“Imperfetto perfettismo”: le riforme costituzionali nell’Italia del secondo dopoguerra. Intervista a Guido Crainz
Abstract
Lo storico Guido Crainz, nell’intervista rilasciata a Diacronie. Studi di Storia contemporanea il 3 agosto 2016, esplora gli aspetti più importanti del dibattito sulle revisioni costituzionali nel secondo dopoguerra analizzando le premesse politiche alla base delle proposte correttive, i tentativi di modifica, gli esiti delle riforme attuate, in una prospettiva di comparazione storica delle fasi e delle caratteristiche del percorso di consolidamento e sviluppo delle istituzioni repubblicane.
Termini di indicizzazione
Keywords:
bicameralism, Constituent Assembly, constitutional reform, Italian constitution, referendumParole chiave:
Assemblea costituente, bicameralismo, Costituzione italiana, referendum, riforma costituzionaleNote della redazione
a cura di Fausto Pietrancosta
Testo integrale

Credits: (attraverso Wikimedia Commons [Public domain])
- 1 S. 1429 – Disegno di Legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo parita (...)
Fausto Pietrancosta: In che modo ritiene si inserisca la legge di revisione costituzionale (cosiddetta Riforma Boschi)1, approvata in via definitiva dal Parlamento ad inizio del 2016 e che a breve sarà sottoposta a referendum popolare confermativo, nel contesto politico nazionale e in che modo crede abbia influito l’attuale conformazione del sistema partitico italiano sulle scelte con essa compiute?
- 2 La Camera e il Senato nelle sedute del 14 aprile 1983, approvarono una risoluzione alla Camera e un (...)
- 3 Si vedano i risultati del referendum del 18 aprile 1993 sul sistema di voto il cui quesito chiedeva (...)
Guido Crainz: I nodi al centro della riforma Boschi sono avvertiti sin dagli anni settanta, sono stati al centro di Commissioni bicamerali e di discussioni parlamentari sin dall’istituzione della Commissione Bozzi (1983-1985)2 e sono apparsi ineludibili con la crisi politica del 1992-1994, che ha cancellato anche uno degli architravi del sistema politico precedente, il sistema elettorale proporzionale3.
F.P.: Pur nella diversità dei punti di partenza e del momento storico è possibile rintracciare delle analogie tra il dibattito sull’ordinamento istituzionale all’interno dei partiti di oggi e quello animato dai membri dell’Assemblea costituente fra il 1946 e il 1947? E in caso quali differenze riesce a ravvisare?
- 4 Cfr. SALVEMINI, Gaetano, Fu l’Italia prefascista una democrazia?, in PIERI, Piero, PISCHEDDA, Carlo (...)
- 5 AMATO, Giuliano, «Lo Stato e le Regioni», in Il Mulino, 3/2016, pp. 441-450.
G.C.: A prescindere dallo scenario internazionale del tempo, su cui mi soffermerò fra poco, mi sembra che vi sia una differenza decisiva: allora si doveva fondare sostanzialmente ex novo un ordinamento istituzionale democratico (Ferruccio Parri metteva in discussione, riprendendo un giudizio di Gaetano Salvemini, che l’Italia pre-fascista fosse stata una vera democrazia)4, ora si tratta di aggiornare questa parte della Costituzione su alcuni aspetti. Vi è in particolare il superamento del “bicameralismo paritario” (il senato doppione o fotocopia, con termini meni aulici) e si interviene sui rapporti fra Stato e Regioni: intervento assolutamente necessario dopo la “avventata riforma del 2001” (sono parole recenti di Giuliano Amato, allora capo del governo)5. Altre parti non sono state toccate, a differenza di quel che avvenne nella Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema e nella riforma di Silvio Berlusconi, bocciata dal referendum popolare. Nella riforma Boschi infatti non muta la forma di governo (nella Bicamerale dalemiana, fra il 1997 e il 1998, si contrapposero il semipresidenzialismo voluto da Berlusconi e il “premierato forte” voluto da D’Alema, mentre la riforma berlusconiana (2005) prevedeva un forte rafforzamento del presidente del consiglio, chiamato allora Primo ministro). Nella riforma Boschi inoltre non è stata presa in esame la parte riguardante la magistratura (a differenza, anche in questo caso, di quel che era avvenuto in precedenza), non muta il ruolo del Presidente della Repubblica, e così via.
