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Notes
Più ampiamente in proposito Bretone 2000, p. 359-364, da cui si cita per la traduzione.
Come per il mondo classico, il momento dell'oralità era centrale nella trasmissione del sapere in genere, e in particolare di quello giuridico, e il rotolo ne costituiva il mezzo espressivo privilegiato, così « il libro in codice – pesante, che si può chiudere e consultare […] – è l’espressione simbolica di una cultura della parola divenuta discorso scritto, e di una comprensione autoritativa del testo » : in tal senso Wieacker 196, p. 95. Lo stretto collegamento tra testo e autorità della norma, la connotazione fortemente « legalistica » del diritto che emerge con piena evidenza dalle fonti richiamate trova conferma nel pensiero di Callistrato, che giustifica con questa considerazione il divieto senatorio, confermato da Antonino Pio, di rifugiarsi presso le statue e le immagini del principe : « le leggi assicurano la protezione, in modo eguale, a tutti gli uomini » (D. 48.19.28.7), testimoniando così l’avvenuta identificazione tra principe e ordinamento. Sul punto Bretone 2000, p. 363.
E’ sufficiente in proposito ricordare la successione dei titoli all’interno del primo libro del Codice Teodosiano : CTh. 1.1 De constitutionibus principum et edictis ; 1.2 De diversis rescriptis ; 1.3 De mandatis principum ; 1.4 De responsis prudentium.
Certo depongono in questo senso la sistemazione secondo un preciso ordine sistematico e cronologico delle costituzioni escerpite ; l'abbandono del proposito di conservare constitutionum ipsa verba a favore di una più ampia facoltà di manipolazione concessa ai compilatori, segno evidente della volontà di dare coerenza alla massa delle costituzioni da Costantino in poi e al tempo stesso di chiarirne e agevolarne la conoscenza ; e inoltre lo stesso ordine impartito, anche se non sempre rispettato (come testimoniano le costituzioni Sirmondiane), di servirsi in giudizio del solo testo delle costituzioni emendato e inserito nel codice evitando così, a fini di chiarezza e certezza normativa, le contraddizioni derivanti dal possibile ricorso ai testi originali o alle costituzioni abrogate in quanto non inserite nella raccolta. Sulle esigenze di certezza che avrebbero ispirato la codificazione teodosiana si sofferma Archi 1988, p. 65-77, e di « préoccupation avant tout pratique » parla Gaudemet 1988, p. 309-327. Che la realizzazione dell’opera di compilazione comportasse anche l’adozione di tecniche di stesura diverse e varianti nelle caratteristiche formali rispetto a quelle ordinariamente rispettate nella composizione delle leggi emanate singolarmente è testimoniato dal confronto tra i testi delle costituzioni Sirmondiane e quelli inseriti nel Codice Teodosiano. Significativi in proposito sono i profondi tagli e aggiustamenti evidenziati dal rapporto tra Const. Sirm. 6 e CTh. 16.2.47 ; 16.5.62 e 64 e, quanto al Codex repetitae praelectionis di Giustiniano, dalle varianti apportate, con la soppressione della clausola di retroattività, al disposto di CI. 5.27.10 e 11, con conseguenti distorsioni interpretative che avevano costretto il legislatore a intervenire ripristinando quella clausola in sede di interpretazione autentica attuata con Nov. 19 del 536, peraltro così giustificando, con esigenze di chiarezza, quei tagli : Etenim in legibus singulatim latis necesse opinor erat, talem in modum legislationi retrorsum referendae locum fieri, in universa vero illa legum collectione per Codicem, qui a nobis nomen traxit, facta merito talia resecari iussimus, ne moles superflua in libris illis perscriberetur. Sul punto Lanata 1984, p. 61.
L’esame dei risultati di tale raffronto rende evidente quale sia stato lo sforzo dei compilatori per corrispondere a quei propositi : i testi raccolti furono fortemente abbreviati, non solo nei preamboli e negli epiloghi, ma anche nel contenuto normativo, senza peraltro alterarne la sostanza ; il dettato delle costituzioni fu spesso riformulato con lo scopo di semplificarne la scrittura, rendendola più conforme al linguaggio comune e quindi, ove possibile, più comprensibile. Studio attento dei rapporti tra Codice Teodosiano e Costituzioni Sirmondiane, con ampio spazio dedicato al raffronto tra i testi corrispondenti inseriti nelle due raccolte, in Matthews, 2000, p. 121-167.
