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Justice et armes au XVIe siècle

Alberico Gentili e il De iure belli. Metodo e fonti

Christian Zendri
p. 45-63

Résumés

Voilà plus de quarante ans, Margherita Isnardi Parente affirma la nécessité absolue de s’intéresser à l’appareil de marginalia qui ponctue les œuvres des juristes du xvie siècle, démarche indispensable à une vraie compréhension du texte. Margherita Isnardi est revenue à maintes reprises sur cette question en soulignant que l’analyse de l’appareil des notes marginales insérées par les auteurs était un passage nécessaire à la compréhension du rapport qui relie les juristes du xvie siècle à la tradition. Cet avertissement de Margherita Isnardi, repris ensuite par Diego Quaglioni et appliqué avant tout à Bodin, se révèle également fondamental pour Alberico Gentili, comme l’a rappelé récemment le même Quaglioni dans son introduction à la récente édition italienne du célèbre De iure belli. En étudiant certains cas exemplaires, parmi ceux, très nombreux, qu’offre l’ouvrage de Gentili, ceux qui posent les problèmes de l’emploi d’armes impropres, de l’assassinat du commandant ennemi, de la sépulture des morts au combat, de l’abattage des murailles des cités vaincues et de la condition des exilés, on note tout particulièrement la construction complexe et parfois difficile de la pensée du juriste, sur les fondements offerts par la tradition et en partant d’une lecture qui est loin d’être évidente des autorités présentes dans les livres.

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Texte intégral

  • 1 M. Isnardi Parente, Per la storia della traduzione italiana di J. Bodin, «Les six livres de la Répu (...)
  • 2 M. Isnardi Parente, Introduzione, in I sei libri dello Stato di Jean Bodin, I, a cura di M. Isnardi (...)
  • 3 R. E. Giesey, Medieval Jurisprudence in Bodin’s Concept of Sovereignty, in Jean Bodin. Verhandlunge (...)

1Una dozzina d’anni fa Margherita Isnardi Parente ribadiva con decisione, a proposito di Bodin, quello che, probabilmente, è il problema centrale nello studio di qualsiasi opera giuridica dell’età umanistica: la questione dei marginalia1. La stessa Isnardi, trent’anni prima, dando alle stampe il primo volume dell’edizione italiana della République bodiniana, aveva già sottolineato l’assoluta importanza dello studio del fitto apparato di note marginali, spesso tanto “scheletriche” da apparire enigmatiche, per tentare la comprensione del pensiero di un giurista umanista, per accostarsi almeno intuitivamente al modo in cui l’autore «sente e vive il problema dei rapporti con la tradizione giuridica che dal Medioevo giunge a lui, in ininterrotta continuità di espressione teorica e azione pratica»2. Il monito della Isnardi non ha perso in nulla la propria attualità, del resto già in quegli anni sottolineata da Ralph E. Giesey, che non aveva potuto non ricordare come proprio l’apparato bodiniano era stato per lo più trascurato, per pigrizia e per un senso di fastidio3.

  • 4 G. Minnucci, Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L’inedito Commentario Ad legem Julia (...)
  • 5 D. Quaglioni, Introduzione, cit., pp. xxvi-xxvii.

2Se questo è certo vero per Bodin, occorre però aggiungere che è vero anche, in generale, per tutti i giuristi cinquecenteschi, e, in particolare, per Alberico Gentili. Anche l’opera di Gentili è fittamente cinta di marginalia, in cui la personalità scientifica del Gentili si manifesta «in tutta la sua complessità, e solo una lettura attenta del testo, unita ad una necessaria comparazione con la letteratura utilizzata dal grande sanginesino, potrà consentire di comprendere il suo pensiero»4. Ciò significa ribadire ancora che, anche per Gentili, solo lo studio attento del difficile apparato marginale può consentirci di svelare «l’intiero ventaglio dei suoi strumenti tecnici e culturali, a patto di riuscire a superare il difficile sistema di sigle e di succinte indicazioni»5.

3In particolare nel De iure belli, come in ogni altra sua opera, Gentili fonda e sviluppa la sua dottrina partendo da un complesso sistema di autorità, la cui struttura, spesso contratta al limite della cifra, ci è rivelata pienamente solo dalle note d’autore, e solo a condizione che ne seguiamo l’intricata trama. Solo seguendo questo complesso itinerario è davvero possibile tentare una comprensione del mondo intellettuale del Gentili, e da questo punto di vista un valido aiuto è offerto ora dalla recentissima traduzione italiana.

  • 6 Alberico Gentili, p. 237 [262-263].
  • 7 Ibid., pp. 237-239 [263-264].

4Consideriamo a titolo di primo esempio il capitolo settimo del II libro. Gentili tratta qui delle armi improprie e camuffate, e in particolare, all’inizio, dell’uso in guerra di animali velenosi, attestato da molteplici exempla antichi. Gentili rifiuta di considerarlo lecito, come illecito ritiene l’uso del veleno6. Considerazioni differenti valgono per l’impiego di altri animali, quali cavalli ed elefanti, o anche cani e gatti, uso esso pure attestato dalle fonti antiche oltre che da una lunga consuetudine, come nel caso dei cavalli7.

  • 8 Ibid., pp. 238-239 [264].
  • 9 Lucrezio, De rerum natura, V, 1308-1326.
  • 10 Alberico Gentili, p. 239 [264], con riferimento (implicito) a Lucrezio, De rerum natura, V, 1341-13 (...)

5Un caso dubbio, peraltro toccato solo di sfuggita da Gentili, riguarda l’impiego di altri animali ancora, come tori, cinghiali, leoni. Si tratta di un uso non inconsueto nell’Antichità «al punto da far dire che la guerra (bellum) possa aver derivato il suo nome non meno dalle belve (belluae) che dai contendenti (duelles8, secondo Lucrezio9. Per Alberico tale uso, nonostante l’antico esempio, non deve ritenersi lecito, perché «queste possono sembrare cose indegne di uomini e strumenti indecorosi dell’arte militare. Sono forse capaci quegli animali di osservare il diritto di guerra nei confronti delle donne, dei bambini o di chi dichiara di arrendersi?» Ancora una volta Gentili ricorre a Lucrezio, il quale aveva scritto che gli antichi «vollero far ciò non tanto nella speranza di vincere / quanto per dare ai nemici di che soffrire, e morire essi stessi, ecc.», e concludendo, stando ad Alberico, che questo è un male diffuso e scellerato10.

  • 11 Alberico Gentili, p. 239 [264-265].
  • 12 Ibid., p. 239 [265].
  • 13 Ibid., pp. 239-240 [265].
  • 14 Girolamo Maggi, Miscellanea, Venetiis, Ex Officina Iordani Zileti, 1564.

6In realtà questa trattazione sembra più che altro un pretesto, per permettere a Gentili di parlare di questioni più attuali. Infatti egli, dall’uso di animali in battaglia, passa a parlare più in generale dell’evoluzione delle armi, dalle mani nude, le unghie, i pugni, i calci e i morsi, fino alle pietre, alle zappe, ai vomeri, alle falci e a tutti gli altri strumenti agricoli, ai sassi, ai rami grezzi e da questi ai pali bruciati e appuntiti e quindi alle frecce11. Si tratta, nel caso dei morsi e degli strumenti agricoli, di armi il cui uso non è più ritenuto lecito o degno degli esseri umani, secondo Alberico12. Dall’uso di verghe e pali appuntiti si passò infine alle armi di bronzo13. Incontriamo qui l’allegazione di Girolamo Maggi (1523?-1572) e della sua Miscellanea, opera destinata a emendare ed esplicare numerosi luoghi di fonti antiche che risultavano difficili ed oscuri14.

