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Ius publicum dedicandi (e consecrandi): il diritto di dedica a Roma

Fabio Giorgio Cavallero

Résumés

Per rendere sacra una res si doveva celebrare una consecratio/dedicatio. Questa cerimonia veniva officiata da un pontefice e da un magistrato. Il primo era necessario per consacrare la res (consecratio), il secondo per dedicarla seguendo le formule dettate dal sacerdote (dedicatio). Tuttavia, mentre soltanto il pontefice massimo o un suo collega minore (Cic., Dom., 124), potevano eseguire la consecratio, la dedicatio poteva essere presieduta da differenti magistrati. Si tenterà qui di comprendere quali questi fossero e secondo quali meccanismi essi venissero incaricati di dedicare una struttura. Ciò significa provare a ricostruire la storia dell’istituto del ius publicum dedicandi.

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Notes de l’auteur

Dedico questo contributo al professor Mario Fiorentini. Ringrazio i professori Paolo Carafa, Luigi Capogrossi Colognesi, Oliviero Diliberto, Eugenio La Rocca, Domenico Palombi, Elena Tassi Scandone, Mario Torelli e Franco Vallocchia per le osservazioni e i consigli prestati. Rimane mia la responsabilità di eventuali inesattezze o errori.

Texte intégral

Premessa

  • 1 Liv., 9, 46, 7.
  • 2 Cic., Dom. 127; 128; 130; 136; Att. 4.2.3 (Cfr. Gai., Inst., 2, 5).
  • 3 Cic., Dom., 136.
  • 4 La dedica «trasformava» una res da profana a sacra (sul significato dei due termini vedi Cavallero (...)
  • 5 Sull’argomento vedi Pottier 1873a, p. 1448-1451; 1873b, p. 41-45; Willems 1887-1883, p. 306-309; M (...)

1Alcune testimonianze di Livio1 e di Cicerone2 sollevano una questione relativa al ius publicum dedicandi3. Il primo ricorda una legge, anonima, che avrebbe regolato le dedicationes di aedes e arae4. Il secondo, invece, cita un’altrimenti ignota lex Papiria normante le consecrationes delle stesse strutture e degli agri. Numerosi studi hanno cercato di comprendere se i due autori ricordino la medesima lex o due distinti provvedimenti5. Si è inoltre cercato di capire se la lex Papiria, non datata da Cicerone, sia stata rogata prima o dopo quella ricordata da Livio per il 304 a.C. I problemi tuttavia non si limitano a questi due aspetti. È infatti necessario provare a comprendere in che modo fosse regolato il diritto di dedica prima e dopo le leges in questione e i cambiamenti che queste eventualmente comportarono.

Epoca Regia

  • 6 Per l’epoca regia la maggior parte delle notizie relative ai templi ne ricorda la costruzione. Rar (...)
  • 7 Liv., 1, 10, 5-7; Dion. Hal., AntRom., 2, 34, 4; Plut., Rom., 16, 5-8 (Per il Tempio di Giove Fe (...)
  • 8 Liv., 1, 10, 5-7.

2Per l’epoca regia le fonti sono concordi nell’attribuire il potere di dedica al Rex: arae e aedes sono dedicate esclusivamente dai sovrani che le fonti presentano come i soggetti sovrintendenti a tutto il processo di consacrazione, dal votum6 alla dedicatio. Per citare soltanto alcuni esempi, secondo il racconto degli antichi, Romolo avrebbe votato e dedicato l’aedes di Giove Feretrio dopo la vittoria sul re di Cenina, Akron7. In questo caso, coerentemente con la tradizione che attribuiva al fondatore la funzione di Rex-augur, Livio descrive un Romolo impegnato nel tracciare lo spazio inaugurato per poi consacrarlo e, successivamente, edificare il tempio8.

  • 9 Liv., 1, 55, 2.
  • 10 Varro, Ling., 5, 74: Odorano di Sabino.

3Anche a Tito Tazio vengono attribuite diverse aree sacre promesse in due momenti distinti. Secondo Livio il re sabino avrebbe votato alcuni fana durante l’occupazione del Campidoglio per poi dedicarli dopo la pace9. Come coreggente avrebbe invece votato e dedicato numerosi altari che, per Varrone, Sabinum linguam olent10.

  • 11 Dion. Hal., Ant. Rom., 2, 65, 4 (cfr. Scott 1999, p. 125-128).
  • 12 Liv., 1, 20, 4 (cfr. Varro, Ling., 6, 94; Andreussi 1996a, p. 135).

4L’aedes Vestae11, così come un’ara a Giove Elicio, era attribuita al re Numa il quale, secondo la tradizione, l’avrebbe dedicata per placare i Mani interpretando i prodigi apparsi con fulmini o con qualche altro fenomeno12.

  • 13 Varro, Ling., 5, 43; Liv., 1, 45, 2-6; Dion. Hal., AntRom., 4, 26; Vir. Ill., 7, 9 (cfr. Venditt (...)
  • 14 Liv., 5, 19, 6; cfr. Dion. Hal., AntRom., 4, 27, 7; 4, 40, 7; Ov., Fast., 5, 196; 6, 569-572; 6, (...)
  • 15 Per il Tempio di Giove Ottimo Massimo nel periodo regio vedi nota 49.
  • 16 Cic., Rep., 2, 20, 36; Liv., 1, 38, 7; Dion. Hal., AntRom., 3, 69, 1; 4, 59, 1; Plut., Publ., 14 (...)

5Le cose non sembra siano cambiate con i Tarquini. Servio Tullio avrebbe dedicato il Tempio di Diana sull’Aventino13 e quello di Fortuna al Foro Boario14. Il Tempio di Giove Ottimo Massimo15 sarebbe stato invece votato da Tarquinio Prisco il quale riuscì a completarne soltanto le fondazioni16. I lavori proseguirono ed erano ormai prossimi al termine quando Tarquinio il Superbo venne cacciato dalla città: l’aedes della triade capitolina fu così la prima struttura dedicata da un magistrato della Res publica.

Fig. 1 – Meccanismi di dedica in epoca regia.

Fig. 1 – Meccanismi di dedica in epoca regia.

Epoca repubblicana

Dal 509 a.C. al 304 a.C.

  • 17 Tempio di Giove Ottimo Massimo (cfr. nota 49), Saturno (cfr. nota 62), Mercurio (cfr. nota 81), Ce (...)

6Per il primo e medio periodo repubblicano conosciamo i dedicanti di dieci templi17.

  • 18 Tempio di Giove Ottimo Massimo, Saturno, Cerere Libero e Libera, Fortuna Muliebris, Dius Fidius, A (...)
  • 19 Secondo Festo (128L.) il lucus di Diana Nemorense fu dedicato da Egerio Bebio in qualità di dictat (...)
  • 20 Tempio dei Castori (cfr. nota 30), Marte (cfr. nota 70).
  • 21 Per il Tempio di Mercurio vedi nota 81.
  • 22 Le ricostruzioni che riconoscono nell’imperium la fonte del diritto di dedica dei magistrati (vedi (...)

7Tra il 509 a.C. e il 304 a.C. sette dediche su dieci18 vennero eseguite da consoli o dittatori19; in due casi si provvide invece alla creazione dei duumviri aedi dedicandae20; soltanto per il Tempio di Mercurio la dedica sarebbe avvenuta ad opera di un centurione primipilo21. Il fatto che questo sia l’unico episodio di dedica non compiuta da un console, da un dittatore o da un duumvir in circa duecento anni solleva alcune perplessità sulle quali sarà necessario tornare più avanti. Lasciando dunque per un attimo da parte quest’ultimo caso, le fonti sembrano indicare che durante il primo periodo repubblicano soltanto alcuni magistrati potessero portare a compimento la dedica di un tempio o di un altare. Vista la presenza esclusiva delle massime magistrature, è stato più volte ipotizzato che il potere di dedica derivasse dall’imperium22. Si deve però rilevare che gli unici dedicanti menzionati fino al periodo successivo alla seconda guerra punica sono consoli, dittatori o duumviri creati ad hoc. Ora, poiché nessuna dedica risulta perfezionata da pretori, e non vi è alcuna testimonianza che attesti la cessione dell’imperium ai duumviri aedi dedicandae, il potere di dedica non sembrerebbe tanto legato all’imperium quanto alla potestà consolare. Anche su questo tema sarà necessario ritornare.

8Prima di procedere, tentiamo di comprendere le modalità con le quali veniva scelto il dedicante di una struttura di culto. Stando agli autori antichi potevano esservi quattro possibilità:

  • Dedica diretta senza alcun tipo di «selezione»23.
  • Sorteggio tra i due consoli in carica24.
  • Dedica di un console absente collega sine sorte25.
  • La creazione dei duumviri aedi dedicandae26.
  • 27 Aberson (1994, p. 10-22) ricava dalle fonti tre circostanze nelle quali re e, successivamente, mag (...)

9Le motivazioni per le quali si sceglieva di ricorrere a una procedura piuttosto che a un’altra sembrano dipendere dal rapporto che esisteva tra colui che aveva espresso il votum e il dedicante27.

  • 28 Tempio di Mater Matuta (cfr. nota 32). Anche il Tempio di Castore e Polluce sembra rientrare all’i (...)
  • 29 Era possibile, anche se non frequente (4 casi su 38 dediche; cfr. Aberson 1994, p. 27), che questa (...)
  • 30 L’aedes Castoris fu dedicata, stando agli antichi, nel 484 a.C. È per noi la prima attestazione de (...)
  • 31 Kniep (1911, p. 49) riteneva che la dedica del Tempio dei Castori ad opera del figlio del votante (...)
  • 32 Il Tempio di Mater Matuta sarebbe stato votato da M. Furius Camillus (Broughton 1951, p. 87) nel 3 (...)

10Nei casi di dedica diretta si può rilevare che la promessa della struttura era stata espressa personalmente dal futuro dedicante (dittatore o console)28. Si prefigura così una sorta di «diritto di prelazione» sulla dedica della struttura da parte di chi l’aveva votata29. Questa possibilità sembrerebbe confermata dal fatto che, in caso di decesso del votante (come avvenne per il Tempio dei Castori30), l’erede poteva essere incaricato della dedica attraverso la sua elezione a duumvir aedi dedicandae. Sono state proposte diverse spiegazioni a questa sorta di ereditarietà del voto31. Nessuna ha però preso in considerazione una possibilità che pare potersi ricavare dalle parole di Plutarco. Relativamente al voto del Tempio di Mater Matuta32 espresso da Camillo lo storico greco racconta:

  • 33 Plut., Cam., 5.1: «Nel decimo anno della Guerra, il Senato abolì le altre magistrature e nominò Ca (...)

Ὴ δὲ σύγκλητος εἰς τὸ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου καταλύσασα τὰς ἄλλας ἀρχὰς δικτάτορα Κάμιλλον ἀπέδειξεν ἵππαρχον δ᾽ ἐκεῖνος αὑτῷ προσελόμενος Κορνήλιον Σκηπίωνα, πρῶτον μὲν εὐχὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς ἐπὶ τῷ πολέμῳ τέλος εὐκλεὲς λαβόντι τὰς μεγάλας θέας ἄξειν καὶ νεὼν θεᾶς, ἣν Μητέρα Ματοῦταν καλοῦσι Ῥωμαῖοι, καθιερώσειν33

  • 34 La possibilità che questa sorta di prelazione derivasse dal riconoscimento di interessi gentilizi (...)
  • 35 Bellocci 2002, § 1-2.

11Il dictator avrebbe dunque fatto voto non soltanto di ricostruire il Tempio di Mater Matuta ma anche di dedicarlo. Ciò lascia aperta la possibilità che questa sorta di «diritto di prelazione» sulla dedica di una struttura derivasse dalla possibilità di includere, tra le clausole del votum, quella indicante chi avrebbe potuto dedicare la struttura34. È già stato notato come non possa escludersi che all’interno di vota non espressi in cerimonie fisse e immutabili vi fosse spazio per l’espressione della volontà del promittente nel determinare il contenuto della promessa e come ciò equivalga, in termini giuridici attuali, all’espressione della volontà dell’atto e degli effetti35. D’altronde, che nel votum potesse essere indicato chi avrebbe potuto solverlo si ricava anche da un passo di Livio in cui è ricordata la formula pronunciata dal console M. Acilius Glabrio prima della partenza per la guerra contro Antioco:

  • 36 Liv., 36, 2, 3-5: «Se la guerra, che il popolo romano ha voluto si intraprendesse contro il re Ant (...)

Si duellum, quod cum rege Antiocho sumi populus iussit, id ex sententia senatus populique Romani confectum erit, tum tibi, Iuppiter, populus Romanus ludos magnos dies decem continuos faciet, donaque ad omnia puluinaria dabuntur de pecunia, quantam senatus decreuerit. Quisquis magistratus eos ludos quando ubique faxit, hi ludi recte facti donaque data recte sunto36

  • 37 Che il voto pubblico potesse contenere anche una clausola con l’indicazione di chi avrebbe potuto (...)
  • 38 Sulla necessità che un voto espresso dal generale in battaglia dovesse essere successivamente appr (...)
  • 39 La sequenza voto - dedica non è l’unica attestata dalle fonti. Anche la locatio sembra essere attr (...)
  • 40 La presenza di una normativa che sottometteva il potere di dedica a un iussum nominativo da parte (...)

12All’interno della formula del votum era dunque possibile che fosse indicato il soggetto che avrebbe dovuto adempiere alla promessa37. Ne consegue che, qualora il voto del generale fosse stato riconosciuto dal Senato38, egli – o un suo erede – avrebbe dovuto procedere alla dedica della struttura39. Si consideri tuttavia che, relativamente alla dedicatio di un tempio, una tale possibilità risulta applicabile soltanto in mancanza di una lex normante il diritto di dedica40.

  • 41 Stando a Livio il Tempio di Apollo fu votato nel 433 a.C. per tentare di fermare una pestilenza ch (...)
  • 42 Liv., 4, 29, 7.
  • 43 È chiaro che il Senato avrebbe dovuto incaricare un magistrato di esprimere il votum. Ciò tuttavia (...)
  • 44 Che il votum espresso da un magistrato a nome di tutta la città non fosse per questo vincolante lo (...)
  • 45 Liv., 9, 46, 7 (cfr. infra).
  • 46 Cfr. Fiorentini 1988, p. 344.
  • 47 Si comprende in questo modo il perché, nel caso del Tempio di Apollo, le proteste del console defr (...)
  • 48 Il Tempio di Cerere, Libero e Libera sarebbe stato dedicato nel 493 a.C. dal console Sp. Cassius V (...)

13Per quanto riguarda la sortitio o la dedica absente collega sine sorte occorre prendere in considerazione il Tempio di Apollo in Circo. Siamo certi che in questo caso il dedicante avrebbe potuto essere sorteggiato tra i due consoli41. Teste Livio infatti, la dedica avvenne absente collega sine sorte e ciò scatenò le vivaci proteste dell’altro console42. Sappiamo inoltre che il votum non fu iniziativa «personale» di un magistrato ma del Senato43. Ciò significa che non si era instaurato alcun vincolo personale tra votante e dedicante, ma soltanto tra la divinità e la Res publica che avrebbe di conseguenza dovuto scegliere un proprio magistrato per realizzare la dedica44. Poiché non tutti i magistrati avrebbero potuto essere incaricati dell’atto, ma soltanto consoli o dittatori45, si comprende perché si sarebbe dovuto ricorrere al sorteggio nel caso di un voto espresso dal Senato. I supremi magistrati, detentori del medesimo potere, erano soggetti parimenti competenti a procedere a una dedicatio46. Pertanto, nel caso fossero stati entrambi presenti a Roma, sarebbe stata necessaria una sortitio. Per la stessa ragione, se uno dei due magistrati fosse stato assente, l’altro avrebbe potuto procedere a una dedica del tutto valida47. Ciò lo si ricava, oltre che dall’episodio del Tempio di Apollo, anche da quanto narra Dionigi di Alicarnasso per il Tempio di Cerere, Libero e Libera48 che sarebbe stato dedicato da Sp. Cassius Vecellinus mentre il collega si trovava fuori Roma.

14Pare dunque che l’assenza di un legame tra votante e dedicante comportasse il ricorso alla sortitio o alla dedica da parte del console absente collega sine sorte. Altri elementi sembrano portare ad analoghe conclusioni.

  • 49 Secondo la tradizione, nel 509 a.C. sarebbe avvenuta la prima dedicatio fatta da un console, quell (...)
  • 50 Il Tempio di Semo Sancus Dius Fidius sul Quirinale sarebbe stato votato da Tito Tazio (Ov., Fast., (...)
  • 51 Liv., 2, 8, 6-7; Cass. Dio., 3, fr. 13.1-4.
  • 52 Plut., Publ., 14, 2; Dion. Hal., AntRom., 5, 35, 3.

15Il Tempio di Giove Ottimo Massimo49 e quello di Semo Sancus Dius Fidius50 erano stati votati da un Rex ma vennero dedicati soltanto in epoca repubblicana. La caduta della monarchia non aveva annullato il valore della promessa fatta alla divinità ma aveva interrotto il vincolo tra votante e dedicante. Le tradizioni sul modo in cui venne dedicato il Tempio di Giove Capitolino sono due: un sorteggio tra i due consoli presenti a Roma51; la dedica di M. Horatius Pulvillus absente collega52. Entrambe le versioni ben si adattano a quanto finora proposto.

16Per quanto riguarda il Tempio di Semo Sancus Dius Fidius, Dionigi di Alicarnasso scrive:

  • 53 Dion. Hal., AntRom., 9, 60, 8: «A Roma il suo collega, Spurius Postumius, dedicò il Tempio di Di (...)

ἐν δὲ τῇ πόλει τὸν νεὼν τοῦ Πιστίου Διὸς Σπόριος Ποστόμιος ὁ συνύπατος αὐτοῦ καθιέρωσε μηνὸς Ἰουνίου ταῖς καλουμέναις Νώναις ἐπὶ τοῦ Ἐνυαλίου λόφου, κατασκευασθέντα μὲν ὑπὸ τοῦ τελευταίου βασιλέως Ταρκυνίου, τῆς δὲ νομιζομένης παρὰ Ῥωμαίοις ἀνιερώσεως οὐ τυχόντα ὑπ᾽ ἐκείνου53.

17Il Tempio di Semo Sancus era dunque stato dedicato da un console mentre il collega era impegnato in una campagna bellica. Anche questo caso rientra di conseguenza nelle procedure sopra delineate.

18Occorre a questo punto affrontare i problemi legati ai duumviri aedi dedicandae.

  • 54 Marquardt (1878, p. 270) riteneva che la magistratura straordinaria dei duumviri aedi dedicandae f (...)

19Relativamente a questi magistrati «straordinari» è bene premettere che il fatto che essi, per quanto ne sappiamo, siano stati creati per la prima volta in seguito alla morte di un votante, non implica che essi venissero incaricati soltanto in casi analoghi. La magistratura doveva infatti essere creata quando mancavano le condizioni necessarie alla corretta dedica di una struttura ossia, visto quanto finora ricostruito, l’assenza dei consoli, del dictator o di chi aveva espresso un voto «personale» durante una battaglia54. Inoltre, come si dirà, il duumvirato era utile per permettere di perfezionare una corretta dedicatio a chi non possedeva una delle cariche magistraturali che la rendevano possibile.

  • 55 Ad eccezione della citazione presente in Mommsen 1887-1891, IV, p. 330 e Niccolini 1934, p. 412, n (...)

20Per definire sulla base di quale potere agissero i duumviri è necessario prendere in considerazione un passo di Cassio Dione spesso tralasciato55 e relativo alla dedica del Tempio di Marte Ultore da parte di Augusto:

  • 56 Cass. Dio, 55, 10, 6: «Risolte queste questioni Augusto dedicò questo Tempio di Marte, sebbene ave (...)

Ἐπὶ μὲν τούτοις τὸ μέγαρον ἐκεῖνο ὁ Αὔγουστος ἐθείωσε, καίτοι τῷ τε Γαΐῳ καὶ τῷ Λουκίῳ πάντα καθάπαξ τὰ τοιαῦτα ἱεροῦν ἐπιτρέψας ὑπατικῇ τινι ἀρχῇ κατὰ τὸ παλαιὸν χρωμένοις56.

  • 57 Cadono in questo modo le obbiezioni sollevate da Orlin 1997, p. 164, nota 4. Non abbiamo purtroppo (...)
  • 58 A ciò si potrebbe obbiettare che sono noti dedicanti edili e censori, privi della potestà consolar (...)
  • 59 La differenza tra il potere assegnato a Gaio e Lucio e ai duumviri aedi dedicandae era, naturalmen (...)
  • 60 Ad es., Liv., 5, 13, 3; 5, 52, 16.

21Il dedicante di un edificio doveva dunque essere investito di una sorta di potestà consolare per poter dedicare una struttura57. Per questo, in linea con la sua politica di ripresa delle tradizioni, Augusto aveva investito i nipoti di un tal potere58. Se ne deduce che anche ai duumviri aedi dedicandae, per perfezionare lo stesso atto, si sarebbe dovuta attribuire una analoga potestà59. Per la creazione di questi magistrati ci aspetteremmo pertanto di trovare, esattamente come per quella dei tribuni militum consulari potestate60, un riferimento ai comizi centuriati. Livio racconta:

  • 61 Liv., 23, 30, 13-14: «Alla fine dell’anno Quinto Fabio Massimo chiese al Senato il permesso di ded (...)

