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2017

Tra ambizione e carriera. La professione di advocatus nello Stato della Chiesa tra XVI e XVIII secolo

Maria Macchi

Résumés

L’état actuel des recherches sur les avocats de l’Ancien Régime ne permet guère que d’ouvrir quelques pistes de réflexion. Cette étude sur les avocats à Rome vise d’abord à définir un groupe professionnel très important : le « Collegio degli avvocati concistoriali » existant à Rome depuis le XIVe siècle. Beaucoup d’avocats ont tenté, entre le XIVe et le XVIIIe siècle, d’entrer dans ce prestigieux collège dans l’espoir de faire une brillante carrière à Rome. Grâce à l'étude de leurs carrières, il est possible non seulement d'étudier des biographies professionnelles singulières mais aussi de reconstruire une des voies d’ascension sociale utilisée par les jeunes avocats à la cour papale. En effet nombreux sont ceux qui, sous l'Ancien Régime, ont décidé d'investir du temps, des études, de l'argent dans ce métier avec pour objectif de devenir membre du "Avvocati Concistoriali" un groupe professionnel majeur à Rome. Ce n’était pas si facile : les candidats devaient suivre un processus complexe et long pour obtenir leur examen d'admission et recevoir leur habit officiel. Dans cet essai, j’analyse aussi la prérogative des avocats romains : le choix de la tombe de la famille, la résidence urbaine, la bibliothèque familiale. Il y a aussi un tableau récapitulatif distinguant les avocats qui ont décidé de vivre à Rome pour améliorer leur carrière et ceux qui préfèrent passent seulement quelques années à Rome, avant de retourner dans leurs villes d'origine où ils pourraient aussi obtenir des postes importants.

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Texte intégral

  • 1 M. Santoro, Le trasformazioni in campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall’Unità alla Rep (...)
  • 2 M. Ascheri, Tribunali, giuristi ed istituzioni. Dal Medioevo all’Età Moderna. Il mulino, Bologna, 1 (...)
  • 3 F. X. Kraus, Liberaler Katholizismus: biographische und kirchenhistorische. Essay, Tübingen, M. Nie (...)
  • 4 Della corposa bibliografia prodotta su questo tema si ricordano indicativamente: M. Sbriccoli, A. B (...)

1A disetto di un rinnovato e generale interesse per la storia dell’avvocatura che ha investito la storiografia negli ultimi anni1, non sono stati ancora condotti degli studi prosopografici volti a ricostruire la biografia di avvocati e procuratori ed il ruolo che essi ebbero nelle società di Antico Regime. Mario Ascheri nel 1989 aveva notato l’inesistenza di «una storia dei tribunali, del loro rilievo entro le istituzioni pubbliche e del loro rapporto con i giuristi, con la loro cultura e operosità nella scuola e nella pratica»2. Tuttavia negli ultimi decenni non vi sono state ricerche o contributi che abbiano coniugato la rigorosa metodologia della prosopografia storica, che molto sta impegnando la storiografia tedesca3, con un focus sui tribunali e sulla giustizia- che pure hanno goduto di un grande successo negli ultimi tempi4-, con l’obiettivo di proporre una sintesi storica del rapporto tra avvocati, giudici, personale dei tribunali intesi come attori sociali ed il loro contesto di riferimento sia esso lavorativo, sociale, urbano o accademico. Questo stretto rapporto tra professione, amministrazione, società e contesto politico fu richiamato anche da Pio XII che, in occasione di un discorso ad una delegazione di avvocati di Parigi, affermò che

Depuis l'antiquité, votre carrière n'a cessé d'ouvrir la voie aux charges les plus élevées de l'État, car tandis qu'elle embrasse le plus largement la condition humaine, enracinée dans l'histoire, définie par le droit, en proie au jeu des passions, elle révèle et développe les dons supérieurs qui font les gouvernants5.

2In questo contributo vorrei presentare una parte della mia ricerca di dottorato – incentrata sull’assistenza legale gratuita a Roma tra XVIe XVIIIe secolo – nella quale ho potuto ricostruire la carriera, le reti sociali, le ambizioni ed i traguardi professionali di molti avvocati, romani e non, che ebbero modo di lavorare a Roma tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Settecento.

  • 6 R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Laterza, Roma- Bari, 1990, p. 52.

3La prosopografia degli avvocati in Età moderna si dimostra, dunque, una delle meno indagate, così come poco noti e sondati sono i rapporti che legavano inesorabilmente gli avvocati alla Curia e alle magistrature pontificie di maggior rilevanza, le scelte e le strategie familiari che fecero dell’avvocatura uno strumento di potere al servizio della propria ambizione. Renata Ago notava, a tal proposito, come molti degli aspiranti agli uffici di Curia fossero, soprattutto i più maturi, avvocati che «hanno evidentemente deciso di far compiere alla loro carriera un salto di qualità6».

4Allo stesso tempo il tema delle carriere e della prosopografia degli avvocati si dimostra uno dei più fecondi, con ampie ricadute nella storia sociale, del lavoro, dell’amministrazione della giustizia.

5Lo studio delle vicende personali che condussero alcuni di questi uomini alle più alte cariche curiali permette non solo di fornire una casistica che possa tradursi in un dato numerico, ma anche di iniziare a tratteggiare un quadro sulla realtà della professione nello Stato della Chiesa, all’interno di un ampio quadro cronologico.

6Questo articolo tenta di rispondere alle domande: cosa significava essere un avvocato nello Stato della Chiesa? Chi erano gli Avvocati Concistoriali? Quali i percorsi delle loro carriere e quali le loro ambizioni? Quali risorse offrivano loro istituzioni confraternali e cariche curiali?

7Per chiarire meglio tali questioni è indispensabile accennare prima, seppur velocemente, alle istituzioni romane nelle quali e per le quali questi individui lavorarono.

Le istituzioni

  • 7 G. O. De Rubeis, G. G. De Rubeis, Defensor redivivus seu de sacrae consistorialis aulae, Roma, 1657 (...)
  • 8 Cartari, Advocatorum, cit., F. M. Renazzi, Storia dell’Università di Roma, Roma, 1803- 1806, G. Car (...)
  • 9 M. Lumbroso, A. Martini, Le confraternite romane nelle loro chiese, Fondazione Marco Besso, Roma 19 (...)
  • 10 G.C. Alessi, Compendio istorico del Pio istituto, congregazione e venerabile arciconfraternita sott (...)

8L’istituzione più ambita era senz’altro il collegio degli Avvocati Concistoriali, di antichissima tradizione, la trattatistica erudita ne fa discendere i membri direttamente dai sette defensores regionarii di Gregorio Magno7, esso fu nuovamente strutturato da Bonifacio VIII e successivamente fu al centro di alcune riforme da parte di Sisto V, e infine Benedetto XIV8. Le confraternite romane che assicuravano il gratuito patrocinio a Roma e in tutto lo Stato e presso le quali trovarono impiego molti avvocati furono due: la confraternita di S. Girolamo della Carità e quella dell’Immacolata Concezione e di S. Ivo avvocato dei poveri. I sodalizi sorti rispettivamente nel 15209 e nei primi anni del XVII secolo, assistevano gratuitamente i litiganti poveri, con alcune differenze. S. Girolamo, che oltre al soccorso legale assicurava anche pasti ai poveri, tumulazione dei cadaveri, dotazione di fanciulle, assistenza ai carcerati non abbienti, provvedeva alle cause di quest’ultimi, stipendiando un procuratore per i carcerati oltre ad un procuratore per le vedove e pupilli. Il sodalizio si occupava di cause civili e penali. La confraternita di S. Ivo invece, nata con il solo scopo di difendere i litiganti poveri, aveva giurisdizione esclusivamente in materia civile10.

  • 11 M. Macchi, L’assistenza legale gratuita a Roma in antico regime. Nuove prospettive di ricerca, in P (...)
  • 12 Per un panorama degli organi di governo e amministrazione qui menzionati vedi: J. Spizzichino, Magi (...)

9Si deve infine alla volontà di un deputato della confraternita di S. Girolamo, Felice Amadori, la nascita dell’omonima prelatura, che in cooperazione con la confraternita, assicurò il mantenimento di un procuratore ed il pagamento di tutti i costi delle cause dei litiganti che ed esso si sarebbero rivolti11. Le istituzioni qui brevemente presentate sono state scelte a partire dall’ottica di indagine del gratuito patrocinio, ma ad esse si aggiungono naturalmente i Tribunali, le congregazioni pontificie, le magistrature capitoline, ove molti avvocati approdarono dopo un periodo di tirocinio presso le confraternite o dopo l’ammissione al Collegio dei Concistoriali12.

Gli avvocati

  • 13 Nella tesi di dottorato verranno presentati i dati completi, frutto della ricerca, riguardanti gli (...)

10Non è possibile, in questa sede, fornire un quadro numerico esaustivo13, ancor che completo, degli avvocati che lavorarono a Roma tra 1550 e 1750.

11Tuttavia è possibile, segnalare alcuni dati sui professionisti del diritto presenti a Roma negli anni immediatamente precedenti e successivi al Sacco, e sugli avvocati attivi nel resto dello Stato sul finire del XVI secolo. Questi dati, lungi dall’avere solo una valenza numerica, forniscono un interessante elemento sulla presenza degli avvocati nell’Urbe, che può essere letta in maniera duplice. Da una parte testimonia una certa richiesta di giustizia da parte dei litiganti, che arrivavano a Roma da tutto lo Stato per risolvere molte delle loro controversie, dall’altra ci parla di Roma come centro attrattivo per la prosecuzione della propria carriera da parte di avvocati e giurisperiti, che, dopo essersi formati negli atenei più prestigiosi dello stato come lo Studium di Bologna, Perugia o Macerata ma anche di città forestiere, come Milano e Napoli, preferivano proseguire il proprio cursus honorum nell’Urbe, lì dove avrebbero potuto intercettare con più facilità la benevolenza di un cardinale, l’occasione per una celere scalata sociale, il lustro che era sfuggito ai loro predecessori ma che essi avrebbero potuto cogliere grazie alla loro professione.

  • 14 M. Macchi, Cronaca. Venire a Roma/Restare a Roma. Forestieri e stranieri tra Cinque e Settecento, i (...)

12Questi dati inoltre arricchiscono un ulteriore filone di ricerca, quello sulla presenza e mobilità di stranieri e forestieri a Roma, che è recentemente tornato nell’agenda degli storici14.

  • 15 M. Armellini, Un censimento della Città di Roma, 1882; vedi anche P. Delicati, M. Armellini, Il Dia (...)
  • 16 D. Gnoli, Censimento di Roma sotto Clemente VII, in Archivio della Regia Società Romana di Storia P (...)
  • 17 A. Esposito, La popolazione romana dalla fine del secolo XIV a Sacco, in Popolazione e società a Ro (...)
  • 18 Questa tesi suggerita da M. D’Amelia, in M. D’Amelia, Il buon diritto, ovvero dell’accesso alla giu (...)
  • 19 Il numero degli avvocati del secondo censimento sale a due se si considera il nome di Melchiorre Ba (...)

13Nella città di Roma, secondo un manoscritto edito da Armellini15, che l’autore data tra 1511 e 1518 sicuramente sotto il pontificato di Leone X, figurano 4 sollicitatori, 2 avvocati, 24 procuratori, 5 uditori, 6 notai, 3 mandatari 2 protonotari. Sempre nell’Urbe, facendo riferimento ad un’altra fonte censuaria edita16, si registrano nel periodo immediatamente precedente al Sacco ben 23 procurator ed un advocatus a fronte di un solo iudex, di un unico giurista oltre a qualche notaio ed un uditore di Rota a fronte di una popolazione stimata di circa 25mila individui nel 152617. Proprio questa non trascurabile presenza di procuratori può essere indizio della grande richiesta da parte dei litiganti di figure e professionalità al servizio della protezione e tutela delle categorie più indifese di fronte a questioni legali, pratiche burocratiche da sbrigare, e consulenze da richiedere per intraprendere una causa o scegliere vie alternative a quelle legali. Proprio a cavallo tra i due censimenti si datano l’erezione e le prime attività della Confraternita di S. Girolamo che intercettò questa richiesta di assistenza legale , eleggendo un procuratore dei poveri18. Al contempo tali dati corroborano la tesi secondo la quale Roma e la Curia costituiscano una grande attrattiva per tutti gli avvocati che avessero voluto far carriera19.

  • 20 I dati sono in corso di aggiornamento.
  • 21 Biblioteca Apostolica Vaticana, (BAV) Vaticano Latino 5564. Nota di dottori di legge di tutto lo st (...)
  • 22 L’edizione integrale del documento costituirà parte della mia tesi di dottorato.