Gesta senatus, 5 : Plures codices fiant habendi officiis. Dictum X ; In scriniis publicis sub signaculis habeantur. Dictum XX ; Ne interpolentur constituta, plures codices fiant. Dictum XXV ; Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscribantur. Dictum XVIII ; Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur. Dictum XII. Insiste sulla centralità dell’« evento-Teodosiano » e sul carattere pacificatore e « conchiusivo » della compilazione realizzata Dovere, 1995, p. 51-119 ; Id. 1996, p. 593-613, ove l’Autore sottolinea come all’effetto ordinante e unificante sotto il profilo giuridico dell’opera codificatoria si associ nella considerazione dei contemporanei un più vasto, stabilizzante effetto d’ordine politico sociale, avente il proprio fulcro nella rappresentazione di un diritto unitario come base per la realizzazione di un imperium che si voleva pur esso unitario. La realizzazione, con il Codice Teodosiano, di un libro di leggi in cui il materiale normativo raccolto era organizzato per materia, secondo precisi criteri sistematici (suddivisione in libri e titoli), ebbe riflessi rilevanti anche sulle modalità di utilizzazione dei testi da parte dei successivi legislatori come della pratica e della letteratura giuridica successiva, introducendo un modus citandi formalizzato attestato tanto dalle Novelle post-teodosiane, quanto da alcune altre fonti giuridiche del V-VI secolo, sia di matrice orientale che occidentale. Ma mentre nelle Novelle post-teodosiane il rimando è talora generico al corpus del Teodosiano nel suo insieme (Nov. Valent. 32 del 31 gennaio 451 e Nov. Valent. 35 pr. del 15 aprile 452), talora più puntuale con l'indicazione esplicita almeno del titolo (Nov. Anthem. 3 pr. del 19 marzo 468), il riferimento è per libro, o per libro e titolo (e talora rubrica) sia nella Consultatio (Cons. VII, 3 e VIII, 5) che nell'Interpretazione che accompagna le Novelle post-teodosiane nella lex Romana Visigothorum, ed è ancora più specifica negli Scholia Sinaitica, che citano il codice secondo la triplice numerazione del libro, del titolo e della costituzione. Nel complesso si realizzava così un rilevante progresso nella tecnica legislativa, che rifletteva in positivo i risultati della stabilizzazione giuridica attuata attraverso la compilazione del Teodosiano. Purtroppo l'effetto prodotto non era destinato a durevole applicazione e già in alcune costituzioni post-teodosiane accolte nel Codice giustinianeo, e poi nelle stesse costituzioni giustinianee anteriori alla pubblicazione del Nuovo Codice, l'eco del Teodosiano si andava progressivamente spegnendo di pari passo con l'utilizzo di un sistema di citazione che prescindeva di norma da quella raccolta. Atteggiamento analogo, pur con qualche oscillazione di segno opposto, è possibile riscontrare anche con riferimento alle costituzioni giustinianee successive alla pubblicazione dei nuovi Codici. In particolare, già con riferimento alle leggi emanate dopo la pubblicazione del primo Codice, il dialogo con la legislazione precedente si orienta secondo prassi stilistiche che, anziché privilegiare l'utilizzazione efficace e razionale dello strumento offerto dal Codice, si limitano a forme generiche di citazione basate sulla menzione aggettivale del nome dell'imperatore (legge anastasiana) accompagnata da una breve sintesi del contenuto (così CI. 5.13.1 del 530 ; fa eccezione CI. 1.4.33 del 534). Discorso in larga misura analogo può essere proposto in relazione ai rapporti Novelle-Codex repetitae praelectionis. Due sole novelle, Nov. 2 del 535 in tema di seconde nozze e Nov. 37 dello stesso anno, sui privilegi della Chiesa africana, contengono rimandi precisi al Codice : nelle altre il rinvio tende a superare l'opera codificatoria per instaurare un dialogo diretto con la legislazione precedente su cui si intende intervenire. Ciò è certo dimostrazione del vivo interesse dimostrato dal legislatore per la storia degli istituti, nella convinzione che la conoscenza storica dei materiali precedenti è il presupposto di un'efficace opera di revisione legislativa. Ma al di sotto di queste considerazioni sta più verosimilmente – com'è stato sottolineato da Lanata 1984, p. 49-105 – una presa di distanza, un atteggiamento critico nei confronti dell'opera di compilazione che in quanto raccolta di testi singoli, semplicemente giustapposti tra loro e non armonizzati in un discorso unitario, non potevano corrispondere a quell'idea di sistemazione organica, capace di superare la confusione di materiali diversi, che già era nei propositi codificatori. Non restava dunque che superare l'opera compilatoria, attraverso un’attività di scomposizione « destinata a permettere una diversa e migliore aggregazione », capace di garantire una disciplina realmente unitaria e coerente.
