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Dossier : Image et Droit. Les manuscrits juridiques enluminés

L’acquisizione del dominio tramite occupazione. Il rapporto testo-immagine nelle illustrazioni del libro 41, tit. 1 del Digesto e del libro 2, tit. 1 delle Istituzioni di Giustiniano nei manoscritti della BnF (xiii-xiv secolo)

Viviana Persi

Résumés

Cet article analyse l'aspect juridique des miniatures qui illustrent le titre 41, tit. 1 du Digeste et le premier titre du deuxième livre des Institutes de Justinien, un ensemble de manuscrits datant des xiiie et xive siècles et actuellement conservés à la Bibliothèque nationale de France. Ces titres sont étroitement liés l'un à l'autre et présentent des iconographies similaires : l'acquisition de la propriété « naturali ratione » par l'occupation de la res nullius, où la faune sauvage et aquatique – ferae bestiae, volucres et pisces – constituait un exemple important de res nullius dans le droit romain et justinien. La chasse et la pêche déterminaient l'acquisition de ces biens et ce sont précisément ces activités qu’illustrent les titres 41, tit. 1 du Digeste et 2, tit. 1 des Institutes. Naturellement, ces activités ont subi des changements au fil du temps, tant de nature technique que normative. Il s’agit ici de montrer comment ces images dépeignent, reflètent et clarifient les changements intervenus dans l'acquisition de la res nullius.

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Texte intégral

I. Introduzione

  • 1 Ovidio, Metamorfosi, libro VIII, v. 425-429. Desidero ringraziare per gli utili commenti e suggeri (...)

« Ipse pede inposito caput exitiabile pressit
atque ita : ’Sume mei spolium, Nonacria, iuris,'
dixit 'et in partem veniat mea gloria tecum.'
Protinus exuvias rigidis horrentia saetis
terga dat et magnis insignia dentibus ora »
1.

  • 2 A-J. Arnaud, « Réflexions sur l’occupation, du droit romain classique au droit moderne », Revue hi (...)
  • 3 J. Baschet, L’iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008, p. 62.
  • 4 Sul « legame naturale tra parole e immagine », per utilizzare un’espressione di Aby Warbourg, e la (...)

1Nel presente contributo intendo analizzare l’aspetto giuridico delle miniature che illustrano il libro 41, tit. 1 del Digesto nonché il libro 2, tit. 1 delle Istituzioni di Giustiniano in alcuni esemplari conservati alla Bibliothèque nationale de France. Come é noto, questi due testi, tra loro strettamente legati, si occupano della divisione dei beni e dei modi di acquisizione della proprietà. Tra i modi originari di acquisto della proprietà c’è l’occupazione, che consiste nel materiale impossessamento della cosa attualmente senza proprietario : la res nullius. Un esempio importante di res nullius nel diritto romano sono gli animali selvatici e l’esercizio della caccia e della pesca costituisce l’occupazione di tali beni. Il titolo primo del libro 41 del Digesto, così come il libro 2, rubrica 1, paragrafo 11 e ss. delle Istituzioni, « si presentano materialmente come una serie di casi in cui il diritto romano riconosce la proprietà del cacciatore sulla selvaggina di cui si impossessa e del pescatore sul risultato della sua pesca »2. Sono proprio queste attività ad essere poste ad illustrazione di entrambi i Libri Digesto e delle Istituzioni. Naturalmente queste attività hanno subito nel corso del tempo delle modifiche, non semplicemente di carattere tecnico, ma anche di carattere normativo. Cercherò di mostrare come le immagini che nel corso del tempo hanno raffigurato l’occupazione delle res nullius, riflettono e contribuiscono a gettare luce su questi cambiamenti. A questo proposito, per la corretta interpretazione delle immagini, occorre tener presente il ruolo del giurista, probabile committente di questi manoscritti, sul lavoro del miniatore, che plausibilmente non disponeva di una totale autonomia nella produzione delle illustrazioni. Tra testo immagine, infatti, sembra crearsi un rapporto di « traversée réciproque »3. Le illustrazioni che esamineremo non si limitavano a decorare il testo, ma lo chiarivano, ne offrivano un commento, lo attualizzavano. Va tenuto presente che tra il testo giustinianeo e i manoscritti giuridici di cui si tratta erano trascorsi circa otto secoli e che dunque il dettato del testo richiedeva continue attualizzazioni alle quali contribuivano, oltre alla glossa ordinaria di Accursio, le immagini come parti integranti dell’enunciato giustinianeo4. In particolare, tenterò di mostrare come la categoria delle res nullius subirà un processo di progressivo svuotamento.

  • 5 Sulla produzione e circolazione, di manoscritti, giuristi, committenti e artisti, v. M. A. Bilotta (...)

2Per sviluppare la mia analisi e ricostituire un corpus rappresentativo di questa imagerie, limiterò lo studio ai manoscritti giuridici miniati ora custoditi nell’esteso fondo latino della Biblioteca nazionale di Francia. L’indagine coprirà un’estensione cronologica di due secoli – il xiii e il xiv secolo – in modo da evidenziare le caratteristiche delle iconografie e la loro trasformazioni. Quanto all’estensione geografica, essa coprirà l’Italia (Bologna), la Francia (soprattutto il Midi) e la Spagna (Catalogna) per consentire una panoramica e un’analisi sufficientemente ampia della rappresentazione iconografica, discernere le caratteristiche proprie a ciascun manoscritto esaminato, così come le caratteristiche generali. Com’è noto il sud della Francia, la Catalogna e Bologna erano importanti centri di studio e d’insegnamento del diritto romano, su cui gravitano giuristi autorevoli. La presenza di centri accademici e di giuristi importanti favorì lo sviluppo di centri di produzione di manoscritti miniati in cui plausibilmente lavoravano artisti di varia provenienza e valore5.

3I manoscritti che formano il mio corpus di indagine saranno divisi in tre gruppi sulla base delle caratteristiche giuridiche delle iconografie, mettendo soprattutto in rilievo gli aggiornamenti che introducono, i cambiamenti che notificano, e, tenendo inoltre conto dell’area geografica della loro produzione e del loro contesto normativo.

  • 6 V. infra.
  • 7 V. infra.

4Il primo gruppo di manoscritti è costituito dai latin 4428, 4480, 4484, 8936, prodotti nel corso del xiii secolo. La loro provenienza é diversa, ma le loro illustrazioni relative all’occupazione, attraverso l’acquisizione, la cattura della fauna selvatica (res nullius), si accomunano6. Le illustrazioni notificano un importante cambiamento normativo avvenuto nel corso dei secoli in differenti aree geografiche. In particolare esse mostrano un limite che non è presente nel testo giustinianeo : il potere dell’autorità di regolamentare l’esercizio di caccia e pesca, il diritto della foresta, potere che si svilupperà gradualmente a partire dall’epoca carolingia nelle legislazioni dei singoli stati e alle quali la glossa ordinaria di Accursio, come vedremo in seguito, cercherà di dare un fondamento teorico7.

  • 8 V. infra.

5Il secondo gruppo di manoscritti – 4438, 4440, 4478, 14341, 14343 – è invece caratterizzato da una comune origine geografica: Bologna, l’Alma Mater, una delle più prestigiose università di diritto nel Medioevo. Questo gruppo di manoscritti si contraddistingue da un punto vista materiale per la sua iconografia complessa, per la sua realizzazione da parte di artisti importanti, nonché per la sua preziosità, testimoniata dall’uso nelle miniature dell’oro e del lapislazzulo. In questi manoscritti l’occupazione delle res nullius è raffigurata dalla « caccia borghese », la caccia e la pesca realizzata con gli ingegni e le trappole, così come decritta dall’importante Trattato di Pietro di Crescenzi, che studiò diritto a Bologna, per divenire iudex e assessore podestarile, sulla cui figura e opera ci soffermeremo in seguito8.

  • 9 V. infra.

6Il terzo e ultimo gruppo di manoscritti – 4423, 4432, 4483, 16905 e Nal 2437, tutti probabilmente illustrati nel sud della Francia – si caratterizza per rappresentare una « caccia di tipo signorile », al cervo, con archi e frecce, che presuppone grandi spazi. Anche in queste illustrazioni testo giustinianeo, glossa e immagine si chiariscono e si integrano reciprocamente. L’occupazione della res nullius, concretamente, avviene attraverso la cattura dell’animale, ma quest’ultima, secondo le disposizioni giurisprudenziali, del droit coutumier e dell’autorità reale è di fatto riservata ai proprietari della terra9.

  • 10 Il manoscritto latin 4437, prodotto probabilmente in Catalogna, non é stato completato, si limita (...)

7Qui di seguito si trova una tabella di sintesi dei manoscritti che saranno analizzati10.

Tabella di sintesi dei manoscritti delle Institutiones et del Digestum novum in ordine cronologico.

Catalogazione Folio Paese di produzione Secolo Miniaturista / stile
Institutiones cum glossa Accursii Latin 16905 Lib. II, fo 13 Francia (Tolosa) xiii s. (secondo quarto) Stile d’inspirazione parigina (F. Avril).
Latin 4423 Lib. II, fo 20 Francia (Midi) xiii s. (terzo quarto)
Latin 4432 Lib. II, fo 13v Francia (Midi) ? xiii s. (terzo quarto) Stile gotico settentrionale (F. Avril).
Latin 4428 Lib. II, fo 13v Spagna / Catalogna xiii s. (fine)
Latin 4437 Lib. II, fo 15v Spagna, Catalogna? xiv s. (inizio) Iniziali istoriate d’imitazione settentrionale (F. Avril).
Latin 4438 Lib. II, fo 18v. Bologna xiv s. (primo quarto) Bottega di Gregorio-Graziano (S. L’Engle).
Latin 4440 Lib. II, fo 15v Bologna xiv s. (inizio del secondo quarto) Maestro del Fraziano di Napoli (S. L’Engle).
Latin 8936 Lib. II, fo 15 Spagna, Catalogna ? xiii-xiv s.
Latin 14343 Lib. II., fo 15 Bologna xiv s. (verso 1335-1340) Illustratore, Maestro del Graziano di Parigi (S. L’Engle).
Digestum novum cum glossa Accursii Latin 4480 Lib. 41, f. 64 Bologna xiii s. ( terzo quarto) Primo stile bolognese (S. L’Engle).
Latin 4483 Lib. 41, fo 50v Francia del Sud?, Monpellier ? xiii s. (ultimo quarto) Stile gotico settentrionale.
Latin 4484 Lib. 41, fo 50v Francia de Sud ? Languedoc? xiii s. (fine) Stile d’imitazione bolognese (F. Avril).
Nal 2437 Lib. 41, fo 50v xiv s.
Latin 14341 Lib. 41, fo 60v, Bologna xiv s. (primo quarto) Maetro del 1328 e bottega (S. L’Engle).
Latin 4478 Lib. 41, fo 59v. Bologna xiv s. (secondo quarto) Maestro B 18 e bottega (S. L’Engle).

II. L’occupazione delle res nullius nel libro 41, tit. 1 del Digesto e nel libro 2, tit. 1, delle Istituzioni

8Prima di procedere all’analisi del corpus di manoscritti riuniti e allo studio del rapporto esistente tra il testo, la disciplina giuridica e l’immagine che la illustra e l’aggiorna in ciascuno di essi, mi sembra opportuno soffermarsi sul contenuto del libro 41, tit. 1 del Digesto e su quello del libro 2, tit. 1 delle Istituzioni, riprendendo più avanti l’analisi del rapporto tra il testo e l’immagine.

  • 11 Ibid., p. 185.

9Iniziamo la nostra analisi dal libro 41 titolo primo de acquirendo rerum dominio del Digesto, a cui corrispondono i passi delle Istituzioni di Giustiniano libro 2, 1, 11 ss., libro intitolato, de divisione rerum [et aquirendo ipsarum dominio]. Entrambi i frammenti sono ripresi da Gaio, Libro secundo, Rerum cottidianarum, sive aureorum11. In quest’opera il giureconsulto, nell’introdurre i diversi modi di acquisto della proprietà, fa una distinzione fra quelli iuris gentium (o iuris naturalis), che, ratio naturalis, è comune a tutti gli uomini, e quelli iuris civilis:

Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione naturali inter omnes homines peraeque servatur, quarundam iure civili, id est iure proprio civitatis nostrae. Et quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum est, opus est, ut de hoc prius referendum sit. (D. 41, 1).

