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I. Laboratorio. Processo penale, politica, opinione pubblica (secoli XVIII-XX)
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Processo alla disamistade: giudicare un ordinamento giuridico

Il processo di Orgosolo, Sassari 1917
Francesca Sanna

Abstract

Disamistade è il nome che in sardo indica la pratica della vendetta barbaricina. Questo fenomeno sociale, storicamente radicato nella regione della Barbagia, fra il 1905 e il 1917 raggiunse a Orgosolo dimensioni tanto serie da sfidare il ruolo ordinatore dello Stato, che si erse contro i barbaricini attraverso l’autorità e il diritto. Il processo, celebrato a Sassari nel 1917 per giudicare le famiglie implicate nella faida, diventò teatro di un’autentica lotta fra ordinamenti, fra lo Stato e la “comunità-stato”, fra il diritto e il codice della vendetta. L’esito del giudizio fu però l’assoluzione totale degli imputati, ottenuta anche grazie all’uso che i pastori seppero fare del diritto stesso, permettendo così la sopravvivenza di questa consuetudine.

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Testo integrale

Murales in OrgosoloVisualizza l'immagine
Credits: by Heather Cowper on Flickr (CC BY 2.0)

[...] che la disamistade
si oppone alla nostra sventura
questa corsa del tempo
a sparigliare destini e fortuna […]

  • 1 DE ANDRÉ, Fabrizio, FOSSATI, Ivano, Disamistade, in DE ANDRÉ, Fabrizio, Anime Salve, BMG Ricordi, 1 (...)

Fabrizio DE ANDRÉ, Disamistade1

1Nell’immaginario collettivo l’idea del diritto rimanda quasi esclusivamente alla dimensione di terzo potere dello Stato, che controlla, ordina e ripristina gli equilibri all’interno dei propri confini.

2Il codice che ne racchiude le norme è pensato come un tomo custodito dai rappresentanti di quel potere, i magistrati, che per sineddoche finiscono a rappresentare anche lo Stato, la parte per il tutto.

3Lo Stato è però una costruzione dell’uomo e, come tale, non è immobile né imperitura o senza origine, perciò accade a volte che, nel suo formarsi e modificarsi, esso incontri delle entità che sono altro da sè e che resistono all’avanzare del suo imporsi sulla scena.

4Tali realtà possono essere Stati di pari grado o comunità pre-statuali: se nel caso dei primi, lo Stato riconosce di essere in presenza di un proprio eguale e lo tratta come tale, nel caso delle seconde ciò non avviene e lo Stato può tentare di inglobarle.

5In quest’ultimo caso, le vie sono molteplici e calibrate secondo la maggiore o minore disponibilità della comunità all’integrazione.

6La situazione delle comunità barbaricine rappresentò un problema annoso per gli organismi statuali o regionali che si avvicendarono sul territorio sardo, una spina nel fianco secolare sin dall’epoca giudicale, quando la Carta de Logu di Eleonora d’Arborea tentò, per la prima volta, di disegnare uno schema di norme regolative che rappresentasse, per iscritto, una giustizia consuetudinaria radicata nel territorio.

7Nel corso dei secoli, quanto più si incrementò la volontà di controllo centralizzato, tanto più la pressione delle entità statali sulla Barbagia si fece oppressiva, soprattutto nei confronti delle locali pratiche di risoluzione dei conflitti.

8Repressione e legge agirono da un lato contro le espressioni di giustizia popolare e privata come la vendetta, dall’altro contro lo strapotere dei baroni, che tuttavia mantennero una posizione di preminenza anche dopo l’abolizione delle strutture feudali.

9La Legge delle chiudende del 1820 rappresenta uno dei punti nodali della sofferenza economica barbaricina poiché, eliminando gli usi comuni, sconvolse i sistemi di vita pastorali dei paesi dell'area.

10Recintare le terre, come un vero e proprio enclosuring, favorì i grandi proprietari, mentre i pastori persero la libertà di movimento necessaria alla pastorizia transumante loro consueta.

11Rielaborati a livello di relazioni e convivenza sociale, gli attriti nei rapporti economici inasprirono le condizioni di vita già precarie dell’uomo barbaricino, riflettendosi sulla sua sempre più pessimistica visione della vita.

12Alla fine del XIX secolo si aprì un sanguinoso periodo di disamistades, il cosiddetto “decennio del massacro” (1890-1899) tra i cui strascichi si colloca l’episodio orgolese.

13Si assistette così, dall’instaurazione del dominio sabaudo, all’invio di massicce forze di controllo repressivo: lo Stato di Sardegna cercò la via della forza per assimilare le comunità sarde che sfuggivano al suo dominio.

14Si inserisce in questo contesto la storia di Orgosolo, un paesino interno della Barbagia, teatro del più eclatante episodio di disamistade della Sardegna.

15Disamistade (“inimicizia”) è un termine che in lingua sarda designa un particolare rapporto di tensione fra due gruppi familiari che, in seguito ad una determinata offesa riconosciuta come casus belli, originano una sequenza di atti di reciproco danneggiamento, fino a sfociare nel delitto di sangue.

16La disamistade non è però una semplice faida fra singoli, ma si fonda sulla peculiare pratica della vendetta barbaricina, che è in sè regolata da una serie di norme integrate alla comunità in cui si svolge.

  • 2 Antonio Pigliaru (Orune,17 agosto 1922 – Sassari, 27 marzo 1969) è stato un filosofo, giurista ed e (...)

17Negli anni Sessanta del Novecento Antonio Pigliaru2, studiando il fenomeno dal punto di vista antropologico e giuridico, si rese conto che questo non era solo una prassi, ma, se considerato all’interno del complesso valoriale barbaricino, assumeva i contorni di un vero e proprio ordinamento, cioè di un sistema di norme regolative prescritte e integrate nella forma mentis dei membri di quelle comunità.

