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Dossier. Espacios comunales, identidades y dominio social en la Europa del Sur medieval (siglos vi-xiii): Italia y el Noroeste de la Península Ibérica

Spazi a gestione comune nella Puglia centrale tra xi e xiii secolo: il caso della controversia tra Bitetto e Grumo

Land system under common management in medieval Apulia (11th-13th c.): the dispute between Grumo and Bitetto
Système foncier sous gestion commune dans les Pouilles médiévales (xie-xiiie s.) : le différend entre Grumo et Bitetto
Francesco Violante
p. 107-124

Résumés

Ce travail vise à montrer quelques éléments de l'évolution du système foncier sous gestion commune entre les xie et xiiie siècles, en analysant une étude de cas géographiquement bien définie (le plateau de Murge dans les Pouilles centrales) et en suivant ses événements dans un dossier documentaire complexe réalisé depuis plus de deux siècles. Le dynamisme des communautés rurales dans la gestion de grands territoires encore peu peuplés, avec une structure foncière affaiblie et dans le contexte de la crise du pouvoir byzantin, se heurte progressivement à la mutation normande puis à l’affirmation définitive du pouvoir monarchique.

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Texte intégral

  • 1 Questo saggio è parte del Progetto HAR2016-76094-C4-4-R finanziato dal Ministerio de Ciencia e Inn (...)
  • 2 Cassandro, 1943, p. 207. Ampio inquadramento storiografico sulla questione giuridica relativa ai d (...)
  • 3 CDB, v, n. 40, ottobre 1105 [ma 1104]. Il documento è visibile online: <http://www.sapuglia.it/Schedatura/Pergamene/iviewer/viewer/viewer.php?id_perg=2302&offset=0>

1Generalmente la storiografia meridionale italiana sull’origine del sistema dei terratici, dei demani aperti e degli usi civici si è sempre mantenuta nel vago riguardo alla proposta di un convincente arco cronologico nel quale situare il fenomeno1. Solo lo studio di Giovanni Italo Cassandro concentrava l’attenzione sul periodo compreso tra xii e xiv secolo, quando si assiste, sul piano documentario, alla formalizzazione giuridica dei diritti d’uso come proprietà collettiva delle universitates. Uno degli elementi sui quali Cassandro poggiava l’individuazione del termine più risalente dell’arco cronologico proposto, il xii secolo2, è un documento di Terra di Bari del 1104, che dà conto di un contenzioso tra due comunità, giuridicamente una civitas episcopale, Bitetto, e una terra, Grumo, a proposito dell’utilizzo a pascolo e semina di alcuni tenimenta terrarum sulle Murge, un altopiano carsico che nei punti più alti raggiunge i 680 metri e situato tra Puglia centrale e Basilicata settentrionale3.

  • 4 Carocci, 2014, p. 394. In nota il richiamo a due pergamene dell’Archivio della Ss. Trinità di Cava (...)

2L’ipotesi che Sandro Carocci ha svolto in più occasioni, e da ultimo in Signorie di Mezzogiorno, è che questi terreni a valorizzazione consuetudinaria – terre inculte e bosco, tra le quali non erano assegnate agli abitanti parcelle precise, ma era concessa loro la libertà di sfruttare le nuove terre come meglio opportuno, con la semina e/o l’allevamento, a patto che ciascuno versasse il terratico per le terre che effettivamente decideva di seminare e riconoscesse la circoscrizione fiscale e giudiziaria individuata dall’azione degli agenti signorili – derivino in gran parte da patrimoni fiscali che hanno inglobato aree deserte, prive di insediamenti, su cui non gravano proprietà e risultano poco intensamente sfruttate. Sino al tardo xii secolo, il ricordo di queste origini, radicate nell’evoluzione dei patrimoni pubblici, traspare nell’uso frequente di termini come publicum o pars publica, come, per fare un esempio relativo al territorio in questione, i terreni donati a Cava nel 1134 dal dominus di Sannicandro, che «sunt proprie mee publice», e quelli donati nel 1155, ancora al monastero cavense, dal dominator di Gravina, presentati come terras de nostro publico in territorio Gravinensi pro laborando4.

  • 5 Gli altri documenti del dossier sono nel Liber privilegiorum Sanctae Mariae Montis Regalis Ecclesi (...)
  • 6 CDB, xii, n. 89 (25 luglio 1299), pp. 93-220.
  • 7 Morsel, 2018a.

3Il dossier che presento in questo mio breve saggio prende le mosse dal documento del 1104 per arrivare, attraverso tutto il xii secolo5, sino all’età angioina6, con l’obiettivo di seguire l’evoluzione del sistema dei terratici, in dipendenza dall’articolazione e dalla ricomposizione dei poteri su un territorio ben individuato, e di fornire qualche elemento di discussione al questionario che Joseph Morsel ha posto nell’introduzione ad una recente indagine collettiva sulle communautés d’habitants nell’Europa medievale7.

  • 8 Il nome è preceduto da un notevole pronome personale «Nos» maiestatis, raro nei documenti coevi: M (...)
  • 9 Il fitonimo dipende dal lat. *viscilium, a sua volta derivato da viscum, e vale «querciolo», querc (...)
  • 10 Derivato dal germ. *skulk-, il longobardo sculca indica le truppe di avanguardia, cui erano affida (...)

4Nell’ottobre 1104 si riunisce dunque a Toritto una corte presieduta da Roberto dominus Gravine, Bitecti, Grumi et Turitti8, con i giudici baresi Grifone di Falcone e Karolampio, il connestabile sire Filippo e sire Umfrido figlio del dominus sire Michele, per decidere della causa intentata dai tre sindici dell’universitas di Bitetto agli uomini di Grumo, accusati di detenere e possedere illecitamente alcuni tenimenta terrarum siti in loco Murge, Biscilliti9 e Scolcule10. Gli uomini di Bitetto sostengono infatti che

semper easdem terras cum baiulatione emisse et semper in eisdem terris seminasse et pascuisse animalia eorum et dedisse terratica pro predictis terris baiulis Bitecti, qui easdem terras cum baiulatione Bitecti emebant a dominis Bitecti predecessoribus nostris.