De Marini Avonzo, 1973, p. 94-99 ; Harris 1991, p. 335-343 ; Bretone 2000, p. 371 ; Purpura 1995, p. 71 ; Cavallo 2002, p. 126-132. Autenticità testuale e vigenza generale delle disposizioni citate costituiscono pertanto gli obiettivi perseguiti e raggiunti dalla compilazione teodosiana sulla scia della normazione valentiniana, ma con ben più ampia vastità di progetto e avvertita sensibilità scientifica. Nuova ne risulta in conseguenza (come osservato da Archi 1976, p. 54) la fisionomia dei destinatari : non si tratta più dei « buoni sudditi », cui si rivolge l’imperatore benefattore del codex magisterium vitae del 429 per insegnare le regole di condotta da osservare, ma « di destinatari sufficientemente educati nel diritto, per discernere nel susseguirsi cronologico dei vari interventi imperiali i principi normativi validi ed, eventualmente, la loro formazione storica ».
In tal senso Talamanca 1995, p. 786-792.
Const. Tanta pr. = CI 1.17.2 pr.
Const. Tanta 18 = CI. 1.17.2.18. In proposito Lanata 1984, p. 165-187 ; Bretone 2000, p. 391. D'altra parte nelle Novelle il sentimento dell'autosufficienza della volontà normativa imperiale e la centralità del ruolo da essa assolto nel continuo adeguamento del sistema giuridico emergono in piena evidenza nella insistita volontà di attribuire rilievo autonomo alle scelte normative emergenti dalla legislazione novellare attraverso la tendenziale attenuazione del rapporto con la compilazione (e i materiali « dati » in essa inseriti), testimoniato dalla sporadicità e genericità dei richiami a essa rivolti (il solo richiamo puntuale al Digesto è in Nov. 87 del 18 maggio 539).
App. Nov. 7. 11. Nella volontà di riordino e conservazione del sistema giuridico « ricevuto » si avverte certamente l’ispirazione classicista che anima il legislatore, il rispetto, l’ammirazione verso una tradizione avvertita come esemplare, ma al tempo stesso quell’attività così come le leggi nuove sono pervase dal sentimento invincibile dell’esclusività della volontà normativa imperiale, capace ormai di intervenire a regolare e disciplinare ogni settore. In questo quadro, di fronte all'unicità della fonte normativa imperiale, pur in un contesto di spiccato classicismo, anche il ruolo dell’interpretazione cambia, essa (come sottolinea Simon 1969, p. 380-383) non tende più « a fornire uno strumentario ben congegnato e praticamente adoperabile di regole giuridiche, con il cui aiuto il giurista pratico possa ordinare e dominare i rapporti della vita » : la sua funzione è ora quella di spiegare e rendere accessibile il materiale ricevuto. Resta in ogni caso il dato delle resistenze incontrate dal diritto della Compilazione in sede di pratica applicazione, su cui hanno portato l’attenzione Van Der Wal 1964, p. 220-233 ; Bonini 1990, p. 233-268.
Con la stessa sistematica del Gregoriano e dell’Ermogeniano la codificazione intendeva insomma creare un corpus che regolasse unitariamente la materia giuridica per tutte le popolazioni. Come territorialmente unico era l’Impero al di sopra delle frammentazioni etniche, altrettanto unico voleva essere il corpo delle leggi, in modo da superare le differenze socio-culturali ed etnografiche. E tali intendimenti unitari sono espressi nella costituzione di Teodosio II al Senato del 429 CTh. 1.1.5 : cunctas colligi constitutiones decernimus.
