Il processo di Savona
Abstract
L’analisi presentata è concentrata su alcune particolarità del Processo di Savona. In primo luogo si è cercato di evidenziare come il procedimento abbia costituito un importante punto di svolta nel rapporto del fascismo con il dissenso politico. Nel corso del contributo sarà analizzata l’impostazione “militante” della difesa dei due imputati principali: Carlo Rosselli e Ferruccio Parri. Si trattò di un particolare impianto argomentativo che portò i due ad assumersi la responsabilità dell’atto compiuto, accettando l’accusa, utilizzando però l’aula del Tribunale di Savona come cassa di risonanza del loro messaggio politico.
Termini di indicizzazione
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Introduzione
1Iniziava in modo, un po’ fortuito e casuale, la vicenda giudiziaria legata all’espatrio di Filippo Turati e Sandro Pertini, l’ormai anziano decano del Partito Socialista Unitario e il giovane avvocato socialista savonese. Espatrio probabilmente organizzato su richiesta del centro antifascista di Parigi, il quale temeva che la figura di Turati, rimasta incolume dalle rappresaglie fasciste, potesse essere utilizzata dallo stesso regime come argomento a sostegno della pretesa clemenza verso gli oppositori.
2Dopo una lunga fase istruttoria conclusasi il 14 giugno 1927, gli imputati vennero rinviati a giudizio davanti al tribunale di Savona.
3Filippo Turati e Sandro Pertini vennero accusati di espatrio clandestino per motivi politici ai sensi dell’art. 160 della legge di Pubblica Sicurezza Testo Unitario (da ora T.U.L.P.S.) n.1848 modif. dall’art. 3 R.D. Legge 14-4-1927 n. 593.
4Erano invece accusati di cooperazione alla preparazione ed all’esecuzione dell’espatrio clandestino per motivi politici secondo l’art. 3 R.D. Legge 14-4-1927 n. 593 e 63 Cod. Penale: Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Lorenzo Dabove, Francesco Spirito, Italo Oxilia, Giacomo Oxilia, Giuseppe Boyancè.
5Dabove, i fratelli Oxilia e Ameglio erano inoltre imputati di svariati reati legati a diverse contravvenzioni del Codice per la Marina Mercantile.
6Era inoltre imputato Ettore Albini, per aver collaborato all’ideazione ed all’esecuzione dell’espatrio di Turati, avendo ospitato quest’ultimo nella sua casa di Caronno Ghiringhello presso Varese.
7Conclusasi la fase istruttoria e formalizzate le accuse, il dibattimento si aprì il 9 settembre 1927, e venne chiuso il 14 settembre 1927.
8L’impostazione dell’analisi cercherà di evidenziare come il processo di Savona abbia costituito un importante punto di svolta nel rapporto del fascismo con il dissenso politico. Si trattò dell’ultimo processo “politico” celebrato da un tribunale ordinario, nonostante il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato fosse già attivo da alcuni mesi.
9Un’ulteriore particolarità di questo procedimento preso in esame, ha riguardato l’impostazione assunta dalla difesa degli imputati. Si trattò di un impianto argomentativo che portò Parri e Rosselli ad assumersi la responsabilità dell’atto compiuto, accettando l’accusa, utilizzando però l’aula del Tribunale di Savona come cassa di risonanza del loro messaggio politico. I due utilizzarono gli interrogatori cui furono sottoposti durante il dibattimento come un veicolo utile a denunciare le nefandezze compiute dal regime fascista. Gli argomenti portati dai due erano in breve: la rivendicazione di una continuità ideale con il Risorgimento mazziniano e democratico ed un sistematico atto d'accusa nei confronti del fascismo e della sua sempre più accentuata tendenza totalitaria.
10La soppressione delle libertà individuali, di stampa e di libera aggregazione, costituivano solo alcuni degli elementi che Parri e Rosselli portarono a sostegno delle loro argomentazioni.
11Per meglio comprendere il particolare momento in cui il processo ebbe luogo, sarà necessaria una breve disamina dell’impianto giuridico italiano dell’epoca. L’analisi cercherà di evidenziare come gli anni tra il 1925 e il 1927 abbiano segnato il definitivo abbandono dell’impostazione liberale nei confronti del reato “politico” per sterzare bruscamente verso la dimensione autoritaria e poliziesca del diritto penale nello Stato fascista.
- 1 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri in FAGI, Vico (a cura di), Il processo di Savona, Geno (...)
12Quest’analisi preliminare sarà utile a dare spiegazione della difesa “militante” dei due imputati principali del processo: Carlo Rosselli e Ferruccio Parri. La scelta di concentrare la ricerca su queste due figure non è casuale, né tantomeno dettata dalla mancanza di fonti riguardanti gli altri imputati. La maggiore rilevanza di Parri e Rosselli ha origine naturalmente nel rilievo politico dei due e anche dal ruolo da loro svolto durante il dibattimento. L’aspetto fondamentale delle dichiarazioni degli imputati, fu senza dubbio l’atto d’accusa al regime fascista, in contrapposizione all'accusa mossa loro dal regime stesso. Emblematiche a tal proposito le parole di Ferruccio Parri: «La legge della fazione, colpendoci, ci onorerà»1.
1. Il processo: aspetti giudiziari e brevi cenni giurisprudenziali sulla vicenda
- 2 La moglie di Carlo Rosselli dichiarò infatti che Barbara Barclay Carter era una sua cugina giunta d (...)
- 3 BARCLAY CARTER, Barbara, Il processo di Savona, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 103.
13Il Processo di Savona, più precisamente il dibattimento, fu «ostensibilmente pubblico». Erano infatti ammessi alcuni giornalisti e venivano pubblicati su alcuni giornali locali e nazionali dei resoconti giornalieri di ciò che veniva detto e fatto dentro l’aula del Tribunale di Savona. Tuttavia questi resoconti non forniscono rilevanti elementi di interesse circa l’atteggiamento degli attori giuridici in campo (Collegio giudicante, Pubblico ministero, avvocati difensori, imputati). Gli articoli che avevano come oggetto il processo erano vagliati attentamente dalla censura e venivano pubblicati solo dopo una “sfrondatura” consistente. La giornalista Barbara Barclay Carter, unica rappresentante della stampa straniera presente al processo, grazie ad uno stratagemma ideato dalla moglie di Carlo Rosselli, Marion Rosselli2, scrisse: «Si permise ai rappresentanti della stampa italiana di pubblicarne i resoconti, ma entro certi limiti che tendevano a diminuirne l'importanza e il significato»3.
