Bibliographie
Aberson 1994 = M. Aberson, Temple votif et butin de guerre dans la Rome républicaine, Roma, 1994.
Andreussi 1996 = M. Andreussi, Iuppiter Libertas, aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 144.
Andreussi 1996a = M. Andreussi, Iuppiter Elicius, ara, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 135.
Andreussi 1996b = M. Andreussi, Mercurius, aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 245-247.
Ankum 1980 = H. Hankum, Verbotsgesetze und ius publicum, in ZSS, 97, 1980, p. 288-319.
Bardon 1955 = H. Bardon, La naissance d'un temple, in REL, 33, 1955, p. 166-182.
Bats 2016 = M. Bats, La publicatio bonorum dans le De Domo sua de Cicéron, in MEFRA, 128-2, 2016, consultato il 12 giugno 2017, http://mefra.revues.org/3653.
Beck 2011 = H. Beck, Consuls and res publica: holding high office in the Roman Republic, Cambridge-New York, 2011.
Bellocci 2002 = N. Bellocci, Ius sacrum e sollemnes nuncupationes in Roma antica, in Diritto@storia, 1, 2002 (www.dirittoestoria.it).
Bergemann 1992 = C. Bergemann, Politik und Religion im spätrepublikanischen Rom, Stoccarda, 1992.
Berthelet 2016 = Y. Berthelet, La consecratio du terrain de la domus palatine de Cicéron, in MEFRA, 128-2, 2016, consultato il 12 giugno 2017, http://journals.openedition.org/mefra/3614.
Bertrand 2015 = A. Bertrand (a cura di), Expropriations et confiscations en Italie et dans les provinces: la colonisation sous la République et l’Empire, in MEFRA, 127-2, 2015, consultato il 12 giugno 2015, http://journals.openedition.org/mefra/2827.
Bleicken 1975 = J. Bleicken, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlino, 1975.
Bonfante 1958 = P. Bonfante, Storia del diritto Romano, I, Milano, 1958.
Bouché-Leclercq 1871 = A. Bouché-Leclercq, Les pontifes de l’ancienne Rome. Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris, Parigi, 1871.
Brassloff 1913 = S. Brassloff, Zur Lehre von den Freilassungen in der römischen Kaiserzeit, RhM, 68, 1913, p. 413-418.
Broughton 1951 = T.R.S. Broughton, The magistrates of the Roman Republic, I. 509 B.C. - 100 B.C., New York, 1951.
Broughton 1952 = T.R.S. Broughton, The magistrates of the Roman Republic. II. 99 B.C.-31 B. C., New York, 1952.
Cassola 1962 = F. Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo a.C., Trieste, 1962.
Cassola 1999 = F. Cassola, Lo scontro tra patrizi e plebi e la formazione della nobilitas, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), Storia di Roma, Torino, 1999, p. 145-169.
Catalano 1960 = P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale. I, Torino, 1960.
Cavallero 2016 = F.G. Cavallero, Il templum/fanum di Giove Statore, in A. Carandini, Giove custode di Roma. Il dio che difende la città, Torino, 2016, p. 155-166.
Cavallero 2018 = F.G. Cavallero, Sul significato del termine fanum, in Vichiana, 55-1, 2018, p. 119-128.
Cavallero c.s. a = F.G. Cavallero, Dall’oggetto alla dedica. Le res sacrae e i formulari giuridico-sacrali necessari a una corretta consecratio/dedicatio, in Ostraka, c.s.
Cavallero c.s. b = F.G. Cavallero, Ossevazioni sui vota di Reges, magistrati e imperatores, c.s.
Chorus 1976 = J.M.J. Chorus, Handelen in strijd met de wet: de verboden rechtshandeling bij de Romeinse juristen en de glossatoren, met enige verhindingslijnen naar het Nederlandse recht, Leida, 1976.
Ciancio Rossetto 1999 = P. Ciancio Rossetto, Pietas, aedes in foro Holitorio/in Circo Flaminio, s.v., in LTUR, IV, Roma, 1999, p. 86.
Coarelli 1976 = F. Coarelli, Architettura e arti figurative in Roma: 150-50, in P. Zanker (a cura di), Hellenismus in Mittelitalien: Kolloquium in Göttingen vom 5. bis 9. Juni 1974, Gottinga, 1976, p. 21-32.
Coarelli 1993 = F. Coarelli, Ceres, Liber, Libera, aedes, s.v., in LTUR, I, Roma, 1993, p. 260-261.
Coarelli 1995a = F. Coarelli, Fortuna Primigenia, aedes, s.v., in LTUR, II, Roma, 1995, p. 285-287.
Coarelli 1995b = F. Coarelli, Fortuna Equestris, aedes, s.v. in LTUR, II, Roma, 1995, p. 268-269.
Coarelli 1996 = F. Coarelli, Iuppiter Feretrius, Aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 135-136.
Coarelli 1996a = F. Coarelli, Iuno Sospita, aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 128-129.
Coarelli 1996b = F. Coarelli, Iuventas, aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 163.
Coarelli 1996c = F. Coarelli, Mars, aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, 44-45.
Coarelli 1996d = F. Coarelli, Lares Permarini, aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, p. 174-175.
Coarelli 1996e = F. Coarelli, Hercules, aedes Aemiliana, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 11-12.
Coarelli 1999a = F. Coarelli, Saturno aedes, s.v., in LTUR, IV, Roma, 1999, p. 234-236.
Coarelli 1999b = F. Coarelli, Semo Sancus in Colle, aedes, fanum, sacellum, templum, s.v., in LTUR, IV, Roma, 1996, p. 263-264.
Coarelli 1999c = F. Coarelli, Salus, aedes, s.v., in LTUR, IV, Roma, 1999, p. 229-230.
Coarelli 1999d = F. Coarelli, Quirinus, aedes, s.v., in LTUR, IV, Roma, 1999, p. 185-187.
Coarelli 2000 = F. Coarelli, Venus Erycina, aedes, s.v., in LTUR, V, Roma, 2000, p. 114-116.
Combet Farnoux 1980 = B. Combet Farnoux, Mercure romain. Le culte public de Mercure et la fonction mercantile à Rome de la République archaïche à l’époque augustéenne, Roma, 1980.
Combet Farnoux 1981 = B. Combet Farnoux, Mercure romain, les Mercuriales et l’institution du culte impérial, in ANRW, II.17.1, 1981, p. 457-501.
De Martino 1960 = F. De Martino, Storia della costituzione romana. II, Napoli, 1960.
De Ruggiero 1895 = E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane. I, Roma, 1895.
De Ruggiero 1900 = E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, II.1-2, Roma, 1900.
Degrassi 1963 = A. Degrassi, Inscriptiones Italiae. 13. Fasti et Elogia. Fasciculus II. Fasti anni numani et iuliani, Roma, 1963.
Degrassi 1995 = D. Degrassi, Faunus, aedes, s.v., in LTUR, II, Roma, 1995, p. 242.
Degrassi 2000 = D. Degrassi, Vediovis, aedes, s.v., in LTUR, V, Roma, 2000, p. 101.
Di Paola 1964 = S. Di Paola, Leges perfectae, in V. Arangio-Ruiz, A. Guarino, L. Labruna (a cura di), Synteleia Arangio-Ruiz, Napoli, 1964, p. 1075-1094.
Espejo Muriel 1997 = C. Espejo Muriel, La consagración del espacio en Roma, in FlorIlib, 8, 1997, p. 55-84.
Evans, Kleijwegt 1992 = R.J. Evans, M. Kleijwegt, Did the Romans like young men? A study of the lex Villia annalis. Causes and effects, in ZPE, 92, 1992, p. 181-195.
Falcone 1991 = G. Falcone, Per una datazione del De Verborum quae ad ius pertinent significatione, in AUPA, 41, 1991, p. 223-261.
Fiorentini 1988 = M. Fiorentini, Ricerche sui culti gentilizi, Roma, 1988.
Fiori 1996 = R. Fiori, Homo sacer. Dinamica politico costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996.
Firpo 1975 = G. Firpo, Votum, s.v., in A. Azara, E. Eula (a cura di), Novissimo Digesto Italiano, 20, Torino, 1975, p. 1060.
Franchini 2006 = L. Franchini, Voti di guerra e regime pontificale della condizione, Milano, 2006.
Franchini 2008 = L. Franchini, Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.), Napoli, 2008.
Franciosi 2002 = G. Franciosi, I Gracchi, Silla e l’ager Campanus, in G. Franciosi (a cura di), La romanizzazione della Campania antica, I, Napoli, 2002, p. 229-248.
Gabba 1977 = E. Gabba, Aspetti culturali dell’imperialismo romano, in Athenaeum, 55, 1977, p. 49-74.
Gabba 1988 = E. Gabba, Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico, Milano, 1988.
Gaudemet 1979 = J. Gaudemet, Res sacrae, in Études de droit romain. III, Napoli, 1979.
Giannelli 1993 = G. Giannelli, Concordia, aedes, s.v., in LTUR, II, Roma, 1993, p. 321.
Giardina – Schiavone 1999 = A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), Storia di Roma, Torino, 1999.
Harris 1979 = W.V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome. 327-70 B.C., Oxford, 1979.
Hölkeskamp 1990 = K.J. Hölkeskamp, Senat und Volkstribunat im frühen 3. Jh. v.Chr., in C. Ampolo et alii (a cura di), Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten eines Symposiums, Berlino, 1988, Berlino, 1990, p. 437-457.
Hölkeskamp 2000 = K.J. Hölkeskamp, Fides, deditio in fidem, dextra data et accepta. Recht, Religion und Ritual in Rom, in C. Bruun (a cura di), The Roman middle Republic: politics, religion, and historiography, c.400-133 B.C. Papers from a conference at the Institutum Romanum Finlandiae, Roma, 1998, Roma, 2000, p. 223-250.
Hölkeskamp 2001 = K.J. Hölkeskamp, Capitol, Comitium und Forum. Öffentliche Räume, sakrale Topographie und Erinnerungslandschaften der römischen Republik, in S. Faller (a cura di), Studien zu antiken Identitäten, Würzburg, 2001, 97-132.
Hölkeskamp 2006 = K.J. Hölkeskamp, Der Triumph, erinnere Dich, dass Du ein Mensch bist, in E. Stein, K.J. Hölkeskamp (a cura di), Erinnerungsorte der Antike: die römische Welt, Monaco, 2006, p. 258-276.
Hölkeskamp 2011 = K.J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität: Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4. Jh. v. Chr., Stoccarda, 2011.
Hölkeskamp 2013 = K.J. Hölkeskamp, Concordia contionalis: Die rhetorische Konstruktion von Konsens in der römischen Republik, in E. Flaig (a cura di), Genesis und Dynamiken der Mehrheitsentscheidung, Monaco, 2013, p. 101-128.
Hölkeskamp 2016 = K.J. Hölkeskamp, Modelli per una repubblica: la cultura politica dell’antica Roma e la ricerca degli ultimi decenni, Roma, 2016.
Humm 2005 = M. Humm, Appius Claudius Caecus. La République accomplie, Roma, 2005.
Huschke 1880 = Ph. E. Huschke, Die jüngst aufgefundenen Bruchstücke aus Schriften römischer Juristen, Lipsia, 1880.
Jehne 2006a = M. Jehne, Who attended roman assemblies? Some remarks on political participation in the Roman Republic, in F.M. Simón, F.P. Polo, J.R. Rodríguez (a cura di), Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo, Barcellona, 2006, p. 221-234.
Jehne 2006b = M. Jehne, Die römische Republik: Von der Gründung bis Caesar, Monaco, 2006.
Jehne 2013 = M. Jehne, Politische Partizipation in der römischen Republik, in H. Reinau, J. von Ungern-Sternberg, Politische Partizipation. Idee und Wirklichkeit von der Antike bis in die Gegenwart, Berlino, 2013, p. 103-144.
Karlowa 1901 = O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, II.1. Privatrecht, Leipzig, 1901.
Kaser 1977 = M. Kaser, Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht, Vienna, 1977.
Kniep 1911 = F. Kniep, Gai Institutionum commentarius primus. Text mit Vorwort, Erklärung und Anhängen, Jena, 1911.
Kornhardt 1953 = H. Kornhardt, Postliminium in republikanischer Zeit, in SDHI, 19, 1953, p. 1-37.
Krautheimer 1937 = R. Krautheimer, Corpus basilicarum Christianarum Romae. Le basiliche cristiane antiche di Roma, I (sec. IV-IX), Città del Vaticano, 1937.
La Rocca, Parisi Presicce 2010 = E. La Rocca, C. Parisi Presicce (a cura di), I giorni di Roma. L’età della conquista, Roma, 2010.
La Rocca, Tortorella 2008 = E. La Rocca, S. Tortorella (a cura di), Trionfi romani, Milano, 2008.
Labruna 1978 = L. Labruna (con F. Cassola), Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, Napoli, 1978.