  • 15 Ibid., III, 3, fol. 130r, per cui cfr. Alberico Gentili, p. 240 [265], nt. 23.
  • 16 Girolamo Maggi, Miscellanea, III, 3, fol. 130v. Cfr. anche Esiodo, Operae et dies, 150-151.

7Il luogo ricordato da Alberico, il capitolo terzo del III libro dell’opera del Maggi, è dedicato esplicitamente a una discussione sui nomi e le caratteristiche della calzature antiche. Tuttavia, il Maggi ne approfitta per discutere anche delle armi, e in particolare di quelle parti dell’armatura destinate a proteggere le gambe, gli schinieri, asserendo che in un primo tempo esse erano, come le altre armi, di bronzo, mentre poi furono realizzate in ferro15. Se si prosegue un po’ nella lettura, si scopre però che subito dopo il Maggi allega, fra gli altri, Esiodo, nelle Operae et dies, il quale aveva parlato proprio del passaggio dall’uso del bronzo a quello del ferro16. Insomma, è evidente che il Maggi è qui usato non solo, esplicitamente, come autorità, ma anche, tacitamente, per entrare nelle fonti classiche, come una sorta di repertorio da utilizzare, o direttamente o in modo indiretto, come sembra essere qui il caso.

  • 17 Alberico Gentili, p. 240 [265].

8Parlare dei vari strumenti bellici permette ad Alberico di spostare il discorso sulle nuove armi introdotte agli inizi dell’età moderna, le armi da fuoco. Per quanto terribili e impressionanti fossero le armi antiche, ognuna di esse «può tuttavia passare inosservata e sembrare puerile, se rapportata alle armi della nostra epoca, come gli schioppi e le bombarde»17.

9Il primo problema che Gentili si pone è, in modo del tutto naturale, quello della liceità dell’uso di armi nuove e di potenza straordinaria come quelle introdotte largamente nel Cinquecento. Che esse siano lecite, pare ad Alberico un fatto tutto sommato scontato:

  • 18 Giusto Lipsio, Poliorceticωn libri quinque, V, 5, in Id., Opera Omnia, III, Vesaliae, Typis Andreae (...)
  • 19 Flavio Giuseppe, Bellum Judaicum, III, 7, 365.
  • 20 Cfr. Giusto Lipsio, De militia Romana libri quinque, V, 20, in Opera Omnia, III, cit., pp. 394-396. (...)

Queste armi moderne traggono comunque una certa legittimità anche dal tempo antico e dalle gesta delle epoche passate: ce ne furono infatti altre della stessa specie, anzi forse proprio le stesse. «È notorio, per quanto l’opinione comune sia contraria, che ben poche sono le cose che sono state inventate nella nostra epoca. Ecco che cosa fu ritenuto una novità: il fatto che Stefano, re di Polonia e poi di Moscovia, incendiò e prese alcune fortificazioni di legno scagliandovi dei proiettili incandescenti, mentre quel barbaro del suo nemico si lamentava e gridava che era stato violato il diritto di guerra e l’onore delle armi era stato insozzato con una frode mai vista».18 Questi mezzi, precursori dei nostri fuochi d’artiglieria, erano in realtà conosciuti fin dall’età di Alessandro Magno. Devo parlare anche dell’artiglieria degli antichi? Forse vi ricorderete di quella macchina di cui narra Giuseppe, che scagliava pietre capaci non solo di strappare via la testa a chi ne veniva colpito, ma anche di scaraventarla a tre stadi di distanza.19 Giusto Lipsio, rifacendosi agli autori antichi, narra di fionde, frecce, tragule e giavellotti capaci di penetrare attraverso scudi e corazze, quindi di trapassare da parte a parte il corpo di un uomo e infine di attaccarlo a terra come fossero chiodi. Ancora Lipsio sostiene che, quanto a violenza, le armi antiche superavano addirittura le nostre.20

10Si tratta di un luogo dalla fitta tessitura, costruita intorno a passi estratti dalle opere di Giusto Lipsio e di Flavio Giuseppe. Se già questo basterebbe a comprendere la difficoltà di ricostruire un pensiero dagli snodi tanto ricchi, quanto segue permette di farsi un’idea più precisa della complessità della dottrina albericiana, della difficoltà di una sua piena comprensione, e della necessità di passare attraverso le note dell’autore per riuscire a seguire la fitta trama dei rimandi e delle allegazioni, tanto esplicite quanto implicite. Per queste ultime, in particolare, l’apparato è l’unico strumento che permetta di restituire il testo albericiano a una più compiuta interpretazione e alla sua ineludibile storicità.

  • 21 Alberico Gentili, p. 241 [267]. Inoltre Plutarco, Marcellus, 15-16.
  • 22 Nel 1380; cfr. Alberico Gentili, pp. 241-242 [267]. Inoltre Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, foll (...)

11Infatti, Alberico prosegue ricordando che Plutarco, nel Marcellus, aveva parlato a lungo delle straordinarie macchine belliche ideate da Archimede di Siracusa, capaci di scagliare «con incredibile fragore e velocità pietre di dimensioni enormi»21. Quelle macchine avevano colpito Francesco Petrarca, che le aveva immaginate come una sorta di moderne bombarde. Tuttavia, questo giudizio del Petrarca era stato contestato dal Maggi, che aveva datato l’invenzione della bombarda solo a un’epoca antecedente alle guerre fra Veneziani e Genovesi, e in particolare osserva che essa era già stata utilizzata nella battaglia della Fossa Clodia22.

  • 23 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 4r-v: «Laurentius Valla lib. 2. cap. 34. suarum elegantiaru (...)
  • 24 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 4v: «Platina in vita Urbani VI, huius nominis Pontificis su (...)
  • 25 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 5r.

12Una lettura attenta del luogo della Miscellanea del Maggi indicato da Gentili, ci permette di comprendere meglio il metodo seguito da Alberico per comporre il testo del De iure belli. Il Maggi discute la datazione da dare all’introduzione della bombarda. Dalla menzione che ne fa, tra gli altri, Lorenzo Valla nelle sue Elegantiae linguae latinae, nel 1438, si comprende che esse erano state introdotte non molto tempo prima23. Peraltro il Platina ricorda che l’uso delle bombarde iniziò durante il pontificato di Urbano VI, che salì al soglio di Pietro nel 137824. Anzi, tale uso deve essere ricondotto, per la prima volta, alle guerre fra Veneziani e Genovesi, in particolare, come si ricorda anche poco dopo, durante la battaglia della Fossa Clodia nel 138025.

  • 26 Ibid.: «Qui eo tempore [scil. 1380 ca.] primum visas Bombardas dixere, errant, ut patet ex his, qua (...)