14Il quesito che immediatamente merita una risposta, alla luce di quanto affermato da Barbara Barclay Carter, è il seguente: per quale ragione, il regime che andava affermandosi, sulla via di radicare sempre di più il consenso nella popolazione, avviato a grandi passi verso la costruzione di uno stato totalitario (se non a tutti gli effetti, sotto molti aspetti), avrebbe dovuto temere così tanto gli effetti mediatici di un processo ordinario a dei fuoriusciti?
15Le risposte possibili a questa domanda sono molteplici.
16La più immediata rimanda alla caratura dei “personaggi” che in questo processo erano in gioco, ed al loro peso specifico nell’immaginario collettivo. Tra loro non era possibile passasse sotto silenzio il nome di Filippo Turati, storico dirigente e fondatore del Partito Socialista Italiano, figura di spicco della sfortunata secessione aventiniana, e “grande vecchio” dell’antifascismo italiano.
17In secondo luogo, il regime, che proprio in quegli anni stava guidando la trasformazione autoritaria dell’ordine statale, non aveva alcuna intenzione di dare eccessiva risonanza a mezzo stampa alle opinioni di alcuni dissidenti. Il rischio che non voleva correre la dirigenza del Partito fascista era di incrinare il consenso, che andava aumentando nonostante gli interventi legislativi volti a limitare le libertà individuali di aggregazione e di espressione, a cui si accompagnava la volontà di ricondurre tutto l’agire pubblico dei cittadini all’interno delle organizzazioni fasciste. Iniziative come quella presa dal gruppo guidato da Ferruccio Parri e Carlo Rosselli, non erano tollerabili, per il regime fascista, prima ancora che a livello giuridico, a livello ideologico. L’espatrio di Turati, oltre a costituire un vero e proprio reato (espatrio clandestino e concorso in espatrio clandestino), era un chiaro atto d’accusa al fascismo e al baratro illiberale in cui stava precipitando l’Italia. Il riferimento degli imputati ad una «avversione morale» prima ancora che politica al fascismo, giustificava il loro agire e lo rendeva ai loro occhi pienamente legittimo, quand’anche contrario alle leggi.
18Il terzo ordine di ragioni, che non esclude nessuna delle due opzioni precedenti, risiedeva nell’iter giuridico e burocratico adottato e nell’impostazione che, su chiare pressioni provenienti dal fascismo locale e nazionale, venne data a tutto il procedimento.
19Il processo venne infatti celebrato dal Tribunale Penale ordinario di Savona, nonostante fosse già attivo da alcuni mesi il Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato.
20Gli imputati vennero quindi giudicati applicando la giurisprudenza che faceva riferimento al Codice Penale Zanardelli del 1889 e al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato nel 1926.
- 4 COLAO, Floriana, Il diritto penale politico nel Codice Zanardelli, in VINCIGUERRA, Sergio (a cura d (...)
21Nel Codice Zanardelli il «delitto politico» non era precisamente definito come fattispecie di reato. Al contrario, la definizione era ampia e non si limitava ad ascrivere a questa categoria di reati esclusivamente i crimini compiuti contro la sicurezza dello Stato. Non essendo univoca la definizione del «crimine politico» ed essendo assenti nel Codice penale Zanardelli, le direttive per la classificazione dei reati in tal senso, la definizione di un delitto come «politico» o meno era lasciata alla magistratura, la quale doveva deliberare, di volta in volta, su ciascun caso. Ciò che nel Codice penale Zanardelli differenziava effettivamente i «delitti politici» da quelli comuni era una generale mitezza nelle sanzioni associate ai primi, anche se erano presenti alcune circostanze aggravanti non previste per i delitti ordinari. L’intento era quello di «consacrare la più energica tutela della Patria e delle sue istituzioni senza porre pastoie alla libertà di pensiero»4. Nelle parole dell'allora ministro si rifletteva l’approccio dello Stato liberale ai reati politici. Si intuisce la volontà di trasporre il liberalismo politico in linguaggio giuridico. L’obbiettivo era di garantire con una tutela penale il funzionamento corretto dei pubblici poteri. Il reato politico veniva interpretato come un crimine che aveva motivazioni «non abbiette». Tutto questo si traduceva nel testo di legge in un’impostazione tutta tesa a mostrare come non fosse perseguito penalmente il «pensiero» ma «l’agire intenzionale», d’altra parte per i «delitti politici» la soglia di punibilità, cioè la linea ideale tra ciò che era lecito e ciò che non lo era, veniva anticipata.
- 5 AQUARONE, Alberto, L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, Einaudi editore, 1965, p. 101.
- 6 Ibidem, p. 98.
22Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza venne approvato tramite il Regio Decreto il 6 novembre 1926, n. 1848. Il pretesto per l’emanazione del decreto fu il fallito attentato ai danni di Benito Mussolini a Bologna il 31 ottobre 1926. Già nei giorni successivi, il Ministro dell’Interno Federzoni, dimissionario, chiese che prima della fine del suo mandato, il Consiglio dei Ministri approvasse alcuni provvedimenti ferocemente repressivi5. Questi provvedimenti, che prevedevano l’inasprimento delle pene previste per i reati politici, erano sintomo di un cambiamento di direzione interpretativa rispetto al Codice Penale Zanardelli. Si stava infatti compiendo, o si era già compiuto, il passaggio dal vecchio Stato liberale allo Stato autoritario fascista. Tra le novità introdotte, le più rilevanti delle quali avevano un significato politico evidente, vi erano: il confino di polizia per reati comuni e per i reati politici; ampi poteri discrezionali ai prefetti nei confronti delle associazioni che «svolgessero attività contraria all'interesse nazionale»; infine – certamente un aspetto assai rilevante nell’economia di questo breve studio – vennero inasprite le sanzioni ai danni di quanti espatriavano clandestinamente per motivi «politici» e di coloro che avessero collaborato agli espatrii6.
- 7 DE FELICE, Renzo, Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista, 1925-1929, Torino, (...)