18Tuttavia, sia lo Stato sabaudo, sia il fascismo e poi la Repubblica, continuarono a trattarlo come una pratica barbara e arcaica, un residuo dello “stato di natura”, che pertanto non era degno di essere considerato altro che persistenza di istinti ferini, da spazzare via con la forza e con i carabinieri.

19La resistenza dell’istituto della vendetta fu però più tenace del previsto tanto che, in due secoli di repressione, non fu mai estirpato e, anche nei momenti più bui, fluendo seppur carsici nelle comunità pastorali del Supramonte, i dettami del codice sopravvissero.

20In altri momenti invece, l’esplosione dello scontro fra lo Stato e la comunità si riverberò nelle azioni di forza, nel banditismo e nei processi per omicidio a carico di membri delle fazioni in disamistade.

21L’attività giudiziaria contro i pastori barbaricini, che coinvolgeva un passato ancestrale in un momento culturale ancora influenzato dal Romanticismo, assunse sapore di processi alla leggenda, come e più ancora delle storie del brigantaggio post-unitario, la cui eco non tardò a manifestarsi nel pensiero dell’opinione pubblica.

22Proprio fra le pareti di un tribunale, quello della Corte di Assise di Sassari, i pastori di Orgosolo furono imputati per gli omicidi commessi nel lungo e sanguinoso decennio della disamistade e lì, nell’agone giudiziario, essi espressero con tutta la loro forza un giuramento di fedeltà al proprio peculiare modello sociale, declinato in ordinamento di norme.

23Il processo divenne arena di scontro fra i barbaricini e lo Stato, teatro della loro tragedia e della lotta per la loro sopravvivenza.

24Uscendo assolti dalla sfida alle istituzioni – che si credettero tuttavia vincitrici proprio per aver catturato e trascinato i banditi al processo – costoro tornarono alle cime della Barbagia senza aver ceduto al diritto dello Stato la potestà di agire su di essi, se non secondo il proprio codice.

25Il processo di Sassari non interruppe la disamistade di Orgosolo: fino agli anni Trenta i delitti, seppur a ritmo rallentato, continuarono a perpetuarsi e, ancora negli anni Settanta, si potevano ascoltare testimonianze a proposito di orgolesi riparati fuori dalla Barbagia per sfuggire a quella antica vendetta.

1. Il caso: la Disamistade di Orgosolo 1905-1917

26L’origine del caso di disamistade orgolese risale al 1903 quando, per questioni di eredità, i quattro nipoti di un ricco proprietario di Orgosolo appena deceduto, entrarono in conflitto.

27Uno di questi, Giovanni Antonio Corraine, accusò sua sorella, Giovanna Corraine vedova Cossu, di aver sottratto senza diritto parte dell’eredità, originando una rottura dei rapporto che coinvolse le rispettive famiglie in uno scontro di fazioni opposte, da quel momento note come “partito Corraine” e “partito Cossu”.

28Inizialmente Giovanni Antonio tentò di risolvere il conflitto proponendo alla sorella un duplice accordo matrimoniale fra i propri figli, ma senza successo.

  • 3 Il fatto sta all’origine della disamistade come una «causa non ignobile di vendetta». BERLINGUER, M (...)

29Da quel momento si verificarono periodicamente uccisioni di bestiame appartenente al “partito Cossu”, finchè il 3 aprile del 1905 Carmine Corraine, figlio di Giovanni Antonio, fu ucciso da Egidio Podda, nipote di Govanna3.

30A partire da questa data ha inizio la vera e propria disamistade “di sangue” di Orgosolo, che si protrarrà, fra tregue e recrudescenze, fino al 25 giugno del 1917, giorno della chiusura del grande processo di Orgosolo.

31Nel 1908, da latitante, Egidio Podda fu assolto nel processo a suo carico per l’omicidio di Carmine Corraine, grazie alle amicizie del cugino reverendo Diego Cossu, ma due anni dopo, nel febbraio 1910, i Corraine uccisero uno dei fratelli Cossu, Andrea, e ne straziarono il cadavere, dandosi poi alla macchia.

32Subito dopo Giovanni Antonio, il capofamiglia Corraine, fu rinvenuto cadavere nel pozzo di casa: nonostante le vive proteste dei parenti e la denuncia della vedova alle autorità nuoresi, i carabinieri giudicarono il fatto come suicidio, sostenuti dall’autopsia del medico legale (a posteriori riconosciuta come dubbia).

33Alla fine dell’anno, in ottobre, i Cossu subirono un grave attentato: la casa di Giovanna saltò in aria per l’esplosione di quattro cariche di dinamite. Nessuno morì, ma per tutti fu chiara la mano e l’intenzione.

34Nel frattempo ebbe luogo il processo per l’omicidio di Andrea Cossu, in cui furono condannati due innocenti.

35I Cossu avevano messo in moto la macchina della loro influenza: perseverando nella disamistade, uccisero Francesco Devaddis, fratello di Battista, del partito Corraine e latitante, compiendo tale atto attraverso la mano dei carabinieri.

36Il processo per questo omicidio fu una farsa, conclusa in assoluzione e condotta con un’istruttoria sommaria, considerando valide le testimonianze degli imputati e di un testimone oculare poco attendibile.

37In seguito a successivi episodi di violenza reciproca, l’intera famiglia Corraine, comprese le donne, si diede alla latitanza e al banditismo: il conflitto raggiunse punte di acredine inusitata, come nel caso dello scontro a fuoco di Mamojada fra la banda dei Succu (legati ai Corraine) contro i Cossu e i carabinieri.