In particolare nella costituzione del 528 al Senato Haec quae necessario (in quem [Codicem] colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas post eos positas constitutiones oportet), del 529 a Mena Summa (magnum laborem commisimus, per quem tam trium veterum Gregoriani et Hermogeniani et Theodosiani codicum constitutiones quam plurimas alias post eisdem codices […] positas in unum codicem […] colligi praecipimus), del 530 Deo auctore (colligere […] et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere) e del 534 al Senato di Costantinopoli Cordi (Cordi nobis est […] sacratissimas constitutiones, quae in diversa volumina fuerant dispersae […] in unum corpus colligere).
Certo nonostante i propositi di sistemazione e riordino che ispiravano i compilatori ben diversa dalla nozione moderna era la fisionomia dei codici tardo antichi. Mancava in questi ultimi il carattere di insiemi normativi unitari e coerenti, privi di lacune, omogenei nei materiali raccolti. All’interprete si poneva dunque il problema di come individuare il diritto concretamente applicabile. L’esame condotto per l’età medio-bizantina sul ruolo assolto da giudici e giuristi ha consentito di evidenziare come la funzione da essi svolta non fosse un conoscere, un ordinare i concetti secondo categorie e schemi, esulando dall’attività dell’interprete il lavoro di sistemazione concettuale. Il loro operare era in relazione alla soluzione del singolo caso, il diritto nel suo complesso rimaneva estraneo alla loro prospettiva, le norme, spesso in contrasto tra loro, costituivano un argomento, anzi « il più forte degli argomenti possibili » da utilizzarsi in chiave « retorica », la « stabilità delle decisioni e l’uguaglianza del trattamento giuridico » costituivano finalità difficilmente perseguibili
In tal senso Mantovani 1999, p. 512 ; Bretone 2000, p. 397 ; più in generale sull’affermarsi del codex e sulle forme iniziali della sua utilizzazione Sperandio 2001, p. 7-126.
Simon 1973, p. 18-28. Meno libero, più vincolato apparirebbe il ruolo dell’interprete in relazione all’età giustinianea se, come ha sottolineato una recente indagine (Sitzia 2003, p. 275-324), « nel mondo giustinianeo, evidentemente, specie quando si tende nella sostanza a contraddire la volontà del legislatore, occorre motivare le proprie decisioni con minuziosi e sottili riferimenti alla legge ». Ciò ripropone il problema di come l’interprete abbia operato di fronte a un sistema tendenzialmente chiuso e ordinato eppure contraddittorio e spesso disarmonico come quello tardo imperiale, spingendo a ricercare quali criteri egli abbia seguito per individuare il diritto concretamente applicabile : in proposito, con specifico riferimento al Codice Teodosiano, Vincenti 1996, p. 111-131.
Nel 443 ai constitutionarii teodosiani fu dato l’ordine esclusivo di eseguire le opportune trascrizioni del testo sotto il controllo del praefectus urbis, ma non ne fu permessa la vendita. Nel 529 fu conferito al prefetto del pretorio il compito di provvedere alla pubblicazione, edictis ex more propositis, del Codice, inviandone nelle province copie controfirmate dall’imperatore (Illustris igitur et magnifica auctoritas tua […] ad omnium populorum notitiam eundem codicem edictis ex more propositis pervenire faciat). Sul procedimento di pubblicazione e diffusione del teodosiano e sulle finalità perseguite si sofferma Mantovani 1999, p. 533-534 ; problemi di tradizione testuale legati alla circolazione del teodosiano sono affrontati da De Marini Avonzo 1984, p. 85-94.