23L’eliminazione delle ultime tracce del vecchio Stato liberale venne attuata attraverso una serie di provvedimenti legislativi emanati tra la metà di novembre del 1925 e il gennaio del 1927. I provvedimenti regolamentavano aspetti dell’assetto istituzionale dello Stato e della vita pubblica dei cittadini tra loro molto distanti. Si trattava delle leggi fascistissime, ossia l’insieme degli interventi legislativi di riforma delle istituzioni: veniva regolamentata l’appartenenza dei singoli alle società segrete, oltre all’esistenza delle stesse; si introducevano nuovi regolamenti per la stampa; venivano dettati nuovi criteri di fedeltà alle direttive del governo per gli impiegati statali; le amministrazioni comunali subivano una radicale trasformazione con l’introduzione della figura del podestà; al capo del governo venivano attribuite nuove prerogative ed il raggio d’azione del potere esecutivo veniva notevolmente esteso. La legge che regolamentava il diritto di cittadinanza dei fuoriusciti venne completamente riformulata: la nuova legislazione revocava la cittadinanza a tutti coloro avessero abbandonato il suolo nazionale senza autorizzazione. Il senatore Francesco Ruffini, discutendo in Senato dei provvedimenti riguardanti la stampa periodica, ebbe a dire: «Questa legge segna una svolta, una brusca e per me paurosa svolta nell’andamento di tutta la nostra vita pubblica [...] Qui, oggi, votando questa legge, si segna veramente il punto di cessazione di un regime e il sorgere di un altro»7. È chiaro che questa dichiarazione è estensibile a tutto il complesso legislativo prodotto dalle istituzioni tra il 1925 ed il 1927.
- 8 Ibidem, p. 164.
24Il significato politico complessivo dei provvedimenti noti come Leggi fascistissime era quello di realizzare lo slogan mussoliniano «tutto nello Stato, niente fuori dello Stato, nulla contro lo Stato». Tale motto aveva un chiaro ed immediato risvolto pratico nell’ampliamento dei poteri e delle attribuzioni del potere esecutivo. Questo farsi Stato del fascismo, non significava tanto l’estromissione coatta e sistematica di tutti gli avversari e la sostituzione di questi con uomini del regime; piuttosto si tradusse nella costruzione di un nuovo ordine costituzionale che fissasse effettivamente i lineamenti di un nuovo ordine nella vita della nazione8.
25Il Processo di Savona, assume in questo senso un significato particolare: grazie all’entusiasmo della popolazione nei confronti degli imputati, alla conduzione da parte di questi ultimi di una difesa che fu in effetti un atto d’accusa nei confronti del regime e del fascismo, sembrò aprirsi uno spiraglio nella cappa autoritaria che stava scendendo sul paese. In tutto questo ebbe notevole rilevanza la scelta del collegio giudicante di portare a termine il procedimento senza dichiararsi incompetente, lasciando che il processo fosse celebrato dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.
- 9 BARCLAY CARTER, Barbara, Il processo di Savona, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 115.
26La portata rivendicativa del processo, pur nella complessità del fenomeno, non limitandosi esclusivamente all’analisi del procedimento giudiziario, rese diffuso l’adagio popolare per cui con «altri tre processi come questo e il fascismo è finito»9. Come è noto gli avvenimenti non seguirono questo sentiero, il fascismo “imparò la lezione” e disinnescò altre iniziative simili demandando tutti i processi politici al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, creato peraltro nell’ambito dei provvedimenti noti come Leggi fascistissime.
2. La difesa militante di Ferruccio Parri e Carlo Rosselli
27Le linee di difesa adottate dagli imputati Parri e Rosselli, sia durante gli interrogatori della fase istruttoria che durante il dibattimento, presentano notevoli affinità e somiglianze. Le ragioni delle assonanze tra le due posizioni sono da ricercarsi senza alcun dubbio nel comune impegno antifascista e nella forzata convivenza dei due. Parri e Rosselli condivisero infatti la cella presso il carcere di Savona in cui vissero durante tutto il periodo del processo.
28Il punto di vista fondamentale dell’analisi sarà fornito dalle lettere scritte dagli imputati al giudice istruttore tra il febbraio e l’agosto del 1927, unite alla testimonianza diretta di Barbara Barclay Carter, giornalista iglese, direttrice di «People and Freedom». Il suo contributo apparve in Inghilterra sul «Manchester Guardian», mentre in Italia fu pubblicato da «Il Mese» il 30 luglio 1945.
29L’importanza del contributo di Barbara Barclay Carter è cruciale. Dalla cronaca nazionale dell’epoca non riceviamo che brevi cenni riguardo al processo, di cui venivano sistematicamente taciute l’importanza e il significato. Nella stampa quotidiana nazionale del periodo si cercò di far passare il processo come un ordinario processo contro comuni criminali e venne omessa la portata critica dei comportamenti e delle dichiarazioni degli imputati.
- 10 FAGI, Vico (a cura di), Il processo di Savona, Genova, Edizioni del Tearo Stabile di Genova, 2007 [ (...)
30Dalla cronaca della Carter, e da una lettura critica dell’opera teatrale di Vico Faggi Il Processo di Savona10 sarà possibile ricavare elementi utili rispetto agli interrogatori dei due imputati durante il dibattimento.
31Furono infatti i contributi di Ferruccio Parri e Carlo Rosselli a rendere il Processo di Savona una straordinaria cassa di risonanza per l’atto d’accusa mosso al regime dall’antifascismo. Alle dichiarazioni di Parri e Rosselli fecero eco le arringhe dei rispettivi avvocati difensori. Una delle ragioni per cui questo ribaltamento di ruoli ebbe luogo ed il fascismo, originariamente accusatore, si trovò sul banco degli imputati, fu l’attribuzione del procedimento ad un tribunale ordinario.
32Durante il procedimento istruttorio, sia Ferruccio Parri che Carlo Rosselli, entrambi detenuti presso il carcere di Savona, inviarono al Giudice Istruttore due lettere in cui, alternando riferimenti all’espatrio di Turati a riferimenti alla situazione italiana, argomentavano l’assoluta necessità di compiere il reato di cui erano imputati.
- 11 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 163.
- 12 Ibidem, p. 165.