Quarundam enim rerum dominium nanciscimur iure naturali, quod, sicut diximus, appellatur ius gentium, quarundam iure civili commodius est itaque a vetustiore iure incipere. (I. 2, 1, 11).

  • 12 Ibid., p. 188. Nel diritto romano la classificazione delle cose (res) varia secondo i giuristi. Ga (...)
  • 13 Per il diritto romano le res nullius, oggetto d’occupazione perché non avevano mai avuto un propri (...)

10Dato che lo ius naturalis o ius gentium é più antico del diritto civile, perché nasce con lo stesso genere umano, Gaio, inizia esaminando i modi di acquisto della proprietà che derivano proprio dallo ius gentium. Tra questi l’occupazione – l’impossessarsi di una cosa con l’intenzione di farla propria – costituisce il modo di acquisto a titolo originario più antico. Determinante é identificare ciò che si può occupare, « fait permis par la loi », scrive Arnaud, per distinguerlo « du vol, fait puni par la loi »12. Si può occupare ciò che non appartiene a nessuno, appunto le res nullius. Questa espressione letteralmente significa « cose di nessuno », di « proprietà attuale di nessuno » : « neque dei, neque hominis, re vel spe, hominum censura, quod sit occupabile : et sic non recipit instantiam : come chiarisce la glossa ordinaria di Accursio relativa all’espressione Quod enim nullius est. Come abbiamo già accennato, l’esempio tipico di res nullius nel diritto privato romano sono gli animali selvatici13, gli animali che vivono in uno stato di libertà naturale : Omnia igitur animalia, quae terra, mari caelo capiuntur, id est ferae bestiae et volucres, pisces, capientium fiunt (D. 41, 1). Ferae igiur bestiae, et volucres, et pisces et omnia animalia, que mari coeli et terra nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt (I. 2, 1, 12).

  • 14 A. J. Arnaud, « Réflexions sur l’occupation, du droit romain classique au droit moderne », op. cit (...)
  • 15 D. 41, 1, 5-6, 7 e I. 2, 1-15 e 16. Merita osservare che secondo il diritto romano vi sono animali (...)

11Il testo prende quindi in considerazione tutti gli animali che popolano il cielo, il mare e la terra, ma il termine ferae qualifica i sostantivi bestiae, volucres et pisces redendoli res nullius14 : dire che un animale é selvaggio per natura, significa affermare che é libero e non appartiene a nessuno. Infatti, questi, a differenza degli animali domestici, mansueti, erano privi l’animus revertendi, l’istinto del ritorno, e per questo, anche se si allontanavano dal fondo del loro proprietario, non potevano essere catturati15. Colui che si impadronisce delle ferae bestiae, invece, ne diventa immediatamente proprietario perché lo jus gentium, ratio naturalis, stabilisce che ciò che non è di nessuno appartiene al primo occupante : « quod enim nullius est id ratione naturali occupanti conceditur » (D. 41, 1) mentre nelle Istituzioni : « quod enim ante nullius est id naturali ratione occupanti conceditur » (I. 2, 1, 12).

A. L’esercizio della caccia e pesca come tramite di acquisizione delle res nullius

  • 16 V. D. Mantovani, « I giuristi, il retore, le api. Ius controversum e natura nella declamatio maior (...)
  • 17 V. ibid., p. 328 e p. 329.
  • 18 Al proprietario del fondo in cui avveniva la caccia competeva lo ius prohibendi per impedirne ad e (...)
  • 19 Ibid., p. 45 (D. 47, 10, 13-7). Il parere di Pomponio é riportato da Ulpiano che considerava la po (...)
  • 20 La categoria delle res communes é trattata nelle Istituzioni 2, tit. 1,1-1 e nel Digesto 1,8,2-1 c (...)

12L’esercizio dell’attività della caccia, venatio et aucupium (caccia degli uccelli) e della pesca, piscatio, permettevano l’occupazione della fauna selvatica. Per il fenomeno della naturalis possessio, ossia del potere fisico di impadronirsi dell’animale, la natura si fondeva con il diritto16. Come stabiliscono il Digesto (41, 1) e le Istituzioni (2, 1, 12): l’acquisizione della proprietà si realizzava appena l’animale veniva catturato e finché fosse rimasto sotto la custodia di chi l’avesse catturato : « eo usque tuum esse intelligitur, donec tua custodia coercetur ». Gli animali selvatici perdevano infatti con la cattura il loro carattere di res nullius, ma se riuscivano a sfuggire dalla custodia (custodia evaserit), cessavano di essere proprietà del primo occupante. Come fa notare Dario Mantovani, con l’apprensione materiale dell’animale « la proprietà sorge e con la sua perdita cessa » ; mentre con la sua evasione, l’animale « esce dal diritto e rientra nella natura »17. Come specificato nel testo giustinianeo oggetto del nostro esame, la qualità di res nullius, che caratterizzava gli animali selvatici, permetteva a chiunque di acquisirne la proprietà. Non importava il luogo dove si fosse svolta la caccia: « nec interest feras bestias et volucres, utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno ». Era indifferente se l’animale selvatico veniva acquisito sul proprio fondo o sul fondo altrui. Certamente il proprietario del fondo su cui si accedeva per cacciare o catturare la fauna selvatica poteva vietare l’accesso al fondo stesso18. Tuttavia questo divieto non influiva sull’acquisto della proprietà dell’animale catturato. Diversa era la situazione per quanto riguarda la pesca. Pomponio e altri giuristi ritenevano che la libertà di esercizio di tale attività fosse totale19. Si trattava in questo caso dello stato giuridico di res communes omnium, ossia dell’: « aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris », fruibili da parte di tutti e non suscettibili di essere oggetto di proprietà privata. Infatti « nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur »20.

  • 21 V. Id., « Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale. Il caso della Toscana senese tardome (...)
  • 22 Si consideri per esempio l’Editto di Rotari, che per evitare contestazioni che potevano nascere tr (...)

13Come é noto, la situazione non cambiò con le legislazioni barbariche, che mantennero i principi del diritto romano21 : la selvaggina, così come i pesci, continuarono a essere considerati res nullius tuttavia se ne acquisiva la proprietà non solo con la cattura, ma anche per il fatto di aver ferito e poi inseguito l’animale22.

B. Limitazioni all’esercizio della caccia e della pesca: alto e basso Medioevo

  • 23 Per l’evoluzione del diritto di caccia nell’alto Medioevo, v. M. Pacaut, « Une equisse de l’évolut (...)
  • 24 Così A. Dani, « La caccia e la pesca », op. cit., p. 214.
  • 25 V. A. Rigaudière « Le droit de chasse dans la France du Moyen Âge », L’État et la chasse, dir. R.  (...)
  • 26 H. Zug-Tucci, « La caccia da bene comune a privilegio », op. cit., p. 425.
  • 27 Già alcuni giuristi classici ritenevano che in caso di riserve di caccia e pesca appartenenti a pr (...)

14Verso la fine dell’viii secolo, soprattutto nel periodo carolingio, l’autorità sovrana incominciò gradualmente ad attribuirsi il diritto esclusivo di legiferare su tutto ciò che riguarda la foresta (alberi, vegetazioni, fauna e acque). Forst é il termine che qualificava questo diritto, da cui deriva la parola foresta, che si affiancava a silva, termine privo di contenuto giuridico. Il fatto che l’autorità avesse il potere di legiferare sulla foresta e ne avesse la giurisdizione, aveva come conseguenza che l’autorità stessa possedesse sulla foresta un dominio eminente, indipendentemente dall’esserne proprietaria. Come tutore dell’interesse comune e del bene pubblico, l’autorità aveva una supremazia sul territorio. Per quanto riguarda il settore della caccia e della pesca, il forst si tradusse nel diritto sovrano e esclusivo di regolamentarne le modalità, il loro esercizio, quindi di decidere se, quando, dove e da chi e quale animale selvaggio potesse essere cacciato o pescato23. Questo diritto venne così incluso nei diritti di regalia, divenendo prerogativa sovrana o nobiliare « sganciata dalla titolarità della proprietà fondiaria »24. L’autorità sovrana quindi, in certe aree, poteva riservarsi il diritto di caccia o di pesca in un determinato territorio, o concederla a nobili o a istituzioni religiose e laiche25. Chiunque altro avesse voluto esercitarlo era costretto a pagare un tributo che consisteva, generalmente, nella consegna di parte dei proventi della caccia e della pesca, a scadenze regolate dal calendario liturgico o quello venatorio, in riconoscimento del dominio eminente. Oltre ad avere un valore materiale, queste prestazioni avevano la funzione di testimoniare l’esistenza di una signoria territoriale26. Il diritto, o meglio la pratica, di cacciare e di pescare divenne in una certa misura accessoria al fondo, un diritto personale, simbolo del potere che si esercitava sulla terra27.

  • 28 M. Montanari, « L’alimentazione contadina nell’Italia tardomedievale », Campagne medievali. Strutt (...)
  • 29 G. Brey, Dizionario enciclopedico tecnologico popolare, Milano, Tipografia e libreria di Giuseppe (...)
  • 30 Per il ruolo svolto dal lupo nell’immaginario europeo, v. M. Pastoureau, Le loup une histoire cult (...)

15Lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento, a detrimento dei terreni incolti, quindi della foresta, comportò ulteriori limitazioni alla libertà di caccia, soprattutto nel xii e xiii secolo. Nel corso di questi due secoli, infatti, l’economia divenne sempre più cerealicola, modificando profondamente l’alimentazione contadina28. La libertà di caccia e di pesca si trasformarono progressivamente in una libertà regolamentata: l’esercizio di caccia e pesca, per i ceti popolari, divenne così una sorta di attività sussidiaria alla coltura del campo, dell’allevamento del bestiame o di quello del pesce nelle peschiere. Talvolta era addirittura incoraggiato per impedire alla selvaggina, oche selvatiche o gru – « che dimorano nei campi e tornano a pasturare nella campagna »29 –, per esempio, di danneggiare i campi coltivati, o, per permettere l’eliminazione di animali feroci, come i lupi, pericolosi per la comunità30. In alcuni casi, inoltre, gli animali selvatici perdevano il loro carattere di res nullius per essere assimilati piuttosto alla categoria dei frutti della terra, suscettibili un beneficio economico, per questo non occupabili.

16Mi sembra opportuno a questo proposito considerare l’orientamento della dottrina medievale. La regola generale era che la fauna selvatica continuava a essere considerata res nullius e quindi suscettibile di occupazione. Azzone, per esempio, nel secondo libro della sua Summa Institutionum, dopo aver spiegato che per lo ius gentium, il dominio può acquisirsi in diversi modi, inizia la sua trattazione proprio dall’occupazione. Sono occupabili le cose che : « non sunt in bonis alicuius, ut sunt ferae, bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia, quae in terra, mari et coelo, id est in aere, nascuntur »

17La glossa accursiana alle Istituzioni e al Digesto sembra riprendere quanto illustrato da Azzone le ferae bestiae sono res nullius e « quod nullius bonis est, occupanti conceditur ». La questione che sembra interessare principalmente i giuristi medievali riguarda piuttosto il potere del dominus del fondo di vietare l’accesso a eventuali cacciatori o pescatori. Ci si domanda in particolare se tale divieto possa impedire l’acquisto della proprietà dell’animale da parte di un trasgressore, oppure, se questi sia solamente colpevole delle sanzioni che tutelano la proprietà, non incidendo sull’acquisizione della proprietà dell’animale stesso. La prima questione sembra mettere in causa il fatto che talune ferae bestiae siano res nullius, non occupabili.

  • 31 V. Azzone, Summa Institutionum, Venezia, apud Gasparem Bindonum, 1584, col. 1063-1064. Per quanto (...)