Quanto alla reale penetrazione e circolazione dei testi della Compilazione giustinianea nei vari territori dell'impero, alcune indicazioni si possono trarre, oltre che da posteriori accenni della legislazione novellare (Nov. 66), da talune considerazioni contenute nel § 14 della costituzione Tanta, ove si sottolinea tra i pregi della compilazione quello di essere contenuta in pochi volumi di mole ragionevole e di prezzo contenuto, accessibili alle borse dei ricchi come dei meno abbienti. Ciò lascia immaginare l'intento di pervenire alla redazione di un numero congruo di copie, tali da soddisfare le esigenze di una diffusione « non limitata all'invio di copie ufficiali nelle sedi periferiche, ma estesa al possesso e all'uso privato » : così Lanata 1984, p. 19. Del resto le testimonianze documentarie e soprattutto i ritrovati papirologici documentano di una discreta circolazione dei manoscritti della Compilazione tanto in Occidente quanto in Oriente e specie nel territorio egiziano. Nonostante però la volontà di assicurare ampia circolazione ai testi di diritto, varie costituzioni del Codice e alcune Novelle mostrano chiaramente come la diffusione a essi assicurata fosse largamente disomogenea nei vari territori dell'impero, e in particolare concentrata nelle città e negli accampamenti militari, ove d'altra parte più diffusa era la conoscenza della scrittura (CI. 6.23.31). Anche nei casi di adeguata diffusione altro problema era poi quello della coerenza e perspicuità del materiale raccolto, e in proposito i testi delle Novelle dimostrano quante difficoltà potessero manifestarsi nell'applicazione e interpretazione di quel materiale e la conseguente frequente esigenza di nuovi interventi.
Perciò in tal senso è da intendere quanto si è detto in dottrina sulla « corretta utilizzazione dello ius principale, diversamente soggetto a distorte interpretazioni » : cfr. Barone Adesi 1998, p. 62. Nel Teodosiano i gesta senatus asseverano la correttezza giuridica, la perfezione formale e la funzione di guida esistenziale dei testi presentati (Noster codex erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit), e ne garantiscono l’autenticità (communi studio vitae ratione deprehensa iura excludant fallacia). L’inaccessibilità delle fonti normative, causa di distorsioni interpretative, l’alterazione, per lo più deliberata e pretestuosa, della documentazione giuridica attraverso la prassi della recitatio restavano relegate a una visione ormai superata.
Sottolinea il ricorrere di questi appellativi in riferimento alla maiestas imperialis nel linguaggio delle cancellerie di quinto secolo e l’estendersi del loro utilizzo, nello stesso torno di tempo, al prodotto dell’attività normativa da questi promanante Lanata 1984, p. 6-9, che rileva come nella legislazione giustinianea queste espressioni abbiano preso il sopravvento su altri epiteti in precedenza di frequente utilizzati (mansuetudo, serenitas) e come la perennità della legge imperiale trovi proprio nella legislazione novellare a più riprese affermazione (Nov. 1.4, 5 del 535 e Nov. 59.7 del 537).
Cfr. anche Nov. 104.2.
Nov. 97.6.2 del 17 Nov. 539. Rileva peraltro l’atteggiamento contraddittorio dei protagonisti dell’opera compilatoria, che « da un lato non potevano esimersi dal complimentarsi con se stessi per avere puntualmente raggiunto i loro ambiziosi obiettivi », ma dall’altro non facevano a essa che spazio limitato e più spesso solo riflesso nella loro successiva attività normativa Lanata 1984, p. 32-33.
Lanata 1984, p. 37, che, pur muovendo dalla considerazione critica rivolta dal legislatore novellare ai risultati del lavoro compilatorio, non può far a meno di rilevare la valenza ideologia assunta da quelle opere « di là dalla lettera dei testi in esse inclusi ed eventualmente «integrati» da costituzioni più recenti ».