5Del tutto opposte le ragioni degli uomini di Grumo, i cui tre sindaci rivendicano il fatto che

predictas terras eidem universitati Grumi iuste pertinere et eas homines Grumi ab antiquo tempore tenuisse et possidisse tamquam dominos et patronos earum, et semper in eisdem terris predictos homines Grumi seminasse et pascuisse animalia eorum in eis, negantes ipsas terras universitati Bitecti pertinere. Dicebant enim dominos Grumi predecessores nostros antiquitus singulis annis vendidisse hominibus Grumi terratica predictarum terrarum cum baiulatione Grumi et ipsos baiulos singulis annis eadem terratica collegisse ab eis.

6Le parti si obbligano dunque a mostrare per testes et instrumenta che i loro diritti rimontano ad un periodo di quaranta anni indietro, ma l’universitas di Bitetto non riesce a provare i suoi diritti (in probatione defecit), e la sentenza è favorevole a Grumo.

  • 11 Un primato cronologico europeo fu assegnato a questo documento, tra gli altri, da Carabellese, 190 (...)
  • 12 Senatore, 2009, pp. 447-520: 452.
  • 13 Martin, 1993, p. 369; Carocci, 2014, p. 390.
  • 14 Il ruolo delle élites contadine e le varie strategie elaborate in relazione alle signorie e agli s (...)
  • 15 CDB, xx, n. 25, 992.
  • 16 Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti, n. 51, 1054.
  • 17 Codice diplomatico normanno di Aversa, i, n. 11.
  • 18 In particolare per Bitetto e Grumo cfr. Calasso 1929, p. 38 e Calasso 1959, p. 59. In generale, su (...)

7Si tratta di un documento di estremo interesse per molte ragioni. Vi comparirebbero infatti molto precocemente termini e istituti giuridici – syndici, universitas, baiulatio, ovvero l’insieme di diritti di natura pubblica, di cui si cita una prassi di vendita ad appaltatori locali addirittura consuetudinaria – che avrebbero avuto diffusione soltanto molti decenni dopo, e che ne farebbero una testimonianza tra le prime in Europa di enti collettivi dotati di rappresentanza e diritti11, o quantomeno di applicazione notarile di istituti romanistici alla concreta, originale realtà politica e sociale contemporanea12. Un rapido esame del documento permette di concordare con quanto afferma Jean-Marie Martin, seguito da Carocci13, ossia che in realtà il documento esprime sì la realtà concreta del fatto giuridico, ma in forma pesantemente rimaneggiata quanto agli istituti giuridici evidenziati: grafia e impostazione del documento lasciano ipotizzare che sia stata realizzata una copia dell’originale non prima della fine del xii secolo, forse in concomitanza con l’istruzione del documento del 1195. Ancora, si tratta di un documento che rende evidente non solo l’esistenza di una comunità strutturata di abitanti e di consuetudini e rapporti giuridici codificati nella appropriazione e distribuzione delle risorse, ma anche una stratificazione sociale che esprime élites in rapporto dialettico con la signoria14, ultima istanza di conflitti analoghi a quello espresso nel nostro dossier. Non si tratta, per la verità, di un unicum: è noto infatti il documento con il quale, nel 992, la comunità di Polignano, distinta in maiores, mediani et cuncto populo, attraverso i suoi maggiorenti, offre beni al monastero di San Benedetto15, e una realtà analoga compare nel 105416 a Devia, sul Gargano, e a Monopoli nel 109817. Attestazioni, queste, che insieme con quelle relative ai contesti urbani di Bari e Trani suggeriscono un elemento propriamente istituzionale (tutte provengono infatti da contesti bizantini) nei processi di formazione delle comunità, in aggiunta ad un elemento chiave quale il senso di appartenenza comune ad un medesimo luogo18.

  • 19 Per opportuni confronti con contesti nordeuropei cfr. Leturcq, 2018.

8In secondo luogo, i tenimenta terrarum contesi sono evidentemente territori molto vasti e privi di insediamenti sui quali le comunità esercitano collettivamente, da almeno una generazione, diritti di semina e pascolo in cambio di prestazioni, il terraticum, dovute ai signori che vi esercitano poteri di natura pubblica ereditati direttamente dal contesto imperiale bizantino. Le comunità, da questo punto di vista, sono i principali organi regolatori dell’accesso alle risorse di un determinato territorio. Campi aperti e lavorati, sintesi delle attività agricole e soprattutto pastorali: è il cuore del sistema di openfield, in cui, come sarà ancora più chiaro nel documento successivo, non esiste ancora un sistema di chiusure o recinzioni, ma al quale tuttavia, è lecito supporre dalla stratificazione sociale, non tutti hanno accesso paritario19.

  • 20 Ancora nel 1091 Umfredo garantisce privilegi all’episcopato gravinese: Codice diplomatico del regn (...)
  • 21 Diplomata Rogerii II regis, n. 20.
  • 22 Martin, 1993, pp. 736-740.
  • 23 È molto dubbio che si tratti di Umfredo ii. Si tratta di un altro Umfredo, di cui non si ha ulteri (...)
  • 24 Romualdi Salernitani Chronicon, p. 208, dove Alessandro è anche definito comes Barensis. Il contes (...)
  • 25 Catalogus Baronum, 90: detenuta da Roger Flamand (Rogerius Flamengus); Catalogus Baronum, Commenta (...)
  • 26 CDB, viii, 21, 1095 e 23, 1099.
  • 27 Regii Neapolitani Archivi Monumenta, vi, doc. 566.
  • 28 Codice diplomatico di Aversa, i, n. 131.
  • 29 Catalogus Baronum, 19.