13Proseguendo, ci troviamo di fronte all’allegazione precisa di Francesco Petrarca, ricordato invece in modo complessivamente generico dal Gentili. Infatti il Maggi dice che, secondo l’opinione di molti autori, l’introduzione della bombarda deve esser fatta risalire agli anni Ottanta del XIV secolo. In seguito, però, cita Petrarca, il quale, nel De remediis utriusque fortunae, nel novantanovesimo Dialogo, accanto alle altre e più tradizionali macchine belliche menziona anche le bombarde, come armi ben note al suo tempo. Considerato, aggiunge Maggi, che Petrarca è morto nel 1374, anche l’introduzione della bombarda deve essere anticipata26. A questo proposito vale la pena osservare che Petrarca, nell’opera citata dal Maggi e da Gentili, dopo aver deprecato l’introduzione della nuova arma che imita il tuono divino, ricorda che, secondo alcuni, l’invenzione di tale arma sarebbe da attribuire ad Archimede, in occasione dell’assedio di Siracusa da parte di Marcello:

  • 27 Francesco Petrarca, De remediis utriusquae fortunae libri II, Venetiis, Per Dominum Bernardinum Sta (...)

Mirum nisi et glandes aeneas, quae flammis iniectis horrisono tonitru iaciuntur. Non erat satis de coelo tonantis ira dei immortalis nisi homuncio, o crudelitas iuncta superbiae, de terra etiam tonuisset non imitabile fulmen (ut Maro ait) humana rabies imitata est, et quod e nubibus mitti solet, ligneo quidem sed tartareo mittitur instrumento, quod ab Archimede inventum quidam putant eo tempore quo Marcellus Syracusas obsidebat.27

14Quindi, proprio Petrarca sta probabilmente all’origine di buona parte del discorso gentiliano, sia pure con la mediazione e la critica del Maggi.

15È quindi chiaro che l’identificazione delle autorità allegate da Gentili, consente di ricostruire i modi attraverso cui il pensiero di Alberico si organizza e si struttura, anche al di là della allegazione esplicita di fonti e autorità, che talora può essere parziale o mancare del tutto, o comunque apparire insufficiente a spiegare la formazione della dottrina del Gentili.

16Tutto ciò è ancora più chiaro se ci si immerge un po’ più a fondo nella lettura della Miscellanea del Maggi, andando oltre il luogo specifico che sembra essere oggetto di rinvio espresso, e che pare riferirsi, tutto sommato, solo al problema della datazione della bombarda e alla testimonianza petrarchesca.

17Così, retrocedendo di qualche foglio, scopriamo che Plutarco aveva parlato a lungo e con dovizia di particolari delle macchine di Archimede:

  • 28 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 2v.

Plutarchus in Marcelli vita dicat, eo tempore, quo Siracusas oppugnabat Marcellus, Archimedem machinas plures instruxisse, quae immensae magnitudinis saxa incredibili fragore, ac celeritate, in Romanas copias eiaculabantur.28

18Si tratta, chiaramente, dello stesso luogo ricordato da Gentili, il quale anzi si limita a parafrasare tacitamente proprio il Maggi.

19Ancora, risalendo di nuovo un po’ nell’opera del Maggi, scopriamo, sulla scorta di Plutarco, che Archidamo, figlio di Agesilao, vedendo all’opera la catapulta in Sicilia, avrebbe affermato essere morta la virtù virile:

  • 29 Ibid.

Archidamus Agesilai filius, cum Catapultae iaculum (ut Plutarchus in Apoph. Laconicis retulit) tunc primum ex Sicilia advectum vidisset, exclamavit, O Hercules, viri periit virtus.29

  • 30 Alberico Gentili, p. 242 [267-268].
  • 31 Ibid., e cfr. Plutarco, Apophtegmata Laconica, 219a.

20Se proseguiamo nella lettura del De iure belli, vediamo che Gentili così scrive: «La bombarda non è contro il diritto di guerra, sebbene possa sembrare che non lasci spazio al valore umano e sia troppo distruttiva. Questa era già l’opinione di Archidamo, il quale disse che la virtù era stata sopraffatta dall’introduzione della catapulta»30, passo accompagnato, giustamente, da una citazione del Plutarco degli Apophtegmata Laconica, proprio la stessa che, manco a dirlo, era stata ricordata dal Maggi31.

  • 32 Alberico Gentili, p. 244 [270].
  • 33 Ibid., pp. 244-245 [270-271].
  • 34 Ibid., p. 245 [271].
  • 35 Ibid.
  • 36 Ibid., pp. 246-253 [272-281].
  • 37 Cod. VII, 45 (de sententiis et interlocutionibus omnium iudicum), 13.

21Per restare in un ambito affine, il capitolo ottavo dello stesso II libro è dedicato al problema dell’assassinio del comandante nemico, al modo di Muzio Scevola con Porsenna, o di Giuditta con Oloferne32. Anche in questo caso Gentili si affida a una ricca serie di auctoritates, fra cui incontriamo Dionigi d’Alicarnasso e Sesto Aurelio Vittore, Dione Cassio, Plutarco, Clemente Alessandrino, Girolamo, Agostino, Cesare, Sallustio, Pausania, Giovanni Zonaras, Paolo Giovio, Procopio, il Chalcocondyles e così via. E altrettanto numerosi sono gli esempi, studiati distesamente o semplicemente ricordati di sfuggita33. Al termine di una trattazione già ricca, Gentili così conclude: «Ho citato molti esempi tratti dalla storia di molti popoli, ma da essi non posso trarne una regola definitiva, come non potrei trarla dai tanti altri esempi che si potrebbero ancora aggiungere.»34 In verità, secondo Gentili, occorre uscire dalla nuda esemplificazione: «“Dai soli esempi e dalla casistica non si ricava infatti nulla di certo”, per dirla con le parole di Girolamo.»35 Ma se guardiamo più a fondo, se ci sforziamo di penetrare nel mondo intellettuale di Alberico, possiamo scorgere argomentazioni più profonde, tratte dalla grande tradizione giusdottrinale. Osserviamo che a partire da questo momento, e non prima, il discorso di Gentili si arricchisce di riferimenti alla dottrina giuridica, da Filippo Decio al Guicciardini, da Bodin a Baldo degli Ubaldi, da Iacopo Menochio a Luca da Penne, al Duaren, oltre, naturalmente, al Digesto36. E questa frequenza di autorità giuridiche, che segnala il passaggio dall’esemplificazione all’argomentazione vera e propria, tradisce anche, a ben vedere, un nesso profondo, e implicito, con un celebre luogo del Codex Iustinianus secondo cui «non exemplis, sed legibus iudicandum est»37. Sembra evidente che, prima ancora che al passo di Girolamo visto poc’anzi, sia proprio a questo testo giustinianeo che Gentili pensa, nel momento in cui denuncia l’insufficienza di ogni giudizio che si formi solo sulla base di esempi, per quanto autorevoli, e afferma la necessità di procedere fondandosi sulle leges e sui loro interpretti, i giuristi.

  • 38 Alberico Gentili, p. 421 [465-466]. Cfr. Lucrezio, De rerum natura, III, 36-39.
  • 39 Alberico Gentili, p. 421 [466].
  • 40 Ibid., p. 421 [466-467].
  • 41 Ibid., p. 421 [467]. Cfr. Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXXVI, 24, 107.
  • 42 Alberico Gentili, pp. 421-422 [467].
  • 43 Girolamo Maggi, Miscellanea, II, 21, foll. 116r-119r.
  • 44 Ibid., fol. 116r.