Negli scritti politici di età giustinianea sono asseverati come fondamenti alcuni concetti : che la basileia terrestre debba essere imitazione di quella celeste ; che la legittimazione del βασιλεύς all’esercizio del potere sta nella scelta divina ; che l’imperatore è il rappresentante terreno della divinità e la sua investitura dipende da questa non meno che dal riconoscimento degli uomini ; che il suo operato deve rispecchiare gli attributi propri dell’azione divina, facendosi portatore dei valori di giustizia, bontà, sapienza, previdenza, misericordia, propri di quella. Il βασιλεύς non può limitarsi a godere la posizione privilegiata di ministro inviato da Dio. Anzi, se vuole realizzare nel regno terreno le positività di quello celeste, deve preoccuparsi di assicurare il rispetto delle leggi ; curare la retta e imparziale amministrazione della giustizia ; cercare di attuare la concordia fra le gerarchie sociali nella prospettiva della realizzazione di una convivenza giusta in cui ciascuno abbia quanto gli è necessario ; attendere con sagacia alla scelta di collaboratori adeguati, moralmente integri e tecnicamente preparati, ai cui consigli informare la propria azione e alla cui opera appoggiarsi con fiducia. La dottrina della ομοίωσις celeste, di origine platonico-pitagorica, spinge il monarca alla ricerca della perfezione e alla sua realizzazione nel mondo attraverso la disciplina e l’orientamento della condotta dei sudditi. Questo obiettivo implica che il monarca non eserciti potere arbitrario e illimitato ; ma piuttosto, quanto a sé, osservi le norme di cui egli stesso è creatore e interprete ; quanto ai sudditi, pretenda da ciascuno, singolo od organo partecipe della costituzione politica, la dimostrazione di attitudini e capacità in rapporto al ruolo affidatogli per la realizzazione del bene collettivo. E soprattutto regola imprescindibile su cui fondare la realizzazione di uno stabile e ordinato assetto sociale è il rispetto e l’uniforme applicazione di quell’ordinamento giuridico che ha nel lavoro compilatorio la propria realizzazione.
Dell’attenzione posta dall’imperatore, nell’esercizio delle sue funzioni, al perseguimento del benessere dei sudditi testimonia quanto lo stesso Giustiniano afferma nella prefazione a Nov. 8 sull’indefessità della propria fatica e sull’assunzione in prima persona delle preoccupazioni di tutti. Le asserzioni di Giustiniano trovano peraltro riscontro nella descrizione che Procopio fa delle occupazioni dell’imperatore (cfr. Anekdota, ed. J. Haury, in Opera omnia, Leipzig, 1909-13, rist. 1963, 13.28-30, trad. it. a cura di F. Ceruti, Milano, 1977, p. 126-27 ; insieme al cenno in Bell. Vand., ed. Haury, I.9.5, trad. it. a cura di M. Craveri, Torino, 1977, p. 217).
E’ nella realizzazione di queIl’unitario e armonico sistema giuridico, nella sua estensione a tutte le popolazioni soggette al dominio romano, nella sua applicazione generalizzata che l’imperatore individua lo strumento capace di garantire la pace e un ordinato rapporto tra le diverse componenti sociali. Il concetto di pace sotteso all’ideologia politica giustinianea non si identifica dunque con la semplice quiete politica e sociale (εἴρένη), ma assume piuttosto la connotazione di uno stato di grazia conseguente a una condizione di concordia spirituale (animi concentus) operante su un piano etico prima che politico, ma di cui l’esistenza e l’applicazione di un preciso ordine giuridico costituisce presupposto imprescindibile. Così si evince da Nov. 25.2.1, dove, a proposito dell’armonizzazione tra mansioni di diverso contenuto in capo allo stesso funzionario, Giustiniano afferma : Oportet enim eum [...] sancte ac iuste in rebus versari ; atque uti ei mixtus est magistratus, ita etiam animi concentum ei temperatum esse sonis modo acutioribus et intentis, modo lenioribus et remissis.
La realizzazione della pace, secondo Giustiniano, richiede la cessazione all’esterno di ogni forma di belligeranza e la propensione verso la composizione diplomatica dei conflitti. All’interno postula l’instaurazione di un rapporto equilibrato fra le componenti politiche e sociali, tale da portare da un lato al superamento dei contrasti fra ceti contrapposti, dall’altro al controllo dei fenomeni degenerativi e delittuosi (Novv. 24.2, 25.2.2, 26.3.1, 30.5.1, 30.7.1, che vertono per lo più sulla condotta illegale e prevaricatrice dei ceti plutocratici ; Novv. 24.2-3, 25.3-4, 26.4-5, 28.6, 29.5, 30.2-3 e 5, 102 praef., 103.2-3, che ribadiscono l’imprescindibilità della repressione di ogni forma di illegalità, specie se di matrice politica o « mafiosa », commessa dagli organi preposti al controllo dell’ordine pubblico). Ma in una prospettiva di concordia universale non può mancare l’attenzione al miglioramento delle condizioni materiali dei sudditi da attuarsi mediante una politica promozionale (Novv. 17.4.1, 24.3, 25.4, 26.4 pr., 30.8 pr., sulla cura rivolta al miglioramento dei servizi di pubblico interesse ; Novv. 17.14, 24.3, 25.4.2, 30.9 ; App. Novv. 6 e 9, sull’attenzione indirizzata ai problemi dell’inurbamento del ceto contadino e alla tutela del lavoro agricolo). Fonti e bibliografia in Puliatti 1980 p. 48-57 ; Id. 2009, p. 311-328.
