Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano
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- Le phrénologiste au tribunal. Notes pour une recherche sur le cas italien [fr]
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- 1 Biagio G. Miraglia, La legge e la follia ragionante ossia considerazioni medico-legali su lo stato (...)
P[ubblico] M[inistero]. (volgendosi al Miraglia). Ma allora chiederei come si può distinguere un savio da un matto? Io dubito allora di non essere anche io un pazzo; e quindi pregherei di essere chiarito su di ciò, volendo mille volte deporre la toga e rinchiudermi in un manicomio anzi che star qui (ilarità generale). [...] In piena coscienza vorrei essere chiarito quale è lo stato della mia mente in confronto a quello di un matto, perché questi ragiona benissimo, ed anche sul suo movente1.
- 2 Valeria P. Babini, «La responsabilità nelle malattie mentali», in Valeria P. Babini, Maurizia Cotti (...)
Come si può distinguere un savio da un matto? Nell'Ottocento la questione posta dal pubblico ministero al frenologo Biagio Miraglia fu al centro di innumerevoli dibattiti che videro coinvolti alienisti e giuristi riguardo «due discipline che venivano avvicinandosi, e come correlandosi, parallelamente all'incontro dei due concetti su cui esercitavano il loro dominio, quello di libertà e responsabilità morale da un lato, quello di responsabilità giuridica e imputabilità dall'altro2».
- 3 Alessandro Pastore, Il medico in tribunale. La perizia psichiatrica nella procedura di antico regim (...)
Alla prima domanda se ne lega un'altra, dai risvolti di grande rilevanza pratica, ovvero chi può distinguere un savio da un matto? I codici dell'epoca lasciavano infatti largo spazio alla discrezionalità del giudice su quando e come ricorrere al supporto peritale degli psichiatri nei casi di presunta follia dell'imputato, e, del resto, per tutto l'Ottocento «la percezione della rilevanza giuridica dell'opinione medica non era scontata3». La questione finì quindi per imporsi come una vera e propria lotta fra differenti modelli esplicativi e di comprensione del crimine e della follia, o meglio del criminale e del folle.
I motivi del contendere erano principalmente due, distinti ma al contempo profondamente connessi tra loro: il primo riguardava la legislazione, in particolare il lessico con il quale i codici categorizzavano i fattori di “non imputabilità”; il secondo si riferiva alla codificazione in materia procedurale, laddove erano definiti ruoli e compiti dei periti ma, soprattutto, il peso del loro verdetto nell'“economia” del processo.
All'interno di questo incontro/scontro si inserì per alcuni decenni anche la frenologia, una (pseudo)scienza elaborata dal medico viennese Franz Joseph Gall che prometteva di rintracciare l'interiorità umana attraverso segni corporei visibili. La conoscenza, classificabile e quantificabile, della libertà morale e della propensione al delitto dei soggetti poteva essere finalmente dedotta osservando la conformazione del cranio e il frenologo si proponeva quindi come l'esperto fra gli esperti, l'unico in grado poter parlare di follia, criminalità e devianza, di definirle quanto di interpretarne i sintomi:
- 4 G. Lantéri-Laura, «Aspects criminologiques de l’oeuvre de F. J. Gall», Análise Psicológica, (1993), (...)
À partir du moment où un savoir, supposé effectif, et d’origine médicale (au sens large), pouvait concerner des comportements humains tenus par la société pour des infractions, et où la science, comme allait le préciser un peu plus tard Auguste Comte, se trouvait assez proche de tout expliquer, la pratique pénale, n’apparaissait plus qu’à titre de reliquat d’une époque révolue, d’amalgame de préjugés d’un autre temps et de défense d’arrière-garde de l’obscurantisme. La médecine, et la phrénologie dans la médecine, devaient donc remplacer assez vite la justice, pour le triomphe de la science4.
Storiografie e propositi
- 5 Michel Foucault, Folie et déraison: histoire de la folie à l'age classique, Paris, Plon, 1961; ID ( (...)
- 6 Robert Castel, L'ordre psychiatrique, Paris, Éditions de Minuit, 1977; Jacques Léonard, La médecine (...)
- 7 Renzo Villa, «Perizia psichiatriche e formazione degli stereotipi dei devianti: note per una ricerc (...)
- 8 Mario Sbriccioli, «Histoire sociale, dimension juridique : l’historiographie italienne récente du c (...)
- 9 Claudio Pogliano, «Localizzazione delle facoltà e quantificazione: frenologia e statistica medico-p (...)
- 10 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit. p. 172.
- 11 Georges Lanteri-Laura, Histoire de la phrénologie, cit., p. 172; Mary Gibson, Nati per il crimine. (...)
Dalle riflessioni di Foucault5, la storiografia francese non sembra aver mai smesso di interrogarsi su su questi temi6. Per lasciare spazio a un campo di ricerca, quello dell'Italia risorgimentale, piuttosto inesplorato, verranno quindi dati per scontati alcuni passaggi importanti della storia ottocentesca della psichiatria francese che, visto il prestigio di quest'ultima, ebbero delle ricadute sulla realtà scientifica della penisola. L'attenzione storiografica italiana è stata invece finora per lo più attratta dall'ultimo quarto del secolo, interessandosi a quattro “avvenimenti” di grande rilevanza che andarono intrecciandosi in questo venticinquennio: la fondazione della Società Freniatrica Italiana nel 1873, la pubblicazione tre anni più tardi de L'Uomo delinquente di Cesare Lombroso, l'affermarsi della Scuola Positiva di Ferri e Garofalo e la travagliata e pluridecennale discussione su un nuovo codice penale italiano, la quale non si sarebbe arrestata nonostante la promulgazione, nel 1889, del Codice Zanardelli7. A questo quadro storiografico “sbilanciato”, le cui lacune sono state sottolineate ormai quasi dieci anni fa da Mario Sbriccioli8, si accompagna la scarsezza di contributi sulla diffusione e organizzazione del pensiero frenologico nella penisola9. La presenza “ingombrante” di Lombroso e la relativa frammentarietà e dispersione del movimento frenologico italiano sembrano aver contribuito a leggere quest'ultimo come «questione di limitatissima entità»10 e mero prodromo dell'esperienza lombrosiana11.
La ricerca che ci si è proposti non può perciò appoggiarsi su studi precedenti ed è costretta a muoversi su due vuoti storiografici: da un lato la rarefatta letteratura sulla frenologia in Italia, dall'altro l'assenza di interesse riguardo i rapporti instaurati nella penisola italiana tra sapere medico-psichiatrico e diritto penale nel primo sessantennio del diciannovesimo secolo. Non si ha qui ovviamente la pretesa di colmare tali lacune e il presente contributo non potrà che essere un tentativo di mappare una realtà composita e frammenta, di tracciare delle possibili coordinate per analisi future più approfondite. Dopo un breve sommario che ripercorre per sommi capi la storia della diffusione della frenologia nella penisola, lo studio passerà quindi a soffermandosi sui “luoghi” – reali e metaforici – dove il discorso frenologico ha intersecato maggiormente le questioni penali. Manicomi, teatri anatomici, parlamenti, riviste, lettere private: questi sono i “campi di battaglia” sui quali i frenologi italiani giocarono la loro partita con l'obiettivo di venire accettati dalla comunità scientifica e conquistarsi un ruolo decisivo nella società a venire.
La frenologia in Italia: «una fortuna impossibile»12?
- 12 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit.
- 13 Maria Pia Casalena, Per lo Stato, per la Nazione. I congressi degli scienziati in Francia e in Ital (...)