22Spostiamoci ora al capitolo ventiquattresimo del II libro, in cui Gentili si occupa della sepoltura dei caduti. Secondo l’opinione di Lucrezio, sarebbe sciocco preoccuparsi della sorte del proprio corpo dopo la morte. Infatti un cadavere non può più provare alcun dolore né appartiene più, in senso proprio, alla persona che è defunta38. Per Alberico, al contrario, seppure è vero che la sepoltura non può modificare in alcun modo la sorte dell’uomo dopo la morte, tuttavia è naturale che gli uomini siano preoccupati del destino delle loro spoglie e di quelle dei loro cari. Un esempio celebre è quello delle giovinette di Mileto. Esse «a causa di un’ignota e incurabile malattia mentale, impazzivano ogni giorno di più, fino ad arrivare a suicidarsi impiccandosi»39. Di fronte a questa crescente crisi di follia collettiva, le autorità cittadine decisero che, da quel momento in poi, i corpi delle fanciulle suicide fossero condotti al luogo di sepoltura nudi e con il laccio al collo. Questa minaccia portata al pudore delle ragazze fu sufficiente a fermare l’ondata di suicidi40. Cose simili, aggiunge Gentili, ha scritto anche Plinio, nella sua Naturalis Historia41. Alberico, in proposito, rinvia al Maggi, il quale «rileva queste cose e al tempo stesso annota numerosi esempi di persone che vollero morire dignitosamente e, per pudore e amore del proprio corpo, vollero anche trovarsi in uno stato decoroso dopo la morte»42. Se guardiamo più da vicino questa allegazione43, osserviamo anzitutto che egli esordisce con un’affermazione, la quale è poi lungamente spiegata: «Videri scriptores aliquot, Tragicos Poëtas imitari, dum morituros, ut honeste caderent, curavisse dicunt. De proprii corporis post mortem, etiam ubi nullus sit sensus, hominibus insito pudore atque amore.»44

  • 45 Ibid., fol. 116r-v.

23Gentili ha chiaramente parafrasato il testo del Maggi, riutilizzandone anche direttamente alcune espressioni. Di seguito, Girolamo Maggi riferisce il caso di numerosi personaggi che, di fronte alla certezza di una morte violenta, si sono preoccupate della dignità del proprio corpo. Fra costoro, egli rammenta la madre di Alessandro Magno, Olimpiade, e poi Polissena, e lo stesso Cesare45.

  • 46 Ibid., fol. 117r-v; cfr. Lucrezio, De rerum natura, III (precisamente 36-39 e seg.).
  • 47 Girolamo Maggi, Miscellanea, fol. 118r-v.
  • 48 Ibid., fol. 118v.
  • 49 Ibid. Cfr. Aulo Gellio, Noctes atticae, XV, 10, 1-2 (che è la fonte per quanto riguarda il De anima(...)

24Ancora, Maggi respinge l’opinione di Lucrezio, nel libro III del De rerum natura, allegazione che corrisponde esattamente a quella gentiliana46. Ricorda pure Plinio il Vecchio47, e l’episodio relativo alla fanciulle di Mileto48. Questo è però un caso di particolare interesse. Ad una lettura attenta, si scopre che Maggi rinviava a Plutarco, De anima, come ricordato da Gellio, e, dello stesso Plutarco, al De claris mulieribus: «Plutarchus libro περὶ ψυχῆς primo (ut Gellius refert lib. 15. Noct. Attic. cap. 10.) et in libro de Claris mulieribus cap. 11.»49

  • 50 Alberico Gentili, p. 421 [466].

25Di tutta questa complessa rete di rimandi e autorità in Gentili rimane poco. Lasciato da parte Plutarco, resta solo Gellio, che infatti, è indicato in apparato come fonte della notizia50.

26Un caso del tutto simile si ha nel capitolo nono del III libro del De iure belli. In questa sede, Gentili tratta della schiavitù in cui possono incorrere i prigionieri di guerra:

  • 51 Ibid., p. 480 [534].

Se non c’è speranza di libertà si ha la condizione di schiavitù. Tra le più grandi sventure che possano capitare a un soldato che si è arreso o è stato catturato, c’è la schiavitù, per la quale uno si ritrova sottomesso al potere di un altro, ridotto alla condizione di animale, privato della propria natura e, da persona, diventa cosa. Per questo i Greci usano chiamare gli schiavi “corpi”: la schiavitù è assimilata alla morte.51

  • 52 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 12, foll. 41v-44r.
  • 53 Ibid., fol. 43v. Non rinvengo il riferimento ad Ateneo.
  • 54 Forse proprio perché in realtà il rinvio è incerto? Cfr. nota precedente.

27Gentili fa esplicito riferimento, ancora una volta, alla Miscellanea del Maggi, il quale si era chiesto «servi cur corpora appellantur»52. Il Maggi risolveva il problema con un’allegazione di Ateneo: «Qua fortasse ratione, servi, qui in nostro sunt dominio, corpora a Graecis appellantur. Athenaeus Dipnos. lib. 5. cap. 8.»53 Pur riprendendo il Maggi, Gentili però non serba alcun ricordo del passo di Ateneo54.

  • 55 Alberico Gentili, pp. 461-463 [511-513].
  • 56 Ibid.
  • 57 Ibid.
  • 58 Ibid., p. 462 [512]. Cfr. Plutarco, Quaestiones convivales, II, 5 (639a-640a).

28Prendiamo ora in considerazione un altro esempio. Nel capitolo settimo del libro III, Gentili discute della distruzione delle città e dell’abbattimento delle loro mura, con speciale riferimento a una serie di casi in cui città vinte hanno visto le loro mura distrutte per ordine del vincitore55. Tale sorte fu riservata ad Atene, ad opera degli Spartani, a Sparta stessa, per opera degli Achei, a Gerusalemme per ordine di Pompeo56. Inoltre Tito fece abbattere parte delle mura di Giscala, e Attila ordinò la distruzione totale di quelle di Strasburgo57. Ma se questi casi non suscitano nessun particolare problema, difficoltà sorgono invece nell’ipotesi in cui una parte delle mura cittadine sia abbattuta per permettere al vincitore di entrare in città senza passare dalle porte. Gentili ricorda il Plutarco delle Quaestiones convivales: «Ai trionfatori (dice Plutarco) è consentito demolire parte delle mura, come se queste servano a poco con uomini capaci di vincere.»58

  • 59 Alberico Gentili, p. 462 [512]; cfr. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, IX, 13.
  • 60 Alberico Gentili, p. 462 [512].

29Quali sono le ragioni di un simile comportamento? Forse l’imitazione degli antichi? Oppure, il fatto che le porte siano andate distrutte59? O ancora, scrive Gentili, «perché alla sacertà delle loro persone non si addiceva un accesso profano, quale sarebbe stato quello attraverso le porte, e ne occorreva uno attraverso le mura sante? Così si faceva un tempo per i vincitori di gare importanti»60.

  • 61 Il titolo per esteso è: Joachim Camerarius, Decuriae XXI Σύµµικτων Προβλήµατων seu variarum et dive (...)

30È a questo punto che ci imbattiamo nell’allegazione dei Problemata di Joachim Camerarius (Joachim Liebhard, 1500-1574)61. Nell’ottava Decuria, all’ottavo paragrafo, il Camerarius ricorda effettivamente l’usanza di far entrare i vincitori degli agoni demolendo parte delle mura cittadine:

  • 62 Joachim Camerarius, Problemata, VIII, 8, pp. 121-122.

