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Note
Ferrary 2009, 223-249; d’Aloja 2011, 77-106; 237-251; vd. infra 132 n. 15.
Così riferisce Asconio Pediano (Corn. 61, 2-5 C) nell’argumentum: volebant videri se iudicare eam rem magnopere ad crimen imminutae maiestatis tribuniciae pertinere; etenim prope tollebatur intercessio, si id tribunis permitteretur. Secondo Valerio Massimo, gli accusatori di Cornelio (vd. infra 130 n. 3) arrivarono ad affermare che, incolumi illo, la res publica non sarebbe potuta sopravvivere (Dict. fact. mem. VIII 5, 4).
Ascon. Ped. Corn. 58, 12 C: indigne eam Corneli rogationem tulerant potentissimi quique ex senatu quorum gratia magnopere minuebatur; 60, 19-21 C: dixerunt in eum infesti testimonia principes civitatis qui plurimum in senatu poterant Q. Hortensius, Q. Catulus, Q. Metellus Pius, M. Lucullus, M’. Lepidus. Altrove Asconio dice, descrivendo la strategia difensiva di Cicerone, che l’oratore fu molto attento a non offendere la dignitas dei clarissimi viri contra quos dicebat (Corn. 61, 7-8 C), così come precisa che Cornelio, praeter destrictum propositum animi adversus principum voluntatem, nel resto della sua vita nient’altro aveva fatto che avesse meritato severe critiche (Corn. 61, 12-14 C); vd. sul tema anche Corn. 61, 20 C. Da questi passaggi William McDonald desumeva che uno dei maggiori punti di forza degli optimates, in quegli anni, consistesse proprio nell’organizzazione più efficiente della factio, esperta tanto nel gestire relazioni interne ed esterne quanto nell’esercitare una significativa influenza sull’elettorato; McDonald 1929, 196-197. Diversamente Griffin 1973, 206-208; 212: i principes civitates negli anni 70 non riuscirono a formare un gruppo politicamente compatto, essendo animati da interessi talora contrastanti; resta indubbio, secondo la studiosa, che Cornelio durante l’anno del tribunato entrò in conflitto con i principes civitatis, e non con la maggior parte del Senato. Marshall sottolinea l’ostilità verso Pompeo che accomunava questi personaggi, soprattutto in relazione al fatto che Cornelio, invece, aveva operato proprio nell’interesse del Magno; Marshall 1985, 219 (vd. infra 131 n. 8). Sul problema dell’identificazione di Lepido, Crawford 1994, 69 n. 8; Lewis 2006, 266.
Hinard 1990, 228.
Cic. Corn. frg. 2, 3 P = Ascon. Ped. Corn. 79, 17-18 C.
Sulle ragioni che indussero Cicerone a difendere Cornelio vd. Griffin 1973, 212; Crawford 1994, 69 e n. 9. Indubbiamente la volontà di accrescere la propria influenza e di intessere relazioni politiche sempre più diversificate per promuovere la propria carriera giocò un ruolo essenziale nella decisione ciceroniana di difendere il tribuno del 67; del resto, nel Commentariolum petitionis (19-20; 51) si collega esplicitamente lo svolgimento di questo processo alla costruzione di un variegato seguito in vista del conseguimento del consolato. Su questo tema, vd. in particolare Ward 1970, 554-556.