Sebbene in Italia la frenologia non abbia mai raggiunto la diffusione e la notorietà che la contraddistinsero in Francia e nel Regno Unito, sarebbe un errore liquidare la storia della frenologia nella penisola sulla base di tale disparità: si tratta infatti di contesti sociali e culturali difficilmente paragonabili e non bisogna dimenticare quanto la frammentazione politica italiana abbia a lungo impedito la formazione di una comunità scientifica “nazionale”. Per certi versi le vicende delle frenologia italiana sembrano rispecchiare piuttosto bene tale divisione, regionale quando non cittadina, tanto che forse è proprio concentrando lo sguardo sulle singole accademie, università ed élite dotte locali che è possibile cogliere appieno la ricchezza delle esperienze frenologiche e la loro influenza nel dibattito scientifico e sociale coevo. Adottando quest'ottica emergono tre aree principali di diffusione, elaborazione e applicazione delle teorie di Gall e Spurzheim: Aversa, Torino e Milano. Ognuno di questi “poli frenologici” fu dotato di caratteristiche sue proprie che ne denotarono la fisionomia, ancorché non in maniera esaustiva. Nel Regno delle due Sicilie furono soprattutto i medici delle Reali Case de' Matti di Aversa, presso Napoli, a egemonizzare il dibattito frenologico e fu quindi la dimensione manicomiale a giocare un ruolo preponderante. A Torino si andò invece formando un “gruppo informale” composto principalmente da medici che applicavano la frenologia tanto nel campo psichiatria, quanto in quelli della medicina legale e dell'antropologia fisica. La frenologia lombarda, infine, si contraddistinse nel panorama della penisola per il suo spirito à la mode, capace di affabulare i periodici per dame con racconti di analisi frenologiche compiute nei salotti buoni milanesi e conquistando l'interesse delle riviste culturali, attraverso i risvolti sociali della sua applicazione all'educazione. In questo contesto eterogeneo, l'unico tentativo di impostare un discorso “italiano” sulle teorie di Gall e Spurzheim ebbe modo di realizzarsi tra 1839 e 1847 in occasione delle annuali riunioni degli scienziati italiani13. Nel corso di tali congressi i principali frenologi della penisola sfidarono a più riprese la comunità medica, cercando dignità scientifica e autorevolezza con accalorati interventi e aspre contese. Col '48, purtroppo, proprio la “questione nazionale” finì coll'interrompere bruscamente le riunioni e con esse sembrò arrestarsi anche il dibatto frenologico. Intanto le conoscenze sul cervello continuavano ad avanzare e diventò sempre più difficile difendersi dalle critiche, così come trovare nuovi proseliti. La frenologia in Italia cominciò così a contare un numero sempre più ristretto di adepti – e da un'età anagrafica sempre maggiore – mentre la neurofisiologia più aggiornata, anche quando faceva riferimento ai lavori anatomici di Gall, tendette a recidere nettamente i rapporti con la tradizione frenologica negletta. Eppure c'era stata
- 14 Giuseppe Rampoldi, Cenni storici sulla frenologia: dissertazione inaugurale di Rampoldi Giuseppe di (...)
un'epoca in cui la Frenologia fu di moda; allora tutti vollero essere frenologi, e tutti ne parlarono pro e contra. Ebbe campioni valenti e nemici acerrimi, ma ebbe anche gente che ne discusse senza intenderla, e perfino letterati e giornalisti di mestiere che parlarono di sensazioni nervose, di anatomia cerebrale, di osteo-genesi, tagliando per diritto e per isbieco, come tratterebbero la fama di un povero commediante14.
Scrutando a fondo nella storia scientifica e culturale dell'Ottocento italiano, sembrerebbe quindi che se di «fortuna impossibile» della frenologia si intende parlare, questa sfortuna sia costituita perlopiù dal non aver ottenuto sinora l'attenzione storiografica adeguata.
Le Reali Case de' Matti di Luigi Ferrarese
- 15 «Art. 61 Non esiste reato quando colui che lo ha commesso era nello stato di demenza o di furore ne (...)
Luigi Ferrarese fu tra i primi medici della penisola a dedicarsi anima e corpo alle teorie di Gall, con particolare riguardo alle loro implicazioni nello studio e nella cura degli alienati. Medico interno del manicomio di Aversa dal 1838 al 1843, nei suoi numerosi scritti di psicopatologia forense Ferrarese si inserì appieno nel dibattito scientifico coevo, così come in continuità con le critiche di Marc e Georget alla legislazione francese sugli alienati si ponevano anche quelle da lui mosse alla legislazione borbonica15, vista la diretta derivazione del codice penale del Regno delle due Sicilie da quello napoleonico.
- 16 L. Ferrarese, Delle malattie della mente ovvero delle diverse specie di follie, Napoli, 1843, vol. (...)
Il legislatore colla parola demenza ha voluto abbracciare […] ogni specie di follia, epperò non debb'essere ricevuta nello stretto significato nosologico, che ne dinota una soltanto […]; sarebbe stato più acconcio cosa se si fosse espresso con un linguaggio più degno del progresso dei lumi in questa delicata materia. […] Lo stato presente della scienza coi suoi grandi progressi ed il bene dell'umanità e della giustizia ha diritto a pretendere non solo una esattezza di linguaggio, ma ancora quelle tali distinzioni acconcie ad illuminare le menti dei magistrati16.
- 17 Ibid.
Non si trattava ovviamente di eccesso di zelo, quanto piuttosto di evitare che l'«uso di voci vaghe o troppo generali almeno, le quali conducono a lasciare una maggiore latitudine all'arbitrio dei magistrati, giustificando soventi le più turpi ingiustizie»17. Ferrarese lamentava il fatto che troppo spesso i giudici non fossero in possesso delle conoscenze adeguate per parlare di alienazioni mentali, figurarsi quindi fondare su di esse le sentenze con le quali erano decise le sorti dell'imputato:
- 18 L. Ferrarese, «Analisi filosofica delle pene», Il Gatto letterato, a. I, n. 5, 10 giugno 1839, pp. (...)
Oltre le solite ed ordinarie cognizioni del diritto, ec. i Magistrati debbono possedere grandi cognizioni intorno all'uomo fisico, così in istato di sanità, come di malattia, del pari che una profonda cognizione della Scienza frenologica e della più raffinata e sublime psicologia, non solo preso l'uomo nello stato normale, tipo di perfezione, ma risguardato nei differenti stati in cui per le influenze sociali, per passioni, per morbi, per peculiare educazione, per vizi, ec. può trovarsi18.
- 19 Marc Renneville, «Le glaive et le caducée : évolution historique des rapports entre le droit pénal (...)
Conformemente ancora a quanto avveniva in Francia, la maggior parte degli errori dei magistrati finiva per colpire quegli alienati che all'apparenza sembravano ragionare benissimo, come sentenziava il già citato pubblico ministero. Del resto, come afferma Renneville, effettivamente «la monomania omicida segna il primo vero punto di contatto tra il crimine e la follia, criminale e folle19».
- 20 L. Ferrarese, Esame dello stato morale ed imputabile dei folli maniaci, ed in particolare dei monom (...)
I forensi sono giunti fino a negare intieramente la esistenza di siffatte malattie [monomania], ritenendole come affezioni bizzare immaginate dai Medici novatori, come un fantoma che si vuol far discendere in lizza per sottrarre i colpevoli al rigore delle leggi penali, e mandare impuniti gli autori dei più atroci delitti20.
Ferrarese comunque sembra essere stato il primo in Italia a recepire l'importanza della svolta operata da Gall nel fissare l'attenzione sull'uomo prima che sulle sue azioni, studiando in profondità il caso specifico in tutta la sua complessità:
- 21 Ivi, p. 17.
I delitti ed i misfatti, non si commettono da se stessi, e quindi non possono essere considerati come esseri astratti. I delitti ed i misfatti sono dei prodotti degli individui agenti, essi dunque ricevono il loro carattere dalla natura e dalla situazione di questi individui, e quelli non potranno essere stimati e determinati che dietro la natura e situazione degl'individui stessi21.
Torino frenologica
- 22 Simone Baral, «Crani su misura», cit.
- 23 Simone Montaldo, Medici e società. Bartolomeo Sella nel Piemonte dell'Ottocento, Torino, Carocci, 1 (...)
- 24 Barbara Maffiodo, La “medicina delle passioni”, cit., p. 73.
- 25 G.M. De Rolandis, «Lettre de M. le docteur De Rolandis, de Turin, a M. le docteur Fossati, sur un c (...)
- 26 La pubblicazione della lettera sul Journal, permette alla notizia di rimbalzare sulle principali te (...)
- 27 G.M. De Rolandis, «Lettre de M. le docteur De Rolandis», cit., p. 246.
- 28 Ibid.
- 29 Ibid.
Altro luogo cardine di questa “storia locale” della frenologia italiana fu, come detto, Torino. Nella capitale del Regno di Sardegna, seppur non strutturandosi mai in una vera e propria société22, si andò raccogliendo attorno alla rivista fondata e diretta dal medico astigiano Giuseppe Maria De Rolandis23 un gruppo informale di cultori delle teorie di Gall. Per questo gruppo la frenologia rappresentava un linguaggio comune col quale intrecciare i rispettivi interessi, «una nuova chiave di lettura con cui affrontare la globalità dei comportamenti umani24». Nel 1835 era stato lo stesso De Rolandis a comunicare a Fossati25, medico novarese esule a Parigi e principale collaboratore di Gall dopo la sua rottura con Spurzheim, l'evento probabilmente più noto26 della frenologia italiana: l'analisi del cranio del pluriomicida Giorgio Orsolano, la “jena di San Giorgio”. La turpe vicenda di Orsolano aveva subito interessato il frenologo astigiano, che aveva scorto l'opportunità di mettere alla prova le teorie di Gall: «Ayant eu connaissance de l'issue du procès et de la condamnation d'Orsolano à la peine capitale, je fis des démarches pou obtenir sa tête27». Il 19 marzo 1835 nel teatro anatomico dell'Ospedale torinese di San Giovanni, «l'examen en a été fait publiquement, en présence de tous les professeurs de médecine et de chirurgie, et des plusieurs docteurs28». La cranioscopia si era rivelata un successo: non solo la dimensione degli organi dell'astuzia, della distruttività e della circospezione avevano «frappé d'étonnement tous les spectateurs29» se confrontate con quelli della religiosità, della benevolenza e dell'educabilità, ma
- 30 Ivi, p. 247.
nous avons trouvé les autorités judiciaires très obligeantes et très disposées à nous remettre cette tête. […] Le concours et l'intervention de tous les professeurs des deux facultés, l'affluence et le nombre des assistans ont prouvé la grande importance qu'on commence à donner ici aux investigations phrénologiques30.