Così Lanata 1994, p. 35, la quale sottolinea come « il criterio di differenziazione tra gli alleati o i sudditi da un lato, e gli ‘altri’ sia sempre lo stesso : l’adozione volontaria o forzosa della legge romana ».
Per questa terminologia e per i concetti qui espressi Lanata 1994, p. 27-30.
In tal senso Lanata 1984, p. 37.
CI. 1.29.5.
Per le modalità e i livelli di diffusione delle leggi romane cfr. Puliatti 2008, p. 99-133.
Nov. 31, praef. : Quae temere iacent et effuse si ad iustum ordinem perveniant et bene disponantur, et aliae pro aliis res apparebunt et meliores ex deterioribus et ex inornatis ornatae et ordinatae atque distinctae ex inordinatis prius atque confusis. Per il concetto di ordine in età giustinianea e più in generale per le linee guida che animano il progetto di riordino dei quadri periferici avviato da Giustiniano fin dal 535 più ampia trattazione in Puliatti 1980, p. 10-13.
Cfr. in proposito Lanata 1984, p. 39.
Parla di « opera in qualche misura aperta che prevede espressamente per il futuro un’attività di revisione e di aggiornamento » Lanata 1984, p. 11, la quale osserva « come nella dimensione temporale in cui l’uomo (il legislatore) è inserito, l’attività normativa deve rinunciare a quelle prospettive metastoriche su cui per altro verso egli fonda la propria legittimazione ».
Un quadro delle motivazioni che ispirano la legislazione giustinianea in tema di incesto in Puliatti 2001, p. 196-202, ove si sottolinea come i problemi di maggiore impegno affrontati dalla disciplina novellare si concentrano su tre obiettivi : instaurare un processo di omogeneizzazione della disciplina al fine della creazione di un regime unitario, integrare entro questo regime e sanare particolarismi abnormi, ridefinire lo stato giuridico dei figli incestuosi. Nel dettare questa disciplina il punto di vista da cui il legislatore si colloca è abbastanza complesso. Sotto il profilo etico l’incesto assume veste di violazione della morale e dei divieti da essa imposti e in ultima analisi si configura come « peccato ». Dal punto di vista sociologico è per l’imperatore relazione disonorevole, rapporto bruto, frutto di sessualità smodata e di incontinenza. Quanto infine al profilo sostanziale è relazione innaturale e antigiuridica e dunque reato perché evento illegittimo e legibus repugnans (Nov. 12.1 e 3.1).
Coll. 6.4.1 = CI. 5.4.17, che ne riporta il solo par. 5, promulgata a Damasco nel 295 durante il conflitto con la Persia.
A queste attenuanti si rifà il regime di sanatoria introdotto da Giustiniano con Nov. 139 (per gli abitanti di Sindys e gli ebrei della città di Tiro) e con Nov. 154 (per le popolazioni di Mesopotamia e Osroene) che, nell’intento del legislatore, avevano lo scopo di porre rimedio a situazioni contrastanti con i principi giuridici romani, createsi per influsso dei diritti barbarici o di professioni religiose diverse da quella cristiana, consolidatesi nel tempo e drammaticamente sconvolte dal nuovo regime introdotto con Nov. 12. Si tratterebbe in sostanza di sanatorie di portata ristretta, che estinguono il reato o le sue conseguenze.
CI. 1.3.54.11 (a. 533-534) ; 1.27.2.36 (a. 534) ; 7.37.3.5 (a. 531) ; Novv. 9.3 ; 35.11 ; 36.6.
Si tratta di una concezione attestata quanto meno a partire da Teodosio II e Valentiniano III : lex in aeternum, in perpetuum valitura : cfr. anche CI. 4.21.1 di Arcadio e Onorio del 395. Rileva il fenomeno Lanata 1984, p. 6-9, con più ampi richiami alle fonti anche giustinianee.