14Nonostante fossero molti di più gli avvocati operanti e presenti a Roma tra la seconda metà del Cinquecento e la prima del Settecento, come dimostrano le fonti studiate che finora hanno permesso l’individuazione di oltre duecento professionisti20, è indispensabile considerare questi documenti, sia per il periodo nel quale essi sono stati redatti sia perché fotografano la situazione professionale dal punto di vista quantitativo e qualitativo, con tutti i limiti che una fonte di questo tipo può avere. É poco credibile che il censimento abbia tenuto conto di tutti gli abitanti di Roma, così come è possibile che di molti individui, noti solo per nome, non si sia fornita alcuna informazione inerente alla professione svolta. Tenendo conto quindi di queste criticità, proprie di una fonte di questo tipo si può ragionare sui dati qui proposti. Il dato numerico relativo ai professionisti della difesa legale così ricavato dai censimento va messo in relazione con quello di quanti, provenienti dal resto dello Stato, avevano scelto Roma come sede privilegiata per la propria professione e per la propria carriera. Un’ inedita «Nota di dottori di legge di tutto lo stato Ecclesiastico21» risalente al 1591, conservata in forma di manoscritto nella Biblioteca Apostolica Vaticana22, fotografa la presenza dei laureati in legge all’interno dello Stato della Chiesa, Roma esclusa, ed il loro impiego presso uffici, magistrature in qualità di avvocati o funzionari di alto livello. La tabella, ricavata dallo studio del manoscritto e riportata alla fine dell’articolo, da conto del numero di professionisti del diritto in riferimento alla città ove essi risiedevano o dove avessero svolto i propri studi.

  • 23 Maria Teresa Guerrini, I laureati in diritto presso lo Studio di Bologna e il mondo delle professio (...)

15Risulta evidente che la maggior parte dei laureati si concentri nei maggiori centri di studio del diritto, sedi di prestigiosi ed antichi atenei quali Macerata, Bologna, Perugia. Questi dati possono essere messi in relazione con i lavori più o meno recenti sui laureati nelle università italiane, con particolare riferimento a quello di Maria Teresa Guerrieri23.

16Si evince chiaramente che molti dottori di legge esercitarono la professione di procuratore o avvocato a Roma, talvolta scegliendo di trasferirsi qui definitivamente, altre volte tornando nella propria città d’origine forti dell’esperienza maturata e delle possibili relazioni clientelari e politiche allacciate nell’Urbe che potevano aver fatto la differenza nella loro carriera.

  • 24 I. Fosi, Introduzione, Amici, creature, parenti, la corte romana osservata da storici tedeschi, in (...)
  • 25 Ibidem.

17A tale proposito Irene Fosi nell’introduzione al volume di «Dimensioni problemi della ricerca storica» dedicato alla storiografia tedesca, sottolineava l’importanza della categoria di Verflectung coniata da Reinhard in riferimento alle «relazioni informali che […] rappresentavano la fase ed il risultato dell’interazione sociale24» attraverso elementi quali “Parentela, amicizia, provenienza e patronage” che identificavano il concesso di Verflechtung con quello di network25. Molti di questi avvocati laureatisi nello Stato Pontificio evidentemente subodorarono la potenzialità di quella rete di contatti e relazioni sociali che caratterizzava Roma.

18Dallo studio del manoscritto citato, esemplificato in termini numerici nella tabella al fondo del presente articolo, emergono alcuni dati interessanti. Su un totale di 885 laureati, di 85 circa si specifica la carriera – avvocato –, altri 43 sono definiti procuratori nella propria città, in altri Stati o presso la capitale, per un totale di 128 praticanti del diritto. Circa 99 individui risultano svolgere il proprio mestiere a Roma, o vi hanno soggiornato, ricoprendo alte cariche per un lungo periodo di tempo.

19Il compilatore descrive circa 133 individui come impiegati in «offici» – una dicitura molto generica che non permette di individuare cariche specifiche se non ipotizzare un impiego in uffici minori – un numero cospicuo soprattutto se messi in relazione con i circa 218 di cui si fornisce la rilevanza della carica detenuta: uditore, luogotenente, podestà, governatore, senatore, agente della propria città presso Roma, fiscale.

20Più o meno un individuo su 8, pur provenendo da città lontane da Roma e di solida tradizione universitaria, scelsero di puntare sull’Urbe per lo svolgimento della propria carriera.

  • 26 G. De Caro, Marcantonio Borghese, in DBI, cit., vol. 12, pp. 598- 600.
  • 27 V. Reinhardt, Die grossen Familien Italiens, Stuttgart : A. KrÖner, 1992.
  • 28 G. De Caro, Orazio Borghese, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia Tr (...)

21Ciò conferma quanto emerso dallo studio prosopografico, che ha infatti messo in luce che a partire dalla fine del Cinquecento molte famiglie fecero dell’avvocatura una strada preferenziale per accedere alla Curia romana e per guadagnare lustro e consenso sociale per sé e per la propria famiglia. Una scelta che intraprese, tra i primi, Marcantonio Borghese26, capostipite del ramo romano dei Borghese. Originario di Siena fu il primo a spostarsi dal luogo natio a Roma. Trovandosi nella corte pontificia ove era forte l’influsso di famiglie di antica stirpe, storicamente radicate nel territorio romano27 come gli Orsini ed i Colonna, egli, appartenente ad una famiglia di “recente” nobiltà, dovette confrontarsi con la possibilità di allacciare relazioni sociali attraverso mirate politiche matrimoniali, scelta che prese in considerazione per sé stesso, tanto da sposare Flaminia Astalli, ma anche con l’opzione “professionale” meno praticata e foriera di non pochi rischi: aprirsi un varco nella società romana, attraverso la propria carriera. Non dunque una tradizionale politica matrimoniale, ma una scelta diversa che puntava molto, se non tutto, sulla riuscita del proprio cursus honorum, una scommessa evidentemente vinta nel giro di una generazione se si considerano le strade intraprese dai figli Camillo, futuro Paolo V, Orazio Borghese avvocato concistoriale28. Una pratica che sicuramente nel Seicento fu largamente utilizzata, come testimoniano gli studi di Ago, da famiglie che però avevano già solide basi sociali nella città di Roma o nella società pontificia, prerogativa che mancava al capostipite dei Borghese insediatosi da Siena nello Stato della Chiesa.

  • 29 Moroni, Avvocati Concistoriali, in Dizionario di erudizione, cit., vol. 3, p. 304.
  • 30 Renata Ago, Carriere e clientele, cit., p. 45.
  • 31 S. Feci, La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608- 16012), in Tribunali giustizia e (...)

22Il Collegio degli Avvocati Concistoriali rappresentava sicuramente un obiettivo da raggiungere da parte dei neo laureati avvocati di tutto lo Stato della Chiesa ma anche per i forestieri; al contempo l’ingresso in questo gruppo professionale garantiva una visibilità molto grande all’interno della società romana e della Curia, indispensabile per avere concrete possibilità di carriera nelle alte gerarchie di tribunali, congregazioni e magistrature dello Stato. Non bisogna dimenticare che gli Avvocati Concistoriali erano considerati, per antichissima tradizione, parte della famiglia del Pontefice, tanto che ai primi sette era concessa una porzione di pane e vino dal palazzo apostolica alla stessa stregua degli avvocati di Rota29. Se come ricorda Ago la scelta di entrare in Curia non poteva tradursi in un tentativo di social climbing, poiché ai funzionari erano richiesti nobili natali da parte di Collegi e organi di governo che sempre più spesso si orientavano verso una rigida chiusura dei ceti30, è indispensabile far luce sulle dinamiche familiari che spesso si celavano dietro la scelta di un giovane avvocato nel voler far parte del Collegio, quali le scelte o le rinunce alle quali dovesse sottostare. A riprova dell’importanza della carica di avvocato concistoriale, è doveroso ricordare la vicenda biografica di Giulio Benigni, la cui esperienza come avvocato dei poveri da una parte e come ecclesiastico dall’altra gli valse un posto all’interno della commissione deputata ai lavori preparatori della riforma Universi Agri di Paolo V del 161231.

Diventare Avvocato Concistoriale. La questione dell’habitus

  • 32 Statuto degli Avvocati Concistoriali, rubrica VI, in Giuliana Adorni, Per il Settimo Centenario, ci (...)
  • 33 Moroni, Avvocati Concistoriali, vol. 3, pag. 305.
  • 34 Ivi, p. 308.

23Non era affatto semplice essere ammessi al Collegio, che era di fatto a numero chiuso, le norme statutarie avevano prescritto dei precisi requisiti per il candidato, «qui natus sit ex legitimo matrimonio, onesti set nobilibus parentibus32» e naturalmente gli studi in giurisprudenza, inoltre le consuetudini avevano fissato nel tempo anche alcune prassi che erano andate consolidandosi pur non trovando da subito conferma in alcun regolamento o testo scritto. La trattazione erudita non precisa se gli Avvocati Concistoriali fossero o meno ecclesiastici, lo stesso Moroni non include tra i requisiti contenuti nel decreto di Martino V del 1417, l’habitus di sacerdote33, ma afferma che il collegio degli Avvocati Concistoriali aveva dato al “senato apostolico” più di trenta cardinali34.

  • 35 Oltre agli studi già citati di G. Adorni, M. R. de Simone, L. Carnevale Caprice, Il collegio degli (...)

24Le più recenti ricostruzioni storiografiche, pur apportando molte novità al dato storico35, non hanno chiarito quale fosse l’habitus di questi avvocati. La vicenda dell’avvocato Niccolò Sacripante permette di chiarirne la natura, oltre a costituire per la sua rilevanza uno spartiacque che decretò l’impossibilità, per tutti coloro che dovessero sposarsi o ritenere cariche incompatibili con quella concistoriale, di detenere la carica ad vitam.

25Nell’aprile del 1745 l’avvocato Nicolò Sacripante indirizzò una lettera a Benedetto XIV per chiedere, dopo 25 anni di presenza all’interno del prestigioso collegio, di cui 19 in veste di coadiutore, il permesso di contrarre matrimonio senza rinunciare all’abito di avvocato concistoriale. L’avvocato infatti

  • 36 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Avvocati Concistoriali, Tomo 12, Iura et privilegia collegii advoc (...)
  • 37 ASV, Avvocati Concistoriali, Tomo 12, Iura et privilegia, cit., p. 404 r.

vedesi hora costituito nella necessità di provedere alle convenienze della proprio famiglia ad effetto di conservarla e propagarla col accasarsi […] nel doversi trattare e concludere […] qualche decoroso e conveniente matrimonio sommamente desiderato e raccomandato per il lustro della sua famiglia da […] Carolo Giuseppe Sacripante suo Zio, […]L'oratore ac si habitum advocatonum Concistorialium continuo gestaret habilitandolo a tale effetto nella maniera che stimarrà più propria per togliere così di mezzo36. Tutte quelle questioni che potessero forse suscitarglisi in contrario37.

26E’ lo stesso Sacripante a riferire che

Non vi è dubbio veruno che la qualità di coniugato non habbia incompatibilità veruna col essere avvocato concistoriale come ce lo dimostrano tanti stati ad antichi e moderni[...] che la detta qualità non ha mai impedito conseguire e molto meno il ritenere l'avvocatione concistoriale anzi dall'antica consuetudine che vi è nel collegio suddetto di regalare un intiero deposito di un laureando a qual si voglia Collega che assuma lo stato coniugale, vien mostrato il gradimento che il collegio stesso risente da tali avvenimenti […] giachè da niuna legge o disposizione anzi ne pure dalla consuetudine o dal so vien ciò prescritto o stabilito.

Inoltre l’avvocato non esita a definire il Collegio degli Avvocati Concistoriali «un collegio non ecclesiastico ma semplicemente laico […] e però non ha con se annessa necessità veruna della toga». L’avvocato ricorda che tutti i Concistoriali che in passato erano stati insigniti della prelatura, pur dismettendo l’abito del collegio, erano considerati comunque membri dello stesso e rifacendosi all’opera del Cartari, sottolinea che «frequenti sono stati gli esempi degli avvocati Concistoriali quali essendo tali ciò non ostante bisogna credere che vestissero l'abito laicale» tra i quali molti ambasciatori del papa nella città di Bologna, alcuni senatori e conservatori di Roma. Infine l’avvocato menziona il nome di Giovanni Battista Bottini, defunto alcuni anni prima il quale «ha sempre usato promiscuamente l'abito laicale, e quello di avvocato Concistoriale”. E particolarmente indignato aggiunge «[sembra] ingiurioso alla stesso collegio che l'oratore per effettuare un qualche decoroso matrimonio venga costretto a dimettere l'avvocatione concistoriale quasi che non sia questo Collegio un ceto per tutti li conti rispettabile ad honorevole, ed in sequela un ceto da non sfuggirsi dalle persone nobili, e qualificate».

