole di quella capacità di gestire le proprie competenze e di pensarsi come soggetto capace di una volontà di autotrasformazione. Tale retorica finisce per legarsi a un’idea di self management (nell’accezione descritta da Nicoli, Paltrinieri 2014: 49)8 nella quale è sotteso il dovere del soggetto preso in carico di apprendere e sperimentare quelle strategie che gli permettano di mettere a valore capacità ed esperienze di cui è portatore, imponendo di pensare in quei termini legati al concetto di autoimprenditorialità: competenze, obiettivi e predisposizione al rischio. La predisposizione del soggetto ad interiorizzare questo linguaggio è uno degli elementi sui quali misurare il percorso interiore del soggetto stesso. Perciò questa retorica dell’attivazione può essere interpretata come cornice dentro la quale leggere un’adolescenza altra da quella che i soggetti istituzionali intendono. Questa alterità è percepita dal punto di vista anagrafico, culturale e sociale. L’impegno, la partecipazione e la comprensione del percorso imposto divengono prisma attraverso il quale pensare e valutare il comportamento del ragazzo, secondo un’opinione che si forma nell’interazione con il ragazzo o attraverso la lettura di scritti (perizie e relazioni degli esperti), e che, inficiata da un grado di paternalismo (Soss 2011), finisce per depotenziare qualsiasi tentativo di restringere la forbice della diseguaglianza.

16La retorica dell’attivazione, connessa all’idea del self management, avvicina il campo della giustizia minorile a quelle forme di welfare che ricomprendono al proprio interno la stessa idea di auto-imprenditorialità del soggetto preso in carico. Come sottolineato da Castel, infatti, la progressiva individualizzazione delle risposte statali alla povertà si lega a doppio filo con la responsabilizzazione dell’utenza, creando quindi un cambio di paradigma da cittadini aventi diritto a soggetti contrattualizzati, con doveri determinati e specifici da adempiere, per restare nella platea dei beneficiari delle policies di sostegno (Castel 2003). Il percorso parallelo delle policies di welfare penale di individualizzazione e mercificazione ci svela anche il progressivo aumento del controllo, spiegabile attraverso l’ampliamento dei dispositivi di sorveglianza introdotti anche attraverso il lavoro dei servizi sociali, quindi riconducibile all’area della cura e del sostegno. Infatti, tali istituti pongono al centro della propria attenzione non solo il momento della commissione del reato ma il soggetto con il suo trascorso biografico, il suo presente con il rapporto con la giustizia e ne disegnano un futuro.

4. Il ruolo e la trasformazione del terzo settore penale

  • 9 Per Enti del terzo settore si intende un’ampia pluralità di enti (dimensioni, finalità, storia) tut (...)

17Da anni nel sistema penale minorile si è affermata l’attenzione necessaria agli aspetti sociali, economici e culturali che caratterizzano il vissuto del minore autore di reato. Ogni intervento cautelare o inflittivo di una pena detentiva deve conformarsi alle esigenze di cura e sviluppo della persona, intesa come cittadino ancora in formazione. Dal dato normativo si evince l’attenzione all’aspetto rieducativo e di reinserimento del minore pensato come cittadino in formazione. L’art. 1 co. 2 D.Lgs. 121/2018 recita: “L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne [...]”. In quest’ottica l’istituzione giudiziaria deve ponderare la propria risposta repressiva con la parallela esigenza di garantire agli imputati e condannati strumenti di crescita personale, tenendo presente il percorso soggettivo precedente del minore. Per mettere in moto la macchina della rieducazione, l’istituzione necessita di inserire ‘saperi altri’ rispetto a quelli strettamente giuridici, che siano in grado di rispondere alle esigenze appena descritte, saperi che siano in grado di costruire un quadro di riferimento soggettivo e personale sul minore (doppiamente soggettivo e personale, soggettivo ‘del minore’ ma anche soggettivo dell’operatore ‘sul minore’) che sia traducibile in dati utilizzabili in sede processuale. Trattasi di saperi psicologici, criminologici e pedagogici tra gli altri. È questo il quadro in cui si inseriscono le organizzazioni del privato sociale che contribuiscono in modo decisivo al delinearsi quotidiano del percorso rieducativo del minore autore di reato. Trattasi di cooperative, associazioni di promozione sociale, di volontariato o anche enti di formazione e fondazioni (ovvero Enti del Terzo Settore, d’ora in poi ETS)9.