Seguendo la ricostruzione suggerita da Jane W. Crawford 1994, 114-122, nella prima Oratio pro Cornelio Cicerone organizza la sua argumentatio rispondendo punto per punto alle accuse che erano state mosse al suo cliente. Al fine di dimostrare la buona disposizione d’animo di Cornelio, che era stato capace di modificare la sua prima proposta di legge relativa alla legibus solutio (vd. infra 131 ss.) nel rispetto della auctoritas del Senato, Cicerone avrebbe suggerito un accorto accostamento tra il suo assistito e illustri uomini del passato, come Scipione Africano, che erano stati capaci di modificare proposte di legge da loro stessi avanzate, una volta che erano state ritenute perniciose; in tal modo si suggeriva all’uditorio che anche il tribuno era stato in grado di modulare il proprio comportamento in nome della salus publica; Cic. Corn. frg. 1, 27 P = Ascon. Ped. Corn. 69, 14-18 C. Per Fergus Millar questa fu forse l’ultima occasione in cui Cicerone assunse un atteggiamento che egli stesso avrebbe potuto certamente qualificare, negli anni successivi, come popularis; Millar 1998, 88.
Seager 1969, 680-686; Phillips 1973, 356; Griffin 1973, 203-211; Gruen 1974, 64-65; 186; 261; 276; Militerni Della Morte 1982, 15; Marshall 1985, 214-215; Vanderbroeck 1987, 201; Reduzzi Merola 2007, 117. Secondo Vanderbroeck, negli anni compresi tra l’80 e il 50 a.C. la necessità di mobilitare il consenso di più larghi strati della società spinse i principali leader a cercare figure di raccordo, di medio o basso livello sociale: gli assistent leader (di solito membri della élite nella fase iniziale della loro ascesa, per lo più tribuni della plebe) e gli intermediate leader (prevalentemente liberti, capaci di spiegare gli intenti politici dei leader alla plebs). Gaio Cornelio sarebbe stato, appunto, uno degli assistent leader di Pompeo; Vanderbroeck 1987, 23 ss.; 201.
McDonald 1929, 196 ss.
Nicolet 1958, 262-266. Nella ipotesi di Claude Nicolet, che prende spunto da quanto Cassio Dione riporta in merito alla rogatio de ambitu e a coloro che ordivano intrighi per ottenere le cariche, provocando così gravi disordini (vd. infra 136; 139 n. 34), il programma di Cornelio fu quello di un autentico popularis, che si opponeva tanto ai patres quanto a «l’homme providentiel»; il tribuno infatti agì per impedire che il Senato si pronunciasse in merito ai poteri straordinari di Pompeo, e questo non perché temeva che non gli venissero accordati, ma per paura, al contrario, che gli venissero concessi. Più sfumata, ma pur sempre in questa direzione, ci sembra la posizione di Christian Meier, il quale, pur riconoscendo i legami tra Cornelio, Manilio e Pompeo, mette in guardia dal considerare le leggi proposte dai tribuni come semplici strumenti della politica del Magno; Meier 19802, 141 n. 483.
Ascon. Ped. Corn. 57-62 C.
Griffin 1973, 196-203; contra McDonald 1929, 200-203, che predilige l’ordine degli eventi presentato da Dio., Hist. Rom. XXXVI 38-40, 2 (proposta de ambitu di Cornelio; intervento del Senato, in conseguenza del quale fu proposta dal console Pisone una legge de ambitu più mite; dispensa del console dal rispetto delle leges Aelia et Fufia; sdegno di Cornelio che, irritato, promosse la legge in base alla quale la legibus solutio era competenza del populus; opposizione degli optimates tramite il veto di Servilio Globulo; seditio; approvazione della lex Calpurnia de ambitu, nonostante l’intervento violento dei divisores; nuova proposta di Cornelio in materia di legibus solutio), poiché ritiene che solo così vi sarebbe un nesso logico-consequenziale tra la dispensa concessa al console per avanzare la sua rogatio e la proposta di Cornelio di sottrarre al Senato la competenza sulla legibus solutio; cfr. sul tema Nicolet 1958, 264; Ferrary 2012, 17. Per le obiezioni relative alla plausibilità sia dell’ordine degli eventi proposto da Cassio Dione sia della ricostruzione elaborata da McDonald vd. Griffin 1973, 198 ss. D’altra parte, come si avrà modo di vedere, rispetto all’impostazione del presente contributo la definizione dell’ordine con cui vennero presentate le proposte di legge non è veramente decisiva per individuarne le finalità complessive.