Lachmann 1842 = K. Lachmann, Gaii Institutionum commentarii quattuor, ex membranis deleticiis Veronensis bibliothecae capitularis eruit I.F.L., Berlino, 1842.
Lenel 1960 = O. Lenel, Palingenesia juris Civilis. Juris consultorum Reliquiae quae Justiniani Digestis continentur cetaraque juris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros, I, Lipaia, 1960.
Linderski 1986 = J. Linderski, The Augural Law, in ANRW, II.16.3, 1986, p. 2146-2297.
Marquardt 1878 = J. Marquardt, Romische Staatsverwaltung. III, Lipsia, 1878.
Marquardt 1889-1890 = J. Marquardt, Le culte chez les Romains, Parigi, 1889-1890.
Mommsen 1887-1891 = Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I-VI, Lipsia, 1887.
Montanari 2009 = E. Montanari, Fumosae imagines. Identità e memoria nell’aristocrazia repubblicana, Roma, 2009.
Morstein-Marx 2004 = R. Morstein-Marx, Mass oratory and political power in the late Roman republic, Cambridge, 204.
Mouritsen 2011 = H. Mouritsen, Plebs and politics in the late Roman Republic, Cambridge, 2001.
Mouritsen 2017 = H. Mouritsen, Politics in the Roman Republic, New York, 2017.
Münzer 1928 = P.F. Münzer, 92. L. Manlius Vulso, s.v., in RE, 14.1, 1928, p. 1222-1223.
Münzer 1949a = P.F. Münzer, Papirii Carbones, s.v., in RE, 18.3, 1949, p. 1014.
Münzer 1949b = P.F. Münzer, Papirii Turdi, s.v., in RE, 18.3, 1949, p. 1074
Münzer 1950 = P.F. Münzer, Plaetorius, s.v., in RE, 20.2, 1950, 1947-1948.
Niccolini 1932 = G. Niccolini, Il tribunato della plebe, Milano, 1932.
Niccolini 1934 = G. Niccolini, I fasti dei Tribuni della Plebe, Milano, 1934.
Nielsen 1993 = I. Nielsen, Castor, aedes, templum, s.v., in LTUR, I, Roma, 1993, p. 242-245.
Nisbet 1939 = R.G.M. Nisbet, M. Tulli Ciceronis De domo sua ad pontifices oratio, Oxford, 1939.
Nocera 1940 = G. Nocera, Il potere dei comizi e i suoi limiti, Milano, 1940.
Orlin 1997 = E. M. Orlin, Temples, religion and politics in the Roman Republic, Leida, 1997.
Palombi 1993 = D. Palombi, Hercules Victor, aedes et signum, s.v., in LTUR, III, Roma, 1993, p. 23-25.
Palombi 1996 = D. Palombi, Honos et Virtus, aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 31-33.
Papi 1996 = E. Papi, Libertas (1), s.v., in E.M. Steinby (a cura di), in LTUR, III, Roma, 1996, p. 188-189.
Paoli 1946-1947 = U. E. Paoli, Le ius Papirianum et la loi Papiria, in RHD, 24/25, 1946-47, p. 157-200.
Pensabene 1996 = P. Pensabene, Magna Mater, Aedes, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 206-208.
Pensabene 1999 = P. Pensabene, Victoria, Aedes, s.v., in LTUR, V, Roma, 1999, p. 149-150.
Pernice 1885 = A. Pernice, Zum römischen Sacralrechte. I, Sitzungsberichte der KöniglichPreussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1885-1886, p. 1143-1203.
Pietilä, Castrén 1987 = L. Pietilä-Castrén, Magnificentia publica: the Victory monuments of the Roman generals in the era of the Punic Wars, Helsinki, 1984.
Pisani Sartorio 1995 = G. Pisani Sartorio, Fortuna et Mater Matuta, aedes, s.v., in LTUR, II, Roma, 1995, p. 281-285.
Pottier 1873a = E. Pottier, Consecratio, s.v., in C. Daremberg, E. Saglio (a cura di), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 1.2, Parigi, 1873, p. 1448-1451.
Pottier 1873b = E. Pottier, Dedicatio, s.v., in in C. Daremberg, E. Saglio (a cura di), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 2.1, Parigi, 1873, p. 41-45.
Regell 1893 = P. Regell, Commentarii in librorum auguralium fragmenta specimen, Hirschberg, 1893.
Reusser 1996 = Ch. Reusser, Mens, s.v., in LTUR, III, Roma, 1996, p. 240-241.
Rinolfi 2005 = C.M.A. Rinolfi, Livio 1.20.5-7: pontefici, sacra, ius sacrum, in Dirittto@Storia, 4, 2005 (http://www.dirittoestoria.it/4/).
Rinolfi 2006 = C.M.A. Rinolfi, Plebe, pontefice massimo, tribuni della plebe: a proposito di Liv. 3.54.5-14, in Diritto@Storia, 5, 2006 (http://www.dirittoestoria.it/5).
Rosenstein – Morstein-Marx 2006 = N. Rosenstein, R. Morstein-Marx, A companion to the Roman Republic, Malden, 2006.
Rotondi 1912 = G. Rotondi, Leges publicae populi romani: elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Hildesheim, 1912.
Sacchi 2002 = O. Sacchi, I limiti e le trasformazioni dell’ager Campanus fino alla debellatio del 211 a.C., in F. Gennaro (a cura di), Ager Campanus. Atti del convegno internazionale. La storia dell’Ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale, S. Leucio, 2001, Napoli 2002, p. 25-32.
Sacchi 2004 = O. Sacchi, L’ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla MESOGEIA arcaica alla centuriatio romana, Napoli 2004.
Sacchi 2006 = O. Sacchi, Regime della terra e imposizione fondiaria nell’età dei Gracchi. Testo e commento storico della legge agraria del 111 a.C., Napoli, 2006.
Schilling 1971 = R. Schilling, Sacrum et profanum. Essai d’interprétation, in Latomus, 30, 1971, p. 953-969.
Scott 1999 = R. T. Scott, Vesta, Aedes, s.v., in LTUR, V, Roma, 1999, p. 125-128.
Serrao 1973 = F. Serrao, Legge (Diritto romano), s.v., in F. Calasso (a cura di), Enciclopedia del diritto, 232, Milano, 1973, p. 794.
Sini 1995a = F. Sini, Tribunato e costituzioni: «colloquio» russo-latino (scritto con L.L. Kofanov e E.V. Liapustina), Index, 23, 1995, p. 499-505.
Sini 1995b = F. Sini, Populus et religio dans la Rome Républicaine, in Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, 2, 1995, p. 60-85.
Sini 1997 = F. Sini, Negazione e linguaggio precettivo dei sacerdoti romani, Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, 4, 1997, p. 25-58.
Sini 2005 = F. Sini, Diritto e documenti sacerdotali romani: verso una palingensi, in Diritto@Storia, 4, 2005 (http://www.dirittoestoria.it).
Stambaugh 1978 = J. Stambaugh, The function of Roman temples, in ANRW, II.12.2, 1978, p. 431-475.
Stein 1949 = O. Stein, Papirius, s.v., in RE, 18.3, 1949, p. 1002-1007.
Stroh 2004 = W. Stroh, de domo sua: Legal problems and Structure, in J. Powell, J. Paterson (a cura di), Cicero the Advocate, Oxford, p. 313-370.
Szemler 1972 = G.J. Szemler, The priests of the Roman Republic. A study of interations. Between priesthoods and magistracies, Bruxelles, 1972.
Tagliamonte 1996 = G. Tagliamonte, Capitolium (fino alla prima età repubblicana), s.v., in LTUR, I, Roma, 1996, p. 294-295.
Tatum 1993 = W.J. Tatum, The Lex Papiria de dedicationibus, in HSPh, 88, 1993, p. 319-328.
Tatum 1999 = W.J. Tatum, Roman religion. Fragments and further questions, in S.N. Byrne, E.P. Cueva (a cura di), Veritatis amicitiaeque causa: essays in honor of Anna Lydia Motto and John R. Clark, Wauconda, p. 273-291.
Torelli 1993 = M. Torelli, Augustus, divus, sacrarium, aedes, in LTUR, I, Roma, 1993, p. 143-146.
Toynbee 1965 = A.J. Toynbee, Hannibal’s Legacy, Oxford, 1965.
Turlan 1955 = J. Turlan, L’obligation ex voto, in RHD, 33, 1955, p. 504-536.
Valeton 1891a = I.M.J. Valeton, De iure obnuntiandi comitiis et conciliis, in Mnemosyne 19, 1981, p. 75-113 e 229-270.
Valeton 1891b = I.M.J. Valeton, De inaugurationibus Romani caerimoniarum et sacerdotum, in Mnemosyne, 19, 1891, p. 405-460.
Valeton 1895 = I.M.J. Valeton, De templis Romanis, in Mnemosyne, 23, 1895, p. 15-79.
Vallocchia 2008 = F. Vallocchia, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella Repubblica romana, Roma, 2008.
Valvo 2003 = A. Valvo, Il bellum iustum e i generali romani nel III e II secolo a.C., in A. Calore (a cura di), Seminari di Storia e di Diritto, III, Milano 2003, p. 77-99.
Valvo 2005 = A. Valvo, Populus, nobilitas e potere a Roma fra III e II secolo a.C., in G. Urso (a cura di), Popolo e potere nel mondo antico. Atti del Convegno internazionale, Cividale del Friuli, 2004, Pisa, 2005, p. 71-83.
Van Haeperen = F. Van Haeperen, Le collège pontifical (3ème s. a.C.-4ème s. p.C.). Contribution à l’étude de la religion publique romaine, Bruxelles-Roma, 2002.
Vendittelli 1995 = L. Vendittelli, Diana Aventina, aedes, s.v., in LTUR, II, Roma, 1995, p. 11-13.
Viscogliosi 1993 = A. Viscogliosi, Apollo, aedes in Circo, s.v., in LTUR, I, Roma, 1993, p. 49-54.
Viscogliosi 1995 = A. Viscogliosi, Diana, aedes in Circo, in LTUR, II, Roma, 1995, p. 14.
Viscogliosi 1996a = A. Viscogliosi, Iuno Regina, aedes in Campo, ad Circum Flaminium, in LTUR, III, Roma, 1996, p. 126-128.
Viscogliosi 1996b = A. Viscogliosi, Iuppiter Stator, Aedes ad Circum, in LTUR, III, Roma, 1996, p. 157-159.
Visky 1971 = K. Visky, Il votum in diritto romano privato, in Index, 2, 1971, p. 313-322.
Weigel 1998 = R.D. Weigel, Roman Generals and the Vowing of Temples. 500–100 B.C., C&M, 49, 1998, p. 119-142.
Willems 1878-1883 = P.G.H. Willems, Le Sénat de la République romaine: sa composition et ses attributions, Lovanio, 1887-1883.
Wissowa 1900 = G. Wissowa, Consecratio, s.v., in RE, 4.1, 1900, p. 896-902.
Wissowa 1901 = G. Wissowa, Dedicatio, s.v., in RE, 4.2, 1901, p. 2356-2359.
Wissowa 1912 = G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, Monaco, 1912.
Zecchini 1997 = G. Zecchini, Il pensiero politico romano, Roma, 1997.
Ziolkowski 1889-1890 = A. Ziolkowski, Una dimora per le divinità. Aedes publica come offerta votiva in età repubblicana, in ScAnt, 3, 1889-1990, p. 761-771.
Ziolkowski 1992 = A. Ziolkowski, The temples of mid-Republican Rome and their historical and topographical context, Roma, 1992.
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Notes
Liv., 9, 46, 7.
Cic., Dom. 127; 128; 130; 136; Att. 4.2.3 (Cfr. Gai., Inst., 2, 5).
Cic., Dom., 136.
La dedica «trasformava» una res da profana a sacra (sul significato dei due termini vedi Cavallero 2018, con bibliografia precedente). Essa avveniva in una cerimonia di consecratio/dedicatio officiata da un magistrato e da un pontefice (per la ricostruzione della cerimonia vedi Cavallero c.s. a). Si ritiene comunemente che questa duplice presenza fosse necessaria poiché il magistrato dedicava (dedicatio) il bene promesso mentre il pontefice lo accettava in nome della divinità consacrandolo (consecratio) e proclamandolo res sacra (Pottier 1873a, p. 1448-1451; 1873b, p. 41-45; Marquardt 1889-1890, p. 321-330; De Ruggiero 1895, p. 143-145; Wissowa 1900, p. 896-901; 1901, p. 2356-2359; 1912, p. 406; Paoli 1946-1947, p. 169, 180 con nota 1-2, 198-200; Schilling 1971, p. 955; Szemler 1972, p. 79; Gaudemet 1979, p. 491, 496, 502-504, 506; Aberson 1994, p. 13-15; Fiori 1996, p. 29, 34; Espejo Muriel 1997, p. 76-77; Orlin 1997, p. 165-166; Weigel 1998, p. 137; Van Haeperen 2002, p. 395-397; Sini 2005, § 2 con nota 55). Ne conseguirebbe che la presenza del sacerdote venisse ritenuta giuridicamente necessaria. Recentemente si è però riproposta la possibilità che il ruolo dei pontefici fosse soltanto quello di assistenti dei magistrati (Franchini 2008, p. 194, nota 195; cfr. Pernice 1885, 2, p. 1143). In questo senso la loro presenza sarebbe stata solo tecnicamente necessaria. Alcuni indizi sembrano tuttavia indicare che il ruolo svolto dai pontefici nella cerimonia di consacrazione fosse sia quello di «rappresentante» della divinità che quello di assistente (cfr. Cavallero c.s. a). Sui diversi problemi che derivano dall’analisi delle fonti che citano i due termini vedi Aberson 1994, p. 13-15.