Exitu anni Q. Fabius Maximus a senatu postulavit ut aedem Veneris Erycinae, quam dictator vovisset, dedicare liceret. Senatus decrevit ut Ti. Sempronius, consul designatus, cum [primum] magistratum inisset, ad populum ferret ut Q. Fabium duumvirum esse iuberent aedis dedicandae causa.61

22Sembra dunque possibile ammettere che, almeno fino alla dedica di Fabio nel 215 a.C., i duumviri aedi dedicandae venissero eletti dai comizi centuriati che attribuivano la potestà consolare necessaria a effettuare una dedica ritenuta giuridicamente valida.

23Ipotizzate le motivazioni e le modalità con le quali potevano essere scelti i dedicanti di un edificio si devono considerare i quattro templi finora tralasciati: quello di Saturno, l’aedes Fortunae muliebris, il Tempio di Marte e quello di Mercurio.

  • 62 Livio (2, 21, 1), senza ricordare il nome del dedicante, pone la consacrazione del Tempio di Satur (...)
  • 63 Macr., Sat., 1, 8, 1.
  • 64 Macr., Sat., 1, 8, 1. Questa tradizione appare, oltre che tarda e in contrasto con quella relativa (...)
  • 65 Come console: Dion. Hal., AntRom., 6, 1, 4; come dittatore: Varro in Macr., Sat., 1, 8, 1.
  • 66 Non si riporta qui la possibilità del 501 a.C. visto che in quest’anno il tempio avrebbe potuto es (...)

24Tempio di Saturno62. Stando a Macrobio sarebbe stato votato da Tarquinio il Superbo63. Sull’identità del dedicante vi sono diverse tradizioni. Tralasciando quella che attribuiva la dedica a Tullo Ostilio64, sono ricordate le date del 498 a.C. e del 497 a.C. Livio, riferendosi alla seconda, tace il nome del dedicante. Dionigi e Varrone, indicando la prima, sostengono invece che sarebbe stato T. Larcius a dedicare il tempio in qualità di console o di dittatore65. Nel 498 a.C. Larcio ricoprì entrambe le magistrature. Considerando accettabile questa datazione, il modus della dedica non contrasterebbe con quanto sopra proposto. In ogni caso, al di là di quale cronologia si ritenga verosimile, l’aedes Saturni sarebbe stata votata da un Rex e dedicata da un magistrato della Res publica66: ciò rende l’episodio simile a quello della dedica del Tempio di Giove Capitolino.

  • 67 La dedica del Tempio della Fortuna muliebris è appena citata da Livio (Liv., 2, 40, 12). Maggiori (...)
  • 68 Dion. Hal., AntRom., 8, 55, 4-5.
  • 69 Degrassi 1963, 478.

25Tempio della Fortuna Muliebris67. Dionigi di Alicarnasso non fornisce alcun elemento utile per comprendere la scelta di far dedicare l’edificio al console P. Verginius piuttosto che al collega (Sp. Cassio)68. Secondo la tradizione il tempio sarebbe stato votato dal Senato in conseguenza della richiesta effettuata dalle donne dopo l’episodio di Coriolano. Restano quindi da considerare valide entrambe le possibilità che si sono riscontrate per gli altri casi simili. Verginius potrebbe pertanto essere stato scelto attraverso la sortitio oppure aver dedicato il tempio absente collega sine sorte. Un indizio a favore di quest’ultima possibilità potrebbe forse rintracciarsi nei differenti impegni bellici dei due consoli. Infatti, mentre Verginius rientrò subito a Roma dopo una rapida campagna contro gli Equi, il collega rimase impegnato nello scontro con Volsci e Ernici conclusosi dopo diverse trattative. In questo arco temporale Verginius avrebbe potuto dedicare il tempio in assenza del collega. Non abbiamo tuttavia notizie certe su quando Sp. Cassio rientrò a Roma. Di conseguenza, il suo ritorno potrebbe essere avvenuto prima del 6 luglio, dies natalis del tempio69. La sortitio resta pertanto una possibilità plausibile.

  • 70 Cfr. Coarelli 1996c, p. 44-45.
  • 71 Broughton 1951, p. 100.
  • 72 Liv., 6, 5, 8. Secondo il Patavino, Quinto avrebbe dedicato il tempio in qualità di duumvir Sacris (...)
  • 73 Non sembra infatti esservi alcun legame di parentela tra i magistrati in carica nel 390 a.C. e T.  (...)
  • 74 Vedi nota 72 per l’errore verosimilmente commesso da Livio che parla di un duumvir s.f.
  • 75 Liv., 6, 5, 8.
  • 76 Liv., 6, 5, 7; Diod. Sic., 15, 24, 1 (cfr. Broughton 1951, p. 99).
  • 77 Cassola 1999, p. 147-150.
  • 78 Non è possibile ricostruire con certezza i nomi di tutti i tribuni consolari in carica nel 387 a.C (...)
  • 79 Nel 338 a.C. Cincinnatus fu tribuno militare con potestà consolare e avrebbe potuto essere incaric (...)
  • 80 Liv., 23, 30, 13-14 (cfr. infra).

26Tempio di Marte70. Era stato votato, stando a Livio, durante la guerra gallica e dedicato da T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus71 nel 387 a.C.72 Restano tuttavia sconosciute le circostanze del voto e chi lo formulò. Si potrebbe ipotizzare che, data la situazione di emergenza (e la divinità dedicataria), fosse stato promesso dal Senato73. Sarebbe di conseguenza da spiegare perché vennero creati i duumviri aedi dedicandae74 e non incaricato un magistrato. Come già detto, le condizioni riscontrate per la creazione di tale magistratura straordinaria non implicano che questa venisse attivata soltanto in caso di decesso del votante. Alla base della creazione dei duumviri doveva infatti esservi il riscontro della mancanza delle condizioni necessarie alla dedica: la mancanza dei consoli, del dittatore o, appunto, del votante. Il Tempio di Marte venne dedicato nel 387 a.C.75, anno nel quale erano stati eletti sei tribuni militum consulari potestate76. Secondo gli autori antichi questa carica era stata creata per dare qualche soddisfazione alle pretese della plebe. A partire dal 444 a.C., di anno in anno, il Senato avrebbe deciso se far eleggere due consoli patrizi oppure un collegio di sei membri solo patrizi o anche plebei. In realtà, come intuito da Cassola, le fonti sembrano aver completamente frainteso la natura e i fini della magistratura leggendola all’interno del conflitto tra patrizi e plebei77. Essa fu in realtà probabilmente creata per far fronte ai numerosi impegni militari dovuti all’espansione di Roma nel Lazio e in Italia. Ai due consoli, regolarmente eletti, furono affiancati sei tribuni militari a cui venne attribuita la potestà consolare affinché potessero svolgere compiti militari, amministrativi e giudiziari. Ciò significa che, nell’anno in cui venne dedicato il Tempio di Marte, c’erano ben otto soggetti parimenti competenti a procedere a una dedicatio. Si potrebbe pensare che una sortitio avrebbe potuto indicare il dedicante, ma si deve considerare che così facendo si sarebbe potuto attribuire il potere di dedica a un plebeo. La creazione dei duumviri nel 387 a.C. potrebbe dunque essere spiegata con la volontà dei patres di evitare che un loro strumento di affermazione all’interno del corpo civico potesse essere utilizzato da un membro appartenente a un altro ordine78. Un’altra ipotesi è inoltre plausibile. Nulla esclude che Quinctius Cincinnatus Capitolinus abbia espresso la volontà di dedicare il tempio (da lui votato nel 388 a.C.79) in un momento in cui egli non deteneva alcuna carica. Avrebbe dunque dovuto essere necessariamente eletto, così come Fabio Massimo nel 215 a.C.80, duumvir per perfezionare l’atto.

  • 81 Liv., 2, 27, 5-6; Val. Max., 9, 3, 6. Il centurione primipilo si sarebbe chiamato M. Laetorius (Br (...)
  • 82 Liv., 2, 27, 1-13.
  • 83 L’accenno è alla lex Papiria che, come si dirà più avanti, sembra databile ai primi anni del II se (...)
  • 84 Cfr. infra.
  • 85 Con questo meccanismo vengono ancora eletti i duumviri aedi dedicandae per la dedica del Tempio di (...)
  • 86 Le lex Papiria era certamente attiva tra il 154 a.C. (Cic., Dom., 30 – anno in cui al censore Marc (...)
  • 87 Orlin 1997, p. 169-170 a.C. ritiene che la narrazione di Livio contenga: «many apocryphal elements (...)
  • 88 Cfr. nota 62.
  • 89 Sul culto di Mercurio vedi Combet Farnoux 1980; 1981, p. 457-501 con bibliografia di riferimento.
  • 90 Cfr. Mommsen 1887-1891, II, p. 157; Willems 1878-1883, p. 306 e nota 10; Brassloff 1913, p. 415.

27Tempio di Mercurio. Secondo Livio e Valerio Massimo, la dedica sarebbe stata eseguita da un centurione primipilo alle idi di maggio del 495 a.C.81 Sembra tuttavia difficile accettare questa tradizione. Il racconto del Patavino si inserisce all’interno di una narrazione impegnata a sottolineare i conflitti sorti tra Senato e plebe durante il consolato di Appio Claudio82. In quest’ottica lo storico descrive il rapporto instauratosi tra i due consoli e la plebe. Mentre Appio Claudio sarebbe stato totalmente inviso a questa, il secondo si sarebbe invece mostrato più aperto nei confronti delle richieste che giungevano. Il contrasto sorto tra i due avrebbe successivamente convinto il Senato a rimettere la scelta del dedicante del Tempio di Mercurio al popolo. Non si comprende tuttavia perché il Senato avrebbe dovuto rimette all’assemblea la decisione circa la dedica di un tempio molto prima che una lex rendesse ciò obbligatorio83. Inoltre, se una contesa circa una dedicatio avesse realmente animato i due consoli, si sarebbe potuta effettuare una sortitio per risolvere la disputa. Anche un altro dato, infine, sembra sospetto. Il meccanismo descritto da Livio per l’elezione di M. Laetorius è simile a quello della creazione dei duumviri aedi dedicandae. Eppure, fino all’introduzione della lex Papiria84 la scelta dei dedicanti non era lasciata ai comizi ma era prerogativa del Senato che incaricava un magistrato di sottoporre al giudizio dell’assemblea il proprio candidato85. Livio, che scrive quando era in vigore la lex Papiria, avrebbe dunque narrato l’episodio della dedica del Tempio di Mercurio inserendo nel racconto il meccanismo di elezione a lui noto86. Si tratterebbe, pertanto, di un anacronismo87. Si può supporre che, come per il Tempio di Saturno88, il Patavino conoscesse soltanto l’anno di dedica della struttura ma non il nome del dedicante. Di conseguenza, egli potrebbe aver preso in considerazione una tradizione che attribuiva la dedica di un tempio dalle spiccate caratteristiche plebee89 a un rappresentante di quest’ordine90.

28È a questo punto possibile delineare i seguenti schemi:

Tab. 1. – Rapporto tra votanti e prassi seguita per indicare il dedicante prima del 304 a.C.

Votante Dedicante
Magistrato 1. Stesso magistrato 2. Duumviri aedi dedicandae.
Senato (o Rex ---> Res publica) 1. Dittatore.2. Console sorteggiato.3. Console absente collega sine sorte.4. Duumviri aedi dedicandae.

Fig. 2 – Meccanismi di nomina dei dedicanti prima del 304 a.C.

Fig. 2 – Meccanismi di nomina dei dedicanti prima del 304 a.C.

La lex del 304 a.C. sul ius publicum dedicandi

29Seguendo il racconto di Livio, Cn. Flavius:

  • 91 Liv., 9, 46, 6-7: «Gneo Flavio […] dedicò il Tempio della Concordia nell’area di Vulcano con grand (...)

Aedem Concordiae in area Volcani summa invidia nobilium dedicavit; coactusque consensu populi Cornelius Barbatus pontifex maximus verba praeire, cum more maiorum negaret nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare. Itaque ex auctoritate senatus latum ad populum est ne quis templum aramue iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris dedicaret.91

  • 92 Secondo Orlin (Orlin 1997, p. 163-164) le parole di Livio, seppur veritiere per la legge riportata (...)
  • 93 In Sini 1995a, p. 83-84, 90 (ripresa in 1995b, p. 175) si trova l’ipotesi, basata su una lettura d (...)
  • 94 Franchini 2008, p. 194-195 (Cfr. inoltre quanto detto supra circa il Tempio di Mercurio).
  • 95 La lex del 304 a.C., in effetti, dichiarava inefficaci atti compiuti in violazione di divieti. Poi (...)
  • 96 Oltre che, chiaramente, quello che poteva provenire dalla maggioranza dei tribuni (cfr. tuttavia n (...)
  • 97 Franchini 2008, p. 194-195. Si noti come la legge citata da Livio riguardasse propriamente il diri (...)
  • 98 Franchini 2008, p. 194.
  • 99 Orlin 1997, p. 166-167. 
  • 100 Orlin 1997, p. 166.
  • 101 Occorre osservare che, per il periodo precedente alla rogatio della lex Papiria, non sono noti cas (...)
  • 102 Orlin 1997, p. 166.
  • 103 Per le fonti e la bibliografia relativa al rapporto tra Flavio e la plebe vedi note 105-108.
  • 104 Licin. Mac, fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch.: Patre libertino humili fortuna ortus (cfr. Liv., 9, 46, 1)
  • 105 Liv., 9, 46, 10-14: Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis factio, Ap. Claudi censura vires nact (...)
  • 106 Val. Max., 2, 5, 2.
  • 107 Sul legame politico tra Appio Claudio Cieco e Cn. Flavio, sugli interventi messi in atto in favore (...)
  • 108 Val. Max., 2, 5, 2.

30Stando alle parole attribuite a Barbato, fino al 304 a.C. la dedica di aedes e arae veniva regolata dai mores. Secondo queste consuetudini, soltanto consoli e imperatores avrebbero potuto perfezionare tale atto92. Se ne deduce che, fino all’eversiva azione di Cn. Flavio non esisteva alcuna lex in materia di ius publicum dedicandi93. Pertanto, prima del 304 a.C., era considerato sufficiente il valore intrinseco dei verba e dei gesta rituali per portare a compimento una corretta dedicatio94. Sottomettere quest’ultimi a una lex che poteva dichiararli nulli (era, dunque, una lex perfecta95?), non perché eseguiti in maniera scorretta ma per la mancanza di un iussum senatoriale96 significò sottoporre al controllo del Senato ciò che fino ad allora era stato di esclusiva pertinenza pontificale97. Si deve dunque attribuire all’anonima legge citata da Livio una notevole portata innovativa rispetto al periodo precedente98. Nonostante ciò, risulta difficile accettare l’ipotesi che essa sia frutto del conflitto tra Senato e collegio pontificale99. Eric Orlin ha indicato nell’azione del pontefice massimo la causa che avrebbe portato alla legge. Barbatus avrebbe interferito in una dedicatio: «asserting who was or was not qualified to dedicate a temple»100. La risposta del Senato sarebbe perciò stata quella di appoggiarsi alla plebe – garantendogli un maggiore coinvolgimento in atti relativi al ius sacrum attraverso il giudizio dei tribuni101 – per evitare la possibilità di una nuova interferenza del collegio pontificale in materia di ius publicum dedicandi. In altre parole: «The issue confronted in 304…concerned Senatorial vs. Priestly control over the approval of dedicants»102. Bisogna riconoscere che questa ricostruzione non tiene conto né della narrazione liviana - che riconduce alla rottura di Cn. Flavio (appoggiato dal volere popolare103) le cause della legge – né dell’impossibilità del Senato di agire in un campo non normato dal ius. Si tratta di aspetti che sembrano condurre verso una differente interpretazione. Innanzitutto, occorre ricordare che Cn. Flavio, libertinus di umili origini104, era inviso all’aristocrazia gentilizia fin dal momento della sua elezione, avvenuta sotto la spinta del partito plebeo ampliamente accresciuto dall’azione del censore Appio Claudio Cieco105. Di quest'ultimo Flavio era lo scriba106 e in più occasioni si prestò ad azioni indirizzate a colpire la nobilitas attraverso provvedimenti a favore della nuova classe dirigente patrizio-plebea107. Tra questi vi fu l’abrogazione della segretezza della gestione del ius all’interno del collegio dei pontefici108. Ciò significò rendere pubblico il contenuto degli archivi pontificali (e i fasti) in modo da sottrarre ai patrizi il controllo su alcuni aspetti del ius sacrum anche senza l’accesso diretto dei plebei ai sacerdozi. L’azione di rottura in materia di ius publicum dedicandi sembra andare nella stessa direzione e può essere spiegata proprio con la volontà di intervenire in un campo fino a quel momento normato soltanto dai mores. La nobilitas non possedeva di conseguenza alcun strumento legislativo da opporre alle pretese dell’edile curule. Il pontefice massimo, certamente patrizio e custode - insieme ai colleghi minori – proprio dei mores, era di conseguenza l’unico in grado di opporre un veto che venne basato, non a caso, sul mancato rispetto delle antiche usanze. L’azione di C. Barbatus sembra dunque configurarsi come l’extrema ratio per contrastare una chiara sfida all’autorità della nobilitas che, fino al 300 a.C. (lex Ogulnia – accesso dei plebei ai massimi sacerdozi), detenne il monopolio sui mores. Non è quindi escluso che il veto pontificale sia stato lo strumento - l’unico a disposizione – attraverso il quale si cercò di bloccare l’ennesima azione eversiva di un edile, per giunta plebeo e sprovvisto della potestas necessaria a recte dedicari. Il tentativo non andò tuttavia a buon fine. Il pontefice infatti, coactus consensu populi, venne obbligato a verba praeire, ossia a garantire la validità dell’atto con il rispetto delle parole e dei gesti rituali necessari. Si trattò, verosimilmente, di una fondamentale vittoria di Cn. Flavio in un momento in cui le grandi famiglie plebee premevano ormai costantemente per ottenere l’accesso ai massimi sacerdozi.

  • 109 Ziolkowski 1992, p. 228.
  • 110 Franchini 2008, p. 195 (cfr. infra).
  • 111 Liv., 6, 22, 7; 4, 51, 3; Vell. Pat., 2, 91.
  • 112 Nocera 1940, p. 162 e nota 2 (cfr. Fiorentini 1988, p. 340).

31Prima di proseguire occorre soffermarsi brevemente su un’espressione utilizzata da Livio. Secondo Ziolkowski109 la formula coactus consensu populi indicherebbe che il pontefice fu costretto a verba praeire attraverso un plebiscito. Si dovrebbe però in questo caso spiegare come molto prima della lex Ogulnia (300 a.C.) e Hortensia (287 a.C. – equiparazione dei plebisciti alle leges comiziali), una decisione del popolo potesse influenzare la celebrazione di un atto di culto svolto conformemente al rituale pontificale110. Si dovrà dunque immaginare che l’espressione, certamente sibillina, si riferisca più a un atto di approvazione pubblica che non alla votazione comiziale. Lo studio di Nocera sul potere dei comizi e sui suoi limiti ha preso in considerazione la questione. Stando a quanto afferma lo studioso, nei rari casi in cui viene citata111, l’espressione consensus populi sarebbe da riferire: «alla opinione pubblica, alla approvazione pubblica in genere e non alla decisione in forma di comizi»112.

  • 113 Ziolkowski 1992, p. 228 (con posizioni tuttavia differenti rispetto alle conseguenze del successo (...)
  • 114 La vicenda di Flavio è di appena quattro anni precedente alla rogatio della lex Ogulnia che consen (...)
  • 115 Ritenere che la legge abbia riguardato soltanto i magistrati privi di imperium implicherebbe che l (...)

32Una volta che il pontefice massimo fu obbligato ad agire contro gli stessi mores, al Senato non rimase altra possibilità che far rogare una lex necessaria a evitare il ripetersi di altri casi simili. Ciò conduce a ipotizzare che la norma introdotta nel 304 a.C. fu indirizzata a sottrarre alla plebe la possibilità di esercitare nuovamente pressioni affinché un pontefice assistesse, in una dedicatio, un magistrato non abile a celebrarla. Sorge così spontaneo domandarsi perché, tra gli organismi/magistrature in grado di esprimersi su chi potesse dedicare, siano stati compresi anche i tribuni. La risposta è forse insita nelle premesse della rogatio. La legge era diretta conseguenza di una vittoria ottenuta dalla plebe113 e difficilmente questa avrebbe accettato di restare totalmente esclusa dalla possibilità di esprimersi in materia di ius publicum dedicandi. La lex del 304 a.C. fu dunque probabilmente il giusto compromesso raggiunto tra i patres, decisi a limitare la possibilità che chiunque potesse dedicare un edificio, e i plebei, sempre più interessati a divenire parte attiva nel controllo dei culti pubblici114. Se così fosse, è difficile immaginare che tale lex valesse soltanto per i magistrati privi di imperium come proposto da Ziolkowski115.

Fig. 3 – Meccanismi di nomina dei dedicanti dopo il 304 a.C.

Fig. 3 – Meccanismi di nomina dei dedicanti dopo il 304 a.C.