L’episodio è menzionato per primo da Lintott per dimostrare le difficoltà di gestione da parte del sistema politico romano degli episodi di violenza urbana; mancavano infatti a Roma, in età repubblicana, una vera e propria forza di polizia e dei magistrati che ne fossero responsabili, e quanto accadde ai littori di Pisone dimostrerebbe quale era il trattamento che questi potevano subire in determinate circostanze; Lintott 1999, 89. Su questo tema vd. anche Millar 1998, 83.
È probabile che Asconio, nell’elaborare la sua versione dei fatti, fosse stato fortemente influenzato dalla strategia difensiva dell’Arpinate, desideroso di presentare Cornelio come un moderato, rispettoso dell’ordine e poco disposto ad adoperare metodi da sovversivo.
Secondo quanto riferito successivamente da Cicerone (In Vat. 5), Cornelio in questa occasione non avrebbe violato il diritto di veto del collega, dando lettura personalmente del testo di legge, e dunque non avrebbe diminuito la maiestas populi Romani, ma avrebbe cercato solo di chiarire il contenuto della proposta, riesaminandola punto per punto. Il problema era, ovviamente, complesso: il tribuno poteva porre il veto su una proposta impedendo al praeco di darne lettura, ma cosa sarebbe dovuto accadere se un altro tribuno, altrettanto sacrosanto, avesse deciso di procedere lui stesso alla lettura del testo di legge? Secondo Marshall 1985, 219-220, le modalità di svolgimento del processo lascerebbero intendere che l’azione di Cornelio fosse entrata in conflitto con il mos maiorum più che con una legge, e su questa strada dovette articolarsi anche la sapiente difesa di Cicerone (così Crawford 1994, 71). Del resto, ammesso anche che fosse proibito al tribuno proponente di dare lettura da solo del testo di legge (così riteneva Mommsen 1887, 3, 391-392, alla luce del fatto che, poiché nessuno poteva interrompere il tribuno mentre parlava al popolo, durante la lettura ad alta voce di Cornelio di fatto veniva sottratta ai colleghi la possibilità di intercessio; sulla stessa linea Münzer 1901, 1253), questo non implicherebbe automaticamente l’inclusione di tale azione nella casistica prevista dalla lex Cornelia de maiestate. La questione relativa a quali fossero i comportamenti lesivi della maiestas è molto dibattuta e indubbiamente doveva risultare poco chiara anche ai contemporanei di Cornelio. Sulla base di quanto riportato nel paragrafo conclusivo dell’argumentum di Asconio Pediano (62, 6-12 C), seppur di incerta attribuzione, possiamo dedurre che il fatto commesso da Cornelio non doveva rientrare con sicurezza nella fattispecie dei comportamenti lesivi della maiestas -e infatti Cicerone poté sostenere una interpretazione più restrittiva della lex Cornelia de maiestate; d’altra parte, di tale legge doveva essere possibile e plausibile anche una interpretazione più ampia, di cui infatti si avvalsero gli accusatori. A conferma di questa “vaghezza” della lex Cornelia deve essere letto un passo ciceroniano (Ad fam. III 11, 2) inerente il processo contro Appio Claudio Pulcro del 50 (Alexander 1990, 166 nr. 344), accusato di maiestas presumibilmente per essere partito per il suo governatorato in Cilicia senza la lex curiata de imperio. Innanzitutto Cicerone non si limita a congratularsi per l’assoluzione, ma può arrivare ad affermare che Appio Claudio Pulcro aveva accresciuto la maiestas. In secondo luogo, sebbene il testo sia corrotto, il significato complessivo appare piuttosto chiaro: obiettivo di Cicerone era evidenziare la differenza tra maiestas e ambitus, sottolineando in particolare quella sorta di indefinitezza che avrebbe contraddistinto il reato di maiestas rispetto a quello di ambitus. Come ha rilevato Jean-Louis Ferrary, il passo ciceroniano lascia intendere proprio che la legge sillana si fosse