18Azzone nella sua Summa sembra riprendere l’idea presente nel diritto giustinianeo, poco importa il luogo dove avviene la cattura dell’animale selvatico: « sive capiat in suo fundo, sive in alieno ». La violazione del divieto non incideva, per il giurista, sull’acquisizione della proprietà dell’animale. Il proprietario poteva solamente eccepire l’actio iniuriarium: « Dominus tamen, si viderit, poterit prohibere ingredientem venandi, aut aucupandi gratia, et si prohibitus fueris, teneris iniuriarium ». Perché, secondo Azzone, erano poche le eccezioni che permettevano l’ingresso del fondo altrui nonostante il divieto posto dal proprietario, e comunque tra queste eccezioni non rientravano nè la caccia nè la pesca31.

  • 32 C. 3, 32, 17: « Si fundum vestrum, vobis per denuntiationem admonentibus volentem ad emptionem acc (...)
  • 33 Su questo interessante. « caso di occupazione venatoria » e per una sua analisi esegetica, v. R. L (...)

19Accursio nella glossa ordinaria alle Istituzioni introduce un importante elemento innovativo rispetto al dettato giustinianeo. Infatti, nella glossa ingrediatur (I., 2, 1, 12), si interroga : « Quid si post prohibitionem quid ceperit? Responsum : non facit suum ». A supporto della sua tesi, Accursio cita due del passi del Codice : 3, 32, 17 e 3, 32, 22, riguardanti la restituzione dei « frutti » della terra di cui qualcuno si è impossessato in modo illecito, in malafede32. Viene citato inoltre il passo delle Istituzioni 2, 1, 14 relativo alle api33. Le api infatti fanno parte della fauna selvatica, se ne acquisisce la proprietà tramite l’occupazione, come nel caso delle ferae bestiae. Tuttavia, se sono catturate, ammansite e messe in un’arnia divengono proprietà di chi le ha catturate, valendo la regola dell’animus revertendi, che si applica a tutti gli animali che sono soliti andare e tornare. Il passaggio delle Istituzioni specifica che anche i favi di miele sono occupabili, pur trattandosi dell’apprensione di una « cosa semimovente » attaccata ai rami delle siepi, a un pertugio di un muro, a una fessura di un tronco di un albero all’interno di un fondo. Chiunque quindi può entrare nel terreno, staccare i favi e appropriarsene, realizzando l’occupazione. Tuttavia, il proprietario del fondo può impedire l’accesso a eventuali cercatori di favi : « Plane integra re si provideris ingredientem in fundum tuum potes eum iure prohibere ne ingrediatur ». Questo passaggio di Gaio è ripreso anche nel Digesto 41, 1, 5-3 : « Favos quoque si quos hae fecerint, sine furto quilibet possidere potest : sed ut supra diximus, qui in alienum fundum ingreditur, potest a domino, si is providerit, iure prohiberi ne ingrederetur ».

20I due passaggi sembrerebbero suggerire che una volta posto il divieto, nessuno può entrare nel fondo e acquisire legittimamente i favi, e sono proprio questi passaggi che Accursio sembra avere presente nella glossa prohiberi del Digesto 41, 1, 3 :

Licet enim principaliter prohiberi non possit occupare quod nullius sit, tamen per consequentiam cum prohibetur ingredi, prohibetur et capere. Item nota quod possum prohibere intrantem in meum, vel etiam manu resistere ».

  • 34 V. J. Fromageau, « La lente gestation du droit de la chasse en Europe », op. cit., p. 431-32 e n.  (...)

Non si può impedire di occupare ciò che non é di nessuno, ma quando si proibisce di entrare in un fondo, conseguentemente si vieta anche di appropriarsi dei suoi frutti. Assimilando gli animali selvatici ai frutti, al grano, alle api e al miele, Accursio sembra voler indicare che gli animali selvatici, rinchiusi in fondi in cui é posto un divieto di entrare, non debbano più essere considerati come res nullius, ma frutti della terra, appartenenti al proprietario del fondo e quindi non più occupabili. Quanto sostenuto da Accursio sembra trovare una rappresentazione grafica in una miniatura posta ad illustrazione del libro 41, tit. 1 del Digesto – latin 4484 – e che esamineremo nel paragrafo successivo. In questo modo Accursio sembra sostanzialmente mirare a voler dare un fondamento teorico alla non occupabilità di animali selvatici che si trovano in terreni di proprietà privata, in riserve, essenzialmente in terreni signorili, limitando in questo modo considerevolmente la categoria delle res nullius rispetto alla regola del diritto romano, facendo si che la fauna selvatica sia considerata, con il passare del tempo, accessoria al terreno in cui si trova34.

III. Limitazioni, modificazioni e cambiamenti nelle illustrazioni dei manoscritti latin 4428, latin 4480, latin 4484 e latin 8936

21Le illustrazioni di questo primo gruppo di manoscritti, di origine diversa, si accomunano per rappresentare le limitazioni all’esercizio della caccia e della pesca, divenuto nel xiii secolo, prerogativa dell’autorità sovrana, e si risolveva, in cambio del suo esercizio e della sua concessione, nella corresponsione di parte dei proventi della venatio, aucupium e piscatio.

  • 35 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xiiie(...)

22Iniziamo la nostra analisi dal manoscritto latin 4480, le cui miniature vennero realizzate da un artista del Primo stile bolognese, tra il 1250 e il 127535. Ad illustrazione della tematica del libro 41 del Digesto, nella miniatura troviamo rappresentato Giustiniano, simbolo dell’autorità sovrana, raffigurato seduto, in trono, con gli attributi del potere temporale – la corona e lo scettro – davanti a un pescatore che sembra presentare all’imperatore il risultato della sua pesca.

Fig. 1 – Un pescatore sembra presentare all’imperatore i risultati della sua pesca

Fig. 1 – Un pescatore sembra presentare all’imperatore i risultati della sua pesca

Paris, BnF, Ms. Lat. 4480, fo 64

  • 36 H. Zug-Tucci, « La caccia da bene comune a privilegio », op. cit., p. 404.
  • 37 Sulla disciplina della pesca nel Medioevo, v. A. Dani, « Pesca e commercio del pesce negli statuti (...)

23Approfittiamo di questa miniatura per ricordare l’importanza del pesce nella società cristiana medievale. Oltre al suo valore simbolico, il pesce « procurava il cibo distintivo della società cristiana, insostituibile nella quaresima »36. Come abbiamo visto, nel diritto romano-giustinianeo la libertà di pesca era considerata quasi assoluta. Ma, come abbiamo già accennato, l’esercizio della pesca, al pari di quello caccia, subì importanti limitazioni. Per poter pescare divenne indispensabile ottenere una concessione dall’autorità sovrana e corrispondere una prestazione remunerativa o simbolica, parte del pescato37. Ed é propria questa situazione giuridica che la miniatura sembra illustrare.

  • 38 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits de la péninsule ibérique, (...)

24Una fattispecie analoga si trova rappresentata nel manoscritto latin 4428, redatto in Catalogna nella seconda metà del xiii secolo38. Esaminiamo la miniatura posta ad illustrazione del secondo Libro delle Istituzioni (fig. 2).

Fig. 2 – Un gruppo di cacciatori e un pescatore di fronte all’autorità sovrana

Fig. 2 – Un gruppo di cacciatori e un pescatore di fronte all’autorità sovrana

Paris, BnF, Ms. Lat. 4428, fo 13v

  • 39 Loc. cit.
  • 40 Ricordiamo che nella penisola iberica l’esercizio della caccia e della pesca aveva trovato una reg (...)

25Amplia una colonna, l’illustrazione si distingue per l’uso dei colori blù, rosa antico, rosa brunito, arancione, bianco e « argent posé sur une couche orange », elemento quest’ultimo che caratterizzerebbe lo stile del minio39. Essa rappresentata l’autorità sovrana, in trono, di fronte a un gruppo di cacciatori (con il falco e con i con cani) e di un pescatore (con le reti riempite di pesci). Segnaliamo anche la presenza di alberi sul fondo della miniatura, che sembra evocare il diritto della foresta. Anche questa miniatura rappresenta il « principio regalistico »40.

26Anche il manoscritto latino 4484 – d’ imitation bolonaise, ma probabilmente miniato nel Midi della Francia alla fine del xiii secolo41 – rappresenta l’affermazione del dominio eminente dell’autorità sovrana sulla foresta (fig. 3). Questa miniatura sembra essere particolarmente interessante perché, ad illustrazione del 41, tit. 1 del Digesto, non é rappresentata una scena di caccia e pesca, ma la concessione del permesso di far legna. L’autorità in cambio, riceve una prestazione in denaro, come si evince dalla borsa, scarsella, che tiene in mano il personaggio posto al centro dell’immagine. Essa testimonia di come la fauna selvatica fosse assimilata alle risorse naturali, ai fructus, assimilazione espressa nella glossa ingrediatur di Accursio, su cui ci siamo soffermati precedentemente42. L’illustrazione quindi sembra svolgere un ruolo di collegamento fra testo e glossa offrendone una sintesi.

Fig. 3 – L’autorità riceve una prestazione in denaro in cambio del permesso di far legna

Fig. 3 – L’autorità riceve una prestazione in denaro in cambio del permesso di far legna

Paris, BnF, Ms. Lat. 4484, fo 50v

  • 43 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits de la péninsule ibérique, (...)

27Concludiamo la nostra analisi riguardante le limitazioni alle attività di caccia e pesca stabilite dall’autorità sovrana, con il manoscritto latin 8936, prodotto probabilmente in Spagna tra il xiii e xiv secolo43. La lettera istoriata S, posta per illustrare il II Libro delle Istituzioni di Giustiniano, incompleta e di fattura mediocre, sembra rappresentare « deux personnages devant une ville » (fig. 4).

Fig. 4 – Due cacciatori di fronte una città

Fig. 4 – Due cacciatori di fronte una città

Paris, BnF, Ms. Lat. 8936, fo 15

  • 44 Loc. cit.
  • 45 Si veda, per esempio, A. Gandino, « Quaestiones stautorum », Bibliotheca Juridica Medii-Aevi. Scri (...)

28L’interpretazione dell’illustrazione é resa difficile da « une peinture couvrante posée en couche très épaisses et dissimulant souvent le dessin (bleu, brun rouge, rouge, jaune) »44. Esaminandola e confrontandola con le miniature che illustrano lo stesso libro, possiamo desumere che i due personaggi siano dei cacciatori. Entrambi tengono qualcosa legata al proprio braccio, forse delle colombe prese con la rete o uccelli da caccia o da richiamo. Quest’ipotesi sembrerebbe confermata dall’imbragatura per portare il corno da caccia che indossa il personaggio vestito di rosso – simile a quella presente nella miniatura del manoscritto latin 4478 (fig. 6) – e dal cane appena abbozzato, ma non completato, posto nella parte inferiore della lettera S. Questa miniatura potrebbe rappresentare la normativa regia, molto diffusa in tutta l’Europa occidentale e ripresa dai diritti locali, che stabiliva il divieto di non andare a cacciare nelle vicinanze della città e meno di due miglia, onde impedire i danni che potevano prodursi ai campi, alle vigne e agli orti limitrofi45.

IV. I Manoscritti bolognesi latin 4438, latin 4440, latin 4478, latin 14341 e latin 14343 : la « caccia borghese » e le sue tecniche

29Il secondo gruppo di manoscritti di cui analizzeremo le miniature e che illustrano il libro 41, tit. 1 del Digesto e il libro 2, tit. 1 delle Istituzioni sono i manoscritti latin 4478, 4440, 4438, 14341 e 14343, prodotti durante il xiv secolo e illustrati a Bologna. La storica dell’arte Susanne l’Engle ne ha studiato l’iconografia, identificando anche i probabili autori delle miniature. L’autrice sottolinea che nel corso del xiv secolo l’iconografia di queste immagini divenne più complessa fino a rappresentare dettagliatamente tutti i modi nei quali le attività di caccia e di pesca si realizzavano. Talvolta la resa grafica é particolarmente originale come nel manoscritto 14343, delle Istituzioni di Giustiniano, opera del maestro Graziano, dove le attività di caccia e pesca sono distribuite su quattro livelli prospettici (fig. 5)

Fig. 5 – Illustratore, Maestro del Graziano di Parigi. Pesca alla con la canna, cattura degli uccelli col bertovello, caccia alla lepre con cani da seguita e levrieri

Fig. 5 – Illustratore, Maestro del Graziano di Parigi. Pesca alla con la canna, cattura degli uccelli col bertovello, caccia alla lepre con cani da seguita e levrieri

Paris, BnF, Ms. Lat. 14343, fo 15, la miniatura è in bianco e nero per esigenze di conservazione del manoscritto

  • 46 Si veda S. L’Engle, The illumination of Legal Manuscripts in Bologna, op. cit. p. 189-194.