33La prima lettera ad essere inviata fu quella di Ferruccio Parri, recante la data del 18 febbraio 1927. In essa sono espressi i «moventi strettamente politici» che accompagnarono la decisione di fare espatriare Filippo Turati. Scrive Parri: «Contro il fascismo non ho che una ragione di avversione; ma quest’ultima perentoria ed irriducibile, perchè è avversione morale: è, meglio, integrale negazione del clima fascista»11. Importantissima, in questa dichiarazione, è la definizione dell’avversione al regime come avversione prima di tutto morale, in ragione della quale un atto come quello compiuto (l’ideazione e la collaborazione all’espatrio clandestino di Turati) diviene la «condanna dell’ottenebramento italiano, la riaffermazione di quei principi ideali nei quali la storia moderna si riconosce, riaffermazione anche di un’Italia che sia patria libera ed equa a tutti gli italiani»12. Vi è lungo tutto il testo della lettera, e durante la deposizione dello stesso Parri nel dibattimento, l’affermazione forte e la rivendicazione netta dell’atto compiuto in quanto atto politico.
34La dimensione politica che Parri donava al reato di cui era imputato, impostazione che si ripresenterà anche nei contributi di Carlo Rosselli, era diretta conseguenza dell’avversione morale al regime fascista di cui Parri stesso non faceva mistero.
35Tale avversione morale trovava un valido argomento di opposizione nella tradizione risorgimentale, stravolta ed in alcune sue parti obliata dal fascismo.
36Il regime, in perfetta consonanza con la volontà della monarchia sabauda, forniva del Risorgimento un paradigma che rendeva la tradizione risorgimentale una componente essenziale nella definizione della cultura storica della nazione e quindi del fascismo stesso. Il controllo del regime sulle numerose manifestazioni legate al risorgimento fu possibile grazie all’Istituto per la storia del Risorgimento, il quale ebbe un peso determinante nel tentativo di uniformare la memoria risorgimentale in tutta la nazione. Le direttive d’azione dell’Istituto sono perfettamente riassunte in poche righe vergate dal presidente De Vecchi:
- 13 Cit. in BAIONI, Massimo, Il Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fas (...)
Noi vogliamo invece provare, attraverso la indagine scientifica, i rapporti da padre a figlio, da avo a nipote, che hanno tutti i periodi della storia d’Italia, Risorgimento compreso, da prima di Roma al Fascismo. Il Risorgimento, mirabile gemma, risulterà incastonato nel grande gioiello di una vita plurimillenaria, della quale il popolo italiano può a buon diritto andare superbo13.
37Questa stessa interpretazione del Risorgimento non era un prodotto “originale” della storiografia fascista, ma si collocava nel solco di una tradizione storiografica tipicamente piemontese, a cui il regime saldò perfettamente l'affanno di dimostrare che il vero e proprio collante dell'unità nazionale fosse stata la monarchia sabauda. Si trattava chiaramente di una lettura ex post degli avvenimenti che giustificava quasi teleologicamente l’avvento del fascismo come affermazione ultima e più elevata dell’identità nazionale.
38In una simile lettura non veniva certo concesso al liberalismo lo spazio che avrebbe meritato. Ridotto in certe analisi a mero espediente tattico, ne venivano taciute le aspirazioni democratiche, che poco si confacevano alla lettura sabaudo-fascista del Risorgimento che il regime si proponeva di imporre come egemone.
39Vi era, d’altra parte, nei contributi di Rosselli e Parri al processo, un riferimento alla tradizione democratica e repubblicana del Risorgimento. Scrisse Rosselli nella sua lettera al Giudice Istruttore:
- 14 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore, in ROSSELLI, John (a cura di), Socialismo liberale (...)
Voglio ricordare ancora un fatto, che è una tradizione di famiglia. Cinquant’anni fa persone della mia famiglia ospitarono in Pisa, Mazzini morente. Domando ora se io potevo rifiutare, a cinquant’anni di distanza, dopo simile esempio, a Filippo Turati, l’aiuto per sottrarsi ad un pericolo così grave14.
40L’impressione è che Rosselli volesse statuire un parallelo tra Mazzini e Turati, in una sorta di continuità ideale tra i due, lasciando come costante il sostegno dei membri della sua famiglia agli alfieri della libertà e della democrazia: entrambi erano stati bistrattati ed entrambi costretti a rifugiarsi all’estero.
- 15 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri, cit., p. 164.
- 16 Ibidem.
41Su di una stessa linea interpretativa si collocava Ferruccio Parri; il quale dava una giustificazione profonda della sua opposizione al regime fascista proprio nella tradizione che, testuali parole :«[...] è nella aspirazione, perenne nella nostra storia migliore, alla libertà ed alla giustizia, ragione ideale del nostro Risorgimento, ragione ideale domani ancora della nostra storia nella storia del mondo»15. Parri ricollegava direttamente l’opposizione al regime alla tradizione risorgimentale auspicando un «Secondo Risorgimento di popolo – non più di avanguardie – che solo potrà riallacciare il passato all’avvenire»16.
42Nel contributo epistolare di Parri, il richiamo al Risorgimento è ulteriormente avvalorato dal suo recente passato di combattente durante la Prima guerra mondiale. In lui l’esempio risorgimentale e il dovere del conflitto mondiale si mescolavano andando a costituire per i più consapevoli l’onore dell’esempio. Punto di partenza di una protesta prolifica e duratura contro il regime fascista. Nella sua analisi, la memoria e la devozione agli ideali risorgimentali non potevano che comportare una decisa avversione al fascismo, ormai avviato a smantellare sistematicamente le libertà individuali e collettive garantite dal precedente ordinamento liberale.
- 17 BAIONI, Massimo, op. cit., p. 156.
43Rosselli, intuita l’importanza del Risorgimento come unica tradizione nazionale in grado di dare forza all’azione antifascista, si impegnò ad impostare in tal senso un ragionamento storiografico che fosse teso alla riscoperta delle tradizioni più vitali del momento risorgimentale, con particolare riferimento alle correnti democratiche e popolari17. Si fece teorico di quello che potrebbe essere definito il Risorgimento democratico, una tradizione in cui al problema dell’indipendenza si coniugava quello della libertà sociale. Si trattava probabilmente di una strumentalizzazione diametralmente opposta a quella operata dal fascismo e dalla storiografia di regime. L’intento di Rosselli era quello di dare piena legittimità ad un Risorgimento popolare, in contrasto con la storiografia ufficiale fascista, che vi aveva costruito il mito fondativo dell’identità italiana, tracciando una linea di continuità fra Risorgimento e fascismo.