Nicolò apparteneva ad una illustre famiglia di avvocati, prima di lui avevano fatto parte del Collegio lo zio Carlo Giuseppe – lo stesso che aveva fatto pressioni perché Nicolò si sposasse – il padre Filippo ed il fratello Carlo cardinale, lo ricorda lui stesso nella sua dissertazione aggiungendo che essi «ne hanno lodevolmente occupato il luogo e l’oratore vuol sperare habbiano da seguitarsi a fare verso il medesimo li suoi successori.». Dalle parole di Nicolò si evince tutta la sicumera dell’avvocato, quasi il diritto- in quanto membro di una famiglia che da anni aveva legato il proprio nome al collegio- di rivendicare alcune prerogative per sé e i propri discendenti.

La vicenda, lungi dall’essere una semplice questione che gli avvocati potessero sbrigare, fu sottoposta all’attenzione del pontefice, Benedetto XIV. Gli avvocati concistoriali, schierati quasi all’unanimità fecero fronte comune contro la richiesta di Sacripanti, e l’11 aprile decisero di «opporsi a questa supplica del Sacripante» sottoscrivendo il decreto, che successivamente sarebbe stato sottoposto al pontefice. Il quale «sebbene si enunci incerto l’uso dell’abito degl’antichi avvocati» emanò un motu proprio «nel quale si dichiara vacante l’avvocatura concistoriale per l’assunzione dell’abito laicale» da parte di Sacripante.

Dalla vicenda del suddetto si può dedurre che almeno fino al 1745 non vi fossero rigide normative che regolassero l’habitus dei membri del Collegio, poiché lo stesso avvocato nel fare istanza per il matrimonio, produrrà un memoriale nel quale ripercorre la prassi in vigore nei secoli per la questione matrimoniale, segnalando l’esistenza di diversi precedenti. Sembra essere proprio questa vicenda il pretesto che avrebbe spinto il Collegio prima, ed il pontefice poi, ad interrompere questa consuetudine che forse di fatto non era stata praticata da molti anni.

  • 38 ASV, Avvocati Concistoriali, Vol. 5, Registrum camerariatum, cit., pp. 193v-194.
  • 39 Non è da escludere l’ipotesi per cui questa scelta fosse strumentale per creare nuovi posti all’int (...)

Bisogna osservare che la maggior parte dei nuovi membri spesso vantava un’indiretta parentela con i seniores: non ne erano figli o diretti discendenti, ma nipoti o pronipoti. La maggior parte degli Avvocati Concistoriali tra ‘500 e ‘700 apparteneva al clero secolare, tuttavia negli anni vi erano state alcune significative eccezioni, come Marcantonio Borghese, avvocato concistoriale ma allo stesso tempo uomo sposato e padre del futuro pontefice Paolo V e dell’avvocato concistoriale Orazio Borghese. E’ anche vero che all’interno del Collegio si possono contare diversi avvocati insigniti di titoli prelatizi, come dimostra una «Nota degli Avvocati Concistoriali che dal 1601 […] da Lelio Biscia fino al 1749 […] a Filippo Maria Pirelli furono inalzati a cariche prelatizie38». Il sospetto che sorge dalla lettura dei documenti inerenti alla vicenda Sacripante riguarda non tanto la richiesta di contrarre matrimonio avanzata dall’avvocato, che come appena dimostrato seppur non così frequente era secolarmente invalsa, ma l’aver menzionato e probabilmente anche richiesto, il compenso monetario che tradizionalmente spettava ad ogni avvocato in procinto di sposarsi. Una richiesta economica abbastanza ingente, che unita alle spese di cui il Collegio era già gravato, al periodo di grandi riforme che ha contraddistinto il papato Lambertini, già avvocato concistoriale a sua volta, devono aver contribuito ad una repentina quanto rigida chiusura del collegio, optando per l’habitus ecclesiastico39. Una scelta, almeno sul piano formale, tardiva rispetto a quella chiusura dei collegi professionali e degli organi di potere che di solito si data almeno al secolo XVI.

  • 40 L. Piccinno, Fiscale, in (diretto da) A. Prosperi, con la collaborazione di V. Lavenia, J. Tedeschi (...)

Quando nel 1760 l’avvocato de Angelis fece domanda per il posto vacante di avvocato fiscale del Sant’Uffizio40, già detenendo la carica di avvocato dei rei presso il medesimo tribunale con il quale lavorava dal 1745 scrisse nella propria lettera di presentazione:

  • 41 Archivio Storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, (ASCDF), Privilegi S. O. 1760- 176 (...)

Né pare debba fargli ostacolo al detto passaggio l’esser chierico coniugato, si perché non fu di remora al defonto pontefice quando di solo moto proprio si degnò conferirle l’onorevole e laborioso incarico d’ Avvocato de Rei, […] si anche perché non è stato di ostacolo alcuno alli defunti fiscali innocenzi ed orsi, ed al moderno sommista parimenti ammogliati, onde militando a favore dell’oratore, […] in re il servizio di dicisette anni, non pare valutabile contro di lui lì accezione di aver moglie per la notissima regola legale Turpius eiicitur, qua non admittibus hospes […]Quando poi la suprema fosse in terminazione conferir detto fiscalato ad un celibe, che dovesse abbitare dentro il Palazzo del S. Offizio, in tal caso l’Oratore supplica per un convenevole compenso di augumento di onorario mensuale, avuto benigno riflesso al di lui lungo servizio senz’alcun lucro, per diecisette anni41.

Una nota di un altro fascicolo chiarisce che

  • 42 ASCDF, Privilegi S. O. 1789- 1790, Memorie riguardanti l’elezione dell’avvocato dei rei, f. 115.

il celibato nei ministri del S. Officio si è desiderato al fine principalmente che potessero abitare in S. Offizio ed essere più assidui nel di lui servizio giacchè secondo gli ordini della sacra Congregazione non possono abitarvi colle loro famiglie quelli che hanno moglie […] come pure era difficile che in vista dell’assegnamento di dieci scudi[…] un uomo di qualche abilità e credito nella Curia fosse quasi incompatibile coll’obbligo di abitare in Sant’ Uffizio42.

  • 43 M. Macchi, L’assistenza legale, cit.

Laici furono anche alcuni dei più insigni avvocati del S. Ufficio, uno tra tutti il già menzionato Marcantonio Borghese che trovò in questa istituzione l’apice della propria carriera, un percorso di carriera che dopo di lui fu intrapreso da altri avvocati. Tuttavia questo orientamento a favore dell’habitus ecclesiastico e a discapito di quello laico, aveva almeno un precedente nella nomina della Prelatura Amadori. L’incarico infatti, secondo la volontà del testatore Felice Amadori, sarebbe stato concesso, una volta estinto il proprio ramo famigliare, ad un individuo scelto dagli Uditori di Rota; qualora il prescelto non fosse un ecclesiastico, il testamento prescriveva che questi dovesse prendere i voti43. La prelatura fu concessa a Malagonelli, Manieri, Lanfredini, Lami, Piccolomini, i quali fecero istanza di poter ritardare l’ingresso nel palazzo Amadori, parte integrante del lascito.

In almeno due casi, i prelati avevano precedentemente fatto parte del Collegio dei Concistoriali.

Cerimonie, processioni e simboli degli Avvocati Concistoriali

27La rilevanza dello status di avvocato concistoriale, il forte valore simbolico di cui esso era impregnato, si manifestavano da subito per i nuovi eletti, poiché passavano soprattutto per le cerimonie solenni, tra le quali quella di ingresso al collegio.

  • 44 M. A. Visceglia, Il bisogno di eternità: i comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Gui (...)

28E’ una salda e recente acquisizione storiografica che il potere delle corti, delle famiglie reali europee, degli apparati amministrativi e delle istituzioni di potere passassero anche attraverso manifestazioni esteriori quali processioni, cerimonie, apparati liturgici44.

  • 45 M. A. Visceglia, Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla co (...)
  • 46 I. Fosi, “Parcere subiectis, debellare superbos”. L’immagine della giustizia nelle cerimonie di pos (...)

29Studi come quelli di Visceglia sulla costruzione del cerimoniale di corte anche come espressione della politica45, e di Irene Fosi sulla cerimonia di insediamento del Pontefice nella sua sede vescovile46, hanno inoltre messo in risalto simboli e riferimenti retorici di cui tali cerimonie erano volutamente imbevute. E’ possibile far luce sul procedimento di elezione ed ammissione dei concistoriali, facendo riferimento proprio al focus individuato dalle due studiose ma anche da altri, per mettere in luce determinate valenze simboliche della cerimonia di ammissione dei concistoriali.

La cerimonia di ammissione di un candidato al prestigioso Collegio. I preparativi

  • 47 ASR, Fondo Cartari- Febei, b. 143 Rerum diversarum manuscripta. Atti del collegio degli Avvocati Co (...)

30E’ proprio la penna del Cartari che descrive l’«istruzione di quanto deve fare quello a cui sarà concessa l’avocazione concistoriale»47 dando conto di tutti i passaggi del lungo, complesso articolato e fastoso cerimoniale di elezione.

  • 48 Ivi, p. 250.

31Il candidato, dopo essersi premunito che la dataria avesse spedito il motu proprio con il quale riceveva la nomina, documento già precedentemente registrato dal Cardinale Cancelliere, doveva «andar intorno da tutti gli avvocati a darli parte della grazia ottenuta […] mostrando a ciascuno il suo motu proprio originale […] con far istanza che voglino ammetterlo48». In realtà l’avvocato è stato già, de facto, ammesso, poiché nominato direttamente attraverso un documento altamente dispositivo qual è un motu proprio, espressione diretta della volontà del pontefice, al quale però era stata precedentemente ventilata una terna di nomi graditi ai membri del collegio. Tuttavia, dalla lettura di quanto riporta Cartari e dallo studio della prassi, testimoniata dalla documentazione dell’archivio degli Avvocati Concistoriali, sembra che a prescindere da una formale nomina pontificia, l’ingresso nel collegio prevedesse un rigido cerimoniale, che lungi dall’essere una fossile testimonianza di un costume secolare, ne testimoniava tutta la valenza simbolica.

  • 49 Ibidem.

32L’avvocato candidato doveva procurarsi che il decano mettesse all’ordino del giorno la nomina dello stesso, poiché in assenza di due «delli presenti in curia» l’atto sarebbe stato invalidato, secondo un decreto risalente a Gregorio XV. Successivamente il candidato avrebbe dovuto depositare centotrenta ducati presso il Collegio, costo dell’ammissione e dieci scudi d’oro necessari per le stampe del processo, direttamente al camerlengo. Il giorno della convocazione presso il Collegio, si sarebbe dovuto presentare “in Sapienza”, sede dello Studium Urbis, «portando seco il motu proprio et entrando in collegio con l’habito avvocatitio e berretta» avrebbe richiesto «nel solito sgabbelletto49» di essere ammesso al Collegio, dopo di che sarebbe dovuto uscire attendendo fuori.

  • 50 ASV, Avvocati Concisoriali, Voll. 2-4, 7-10.

33Cartari specifica che l’istanza, alle quale ne sarebbero seguite altre, doveva tenersi «al detto sgabelletto» in latino, ma aggiunge anche «in quella guisa però che meglio parerà all’istante purchè concluda chiaramente quello che desidera». Si lascia intendere che nel plurisecolare collegio, si stava facendo strada ormai anche il volgare come lingua semi ufficiale, almeno per quanto riguardava le istanze di ammissione, solo in forma orale, ma anche per gli interrogatori dei processi di ammissione, tenutisi spesso in volgare, così come riportano i verbali50.

34In seguito il candidato avrebbe dovuto ringraziare tutti gli avvocati facendo loro visita nelle rispettive dimore, «avertendo [cura] in questi giri o visite di non tralasciar nessuno benché gli usassero violenza a farlo perché sono atti di mera ciremognia e cortesia nè però disobbligano l'instante da far il suo debito e di più che per obbligo non deve esser accompagnato se non alla porta della sala vicino alle scale».

L’assegnazione dei promotori

35Dopo una settimana circa, il candidato avrebbe dovuto presentarsi di nuovo al collegio facendo una seconda istanza, con l’obiettivo, questa volta, di «volerli assegnare li promotori nel primo collegio». Di nuovo il candidato si sarebbe dovuto presentare presso la sede dello Studium Urbis, e «ammesso al solito sgabbelletto ringratiarà» questa volta in latino, dell’avvenuta ammissione del proprio motu proprio, chiedendo dunque che gli venissero assegnati i promotori. Seguendo lo stesso copione della precedente comparizione di fronte al collegio, sarebbe dovuto uscire e attendere la decisione degli avvocati.