38Nel 1913 le autorità intensificarono la strategia repressiva: nella notte fra il 6 e il 7 giugno accerchiarono Orgosolo ed eseguirono una retata fra i membri della famiglia Corraine, arrestando illegalmente anche donne e bambini.

39Solo alla fine del 1915 si tentò di fermare la spirale di sangue attraverso il sistema delle paches de su sambene, cioè le “paci di sangue”: un comune accordo interno alla comunità per comporre il dissidio, suggellato con la prassi del tradizionale banchetto di conciliazione.

40Attorno alla questione delle paches e del successivo processo ruota il confronto fra lo Stato e il sistema barbaricino, in cui il primo tentò di sottomettere alla propria potestà il secondo, che resistette e sfuggì, persistendo in un autonomo modus vivendi.

41Dal marzo al giugno 1917 si celebrò il grande processo contro dieci dei Corraine, i quali furono infine tutti assolti.

42Durante le udienze emerse tutto il complesso sistema culturale del codice della vendetta e lo Stato italiano, impreparato di fronte ad un fenomeno che si rivelò più di una pura e semplice vendetta d’onore, abdicò al proprio ruolo giudiziario e risolse la questione con un’assoluzione di massa per non aver commesso il fatto.

2. Il processo: una tragedia per il teatro giudiziario

43Il processo alla disamistade fu celebrato fra il 15 marzo e il 25 giugno 1917 alla Corte di Assise di Sassari determinando, come si è già ricordato, l’assoluzione di tutti gli imputati.

44Le udienze si rivelarono ben presto un caso “mediatico”, seguito passo passo dalla stampa, in ragione delle condizioni e della natura del caso dibattuto.

45La cruda violenza e il carattere da epopea di certi episodi spinsero l’immaginario collettivo a esercitarsi sulle figure dei pastori e della Barbagia, descrivendoli con toni romantico-orrorifici.

46Il processo di Sassari costituisce l'esempio della teatralizzazione dell'agone giudiziario, in cui si rappresentò l’epica lotta fra lo Stato e la “comunità-stato”, con l'emersione di tutto il sistema valoriale dei barbaricini.

47Il conflitto fu inoltre esasperato dall’interazione fra le dinnamiche del caso specifico e un peculiare modo giuziario che viene definito “processo sardo”, composto da prassi e consuetudini di comportamento, cioè da un approccio al rito processuale che distingueva la Sardegna dal resto della Penisola.

  • 4 Mario Berlinguer (Sassari 1891 – Roma 1969), repubblicano dalla prima gioventù, nel 1905 iniziò a p (...)
  • 5 BERLINGUER, Mario, op. cit., p. 11.

48Nelle memorie di Mario Berlinguer4, che fu avvocato difensore dei barbaricini, il “processo sardo” è evocato con «lineamenti inconfondibili»5, riconducibili a vere e proprie forme codificate di comportamento dell’imputato nelle fasi processuali.

  • 6 «”dae su no, no si tnghe papiru” – dal no, non si imbrattano carte – proverbio che ben esprime la c (...)

49Fra i suoi caratteri vi è, in primis, il rifiuto della confessione6.

50La resistenza alla confessione è una massima, un assioma incontestabile, in conseguenza del quale è messo in atto ogni espediente per evitare che l’accusa giunga alla dimostrazione dell’evidenza, fino a costruire un sistema di autodifesa strutturata e ragionata di fronte alla sfida del sistema giudiziario.

51Conegue direttamente da questo la costante propensione all’autodifesa: l’imputato dimostra una radicata diffidenza verso tutte le forme di rappresentanza, la quale lo spinge a non prestare fiducia e a non esporre la sua verità nemmeno al proprio difensore.

52Perciò spesso l’avvocato si confronta con il muro invalicabile del silenzio, dietro cui il suo cliente prepara da sè la propria linea difensiva, a volte impostandola con l’aiuto di autentiche tecniche codificate.

  • 7 PIGLIARU, Antonio, Il Banditismo in Sardegna: la vendetta barbaricina, cit., p. 235.

53Pigliaru racconta, nel suo studio sul banditismo, di essere incappato in veri e propri libretti di istruzione alla difesa sotto forma di poemetti didascalici che, attraverso i detti e le rime, indicano come meglio comportarsi di fronte alle figure e alle fasi processuali7.

  • 8 «Questo è il modo di comportarti – quando sarai interrogato – davanti al presidente non essere esit (...)

54Alcuni passi riportati da Pigliaru svelano in che modo i barbaricini concepissero l’approccio alla giustizia statale e sono importanti per capire i comportamenti che essi assunsero all’interno del processo sassarese: «cust'essumodu de ti comportare – cand’ins’interrogare – a su presidente non sias tratesu – senza t’impressionare – a sa risposta non sies ripresu – risponde lestramente»8.

55In questi precetti emerge in tutta chiarezza che l’interrogazione processuale costituisce il momento in cui il barbaricino sfida il sistema giuridico statale, incarnato nella persona del giudice presidente: egli non deve mostrarsi intimorito o indebolito, le sue risposte secche e rapide devono convincere l’avversario della propria verità anche se essa non è tale, perchè così facendo egli uscirà vincitore dalla sfida.

56Il tribunale di Sassari, in cui si realizzò fisicamente la messa in atto di tutti i dettami del “processo sardo”, si trasformò in una vera e propria arena e la lotta fatale fra i protagonisti fu guidata da contrapposte forze decise ad affermare, l’una la propria egemonia, l’altra il proprio desiderio di sopravvivere senza piegarsi.

57In generale, Pigliaru afferma che l’uomo barbaricino affronta la celebrazione processuale solo in termini di forza, cioè la interpreta attraverso i canoni e i paradigmi propri della sua visione dei rapporti fra uomini.

  • 9 Ibidem, p. 201.