9L’articolazione delle circoscrizioni signorili è un ulteriore elemento di interesse. Il dominus di Gravina, signoria formatasi con Umfredo, figlio di Tancredi d’Altavilla e artefice della vittoria di Civitate nel 1053, detiene il titolo comitale solo a partire dal 1080, con Umfredo ii, figlio di Accardo20. Tra 1105 e 113221 risulta essere conte di Gravina Roberto, ma tre testimonianze, una cronachistica, quella di Romualdo Salernitano, e due documentarie, lasciano dubbi sulla complessiva tenuta almeno di una parte del comitatus. L’attrito con l’imponente contea di Conversano22, fondata da Goffredo, fratello di Roberto di Montescaglioso, emerge chiaramente dal Chronicon di Romualdo, che al 1116 riporta la sconfitta sul Bradano che Costanza di Francia, moglie di Boemondo i, insieme con Tancredi, Goffredo Brittone e Umfredo di Gravina23 subisce per mano di Alessandro, conte di Conversano, signore di Matera e figlio cadetto di Goffredo24. Proprio tra Bitetto e Grumo sembra si apra una faglia tra le due contee: mentre la seconda entra nell’orbita di Conversano, come testimoniato dal Catalogus baronum25, la signoria di Bitetto – a fine xi secolo sotto il controllo di Ottaviano, figlio di Gerardo26 - viene detenuta da membri della famiglia comitale gravinese: nel 1117 è dominus della città Riccardo Siniscalco, nipote di Umfredo II27, mentre nel 1123 risulta appartenere a Guglielmo28, figlio di Umfredo e fratello del Roberto che emana la sentenza del 1104, ma il Catalogus baronum29 annota un feudo di un miles in Bitetto detenuto dal figlio di Guillaume d’Aurigny, cavaliere normanno non altrimenti noto.

  • 30 Vedi nota 4.
  • 31 Sulla sua figura e sul ruolo suo e della sua famiglia nel contesto tranese e barlettano si veda Ri (...)
  • 32 Il testo tràdito recita in questo modo l’elenco: dompnum Thomam Rutiliani et dompnum Amonem Vitric (...)
  • 33 Catalogus Baronum, 907.
  • 34 Tesoriere di Terra di Lavoro: Takayama, 1993, p. 113.
  • 35 Incipientes ab itinere, quod venit a grutta de Musca, quod iter appellatur Stratella, et ferit ad (...)
  • 36 Sui confini come elemento di tensione, di prassi giuridica e di cultura identitaria cfr. Provero, (...)

10Nel 1136, data del secondo documento del dossier30, le cose sono ulteriormente cambiate. Urso Trabalia, dominator di Trani e giustiziere regio31, è chiamato a giudicare le ragioni che Roberto i Basunvilla, conte di Conversano, oppone ai foresterii di Bitetto sul terratico dovuto sul territorio di Viscilie, il medesimo citato nel 1104. Il primo elemento mutato riguarda dunque la condizione giuridica della civitas di Bitetto: i foresterii bitettesi sono ufficiali regi, ed è dunque chiamato a risolvere la controversia il giustiziere regio. Con l’ausilio di due funzionari (hecatepanus) preposti alle località di Bitonto e Bitetto, Desigio e Guidelmo Pascale, Urso ascolta i foresterii di Bitetto, che negano di aver recato danno al conte poiché prelevano il terratico secondo «antiquas divisiones» tra Bitetto e Grumo. Si procede dunque con la convocazione dei probos et senes Bitecti, insieme con alcuni baroni e personaggi eminenti – Tommaso signore di Rutigliano; Aimone signore di Bitritto; Riccardo castellano di Bari; il giustiziere regio Ugo Bianco32; Giovanni Gallo33 ed Ebolus de Mallano34 – di sapientes quosdam Botonti et Bitecti, oltre al conte e agli uomini di Grumo. Tutti si incontrano, nel giorno prefissato, sul terreno conteso per delimitarne i confini, e i forestarii di entrambe le parti giungono alla lite. Tandem a sapientibus, qui ibi adherant, decretum est ut amoverentur foresterii utriusque partis, et a probis et senibus hominibus Bitecti, qui terras tenebant et cultabant, divise ostenderunt. Gli undici anziani e saggi bitettesi, i cui nomi sono citati nel documento, omnes quasi uno ore et uno corpore unus ante alium ceperunt designare tam ipsas divisas Viscilie quam et alterius tenimenti, quod erat iuxta ipsum tenimentum Viscilie – certamente il tenimento di Scolcula oggetto di contesa trent’anni prima – quod Bitectenses in pace tenebant et nulla quaestio eis inferebatur a supradicto domino comite et hominibus Grumi. Essi percorrono dunque i confini, indicati di volta in volta con strade e sentieri che collegano i centri di Bitetto, Binetto, Mellitto, Matera, Gravina, Sannicandro e Santeramo35, e affermano che i due tenimenta sono divisi in questo modo non solo da trent’anni, ut possessio est, ma da oltre sessanta anni, giurandolo sui Vangeli36. Il conte per fustem dimisit eis terras ipsas quiete tenere, sicut designaverunt.

11Come si può notare, lo spazio percorso è pochissimo abitato: non vi sono indicazioni di terre in proprietà o in concessione e l’unico elemento insediativo, il casale de Episcopo pertinente alla mensa vescovile bitettese, è caratterizzato dal toponimo palus de sepibus; tuttavia, è uno spazio «percorso», appunto, attraversato da strade e sentieri e in cui emergono, tra gli elementi tipici del paesaggio carsico murgiano – grotte, lame, gravine – indicazioni di terreni coltivabili, le matine. Ancora, la controversia è risolta sostanzialmente recependo le indicazioni fornite dai bitettesi, senza che gli ufficiali comitali di Conversano potessero opporre né la sentenza scritta del 1104, né le prove che gli uomini di Grumo avevano con successo addotto trent’anni prima.

  • 37 Termini e confini dei possedimenti siciliani sono specificati nel Rollo di Monreale, documento red (...)
  • 38 Si veda l’ed. elettronica del Ms. Vat. Lat. 3880, Liber privilegiorum di Santa Maria di Monreale, (...)
  • 39 Codice diplomatico normanno di Aversa, n. cxxxi, pp. 244-247; Jamison, 1913, p. 331 e nota 2. Il c (...)
  • 40 Lucio III: Acta Pontificum Romanorum Inedita, iii, p. 301 e Liber privilegiorum Sanctae Mariae, ii(...)
  • 41 Catalogo illustrato del Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale, n. 65.
  • 42 Constantiae imperatricis Diplomata, n. 1, cui fanno riferimento le citazioni successive.
  • 43 iura et rationes suas … a quibusdam hominibus iusticiarie vestre de possessionibus, rebus ac tenim (...)
  • 44precipimus, quatinus prephatam ecclesiam Montisregalis de omnibus tenimentis, rebus ac possessio (...)
  • 45 Paolucci, 1900, pp. 1-24: 8 e Documenti per servire alla storia di Sicilia, Diplomatica, voll. 18- (...)