30Partendo dal basso verso l’alto troviamo una scena di pesca, nel secondo piano l’aucupium con trappole, nel terzo la caccia alla lepre con i cani da seguita e infine nel quarto piano: « three giant hunters peer over the ridge in spirited pursuit, one blowing a horn and all silhouetted against a gold-leaf skyline as though they were gods »46.

  • 47 Ricordiamo che nello statuto di Bologna del 1288 venne concesso ai doctores legum il privilegio no (...)

31Da un punto di vista giuridico, queste immagini rappresentano tecniche e modalità attraverso le quali poteva essere acquisita la proprietà delle res nullius, degli animali selvatici. Prodotte in epoca comunale, queste illustrazioni si caratterizzano, in particolare per quanto riguarda la caccia, non tanto per rappresentare la caccia cavalleresca, ossia la caccia dei principi nella quale il cacciatore doveva dimostrare il suo coraggio la sua abilità e che avveniva in spazi estesi, nella foresta, quanto piùttosto la caccia e la pesca praticate all’epoca con gli ingegni e le trappole dai « borghesi » e dalla « piccola nobiltà locale », gruppo sociale di cui i giuristi importanti, commanditari dei manoscritti, facevano parte 47. Merita al riguardo osservare come spesso nelle miniature appaiano rappresentati personaggi con ruoli diversi nell’esercizio della caccia e della pesca: alcuni vi svolgono chiaramente dei ruoli subordinati, di assistenza, volti ad agevolare il compito del dominus cacciatore o pescatore.

  • 48 Sulla normativa contenuta negli statuti italiani in tema di caccia e pesca, v. H. Tucci-Zug, « La (...)

32Le modalità attraverso le quali si praticavano la caccia e la pesca trovavano una disciplina nelle consuetudini e nel diritto locale – negli statuti cittadini e rurali in particolare48. Molti prìncipi presenti in tali fonti normative si ritrovano nella famosissima opera di Pietro de Crescenzi (1233-1320): il Liber ruralium commodorum, il Trattato dell’agricoltura, di cui le miniature che esamineremo sono lo specchio.

33Prima di passare all’analisi delle miniature bolognesi, è sembra opportuno soffermarsi brevemente sulla figura di Pietro de Crescenzi e sulla sua opera. Il de Crescenzi ebbe una formazione culturale varia. A Bologna studiò la logica, la medicina e soprattutto il diritto che approfondì in studi successivi ottenendo il titolo di iudex. Come assessore podestarile e giudice assistette numerosi podestà, come Nerio da Rainerio de Guezzi (Ravenna 1268), Alberto degli Asinelli (Senigallia 1267), Galeotto (Asti 1271) e Gugliemo de Lambertini (Imola, Ferrara e Pisa 1283-1293), Conte di Lambertino Lampone (Piacenza 1298). Dal 1293 al 1295, fu anche consulente a Imola e autore di consilia, come è testimoniato da numerosi documenti conservati nell’archivio di quella città49. La sua carriera itinerante gli permise di raccogliere una serie di osservazioni agronomiche e di confrontare i differenti sistemi agrari, nonché metodi relativi alla caccia e alla pesca. Nel 1298 il de Crescenzi sembra essersi ritirato dalla vita publica per passare il suo tempo tra Bologna e la sua residenza rurale di Villa dell’Olmo, dove si dedicò alla scrittura del suo trattato Ruralium commodorum in 12 libri, scritto in latino intorno al 1304 e tradotto in toscano verso il 1350 e poi in francese nel 1375 per ordine di Carlo V50.

  • 51 L’edizione toscana cui si riferiscono le mie citazione é P. de Crescenzi, Trattato della agricoltu (...)

34Passiamo dunque all’esame del decimo libro del trattato, indispensabile per analizzare le miniature che costituiscono il nostro corpus di manoscritti bolognesi. Questo libro é intitolato secondo la traduzione toscana del 1350: di diversi ingegni da pigliar gli animali fieri51. Gli animali che possono essere catturati sono quindi gli animali fieri, le ferae bestiae di Gaio, esempio di res nullius.

  • 52 Ibid., p. 306.

35Nel proemio de Crescenzi specifica che si tratta di animali: aerei, terrestri e acquatici (ferae bestiae, pisces et volucres) di cui la caccia é possibile perché « per il peccato del primo padre all’uomo non ubbidiscono » (non hanno l’animus revertendi) e quindi si possono « pigliare » per l’utilità dell’uomo attraverso « industrie » e « infiniti ingegni » e « quelli che ho potuto sapere » e che l’autore intende « mettere in scritto ». Il decimo libro tratta insomma « di come si piglino gli uccelli, e secondariamente le bestie selvatiche e poi de pesci »52. Le miniature oggetto della nostra analisi, nel rappresentare l’esercizio di caccia e di pesca indispensabile per l’occupazione delle res nullius, riflettono le tecniche descritte nell’opera del de Crescenzi.

A. Di come si piglino gli uccelli

  • 53 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xive  (...)

36Nella miniatura presente nel manoscritto 447853 é raffigurata l’aucupium vagante al vischio, o pania, come si evince dai vari cespugli di vischio raffigurati nella miniatura (fig. 6).

Fig. 6 – Maestro B 18 e bottega. Aucupium vagante al vischio, caccia alla lepre con un levriero bianco, pesca con la canna

Fig. 6 – Maestro B 18 e bottega. Aucupium vagante al vischio, caccia alla lepre con un levriero bianco, pesca con la canna

Paris, BnF, Ms. Lat. 4478, fo 59v

  • 54 P. De Crescenzi, Trattato dell’Agricoltura, op. cit., p. 331-334.
  • 55 Ibid., p. 332.
  • 56 Loc. cit.

37Questa tecnica é descritta minuziosamente dal de Crescenzi in ben quattro capitoli del suo trattato: il cap. XXIV (Come gli uccelli si piglino col vischio), il cap. XXV (Ancora col vischio), il cap. XXVI (Del pigliar gli sparvieri con vischio), e il cap. XXVII (Come si pigliano le passere al vischio)54. Con la pania, una sorta di colla che era ottenuta dalle bacche di vischio, si cospargevano arbusti e verghe, sui quali rimanevano attaccati gli uccelli attirati con richiami di altri uccelli, in modo particolare il gufo. Come osserva il de Crescenzi, « quando gli uccelli il veggono, volano intorno, e per lo volare, lassi, sopra l’albero impaniato si pongono » e l’uccellatore « con una pertica li perseguita e uccidendoli »55. Nel primo piano a sinistra, vestito di rosa e con un berretto rosso, é proprio rappresentato un oisellier nell’atto di finire gli uccelli rimasti incollati all’arbusto. Notiamo la pertica che tiene nelle mani con la quale infilza l’uccello grigio, forse una cornacchia. Il trattato raccomandava l’utilizzo della pertica e non delle mani, « imperocché, se con le mani volesse pigliare, sì l’offenderebbero col becco »56.

  • 57 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xive  (...)
  • 58 P. De Crescenzi, Trattato dell’Agricoltura, op. cit., p. 334-335.

38I manoscritti latin 4438 e latin 444057 rappresentano la caccia col balestro (fig. 7 e 8). Il cap. XXVIII del trattato descrive « come gli uccelli si prendano con balestro, e con arco, dovunque sieno, o in terra, o in arbore », dando istruzioni molto precise sulla forma delle saette. Se il balestratore vuole cacciare oche o grandi uccelli la saetta deve essere biforcata ; se invece si vogliono cacciare « in arbore piccioni, colombi o pippioni », i materezzoli devono essere « di pari peso » e in ogni caso il balestratore deve tenere, quando si accinge a colpire la preda, la mano fermissima. Gli uccelli anche con questa tecnica per poter essere colpiti dovevano essere messi in fuga o attirati. Vari metodi sono a riguardo indicati, come quello di utilizzare una civetta o un gufo, le testa di una gatta, » imperroché gli uccelli a quel vengono ». Nel campo o nella via l’uccellatore può portare « sopra se lieve strumento di molte frondi con le quali si possa nascondere » ; gli uccelli in questo caso si possono « commuovere » con il solo suono delle frondi, e « chiamargli si possono con qualunque strane e inusitate voci s’allettano imperrocché si meravigliano di quelle »58.

Fig. 7 – Bottega di Gregorio-Graziano di Parigi. Caccia agli uccelli con il balestro, caccia alla lepre con un bracco da sangue, pesca con rete da pesca: negossa o giacchio

Fig. 7 – Bottega di Gregorio-Graziano di Parigi. Caccia agli uccelli con il balestro, caccia alla lepre con un bracco da sangue, pesca con rete da pesca: negossa o giacchio

Paris, BnF, Ms. Lat. 4438, fo 18v

Fig. 8 – Maestro del Graziano di Napoli. Caccia agli uccelli con con il balestro, il corno da caccia e un levriero bianco e pesca all’amo

Fig. 8 – Maestro del Graziano di Napoli. Caccia agli uccelli con con il balestro, il corno da caccia e un levriero bianco e pesca all’amo

Paris, BnF, Ms. Lat. 4440, fo 15v

39Nel manoscritto 4438 (fig. 7), l’arciere, vestito di rosa, punta il suo arco verso un albero dove probabilmente sono nascosti degli uccelli; l’uomo alla sua sinistra, con abito di colore blù ceruleo, di condizione servile come si evince dal vestito corto e dalle gambe nude, tiene in mano un uccello predatore allo scopo di far uscire le prede dal loro nascondiglio e l’arciere possa così colpirle.

  • 59 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xive  (...)

40Una situazione simile è rappresentata nella miniatura del manoscritto 4440 (fig. 8). Sullo sfondo di un paesaggio roccioso, il compito del balestriere posto in primo piano è facilitato da due uomini di condizione servile: per « meravigliare gli uccelli », l’uno di essi suona il corno da caccia, l’altro scuote la fronda di un albero e un levriero bianco a sua volta minaccia la preda. Il risultato é garantito: l’uccello (probabilmente una gazza) esce dal suo nascondiglio e il balestriere può colpirla. La stessa tecnica é presente nella miniatura del manoscritto 1434159 (fig. 9), dove il personaggio in primo piano raffigurato di spalle cerca di facilitare il compito del balestriere, posto nel secondo livello della miniatura.

Fig. 9 – Maestro del 1328 e bottega. Pesca « a navicella » con la rete, caccia alla lepre con i cani, caccia agli uccelli con il balestro

Fig. 9 – Maestro del 1328 e bottega. Pesca « a navicella » con la rete, caccia alla lepre con i cani, caccia agli uccelli con il balestro

Paris, BnF, Ms.Lat. 14341, fo 60v

Fig. 9bis – Maestro del 1328 e bottega. Pesca con la fiocina in un corso d’acqua limpida

Fig. 9bis – Maestro del 1328 e bottega. Pesca con la fiocina in un corso d’acqua limpida

Paris, BnF, Ms. Lat. 14341, fo 60v

  • 60 Ibid., p. 65, no 23.
  • 61 P. de Crescenzi, Trattato dell’agricoltura, op. cit., p. 335.

41Nel manoscritto 1434160 (fig. 5) é invece rappresentata la cattura degli uccelli col bertovello, « una gabbia di vinchi, fatta, donde uscir non sanno ». Secondo il de Crescenzi questa trappola era particolarmente adatta per i passerotti e passere in quanto meno sagaci61.