- 31 F. Freschi, «Seconda Riunione degli Scienziati Italiani a Torino nel settembre dell'anno 1840. Dell (...)
- 32 Giacomo Giacobini, Cristina Cilli, Giancarla Malerba, «Il Museo di Anatomia umana», in Giacomo Giac (...)
A questa dimostrazione frenologica ne seguirono altre, come ad esempio quella compiuta sul cranio dell'assassino Becchio «coraggioso masnadiere» il cui «esame craniocopico […] mostrò fortemente sviluppati gli organi della combattività, della distruttività e simulazione, che in lui erano prepotenti31». Tutti questi reperti sarebbero poi stati gelosamente custoditi nella collezione frenologica del Museo Craniologico dell'Accademia di Medicina di Torino, museo diretto dal medico Antonio Garbilgietti32, altro membro del gruppo torinese.
- 33 Renzo Villa, «Le scienze del crimine», cit., p. 788.
Organizzazione interna e cause esterne che stimolano o deprimono l'attività e l'equilibrio degli organi: per l'«organologia», il frenologo dovrebbe diventare il più stretto alleato sia del giudice sia del direttore delle carceri. Intorno agli anni del Risorgimento e dell'Unità, anche in Italia rapidamente si forma un drappello di medici che raccolgono le acquisizioni della medicina legale delle alienazioni, della psicopatologia forense. Tutte queste ricerche sembrano coagularsi a partire del 1876 in un'opera che sarà continuamente arricchita e accresciuta: L'Uomo delinquente di Cesare Lombroso33.
- 34 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit., p. 172.
L'episodio […] testimonia soprattutto della particolare piega che l'interesse per la frenologia ebbe nel nostro paese: orientato alle questioni medico-forensi, ai problemi della colpa, del delitto, dell'imputabilità e, più in generale, ai temi della follia [...]. Limitandola […] a quella dimensione particolare, essa non poté – come poi la stessa antropologia criminale – assurgere a modello di interpretazione globale dei fatti psichici: risultò ben poco produttiva, significativamente poco euristica, sostanzialmente incapace di superare un primo stadio descrittivo34.
Come si può notare dalle parole di Renzo Villa sull'episodio – che se significativo dell'approccio torinese alla frenologia non ne esaurisce la varietà di esperienze e tanto più non può considerarsi rappresentativo della realtà italiana – la sua fortuna storiografica ha per certi versi “deformato” il giudizio sull'intera storia della frenologia nella penisola e ha contribuito all'appiattimento di una realtà frastagliata e multiforme su una lettura di statica attesa del dinamico Lombroso.
Bonacossa in Parlamento
- 35 Silvano Montaldo, «Manicomio e psichiatria nel Regno di Sardegna 1820-1850», in Centro italiano di (...)
- 36 G.S. Bonacossa, «Dell'importanza della perizia medica nel giudicare sulla stato mentale dell'uomo i (...)
- 37 Ivi, p. 348.
- 38 Ivi, p. 359.
Contrariamente a tale interpretazione, alcuni frenologi italiani sembrarono non accontentarsi di rintracciare i segni della criminalità sulle teste dei giustiziati, presunta conferma post-mortem tanto della validità delle proprie teorie quanto del verdetto dei giudici. Tra di essi va sicuramente annoverato Giovanni Stefano Bonacossa, entrato nel Regio Manicomio di Torino nel 1820 in qualità di medico supplente sotto la direzione di Benedetto Trompeo e Cipriano Bertolini, quindi a capo della struttura dal 1842 al 187435. Bonacossa fu uno dei primi medici italiani a costruire il proprio profilo professionale interamente attorno alle patologie mentali, così come il primo a ricoprire la cattedra torinese di clinica delle malattie mentali nel 1850, seconda in Italia solo a quella fiorentina istituita dieci anni prima. La condivisa “fede frenologica” dei primi tre direttori del manicomio torinese fece per molto tempo di questa istituzione un luogo privilegiato di verifica e applicazione delle teorie frenologiche, contribuendo al consolidamento attorno a esse di un gruppo organizzato. Bonacossa non attese però di ottenere l'autorevolezza del riconoscimento accademico per sferrare i primi attacchi all'apparato giudiziario: già nel 1844 in un discorso all'Accademia di Medicina aveva infatti sostenuto l'«importanza della perizia medica nel giudicare sullo stato mentale dell'uomo in alcune questioni del foro civile e criminale36». Dopo aver dimostrato una profonda conoscenza del dibattito internazionale coevo riguardo l'imputabilità dei folli e aver sottoposto al vaglio critico le opinioni di «alcuni de' più rinomati scrittori di diritto37» come Pellegrino Rossi, Nicolini e Filangeri, Bonacossa decretava con forza che «diritto e privilegio debb'essere della medicina il portare assoluto ed ultimo giudizio sulle diverse condizioni della mente dell'uomo in cui può essersi alterata e smarrita la sua morale libertà38»,
- 39 Ivi, p. 360.
Essendo certo che, o si tratti di giudizio medico del corpo umano, o si tratti di medico giudizio senza del quale né la legge, né la giurisprudenza può profferire il suo, si tratterà sempre di medicina [...]. Avrà dunque la medicina una parte destinata a chiarire oggetti che ben determinati da lei debbono passare al giudizio della scienza del diritto, ma la scienza del diritto non potrà aver mai nel suo sistema una parte di medicina39.
Ma come già anticipato, Bonacossa non si arrestò alla semplice denuncia di quelle che riteneva essere delle storture del sistema giudiziario: decise di “scavalcare” le aule dei tribunali per rivolgersi direttamente a chi le leggi aveva da poco cominciato a emanarle, il nuovo Parlamento subalpino costituito da meno di un anno.
- 40 «Art. 377: La domanda contenente i fatti articolati, l'indicazione dei testimoni cogli annessi docu (...)
- 41 «Art. 100: Allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a quel gra (...)
Io vengo a domandarvi una modificazione nelle leggi relative alla procedura nei giudizii civili e criminali per quanto esse concernono ai mentecatti40: vengo a domandarvi la totale soppressione dell'articolo centesimo del Codice penale41: vengo infine a domandarvi una special legge che governi le sorti di quella infelice e notabil parte della società che ha smarrito il bene dell'intelletto.
- 42 G.S. Bonacossa, «Petizione presentata al parlamento nazionale il 18 febbraio 1849», in Id., Element (...)
[…] Le leggi di cui invoco la emendazione sono quelle che stabiliscono che l'autorità giudiziaria debba assoggettare ad interrogatorio l'individuo del quale si tratta, per causa di pazzia, o della interdizione o della imputabilità delle azioni; la disposizione del Codice penale che io vorrei abolita è quella per cui si ammettono diversi gradi di pazzia e quindi diversi gradi d'imputabilità in relazione con questa, per cui cioè si determina potersi ancora imputare le azioni di un pazzo, e far subire al medesimo una pena42.
Il 28 febbraio 1849 Bonacossa non solo espose ai deputati riuniti a Palazzo Carignano le proprie perplessità riguardanti leggi ritenute non al passo con la scienza ma compì un vero e proprio atto pubblico di denuncia verso quei magistrati che dimostravano a suo dire ogni giorno
- 43 Ivi, p. 25n.
una smisurata ambizione di esercitare un esclusivo dominio su tutto ciò che appartiene alla cosa pubblica; in una cieca orgogliosa presunzione di essere dotto in ogni ramo dello scibile umano, e nell'ingiurioso e falso presupposto che i cultori delle scienze mediche sian meno gelosi de' Magistrati nel seguire i dettami della coscienza e della giustizia43.
- 44 Ivi, p. 25.
- 45 Ivi, p. 26.
Un primo punto da modificare nella procedura riguardava l'interrogatorio compiuto dal giudice in fase istruttoria, qualora l'accusato fosse sospettato di pazzia. Si trattava di brevi colloqui compiuti a porte chiuse nei quali non veniva consultato un esperto in materia di salute mentale, così come spesso non era presa in considerazione la precedente storia clinica dell'imputato. In particolare l'articolazione dei regolamenti portava secondo Bonacossa a «conferire a questo magistrato suprema facoltà di statuire irrevocabilmente sulla esistenza o non di detta infermità anche in opposto al parere de' medici44», mentre solo l'occhio di qualcuno che ha a che fare tutti i giorni con la follia è in grado di riconoscerla, specie nei casi «in cui il pazzo sa[ppia] rispondere adeguatamente a qualunque interrogazione gli sia fatta nella sfera delle sue cognizioni45».