18L’ampia presenza degli ETS nel circuito della giustizia penale minorile impone, quindi, la necessità di andare in profondità nell’analisi del ruolo che gli operatori sociali svolgono nel campo, al fine di contribuire alla più ampia comprensione dei fenomeni che riguardano i percorsi di re-inserimento dei minori autori di reato. In altri paesi (Canada, Regno Unito e USA tra gli altri) lo studio del settore del volontariato penale (inteso qui come l’insieme di tutte quelle realtà non istituzionali che pongono in essere delle attività di stampo ricreativo, educativo o culturale con soggetti sottoposti a misure privative della libertà personale) ha trovato ampio spazio, e ha cominciato a mettere in luce le trasformazioni che riguardano il funzionamento di tale comparto, che è passato da strutture per lo più informali ad una dimensione di concorrenza e mercato (Corcoran 2012: 20). Da un colloquio durante la mia permanenza in una comunità di accoglienza con Germano:

  • 10 Questo stralcio di conversazione è avvenuto tra una pausa e l’altra nelle attività pomeridiane di u (...)

Noi proviamo a inserire ogni nuovo arrivo all’interno del gruppo come se fossimo una famiglia. Con i ragazzi che vengono dal circuito penale non sempre è facile, a volte possono creare dei problemi negli equilibri del gruppo che stiamo ospitando. Noi cerchiamo comunque di fargli capire che non è un carcere e le attività che gli proponiamo non sono obbligatorie. Tutte le attività che pensiamo rientrano in questa impostazione che ci siamo dati e che fa parte della nostra storia. Ogni comunità lavora in maniera differente, ci sono altri che invece hanno uno stampo più […] cattolico, per intenderci. Noi crediamo invece che il sentirsi parte di un collettivo faciliti dei percorsi di presa di coscienza. Non sempre è facile, anche perché dobbiamo stare sempre attenti ai conti economici10.

19In un quadro da sempre caratterizzato da spinte rieducative e riformative della persona minorenne (la tradizione del volontariato cattolico tra le altre), a partire dalla fine degli anni ‘80 del secolo scorso abbiamo assistito all’affermarsi di un nuovo rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei percorsi di espiazione e recupero dei giovani sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Si incentivano forme nuove di collaborazione e presa in carico con l’obiettivo di mettere a sistema la rete di associazioni sul territorio così da affiancare l’intervento pubblico con realtà private ritenute più legate al territorio ed alle comunità. Proprio il concetto di comunità può essere considerato un buon punto di partenza per cercare di capire l’evoluzione delle policies rieducative (Armstrong 2002: 350). Legato indissolubilmente ad un’idea positiva di legami sociali, reciproco affidamento e connessione con il territorio, il concetto di comunità è diventato centrale per indicare le buone pratiche alla base di un corretto percorso rieducativo che tenga insieme le esigenze personali del minore e la necessità che quest’ultimo – inserito all’interno di una rete relazionale forte – comprenda il danno arrecato dal reato commesso e acquisisca quelle competenze necessarie al vivere in una collettività. A partire da questo presupposto ogni intervento che preveda l’ideazione e la stesura di un progetto rieducativo sarà orientato nella direzione di coinvolgere le realtà del territorio al fine di inserire il minore in un contesto comunitario. Da quanto detto si può già iniziare a capire il successo degli ETS anche all’interno della giustizia minorile. Essendo dislocati sul territorio ed avendo per propria natura contatti con la realtà nella quale sono immersi, questi hanno la capacità di ideare, portare avanti e valutare i percorsi rieducativi in quel contesto comunitario che prima citavamo, a differenza invece di una presupposta incapacità dell’istituzione pubblica di fornire gli stessi tipi di strumenti. Questa sempre maggiore centralità degli ETS come attori locali si riflette nelle retoriche di miglioramento del sistema penale. Infatti, la presenza degli enti del terzo settore sarebbe auspicabile per garantire da un lato il rispetto dei diritti dei soggetti reclusi (la pena deve tendere alla rieducazione del condannato) e dall’altro l’economicità e impatto sociale dell’intervento (che lo stato non riesce a raggiungere).