F.P.: Che ruolo hanno avuto a suo parere le dinamiche sociali ed economiche, ma anche il contesto geo-politico internazionale e, nello specifico, europeo sulle scelte istituzionali compiute dai membri della Costituente? Analogamente, volendo stabilire una forma di comparazione, in che modo le stesse dinamiche e il contesto internazionale odierni hanno influito sul dibattito sulle riforme alla base dell’attuale legge di revisione del testo costituzionale?
- 6 CRAINZ, Guido, FUSARO, Carlo, Aggiornare la Costituzione Storia e ragioni di una riforma, Roma, Don (...)
- 7 Risultati delle elezioni dei membri dell’Assemblea costituente del 2 giugno 1946, pubblicati nell’A (...)
- 8 RIOUX, Jean-Pierre, La France de la Quatrième République, vol. I, L’ardeur et la nécessité, Paris, (...)
- 9 DE GASPERI, Alcide, Discorsi politici, Roma, edizioni Cinque Lune, 1956.
- 10 DOSSETTI, Giuseppe, La Costituzione, i valori, le riforme, Roma, Edizioni Lavoro, 1996; ELIA, Leopo (...)
- 11 Su questi aspetti, e per la citazione di Mortati, cfr. CECCANTI, Stefano, La transizione è (quasi) (...)
- 12 POMBENI, Paolo, La questione costituzionale in Italia, Bologna, Il Mulino, 2016.
- 13 Essa fissava infatti un quorum altissimo, il 65%, e restaurava quindi di fatto il sistema proporzio (...)
- 14 PACE, Alessandro, «Barattare la Carta con un mini-italicum?», in la Repubblica, 31 luglio 2016.
G.C.: Sulle scelte della Costituente relative alla seconda parte della Costituzione pesarono in modo esplicito sia (in parte) l’esperienza del fascismo sia (molto di più) il prender corpo del clima della guerra fredda e la previsione molto diffusa di una probabile vittoria delle sinistre alle elezioni politiche (mi sono soffermato su questi aspetti nel recente Aggiornare la Costituzione)6. Va ricordato che nelle elezioni alla Costituente la DC fu sì il primo partito ma i voti sommati di socialisti e comunisti la superavano, e nell’autunno di quell’anno (e poi anche nelle elezioni regionali siciliane della primavera del 1947) la DC conobbe dei veri e propri crolli per l’esplodere dell’Uomo qualunque e delle destre7. Va ricordato anche che nelle prime elezioni francesi dopo la guerra il Partito comunista si era affermato come primo partito e assieme ai socialisti aveva raggiunto la maggioranza: sotto la sua spinta nella prima Costituente francese fu prevista una sola Camera, cui i comunisti francesi tendevano ad attribuire funzione legislativa ed esecutiva insieme, giungendo sino a evocare i soviet8. Su questa “forzatura giacobina” fanno leva le forze moderate per bocciare questa prima stesura della Costituente nel previsto referendum, e ad essa fa esplicito riferimento Alcide De Gasperi nella campagna elettorale italiana per il 2 giugno9. Veniva dai qui, insomma, una forte preoccupazione “antigiacobina” della DC che la portò a mettere in campo contrappesi, organi di garanzia, poteri diffusi. Lo hanno riconosciuto con nettezza gli stessi Costituenti cattolici, a partire da Dossetti: «dalla “ossessione di De Gasperi” per una possibile vittoria del comunismo – ha ricordato in seguito – venne «una voluta intenzionalità nel delineare certe strutture non perché funzionassero ma perché fossero deboli»10. Si aggiunga che fu a lungo assente dal dibattito della Costituente l’idea di un Senato come “doppione” (di inutile doppione parleranno più tardi Costituenti molto differenti fra loro, da Mortati a Terracini)11. Furono a lungo presenti invece le ipotesi di una Camera delle Regioni e dei Comuni, o – per altri versi – di una Camera espressione delle professioni e delle competenze (il recente libro di Pombeni, La questione costituzionale in Italia12, lo ricostruisce benissimo). Esclusa alla fine anche l’ipotesi che le Regioni eleggessero un terzo dei membri della Seconda Camera, alla fine dei lavori della Costituente il Senato manteneva comunque alcune differenze non del tutto irrilevanti, oltre alla maggior età necessaria per votare ed essere eletti: un differente sistema di voto (maggioritario uninominale) e la maggior durata (6 anni anziché 5). Il primo aspetto fu cancellato dai Costituenti stessi poco dopo nella legge elettorale per il Senato13, il secondo fu annullato progressivamente: inizialmente sciogliendo anticipatamente il Senato in coincidenza con lo scioglimento della Camera (nel 1953 e nel 1958) e poi cambiando la Costituzione. Alcuni aspetti centrali sono assolutamente certi, dunque: il clima della guerra fredda influì moltissimo nella stesura di questa parte della Carta, e quindi modificarla oggi non viola affatto «i principi supremi della Costituzione» (a differenza di quel che afferma il Presidente del Comitato per il No, Alessandro Pace)14. Come si vede, inoltre, nulla di analogo – a partire dal clima internazionale – è alla base del dibattito politico che da oltre trent’anni ha avvertito l’esigenza di modificare la seconda parte della Carta.