44Il Risorgimento democratico tornò utile al militante Rosselli durante il processo per giustificare la propria opposizione al regime e la propria militanza socialista, portandolo ad affermare:
- 18 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore, cit., pp. 492-493.
Socialista, venuto al socialismo dopo la disfatta, nella convinzione che il riscatto dei lavoratori debba poggiare su incrollabili basi morali e riprendere, integrandola, la tradizione di un Risorgimento rimasto patrimonio di pochi, sento oggi con sicura coscienza che la mia modesta azione si ricollega, per lo spirito che la informa, a quelle dei grandi che combatterono per la indipendenza italiana18.
- 19 Ibidem, p. 500.
45Come detto, un elemento comune ai contributi di Rosselli e Parri fu la comune rivendicazione del proprio agire come politico, intendendo il termine nel suo significato più elevato, lontano dagli interessi dei partiti cui sicuramente Rosselli faceva o aveva fatto riferimento. Pur essendo presente, in particolare nella lettera di Rosselli al Giudice Istruttore, la ferma dichiarazione di appartenenza al Partito socialista: «[...] tengo a ricordare che sono un socialista che è entrato nel partito socialista l’indomani del delitto Matteotti [...]»19. L’appartenenza politica di Parri, al momento del processo, non era precisamente definita, lui stesso nella sua lettera al giudice istruttore si definisce «alieno in genere dalla vita politica» ma vicino a Turati, “padre” del socialismo italiano, nell’avversione al regime . Ciò che univa i due, prima ancora di una comune visione politica, era l’avversione morale e politica al fascismo e al regime.
- 20 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 165.
46I motivi dell’opposizione di Parri e di Rosselli, erano più profondi della semplice e sterile contrapposizione ideologica. Proprio la natura di questa opposizione faceva sì che il reato commesso si potesse interpretare come naturale conseguenza della necessità morale di opporsi decisamente al regime fascista. Le leggi fasciste, considerate dai due imputati illegittime in quanto «[...] nate dalla paura e dalla violenza, senza radici perchè nella coscienza civile, senza diritto quindi al rispetto, persuadenti anzi alla ribellione [...]»20 dovevano essere violate per non violare i propri precetti morali.
47Rosselli, nella lettera da lui scritta al Giudice Istruttore, procedette ad una disamina di quale fosse il reato contestato a lui ed agli altri imputati:
- 21 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 498.
[...] l’aver sottratto da un pericolo grave ed imminente alla persona un cittadino illustre come l’onorevole Turati; il non aver rifiutato ad un uomo come Turati, che era per me, oltre che un concittadino di cui avevo grandissima stima […] l’aiuto nell’ora del pericolo; l’aver impedito che il nostro paese fosse straziato da una nuova sventura, fosse macchiato da un nuovo delitto21.
48Di seguito, quasi suggerendo al Collegio Giudicante la linea interpretativa corretta del fatto contestato, citò l’art. 49 del Codice Penale in cui veniva dichiarato non punibile il crimine di colui che avesse commesso il delitto stesso nell’intento di salvare sé o altri da un grave ed imminente pericolo per la persona. Il richiamo all’articolo 49 non era affatto casuale, allacciandosi al «grave ed imminente pericolo per la persona», Rosselli intendeva fare riferimento alla condizione in cui Turati era costretto a vivere a Milano.
49Il regime fascista, per meglio “tutelare” la persona dell’Onorevole Filippo Turati aveva infatti disposto intorno alla sua abitazione un servizio di guardia armata, ne veniva sorvegliata la posta e le comunicazioni telefoniche. In seguito ai disordini provocati dall’attentato fallito a Mussolini a Bologna il 31 ottobre 1926, il commissariato di polizia competente della salvaguardia dell’anziano dirigente socialista comunicò allo stesso Turati che le forze dell’ordine non sarebbero state in grado di garantire la sua incolumità nel caso in cui ci fosse stato un attacco all’abitazione da parte dei manifestanti.
50Il tentativo di Rosselli era quello di sostenere che l'espatrio di Turati non fosse giustificato da ragioni politiche ma dallo stato di necessità in cui versava la sua persona. Sulle cause scatenanti lo stato di necessità stesso, le analisi di Parri e Rosselli convergevano.
51Carlo Rosselli con un raffinato ragionamento dismise i panni di accusato, cambiò ruolo e divenne accusatore. Il regime stesso venne messo sul banco degli imputati, come causa di quello stato di insicurezza per la persona di Filippo Turati (e della nazione tutta) che spinse il vecchio militante socialista ad abbandonare, la sua casa di Milano e l’Italia.
- 22 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 165.
- 23 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 498.
52Utili ad illuminare la posizione assunta dai due imputati nei confronti delle accuse mosse verso di loro sono due brevi dichiarazioni estratte rispettivamente dalla lettera di Ferruccio Parri al Giudice Istruttore «Ma poiché ora la legge fascista ci chiama a rispondere del nostro atto, con orgoglio ne rivendichiamo la prima e più diretta responsabilità, […] la legge della fazione colpendoci ci onorerà»22 e dalla deposizione di Carlo Rosselli depositata agli atti del Processo «Quindi, non siamo noi i colpevoli, non siamo noi qui dentro a questa gabbia i processati, i veri rei: ma è questo regime [...]»23.
53La linea tracciata da Ferruccio Parri e da Carlo Rosselli, fu ripresa dagli avvocati difensori. Nel corso delle arringhe difensive degli avvocati le figure dei due vennero esaltate per il senso civico e la rettitudine morale che li contraddistingueva. Tutti i membri del collegio di difesa, compreso il difensore di Filippo Turati, concordarono l’impostazione delle diverse arringhe puntando sulla «non politicità» delle ragioni dell’espatrio clandestino. L’eventuale assunzione da parte della Corte, di una simile interpretazione avrebbe significato una sensibile riduzione della durata della pena detentiva prevista. Questo, in prospettiva, avrebbe consentito agli imputati di ritornare quanto prima in attività, continuando la loro opera di opposizione attiva al regime.
- 24 FAGGI, Vico (a cura di), Il Processo di Savona, Genova, Edizioni del Teatro Stabile di Genova, 2007 (...)