  • 11 Con tale dicitura si indica l’emanazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 denominato ‘co (...)

20Successivamente, con l’affermarsi delle politiche sociali, si è assistito al processo di monopolizzazione dell’assistenza da parte dello stato, con una progressiva crescita della spesa pubblica. Tale monopolio è entrato in crisi a partire dagli anni Ottanta, che hanno visto il graduale ridimensionamento della spesa pubblica nel welfare da un lato, e l’inizio di quella transizione che oggi vede il privato sociale ricoprire un ruolo decisivo nel sistema di welfare dall’altro. In quegli stessi anni soprattutto nel nord Italia si iniziavano ad affermare quelle esperienze di associazionismo dal basso e di intervento privato nel settore della cura, che pian piano avrebbero soppiantato lo stato in alcuni settori fino ad allora appannaggio di strutture pubbliche Questo processo di affermazione sul territorio, e il parallelo ritiro delle istituzioni pubbliche dalla spesa sociale, hanno creato le condizioni perché gli ETS acquisissero un peso sempre maggiore nei servizi alla persona, in un contesto di ripensamento generale dei modelli di spesa pubblica e di welfare. A tale maggior peso corrisponde oggi il progressivo bisogno da parte dello stato di regolamentare in maniera più stringente il funzionamento interno di tali realtà e il rapporto che le stesse intrattengono con i settori pubblici. L’effetto è una produzione legislativa sempre crescente, finalizzata a imporre un controllo contabile sugli ETS che ha raggiunto il suo apice nella cosiddetta riforma del terzo settore11, che tra le altre cose, riorganizzando completamente il comparto, sembrerebbe aver avvicinato sempre più la gestione degli ETS al mondo profit. Tale processo è tra le cause di un fenomeno di de-politicizzazione (Busso 2017: 427) degli ETS, che rimuovono da un lato le ragioni politiche profonde alla base della loro formazione, e dall’altro il valore politico dell’intervento sociale. Parallelamente, sulla spinta di queste tendenze, a partire dagli anni Novanta e con una recente accelerazione, si assiste alla marketization (Roy et al. 2021: 374) delle realtà no-profit, nelle modalità di gestione, governance, contabilità e valori condivisi che avvicina gli ETS ai modelli classici dell’impresa post-fordista – capace di stare nel mercato e affrontare la concorrenza – che hanno fatto propri i concetti di flessibilità del lavoro e sostenibilità economica nel medio periodo. Questo percorso è riassunto perfettamente in una frase di Riccardo, un operatore della formazione da anni dentro una cooperativa che tra le altre cose gestisce percorsi di sostegno a minori:

  • 12 Ho conosciuto Riccardo all’inizio della mia esperienza di ricerca in carcere. Il dialogo qui riport (...)

Negli anni Ottanta eravamo un gruppo di giovani del quartiere, avevamo la voglia di animare i nostri luoghi con attività sociali e di contrasto alla marginalità. Era tutto più facile, c’erano spazi per ingrandirsi. Pian piano ci siamo trasformati in qualcosa di molto più grande, con altri modi di gestire la cosa. Ora abbiamo centinaia di dipendenti e facciamo le cose più disparate, ci siamo trasformati in un’impresa sociale. Per continuare a vivere dobbiamo andare, dove ci sono i soldi, tipo nel mondo delle RSA. Abbiamo fatto degli investimenti immobiliari, cose così. Non so se quello spirito dell’inizio sia rimasto, ma io resto qui per cercare di far proseguire quella storia12.