12Nel 1176 Guglielmo II fonda il monastero di Santa Maria Nova di Monreale, e lo dota di numerosi possedimenti in Sicilia37 e, sul continente, la cappella di San Mauro a Rossano e la chiesa di Santa Maria di Maccla (entrambi in Calabria) e la città di Bitetto con tutte le sue terre e pertinenze38, dove l’abate e arcivescovo di Monreale esercita anche diritti giurisdizionali39. Le concessioni, successivamente approvate e confermate dai pontefici Lucio III e Clemente III40, vengono riaffermate nel gennaio 1195 da Enrico VI41. Tuttavia, nel giugno dello stesso anno Costanza scrive ai giustizieri di Terra di Bari42, poiché Caro, arcivescovo di Monreale, lamenta un’aspra violazione dei diritti della chiesa nei possessi pugliesi stabiliti da Guglielmo II, in particolare nel territorio di Grumo43, affinché Monreale rientri nei possessi violati e chi accampa diritti su questi possedimenti adisca la curia regia per ricevere giustizia44. Un mese dopo, sedente in sala episcopii civitatis Botonti, il giustiziere Giovanni di Monforte, con l’ausilio di alcuni giudici e notai di Bitonto e Bitetto, sentiti i testimoni ed esaminati i documenti, riafferma la legittimità della signoria di Monreale sui beni nel territorio di Grumo45.

  • 46 Constantiae imperatricis Diplomata, n. 11.
  • 47 Quia igitur ex continentia predicti instrumenti, quam diligenter inspeximus et subtiliter a nostri (...)

13Nel 1196 la questione non è ancora risolta. Il documento, che contiene inserto quello del 113646, dà conto della prosecuzione della contesa, stavolta sul tenimento di Bitetto quod dicitur Viscilie. Caro, arcivescovo di Monreale, ne rivendica il possesso contro le pretese di Corrado di Montefuscolo, signore di Grumo «ex imperiali concessione», subentrato ad Alessandro Buzello, nutritus del vehemens persecutor di Monreale, il re Tancredi, che gli aveva concesso Grumo e – sostiene Corrado – anche il tenimento in questione. L’arcivescovo dunque, per provare le proprie buone ragioni, quodam instrumentum sollempne in thesauro ecclesie sue inventum curie obtulit, cuius tenorem ad sopiendam omnem super ipso facto calumpniam, e si tratta appunto del documento del 1136 che Costanza ordina di trascrivere. Esaminato accuratamente, il dettato del documento prevale sulle ragioni di Corrado, che non può produrre testi a suo sostegno e può fondarsi solo sulle parole dei suoi uomini47, e la questione resta risolta infine a favore di Monreale.

  • 48 Su questa notevole figura di giurista e uomo politico è ancora imprescindibile Romano, 1902, pp. 3 (...)

14Da un punto di vista giuridico i beni pugliesi hanno fatto parte del patrimonio di Monreale sino alla seconda metà del xiv secolo, quando sono stati persi in conseguenza dei conflitti che caratterizzarono lo Scisma d’Occidente e assegnati in enfiteusi nel 1379, da papa Clemente VII, a Niccolò Spinelli, cancelliere del regno di Napoli e suo grande elettore48.

  • 49 CDB, xiii, n. 80 e n. 81 sull’annessione dell’arcipretura al tesorierato di San Nicola di Bari.
  • 50 Ancora nel 1295, ad esempio, è il vescovo di Bitetto, Marino, a far redigere, su richiesta del pro (...)
  • 51 Sulla profonda modifica insediativa e giurisdizionale che la fondazione di Altamura ha nel contest (...)
  • 52 Es. (1195): et deinde euntes per lamam Gravilionis…; CDB, xii, n. 2, 12 febbraio 1243: … et vadi (...)
  • 53 CDB, xii, n. 2, 12 febbraio 1243: …mandamus, quatinus vos personaliter conferatis ad locum ipsum, (...)

15Sul piano della conduzione delle terre, a completamento del dossier può essere utile richiamare l’attenzione su alcuni documenti che vengono prodotti in occasione della fondazione di Altamura da parte di Federico II e più tardi, nel 1299, durante un lungo contenzioso tra Giovanni, vescovo di Gravina, e Pietro de Angeriaco, tesoriere di S. Nicola di Bari e arciprete di Altamura49, che difende la propria autonomia rifiutando l’egemonia dell’episcopato gravinese in nome della precedente autorità episcopale di Bitetto50. La fondazione di Altamura, esempio di successo della politica territoriale federiciana51, insiste infatti sugli stessi tenimenta terrarum oggetto della secolare controversia52, e il territorio della città viene confinato ricavandolo da quelli delle città vicine, Bitetto, Gravina, Matera, Binetto53. Analogamente agli altri casi di insediamenti fondati o rinnovati da Federico II, la forma di conduzione della terra che emerge dalla documentazione altamurana è quello ad economia indiretta, in cui i locatari delle terre demaniali corrispondono, a seconda della propria capacità lavorativa – il possesso di un certo numero di buoi da lavoro – un censo: in questo caso, per chi abbia un paio (pariclum), di buoi (o anche, probabilmente, uno solo) la metà del seminato di frumento e orzo, e la quarta parte di una salma di mosto per ogni vigna quinquagenale:

  • 54 CDB, xii, n. 2.

… ut quicumque de hominibus ipsius terre Altamure pariclum vel . . . . . seminaverit in tenimento predicto medietatem totius seminis frumenti et ordei quod seminaverit quolibet eorundem in eisdem terris serviet imperiali curie annuatim tempore arearum. De vineis autem statuimus ut tam ipsi homines Altamure quam erede eorum serviet annuatim tempore vindemiarum curie imperiali de qualibet vinea quinquagenali quartam partem unius salme musti54.