58Tuttavia, rimanendo entro la liturgia del processo e cercando di interpretarne il mistero per uscirne, egli compie un percorso di conoscenza dell’ordinamento “del re” e indirettamente ne assorbe le strutture per essere «forte processualmente»9.

59Affrontare un processo è dunque paragonabile ad affrontare una situazione di disamistade: le udienze si fanno luogo di dimostrazione dell’essere uomo balente, un uomo di valore, che si deve liberare dal rito processuale nello stesso modo in cui si libererebbe da una faida di sangue.

60La strategia per vincere è appresa attraverso la saggezza popolare dei detti: postu su mazzone in sa necessitate, ei bi lassat solu sas trascias, cioè posta la volpe nella necessità (pericolo) questa ci lascia solo il pelo, quindi si svincola senza danno dalle maglie della giustizia dello Stato.

61Svincolarsi però non significa fuggire in modo vile e ciò ben si coglie da un altro detto: a su nemicu parare, a sa zustiscia fughire, dove siccome il nemico appartiene al proprio mondo ed è partecipe dello stesso sistema valoriale, deve essere affrontato all’ultimo sangue, mentre la giustizia è, sì da affrontare, ma con lo scopo di sfuggirle, perchè essa non risponde ai canoni barbaricini, essa è sempre zustiscia mala.

62Come la golpe di Machiavelli, il barbaricino deve dunque trovare il modo di sfuggire alla sorte processuale con un colpo di mano dettato dalla sua capacità di agire secondo circostanza.

63Per riuscirci, l’imputato possiede solo l’arma della parola ed quindi preferisce esercitarla personalmente con l’autodifesa, poichè essa dimostra nella pratica concreta il suo essere uomo balente.

64La parola acquista perciò un'importanza primaria ed è arricchita di tutti gli elementi necessari a potenziarne gli effetti, soprattutto dal punto di vista dell’impatto emotivo.

  • 10 Ibidem, p. 55.
  • 11 I Devaddis, costola del partito dei Corraine, furono assorbiti nel conflitto contro i Cossu in una (...)
  • 12 Ibidem, p. 61.

65Il mescolarsi di delitti feroci, personaggi truci ed insieme eroici, scorci passionali, paesaggi selvaggi e per lo più sconosciuti al pubblico dei giurati creò un vero «quadro di tragedia di anime o di romanzo»10 in cui vicende interne come quella di Paska Devaddis11 suscitarono «barbagli di poesia nel gorgo della strage»12.

66Attraverso una dialettica intrisa di pathos e corredata da una capacità quasi teatrale di impostare la propria presenza sulla scena, gli imputati riuscirono a spostare i giudici e la corte, nonchè il pubblico, verso una disposizione ad essi più favorevole.

67Quella forza persuasiva e condizionante si espresse con una rilevanza decisiva: ciò è prova del ruolo attivo degli imputati nel processo, che essi stessi riconobbero come momento cruciale della propria sopravvivenza nella lotta contro un diritto altro da sé.

68Attraverso l’uso della parola, i barbaricini non solo sfuggirono alla condanna, ma uscirono dalle aule della Corte d’Assise senza aver dovuto cedere nulla all’ordinamento giuridico statale, nel senso che il loro sistema valoriale non fu scalfito.

69Infatti, la vendetta era percepita come uno strumento regolatore, afferente a un sistema codificato di restaurazione della sicurezza e dell’equilibrio comunitario, che quindi non poteva essere giudicato da un altro ordinamento esterno a quello di appartenenza.

70I pastori barbaricini affrontarono le udienze riconoscendo che esse erano zustiscia (giustizia), ma senza piegarsi passivamente ad essa.

  • 13 PIGLIARU, Antonio, op. cit., p. 190.

71Infatti, mantenendo come obiettivo quello di svincolarsi dalle maglie del diritto dello Stato, essi ne assunsero gli atti formali, inserendoli nella propria concezione del processo come lotta dicotomica di forze13.

72Si verificò perciò la condizione per cui il diritto non era più usato come uno scudo, ma, assunto e manipolato attraverso diverse categorie valoriali, si trasformava in un’arma: esso apparve ancora formalmente uguale, ma il suo contenuto era stato cambiato, avendo assunto le logiche applicative di un altro ordinamento giuridico.

73All’inizio tuttavia, il contrapporsi dei sistemi valoriali si poneva inconciliabile, delineando uno scontro drammatico, il cui esito avrebbe potuto determinare la totale distruzione del mondo barbaricino e un probabile e fatale disorentamento degli uomini e delle donne ad esso legati.

74La tragedia di Orgosolo non rappresenta solo la dimensione dell’omicidio come atto tragico, ma anche quella del processo come dramma di una comunità minacciata di annientamento.

75Tuttavia, la catastrofe non avvenne, perchè la resistenza dei barbaricini all’accusa si traspose in contrattacco, perseguendo ancora una volta gli imperativi della propria Weltaschauung.

76Il piano della discussione fu trasportato all’interno della loro visione del mondo: i barbaricini si tramutarono da attori a registi e sovvertirono la scenografia del processo, sostituendo i profili del diritto dello Stato con quelli del proprio codice.

77Infatti, i giudici, sia per pressioni esterne, sia per la situazione creatasi attorno al caso, si scoprirono indisposti a penetrare nella comunità orgolese attraverso l’indagine processuale, poichè constatarono che essa aveva già ritrovato la sua condizione di giustizia attraverso la prassi regolativa delle cosiddette “paches” e non desideravano risuscitare il demone della disamistade, che con tanta fatica Orgosolo aveva imprigionato.

  • 14 BERLINGUER, Mario, In Assise, cit., p. 56.