posta l’obiettivo di precisare quanto nella legge de maiestate di Saturnino era rimasto piuttosto indefinito, senza tuttavia riuscirci veramente; se possedessimo le Orationes pro Cornelio integre, continua Ferrary, sapremmo certamente di più sulla vita politica degli anni 60 e sull’abilità di Cicerone nella preparazione della sua candidatura al consolato, ma non è certo che sapremmo qualcosa di più preciso sulla lex Cornelia maiestatis. Ad ogni modo, in base alla lex Cornelia de maiestate si ebbero tre diverse tipologie di processi: alcuni precedettero il 70 e riguardarono senatori sospettati di aver spinto delle armate alla sedizione; altri si svolsero dopo il 70 contro tribuni accusati di condotta sediziosa nell’espletamento del loro incarico; da ultimo furono accusati tre anziani consoli, uno per aver partecipato alla congiura di Catilina, due per aver agito militarmente senza l’autorizzazione a farlo. Il processo contro Cornelio rientrerebbe nella casistica dei processi contro tribuni seditiosi. Ferrary 2009, 227; 233; 249.
Sulle modalità di svolgimento del processo, Alexander 1990, 102 nr. 203, 104-105 nr. 209; sulla identificazione del pretore del 66, Marshall 1985, 222; sul problema dei praenomina dei due Cominii, Crawford 1994, 67 n. 1; sull’accusatore (o gli accusatori) del 65, Crawford 1994, 68 n. 4.
L’imputato fu assolto (Ascon. Ped. Corn. 81, 9 C: magno numero sententiarum Cornelius absolutus est) e a suo vantaggio giocarono una serie di fattori, tra i quali l’influenza di Pompeo e la difesa magistrale sostenuta dall’Arpinate (Quintiliano Inst. orat. VIII 3, 3-4), ma nulla sappiamo della sua (eventuale) carriera successiva; del resto, assai poche sono anche le informazioni in merito alle sue origini e alla prima parte del cursus honorum (fu quaestor di Pompeo, come scrive Asconio Pediano Corn. 57, 5 C, ma non sappiamo se in Spagna o durante il suo consolato del 70; vd. Lewis 2006, 261). Colpisce comunque, soprattutto in relazione al discorso che si svolgerà in questo lavoro, che a Cornelio venga attribuito anche un ruolo nella predisposizione della legge de libertinorum suffragiis presentata dal suo successore appena entrato in carica, il tribuno G. Manilio; Cic. Corn. frg. 1, 10 P = Ascon. Ped. Corn. 64, 11 C, su cui vd. Münzer 1901, 1253; Crawford 1994, 110-111; per un quadro sintetico ma aggiornato sulla lex Manilia, Courrier 2014, 775-776.
Ascon. Ped. Corn. 57, 4-7 C: Cornelius homo non improbus vita habitus est. [..] In eo magistratu ita se gessit ut iusto pertinacior videretur.
Secondo Marshall, la definizione di Asconio risentirebbe molto dell’influenza esercitata su di lui dai contenuti e dai toni delle orationes pro Cornelio di Cicerone; Marshall 1985, 214. Asconio attribuisce certamente a Cornelio delle responsabilità, soprattutto in relazione agli episodi violenti che segnarono il suo tribunato e che non si potevano negare, ma questo non è sufficiente, a mio avviso, per considerare la definizione del tribuno data da Asconio «astiosamente contraria», come propone Anna Maria Giomaro 1974, 274 ss. E infatti, come vedremo, il commentatore di Cicerone in più luoghi suggerisce al lettore una visione degli eventi più complessa, in cui l’iniquità dei pauci nell’abusare dei propri poteri è la vera causa delle reazioni di Cornelio. Sul fatto che l’espressione iusto pertinacior abbia un’accezione (o una sfumatura) negativa si può concordare (così Giomaro 1974, 321); d’altra parte, la pertinacia del tribuno viene qui presentata come un tratto caratteriale, una modalità comportamentale ispirata a tenacia e perseveranza, che si tradusse in una ferma ostinazione nel perseguire determinati obiettivi, senza inficiarne il significato complessivo, di cui Asconio fornisce alla fine un quadro articolato e ricco di sfumature.