36Cartari asserisce che è consuetudine, sebbene «con gran destrezza» presentare in questa fase – al decano e ad «altra persona confidente» con la quale si intende un interno al Collegio – i nomi di due promotori, corrispondenti a persone di propria scelta e fiducia, ma senza «mostrate affettazione». Inoltre si procedeva, solitamente, a indicare un nome tra i membri anziani, escluso il decano, e uno tra quelli juniores, sebbene Cartari affermi che non di rado la scelta potesse cadere anche su due seniores. Il candidato avrebbe dovuto compiere una nuova visita per ringraziare ogni avvocato di persona per la deputazione dei promotori.

  • 51 Gli articoli consistevano in una sorta di elaborato scritto per punti con una «nota de testimoni da (...)

37Da questo momento sarebbero trascorsi circa tre mesi, necessari per lo svolgimento del processo ed il disbrigo delle pratiche, durante i quali il candidato doveva darsi da fare per continuare a perorare la propria causa, rinnovando queste visite ogni quindici giorni; allo scadere del secondo mese avrebbe dovuto avere gli «articoli in ordine»51.

38Al termine del processo e a poco più di metà del terzo mese prescritto, i promotori avrebbero inviato una relazione del processo a tutti gli avvocati, dopo di che avrebbero presentato una relazione, per ordine del decano, per votare e prendere una risoluzione sopra le prove acquisite. A questa fase non prendeva mai parte di persona il candidato, che sarebbe stato informato successivamente dal decano e dai suoi promotori in merito alla decisione presa dal collegio. Quindi «havuta la risolutione certa, avrebbe dovuto compiere il consueto giro degli avvocati per i ringraziamenti a loro dovuti.» Alla fine del mese, con il permesso del decano e dei suoi promotori, avrebbe fatto istanza per la disputa pubblica da concordare con i promotori, che preliminarmente ne avrebbero parlato in sede di collegio.

L’assegnazione dei punti per la discussione

39Il candidato sarebbe comparso in Sapienza, per la quarta volta consecutiva, per fare la richiesta, presso l’immancabile sgabbelletto, «acciò se gli assegni il punto da difendere nella disputa pubblica» nella seduta sarebbe stato inoltre stabilito il giorno della seduta pubblica. In seguito alla decisione avrebbe di nuovo dovuto compiere il giro di ringraziamenti consueti, oltre a mettersi in contatto con il Cardinale vice cancelliere, con i promotori, bidelli e coadiutore per l’assegnazione del “punto”, una sorta di tesi sulla quale si sarebbe svolta la discussione.

40Finalmente il candidato «si ritirerà a studiare e metter in ordine dieci conclusioni cavate dal testo […] e le scriverà in un foglio […] ne darà una copia per uno al decano e promotori» chiedendo che il collegio si riunisse per «vederle emendarle e caparne sette quali doverà defendere con lasciar l'altre tre». In seguito alla scelta delle sette conclusioni e della loro distribuzione, che si raccomandava di «fare il tutto di persona perché troppo importa il mettersi in ordine e potersi imparar a mente ogni cosa a tempo», esse dovevano essere portate al rettore, affinché ne prendesse nota, successivamente al vice gerente e inviate quindi alla stampa. Queste sarebbero state distribuite dapprima al decano ed al promotore, in seguito ai decani del collegio dei cardinali e della Rota tuttavia Cartari precisa che «non è sacrilegio il trasgredire il detto ordine».

41Le conclusioni, stampate, dovevano essere consegnate, casa per casa, a tutti i cardinali presenti al momento in Curia, agli Auditori di Rota, ai vescovi, arcivescovi, protonotarii, abbreviatori de parco e tutti gli altri prelati e officiali della Corte, così come a tutti gli avvocati e procuratori rotali.

  • 52 ASR, Fondo Cartari- Febei, b. 143, cit., p. 251.

42Nel caso in cui il candidato non avesse trovato il suo interlocutore in casa «si suol lasciare un giovane con la conclusione il quale dica che il defendente è stato più volte a trovarlo ma non havendo havuto fortuna […]lo prega a scusarlo et favorirlo però […]e quando non si possa far ne l' uno de l'altro gettargliela dentro al cancello delle loro case acciò ritornando la trovino e vedino52».

43In molti probabilmente preferivano velocizzare questo passaggio, Cartari infatti ricorda che «altri curiali sono stati soliti alcuni comparir nella più folte anticamere […] e con destrezza distribuirli una mano.»

44A fronte dell’impressionante numero di alti prelati, funzionari, avvocati e ufficiali di tutta la Corte, ci si interroga sull’organizzazione e sulle modalità con le quali il candidato potesse far fronte a una mole così ingente di autorevoli referenti. Il Cartari, fornisce una risposta quando afferma che

  • 53 Ivi, p. 252.

bisogna haver un buono nomenclatore il quale habbi una lista con il nome di tutti et il tocca lapis in mano per cassarli secondo s'invitano o a casa o fuori in anticamera e altrove. Non è male prevalersi tal volta di darle conclusioni per istrada o in altri luoghi dove si trovano quelli che si devono invitare purchè non siano auditori di Rota e del coll. Ma si bene deve farsi o con destrezza o con titolo di confidenza et amicitia53.

  • 54 Moroni, Avvocati Concistoriali, in Dizionario di erudizione, cit., vol. 3, p. 305.

45A distanza di otto giorni dalla disputa venivano affisse le dette conclusioni «al palazzo Vaticano e Quirinale nella Cancelleria tanto alla porta di strada quanto del salone et tutti gl'altri luoghi pubblici di Roma alla porta de Cardinali due per ciascheduno dell'auditori di Rota e dell'avvocati due li decani delli collegi et una agli altri». Nel frattempo era in corso l’allestimento del salone della cancelleria in occasione della disputa per «aggiustar il pulpito che stia bene e […] preparare la verdura con dar le solite rigaglie agl' officiali e ministri che vi si addoprano secondo la lista che vi si potrà havere dall'ultimo entrato in collegio». Il Moroni ricorda a tale proposito che nell’aula della cancellaria i novelli Avvocati Concistoriali tengono pubblica disputa e conclusione […] fanno il donativo della pizza di marzapane, ornata e vagamente dipinta al Papa, ed agli altri cui tocca, insieme ai fiaschetti di aleatico, scatole di confetti, berrette, e guanti di pelle bianchi»54.

L’ultimo passaggio, la disputa finale

  • 55 In seguito si fa la prefattione in piede doppo immediatamente sedendosi esplica il punto, e si cava (...)

46Il candidato si sarebbe dovuto presentare vestito con «il mantellone e cappuccio qual sogliono portar li Avvocati Concistoriali di saietta pavonazza con le mostre e fodere di ermellino rosso e pelle d'ermellino al cappuccio quando sia il tempo per potersene vestire, secondo il solito avvertendo che il cappuccio non si lega ma si mette sopra la spalla dritta con appuntarlo acciò non caschi.» Il candidato inoltre sarebbe dovuto arrivare in cancelleria, «un hora prima dell’intimata» per ricevere e ringraziare tutte le personalità che avevano contribuito alla nomina, oltre ai cardinali. Il Cartari descrive anche la scena, fornendo interessanti dettagli sulla posizione che occupava ogni singolo individuo: «Nella loggia più vicino alla scala che si può, gl' auditori di Rota qualche passo fuori della porta della cancelleria e gl'avvocati similmente lì vicino, solendosi gl'altri salutar nell'ingresso e senza accompagnarli”. La disputa sarebbe stata inaugurata dal decano55.

  • 56 Recandosi per l’ennesima volta presso la Sapienza, et ammesso al solito scabello avrebbe fatto l’is (...)

Non finiscono di certo qui le incombenze del neo avvocato concistoriale, il quale al termine della disputa, «deve quanto prima andar in giro e ringratiar ciascuno avvocato, e molti sogliono anchora ringratiar li cardinali et auditori» un’eccessiva manifestazione di gratitudine che si sovrappone pericolosamente all’affettazione e al compiacimento, come afferma il Cartari «secondo me è un gran' intrigo se ben non nego che quest'atto di cortesia non sia per piacer molto a chi lo riceve.» Alla disputa pubblica seguiva dunque quella privata, dopo circa quindici giorni, durante i quali l’avvocato doveva di nuovo recarsi in casa di decano, promotori ed avvocati per chiedere che gli venisse assegnato il punto segreto56. Quando finalmente il candidato si sarebbe ritirato a casa avrebbe preparato la dissertazione o meglio «steso il punto […] con quattro parole polite per introdutione».

Al termine delle argomentazioni, il candidato sarebbe dovuto uscire mentre in aula si formalizzava la sua ammissione, una volta rientrato «starà in piede a sentire il suo decreto, e s'accosterò al signor Cardinale cancelliere acciò li dia il possesso con metterli al collo il cappuccio che prima teneva da una parte sola e doppo seguito l'abbracciamento con tutti gli avvocati anderà al suo luogo e farà il ringraziamento». Cartari conclude la lunga descrizione «con questo ritornando a casa sarà finita l'historia.»

47Il desiderio di appartenere a questo Collegio doveva essere molto forte e ben radicato in tutti coloro che intendevano entrarvi poiché avrebbe dovuto sostenerli nel lungo procedimento di ammissione qui menzionato. Quest’ambizione inoltre, doveva tradursi in un’immediata assunzione di consapevolezza dei privilegi spettanti ad un avvocato concistoriale all’indomani della sua elezione.

Privilegi e prerogative dei Concistoriali

  • 57 ASV, Avvocati Concisoriali, vol. 12, cit., p. 73.
  • 58 Ibidem.
  • 59 M. G. Visceglia, Etichetta cardinalizia in età barocca, in (a cura di) S. Schütze, Campisano, Roma, (...)

48Di queste prerogative, infatti, gli avvocati erano ben consci tanto da far valere i propri privilegi anche in sedi differenti da quella concistoriale. Lo dimostra la vicenda, dell’avvocato Giulio Cesare Fagnani che nel 1701, doveva intervenire ad una congregazione particolare della congregazione del Buon Governo in casa del prefetto, il cardinal Imperiali, su questioni inerenti alla comunità di Cesena, della quale era agente57. L’avvocato, pur essendo giunto in casa del prelato si rifiutò di presenziare «perchè la sedia era senza li braccioli e più bassa di quella de prelati e dichiarò che tosto havrebbe lasciata l'agensia58», la sua indignazione fu tale da inoltrare probabilmente formale richiesta presso il Collegio, tanto che ne resta traccia in una memoria manoscritta nell’archivio degli Avvocati Concistoriali. La questione della tipologia dello scranno, qui ricordata e più volte al centro del cerimoniale di nomina degli Avvocati Concistoriali con lo «sgabelletto», che agli occhi di un non addetto ai lavori può apparire quanto mai bizzarra, è indiziaria di una forma mentis, di una prassi sociale, di un habitus mentale che andava oltre le mere regole di etichette della corte, come affermato dalla Visceglia59.

  • 60 De Rubeis, Defensor redivivus, cit., pp. 172- 175.
  • 61 R. Ago, Sovrano pontefice e società di Corte. Competizioni cerimoniali e politica nella seconda met (...)
  • 62 M. A. Visceglia, Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti: l’età moderna, Viella, Roma, 2 (...)

49La rilevanza derivata dalla carica ricoperta si manifestava anche in altri elementi, come ad esempio, la posizione all’interno di processioni e le problematiche relative alle precedenze, foggia e tipologia di abito, la vicinanza al Pontefice nel corso delle Udienze, gli emolumenti. Vediamone dunque alcune. I concistoriali occupavano un posto preciso nelle immediate vicinanze del pontefice durante le Udienze, nella Chiesa di S. Pietro nel corso delle celebrazioni solenni, così come ricordato dal De Rubeis, che descrive l’«ordo, quo sedent Advocati Concistorialibus»60 nel corso delle sedute in presenza del Pontefice. Gli avvocati al pari dei procuratori di Rota, dei protonotari, degli uditori, costituivano la Corte del pontefice, che si estrinsecava, come ha ricordato Ago, proprio nelle persone che circondavano il Sovrano e nei luoghi in cui essi si trovavano61. Tuttavia è soprattutto nelle processioni con le quali il neoeletto pontefice prendeva possesso del Laterano, che si possono valutare ruolo e posizione dei Concistoriali62.

  • 63 BAV, Solenne processione vaticana, Ordine della cavalcata del Sommo Pontefice quando piglia possess (...)
  • 64 A. Vicini Mastrangeli, Una processione romana. La solenne processione Vaticana del Corpus Domini al (...)