Sull’argomento vedi Pottier 1873a, p. 1448-1451; 1873b, p. 41-45; Willems 1887-1883, p. 306-309; Mommsen 1887-1891, II, p. 619 e nota 3; Valeton 1891a; 1891b; 1895; Regell 1893; De Ruggiero 1895, p. 139-202; 1900, p. 1553; Wissowa 1900, p. 896-902; 1901, p. 2356-2359; 1912, p. 406 e nota 4; Rotondi 1912, p. 234-235; Niccolini 1934, p. 76, 403-404; Nisbet 1939, p. 176; Paoli 1946-47, p. 180, 186-187; Broughton 1952, p. 471; Bardon 1955, p. 171; De Martino 1960, p. 192-193; Catalano 1960, p. 140-146; Gaudemet 1979, III, p. 503; Bleicken 1975, p. 155, nota 59; Stambaugh 1978, p. 558; Linderski 1986, p. 2224; Fiorentini 1988, p. 180-187, Bergemann 1992, p. 50, 56-57; Ziolkowski 1992, p. 228-231; Tatum 1993, p. 319-328; Fiori 1996, p. 26, 516, nota 39; Orlin 1997, p. 196-172; Tatum 1999, p. 273-291; Franchini 2008, p. 190-195.
Per l’epoca regia la maggior parte delle notizie relative ai templi ne ricorda la costruzione. Rare sono le informazioni circa il loro voto o dedica (Aberson 1994, p. 46).
Liv., 1, 10, 5-7; Dion. Hal., Ant. Rom., 2, 34, 4; Plut., Rom., 16, 5-8 (Per il Tempio di Giove Feretrio vedi Coarelli 1996, p. 135-136). Per la sequenza delle azioni: Cavallero 2016.
Liv., 1, 10, 5-7.
Liv., 1, 55, 2.
Varro, Ling., 5, 74: Odorano di Sabino.
Dion. Hal., Ant. Rom., 2, 65, 4 (cfr. Scott 1999, p. 125-128).
Liv., 1, 20, 4 (cfr. Varro, Ling., 6, 94; Andreussi 1996a, p. 135).
Varro, Ling., 5, 43; Liv., 1, 45, 2-6; Dion. Hal., Ant. Rom., 4, 26; Vir. Ill., 7, 9 (cfr. Vendittelli 1995, p. 11-13).
Liv., 5, 19, 6; cfr. Dion. Hal., Ant. Rom., 4, 27, 7; 4, 40, 7; Ov., Fast., 5, 196; 6, 569-572; 6, 613-626; Plut., Quaest. Rom., 74; De fort. Rom., 10 (cfr. Pisani Sartorio 1995, p. 281-285).
Per il Tempio di Giove Ottimo Massimo nel periodo regio vedi nota 49.
Cic., Rep., 2, 20, 36; Liv., 1, 38, 7; Dion. Hal., Ant. Rom., 3, 69, 1; 4, 59, 1; Plut., Publ., 14, 1; Tac., Hist., 3, 72; Serv., Aen., 9, 446; Hier., Chron. a. Abr., 1398, 97.
Tempio di Giove Ottimo Massimo (cfr. nota 49), Saturno (cfr. nota 62), Mercurio (cfr. nota 81), Cerere, Libero e Libera (cfr. nota 48), Fortuna muliebris (cfr. nota 67), Castori (cfr. nota 30), Dius Fidius (cfr. nota 50), Apollo (cfr. nota 41), Mater Matuta (cfr. nota 32), Marte (cfr. nota 70). Per tutti vedi, inoltre, Appendice II.
Tempio di Giove Ottimo Massimo, Saturno, Cerere Libero e Libera, Fortuna Muliebris, Dius Fidius, Apollo, Mater Matuta (cfr. nota precedente e Appendice II).
Secondo Festo (128L.) il lucus di Diana Nemorense fu dedicato da Egerio Bebio in qualità di dictator Latinus (cfr. Cat. in Prisc., 4, p. 129H. = fr. 59P.). Il caso meriterebbe un approfondimento specifico poiché potrebbe aiutare a chiarire eventuali analogie tra le modalità di dedica note per Roma e quelle, per lo più ignote, delle altre città latine (cfr. Fiorentini 1988, p. 344, nota 101).
Tempio dei Castori (cfr. nota 30), Marte (cfr. nota 70).
Per il Tempio di Mercurio vedi nota 81.
Le ricostruzioni che riconoscono nell’imperium la fonte del diritto di dedica dei magistrati (vedi, ad esempio, Willems 1878-1883, p. 306; Bleicken 1975, p. 111-112; Ziolkowski 1992, p. 222-223 e, più recentemente, Fiorentini 1988, p. 343-344; Rinolfi 2006, nota 94; Franchini 2008, p. 191, nota 324) si basano sull’interpretazione data da Mommsen (1887-1891, II, p. 618-620). Unica eccezione è quella di Orlin (1997, p. 170) il quale tuttavia non giunge a ipotizzare che i dedicanti dovessero essere investiti di un particolare tipo di potere ma soltanto autorizzati dal Senato o dai tribuni dopo il 304 a.C. e dai comizi o dalla plebe, dopo la lex Papiria (vedi infra).
Tempio di Mater Matuta (cfr. nota 32).
Tempio di Giove Ottimo Massimo (I tradizione; cfr. nota 49)
Tempio di Giove Ottimo Massimo (II tradizione; cfr. nota 49); di Cerere, Libero e Libera (cfr. nota 48); di Apollo (cfr. nota 41).
Tempio dei Castori (cfr. nota 30).
Aberson (1994, p. 10-22) ricava dalle fonti tre circostanze nelle quali re e, successivamente, magistrati esprimevano vota: 1) Voti associati a un senatoconsulto 2) voti «dimicatori» 3) voti per i quali non è riportata una specifica circostanza (cfr. anche Ziolkowski 1889-1890, p. 761-771; 1992, p. 195-203; Orlin 1997, p. 36-75). Questa ricostruzione può essere ulteriormente sviluppata per quanto riguarda i vota espressi dai magistrati della Res publica. Essi pronunciavano le seguenti promesse solenni; a) Voti annuali per l’entrata in carica; b) voti pronunciati prima della partenza per le province o per la guerra; c) voti ordinati al magistrato in particolari frangenti (cfr. punto 1 Aberson); d) voti di guerra espressi prima, dopo o durante le battaglie (cfr. punto 2 Aberson). Ci sfugge tuttavia se la civitas venisse sempre vincolata da queste promesse. Diversi studi hanno cercato di colmare questa lacuna giungendo spesso a risultati opposti (cfr., ad esempio, Ziolkowski 1992, p. 1992, 195-203; Orlin 1997, p. 36-75). Nonostante in tutti sia stato preso in considerazione un elevato numero di fonti, si è sempre tralasciato un elemento giuridicamente rilevante e dunque fondamentale per provare a comprendere la natura pubblica o privata di un atto che si sostanziava in una obligatio per la civitas: i magistrati cum imperio pronunciavano vota con l’assistenza di un pontefice o di propria iniziativa. Ciò richiama le modalità con cui si rendeva sacra una res (cfr. n. 4) e permette di ipotizzare che soltanto i voti espressi dai magistrati per pontificem vincolassero l’intera civitas mentre gli altri obbligassero, a meno di successivi riconoscimenti, il solo promittente (su questo argomento vedi Cavallero c.s. b).
Tempio di Mater Matuta (cfr. nota 32). Anche il Tempio di Castore e Polluce sembra rientrare all’interno di questa possibilità. L’edificio venne infatti dedicato dal figlio del promittente, deceduto prima del completamento dell’aedes (cfr. infra e nota 30).
Era possibile, anche se non frequente (4 casi su 38 dediche; cfr. Aberson 1994, p. 27), che questa prelazione si esprimesse anche attraverso l’utilizzo di parte del bottino di guerra per la locatio del tempio. Spesso ciò avveniva in continuità con la cerimonia trionfale dove erano presentati gli oggetti sottratti ai nemici (Aberson 1994, p. 30; in particolare p. 32-33 sui problemi sollevati dal Tempio di Cerere, Libero e Libera; sul quale vedi nota 48).
L’aedes Castoris fu dedicata, stando agli antichi, nel 484 a.C. È per noi la prima attestazione dell’elezione dei duumviri aedi dedicandae (Liv., 2, 42, 5). Tra i due magistrati nominati – di cui come spesso accade ne è noto soltanto uno (cfr. nota 57) - la dedica venne eseguita da A. (o Sp.) Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 22). Era il figlio del dittatore che aveva votato la struttura durante la guerra contro i Latini nel 499 a.C. (o nel 496 a.C. come console) ossia lo stesso A. Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 12) che aveva promesso il Tempio di Cerere, Libero e Libera dopo il responso dei libri Sibyllini (cfr. nota 48). Per il Tempio dei Castori vedi Nielsen 1993, p. 242-245.
Kniep (1911, p. 49) riteneva che la dedica del Tempio dei Castori ad opera del figlio del votante fosse avvenuta in base al principio per il quale al padre sarebbe dovuto succedere il figlio nei rapporti giuridici. Questa possibilità è stata tuttavia contestata da Brassloff (1913, p. 417-418) il quale ha interpretato l’episodio come un’anticipazione del potere del popolo di scegliere il dedicante di una struttura. Tale ipotesi si scontra tuttavia con il fatto che il votante era defunto ed era di conseguenza necessario indicare un magistrato per eseguire la dedica (Mommsen 1887-1891, III.2, p. 1049, nota 3). Si è di conseguenza supposto che l’elezione del figlio fosse legata all’ereditarietà dell’obligatio ex voto (Dig., 50, 12, 2, 2; Cfr. Firpo 1975, p. 1060; Turlan 1955, p. 531; Visky 1971, p. 317). Anche questa possibilità sembra però da scartare: il passo del Digesto riguarda soltanto la decima bonorum e non altre obbligazioni religiose ereditate (anche se, come sostenuto in Fiorentini 1988, p. 346, la formulazione pare categorica e potrebbe pertanto essere estesa anche agli altri vota).
Il Tempio di Mater Matuta sarebbe stato votato da M. Furius Camillus (Broughton 1951, p. 87) nel 396 a.C. durante la guerra contro Veio (Liv., 5, 19, 6; Plut., Cam., 5) e dedicato una volta caduta la città etrusca (Liv., 5, 23, 7). Per l’edificio vedi Pisani Sartorio 1995, p. 281-285.
Plut., Cam., 5.1: «Nel decimo anno della Guerra, il Senato abolì le altre magistrature e nominò Camillo dittatore. Dopo aver scelto Cornelio Scipione come magister equitum, in primo luogo fece voti solenni agli dei che, in caso la guerra avesse avuto un esito glorioso, lui avrebbe celebrato grandi giochi in loro onore e avrebbe dedicato un tempio alla divinità chiamata Mater Matuta dai Romani».
La possibilità che questa sorta di prelazione derivasse dal riconoscimento di interessi gentilizi all’interno dei culti della civitas sembra plausibile (Fiorentini 1988, p. 346-350). Ciò non contrasta con l’eventualità che il vincolo tra votante e dedicante fosse legato alle clausole espresse al momento del votum. Anzi, proprio questa libertà lasciata ai supremi magistrati sembrerebbe indicare come fosse tacitamente accettata l’interferenza delle gentes all’interno del culto pubblico.