- 46 Ivi, p. 30.
- 47 Cf. nota 40.
L'articolo 100 metteva poi il giudice «nella necessità di dover essere sempre legalmente ingiusto46». Senza entrare nelle questioni mediche sull'esistenza teorica di una qualche gradualità nella follia, Bonacossa sottolineava che se anche vi fosse stata una minima traccia di quest'ultima, la persona avrebbe dovuto in ogni caso essere sottoposta alla cura in manicomio, e mai punita col «carcere estensibile anche a dieci anni, o coll'ergastolo47» come previsto dalla legge.
- 48 Ivi, p. 33.
- 49 Ibidem.
Bonacossa attaccava dunque tanto i codici quanto la pratica: ritenendo sovrastimate le possibilità di rintracciare la pazzia con un semplice interrogatorio e sottolineando la complessità della semeiotica delle malattie mentali, auspicava che «le deliberazioni dell'autorità giudiziaria […] si regolassero a seconda della sentenza de' medici, ossia dei giudici del fatto morboso48» e proponeva l'istituzione di una commissione di medici, una “giuria di tecnici” in grado di «decidere sul fatto morboso istessamente che i giurati pronunziano sul fatto della reità o dell'innocenza di un accusato49». Il medico, lo psichiatra, il frenologo avocava dunque a sé l'onere e l'onore della “vera” competenza nell'interpretazione degli indizi relativi al reo. Per la prima volta però non si trattava di parole taglienti affidate a trattati di medicina forense ma di un discorso al Parlamento del Regno.
- 50 «I maggiori vizii dell'attuale legislatura su quest'oggetto essendo per se stessi patenti e noti, e (...)
- 51 G.S. Bonacossa, Osservazioni sulla proposizione di legge del medico collegiato Bernardino Bertini m (...)
- 52 Per una legge organica occorrerà aspettare il nuovo secolo con la legge n. 36/1904. Cf. F. Giacanel (...)
- 53 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit., p. 177.
La petizione venne accolta positivamente dalla Camera nella tornata del 6 marzo successivo, quindi trasmessa ai ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Interno50. Entro la fine dello stesso mese il medico e deputato Bernardino Bertini propose la legge invocata da Bonacossa per «la custodia e la cura dei mentecatti51». Purtroppo l'evolversi degli avvenimenti politici e sociali di quegli anni andarono a catalizzare l'attenzione generale e gli sforzi di Bonacossa e Bertini finirono nel dimenticatoio52; come sottolineato da Villa, a quell'epoca «altre erano, nel nostro paese, le attese ideologiche della classe dirigente, altre le sponde ideologiche per costruire un modello di società53».
La “vetrina milanese” del «Politecnico»
Per quanto il gesto di Bonacossa non fosse riuscito nell'agognata riforma dei codici, a lungo andare ebbe una ricaduta sulla stampa attenta a temi di forte attualità. Il dibattito che vedeva coinvolti medici legali, avvocati, psichiatri ed esperti di diritto andò infatti intensificandosi col progredire dell'unificazione nazionale, visto che a essa sarebbe necessariamente seguita quella legislativa. In queste discussioni la petizione di Bonacossa veniva spesso citata e l'impressione è che essa finì per rappresentare un modello retorico ed espositivo per le rivendicazioni degli psichiatri italiani più giovani.
- 54 Giuseppe P. Gianelli, L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico. Commentario medico-legale, Milano (...)
- 55 Giuseppe P. Gianelli, «L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico. Commentario medico-legale», Il P (...)
Uno degli scritti più rilevanti del periodo fu L'uomo e i codici nel nuovo regno italico54 del medico Giuseppe Luigi Gianelli. Gianelli era stato professore di medicina legale e polizia medica presso l'Università di Padova, ma fin dal 1838 aveva spostato le proprie attività a Milano e il suo lavoro venne pubblicato in un primo tempo, sempre nel 1860, sul «Il Politecnico»55, rivista diretta da Darlo Cattaneo. Gianelli, mettendo a sistema i dubbi riguardo la legislazione in fatto di imputabilità e scandagliando meticolosamente i codici degli stati preunitari, giungeva a concludere che solo normando in maniera precisa la collaborazione tra giudici e medici si sarebbe arrivati a una «retta amministrazione della giustizia»:
L'odierno stato della psicologia, medicina e giurisprudenza appoggia l'avviso qui da noi formulato, che si abbiano a riconoscere:
I. la mancanza nell'uomo di coscienza de' suoi atti e libertà di elezione quale carattere essenziale e costante della incapacità civile e criminale:
II. la convenienza di prendere in ciò a modello il Codice penale toscano e di ammetterne la massima fondamentale a base dei corrispondenti articoli del Codice civile:
III. la possibilità di condurre i medici ed i giurisperiti a piena e reciproca intelligenza nelle indagini e decisioni rispettive, abbracciandone lo scopo ed il generale principio col quesito – se, in quanto e perché, lo individuo da esaminarsi abbia o no, oppure, a data epoca, avesse o no coscienza de'suoi atti e libertà di elezione:
- 56 Giuseppe P. Gianelli, L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico, cit. p. 111.
IV. e quindi, insieme alla maggiore certezza, la necessità, che la concorde e costante opera dei medici a fornire ai giurisperiti i materiali di cui abbisognano, contribuisca alla retta amministrazione della giustizia56.
- 57 «Art. 34: Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe cosci (...)
L'autore proponeva di prendere ad esempio la legislazione toscana, la quale, riconoscendo la mancanza di coscienza dei propri atti e di libertà d'elezione quali elementi escludenti l'imputabilità57, eliminava la problematica casistica che caratterizzava i codici sabaudo e borbonico, di diretta derivazione napoleonica. Al momento dell'Unificazione, appurata l'incompatibilità tra i Codici preunitari, si decise di estendere “sostanzialmente” immutata la legislazione sabauda nei nuovi territori, fatta eccezione proprio per il Codice penale toscano. Nell'ex Granducato, infatti, la soppressione di un codice che presentava numerosi elementi di modernità – primo fra tutti l'abolizione della pena di morte – avrebbe potuto risultare indigesta e minacciare l'unificazione appena avvenuta.
I temi non erano del resto estranei alla rivista di Cattaneo; quest'ultimo era intervenuto personalmente sulla questione quando, recensendo un'opera di Hubert Lauvergne, medico frenologo e direttore dell'ospedale dei Bagni di Tolone, aveva sentito il bisogno di soffermarsi sul fatto che
- 58 Carlo Cattaneo, «N. Lauvergne, Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intel (...)
la stretta connessione della scienza penale e della medicina si fece […] sempre più manifesta, cosicché ormai vuolsi sperar piuttosto dall'osservazione medica che non dalle deduzioni dei giureconsulti alcun grande e sùbito incremento della dottrina criminale. Né i fatti che il medico è in grado di raccogliere si ristringono solo al governo del carcere e alla vita dei miseri reclusi; ma si riferiscono alla più intima parte della ragion penale, ossia all'esplorazione di quella spinta criminosa, da cui dipende la scelta e la misura delle pene […]. Nessun dubitò mai che alcuni uomini non siano per natura feroci, perversi, proclivi al furor delle passioni, come altri al contrario fin dal seno materno sembrino temperati a mansuetudine e benevolenza, sicché a tenerli sulla dritta via non è certamente mestieri atterrirli col volto del carnefice e col suono delle catene. Codeste varietà delli umani individui dal medico possono essere osservate; ma l'uomo dei metafisici, e quindi anche l'uomo dei giureconsulti i quai sogliono muovere appunto dalle asserzioni generali della metafisica, si riduce a cifra unica e costante, a invariabile astrazione58.
- 59 M. Castle, «Intorno ad una delle objezioni morali recate contro la frenologia», Il Politecnico, vol (...)
- 60 Claudio Pogliano, «Localizzazione delle facoltà», cit., pp. 346-349; G. Cosmacini, «Cattaneo, Gall (...)
- 61 P. Redondi, «Cultura e scienza dall'illuminismo al positivismo», in Gianni Micheli (dir.), Storia d (...)
Articoli di carattere frenologico erano stati pubblicati sul «Politecnico» fin dal primo fascicolo uscito nel gennaio del 183959. Cattaneo guardava alle teorie di Gall con interesse poiché esse erano costruite “a partire” dall'uomo, dalla sua osservazione costante e differenziata60, nella convinzione che «la conoscenza pote[sse] esistere e svilupparsi solo attraverso la prassi nella realtà culturale61». Ed è curioso notare come Cattaneo utilizzasse quasi le medesime parole per descrivere i vantaggi degli “occhi” del medico e quelli del frenologo, attenti alla complessità umana, in contrapposizione a quelli del filosofo e del giureconsulto, che riducevano tale diversità a «cifra unica e costante», «uniforme»:
- 62 M. Castle, «Intorno ad una delle objezioni», cit., p. 53n. Sull'attribuzione di queste parole a Cat (...)
se la frenologia riescisse mai ad acquistare evidenza e fondamento di vera Scienza e riempire anche solo in parte le alte promesse che ha fatto, se ne gioverebbe la filosofia, la quale finora considerò l'uomo come una cifra uniforme, e non tentò tampoco di render conto delle varietà individuali d'indole e d'ingegno62.