Quare victoribus in certaminibus iis quae sacra ac coronaria vocarunt, […] potestas fuit muros dividere et ita invehi in patriam? An quia sacri certaminis victoria parta, non debuere illi profana et vulgari via per portam ingredi? Itaque et per muros ad portas Scaeas urbis Troiae, introductum fuisse equum illum durataeum traditur, ut Diis consecratum.62

  • 63 Ibid., p. 122: «Et in ritu condendarum urbium hoc fuit, ut pomerii spacium vomere aereo designaretu (...)
  • 64 Ibid.
  • 65 Ibid.

31Di seguito, il Camerarius afferma che, secondo l’antico rito di fondazione, il perimetro del pomerio cittadino era tracciato con un vomere di bronzo, che veniva però sollevato in corrispondenza delle porte, in modo da lasciare un varco63. Da ciò si può dedurre che le mura sono sacre, ma non così le porte: «Quapropter Moenia sacrosancta habita fuere, Portae non item»64. La ragione di una tale consuetudine deve essere ricercata in necessità pratiche. Infatti, le porte servono a lasciar passare chi esce e chi entra, magari con le merci, e quindi consacrare anche le porte sarebbe espressione di inutile superstizione: «Nam quum per has cuiuscuiusmodi homines exeant atque intrent, et qualescumque res importentur et exportentur, religione obstringeretur civitas, si illae essent consecratae.»65

  • 66 Ibid.: «An vero hic condendarum urbium ritus Romanus fuit, et in Graecia ille eximius honor habitus (...)
  • 67 Alberico Gentili, p. 462 [512].
  • 68 Joachim Camerarius, Problemata, VIII, 8, p. 122.

32Questa spiegazione, però, non convince il Camerarius. Si tratta infatti di un rito tipicamente romano, mentre la consuetudine di far entrare i vincitori degli agoni attraverso le mura era greca. Forse quindi la spiegazione si collega alla necessità di aprire un passaggio speciale a uomini che hanno mostrato di essere superiori ai loro simili66. Si tratta di un passo che certamente evoca quello gentiliano citato più sopra, secondo cui tale consuetudine si giustificava «perché alla sacertà delle loro persone non si addiceva un accesso profano, quale sarebbe stato quello attraverso le porte, e ne occorreva uno attraverso le mura sante»67. Ma più interessante ancora è quanto segue: «An id est significatum, quod Plutarchus putat, non magnopere opus esse muris urbi, cuius cives pugnando vincere scirent, et essent viri fortes?»68

  • 69 Alberico Gentili, p. 462 [512].

33Qualche rigo prima, Alberico aveva scritto: «Ai trionfatori (dice Plutarco) è consentito demolire parte delle mura, come se queste servano a poco con uomini capaci di vincere.»69

  • 70 Plutarco, Quaestiones convivales, II, 5 (639a-640a).
  • 71 Joachim Camerarius, Problemata, VIII, 8, p. 122.

34Si tratta, chiaramente, di una parafrasi del Camerarius, che però è citato più avanti. Quindi, solo l’uso dell’apparato gentiliano consente di individuare la fonte precisa del pensiero di Alberico. Tutto ciò è ancora più vero, se si consideri che Gentili rinvia a Plutarco, e precisamente a Quaestiones convivales, II, 570. Ora, a margine dell’opera del Camerarius, nel luogo poc’anzi citato71, troviamo proprio l’allegazione di Συµποσιακά β´ ε´.

  • 72 Occorre ricordare qui soprattutto il bel libro di C. Shaw, The Politics of Exile in Renaissance Ita (...)
  • 73 Cfr. D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana (...)

35Veniamo a un ultimo esempio. Si tratta del capitolo 23 del libro III De iure belli, consacrato al problema della condizione degli esuli, soprattutto in relazione alla conclusione della guerra stessa e alle trattative di pace, che rischiano di minacciare la sicurezza personale di questi fuoriusciti. Si tratta di una questione grave, soprattutto nel secolo XVI, segnato dalla presenza, in tutta Europa, di un gran numero di esuli, per ragioni diverse ma che derivano tutte da un complesso intreccio di motivazioni politiche e religiose72. La dottrina giuridica di età umanistica poteva contare, per affrontare il problema, sul lascito della tradizione medievale, di stampo bartolista, che ha costituito, secondo una felice intuizione di Francesco Calasso sviluppata da Diego Quaglioni, il «momento decisivo della “educazione mentale” del giurista moderno»73.

  • 74 Alberico Gentili, p. 609 [690].

36In particolare, ciò che preoccupa Gentili è la ratifica del trattato di pace in relazione ai fuoriusciti e agli esuli, come risulta dal titolo di questo penultimo capitolo dell’opera: De ratihabitione, privatis, piratis, exsulibus, adhaerentibus, vòlto in italiano come Della ratificazione per i soggetti privati, i pirati, gli esuli e gli alleati74.

  • 75 Ibid., pp. 608-615 [690-698].
  • 76 Ibid., soprattutto p. 611 [692-693].

37La questione principale, in realtà, è legata al rapporto fra autorità pubblica e soggetti privati. Si tratta di stabilire se, e in che misura, le offese arrecate a privati ledono anche gli interessi statali, e, al contrario, se chi privatamente rechi danno ai sudditi di un altro stato coinvolga in una comune responsabilità anche il proprio sovrano75. In generale, Gentili è del parere che i fatti dei privati non riguardino che i privati stessi, a meno che, naturalmente, le circostanze non siano tali da indurre a ritenere che essi agiscano con il consenso, seppure tacito, dei loro sovrani76. Naturalmente, i complessi rapporti cui Gentili accenna non mancano di avere conseguenze che vanno ben al di là di questa prima questione, e che riguardano anche la condizione degli esuli.

38Che succede, dunque, se colui, con cui è stato stipulato un trattato di pace, accolga esuli della controparte? Il problema è delicato perché, dice Gentili, i nostri banditi sono nostri nemici, e quindi chi li accoglie è, a sua volta, nostro nemico:

  • 77 Ibid., pp. 615-616 [698].

Pongo ora alcune questioni circa gli esuli e gli altri di condizione simile. Sono violati gli accordi di pace, se si accolgono gli esuli? Si dice che chi è stato messo al bando diventa come un nemico e quindi sembra diventare nemico anche chiunque gli dà accoglienza.77

  • 78 Ibid., p. 616 [698].
  • 79 Ibid. Cfr. Alessandro Tartagni, Consilia seu Responsa, Venetiis, Ex Officina Iacobi Antonii Somasch (...)
  • 80 Alberico Gentili, p. 616 [699]: «Bisogna tuttavia rivedere la premessa iniziale. Infatti, a ben gua (...)

39Infatti, chi vive con il mio nemico, ed è con lui in rapporti di amicizia, è un mio nemico a sua volta, e questa è ragione sufficiente per ricusarlo come giudice78. Così, i giuristi insegnano comunemente che è un nemico l’amico del nemico79. D’altro canto, tuttavia, la stessa tradizione giuridica non tratta da nemici gli esuli, limitandosi a considerarli privi di cittadinanza80.

  • 81 Dig. XLVIII, 1, 2: «Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia (...)