21Nel progressivo ritirarsi dell’intervento pubblico (in un momento nel quale i bisogni e le necessità della cittadinanza si moltiplicavano e diversificavano), si aprivano degli spazi nei quali gli odierni ETS si affermavano come attori fondamentali. Maggiori spazi di intervento però, con il tempo, hanno imposto una trasformazione. Da piccole realtà del territorio a vere e proprie imprese che lavorano nel sociale, imponendo ai soggetti di ripensare le proprie modalità di intervento, i modi di governo e provocando un importante slittamento: dal percepirsi come attori della società civile, inseriti in un contesto di cooperazione dal basso si affianca l’adozione di una razionalità di tipo imprenditoriale, che obbliga a prevedere l’investimento, la sostenibilità economica e a fare i conti con la concorrenza sul mercato degli altri ETS.

5. Politiche criminali e politiche di cura

22Nel quadro sopra descritto, i confini tra i paradigmi della giustizia penale minorile e del welfare si avvicinano. Inoltre, va osservato alla luce della tendenza alla progressiva criminalizzazione delle politiche sociali’ (Rodger 2008: 18), che consiste nel rispondere a problemi sociali quali marginalità, devianza, povertà ed esclusione tramite dispositivi di politica criminale e strumenti di giustizia penale. Tale tendenza porta con sé due conseguenze fondamentali: i) la confusione dei limiti tra pena e welfare da un lato; ii) la subordinazione delle ragioni dell’intervento sociale a più impellenti necessità di politiche della sicurezza e di prevenzione della criminalità. Gli strumenti concettuali come penal state (Wacquant 2009: 11), cultura del controllo (Garland 2001:175) e arcipelago carcerario (Foucault 1977: 315) ci mostrano come la tendenza alla ‘criminalizzazione delle politiche sociali’ si estenda ben oltre il campo di applicazione delle norme su sicurezza e pena. Nelle realtà del terzo settore che si occupano di sostegno, reinserimento e accompagnamento dei soggetti autori di reato si assiste infatti ad un processo di penal drift (Maguire et al. 2019: 444) ovvero la graduale adozione da parte degli ETS di valori, linguaggi e prassi della giustizia criminale, che in questo modo diventano di fatto ulteriori agenti di controllo, sorveglianza e valutazione. Nel concreto il ruolo svolto dagli ETS nel percorso espiativo-rieducativo dei soggetti autori di reato si sostanzia in una serie di attività (di volontariato in carcere, aiuto allo studio, corsi di formazione ecc.) che tendono a rendere meno afflittiva la reclusione oppure che presuppongono l’espiazione della pena in strutture (permanenza in comunità, affidamento ai servizi sociali, messa alla prova) dove la libertà personale è maggiore rispetto alla dura e pura reclusione in carcere. Da questo discende la visione che il ruolo degli ETS, in tale contesto, possa rientrare nella parte soft della pena, in contrapposizione alla parte hard cioè la detenzione in carcere. Riprendendo il concetto di ‘arcipelago carcerario’, tutti i dispositivi, compresi quelli elencati nella parte soft della punizione, tenderebbero ad allargare la rete disciplinare insita nel sistema del controllo istituzionale, offuscandone però il lato evidente e fortemente repressivo. Se è vero che questo continuum disciplinare è composto di carcere, misure alternative alla detenzione, lavori socialmente utili e progettazione sociale è anche vero che si rende necessario, per comprendere più a fondo la complessità del campo analizzato, indagare il ruolo attivo e trasformativo che gli ETS svolgono all’interno della rete di relazioni nel processo di costruzione delle soggettività degli autori di reato e dei loro percorsi punitivi (Armstrong 2002: 361). A tal fine per descrivere il ruolo giocato dagli ETS possono esser utili due strumenti concettuali proposti da Salole: il tandem logics e il penultimate power (Salole 2019: 9).

