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Lectures

Marco Boari, La coercizione privata nella Magna Glossa. Tracce tra diritto e violenza

Giuliano Marchetto
Référence(s) :

Milano, Giuffrè, 2007, 225 pagine, 24 €

Texte intégral

1Il libro di Marco Boari ha un primo incontestabile pregio: al contrario di quanto accade talvolta, quando un titolo altisonante non mantiene quanto pareva promettere, in questo caso ci troviamo di fronte ad un lavoro che offre ben più dell’annunciata ricognizione della Glossa del giurista Accursio (1184-1260) in tema di coercizione privata. L’autore, forte di un raffinato strumentario culturale, affronta infatti l’argomento scelto senza nascondere il proprio reale interesse e vero obbiettivo: un’indagine intorno all’esercizio della forza e della violenza fisica non come espressione di una volontà di annientamento dell’altro, bensì come modalità ordinaria di condotta all’interno di stabili relazioni interpersonali, a cui è associata una precisa funzione ordinante riconosciuta e garantita dal diritto. La posta in gioco è a questo punto già chiara: si tratta di tornare ai fondamenti del diritto per scrutarne i meccanismi originari e il suo rapporto con quel factum dal quale, ricorda l’autore, oritur ius. Ma la violenza, dunque un potere fisico esercitabile nei confronti del corpo altrui, può essere considerato un fatto con il quale il diritto si confronta? In caso affermativo, qual è la lettura che il diritto ne fa? A questi interrogativi Marco Boari cerca di rispondere, con alcune, apertamente dichiarate, limitazioni. La prima è data dalla scelta di affrontare il tema della violenza all’interno del discorso giuridico, dunque in relazione a concetti orientativi di matrice giuspubblicistica, come quelli di dominium, potentia, iurisdictio, e ciò nella consapevolezza della possibilità di spiegazioni più radicali e generalizzanti, alcune delle quali costituiranno per l’autore un termine di paragone e confronto in taluni passaggi fondamentali del libro (in particolare nel capitolo II e in quello finale). Altra limitazione è data dalla scelta della fonte, la Glossa accursiana, quale momento culminante di un’opera di recupero e studio del testo giustinianeo da parte dei giuristi medievali e nella quale è rintracciabile tutta la tensione dialettica del rapporto tra testo autorevole e interpretazione. La Magna Glossa, e più estensivamente l’opera tutta dei Glossatori, è assunta dall’autore alla stregua di «ordinamento generale» accanto al quale si pongono altri ordinamenti minori, in particolare quello familiare. Dichiarata è quindi la volontà di considerare la famiglia in termini di ordinamento, opzione che consente di leggere giuridicamente una serie di comportamenti (correzionali), prima e a prescindere dal loro riconoscimento pubblico.

2Tali comportamenti sono tutti riconducibili ad alcuni modelli fondamentali (dei quali un primo esame è condotto nel capitolo iniziale del libro): da quello originario che affonda le sue radici nello ius gentium e che è espressione della massima estensione di un tale potere (la potestas vitae necisque), cioè il rapporto padrone-servo, a quello marito-moglie per certi versi ricondotto al primo, fino alla relazione padre-figlio, che l’autore considera la più suscettibile di rappresentare l’intero sistema dei rapporti disciplinari. Al centro di tutti questi rapporti si colloca un dovere d’obbedienza, la trasgressione del quale attiva la repressione sanzionatoria. La finalità fondamentale di quest’ultima è allora la correzione, intesa come l’imposizione di comportamenti ritenuti positivi e la repressione dei comportamenti contrari. Strettamente correlata al fine, del quale esprime la necessità, è il concetto di causa, richiesto però solo nel caso in cui il castigo sia inflitto immodice; con la conseguenza che una modica punizione può essere irrogata, all’interno di rapporti determinati, anche senza causa. Solo una punizione senza causa che oltrepassi la modica misura o una condotta tipicamente omicidiaria potrà fondare una responsabilità penale.

3Il secondo capitolo è dedicato all’approfondimento dell’articolazione tra vis e ius così come emerge dalla Glossa di Accursio, a partire dalla considerazione della prima immagine giuridica dell’uomo costituita dal suo status e dalla prima fondamentale divisione tra uomini liberi e servi. Dalla Glossa l’autore ricava la convinzione che, per i giuristi medievali, la libertà non sorga se non in relazione alle interdizioni poste dal diritto e dalla violenza e non si dia se non secondo una definizione propria di un diritto (quello naturale) che in qualche modo la «inventi», la «trovi» e la «comprenda». A questo si aggiunge e si congiunge il diritto delle genti che introduce, in forza di una necessità che si origina dalla vis intesa come fatto, la servitù. È il momento del trasmutarsi della violenza in potere, in ordine politico e in ius, instaurando una delle fondamentali relazioni di quell’ordine, il rapporto padrone-servo. Si scopre così come per i Glossatori non esista libertà in senso giuridico se prima quello stesso diritto non l’abbia posta in essere limitandola e pertanto, in buona sostanza, negandola. Il diritto quindi si sostituisce alla violenza, che, nell’acuta lettura di Marco Boari, si rivela ai Glossatori da un lato come uno dei momenti originari del diritto, dall’altro come la garanzia di effettività del medesimo. Nel passaggio dalla vis allo ius si coglie allora l’istante in cui si forma l’ordinamento, attraverso la configurazione in modelli giuridici di alcuni rapporti intersoggettivi tratti dall’accadere delle relazioni umane e in cui è insita una componente violenta.