B. Come si pigliano le bestie selvatiche

  • 62 Ibid. p. 337.
  • 63 Sulle differenti tipologie di cani utilizzati per la caccia alle lepre, v. J. Burgnion, Les chasse (...)

42In tutti i manoscritti oggetto della nostra analisi é rappresentata la caccia alle lepri, trattata dal de Crescenzi nel cap. XXIX (« Del prendere le bestie, e le fiere, e prima come si prendan le lepri co’ cani »). Nei manoscritti 4478 (fig. 6), 4438 (fig. 7), 14341 (fig. 9) e 14343 (fig.  ) la caccia alla lepre é rappresentata da cani che seguono una lepre. Per stanare le lepri sono infatti necessari tre tipi di cani differenti « chiamati segugi [cani da seguita], o vero brachetti [bracco da sangue], i quali, quanto più sottile odorato hanno tanto migliori sono ». Occorrono poi cani « al correre molto leggeri », tali che riescano a seguire la preda e appropriarsene (levrieri)62. Nelle miniature dei nostri manoscritti troviamo rappresentate le diverse tipologie di cani descritti dal trattato: un levriero bianco nei manoscritti 4478 e 4440 (fig. 6 e 8), un bracco da sangue nel manoscritto 4438 (fig. 7), un bracco da sangue e un cane da seguita nel manoscritto 14341 (fig. 9). Nel manoscritto 14343 (fig. 5), troviamo una sintesi di tutti i cani necessari per poter cacciare gli animali selvatici: cani da seguita, bracchi da sangue e levrieri bianchi63.

C. Del pigliare i pesci

  • 64 P. De Crescenzi, Trattato dell’agricoltura, op. cit., p. 345-351.

43Passiamo infine all’esame delle tecniche utili per l’attività di pesca, descritte nel trattato nei capitoli XXXVI (Del pigliare i pesci, e prima, come si piglino con le reti), nel cap. XXXVII (« Come si piglino i pesci con le ceste, e altri strumenti fatti di vinchi ») e nel XXXVIII (« Come si piglino i pesci con l’amo, e in altre guise »)64.

  • 65 Ibid., p. 346-347.
  • 66 Ibid., p. 349.

44Iniziamo la nostra analisi dal manoscritto 4438 (fig. 7), dove troviamo rappresentato un uomo nudo di spalle, che sta per gettare nell’acqua limpida una rete, probabilmente una negossa o un giacchio che potevano essere utilizzati presso la riva di un corso d’acqua senza bisogno di ricorrere a « navicella »65, che invece é rappresentata nel manoscritto 14341 (fig. 9) dove due uomini sono intenti a ritirare dal mare una rete (nel trattato sono elencate diversi tipi di rete, a seconda delle acque in cui il pesce é pescato: la scorticatoia, utilizzata nelle acque del mare ; la traverseria, utilizzata nei fiumi e in « tutte le acque spaziose », le reti piccoli e sottili « in poca acqua », la cogolaria nelle « acque di strette valli » il degagum « per le valli e ne luoghi aperti e profondi »). Torniamo all’esame del manoscritto 4438 (fig. 7). L’uomo nudo é circondato da uomini vestiti che indossano addirittura cappelli neri e che sottolineano il contrasto con la sua nudità. Come nel caso della caccia quest’uomo sembra svolgere un’attività subordinata e ausiliaria a quella degli uomini che lo circondano, i domini pescatori. Lo stesso rapporto di subordinazione si ritrova nel manoscritto 4478 (fig. 6), dove un personaggio vestito di rosso é seduto a fianco e osserva un altro personaggio di condizione servile intento a pescare con la canna66. Infine nel manoscritto 4440 (fig. 8), l’attività di pesca è di nuovo rappresentata da due uomini di diverse condizioni sociali: due personaggi con un bastone agitano l’acqua per far risalire i pesci, che possono poi essere catturati con la pesca all’amo, tecnica utilizzata maggiormente nelle acque profonde, e così descritta nel capitolo XXXVIII del trattato di de Crescenzi:

  • 67 Ibid., p. 350.

A una funicella di peli bianco di setole di cavallo s’annoda un amo e quello alla sommità d’una verga sottile, s’annoda intorno a quell’amo un cibo che da pesci maggiormente s’appetisce e si ravvolge e non si vegga l’amo e poi si gitta nell’acqua come é manifesto a tutti 67.

  • 68 Ibid, p. 351.

45Come astuzia il de Crescenzi consiglia di conoscere « che esca ciascuna generazione di pesci più appetisca » e quindi esaminare le budella dei pesci per vedere quale tipo di alimenti questi preferiscono. Il loro gusto infatti sembrerebbe cambiare secondo le stagioni e le acque in cui si trovano. Per pescare i pesci grossi in « acque chiarissime » é invece necessaria la fiocina, uno strumento « di ferro con molte punte, il quale il pescatore ha in capo d’alcuna asta di lancia »68.

  • 69 Dalle illustrazioni presenti nelle miniature non é possibile individuare se la pesca fosse pratica (...)

46Nella lettera istoriata Q del manoscritto 14341(fig. 9bis), un uomo nudo visto di spalle, come nel manoscritto latin 4438 (fig. 7), é intento a pescare con la fiocina in un corso d’acqua limpida, e sembrerebbe eseguire gli ordini di un personaggio vestito, rappresentato abbracciare la lettera Q69.

V. I manoscritti del Midi della Francia : latin 4423, latin 4432, latin 4483 e latin 16905: « la caccia signorile » e l’ars bersandi

  • 70 Per la provenienza e la datazione di questi manoscritti, si veda il fichier Avril : https://archiv (...)
  • 71 Fa eccezione il manoscritto Nal 2437 che raffigura una scena di caccia alla lepre con cani da segu (...)
  • 72 L’attività dell’arciere e della caccia signorile al cervo e alla lepre saranno diffusamente tratta (...)
  • 73 V. J. Fromageau, « La lente gestation du droit de chasse » op. cit., p. 431 e A. Rigaudière « Le d (...)
  • 74 Ricordiamo, per esempio le instructions royales di 1322 e 1318 e le ordinanze di 1299 e 1314 di Fi (...)
  • 75 Ibid. p. 16. Invece, secondo la Somme rural di Jean Boutillier (1340-1399), l’esercizio della cacc (...)

47Nei manoscritti francesi – i manoscritti latin 4423, 4432, 4483 e 16905, probabilmente illustrati, secondo François Avril, nel sud della Francia70 – le miniature che illustrano il libro 41, tit. 1 del Digesto e il libro 2, tit. 1 delle Istituzioni hanno struttura stilisticamente più semplice e quindi sono di interpretazione molto più agevole. Esse rappresentano quasi esclusivamente la caccia agli animali selvatici, in particolare al cervo e alla lepre71. A differenza dei manoscritti bolognesi che abbiamo appena esaminato, non si tratta tanto della caccia praticata da « borghesi » o dalla « piccola nobiltà », quanto piuttosto di una caccia aristocratica, come si evince dalla presenza stilizzata degli alberi, la foresta, ossia di uno spazio di caccia esteso riservato al principe e ai signori72, testimonianza dell’affermazione in questo paese della monarchia, che rivendicava il monopolio del diritto di caccia e pesca73. Le illustrazioni sembrano così di nuovo aggiornare e integrare il dettato giustinianeo. Infatti, in Francia, dal punto di vista normativo, la progressiva limitazione dei diritti di caccia e pesca74 si concluse con l’ordinanza di Carlo VI del gennaio di 1396. L’esercizio di caccia e pesca divenne un diritto riservato ai nobili e strettamente controllato dal sovrano: « aucunes personnes non noble de nostre dit Royaume ne se hardisse de chasser »75.

  • 76 V. supra p. 16.
  • 77 Il verbo berser, equivalente al tedesco birsen, all’origine significava semplicemente tirare con l (...)
  • 78 Ibid. La caccia al cervo con l’arco era stata oggetto di un trattato, De arte bersandi, scritto in (...)
  • 79 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen-Âge, Paris, Editions du Seuil, 2004. La caccia al (...)
  • 80 Su Sant’Uberto, si veda P. Galloni, « La caccia e la santità. Consolidamento del potere carolingio (...)
  • 81 Id., Il cervo e il lupo : caccia e cultura nobiliare nel Medioevo, Bari, Laterza, 1993.

48Passiamo ora all’esame delle illustrazioni presenti nei manoscritti. Nella sezione precedente abbiamo già illustrato le modalità attraverso le quali si realizzava la caccia alla lepre76. Per quanto riguarda la caccia al cervo con l’arco, l’ars bersandi77, era considerata la pratica venatoria nobile per eccellenza, « la reine de toutes les chasses »78. Chi la praticava poteva mostrare il suo valore e la sua abilità. Il cervo, infatti, veniva catturato solo dopo un lungo inseguimento, che richiedeva necessariamente grandi spazi, appunto le foreste, che come abbiamo appena detto, erano riservate ai nobili e al sovrano. Nei bestiari medievali si sottolineava inoltre la particolare simbologia del cervo associandolo alla figura di Cristo79. Si ricordi a questo proposito la croce che apparve a Sant’Uberto, patrono dei cacciatori, fra le corna di un cervo che stava inseguendo e che determinò la sua conversione80. Il cervo divenne così oggetto di attenzioni speciali da parte di sovrani e nobili, che su di esso pretesero il privilegio esclusivo di cacciarlo81.

49Passiamo ora all’analisi del nostro corpus di manoscritti illustrati nella Francia del Midi. Vediamo per esempio rappresentata nel manoscritto 443282 una caccia al cervo (fig. 10). Un cervo ferito da un cacciatore arciere fugge nella foresta inseguito da tre cani di razze differenti : un bracco da sangue, un levriero e un cane da seguita. La stessa rappresentazione di caccia in foresta, ancora più stilizzata, la troviamo raffigurata nel manoscritto latin 442383 dove un cervo in fuga, già colpito da una freccia conficcata nel suo collo, é attaccato di slancio probabilmente da un levriero (fig. 11).

Fig. 10 – Caccia al cervo con l’arco e con i cani: bracco da sangue, un levriero e un cane da seguita.

Fig. 10 – Caccia al cervo con l’arco e con i cani: bracco da sangue, un levriero e un cane da seguita.

Paris, BnF, Ms. Lat. 4432, fo 13v

Fig. 11 – Caccia al cervo con l’arco e con un levriero

Fig. 11 – Caccia al cervo con l’arco e con un levriero

Paris, BnF, Ms. Lat. 4423, fo 20

50La caccia alla lepre é invece rappresentata nel manoscritto 16905 (fig. 12)84. Essa ha luogo in una garenne – un terreno selvatico, sabbioso, posto non lontano da un castello, riserva di caccia alla lepre del signore del luogo85. Il cacciatore arciere assiste all’inseguimento da parte di due cani da seguita di una lepre che cerca scampo in una delle tane della garenne.

51Infine, il manoscritto 448386 sintetizza questi due tipi di caccia (fig. 13). In esso vediamo un arciere pronto a scoccare la sua freccia contro un cervo in fuga nella foresta, mentre due cani, un cane da seguita e un levriero, inseguono sia il cervo che una lepre.

Fig. 12 – Caccia alla lepre nelle tane della garenne con l’arco e un cane da seguita

Fig. 12 – Caccia alla lepre nelle tane della garenne con l’arco e un cane da seguita

Paris, BnF, Ms. Lat. 16905, fo 13

Fig. 13 – Caccia al cervo e alla lepre con l’arco, con un cane da seguita e un levriero

Fig. 13 – Caccia al cervo e alla lepre con l’arco, con un cane da seguita e un levriero

Paris, BnF, Ms. Lat. 4483, fo 18v

VI. Conclusioni

  • 87 Le prerogative reali sulla caccia e sulla pesca erano spesso oggetto di contestazioni da parte dei (...)