Dal 304 a.C. alla fine della seconda guerra punica

  • 116 Tempio di Salus (cfr. nota 118), Victoria (cfr. nota 119), Quirino (cfr. nota 121), Iuppiter Liber (...)
  • 117 Cfr. Appendice II.
  • 118 L’aedes Salutis fu dedicata nel 302 a.C. dal dittatore C. Iunius Bubulcus Brutus (Broughton 1951, (...)
  • 119 Il Tempio di Vittoria fu dedicato nel 294 a.C. dal console L. Postumius Megellus (Broughton 1951, (...)
  • 120 Forse nel 238 a.C. Ti. Sempronius Gracchus (Broughton 1951, p. 221) dedicò il Tempio di Iuppiter L (...)
  • 121 Tempio di Quirino. Venne dedicato nel 293 a.C. A eseguire l’atto fu il console L. Papirius Cursor (...)
  • 122 Tempio di Honos et Virtus. Il voto avvenne nel 222 a.C. (Liv., 27, 25, 7-9) ad opera di M. Claudiu (...)
  • 123 L’aedes Concordiae fu votata nel 218 a.C. dal pretore L. Manlius Vulso (Broughton 1951, p. 238) du (...)
  • 124 Liv., 22, 61, 5-10 (cfr. Münzer 1928, p. 1222-1223).
  • 125 Dopo la sconfitta di Cannae, Varro riparò presso Venusia (Polib., 3, 106-116; Liv., 22, 38-50; alt (...)

33Tra la dedicatio di Flavio e la sconfitta di Cartagine abbiano notizia degli autori di otto dediche116. Da queste risulta evidente che la legge del 304 a.C. non comportò una rottura con la consuetudine precedente. Stando a quanto possiamo ricavare dalle fonti, fino al 205 a.C. le dediche continuarono infatti a essere perfezionate esclusivamente da dittatori, consoli o, in sostituzione di questi, dai duumviri aedi dedicandae117. Il dato sembra confermare l’ipotesi che la lex fu rogata proprio in difesa degli antichi mores. Anche le motivazioni con le quali vennero scelti i dedicanti paiono analoghe a quelle precedenti. In ben tre casi – Tempio della Salute118, della Vittoria119 e quello di Libertas120 – il dedicante risulta lo stesso che aveva promesso la struttura. In due occasioni ciò non poté invece avvenire per la morte prematura del votante. Furono di conseguenza i rispettivi figli nelle vesti ora di console121, ora di duumvir122 a perfezionare l’atto solenne. Si riscontra dunque nuovamente quella sorta di «diritto di prelazione» già ipotizzato per il periodo precedente. Lo stesso diritto sembra assente per il Tempio di Concordia123, dedicato da un duumvir (M. o C. Atilius) apparentemente privo di relazione con il pretore L. Manlius Vulso che lo aveva votato. Si deve tuttavia considerare che, nell’anno in cui il tempio fu dedicato (216 a.C.), Manlio era verosimilmente ostaggio di Annibale124 e perciò impossibilitato a compiere l’atto. La necessità di ristabilire la pax Deorum dopo il disastro di Cannae potrebbe aver portato a nominare i duumviri subito dopo il termine dell’edificio, così da dedicarlo immediatamente. Ciò sembra ancor più plausibile se si considera che nemmeno i consoli avrebbero potuto sostituirsi al pretore. Uno, L. Aemilius Paulus, era rimasto ucciso sul campo di battaglia; l’altro, C. Terentius Varro, si trovava in Puglia125. A Roma non vi era quindi alcun magistrato che potesse essere incaricato della dedica di un edificio. Né è plausibile supporre che proprio in questo caso si sarebbe ricorso a una dedicatio irrispettosa dei mores, anche se ormai superati da una legge. Proprio perché si trattava di ristabilire la pax Deorum, non si volle probabilmente tralasciare alcuno scrupolo religioso e si evitò una dedica perfezionata, seppur in assenza dei consoli, da un magistrato minore.

  • 126 Nel 217 a.C., dopo la disfatta subita al Lago Trasimeno, vennero consultati i libri Sibyllini (Liv (...)
  • 127 Liv., 23, 31, 9.
  • 128 A ciò si aggiunga che, poiché i vota per le due strutture erano stati fatti su indicazione dei libr (...)

34Lo stesso scrupolo religioso, per giunta dovuto alla medesima situazione di emergenza, sembra spiegare anche l’unico caso noto di votanti eletti a duumviri aedi dedicandae (Templi di Mens e di Venus Erycina126). Q. Fabius Maximus era stato indicato dai libri Sibyllini come colui che avrebbe dovuto eseguire il voto di uno dei due templi127. Facile pensare che questo elemento sia stato da egli fortemente sottolineato al momento della richiesta di dedicare una delle due strutture, separate soltanto da un piccolo canale128.

  • 129 Aberson 1994, p. 120-132. Lo studioso individua sette possibilità circa il rapporto voto-dedica (p (...)
  • 130 Vedi nota 34 circa le possibili cause per le quali veniva avvertita la necessità di far dedicare u (...)

35Si noti inoltre che non soltanto si continuò a consentire la dedica esclusivamente ad alcuni magistrati, ma venne mantenuta, come dimostrato da Aberson129, anche la continuità tra il votante e il dedicante riscontrata per l’epoca precedente nel caso di templi votati da un magistrato in guerra. Ciò, oltre a essere indizio a favore di quanto detto circa le caratteristiche del votum130, evidenzia come anche dopo la rogatio di una lex che, in linea di principio, permetteva di attribuire a chiunque il diritto di dedica grazie a un iussum personale da parte del Senato, le precedenti consuetudini continuarono a essere rispettate.

  • 131 Si pensi, ad esempio, alle numerose proroghe dell’imperium (vedi, ad esempio: Liv., 27, 22, 6; 29, (...)

36Quanto finora ricostruito mostra come nemmeno durante l’emergenza dovuta alla guerra annibalica si derogò alle antiche usanze in materia di dediche di edifici sacri. Questo elemento, paragonato alle numerose eccezioni alla normale prassi costituzionale riscontrabili tanto in ambito politico che militare131, rende plausibile ipotizzare che furono proprio gli scrupoli religiosi a condurre verso un tale attaccamento agli antichi mores. Attaccamento che, come stiamo per vedere, in parte si perse all’indomani della vittoria su Cartagine.

La lex Papiria e gli anni della conquista

  • 132 Per la possibilità di identificare la lex Papiria con quella del 304 a.C. vedi vedi Bouché-Leclerc (...)

37Prima di prendere in considerazione le dediche effettuate dopo la guerra annibalica occorre riportare alcuni passaggi dell’orazione pronunciata da Cicerone in difesa della sua casa. In questi è infatti citata la lex Papiria ed è necessario in primis comprendere se essa non sia la stessa descritta da Livio132.

  • 133 Cic., Dom., 127-128: «So infatti che c’è un’antica legge tribunizia che vieta di consacrare un edi (...)

Video enim esse legem veterem tribuniciam quae vetet iniussu plebis aedes, terram, aram consecrari; neque tum hoc ille Q. Papirius, qui hanc legem rogavit, sensit, neque suspicatus est fore periculum ne domicilia aut possessiones indemnatorum civium consecrarentur [...] Sed quia consecrabantur aedes, non privatorum domicilia, sed quae sacrae nominantur, consecrabantur agri, non ita ut nostra praedia, si qui vellet, sed ut imperator agros de hostibus captos consecraret, statuebantur arae, quae religionem adferrent ipsi <ei> loco <qua> essent consecratae, haec nisi plebs iussisset fieri vetuit [...] Lex Papiria vetat aedes iniussu plebis consecrari133.

38Dalle indicazioni fornite dall’oratore di ricava che la lex Papiria:

  • Era, più precisamente, un plebiscito134 ed era dunque stata approvata in modo differente rispetto a quella del 304 a.C. quando vi era stata una rogatio ai comizi.
  • Regolamentava la possibilità di consacrare135 mentre l’anonima lex del 304 a.C. normava l’elezione del dedicante di una struttura.
  • Comprendeva la regolamentazione della consacrazione di aedes, arae e agri136 che non rientravano nella legge citata da Livio.
  • Prevedeva un iussum populi o un plebis scitum137 quale strumento costitutivo della res sacra, mentre la lex precedente lo assegnava al Senato o alla maggioranza dei tribuni.
  • 138 Un altro indizio a favore di questa possibilità è rintracciabile nel fatto che per ipotizzare una (...)
  • 139 Cic., Dom., 130: At videte quanta sit vis huius Papiriae legis in re tali, non qualem tu adfers sc (...)
  • 140 Un tentativo in questa direzione si trova in Paoli 1946-1947, p. 176 dove la lex Papiria è posta p (...)
  • 141 Franchini 2008, p. 193 nota 328.
  • 142 Sui problemi legali e sulla struttura dell’orazione pronunciata da Cicerone dinnanzi al collegio p (...)
  • 143 La possibilità di esprimersi circa la consacrazione non è certamente da intendersi come l’opportun (...)
  • 144 Niccolini 1932, 76. Si riesce così a tracciare una «evoluzione» del ius publicum dedicandi che par (...)
  • 145 Cic., Dom., 136: Habetis in commentariis vestris C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando (...)
  • 146 Cic., Dom., 136: Quod in loco publico Licinia, Gaii filia, iniussu populi dedicasset, sacrum non v (...)
  • 147 Cic., Att., 4.2.3: Cum pontifices decressent ita, Si neque populi iussu neque plebis scitu is qui (...)
  • 148 Cfr. n. 4.
  • 149 Il fatto che Cicerone nella sua arringa non nomini mai il precedente intervento legislativo è un f (...)
  • 150 Fiorentini 1988, p. 335.

39Stabilite queste differenze, sembra necessario ammettere che i due provvedimenti siano da riferire a diversi interventi legislativi138. Altra questione è comprendere quando e perché venne approvata la legge che Cicerone ricorda. Possediamo un terminus ante quem nel 154 a.C., anno nel quale la legge era certamente attiva139. Difficile ipotizzare che fosse più antica di quella descritta da Livio140: si dovrebbe infatti spiegare la presenza di una legge che molto prima della lex Ogulnia (300 a.C.) e della lex Hortensia (287 a.C.) sottoponeva al controllo della plebe atti di culto celebrati in conformità al rituale pontificale141. Tuttavia, non è questo l’unico indizio a favore di una posteriorità della lex Papiria. Il contesto nel quale venne pronunciata l’arringa pro domo sua ad pontifices142 esclude che l’oratore possa aver utilizzato termini afferenti il ius sacrum senza la massima precisione. Deve essere per questo rilevato il fatto che nella descrizione della lex Papiria l’Arpinate menzioni soltanto l’atto della consacrazione e mai quello della dedica. Stando alle parole di Cicerone la legge prevedeva che la consecratio fosse possibile soltanto in base a un iussum dei comizi o della plebe. La differenza con la norma del 304 a.C. è evidente poiché questa attribuiva al Senato o ai tribuni la possibilità di fornire il iussum necessario a recte dedicari; la lex Papiria sottoponeva invece al giudizio del populus (o della plebe) la possibilità di decidere se un ager o una struttura potesse essere resa giuridicamente sacra143. Ciò significa che la legge citata da Cicerone fu «di carattere molto più radicale in senso favorevole alla plebe»144 e, quindi, verosimilmente posteriore rispetto a quella del 304 a.C. Ma c’è di più. Cicerone ricorda tre casi in cui venne applicata la lex Papiria: l’azione del censore C. Cassio145; la dedica della Vestale Licinia146 e la dedica del monumentum libertatis in una porzione della sua casa147. Sono tutti episodi relativi a una dedicatio, non a una consecratio148. Ciò significa che la lex Papiria sostituì la legge precedente integrandola e ampliandola149 e che pertanto comitia o concilia plebis dovevano essere convocati per esercitare due differenti competenze: quella legislativa, per procedere alla votazione della lex per la consacrazione della struttura e quella elettiva per la nominatim praefectio necessaria alla sua dedicatio. Se ne deduce che la lex consecrationis doveva contenere sia l’ordine di edificazione della res sacra sia l’autorizzazione nominale per procedere alla dedicatio150. Sulle due iscrizioni poste sugli altari dedicati da Postumio Albino a Largo Argentina e all’Esquilino si legge la seguente formula:

  • 151 CIL VI, 3732; CIL I2, 2711.

A(ulus) Postumius A(uli) f(ilius) A(uli) n(epos) Albi(nus) / duovir lege Plaetoria151

  • 152 Münzer 1950, p. 1947-1948.

40Gli altari sarebbero dunque stati costruiti su ordine di una lex – presentata da un Plaetorius – con la quale venne attribuito anche il potere di dedica ad Aulo Postumio Albino. Ciò sembrerebbe un indizio a favore di quanto si è finora ricostruito. Non solo. Se l’iscrizione fosse realmente riconducibile alla lex Papiria, essa sarebbe un documento utile a stabile un più preciso terminus ante quem rispetto al 154 a.C. Si potrebbe tuttavia obiettare che questo specifico caso riguarda l’elezione dei duumviri aedi dedicandae che già in precedenza necessitavano di un passaggio dinnanzi ai comizi. Ma bisogna considerare che il Plaetorius citato nell’iscrizione doveva essere un tribuno della plebe152 e, in quanto tale, non avrebbe potuto che rogare la lex ai concilia plebis i quali, insieme all’autorizzazione per la consacrazione, conferirono a Postumio Albino la nominatim praefectio per recte dedicari. Il che conduce alle seguenti considerazioni:

  • poiché, come già detto, la lex del 304 a.C. non prevedeva la possibilità che i concilia plebis si esprimessero in materia di ius publicum dedicandi, le iscrizioni poste sull’altare di Largo Argentina e su quello di Vermino sono un forte indizio del fatto che nel 175 a.C. la lex Papiria fosse già attiva;
  • quest’ultima attribuì anche ai concilia plebis la capacità di nominare i duumviri. Capacità che, fino a quel momento, era stata prerogativa esclusiva dei comizi centuriati. I nuovi meccanismi di elezione compresi nella lex Papiria non prevedevano dunque più la necessità di attribuire la potestà consolare a chi doveva dedicare una struttura. D’altronde, come si vedrà, dopo la seconda guerra punica iniziarono a dedicare aedes anche censori, pretori e, almeno in un caso, Vestali153. Ciò significa che la nominatim praefectio attribuita con un iussum populi o un plebis scitum divenne lo strumento con il quale si forniva l’autorizzazione sia alla consacrazione che alla dedica di una res154. Non sorprende pertanto di trovare in Elio Gallo, giurista che con buoni argomenti è stato collocato nella prima metà del II secondo secolo a.C.155, la seguente definizione di sacrum:
    Gallus Aelius ait sacrum esse quocumque modo156 atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis, sive ara, sive signum, sive locus, sive pecunia, sive quid aliud quod dis dedicatum atque consecratum sit157.
    Non era dunque la consacrazione in sé a determinare la qualifica giuridica di sacra per una struttura, bensì la provenienza dell’atto. Tuttavia, i meccanismi di consacrazione e dedica non erano più nelle mani del Senato (come all’indomani della lex del 304 a.C.) ma legati agli instituta civitatis da identificare con quel iussum populi o plebis scitum stabiliti con la lex Papiria158. Il che sembra deporre a favore di quanto si è finora ipotizzato;
  • data la facilità e la velocità con i quali i concilia plebis potevano essere convocati rispetto ai comizi lascia pensare che fu l’assemblea l’organismo più utilizzato per fornire l’autorizzazione alla consacrazione e alla dedica. In questo modo, inoltre, i nobiles potevano contare sulle vaste clientele a loro disposizione159.
  • 160 Liv., 23, 30, 13-14 (per il testo vedi supra).

41Resta a questo punto da capire se è possibile individuare anche un terminus post quem per la rogatio della lex Papiria. Per farlo occorre tornare alla dedica del Tempio di Venere Ericina da parte di Fabio Massimo. L’episodio può essere così riassunto160:

  • Richiesta di Fabio Massimo (privo di cariche) al Senato di dedicare l’aedes da lui votata.
  • L’assemblea incarica il console dell’anno successivo di presentare la questione ai comizi.
  • I comizi sono convocati dal console che propone Fabio quale duumvir.
  • I comizi eleggono Fabio Massimo duumvir.
  • 161 Poiché i comizi sembrano convocati per fornire a un soggetto la nominatim praefectio necessaria a (...)

42Anche questo caso riguarda dunque l’elezione di un duumvir aedi dedicandae, per giunta eletto dai comitia centuriata. Ciò rende più complesso il discorso poiché la procedura potrebbe essere tanto quella prevista dalla lex del 304 a.C. tanto quella definita dalla lex Papiria161. Vi sono tuttavia alcuni indizi che sembrano rendere più plausibile la prima possibilità:

  • il fatto che la richiesta di Fabio Massimo sia indirizzata al Senato162;
  • l’evidenza che il populus non risulta riunito per scegliere un candidato ma soltanto per approvarne uno indicato dal Senato163.
  • 164 Fiorentini 1988, p. 333.
  • 165 Cfr. Fiorentini 1988, p. 333; contra Stambaugh 1978, p. 558. Ziolkowski (1992, p. 227) ritiene che (...)
  • 166 Liv., 40, 52, 1.

43Il che porta alla conclusione che era ancora quest’ultimo l’organo «competente a fornire l’autorizzazione»164 alla dedica del tempio e che il passaggio dinnanzi ai comizi fu necessario poiché si doveva eleggere Fabio Massimo, privo di cariche, duumvir aedi dedicandae. In sostanza, la procedura descritta da Livio per la dedica del Tempio di Venere Ericina sarebbe ancora quella del 304 a.C.165: la lex Papiria dovrebbe dunque datarsi tra il 215 a.C.166 e il 175 a.C. Anche non accettando questa ricostruzione, altri elementi sembrano consentire non soltanto di proporre una simile cronologia ma anche di precisarla ulteriormente.

  • 167 Münzer 1949a, p. 1014.
  • 168 Münzer 1949b, p. 1074.
  • 169 Alcuni esponenti dei Papirii Carbones della prima sono ancora attestati alla fine dell’epoca repub (...)
  • 170 Stein 1949, p. 1004-1005. 
  • 171 Münzer 1949, p. 1014, l. 21-30. Unica eccezione nota, su nove, il M. Papirius Carbo ricordato da C (...)
  • 172 Il primo Papirus Carbo noto è il pretore del 168 a.C. (Broughton 1951, p. 428).
  • 173 Liv., 41, 6, 1.
  • 174 Broughton 1952, p. 398. 
  • 175 Livio scrive: Cum absentem Manlium tribuni plebis <A. Licinius Nerua et C. Papirius Turdus in cont (...)
  • 176 Datazioni simili sono state proposte o accettate da Niccolini 1934, p. 403-404 (179-175 a.C.); Bro (...)

44In primis le informazioni che possediamo circa la gens Papiria. Si ricordi che l’omonima lex era in realtà un plebiscito rogato da un tribuno. Il Papirius in questione sarà dunque da cercarsi nel versante plebeo della gens della quale sono noti due rami: quello dei Papirii Carbones167 e quello dei Papirii Turdi168. Entrambe le famiglie compaiono nella politica romana a partire dalla prima metà del II secolo a.C.169 e risultano strettamente legate al partito dei populares. I Papirii Carbones, con ben cinque consolati tra l’età di Tiberio Gracco e quella di Silla170, assurgono in diverse occasioni alla guida del partito. Sembra però difficile individuare tra le fila di questa famiglia il Q. Papirius autore della lex. I prenomi dei suoi membri sono a tal punto ridondanti che risulta difficile distinguerli tra loro171 e tra questi non compare alcun Quintus. Si potrebbero così prendere in considerazione i Papirii Turdi. Il loro avanzamento nella politica romana sembra precedere quello dei Carbones172. Da un rapido accenno di Livio173 sappiamo che già nel 177 a.C., un C. Papirius Turdus ricoprì il tribunato della plebe174. Anche se alcuni labili indizi potrebbero essere utilizzati per tentare di ipotizzare un possibile errore del Patavino nell’indicare il prenome di questo Papirius, si tratterebbe di una lectio difficilior175. Ci si dovrà pertanto per ora accontentare di ipotizzare che un membro dei Papirii, probabilmente appartenente al ramo dei Turdi, rogò un’omonima lex entro il primo quarto del II secolo a.C.176. Non è tuttavia impossibile provare a restringere ancora di più questa possibile datazione. Per farlo occorre tentare di ricostruire le motivazioni che condussero alla rogatio della lex Papiria e prendere in considerazione le dediche effettuate dopo la seconda guerra punica.

  • 177 Da un pretore vennero dedicati i templi di Fauno e di Magna Mater (cfr. appendice I).
  • 178 I templi di Iuno Sospita, Diana, Iuno Regina, della Fortuna Equestris, dei Lari Permarini, di Feli (...)

45Nei sessantotto anni che vanno dalla sconfitta di Annibale al tribunato di Tiberio Gracco, conosciamo diciassette dedicanti di aedes (cfr. Appendice I). Tra questi, dieci perfezionarono l’atto mentre ricoprivano la pretura177 o la censura178. Ciò consente di osservare che:

  • all’indomani della vittoria su Cartagine, il diritto di dedica venne assegnato, oltre che ai consoli e ai duumviri aedi dedicandae, anche a pretori e censori. Poiché quest’ultimi erano spesso ex-consoli risulta evidente che il diritto di dedica venne sì allargato ad altri magistrati ma, di fatto, ristretto alla nobilitas nell’accezione definita da Cassola179.
  • come rilevato per la legge del 304 a.C. grazie al lavoro di Aberson180, anche con la lex Papiria - che in via ipotetica consentiva di eleggere chiunque - venne nella maggior parte dei casi mantenuta una continuità tra votante e dedicante di una struttura181. Questo significa che scopo della legge non fu quello di rendere la dedica possibile a qualsiasi magistrato ma di coinvolgere il populus all’interno del processo di consacrazione.
  • 182 Valvo 2005, p. 71-75; Montanari 2009.
  • 183 Valvo 2005, p. 71-75.
  • 184 Sul rapporto tra il Senato e i tribuni della plebe nel III secolo a.C. vedi Hölkeskamp 1990, p. 43 (...)
  • 185 Per la società e i meccanismi costituzionali durante e dopo la guerra Annibalica vedi: Toynbee 196 (...)
  • 186 Sulle cerimonie «pubbliche» come mezzo per la partecipazione politica di tutti gli strati sociali (...)
  • 187 Valvo 2005, p. 75.
  • 188 Valvo 2005, p. 75-76. Per la relazione tra diritto, religione e rituale a Roma vedi Hölkeskamp 200 (...)
  • 189 Sull’utilizzo delle assemblee nella politica romana vedi Hölkeskamp 2001, p. 97-132; Jehne 2006a, (...)
  • 190 Non sembra possibile interpretare la legge come un tentativo del Senato di tenere a freno le inizi (...)
  • 191 Un esempio di questa possibilità lo si rintraccia nella consacrazione del campus Stellatis (Svet., (...)
  • 192 Sull’espropriazione e la confisca delle terre in Italia e nelle province in epoca repubblicana e i (...)