- 15 Commissione Bicamerale Bozzi (1983-1985), Commissione Bicamerale De Mita-Iotti (1993-1994), Commiss (...)
F.P.: A suo parere è possibile tracciare un percorso più o meno lineare che partendo dal testo costituzionale entrato in vigore il 1° gennaio 1948, passando per le varie modifiche organiche tentate o compiute (commissioni bicamerali delle legislature IX, XI e XIII e riforme del 2001 e del 2005)15, possa pervenire all’attuale ultima riforma approvata dal Parlamento motivandone e chiarendone le caratteristiche della discussione e le formule definite?
- 16 FUSARO, Carlo, «Per una storia delle riforme costituzionali (1948-2015)», in Rivista trimestrale di (...)
- 17 INGRAO, Pietro, Masse e potere, Roma, Editori, Riuniti 1977.
- 18 BERSELLI, Edmondo, «D’Alema condannato al successo», in La Stampa, 5 febbraio 1997.
G.C.: È impossibile rispondere in breve: per una sintesi rinvio ancora al mio testo già citato, mentre un’analisi molto più ampia è in un testo di Carlo Fusaro, Per una storia delle riforme costituzionali pubblicato l’anno scorso dalla «Rivista trimestrale di diritto pubblico»16. Credo che possano essere individuate due fasi, e la prima mi sembra iniziare nel corso degli anni settanta. Realizzati nel 1970 gli ultimi istituti previsti dalla Costituzione in qualche modo come “contrappesi” (le Regioni e lo strumento del referendum) prendono corpo in quegli anni anche le istituzioni europee (il Parlamento europeo è eletto per la prima volta nel 1979): per molte ragioni dunque il possibile ruolo di “bilanciamento” del Senato, ben poco svolto nella realtà, inizia a non apparire più così importante (sono di questo decennio i giudizi di Mortati e di Terracini già citati). Cresce in quegli anni la consapevolezza di una «crisi degli istituti di democrazia rappresentativa» e di una «indebolita capacità dei partiti politici di guidare le trasformazioni della società» di cui parlava Ingrao17. E se Pietro Ingrao guarda in primo luogo alle nuove forme di “democrazia partecipata”, o di democrazia dal basso, sul versante opposto Bettino Craxi ipotizza una “Grande Riforma” segnata dall’appello alla “governabilità” e da una venatura “presidenzialistica”. Fra questi due “estremi” si dispongono molte altre posizioni. Anche il PCI di Enrico Berlinguer, ad esempio, nel 1981 parla di monocameralismo, ed esso è presente nelle stesse riflessioni di Pietro Ingrao: fermi restando però il sistema elettorale proporzionale e la “centralità del Parlamento” (in polemica con le ingerenze delle segreterie dei partiti). È assolutamente improprio dunque indicarli come padri della riforma Boschi: è altrettanto improprio però ignorare che i leader più autorevoli del Partito comunista ritenevano necessario già allora modificare la seconda parte della Costituzione. La seconda fase di questo percorso è segnata dal crollo del sistema dei partiti del 1992-1994 e, all’avvio della Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema (1997-1998) durante il primo governo Prodi, Edmondo Berselli scrive: è necessario ricostruire un edificio istituzionale modificato dall’abolizione del sistema proporzionale e non ci sono alternative. O la Bicamerale riesce nel suo intento oppure «il sistema politico subirà un contraccolpo nefasto e verrà sommerso dal discredito; e al di là del discredito si troverebbe comunque impantanato in una transizione senza fine, preda di un assetto amorfo e squilibrato»18. Parole profetiche, come si vede: il fallimento sarà fragoroso e condizionerà anche il ventennio successivo. È sorprendente che il presidente di quella Commissione Bicamerale pur di affossare la riforma Boschi dichiari oggi che la eventuale bocciatura referendaria della riforma non sarebbe un problema perché in sei mesi se ne potrebbe fare una ottima...