Sembra dunque che nel votum potesse essere indicato il dedicante. Ciò potrebbe spiegare i numerosi casi nei quali votante e dedicante coincidono o sono connessi da legami di sangue (cfr. nota 39 sulla continuità tra votante e dedicante di un tempio). Se dunque non sembra possibile ricondurre all’ereditarietà dell’obligatio ex voto il fatto che una dedica potesse essere fatta dal figlio di chi aveva votato una struttura (cfr. nota 31), si potrebbe comunque ipotizzare che venisse avvertita la necessità che chi aveva promesso di perfezionare l’atto solenne avrebbe poi dovuto compierlo. Ciò per non venir meno al “patto” che si era stretto con la divinità : per non turbare il rapporto con questa si dovevano infatti esprimere voti privi di incertezze al fine di poterne rispettare precisamente tutte le clausole indicate (per l’assoluta necessità di precisione nei voti espressi in guerra vedi Franchini 2006). Questo significa che nel caso di un voto in cui era specificato chi avrebbe dovuto dedicare la struttura, si sarebbe dovuto rispettare quanto stabilito ; se ciò non fosse stato possibile si sarebbe dovuto provvedere di conseguenza. Il caso della dedica del Tempio dei Castori sembra essere un elemento a favore di questa possibilità. Entrambi i consoli erano in carica e presenti a Roma quando terminò la costruzione dell’edificio e avrebbero di conseguenza potuto dedicarlo ricorrendo eventualmente alla sortitio. Fu tuttavia il figlio del votante, eletto duumvir poiché in quel momento privo della magistratura necessaria, a officiare la cerimonia. Ciò, probabilmente, avvenne a causa dei vincoli che si erano creati al momento della pronuncia del votum tra promittente e divinità. Tutto ciò non accadde per la dedica di Camillo che, si noti, perfezionò l’atto giusto prima di abdicare alla dittatura ossia prima di perdere quel potere di dedica che gli derivava dalla sua carica (vedi infra e cfr. nota 129 i casi di continuità tra votante e dedicante).
Bellocci 2002, § 1-2.
Liv., 36, 2, 3-5: «Se la guerra, che il popolo romano ha voluto si intraprendesse contro il re Antioco si svolgerà secondo le intenzioni del Senato e del popolo romano, allora, oh Giove, il popolo romano celebrerà in tuo onore grandi ludi per dieci giorni consecutivi, e saranno offerti doni dinanzi a tutti i letti sacri secondo la somma che il Senato stanzierà. Qualunque sia il magistrato che li celebrerà, e il tempo e il luogo, i ludi si intenderanno validamente offerti».
Che il voto pubblico potesse contenere anche una clausola con l’indicazione di chi avrebbe potuto solvere la promessa è ipotesi sostenuta anche da Karlowa 1901, p. 583; Visky 1971, p. 317-318; Firpo 1975, p. 1061; Bellocci 2002, § 1-2. Il passo di Livio sopra citato e relativo al voto dei ludi magni in occasione della guerra contro Antioco testimonia la medesima prassi seguita nel caso del Tempio di Mercurio. È dunque possibile immaginare che, durante il voto di un tempio espresso dal Senato, il magistrato pronunciasse anche una clausola relativa al fatto che qualunque rappresentante della Res publica avrebbe potuto dedicare la struttura una volta terminata. Egli stesso avrebbe perciò potuto chiedere di dedicare l’edificio, esattamente come fece, nel 215 a.C., Fabio Massimo per il Tempio di Venere Ericina. In questo caso, poiché l’ex console era privo delle cariche necessarie a recte dedicare, fu eletto duumvir aedi dedicandae (Liv., 23, 30, 13-14; cfr. infra).
Sulla necessità che un voto espresso dal generale in battaglia dovesse essere successivamente approvato dal Senato vedi Cavallero c.s. b con bibliografia precedente. Sulla continuità tra chi aveva espresso il voto personale di un tempio e chi lo dedicava - già messa in evidenza da Aberson (1994, 102-137) – vedi infra e nota 34.
La sequenza voto - dedica non è l’unica attestata dalle fonti. Anche la locatio sembra essere attribuita cercando di evitare, quando possibile, una soluzione di continuità. Spesso infatti lo stesso votante era incaricato della costruzione del tempio. Ciò poteva avvenire con le seguenti possibilità (Aberson 1994, p. 104-119, con riferimento a tutta l’epoca repubblicana): a) Al magistrato viene attribuita la locatio del tempio mentre detiene ancora la stessa carica con la quale lo aveva votato; b) Al magistrato viene attribuita la locatio del tempio mentre detiene una carica differente da quella con la quale lo aveva votato; c) Il votante è eletto duumvir aedi locandae; d) La locatio è attribuita a un gentiles del votante che detiene una carica magistraturale; e) I duumviri aedi locandae non hanno un apparente rapporto con il votante; f) I duumviri procedono alla locatio dell’opera ma la costruzione è realizzata dall’autore del voto.
La presenza di una normativa che sottometteva il potere di dedica a un iussum nominativo da parte del Senato o delle assemblee cittadine avrebbe reso di fatto inutile includere nella formula del votum la possibilità di dedicare la struttura. Il mancato incarico, avrebbe infatti reso giuridicamente nulla la dedica anche se eseguita nel perfetto rispetto delle parole e dei gesti rituali.
Stando a Livio il Tempio di Apollo fu votato nel 433 a.C. per tentare di fermare una pestilenza che aveva colpito Roma (Liv., 4, 25, 3). La dedica della struttura sarebbe avvenuta nel 431 a.C. ad opera del console C. (o Cn.) Iulius Mentus, absente collega sine sorte (Liv., 4, 29, 7). Al suo ritorno T. Quintius Poenus Cincinnatus (Broughton 1951, p. 63) avrebbe protestato di fronte al Senato senza riuscire però a invalidare l’atto (Liv., 4, 29, 7). Sull’edificio vedi Viscogliosi 1993, p. 49-54.
Liv., 4, 29, 7.
È chiaro che il Senato avrebbe dovuto incaricare un magistrato di esprimere il votum. Ciò tuttavia non ha alcuna rilevanza sul fatto che l’organo che aveva formulato la promessa era l’assemblea e non il magistrato da questa incaricato.
Che il votum espresso da un magistrato a nome di tutta la città non fosse per questo vincolante lo si ricava anche dai voti di guerra (cfr. nota 27, punto b) che erano per lo più adempiuti da magistrati differenti rispetto ai promittenti (cfr. Franchini 2006, § 1-2; cfr. Cavallero c.s. b).
Liv., 9, 46, 7 (cfr. infra).
Cfr. Fiorentini 1988, p. 344.
Si comprende in questo modo il perché, nel caso del Tempio di Apollo, le proteste del console defraudato non poterono essere in alcun modo accolte dal Senato. In mancanza di una legge normante le procedure di dedica, l’atto solenne correttamente compiuto da certi magistrati non poteva essere invalidato. Ciò significa che, prima del 304 a.C., il valore intrinseco dei verba e dei gesta rituali era sufficiente a perfezionare una dedica inattaccabile sotto il profilo giuridico-sacrale (Franchini 2008, p. 194-195; vedi, inoltre, infra).
Il Tempio di Cerere, Libero e Libera sarebbe stato dedicato nel 493 a.C. dal console Sp. Cassius Vecellinus (Broughton 1951, p. 14) mentre il collega non era presente a Roma (Dion Hal., Ant. Rom., 6, 94, 3). Le fonti sembrano indicare che esso fosse il frutto di un voto di guerra mantenuto con l’utilizzo del bottino. In realtà le differenti tradizioni sembrano essere fortemente contaminate (Aberson 1994, p. 30-31). Con la dovuta cautela pare però possibile ipotizzare che il voto della struttura sia stato espresso dopo la consultazione dei libri Sibyllini (Dion Hal., Ant. Rom., 6, 17, 2-4). A esprimerlo, per il Senato, era stato A. Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 10) nel 499 a.C. (da dittatore) o nel 496 a.C. (da console). Per l’edificio vedi Coarelli 1993, p. 260-261.
Secondo la tradizione, nel 509 a.C. sarebbe avvenuta la prima dedicatio fatta da un console, quella del Tempio di Giove Ottimo Massimo votato da Tarquinio Prisco (Cic., Rep., 2, 20, 36; Liv., 1, 38, 7; Dion. Hal., Ant. Rom., 3, 69, 1; 4, 59, 1; Plut., Publ., 14,1; Tac., Hist., 3, 72; Serv., Aen., 9, 446; Hier., Chron. a. Abr., 1398, 97 H. Altre tradizioni attribuivano il voto a Romolo o a Tito Tazio ma si tratta di fonti tarde e per lo più sospette: Tagliamonte 1996, p. 144). Lefonti non sono concordi sui meccanismi con i quali venne scelto, quale dedicante del tempio, M. Horatius Pulvillus (Broughton 1951, p. 3). Alcuni autori si limitano a ricordare il nome di Pulvillus, altri l’episodio in cui questi dedicò ostacolato dalla falsa notizia della morte del figlio (rispettivamente: Polyb., 3, 22, 1; Liv., 73, 8; Sen., Dial., 6, 13, 1; Tac., Hist., 3, 72; August., De civ. Dei, 5, 18; Mythogr., 3, 6, 28, 16 e Cic., Dom., 139; Val. Max., 5, 10, 1). Altri ricordano invece un sorteggio tra i due consoli in carica (Liv., 2, 8, 6-7; Cass. Dio. 3, fr. 13.1-4). Altri ancora una dedica effettuata mentre il collega si trovava fuori città (Plut., Publ., 14, 2; Dion. Hal., Ant. Rom., 5, 35, 3). Per l’edificio in epoca repubblicana vedi Tagliamonte 1996 p. 144-148.
Il Tempio di Semo Sancus Dius Fidius sul Quirinale sarebbe stato votato da Tito Tazio (Ov., Fast., 6, 213-218; Varro, Ling., 5, 66; Prop., 4, 9, 74) oppure da Tarquinio il Superbo (Dion. Hal., Ant. Rom., 9, 60, 8; cfr. Coarelli 1999b, p. 263-264). Il dedicante sarebbe invece stato, nel 466 a.C., il console A. (o Sp.) Postumius Albus Regillensis (Broughton 1951, p. 33) ossia lo stesso che, in qualità di duumvir aedi dedicandae, aveva dedicato il Tempio dei Castori (cfr. nota 30). In occasione della seconda dedica il Senato stabilì, attraverso un senatoconsulto, che il nome del console fosse inciso sul Tempio (Dion. Hal., Ant. Rom., 9, 60, 8; vedi infra per il testo). Se ne potrebbe dedurre che non tutti i dedicanti avessero il diritto di incidere il proprio nome sul frontone dei templi ma che fosse il Senato a decidere in merito a questa possibilità. È, questo, un indizio forse utile a spiegare il perché delle molte incertezze degli antichi circa l’identità dei dedicanti di alcuni tra i templi più antichi e, inoltre, la totale assenza di iscrizioni dedicatorie templari prima del III secolo a.C. Sono elementi che meriterebbero uno specifico approfondimento.
Liv., 2, 8, 6-7; Cass. Dio., 3, fr. 13.1-4.
Plut., Publ., 14, 2; Dion. Hal., Ant. Rom., 5, 35, 3.
Dion. Hal., Ant. Rom., 9, 60, 8: «A Roma il suo collega, Spurius Postumius, dedicò il Tempio di Dius Fidius sul Quirinale nel giorno chiamato le none di giugno. Questo tempio era stato costruito da Tarquinio, l’ultimo re, ma non aveva ricevuto dalle sue mani la consueta dedica fatta dai Romani».
Marquardt (1878, p. 270) riteneva che la magistratura straordinaria dei duumviri aedi dedicandae fosse stata creata per consentire la dedica anche ai plebei. Quanto sappiamo circa le dedicationes avvenute prima delle leggi Licinie-Sestie non sembra tuttavia deporre a favore di questa ipotesi poiché tutti gli edifici di culto edificati prima del 367 a.C. furono dedicati da magistrati (compresi i duumviri) di rango patrizio (per l’eccezionale caso del Tempio di Mercurio vedi infra).
Ad eccezione della citazione presente in Mommsen 1887-1891, IV, p. 330 e Niccolini 1934, p. 412, non si rintraccia menzione di questo brano negli studi che si sono occupati del diritto di dedica.
Cass. Dio, 55, 10, 6: «Risolte queste questioni Augusto dedicò questo Tempio di Marte, sebbene avesse garantito a Gaio e Lucio il diritto permanente di dedicare tutti i tipi di edifici in virtù di una sorta di potestà consolare esercitata secondo l’antico costume». De Ruggiero (1895, p. 167) ritiene che a compiere la dedica siano stati i nipoti di Augusto. In realtà, il brano attribuisce la dedica al princeps e non a Gaio e Lucio.
Cadono in questo modo le obbiezioni sollevate da Orlin 1997, p. 164, nota 4. Non abbiamo purtroppo indizi che ci consentano di comprendere con quale meccanismo venisse selezionato, tra i due magistrati, quello che avrebbe dovuto dedicare la struttura. Il fatto che tra i duumviri quello a eseguire la dedica fosse, nel caso di un voto espresso personalmente da un console durante una battaglia, il figlio (vedi Tempio dei Castori, nota 30), sembra indicare che non fosse la sorte a scegliere il dedicante. Si potrebbe di conseguenza pensare che la necessità di avere due magistrati fosse legata al principio della collegialità delle magistrature della prima epoca repubblicana (Mommsen 1887-1891, II, p. 621). Questa ricostruzione lascia comunque aperte delle questioni. Perché infatti eleggere due magistrati per un atto in cui era esclusa la possibilità di veto ? Si potrebbe anche ipotizzare che, a discapito del nome dato alla magistratura, l’elezione dei duumviri non sempre prevedesse quella di due magistrati. Ciò sarebbe avvenuto soltanto nel caso in cui vi fossero state altrettante strutture da dedicare (Fiorentini 1988, p. 345). Ci si troverebbe però, nuovamente, di fronte a un problema difficile da superare : si dovrebbe infatti spiegare perché il nome della magistratura fosse collegato a una collegialità quando per i primi duecento anni fu eletto un solo magistrato. Ad oggi non sembra possibile ricostruire i meccanismi impiegati nella scelta del dedicante tra i duumviri aedi dedicandae.