46Si tratta di due elementi fondamentali per comprendere le motivazioni alla base dell’«evoluzione» del ius publicum dedicandi proprio all’indomani della guerra annibalica. Durante questo conflitto la gestione del potere venne sempre più condivisa tra la plebe e parte della nobilitas182. Era, certo, una condivisione tesa a presentare le numerose deroghe alla prassi costituzionale come concordate con l’intero corpo civico183 ma, nei fatti, significò un ricorso sempre più frequente alle assemblee cittadine e, di conseguenza, ai tribuni della plebe184 che divennero ben presto strumenti di quella parte di nobilitas che disponeva di sempre più considerevoli masse di clientes da sfruttare all’interno dei comitia e dei concilia plebis. La società che uscì dalla seconda guerra punica si presentava profondamente mutata nelle sue pratiche costituzionali185 ed era inoltre cambiato il modo in cui la nobilitas considerava sé stessa e gestiva il potere. Il ricorso sempre più frequente alle assemblee fu lo strumento che permise, all’oligarchia dominante, la creazione di quel diffuso consenso alla base dell’adesione sempre più attiva e volontaria di tutti gli strati sociali all’imperialismo romano. Un consenso che si sviluppò anche grazie alle fastose cerimonie funebri e trionfali che permettevano all’intero corpo civico di partecipare alla virtus e alla gloria bellica dei generali186. Questi si consideravano lo strumento privilegiato degli dèi, i quali manifestavano la loro benevolenza concedendo a essi, e a tutti i Romani, la vittoria187. Ciò portò a quel particolare tipo di rapporto personale tra generali e divinità di cui non si ha riscontro per l’età pre-annibalica e che è stato definito «teologia della vittoria»188. Dunque, la lex Papiria, consegnava al popolo, riunito nelle sue due maggiori assemblee189, la possibilità di attribuire ai nobiles la consacrazione e la dedica delle strutture che avevano votato alle loro personali divinità190. In questo modo si rendeva la plebe partecipe non soltanto dell’espansione di Roma ma anche della volontà divina favorevole ai Romani che si sostanziava attraverso la pietas mostrata dai generali durante le battaglie decisive. Pietas che diveniva così da personale a collettiva. Si deve inoltre considerare che la lex Papiria includeva al suo interno la possibilità di esprimersi anche sulla consacrazione degli agri sottratti ai nemici. Capacità che, prima di questa data, doveva essere rimasta saldamente ancorata al giudizio dei generali poiché non se ne trova alcuna menzione nella legge del 304 a.C. Consacrare un ager significava, di fatto, escludere una porzione di terreno dal poter essere successivamente assegnata in quanto ager publicus191. C’è, quindi, la possibilità che il tema della consacrazione di un terreno fosse particolarmente sentito proprio nel momento in cui la vittoria su Cartagine aveva enormemente ampliato l’ager publicus innescando quel processo di rivendicazioni plebee che avrebbe portato al rivoluzionario tribunato di Tiberio Gracco192.

  • 193 Cfr. Appendice II.

47In conclusione, sarebbe possibile ipotizzare che le dediche perfezionate da pretori e censori indichino un’avvenuta variazione legislativa in materia di ius publicum dedicandi. Le prime dedicationes eseguite da magistrati di questo rango risalgono al 194 a.C. (Tempio di Iuno Sospita e di Fauno)193: è dunque possibile che la lex Papiria sia stata rogata tra il 205 a.C. e quest’anno.

Fig. 4 – Lex Papiria. Meccanismi di consacrazione e di nomina dei dedicanti.

Fig. 4 – Lex Papiria. Meccanismi di consacrazione e di nomina dei dedicanti.

Conclusioni e nuove prospettive di ricerca

48L’analisi fin qui condotta ha permesso di ipotizzare che:

  • In epoca regia il potere di dedica era attribuito al Rex, presentato dalle fonti come il soggetto sovrintendente a tutto il processo di consacrazione, dal votum alla dedicatio.
  • Nella prima epoca repubblicana non sembra vi fosse alcuna lex in materia di ius publicum dedicandi. La dedica delle res veniva regolata dai mores secondo i quali soltanto i supremi magistrati (o i duumviri aedi dedicandae), assistiti da un pontefice, potevano perfezionare una dedica ritenuta giuridicamente valida.
  • Nel 304 a.C. la rottura della tradizione da parte dell’edile curule Cn. Flavio portò il Senato a far rogare una lex che prevedeva la necessità di un iussum senatoriale (o della maggioranza dei tribuni) per recte dedicari.
  • Negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra punica la lex del 304 a.C. venne sostituita dalla lex Papiria. Questa ebbe un «carattere molto più radicale in senso favorevole alla plebe»194 prevedendo che fossero i comitia centuriata o i concilia plebis a esprimersi sulla possibilità sia di consacrare un bene che di dedicarlo.

49Sembra dunque che l’anonima lex citata da Livio e la lex Papiria debbano essere considerati due differenti interventi legislativi, il primo anteriore al secondo con il quale si normò il diritto di consacrazione e di dedica fino alla fine dell’epoca repubblicana.

50Per l’epoca successiva sarebbe necessaria un’analisi delle fonti analoga a quella fin qui condotta, la quale esula però dagli obiettivi e dai limiti di questo contributo. Si può tuttavia fin da ora osservare che nelle Istitutiones di Gaio si trova la seguente definizione:

  • 195 Gai., Inst., 2, 5: «È considerato sacro ciò che è stato consacrato con l’autorità del popolo roman (...)

Sed sacrum quidem hoc solum aestimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatoconsulto facto195.

  • 196 Cfr. Fiorentini 1988, p. 353-354. In questa nuova normativa in materia di ius publicum dedicandi s (...)
  • 197 Gai., Inst., 1,4.
  • 198 Gai., Inst., 1, 3.

51La citazione del senatoconsulto quale strumento costitutivo della res sacra ricorda i modi compresi nell’anonima lex citata da Livio per il 304 a.C. Tale modus però, più che un richiamo arcaizzante a una prassi tramontata ormai da quattrocento anni, pare un elemento perfettamente inserito nella realtà giuridica gaiana quando al Senato, chiamato a esprimersi attraverso le proposte dell’oratio principis, erano state nuovamente attribuite le antiche competenze perdute in favore delle assemblee del popolo196. D’altronde è lo stesso Gaio, in una delle sue più note definizioni197, a dichiarare che ai suoi tempi il senatoconsulto teneva luogo della legge intesa come espressione del popolo riunito nelle sue maggiori assemblee198. Questa possibilità sembrerebbe tuttavia in contrasto con quanto affermato da Ulpiano che pone il diritto di dedica esclusivamente nelle mani del princeps:

  • 199 Ulp. in Dig., 1, 8, 9, 1: «I luoghi sacri sono quelli che sono stati consacrati pubblicamente, sia (...)

Sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro; Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem199.

  • 200 Cfr. Fiorentini 1988, p. 353-354. Sull’evoluzione del pensiero politico e dell’assetto costituzion (...)

52In realtà la discrasia tra i due testi potrebbe essere spiegata con il fatto che proprio nel cinquantennio intercorso tra l’opera dei due giuristi si compì quel processo che condusse all’assolutizzazione del potere del dominus e, di conseguenza, a un ius publicum dedicandi del tutto sottoposto alla sua volontà200 (cfr. fig. 5.1-2). Soltanto lo sviluppo della ricerca e la considerazione di tutte le fonti a nostra disposizione potrà offrire plausibili spunti di riflessione riguardo le modalità con cui l’istituto del ius publicum dedicandi variò in epoca imperiale.

Fig. 5.1 e 5.2 – Il ius publicum dedicandi tra principato e dominato.

Fig. 5.1 e 5.2 – Il ius publicum dedicandi tra principato e dominato.

Appendice I – Dediche di aedes tra il 202 e il 133 a.C.

  • 201 Liv., 34, 53, 3-7.
  • 202 Broughton 1951, p. 343.
  • 203 Coarelli 1996a, p. 128-129.
  • 204 Liv., 33, 42, 10 (Broughton 1951, p. 335).
  • 205 Broughton 1951, p. 343.
  • 206 Liv., 34, 53, 4 (cfr. Degrassi 1995, p. 242).
  • 207 Broughton 1951, p. 346.
  • 208 Broughton 1951, p. 323.
  • 209 Liv., 31, 21, 12 (cfr. Degrassi 2000, p. 101). Per i problemi relativi alle differenti interpretaz (...)
  • 210 Broughton 1951, p. 346.
  • 211 Broughton 1951, p. 305. Sull’errore di Livio, che confonde P. Sempronius Tuditanus con P. Semproni (...)
  • 212 Liv., 29, 36, 4-9 (cfr. Coarelli 1995a, p. 285-287).
  • 213 Broughton 1951, p. 339.
  • 214 Cfr. nota 123.
  • 215 Liv., 35, 9, 6 (cfr. Pensabene 1999, p. 149-151). 
  • 216 Liv., 35, 41, 8.
  • 217 Broughton 1951, p. 352.
  • 218 Broughton 1951, p. 335.
  • 219 Liv., 35, 41, 8.
  • 220 Liv., 29, 14, 2. Cfr. Diod. Sic., 34, 33, 2; Ap., Hann., 56, 233.
  • 221 Broughton 1951, p. 353. Liv., 36, 36, 4 (cfr. Ov., Fast., 4, 347; per l’edificio: Pensabene 1996, (...)
  • 222 Broughton 1951, p. 355 (cfr. Coarelli 1996b, p. 163).
  • 223 Broughton 1951, p. 374.
  • 224 Liv., 40, 34, 4.
  • 225 Coarelli 2000, p. 114-116.
  • 226 Broughton 1951, p. 386.
  • 227 Liv., 40, 34, 4.
  • 228 Broughton 1951, p. 386.
  • 229 Liv., 40, 34, 5-6.
  • 230 Ciancio Rossetto 1999, p. 86.
  • 231 Broughton 1951, p. 367.
  • 232 Liv., 39, 2, 1-11.
  • 233 Liv. 40, 52, 1 (Broughton 1951, p. 392; per i due edifici vedi, rispettivamente, Viscogliosi 1995, (...)
  • 234 Liv., 40, 52, 4-6; Macr., Sat., 1, 10, 10.
  • 235 Broughton 1951, p. 356.
  • 236 Coarelli 1996, p. 174-175.
  • 237 Liv., 42, 10, 5.
  • 238 Liv., 40, 40, 10 (Broughton 1951, p. 389; cfr. Coarelli 1995b, p. 268-269).
  • 239 Per un elenco degli edifici di culto dedicati tra la tarda repubblica e il principato di Augusto v (...)
  • 240 CIL I2, 626 = VI 331 = ILLRP 122.
  • 241 Broughton 1951, p. 470.
  • 242 Broughton 1951, p. 470 (cfr. Palombi 1993, p. 23-25).
  • 243 Plut., Praec. ger. reip., 20.4.
  • 244 Broughton 1951, p. 463 (cfr. Coarelli 1996e, p. 11-12).
  • 245 Broughton 1951, p. 461.
  • 246 Vell. Pat., 1, 2, 3; Liv., Per., 52, 7; Val. Max., 7, 5, 4; Eutr., 4, 14, 2.
  • 247 Broughton 1951, p. 500 (cfr. Pietilä-Castrén 1984, p. 134; Viscogliosi 1996b, p. 157-159).

53Nel 194 a.C. avvennero quattro differenti dedicationes201. Nel Foro Olitorio, il censore C. Cornelius Cethegus202 dedicò il Tempio di Giunone Sospita. Lo aveva votato egli stesso quattro anni prima in qualità di console203.
Sull’Isola Tiberina venne dedicato il Tempio di Fauno. Era stato costruito dai due edili del 196 a.C.204 Uno di questi, Cn. Domitius Ahenobarbus205 lo dedicò ricoprendo la pretura urbana206.
Sempre sull’Isola Tiberina il duumvir C. Servilius (geminus207) dedicò il tempio che il pretore L. Furius Purpurio208 aveva votato a Giove sei anni prima durante la campagna contro i Galli209. L’altro duumvir, Q. Marcius Ralla210, dedicò invece l’aedes Fortunae Primigeniae, votata dieci anni prima dal console P. Sempronius Tuditanus211 durante uno scontro contro Annibale212.
Il Tempio di Victoria Virgo, votato nel 195 a.C. dal console M. Porcius Cato213, venne dallo stesso dedicato nel 193 a.C. Livio non specifica quale carica ricopriva ma è verosimile che egli, come nel caso del Tempio di Honos et Virtus214, venne eletto duumvir per perfezionare l’atto215.
Nel 192 a.C. furono nuovamente eletti i duumviri aedi dedicandae216. Tra i due c’era, ancora, Q. Marcius Ralla217 che dedicò il Tempio di Veiove votato, anche questo, da L. Furius Purpurio218 durante il suo consolato del 196 a.C.219
Dopo la consultazione dei libri Sibyllini venne decisa la costruzione del Tempio della Magna Mater220, dedicato nel 191 a.C. dal pretore M. Iunius Brutus221.
Nello stesso anno vennero eletti anche i duumviri. Tra questi, C. Licinius Lucullus dedicò il Tempio di Iuventas votato sedici anni prima dal console M. Livius Salinator222.
Nel 184 a.C. il console L. Porcius Licinius223 promise, durante uno scontro contro i Liguri224, un Tempio a Venus Erycina225. La dedica avvenne nel 181 a.C. per mano dell’omonimo figlio226 eletto per l’occasione duumvir227. Il collega M. Acilius Glabrio228 dedicò invece l’aedes Pietatis al Foro Olitorio229 : era il figlio omonimo del console che aveva votato la struttura durante uno scontro avvenuto presso le Termopili230.
Tutti e tre i templi del 179 a.C. vennero dedicati dallo stesso personaggio che, di questi, ne aveva votati due. Il console M. Aemilius Lepidus promise, durante la guerra contro i Liguri (187 a.C.231), un Tempio a Diana e uno a Giunone Regina232 che successivamente dedicò in qualità di censore233. Effettuò inoltre la dedica dell’aedes dei Lares Permarini234 che era stata votata nel 190 a.C. da L. Aemilius Regillus (praetor235) durante uno scontro con gli ammiragli della flotta di Antioco236.
Nel 173 a.C. il censore Q. Fulvius Flaccus, dedicò il Tempio della Fortuna Equestre237. Lo aveva votato egli stesso come proconsole durante una battaglia contro i Celtiberi nel 180 a.C.238
Alcune dediche di importanti templi cadono dopo il termine moderno dell’opera liviana239.
Nel 145 a.C.240 il proconsole L. Mummius241 dedicò il Tempio di Hercules Victor, da lui votato in qualità di console durante la campagna greca dell’anno precedente242.
Plutarco243 ricorda invece, per il 142 a.C., la dedica dell’aedes Aemilianae Herculis da parte del censore P. Cornelius Scipio che lo aveva probabilmente votato durante il suo consolato del 147 a.C.244
Un anno prima, durante la campagna macedonica del 148 a.C., il pretore Q. Caecilius Metellus245 votò il Tempio di Giove Statore che fece costruire, dopo il suo trionfo, nell’area del Circo Flaminio246. È probabile che la dedica sia avvenuta durante la sua censura del 131 a.C.247

Appendice II – Templi di cui sono noti sia il votante che il dedicante (509 - 131 a.C.)

54In quest’appendice sono elencati esclusivamente i templi per i quali sono noti (o possono essere ipotizzati) il votante e il dedicante. Per tabelle contenenti anche altre informazioni si rimanda all’opera di Aberson (1994, p. 225-260).

Divinità Voto Dedicante Data
Giove
Ottimo Massimo
Rex
(Tarquinio Prisco)
Console
M. Horatius Pulvillus
509 a.C.
Saturno Rex
(Tarquinio il Superbo)
Rex o Console o dittatore Varie
Mercurio Senato (?) Centurione primipilo 495 a.C.
Cerere, Libero, Libera Libri sibyllini
(A. Postumius Albus)
Console
(Sp. Cassius Vecellinus)
493 a.C.
Fortuna Muliebris Senato (?) Console
(P. Verginius Tricostus Rutilus)
486 a.C.
Castore e Polluce Console o dittatore
(A. Postumius Albus)
Duumviri aedi dedicandae
(A. o Sp. Postumius Albus Regillensis; figlio del votante).
484 a.C.
Dius Fidius Rex
(Tarquinio il Superbo)
Console
(A. o Sp. Postumius Albus Regillensis)
466 a.C.
Apollo Senato (?) Console
(C. o Cn. Iulius Mentus)
431 a.C.
Mater Matuta Dittatore
(M. Furius Camillus)
Dittatore.
(M. Furius Camillus)
396 a.C.
Marte Senato (?) Duumviri aedi dedicandae
(T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus)
387 a.C.
Concordia Edile curule
(Cn. Flavius)
Edile curule
(Cn. Flavius)
304 a.C.
304 a.C. Prima lex (anonima) sul diritto di dedica
Salus Console
(C. Iunius Bubulcus Brutus)
Dittatore
(C. Iunius Bubulcus Brutus)
302 a.C.
Victoria Aedile
(L. Postumius Megellus)
Console
(L. Postumius Megellus)
294 a.C.
Quirino Dittatore
(L. Papiriurs Cursor)
Console
L. Papiriurs Cursor (figlio)
293 a.C.
Libertà Edile
(Ti. Sempronius Gracchus)
Console
(Ti. Sempronius Gracchus)
238 a.C.
Concordia Pretore
(L. Manlius Vulso)
Duumviri aedi dedicandae
(M. Atilius e C. Atilius)
216 a.C.
Mens Libri Sibyllini
(T. Otacilius Crassus; Pretore)
Duumviri aedi dedicandae
(T. Otacilius Crassus)
215 a.C.
Venus Erycina (I) Libri Sibyllini
Dittatore
(Q. Fabius Maximus Verrucosus)
Duumviri aedi dedicandae
(Q. Fabius Maximus Verrucosus)
215 a.C.
Honos et Virtus Console
(M. Claudius Marcellus)
Duumviri aedi dedicandae (?)
(M. Claudius Marcellus; figlio).
205 a.C.
205 – 194 a.C.? Lex Papiria
Iuno Sospita Console
(C. Cornelius Cethegus)
Censore (C. Cornelius Cethegus) 194 a.C.
Faunus Edili
(Cn. Domitius Ahenobarbus)
Pretore urbano
(Cn. Domitius Ahenobarbus)
194 a.C.
Vediovis (I) Pretore
(L. Furius Purpurio)
Duumviri aedi dedicandae
(C. Servilius)
194 a.C.
Fortuna Primigenia Console
(P. Sempronius Tuditanus)
Duumviri aedi dedicandae
(Q. Marcius Ralla)
194 a.C.
Victoria Virgo Console
(M. Porcius Cato)
Duumviri aedi dedicandae (?)
(M. Porcius Cato)
193 a.C.
Vediovis (II) Console
(L. Furius Purpurio)
Duumviri aedi dedicandae
(Q. Marcius Ralla)
192 a.C.
Magna Mater Libri Sibyllini. Pretore
(M. Iunius Brutus)
191 a.C.
Iuventas Console
(M. Livius Salinator)
Duumviri aedi dedicandae
(C. Licinius Lucullus)
191 a.C.
Venus Herycina (II) Console
(L. Porcius Licinius)
Duumviri aedi dedicandae
(L. Porcius Licinius; figlio)
181 a.C.
Pietas Console
(M. Acilius Glabrio)
Duumviri aedi dedicandae
(M. Acilius Glabrio, figlio)
181 a.C.
Diana Console
(M. Aemilius Lepidus)
Censore
(M. Aemilius Lepidus)
179 a.C.
Iuno Regina Console
(M. Aemilius Lepidus)
Censore
(M. Aemilius Lepidus)
179 a.C.
Lari Permarini Pretore
(L. Aemilius Regillus)
Censore
(M. Aemilius Lepidus)
179 a.C.
Fortuna Equestris Proconsole
(Q. Fulvius Flaccus)
Censore
(Q. Fulvius Flaccus)
173 a.C.
Aedes Herculis Victoris Console
(L. Mummius)
Proconsole
(L. Mummius)
145 a.C.
Aedes Aemelianae Herculis Console (?)
(P. Cornelius Scipio)
Censore
(P. Cornelius Scipio)
142 a.C.
Aedes Iovis Statoris Pretore
(Q. Caecilius Metellus)
Censore (?)
(Q. Caecilius Metellus)
131 a.C. (?)
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Viscogliosi 1993 = A. Viscogliosi, Apollo, aedes in Circo, s.v., in LTUR, I, Roma, 1993, p. 49-54.