78Scrive infatti Berlinguer: «fu anche l’arduo cumulo di responsabilità, che era nei difensori e nei giudici in presenza delle paci che avevano seguito la lotta, che indusse i giurati a non turbare quell’ultimo gesto di resipiscenza collettiva e di ritorno alla concordia serena»14.

79I rappresentanti del diritto dello Stato, pur rimanendo nel solco del proprio codice, ma assumendo un altro punto di vista, indirettamente riconobbero la validità della prassi regolativa barbaricina e, di conseguenza, anche quella della legittimità del loro codice.

80Il confronto fra l’ordinamento statale e quello barbaricino fu dunque un’opposizione con incontro, cioè con una seppur minima intersezione fra i rispettivi sistemi formali.

81Il movimento uguale e contrario di incontro/scontro fu possibile anche grazie alla peculiare percezione che i barbaricini avevano della “giustizia del re”, cioè quella di un sistema complesso formato da due principali parti: la Legge incarnata nella figura del magistrato e il braccio della Legge, cioè le forze dell’ordine.

82Il momento conflittuale si verificò perché i barbaricini non consideravano l’ordinamento statuale funzionale alle strutture della comunità e quindi lo ignoravano se dovevano dirimere una questione interna.

83Tuttavia, essi erano anche consci che quello era vigente ed attivo all’interno della comunità sotto forma di forze dell’ordine, in particolare dei carabinieri, disprezzati perché rappresentavano la parte repressiva e meno propensa al dialogo dell'ordinamento statuale.

84Inoltre, essendo una forza in armi e fisicamente operante sui corpi degli uomini, i carabinieri minacciavano la comunità stessa nella sua autoregolazione interna, la quale respingeva le forze dell’ordine come nemici del proprio ordine, della propria sopravvivenza.

  • 15 Ibidem, p. 201.

85Invece, il magistrato è tenuto in maggior considerazione e rispetto perché, al contrario dei carabinieri, non sembravano agire in modo arbitrario e violento, ma secondo delle regole che il barbaricino poteva conoscere e apprendere in fieri, cioè durante il processo stesso15.

86Il magistrato rappresenta dunque un sistema regolativo tanto quanto il barbaricino nei confronti del codice della vendetta, perciò si può instaurare un confronto paritario fra i duellanti.

87Assumendo tale distinzione, è possibile capire la mancanza di contraddizione nella dialettica fra ordinamenti: nel momento del confronto con le forze dell’ordine si verifica lo scontro, mentre con il magistrato avviene l’incontro.

88Il processo – ed in particolare il processo di Sassari, che fu per quanto detto più sopra il processo all’intero sistema barbaricino – si configura non solo come arena di lotta o teatro di tragedie, ma anche come laboratorio generatore di nuovi assetti.

89Esso infatti diede l’impulso a

  • 16 Ibidem, p. 168.

liberare un istituto residuale come la vendetta dalla selvatichezza che gli era peculiare, mentre si limitava a esprimere la legge della giungla con lo sforzo compiuto da una comunità nel ritmo espansivo della sua esperienza critica, di integrare un istituto arcaico in un concetto più evoluto ed elaborato di dirittto16.

90La vendetta, compresa nel rapporto di disamistade, che inizialmente poteva essere intesa solo come faida di riparazione, si afferma ancora una volta come pratica consuetudinaria fattasi codice.

91In tal senso si può affermare che la vendetta barbaricina comprenda tre livelli di significato: alla superficie è atto concreto e pratico, di seguito ordinamento giuridico (cioè modalità e regolazione della pratica), infine, sottesa all’ordinamento, è una filosofia della prassi e quindi, a fondo della coscenza barbaricina, di Weltanschauung, visione del mondo (barbaricino) e della vita.

3. La pratica e il codice della vendetta barbaricina

  • 17 DE SETA, Vittorio, Banditi a Orgosolo, Italia, 1961, 98'.

Quello che è giusto per la loro Legge, non lo è per quella del mondo moderno. Per loro contano solo i vincoli della famiglia, della comunità. Tutto il resto è incomprensibile, ostile, anche lo Stato che è presente con i carabinieri, le carceri. Del mondo moderno conoscono il fucile. Il fucile serve per cacciare, per difendersi, ma anche per assalire. Possono diventare banditi da un giorno all’altro, quasi senza rendersene conto17.

  • 18 PIGLIARU, Antonio, op. cit., p. 7, nota 1.

92La disamistade è un fenomeno sociale e culturale, inserito in un corso temporale specifico, nel quale la storia sarda è passata come storia di «resistenza totale»18.

93Resistenza, ma non immobilismo: la storia ha prodotto in Barbagia, volente o nolente, delle modificazioni le cui conseguenze si riverberarono pure sulle sue consuetudini e sulla pratica della vendetta.

94Tuttavia, la disamistade e la vendetta barbaricina non furono mai davvero compresi nella loro complessità fino all’avvento degli studi sistematici di Antonio Pigliaru.

95Categorizzati come «anarchica libertà», erano infatti giudicati derivanti da quegli «squilibri dell’assetto agro-pastorale» che, secondo una certa idea economicistica, conducevano senza soluzione di continuità al comportamento del banditismo e della vendetta.

96Questo errore diede origine ad tentativi di risoluzione meramente palliativi, a volte controproducenti, sia degli interventi repressivi sia di quelli economico-sociali dei Piani di Rinascita.

97Il sistema della vendetta e la disamistade sono fenomeni storici culturalmente complessi, con una loro propria valenza giuridica; fenomeni permanenti nel tempo e quindi oggetto di modificazioni interne al loro stesso essere ed inoltre, connessi con il contesto socio-economico, espressione e sintomo di contraddizioni presenti sia entro la società barbaricina, sia nel confronto fra questa e il mondo esterno.