16Nella delimitazione dei confini iniziano tuttavia a comparire alcune citazioni di proprietà e/o di concessioni (curtes de de dompno Dominico; de Thomay; ubi dicunt Fucci Changendo), in un contesto in cui comunque quote di terre comuni sono certamente presenti: la fondazione di Altamura e la sua proiezione territoriale costituiscono un ulteriore elemento in gioco nella suddivisione promiscua, per usare un termine di età moderna, dei tenimenta terrarum. Nel 1296 Iohannes de Altamura, miles dilectus familiaris et fidelis noster, riafferma infatti presso Carlo II d’Angiò, a nome dei suoi dipendenti di Altamura,

quod licet ab antiquis retroactis temporibus tenimenta et territoria inter ipsos et homines Matere contermina consueverint esse comunia et sub pari et coequa hucusque comunitate servata, ita quod pascua et aque in illis sunt affidatura vel alio exactionis onere utrimque pariter sunt assupta.

  • 55 Gli atti del processo sono editi in CDB, xii, n. 89 (25 luglio 1299), pp. 93-220.
  • 56 1198-1233: cfr. Gams, 1873-1886, p. 859; Eubel, 1898, p. 138.

17Numerose sono poi le testimonianze, durante il processo del 1299, che lasciano intravedere la coesistenza tra un antico sistema di demani e terratici e l’avvio di una sporadica affermazione di proprietà e concessioni55. Nella contesa con il vescovo di Gravina, molti testimoni altamurani ricordano come la chiesa e la terra di Altamura fossero poste al di fuori della diocesi gravinese, e fossero invece nelle pertinenze di Bitetto, il cui vescovo Buonconsiglio56 tenebat campum in loco ubi est posita dicta terra Altamure, et plures alii homines bitectenses tenebant campos suos circumcirca locum predictum. Un altro teste ricorda che

… quando ipse testis fuit iuvenis, fuit laborator domini Boniconsilii tunc episcopi Bitectensis, et intus in loco, ubi fundata est dicta terra Altamure et ecclesia, ante fundationem predicte terre, aravit, seminavit diversa semina pro parte dicti episcopi, tamquam in tenimento Bitecti, et etiam ultra ipsum locum versus fronteriam Gravine, et vidit plures homines Bitecti tenere campos circumcirca locum predictum …

18mentre lo sfruttamento dei territori a pascolo viene così descritto da diversi testimoni:

  • 57 Per il concetto di campus come spazio ibrido cfr. ancora Leturcq, 2018.

19… vidit idem testis ante constructionem dicte terre Altamure, tam Bitectensem Episcopum, qui tunc erat, quam predictum dominum Bonumconsilium, et plures alios homines Bitectenses tenere campos in loco ubi sita est dicta terra, et etiam ultra versus fronteriam Gravine, usque ad locum qui dicitur Curti de Russo, tamquam in tenimento Bitecti, quia usque a predictum proximum locum extendebatur tunc tenimentum Bitecti, et usque ad eundem locum animalia hominum Bitecti veniebant, et sumebant pascua libere absque affidantia aliqua, pro eo quod erat tenimentum bitectense, ut dictum est, et vidit idem testis pluries cum esset homo forensis, quando diversi baiuli bitectenses veniebant usque ad dictum locum, et affidabant animalia exterorum videlicet Gravinensium, et Materanorum et quam plurium aliorum locorum, et recipiebant affidagia ab eisdem, pro eo quod erat tenimentum Bitecti57.

  • 58 …quod orta questione inter dominum Turicti … et dominum Grumi … super finibus tenimenti … ipse tes (...)

20Abbiamo poi ricordo, tramite una testimonianza, di una controversia sorta tra i domini di Toritto e Grumo, nella quale il primo sosteneva, carte alla mano, che il territorio della sua signoria confinava con quello di Bitetto, e non di Grumo58, e che i baiuli di Bitetto

utebantur baiulatione sua usque ad locum ubi posita est Altamura, et etiam ultra versus fronteriam Gravine, usque ad duo miliaria, tamquam in tenimento Bitecti, affidando, affidagia recipiendo, et etiam terragia.

21Un altro teste, infine,

  • 59 Sull’importanza del concetto di habitare cfr. Provero, 2006, pp. 6-7.

22recordatur quando locus, ubi sita est Altamura et Ecclesia, erat desertus, et inhabitatus, et cum ipse testis esset oriundus de Bitecto et tunc etiam habitator Bitecti, aravit in dicto loco, una cum quodam patruo suo, qui vocabatur Marcus et plantabat fabas, et solvit terragium baiulis Bitecti 59

  • 60 Tutte le citazioni dei testi sono in CDB, xii, n. 89.

23e ricordava anche che questo luogo, antiqua et magna terra Sarracenorum, fosse stato ritenuto utilis ad habitationem hominum dall’imperatore Federico, che vi aveva inviato commissari deputati a revocare uomini dai luoghi vicini per popolare il nuovo insediamento di Altamura, tra i quali suo padre60.

  • 61 Uno sguardo di lunga durata su questo comparto territoriale in Salvemini, 2004.
  • 62 Guillou, 1978; Martin, 2002; Martin 2009.
  • 63 Analogie anche con la Puglia settentrionale, per le quali Violante, 2016 e Loré in questo dossier.

24La formazione di questo spazio vuoto di abitanti, ma ricco di possibilità per le attività agropastorali61, nella memoria di questo testimone sembra rimontare molto indietro nel tempo, alla seconda metà del ix secolo, quando, dopo la fine dell’emirato barese – della cui esatta estensione territoriale non abbiamo notizia – si avviò un processo di consolidamento della presenza romano-orientale in Italia meridionale, con la costituzione del thema di Langobardia. Certamente, tuttavia, risalgono al x secolo molteplici testimonianze convergenti di una maggiore sicurezza del contesto politico, militare ed ecclesiastico del thema italico, e a queste si sommano indicazioni di notevole dinamismo sul piano economico e insediativo62. Nel momento di passaggio tra crisi dell’ordinamento pubblico bizantino (metà xi secolo), e definitiva affermazione dei poteri signorili normanni e dell’ordinamento monarchico (xii secolo) si colloca evidentemente la nascita del protagonismo di alcune comunità rurali e della gestione comune di ampi territori ancora poco densamente popolati e con una struttura proprietarie estremamente indebolita63. Il richiamo ai quarant’anni addietro come termine per provare i propri diritti da parte delle due comunità nel 1104 mi pare dia ulteriore conferma di questa ipotesi.