52Nel presente contributo ho cercato di mostrare come l’esercizio della caccia e della pesca che rendevano possibile l’acquisizione della proprietà tramite occupazione – la cattura dell’animale – nel corso dei secoli ha subito importanti limitazioni per divenire prerogativa di sovrani e nobili. Le illustrazioni che abbiamo esaminato e che illustrano il libro 41, tit. 1 del Digesto e il libro 2, 1, 14 delle Istituzioni notificano questi cambiamenti. Le miniature sembrano svolgere un ruolo di sintesi tra teoria, usi locali, giurisprudenza e legislazione sovrana. Tutto ciò lascia presumere una probabile direzione del giurista, dell’esperto di diritto, sul lavoro dell’artista. Oltre a illustrare il dettato normativo giustinianeo – l’occupazione per il tramite della caccia e della pesca – le illustrazioni svolgono un ruolo di aggiornamento, integrando il testo giustinianeo, ormai vecchio di otto secoli. Esse illustrano la progressiva limitazione che avviene con l’affermazione delle monarchie europee, la pesca ma soprattutto l’attività venatoria, diventeranno una prerogativa quasi sovrana in contrasto con una tradizione antica che vedeva il diritto di caccia e pesca come inerente all’individuo. Dalle illustrazioni possono essere inoltre dedotte le differenze esistenti tra le aree geografiche nella regolamentazione della caccia e della pesca. Come abbiamo visto i manoscritti bolognesi rappresentano una « caccia di tipo borghese », riflettendo gli statuti e gli usi locali. Le illustrazioni dei manoscritti francesi rappresentano invece una « caccia signorile », rispecchiano la situazione politica del paese : l’imposizione del carattere regalien della caccia, la sua concessione esclusiva ai « seigneurs justiciers »e ai proprietari delle terre87.

  • 88 Si veda, A. Macgregor, « Swan rolls and beak markings. Husbandry, explotation and regulation of Cy (...)

53Dal punto di vista giuridico, questo ridimensionamento dell’esercizio di caccia e pesca, testimonia un progressivo svuotamento della categoria delle res nullius. Teoricamente, la fauna selvatica continua a essere considerata res nullius, occupabile da tutti. Ma se si trovava in terreni di proprietà privata, si pensi alle riserve di grandi dimensioni, comprendenti terreni incolti e interi boschi, dove i signori si riservavano la loro selvaggina preferita, allora l’antica pratica dello ius gentium veniva meno, perché essi venivano assimilati ai frutti del fondo e quindi non occupabili. La fauna selvatica cessava quindi di essere res nullius per divenire proprietà privata a disposizione del sovrano o della nobiltà. Si pensi a questo proposito all’Act of Swans, lo statuto con il quale nel 1482 il re d’Inghilterra Edoardo IV rendeva i cigni proprietà della famiglia reale, della nobiltà e dei proprietari terrieri. Da allora, e fino alla fine dell’800, il becco dei cigni venne marchiato con lo stemma reale o con il simbolo del relativo nobile proprietario (fig. 14): chiunque fosse stato trovato a cacciare e a mangiare un cigno marchiato sarebbe stato accusato di furto88.

Fig. 14 – Esempi di marchi impressi sul becco dei cigni – swan marks

Fig. 14 – Esempi di marchi impressi sul becco dei cigni – swan marks

Londra, BL, Harley 3605, fo 19, Public domain, https://www.bl.uk/​catalogues/​illuminatedmanuscripts/​ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=28208

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Notes

1 Ovidio, Metamorfosi, libro VIII, v. 425-429. Desidero ringraziare per gli utili commenti e suggerimenti il professor Patrick Arabeyre. Vorrei ugualmente ringraziare i conservatori Maximilien Girard e Maxence Hermant per la loro disponibilità e per il loro prezioso aiuto nell’accesso ai manoscritti della Bibliothèque nationale de France.

2 A-J. Arnaud, « Réflexions sur l’occupation, du droit romain classique au droit moderne », Revue historique de droit français et étranger, 46, 1968, p. 186. Quest’articolo é stato il punto di partenza della mia analisi sulle res nullius. Sull’occupazione degli animali selvatici v. anche A. D. Manfredini « Chi caccia e chi é cacciato… ». Cacciattore e preda nella storia del diritto, Torino, Giappichelli, 2006. Sul concetto di res nullius e occupazione che tiene conto della dottrina, della normativa e della giurisprudenza attuale, v. J. de Malafosse, « Res nullius », Nonagesimo anno. Mélanges et hommage à Jean Gaudmet, dir. C. Bontems, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 417-427.

3 J. Baschet, L’iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008, p. 62.

4 Sul « legame naturale tra parole e immagine », per utilizzare un’espressione di Aby Warbourg, e la nozione di pensare in immagini « de les articuler, de les penser l’une par l’autre, dans leurs imbrications et leurs décrochements, leurs échos et leurs écarts », v. Ibidem p. 160-163. Sull’immagine come parte integrante del testo, cf. aussi, M. Shapiro, Words and picture. On the literal and the symbolic in the illustration of a text, L’Aia-Parigi, Mouton, 1973, in particolare p. 15.

5 Sulla produzione e circolazione, di manoscritti, giuristi, committenti e artisti, v. M. A. Bilotta, « Nuovi elementi per la storia della produzione e della circolazione dei manoscritti giuridici miniati nel Midi della Francia tra xiii e xiv secolo. Alcuni frammenti e manoscritti ritrovati », Medieval Europe in motion. The Circulation of Artists, Images, Patterns and Ideas from the Mediterranean to the Atlantic Coast (6th-15th centuries), dir. M. A. Bilotta, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2018, p. 319-392.

6 V. infra.

7 V. infra.

8 V. infra.

9 V. infra.

10 Il manoscritto latin 4437, prodotto probabilmente in Catalogna, non é stato completato, si limita a raffigurare, all’inizio del secondo libro delle Istitutiones (fo 15v), una lettera istoriata (S) rappresentante « un chasseur sonnant de la trompe », illustrazione giustamente collegata dall’autore della notizia a I. 2, 1, 12, v. Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits de la péninsule ibérique, dir F. Avril, J-P. Aniel, M. Mentré et al., Parigi, Bibliothèque nationale de France, 1982, nº 103, p. 187. Il manoscritto sembrerebbe contenere anche delle glosse di Guillaume Placian, professore di diritto à Montpellier, v. F. Cahu, Un témoin de la production du livre universitaire dans la France du xiiie siècle : la collection des Décrétales de Grégoire IX, Turnhout, Brepols, 2013, p. 62, n. 253. Del manoscritto Nal 2437, prodotto probabilmente nel Midi della Francia si tratterà nella n. 72. Si segnala inoltre che il manoscritto latin 4423 è l’unico a non essere glossato e che appartenne nel 1583 al giurista Pierre Pithou (1536-1596).

11 Ibid., p. 185.

12 Ibid., p. 188. Nel diritto romano la classificazione delle cose (res) varia secondo i giuristi. Gaio distingueva tra res in nostro patrimonio e res extra nostrum patrimonium e conseguentemente tra res in commercio (suscettibili di essere oggetto di rapporti giuridici privati) e res extra commercium. Sulle res in patrimonio esisteva un diritto di proprietà e erano in commercio. Le res extra patrimonium, invece, erano quelle su cui non era in atto un diritto di proprietà e non avevano la possibilità di essere oggetto di rapporti giuridici privati, come le res divini et humani iuris – coincidendo in questo caso con le res extra commercium. Altrimenti, rientravano fra le res extra patrimonium quelle che pur essendo in commercio non avevano attualmente un proprietario: si trattava delle res nullius in bonis. A questo proposito ricordiamo che le Istituzioni 2, 1, 7 e il Digesto 1,8 riportano anche questo frammento preso dalle Istituzioni del giurista Elio Marciano (Libro tertio, Institutionum) relativo alle res nullius : « nullius autem sunt res sacrae, et religiosae ; et sanctae ; quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est » ; si veda a riguardo anche Y. Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors de la religion », Annales, 57/6, 2002, p. 1431-1462, in particolare p. 1432, n. 2, sulla differenza tra res nullius e res nullius in bonis. Per una classificazione generale delle res nel diritto romano; si veda M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffré, 1990, p. 379-382.

13 Per il diritto romano le res nullius, oggetto d’occupazione perché non avevano mai avuto un proprietario, erano, oltre agli animali selvatici, l’insula in mari nata (D. 41, 1, 7-3), le res hostium (D. 41, 1, 51), le cose del nemico (nonché le persone, che divenivano schiavi). L’occupazione si applicava anche alle res derelictae, cose abbandonate con l’intenzione di disfarsene (D. 41, 7, 7). Merita osservare che nessuna di queste fattispecie troverà una rappresentazione grafica nelle illustrazioni che esamineremo in seguito, riguardando per lo più l’occupazione degli animali selvatici.

14 A. J. Arnaud, « Réflexions sur l’occupation, du droit romain classique au droit moderne », op. cit., p. 187.

15 D. 41, 1, 5-6, 7 e I. 2, 1-15 e 16. Merita osservare che secondo il diritto romano vi sono animali che hanno una natura selvatica, ma ciononostante posseggono l’animus revertendi e quindi non sono oggetto di occupazione. Si tratta dei pavoni e delle colombe e in alcuni casi anche dei cervi. La regola generale che si applica a quesa tipologia di animali selvatici, che sono soliti andare e tornare (abire et redire), é la seguente : « ut eo usque tua esse intelligantur, donec animum revertendi habeant : nam si revertendi animum habere desierint ; etiam tua esse desinunt et fiunt occupantium ». Se quindi tali animali perdono la loro consuetudo revertendi, l’abitudine di tornare, ritornano res nullius.

16 V. D. Mantovani, « I giuristi, il retore, le api. Ius controversum e natura nella declamatio maior xiii », Testi e problemi del giusnaturalismo romano, dir. D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia, IUSS Press, 2007, p. 328-336.

17 V. ibid., p. 328 e p. 329.

18 Al proprietario del fondo in cui avveniva la caccia competeva lo ius prohibendi per impedirne ad estranei l’accesso. Ma il divieto, seppur sanzionato giuridicamente, non influiva sulla proprietà dell’animale catturato. Il cacciatore o pescatore era esclusivamente responsabile per i danni arrecati al fondo ma non per aver cacciato l’animale. La reale efficacia dei mezzi di tutela processuale o extra-processuale che il proprietario del fondo poteva eccepire in caso di violazione di tale divieto, é oggi messa in discussione. Sembra infatti che in caso di violazione dello stesso, il conflitto tra quest’ultimo e i cacciatori veniva risolto via facti, con l’uso della forza ; v. Z. Benincasa, « Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano vivai e riserve di caccia », Mater familias. Scritti per Maria Zablocka, dir. Z. Benincasa et J. Urbanik, Varsavia, 2016, p. 39-44 e A. Manfredini « Un’iniuria che non c’é », Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo, dir. L. Vacca, Padova, IRIS, 2008.

19 Ibid., p. 45 (D. 47, 10, 13-7). Il parere di Pomponio é riportato da Ulpiano che considerava la possibilità data alla persona a cui era impedito il diritto di pescare in mare di esperire l’actio iniuriarum contro chi gli imponeva il divieto.

20 La categoria delle res communes é trattata nelle Istituzioni 2, tit. 1,1-1 e nel Digesto 1,8,2-1 che riportano un passo delle Istituzioni del giurista Elio Marciano. Le res communes si distinguevano dalle res nullius in quanto non potevano essere occupate e per il fatto « di non poter impedirne ad alcuno l’uso » ; così A. Dani, « Il concetto giuridico di « beni comuni » tra passato e presente », Historia et ius, 6, 2014, p. 7-9.

21 V. Id., « Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale. Il caso della Toscana senese tardomedievale e moderna », Rivista di storia del diritto italiano, 71, 1998, p. 239, dove è tracciato un panorama sintetico, ma completo, della storia del diritto di caccia e pesca dal diritto romano al medioevo.

