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Lectures

Giuseppe Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista

Beatrice Primerano
p. 279-282
Référence(s) :

Giuseppe Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, Turin, Giappichelli Editore, 2007, 296 pages, 25 €.

Texte intégral

1La scelta del titolo è sempre un momento delicato, ma poche volte come in questo caso essa risulta appropriata. Il volume si propone, così come il titolo lascia intendere e come si può apprendere dall’Introduzione, non di esaminare le leggi razziali emanate nel 1938 né di ricercare le cause che hanno condotto alla loro emanazione, ma di analizzare la loro applicazione da parte dei giudici. Questo aspetto della legislazione razziale italiana, a giudizio dell’autore, mancava fino ad oggi di una specifica trattazione che andasse oltre un’esposizione analitica di casi giurisprudenziali. (L’autore fa riferimento a La legislazione razziale. Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica di Guido Fubini, del 1978, ma utilizza largamente anche l’ampio saggio di Salvatore Mazzamuto, Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all’età repubblicana, apparso nel 1997 nel vol. XI, 2 degli «Annali» Einaudi su Gli ebrei in Italia, a cura di C. Vivanti). Perciò lo scopo principale del libro di Speciale è quello di cogliere, attraverso l’interpretazione giudiziale della legislazione razziale, «il milieu di provenienza del giudice, l’estrazione sociale, la formazione culturale, l’educazione politica, il credo religioso» (p. 2), insomma la sua cultura giuridica.

2Il libro, suddiviso in tre capitoli, tende a dimostrare che le leggi razziali posero un problema di equilibrio tra il potere giurisdizionale e l’esecutivo: l’articolo 26 del R.D.L. n. 1728/1938, infatti, riservava al ministro dell’Interno la risoluzione della più importante delle questioni inerenti all’applicazione della legislazione razziale, quella dell’appartenenza alla razza ebraica.

3L’indagine concerne le pronunce emanate tra il 1938 ed il 1943, cioè le sentenze rese dai giudici del Regno d’Italia, escludendo invece quelle emanate durante la Repubblica sociale italiana. Questa scelta è criticabile, perché l’esame di queste ultime sarebbe stato utile per meglio comprendere le differenze tra il governo fascista e quello occupante nazista e tra le leggi razziali italiane e quelle tedesche. Alla ricerca di una piena comprensione dell’atteggiamento dei giudici italiani, Speciale rileva che sarebbe «solo un comodo atteggiamento autoassolutorio per la coscienza collettiva ridurre il razzismo italiano – in particolare l’antisemitismo – al rango di tributo che l’Italia fascista ha pagato all’alleato tedesco nazista. Le origini del razzismo italiano – come ormai è stato da più parti ribadito – sono assai più complesse e intrecciate e muovono da distinte, ma concorrenti, tendenze» (p. 11).  

4Egli pone l’accento sull’importanza assunta dalla propaganda della dottrina della razza all’origine di una “coscienza razzista”, perché «gli Italiani, sin dai banchi di scuola, devono essere formati al razzismo di stato» (p. 22), e attribuisce un ruolo particolare al Primo e secondo libro del fascista, edito dal PNF, testo di cui l’autore tratta ampiamente. Nell’esaminare questo scritto, Speciale condivide l’idea che il problema della razza abbia sempre ricoperto una posizione centrale nella politica fascista. Meritorio è il richiamo all’articolo anonimo pubblicato il 29 luglio 1938 sull’Osservatore romano e sull’Avvenire d’Italia, nel quale si esprimono preoccupazioni e critiche per i sentimenti e i criteri ispiratori del documento «Il fascismo e il problema della razza», utile per capire il rapporto tra la chiesa cattolica e gli ebrei a seguito delle leggi razziali.

5Speciale esamina i vari interventi normativi emanati in quel periodo, con dettagliati riferimenti bibliografici: si tratta delle leggi che trasformarono lo Stato italiano in un ordinamento razzista, all’interno del quale per gli ebrei non rimaneva alcuna garanzia. La razza assunse il rango di status al pari di quello familiare e civile, divenendo così un presupposto fondamentale della capacità. L’autore si sofferma in particolare sugli atteggiamenti e sulle dinamiche comportamentali delle parti processuali, per comprendere le diverse reazioni suscitate dalla legislazione razziale (dissenso, acquiescenza e adesione, con un’ovvia prevalenza delle ultime due). «Tuttavia i giudici, naturalmente non tutti, non interpretarono quelle norme alla luce del comune sentire, alla luce di una sorta di “spirito del popolo”, presunto o rispondente al vero; si attennero, invece, ad una rigorosa lettura delle norme alla luce dei principi generali dell’ordinamento, nell’ambito del quale cercarono di ricondurre le norme stesse con un’impegnativa opera di sistematizzazione. I giudici italiani, in breve, non abdicarono al loro ruolo di interpreti dell’ordinamento per abbracciare quello di sacerdoti dello spirito del popolo» (p. 31). Così scrive l’autore, contrapponendo la situazione italiana a quella tedesca, caratterizzata dalla riscoperta del giudice “popolare” e non più “funzionario”, cioè semplice interprete del diritto. Infatti, nelle sentenze edite nel volume in esame, i sentimenti e le convinzioni, ossia il comune sentire, non sono presi in considerazione dai giudici, rimanendo punto di riferimento solo l’ordinamento giuridico, al fine di applicare le leggi razziali senza sconvolgere l’ordinamento ab imis fundamentis. A sostegno di questa affermazione è l’interpretazione data all’art. 26 del R.D.L. n. 1728/1938, riscontrabile ad esempio nella sentenza Moscati c. Cassa depositi e prestiti, Corte dei conti, sez. II, 1° marzo 1941. Da questa pronuncia emerge, secondo l’autore, il costante atteggiamento della giurisprudenza italiana del periodo, tendente ad affermare «la propria competenza a giudicare di tutte le controversie inerenti alla legislazione razziale riservando al potere discrezionale del ministro solo la decisione della questione fondamentale: chi sia ebreo. Solo su tale questione l’ultima parola spetta al ministro e avverso la sua decisione, anche difforme rispetto alle risultanze anagrafiche, non è possibile alcuna forma di gravame» (p. 65). Si sarebbe in tal modo riconosciuto il carattere eccezionale della legislazione razziale e se ne sarebbe così favorita un’interpretazione restrittiva.