Figura 1. Luoghi citati nel testo (base: Istituto Geografico Militare, Carta topografica d'Italia, 1:25.000, 1947-1958).

Figura 1. Luoghi citati nel testo (base: Istituto Geografico Militare, Carta topografica d'Italia, 1:25.000, 1947-1958).
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Notes

1 Questo saggio è parte del Progetto HAR2016-76094-C4-4-R finanziato dal Ministerio de Ciencia e Innovación.

2 Cassandro, 1943, p. 207. Ampio inquadramento storiografico sulla questione giuridica relativa ai demani aperti e ai terratici in Cristoferi, 2016.

3 CDB, v, n. 40, ottobre 1105 [ma 1104]. Il documento è visibile online: <http://www.sapuglia.it/Schedatura/Pergamene/iviewer/viewer/viewer.php?id_perg=2302&offset=0>

4 Carocci, 2014, p. 394. In nota il richiamo a due pergamene dell’Archivio della Ss. Trinità di Cava dei Tirreni, Pergamene, H, n. 21, e G, n. 1; E, n. 40, a. 1115, riguarda invece Lucera, in Capitanata, il cui dominus dona a una dipendenza di Cava terram vacuam nostre reipublice pertinentem.

5 Gli altri documenti del dossier sono nel Liber privilegiorum Sanctae Mariae Montis Regalis Ecclesiae, Ms. Vat. Lat. 3880, editi in Codex diplomaticus regni Siciliae, s. ii, i, 2, n. 11 e in Constantiae imperatricis Diplomata, MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, xi, iii, n. 1, datato Palermo, 1195 [21-3], con inserto un documento del maggio 1136.

6 CDB, xii, n. 89 (25 luglio 1299), pp. 93-220.

7 Morsel, 2018a.

8 Il nome è preceduto da un notevole pronome personale «Nos» maiestatis, raro nei documenti coevi: Magistrale, 2000, pp. 339-340 e nota 25.

9 Il fitonimo dipende dal lat. *viscilium, a sua volta derivato da viscum, e vale «querciolo», quercia giovane.

10 Derivato dal germ. *skulk-, il longobardo sculca indica le truppe di avanguardia, cui erano affidati compiti di ispezione e controllo delle località di confine; nella toponomastica permane dunque con il significato di «luogo di confine, di controllo»: cfr. Da Ros, 1989, pp. 94-121: 118-119.

11 Un primato cronologico europeo fu assegnato a questo documento, tra gli altri, da Carabellese, 1905, pp. 339-341; Brezzi, 1939, p. 192 e più recentemente da Michaud-Quantin, 1970, pp. 47-57 (come esempio di precoce elaborazione del principio di «persona morale» nella riflessione teologica e giuridica del tempo); Crescenzi, 1973, pp. 351-438: 354; Vitolo, 2007, pp. 243-294: 272.

12 Senatore, 2009, pp. 447-520: 452.

13 Martin, 1993, p. 369; Carocci, 2014, p. 390.

14 Il ruolo delle élites contadine e le varie strategie elaborate in relazione alle signorie e agli strati più bassi della società rurale è stato ben messo in evidenza dalla riflessione di C. Wickham (es. Wickham, 1995) e Carocci, 2014; casi diversi, ma utili in chiave comparativa, sono forniti da vari contesti italiani centro-settentrionali, esaminati in Maire-Vigueur, 2004, in cui un rilievo notevole è dato al rapporto tra corpo politico comunale e beni detenuti in comune e, più recentemente, in Wickham, 2017, che suggerisce come proprio nella debolezza delle istituzioni politiche trovi spazio l’attivismo delle assemblee e l’assunzione di giurisdizione da parte degli ufficiali comunali. Nel Mezzogiorno la costante presenza e la proiezione territoriale politico-istituzionale romano-orientale, e poi normanna, dà prospettive diverse alla gestione delle risorse comuni. Per una discussione generale su questi temi cfr. Morsel, 2018b.

15 CDB, xx, n. 25, 992.

16 Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti, n. 51, 1054.

17 Codice diplomatico normanno di Aversa, i, n. 11.

18 In particolare per Bitetto e Grumo cfr. Calasso 1929, p. 38 e Calasso 1959, p. 59. In generale, su queste questioni, cfr. Martin, 1979.

19 Per opportuni confronti con contesti nordeuropei cfr. Leturcq, 2018.

20 Ancora nel 1091 Umfredo garantisce privilegi all’episcopato gravinese: Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d’Angiò, i, app. doc. xv [settembre 1092], pp. xxxii-xxxiv. Il documento è rogato da Sandus notarius, il medesimo del documento del 1104. Cfr. anche Magistrale, 1984, p. 26 per Sandus subdiaconus et notarius.

21 Diplomata Rogerii II regis, n. 20.

22 Martin, 1993, pp. 736-740.

23 È molto dubbio che si tratti di Umfredo ii. Si tratta di un altro Umfredo, di cui non si ha ulteriore notizia, o di un errore del cronista.

24 Romualdi Salernitani Chronicon, p. 208, dove Alessandro è anche definito comes Barensis. Il contesto dello scontro tra Costanza e i conti di Conversano è riassunto in Ménager 1984.

25 Catalogus Baronum, 90: detenuta da Roger Flamand (Rogerius Flamengus); Catalogus Baronum, Commentario, n. 253, pp. 59-60.

26 CDB, viii, 21, 1095 e 23, 1099.

27 Regii Neapolitani Archivi Monumenta, vi, doc. 566.

28 Codice diplomatico di Aversa, i, n. 131.

29 Catalogus Baronum, 19.

30 Vedi nota 4.

31 Sulla sua figura e sul ruolo suo e della sua famiglia nel contesto tranese e barlettano si veda Rivera Magos, 2020, pp. 144-147.

32 Il testo tràdito recita in questo modo l’elenco: dompnum Thomam Rutiliani et dompnum Amonem Vitricti et dompnum Riccardum Castellum Bari et dompnum Ugonem Blancum, et iusticiarios eiusdem domini regis dompnum Iohannem Gallum in capite et dompnum Ebolum; tuttavia, volendo concordare con la sottoscrizione di Ugo Bianco regalis iusticiarius, Evelyn Jamison (1913, p. 410 e nota 1), propone di attribuire al solo Bianco il titolo di giustiziere e di correggere al singolare il plurale iusticiarios, che così sarebbe titolo attribuito ai due nomi seguenti.