Viscogliosi 1995 = A. Viscogliosi, Diana, aedes in Circo, in LTUR, II, Roma, 1995, p. 14.

Viscogliosi 1996a = A. Viscogliosi, Iuno Regina, aedes in Campo, ad Circum Flaminium, in LTUR, III, Roma, 1996, p. 126-128.

Viscogliosi 1996b = A. Viscogliosi, Iuppiter Stator, Aedes ad Circum, in LTUR, III, Roma, 1996, p. 157-159.

Visky 1971 = K. Visky, Il votum in diritto romano privato, in Index, 2, 1971, p. 313-322.

Weigel 1998 = R.D. Weigel, Roman Generals and the Vowing of Temples. 500–100 B.C., C&M, 49, 1998, p. 119-142.

Willems 1878-1883 = P.G.H. Willems, Le Sénat de la République romaine: sa composition et ses attributions, Lovanio, 1887-1883.

Wissowa 1900 = G. Wissowa, Consecratio, s.v., in RE, 4.1, 1900, p. 896-902.

Wissowa 1901 = G. Wissowa, Dedicatio, s.v., in RE, 4.2, 1901, p. 2356-2359.

Wissowa 1912 = G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, Monaco, 1912.

Zecchini 1997 = G. Zecchini, Il pensiero politico romano, Roma, 1997.

Ziolkowski 1889-1890 = A. Ziolkowski, Una dimora per le divinità. Aedes publica come offerta votiva in età repubblicana, in ScAnt, 3, 1889-1990, p. 761-771.

Ziolkowski 1992 = A. Ziolkowski, The temples of mid-Republican Rome and their historical and topographical context, Roma, 1992.

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Notes

1 Liv., 9, 46, 7.

2 Cic., Dom. 127; 128; 130; 136; Att. 4.2.3 (Cfr. Gai., Inst., 2, 5).

3 Cic., Dom., 136.

4 La dedica «trasformava» una res da profana a sacra (sul significato dei due termini vedi Cavallero 2018, con bibliografia precedente). Essa avveniva in una cerimonia di consecratio/dedicatio officiata da un magistrato e da un pontefice (per la ricostruzione della cerimonia vedi Cavallero c.s. a). Si ritiene comunemente che questa duplice presenza fosse necessaria poiché il magistrato dedicava (dedicatio) il bene promesso mentre il pontefice lo accettava in nome della divinità consacrandolo (consecratio) e proclamandolo res sacra (Pottier 1873a, p. 1448-1451; 1873b, p. 41-45; Marquardt 1889-1890, p. 321-330; De Ruggiero 1895, p. 143-145; Wissowa 1900, p. 896-901; 1901, p. 2356-2359; 1912, p. 406; Paoli 1946-1947, p. 169, 180 con nota 1-2, 198-200; Schilling 1971, p. 955; Szemler 1972, p. 79; Gaudemet 1979, p. 491, 496, 502-504, 506; Aberson 1994, p. 13-15; Fiori 1996, p. 29, 34; Espejo Muriel 1997, p. 76-77; Orlin 1997, p. 165-166; Weigel 1998, p. 137; Van Haeperen 2002, p. 395-397; Sini 2005, § 2 con nota 55). Ne conseguirebbe che la presenza del sacerdote venisse ritenuta giuridicamente necessaria. Recentemente si è però riproposta la possibilità che il ruolo dei pontefici fosse soltanto quello di assistenti dei magistrati (Franchini 2008, p. 194, nota 195; cfr. Pernice 1885, 2, p. 1143). In questo senso la loro presenza sarebbe stata solo tecnicamente necessaria. Alcuni indizi sembrano tuttavia indicare che il ruolo svolto dai pontefici nella cerimonia di consacrazione fosse sia quello di «rappresentante» della divinità che quello di assistente (cfr. Cavallero c.s. a). Sui diversi problemi che derivano dall’analisi delle fonti che citano i due termini vedi Aberson 1994, p. 13-15.

5 Sull’argomento vedi Pottier 1873a, p. 1448-1451; 1873b, p. 41-45; Willems 1887-1883, p. 306-309; Mommsen 1887-1891, II, p. 619 e nota 3; Valeton 1891a; 1891b; 1895; Regell 1893; De Ruggiero 1895, p. 139-202; 1900, p. 1553; Wissowa 1900, p. 896-902; 1901, p. 2356-2359; 1912, p. 406 e nota 4; Rotondi 1912, p. 234-235; Niccolini 1934, p. 76, 403-404; Nisbet 1939, p. 176; Paoli 1946-47, p. 180, 186-187; Broughton 1952, p. 471; Bardon 1955, p. 171; De Martino 1960, p. 192-193; Catalano 1960, p. 140-146; Gaudemet 1979, III, p. 503; Bleicken 1975, p. 155, nota 59; Stambaugh 1978, p. 558; Linderski 1986, p. 2224; Fiorentini 1988, p. 180-187, Bergemann 1992, p. 50, 56-57; Ziolkowski 1992, p. 228-231; Tatum 1993, p. 319-328; Fiori 1996, p. 26, 516, nota 39; Orlin 1997, p. 196-172; Tatum 1999, p. 273-291; Franchini 2008, p. 190-195.

6 Per l’epoca regia la maggior parte delle notizie relative ai templi ne ricorda la costruzione. Rare sono le informazioni circa il loro voto o dedica (Aberson 1994, p. 46).

7 Liv., 1, 10, 5-7; Dion. Hal., AntRom., 2, 34, 4; Plut., Rom., 16, 5-8 (Per il Tempio di Giove Feretrio vedi Coarelli 1996, p. 135-136). Per la sequenza delle azioni: Cavallero 2016.

8 Liv., 1, 10, 5-7.

9 Liv., 1, 55, 2.

10 Varro, Ling., 5, 74: Odorano di Sabino.

11 Dion. Hal., Ant. Rom., 2, 65, 4 (cfr. Scott 1999, p. 125-128).

12 Liv., 1, 20, 4 (cfr. Varro, Ling., 6, 94; Andreussi 1996a, p. 135).

13 Varro, Ling., 5, 43; Liv., 1, 45, 2-6; Dion. Hal., AntRom., 4, 26; Vir. Ill., 7, 9 (cfr. Vendittelli 1995, p. 11-13).

14 Liv., 5, 19, 6; cfr. Dion. Hal., AntRom., 4, 27, 7; 4, 40, 7; Ov., Fast., 5, 196; 6, 569-572; 6, 613-626; Plut., QuaestRom., 74; De fortRom., 10 (cfr. Pisani Sartorio 1995, p. 281-285).

15 Per il Tempio di Giove Ottimo Massimo nel periodo regio vedi nota 49.

16 Cic., Rep., 2, 20, 36; Liv., 1, 38, 7; Dion. Hal., AntRom., 3, 69, 1; 4, 59, 1; Plut., Publ., 14, 1; Tac., Hist., 3, 72; Serv., Aen., 9, 446; Hier., Chron. a. Abr., 1398, 97.

17 Tempio di Giove Ottimo Massimo (cfr. nota 49), Saturno (cfr. nota 62), Mercurio (cfr. nota 81), Cerere, Libero e Libera (cfr. nota 48), Fortuna muliebris (cfr. nota 67), Castori (cfr. nota 30), Dius Fidius (cfr. nota 50), Apollo (cfr. nota 41), Mater Matuta (cfr. nota 32), Marte (cfr. nota 70). Per tutti vedi, inoltre, Appendice II.

18 Tempio di Giove Ottimo Massimo, Saturno, Cerere Libero e Libera, Fortuna Muliebris, Dius Fidius, Apollo, Mater Matuta (cfr. nota precedente e Appendice II). 

19 Secondo Festo (128L.) il lucus di Diana Nemorense fu dedicato da Egerio Bebio in qualità di dictator Latinus (cfr. Cat. in Prisc., 4, p. 129H. = fr. 59P.). Il caso meriterebbe un approfondimento specifico poiché potrebbe aiutare a chiarire eventuali analogie tra le modalità di dedica note per Roma e quelle, per lo più ignote, delle altre città latine (cfr. Fiorentini 1988, p. 344, nota 101). 

20 Tempio dei Castori (cfr. nota 30), Marte (cfr. nota 70).

21 Per il Tempio di Mercurio vedi nota 81.

22 Le ricostruzioni che riconoscono nell’imperium la fonte del diritto di dedica dei magistrati (vedi, ad esempio, Willems 1878-1883, p. 306; Bleicken 1975, p. 111-112; Ziolkowski 1992, p. 222-223 e, più recentemente, Fiorentini 1988, p. 343-344; Rinolfi 2006, nota 94; Franchini 2008, p. 191, nota 324) si basano sull’interpretazione data da Mommsen (1887-1891, II, p. 618-620). Unica eccezione è quella di Orlin (1997, p. 170) il quale tuttavia non giunge a ipotizzare che i dedicanti dovessero essere investiti di un particolare tipo di potere ma soltanto autorizzati dal Senato o dai tribuni dopo il 304 a.C. e dai comizi o dalla plebe, dopo la lex Papiria (vedi infra). 

23 Tempio di Mater Matuta (cfr. nota 32).

24 Tempio di Giove Ottimo Massimo (I tradizione; cfr. nota 49)

25 Tempio di Giove Ottimo Massimo (II tradizione; cfr. nota 49); di Cerere, Libero e Libera (cfr. nota 48); di Apollo (cfr. nota 41).

26 Tempio dei Castori (cfr. nota 30). 

27 Aberson (1994, p. 10-22) ricava dalle fonti tre circostanze nelle quali re e, successivamente, magistrati esprimevano vota: 1) Voti associati a un senatoconsulto 2) voti «dimicatori» 3) voti per i quali non è riportata una specifica circostanza (cfr. anche Ziolkowski 1889-1890, p. 761-771; 1992, p. 195-203; Orlin 1997, p. 36-75). Questa ricostruzione può essere ulteriormente sviluppata per quanto riguarda i vota espressi dai magistrati della Res publica. Essi pronunciavano le seguenti promesse solenni; a) Voti annuali per l’entrata in carica; b) voti pronunciati prima della partenza per le province o per la guerra; c) voti ordinati al magistrato in particolari frangenti (cfr. punto 1 Aberson); d) voti di guerra espressi prima, dopo o durante le battaglie (cfr. punto 2 Aberson). Ci sfugge tuttavia se la civitas venisse sempre vincolata da queste promesse. Diversi studi hanno cercato di colmare questa lacuna giungendo spesso a risultati opposti (cfr., ad esempio, Ziolkowski 1992, p. 1992, 195-203; Orlin 1997, p. 36-75). Nonostante in tutti sia stato preso in considerazione un elevato numero di fonti, si è sempre tralasciato un elemento giuridicamente rilevante e dunque fondamentale per provare a comprendere la natura pubblica o privata di un atto che si sostanziava in una obligatio per la civitas: i magistrati cum imperio pronunciavano vota con l’assistenza di un pontefice o di propria iniziativa. Ciò richiama le modalità con cui si rendeva sacra una res (cfr. n. 4) e permette di ipotizzare che soltanto i voti espressi dai magistrati per pontificem vincolassero l’intera civitas mentre gli altri obbligassero, a meno di successivi riconoscimenti, il solo promittente (su questo argomento vedi Cavallero c.s. b). 

28 Tempio di Mater Matuta (cfr. nota 32). Anche il Tempio di Castore e Polluce sembra rientrare all’interno di questa possibilità. L’edificio venne infatti dedicato dal figlio del promittente, deceduto prima del completamento dell’aedes (cfr. infra e nota 30).

29 Era possibile, anche se non frequente (4 casi su 38 dediche; cfr. Aberson 1994, p. 27), che questa prelazione si esprimesse anche attraverso l’utilizzo di parte del bottino di guerra per la locatio del tempio. Spesso ciò avveniva in continuità con la cerimonia trionfale dove erano presentati gli oggetti sottratti ai nemici (Aberson 1994, p. 30; in particolare p. 32-33 sui problemi sollevati dal Tempio di Cerere, Libero e Libera; sul quale vedi nota 48).

30 L’aedes Castoris fu dedicata, stando agli antichi, nel 484 a.C. È per noi la prima attestazione dell’elezione dei duumviri aedi dedicandae (Liv., 2, 42, 5). Tra i due magistrati nominati – di cui come spesso accade ne è noto soltanto uno (cfr. nota 57) - la dedica venne eseguita da A. (o Sp.) Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 22). Era il figlio del dittatore che aveva votato la struttura durante la guerra contro i Latini nel 499 a.C. (o nel 496 a.C. come console) ossia lo stesso A. Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 12) che aveva promesso il Tempio di Cerere, Libero e Libera dopo il responso dei libri Sibyllini (cfr. nota 48). Per il Tempio dei Castori vedi Nielsen 1993, p. 242-245.

31 Kniep (1911, p. 49) riteneva che la dedica del Tempio dei Castori ad opera del figlio del votante fosse avvenuta in base al principio per il quale al padre sarebbe dovuto succedere il figlio nei rapporti giuridici. Questa possibilità è stata tuttavia contestata da Brassloff (1913, p. 417-418) il quale ha interpretato l’episodio come un’anticipazione del potere del popolo di scegliere il dedicante di una struttura. Tale ipotesi si scontra tuttavia con il fatto che il votante era defunto ed era di conseguenza necessario indicare un magistrato per eseguire la dedica (Mommsen 1887-1891, III.2, p. 1049, nota 3). Si è di conseguenza supposto che l’elezione del figlio fosse legata all’ereditarietà dell’obligatio ex voto (Dig., 50, 12, 2, 2; Cfr. Firpo 1975, p. 1060; Turlan 1955, p. 531; Visky 1971, p. 317). Anche questa possibilità sembra però da scartare: il passo del Digesto riguarda soltanto la decima bonorum e non altre obbligazioni religiose ereditate (anche se, come sostenuto in Fiorentini 1988, p. 346, la formulazione pare categorica e potrebbe pertanto essere estesa anche agli altri vota). 

32 Il Tempio di Mater Matuta sarebbe stato votato da M. Furius Camillus (Broughton 1951, p. 87) nel 396 a.C. durante la guerra contro Veio (Liv., 5, 19, 6; Plut., Cam., 5) e dedicato una volta caduta la città etrusca (Liv., 5, 23, 7). Per l’edificio vedi Pisani Sartorio 1995, p. 281-285.

33 Plut., Cam., 5.1: «Nel decimo anno della Guerra, il Senato abolì le altre magistrature e nominò Camillo dittatore. Dopo aver scelto Cornelio Scipione come magister equitum, in primo luogo fece voti solenni agli dei che, in caso la guerra avesse avuto un esito glorioso, lui avrebbe celebrato grandi giochi in loro onore e avrebbe dedicato un tempio alla divinità chiamata Mater Matuta dai Romani».

34 La possibilità che questa sorta di prelazione derivasse dal riconoscimento di interessi gentilizi all’interno dei culti della civitas sembra plausibile (Fiorentini 1988, p. 346-350). Ciò non contrasta con l’eventualità che il vincolo tra votante e dedicante fosse legato alle clausole espresse al momento del votum. Anzi, proprio questa libertà lasciata ai supremi magistrati sembrerebbe indicare come fosse tacitamente accettata l’interferenza delle gentes all’interno del culto pubblico. 

Sembra dunque che nel votum potesse essere indicato il dedicante. Ciò potrebbe spiegare i numerosi casi nei quali votante e dedicante coincidono o sono connessi da legami di sangue (cfr. nota 39 sulla continuità tra votante e dedicante di un tempio). Se dunque non sembra possibile ricondurre all’ereditarietà dell’obligatio ex voto il fatto che una dedica potesse essere fatta dal figlio di chi aveva votato una struttura (cfr. nota 31), si potrebbe comunque ipotizzare che venisse avvertita la necessità che chi aveva promesso di perfezionare l’atto solenne avrebbe poi dovuto compierlo. Ciò per non venir meno al “patto” che si era stretto con la divinità : per non turbare il rapporto con questa si dovevano infatti esprimere voti privi di incertezze al fine di poterne rispettare precisamente tutte le clausole indicate (per l’assoluta necessità di precisione nei voti espressi in guerra vedi Franchini 2006). Questo significa che nel caso di un voto in cui era specificato chi avrebbe dovuto dedicare la struttura, si sarebbe dovuto rispettare quanto stabilito ; se ciò non fosse stato possibile si sarebbe dovuto provvedere di conseguenza. Il caso della dedica del Tempio dei Castori sembra essere un elemento a favore di questa possibilità. Entrambi i consoli erano in carica e presenti a Roma quando terminò la costruzione dell’edificio e avrebbero di conseguenza potuto dedicarlo ricorrendo eventualmente alla sortitio. Fu tuttavia il figlio del votante, eletto duumvir poiché in quel momento privo della magistratura necessaria, a officiare la cerimonia. Ciò, probabilmente, avvenne a causa dei vincoli che si erano creati al momento della pronuncia del votum tra promittente e divinità. Tutto ciò non accadde per la dedica di Camillo che, si noti, perfezionò l’atto giusto prima di abdicare alla dittatura ossia prima di perdere quel potere di dedica che gli derivava dalla sua carica (vedi infra e cfr. nota 129 i casi di continuità tra votante e dedicante). 

35 Bellocci 2002, § 1-2.

36 Liv., 36, 2, 3-5: «Se la guerra, che il popolo romano ha voluto si intraprendesse contro il re Antioco si svolgerà secondo le intenzioni del Senato e del popolo romano, allora, oh Giove, il popolo romano celebrerà in tuo onore grandi ludi per dieci giorni consecutivi, e saranno offerti doni dinanzi a tutti i letti sacri secondo la somma che il Senato stanzierà. Qualunque sia il magistrato che li celebrerà, e il tempo e il luogo, i ludi si intenderanno validamente offerti».

37 Che il voto pubblico potesse contenere anche una clausola con l’indicazione di chi avrebbe potuto solvere la promessa è ipotesi sostenuta anche da Karlowa 1901, p. 583; Visky 1971, p. 317-318; Firpo 1975, p. 1061; Bellocci 2002, § 1-2. Il passo di Livio sopra citato e relativo al voto dei ludi magni in occasione della guerra contro Antioco testimonia la medesima prassi seguita nel caso del Tempio di Mercurio. È dunque possibile immaginare che, durante il voto di un tempio espresso dal Senato, il magistrato pronunciasse anche una clausola relativa al fatto che qualunque rappresentante della Res publica avrebbe potuto dedicare la struttura una volta terminata. Egli stesso avrebbe perciò potuto chiedere di dedicare l’edificio, esattamente come fece, nel 215 a.C., Fabio Massimo per il Tempio di Venere Ericina. In questo caso, poiché l’ex console era privo delle cariche necessarie a recte dedicare, fu eletto duumvir aedi dedicandae (Liv., 23, 30, 13-14; cfr. infra).

38 Sulla necessità che un voto espresso dal generale in battaglia dovesse essere successivamente approvato dal Senato vedi Cavallero c.s. b con bibliografia precedente. Sulla continuità tra chi aveva espresso il voto personale di un tempio e chi lo dedicava - già messa in evidenza da Aberson (1994, 102-137) – vedi infra e nota 34. 

39 La sequenza voto - dedica non è l’unica attestata dalle fonti. Anche la locatio sembra essere attribuita cercando di evitare, quando possibile, una soluzione di continuità. Spesso infatti lo stesso votante era incaricato della costruzione del tempio. Ciò poteva avvenire con le seguenti possibilità (Aberson 1994, p. 104-119, con riferimento a tutta l’epoca repubblicana): a) Al magistrato viene attribuita la locatio del tempio mentre detiene ancora la stessa carica con la quale lo aveva votato; b) Al magistrato viene attribuita la locatio del tempio mentre detiene una carica differente da quella con la quale lo aveva votato; c) Il votante è eletto duumvir aedi locandae; d) La locatio è attribuita a un gentiles del votante che detiene una carica magistraturale; e) I duumviri aedi locandae non hanno un apparente rapporto con il votante; f) I duumviri procedono alla locatio dell’opera ma la costruzione è realizzata dall’autore del voto. 

40 La presenza di una normativa che sottometteva il potere di dedica a un iussum nominativo da parte del Senato o delle assemblee cittadine avrebbe reso di fatto inutile includere nella formula del votum la possibilità di dedicare la struttura. Il mancato incarico, avrebbe infatti reso giuridicamente nulla la dedica anche se eseguita nel perfetto rispetto delle parole e dei gesti rituali.

41 Stando a Livio il Tempio di Apollo fu votato nel 433 a.C. per tentare di fermare una pestilenza che aveva colpito Roma (Liv., 4, 25, 3). La dedica della struttura sarebbe avvenuta nel 431 a.C. ad opera del console C. (o Cn.) Iulius Mentus, absente collega sine sorte (Liv., 4, 29, 7)Al suo ritorno T. Quintius Poenus Cincinnatus (Broughton 1951, p. 63) avrebbe protestato di fronte al Senato senza riuscire però a invalidare l’atto (Liv., 4, 29, 7). Sull’edificio vedi Viscogliosi 1993, p. 49-54.

42 Liv., 4, 29, 7.

43 È chiaro che il Senato avrebbe dovuto incaricare un magistrato di esprimere il votum. Ciò tuttavia non ha alcuna rilevanza sul fatto che l’organo che aveva formulato la promessa era l’assemblea e non il magistrato da questa incaricato.