3.1 Disamistade e società: l’ordine barbaricino della vita

98Esplicare il fenomeno della disamistade significa soprattutto collocarlo al giusto posto all’interno del sistema di vita delle comunità barbaricine.

  • 19 Ibidem, p. 91.

99Questi gruppi sociali, dal carattere fortemente orginario e autonomo, esprimono la propria cultura spontanea in una morale dogmatica, esemplificata nei detti e nei proverbi, molti dei quali basilari per comprendere il sistema degli imperativi in cui l’uomo barbaricino si identifica e che, nel processo di Orgosolo, si affermarono nei modi di difendersi degli imputati19.

100Pigliaru dimostrò, basandosi sull’analisi dei detti e dei conseguenti comportamenti, che le comunità barbaricine costituivano delle società regolate da un vero e proprio ordinamento, dove per ordinamento si intende l’organizzazione formale di una convivenza ordinata.

  • 20 Ibidem, p. 31.

101In questo quadro allora, la vendetta assume il suo primo significato di regolazione – cioè di ricostruzione di un ordine che è stato destabilizzato – e la modalità si dipana dal principio trattare che fradres, chertare che rivales20.

102La società barbaricina si configura come società chiusa e al suo interno “finita”, in cui le norme non sono funzionali al conseguimento di uno scopo che non sia quello della continua affermazione dell’essere comunità.

103Il principio primo di questo ordinamento è la necessità di superare sitiazioni di insecuritas provocate dalla precarietà del lavoro del pastore nomade attraverso la formalizzazione del valore di fedeltà alla comunità, alla famiglia, alla tradizione.

  • 21 «Sos anticos prima canno s’homine baiat a dimandare una ’emina, si no ischiata furare no lu cherian (...)

104L’uomo barbaricino deve resistere alla sventura della sua vita attraverso una virtù quasi machiavellica, la balenzia, cioè la capacità di comportarsi secondo la circostanza e nonostante la fortuna avversa; un uomo che non sia balente non è uomo, perchè non può sopravvivere né affermare la sua umanità21.

105Il concetto della balenzia e dell’uomo balente è indispensabile nella comprensione del comportamento dei barbaricini nel processo di Sassari: essi percepirono il processo come uno scontro dicotomico di forze, di rivales, in cui si trovarono nella situazione di doversi difendere da un sistema giudicante intenzionato a opprimere e sopprimere il loro peculiare modo di organizzazione sociale e che quindi li obbligava ancor di più ad affermare se stessi come balenti.

106I pastori, come non potevano svincolarsi dall’uso della vendetta regolativa delle offese, così non potevano permettersi di piegarsi alle logiche del processo colto, perchè altrimenti ciò avrebbe rappresentato la distruzione della loro visione del mondo, cosa che avrebbe condotto a una situazione di insicurezza permanente.

107Infatti, abbandonando la propria visione del mondo durante il processo, i pastori non avrebbero più potuto restare fedeli all’originario moto della comunità di chiudere il cerchio e quindi sarebbero caduti nel disorientamento, perdendo la propria identità.

3.2 Disamistade e diritto: il codice della vendetta come ordinamento giuridico

108Uno dei motivi per cui si è riconosciuta la pratica della vendetta barbaricina come codice e ordinamento giuridico è la formalizzazione dei moventi della vendetta stessa, cioè delle offese.

109Un detto barbaricino tramanda che furat chi furat in domo o chie venit dae su mare, cioè ruba chi ruba in casa (sacralità del luogo della securitas) e chi viene dal mare (cioè il forestiero che offende l’ospite).

110Un danno al patrimonio costituisce offesa solo se colpisce il gruppo familiare o i congiunti che si trovano sotto la tutela dell’uomo: per esempio rubare la capra da latte è un’offesa, perché l’animale ha la funzione di nutrire i bambini.

111Lo stesso vale per il danno al lavoro: il cavallo, i buoi, il pascolo e il bestiame distrutti mettono in pericolo il lavoro dell’uomo e quindi sia l'economia familiare sia la stessa “umanità” dell’offeso, poichè attraverso il lavoro l’uomo assume valore, l’uomo è homo.

  • 22 Ibidem, p. 223.

112Dunque «ciò che chiede vendetta non è il danno patrimoniale, ma che questo danno sia stato recato da questa o quell’altra persona, in queste circostanze insomma o in queste altre; [...] il fine che quell’evento significa, la “cosa” che quell'evento porta dentro di sé»22.

  • 23 Ibidem, p. 126.

113L’offesa del sangue è però la più grave e ha valore particolare, poiché è l’unica offesa che “non si dimentica mai” – morte in chentu annos non si irmenticat mai23 – ed è per questa sua stessa natura che essa si trova all’origine della disamistade come perpetuarsi di omicidi fra famiglie, costituendosi come vera e propria faida.

114L’ambigua duplicità del valore assunto dall’omicidio conduce però alla sua ripetizione, al moto perpetuo dei valori offesa-riparazione: l’offeso uccidendo, offende, quindi giustifica il suo nemico a considerarsi offeso e perciò a vendicarsi a sua volta.

  • 24 Ibidem, p.126, nota (p).

115In questo senso l’omicidio non si può dimenticare: si può perdonare pro tempore ma non dimenticare, creando fra le parti uno stato di tensione permanente, la disamistade24.

3.3 La vendetta: necessità, codice e dovere giuridico

116All’atto, giudicato offesa perché corrispondente alle categorie per cui i danneggiamenti costituiscono lesione della dignità, segue la richiesta di riparazione, costituita in vendetta.

117Vendicarsi si pone come necessità, ma anche nella disamistade esistono delle tappe per l’escalation dell’azione vendicativa e ciò è ben osservabile nel caso orgolese: ad un danno patrimoniale (ingiusta divisione dell’eredità) risponde un danno patrimoniale (distruzione del bestiame); questo, reiterato, produce un’accumulazione dell’offesa, a cui infine si risponde col sangue (omicidio di Carmine Corraine); da qui inizia la disamistade intesa come tensione, che conduce alla faida di sangue.