La connessione logica è sottolineata proprio da Asconio (Corn. 57, 8 C), il quale introduce la proposta di Cornelio affermando che alienatus autem a senatu est ex hac causa; sull’eventuale ruolo di Aulo Gabinio, collega nel tribunato di Cornelio, nella formulazione di questa proposta vd. Arena 2012, 177-178. Secondo la Giomaro, anche in ragione del lessico adoperato da Asconio, si potrebbe pensare che quella di Cornelio fosse una relazione presentata al Senato, probabilmente in conseguenza di alcune lagnanze avanzate dai provinciali, più che una vera e propria proposta di legge; Giomaro 1974, 280-281.
E in effetti erano stati già compiuti diversi tentativi di porre un freno all’esercizio di tale pratica scandalosamente lucrativa, senza grande successo, soprattutto a causa della possibilità riconosciuta al Senato di concedere esenzioni dal rispetto delle leggi vigenti; Badian 1968, 66-73; 84-85. Martin Jehne sottolinea inoltre la diffusione nella tardarepubblica della legatio libera, assai vantaggiosa per i senatori e accordata dal Senato sulla base non necessariamente di una solutio legum, ma più probabilmente di un privilegium; Jehne 2012, 419. Indubbiamente proprio la diffusione di tali pratiche potrebbe spiegare il nesso tra la proposta sui prestiti ai legati stranieri, ostacolata dal Senato, e la successiva rogatio di Cornelio, inerente la legibus solutio.
Ascon. Ped. Corn. 57, 12-58, 5 C. La dispensa dal rispetto delle leggi riguardava in età repubblicana per lo più il superamento dei vincoli, degli intervalli di tempo e dei requisiti richiesti per ottenere una magistratura, oltre che le restrizioni relative al cumulo delle cariche; di solito erano i concilia plebis ad esprimersi a seguito di un senatusconsultum; Reduzzi Merola 2011, 133-135; cfr. Mantovani 2009, 151 n. 76 in relazione a Dio., Hist. Rom. XXXVI 39, 2, su cui vd. infra 136; n. 34. Dopo gli interventi sillani, d’altra parte, il Senato era diventato nei fatti l’unica autorità competente in materia di legibus solutio, visto che i concilia plebis avevano visto fortemente ridotti i propri poteri; Reduzzi Merola 2001, 115 ss. Più in generale, come ha osservato Jehne, l’esenzione dal rispetto delle leges era per tradizione competenza del Senato, ma divenne presto luogo di scontro tra due tendenze contrapposte: mos e lex, diseguaglianza sociale e privilegi aristocratici da una parte, principio dell’uguaglianza dinanzi alla legge dall’altro; Jehne 2012, 415.
Un esempio interessante, secondo Jehne, di sviluppo contrario alle aspettative dei moderni: «the mos-ification of law, the replacement of law by mos» -le prescrizioni previste dalla legge che diventano obsolete, mentre prevale una pratica consuetudinaria che di fatto ignora la legge; Jehne 2012, 412-422.
Ascon. Ped. Corn. 58, 11-13 C.
Dio., Hist. Rom. XXXVI 38, 2; 39, 2. Sulla revisione dell’albo senatorio nel 70, con conseguente espulsione di 64 senatori, e sulle dinamiche politiche all’interno delle quali tale operazione va collocata, Santangelo 2014, 14-15.