- 63 M. Castle, Intorno ad una delle objezioni, cit., p. 53n.
Il «Politecnico» a cavallo degli anni '30 e '40 aveva rappresentato il fulcro attorno al quale era ruotato il milieu frenologico milanese, per quanto i redattori si dicessero «imparziali ed equi testimonj»63. Le sue pagine avevano accolto gli scritti di alcuni sostenitori delle teorie di Gall, tra cui quelli del “frenologatore di dame” americano Michael Castle, protetto dell'aristocrazia austriaca milanese. Non stupisce quindi che, in seguito agli scritti di Gianelli e al rinvigorito interesse per le intersezioni fra materia penale e medica, ci fosse nuovo spazio per espliciti riferimenti alla frenologia:
- 64 Giuseppe Pellegrini, «Sull'Uomo e i codici commentario medico-legale del dott. G.L. Gianelli inseri (...)
Nel nostro tema delle malattie mentali i più abituati ed esercitati ad osservarle, a studiarne i fenomeni [...] sono senz'ombra di dubbio gli psichiatri, e specialmente i medici di manicomio. Dunque la loro relativa convinzione avrà in favore la maggiore presunzione o probabilità di verità. […] Eglino sono versatissimi nella struttura anatomica, nel magistero fisiologico e nella patologia del corpo umano, e spesso eziando nelle importantissime discipline della frenologia ed organologia; il perché riescono espertissimi nella scienza dei rapporti fra il fisico ed il metafisico e morale dell'uomo. Quindi i loro convincimenti deggiono necessariamente avere il massimo valore, e i loro definitivi giudizii, le finali proposizioni, determinanti la qualità, intensità, fasi e modi delle alienazioni, denno accogliersi come presunti criterii di verità64.
- 65 Giulio Crescimbeni, «Intorno al commentario medico-legale: L'uomo ed i codici, del dott. G. L. Gian (...)
Diventa indispensabile, non dirò già l'intervento dei medici quali essi siano, ma bensì di quelli più particolarmente, che essendosi bene informati del valore della organologia, della cranioscopia e della frenologia, possono illuminare il Foro, quando un malfattore si debba o no, tenerlo responsabile delle proprie azioni in faccia alla legge65.
Tanto l'avvocato Giuseppe Pellegrini quanto il medico Giulio Crescimbeni, autori di questi testi, concordavano nel riconoscere nella frenologia il miglior sistema teorico-scientifico per la rilevazione e interpretazione dei segni della follia e il giudizio del frenologo, il suo convincimento, finiva così per rappresentare il «criterio di verità» sulla base del quale modellare la verità giudiziaria.
Le lettere dell'«ultimo frenologo»66
- 66 F. Stock, La formazione della psichiatria, Roma, Il Pensiero Scientifico Editore, 1981, p. 47.
- 67 «Se e quanto la frenologia possa recar luce ed esser guida nella conoscenza delle mentali alienazio (...)
- 68 B.G. Miraglia, Cenno su di una nuova classificazione e di una nuova statistica delle alienazioni me (...)
Occorre ora tornare nuovamente ad Aversa, dove le teorie frenologiche difese da Ferrarese avevano trovato in Biagio Gioacchino Miraglia un degno sostenitore. Medico interno dal 1842 e direttore dal 1860 al 1869, Miraglia si era fatto notare nel panorama alienistico della penisola tentando di rispondere al “quesito frenologico” posto dal quinto Congresso degli Scienziati riunitosi a Lucca67, fornendo una «classificazione delle alienazioni mentali […] nuova del tutto, perché fondata su principi frenologici avvalorati dalla patologica anatomia; ed ha per base ancora lo stato ed il grado della lesione delle funzioni organiche del cervello68».
- 69 Biagio G. Miraglia, Il nuovo manicomio provinciale di Napoli, Napoli, Stab. Tip. de Fr. De Angelis, (...)
- 70 Biagio G. Miraglia, «Le perizie medico-legali degli alienati», in B.G. Miraglia, Questioni filosofi (...)
Direttore degli «Annali frenopatici italiani», incaricato di due corsi di clinica psichiatria nell'ateneo napoletano e organizzatore di un Museo patologico «contenente 118 tra cranii e teste imbalsamate e frenologicamente classificate69», la figura di Miraglia presenta alcuni tratti di sicuro interesse. Sino alla morte avvenuta nel 1885 l'alienista aversano non accennò ad arrestare la sua prolifica produzione di articoli a carattere frenologico, ed è pertanto possibile, attraverso i suoi scritti, seguire l'applicazione delle teorie galliane anche “fuori tempo massimo”, alle prese con “casi” molto discussi dalla comunità scientifica e dall'opinione pubblica dell'epoca come quello di Passanante70.
Mantenendo però l'analisi sulle questioni di psicopatologia forense, si può notare come Miraglia riprendesse le questioni lasciate in sospeso da Bonacossa in materia di gradualità della follia e della pena. Il Codice penale sardo, con la sua introduzione nei territori precedentemente soggetti al potere borbonico, aveva subito alcune modifiche e Miraglia ebbe modo di esprimersi sulla nuova formulazione:
- 71 «Art. 94: Non vi è reato, se l'imputato nel tempo in cui l'azione fu eseguita, trovasi in istato di (...)
- 72 «Art. 95: Allorché il vizio di mente, o la forza non si riconoscessero tali da non rendere imputabi (...)
- 73 Onorevolissimo Sig.r Commendatore, lettera di B.G. Miraglia a P.S. Mancini, Napoli, 27 luglio 1870, (...)
L'ultima modificazione del codice penale ha creato nell'art. 9571 il vizio di mente, senza ch'essa legge sappia che voglia per ciò intendere. I giudici v'intendono un certo grado di pazzia; se così dovesse interpretarsi, allora in contraddizione dell'art. 9472 consegnerebbe al povero mezzo pazzo fin vent'anni di ferri! Ma io credo che con questo art. 95 il magistrato dovrebbe ritenere un'attenuante in un grado minore di colpabilità, perché il vizio di mente non è la pazzia, la quale in qualunque grado voglia considerarsi non ammette responsabilità parziale73.
- 74 Biagio G. Miraglia, «Osservazioni su gli articoli 12, soppresso, e 61, 62, e 64 del Progetto del Co (...)
- 75 Onorevolissimo Sig.r Commendatore, cit., p. 395.
Secondo il frenologo era plausibile che una particolare conformazione del cervello potesse predisporre un uomo a delinquere, senza per questo determinarne inequivocabilmente le azioni. Era allora possibile, anzi auspicabile, graduare la pena in base al grado di sviluppo delle diverse facoltà cerebrali del reo. Tutt'altro discorso per i pazzi, i quali al contrario non potevano essere ritenuti responsabili delle proprie azioni: «I gradi di colpabilità […] sono da stabilirsi nello stato di abuso o vizio delle facoltà, considerando l'uomo sano che delinque più o meno agitato, non mai sono da ritenersi nella pazzia sì generale che parziale74». La formulazione dei codici poteva quindi essere tanto utile quanto dannosa, a seconda che essa fosse interpretata giustamente – e frenologicamente – o meno. A tal proposito Miraglia giungeva ad ammonire: «Guai, io dissi, […] quando un uomo male organizzato siede sopra un trono! Guai pure, ora dico, quando un simile essere ha in mano la spada della giustizia75!».
- 76 Ortensio Zecchino (dir), Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico, Napoli, Guida (...)
Caso vuole che gli scritti di Miraglia giungessero all'attenzione dell'avvocato e deputato Pasquale Stanislao Mancini, più volte membro di commissioni preposte all'elaborazione di un nuovo codice penale unitario76. Probabilmente colpito dalle sue parole, il 20 luglio 1870 Mancini indirizzò al frenologo una lettera in cui lo pregava di fornirgli il suo supporto:
- 77 Carissimo Collega, lettera di P.S. Mancini a B.G. Miraglia, Firenze, 2 luglio 1870, in Biagio Mirag (...)
Gradirei moltissimo, se in questi momenti in cui la grande missione dell'Italia è d'impedire la pubblicazione di un nuovo Codice penale che non risponda al progresso della scienza ed ai grandi principii di giustizia e libertà, mi fossero comunicati tutti quei vostri speciali lavori ed osservazioni, e ricordi di casi segnati […], che possono servire di utile guida in questo importantissimo studio. Anzi oso sperare, che associandosi in voi alla sapienza dello scienziato il vivo sentimento dello amore del paese, vogliate permettermi di consultarvi, e di chiedere il vostro pubblico concorso ai nostri lavori in quelle parti in cui i vostri dotti lavori giustamente attribuiscono al vostro parere incontrastabile autorità77.