50Come dimostra una stampa conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, raffigurante il possesso di S. Giovanni in Laterano da parte del neoeletto pontefice, essi facevano parte della processione che seguiva il Papa, a cavallo, mantenendo sempre un posto di rilievo all’interno del Corteo papalino63. Anche nel corso dell’imponente sfilata del Corpus Domini, una delle principali celebrazioni solenni dell’anno liturgico, è possibile rilevare la presenza degli Avvocati Concistoriali64. Essi seguivano il corteo in «sottana di seta paonazza e cappa con cappuccio foderato di ermellino, e di seta rossa.».

L’abbigliamento degli Avvocati Concistoriali

  • 65 Moroni, Avvocati Concistoriali, in Dizionario di erudizione, cit., vol. 3, p. 306.
  • 66 Ibidem; Calcografia Camerale, Avvocato Concistoriale, negativo CL 2229 3623;
  • 67 O. P. Conti, Origine, fasti e privilegi degli Avvocati Concistoriali, Roma, tipografia vaticana, 18 (...)
  • 68 O. P. Conti, Elenco dei defensores, cit., p. 30. Roma, 1905.

51Altro elemento emblema dell’avvocato Concistoriale è senz’altro la toga. Moroni ricorda che essa costituisce il loro abito nel corso delle funzioni pubbliche non sacre, «simile ad un lungo mantellone modestamente unito, ed adattato al collo con le parti laterali aperte per comodità delle braccia65». Esso era stato assegnato da Alessandro VII nel 1655 precipuamente ad essi. Inoltre nelle funzioni sacre o alla presenza del Pontefice essi indossavano una cappa. In sede vacante vestivano la «saia nera con rocchetti lisci a riserva delle cappelle novendiali […] in cui al pari degli uditori di Rota portano il mantellone o cappuccio paonazzo e le cappe paonazze col solito cappuccio rivoltato e nell’inverno foderate di pelli bianche d’armellino»66. La memoria storica che gli avvocati avevano di se stessi, soprattutto nel momento di maggior declino del Collegio è testimoniata dagli scritti di Ottavio Pio Conti67. Conti, membro del Collegio, afferma che la partecipazione dei Concistoriali, in posizione privilegiata, al rito dell’incoronazione del Pontefice con particolare riferimento all’abito indossato, siano «un altro argomento per provare il nesso strettissimo tra la Sacra Persona del Sommo pontefice e il Collegio degli Avvocati Concistoriali68», così come fatto notare anche dalla Di Simone.

  • 69 M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana nel Settecento. Organizzazione Universitaria e Insegnamento d (...)

52L’abito dei concistoriali, osserva Maria Rosa Di Simone, non era solo una testimonianza delle mode coeve, ma esprimeva «una precisa indicazione del loro elevato grado sociale e della loro autorità nella curia»69. Conti ricorda che gli Avvocati Concistoriali in questa circostanza indossano «sopra le consuete vesti prelatizie il piviale, ma coll’apertura sull’omero destro» e accompagnati dalla Guardia Svizzera erano soliti scendere sulla tomba di S. Pietro prima di assistere all’altare il neoeletto pontefice durante la solenne celebrazione. Afferma inoltre che «questo rito straordinario di Laici che in vesti liturgiche celebrano una sacra funzione ed assistono all’altare il papa è antichissimo» rifacendosi ad una cantata di Gaetano degli Stefaneschi, per avvalorare la tesi che tale tradizione fosse perfino antecedente a Bonifacio VIII, al quale viene fatta risalire.

  • 70 Ottavio Pio Conti, Elenco degli avvocati, cit., p. 32.

53L’abito era molto importante tanto che alcuni concistoriali reticenti a indossarlo furono ammoniti secondo Conti e la documentazione archivistica testimonia alcune controversie in merito. Questa lunga durata della questio vestis, quest’attenzione costante all’abito viene molto sottolineata da Conti, il quale ricorda che nel corso dell’Incoronazione di Pio X «più di un vescovo e di un canonico di S. Pietro mi corsero dietro per avvertirmi che portavo male il piviale70». Conti descrive il modo di allacciarlo, sopra la spalla, che tanto gli era stato rimproverato, rimasto probabilmente immutato nei secoli ma dai suoi contemporanei considerato «sciatto e […] risibile».

54L’avvocato, nonostante vivesse tra la fine del XIX e l’inizio del XX – la pubblicazione qui citata risale al 1905 – non può esimersi dallo scrivere «non si pretenda che Egli [il Pontefice] ci privi di uno fra i pochissimi privilegi rimastici ancora» in riferimento all’abito. Conti dimostra di rimanere saldamente legato con la memoria, e con i gesti – tanto da essere probabilmente uno dei pochi ad aver annodato il piviale secondo l’antica tradizione – ad una società di Antico Regime, con tutti i privilegi che da essa ne conseguivano. Va sottolineato che il Collegio per tutto il XX secolo non vantava più tutte le funzioni ed i secolari privilegi descritti da Conti e ricordati dalla storiografia. La straordinaria longevità del Collegio terminò nel 1988 per volontà di Giovanni Paolo II71. Tuttavia consultando gli annuari Pontifici dall’anno 1989 per tutti gli anni ‘90 è possibile vedere, che almeno su carta, il secolare Collegio risulta ancora esistente e ad esso sono iscritti diversi membri. Nell’annuario del 200572 si trova ancora traccia dell’esistenza degli Avvocati Concistoriali, così come in quello del 201273. Soltanto con l’avvento di Papa Benedetto XVI, questo organo verrà definitivamente soppresso, scomparendo del tutto anche dall’Annuario dello Stato Vaticano, dove era riuscito a sopravvivere per tanti anni, lasciando posto al Corpo degli avvocati della Santa Sede a sua volta diviso in Avvocati per il Foro canonico e civile74. Una pur labile continuità permane laddove, confrontando i nomi degli avvocati, si osserva che alcuni di essi sono gli stessi già membri del Collegio dei Concistoriali menzionati nell’Annuario del 2005.

  • 75 O. P. Conti, Elenco dei Defensores, cit., p. 29.

55Come ricorda l’avvocato Concistoriale Ottavio Pio Conti, nella sua dissertazione75, i concistoriali non solo costituivano il consiglio privato in materia giuridica al servizio dei pontefici, ma erano anche considerati parte della famiglia pontificia, a tal proposito viene ricordata la bolla di Innocenzo VIII Decet Romanum Pontificem del 1485.

  • 76 Ibidem.

56Un status particolarmente privilegiato che era sopravvissuto intatto nei secoli: con la bolla Inter Conspicuors ai Concistoriali venne fornito ogni giorno il pane, dalla Panetteria Apostolica di Monte Cavallo76. Conti riferisce che nel finire del secolo, tale pratica era ormai caduta in disuso, dapprima rimpiazzata con un assegno annuale di 420 scudi, decadendo anche questo con il passare degli anni.

Dinastie di avvocati

57Se Paolo V e Benedetto XIV possono essere ricordati come due pontefici, olim advocati concistoriales, la cui professione di avvocato ha lasciato una traccia rimarchevole nelle riforme attuate nel corso dei rispettivi pontificati soprattutto nell’ambito della giustizia, non bisogna dimenticare che furono avvocati anche: Guido Le Gros Fulcodi noto come Clemente IV, Benedetto Caetani al soglio Bonifcio VIII, Ippolito Aldobrandini, divenuto Clemente VIII, Giovanni Battista Pamphili, futuro Innocenzo X. Ma anche altre famiglie seppero cogliere il vantaggio che l’appartenenza al Collegio e alle confraternite poteva offrire loro.

  • 77 S. Papaldo, San Girolamo della Carità, Istituto di studi romani, Roma, 1978, p. 73.

58Gli Spada sono l’esempio di una famiglia che pur essendo legata al Collegio, scelse anche di collaborare con la confraternita di S. Girolamo della carità attraverso due dei suoi membri: Giovanni Battista e Orazio Spada. Professionisti impiegati entrambi su due fronti, quello più prestigioso, come l’avvocatura concistoriale e quello eminentemente pratico come deputati della confraternita della Carità. La famiglia Spada tuttavia non si limitò a sfruttare le possibilità che le due istituzioni offrì loro, ma diede a sua volta lustro al Collegio ed alla Confraternita. In particolare a quest’ultima: lo dimostra la committenza della Cappella Spada, gioiello del Bernini che ancora oggi è possibile osservare a destra dell’entrata. I munifici benefattori dopo aver prestato il loro servizio per diversi anni presso la confraternita, lasciarono a quest’ultima un lascito monetario per il finanziamento delle attività di assistenza legale gratuita che avevano potuto osservare in prima persona. Anche gli Antamori nella persona di Tommaso, rappresentano un interessante caso di interrelazione tra avvocatura concistoriale, confraternite e famiglie di Roma. Essa fu legata a filo doppio alla confraternita- come nel caso degli Spada Tommaso fu deputato della confraternita- se ne trova ancora oggi traccia nella Cappella Antamoro, sempre nella Chiesa di S. Girolamo della Carità, dedicata per volere dello stesso Tommaso a S. Filippo Neri77 e realizzata da Filippo Juvara.

59Si è già accennato al caso particolare degli Amadori e del lascito di Felice che servì ad istituire la Prelatura omonima che di fatto conferì cognome, beni e titoli – sebbene limitatamente alla durata dell’incarico e con il vincolo dell’habitus clericale.

  • 78 ASR, San Girolamo della Carità, Decreti, Vol. 233, p. 168r.

60Furono tuttavia multiformi i rapporti che le confraternite intrattennero con i nomi più prestigiosi dell’aristocrazia romana, come i Barberini. Francesco Barberini, nipote di Urbano VIII fu protettore della confraternita per alcuni anni. Proprio durante il suo mandato, i decreti registrano un cambiamento nella modalità di elezione del procuratore dei poveri, fu lo stesso Cardinal Barberini a interessarsene78.

  • 79 M. A. De Angelis, Prospero Lambertini (Benedetto XIV). Un profilo attraverso le lettere, Città del (...)
  • 80 R. Ago, B. Borello, Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna. Roma, Viell (...)
  • 81 Ivi, p. 7- 19.

61Dinastie minori, per titoli, lustro, o peso politico, sono comunque rintracciabili all’interno delle stesso confraternite e dell’Avvocatura concistoriale dove non era infrequente che due membri della stessa famiglia si avvicendassero nel giro di pochi anni. Anzi, divenne una vera e propria consuetudine soprattutto nel prestigioso Collegio, che zii o parenti di secondo grado, precedessero ed in seguito favorissero ed appoggiassero la candidatura e la nomina di un loro nipote o prossimo congiunto, come nel caso, peraltro noto, di Bente Bentivoglio cugino del patrigno del futuro Benedetto XIV che fu anche coadiutore del giovane Prospero79. Renata Ago e Benedetta Borello ricordano infatti l’importanza dei rapporti «obliqui e di mezza generazione, da zio a nipote80». Nello stesso contributo le due autrici ripercorrono le tappe che hanno portato la storiografia a riscoprire tali dinamiche familiari e parentali81, che per gli avvocati furono spesso vincenti.

62Il caso più rilevante è tuttavia legato alla famiglia Spreti, che mise appunto una strategia familiare per l’ingresso di nuovi membri della famiglia nel collegio portata avanti nello spazio di tre generazioni per ben quattro persone: Urbano, Camillo, Bonifacio, Desiderio.

  • 82 M. D’Amelia, Trasmissioni di offici e competenze nelle famiglie curiali tra Cinquecento e Seicento, (...)
  • 83 ASR, Confraternita di S. Girolamo della Carità, vol. 236 e segg.

63Marina D’Amelia ha recentemente concentrato la propria attenzione su carriere, uffici, legami parentali e strategie ad essi interconnessi, troppo a lungo dimenticati e sbrigativamente liquidati e spiegati solo con la natura venale delle cariche82. E’ possibile verificare la presenza di medesime strategie famigliari anche all’interno delle confraternite. Per quanto riguarda S. Girolamo questa prassi fu seguita dagli Amadori, sebbene per un periodo molto limitato di tempo e dietro presenza di un vincolo testamentario. Ma fu con la nomina di Massimillo Scipioni a procuratore delle vedove e dei pupilli che si instaurò, informalmente, un lungo periodo di impiego della carica83. Questa infatti fu ricoperta dal procuratore a lungo, per circa trent’anni, l’unico precedente che si registra è il mandato di Scannaroli, ma a differenza di quest’ultimo, Scipioni poteva vantare un figlio, che evidentemente aveva seguito le stesse orme del padre, tanto da succedergli dopo la morte, senza alcuna elezione formale. Gli Scipioni così, Massimillo prima e Domenico poi, esautorarono di fatto la carica di procuratore della carità e delle vedove e dei pupilli, per quasi mezzo secolo.