  • 25 Ibidem, p. 57.

118La necessità della vendetta è allora osservabile come consuetudine nel senso di «continuità di comportamento che, dentro l’ordinarsi dell’azione, finisce con l’esprimere di fatto il sistema ordinativo dell’azione medesima»25.

119La permanenza della vendetta come consuetudine, anche in presenza di più evoluti ordinamenti giuridici, trova senso solo se considerata in sé come prodotto interno alla comunità barbaricina, perciò, dal momento che vendicarsi è atto di partecipazione a una cultura e a un ordine sociale, finché quell’ordine sociale esiste e non passa, anche le sue norme restano.

120La vendetta permane come residuo, che risponde meglio di altri metodi alla necessità di certezza della comunità; tuttavia legandosi strettamente alla struttura sociale (struttura che nel tempo subisce delle modificazioni per adattamento), non ne assorbe solo il carattere di resistenza storica, ma anche quello di cambiamento.

  • 26 Ibidem, p. 158.

121Il processo di delimitazione giuridica della vendetta è dunque l’esito dello «sforzo compiuto da una comunità nel ritmo espansivo della sua esperienza critica, di integrare un istituto arcaico in un concetto più evoluto ed elaborato di diritto»26

  • 27 Ibidem, p. 133.

122La formalizzazione di quali atti costituiscano offesa, la regolarizzazione dei comportamenti, la presenza di circostanze ed esimenti, la raccomandazione di prudenza e sicurezza nell’azione vendicativa e, non da ultimo, il legame fra le strutture comunitarie e i rapporti di disamistade, sono tutti elementi che consentono di affermare che la vendetta sia una prassi «pensata e giuridicamente elaborata»27, riferita al gruppo sociale che investe il singolo vendicatore della funzione di suo organo di regolazione.

123Il valore giuridico dipende dunque dal ruolo che questa prassi assume nelle fasi di creazione delle relazioni e di mantenimento dell’equilibrio sociale, assicurando quindi riproduzione, controllo e sopravvivenza della “convivenza ordinata”.

124La presenza di un codice induce a compiere un ulteriore passo: dalla considerazione della vendetta come necessità al concetto della vendetta come dovere, dovere giuridico.

125La comunità spinge l’offeso a vendicarsi attraverso una serie di impulsi che partono dal problema di ricostruire la securitas e chiudere il cerchio dell’identità.

126Infatti, ergendosi a vendicatore, il singolo non è più solo l’offeso che agisce per se stesso, ma diventa longa manus della comunità: vendicarsi è partecipare alla legge di conservazione dell’ordine, è un comando giuridico.

127Allora l’uomo barbarcino si trova in dovere di dimostrare la propria balenzia lanciandosi contro la sorte, cioè avviando il circolo della disamistade, per cercare di ritrovare il proprio onore incrinato e controbilanciare il danno provocato alla sicurezza.

128È però questo un destino fatale, perchè la disamistade, in quanto permanente inimicizia, pende come una spada di Damocle sulla comunità e quindi l’insecuritas non potrà mai essere superata: il codice della vendetta non ripristina l’equilibrio.

129In questo senso intervengono le “paches”, come le “paci di Posada” in Orgosolo, le quali permettono la ricomposizione ad opera della comunità che rivendica a sè la facoltà di remissione dell’offesa.

130È evidente dunque che la vendetta è sì una necessità, un dovere e un destino, ma anche che, essendo eseguita per uno scopo – quello della securitas della comunità – non può travalicarlo, quindi in tal caso la scia di sangue deve essere fermata.

131Cade così la teoria della vendetta barbaricina come prassi anarchica e passionale, residuo di una struttura sociale marginale e arcaica, immobile nei secoli, ed emerge invece come prassi regolata da precise norme, integrate alla coscienza della comunità che le ha prodotte e che quindi non necessitano di essere messe in iscritto per garantirne il rispetto.

132La vendetta barbaricina è dunque l’espressione concreta, la realizzazione nella prassi del rapporto di disamistade che esplode per insostenibile tensione.

133Tuttavia, anche nel momento della violenza più sanguinaria, al centro della coscienza barbaricina rimane la comunità, cioè la necessità, il dovere, il comando giuridico di mantenere o ristabilire la securitas, perciò la vendetta non diventa mai scopo o fine, ma strumento sottomesso alle regole d’ordine.

  • 28 SBRICCOLI, Mario, Giustizia criminale, in FIORAVANTI, Maurizio (a cura di), Lo Stato moderno in Eur (...)

134In ultima analisi, riconducendo ogni strumento al suo contesto, resta valido che la giustizia penale si pone come graduale uscita dalla vendetta28, ma solo se è la società stessa che ne chiede il passaggio, altrimenti lo schiacciamento di prassi attive e integrate finisce per provocare scontri di sopravvivenza fra ordinamenti, fra l’aspirazione all’egemonia e la resistenza dell’esistente.

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Note

1 DE ANDRÉ, Fabrizio, FOSSATI, Ivano, Disamistade, in DE ANDRÉ, Fabrizio, Anime Salve, BMG Ricordi, 1996.

2 Antonio Pigliaru (Orune,17 agosto 1922 – Sassari, 27 marzo 1969) è stato un filosofo, giurista ed educatore italiano. Frequentò dal 1941 l’Università di Cagliari, presso la facoltà di Lettere e filosofia. Durante la guerra, nel marzo del 1944 fu arrestato e accusato di spionaggio, guerra civile, cospirazione politica. Condannato a 7 anni dal Tribunale militare di Oristano, scontò 17 mesi di carcere, da cui fu liberato nel maggio del 1946 in seguito all’amnistia promulgata da Togliatti. Ripresi gli studi, si laureò con una tesi sull’esistenzialismo in Giacomo Leopardi. Nel 1949 diede vita alla rivista «Ichnusa» che uscì, con diverse sospensioni, fino al 1964. Nel 1967, vinse il concorso per diventare professore ordinario di Dottrina dello Stato. Morì a Sassari il 27 marzo 1969.