Miraglia non si sfece scappare la ghiotta occasione di esporre le proprie perplessità, infarcendo la lettera di precetti frenologici:
L'uomo di scienza, l'uomo che ha studiato profondamente le facoltà umane, e che in questo ha riconosciuto l'influenza delle materiali condizioni della organizzazione vede bene quanto sieno ristretti i limiti della organizzazione, e quanto sieno vacillanti la volontà ed il libero arbitrio che indarno vogliono considerarsi senza confini.
- 78 Onorevolissimo Sig.r Commendatore, cit., p. 393-395.
[…] Veniamo ai nostri codici. Io sono un medico, e non considero le facoltà mentali come esseri astratti, ma come semplici manifestazioni psico-organiche; né pretendo di essere un legale. Però veggo che stabilita la legge, si è formata la procedura, né veggo tra questi due un nesso. Per es. l'istruzione dei processi criminali conserva massime che danno indizio di strane idee della natura dell'uomo. Ma questo errore sparirebbe dove gl'istruttori fossero di cuore e mente retti, e non elevassero il loro cervello al di sopra del cranio78.
- 79 Chiarissimo Signore, lettera di P.S. Mancini a B.G. Miraglia, Roma, 4 novembre 1876, in B. Miraglia (...)
- 80 Ibidem.
- 81 V.P. Babini, La responsabilità nelle malattie mentali, cit., pp. 146-161.
Sei anni più tardi, Mancini sarebbe tornato a scrivere a Miraglia79, questa volta però non più da deputato, bensì da ministro di Grazia e Giustizia del primo governo della Sinistra storica presieduto da Agostino Depretis. Il neo ministro si indirizzava a Miraglia per sottoporgli il progetto di un nuovo Codice penale affinché egli potesse «sottoporre ad accurata disamina, ed esprimere il Suo illuminato avviso intorno alla parte che ha attinenza colla Patologia mentale, ed in generale con la Medicna Legale, tanto intorno alla sostanza delle proposte, quanto della forma e della proprietà scientifica del linguaggio80». La richiesta questa volta non veniva fatta solo a Miraglia ma si inscriveva in un progetto più ampio di consultazione dei principali attori (Magitratura, Ordine degli avvocati, le Facoltà di giurisprudenza e le Accademie di medicina, cultori delle materie e direttori dei manicomi)81 coinvolti nel dibattito che da alcuni anni era entrato nel vivo. A partire dalla fine degli anni '60, infatti, a fianco degli ormai pochi seguaci di Gall e Spurzheim, anche altri alienisti, seppur persuasi della inconsistenza delle teorie frenologiche, avevano cominciato a levare la propria voce contro una legislazione ritenuta incapace di rinnovarsi e una pratica processuale la cui arbitrarietà rischiava di nuocere tanto ai folli quanto alla società. I toni di Bonacossa finivano così per riecheggiare nelle parole di Carlo Livi, direttore dei manicomi di Siena e Modena e fondatore della «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale»:
Una voce si è levata nell'aula della Legge, che ha detto ai giudici animosamente: - Fermatevi, cotesti non è un reo; la vostra sentenza offende la ragione e la equità. Questo capo che vorreste colpire è fatto sacro dalla più grande delle sventure, ed io lo difenderò. Dio vi guardi dal condannarlo al carnefice o alla carcere; l'umanità, la giustizia sarebbero costrette a velarsi la faccia” Egli non è, non è un reo; ma un malato, un pazzo.
Chi è l'ardito che viene a impor silenzio al grido della pubblica coscienza, che levasi quasi giudice della legge medesima, e si attenta a frenarne la vindice spada? Chi è questi che può cambiare a sua posta le parti di reo e d'innocente? Chi lo chiamò? Chi gliene diede il diritto?
- 82 Carlo Livi, La frenologia forense ovvero delle frenopatie considerate relativamente alla medicina p (...)
Cotest'uomo è il medico: chi lo chiamò fu la umanità: chi gliene diede il diritto, la scienza82.
Conclusioni
- 83 V.P. Babini, «La responsabilità nelle malattie mentali», cit.
In definitiva, nella prima metà dell'Ottocento la frenologia sembrerebbe aver rappresentato il principale veicolo – o per lo meno il più visibile – attraverso il quale dall'Europa giunsero in Italia i discorsi critici sul rapporto tra medicina e diritto. Queste critiche da un lato vertevano sulle definizioni di alienazione presenti nei codici, con particolare interesse a quelle forme di pazzia che sembravano non eliminare del tutto la ragione; dall'altro riguardavano il ruolo che spettava all'alienista in sede giudiziaria. Appare chiaro che, in questo campo, il ruolo giocato dalla frenologia sia potuto essere tanto preponderante – rispetto ad altre “branche” del nascente sapere psichiatrico – in quanto essa si proponeva come teoria esplicativa e potenzialmente regolativa non solo dell'uomo ma dell'intera società. Solo dopo l'Unificazione la psichiatria italiana avrebbe trovato le condizioni per ricompattarsi attorno alle rivendicazioni portate avanti sino a quell'epoca dai frenologi e si sarebbe così aperta una stagione di aspri dibattiti, di «battaglie sconcertanti, e in certi momenti avvilenti, [...] tra periti e giuristi nei tribunali83».
- 84 Laurence Guignard, «L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865», Le Mouvement Soci (...)
- 85 Marc Renneville, «Le glaive et le caducée», cit., p. 15.
Manicomi, teatri anatomici, parlamenti, riviste, lettere private ma nessun tribunale. Non che i frenologi non siano stati mai interpellati in sede peritale, altrimenti non si spiegherebbe la loro profonda e “lamentata” conoscenza dei giudici. Lo stato attuale delle conoscenze in questo campo per quanto riguarda l'Italia risorgimentale non ha però finora permesso di «sortir du domaine polémique des procès relatés par la presse et nous attacher au travail quotidien des juges d'instruction et des cours d'assises84», passaggio fondamentale per verificare nella pratica giudiziaria “quotidiana” la fondatezza delle polemiche degli psichiatri ottocenteschi . Da tempo la storiografia francese ha messo in discussione l'immagine della lotta tra blocchi contrapposti85, medici contro giuristi, in nome di verità alternative sulla natura e sulla colpa del malato di mente. Ammesso e non concesso che si possa fare un discorso simile anche per la realtà italiana, appariva però necessario ricostruirne preliminarmente i contenuti, le modalità e i confini attraverso le parole dei protagonisti, ed è in tale direzione che questa ricerca ha tentato di indagare.
Notes
1 Biagio G. Miraglia, La legge e la follia ragionante ossia considerazioni medico-legali su lo stato di mente della signora Teresa Santoro querelante di sequestro della propria persona in un manicomio, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1871, p. 104.
2 Valeria P. Babini, «La responsabilità nelle malattie mentali», in Valeria P. Babini, Maurizia Cotti, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini, Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento, Bologna, il Mulino, 1982, p. 143.
3 Alessandro Pastore, Il medico in tribunale. La perizia psichiatrica nella procedura di antico regime (secoli XVI-XVIII), Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1998, p. 9.
4 G. Lantéri-Laura, «Aspects criminologiques de l’oeuvre de F. J. Gall», Análise Psicológica, (1993), 1 (XI), p. 7.
5 Michel Foucault, Folie et déraison: histoire de la folie à l'age classique, Paris, Plon, 1961; ID (dir.), Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... : un cas de parricide au XIXe siécle, Paris, Gallimard, 1973; ID, Les anormaux : cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Gallimard, 1999.
6 Robert Castel, L'ordre psychiatrique, Paris, Éditions de Minuit, 1977; Jacques Léonard, La médecine, entre les pouvoirs et les savoirs: histoires intellectuelle et politique de la médecine française au XIXe siècle, Paris, Aubier, 1981; Gladys Swain e Marcel Gauchet, Dialogue avec l'insensé : à la recherche d'une autre histoire de la folie, Paris, Gallimard, 1994; Frédéric Chavaud, Les experts du crime. La médecine légale en France au XIXe siècle, Paris, Aubier, 2000; Marc Renneville, Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, 2003; Laurence Guignard, Juger la folie. La folie criminelle devant les Assises au XIXe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
7 Renzo Villa, «Perizia psichiatriche e formazione degli stereotipi dei devianti: note per una ricerca», in Alberto De Bernardi, Follia psichiatria e società. Istituzioni manicomiali, scienza psichiatrica e classi sociali nell'Italia moderna e contemporanea, Milano, Franco Angeli, 1982, pp. 384-401; Valeria P. Babini, «La responsabilità nelle malattie mentali», cit.; Patrizia Guarnieri, L'ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine Ottocento, Torino, Einaudi, 1988; Maria Ferro (dir.), Passioni della mente e della storia. Protagonisti, teorie e vicende della psichiatria italiana tra '800 e '900, Milano, Vita e Pensiero, 1989; Marco Nicola Miletti, «La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria», Acta Histriae, vol. 15, n. 2, 2007, pp. 321-347; Francesco Rotondo, «Un dibattito per l’egemonia. La perizia medico legale nel processo penale italiano di fine Ottocento», Rechtsgeschichte, vol. 12, 2008, pp. 139-173; Paolo Marchetti, «Le 'sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della sociatà tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico», Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 38, t. II, 2009, pp. 1109-108; Mary Gibson, «Forensic psychiatry and the birth of the criminal insane asylum in modern Italy», International Journal of Law and Psychiatry, vol. 37, 2014, pp. 117-126.