23Il tandem logics chiarisce come la dimensione territoriale e l’originaria propensione al lavoro di cura e sostegno del privato sociale siano in grado di inserirsi nel discorso pubblico istituzionale tramite il lavoro quotidiano. Da questo inserimento deriva un modello ibrido dove le razionalità del privato e del pubblico si mescolano creando di fatto un piano comune nel quale si influenzano a vicenda e lavorano di concerto. Il penultimate power spiega come i lavoratori del terzo settore abbiano la capacità di orientare le scelte dell’istituzione in termini di minore o maggiore limitazione della libertà personale e di valutazione del percorso rieducativo. L’insieme di questi due concetti sembra utile al fine di concepire il rapporto tra il pubblico e il privato, non solo in termini di coesistenza e compartecipazione al progetto rieducativo, ma di vera e propria interdipendenza, creando così un modello intrinsecamente ibrido nel quale i posizionamenti individuali sembrano confondersi, e il confine tra pubblici poteri e iniziativa privata sfumarsi. Parallelamente anche il confine tra policies penali e policies sociali sembra confondersi, creando di fatto un campo (nel nostro caso della giustizia minorile) nel quale gli attori sono in grado utilizzare retoriche, linguaggi e strumenti sia dell’apparato penale, sia del sistema della cura.

6. Conclusioni

24In questo breve contributo abbiamo visto come il percorso di implementazione della giustizia riparativa preveda esigenza di comprendere, nel percorso penale, quelle competenze proprie del mondo della cura. Parallelamente, la trasformazione del welfare, oramai completamente organizzato nel quadro del welfare mix, ha fatto si che, nel campo della giustizia minorile, si assista alla completa interdipendenza tra pubblico e privato e tra saperi legati al controllo e alla valutazione e saperi ed esperienze legate alla tradizione del welfare e della presa in carico. Lo sfumarsi dei confini rende l’esperienza di esser sottoposti ad una misura penale connotata da paradigmi, linguaggi e apparati valoriali differenti tra loro. Nell’esperire quotidianamente queste tensioni, i rapporti di alleanza e conflitto mutano continuamente, trovando però un punto di equilibrio in quella visione dell’auto-imprenditorialità quale metro per valutare, gestire e ideare i percorsi di reinserimento. Da questo quadro si evince come l’imperscrutabilità del linguaggio giuridico e la distanza tra legge e pratica reale della stessa siano elementi fondanti dell’esperienza penale del minore. Per comprendere un campo così complesso e pensare a risposte che prendano in considerazione equilibri precari tra i vari soggetti in campo, per l’antropologo si impone la necessità di pensare lo stato nelle sue diverse funzioni come un progetto politico, ideologico e amministrativo (Gardini 2016) preso nel continuo mutare dei posizionamenti individuali e collettivi. È a tale progettualità che va data attenzione al fine di comprendere l’agency dei soggetti, le trasformazioni, le relazioni di conflitto o alleanza intergruppo, in un campo come quello della giustizia minorile, attraversato da forze, sistemi valoriali e saperi eterogenei.

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Note

1 Si ringraziano i Revisori per l’attenta lettura del presente articolo e per i consigli e i suggerimenti anche bibliografici che mi hanno permesso di inquadrare meglio le questioni al centro di questo lavoro in dialogo con i più recenti dibattiti nella disciplina.

2 I.P.M. è l’acronimo di Istituto penale minorile, ovvero la dicitura con cui si fa attualmente riferimento a quelli che in maniera informale sono invece definiti carceri minorili.

3 Per una disamina più precisa sul tema cfr. Pound 1910.

4 Per USSM si intende l’abbreviazione di Ufficio del Servizio Sociale Minorile e per CGM si intende Centro di Giustizia Minorile. Il primo ha la funzione di prendere in carico i minori autori di reato sul territorio di riferimento, il secondo è un ufficio territoriale del Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità.

5 Visionabile all’indirizzo: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_11.page (ultima consultazione 1/08/2022).

6 In questa conversazione viene indicato con O. l’operatore del centro di giustizia minorile e con A. l’autore di questo contributo.