A ciò si potrebbe obbiettare che sono noti dedicanti edili e censori, privi della potestà consolare. Tuttavia, come vedremo, tutte le dediche eseguite da questi magistrati «minori» sono posteriori alla lex Papiria (inizio del II secolo a.C.) che sottoponeva il diritto di dedica a un iussum nominativo emesso dai comizi o dai concilia plebis.
La differenza tra il potere assegnato a Gaio e Lucio e ai duumviri aedi dedicandae era, naturalmente, di natura temporale: i primi erano stati investiti del potere di dedica in maniera perpetua; i secondi detenevano un analogo potere soltanto per il tempo necessario a portare a termine il singolo atto.
Ad es., Liv., 5, 13, 3; 5, 52, 16.
Liv., 23, 30, 13-14: «Alla fine dell’anno Quinto Fabio Massimo chiese al Senato il permesso di dedicare un tempio a Venere Ericina, da lui votato mentre era dittatore. Il Senato decretò che il console designato, Tiberio Sempronio, entrando in carica proponesse al popolo di nominare Quinto Fabio duumvir per la dedica del Tempio».
Livio (2, 21, 1), senza ricordare il nome del dedicante, pone la consacrazione del Tempio di Saturno nell’anno del consolato di A. Sempronius Aratinus e di M. Minucius Augurinus ossia nel 497 a.C. (Broughton 1951, p. 12). In ciò è seguito da Dionigi di Alicarnasso (Ant. Rom., 6, 1, 4) il quale riporta però anche una variante secondo la quale sarebbe stato T. Larcius (Broughton 1951, p. 11-12), console nel 498 a.C., a dedicare il Tempio. Varrone concorda con questa identificazione ritenendo però che T. Larcius avesse dedicato l’aedes non in qualità di console ma di dittatore (Varro in Macr., Sat., 1, 8, 1). Non specificando l’anno, l’antiquario lascia aperte due possibilità. Sappiamo infatti che Larcio ricoprì la dittatura sia nel 501 a.C. che nel 498 a.C. È da notare che quest’ultima data non contrasterebbe con la notizia fornita da Dionigi poiché nel 498 a.C. T. Larcius ricoprì sia il consolato che la dittatura (Broughton 1951, p. 11-12).
Era nota una terza versione, che attribuiva la dedica a Postumius Comitinus, console nel 501 a.C. e nel 493 a.C. (Dion. Hal., Ant. Rom., 6, 1, 4). Nel primo caso Postumius avrebbe diviso il consolato proprio con T. Larcius nominato, nello stesso anno, dittatore. È dunque forse possibile che si ritenesse T. Larcius il dedicante della struttura ma che non si avesse memoria, dato i suoi due consolati e dittature, del preciso anno di dedica. Ciò potrebbe aver contribuito all’incertezza riscontrabile nelle fonti portando così ad attribuire l’atto al suo collega del 501 a.C.
Queste tre tradizioni hanno un elemento in comune: la dedica sarebbe stata perfezionata da un dittatore o da un console. Soltanto una notizia non rientra in questo schema. Si tratta di una quarta tradizione riportata, ancora una volta, da Macrobio che la attribuisce a Cn. Gellio: Nec me fugit Gellium scribere senatum decresse ut aedes Saturni fieret, eique rei L. Furium tribunum militum praefuisse (Cn. Gell. in Macr., Sat., 1, 8, 1: «Né mi sfugge quanto scrive Gellio. Il Senato decretò la costruzione del tempio a Saturno e affidò l’esecuzione dell’opera al tribuno militare Lucio Furio»). In questo caso dunque, il magistrato dedicante non sarebbe stato né un console né un dittatore ma un tribuno militare. Dal brano di Gellio sembra però potersi ricavare non che il Senato incaricò L. Furius di effettuare la dedica - mai nominata - ma che decretò la costruzione dell’edificio e diede mandato di sovraintendere (praefuisse) all’opera a L. Furio (vedi, ad esempio, Fiorentini 1988, p. 336; per il tempio vedi Coarelli 1999a, p. 234). Ciò ben si accorderebbe con la possibilità che questa tradizione non si riferisse alla prima costruzione dell’edificio ma a una sua ricostruzione. Identificando infatti il tribuno L. Furium con il Medullinum noto dalle fonti, la datazione dell’edificio scenderebbe al 381 o al 370 a.C. (Broughton 1951, p. 104, 110) lasciando aperta la possibilità che la tradizione attribuita a Cn. Gellio ricordi un rifacimento del tempio successivo al sacco gallico e del quale venne incaricato il tribuno militare (Coarelli 1999a, p. 234).
Macr., Sat., 1, 8, 1.
Macr., Sat., 1, 8, 1. Questa tradizione appare, oltre che tarda e in contrasto con quella relativa all’identità del votante, isolata. Nonostante ciò, essa non risulta in contraddizione con il fatto che i Reges sovrintendessero all’intero processo di dedica (cfr. supra).
Come console: Dion. Hal., Ant. Rom., 6, 1, 4; come dittatore: Varro in Macr., Sat., 1, 8, 1.
Non si riporta qui la possibilità del 501 a.C. visto che in quest’anno il tempio avrebbe potuto essere dedicato da T. Larcius (cfr. nota 62). Nulla cambierebbe dunque rispetto a quanto si è detto.
La dedica del Tempio della Fortuna muliebris è appena citata da Livio (Liv., 2, 40, 12). Maggiori informazioni vengono invece fornite da Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal., Ant. Rom., 8, 55, 4-5). Secondo lo storico greco alla consacrazione dello spazio e ad alcuni sacrifici (su cui vedi Cavallero 2016) sarebbe seguita la dedica della struttura ad opera del console P. Verginius Tricostus Rutilus nell’anno 486 a.C. (Liv., 2, 4, 1; Diod. Sic., 11, 1, 2; 11, 37, 7; Dion. Hal., Ant. Rom., 8, 68, 1; 9, 51, 1; Chr. 354; cfr. Broughton 1951, p. 20).
Dion. Hal., Ant. Rom., 8, 55, 4-5.
Degrassi 1963, 478.
Cfr. Coarelli 1996c, p. 44-45.
Broughton 1951, p. 100.
Liv., 6, 5, 8. Secondo il Patavino, Quinto avrebbe dedicato il tempio in qualità di duumvir Sacris faciundis. Già Mommsen (1887-1891, II, p. 603, nota 4) immaginò un errore emendando il passo con la citazione dei duumviri aedi dedicandae (contra Orlin 1997, p. 172, nota 32; cfr. tuttavia infra).
Non sembra infatti esservi alcun legame di parentela tra i magistrati in carica nel 390 a.C. e T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus, dedicante della struttura.
Vedi nota 72 per l’errore verosimilmente commesso da Livio che parla di un duumvir s.f.
Liv., 6, 5, 8.
Liv., 6, 5, 7; Diod. Sic., 15, 24, 1 (cfr. Broughton 1951, p. 99).
Cassola 1999, p. 147-150.
Non è possibile ricostruire con certezza i nomi di tutti i tribuni consolari in carica nel 387 a.C. (Broughton 1951, p. 99). Risulta dunque difficile comprendere se nel collegio fossero presenti anche dei plebei. Se così non fosse, l’ipotesi non varierebbe poiché è possibile si volesse evitare un precedente che poteva giustificare una successiva sortitio tra magistrati che avrebbero potuto essere anche plebei (sull’interferenza delle gentes nel culto pubblico e, di conseguenza, sulla loro necessità di mantenere il controllo del potere di dedica in quanto strumento di affermazione all’interno del corpo cittadino vedi Fiorentini 1988, p. 170).
Nel 338 a.C. Cincinnatus fu tribuno militare con potestà consolare e avrebbe potuto essere incaricato dal Senato di esprimere il voto. Si noti come anche qualora si ipotizzasse che il voto sia stato espresso per esclusiva decisione del magistrato nulla cambierebbe. Egli, poiché privo di cariche, nel 337 a.C. avrebbe infatti dovuto esser eletto duumvir per poter dedicare il tempio (cfr. Broughton 1951, p. 98).
Liv., 23, 30, 13-14 (cfr. infra).
Liv., 2, 27, 5-6; Val. Max., 9, 3, 6. Il centurione primipilo si sarebbe chiamato M. Laetorius (Broughton 1951, p. 13). Per il Tempio di Mercurio vedi Andreussi 1996b, p. 245-247.
Liv., 2, 27, 1-13.
L’accenno è alla lex Papiria che, come si dirà più avanti, sembra databile ai primi anni del II secolo a.C. e prevedeva che il dedicante dovesse ricevere un iussum populi o uno scitum (vedi infra).
Cfr. infra.
Con questo meccanismo vengono ancora eletti i duumviri aedi dedicandae per la dedica del Tempio di Venere Ericina nel 215 a.C. (vedi infra).
Le lex Papiria era certamente attiva tra il 154 a.C. (Cic., Dom., 30 – anno in cui al censore Marcio venne impedito di dedicare una statua di Concordia all’interno della Curia – e il 57 a.C. – quando la legge fu applicata nell’episodio della dedica di parte della casa di Cicerone ad opera di Clodio (Cic., Att., 4, 2, 3; cfr. infra).
Orlin 1997, p. 169-170 a.C. ritiene che la narrazione di Livio contenga: «many apocryphal elements». Tuttavia poche righe dopo afferma che «the tradition of Laetorius’ dedication may be genuine as well». In realtà proprio i numerosi elementi anacronistici riscontrabili nella narrazione liviana sembrano rendere il racconto poco verosimile.
Cfr. nota 62.
Sul culto di Mercurio vedi Combet Farnoux 1980; 1981, p. 457-501 con bibliografia di riferimento.
Cfr. Mommsen 1887-1891, II, p. 157; Willems 1878-1883, p. 306 e nota 10; Brassloff 1913, p. 415.
Liv., 9, 46, 6-7: «Gneo Flavio […] dedicò il Tempio della Concordia nell’area di Vulcano con grande indignazione dei nobili; in questa occasione il pontefice massimo Cornelio Barbato fu costretto dal volere popolare a suggerire le formule di rito, per quanto sostenesse che per tradizione nessuno poteva dedicare un tempio se non un console o un comandante in capo. In seguito a ciò, su proposta del Senato, fu presentata al popolo una legge per la quale nessuno poteva dedicare un tempio o un altare senza l’autorizzazione del Senato o della maggioranza dei tribuni». I seguenti indizi rendono questo passo di Livio verosimile: 1) Lo storico non riporta un’usanza dei suoi tempi. Dopo la lex Papiria la dedica di edifici di culto venne perfezionata anche da magistrati minori, certamente non soltanto da consoli o imperatores (vedi infra); 2) Plinio conferma la tradizione della rottura di Cn. Flavio ricordando che fu un edile a dedicare il Tempio della concordia (Plin., HN., 33, 19); 3) la legge descritta da Livio escludeva la possibilità che la plebe potesse interferire in materia di ius publicum dedicandi. Ciò significa che si pone in controtendenza con la narrazione liviana mirata a rappresentare il periodo storico descritto come un’epoca di sempre maggiori acquisizioni da parte della plebe. Ipotizzare un’invenzione del Patavino (Ziolkowski 1992, p. 228) significherebbe di conseguenza attribuirgli l’inserimento di un elemento in palese contraddizione con il suo stesso racconto; 4) l’utilizzo del verbo negare, spesso utilizzato nei responsi pontificali, sembra indicare che Livio sia venuto a conoscenza dell’episodio da un documento conservato negli archivi sacerdotali (cfr. Rinolfi 2005, nota 94). Sul valore del verbo negare nell’interpretatio pontificale vedi Sini 1997, p. 26. Lo studioso ritiene che l’utilizzo di tale verbo fosse necessario a indicare gli impedimenti e i divieti chiaramente finalizzati - sia in campo religioso sia nella prospettiva del diritto - a mantenere la pax Deorum (cfr. Rinolfi 2005, nota 125). Per alcune obiezioni circa la realtà storica della legge vedi, invece, Wissowa 1912, p. 406, nota 4.
L’episodio del 304 a.C. e, di conseguenza, la legge, sembrano dunque da considerare autentici e, verosimilmente, Livio ne avrà trovato menzione in alcuni registri annalistici (così anche in Orlin 1997, p. 164).