22 Si consideri per esempio l’Editto di Rotari, che per evitare contestazioni che potevano nascere tra i cacciatori in merito alla cattura e alla proprietà della preda, stabiliva tutta una serie di provvedimenti. Si pensi al cap. 312, de fera inventa et ab alio vulnerata, al cap. 313, de fera celata e al cap. 314 quamdiu fera intellegatur esse venatoris, v. al riguardo H. Zug-Tucci, « La caccia da bene comune a privilegio », Economia naturale, economia monetaria, dir. R. Romano e U. Tucci, Torino, 1983, p. 411-412. Ricordiamo inoltre che anche la legge romana dei visigoti, promulgata da Alarico II nel 506, così come altre legislazioni barbariche, per esempio le Leges Burgundionum, la Lex Baiuwariorum, e la Lex Frisionum contengono norme analoghe a quelle dell’editto di Rotari ; v. L-J. Bord et J-P. Mugg, La chasse au Moyen-Âge : Occident latin vie-xve siècle, Aix-en-Provence, Compagnie des éditions de la Lesse, 2008.

23 Per l’evoluzione del diritto di caccia nell’alto Medioevo, v. M. Pacaut, « Une equisse de l’évolution du droit de chasse au haut Moyen-Âge », La chasse au Moyen-Âge. Actes du Colloque de Nice 22-24 juin 1979, Paris, 1980, p. 59-67. Sul forst e il diritto della foresta, v. anche A. Guerreau, « Les structures de base de la chasse médiévale », La chasse au Moyen-Âge. Société traités, symboles, dir. A. Paravicini Bagliani e B. Van den Abeele, Firenze-Tournhout, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2000, p. 25-32.

24 Così A. Dani, « La caccia e la pesca », op. cit., p. 214.

25 V. A. Rigaudière « Le droit de chasse dans la France du Moyen Âge », L’État et la chasse, dir. R. Denoix de Saint-Marc et al., Parigi, Fondation de la maison de la chasse et de la nature, 2002, p. 22. L’autore sottolinea l’idea di « faire de droit de chasse un monopole royal », idea che allo stesso tempo andava conciliata con pratiche in uso da secoli. Per trovare una mediazione tra queste due esigenze si adottò il sistema delle concessioni. Anche se i giuristi continuavano a considerare il diritto di caccia un monopolio reale: « la pratique en fait un droit concédable, qui vaut redevances et services à celui qui abandonne une part de son usage ».

26 H. Zug-Tucci, « La caccia da bene comune a privilegio », op. cit., p. 425.

27 Già alcuni giuristi classici ritenevano che in caso di riserve di caccia e pesca appartenenti a privati gli animali selvatici rientrassero tra i fructus di cui era esclusa l’occupabilità, v. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, op. cit., p. 415. Cf. anche Z. Benincasa, « Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano vivai e riserve di caccia », op. cit., p. 39-62. Per la nozione di fructus, v. R. Cardilli, La nozione giuridica di fructus, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, p. 203-205.

28 M. Montanari, « L’alimentazione contadina nell’Italia tardomedievale », Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, dir. M. Montanari, Torino, Einaudi, 1984, p. 201-217. Per la Francia e la centralità del pane nel Medioevo, v. A. M. Bautier, « Pain et pâtisserie dans les textes médiévaux latins antérieurs au xiiie siècle », Manger et boire au Moyen-Âge. Actes du colloques de Nice (15-17 octobre 1982), dir. D. Menjot, Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Nice, Parigi, 1984.

29 G. Brey, Dizionario enciclopedico tecnologico popolare, Milano, Tipografia e libreria di Giuseppe Chiusi,1843, p. 288 - voce « Caccia », p. 271-301. Un metodo più pacifico di tenere lontano gli uccelli dai campi coltivati era quello di ricorrere agli spaventacchi o spauracchi : « cencio o straccio che si mette nei campi sopra una mazza o sugli alberi per spaventare gli uccelli », v. C. Lapucci, « Spaventapasseri. Avium, maxima formido. Inaugurazione della mostra dell’Accademia dei Georgofili, Firenze 1998», Rivista di storia dell’agricoltura, 9 febbraio 1998), 39, 1999, p. 134-137: https://rsa.storiaagricoltura.it/pdfsito/109_9.pdf.

30 Per il ruolo svolto dal lupo nell’immaginario europeo, v. M. Pastoureau, Le loup une histoire culturelle, Paris, Seuil, 2018. Per un panorama completo del diritto e delle limitazioni all’esercizio di caccia e, per analogia, a quello di pesca, nell’Europa occidentale nel Medioevo, v. La chasse au Moyen-Âge. Actes du Colloque de Nice (22-24 juin 1979), op. cit., e J. Fromageau, « La lente gestation du droit de la chasse en Europe », Nonagesimo op. cit., p. 429-446.

31 V. Azzone, Summa Institutionum, Venezia, apud Gasparem Bindonum, 1584, col. 1063-1064. Per quanto riguarda le eccezioni, esse comprendevano le seguenti fattispecie: glandis colligendi causa (D. 43, 28, 1); causa pecuniae tuae in alieno absconditae (D. 10, 4, 15) ; si vendemiam quam eum tollere me venditor prohibeat (D. 19, 1, 25), alle quali Accursio nella glossa venandi (I. 2, 1, 12) aggiunge: si causa requirendi fugitivum meum (C. 6, 1,2 1).

32 C. 3, 32, 17: « Si fundum vestrum, vobis per denuntiationem admonentibus volentem ad emptionem accedere, quod distrahentis non fuerit, non recte is contra quem preces funditis comparavit vel alio modo mala fide contraxit, tam fundum vestrum constitutum probantibus quam fructus, quos eum mala fide percepisse fuerit probatum, aditus praeses provinciae restitui iubebit » e C. 3, 32, 22: « Certum est mala fide possessores omnes fructus solere cum ipsa re praestare, bona fide vero extantes, post litis autem contestationem universos ».

33 Su questo interessante. « caso di occupazione venatoria » e per una sua analisi esegetica, v. R. Lambertini, « Teofilo, le api e i favi : spunti esegetici in tema di occupazione venatoria », KOMONIA, 38, 2014, p. 371-393, in particolare, p. 375-377.

34 V. J. Fromageau, « La lente gestation du droit de la chasse en Europe », op. cit., p. 431-32 e n. 11 : « le gibier n’est plus un res nullius mais accessoire du fief : qui a fief à droit de chasse” ».

35 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xiiie siècle, F. Avril et M-T. Gousset, Bibliothèque nationale de France, Parigi, 1984, p. 92, no 116. La miniatura é stata anche analizzata da S. L’Engle, The illumination of Legal Manuscripts in Bologna, 1250-1350. Production and iconography. Tesi di dottorato, New York University, Institute of Fine Arts, 2000, p. 192.

36 H. Zug-Tucci, « La caccia da bene comune a privilegio », op. cit., p. 404.

37 Sulla disciplina della pesca nel Medioevo, v. A. Dani, « Pesca e commercio del pesce negli statuti di Comuni toscani e laziali », Progressus, 6/2, 2019, p. 120-136.

38 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits de la péninsule ibérique, op. cit., p. 107, no 148. L’origine catalana del manoscritto sarebbe dovuta alle « réclames du texte central placées verticalement dans la marge inférieure, ainsi que le style du décor peint et des pieds-de-mouche filigranés ».

39 Loc. cit.

40 Ricordiamo che nella penisola iberica l’esercizio della caccia e della pesca aveva trovato una regolamentazione da parte dell’autorità sovrana nelle Sietes partidas di Alfonso X el sabio. Il Libro III, titolo XXVIII di questo codice, ricalcando la normativa giustinianea, classificava gli animali in mansos, manusuefactos e fieros: solo questi ultimi erano soggetti alla regola del primo occupante ; v. Libro III, tit. XXVIII, ley 17, 18, 19, 20. Più specificatamente, per quanto riguarda la Catalogna, le prime limitazioni alla libertà di caccia e di pesca furono stabilite dalle Cortes di Monblanch nel 1333. In tutta la Catalogna i vassalli dovevano pagare el diezmo al signore per cacciare o pescare ; v. J. M. Pelez Albendes, « Algunas manifestaciones del derecho de caza en Cataluña (siglos xiii-xiv), La chasse au Moyen-Âge, op. cit., p. 69-82, in particolare p. 69-70 e n. 7.

41 Per la descrizione del manoscritto, v. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10000504b/f870. Sulle caratteristiche e peculiarità stilistiche delle miniature dei manoscritti del Midi della Francia,v. M. A. Bilotta, « Nuovi elementi per la storia della produzione e della circolazione dei manoscritti giuridici miniati nel Midi della Francia tra xiii e xiv secolo. Alcuni frammenti e manoscritti ritrovati », op. cit., e Ead. « Images dans les marges des manuscrits toulousains de la première moitié du xive siècle : un monde imaginé entre invention et réalité », Mélanges de l’École française de Rome. Section Moyen Âge» 121/2, 2009, p. 349-359.

42 L’assimilazione tra animali selvatici e risorse naturali, fructus, si ritrova rappresentata anche in una miniatura delle Istituzioni (Libro 2, tit. 1) dell’Archivio Capitolare di Vercelli (Cod. XIV), dove é illustrata una scena di pesca e di raccolta dei frutti, Per la descrizione della miniatura, v. G. Del Monaco, « Nuove riflessioni su due manoscritti giuridici trecenteschi miniati a Bologna : le Decretales e le Institutiones della Biblioteca Capitolare di Vercelli », Bollettino storico vercellese, 93, 2019, p. 34 e 43.

43 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits de la péninsule ibérique, op. cit., p. 86, nº 102.

44 Loc. cit.

45 Si veda, per esempio, A. Gandino, « Quaestiones stautorum », Bibliotheca Juridica Medii-Aevi. Scripta anedocta vel glossatorum aetate composita, dir. A. Gaudenzi, In aedibus. Societatis Azzoguidianae, Bologna, 1901, vol. III, p. 176: « statutum est Regii quod aliquis non debet ire venatum prope civitatem pro duo miliaria ». Per quanto riguarda la Catalogna, dove probabilmente il manoscritto é stato illustrato, esistevano disposizioni che vietavano di « cazar palomas dentro del territorio de la ciudad », e chi violava il divieto era tenuto a pagare un’ammenda di 60 solidos, v. J. M. Pelez Albendes, « Algunas manifestaciones del derecho de caza en Cataluña », op. cit., p. 71.

46 Si veda S. L’Engle, The illumination of Legal Manuscripts in Bologna, op. cit. p. 189-194.

47 Ricordiamo che nello statuto di Bologna del 1288 venne concesso ai doctores legum il privilegio nobiliare di essere sepolti in abiti scarlatti. Il fatto di appartenere al ceto nobiliare non era solo un fatto formale, ma portava privilegi concreti, ad esempio, di tipo fiscale; v. E. Cortese, Il diritto nella Storia Medievale. Basso Medioevo, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, vol. II, p. 184 e 185, in particolare n. 100. V. anche Robert Gibbs, che collega la rappresentazione di scene rurali nei manoscritti giuridici, al fatto che i ricchi avvocati o doctores legum, commanditari di tali manoscritti, erano proprietari di grandi appezzamenti di terra; v. R. Gibbs, « Landscape as property and the development of landscape painting », Rivista di Storia della Miniatura, 1-2, 1996-1997, p. 214.

48 Sulla normativa contenuta negli statuti italiani in tema di caccia e pesca, v. H. Tucci-Zug, « La chasse dans la législation statutaire italienne », La chasse au Moyen Âge, op. cit., p. 99-113.

49 https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-de-crescenzi_(Dizionario-Biografico)/

50 Sull’opera del de Crescenzi, v. G. Innamorati, Arte della Caccia. Testi di falconeria e uccellaggione e altre cacce, Milano, Polifilo, 1965, p. 127-193.

51 L’edizione toscana cui si riferiscono le mie citazione é P. de Crescenzi, Trattato della agricoltura, Bologna, Istituto delle Scienze, 1784.

52 Ibid., p. 306.

53 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xive siècle. Émilie et Vénetie, F. Avril e M-T. Gousset, Parigi, Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2013, p. 71, no 26.