7 Elias lo incontro in I.P.M. durante un’attività di laboratorio radio. Si danno dei rudimenti di produzione di prodotti audio e si inizia a discutere di temi cari ai ragazzi. In queste occasioni è lo stesso Elias a raccontare a me e agli altri la sua vicenda personale, cresciuto in un contesto residenziale informale alle porte della città e da subito attenzionato sia dai servizi sociali della città, sia dalle forze dell’ordine. Poche settimane dopo il termine ultimo del laboratorio viene trasferito al carcere per adulti. I nomi sono frutto di fantasia. Non potendo, riportare i nomi dei ragazzi coinvolti e soprattutto dovendo rendere il loro profilo non identificabile, si è scelto di oscurare in egual misura anche i profili degli adulti interessati, per provare a restituire le loro “voci” in maniera equivalente.

8 A partire dagli anni ‘80 si afferma, secondo i due autori, l’idea dell’individuo impresa. Cioè l’individuo al lavoro è «invitato a descriversi come un’impresa che vende le sue merci su un mercato: non a caso questa forma di lavoro su di sé nella forma dell’autoimprenditorialità coincide con la precarizzazione e la flessibilizzazione del lavoro [...]». Tale approccio però non si limiterebbe alla sfera lavorativa, ma troverebbe applicazione nei più diversi ambiti, tanto da poter immaginare che ogni situazione dell’esistenza sia interpretabile attraverso una lente manageriale, divenendo così polo fondamentale per comprendere le tecnologie del sé neoliberale.

9 Per Enti del terzo settore si intende un’ampia pluralità di enti (dimensioni, finalità, storia) tutte con finalità sociali e/culturali. Si è scelto di utilizzare questo acronimo per “contenere” la varietà di esperienze differenti per ragioni di brevità del contributo. Per chiarire al lettore qualche esempio di ETS direttamente legato al campo della presente ricerca basti pensare che con tale termine gli attori nel campo si riferiscono a comunità educative, associazioni di promozione sociale, cooperative e associazioni di volontariato. Durante la mia esperienza di campo ho avuto la fortuna di poter osservare e partecipare alle attività di diverse di queste realtà. Ognuna con le proprie specificità legate al contesto, agli obiettivi e alla propria storia.

10 Questo stralcio di conversazione è avvenuto tra una pausa e l’altra nelle attività pomeridiane di una comunità educativa nell’hinterland della città. La comunità dove ci troviamo è gestita da una cooperativa che trova le sue origini nella militanza di sinistra di alcuni dei suoi membri fondatori.

11 Con tale dicitura si indica l’emanazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 denominato ‘codice del terzo settore’ che riordina, riorganizza la normativa sul funzionamento degli ETS e istituisce il RUNTS ovvero Registro Unico Nazionale Terzo Settore, al quale gli enti devono iscriversi per esser riconosciuti come soggetti dotati di capacità giuridica. Tale registro dopo una lunga gestazione è attivo dal 2022.

12 Ho conosciuto Riccardo all’inizio della mia esperienza di ricerca in carcere. Il dialogo qui riportato è parte di un’intervista che mi ha rilasciato nella sede legale della cooperativa per la quale lavora che non è sede operativa di nessun’attività con i ragazzi. Quando gli ho chiesto se avesse del tempo da dedicarmi che non fosse legato alle attività che svolgevamo mi ha invitato li per farmi vedere il livello di organizzazione che avevano raggiunto. Tempo dopo questa intervista la stessa cooperativa ha iniziato il processo di fusione con quella che all’epoca era la sua principale concorrente di mercato.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Fabio Ricciardi, «Valutare, progettare, implementare. I percorsi punitivo-rieducativi del sistema penale minorile tra giustizia riparativa e terzo settore»Archivio antropologico mediterraneo [Online], Anno XXVII, n. 26 (1) | 2024, online dal 15 juin 2024, consultato il 14 juin 2025. URL: http://journals.openedition.org/aam/8402; DOI: https://doi.org/10.4000/11t6q

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Autore

Fabio Ricciardi

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Studi Storici, Geografici e dell’Antichità, fabio.ricciardi@phd.unipd.it

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