Secondo Orlin (Orlin 1997, p. 163-164) le parole di Livio, seppur veritiere per la legge riportata (vedi nota precedente), non possono essere considerate indicative del periodo precedente il 304 a.C. poiché vi sarebbero casi non conformi ai mores indicati da C. Barbatus. Si tratterebbe, secondo lo studioso, delle dediche del Tempio di Mercurio e dell’elezione dei duumviri aedi dedicandae. Si è già visto tuttavia come il primo episodio difficilmente possa corrispondere alla realtà. Il fatto poi che i duumviri fossero investiti di una sorta di potestà consolare (Cass. Dio, 55, 10, 6; vedi supra) è indizio di come ad essi si volesse attribuire un potere analogo a quello detenuto dai supremi magistrati. Ciò significa che la loro creazione non solo non contrasta con le parole pronunciate da Barbatus ma è, anzi, un elemento che indica come gli antichi mores fossero in ogni caso rispettati.
In Sini 1995a, p. 83-84, 90 (ripresa in 1995b, p. 175) si trova l’ipotesi, basata su una lettura di Liv., 4, 20, 4, che un iussum populi fosse necessario già a partire dal V secolo a.C. Ciò contrasterebbe tuttavia con la norma introdotta nel 304 a.C. che sarebbe stata del tutto inutile in un campo già normato da una precedente e analoga legge (cfr. a tal proposito le osservazioni di Franchini 2008, p. 192 nota 327)
Franchini 2008, p. 194-195 (Cfr. inoltre quanto detto supra circa il Tempio di Mercurio).
La lex del 304 a.C., in effetti, dichiarava inefficaci atti compiuti in violazione di divieti. Poiché sembra difficile negare che ai verba sollemnia fosse riconosciuto un effetto costitutivo e vincolante proprio dei negozi formali (Di Paola 1964, p. 1093-1094; cfr. Cavallero c.s. a), l’intervento normativo pare effettivamente configurarsi come una lex perfecta di notevole antichità rispetto quanto fino ad oggi considerato (Franchini 2008, p. 195, nota 331). Per la definizione di lex perfecta vedi Tit. Ulp., 1, 1-2 (cfr. Di Paola 1964, p. 1075-1094 con ampia bibliografia sull’argomento; Chorus 1976, p. 277; Kaser 1977, p. 42; Ankum 1980, p. 288; Serrao 1973, p. 794).
Oltre che, chiaramente, quello che poteva provenire dalla maggioranza dei tribuni (cfr. tuttavia nota 101).
Franchini 2008, p. 194-195. Si noti come la legge citata da Livio riguardasse propriamente il diritto di dedica che era prerogativa magistraturale, non pontificale. Tuttavia, la mancanza di un iussum nominativo da parte del Senato non soltanto invalidava la dedica fatta da un magistrato ma annullava anche la dichiarazione costitutiva di res sacra (vedi nota 95 per la possibilità di considerare la legge del 304 a.C. una lex perfecta).
Franchini 2008, p. 194.
Orlin 1997, p. 166-167.
Orlin 1997, p. 166.
Occorre osservare che, per il periodo precedente alla rogatio della lex Papiria, non sono noti casi in cui furono i tribuni ad autorizzare una dedica (cfr. Mommsen 1887-1891, III p. 1050, nota 3).
Orlin 1997, p. 166.
Per le fonti e la bibliografia relativa al rapporto tra Flavio e la plebe vedi note 105-108.
Licin. Mac, fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch.: Patre libertino humili fortuna ortus (cfr. Liv., 9, 46, 1).
Liv., 9, 46, 10-14: Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis factio, Ap. Claudi censura vires nacta, qui senatum primus libertinorum filiis lectis inquinaverat et, posteaquam eam lectionem nemo ratam habuit пес in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis forum et campum corrupit. Tantumque Flavi comitia indignitatis habuerunt, ut plerique nobilium anulos aureos et phaleras deponerent («Flavio era stato eletto edile dal partito della plebe cittadina, cresciuta in potenza con la censura di Appio Claudio; questi per primo aveva contaminato il Senato ammettendovi dei figli di liberti, poiché nessuno aveva ritenuto valida quella scelta, ed egli non era riuscito ad ottenere in Senato quella potenza politica cui aspirava, distribuì fra tutte le tribù la popolazione cittadina di umili origini, corrompendo così il foro e il Campo Marzio. L’elezione di Flavio destò tanto sdegno che la maggior parte dei nobili deposero l’anello d’oro e il distintivo di cavaliere»)
Val. Max., 2, 5, 2.
Sul legame politico tra Appio Claudio Cieco e Cn. Flavio, sugli interventi messi in atto in favore della nuova classe dirigente patrizio-plebea, nonché sui rapporti tra quest’ultima e la nobilitas vedi Humm 2005 (in particolare p. 101-131); Hölkeskamp 2011 con bibliografia precedente.
Val. Max., 2, 5, 2.
Ziolkowski 1992, p. 228.
Franchini 2008, p. 195 (cfr. infra).
Liv., 6, 22, 7; 4, 51, 3; Vell. Pat., 2, 91.
Nocera 1940, p. 162 e nota 2 (cfr. Fiorentini 1988, p. 340).
Ziolkowski 1992, p. 228 (con posizioni tuttavia differenti rispetto alle conseguenze del successo della plebe).
La vicenda di Flavio è di appena quattro anni precedente alla rogatio della lex Ogulnia che consentiva l’accesso dei plebei ai più importanti sacerdozi (Franchini 2008, p. 192; fondamentale per l’argomento è Vallocchia 2008). L’episodio, perfettamente inserito nella narrazione liviana, sembra dunque essere un esempio di come lo «sviluppo» dell’organismo politico e religioso cittadino sia avvenuto non in conseguenza dello scontro tra la città e le gentes ma dal contrasto tra quest’ultime e le altre forze non a quest’ultime legate: il re prima, la plebe poi (Cfr. Fiorentini 1988, p. 348).
Ritenere che la legge abbia riguardato soltanto i magistrati privi di imperium implicherebbe che la plebe avesse approvato una lex ponente dei limiti soltanto ai suoi principali rappresentanti. Si consideri inoltre che l’espressione «ne qui dedicaret» esclude la possibilità che alcuni soggetti potessero dedicare iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris (per la possibilità che la legge del 304 a.C. – anche se identificata con la Papiria – potesse riguardare soltanto alcuni magistrati vedi: Willems 1878-1883, 306-309; Wissowa 1901, p. 2356-2357; Wissowa 1912, p. 402-403; Ziolkowski 1992, p. 231-234; Tatum 1993, p. 322-328; contra Orlin 1997, p. 168-169 con note 19-22).
Tempio di Salus (cfr. nota 118), Victoria (cfr. nota 119), Quirino (cfr. nota 121), Iuppiter Libertas (cfr. nota 120), Concordia (cfr. nota 123), Mens e Venus Erycina (cfr. infra), Honos et Virtus (cfr. nota 122). Per tutti, vedi Appendice II.
Cfr. Appendice II.
L’aedes Salutis fu dedicata nel 302 a.C. dal dittatore C. Iunius Bubulcus Brutus (Broughton 1951, p. 169) dopo il suo trionfo sugli Equi (Liv., 10, 1, 9). Egli stesso l’aveva promessa in voto come console durante uno scontro contro i sanniti avvenuto nel 311 a.C. (Liv., 9, 43, 25; cfr. Broughton 1951, p. 161). Per l’edificio vedi Coarelli 1999c, p. 229-230.
Il Tempio di Vittoria fu dedicato nel 294 a.C. dal console L. Postumius Megellus (Broughton 1951, p. 179) che ne aveva iniziato la costruzione durante il periodo nel quale era stato edile (Liv., 10, 33, 9). Per l’edificio vedi Pensabene 1999, p. 149-150.
Forse nel 238 a.C. Ti. Sempronius Gracchus (Broughton 1951, p. 221) dedicò il Tempio di Iuppiter Libertas sull’Aventino in qualità di console. Lo aveva fatto erigere egli stesso con i soldi ricavati dalle multe comminate mentre era edile (Liv., 24, 17, 19; cfr. Andreussi 1996, p. 188).
Tempio di Quirino. Venne dedicato nel 293 a.C. A eseguire l’atto fu il console L. Papirius Cursor (Broughton 1951, p. 180) omonimo figlio del dittatore che, nel 325 a.C., lo aveva votato durante uno scontro con i Sanniti (Liv., 10, 46, 7; Cfr. Broughton 1951, p. 147; Coarelli 1999d, p. 185-187).
Tempio di Honos et Virtus. Il voto avvenne nel 222 a.C. (Liv., 27, 25, 7-9) ad opera di M. Claudius Marcellus (Broughton 1951, p. 232-233; cfr. Palombi 1996, p. 31-33). Egli non poté tuttavia dedicarlo poiché, secondo il responso dato dai pontefici, non era possibile destinare un unico tempio a due divinità. Nel 208 a.C. Marcello provvide perciò a iniziare i lavori per una seconda struttura che non fece tuttavia in tempo a vedere terminata. Le due aedes furono così dedicate nel 205 a.C. dall’omonimo figlio (Liv., 29, 11, 13) probabilmente eletto duumvir aedi dedicandae (contra Orlin 1997, p. 170).
L’aedes Concordiae fu votata nel 218 a.C. dal pretore L. Manlius Vulso (Broughton 1951, p. 238) durante una sedizione avvenuta verosimilmente durante la sua spedizione contro i Galli Boi (Liv., 22, 33, 7-8). La dedica della struttura avvenne nel 216 a.C. (Liv., 23, 21, 7-11) ad opera dei duumviri aedi dedicandae, M. e C. Atilius (Broughton 1951, p. 252). Per l’edificio vedi Giannelli 1993, p. 321.
Liv., 22, 61, 5-10 (cfr. Münzer 1928, p. 1222-1223).
Dopo la sconfitta di Cannae, Varro riparò presso Venusia (Polib., 3, 106-116; Liv., 22, 38-50; altre fonti in Broughton 1951, p. 247). Da qui, con ciò che restava dell’esercito, si recò a Canusium (Liv., 22, 54, 1; 22, 56, 1-4; Ap., Hann., 26; Cass. Dio, fr 57.29; Zon. 9, 2) da dove venne convocato a Roma per il decreto di ringraziamento (Liv., 22, 57, 1; Val. Max., 3, 4, 4; 4, 5, 2; Front., Str., 4, 5, 6; Plut., Fab., 18; Sil. It., 10, 606-639; Flor., 1, 22, 17; Schol. Juv., 11, 201; Oros., 5, 5, 9) e per nominare un dittatore che abdicò subito dopo aver preparato l’elenco dei Senatori rimasti (Liv., 23, 22, 10-11). Fatto ciò, la notte stessa, Varro tornò in Puglia (Liv., 23, 23, 9).
Nel 217 a.C., dopo la disfatta subita al Lago Trasimeno, vennero consultati i libri Sibyllini (Liv., 22, 9, 7-11). Il responso portò al voto dei templi di Mens (Reusser 1996, p. 240-241) e di Venus Erycina (Liv., 22, 9, 10; cfr. Coarelli 2000, p. 114; nella stessa occasione furono inoltre votati ludi Magni, supplicationes e un ver sacrum). Di pronunciare la prima promessa venne incaricato il pretore T. Otacilius Crassus; di esprimere la seconda il dittatore Q. Fabius Maximus Verrucosus (Broughton 1951, p. 243, 244). Nel 215 a.C. entrambi furono eletti duumviri aedi dedicandae (Liv., 23, 30, 13; 23, 31, 9) dopo che Fabio chiese il permesso di poter dedicare la struttura da lui promessa a nome della Res publica (Liv., 23, 30, 13). La richiesta di Fabio avvenne, teste Livio, alla fine del 216 a.C., ossia quando i templi stavano verosimilmente per essere terminati. Accettata la proposta, il Senato incaricò il console designato di porre la questione ai comizi subito dopo essere entrato in carica (cfr. infra).
Liv., 23, 31, 9.
A ciò si aggiunga che, poiché i vota per le due strutture erano stati fatti su indicazione dei libri Sibyllini, non si era instaurato alcun vincolo tra votante e dedicante: chiunque avrebbe potuto essere incaricato della dedica (vedi supra). Nulla ostava dunque che dell’atto fossero incaricati gli stessi autori del voto. Non solo. Il culto di Venere, divinità della Sicilia punica aveva forti connotazioni plebee ed era in particolar modo rivolto agli strati servili della popolazione. La dedica di un tempio a questa divinità non sembra pertanto casuale, soprattutto se si pensa che la disfatta di Cannae aveva obbligato i Romani ad arruolare schiavi tra le fila dell’esercito. La necessità di dedicare il tempio di Venus Erycina e quello di Mens dovette così essere particolarmente impellente non solo per cause religiose ma anche, e soprattutto, politico-militari (cfr. Coarelli 2000, p. 114).