54L’arringa dell’avvocato Vittorio Luzzati, difensore di Parri, condensava al suo interno quanto prima detto esponendo le linee generali della difesa nel suo complesso. Dopo un rapido riferimento alla figura di Turati, dipinto come un responsabile servitore dello Stato, lontano dalla violenza e incline al rispetto delle altrui opinioni, l’avvocato procedette a contraddire le affermazioni del Pubblico ministero volte a negare l’esistenza di un effettivo pericolo di vita per Turati. Sconfessando le dichiarazioni di due testimoni dell’accusa, l’avvocato Luzzati citò soltanto due giornali: il settimanale della federazione fascista di Milano e un articolo del «Popolo d’Italia», in cui evidenti erano le esortazioni all’uso della violenza verso gli oppositori del regime (con particolari riferimenti truculenti nei riguardi di Turati e Treves) in seguito ai fatti di Bologna. Nell’arringa dell’avvocato Luzzati fu quindi fondamentale, ai fini di quest’analisi, sottolineare il richiamo reiterato allo stato di necessità che avrebbe portato Turati a scegliere tra l’espatrio e il linciaggio. In conclusione l’orazione lasciava spazio a parole di stima per la figura di Ferruccio Parri, reduce pluridecorato del primo conflitto mondiale, di cui venne esaltato l’altissimo senso della moralità: «Al valore militare Parri unisce, in ogni atto della sua vita, un forte impegno di moralità»24.
55L’impostazione dell’arringa condotta dall’avvocato Nello Tarchiani, difensore insieme con Paolo Francesco Erizzo di Carlo Rosselli fu impostata prevalentemente su argomentazioni in gran parte simili a quelle adottate dall’avvocato Luzzati. Già dall’esordio era possibile comprendere come gli snodi principali del discorso fossero i medesimi dell’arringa del collega: la straordinaria levatura morale delle figure degli imputati Parri e Rosselli; il diretto collegamento del gesto compiuto da questi con la tradizione risorgimentale più democratica e liberale; la decisione politica di opposizione al regime motivata dall’avversione morale al fascismo stesso; la scelta di dare aiuto ad un uomo, simbolo della perduta libertà della nazione, per fargli abbandonare incolume il suolo patrio allontanandolo da un pericolo mortale.
- 25 VERGÈS, Jacques, Strategia del processo politico, Torino, Einaudi, 1969.
- 26 Ibidem, p. 59.
56Venivano meno, nelle arringhe, concluse tutte con la richiesta di assoluzione degli imputati, alcune delle caratteristiche del tipico «processo di rottura», così come ne parla Jaques M. Vergès nel volume Strategia del processo politico25. Scrive infatti l’avvocato francese: «[...] ritroviamo tutti i caratteri del processo di rottura: l’oblio della personalità dell’imputato, il puro dibattito politico, l’intransigenza brutale»26. Come si è visto, il riferimento alla levatura morale della personalità degli imputati, che fossero presenti o meno, ebbe un peso specifico determinante nella costruzione delle argomentazioni difensive dei rispettivi avvocati.
- 27 CERVETTO, Arrigo, «Il processo di Savona fu l’epilogo della rocambolesca fuga di Filippo Turati», i (...)
57In secondo luogo il dibattito non fu mai esclusivamente politico. Accanto a quello che venne definito un vero e proprio «atto d’accusa pronunciato dall’antifascismo»27, il collegio di difesa si adoperò per dimostrare come a livello strettamente giuridico gli imputati fossero da considerare innocenti rispetto alla particolare fattispecie di reato che veniva loro contestata. Tutto il collegio di difesa insistette sullo stato di necessità, sul pericolo mortale che avrebbe corso Turati qualora fosse rimasto in Italia. Non vennero fornite dell’espatrio motivazioni esclusivamente politiche.
58L’ultimo aspetto che caratterizzerebbe un processo di rottura, l’«intransigenza brutale», lascia spazio alla speculazione. Distinguendo tra quanto dichiarato dagli imputati e ciò che venne detto dagli avvocati, sono ravvisabili due diversi atteggiamenti rispetto al regime e alle sue leggi. Poco sopra abbiamo citato una lettera di Ferruccio Parri in cui l’imputato definisce la legge fascista «legge della fazione».
59Se l’atteggiamento degli imputati fu di ferma opposizione al regime, quello degli avvocati difensori fu invece di mediazione, alla ricerca del miglior compromesso per i propri assistiti, senza però sconfessare i principi morali e politici di questi.
- 28 CASADEI, Giulia, «Il processo di Lipsia e la figura di Georgi Dimitrov», in Diacronie. Studi di Sto (...)
60Nelle lettere al Giudice Istruttore e nelle deposizioni della fase istruttoria sia Parri che Rosselli, affermavano orgogliosamente la loro responsabilità per il reato di cui erano accusati, demandando ai loro avvocati la ricerca di una soluzione esclusivamente giuridica che escludesse l’elemento politico del reato in sé stesso. La scelta di utilizzare questa sorta di atteggiamento doppio nei confronti dell’ordine costituito, in cui l’autorità del Tribunale veniva distinta da quella dello Stato fascista, ormai divenuto vero e proprio regime, pur essendo il primo ovviamente soggetto a pressioni da parte del secondo, rende il processo un unicum accostabile solo per alcuni aspetti al Processo di Lipsia del 193328. La mancanza degli atti processuali integrali, non consente di stabilire se questa strategia fosse frutto di un accordo preciso tra gli imputati e gli avvocati difensori o fosse invece conseguenza dei diversi approcci alla causa. L’aula del tribunale divenne un podio da cui l’antifascismo potè esprimere liberamente e fermamente, per un’ultima volta, la sua fiera opposizione al fascismo ed al regime mussoliniano in via di costituzione.
61L’atteggiamento che emerge da quanto riportato sin qui, sembra riflettere quindi solo in parte la definizione di Jaques M. Vergès del «processo di rottura». Il rifiuto dell’imputato dell’ordine pubblico rende il processo di rottura perchè tutto l’apparato giudiziario viene sovvertito da un simile atteggiamento. Al rifiuto dell’ordine costituito dal regime, all’opposizione prima di tutto morale al fascismo, si deve sovrapporre il sovvertimento di ruoli operato dai due imputati durante il dibattimento. Scrive Arrigo Cervetto:
- 29 Ibidem, p. 11.