6Condivisibile appare la scelta dell’autore di analizzare le sentenze, perché nel processo si invera, sia pure in vario modo, non solo la legislazione ma più ancora la tecnica, la cultura e la coscienza del giudice. Ma nel caso della legislazione razziale ciò è ancor più condivisibile, in quanto dall’esame delle pronunce dei giudici emerge il vero elemento di novità: la capacità giuridica di un soggetto è ancorata alla razza-religione, cioè «a qualcosa che in qualche misura è estranea, lontana, nuova, rispetto agli schemi e ai criteri logico-giuridici che costituiscono l’armamentario del giudice, rispetto a quegli schemi e a quei criteri che sono il prodotto della consolidata cultura giuridica radicata nella codificazione, rispetto a quegli schemi e a quei criteri che guidano – che, almeno, hanno guidato da Napoleone in poi – il giudice quando egli si spinge al punto da ordinare e leggere la realtà» (p. 52).

7Come giustamente evidenzia Speciale, è compito del giudice determinare la misura del cambiamento, producendo o evitando nell’ordinamento un profondo stravolgimento. Le sentenze raccolte nel volume autorizzano in tal senso a ipotizzare che il giudice abbia cercato di produrre effetti limitati, in quanto «per il giudice la legislazione razziale persegue scopi eminentemente politici e i suoi effetti non devono estendersi oltre quanto sia necessario per il raggiungimento dello scopo che le norme razziali perseguono: evitare una “pericolosa commistione”» (p. 53). Per contrastare e limitare il più possibile gli effetti della legislazione razziale, a parere dell’autore, si utilizzò un “pretesto dialettico ingegnoso”, che faceva leva sul principio di legalità e sul formalismo legale: «La legislazione razziale non può informare di sé tutto l’ordinamento, ma, al contrario, va interpretata e applicata senza sconvolgere le figure fondamentali dell’ordinamento oltre la misura strettamente indispensabile all’applicazione delle norme in essa contenute.» (p. 59)

8Le sentenze esaminate riguardano, in particolare, il trattamento previdenziale di lavoratori stranieri o italiani licenziati perché ebrei, questioni legate alla proprietà immobiliare e agli atti di disposizione patrimoniale degli ebrei, il coordinamento tra le attribuzioni della cognizione al giudice ordinario e l’attribuzione esclusiva della cognizione all’autorità amministrativa, questioni di diritto internazionale privato riguardanti soggetti stranieri sottoposti alle limitazioni di status dell’ordinamento tedesco, la validità di matrimoni celebrati tra ebrei e non ebrei. Inizialmente esse possono apparire molto diverse tra loro, sia per le materie sia per gli interessi in causa, ma in realtà sono accomunate dal fatto che in tutte il giudice stabilisce l’influenza delle leggi razziali sull’ordinamento giuridico italiano, attribuendo a queste un significato prettamente politico e, quindi, un’interpretazione restrittiva.

9Il materiale processuale raccolto offre preziosi spunti ai fini dell’analisi del fenomeno razziale italiano, chiarendo le dinamiche complesse e contraddittorie dell’applicazione delle leggi del 1938. È lodevole l’analisi alle normative e alle decisioni giurisprudenziali successive alla caduta del regime fascista e all’abrogazione della legislazione razziale, perché i giudici intervennero svariate volte, anche se con interpretazioni applicative contrapposte, per mettere ordine nei molti provvedimenti inerenti alle forme risarcitorie spettanti agli ebrei vittime delle leggi razziali. Nella Postfazione sono elencati i nomi dei giudici che si impegnarono a limitare gli effetti delle norme razziali. Nonostante questo impegno, come correttamente afferma l’autore, lo scopo del legislatore, cioè l’esclusione totale degli ebrei dalla società italiana, si realizzò pienamente.

10Infine, il volume è corredato da un’utile Appendice suddivisa in due parti: nella prima si riportano i documenti e gli atti normativi citati nelle sentenze edite e si rinvia per un quadro completo a 1938: le leggi contro gli ebrei, a cura di M. Sarfatti (1988), a Le leggi della vergogna: norme contro gli ebrei in Italia e Germania di Valerio Di Porto (2000) e al sito della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea; nella seconda parte si elencano in ordine cronologico i casi giurisprudenziali esaminati.

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Pour citer cet article

Référence papier

Beatrice Primerano, « Giuseppe Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista »Laboratoire italien, 8 | 2008, 279-282.

Référence électronique

Beatrice Primerano, « Giuseppe Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista »Laboratoire italien [En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 07 juillet 2011, consulté le 12 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/108 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.108

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Auteur

Beatrice Primerano

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