33 Catalogus Baronum, 907.

34 Tesoriere di Terra di Lavoro: Takayama, 1993, p. 113.

35 Incipientes ab itinere, quod venit a grutta de Musca, quod iter appellatur Stratella, et ferit ad viam crucem, que venit a matina et vadit Binectum et antea modicum ferit ad viam, que venit ab ipsa matina et pergit Bitectum, et sic vadit ipsa Stratella postquam separatur ab ipsa via Bitecti et ferit ad viam, que venit a Mellito et vadit ad Materam et inantea, quomodo pergit ipsa Stratella, iungitur ad viam, que venit a Bitecto et vadit ad Sanctum Eramum, et relicta via ipsa ascenderunt per semitam unam subtus gruttam Sancti Canionis, et per ipsam semitam venerunt ad lamam Stintini Longi, que est inter fines Bitecti et Sancti Nicandri, et per ipsam lamam descenderunt usque crucem Sancti Angeli de Lacu Travato, et deinde euntes per lamam Gravilionis perrexerunt ad viam, que venit a Gravina et vadit ad Sanctum Eramum, et per eandem viam venerunt ad casale Sancte Marie, que dicitur de episcopo predicti Bitecti, ubi vocatur Palus de Sepibus, postea reversi supra matinam Bitecti per viam unam, que ferit ad parietem antiquum, descenderunt ad lamam, ubi est petra de Sabino supra ipsam matinam Binecti, et reversi sunt postea per muricem ipsam et deduxerunt nos usque ad predictam Stratellam, unde inceperunt. Un’analisi topografica del territorio in questione, con utili riferimenti alla toponomastica contemporanea, in Dell’Aquila, 2008, pp. 13-32. Una ricostruzione della storiografia locale della questione e dei documenti in Fazio, 1997, pp. 55 e 73-77.

36 Sui confini come elemento di tensione, di prassi giuridica e di cultura identitaria cfr. Provero, 2006.

37 Termini e confini dei possedimenti siciliani sono specificati nel Rollo di Monreale, documento redatto in arabo, greco e latino e composto di sette pergamene legate tra loro, di cui è conservata la copia latina: Palermo, Bibl. Centr. della Regione Siciliana, Tabulario di S. Maria Nuova di Monreale, perg. nr. Balsamo 163 (orig.), edita in I diplomi greci e arabi di Sicilia, pp. 179-244. Cfr. inoltre Falletta, 2010, pp. 31-54.

38 Si veda l’ed. elettronica del Ms. Vat. Lat. 3880, Liber privilegiorum di Santa Maria di Monreale, i. 1: <http://vatlat3880.altervista.org/documenti/I.1.xml>: «In Apulia vero concedimus ei, libere et absque omni exactione servicii, civitatem Bitecte cum omnibus iustis tenimentis et pertinenciis suis tam in demanio quam in servicio».

39 Codice diplomatico normanno di Aversa, n. cxxxi, pp. 244-247; Jamison, 1913, p. 331 e nota 2. Il contenzioso riguarda un uomo di Bitetto, Pizzigaudio figlio di Richi, e il monastero di San Lorenzo di Aversa per alcune terre in loco Babuttello, che tempo addietro erano state donate al monastero di Santa Caterina da Guglielmo, figlio di Umfredo e signore di Bitetto, nelle mani della badessa Trezza. Il monastero, insieme con una piccola chiesa dedicata a San Pietro, era stato donato da Boemondo al monastero aversano ai primi del xii secolo, ma ne era nato un contenzioso con Riccardo Senescalco, signore di Bitetto, nel quale era intervenuto a perorare la causa di Santa Caterina l’arcivescovo barese Risone: Regii Neapolitani Archivi Monumenta, vi, 566 (22), a. 1117. La causa viene discussa nel 1186 in curia domini Guillielmi venerabilis Montis Regalis archiepiscopi, et domini regis familiaris apud ciuitatem suam Bitecti presidente in ea, et regente eandem curiam domino Joanne fratre, et justitiario eiusdem domini venerabilis archiepiscopi presentibus Ameruzio Joanne Macciacotta, et Petrarcha Buffo regalibus parentium judicibus, et Pascale, et Angelo curialibus Bitectentium, e tra i sottoscrittori vi è un dominus Joannis iustitiarius Bitecti.

40 Lucio III: Acta Pontificum Romanorum Inedita, iii, p. 301 e Liber privilegiorum Sanctae Mariae, ii.4; Clemente III: Liber privilegiorum Sanctae Mariae, ii.13.

41 Catalogo illustrato del Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale, n. 65.

42 Constantiae imperatricis Diplomata, n. 1, cui fanno riferimento le citazioni successive.

43 iura et rationes suas … a quibusdam hominibus iusticiarie vestre de possessionibus, rebus ac tenimentis suis, que pacifice et quiete tenuit tempore magnifici regis Guillelmi … usque ad obitum suum et post, et maxime de tenimento Grumi, quod est in partibus Bari, est per violentiam destituta. Cenni alla questione in Caravale, 1987, p. 387.

44precipimus, quatinus prephatam ecclesiam Montisregalis de omnibus tenimentis, rebus ac possessionibus, quas constiterit eam tenuisse et habuisse tempore prenominati regis usque ad obitum suum, statim in ea sagina et possessione ponatis qua fuit, et deinde, si illi, qui tenimenta, res et possessiones ipsas invadere presumpserint, in eis se ius aliquod habere dixerint, veniant ad curiam nostram super hoc iusticie plenitudinem consecuturi.

45 Paolucci, 1900, pp. 1-24: 8 e Documenti per servire alla storia di Sicilia, Diplomatica, voll. 18-19, p. 33; Kehr, 1902, pp. 129-130, nota 4: dominus Robbertus venerabilis monachus Montis Regalis et prior Vitecti veniens ostendit nobis sacras litteras domine nostre Constancie Romanorum imperatricis et regine Sicilie semper auguste precipientes, ut poneremus in sagina et in possessione ecclesiam predicti Montis Regalis de omnibus possessionibus et tenimentis, quas eadem ecclesia tempore domini regis W. inclite memorie iuste tenuerat et possederat...