Ascon. Ped. Corn. 59, 1-3 C: tum Cornelius ita ferre rursus coepit ne quis in senatu legibus solveretur nisi CC adfuissent, neve quis, cum solutus esset, intercederet, cum de ea re ad populum ferretur. Sul tema del quorum che vi sarebbe dovuto essere in Senato per rendere valide le risoluzioni vd. Ryan 1987, 13-41; Jehne 2012, 414-415.
Ascon. Ped. Corn. 59, 4-7 C.
Per quanto sia difficile ricostruire la strategia difensiva di Cicerone, è assai probabile che egli non abbia mancato di far notare quanto fosse utile la proposta di legge successivamente emendata di Cornelio, giacché diretta non contro l’auctoritas senatus, ma contro gli abusi di un ristretto gruppo di senatori; così, forse, in un passaggio ove, sostenendo la validità della legge proposta dal tribuno, egli afferma che, senza la sua approvazione, alcuni senatori -ironicamente definiti isti defensores iudiciorum- sarebbero riusciti ancora a bloccare la procedura volta a recuperare fondi illegalmente detenuti da Fausto Silla, figlio del dittatore; Cic. Corn. frg. 1, 34 P = Ascon. Ped. Corn. 73, 1-8 C, su cui vd. Crawford 1994, 125-126.
Ascon. Ped. Corn. 58, 18-20 C: quod cum improbe fieri C. Piso consul vehementer quereretur tollique tribuniciam intercessionem diceret, gravi convicio a populo exceptus est.
Diversamente intende Margaret Robb, secondo la quale il divieto di intercessio serviva a dare maggiore sicurezza e stabilità alle decisioni del Senato in tema di legibus solutio; Robb 2010, 124. Questa posizione, a mio avviso, tende a schiacciare la scelta di Cornelio sulla strada del compromesso (l’approvazione della proposta sarebbe stata favorita dall’accettazione da parte del tribuno di alcune modifiche volte ad ammorbidire i suoi intenti iniziali), fornendo del suo progetto legislativo una visione forse un po’ troppo semplificata.
Dio., Hist. Rom. XXXVI 38, 1-4; sull’imprecisione del racconto di Cassio Dione, che attribuirebbe qui ai consoli e non solo a Pisone l’iniziativa relativa alla lex de ambitu vd. Griffin 1973, 201; diversamente Ferrary 2012, 6. Sulle pene previste dalla lex Calpurnia de ambitu cfr. anche Ascon. Ped. Corn. 69, 11-13 C: lex haec Calpurnia de ambitu erat. Tulerat eam ante biennium C. Calpurnius cos., in qua prater alias poenas pecuniaria quoque poena erat adiecta. Asconio non menziona esplicitamente la proposta de ambitu di Cornelio nel suo argumentum, ma è probabile che questa fosse inclusa tra le complures leges di cui alla fine del resoconto sull’anno del tribunato si precisa che, per la maggior parte, furono sottoposte a veto; Ascon. Ped. Corn. 59, 11-12 C. Da un frammento ciceroniano commentato da Asconio (Cic., Corn. frg. 1, 41 P = Ascon. Ped. Corn. 74, 21-26 C), apprendiamo che la rogatio Cornelia de ambitu doveva essere rivolta anche contro i sostenitori dei candidati, giacché si era compreso che nisi poena accessisset in divisores, exstingui ambitum nullo modo posse. Più discussa è la questione relativa alla presenza anche nella lex Calpurnia di misure contro i divisores; cfr. McDonald 1929, 204 (vd. infra n. 33); Nicolet 1966, 1, 603-604; Gruen 1974, 214-215; Marshall 1985, 221; Crawford 1994, 130; Jehne 1995, 66-67; più in generale, sul ruolo dei divisores vd. Nicolet 1980, 392 ss.; Vanderbroeck 1987, 62-64; Lintott 1990, 7-8; Rampazzo 2008, 107.
Dio., Hist. Rom. XXXVI 38, 4-5.