40Si tratta, come dice lo stesso Alberico, del ricordo della seconda lex del titolo De publicis iudiciis del Digesto, per cui è considerata pena capitale non solo la morte, ma anche l’esilio, in quanto con esso il caput del condannato è rimosso dalla città81.

41Anche Jean Bodin aveva scritto che sarebbe lecito accogliere gli esuli altrui, pure in presenza di trattati che vietassero di riceverli in quanto cittadini di un altro Stato: infatti gli esuli, gli esiliati, in quanto tali, non sono cittadini. Ben diverso sarebbe, invece, se si trattasse non di esuli, ma di fuggitivi. Costoro infatti dovrebbero essere restituiti, se richiesti:

  • 82 Alberico Gentili, p. 616 [699]; cfr. anche Jean Bodin, I sei libri dello Stato, III, a cura di M. I (...)

Jean Bodin afferma che dare accoglienza agli esuli non costituisce violazione degli accordi, neanche se in essi si fosse espressamente vietato di dare asilo ai cittadini dell’altro stato, appunto perché gli esuli (come si è detto) non sono più cittadini. Se invece non si tratta di esuli, ma di disertori o fuggitivi, non si può dare loro asilo e soprattutto, come scrive giustamente Bodin, se sono richiesti devono essere consegnati allo stato di appartenenza.82

42In verità dice Gentili, anche se la prassi è differente, tuttavia è conforme al diritto che i sovrani siano tenuti a restituire ad altri sovrani i delinquenti fuggiti, allo stesso modo in cui i magistrati hanno il medesimo obbligo nei confronti di altri magistrati. Se accogliere i sudditi altrui non è contrario al diritto delle genti, cosa mai lo sarà? Il fuggitivo rimane suddito del suo sovrano, ed è ingiusto non restituire a qualcuno ciò che gli appartiene:

  • 83 Alberico Gentili, p. 617 [699-700].

Più vero e conforme al diritto, anche se nella prassi avviene diversamente, è quel parere secondo il quale i principi sono vicendevolmente tenuti a consegnarsi i delinquenti, nello stesso modo in cui un magistrato è tenuto a consegnarli agli altri magistrati. Anche quando non sono obbligati da trattati di estradizione, per il diritto delle genti i principi devono sempre consegnare i delinquenti. Un latitante appartiene sempre al principe da cui fugge e questo riceve un’offesa se non gli si restituisce ciò che è suo. Che cosa c’è di più contrario al diritto delle genti, che accogliere uomini che appartengono ad un altro?83

  • 84 Inst. I, 1 (de iustitia et iure), 3.

43Si tratta, naturalmente, del ricordo preciso dei tre fondamentali precetti giuridici: «Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere»84. In questo modo, uno dei principi più elementari enucleati dalla tradizione giuridica è utilizzato da Gentili come strumento per risolvere un problema di estrema delicatezza.

  • 85 Alberico Gentili, p. 617 [700]: «Quando la materia è disciplinata da trattati, si è soliti preveder (...)

44Occorre tuttavia precisare che Gentili è ben consapevole delle difficoltà, e per questo raccomanda di prevedere espressamente, nei trattati, la consegna del fuggitivi85.

  • 86 Ibid.: «La dottrina ritiene che la promessa di non dare accoglienza ai fuggitivi di un altro stato, (...)

45Allo stesso modo si usa prevedere esplicitamente il caso in cui i transfughi non possano essere accolti, e si dice anche che una tale promessa non si estende al futuro86. La ragione di questa limitazione temporale della promessa va còlta nel carattere unilaterale dell’obbligo che ne scaturisce. Dice infatti Gentili che ciò non è vero nel caso di promessa reciproca, in virtù della bilateralità dell’obbligazione, che quindi può ricevere un’interpretazione estensiva e non restrittiva. Molte cose, infatti, acquistano validità in virtù di una mutua corrispondenza degli obblighi, e ne sono corroborate, come è il caso, si dice, dei trattati di pace.

  • 87 Ibid., pp. 617-618 [700]: «Quest’ultima proposizione è verissima, ma non altrettanto lo sono le pre (...)
  • 88 Ibid., p. 618 [700-701]: «Chi potrebbe immaginare che i dottori insegnino che la promessa di non ac (...)

46Gentili però non perde la sua consueta cautela. Egli aggiunge infatti che se è vera l’ultima affermazione, molto meno vero è che la promessa relativa ai transfughi sia vincolante solo per il futuro, quantunque sia sempre meglio essere cauti, e prevedere espressamente il caso, al fine di evitare controversie87. Infatti, chi potrebbe pensare a una promessa non valida per il futuro? Una simile interpretazione produrrebbe una sorta di conflitto di leggi nel seno della legge stessa88.

47Ancora una volta, è la tradizione giuridica, in particolare la dottrina di Baldo degli Ubaldi, a permettere la soluzione del problema. Baldo infatti, con grande buon senso, aveva ammonito a riferire le parole di ogni accordo alla realtà delle cose, e quindi a ogni tempo, passato, presente e futuro, con l’ovvio corollario che il ribelle, una volta riconciliato, avrebbe potuto essere accolto liberamente in quanto non più nemico:

  • 89 Ibid., p. 618 [701]. Cfr. anche Baldo degli Ubaldi, Consilia, I-V, Francofurti ad Moenum, Impensis (...)

Baldo risponde con solida dottrina che le parole del patto o del diritto, che vietano di accogliere queste persone, devono essere intese con riferimento alla sostanza e alla realtà, e dunque a tutti i tempi: passato, presente e futuro. Ciò risulta chiaro anche dalla regola contraria, che consente di accogliere il ribelle che si sia riconciliato con lo stato di appartenenza.89

  • 90 D. Quaglioni, Introduzione, in Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., p. xv; D. Quaglioni, I (...)
  • 91 In modo ben diverso dalla «pedanteria» di cui Voltaire tacciava i vecchi giuristi. D. Quaglioni, I (...)

48Gli esempi si potrebbero moltiplicare quasi all’infinito, attingendo alla ricca messe offerta dal De iure belli. Conviene però concludere. Come accade per Bodin90, anche per Gentili una vera e, nei limiti del possibile, completa comprensione del De iure belli e della dottrina che vi è racchiusa, non è possibile senza la comprensione e la lettura dell’apparato di cui l’autore stesso ha voluto che la sua opera fosse corredata. Anche se tale apparato è spesso contratto al limite della comprensibilità, nondimeno questo non lo priva delle sue funzioni in relazione al testo, e si tratta di funzioni sostanziali91.

  • 92 D. Quaglioni, Introduzione, cit., p. xxvii.

49Come ci si è sforzati di dimostrare, non si tratta quindi di un mero orpello erudito. Quelle note, tanto simili ad indovinelli, come ha ricordato Diego Quaglioni nell’Introduzione all’edizione italiana92, sono la struttura stessa del testo. Sono quindi i soli strumenti per penetrare all’interno della dottrina gentiliana, per coglierne la costruzione intorno ad alcuni snodi problematici e il suo procedere per graduale discussione di auctoritates.

50Il percorso seguito da Alberico è tortuoso, e talora perfino sorprendente. Ma il suo apparato ce lo dispiega, ci guida sulle tracce dell’autore, ci rivela un mondo intellettuale, quello del maturo XVI secolo, intessuto di auctoritates ed exempla, tratti sovente da veri repertori, e capaci di mettere a frutto un corposo distillato dell’intera tradizione culturale europea, non solo giuridica.