4Il capitolo terzo approfondisce alcuni aspetti del rapporto padre-figlio, considerando le trasformazioni cui è sottoposto il concetto di patria potestas ad opera dei Glossatori, fino al momento in cui, nella riflessione di Azzone, è presentata come una specie del genere ius in personis filiorum, cioè un diritto, o meglio un potere, disegnato dal diritto civile e che ora si distingue assai chiaramente sia dai diritti patrimoniali che dalle obbligazioni. Boari ricostruisce qui i passaggi fondamentali di questa svolta attraverso l’esame delle principali summae civiliste della fine del xii secolo e inizio del xiii, sottolineandone non solo il ruolo in una storia dei rapporti tra diritto pubblico e privato, ma rintracciando proprio in queste opere una tendenza ad una sempre maggiore radicazione della potestà punitiva paterna nel diritto pubblico.

5Il capitolo conclusivo è la sede di un bilancio della ricerca condotta, in cui è registrata la conferma dell’esistenza di un potere coercitivo che si esercita in maniera autonoma rispetto a un potere pubblico che è costretto ad arrestarsi di fronte al padre o al padrone, che sanzionano la violazione del dovere di obbedienza nei loro riguardi. Ciò confermerebbe come il potere (in radice violento) sul corpo altrui si ponga come l’argomento fondante del discorso giuridico e rappresenti il fatto originario che si trasforma in ius. È invece assente dal diritto di cui parlano i Glossatori il principio assoluto dell’intangibilità fisica, in relazione ad una diversa considerazione del corpo propria dell’età intermedia, dimostrata in altri ambiti dalla preminenza delle pene corporali e dall’istituto della tortura giudiziaria.

6L’autore, nelle pagine finali, confronta e rapporta i risultati raggiunti con le osservazioni di Foucault sull’ambito disciplinare inteso quale sede effettiva dell’esercizio di un potere veicolato e talvolta mascherato da pratiche discorsive tendenti a nascondere il fatto bruto da cui esse stesse si originano e dove trovano il loro fondamento ultimo. Pur distinguendo la prospettiva foucaultiana dalla propria, Boari osserva come la sua ricerca abbia preso una direzione non dissimile da quella indicata da Foucault, in quanto sia il «diritto» che la «disciplina» si muovono a partire dalla presa sul corpo e sono accomunati dalla derivazione da uno stesso tipo di assoggettamento, dal quale sorge un ordine che si articola in una complessa trama di relazioni tra dominanti e dominati non riducibile a semplice contrapposizione. Una tale consonanza può sorprendere se solo si pensi alla diffidenza manifestata da Foucault verso le analisi del potere «non genealogiche», condotte senza il previo abbandono e senza la messa in discussione dei discorsi costituiti, tra i quali quello del diritto. A questo proposito va riconosciuto a Marco Boari il merito di una scelta coraggiosa: quella di aver letto un testo dottrinale come la Glossa accursiana libero, secondo l’insegnamento della più recente storiografia, dai condizionamenti di alcune «mitologie giuridiche» che riducono il diritto alla legge e dunque ne suggeriscono una descrizione confinata strettamente entro i termini di una manifestazione della sovranità statale. La chiave interpretativa adottata è invece quella che fa ricorso alla figura dell’ordinamento giuridico in senso istituzionale che, considerata la straordinaria aderenza della riflessione dei giuristi medievali alla viva realtà della comunità, ha consentito all’autore di scoprire le tracce del giuridico laddove ancora oggi siamo abituati a pensare esista solamente il (mitologico) pre-giuridico e cioè negli aggregati sociali elementari.

7Il libro di Marco Boari si presenta quindi in veste di riflessione radicale che non teme di affrontare lo «scandaloso» tema delle origini del diritto e del discorso giuridico e, senza avere la pretesa di tutto risolvere o riscrivere, sollecita il lettore (storico o giurista che sia) a liberarsi da categorie e pregiudizi legati alla moderna dimensione statualistica del diritto e da un’asfittica concezione della sovranità in chiave funzionalistica, per ripensare criticamente a una serie di rapporti oggi più che mai incandescenti, primo dei quali quello tra diritto e forza.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Giuliano Marchetto, « Marco Boari, La coercizione privata nella Magna Glossa. Tracce tra diritto e violenza »Laboratoire italien [En ligne], 10 | 2010, mis en ligne le 27 janvier 2012, consulté le 17 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/503 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.503

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Giuliano Marchetto

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