Emblematica in proposito è la disciplina dettata in tema di legittimazione dei figli naturali per susseguente matrimonio. A parte i provvedimenti di Zenone (CI. 5.27.5 del 477), di Anastasio (CI. 5.27.6 del 517) e di Giustino (CI. 5.27.7 del 519), numerose sono le disposizioni dettate dallo stesso Giustiniano in proposito, a dimostrazione della ricerca senza esito di una infinita perfettibilità. Già la norma di CI. 5.27.11 del 530 (come attestato da Nov. 74 del 538) era correttiva rispetto a CI. 5.27.10 del 529, ma, a detta dello stesso legislatore, era a sua volta carente, tanto da render necessaria una sua reinterpretazione attuata con Nov. 74. Questa intendeva porsi come legge rigorosa capace di porre argine alla mutevolezza della natura, ma nonostante lo sforzo prodotto e nonostante i numerosi provvedimenti novellari emanati in precedenza dallo stesso Giustiniano (Nov. 12 del 535, cui aveva fatto seguito il tentativo di coordinamento operato con Nov. 18 del 536 e lo sforzo di interpretazione autentica di Nov. 19 del 536) un nuovo intervento si rese purtuttavia necessario, dal momento che, come afferma ancora una volta Nov. 89 del 539 : ne res dispersa maneat, par esse duximus in unam constitutionem totum argumentum congerere, quae instar omnium sufficiat ad ea quae naturales spectant et emendanda et constituenda. In proposito, per il tema della perfettibilità della legge e dell’adeguamento alla incessante mutevolezza della natura, più ampia trattazione in Lanata 1984, p. 165-187.
Rimandi precisi sono riscontrabili solo in Nov. 2 sulle seconde nozze, che richiama, per abrogarle, le norme di CI. 5.9.3 e 6.56.6, e in Nov. 37 relativa alla estensione alla chiesa di Cartagine dei privilegi delle chiese metropolitane, che rinvia alla normazione di CI. 1.27.1 e 2 in materia di prerogative riconosciute alle sacrosante chiese.
Così De Marini Avonzo 2001, p. 283, la quale ricorda l’esempio di Cassiodoro, che nelle Variae mostra di conoscere chiaramente le leggi del Teodosiano, ma non cita mai questo Codice bensì solo le singole norme in esso contenute.
Del resto la stessa Nov. 18 non manca di rilevare ripetutamente la litigiosità elevata e il ricorso frequente alla ‘filantropia’ imperiale per ottenere soluzioni di tipo personale, indice delle difficoltà che le innovazioni introdotte da Giustiniano in tema di legittimazione e di successione incontravano – specie nei territori dove esistevano radicate tradizioni locali di tipo diverso – e dei frequenti tentativi di eludere le norme, che il legislatore riconosce facilitati proprio da « imperfezioni di tecnica legislativa e codificatrice ».
Che in materia successoria nella Compilazione fosse stato compiuto uno sforzo disomogeneo di risistemazione è sottolineato da Lanata 1984, p. 29, che rileva come, mentre nel Digesto si era realizzato un più efficace riordino dei materiali ricevuti, i titoli del Codice mostrerebbero viceversa « non solo una maggiore dispersione, ma una casistica più limitata e basata in prevalenza su materiale risalente ».
Dove può, però, il legislatore, anziché denunciare l'insufficienza della Compilazione, preferisce ammantare la sua decisione sotto il pretesto di un ritorno all’antico, come in Nov. 1, ove il rispetto della volontà del testatore è presentato dal legislatore come un recupero di non meglio specificate affermazioni di « antichi legislatori » (citati ancora una volta genericamente), di quei rappresentanti del classico di cui egli vuole proporsi come continuatore ed erede.
Così l’imperatore giustifica la necessità di promulgare una legge che riordini e disciplini l’intera materia. I materiali in proposito emanati a partire dagli ultimi 150 anni (CI. 5.9.1 del 390) richiedevano, infatti, ad avviso del legislatore, continui miglioramenti, sia perché erano inseriti in una raccolta di testi singoli, sia perché questi progressivamente collegati e cementati tra loro risultavano per la maggior parte confusi. Anche in Nov. 22, peraltro, lo scopo di organicità perseguito non sempre viene raggiunto e soprattutto l’esaustività è contraddetta dalla costante necessità di rimandi.
App. Nov. 7.11.
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