Aberson 1994, p. 120-132. Lo studioso individua sette possibilità circa il rapporto voto-dedica (prendendo però in considerazione tutto il periodo repubblicano). a) L’autore della dedica è lo stesso magistrato che ha votato il tempio, ma con una carica diversa; b) L’autore di un voto dedica in qualità di duumvir aedi dedicandae; c) Il dedicante è lo stesso del voto ma non si conosce la carica da questi detenuta; d) La dedica è fatta da un gentiles del votante che possiede una carica magistraturale; e) La dedica è fatta da un gentiles del votante eletto duumvir; f) la dedica è fatta da un duumvir che non ha alcun rapporto con il votante; g) Non si conosce l’autore del voto; h) Non si conosce l’autore della dedica.
Vedi nota 34 circa le possibili cause per le quali veniva avvertita la necessità di far dedicare una struttura alla stessa persona che lo aveva votato o a un suo discendente.
Si pensi, ad esempio, alle numerose proroghe dell’imperium (vedi, ad esempio: Liv., 27, 22, 6; 29, 13, 7) e alla concessione di questo a privati cittadini soltanto in virtù delle loro riconosciute doti militari (vedi il caso di Scipione: Liv. 27, 3, 4; cfr. Valvo 2003, p. 77-99).
Per la possibilità di identificare la lex Papiria con quella del 304 a.C. vedi vedi Bouché-Leclercq 1871, p. 85-86; Willems 1878-1883, p. 306-309; Ziolkowski 1992, p. 228-231. La dottrina tende tuttavia a interpretare le due leggi come differenti interventi normativi. Di questo parere sono Mommsen 1887-1891, II, p. 619 e nota 3; Wissowa 1912, p. 406 e nota 4; Rotondi 1912, p. 234-235; Niccolini 1934, p. 76, 403-404; Nisbet 1939, p. 176; Paoli 1946-1947, p. 180, 186-187; Broughton 1952, p. 471; Bardon 1955, p. 171; De Martino 1960, p. 192-193; Gaudemet 1979, p. 503; Bleicken 1975, p. 155, nota 59; Stambaugh 1978, p. 558; Linderski 1986, p. 2224; Bergemann 1992, p. 50, 56-57; Fiori 1996, p. 26, 516 nota 39; Orlin 1997, p. 196-172; Tatum 1999; Franchini 2008, p. 190-195. Per un breve sunto delle differenti posizioni prima del 1992 vedi Ziolkowski 1992, p. 228-231.
Cic., Dom., 127-128: «So infatti che c’è un’antica legge tribunizia che vieta di consacrare un edificio, un terreno, un altare senza l’autorizzazione della plebe. Né quel Quinto Papirio autore della legge ebbe allora l’idea né il sospetto che ci sarebbe stato il rischio di una consacrazione della casa o delle proprietà dei cittadini non condannati [...] Ma poiché si consacravano degli edifici, e non già quelli adibiti ad abitazioni private ma quelli chiamati sacri, e delle terre, e non già dei nostri poderi, ad arbitrio di chicchessia, ma quei terreni che un generale aveva preso ai nemici, poiché si innalzavano altari per santificare il luogo stesso dove erano stati consacrati, egli vietò di fare tutte queste cerimonie senza l’autorizzazione della plebe [...] La legge Papiria vieta di consacrare degli edifici senza l’ordine della plebe».
Franchini 2008, p. 193 nota 328 (cfr. Orlin 1997, p. 167-168).
Nel ricordare la legge Cicerone parla esclusivamente della consecratio, mai della dedicatio (sul rapporto tra i due atti vedi nota 4). Il fatto che egli menzioni soltanto episodi di dedica (dedica del censore: Concordia, cfr. nota 145; e della Vestale: Bona Dea, cfr. n. 146) giudicati attraverso l’applicazione della lex Papiria non contrasta con questa possibilità. La legge infatti integrò, ampliandola, la normativa precedente che disciplinava le modalità di dedica (cfr. infra).
Cicerone citando la legge parla in un primo momento di terrae (Cic., Dom., 127). Che con questo termine siano da intendersi gli agri è chiarito poco più avanti quando l’oratore sostiene che: Sed quia consecrabantur aedes, non privatorum domicilia, sed quae sacrae nominantur, consecrabantur, agri, non ita ut nostra praedia, si qui vellet, sed ut imperator agros de hostibus captos consecraret (Cic., Dom., 128: «Si consacravano degli edifici, e non già quelli adibiti ad abitazioni private ma quelli chiamati sacri, e delle terre, e non già i nostri poderi ad arbitrio di chicchessia, ma quegli agri che un generale aveva preso ai nemici»). L’Arpinate riporta inoltre che la lex Papiria avrebbe normato le consacrazioni e le dediche di templi, di altari o di agri. Non fornisce però informazioni riguardo ad altri oggetti quali, ad esempio, le statue. L’episodio della richiesta effettuata al collegio pontificale dal censore Cassius (Dom., 130 e 136) sembra tuttavia testimoniare che la lex Papiria fosse applicata per la consacrazione di tutte le res, al di là della loro natura (cfr. la definizione di sacrum data da Elio Gallo in Fest. 424L, sulla quale vedi infra).
Nella citazione della legge, Cicerone ricorda soltanto il concilio della plebe quale organo in grado di esprimersi in maniera costitutiva riguardo una res sacra. Tuttavia, nel riportare il decreto con il quale il Senato aveva stabilito la restituzione della sua casa (Cic., Att., 4.2.3) l’oratore menziona anche il iussum populi. Lo stesso si ritrova nel decreto con il quale veniva stabilito l’abbattimento delle opere dedicate dalla Vestale Licinia (Cic., Dom., 136-137) e nella risposta negativa che il collegio dei pontefici espresse riguardo la richiesta del censore Cassius (Cic., Dom., 136). La cosa non stupisce: nonostante plebiscito e legge comiziale fossero le due tipiche fonti di produzione del diritto di epoca repubblicana esse furono sempre tenute rigorosamente distinte anche all’indomani della loro parificazione giuridica e, almeno, fino a epoca adrianea (Gell., NA, 15, 27, 4). Nonostante queste discrepanze, l’analogia tra i casi risulta palese (Fiorentini 1988, p. 330). Si dovranno di conseguenza considerare i comizi centuriati e i concilia plebis i due organi ai quali la lex Papiria assegnava la capacità di esprimersi in maniera costitutiva circa una res sacra.
Un altro indizio a favore di questa possibilità è rintracciabile nel fatto che per ipotizzare una sovrapposizione tra le due leggi (vedi, ad esempio, Ziolkowski 1992, p. 219-231) bisognerebbe accettare la possibilità che Livio o Cicerone abbiano commesso due errori. Il primo sulla procedura seguita per il passaggio della legge; il secondo sul contenuto stesso della legge. Ciò sarebbe plausibile considerando Livio, del tutto inverosimile tenendo conto delle competenze dell’avvocato di Arpinum (Orlin 1997, p. 168; vedi inoltre infra).
Cic., Dom., 130: At videte quanta sit vis huius Papiriae legis in re tali, non qualem tu adfers sceleris plenam et furoris. Q. Marcius censor signum Concordiae fecerat idque in publico conlocarat. Hoc signum C. Cassius censor (154 a.C.) cum in curiam transtulisset, conlegium vestrum consuluit num quid esse causae videretur quin id signum curiamque Concordiae dedicaret («Ma considerate un po’ che grande importanza abbia la legge Papiria in una questione simile ma non analoga alla tua, pazza e scellerata com’è. Il censore Quinto Marcio aveva fatto fare una statua della Concordia e l’aveva fatta porre in un luogo pubblico. Il censore Caio Cassio, a sua volta, la fece portare nella curia e consultò il vostro collegio per sapere se ci fosse qualche impedimento alla dedica di quella statua e della Curia alla Concordia»).
Un tentativo in questa direzione si trova in Paoli 1946-1947, p. 176 dove la lex Papiria è posta prima dell’intervento del 304 a.C. Contro questa possibilità vedi tuttavia le pesanti critiche mosse da Di Paola (1948) e da Ziolkowski (1992, p. 222, nota 130; cfr., inoltre, Franchini 2008, p. 193 nota 328).
Franchini 2008, p. 193 nota 328.
Sui problemi legali e sulla struttura dell’orazione pronunciata da Cicerone dinnanzi al collegio pontificale vedi Stroh 2004, p. 313-370 con bibliografia di riferimento.
La possibilità di esprimersi circa la consacrazione non è certamente da intendersi come l’opportunità di pronunciarsi sulla capacità di un pontefice di perfezionare un atto che soltanto a lui poteva spettare (sul ruolo del pontefice nella cerimonia di dedicatio/consecratio vedi nota 4).
Niccolini 1932, 76. Si riesce così a tracciare una «evoluzione» del ius publicum dedicandi che pare seguire di pari passo l’avanzamento politico del corpo sociale plebeo che, dopo il 300 a.C., era ormai partecipe al controllo del culto pubblico. In questo senso, l’anonima lex citata da Livio assume i caratteri di un primo passo verso il riconoscimento della competenza in materia di ius publicum dedicandi ai concilia plebis e ai comizi tributi (Franchini 2008, p. 193 con nota 328).
Cic., Dom., 136: Habetis in commentariis vestris C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando ad pontificum collegium rettulisse eique M. Aemilium pontificem maximum pro collegio respondisse, nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret, non videri eam posse recte dedicari («È annotato nei vostri commentari che il censore Caio Cassio consultò il collegio dei pontefici sulla dedica d’una statua della Concordia e che il pontefice massimo Marco Emilio gli rispose a nome di tutto il collegio che, se il popolo romano non aveva incaricato lui personalmente della cosa e quindi non agiva per ordine del popolo, la dedica non poteva a suo avviso essere valida»).
Cic., Dom., 136: Quod in loco publico Licinia, Gaii filia, iniussu populi dedicasset, sacrum non viderier (La dedica fatta in un luogo pubblico da Licinia, figlia di Gaio, senza l’autorizzazione del popolo, non si riteneva valida).
Cic., Att., 4.2.3: Cum pontifices decressent ita, Si neque populi iussu neque plebis scitu is qui se dedicasse diceret nominatim ei rei praefectus esset neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset videri, posse sine religione eam partem areae mihi restitui («Il decreto emanato dai pontefici recitava che se colui che diceva di aver compiuto la dedica, non era stato personalmente incaricato per tale compito né in seguito a votazione nei comizi né a plebiscito e, se da nessuna votazione nei comizi o plebiscito gli era venuto l’ordine di agire in tal senso, risultava deciso che quella parte di terreno poteva essermi restituita senza commettere sacrilegio»). Per la definizione di monumentum Libertatis vedi Cic., Dom., 100, 112; cfr. Papi 1996, p. 188-189). Sulla dedica effettuata da Clodio e sulle motivazioni che portarono il tribuno a effettuare una consecratio pontificale piuttosto che una consecratio bonorum vedi ora Bats 2016 e Berthelet 2016.
Cfr. n. 4.
Il fatto che Cicerone nella sua arringa non nomini mai il precedente intervento legislativo è un forte indizio di questa possibilità. Ciò tuttavia non significa che ai tempi dell’oratore la legge del 304 a.C. fosse sconosciuta. Certamente, data la menzione di Livio, se ne doveva conservare memoria all’interno di qualche registro annalistico (o negli archivi pontificali ?). La mancata menzione dell’oratore è dunque chiaramente da attribuire al contesto all’interno del quale si trova la citazione della lex Papiria. Scopo dell’arringa era infatti quello di convincere il collegio pontificale a dichiarare l’atto di Clodio invalido dal punto di vista giuridico: a poco sarebbe servito chiamare in causa una legge ormai superata (dalla lex Papiria appunto).
Fiorentini 1988, p. 335.
CIL VI, 3732; CIL I2, 2711.
Münzer 1950, p. 1947-1948.
Stando a Ovidio, Claudia avrebbe dedicato il Tempio della Bona dea Subsaxana (Ov., Fast., 5, 149-158).
Assume dunque un valore ancor più legato agli antichi mores la decisione, da parte di Augusto, di attribuire a Gaio e a Lucio: «il diritto permanente di dedicare tutti i tipi di edifici in virtù di una sorta di potestà consolare esercitata secondo l’antico costume» (Cass. Dio, 55, 10, 6).
Su Elio Gallo e sulla datazione del De Verborum quae ad ius pertinent significatione vedi da ultimo Falcone 1991, p. 223-262. Cfr. inoltre Kornhardt 1953, p. 9; Labruna 1978, p. 68 con nota 106 e Fiorentini 1988, p. 308. Per una datazione posteriore (età di Sulpicio Rufo e Cicerone) vedi Bonfante 1958, I, p. 409; Huschke 1880, I, p. 37; Lenel 1960, I, 2; Lachmann 1842, p. 116. Si noti che qualsiasi datazione si scelga di seguire non varia l’adesione della definizione di sacer a quanto espresso dalla lex Papiria.
Quodcumque more secondo Lachmann 1842, p. 116 (cfr. Huschke 1880, I, p. 41).