8 Mario Sbriccioli, «Histoire sociale, dimension juridique : l’historiographie italienne récente du crime et de la justice criminelle», Crime, Histoire & Société, vol. 11, n. 2, 2007.
9 Claudio Pogliano, «Localizzazione delle facoltà e quantificazione: frenologia e statistica medico-psichiatrica», in Alberto De Bernardi (dir.), Follia psichiatria e società, cit. ; Renzo Villa, Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell'antropologia criminale, Milano, Franco Angeli, 1985, pp. 59-68; Barbara Maffiodo, La “medicina delle passioni” nel Piemonte ottocentesco (1815-1859), Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1986 ; Renzo Villa, «Una fortuna impossibile: nota sulla frenologia in Italia», in F.M. Ferro (dir), Passioni della mente, cit. ; Ugo D’Orazio, «Gall e la prima diffusione della frenologia in Italia», Sanità scienza e storia, n. 2, 1991 ; Giogio Cosmacini, «Cattaneo, Gall e la frenologia», in Arturo Colombo, Carlo Monteleone (dir.), Carlo Cattaneo e il Politecnico, Milano, Franco Angeli, 1993 ; Simone Baral, «Crani su misura. La frenologia in Piemonte», Studi Piemontesi, vol. XLIII, f. 2, décembre 2014, pp. 419-426.
Per una bibliografia più completa sulla storia della frenologia in Italia e un primo tentativo di sintesi cf. Simone Baral, La frenologia in Italia. Diffusione, dibattiti e applicazione di una pseudoscienza, Tesi magistrale diretta da Silvano Montaldo, Università degli Studi di Torino, novembre 2012.
Per trovare gli studi più organici sul tema occorre rivolgersi ancora una volta alla storiografia francese: cf. Georges Lanteri-Laura, Histoire de la phrénologie. L'homme et son cerveu selon F. J. Gall, Paris, Presses Universitaires de France, 2° ed., 1970; Marc Renneville, Le langage des crânes. Une histoire de le phrénologie, Paris, Institution d'édition Sanofi-Synthélabo, 2000.
10 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit. p. 172.
11 Georges Lanteri-Laura, Histoire de la phrénologie, cit., p. 172; Mary Gibson, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, Milano, Bruno Mondadori, 2004, p. 22; Daniel Pick, Faces of degeneration. A European disorder, c. 1848 – c. 1918, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 113; D.G. Horn, Lombroso and the Anatomy of Deviance, New York, Routledge, 2003, pp. 61ss. Sui legami tra Cesare Lombroso e la frenologia rimando a Simone Baral, «Il frenologo riluttante», in Silvano Montaldo (dir.), Il Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso dell'Università di Torino, Milano, Silvana, 2015, pp. 192-196.
12 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit.
13 Maria Pia Casalena, Per lo Stato, per la Nazione. I congressi degli scienziati in Francia e in Italia. 1830-1914, Roma, Carocci, 2007.
14 Giuseppe Rampoldi, Cenni storici sulla frenologia: dissertazione inaugurale di Rampoldi Giuseppe di Bergamo alunno borromeo presentata ad ottenere la laurea medica nell'Università di Pavia, Milano, Placido Maria Visaj, 1846, pp. 36-37.
15 «Art. 61 Non esiste reato quando colui che lo ha commesso era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita.
Art. 62. Non esiste reato quando colui che lo ha commesso vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere». Leggi penali del Codice pel Regno delle Due Sicilie corredate d'un breve Comentario contenente note e dilucidazioni, Napoli, Angelo Trani, 1819.
16 L. Ferrarese, Delle malattie della mente ovvero delle diverse specie di follie, Napoli, 1843, vol. 3, II° ed., pp. 27-28.
17 Ibid.
18 L. Ferrarese, «Analisi filosofica delle pene», Il Gatto letterato, a. I, n. 5, 10 giugno 1839, pp. 97-102.
19 Marc Renneville, «Le glaive et le caducée : évolution historique des rapports entre le droit pénal et la psychiatrie», in Bernard Granger (dir.), La psychiatrie à l'épreuve de la justice, Paris, TD Editions, 2012, p. 9.
20 L. Ferrarese, Esame dello stato morale ed imputabile dei folli maniaci, ed in particolare dei monomaniaci suicidi con le corrispondenti applicazioni alle azioni di questi, tanto per determinare lo stato della intelligenza, quanto per istabilire il grado di libertà morale, onde risolvere molte questioni difficili nel foro, Napoli, Tipografia di F. Fernandes, 1835, p. 11.
21 Ivi, p. 17.
22 Simone Baral, «Crani su misura», cit.
23 Simone Montaldo, Medici e società. Bartolomeo Sella nel Piemonte dell'Ottocento, Torino, Carocci, 1998, p. 83.
24 Barbara Maffiodo, La “medicina delle passioni”, cit., p. 73.
25 G.M. De Rolandis, «Lettre de M. le docteur De Rolandis, de Turin, a M. le docteur Fossati, sur un criminel convaincu de plusieurs viols, suivis de meurtre», Journal de la Société Phrénologique de Paris, v. III, 1835, p. 247.
26 La pubblicazione della lettera sul Journal, permette alla notizia di rimbalzare sulle principali testate frenologiche del globo. In storiografia cf. Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit., p. 172 ; Marc Renneville, «La Francia», in Silvano Montaldo, Paolo Tappero (dir.), Cesare Lombroso cento anni dopo, Torino, UTET, 2009, p. 203 ; Jan Verplaetse, Localizing the Moral Sense. Neuroscience and the Search for the Cerebral Seat of Morality, 1800-1930, Dordrecht-New York, Springer, 2009, p. 39 ; Renzo Villa, «Le scienze del crimine», in Francesco Cassata, Claudio Pogliano (dir.), Storia d'Italia. Annali 26. Scienze e culture dell'Italia unita, Torino, Einaudi, 2011, p. 788.
27 G.M. De Rolandis, «Lettre de M. le docteur De Rolandis», cit., p. 246.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ivi, p. 247.
31 F. Freschi, «Seconda Riunione degli Scienziati Italiani a Torino nel settembre dell'anno 1840. Delle materie proposte e trattate nella Sezione di Medicina», Annali Universali di Medicina, v. XCVI, 1840, pp. 318-319.
32 Giacomo Giacobini, Cristina Cilli, Giancarla Malerba, «Il Museo di Anatomia umana», in Giacomo Giacobini (dir.), La Memoria della Scienza. Musei e collezioni dell'Università di Torino, Torino, Fondazione CRT, 2003, pp. 150-151.
33 Renzo Villa, «Le scienze del crimine», cit., p. 788.
34 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit., p. 172.
35 Silvano Montaldo, «Manicomio e psichiatria nel Regno di Sardegna 1820-1850», in Centro italiano di storia sanitaria e ospedaliera: Sezione piemontese (dir.), Il Regio Manicomio di Torino, scienza prassi e immaginario nell’Ottocento italiano, Torino, Editore Gruppo Abele, 2007.
36 G.S. Bonacossa, «Dell'importanza della perizia medica nel giudicare sulla stato mentale dell'uomo in alcune questioni del foro civile e criminale», Atti della Reale Accademia medico-chirurgica di Torino, vol. II, 1846, pp. 348-383.
37 Ivi, p. 348.
38 Ivi, p. 359.
39 Ivi, p. 360.
40 «Art. 377: La domanda contenente i fatti articolati, l'indicazione dei testimoni cogli annessi documenti, come pure il parere del consiglio di famiglia saranno comunicati alla persona di cui è chiesta la interdizione, la quale sarà quindi interrogata a porte chiuse, ed ove non possa presentarvisi dall'assessore relatore coll'assistenza del segretario del Tribunale, in tutti i casi l'avvocato fiscale sarà presente all'interrogatorio.
Art. 379: Quando però si tratti di interdizione per causa di demenza, di imbecillità, o di furore, e vi sia urgenza, il Tribunale, ricevuto il parere del consiglio di famiglia, potrà immediatamente far procedere all'interrogatorio del convenuto, e deputare l'amministrazione provvisionale.