44 Che il votum espresso da un magistrato a nome di tutta la città non fosse per questo vincolante lo si ricava anche dai voti di guerra (cfr. nota 27, punto b) che erano per lo più adempiuti da magistrati differenti rispetto ai promittenti (cfr. Franchini 2006, § 1-2; cfr. Cavallero c.s. b).

45 Liv., 9, 46, 7 (cfr. infra).

46 Cfr. Fiorentini 1988, p. 344.

47 Si comprende in questo modo il perché, nel caso del Tempio di Apollo, le proteste del console defraudato non poterono essere in alcun modo accolte dal Senato. In mancanza di una legge normante le procedure di dedica, l’atto solenne correttamente compiuto da certi magistrati non poteva essere invalidato. Ciò significa che, prima del 304 a.C., il valore intrinseco dei verba e dei gesta rituali era sufficiente a perfezionare una dedica inattaccabile sotto il profilo giuridico-sacrale (Franchini 2008, p. 194-195; vedi, inoltre, infra).

48 Il Tempio di Cerere, Libero e Libera sarebbe stato dedicato nel 493 a.C. dal console Sp. Cassius Vecellinus (Broughton 1951, p. 14) mentre il collega non era presente a Roma (Dion Hal., AntRom., 6, 94, 3). Le fonti sembrano indicare che esso fosse il frutto di un voto di guerra mantenuto con l’utilizzo del bottino. In realtà le differenti tradizioni sembrano essere fortemente contaminate (Aberson 1994, p. 30-31). Con la dovuta cautela pare però possibile ipotizzare che il voto della struttura sia stato espresso dopo la consultazione dei libri Sibyllini (Dion Hal., AntRom., 6, 17, 2-4). A esprimerlo, per il Senato, era stato A. Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 10) nel 499 a.C. (da dittatore) o nel 496 a.C. (da console). Per l’edificio vedi Coarelli 1993, p. 260-261.

49 Secondo la tradizione, nel 509 a.C. sarebbe avvenuta la prima dedicatio fatta da un console, quella del Tempio di Giove Ottimo Massimo votato da Tarquinio Prisco (Cic., Rep., 2, 20, 36; Liv., 1, 38, 7; Dion. Hal., AntRom., 3, 69, 1; 4, 59, 1; Plut., Publ., 14,1; Tac., Hist., 3, 72; Serv., Aen., 9, 446; Hier., ChronaAbr., 1398, 97 H. Altre tradizioni attribuivano il voto a Romolo o a Tito Tazio ma si tratta di fonti tarde e per lo più sospette: Tagliamonte 1996, p. 144). Lefonti non sono concordi sui meccanismi con i quali venne scelto, quale dedicante del tempio, M. Horatius Pulvillus (Broughton 1951, p. 3). Alcuni autori si limitano a ricordare il nome di Pulvillus, altri l’episodio in cui questi dedicò ostacolato dalla falsa notizia della morte del figlio (rispettivamente: Polyb., 3, 22, 1; Liv., 73, 8; Sen., Dial., 6, 13, 1; Tac., Hist., 3, 72; August., De civDei, 5, 18; Mythogr., 3, 6, 28, 16 e Cic., Dom., 139; Val. Max., 5, 10, 1). Altri ricordano invece un sorteggio tra i due consoli in carica (Liv., 2, 8, 6-7; Cass. Dio. 3, fr. 13.1-4). Altri ancora una dedica effettuata mentre il collega si trovava fuori città (Plut., Publ., 14, 2; Dion. Hal., AntRom., 5, 35, 3). Per l’edificio in epoca repubblicana vedi Tagliamonte 1996 p. 144-148.

50 Il Tempio di Semo Sancus Dius Fidius sul Quirinale sarebbe stato votato da Tito Tazio (Ov., Fast., 6, 213-218; Varro, Ling., 5, 66; Prop., 4, 9, 74) oppure da Tarquinio il Superbo (Dion. Hal., AntRom., 9, 60, 8; cfr. Coarelli 1999b, p. 263-264). Il dedicante sarebbe invece stato, nel 466 a.C., il console A. (o Sp.) Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 33) ossia lo stesso che, in qualità di duumvir aedi dedicandae, aveva dedicato il Tempio dei Castori (cfr. nota 30). In occasione della seconda dedica il Senato stabilì, attraverso un senatoconsulto, che il nome del console fosse inciso sul Tempio (Dion. Hal., AntRom., 9, 60, 8; vedi infra per il testo). Se ne potrebbe dedurre che non tutti i dedicanti avessero il diritto di incidere il proprio nome sul frontone dei templi ma che fosse il Senato a decidere in merito a questa possibilità. È, questo, un indizio forse utile a spiegare il perché delle molte incertezze degli antichi circa l’identità dei dedicanti di alcuni tra i templi più antichi e, inoltre, la totale assenza di iscrizioni dedicatorie templari prima del III secolo a.C. Sono elementi che meriterebbero uno specifico approfondimento.

51 Liv., 2, 8, 6-7; Cass. Dio., 3, fr. 13.1-4.

52 Plut., Publ., 14, 2; Dion. Hal., AntRom., 5, 35, 3.

53 Dion. Hal., AntRom., 9, 60, 8: «A Roma il suo collega, Spurius Postumius, dedicò il Tempio di Dius Fidius sul Quirinale nel giorno chiamato le none di giugno. Questo tempio era stato costruito da Tarquinio, l’ultimo re, ma non aveva ricevuto dalle sue mani la consueta dedica fatta dai Romani». 

54 Marquardt (1878, p. 270) riteneva che la magistratura straordinaria dei duumviri aedi dedicandae fosse stata creata per consentire la dedica anche ai plebei. Quanto sappiamo circa le dedicationes avvenute prima delle leggi Licinie-Sestie non sembra tuttavia deporre a favore di questa ipotesi poiché tutti gli edifici di culto edificati prima del 367 a.C. furono dedicati da magistrati (compresi i duumviri) di rango patrizio (per l’eccezionale caso del Tempio di Mercurio vedi infra).

55 Ad eccezione della citazione presente in Mommsen 1887-1891, IV, p. 330 e Niccolini 1934, p. 412, non si rintraccia menzione di questo brano negli studi che si sono occupati del diritto di dedica.

56 Cass. Dio, 55, 10, 6: «Risolte queste questioni Augusto dedicò questo Tempio di Marte, sebbene avesse garantito a Gaio e Lucio il diritto permanente di dedicare tutti i tipi di edifici in virtù di una sorta di potestà consolare esercitata secondo l’antico costume». De Ruggiero (1895, p. 167) ritiene che a compiere la dedica siano stati i nipoti di Augusto. In realtà, il brano attribuisce la dedica al princeps e non a Gaio e Lucio.

57 Cadono in questo modo le obbiezioni sollevate da Orlin 1997, p. 164, nota 4. Non abbiamo purtroppo indizi che ci consentano di comprendere con quale meccanismo venisse selezionato, tra i due magistrati, quello che avrebbe dovuto dedicare la struttura. Il fatto che tra i duumviri quello a eseguire la dedica fosse, nel caso di un voto espresso personalmente da un console durante una battaglia, il figlio (vedi Tempio dei Castori, nota 30), sembra indicare che non fosse la sorte a scegliere il dedicante. Si potrebbe di conseguenza pensare che la necessità di avere due magistrati fosse legata al principio della collegialità delle magistrature della prima epoca repubblicana (Mommsen 1887-1891, II, p. 621). Questa ricostruzione lascia comunque aperte delle questioni. Perché infatti eleggere due magistrati per un atto in cui era esclusa la possibilità di veto ? Si potrebbe anche ipotizzare che, a discapito del nome dato alla magistratura, l’elezione dei duumviri non sempre prevedesse quella di due magistrati. Ciò sarebbe avvenuto soltanto nel caso in cui vi fossero state altrettante strutture da dedicare (Fiorentini 1988, p. 345). Ci si troverebbe però, nuovamente, di fronte a un problema difficile da superare : si dovrebbe infatti spiegare perché il nome della magistratura fosse collegato a una collegialità quando per i primi duecento anni fu eletto un solo magistrato. Ad oggi non sembra possibile ricostruire i meccanismi impiegati nella scelta del dedicante tra i duumviri aedi dedicandae.

58 A ciò si potrebbe obbiettare che sono noti dedicanti edili e censori, privi della potestà consolare. Tuttavia, come vedremo, tutte le dediche eseguite da questi magistrati «minori» sono posteriori alla lex Papiria (inizio del II secolo a.C.) che sottoponeva il diritto di dedica a un iussum nominativo emesso dai comizi o dai concilia plebis.

59 La differenza tra il potere assegnato a Gaio e Lucio e ai duumviri aedi dedicandae era, naturalmente, di natura temporale: i primi erano stati investiti del potere di dedica in maniera perpetua; i secondi detenevano un analogo potere soltanto per il tempo necessario a portare a termine il singolo atto.

60 Ad es., Liv., 5, 13, 3; 5, 52, 16.

61 Liv., 23, 30, 13-14: «Alla fine dell’anno Quinto Fabio Massimo chiese al Senato il permesso di dedicare un tempio a Venere Ericina, da lui votato mentre era dittatore. Il Senato decretò che il console designato, Tiberio Sempronio, entrando in carica proponesse al popolo di nominare Quinto Fabio duumvir per la dedica del Tempio».

62 Livio (2, 21, 1), senza ricordare il nome del dedicante, pone la consacrazione del Tempio di Saturno nell’anno del consolato di A. Sempronius Aratinus e di M. Minucius Augurinus ossia nel 497 a.C. (Broughton 1951, p. 12). In ciò è seguito da Dionigi di Alicarnasso (AntRom., 6, 1, 4) il quale riporta però anche una variante secondo la quale sarebbe stato T. Larcius (Broughton 1951, p. 11-12), console nel 498 a.C., a dedicare il Tempio. Varrone concorda con questa identificazione ritenendo però che T. Larcius avesse dedicato l’aedes non in qualità di console ma di dittatore (Varro in Macr., Sat., 1, 8, 1). Non specificando l’anno, l’antiquario lascia aperte due possibilità. Sappiamo infatti che Larcio ricoprì la dittatura sia nel 501 a.C. che nel 498 a.C. È da notare che quest’ultima data non contrasterebbe con la notizia fornita da Dionigi poiché nel 498 a.C. T. Larcius ricoprì sia il consolato che la dittatura (Broughton 1951, p. 11-12). 

Era nota una terza versione, che attribuiva la dedica a Postumius Comitinus, console nel 501 a.C. e nel 493 a.C. (Dion. Hal., AntRom., 6, 1, 4). Nel primo caso Postumius avrebbe diviso il consolato proprio con T. Larcius nominato, nello stesso anno, dittatore. È dunque forse possibile che si ritenesse T. Larcius il dedicante della struttura ma che non si avesse memoria, dato i suoi due consolati e dittature, del preciso anno di dedica. Ciò potrebbe aver contribuito all’incertezza riscontrabile nelle fonti portando così ad attribuire l’atto al suo collega del 501 a.C.

Queste tre tradizioni hanno un elemento in comune: la dedica sarebbe stata perfezionata da un dittatore o da un console. Soltanto una notizia non rientra in questo schema. Si tratta di una quarta tradizione riportata, ancora una volta, da Macrobio che la attribuisce a Cn. Gellio: Nec me fugit Gellium scribere senatum decresse ut aedes Saturni fieret, eique rei L. Furium tribunum militum praefuisse (Cn. Gell. in Macr., Sat., 1, 8, 1: «Né mi sfugge quanto scrive Gellio. Il Senato decretò la costruzione del tempio a Saturno e affidò l’esecuzione dell’opera al tribuno militare Lucio Furio»). In questo caso dunque, il magistrato dedicante non sarebbe stato né un console né un dittatore ma un tribuno militare. Dal brano di Gellio sembra però potersi ricavare non che il Senato incaricò L. Furius di effettuare la dedica - mai nominata - ma che decretò la costruzione dell’edificio e diede mandato di sovraintendere (praefuisse) all’opera a L. Furio (vedi, ad esempio, Fiorentini 1988, p. 336; per il tempio vedi Coarelli 1999a, p. 234). Ciò ben si accorderebbe con la possibilità che questa tradizione non si riferisse alla prima costruzione dell’edificio ma a una sua ricostruzione. Identificando infatti il tribuno L. Furium con il Medullinum noto dalle fonti, la datazione dell’edificio scenderebbe al 381 o al 370 a.C. (Broughton 1951, p. 104, 110) lasciando aperta la possibilità che la tradizione attribuita a Cn. Gellio ricordi un rifacimento del tempio successivo al sacco gallico e del quale venne incaricato il tribuno militare (Coarelli 1999a, p. 234).

63 Macr., Sat., 1, 8, 1.

64 Macr., Sat., 1, 8, 1. Questa tradizione appare, oltre che tarda e in contrasto con quella relativa all’identità del votante, isolata. Nonostante ciò, essa non risulta in contraddizione con il fatto che i Reges sovrintendessero all’intero processo di dedica (cfr. supra).

65 Come console: Dion. Hal., AntRom., 6, 1, 4; come dittatore: Varro in Macr., Sat., 1, 8, 1.

66 Non si riporta qui la possibilità del 501 a.C. visto che in quest’anno il tempio avrebbe potuto essere dedicato da T. Larcius (cfr. nota 62). Nulla cambierebbe dunque rispetto a quanto si è detto.

67 La dedica del Tempio della Fortuna muliebris è appena citata da Livio (Liv., 2, 40, 12). Maggiori informazioni vengono invece fornite da Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal., AntRom., 8, 55, 4-5). Secondo lo storico greco alla consacrazione dello spazio e ad alcuni sacrifici (su cui vedi Cavallero 2016) sarebbe seguita la dedica della struttura ad opera del console P. Verginius Tricostus Rutilus nell’anno 486 a.C. (Liv., 2, 4, 1; Diod. Sic., 11, 1, 2; 11, 37, 7; Dion. Hal., AntRom., 8, 68, 1; 9, 51, 1; Chr. 354; cfr. Broughton 1951, p. 20).

68 Dion. Hal., AntRom., 8, 55, 4-5.

69 Degrassi 1963, 478.

70 Cfr. Coarelli 1996c, p. 44-45.

71 Broughton 1951, p. 100.

72 Liv., 6, 5, 8. Secondo il Patavino, Quinto avrebbe dedicato il tempio in qualità di duumvir Sacris faciundis. Già Mommsen (1887-1891, II, p. 603, nota 4) immaginò un errore emendando il passo con la citazione dei duumviri aedi dedicandae (contra Orlin 1997, p. 172, nota 32; cfr. tuttavia infra).

73 Non sembra infatti esservi alcun legame di parentela tra i magistrati in carica nel 390 a.C. e T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus, dedicante della struttura.

74 Vedi nota 72 per l’errore verosimilmente commesso da Livio che parla di un duumvir s.f.

75 Liv., 6, 5, 8.

76 Liv., 6, 5, 7; Diod. Sic., 15, 24, 1 (cfr. Broughton 1951, p. 99).

77 Cassola 1999, p. 147-150.

78 Non è possibile ricostruire con certezza i nomi di tutti i tribuni consolari in carica nel 387 a.C. (Broughton 1951, p. 99). Risulta dunque difficile comprendere se nel collegio fossero presenti anche dei plebei. Se così non fosse, l’ipotesi non varierebbe poiché è possibile si volesse evitare un precedente che poteva giustificare una successiva sortitio tra magistrati che avrebbero potuto essere anche plebei (sull’interferenza delle gentes nel culto pubblico e, di conseguenza, sulla loro necessità di mantenere il controllo del potere di dedica in quanto strumento di affermazione all’interno del corpo cittadino vedi Fiorentini 1988, p. 170).

79 Nel 338 a.C. Cincinnatus fu tribuno militare con potestà consolare e avrebbe potuto essere incaricato dal Senato di esprimere il voto. Si noti come anche qualora si ipotizzasse che il voto sia stato espresso per esclusiva decisione del magistrato nulla cambierebbe. Egli, poiché privo di cariche, nel 337 a.C. avrebbe infatti dovuto esser eletto duumvir per poter dedicare il tempio (cfr. Broughton 1951, p. 98). 

80 Liv., 23, 30, 13-14 (cfr. infra).

81 Liv., 2, 27, 5-6; Val. Max., 9, 3, 6. Il centurione primipilo si sarebbe chiamato M. Laetorius (Broughton 1951, p. 13). Per il Tempio di Mercurio vedi Andreussi 1996b, p. 245-247.

82 Liv., 2, 27, 1-13.

83 L’accenno è alla lex Papiria che, come si dirà più avanti, sembra databile ai primi anni del II secolo a.C. e prevedeva che il dedicante dovesse ricevere un iussum populi o uno scitum (vedi infra).

84 Cfr. infra.

85 Con questo meccanismo vengono ancora eletti i duumviri aedi dedicandae per la dedica del Tempio di Venere Ericina nel 215 a.C. (vedi infra).

86 Le lex Papiria era certamente attiva tra il 154 a.C. (Cic., Dom., 30 – anno in cui al censore Marcio venne impedito di dedicare una statua di Concordia all’interno della Curia – e il 57 a.C. – quando la legge fu applicata nell’episodio della dedica di parte della casa di Cicerone ad opera di Clodio (Cic., Att., 4, 2, 3; cfr. infra). 

87 Orlin 1997, p. 169-170 a.C. ritiene che la narrazione di Livio contenga: «many apocryphal elements». Tuttavia poche righe dopo afferma che «the tradition of Laetorius’ dedication may be genuine as well». In realtà proprio i numerosi elementi anacronistici riscontrabili nella narrazione liviana sembrano rendere il racconto poco verosimile. 

88 Cfr. nota 62.

89 Sul culto di Mercurio vedi Combet Farnoux 1980; 1981, p. 457-501 con bibliografia di riferimento.

90 Cfr. Mommsen 1887-1891, II, p. 157; Willems 1878-1883, p. 306 e nota 10; Brassloff 1913, p. 415.

91 Liv., 9, 46, 6-7: «Gneo Flavio […] dedicò il Tempio della Concordia nell’area di Vulcano con grande indignazione dei nobili; in questa occasione il pontefice massimo Cornelio Barbato fu costretto dal volere popolare a suggerire le formule di rito, per quanto sostenesse che per tradizione nessuno poteva dedicare un tempio se non un console o un comandante in capo. In seguito a ciò, su proposta del Senato, fu presentata al popolo una legge per la quale nessuno poteva dedicare un tempio o un altare senza l’autorizzazione del Senato o della maggioranza dei tribuni». I seguenti indizi rendono questo passo di Livio verosimile: 1) Lo storico non riporta un’usanza dei suoi tempi. Dopo la lex Papiria la dedica di edifici di culto venne perfezionata anche da magistrati minori, certamente non soltanto da consoli o imperatores (vedi infra); 2) Plinio conferma la tradizione della rottura di Cn. Flavio ricordando che fu un edile a dedicare il Tempio della concordia (Plin., HN., 33, 19); 3) la legge descritta da Livio escludeva la possibilità che la plebe potesse interferire in materia di ius publicum dedicandi. Ciò significa che si pone in controtendenza con la narrazione liviana mirata a rappresentare il periodo storico descritto come un’epoca di sempre maggiori acquisizioni da parte della plebe. Ipotizzare un’invenzione del Patavino (Ziolkowski 1992, p. 228) significherebbe di conseguenza attribuirgli l’inserimento di un elemento in palese contraddizione con il suo stesso racconto; 4) l’utilizzo del verbo negare, spesso utilizzato nei responsi pontificali, sembra indicare che Livio sia venuto a conoscenza dell’episodio da un documento conservato negli archivi sacerdotali (cfr. Rinolfi 2005, nota 94). Sul valore del verbo negare nell’interpretatio pontificale vedi Sini 1997, p. 26. Lo studioso ritiene che l’utilizzo di tale verbo fosse necessario a indicare gli impedimenti e i divieti chiaramente finalizzati - sia in campo religioso sia nella prospettiva del diritto - a mantenere la pax Deorum (cfr. Rinolfi 2005, nota 125). Per alcune obiezioni circa la realtà storica della legge vedi, invece, Wissowa 1912, p. 406, nota 4.

L’episodio del 304 a.C. e, di conseguenza, la legge, sembrano dunque da considerare autentici e, verosimilmente, Livio ne avrà trovato menzione in alcuni registri annalistici (così anche in Orlin 1997, p. 164).

92 Secondo Orlin (Orlin 1997, p. 163-164) le parole di Livio, seppur veritiere per la legge riportata (vedi nota precedente), non possono essere considerate indicative del periodo precedente il 304 a.C. poiché vi sarebbero casi non conformi ai mores indicati da C. Barbatus. Si tratterebbe, secondo lo studioso, delle dediche del Tempio di Mercurio e dell’elezione dei duumviri aedi dedicandae. Si è già visto tuttavia come il primo episodio difficilmente possa corrispondere alla realtà. Il fatto poi che i duumviri fossero investiti di una sorta di potestà consolare (Cass. Dio, 55, 10, 6; vedi supra) è indizio di come ad essi si volesse attribuire un potere analogo a quello detenuto dai supremi magistrati. Ciò significa che la loro creazione non solo non contrasta con le parole pronunciate da Barbatus ma è, anzi, un elemento che indica come gli antichi mores fossero in ogni caso rispettati.