- 19 Intervista ad Indro Montanelli sulla Storia d’Italia, URL: < https://www.youtube.com/watch?v=D3UK8a (...)
F.P.: Indro Montanelli in una famosa intervista rilasciata nel corso degli anni Novanta19 parlò del differente punto di partenza del lavoro dei costituenti tedeschi rispetto a quelli italiani nella redazione della legge fondamentale della Repubblica, sottolineandone la scelta a favore del rafforzamento del ruolo dell’esecutivo come risposta al «caos della Repubblica di Weimar» nel primo caso e, al contrario, la scelta di una forma esasperata di parlamentarismo in grado di condizionare e limitare ogni forma di azione dell’esecutivo quale origine dei mali del sistema istituzionale italiano nel secondo. Quanto ritiene ci sia di vero in questa analisi e quanto ritiene che questa eventuale consapevolezza abbia condizionato il dibattito sulle riforme costituzionali nei decenni sino alle ultime modifiche introdotte?
G.C.: Per l’Italia ho già risposto, ed è certo fondato pensare che l’esperienza della Repubblica di Weimar, e il suo crollo, siano stati presenti nel dibattito politico tedesco.
F.P.: Bicameralismo paritario, Senato delle autonomie ed elettività della camera alta sono stati già nel 1946-1947 temi oggetto di acceso dibattito tra le forze politiche. Come interpreta la soluzione istituzionale allora definita e come giudica la modifica dell’assetto parlamentare approvata a riguardo nell’ultima riforma rispetto alla scelta iniziale?
G.C.: Mi sembra che la risposta su questo punto sia già contenuta nelle altre.
- 20 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu (...)
F.P.: La revisione del Titolo quinto adottata con l’ultima riforma del testo costituzionale è stata vista da molti come una sorta di arretramento rispetto al percorso di rafforzamento delle autonomie regionali in Italia, iniziato nel corso degli anni Settanta e consolidato con la riforma costituzionale del 200120, con un ritorno di molte competenze a livello centrale. Possiamo inquadrare le scelte compiute come effetto della consapevolezza del fallimento dell’esperienza regionalista in italia? In tal senso possiamo rintracciare dei punti di contatto nel dibattito istituzionale sulle autonomie locali tra il ceto politico presente in Assemblea costituente e quello attuale?
- 21 RUFFOLO, Giorgio, L’economia, in GAMBINO, Antonio et al., Dal ’68 ad oggi Come siamo e come eravamo(...)
- 22 LANARO, Silvio, Storia dell’Italia repubblicana, Venezia, Marsilio, 1992.
- 23 CALDAROLA, Peppino (a cura di), Massimo D’Alema Controcorrente Intervista sulla sinistra al tempo d (...)