54 P. De Crescenzi, Trattato dell’Agricoltura, op. cit., p. 331-334.

55 Ibid., p. 332.

56 Loc. cit.

57 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xive siècle. Émilie et Vénétie, op. cit., p. 112, no 38 e p. 59, no 20.

58 P. De Crescenzi, Trattato dell’Agricoltura, op. cit., p. 334-335.

59 Manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France. Manuscrits d’origine italienne. xive siècle. Émilie et Vénétie, op. cit., p. 53, no 17.

60 Ibid., p. 65, no 23.

61 P. de Crescenzi, Trattato dell’agricoltura, op. cit., p. 335.

62 Ibid. p. 337.

63 Sulle differenti tipologie di cani utilizzati per la caccia alle lepre, v. J. Burgnion, Les chasses médiévales. Le brachet, le lévrier, l’épagneul, leur nomenclature métiér, leur typologie, Gollion, Infolio, 2005, in particolare si vedano le p. 40-42 e le p. 140-141.

64 P. De Crescenzi, Trattato dell’agricoltura, op. cit., p. 345-351.

65 Ibid., p. 346-347.

66 Ibid., p. 349.

67 Ibid., p. 350.

68 Ibid, p. 351.

69 Dalle illustrazioni presenti nelle miniature non é possibile individuare se la pesca fosse praticata nelle acque del mare o del fiume. Secondo la distinzione fatta da Marciano, già accennata supra, l’aqua profluens, il mare et per hoc litora maris erano considerate res communes omnium. Si discuteva se per aqua profluens dovesse intendersi l’acqua che scorre nei fiumi o piuttosto l’acqua che scorre all’aperto, quindi anche dei laghi. Il litus maris costituiva una categoria ibrida, strutturalmente rientrava nel mare, pur restando in terraferma. Il diritto di pesca, ma anche la caccia agli uccelli del lido, costituivano quindi « un principio di diritto naturale ». Per questo Ulpiano, nel passo del (D. 47, 10, 13, 7) ammetteva il diritto di eccepire l’actio iniuriarium a colui che impedisse l’esercizio di questa libertà d’uso di un bene comune, v. Z. Benincasa, « Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano vivai e riserve di caccia » op. cit., p. 45, n. 7.

70 Per la provenienza e la datazione di questi manoscritti, si veda il fichier Avril : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc94835t. Si tratta di uno schedario messo a punto da François Avril, conservatore della Bibliothèque nationale de France, dove i manoscritti dei fondi latino, francese e nouvelles acquisitions françaises (solo parzialmente) sono descritti in modo sistematico nella prospettiva dell’edizione di un catalogo scientifico dei manoscritti miniati della Biblioteca nazionale di Francia.

71 Fa eccezione il manoscritto Nal 2437 che raffigura una scena di caccia alla lepre con cani da seguita e una scena di pesca con la « navicella e le reti », tecniche che abbiamo già descritto nella precedente sezione.

72 L’attività dell’arciere e della caccia signorile al cervo e alla lepre saranno diffusamente trattate da Henri de Ferrières nei Livres du Roi Modus (1360-1379), sul quale si veda. A. Strubel, « La chasse à la Senefiance. Henri de Ferrières et la moralisation du traité cynégétique », La chasse au Moyen Âge. Société, traités, op. cit., p. 221-235.

73 V. J. Fromageau, « La lente gestation du droit de chasse » op. cit., p. 431 e A. Rigaudière « Le droit de chasse dans la France du Moyen Âge », op. cit., p. 16. Queste scene di caccia ricordano gli affreschi presenti, ad esempio, nella Cappella di San Marziale a Avignone. É plausibile che tra gli artisti che lavoravano alla Corte pontificale avignonese e i miniatori del Midi si creasse un clima di scambio e un’influenza reciproca, v. É. Anheim e D. Vingtain, « Les fresques de la chapelle Saint-Martial (Palais des papes d’Avignon). Techniques picturales et mise en scène du pouvoir pontifical au milieu du xive siècle », Imago Papae, dir. C. D’Alberto, Roma, Campisano Editore, 2020.

74 Ricordiamo, per esempio le instructions royales di 1322 e 1318 e le ordinanze di 1299 e 1314 di Filippo IV, v. A. Rigaudière « Le droit de chasse dans la France du Moyen Âge », p. 11-12.

75 Ibid. p. 16. Invece, secondo la Somme rural di Jean Boutillier (1340-1399), l’esercizio della caccia e della pesca, sembrava poter continuare e essere liberamente esercitato ma solo nei champs communs e nella terres communes. Così recitava al titolo 16, la rubrica Des choses naturelles : « les bestes sauvages et les oyseaux qui phaonnet en l’air, c’est à dire aux champs communs et aussi qui phaonnent en terre commune, par le droict aux gens sont à celuy qui prendre les peut ». Nello stesso titolo 16, rubrica Les choses communes à tous, Boutillier ne fornisce un elenco: « l’air, les rivières courantes, et les rivières de la mer, les places et les rues communes, car il peut estre à nul par le droit commun, qu’on appele le droit aux gens », v. J. Boutillier, Somme rural, reveu, corrigé sur l’exemplaire manuscrits par Louys Charondas Le Caron, Paris, Chez Barthelemy Macé, 1604, p. 250-51. Cf. anche, J. Fromageau, « La lente gestation du droit de chasse » op. cit., p. 431, n. 8.

76 V. supra p. 16.

77 Il verbo berser, equivalente al tedesco birsen, all’origine significava semplicemente tirare con l’arco e successivamente indicò la caccia al cervo con l’arco ; v. J. Bugnion, Les chasses médiévales, op. cit., p. 52.

78 Ibid. La caccia al cervo con l’arco era stata oggetto di un trattato, De arte bersandi, scritto intorno al 1250 da un cavaliere tedesco della corte di Federico II, che la considerava appunto « la reine de toutes les chasses ».

79 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen-Âge, Paris, Editions du Seuil, 2004. La caccia al cervo, nel Medioevo, soppianta la caccia al cinghiale. Mentre in epoca greca e romana, la caccia al cinghiale era considerata un’attività degna di sovrani e principi – si pensi alla caccia del pericoloso cinghiale che devastava le terre di Calidone, caccia che costò indirettamente la vita a Meleagro (v. Ovidio, Metamorfosi, Libro VIII, Meleagro e il cinghiale Calidonio) – a partire dal XII secolo, la situazione cambia. Nei vari Bestiari, il cinghiale è presentato come un animale malefico. La sua forza e il suo coraggio, qualità lodate dai greci e dai romani, si trasformeranno in violenza cieca e distruttrice. Contribuisce alla visione medievale negativa del cinghiale il suo aspetto demoniaco : egli è scuro, rumoroso e « il possède des cornes dans sans gueule » ; v. M. Pastoureau, « La chasse au sanglier : histoire d’une dévalorisation (vie-xive siècle) », La chasse au Moyen-Âge. Société, traités, op. cit., p. 1-23, in particolare p. 16.

80 Su Sant’Uberto, si veda P. Galloni, « La caccia e la santità. Consolidamento del potere carolingio e cristianizzazione delle campagne », La chasse au Moyen-Âge. Société, traités, op. cit., p. 33-53.

81 Id., Il cervo e il lupo : caccia e cultura nobiliare nel Medioevo, Bari, Laterza, 1993.

82 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10000504b/f863.

83 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10000504b/f862.

84 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100005067/f758.

85 Sulle caratteristiche della garenne si veda, L.-J. Bord et J.-P. Mugg, La chasse au Moyen-Âge, op. cit., p. 119-121. Sulla sua evoluzione giuridica, si veda invece G. De Gislain, « L’évolution du droit de garenne au Moyen-Âge », La chasse au Moyen-Âge , op. cit., p. 37-58.

86 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10000504b/f869.

87 Le prerogative reali sulla caccia e sulla pesca erano spesso oggetto di contestazioni da parte dei Parlamenti che cercavano difendere i privilegi locali. Per il caso del parlamento di Tolosa e del ruolo svolto dal giurista Guillaume Benoît in difesa dei diritti provinciali, v. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la réforme. Recherche autour de l’oeuvre de Guillaume Benoît (1455-1516), Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2003, https://books.openedition.org/putc/12847.

88 Si veda, A. Macgregor, « Swan rolls and beak markings. Husbandry, explotation and regulation of Cygnus olor in England, c. 1100-1900 », Anthropozoologica, 22, 1996, p. 39-68 e, in particolare, p. 52.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 – Un pescatore sembra presentare all’imperatore i risultati della sua pesca
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4480, fo 64
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Fichier image/jpeg, 662k
Titre Fig. 2 – Un gruppo di cacciatori e un pescatore di fronte all’autorità sovrana
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4428, fo 13v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 502k
Titre Fig. 3 – L’autorità riceve una prestazione in denaro in cambio del permesso di far legna
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4484, fo 50v
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Fichier image/jpeg, 799k
Titre Fig. 4 – Due cacciatori di fronte una città
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 8936, fo 15
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Fichier image/jpeg, 892k
Titre Fig. 5 – Illustratore, Maestro del Graziano di Parigi. Pesca alla con la canna, cattura degli uccelli col bertovello, caccia alla lepre con cani da seguita e levrieri
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 14343, fo 15, la miniatura è in bianco e nero per esigenze di conservazione del manoscritto
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Fichier image/jpeg, 134k
Titre Fig. 6 – Maestro B 18 e bottega. Aucupium vagante al vischio, caccia alla lepre con un levriero bianco, pesca con la canna
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4478, fo 59v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 793k
Titre Fig. 7 – Bottega di Gregorio-Graziano di Parigi. Caccia agli uccelli con il balestro, caccia alla lepre con un bracco da sangue, pesca con rete da pesca: negossa o giacchio
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4438, fo 18v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 752k
Titre Fig. 8 – Maestro del Graziano di Napoli. Caccia agli uccelli con con il balestro, il corno da caccia e un levriero bianco e pesca all’amo
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4440, fo 15v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 1,5M
Titre Fig. 9 – Maestro del 1328 e bottega. Pesca « a navicella » con la rete, caccia alla lepre con i cani, caccia agli uccelli con il balestro
Crédits Paris, BnF, Ms.Lat. 14341, fo 60v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 39k
Titre Fig. 9bis – Maestro del 1328 e bottega. Pesca con la fiocina in un corso d’acqua limpida
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 14341, fo 60v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 22k
Titre Fig. 10 – Caccia al cervo con l’arco e con i cani: bracco da sangue, un levriero e un cane da seguita.
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4432, fo 13v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 403k
Titre Fig. 11 – Caccia al cervo con l’arco e con un levriero
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4423, fo 20
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-12.jpg
Fichier image/jpeg, 917k
Titre Fig. 12 – Caccia alla lepre nelle tane della garenne con l’arco e un cane da seguita
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 16905, fo 13
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-13.jpg
Fichier image/jpeg, 898k
Titre Fig. 13 – Caccia al cervo e alla lepre con l’arco, con un cane da seguita e un levriero
Crédits Paris, BnF, Ms. Lat. 4483, fo 18v
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-14.jpg
Fichier image/jpeg, 386k
Titre Fig. 14 – Esempi di marchi impressi sul becco dei cigni – swan marks
Crédits Londra, BL, Harley 3605, fo 19, Public domain, https://www.bl.uk/​catalogues/​illuminatedmanuscripts/​ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=28208
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1866/img-15.jpg
Fichier image/jpeg, 308k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Viviana Persi, « L’acquisizione del dominio tramite occupazione. Il rapporto testo-immagine nelle illustrazioni del libro 41, tit. 1 del Digesto e del libro 2, tit. 1 delle Istituzioni di Giustiniano nei manoscritti della BnF (xiii-xiv secolo) »Clio@Themis [En ligne], 21 | 2021, mis en ligne le 09 novembre 2021, consulté le 14 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1866 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1866

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Auteur

Viviana Persi

Univ. Lille, Centre d’Histoire Judiciaire – CHJ, UMR 8023, F 59000 Lille, France
Ricercatrice associata del gruppo Ius Illuminatum

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Droits d’auteur

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