64Un caso assolutamente unico nella storia della confraternita, che prevedeva mandati molto brevi per le cariche di procuratore, con durata, in media, dall’anno al triennio. Ma vi furono anche altri casi meno eclatanti di passaggio di competenze e carica di padre in figlio.

Le residenze degli avvocati

  • 84 Vi è infatti un ulteriore elemento che accomuna molti degli avvocati che lavorarono sia nelle confr (...)

65Sia la produzione scrittoria degli avvocati84, frutto di anni di lavoro nei tribunali, di ore di studio passate alla propria scrivania per stilare le pratiche e preparare i documenti, sia la disponibilità immediata che questi professionisti dovevano assicurare ai propri clienti pongono la questione del dove essi svolgessero parte della propria attività, quando non si trovassero in Collegio o nelle sedi delle confraternite. Gli avvocati avevano bisogno di un luogo dove redigere memoriali difensivi, consultare testi, studiare le carte. Tutti i legali presumibilmente dovevano disporre di una biblioteca, un luogo di lavoro, forse attiguo ad uno studio per ricevere i clienti, ma al contempo separato, confortevole, adeguatamente arredato, con un patrimonio librario ben fornito e costantemente aggiornato.

66Cosa poteva esserci nella biblioteca di un avvocato? Su quali libri poteva essersi formato? Quali gli esano indispensabile per consigliare un litigante? Tali quesiti riportano subito alla mente la celebre scena di Renzo che, ricevuto dall’avvocato Azzeccagarbugli, si trova davanti una scrivania ingombra di carte, editti, bandi, un tavolo da lavoro decisamente poco ordinato, in cui lo stesso avvocato fa fatica a reperire subito ciò di cui ha bisogno. Forti similitudini con la scena letteraria si possono rintracciare in un quadro di Bruegel, noto come l’avvocato del villaggio: i litiganti e villici si recano dagli avvocati, posti al di qua di un lungo tavolo ingombro di carte e fogli sciolti, al pari della scrivania di Azzeccagarbugli85. E’ chiaro che soprattutto nel caso di quest’ultimo si tratti di una costruzione romanzesca che poco aveva a che fare con la realtà della professione.

  • 86 R. Savelli, Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI- XVII), Giuffrè, (...)
  • 87 ASR, Trenta Notai Capitolini, Offici 22, Venere Jo. Nicolaus, 31 Ottobre 1737, pp. 433 e segg. L’in (...)

67Gli avvocati avevano bisogno di adeguati spazi e strumenti per svolgere il proprio lavoro, ancor prima di recarsi in tribunale o presso le confraternite. Il giurista, come ricorda Rodolfo Savelli, basava le sue competenze e la validità della propria professione e del proprio operato proprio «sull’accesso ai libri, le conoscenze trasmesse dagli stessi e quindi il loro possesso86»; possedere una grande biblioteca, articolata per materie, costantemente rifornita ed aggiornata era indispensabile per l’avvocato, che faceva di libri e manuali un vero e proprio strumento di lavoro. Grazie al testamento e all’inventario dei libri della biblioteca dell’avvocato Bonifacio Spreti, da me rinvenuti, è possibile dar conto degli interessi eruditi dell’avvocato oltre che dei testi strettamente concernenti il suo mestiere: vite dei santi si alternano a manuali di giurisprudenza, libri di letteratura e trattati di geografia occupano diversi scaffali87.

  • 88 Sulle biblioteche degli avvocati sono in corso tutt’ora ulteriori ricerche per la suddetta tesi di (...)
  • 89 R. Savelli, Censori e giuristi, cit., p. 354.

68La biblioteca di Spreti88, è chiaramente il frutto di raccolte librarie iniziate dalla famiglia probabilmente decenni prima e perpetrate da ogni membro, attraverso due percorsi che Savelli definisce orizzontale, con acquisto di testi sul mercato, e verticale, quando i libri erano ereditati dai propri avi; un passaggio cruciale per l’ampliamento di una biblioteca e la sua valorizzazione e trasmissione nel tempo si deve proprio «alla trasmissione delle professioni in ambito familiare»89come afferma lo stesso Savelli.

69É possibile inoltre entrare virtualmente all’interno della residenza di Felice Amadori – che per alcuni anni aveva lavorato all’interno della confraternita della Carità, destinando poi i suoi beni, mobili e immobili all’ente stesso, perché venissero impiegati per finanziare l’assistenza legale gratuita prestata dalla confraternita, mantenere ed ospitare un procuratore deputato alla Prelatura Amadori all’interno del Palazzo – attraverso la lettura dell’inventario dei beni allegato al suo testamento90. Esso descrive gli ambienti, le suppellettili, le stanze della libreria, non purtroppo i testi che costituivano la biblioteca, della residenza che per secoli avrebbe ospitato i membri della prelatura Amadori.

  • 91 Il palazzo Amadori, tuttora esistente, si trova in Via del Corso, in corrispondenza dello scomparso (...)

70La lettura dei decreti della confraternita di S. Girolamo, alla quale erano legate le sorti della Prelatura, rivela uno scarso interesse per la conservazione dei supporti lignei della biblioteca, le librerie e le scaffalature appartenute ai prelati defunti, così come parte degli argenti e delle suppellettili più pregiate, erano sovente destinati alla vendita, forse per rimpinguare le casse della Prelatura stessa. Inspiegabilmente, tuttavia, molti di essi, come già ricordato, fecero domanda alla confraternita, che accordò loro il permesso di non soggiornare né risiedere nel Palazzo, probabilmente questo si deve a sedi già precedentemente occupate dai prelati, forse più prestigiose, forse di proprio gusto, o più semplicemente più vicine agli ambienti di Corte ed alla Curia91.

71Particolarmente interessante potrebbe essere l’indagine sulla residenza romana degli avvocati, dove e quali fossero gli appartamenti occupati, quali i rioni più popolati dagli avvocati.

  • 92 ASR, S. Girolamo della Carità, liste deputati 1696- 1857, Vol. 343.

72Per ora è stato possibile appurare che molti professionisti erano soliti risiedere nella zona prossima ai Tribunali e l’Università; come Francesco Colonnese, procuratore di S. Girolamo della carità, «abbita alla Colonna Traiana» nel 1749, o il suo collega A. Meloni, «Abbita agl’Orfanelli per la Rotonda92», nel medesimo anno.

  • 93 ASVR, Confraternita dell’Immacolata Concezione e di S. Ivo avvocato dei poveri, Vol. 1.

73Molti avvocati, infine, scelsero una carriera diversa da quella dei loro colleghi concistoriali, come Antonio Broggi che grazie ad un lungo praticantato nella confraternita di S. Ivo93 passò successivamente alla carica di luogotenente dell’Auditor Camere per arrivare al S. Uffizio.

74È innegabile che vi sia una lacuna sulla professione degli avvocati in Antico Regime e nello Stato della Chiesa in particolare, in riferimento sia alle istituzioni ove essi lavorarono, sia alle possibilità che titoli, enti, percorsi di carriera, clientele e patronage potevano offrire alla loro professione.

75L’articolo qui proposto ha segnalato alcune delle principali piste di ricerca che si stanno aprendo sulla professione dell’avvocatura a Roma e nello Stato della Chiesa tra XVI e XVIII secolo, oltre a sottolineare l’importanza di uno studio prosopografico – che per motivi di tempo e spazio non possono essere qui integralmente riportati – che possa mettere in luce al contempo le carriere – in termini di qualità e quantità – di quanti fecero dell’avvocatura la propria professione ma anche le prerogative, i privilegi, il complesso sistema sociale all’interno del quale la carriera non fu più solo mezzo di sostentamento per la propria persona ma strumento per l’affermazione sociale della propria famiglia.

Tabella desunta dallo studio del manoscritto Vaticano latino 5564. Nota di dottori di legge di tutto lo stato ecclesiastico, 1591

  • 94 Esercita a Roma.
  • 95 Tra questi ve n’è uno che non esercita.
  • 96 Di cui 3 nella città di Bologna e 5 altrove, di questi 1 è «fuori dallo Stato della Chiesa».
  • 97 Di cui 3 nella città di Bologna e 4 altrove.
  • 98 Entrambi impiegati in alte cariche a Roma.
  • 99 Di cui 2 procuratori
  • 100 Di cui 7 a Roma.
  • 101 A Roma.
  • 102 Ascanio Sforza […] pratico in Roma nelle speditioni.
  • 103 Ludovico Birati d’anni 50 sta fuor della patria per homicidio causa honoris.
  • 104 Di cui uno causidico.
  • 105 Si segnala in particolare: Flaminio Cartari d’anni 56 in c. di mediocre facultà è stato in diversi (...)
  • 106 Tutti a Roma.
  • 107 Tutti a Roma.
  • 108 Entrambi a Roma.
  • 109 Silvestro Branconio d’anni 50 Theologo sta in Roma; Fabritio Pergino d’ottime qualità e assessor di (...)

Città

Dottori

Avnnvocati

Procuratori

Avvocati e procuratori trasferitisi a Roma

Impiegati in cariche generiche

Impiegati in cariche di alto profilo (luogotenenti, uditori)

Bologna

119

194

-

495

896

797

Perugia

47

3

2

5

9

Spoleto e contado

21

2

-

2

9

298

Todi

17

5

5

-

2

6

Assisi

37

2

2

2

17

Foligno

18

8

3

3

4

3

Terni

26

3

2

399

5

5

Narni

19

5

8100

11

3

3

Bevagna

10

2

-

-

4

2

Gualdo

9

1101

-

1

1

1

Nocera

5

2

-

-

1

1

Spello

9

-

-

2102

3

4

Montefalco

15

-

1

1

2

9

Bastia

2103

-

-

-

-

1

Citerna

5

1

1

1

1

1

Trievi

20

3

-

2

2

15

Sassoferrato

7

-

-

-

-

5

Vise e suo contado

12

-

-

5

1

1

Norcia e contado

28

1

-

5

2

16

Monteleone

4

-

-

1

-

2

Rieti

18

8

-

1

4

5

Cerreto

6

-

-

2104

2

-

Acquapendente

13

-

-

-

-

5

Viterbo

5

3

-

-

-

2

Orvieto

20105

3

1

3

1

10

Ancona e località limitrofe

13

1

1

1

3

2

Macerata

48

14

-

9

2

12

Ascoli

13

3

-

1

3

2

Iesi

18

6

-

1

1

2

Osimo

11

-

-

-

1

8

Amandola

3

1

-

-

-

3

Apiro

3

-

-

1

1

1

Caldarola

1

-

-

-

-

1

Castel Fidardo

9

-

-

1

-

1

Cingoli

22

2

4106

4

-

6

Fabriano

20

-

-

1

-

7

Montelupone

8

1

-

-

5

-

Montealbado

30

-

-

6

1

13

Montegiorgio

12

2

3107

3

-

4

Montecchio

5

-

-

-

1

3

Montesanto

6

-

2108

2

-

1

Monte dell’Olmo

6

-

-

1

-

4

Montegranaro

5

-

-

-

1

1

Montealtiano

10

-

-

1

1

3

Montenovo

12

-

-

-

2

-

Montemelone

6

1

1

2

1

3

Penna

5

-

-

-

1

-

Roccacontrada

16

-

-

-

1

3

S. Severino

8

-

-

-

-

8

S. Lupidio

11

-

2

1

-

3

Sarrano

6

-

1

-

1

3

S. Chirico

13

-

-

-

2

1

Montalto

7

-

-

1

1

3

Ripatranzone

8

1

-

-

2

2

Offida

15

-

-

2109

6

3

S. Vittoria

4

-

1

1

2

1

Montefortino

2

1

-

-

-

1

Monterubbiano

6

-

-

-

2

1

Montemonaco

4

-

1

1

1

1

Montefiore

7

-

1

-

1

-

Montelparo

2

-

-

-

2

-

Force

3

-

-

-

2

1

Monte di Nove

5

-

1

2

1

-

Castigliano

4

-

-

-

1

2

Pordia

5

1

-

2

-

1

Cosignano

1

-

-

-

1

Montegallo

1

-

-

-

-

1

Patrignone

2

-

-

-

1

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Notes

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2 M. Ascheri, Tribunali, giuristi ed istituzioni. Dal Medioevo all’Età Moderna. Il mulino, Bologna, 1989, p. 7.