G.C.: Non è fallita l’esperienza regionalista in sé: è fallito il modo in cui il problema è stato affrontato negli anni settanta (o meglio, dagli anni settanta in poi), e da questo punto di vista lo scritto di Amato cui ho fatto riferimento – e che ha appunto come titolo Lo Stato e le Regioni – è molto utile (vedi nota 5). Amato ricorda che nella prima fase le Regioni a statuto ordinario, istituite nel 1970, furono affidate a personale burocratico trasferito dallo Stato centrale e da personale politico espresso da partiti ancora fortemente nazionali, e si può aggiungere che le pessime scelte politiche adottate allora, lungi dal produrre decentramento reale, riproposero una «clonazione partitocratica della democrazia» (l’espressione è di Marcello Flores e di Nicola Gallerano). Gli Statuti delle Regioni istituite nel 1970 sono pieni di magniloquenti richiami alla “partecipazione” ma gli spazi di autonomia furono rapidamente sottoposti alle logiche del centralismo partitico: si ampliò per questa via «la zona di discrezionalità burocratica e di governo spartitorio»21. I nuovi enti vennero sì a «gratificare il ceto politico locale» ma ne accentuarono «la dipendenza da Roma e dalle segreterie nazionali»22. Fu una grande occasione mancata per superare i limiti storici del centralismo italiano, e se così non fosse stato avrebbe trovato poco spazio la Lega di Umberto Bossi. La riforma del 2001 peggiorò ulteriormente la situazione, anche per il respiro corto che la segnò, con uno strumentalismo di cui ha testimoniato lo stesso Massimo D’Alema: nacque con l’intenzione di «intercettare il sentimento federalista della Lega», ma «non fu sufficiente a convincere la Lega ad aprire un dialogo e a rinunciare all’asse con Berlusconi» (sono proprio parole di D’Alema: Controcorrente, con Peppino Calderola)23. Riusciremo a invertire la tendenza? Personalmente ho molti dubbi, e posso solo segnalare che in quel testo Amato mostra un “ottimismo condizionato”: l’inversione gli sembra possibile «ove la riforma costituzionale che sta per giungere in porto venga vissuta e applicata con una visione finalmente innovativa che non è per nulla scontata ma appare […] potenzialmente congeniale al suo impianto». Un impianto peggiorato però nel corso del dibattito parlamentare, e faccio un solo esempio. La battaglia – in questo caso davvero fuori luogo – della minoranza Pd contro i “nominati” ha puntato a spostare l’asse da un Senato rappresentante degli enti territoriali (e quindi eletto dai loro consigli fra i propri membri, regolarmente eletti) a una sorta di Camera di serie B in cui riprodurre le identiche logiche di partito (e di fazione). L’asse andava spostato semmai verso il polo opposto, pur senza sperare di giungere – come in altre esperienze – a delegazioni regionali obbligate al voto unitario. Vi sono stati anche degli “eccessi di timidezza” (o di opportunismo): è incomprensibile, ad esempio che sia rimasta immutata la situazione (e il privilegio) delle Regioni a Statuto speciale (aumentando così la loro distanza dalle altre): ma davvero hanno tutte la stessa ragion d’essere dell’immediato dopoguerra?
- 24 Legge 6 maggio 2015, n. 52 “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, pubblic (...)
F.P.: Gli inevitabili riflessi della riforma Boschi sul funzionamento e le modalità di elezione degli organi costituzionali di garanzia come il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale o le modifiche delle forme di controllo ed emendazione popolare come il referendum sembrerebbero andare nella direzione di uno spostamento dei rapporti di potere a vantaggio dell’esecutivo, favorendo allo stesso tempo un rapporto quasi diretto e trilaterale tra partito di maggioranza alla Camera (tenuto conto degli effetti del disposto del cosiddetto Italicum)24 esecutivo e corpo elettorale, ricalcando formule e prassi iper-maggioritarie in vigore in altre democrazie occidentali. Non ritiene ciò segni una rottura rispetto al solco tracciato dai costituenti nel 1946/1947? E in che modo crede abbiano inciso su tale evoluzione istituzionale gli avvenimenti degli ultimi trent’anni e in particolare quelli che hanno segnato il passaggio dalla prima alla seconda repubblica?
- 25 TRAVAGLIO, Marco, TRUZZI, Silvia, Perché no Tutto quello che bisogna sapere sul referendum d’autunn (...)