[...] il processo, ideato come una lezione da infliggere agli avversari del fascismo, si è trasformato in un grande atto d'accusa pronunciato dall'antifascismo. Sarà l'ultimo processo politico in Italia in cui si sia potuta levare alta la voce degli accusati e che sia potuto diventare un «processo di propaganda»29.
62Rottura con l’ordine costituito, con il regime fascista e propaganda, per mostrare in un processo volutamente pubblico i limiti e gli arbitri del regime stesso.
63Si può ragionevolmente affermare che il processo ed il suo esito rappresentarono una sconfitta morale per il fascismo. Sconfitta che il regime non tardò a metabolizzare, stabilendo che da quel momento in avanti tutti i processi per reati politici sarebbero stati di competenza del Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato. Tale istituzione era stata istituita con la legge 25 novembre 1926, n. 2008 (Provvedimenti per la difesa dello Stato) ed entrò in attività il 1° febbraio 1927 presso la sezione penale del Tribunale di Roma.
64Furono i magistrati membri del collegio giudicante del Tribunale di Savona a decidere di portare a termine il procedimento e non dichiararsi incompetenti per i reati contestati. Qualora avessero deciso in tal senso il procedimento sarebbe passato direttamente alla competenza del Tribunale Speciale.
- 30 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 1926, art. 160 cap. 2.
65La decisione dei magistrati meriterebbe certamente un’analisi accurata, per la quale tuttavia mancano alcuni elementi essenziali: gli atti completi del processo; alcuni scritti autografi degli stessi o testimonianze coeve di persone a loro vicine, come familiari o amici; contributi epistolari; non è stato nemmeno possibile reperire i verbali della camera di consiglio del collegio giudicante. L’unico elemento effettivamente registrabile è la decisione di condannare gli imputati per una fattispecie particolare del reato loro contestato che escludeva l’elemento politico. I tre magistrati, Pasquale Sarno, Presidente del Collegio, Gio-Antonio Donadu e Angelo Guido Melinossi condannarono gli imputati recependo parzialmente l’interpretazione di Rosselli e dei suoi avvocati difensori. Risulta impossibile stabilire quanto fossero stati persuasi dalle capacità oratorie dei due, o quanto avesse pesato il clima di solidarietà verso gli imputati che la città di Savona pareva dimostrare. L’unica certezza è che anziché il cap. 1 dell’ art. 160 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, applicarono il cap. 2, che escludeva dalla fattispecie del reato le ragioni politiche: «In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 400 a lire 1.200»30.
66Si è parlato di ricezione parziale in quanto il procedimento si concluse con la condanna degli imputati, e non con la loro assoluzione. Per quanto si trattasse di una condanna mite e certamente non “esemplare” come avrebbero voluto gli esponenti del fascismo locale e nazionale.
67Il paragone con il Processo di Lipsia, non casuale, venne suggerito da Barbara Barclay Carter, nell’articolo da lei scritto per il «Manchester Guardian». Dal racconto della Carter sembra quasi che la città di Savona nella sua quasi totalità, si scoprisse simpatetica con Parri, Rosselli e gli altri imputati, tanto da fare accogliere la mite sentenza pronunciata dalla Corte, con grida di giubilo e manifestazioni di gioia popolare. Scrisse la giornalista inglese:
- 31 BARCLAY CARTER, Barbara, Il processo di Savona in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 114.
La folla inondò le strade, gridando, ridendo, cantando […]. Un altro fatto degno di nota fu la trasformazione delle Camicie Nere che, durante il processo, erano state di guardia nel Cortile del Tribunale. Tutti giovanissimi, dalle espressioni aggrondate e ciniche la cui evidente ostilità nei riguardi dei prigionieri aveva destato la ripugnanza generale. Ma con lo svolgersi del processo e sopra tutto dopo che Parri e Rosselli ebbero parlato e le loro vite furono tracciate dai rispettivi difensori, quei giovani fascisti, visibilmente scossi, sembravano domandarsi: «Questi sono gli antifascisti? Non così ce li avevano descritti»31.
68Probabilmente fu l’ennesimo ribaltamento di ruoli, ulteriore effetto dell’exemplum fornito dalle figure di Parri e Rosselli, insieme con quella, assente ma spesso richiamata alla memoria da imputati e avvocati difensori, di Filippo Turati.
3. Conclusioni
69Il Processo di Savona, celebrato in un momento in cui il regime andava ritoccando gli ultimi tratti della costruzione poliziesca e totalitaria, fu un episodio che parve mettere in crisi il sistema nella sua interezza. Le dichiarazioni dei due imputati principali, insieme con le arringhe degli avvocati difensori, ebbero il merito di non limitarsi esclusivamente allo schema giuridico tradizionale.
70Il processo e la sua dimensione pubblica, vennero sfruttati da Carlo Rosselli e Ferruccio Parri, per muovere una sistematica accusa al fascismo. Dal ricordo di Giacomo Matteotti, passando per quello di Giovanni Amendola, gli imputati costruirono un ideale fil rouge, che legava queste figure a Filippo Turati, dando piena giustificazione della sua scelta di abbandonare l’Italia per evitare di essere ucciso dall’eccessiva “protezione” che il regime aveva dichiarato di assicurargli.
71Nei cinque giorni del dibattimento, che fu pubblico e seguito con grande partecipazione dalla popolazione della città, sembrò quasi che gli imputati riuscissero a lacerare la cappa totalitaria che andava via via opprimendo il paese.
72La sentenza, che condannò gli imputati presenti a dieci mesi di reclusione di cui otto già scontati, suonava come un’assoluzione de facto. La Corte recepì il suggerimento fornito dagli avvocati difensori, i quali proposero la tesi dell’espatrio di Turati per ragioni di salute. Venne escluso in tal modo l’elemento politico del reato di espatrio clandestino rendendo molto più breve la pena detentiva prevista. Non venne invece avvallata la giustificazione dell’espatrio come conseguenza dello stato di necessità conseguente ai disordini provocati dal fallito attentato a Mussolini a Bologna il 31 ottobre 1926.