Art. 382: In caso di appellazione da una sentenza del Tribunale di Prefettura, il Senato potrà, se lo giudica necessario, far interrogare di nuovo la persona, di cui è domandata la interdizione per mezzo del relatore, o di altro delegato». Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1837.
41 «Art. 100: Allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Magistrati e Tribunali potranno punire l'imputato, secondo le circostanze dei casi, col carcere estensibile anche a dieci anni, o coll'ergastolo». Codice penale per gli Stati Sardi di S.M. il Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1839.
42 G.S. Bonacossa, «Petizione presentata al parlamento nazionale il 18 febbraio 1849», in Id., Elementi teorico-pratici di patologia mentale, Torino, Favale, 1851, pp. 21-22.
43 Ivi, p. 25n.
44 Ivi, p. 25.
45 Ivi, p. 26.
46 Ivi, p. 30.
47 Cf. nota 40.
48 Ivi, p. 33.
49 Ibidem.
50 «I maggiori vizii dell'attuale legislatura su quest'oggetto essendo per se stessi patenti e noti, e avendo ognuno di voi potuto persuadersi per se medesimo delle fondate ragioni nella petizione dall'egregio dottore espresse, la Commissione, senza superflui riflessi, vi propone l'invio della stessa al Ministro di Grazia e Giustizia per trasmetterla alla commissione testé istituita per l'epurazione e revisione delle leggi civili e penali, e per que' provvedimenti che crederà opportuni.
Despine. J'appuie les conclusions de la Commission pour le renvoi de la pétition n° 811 au ministre de grâce et justice; mais comme cette pétition propose an même temps qu'une loi soit promulguée à ce sujet (loi par coséquent qui intéresse toute la société), je demande qu'elle soit en outre renvoyée au ministre de l'intérieur.
[…] Il Presidente: Pongo ai voti il doppio invio, al ministro di grazia e giustizia cioé, ed al ministro dell'interno.
(La Camera approva)». P. Trompeo (dir.), Atti del Parlamento subalpino. I° sessione del 1849 dal 1° febbraio al 30 marzo 1849, Torino, Botta, 1860, pp. 326-27.
51 G.S. Bonacossa, Osservazioni sulla proposizione di legge del medico collegiato Bernardino Bertini membro della Camera de' Deputati riguardante la custodia e la cura dei mentecatti e considerazioni sullo stato attuale de' pazzi in Piemonte, Torino, Favale, 1849.
52 Per una legge organica occorrerà aspettare il nuovo secolo con la legge n. 36/1904. Cf. F. Giacanelli, «Appunti per una storia della psichiatria in Italia», in K. Dörner, Il borghese e il folle. Storia sociale della psichiatria, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. XXVI.
53 Renzo Villa, «Una fortuna impossibile», cit., p. 177.
54 Giuseppe P. Gianelli, L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico. Commentario medico-legale, Milano, Editori del Politecnico, 1860.
55 Giuseppe P. Gianelli, «L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico. Commentario medico-legale», Il Politecnico, vol. IX, 1860, pp. 223-269, 475-509, 545-645.
56 Giuseppe P. Gianelli, L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico, cit. p. 111.
57 «Art. 34: Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà d'elezione». Codice penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853.
58 Carlo Cattaneo, «N. Lauvergne, Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observés au Bagne de Toulon, Paris, Baillière, 1841», Il Politecnico, vol. VI, 1843, pp. 453-454.
59 M. Castle, «Intorno ad una delle objezioni morali recate contro la frenologia», Il Politecnico, vol. 1, 1839, pp. 53-57; M. Castle, «D’un’altra objezione morale recata contro la Frenologia», Il Politecnico, vol. 1, 1839, pp. 360-365; G. Canziani e Carlo Cattaneo, «Della frenologia, Lettera del signor cavaliere Giuseppe Frank», Il Politecnico, vol. 2, 1839, pp. 85-86; M. Castle, «Saggio frenologico sulla Benevolenza», Il Politecnico, vol. 3, 1840, pp. 534-542; G.C., «Principj d'una nuova cranioscopia scientifica del dott. Carlo Gustavo Carus, Stutgarda, 1841», Il Politecnico, v. 5, 1842, pp. 161-169.
60 Claudio Pogliano, «Localizzazione delle facoltà», cit., pp. 346-349; G. Cosmacini, «Cattaneo, Gall e la frenologia», cit., pp. 267-274.
61 P. Redondi, «Cultura e scienza dall'illuminismo al positivismo», in Gianni Micheli (dir.), Storia d'Italia. Annali 3. Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1980, p. 746.
62 M. Castle, «Intorno ad una delle objezioni», cit., p. 53n. Sull'attribuzione di queste parole a Cattaneo cf. Carlo G. Lacaita, Raffaella Gobbo e Alfredo Turiel (dir.), La biblioteca di Carlo Cattaneo, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2003, p. 64.
63 M. Castle, Intorno ad una delle objezioni, cit., p. 53n.
64 Giuseppe Pellegrini, «Sull'Uomo e i codici commentario medico-legale del dott. G.L. Gianelli inserito nel Politecnico Vol. IX. Lettera al Dott. G. Crescimbeni», Il Politecnico, vol. X, 1861, p. 745.
65 Giulio Crescimbeni, «Intorno al commentario medico-legale: L'uomo ed i codici, del dott. G. L. Gianelli; risposta alla lettera dell'avvocato Giuseppe Pellegrini», Il Politecnico, vol. XI, 1861, p. 696.
66 F. Stock, La formazione della psichiatria, Roma, Il Pensiero Scientifico Editore, 1981, p. 47.
67 «Se e quanto la frenologia possa recar luce ed esser guida nella conoscenza delle mentali alienazioni». «Quinta riunione degli Scienziati italiani in Lucca», Gazzetta Medica di Milano, t. II, n. 52, 30 dicembre 1843.
68 B.G. Miraglia, Cenno su di una nuova classificazione e di una nuova statistica delle alienazioni mentali fondate su principi frenologici considerati nei loro rapporti con la patologia del cervello, Aversa, Tipografia del Reale Morotrofio, 1847, p. 63.
69 Biagio G. Miraglia, Il nuovo manicomio provinciale di Napoli, Napoli, Stab. Tip. de Fr. De Angelis, 1871, p. 18.
70 Biagio G. Miraglia, «Le perizie medico-legali degli alienati», in B.G. Miraglia, Questioni filosofiche, sociali, mediche e medico-forensi trattate coi principii della fisiologia del cervello, Napoli, Tip. Dell'Iride, 1883, pp. 24-28.
71 «Art. 94: Non vi è reato, se l'imputato nel tempo in cui l'azione fu eseguita, trovasi in istato di privazione di mente permanente o transitoria derivante da qualunque causa, ovvero vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere». Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, in Codice penale per le provincie napoletane, Napoli, Gannini, 1861.
72 «Art. 95: Allorché il vizio di mente, o la forza non si riconoscessero tali da non rendere imputabile l'azione, i giudici applicheranno all'imputato secondo le circostanze dei casi la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti. Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge con la diminuzione da uno a tre gradi». Ibidem.
73 Onorevolissimo Sig.r Commendatore, lettera di B.G. Miraglia a P.S. Mancini, Napoli, 27 luglio 1870, in Biagio Miraglia Jr, «Medici, Frenologi e Psichiatri», Annali di neuropsichiatria e psicoanalisi, vol. II, 1955, p. 394.
74 Biagio G. Miraglia, «Osservazioni su gli articoli 12, soppresso, e 61, 62, e 64 del Progetto del Codice penale del Regno d'Italia 1876», in Biagio G. Miraglia, Questioni filosofiche, cit., p. 75.
75 Onorevolissimo Sig.r Commendatore, cit., p. 395.
76 Ortensio Zecchino (dir), Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico, Napoli, Guida editori, 1991.
77 Carissimo Collega, lettera di P.S. Mancini a B.G. Miraglia, Firenze, 2 luglio 1870, in Biagio Miraglia Jr, «Medici, Frenologi e Psichiatri», cit., pp. 392-393.
78 Onorevolissimo Sig.r Commendatore, cit., p. 393-395.
79 Chiarissimo Signore, lettera di P.S. Mancini a B.G. Miraglia, Roma, 4 novembre 1876, in B. Miraglia Jr, «Medici, Frenologi e Psichiatri», cit., pp. 392-393.
80 Ibidem.
81 V.P. Babini, La responsabilità nelle malattie mentali, cit., pp. 146-161.
82 Carlo Livi, La frenologia forense ovvero delle frenopatie considerate relativamente alla medicina penale, Milano, Giuseppe Chiusi, 1863-68, p. 4.
83 V.P. Babini, «La responsabilità nelle malattie mentali», cit.
84 Laurence Guignard, «L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865», Le Mouvement Social, 4, 2001, p. 59.
85 Marc Renneville, «Le glaive et le caducée», cit., p. 15.
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Référence électronique
Simone Baral, « Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano », Criminocorpus [En ligne], Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine, mis en ligne le 01 juin 2016, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3283 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3283
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