93 In Sini 1995a, p. 83-84, 90 (ripresa in 1995b, p. 175) si trova l’ipotesi, basata su una lettura di Liv., 4, 20, 4, che un iussum populi fosse necessario già a partire dal V secolo a.C. Ciò contrasterebbe tuttavia con la norma introdotta nel 304 a.C. che sarebbe stata del tutto inutile in un campo già normato da una precedente e analoga legge (cfr. a tal proposito le osservazioni di Franchini 2008, p. 192 nota 327)

94 Franchini 2008, p. 194-195 (Cfr. inoltre quanto detto supra circa il Tempio di Mercurio).

95 La lex del 304 a.C., in effetti, dichiarava inefficaci atti compiuti in violazione di divieti. Poiché sembra difficile negare che ai verba sollemnia fosse riconosciuto un effetto costitutivo e vincolante proprio dei negozi formali (Di Paola 1964, p. 1093-1094; cfr. Cavallero c.s. a), l’intervento normativo pare effettivamente configurarsi come una lex perfecta di notevole antichità rispetto quanto fino ad oggi considerato (Franchini 2008, p. 195, nota 331). Per la definizione di lex perfecta vedi Tit. Ulp., 1, 1-2 (cfr. Di Paola 1964, p. 1075-1094 con ampia bibliografia sull’argomento; Chorus 1976, p. 277; Kaser 1977, p. 42; Ankum 1980, p. 288; Serrao 1973, p. 794).

96 Oltre che, chiaramente, quello che poteva provenire dalla maggioranza dei tribuni (cfr. tuttavia nota 101).

97 Franchini 2008, p. 194-195. Si noti come la legge citata da Livio riguardasse propriamente il diritto di dedica che era prerogativa magistraturale, non pontificale. Tuttavia, la mancanza di un iussum nominativo da parte del Senato non soltanto invalidava la dedica fatta da un magistrato ma annullava anche la dichiarazione costitutiva di res sacra (vedi nota 95 per la possibilità di considerare la legge del 304 a.C. una lex perfecta). 

98 Franchini 2008, p. 194.

99 Orlin 1997, p. 166-167. 

100 Orlin 1997, p. 166.

101 Occorre osservare che, per il periodo precedente alla rogatio della lex Papiria, non sono noti casi in cui furono i tribuni ad autorizzare una dedica (cfr. Mommsen 1887-1891, III p. 1050, nota 3).

102 Orlin 1997, p. 166.

103 Per le fonti e la bibliografia relativa al rapporto tra Flavio e la plebe vedi note 105-108.

104 Licin. Mac, fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch.: Patre libertino humili fortuna ortus (cfr. Liv., 9, 46, 1).

105 Liv., 9, 46, 10-14: Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis factio, Ap. Claudi censura vires nacta, qui senatum primus libertinorum filiis lectis inquinaverat et, posteaquam eam lectionem nemo ratam habuit пес in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis forum et campum corrupit. Tantumque Flavi comitia indignitatis habuerunt, ut plerique nobilium anulos aureos et phaleras deponerent («Flavio era stato eletto edile dal partito della plebe cittadina, cresciuta in potenza con la censura di Appio Claudio; questi per primo aveva contaminato il Senato ammettendovi dei figli di liberti, poiché nessuno aveva ritenuto valida quella scelta, ed egli non era riuscito ad ottenere in Senato quella potenza politica cui aspirava, distribuì fra tutte le tribù la popolazione cittadina di umili origini, corrompendo così il foro e il Campo Marzio. L’elezione di Flavio destò tanto sdegno che la maggior parte dei nobili deposero l’anello d’oro e il distintivo di cavaliere»)

106 Val. Max., 2, 5, 2.

107 Sul legame politico tra Appio Claudio Cieco e Cn. Flavio, sugli interventi messi in atto in favore della nuova classe dirigente patrizio-plebea, nonché sui rapporti tra quest’ultima e la nobilitas vedi Humm 2005 (in particolare p. 101-131); Hölkeskamp 2011 con bibliografia precedente. 

108 Val. Max., 2, 5, 2.

109 Ziolkowski 1992, p. 228.

110 Franchini 2008, p. 195 (cfr. infra).

111 Liv., 6, 22, 7; 4, 51, 3; Vell. Pat., 2, 91.

112 Nocera 1940, p. 162 e nota 2 (cfr. Fiorentini 1988, p. 340).

113 Ziolkowski 1992, p. 228 (con posizioni tuttavia differenti rispetto alle conseguenze del successo della plebe).

114 La vicenda di Flavio è di appena quattro anni precedente alla rogatio della lex Ogulnia che consentiva l’accesso dei plebei ai più importanti sacerdozi (Franchini 2008, p. 192; fondamentale per l’argomento è Vallocchia 2008). L’episodio, perfettamente inserito nella narrazione liviana, sembra dunque essere un esempio di come lo «sviluppo» dell’organismo politico e religioso cittadino sia avvenuto non in conseguenza dello scontro tra la città e le gentes ma dal contrasto tra quest’ultime e le altre forze non a quest’ultime legate: il re prima, la plebe poi (Cfr. Fiorentini 1988, p. 348).

115 Ritenere che la legge abbia riguardato soltanto i magistrati privi di imperium implicherebbe che la plebe avesse approvato una lex ponente dei limiti soltanto ai suoi principali rappresentanti. Si consideri inoltre che l’espressione «ne qui dedicaret» esclude la possibilità che alcuni soggetti potessero dedicare iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris (per la possibilità che la legge del 304 a.C. – anche se identificata con la Papiria – potesse riguardare soltanto alcuni magistrati vedi: Willems 1878-1883, 306-309; Wissowa 1901, p. 2356-2357; Wissowa 1912, p. 402-403; Ziolkowski 1992, p. 231-234; Tatum 1993, p. 322-328; contra Orlin 1997, p. 168-169 con note 19-22). 

116 Tempio di Salus (cfr. nota 118), Victoria (cfr. nota 119), Quirino (cfr. nota 121), Iuppiter Libertas (cfr. nota 120), Concordia (cfr. nota 123), Mens e Venus Erycina (cfr. infra), Honos et Virtus (cfr. nota 122). Per tutti, vedi Appendice II.

117 Cfr. Appendice II.

118 L’aedes Salutis fu dedicata nel 302 a.C. dal dittatore C. Iunius Bubulcus Brutus (Broughton 1951, p. 169) dopo il suo trionfo sugli Equi (Liv., 10, 1, 9). Egli stesso l’aveva promessa in voto come console durante uno scontro contro i sanniti avvenuto nel 311 a.C. (Liv., 9, 43, 25; cfr. Broughton 1951, p. 161). Per l’edificio vedi Coarelli 1999c, p. 229-230.

119 Il Tempio di Vittoria fu dedicato nel 294 a.C. dal console L. Postumius Megellus (Broughton 1951, p. 179) che ne aveva iniziato la costruzione durante il periodo nel quale era stato edile (Liv., 10, 33, 9). Per l’edificio vedi Pensabene 1999, p. 149-150.

120 Forse nel 238 a.C. Ti. Sempronius Gracchus (Broughton 1951, p. 221) dedicò il Tempio di Iuppiter Libertas sull’Aventino in qualità di console. Lo aveva fatto erigere egli stesso con i soldi ricavati dalle multe comminate mentre era edile (Liv., 24, 17, 19; cfr. Andreussi 1996, p. 188). 

121 Tempio di Quirino. Venne dedicato nel 293 a.C. A eseguire l’atto fu il console L. Papirius Cursor (Broughton 1951, p. 180) omonimo figlio del dittatore che, nel 325 a.C., lo aveva votato durante uno scontro con i Sanniti (Liv., 10, 46, 7; Cfr. Broughton 1951, p. 147; Coarelli 1999d, p. 185-187).

122 Tempio di Honos et Virtus. Il voto avvenne nel 222 a.C. (Liv., 27, 25, 7-9) ad opera di M. Claudius Marcellus (Broughton 1951, p. 232-233; cfr. Palombi 1996, p. 31-33). Egli non poté tuttavia dedicarlo poiché, secondo il responso dato dai pontefici, non era possibile destinare un unico tempio a due divinità. Nel 208 a.C. Marcello provvide perciò a iniziare i lavori per una seconda struttura che non fece tuttavia in tempo a vedere terminata. Le due aedes furono così dedicate nel 205 a.C. dall’omonimo figlio (Liv., 29, 11, 13) probabilmente eletto duumvir aedi dedicandae (contra Orlin 1997, p. 170). 

123 L’aedes Concordiae fu votata nel 218 a.C. dal pretore L. Manlius Vulso (Broughton 1951, p. 238) durante una sedizione avvenuta verosimilmente durante la sua spedizione contro i Galli Boi (Liv., 22, 33, 7-8). La dedica della struttura avvenne nel 216 a.C. (Liv., 23, 21, 7-11) ad opera dei duumviri aedi dedicandae, M. e C. Atilius (Broughton 1951, p. 252). Per l’edificio vedi Giannelli 1993, p. 321.

124 Liv., 22, 61, 5-10 (cfr. Münzer 1928, p. 1222-1223).

125 Dopo la sconfitta di Cannae, Varro riparò presso Venusia (Polib., 3, 106-116; Liv., 22, 38-50; altre fonti in Broughton 1951, p. 247). Da qui, con ciò che restava dell’esercito, si recò a Canusium (Liv., 22, 54, 1; 22, 56, 1-4; Ap., Hann., 26; Cass. Dio, fr 57.29; Zon. 9, 2) da dove venne convocato a Roma per il decreto di ringraziamento (Liv., 22, 57, 1; Val. Max., 3, 4, 4; 4, 5, 2; Front., Str., 4, 5, 6; Plut., Fab., 18; Sil. It., 10, 606-639; Flor., 1, 22, 17; Schol. Juv., 11, 201; Oros., 5, 5, 9) e per nominare un dittatore che abdicò subito dopo aver preparato l’elenco dei Senatori rimasti (Liv., 23, 22, 10-11). Fatto ciò, la notte stessa, Varro tornò in Puglia (Liv., 23, 23, 9).

126 Nel 217 a.C., dopo la disfatta subita al Lago Trasimeno, vennero consultati i libri Sibyllini (Liv., 22, 9, 7-11). Il responso portò al voto dei templi di Mens (Reusser 1996, p. 240-241) e di Venus Erycina (Liv., 22, 9, 10; cfr. Coarelli 2000, p. 114; nella stessa occasione furono inoltre votati ludi Magni, supplicationes e un ver sacrum). Di pronunciare la prima promessa venne incaricato il pretore T. Otacilius Crassus; di esprimere la seconda il dittatore Q. Fabius Maximus Verrucosus (Broughton 1951, p. 243, 244). Nel 215 a.C. entrambi furono eletti duumviri aedi dedicandae (Liv., 23, 30, 13; 23, 31, 9) dopo che Fabio chiese il permesso di poter dedicare la struttura da lui promessa a nome della Res publica (Liv., 23, 30, 13). La richiesta di Fabio avvenne, teste Livio, alla fine del 216 a.C., ossia quando i templi stavano verosimilmente per essere terminati. Accettata la proposta, il Senato incaricò il console designato di porre la questione ai comizi subito dopo essere entrato in carica (cfr. infra).

127 Liv., 23, 31, 9.

128 A ciò si aggiunga che, poiché i vota per le due strutture erano stati fatti su indicazione dei libri Sibyllini, non si era instaurato alcun vincolo tra votante e dedicante: chiunque avrebbe potuto essere incaricato della dedica (vedi supra). Nulla ostava dunque che dell’atto fossero incaricati gli stessi autori del voto. Non solo. Il culto di Venere, divinità della Sicilia punica aveva forti connotazioni plebee ed era in particolar modo rivolto agli strati servili della popolazione. La dedica di un tempio a questa divinità non sembra pertanto casuale, soprattutto se si pensa che la disfatta di Cannae aveva obbligato i Romani ad arruolare schiavi tra le fila dell’esercito. La necessità di dedicare il tempio di Venus Erycina e quello di Mens dovette così essere particolarmente impellente non solo per cause religiose ma anche, e soprattutto, politico-militari (cfr. Coarelli 2000, p. 114). 

129 Aberson 1994, p. 120-132. Lo studioso individua sette possibilità circa il rapporto voto-dedica (prendendo però in considerazione tutto il periodo repubblicano). a) L’autore della dedica è lo stesso magistrato che ha votato il tempio, ma con una carica diversa; b) L’autore di un voto dedica in qualità di duumvir aedi dedicandae; c) Il dedicante è lo stesso del voto ma non si conosce la carica da questi detenuta; d) La dedica è fatta da un gentiles del votante che possiede una carica magistraturale; e) La dedica è fatta da un gentiles del votante eletto duumvir; f) la dedica è fatta da un duumvir che non ha alcun rapporto con il votante; g) Non si conosce l’autore del voto; h) Non si conosce l’autore della dedica. 

130 Vedi nota 34 circa le possibili cause per le quali veniva avvertita la necessità di far dedicare una struttura alla stessa persona che lo aveva votato o a un suo discendente. 

131 Si pensi, ad esempio, alle numerose proroghe dell’imperium (vedi, ad esempio: Liv., 27, 22, 6; 29, 13, 7) e alla concessione di questo a privati cittadini soltanto in virtù delle loro riconosciute doti militari (vedi il caso di Scipione: Liv. 27, 3, 4; cfr. Valvo 2003, p. 77-99).

132 Per la possibilità di identificare la lex Papiria con quella del 304 a.C. vedi vedi Bouché-Leclercq 1871, p. 85-86; Willems 1878-1883, p. 306-309; Ziolkowski 1992, p. 228-231. La dottrina tende tuttavia a interpretare le due leggi come differenti interventi normativi. Di questo parere sono Mommsen 1887-1891, II, p. 619 e nota 3; Wissowa 1912, p. 406 e nota 4; Rotondi 1912, p. 234-235; Niccolini 1934, p. 76, 403-404; Nisbet 1939, p. 176; Paoli 1946-1947, p. 180, 186-187; Broughton 1952, p. 471; Bardon 1955, p. 171; De Martino 1960, p. 192-193; Gaudemet 1979, p. 503; Bleicken 1975, p. 155, nota 59; Stambaugh 1978, p. 558; Linderski 1986, p. 2224; Bergemann 1992, p. 50, 56-57; Fiori 1996, p. 26, 516 nota 39; Orlin 1997, p. 196-172; Tatum 1999; Franchini 2008, p. 190-195. Per un breve sunto delle differenti posizioni prima del 1992 vedi Ziolkowski 1992, p. 228-231.

133 Cic., Dom., 127-128: «So infatti che c’è un’antica legge tribunizia che vieta di consacrare un edificio, un terreno, un altare senza l’autorizzazione della plebe. Né quel Quinto Papirio autore della legge ebbe allora l’idea né il sospetto che ci sarebbe stato il rischio di una consacrazione della casa o delle proprietà dei cittadini non condannati [...] Ma poiché si consacravano degli edifici, e non già quelli adibiti ad abitazioni private ma quelli chiamati sacri, e delle terre, e non già dei nostri poderi, ad arbitrio di chicchessia, ma quei terreni che un generale aveva preso ai nemici, poiché si innalzavano altari per santificare il luogo stesso dove erano stati consacrati, egli vietò di fare tutte queste cerimonie senza l’autorizzazione della plebe [...] La legge Papiria vieta di consacrare degli edifici senza l’ordine della plebe».

134 Franchini 2008, p. 193 nota 328 (cfr. Orlin 1997, p. 167-168). 

135 Nel ricordare la legge Cicerone parla esclusivamente della consecratio, mai della dedicatio (sul rapporto tra i due atti vedi nota 4). Il fatto che egli menzioni soltanto episodi di dedica (dedica del censore: Concordia, cfr. nota 145; e della Vestale: Bona Dea, cfr. n. 146) giudicati attraverso l’applicazione della lex Papiria non contrasta con questa possibilità. La legge infatti integrò, ampliandola, la normativa precedente che disciplinava le modalità di dedica (cfr. infra).

136 Cicerone citando la legge parla in un primo momento di terrae (Cic., Dom., 127). Che con questo termine siano da intendersi gli agri è chiarito poco più avanti quando l’oratore sostiene che: Sed quia consecrabantur aedes, non privatorum domicilia, sed quae sacrae nominantur, consecrabantur, agri, non ita ut nostra praedia, si qui vellet, sed ut imperator agros de hostibus captos consecraret (Cic., Dom., 128: «Si consacravano degli edifici, e non già quelli adibiti ad abitazioni private ma quelli chiamati sacri, e delle terre, e non già i nostri poderi ad arbitrio di chicchessia, ma quegli agri che un generale aveva preso ai nemici»). L’Arpinate riporta inoltre che la lex Papiria avrebbe normato le consacrazioni e le dediche di templi, di altari o di agri. Non fornisce però informazioni riguardo ad altri oggetti quali, ad esempio, le statue. L’episodio della richiesta effettuata al collegio pontificale dal censore Cassius (Dom., 130 e 136) sembra tuttavia testimoniare che la lex Papiria fosse applicata per la consacrazione di tutte le res, al di là della loro natura (cfr. la definizione di sacrum data da Elio Gallo in Fest. 424L, sulla quale vedi infra).

137 Nella citazione della legge, Cicerone ricorda soltanto il concilio della plebe quale organo in grado di esprimersi in maniera costitutiva riguardo una res sacra. Tuttavia, nel riportare il decreto con il quale il Senato aveva stabilito la restituzione della sua casa (Cic., Att., 4.2.3) l’oratore menziona anche il iussum populi. Lo stesso si ritrova nel decreto con il quale veniva stabilito l’abbattimento delle opere dedicate dalla Vestale Licinia (Cic., Dom., 136-137) e nella risposta negativa che il collegio dei pontefici espresse riguardo la richiesta del censore Cassius (Cic., Dom., 136). La cosa non stupisce: nonostante plebiscito e legge comiziale fossero le due tipiche fonti di produzione del diritto di epoca repubblicana esse furono sempre tenute rigorosamente distinte anche all’indomani della loro parificazione giuridica e, almeno, fino a epoca adrianea (Gell., NA, 15, 27, 4). Nonostante queste discrepanze, l’analogia tra i casi risulta palese (Fiorentini 1988, p. 330). Si dovranno di conseguenza considerare i comizi centuriati e i concilia plebis i due organi ai quali la lex Papiria assegnava la capacità di esprimersi in maniera costitutiva circa una res sacra.

138 Un altro indizio a favore di questa possibilità è rintracciabile nel fatto che per ipotizzare una sovrapposizione tra le due leggi (vedi, ad esempio, Ziolkowski 1992, p. 219-231) bisognerebbe accettare la possibilità che Livio o Cicerone abbiano commesso due errori. Il primo sulla procedura seguita per il passaggio della legge; il secondo sul contenuto stesso della legge. Ciò sarebbe plausibile considerando Livio, del tutto inverosimile tenendo conto delle competenze dell’avvocato di Arpinum (Orlin 1997, p. 168; vedi inoltre infra). 

139 Cic., Dom., 130: At videte quanta sit vis huius Papiriae legis in re tali, non qualem tu adfers sceleris plenam et furoris. Q. Marcius censor signum Concordiae fecerat idque in publico conlocarat. Hoc signum C. Cassius censor (154 a.C.) cum in curiam transtulisset, conlegium vestrum consuluit num quid esse causae videretur quin id signum curiamque Concordiae dedicaret («Ma considerate un po’ che grande importanza abbia la legge Papiria in una questione simile ma non analoga alla tua, pazza e scellerata com’è. Il censore Quinto Marcio aveva fatto fare una statua della Concordia e l’aveva fatta porre in un luogo pubblico. Il censore Caio Cassio, a sua volta, la fece portare nella curia e consultò il vostro collegio per sapere se ci fosse qualche impedimento alla dedica di quella statua e della Curia alla Concordia»).

140 Un tentativo in questa direzione si trova in Paoli 1946-1947, p. 176 dove la lex Papiria è posta prima dell’intervento del 304 a.C. Contro questa possibilità vedi tuttavia le pesanti critiche mosse da Di Paola (1948) e da Ziolkowski (1992, p. 222, nota 130; cfr., inoltre, Franchini 2008, p. 193 nota 328).

141 Franchini 2008, p. 193 nota 328.

142 Sui problemi legali e sulla struttura dell’orazione pronunciata da Cicerone dinnanzi al collegio pontificale vedi Stroh 2004, p. 313-370 con bibliografia di riferimento.

143 La possibilità di esprimersi circa la consacrazione non è certamente da intendersi come l’opportunità di pronunciarsi sulla capacità di un pontefice di perfezionare un atto che soltanto a lui poteva spettare (sul ruolo del pontefice nella cerimonia di dedicatio/consecratio vedi nota 4).

144 Niccolini 1932, 76. Si riesce così a tracciare una «evoluzione» del ius publicum dedicandi che pare seguire di pari passo l’avanzamento politico del corpo sociale plebeo che, dopo il 300 a.C., era ormai partecipe al controllo del culto pubblico. In questo senso, l’anonima lex citata da Livio assume i caratteri di un primo passo verso il riconoscimento della competenza in materia di ius publicum dedicandi ai concilia plebis e ai comizi tributi (Franchini 2008, p. 193 con nota 328).

145 Cic., Dom., 136: Habetis in commentariis vestris C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando ad pontificum collegium rettulisse eique M. Aemilium pontificem maximum pro collegio respondisse, nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret, non videri eam posse recte dedicari («È annotato nei vostri commentari che il censore Caio Cassio consultò il collegio dei pontefici sulla dedica d’una statua della Concordia e che il pontefice massimo Marco Emilio gli rispose a nome di tutto il collegio che, se il popolo romano non aveva incaricato lui personalmente della cosa e quindi non agiva per ordine del popolo, la dedica non poteva a suo avviso essere valida»).