G.C.: Mi è difficile comprendere questa domanda. Nella riforma Boschi, ad esempio, il quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica è molto alto anche dopo i primi scrutini: a partire dal settimo è necessario infatti raggiungere i tre quinti dei votanti (e nell’elezione dei Presidenti della Repubblica i votanti tendono a coincidere o quasi con i componenti dell’Assemblea), mentre in precedenza dopo il terzo scrutinio era sufficiente la maggioranza assoluta. Questo innalzamento è stato senz’altro giustissimo, pensando al “combinato disposto” con l’Italicum (anche se le leggi elettorali possono cambiare più rapidamente della Costituzione), ma al tempo stesso impone – o dovrebbe imporre – una mentalità diversa dal passato nell’elezione degli organi di garanzia. Impone – o dovrebbe imporre – la comune consapevolezza di metter mano a pilastri decisivi della casa comune: i due anni trascorsi di recente senza che il Parlamento riuscisse ad eleggere i membri mancanti della Corte Costituzionale ci ricordano che siamo molto lontani da questo, e qui semmai sta il vero problema, questi sono i nodi che si aprono e i mutamenti di mentalità che si impongono. Questo dice, soprattutto, il testo della riforma, e solo le falsificazioni più faziose possono sostenere che un «premier assoluto […] anche col 25% dei voti […] può nominarsi il capo dello Stato» e controllare gli altri organi di garanzia (così nel loro libro Marco Travaglio e Silvia Truzzi25, dimentichi anche di un particolare non proprio insignificante: per vincere con l’Italicum, se si ha meno del 40% al primo turno, bisogna conquistare la maggioranza dei votanti al ballottaggio, come accade dal 1993 nell’elezione dei sindaci). Per il resto, i miglioramenti in materia di referendum popolari, con le nuove opportunità offerte all’iniziativa dei cittadini, e i limiti posti alla decretazione d’urgenza (spesso sorretta dai voti di fiducia: una vera piaga della nostra democrazia) vanno certamente nella direzione giusta.
Note
1 S. 1429 – Disegno di Legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione” approvato in prima deliberazione – dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell’11 gennaio 2016 e – in seconda deliberazione – dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 15 aprile 2016 n. 88.
2 La Camera e il Senato nelle sedute del 14 aprile 1983, approvarono una risoluzione alla Camera e un ordine del giorno al Senato, con i quali veniva deliberata l’istituzione di una Commissione bicamerale composta di venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento in ragione della composizione dei gruppi parlamentari allo scopo di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Camere. La fine anticipata della legislatura non consentì l’avvio dei lavori della Commissione, ma nella IX legislatura, nelle sedute del 12 ottobre 1983, le Camere tornarono nuovamente sull’argomento e approvarono due analoghe mozioni che confermavano le indicazioni adottate nella precedente deliberazione. In particolare ciascuna Camera avrebbe costituito una Commissione speciale di venti membri con funzioni conoscitive, le due Commissioni così costituite dovevano quindi formare congiuntamente una Commissione bicamerale con il compito di «formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere, senza interferire nella loro attività legislativa su oggetti maturi ed urgenti, quali la riforma delle autonomie locali, l’ordinamento della Presidenza del Consiglio, la nuova procedura dei procedimenti d’accusa». Le conclusioni della Commissione bicamerale sarebbero poi state trasmesse ai Presidenti delle due Camere entro un anno dalla sua prima seduta. Si veda il resoconto pubblicato in CAMERA DEI DEPUTATI, Dossier della Commissione parlamentare per le Riforme costituzionali, URL: < http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/prec03.htm > [consultato il 4 agosto 2016].
3 Si vedano i risultati del referendum del 18 aprile 1993 sul sistema di voto il cui quesito chiedeva l’abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante “norme per l’elezione del Senato della Repubblica” allo scopo di introdurre il sistema maggioritario per l’elezione dei senatori e promosso dai Radicali.
4 Cfr. SALVEMINI, Gaetano, Fu l’Italia prefascista una democrazia?, in PIERI, Piero, PISCHEDDA, Carlo (a cura di), Scritti sul Risorgimento, Milano, Feltrinelli, 1963; RIZI, F. Fabio, «La polemica sul Risorgimento tra Benedetto Croce e Ferruccio Parri nel 1945 (considerazioni politiche e richiami storici)», in Rivista di studi italiani, XXXIII, 1, 2015, pp. 405-418.