51D’altra parte, l’apparato, se utilizzato consapevolmente, ci permette anche di distinguere ciò che è omaggio a quella tradizione da ciò che invece è frutto della riflessione di Alberico, presentandoci i problemi e le relative, provvisorie soluzioni nel loro aspetto protomoderno, evitando così pericolosi anacronismi.

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Notes

1 M. Isnardi Parente, Per la storia della traduzione italiana di J. Bodin, «Les six livres de la République», in Id., Rinascimento politico in Europa, studi raccolti da D. Quaglioni e P. Carta, Padova, Cedam, 2008 (già in Jean Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, a cura di A. E. Baldini, «Il pensiero politico», XXX, 1997, pp. 159-168), pp. 187-197, in particolare p. 188: «Lì era concentrato, “contratto”, per così dire, il mondo culturale vastissimo, enciclopedico, di un umanista quale Bodin era stato. In qualche modo, quel grande apparato marginale, che rappresentava in compendio l’universo culturale di Bodin umanista, andava sottoposto a esegesi moderna, andava “tradotto” senza falsarlo.»

2 M. Isnardi Parente, Introduzione, in I sei libri dello Stato di Jean Bodin, I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, UTET, 1964, p. 25.

3 R. E. Giesey, Medieval Jurisprudence in Bodin’s Concept of Sovereignty, in Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München, a cura di von H. Denzer, Monaco, 1973, pp. 167-186 (p. 167). Inoltre D. Quaglioni, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padova, Cedam, 1992, pp. 1-2.

4 G. Minnucci, Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L’inedito Commentario Ad legem Juliam de adulteriis, Bologna, Monduzzi, 2002, p. 17, e, ampiamente, D. Quaglioni, Introduzione, in Alberico Gentili, Il diritto di guerra, Introduzione di D. Quaglioni, traduzione italiana di P. Nencini, apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008 (d’ora in avanti semplicemente Alberico Gentili), passim e soprattutto pp. xvi-xix e xxvi-xxvii. Da ultimo si veda anche D. Quaglioni, Il «De papatu Romano Antichristo» del Gentili, in «Ius gentium ius communicationis ius belli». Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità, Atti del Convegno in occasione del Quarto Centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata, 6-7 dicembre 2008, a cura di L. Lacchè, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 197-207. Nello stesso volume si leggano pure L. Lacchè, Introduzione (pp. 1-13, specialmente pp. 5-7), nonché I. Birocchi, Il De iure belli e «l’invenzione» del diritto internazionale (pp. 101-138).

5 D. Quaglioni, Introduzione, cit., pp. xxvi-xxvii.

6 Alberico Gentili, p. 237 [262-263].

7 Ibid., pp. 237-239 [263-264].

8 Ibid., pp. 238-239 [264].

9 Lucrezio, De rerum natura, V, 1308-1326.

10 Alberico Gentili, p. 239 [264], con riferimento (implicito) a Lucrezio, De rerum natura, V, 1341-1342.

11 Alberico Gentili, p. 239 [264-265].

12 Ibid., p. 239 [265].

13 Ibid., pp. 239-240 [265].

14 Girolamo Maggi, Miscellanea, Venetiis, Ex Officina Iordani Zileti, 1564.

15 Ibid., III, 3, fol. 130r, per cui cfr. Alberico Gentili, p. 240 [265], nt. 23.

16 Girolamo Maggi, Miscellanea, III, 3, fol. 130v. Cfr. anche Esiodo, Operae et dies, 150-151.

17 Alberico Gentili, p. 240 [265].

18 Giusto Lipsio, Poliorceticωn libri quinque, V, 5, in Id., Opera Omnia, III, Vesaliae, Typis Andreae ab Hoogenhuysen, 1675, pp. 630-631.

19 Flavio Giuseppe, Bellum Judaicum, III, 7, 365.

20 Cfr. Giusto Lipsio, De militia Romana libri quinque, V, 20, in Opera Omnia, III, cit., pp. 394-396. Per il luogo del De iure belli, si veda Alberico Gentili, p. 241 [266-267].

21 Alberico Gentili, p. 241 [267]. Inoltre Plutarco, Marcellus, 15-16.

22 Nel 1380; cfr. Alberico Gentili, pp. 241-242 [267]. Inoltre Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, foll. 4r-5r.

23 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 4r-v: «Laurentius Valla lib. 2. cap. 34. suarum elegantiarum, quas ille anno a Christo nato millesimo quadringentesimo trigesimo octavo scribebat, ut ipsemet testatur infra libro 3. cap. 14 non multum ante sua tempora Bombardam in usu esse coepisse, his verbis fidem facit, Nuper, inquit, inventa est machina, quam Bombardam vocant, idest non multo tempore abhinc.» Cfr. Lorenzo Valla, Elegantiarum linguae latinae libri sex, in Opera Omnia, con una Premessa di E. Garin, I, Torino, 1962 (rist. anast. dell’ed. Basileae 1540), II, 34, p. 67: «Nuper inventa est machina, quam bombardam vocant, id est, non multo tempore abhinc. Iampridem bombarda in usu est, hoc est, iam aliquanto abhinc tempore in usu est»; III, 14, p. 90: «A natali salvatoris anni sunt mille quadringenti et 38. vel mille et quadringenti ac trigintaocto.»

24 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 4v: «Platina in vita Urbani VI, huius nominis Pontificis summi, qui in pontificem lectus est anno humanae salutis 1378, huius Pontificis tempore, praelio, quod post captam Clodiam inter Venetos, et Genuenses factum est, Bombardam primum inventam, et in bellicos usus convectam, scriptum reliquit.» Cfr. Platina, Liber de vita Christi ac omnium pontificum (AA. 1-1474), a cura di G. Gaida, in Raccolta degli Storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ordinata da L. A. Muratori, a cura di G. Carducci e V. Fiorini, III, 1, Città di Castello, S. Lapi, 1932 (Rerum Italicuarum Scriptores, III, 1), pp. 282-288, specialmente la p. 285: «Inventa tum [cioè nel 1379 o poco prima] primum a quodam Theutonico bombarda fuit, a sono et tonitru sic dicta.»

25 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 5r.

26 Ibid.: «Qui eo tempore [scil. 1380 ca.] primum visas Bombardas dixere, errant, ut patet ex his, quae Petrarcha scripta reliquit in lib. De Remediis utriusque fortunae, Dialogo 99. sua enim aetate non solum Ballistas aliasque machinas usurpatas demonstrat, sed et Bombardas ipsas, quarum tanquam notissimarum mentionem facit; et satis constat. Petrarcham anno a Christo nato 1374 obiisse.»

27 Francesco Petrarca, De remediis utriusquae fortunae libri II, Venetiis, Per Dominum Bernardinum Stagninum de Tridino Montisferrati, 1536, I, 99, fol. 188v.

28 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 1, fol. 2v.