Come ha osservato Gruen, è vero che Cornelio fu molto vicino a Pompeo e che Pisone fu di quest’ultimo uno strenuo oppositore, ma è altrettanto vero che la tendenza a vedere nella differenza tra le due proposte de ambitu l’espressione dell’opposizione tra un tribuno riformista e un Senato conservatore, che si avvalse per esercitare la sua resistenza ai cambiamenti di un console accondiscendente, è fuorviante. Al contrario, sostiene lo studioso, in questo come in altri casi si era intuita da più parti la necessità del cambiamento e le forze politiche in campo si contesero aspramente la possibilità di avocare a sé il merito di averlo promosso; ne sarebbe una prova anche la fretta con cui Pisone volle avanzare la sua proposta, necessitando per questo di una dispensa dal rispetto delle leggi vigenti; Gruen 1974, 213-214. Diversamente McDonald 1929, 203-204, secondo cui le motivazioni del Senato per spiegare l’opposizione alla proposta di Cornelio celavano semplicemente la volontà di guadagnare tempo, mentre il vero obiettivo era preservare “il cuore” del sistema di corruzione elettorale: i divisores. La versione ultima della legge di Pisone avrebbe compreso misure contro i divisores (vd. supra 138 n. 31), come conseguenza di una sorta di compromesso tra Cornelio e gli optimates: Cornelio avrebbe mitigato la misura sulla legibus solutio, ma nella lex Calpurnia de ambitu dovevano essere reintrodotti i provvedimenti contro i divisores.
Dio., Hist. Rom. XXXVI 39, 1. Secondo lo storico severiano lo sdegno di Cornelio va collegato proprio alla forzatura messa in atto dal Senato per consentire la presentazione della legge Calpurnia; di qui derivò la sua proposta che impediva ai senatori di concedere cariche senza rispettare le leggi e di prendere decisioni che invece sarebbero dovute essere competenza del popolo; Dio., Hist. Rom. XXXVI 39, 2; vd. supra 131 n. 12; 136.
Ascon. Ped. Corn. 59, 7-11 C; Dio., Hist. Rom. XXXVI 40, 1-2, secondo cui i pretori regolavano l’applicazione delle leggi in base alla simpatia o all’inimicizia che nutrivano verso qualcuno, approfittando del fatto che i principi giuridici ai quali si sarebbero dovuti attenere non venivano formulati una volta sola e in modo definitivo.
La bibliografia su questa legge è, come si può intuire, assai vasta. Secondo Gioffredi il pretore non avrebbe più dovuto derogare dal proprio editto, pur potendo, nel corso dell’anno, introdurre nuovi principi giuridici che non danneggiassero le parti, ma potessero essere per loro di ausilio; Gioffredi 1984, 2056 n. 8. Nell’interpretazione di Metro, il passo di Cassio Dione (assai più della versione di Asconio) suggerisce che l’intervento di Cornelio conteneva disposizioni precise ed innovative rispetto al regime precedente, al fine di evitare alcuni abusi, o quanto meno inconvenienti, evidentemente ricorrenti: il mancato rispetto da parte del pretore nell’esercizio della funzione giurisdizionale dei principi enunciati nel suo stesso editto; la prassi di non emanare l’editto una volta per tutte e all’inizio della carica; Metro 1969, 504-511. Per Palazzolo il provvedimento doveva servire a evitare situazioni di «incertezza del diritto», ricorrenti quando i pretori non rispettavano il testo edittale che essi stessi avevano definito o quando riscrivevano più volte, modificandole, le norme edittali per favorire o per danneggiare qualcuno, intervenendo così non su una questione astratta e di principio, ma in correlazione ad un caso concreto. Obiettivi di Cornelio furono dunque la pubblicazione per iscritto dell’editto de iurisdictione all’inizio dell’anno di carica; il divieto di modificarlo; l’obbligo