3 F. X. Kraus, Liberaler Katholizismus: biographische und kirchenhistorische. Essay, Tübingen, M. Niemeyer, 1983; (a cura di) C. Weber, Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550- 1809): Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i Beni archivistici, Roma 1994; H. Schwedt, Die Anfänge der römischen Inquisition: Kardinäle und Konsultore, Freiburm im Breisgau: Herder, 2013; H. Wolf, Prosopoghaphie von Römischer Inquisition und Indexkongregation. 1814- 1917, voll. I-II, Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich, 2005;, C. Weber, Genealogien zur Papstgeschichte, Struttgart, Hiersemann, 1999-2002; Idem, Die päpstlichen Referendare 1566- 1809: Chronologie und Prosopographie, Stuttgart, Hiersemann, 2003; Idem, Eposcopus et princeps: italienische Bischöfe als Fürsten, Grafen und Barone vom 17 bis zum 20, Frankfurt am Main, New York, Peter Lng, cop. 2010;

4 Della corposa bibliografia prodotta su questo tema si ricordano indicativamente: M. Sbriccoli, A. Bettoni, Grandi tribunali e rote nell’Italia di Antico Regime, Giuffrè, Milano, 1993, S. Cerutti, Giustizia sommaria : pratiche e ideali di giustizia in una società di ancien régime : Torino, XVIII secolo, Milano, 2003; I. Fosi, La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna, Roma- Bari, 2007, G. Angelozzi, C. Casanova, La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrone di Bologna (secc. XVI: XVII), Bologna, 2008; M. R. Di Simone, La giustizia dello Stato pontificio in età moderna, Roma, 2011.

5 Discours du Pape Pio XII, à un groupe d’avocats de Paris, 23 aprile 1957, http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1957/documents/hf_p-xii_spe_19570423_avvocati-parigi.html.

6 R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Laterza, Roma- Bari, 1990, p. 52.

7 G. O. De Rubeis, G. G. De Rubeis, Defensor redivivus seu de sacrae consistorialis aulae, Roma, 1657; C. Cartari, Advocatorum Sacri Consistorii Syllabum, Roma, 1656; G. Moroni, Avvocati Concistoriali, in Dizionario di erudizione storico- ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni,Venezia, 1840,Vol. 3, pp. 303-308; G. Adorni, Statuti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e Statuti dello Studio Romano, in «Rivista internazionale di diritto comune», 6, 1995, pp. 293-355; Eadem, Per il settimo centenario: i nuovi statuti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e dell'Università di Roma (9 settembre 1597-14 aprile 1605?), in« Rivista internazionale di diritto comune», 14, 2003, pp. 227- 254.

8 Cartari, Advocatorum, cit., F. M. Renazzi, Storia dell’Università di Roma, Roma, 1803- 1806, G. Carrara, Il Collegio degli avvocati del Santo Concistoro ed i suoi rapporti storici con l’Università degli Studi di Roma, in «L’osservatore romano», 15 luglio 1945, n. 191, p. 3.

9 M. Lumbroso, A. Martini, Le confraternite romane nelle loro chiese, Fondazione Marco Besso, Roma 1963, pp. 149- 154; W. Pocino, Le confraternite romane, Edilazio, Roma 1999, pp. 78-79; A. Carlino, L’Arciconfraternita di San Girolamo della Carità: l’origine e l’ideologia assistenziale, in «Archivio storico della società romana di Storia Patria», 107, 1984, p. 275-276. F. F. Ardizzon, San Girolamo della carità : storia, arte, spiritualità per una chiesa nel cuore di Roma, Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1987.

10 G.C. Alessi, Compendio istorico del Pio istituto, congregazione e venerabile arciconfraternita sotto l’invocazione dell’Immacolata Concezione e di S. Ivo avvocato de’ poveri, Roma 1829; M. Lumbroso- A. Martini, Le confraternite romane, cit., p. 217-218; D. Rocciolo, Gli archivi delle confraternite, per la storia dell’assistenza a Roma in età moderna, in «Melanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», 111, 1999, p. 345- 365; L. Fiorani, Storiografia e archivi delle confraternite romane, in Ricerche per la storia religiosa di Roma, 6, 1985, Edizioni di storia e letteratura, Roma, pp. 219-221; W. Pocino, Le confraternite romane, cit., p. 27; A. Belfiori, Nuove fonti per la storia della giustizia a Roma: l’archivio della Congregazione dell’ Immacolata Concezione di S. Ivo avvocato dei poveri, In Rivista Storica del Lazio, 20, 2004, pp. 133-191.

11 M. Macchi, L’assistenza legale gratuita a Roma in antico regime. Nuove prospettive di ricerca, in Proposte e ricerche, n. 73, 2014, pp. 81- 94.

12 Per un panorama degli organi di governo e amministrazione qui menzionati vedi: J. Spizzichino, Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870), Lanciano, Carabba, 1930; N. del Re, La Curia Romana: lineamenti storico giuridici, Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1952; M. G. Pastura, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secc. XV-XVIII), Archivio di Stato di Roma, Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, Roma, 1984; G. Santoncini, Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell’occupazione francese, in «Annali dell'Istituto storico italo- germanico», 20, 1994, pp. 63-127; a cura di A. Jamme, O. Poncet, Offices et Papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, Roma, École Française de Rome, 2005.

13 Nella tesi di dottorato verranno presentati i dati completi, frutto della ricerca, riguardanti gli avvocati: le percentuali di quanti lavorarono a Roma, quanti forestieri e stranieri oltre al database attualmente in costruzione, utilizzato come strumento di lavoro e successivamente pubblicato.

14 M. Macchi, Cronaca. Venire a Roma/Restare a Roma. Forestieri e stranieri tra Cinque e Settecento, in Giornale di storia, n. 15, Miscellanea, 2014.

15 M. Armellini, Un censimento della Città di Roma, 1882; vedi anche P. Delicati, M. Armellini, Il Diario di Leone X di Paride de Grassi, dai volumi manoscritti degli archivi vaticani della S. Sede, Roma, 1884, p. 100.

16 D. Gnoli, Censimento di Roma sotto Clemente VII, in Archivio della Regia Società Romana di Storia Patria, vol. XVII, Roma, 1894, pp. 375- 520. Il manoscritto citato nella nota precedente è stato redatto presumibilmente durante il pontificato di Clemente VII. Da notare che l’autore del Censimento è figlio di Tommaso Gnoli, avvocato Concistoriale, vedi, Treccani. Gnoli, Domenico, R. D’Anna, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 57 2001, pp. 454- 458, su Tommaso p. 455.

17 A. Esposito, La popolazione romana dalla fine del secolo XIV a Sacco, in Popolazione e società a Roma dal Medioevo all’età contemporanea, Il Calamo, Roma, 1998, p. 38. Il manoscritto citato nella nota precedente è stato redatto presumibilmente durante il pontificato di Clemente VII.

18 Questa tesi suggerita da M. D’Amelia, in M. D’Amelia, Il buon diritto, ovvero dell’accesso alla giustizia per i poveri, in V. Zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni, cit., pp. 335-354, è stata da me ripresa e verificata attraverso l’indagine storico documentaria in relazione anche alle altre confraternite, M. Macchi, L’assistenza legale gratuita, cit.

19 Il numero degli avvocati del secondo censimento sale a due se si considera il nome di Melchiorre Baldassino, avvocato concistoriale, non rintracciabile nel documento perché defunto al momento della compilazione – il nome viene citato a fianco a quello della vedova – ma menzionato in quello dell’Armellini, redatto quando l’avvocato concistoriale era ancora in vita.

20 I dati sono in corso di aggiornamento.

21 Biblioteca Apostolica Vaticana, (BAV) Vaticano Latino 5564. Nota di dottori di legge di tutto lo stato ecclesiastico, 1591.

22 L’edizione integrale del documento costituirà parte della mia tesi di dottorato.

23 Maria Teresa Guerrini, I laureati in diritto presso lo Studio di Bologna e il mondo delle professioni in età moderna? Eadem, “Qui voluerit in iure promoveri” I dottori in diritto nello Studio di Bologna (1501- 1796), Clueb, Bologna, 2005; Analoghi studi sta portando avanti anche Giuliana Adorni con una schedatura analitica delle serie dei laureati dell’Archivio della Sapienza di Roma; F. Weigle, Die Matrikel der deutschen nation in Perugia (1579- 1727), ergänzt nach den Promotionsakten, den Consiliarwahliisten und der Matrikel der Universität Perugia in Zeitraum von 1489- 1791, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1956; Ibidem, Die Matrikel der deutschen nation in Siena (1573- 1738), vol. I- II, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1962; (a cura di) A. Romano, Università in Europa: le istituzioni universitarie dal Medioevo ai giorni nostri, strutture, organizzazione, funzionamento: Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre 2 ottobre 1993, Soveria Mannelli, Il Rubettino1995; G. Minnucci, Le lauree dello studio senese alla fine del XV secolo, Milano, Giuffrè, 1981.

24 I. Fosi, Introduzione, Amici, creature, parenti, la corte romana osservata da storici tedeschi, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. 2, 2001, pp. 53-54.

25 Ibidem.

26 G. De Caro, Marcantonio Borghese, in DBI, cit., vol. 12, pp. 598- 600.

27 V. Reinhardt, Die grossen Familien Italiens, Stuttgart : A. KrÖner, 1992.

28 G. De Caro, Orazio Borghese, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, 1970, p. 610- 611,

29 Moroni, Avvocati Concistoriali, in Dizionario di erudizione, cit., vol. 3, p. 304.

30 Renata Ago, Carriere e clientele, cit., p. 45.

31 S. Feci, La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608- 16012), in Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento, Roma moderna e contemporanea, anno V, n. 1, 1997, p. 117-140.

32 Statuto degli Avvocati Concistoriali, rubrica VI, in Giuliana Adorni, Per il Settimo Centenario, cit., p. 245.

33 Moroni, Avvocati Concistoriali, vol. 3, pag. 305.

34 Ivi, p. 308.

35 Oltre agli studi già citati di G. Adorni, M. R. de Simone, L. Carnevale Caprice, Il collegio degli Avvocati Concistoriali da Sisto V ad Alessandro VII, tesi di dottorato, Coordinatore: A. Massafra, Università degli studi di Bari, facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di scienze storiche e sociali, dottorato di ricerca in storia economico- sociale e religiosa dell’Europa, XI ciclo, Bari, 2000; W. Szymon, Gli Avvocati Concistoriali nella prima metà del Quattrocento: attività conciliare e curiale, tesi di dottorato, tutor: M. Ronzani, Università di Pisa, Scuola di Dottorato, Pisa, 2001.

36 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Avvocati Concistoriali, Tomo 12, Iura et privilegia collegii advocatorum Concistorialii, 1566- 1775 pp. 404- 419 e Tomo 5 Registrum camerariatum collegii advocatorum concistorialii, 1737- 1774, p. 110- 124.

37 ASV, Avvocati Concistoriali, Tomo 12, Iura et privilegia, cit., p. 404 r.

38 ASV, Avvocati Concistoriali, Vol. 5, Registrum camerariatum, cit., pp. 193v-194.

39 Non è da escludere l’ipotesi per cui questa scelta fosse strumentale per creare nuovi posti all’interno del rigido e limitato corpus del collegio e garantire un certo dinamismo alla carica; ogni scelta personale, come il matrimonio, o lavorativa, avrebbe potuto, sul piano teorico, portare direttamente alla vacanza del posto da parte di colui che avrebbe dovuto abbandonare l’abito di concistoriale. Tuttavia non si registrano quasi mai casi di avvocati ecclesiastici giubilati ad altra carica costretti, dopo la vicenda di Sacripante, ad abbandonare la carica di avvocato concistoriale.

40 L. Piccinno, Fiscale, in (diretto da) A. Prosperi, con la collaborazione di V. Lavenia, J. Tedeschi, Dizionario storico dell’Inquisizione, Vol. II, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, p. 607.

41 Archivio Storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, (ASCDF), Privilegi S. O. 1760- 1764, f. 88, Elezione avvocato dei rei. p. 100.

42 ASCDF, Privilegi S. O. 1789- 1790, Memorie riguardanti l’elezione dell’avvocato dei rei, f. 115.

43 M. Macchi, L’assistenza legale, cit.

44 M. A. Visceglia, Il bisogno di eternità: i comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Guida, Napoli, 1988; Eadem, Riti di corte e simboli della regalità: i regni d’Europa e del Mediterraneo dal medioevo all’età moderna, Salerno, Roma, 2009; M. Boiteux, Linguaggio figurativo ed efficacia rituale nella Roma barocca in (a cura di) F. Cantù, I linguaggi del potere nell’età barocca, Politica e religione, Vol. 1, Viella, 2009, pp. 39-79.

45 M. A. Visceglia, Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e seicento, in (a cura di) M. A. Visceglia, C. Brice, Cérémonial et rituel à Rome (XVIe- XIXe siècle), Roma, École française de Rome, 1997, pp. 117- 176.

46 I. Fosi, “Parcere subiectis, debellare superbos”. L’immagine della giustizia nelle cerimonie di possesso a Roma e nelle legazioni dello Stato Pontificio nel Cinquecento, in Maria Antonietta Visceglia, Catherine Brice, Cérémonial et rituel, cit., pp. 89- 115.