29 Ibid.

30 Alberico Gentili, p. 242 [267-268].

31 Ibid., e cfr. Plutarco, Apophtegmata Laconica, 219a.

32 Alberico Gentili, p. 244 [270].

33 Ibid., pp. 244-245 [270-271].

34 Ibid., p. 245 [271].

35 Ibid.

36 Ibid., pp. 246-253 [272-281].

37 Cod. VII, 45 (de sententiis et interlocutionibus omnium iudicum), 13.

38 Alberico Gentili, p. 421 [465-466]. Cfr. Lucrezio, De rerum natura, III, 36-39.

39 Alberico Gentili, p. 421 [466].

40 Ibid., p. 421 [466-467].

41 Ibid., p. 421 [467]. Cfr. Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXXVI, 24, 107.

42 Alberico Gentili, pp. 421-422 [467].

43 Girolamo Maggi, Miscellanea, II, 21, foll. 116r-119r.

44 Ibid., fol. 116r.

45 Ibid., fol. 116r-v.

46 Ibid., fol. 117r-v; cfr. Lucrezio, De rerum natura, III (precisamente 36-39 e seg.).

47 Girolamo Maggi, Miscellanea, fol. 118r-v.

48 Ibid., fol. 118v.

49 Ibid. Cfr. Aulo Gellio, Noctes atticae, XV, 10, 1-2 (che è la fonte per quanto riguarda il De anima plutarcheo; cfr. Plutarco, Fragmenta, ed. F. H. Sandbach, 175). E naturalmente Plutarco, Mulierum virtutes, 249 b-d.

50 Alberico Gentili, p. 421 [466].

51 Ibid., p. 480 [534].

52 Girolamo Maggi, Miscellanea, I, 12, foll. 41v-44r.

53 Ibid., fol. 43v. Non rinvengo il riferimento ad Ateneo.

54 Forse proprio perché in realtà il rinvio è incerto? Cfr. nota precedente.

55 Alberico Gentili, pp. 461-463 [511-513].

56 Ibid.

57 Ibid.

58 Ibid., p. 462 [512]. Cfr. Plutarco, Quaestiones convivales, II, 5 (639a-640a).

59 Alberico Gentili, p. 462 [512]; cfr. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, IX, 13.

60 Alberico Gentili, p. 462 [512].

61 Il titolo per esteso è: Joachim Camerarius, Decuriae XXI Σύµµικτων Προβλήµατων seu variarum et diversarum quaestionum de natura, moribus, sermone, s.l., Apud Hieron. Comelinum, 1594 (d’ora in poi Joachim Camerarius, Problemata).

62 Joachim Camerarius, Problemata, VIII, 8, pp. 121-122.

63 Ibid., p. 122: «Et in ritu condendarum urbium hoc fuit, ut pomerii spacium vomere aereo designaretur, ita quidem impresso sulco, ut glebae exaratae converterentur: ubi autem portae futurae essent, illac suspenso vomere aratrum traducebatur, relicto intervallo consentaneo.»

64 Ibid.

65 Ibid.

66 Ibid.: «An vero hic condendarum urbium ritus Romanus fuit, et in Graecia ille eximius honor habitus iis, quos diximus, victoribus, ut quia conditionem humanam fortuna illa superare videretur, non trita aliis neque usitata via in patriam a se immortaliter celebratam, ipsis reditus pateret?»

67 Alberico Gentili, p. 462 [512].

68 Joachim Camerarius, Problemata, VIII, 8, p. 122.

69 Alberico Gentili, p. 462 [512].

70 Plutarco, Quaestiones convivales, II, 5 (639a-640a).

71 Joachim Camerarius, Problemata, VIII, 8, p. 122.

72 Occorre ricordare qui soprattutto il bel libro di C. Shaw, The Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, e gli studi raccolti in La République en exil (xve-xvie siècles), a cura di P. Carta e L. De Los Santos, in «Laboratoire Italien. Politique et société», 3, 2002. Per quanto riguarda il libro della Shaw, mi permetto di ricordare anche la mia nota in «Il pensiero politico», XXXV, 2002, n. 1, pp. 111-113.

73 Cfr. D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541), in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212 (pp. 189-190).

74 Alberico Gentili, p. 609 [690].

75 Ibid., pp. 608-615 [690-698].

76 Ibid., soprattutto p. 611 [692-693].

77 Ibid., pp. 615-616 [698].

78 Ibid., p. 616 [698].

79 Ibid. Cfr. Alessandro Tartagni, Consilia seu Responsa, Venetiis, Ex Officina Iacobi Antonii Somaschi, 1597, I, 99, fol. 105rA, n. 4.

80 Alberico Gentili, p. 616 [699]: «Bisogna tuttavia rivedere la premessa iniziale. Infatti, a ben guardare, coloro che sono stati semplicemente privati della cittadinanza non sono necessariamente da ritenere nemici dello stato.»

81 Dig. XLVIII, 1, 2: «Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio: per has enim poenas eximitur caput de civitate.»

82 Alberico Gentili, p. 616 [699]; cfr. anche Jean Bodin, I sei libri dello Stato, III, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, UTET, 1997, III, 6, p. 228.

83 Alberico Gentili, p. 617 [699-700].

84 Inst. I, 1 (de iustitia et iure), 3.

85 Alberico Gentili, p. 617 [700]: «Quando la materia è disciplinata da trattati, si è soliti prevedere espressamente quali di questi fuggitivi devono essere estradati, e quali no. Chi vuol riservarsi la possibilità di dar loro asilo farà bene a dirlo prima e in modo chiaro.»

86 Ibid.: «La dottrina ritiene che la promessa di non dare accoglienza ai fuggitivi di un altro stato, ancorché contenuta in un patto, se non è reciproca, non vincola per il futuro. Se invece nel patto vi sono condizioni di reciprocità, pare più equo ammettere l’estensione al futuro. I trattati di pace, quando sono reciproci ed utili a entrambe le parti, devono essere interpretati nella maniera più ampia e favorevole. Infatti la reciprocità può rendere valide molte promesse che, prese unilateralmente, non avrebbero alcun valore.»

87 Ibid., pp. 617-618 [700]: «Quest’ultima proposizione è verissima, ma non altrettanto lo sono le precedenti. In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi tipo di controversia, sarà sempre bene usare espressioni chiare.»

88 Ibid., p. 618 [700-701]: «Chi potrebbe immaginare che i dottori insegnino che la promessa di non accogliere i disertori non si estende al futuro? Bisogna risolvere quasi un conflitto tra leggi per stabilire se le parole di una promessa del genere debbano essere interpretate solo con riferimento al presente o anche al futuro.»

89 Ibid., p. 618 [701]. Cfr. anche Baldo degli Ubaldi, Consilia, I-V, Francofurti ad Moenum, Impensis Sigismundi Feyrabendii, 1589, consV, 326, fol. 74rB.

90 D. Quaglioni, Introduzione, in Alberico Gentili, Il diritto di guerra, cit., p. xv; D. Quaglioni, I limiti della sovranità, cit., pp. 1-5.

91 In modo ben diverso dalla «pedanteria» di cui Voltaire tacciava i vecchi giuristi. D. Quaglioni, I limiti della sovranità, cit., pp. 2-3.

92 D. Quaglioni, Introduzione, cit., p. xxvii.

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Pour citer cet article

Référence papier

Christian Zendri, « Alberico Gentili e il De iure belli. Metodo e fonti »Laboratoire italien, 10 | 2010, 45-63.

Référence électronique

Christian Zendri, « Alberico Gentili e il De iure belli. Metodo e fonti »Laboratoire italien [En ligne], 10 | 2010, mis en ligne le 31 janvier 2012, consulté le 31 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/534 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.534

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Auteur

Christian Zendri

Università di Trento, Università della Calabria

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