3 Il fatto sta all’origine della disamistade come una «causa non ignobile di vendetta». BERLINGUER, Mario, In Assise. Ricordi di vita giudiziaria sarda, Roma, Mondadori, 1945, p. 57.

Il motivo legittimante è ben espresso nel lamento funebre della sorella dell’ucciso, fondato su un principio simile alla kalokagathia «Carmine Corraìne/ bellessa rara e fine/ su pejus de s’ereu/ ha mortu a frate meu» (Carmine Corraine, bellezza rara e fine, il peggiore della stirpe ha ucciso mio fratello): Carmine il bello è ucciso da Egidio il brutto(definito non a caso pejus, peggiore con valenza morale ). Il crimine perpetrato assume carattere di un orrore non solo morale, ma anche etico, perciò deve essere punito dall’intera comunità.

4 Mario Berlinguer (Sassari 1891 – Roma 1969), repubblicano dalla prima gioventù, nel 1905 iniziò a pubblicare articoli e racconti su “La Nuova Sardegna”. Nel 1924, già noto come avvocato, fu eletto nella lista demo-liberale in Sardegna e, come altri deputati antifascisti, fu dichiarato decaduto dalla carica nel 1926. Negli anni Trenta si dedicò alla professione e alla famiglia (nel 1921 sposò Mariuccia Loriga, morta nel 1936, dalla quale ebbe due figli, Enrico e Giovanni). Nel 1942 diede vita a una organizzazione clandestina di resistenza; dopo la Liberazione, svolse il ruolo di Pubblico ministero presso l’Alta Corte di giustizia (eccidio delle Fosse Ardeatine). Eletto al Senato nel 1948, per tre legislature fu deputato alla Camera. La sua attività nel dopoguerra si rivolge ai settori della vita sociale e ai problemi costituzionali.

5 BERLINGUER, Mario, op. cit., p. 11.

6 «”dae su no, no si tnghe papiru” – dal no, non si imbrattano carte – proverbio che ben esprime la convinzione che il diniego evita che le proprie parole possano essere usate contro chi le pronuncia». Ibidem, p. 22.

7 PIGLIARU, Antonio, Il Banditismo in Sardegna: la vendetta barbaricina, cit., p. 235.

8 «Questo è il modo di comportarti – quando sarai interrogato – davanti al presidente non essere esitante – senza impressionarti – alla risposta fa in modo di non essere ripreso – rispondi rapidamente». Ibidem, p. 236.

9 Ibidem, p. 201.

10 Ibidem, p. 55.

11 I Devaddis, costola del partito dei Corraine, furono assorbiti nel conflitto contro i Cossu in una fase avanzata. La giovane Paska Devaddis morì uccisa in uno scontro a fuoco con i carabinieri mentre era latitante insieme ad un gruppo di banditi della sua fazione. La sua figura di banditessa vergine e tragicamente uccisa anzitempo, divenne ben presto leggendaria e la letteratura giornalistica si esercitò nel dipingerla come vera e propria eroina romantica.

12 Ibidem, p. 61.

13 PIGLIARU, Antonio, op. cit., p. 190.

14 BERLINGUER, Mario, In Assise, cit., p. 56.

15 Ibidem, p. 201.

16 Ibidem, p. 168.

17 DE SETA, Vittorio, Banditi a Orgosolo, Italia, 1961, 98'.

18 PIGLIARU, Antonio, op. cit., p. 7, nota 1.

19 Ibidem, p. 91.

20 Ibidem, p. 31.

21 «Sos anticos prima canno s’homine baiat a dimandare una ’emina, si no ischiata furare no lu cheriana: gli antichi prima, quando un uomo andava a chiedere (di sposare) una donna, se egli non sapeva rubare non lo volevano». Ibidem, p. 374.

22 Ibidem, p. 223.

23 Ibidem, p. 126.

24 Ibidem, p.126, nota (p).

25 Ibidem, p. 57.

26 Ibidem, p. 158.

27 Ibidem, p. 133.

28 SBRICCOLI, Mario, Giustizia criminale, in FIORAVANTI, Maurizio (a cura di), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 163.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Francesca Sanna, «Processo alla disamistade: giudicare un ordinamento giuridico»Diacronie [Online], N° 14, 2 | 2013, documento 3, online dal 01 août 2013, consultato il 18 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/diacronie/143; DOI: https://doi.org/10.4000/diacronie.143

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Autore

Francesca Sanna

Francesca Sanna (classe 1990) ha conseguito la Laura Triennale in Storia con lode presso l’Università degli Studi di Milano nel 2012 con una tesi sull’industria estrattiva sarda del secondo dopoguerra. Nel luglio 2014 ha conseguito il doppio titolo italo-francese nel quadro del Corso integrato in Storia e Civiltà comparate in cotutela fra l’Università “Alma Mater” di Bologna e l’Université Denis Diderot – Paris 7, con una tesi sui sistemi di organizzazione scientifica del lavoro nelle miniere italiani e francesi fra le due guerre. Attualmente frequenta il Master di Secondo livello in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale all’Università di Padova ed ha recentemente ottenuto un dottorato finanziato dal programma Contrats Doctoraux Sorbonne Paris Cité – volet International.
URL: <http://www.studistorici.com/progett/autori/#Sanna_Francesca>

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