146 Cic., Dom., 136: Quod in loco publico Licinia, Gaii filia, iniussu populi dedicasset, sacrum non viderier (La dedica fatta in un luogo pubblico da Licinia, figlia di Gaio, senza l’autorizzazione del popolo, non si riteneva valida).

147 Cic., Att., 4.2.3: Cum pontifices decressent ita, Si neque populi iussu neque plebis scitu is qui se dedicasse diceret nominatim ei rei praefectus esset neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset videri, posse sine religione eam partem areae mihi restitui («Il decreto emanato dai pontefici recitava che se colui che diceva di aver compiuto la dedica, non era stato personalmente incaricato per tale compito né in seguito a votazione nei comizi né a plebiscito e, se da nessuna votazione nei comizi o plebiscito gli era venuto l’ordine di agire in tal senso, risultava deciso che quella parte di terreno poteva essermi restituita senza commettere sacrilegio»). Per la definizione di monumentum Libertatis vedi Cic., Dom., 100, 112; cfr. Papi 1996, p. 188-189). Sulla dedica effettuata da Clodio e sulle motivazioni che portarono il tribuno a effettuare una consecratio pontificale piuttosto che una consecratio bonorum vedi ora Bats 2016 e Berthelet 2016. 

148 Cfr. n. 4.

149 Il fatto che Cicerone nella sua arringa non nomini mai il precedente intervento legislativo è un forte indizio di questa possibilità. Ciò tuttavia non significa che ai tempi dell’oratore la legge del 304 a.C. fosse sconosciuta. Certamente, data la menzione di Livio, se ne doveva conservare memoria all’interno di qualche registro annalistico (o negli archivi pontificali ?). La mancata menzione dell’oratore è dunque chiaramente da attribuire al contesto all’interno del quale si trova la citazione della lex Papiria. Scopo dell’arringa era infatti quello di convincere il collegio pontificale a dichiarare l’atto di Clodio invalido dal punto di vista giuridico: a poco sarebbe servito chiamare in causa una legge ormai superata (dalla lex Papiria appunto).

150 Fiorentini 1988, p. 335.

151 CIL VI, 3732; CIL I2, 2711.

152 Münzer 1950, p. 1947-1948.

153 Stando a Ovidio, Claudia avrebbe dedicato il Tempio della Bona dea Subsaxana (Ov., Fast., 5, 149-158). 

154 Assume dunque un valore ancor più legato agli antichi mores la decisione, da parte di Augusto, di attribuire a Gaio e a Lucio: «il diritto permanente di dedicare tutti i tipi di edifici in virtù di una sorta di potestà consolare esercitata secondo l’antico costume» (Cass. Dio, 55, 10, 6).

155 Su Elio Gallo e sulla datazione del De Verborum quae ad ius pertinent significatione vedi da ultimo Falcone 1991, p. 223-262. Cfr. inoltre Kornhardt 1953, p. 9; Labruna 1978, p. 68 con nota 106 e Fiorentini 1988, p. 308. Per una datazione posteriore (età di Sulpicio Rufo e Cicerone) vedi Bonfante 1958, I, p. 409; Huschke 1880, I, p. 37; Lenel 1960, I, 2; Lachmann 1842, p. 116. Si noti che qualsiasi datazione si scelga di seguire non varia l’adesione della definizione di sacer a quanto espresso dalla lex Papiria.

156 Quodcumque more secondo Lachmann 1842, p. 116 (cfr. Huschke 1880, I, p. 41).

157 Ael. Gall. in Fest. 424L. (= fr. 18 Hu): «Elio Gallo afferma che ciò che è consacrato in qualunque modo e con il permesso della civitas è sacro, o un tempio, o un’ara, o un luogo, o una statua, o la pecunia, o qualsiasi altra cosa se dedicata e consacrata agli dei: al contrario, qualsiasi di queste cose che un privato ha dedicato al dio per una sua osservanza religiosa, i pontefici non la considerano sacra».

158 Fiorentini 1988, p. 308-309.

159 Cfr. infra.

160 Liv., 23, 30, 13-14 (per il testo vedi supra).

161 Poiché i comizi sembrano convocati per fornire a un soggetto la nominatim praefectio necessaria a recte dedicari si è ipotizzato che negli anni della seconda guerra punica fosse già in vigore la lex Papiria (Stambaugh 1978, p. 558; cfr. tuttavia infra). 

162 Si potrebbe pensare che la richiesta fosse indirizzata al Senato poiché da questo fu decretata la promessa (Cfr. nota 62; Aberson 1994, p. 16-17, 25). Tuttavia, anche gli altari dedicati da Postumio Albino sono fortemente indiziati di essere stati decisi dal Senato, ma in questo caso l’autorizzazione alla dedica fu fornita dai concilia plebis.

163 Cosa, questa, notata anche da Orlin 1997, p. 149. 

164 Fiorentini 1988, p. 333.

165 Cfr. Fiorentini 1988, p. 333; contra Stambaugh 1978, p. 558. Ziolkowski (1992, p. 227) ritiene che la procedura descritta da Livio: «clearly indicates that it was the people, not the senate, who elected the duumviri and so decided who would dedicate the temple». Quanto detto sembra tuttavia rendere difficile accettare una tale ipotesi.

166 Liv., 40, 52, 1.

167 Münzer 1949a, p. 1014.

168 Münzer 1949b, p. 1074.

169 Alcuni esponenti dei Papirii Carbones della prima sono ancora attestati alla fine dell’epoca repubblicana (cfr. Münzer 1949, p. 1014, l. 50); i Papirii Turdi sembrano invece scomparire verso la seconda metà del II secolo a.C (sempre che non si consideri membro di questa famiglia il Papirius noto da Varro, Rust. 3.2.2)

170 Stein 1949, p. 1004-1005. 

171 Münzer 1949, p. 1014, l. 21-30. Unica eccezione nota, su nove, il M. Papirius Carbo ricordato da Cicerone (Fam. 9.21.3) che era, tuttavia, fratello di C. e Cn. Papirius Carbo

172 Il primo Papirus Carbo noto è il pretore del 168 a.C. (Broughton 1951, p. 428).

173 Liv., 41, 6, 1.

174 Broughton 1952, p. 398. 

175 Livio scrive: Cum absentem Manlium tribuni plebis <A.> Licinius Nerua et C. Papirius Turdus in contionibus lacerarent rogationemque promulgarent, ne Manlius post idus Martias++ prorogatae namque consulibus iam in annum prouinciae erant++imperium retineret (Liv., 41, 6, 1: «Poiché i tribuni della plebe <A.> Licinio Nerva e G. Papirio Turdo violentemente criticavano l’assente Manlio nei loro discorsi al popolo e presentarono una proposta di legge che egli non avesse più a conservare il comando militare oltre le idi di marzo – ché già era stato prorogato di un anno ai consoli il governo delle province – perché potesse giustificarsi del suo operato immediatamente dopo uscito di carica»). Come è possibile notare il passo è funestato da diverse mancanze tra le quali cade il prenome di uno dei due tribuni. Il racconto così prosegue: Eum cum in senatu fatigassent interrogationibus tribuni plebis Papirius et Licinius de iis, quae in Histria essent acta, in contionem quoque produxerunt (Liv., 41, 7, 5: «E i tribuni della plebe Papirio e Licinio dopo averlo estenuato con ripetute interrogazioni in Senato sugli avvenimenti dell’Istria, lo presentarono anche all’assemblea popolare»). Qui Livio non menziona volutamente il prenome di entrambi i magistrati. Ora, sui sessantadue tribuni che il Patavino nomina tra terza e quarta decade soltanto in un altro caso (Liv., 27, 21, 9) non è riportato il prenome del tribuno dopo che in precedenza era stato già citato. Si potrebbe pertanto pensare che, nel caso in questione, Livio non conoscesse i due prenomi. Quello relativo a Papirio potrebbe dunque considerarsi un’interpolazione (C. invece di Q) basata sul fatto che i Papirii noti possedevano tutti il prenome C. o Cn. Si tratta, tuttavia, di un elemento troppo labile per poter proporre di identificare il C. Papirius citato da Livio con l’autore dell’omonima lex. Si sottolinea pertanto solo l’eccezionalità della situazione.

176 Datazioni simili sono state proposte o accettate da Niccolini 1934, p. 403-404 (179-175 a.C.); Broughton 1952, p. 471 ; Linderski 1986, p. 2224 (174-154 a.C.); Tatum 1993, p. 325 (167-154 a.C.).

177 Da un pretore vennero dedicati i templi di Fauno e di Magna Mater (cfr. appendice I).

178 I templi di Iuno Sospita, Diana, Iuno Regina, della Fortuna Equestris, dei Lari Permarini, di Felicitas e, del tutto verosimilmente, di Hercules Victoris e l’aedes Aemiliana Herculis, furono dedicati da censori (vedi Appendice I).

179 Cassola 1999, p. 167. Secondo lo studioso appartenevano alla nobilitas in senso stretto soltanto i consoli, i pretori e coloro che discendevano in linea diretta da un console o da un pretore. Se ciò è vero, ne consegue che anche i censori vi erano inclusi. La magistratura censoria era infatti quasi esclusivamente ricoperta da ex-consoli o ex-pretori. Nel caso delle consacrazioni di aedes tutti i censori che le dedicarono, in linea con quanto prescritto dalla lex Villia (180 a.C.) sulla successione delle cariche, avevano già ricoperto il consolato (Sulla lex Villia vedi Liv., 40, 44; cfr. Evans – Kleijwegt 1992, p. 181-195 con bibliografia precedente). 

180 Aberson 1994 120-132.

181 Dei diciassette templi per i quali conosciamo sia il votante che il dedicante ben dodici furono dedicati dallo stesso personaggio che aveva espresso la promessa o da un suo discendente (cfr. Appendice II). Sulle diverse possibilità e sulle motivazioni di questa continuità vedi quanto detto alle nota 34. 

182 Valvo 2005, p. 71-75; Montanari 2009.

183 Valvo 2005, p. 71-75.

184 Sul rapporto tra il Senato e i tribuni della plebe nel III secolo a.C. vedi Hölkeskamp 1990, p. 437-457 con bibliografia di riferimento.

185 Per la società e i meccanismi costituzionali durante e dopo la guerra Annibalica vedi: Toynbee 1965; Cassola 1962; Gabba 1977, p. 49-74; 1988, p. 27-44 (con altra bibliografia dell’autore); Harris 1979; Giardina–Schiavone 1999; Valvo 2005, p. 71-83; Jehne 2006a, p. 221-234; La Rocca, Parisi Presicce 2010; Mouritsen 2011; 2017.

186 Sulle cerimonie «pubbliche» come mezzo per la partecipazione politica di tutti gli strati sociali all’imperialismo romano vedi Valvo 2005, p. 71-83; Morstein-Marx 2006; Hölkeskamp 2006, p. 258-276; Rosenstein–Morstein-Marx 2006; 2013, p. 101-128; La Rocca – Tortorella 2008; Beck 2011; Jehne 2013, p. 103-1441; Mouritsen 2017.

187 Valvo 2005, p. 75.

188 Valvo 2005, p. 75-76. Per la relazione tra diritto, religione e rituale a Roma vedi Hölkeskamp 2000, p. 223-250.

189 Sull’utilizzo delle assemblee nella politica romana vedi Hölkeskamp 2001, p. 97-132; Jehne 2006a, p. 221-234; 2006b; Mouritsen 2011; 2017.

190 Non sembra possibile interpretare la legge come un tentativo del Senato di tenere a freno le iniziative dei magistrati che, nella prima parte del II secolo a.C., avevano mostrato un rinnovato interesse per la dedica di templi (Orlin 1997, p. 168). Se così fosse, si dovrebbe spiegare perché il Senato, «abrogando» la lex 304 a.C. e consegnando alla plebe la possibilità di esprimersi in materia di consacrazioni e di dediche, si privò di uno strumento utile proprio a contrastare le crescenti pretese dei magistrati. 

191 Un esempio di questa possibilità lo si rintraccia nella consacrazione del campus Stellatis (Svet., Iul., 20) che non poté che essere consacrato dopo le confische seguite alla vittoria su Capua. Per questo non venne considerato nelle assegnazioni agrarie almeno fino alla forzatura voluta da Cesare (Cic., Leg. agr., 2, 31, 85). Sembra difficile accettare quanto sostenuto da Sacchi secondo il quale il campus Stellatis doveva il suo nome al fatto che fosse un terreno inaugurato secondo le modalità prescritte da un membro della gens Servilia che poneva una lamella bronzea (stellam) sul terreno appena inaugurato (Fest. 476L.; Sacchi 2002, p. 38-41; 2004, p. 114-115; 2006, §3). Lo studioso pare infatti confondere la consecratio con l’inauguratio: «[...] così come la consecratio del campus Stellatis ad opera di un Servilio augure» (Sacchi 2006, § 3). Svetonio, parlando del campus Stellatis, scrive: Campum Stellatem maioribus consecratum […] (Iul., 20: «il campo Stellate, che dagli antichi era stato consacrato […]»). È qui evidente il riferimento alla procedura di consacrazione degli agri sottratti ai nemici (così come sarà anche quella perfezionata da Silla all’indomani della vittoria: Vell. Pat., 2, 2, 4. Sulla donazione Sillana vedi Franciosi 2002, 243-248 con bibliografia precedente). Né si può immaginare che Cicerone, citando una diversità tra ager Campanus e Stellatis, si riferisca al fatto che l’uno era già stato misurato mentre l’altro no. L’oratore sostiene infatti che: Adiungit Stellatem campum agro Campano et in eo duodena discribit in singulos homines iugera. Quasi vero paulum differat ager Campanus a Stellati (Cic., Leg. agr., 2, 31, 85: «Al territorio campano aggiunge il campo Stellate assegnando dodici iugeri a testa: come se tra il territorio campano e il campo Stellate vi sia solo una piccola differenza !»). L’arpinate si sta qui riferendo al tentativo di S. Rullo di includere nelle distribuzioni agrarie anche il campus Stellatis, ma ciò non era possibile poiché si trattava di un terreno consacrato (Svet., Iul., 20) e, per questo, di differente natura giuridica rispetto all’ager campanus che non aveva avuto medesima sorte: è a questa differenza che allude Cicerone per fermare il progetto di legge agraria portato avanti dal tribuno. È interessante notare che il campus Stellatis venne incluso nelle distribuzioni agrarie soltanto dopo la forzatura di Cesare (Svet., Iul., 20) che di Rullo era l’ispiratore. Egli era già pontefice massimo e aveva dunque l’autorità (nonché l’influenza sul collegio pontificale) per portare avanti una procedura di sconsacrazione dell’agro al fine di poterlo includere nelle nuove assegnazioni.

192 Sull’espropriazione e la confisca delle terre in Italia e nelle province in epoca repubblicana e imperiale vedi Bertrand 2015, passim

193 Cfr. Appendice II.

194 Niccolini 1932, 76.

195 Gai., Inst., 2, 5: «È considerato sacro ciò che è stato consacrato con l’autorità del popolo romano, come avviene con una legge comiziale (cfr. Gai., Inst., 1, 3) o con un decreto del Senato emanato a tale scopo».

196 Cfr. Fiorentini 1988, p. 353-354. In questa nuova normativa in materia di ius publicum dedicandi si inserisce l’episodio della consacrazione di una parte della casa natia di Augusto, avvenuta verosimilmente ai tempi di Tiberio (cfr. Torelli 1993, p. 143-146). Il fatto è ricordato da Svetonio: Nam ut senatus actis continetur, cum C. Laetorius, adulescens patricii generis, in deprecanda graviore adulterii poena praeter aetatem atque natales hoc quoque patribus conscriptis allegaret, esse possessorem ac velut aedituum soli, quod primum Divus Augustus nascens attigisset, peteretque donari quasi proprio suo ac peculiari deo, decretum est ut ea pars domus consecraretur (Svet., Aug., 5: «Infatti, come risulta dagli Atti del Senato, un giovane patrizio di nome Gaio Letorio, per stornare da sé una pena, piuttosto grave, per adulterio, appellandosi all’età e ai suoi natali, anche questo sostenne dinnanzi ai senatori, che egli era proprietario, e quasi il guardiano, di quel suolo che primo il Divo Augusto aveva toccato nascendo; e chiese di essere offerto in dono a quello che era, in certo modo, il suo proprio particolare dio. E si decretò che quella parte del palazzo venisse consacrata»). L’atto costitutivo della res sacra, ossia il decreto senatorio, risulta dunque essere, esattamente come sostenuto da Gaio e relativamente alla consacrazione di un edificio, al pari della rogatio comiziale.

197 Gai., Inst., 1,4.

198 Gai., Inst., 1, 3.

199 Ulp. in Dig., 1, 8, 9, 1: «I luoghi sacri sono quelli che sono stati consacrati pubblicamente, siano essi in città o nell’ager. Si deve sapere che uno spazio pubblico diventa sacro soltanto se il princeps lo ha dedicato o se egli ha attribuito (a qualcuno) la potestà necessaria per dedicarlo».

200 Cfr. Fiorentini 1988, p. 353-354. Sull’evoluzione del pensiero politico e dell’assetto costituzionale durante l’impero vedi Zecchini 1997 e Hölkeskamp 2016 con bibliografia di riferimento.

201 Liv., 34, 53, 3-7.

202 Broughton 1951, p. 343.

203 Coarelli 1996a, p. 128-129.

204 Liv., 33, 42, 10 (Broughton 1951, p. 335).

205 Broughton 1951, p. 343.

206 Liv., 34, 53, 4 (cfr. Degrassi 1995, p. 242).

207 Broughton 1951, p. 346.

208 Broughton 1951, p. 323.

209 Liv., 31, 21, 12 (cfr. Degrassi 2000, p. 101). Per i problemi relativi alle differenti interpretazioni dei passi liviani che riguardano i templi di Veiove vedi le relative voci sul LTUR. Qui si considera la possibilità che i due templi votati da Purpurio siano uno quello del Campidoglio, l’altro quello sull’Isola Tiberina.

210 Broughton 1951, p. 346.

211 Broughton 1951, p. 305. Sull’errore di Livio, che confonde P. Sempronius Tuditanus con P. Sempronius Sophus, vedi Coarelli 1995a, p. 286.

212 Liv., 29, 36, 4-9 (cfr. Coarelli 1995a, p. 285-287).

213 Broughton 1951, p. 339.

214 Cfr. nota 123.

215 Liv., 35, 9, 6 (cfr. Pensabene 1999, p. 149-151). 

216 Liv., 35, 41, 8.

217 Broughton 1951, p. 352.

218 Broughton 1951, p. 335.

219 Liv., 35, 41, 8.

220 Liv., 29, 14, 2. Cfr. Diod. Sic., 34, 33, 2; Ap., Hann., 56, 233.

221 Broughton 1951, p. 353. Liv., 36, 36, 4 (cfr. Ov., Fast., 4, 347; per l’edificio: Pensabene 1996, p. 206-208).

222 Broughton 1951, p. 355 (cfr. Coarelli 1996b, p. 163).

223 Broughton 1951, p. 374.

224 Liv., 40, 34, 4.

225 Coarelli 2000, p. 114-116.

226 Broughton 1951, p. 386.

227 Liv., 40, 34, 4.

228 Broughton 1951, p. 386.

229 Liv., 40, 34, 5-6.

230 Ciancio Rossetto 1999, p. 86.

231 Broughton 1951, p. 367.

232 Liv., 39, 2, 1-11.

233 Liv. 40, 52, 1 (Broughton 1951, p. 392; per i due edifici vedi, rispettivamente, Viscogliosi 1995, p. 14; Viscogliosi 1996a, p. 128-128).

234 Liv., 40, 52, 4-6; Macr., Sat., 1, 10, 10.

235 Broughton 1951, p. 356.

236 Coarelli 1996, p. 174-175.

237 Liv., 42, 10, 5.

238 Liv., 40, 40, 10 (Broughton 1951, p. 389; cfr. Coarelli 1995b, p. 268-269).

239 Per un elenco degli edifici di culto dedicati tra la tarda repubblica e il principato di Augusto vedi Coarelli 1976, p. 21-32.

240 CIL I2, 626 = VI 331 = ILLRP 122.

241 Broughton 1951, p. 470.

242 Broughton 1951, p. 470 (cfr. Palombi 1993, p. 23-25).

243 Plut., Praec. ger. reip., 20.4.

244 Broughton 1951, p. 463 (cfr. Coarelli 1996e, p. 11-12).

245 Broughton 1951, p. 461.

246 Vell. Pat., 1, 2, 3; Liv., Per., 52, 7; Val. Max., 7, 5, 4; Eutr., 4, 14, 2.

247 Broughton 1951, p. 500 (cfr. Pietilä-Castrén 1984, p. 134; Viscogliosi 1996b, p. 157-159).

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 – Meccanismi di dedica in epoca regia.
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Titre Fig. 2 – Meccanismi di nomina dei dedicanti prima del 304 a.C.
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Titre Fig. 3 – Meccanismi di nomina dei dedicanti dopo il 304 a.C.
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Titre Fig. 4 – Lex Papiria. Meccanismi di consacrazione e di nomina dei dedicanti.
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Titre Fig. 5.1 e 5.2 – Il ius publicum dedicandi tra principato e dominato.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Fabio Giorgio Cavallero, « Ius publicum dedicandi (e consecrandi): il diritto di dedica a Roma »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 130-1 | 2018, mis en ligne le 06 mars 2018, consulté le 19 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefra/4759 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefra.4759

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Auteur

Fabio Giorgio Cavallero

Scuola Archeologica Italiana di Atene, fabiogiorgiocavallero@gmail.com

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