5 AMATO, Giuliano, «Lo Stato e le Regioni», in Il Mulino, 3/2016, pp. 441-450.
6 CRAINZ, Guido, FUSARO, Carlo, Aggiornare la Costituzione Storia e ragioni di una riforma, Roma, Donzelli, 2016.
7 Risultati delle elezioni dei membri dell’Assemblea costituente del 2 giugno 1946, pubblicati nell’Archivio storico delle elezioni del MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, URL: < http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=A&dtel=02/06/1946&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S > [consultato il 4 agosto 2016]. Cfr. POMBENI, Paolo, La Costituente: un problema storico-politico, Bologna, Il Mulino, 1995, SETTA, Sandro, L’Uomo Qualunque 1944-48, Bari-Roma, Laterza, 1975
8 RIOUX, Jean-Pierre, La France de la Quatrième République, vol. I, L’ardeur et la nécessité, Paris, Seuil, 1980.
9 DE GASPERI, Alcide, Discorsi politici, Roma, edizioni Cinque Lune, 1956.
10 DOSSETTI, Giuseppe, La Costituzione, i valori, le riforme, Roma, Edizioni Lavoro, 1996; ELIA, Leopoldo, SCOPPOLA, Pietro (a cura di), A colloquio con Dossetti e Lazzati. Intervista (19 novembre 1984), Bologna, Il Mulino, 2003; POMBENI, Paolo, Giuseppe Dossetti. L’avventura politica di un riformatore cristiano, Bologna, Il Mulino, 2013.
11 Su questi aspetti, e per la citazione di Mortati, cfr. CECCANTI, Stefano, La transizione è (quasi) finita, Torino, Giappichelli, 2015; si veda anche l’intervista di Pasquale Balsamo, TERRACINI, Umberto, Come nacque la Costituzione, Roma, Editori Riuniti, 1978.
12 POMBENI, Paolo, La questione costituzionale in Italia, Bologna, Il Mulino, 2016.
13 Essa fissava infatti un quorum altissimo, il 65%, e restaurava quindi di fatto il sistema proporzionale.
14 PACE, Alessandro, «Barattare la Carta con un mini-italicum?», in la Repubblica, 31 luglio 2016.
15 Commissione Bicamerale Bozzi (1983-1985), Commissione Bicamerale De Mita-Iotti (1993-1994), Commissione Bicamerale D’Alema (1997), Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 ottobre 2001 n. 248, Legge costituzionale 16 novembre 2005 n. 2544-D “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 novembre 2005 n. 269.
16 FUSARO, Carlo, «Per una storia delle riforme costituzionali (1948-2015)», in Rivista trimestrale di diritto pubblico, XLV, 2, 2015, pp. 431-555.
17 INGRAO, Pietro, Masse e potere, Roma, Editori, Riuniti 1977.
18 BERSELLI, Edmondo, «D’Alema condannato al successo», in La Stampa, 5 febbraio 1997.
19 Intervista ad Indro Montanelli sulla Storia d’Italia, URL: < https://www.youtube.com/watch?v=D3UK8a7-lT8 > [consultato il 16 luglio 2016].
20 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 ottobre 2001 n. 248.
21 RUFFOLO, Giorgio, L’economia, in GAMBINO, Antonio et al., Dal ’68 ad oggi Come siamo e come eravamo, Roma-Bari, Laterza, 1979, p. 258.
22 LANARO, Silvio, Storia dell’Italia repubblicana, Venezia, Marsilio, 1992.
23 CALDAROLA, Peppino (a cura di), Massimo D’Alema Controcorrente Intervista sulla sinistra al tempo dell’antipolitica, Bari-Roma, Laterza, 2013.
24 Legge 6 maggio 2015, n. 52 “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 maggio 2015 n. 105.
25 TRAVAGLIO, Marco, TRUZZI, Silvia, Perché no Tutto quello che bisogna sapere sul referendum d’autunno contro la schiforma Boschi-Verdini, Milano, Paperfirst, 2016.
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Notizia bibliografica digitale
Guido Crainz, «“Imperfetto perfettismo”: le riforme costituzionali nell’Italia del secondo dopoguerra. Intervista a Guido Crainz», Diacronie [Online], N° 27, 3 | 2016, documento 7, online dal 29 septembre 2016, consultato il 23 mai 2025. URL: http://journals.openedition.org/diacronie/4293; DOI: https://doi.org/10.4000/diacronie.4293
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