73Vera particolarità del processo, oltre all’atteggiamento degli imputati, fu il comportamento della Corte. Scegliendo di non dichiararsi incompetenti per il caso assegnato, i tre giudici evitarono che il processo passasse al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Un simile accadimento avrebbe significato prima di tutto la non pubblicità del procedimento. In secondo luogo l’ovvia impossibilità per gli imputati di veicolare tramite il processo il loro messaggio di opposizione al fascismo ed al regime. In terzo luogo, ma siamo nel campo della speculazione in questo caso, se il procedimento fosse stato dato in carico al Tribunale Speciale, quasi certamente non si sarebbe concluso con una sentenza così mite.
74Il Processo di Savona fu una breve parentesi di disobbedienza civile e giudiziaria al regime fascista. Purtroppo si trattò di una apertura momentanea.
75Dall’impegno di Parri e Rosselli, e di molti altri esuli, nacque, nel 1929, a Parigi, il movimento Giustizia e Libertà. Si trattava di un movimento che rigettava la vecchia prassi di opposizione sullo schema aventiniano e si proponeva di assumere un ruolo più attivo e dinamico. Questi proponimenti si tradussero in una notevole opera pubblicistica e informativa, oltre che in un ruolo non secondario nella Guerra Civile spagnola.
76Ma al di là di questi effetti collaterali, dopo il processo continuò il perfezionamento della costruzione fascista dello Stato poliziesco, che ebbe come conseguenza una sensibile riduzione delle libertà collettive ed individuali.
- 32 ISRAËL, Liora, Le armi del diritto, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 10-11.
77In conclusione, possiamo affermare che la pratica politica degli imputati venne definita dalle istituzioni giuridiche dal momento che queste decisero di assumersi la responsabilità di celebrare il processo con rito ordinario32. Appare chiaro che, alla luce delle condizioni pratiche in cui il diritto si attua, sia pure in uno stato di polizia e al di là delle questioni di principio, l’applicazione del diritto stesso non è mai un’operazione politicamente neutra.
- 33 VERGÈS, Jacques, op. cit., p. 18.
78Per utlizzare le parole di Jaques M. Vergès: «Se il processo mette in luce i contrasti sociali sotto l’aspetto individuale, è sempre la politica, nel senso più ampio del termine a fissarne lo scopo, unico e chiaro quando la volontà di vincere è forte, confuso e mutevole quand’essa è debole»33. E la volontà degli imputati in questo caso era quella di denunciare a gran voce l’iniquità delle leggi fasciste, conseguenza dell’illiberalità del fascismo stesso, cui loro sentivano moralmente il dovere di opporsi.
79L’idea di veicolare tramite il processo pubblico un messaggio politico, senza mai contrapporsi frontalmente all’istituzione giudiziaria, fece del Processo di Savona, un processo di propaganda, che sfortunatamente non ebbe il seguito necessario ad interrompere l’escalation autoritaria dello Stato fascista.
Note
1 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri in FAGI, Vico (a cura di), Il processo di Savona, Genova, Edizioni del Teatro Stabile di Genova, 2007, p. 165.
2 La moglie di Carlo Rosselli dichiarò infatti che Barbara Barclay Carter era una sua cugina giunta dall’Inghilterra per starle vicino durante i giorni del processo, permettendo in tal modo alla giornalista di essere presente in aula durante tutto il dibattimento, fino all’promulgazione della sentenza.
3 BARCLAY CARTER, Barbara, Il processo di Savona, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 103.
4 COLAO, Floriana, Il diritto penale politico nel Codice Zanardelli, in VINCIGUERRA, Sergio (a cura di), I Codici preunitari e il Codice Zanardelli, Padova, CEDAM, 1999, p. 659.
5 AQUARONE, Alberto, L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, Einaudi editore, 1965, p. 101.
6 Ibidem, p. 98.
7 DE FELICE, Renzo, Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista, 1925-1929, Torino, Einaudi, 1995, p. 161.
8 Ibidem, p. 164.
9 BARCLAY CARTER, Barbara, Il processo di Savona, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 115.
10 FAGI, Vico (a cura di), Il processo di Savona, Genova, Edizioni del Tearo Stabile di Genova, 2007 [Ed. originale: Il processo di Savona, Genova, Edizioni del Tearo Stabile di Genova, 1965].
11 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 163.
12 Ibidem, p. 165.
13 Cit. in BAIONI, Massimo, Il Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Torino, Carocci, 2006, p. 144.
14 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore, in ROSSELLI, John (a cura di), Socialismo liberale e altri scritti, Torino, Einaudi, 1973, p. 500.
15 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri, cit., p. 164.
16 Ibidem.
17 BAIONI, Massimo, op. cit., p. 156.
18 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore, cit., pp. 492-493.
19 Ibidem, p. 500.
20 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 165.
21 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore, in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 498.
22 PARRI, Ferruccio, Lettera di Ferruccio Parri in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 165.
23 ROSSELLI, Carlo, Lettera al giudice Istruttore in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 498.
24 FAGGI, Vico (a cura di), Il Processo di Savona, Genova, Edizioni del Teatro Stabile di Genova, 2007, p. 78.
25 VERGÈS, Jacques, Strategia del processo politico, Torino, Einaudi, 1969.
26 Ibidem, p. 59.
27 CERVETTO, Arrigo, «Il processo di Savona fu l’epilogo della rocambolesca fuga di Filippo Turati», in Quaderni Savonesi, 3/2007, p. 11.
28 CASADEI, Giulia, «Il processo di Lipsia e la figura di Georgi Dimitrov», in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Processo penale, politica, opinione pubblica (secoli XVIII-XX), URL: <http://www.studistorici.com/2013/08/29/casadei_numero_14/> [consultato il 29 agosto 2013].
29 Ibidem, p. 11.
30 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 1926, art. 160 cap. 2.
31 BARCLAY CARTER, Barbara, Il processo di Savona in FAGI, Vico (a cura di), op. cit., p. 114.
32 ISRAËL, Liora, Le armi del diritto, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 10-11.
33 VERGÈS, Jacques, op. cit., p. 18.
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Notizia bibliografica digitale
Francesco Altavilla, «Il processo di Savona», Diacronie [Online], N° 14, 2 | 2013, documento 5, online dal 01 août 2013, consultato il 15 mars 2025. URL: http://journals.openedition.org/diacronie/178; DOI: https://doi.org/10.4000/diacronie.178
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