46 Constantiae imperatricis Diplomata, n. 11.

47 Quia igitur ex continentia predicti instrumenti, quam diligenter inspeximus et subtiliter a nostris familiaribus iussimus intueri, evidenter apparet, qualiter temporibus dive memorie famosissimi regis Rogerii, patris nostri, baiuli Bitecti contra comitem Robbertum Cupersani, qui tunc Grumum tenebat, predictum tenimentum Viscilie iudiciali sententia vendicarunt et qualiter ipsi ecclesie ex predicto iusto titulo pertineant, cum eciam requisitus esset predictus Conradus, si quod instrumentum contra hoc haberet, nec ostenderet posset, sed ex dictis hominum terre sue crederet se ius in predicto tenimento habere...

48 Su questa notevole figura di giurista e uomo politico è ancora imprescindibile Romano, 1902, pp. 325-326 e il doc. lxxxiii, pp. 589-592.

49 CDB, xiii, n. 80 e n. 81 sull’annessione dell’arcipretura al tesorierato di San Nicola di Bari.

50 Ancora nel 1295, ad esempio, è il vescovo di Bitetto, Marino, a far redigere, su richiesta del procuratore e vicario dell’arciprete di Altamura, copia di due istrumenti, uno del 1232, in cui Federico II concedeva al prete Riccardo di Brindisi l’arcipretura della chiesa di S. Maria fondata ad Altamura esente da ogni giurisdizione nei confronti dell'arcivescovado e vescovado (ed. dell’originale in CDB, xii, n. 1); e l’altro, del 1248, in cui papa Innocenzo IV confermava allo stesso Riccardo la precedente concessione (ed. dell’originale in CDB, xii, n. 3): CDB, xiii, n. 70, pp. 96-98. La controversia sarebbe poi stata risolta a favore di Altamura: CDB, xiii, n. 100.

51 Sulla profonda modifica insediativa e giurisdizionale che la fondazione di Altamura ha nel contesto territoriale dell’Alta Murgia cfr. Andenna, 2008; Andenna, 2010; Violante, 2013. Qualche elemento di analogia con il caso di Cherasco in Provero, 2018.

52 Es. (1195): et deinde euntes per lamam Gravilionis…; CDB, xii, n. 2, 12 febbraio 1243: … et vadit per rectum ad Serram Sculcule et venit ad Gravillonem…; 1299: … et ferit ad locum qui vocatur Scolcula, et tunc fuerunt ibi positi fines lapidei, et per ipsos fines et limites dividitur tenimentum Altamure a tenimento Gravine

53 CDB, xii, n. 2, 12 febbraio 1243: …mandamus, quatinus vos personaliter conferatis ad locum ipsum, ubi sita est terra ipsa, et consideretis diligentius qualitatem et quantitatem territorii ipsius, quo etiam et quantum laborent (sic) et tenent nunc de territoriis Gravina, Matera, Binecta et Bitetta, consignantes illud certis terminis, ut territorium Altamure sit suis finibus limitatum…; CDB, xii, n. 89, 25 luglio 1299: 34. Item ponit et probare intendit dictus archipresbyter ad defensionem suam et ad erigenda intentionem ipsius episcopi gravinensis quod terra Altamure et ecclesia ipsius sunt posite et site in territorio et diocesi Bitecti. 35. Item quod dicta terra Altamure et ecclesie que sunt infra murorum ambitus ipsius terre Altamure sunt, et esse consueverunt, in territorio Bitecti.

54 CDB, xii, n. 2.

55 Gli atti del processo sono editi in CDB, xii, n. 89 (25 luglio 1299), pp. 93-220.

56 1198-1233: cfr. Gams, 1873-1886, p. 859; Eubel, 1898, p. 138.

57 Per il concetto di campus come spazio ibrido cfr. ancora Leturcq, 2018.

58 …quod orta questione inter dominum Turicti … et dominum Grumi … super finibus tenimenti … ipse testis erat mediator inter utrumque dominum de questione predicta, nam dominus Turicti dicebat quod versus fronteriam Grumi non partecipabat cum tenimento Grumi, sed cum tenimento Bitecti, nam illud quod dominus Grumi dicebat esse de tenimento Grumi fuit antiquitus de tenimento Bitecti, et ad hoc probandum fuit productum et ostensum pro parte predicti domini Turicti quoddam publicum et antiquum instrumentum, in quo continebatur totum tenimentum Turicti, et fines eius, et in loco ubi sita est terra Altamure et Ecclesia ponit dictum instrumentum, quod tenimentum Turicti confinat cum tenimento Bitecti, et etiam ultra predictum locum versus fronteriam Gravine extenditur tenimentum Bitecti fere per duo miliaria.

59 Sull’importanza del concetto di habitare cfr. Provero, 2006, pp. 6-7.

60 Tutte le citazioni dei testi sono in CDB, xii, n. 89.

61 Uno sguardo di lunga durata su questo comparto territoriale in Salvemini, 2004.

62 Guillou, 1978; Martin, 2002; Martin 2009.

63 Analogie anche con la Puglia settentrionale, per le quali Violante, 2016 e Loré in questo dossier.

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Table des illustrations

Titre Figura 1. Luoghi citati nel testo (base: Istituto Geografico Militare, Carta topografica d'Italia, 1:25.000, 1947-1958).
URL http://journals.openedition.org/mcv/docannexe/image/15099/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 272k
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Pour citer cet article

Référence papier

Francesco Violante, « Spazi a gestione comune nella Puglia centrale tra xi e xiii secolo: il caso della controversia tra Bitetto e Grumo »Mélanges de la Casa de Velázquez, 51-2 | 2021, 107-124.

Référence électronique

Francesco Violante, « Spazi a gestione comune nella Puglia centrale tra xi e xiii secolo: il caso della controversia tra Bitetto e Grumo »Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 51-2 | 2021, mis en ligne le 01 novembre 2021, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/mcv/15099 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mcv.15099

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Auteur

Francesco Violante

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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