di rispettarlo; Palazzolo 1984, 2431 ss. Questo –secondo Palazzolo, diversamente da Metro 1969, 518-519, che dava maggior importanza all’uso dei decreta praeter edictum per la regolamentazione di eventuali situazioni nuove- significava che i pretori avrebbero dovuto conformarsi nell’esercizio della propria attività giurisdizionale a quanto stabilito all’inizio del mandato nel proprio editto e pubblicato nel foro, senza poterlo modificare in corso d’anno, ma non vietava di procedere ad ulteriori integrazioni inerenti nuove fattispecie (i cosiddetta edicta repentina); Palazzolo 20012, 21. Secondo Gallo, nel processo di stabilizzazione dell’editto pretorio la lex Cornelia de iurisdictione svolse un ruolo fondamentale; contestualmente, la stabilizzazione dell’editto pretorio divenne a sua volta elemento e strumento di stabilità, giacché «per effetto della lex Cornelia, le clausole inserite e tramandate negli editti da parte dei pretori diventarono norme generali ed astratte e, grazie all’elaborazione giurisprudenziale da essa determinata, venne ben presto superato anche il limite dell’annualità»; Gallo 1996, 19-23. Non va neanche trascurato il fatto che praetor era il termine spesso adoperato in riferimento ai governatori provinciali; l’azione di Cornelio risentì forse anche dell’eco creata dalla vicenda di Verre, che aveva dimostrato -sia da pretore a Roma sia da governatore in Sicilia- quanto gravi potessero essere le conseguenze di una gestione eccessivamente libera del potere giurisdizionale; Griffin 1973, 208-209.
Seager 1969, 680-686; Griffin 1973, 203-211; vd. supra 131 n. 8.
Morstein-Marx 2013, 36-40. Lo studioso non inserisce tra i SAPS la rogatio de ambitu, pur riconoscendo che furono proprio questa proposta e il favore popolare che la circondò a indurre Senato e consoli a sostenere poi «a compromise bill»; Morstein-Marx 2013, 36 n. 36. Va peraltro precisato che, secondo Morstein-Marx, l’ideologia della sovranità popolare era destinata a convivere nella tardarepubblica con il paternalismo della élite: la plebs era ben disposta a lottare in difesa dei propri commoda e iura, ma non mostrava una particolare inclinazione verso un programma più ampio di riforme istituzionali, che davvero avrebbero potuto dare un impulso decisivo all’eventuale processo di democratizzazione della res publica; Morstein-Marx 2013, 43-46.
Millar 1998, 84; 89.
Secondo la Giomaro, l’atteggiamento negativo di Asconio nei confronti di Cornelio (vd. supra 134 n. 19) sarebbe stato determinato proprio dalla consapevolezza del fatto che il tribuno fu «una semplice pedina del partito di Pompeo, uno dei molti mandati avanti a tentare il terreno, insomma un uomo di paglia»; Giomaro 1974, 313. La stessa Griffin, del resto, pur accentuando molto, come abbiamo visto, la dimensione “pompeiana” del tribunato di Cornelio, riconosce che il Magno forse si premurò solo di assicurare a Cornelio la migliore difesa possibile per il processo del 65, senza spendersi ulteriormente per il “suo” tribuno, sulla cui carriera successiva, infatti, nulla è attestato nelle fonti; Griffin 1973, 209.
Christian Meier non manca di accennare alla differenza esistente tra i tribuni “pompeiani” Manilio e Cornelio: se obiettivo di Manilio fu quello di rendersi interessante e ben gradito agli occhi di Pompeo, a Cornelio va indubbiamente riconosciuto il merito di aver maturato una visione delle cose nel complesso più ampia e lungimirante; Meier 19802, 141 n. 483.
Arena 2012, 124 ss.; Ferrary 2012, 27-28; d’Aloja 2013, 91-119.
Su questo tema vd. Courrier 2014, 774-775.
d’Aloja 2013, 121-149.
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