47 ASR, Fondo Cartari- Febei, b. 143 Rerum diversarum manuscripta. Atti del collegio degli Avvocati Concistoriali, p. 250- 255.

48 Ivi, p. 250.

49 Ibidem.

50 ASV, Avvocati Concisoriali, Voll. 2-4, 7-10.

51 Gli articoli consistevano in una sorta di elaborato scritto per punti con una «nota de testimoni da esaminarsi», anche questi da comunicare al decano. Il candidato si sarebbe dovuto presentare per la terza volta in sapienza con due copie dei sopradetti articoli, una da presentare al collegio e l’altra perché fosse messa agli atti dal segretario e «ammesso al solito sgabbelletto farà istanza latina sopra il decreto dell’ammissione et esame de testimoni», attendendo come di consueto, fuori dall’aula il responso. Sarebbe quindi seguita un’ulteriore visita a tutti gli avvocati per ringraziarli per l’avvenuta ammissione ma anche per «stabilire il girono dell’esame da farsi sopra li detti articoli loro».

52 ASR, Fondo Cartari- Febei, b. 143, cit., p. 251.

53 Ivi, p. 252.

54 Moroni, Avvocati Concistoriali, in Dizionario di erudizione, cit., vol. 3, p. 305.

55 In seguito si fa la prefattione in piede doppo immediatamente sedendosi esplica il punto, e si cavano i notabili delli quali dependono le conclusioni doppo in piede s'offerisce alla difesa apparechiato e siede sin tanto che si distribuiscono le conclusioni doppo scoperto et in piede comincia a sentir il primo arumentante esponendosi a sedere coperto seguita ad ascoltarlo e finito con atto di cerimonia scoperto in piede dice […] parole e risedendo subito sequita a rispondere e replicare e così osserva con gl'altri due finita la disputa si leva in piede e fa il suo ringratiamento soppo scende dalla chathed. E ciò prima a far riverenza a tutti li cardinali doppo a gl'auditori e gl'avvocati e poi finita tutta lacerimonia suole accompagnare il decano a casa mentre però da quello non sia licentiato.

56 Recandosi per l’ennesima volta presso la Sapienza, et ammesso al solito scabello avrebbe fatto l’istanza ringraziando il collegio per la prolusione pubblica e chiedendo l’assegnazione del punto per quella segreta. “La sera avanti” si sarebbe recato con i suoi promotiri e bidelli con il testo del coadiutore nell’anticamera del Cardinale Cancelliere per ricevere il punto, immediatamente i bidelli avrebbero avvertito gli avvocati di prepararsi per argomentare dando nota dell’ora, poiché la disputa era prevista per il giorno seguente.

57 ASV, Avvocati Concisoriali, vol. 12, cit., p. 73.

58 Ibidem.

59 M. G. Visceglia, Etichetta cardinalizia in età barocca, in (a cura di) S. Schütze, Campisano, Roma, 2004, 263- 284.

60 De Rubeis, Defensor redivivus, cit., pp. 172- 175.

61 R. Ago, Sovrano pontefice e società di Corte. Competizioni cerimoniali e politica nella seconda metà del XVII secolo in (a cura di) M. Antonietta Visceglia, Catherine Brice, Cérémonial, cit., pp. 223-238; G. Signorotto, M. A. Visceglia, Court and politics in papal Rome, 1492-1700, Cambrige, Cambrige University Press, 2002.

62 M. A. Visceglia, Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti: l’età moderna, Viella, Roma, 2013; G. Signorotto, M. A. Visceglia, La corte di Roma tra Cinquecento e Seicento teatro della politica europea, Bulzoni, Roma, 1998; M. A. Visceglia, La città rituale: Roma e le sue cerimonie in età moderna, Viella, Roma, 2002.

63 BAV, Solenne processione vaticana, Ordine della cavalcata del Sommo Pontefice quando piglia possesso di S. Giovanni in Laterano, 8 giugno 1670, p. 55.

64 A. Vicini Mastrangeli, Una processione romana. La solenne processione Vaticana del Corpus Domini al tempo di papa Gregorio XVI, Officine del Novecento, Firenze, 2000.

65 Moroni, Avvocati Concistoriali, in Dizionario di erudizione, cit., vol. 3, p. 306.

66 Ibidem; Calcografia Camerale, Avvocato Concistoriale, negativo CL 2229 3623;

67 O. P. Conti, Origine, fasti e privilegi degli Avvocati Concistoriali, Roma, tipografia vaticana, 1898; Idem, I defensores regionarii, in Giornale arcadico, 1904, serie V, anno I, pp. 476-485; Idem, Elenco dei defensores e degli Avvocati Concistoriali dall'anno 598 al 1905, con discorso preliminare, Roma, Tipografia vaticana, 1905;

68 O. P. Conti, Elenco dei defensores, cit., p. 30. Roma, 1905.

69 M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana nel Settecento. Organizzazione Universitaria e Insegnamento del Diritto, Edizioni dell’ateneo, 1980, Roma, p. 35.

70 Ottavio Pio Conti, Elenco degli avvocati, cit., p. 32.

71 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_19880628_iusti-iudicis.html

72 Annuario Pontificio, Città del Vaticano, 2005, p. 1254, 1274.

73 Annuario Pontificio, cit., 2012, p. 1253.

74 Annuario Pontificio, cit., 2014, p. 1264, 1265.

75 O. P. Conti, Elenco dei Defensores, cit., p. 29.

76 Ibidem.

77 S. Papaldo, San Girolamo della Carità, Istituto di studi romani, Roma, 1978, p. 73.

78 ASR, San Girolamo della Carità, Decreti, Vol. 233, p. 168r.

79 M. A. De Angelis, Prospero Lambertini (Benedetto XIV). Un profilo attraverso le lettere, Città del Vaticano, 2008, pp. 25- 27.

80 R. Ago, B. Borello, Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna. Roma, Viella, 2008, p. 7.

81 Ivi, p. 7- 19.

82 M. D’Amelia, Trasmissioni di offici e competenze nelle famiglie curiali tra Cinquecento e Seicento, in (a cura di) R. Ago, B. Borello, Famiglie, cit., pp. 47- 81.

83 ASR, Confraternita di S. Girolamo della Carità, vol. 236 e segg.

84 Vi è infatti un ulteriore elemento che accomuna molti degli avvocati che lavorarono sia nelle confraternite che nel Collegio di Concistoriali: la scrittura di manuali. Ben nota risulta essere l’opera di Giovanni Battista Scannaroli ed il suo lavoro svolto all’interno della Confraternita come prelato della Carità, anche se non si è mai data troppa rilevanza al binomio carriera- produzione manualistica. Tale elemento risulta ricorrente nella biografia di molti professionisti, meno conosciuti dello Scannaroli. Giovanni Zuffi, procuratore di vedove e pupilli nella confraternita di S. Girolamo tra 1644 e 1651 secolo scrisse due manuali Tractatus de criminalis processus legitimatione libri tres: cum annotationibus ad Barberinam constitutionem, et cum recentissimarum Rotae Romanse dicisionum centuria, Roma, 1665; Institutiones criminales, quibus delictorum materia, iudiciali, ac practica methodo libris quatuor comprehenditur, Roma, 1667, del tutto sconosciuti alla storiografia sui giuristi. Anche Zacchia, avvocato presso la confraternita dell’Immacolata Concezione e di S. Ivo avvocato dei poveri dove risulta esercitare già dal 1660, fu eletto primo assistente nel 1661(ASVR, Confraternita dell’Immacolata Concezione e di S. Ivo avvocato dei poveri, Vol. I, p. 8.) e di nuovo eletto alla stessa carica l’anno successivo, nel frattempo gli furono affidate almeno tre cause di litiganti poveri. Negli stessi anni concretizzò la propria esperienza lavorativa in un manuale il De Salariu, ved: E. Fabbricatore, Zacchia Lanfranco, in Diazionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, Bologna, 2013, Vol. II, p. 2075.

Così come Carlo Cartari, avvocato concistoriale, erudito, studioso, legale e archivista di Curia- vedi O. Filippini, Memoria della Chiesa, memoria dello Stato. Carlo Cartari (1614- 1697) e l’Archivio di Castel Sant’Angelo, Bologna, Il mulino, 2010- che ha potuto dare alle stampe il suo Sillabo, qui più volte ricordato, grazie ad un periodo di lungo confronto con le carte di famiglia e quelle di cui disponeva per professione, vedi: A. Petrucci, Cartari Carlo, in DBI, cit., vol. 20, pp. 782- 786; oltre ad aver curato una raccolta di Decisiones criminales Fori Archiepiscopalis Mediolanensis del padre, Giulivo Cartari, avvocato e giurista, e una seconda opera, Disputatio de foro competenti ad versus iudices, administros aliosque ecclesisticos laicam iurisdictionem perturantes- vedi F. L. Sigsmondi, Cartari Giulivo, in Dizionario biografico dei giuristi, cit., vol. I, pp. 470-471. La formazione del Cartari come avvocato si deve rintracciare non solo all’interno del Collegio degli Avvocati Concistoriali, ma soprattutto nella confraternita di S. Girolamo. La documentazione ne segnala la presenza nel 1650 (ASR, Confraternita di S. Girolamo della Carità, Vol. 235, p. 142 v.). Perfino l’insigne De Luca- vedi I. Birocchi, E. Fabbricatore, De Luca Giovanni Battista, in Dizionario biografico dei giuristi, cit., Vol. I, p. 685- 689, (ASR, Confraternita di S. Girolamo della Carità, Vol. 237, p. 129.) ne fu membro.

85 P. Bruegel, L’ufficio dell’avvocato del villaggio, 1626. http://theartgalleryintheworld.blogspot.it/2014/02/bruegel-peter-il-giovane-1564-bruxelles.html

86 R. Savelli, Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI- XVII), Giuffrè, Milano, 2011, p. 343.

87 ASR, Trenta Notai Capitolini, Offici 22, Venere Jo. Nicolaus, 31 Ottobre 1737, pp. 433 e segg. L’inventario verrà pubblicato per intero nella tesi di dottorato.

88 Sulle biblioteche degli avvocati sono in corso tutt’ora ulteriori ricerche per la suddetta tesi di dottorato.

89 R. Savelli, Censori e giuristi, cit., p. 354.

90 http://www.archive-eu-2013.com/open-archive/1241204/2013-01-27/http://www.enbach.eu/en/databases/digital-collections/last-wills/amadori.aspx

91 Il palazzo Amadori, tuttora esistente, si trova in Via del Corso, in corrispondenza dello scomparso arco di Portogallo.

92 ASR, S. Girolamo della Carità, liste deputati 1696- 1857, Vol. 343.

93 ASVR, Confraternita dell’Immacolata Concezione e di S. Ivo avvocato dei poveri, Vol. 1.

94 Esercita a Roma.

95 Tra questi ve n’è uno che non esercita.

96 Di cui 3 nella città di Bologna e 5 altrove, di questi 1 è «fuori dallo Stato della Chiesa».

97 Di cui 3 nella città di Bologna e 4 altrove.

98 Entrambi impiegati in alte cariche a Roma.

99 Di cui 2 procuratori

100 Di cui 7 a Roma.

101 A Roma.

102 Ascanio Sforza […] pratico in Roma nelle speditioni.

103 Ludovico Birati d’anni 50 sta fuor della patria per homicidio causa honoris.

104 Di cui uno causidico.

105 Si segnala in particolare: Flaminio Cartari d’anni 56 in c. di mediocre facultà è stato in diversi offitii.

106 Tutti a Roma.

107 Tutti a Roma.

108 Entrambi a Roma.

109 Silvestro Branconio d’anni 50 Theologo sta in Roma; Fabritio Pergino d’ottime qualità e assessor di S. Offitio in Roma.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Maria Macchi, « Tra ambizione e carriera. La professione di advocatus nello Stato della Chiesa tra XVI e XVIII secolo »Criminocorpus [En ligne], Histoire des avocats, mis en ligne le 25 janvier 2017, consulté le 15 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3419 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3419

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Auteur

Maria Macchi

Maria Macchi est archiviste italienne (actuellement stagiaire aux archives vaticanes) et chercheuse en histoire moderne. Elle s’intéresse à l’histoire des institutions et du droit. Doctorante, elle consacre ses recherches à l’aide juridictionnelle gratuite à Rome (XIVe-mi XVIIIe siècles) à l’université Tor Vergata à Rome. Ses thématiques principales de recherché portent sur l’aide juridictionnelle gratuite, l’assistance juridique, les juristes sous l’Ancien Régime, l’adoption et la filiation, les fraternités romaines, l’histoire des archives et les relations de la musique avec d’autres disciplines.

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