Ael. Gall. in Fest. 424L. (= fr. 18 Hu): «Elio Gallo afferma che ciò che è consacrato in qualunque modo e con il permesso della civitas è sacro, o un tempio, o un’ara, o un luogo, o una statua, o la pecunia, o qualsiasi altra cosa se dedicata e consacrata agli dei: al contrario, qualsiasi di queste cose che un privato ha dedicato al dio per una sua osservanza religiosa, i pontefici non la considerano sacra».
Fiorentini 1988, p. 308-309.
Cfr. infra.
Liv., 23, 30, 13-14 (per il testo vedi supra).
Poiché i comizi sembrano convocati per fornire a un soggetto la nominatim praefectio necessaria a recte dedicari si è ipotizzato che negli anni della seconda guerra punica fosse già in vigore la lex Papiria (Stambaugh 1978, p. 558; cfr. tuttavia infra).
Si potrebbe pensare che la richiesta fosse indirizzata al Senato poiché da questo fu decretata la promessa (Cfr. nota 62; Aberson 1994, p. 16-17, 25). Tuttavia, anche gli altari dedicati da Postumio Albino sono fortemente indiziati di essere stati decisi dal Senato, ma in questo caso l’autorizzazione alla dedica fu fornita dai concilia plebis.
Cosa, questa, notata anche da Orlin 1997, p. 149.
Fiorentini 1988, p. 333.
Cfr. Fiorentini 1988, p. 333; contra Stambaugh 1978, p. 558. Ziolkowski (1992, p. 227) ritiene che la procedura descritta da Livio: «clearly indicates that it was the people, not the senate, who elected the duumviri and so decided who would dedicate the temple». Quanto detto sembra tuttavia rendere difficile accettare una tale ipotesi.
Liv., 40, 52, 1.
Münzer 1949a, p. 1014.
Münzer 1949b, p. 1074.
Alcuni esponenti dei Papirii Carbones della prima sono ancora attestati alla fine dell’epoca repubblicana (cfr. Münzer 1949, p. 1014, l. 50); i Papirii Turdi sembrano invece scomparire verso la seconda metà del II secolo a.C (sempre che non si consideri membro di questa famiglia il Papirius noto da Varro, Rust. 3.2.2)
Stein 1949, p. 1004-1005.
Münzer 1949, p. 1014, l. 21-30. Unica eccezione nota, su nove, il M. Papirius Carbo ricordato da Cicerone (Fam. 9.21.3) che era, tuttavia, fratello di C. e Cn. Papirius Carbo.
Il primo Papirus Carbo noto è il pretore del 168 a.C. (Broughton 1951, p. 428).
Liv., 41, 6, 1.
Broughton 1952, p. 398.
Livio scrive: Cum absentem Manlium tribuni plebis <A.> Licinius Nerua et C. Papirius Turdus in contionibus lacerarent rogationemque promulgarent, ne Manlius post idus Martias++ prorogatae namque consulibus iam in annum prouinciae erant++imperium retineret (Liv., 41, 6, 1: «Poiché i tribuni della plebe <A.> Licinio Nerva e G. Papirio Turdo violentemente criticavano l’assente Manlio nei loro discorsi al popolo e presentarono una proposta di legge che egli non avesse più a conservare il comando militare oltre le idi di marzo – ché già era stato prorogato di un anno ai consoli il governo delle province – perché potesse giustificarsi del suo operato immediatamente dopo uscito di carica»). Come è possibile notare il passo è funestato da diverse mancanze tra le quali cade il prenome di uno dei due tribuni. Il racconto così prosegue: Eum cum in senatu fatigassent interrogationibus tribuni plebis Papirius et Licinius de iis, quae in Histria essent acta, in contionem quoque produxerunt (Liv., 41, 7, 5: «E i tribuni della plebe Papirio e Licinio dopo averlo estenuato con ripetute interrogazioni in Senato sugli avvenimenti dell’Istria, lo presentarono anche all’assemblea popolare»). Qui Livio non menziona volutamente il prenome di entrambi i magistrati. Ora, sui sessantadue tribuni che il Patavino nomina tra terza e quarta decade soltanto in un altro caso (Liv., 27, 21, 9) non è riportato il prenome del tribuno dopo che in precedenza era stato già citato. Si potrebbe pertanto pensare che, nel caso in questione, Livio non conoscesse i due prenomi. Quello relativo a Papirio potrebbe dunque considerarsi un’interpolazione (C. invece di Q) basata sul fatto che i Papirii noti possedevano tutti il prenome C. o Cn. Si tratta, tuttavia, di un elemento troppo labile per poter proporre di identificare il C. Papirius citato da Livio con l’autore dell’omonima lex. Si sottolinea pertanto solo l’eccezionalità della situazione.
Datazioni simili sono state proposte o accettate da Niccolini 1934, p. 403-404 (179-175 a.C.); Broughton 1952, p. 471 ; Linderski 1986, p. 2224 (174-154 a.C.); Tatum 1993, p. 325 (167-154 a.C.).
Da un pretore vennero dedicati i templi di Fauno e di Magna Mater (cfr. appendice I).
I templi di Iuno Sospita, Diana, Iuno Regina, della Fortuna Equestris, dei Lari Permarini, di Felicitas e, del tutto verosimilmente, di Hercules Victoris e l’aedes Aemiliana Herculis, furono dedicati da censori (vedi Appendice I).
Cassola 1999, p. 167. Secondo lo studioso appartenevano alla nobilitas in senso stretto soltanto i consoli, i pretori e coloro che discendevano in linea diretta da un console o da un pretore. Se ciò è vero, ne consegue che anche i censori vi erano inclusi. La magistratura censoria era infatti quasi esclusivamente ricoperta da ex-consoli o ex-pretori. Nel caso delle consacrazioni di aedes tutti i censori che le dedicarono, in linea con quanto prescritto dalla lex Villia (180 a.C.) sulla successione delle cariche, avevano già ricoperto il consolato (Sulla lex Villia vedi Liv., 40, 44; cfr. Evans – Kleijwegt 1992, p. 181-195 con bibliografia precedente).
Aberson 1994 120-132.
Dei diciassette templi per i quali conosciamo sia il votante che il dedicante ben dodici furono dedicati dallo stesso personaggio che aveva espresso la promessa o da un suo discendente (cfr. Appendice II). Sulle diverse possibilità e sulle motivazioni di questa continuità vedi quanto detto alle nota 34.
Valvo 2005, p. 71-75; Montanari 2009.
Valvo 2005, p. 71-75.
Sul rapporto tra il Senato e i tribuni della plebe nel III secolo a.C. vedi Hölkeskamp 1990, p. 437-457 con bibliografia di riferimento.
Per la società e i meccanismi costituzionali durante e dopo la guerra Annibalica vedi: Toynbee 1965; Cassola 1962; Gabba 1977, p. 49-74; 1988, p. 27-44 (con altra bibliografia dell’autore); Harris 1979; Giardina–Schiavone 1999; Valvo 2005, p. 71-83; Jehne 2006a, p. 221-234; La Rocca, Parisi Presicce 2010; Mouritsen 2011; 2017.
Sulle cerimonie «pubbliche» come mezzo per la partecipazione politica di tutti gli strati sociali all’imperialismo romano vedi Valvo 2005, p. 71-83; Morstein-Marx 2006; Hölkeskamp 2006, p. 258-276; Rosenstein–Morstein-Marx 2006; 2013, p. 101-128; La Rocca – Tortorella 2008; Beck 2011; Jehne 2013, p. 103-1441; Mouritsen 2017.
Valvo 2005, p. 75.
Valvo 2005, p. 75-76. Per la relazione tra diritto, religione e rituale a Roma vedi Hölkeskamp 2000, p. 223-250.
Sull’utilizzo delle assemblee nella politica romana vedi Hölkeskamp 2001, p. 97-132; Jehne 2006a, p. 221-234; 2006b; Mouritsen 2011; 2017.
Non sembra possibile interpretare la legge come un tentativo del Senato di tenere a freno le iniziative dei magistrati che, nella prima parte del II secolo a.C., avevano mostrato un rinnovato interesse per la dedica di templi (Orlin 1997, p. 168). Se così fosse, si dovrebbe spiegare perché il Senato, «abrogando» la lex 304 a.C. e consegnando alla plebe la possibilità di esprimersi in materia di consacrazioni e di dediche, si privò di uno strumento utile proprio a contrastare le crescenti pretese dei magistrati.
Un esempio di questa possibilità lo si rintraccia nella consacrazione del campus Stellatis (Svet., Iul., 20) che non poté che essere consacrato dopo le confische seguite alla vittoria su Capua. Per questo non venne considerato nelle assegnazioni agrarie almeno fino alla forzatura voluta da Cesare (Cic., Leg. agr., 2, 31, 85). Sembra difficile accettare quanto sostenuto da Sacchi secondo il quale il campus Stellatis doveva il suo nome al fatto che fosse un terreno inaugurato secondo le modalità prescritte da un membro della gens Servilia che poneva una lamella bronzea (stellam) sul terreno appena inaugurato (Fest. 476L.; Sacchi 2002, p. 38-41; 2004, p. 114-115; 2006, §3). Lo studioso pare infatti confondere la consecratio con l’inauguratio: «[...] così come la consecratio del campus Stellatis ad opera di un Servilio augure» (Sacchi 2006, § 3). Svetonio, parlando del campus Stellatis, scrive: Campum Stellatem maioribus consecratum […] (Iul., 20: «il campo Stellate, che dagli antichi era stato consacrato […]»). È qui evidente il riferimento alla procedura di consacrazione degli agri sottratti ai nemici (così come sarà anche quella perfezionata da Silla all’indomani della vittoria: Vell. Pat., 2, 2, 4. Sulla donazione Sillana vedi Franciosi 2002, 243-248 con bibliografia precedente). Né si può immaginare che Cicerone, citando una diversità tra ager Campanus e Stellatis, si riferisca al fatto che l’uno era già stato misurato mentre l’altro no. L’oratore sostiene infatti che: Adiungit Stellatem campum agro Campano et in eo duodena discribit in singulos homines iugera. Quasi vero paulum differat ager Campanus a Stellati (Cic., Leg. agr., 2, 31, 85: «Al territorio campano aggiunge il campo Stellate assegnando dodici iugeri a testa: come se tra il territorio campano e il campo Stellate vi sia solo una piccola differenza !»). L’arpinate si sta qui riferendo al tentativo di S. Rullo di includere nelle distribuzioni agrarie anche il campus Stellatis, ma ciò non era possibile poiché si trattava di un terreno consacrato (Svet., Iul., 20) e, per questo, di differente natura giuridica rispetto all’ager campanus che non aveva avuto medesima sorte: è a questa differenza che allude Cicerone per fermare il progetto di legge agraria portato avanti dal tribuno. È interessante notare che il campus Stellatis venne incluso nelle distribuzioni agrarie soltanto dopo la forzatura di Cesare (Svet., Iul., 20) che di Rullo era l’ispiratore. Egli era già pontefice massimo e aveva dunque l’autorità (nonché l’influenza sul collegio pontificale) per portare avanti una procedura di sconsacrazione dell’agro al fine di poterlo includere nelle nuove assegnazioni.
Sull’espropriazione e la confisca delle terre in Italia e nelle province in epoca repubblicana e imperiale vedi Bertrand 2015, passim.
Cfr. Appendice II.
Niccolini 1932, 76.
Gai., Inst., 2, 5: «È considerato sacro ciò che è stato consacrato con l’autorità del popolo romano, come avviene con una legge comiziale (cfr. Gai., Inst., 1, 3) o con un decreto del Senato emanato a tale scopo».
Cfr. Fiorentini 1988, p. 353-354. In questa nuova normativa in materia di ius publicum dedicandi si inserisce l’episodio della consacrazione di una parte della casa natia di Augusto, avvenuta verosimilmente ai tempi di Tiberio (cfr. Torelli 1993, p. 143-146). Il fatto è ricordato da Svetonio: Nam ut senatus actis continetur, cum C. Laetorius, adulescens patricii generis, in deprecanda graviore adulterii poena praeter aetatem atque natales hoc quoque patribus conscriptis allegaret, esse possessorem ac velut aedituum soli, quod primum Divus Augustus nascens attigisset, peteretque donari quasi proprio suo ac peculiari deo, decretum est ut ea pars domus consecraretur (Svet., Aug., 5: «Infatti, come risulta dagli Atti del Senato, un giovane patrizio di nome Gaio Letorio, per stornare da sé una pena, piuttosto grave, per adulterio, appellandosi all’età e ai suoi natali, anche questo sostenne dinnanzi ai senatori, che egli era proprietario, e quasi il guardiano, di quel suolo che primo il Divo Augusto aveva toccato nascendo; e chiese di essere offerto in dono a quello che era, in certo modo, il suo proprio particolare dio. E si decretò che quella parte del palazzo venisse consacrata»). L’atto costitutivo della res sacra, ossia il decreto senatorio, risulta dunque essere, esattamente come sostenuto da Gaio e relativamente alla consacrazione di un edificio, al pari della rogatio comiziale.
Gai., Inst., 1,4.
Gai., Inst., 1, 3.
Ulp. in Dig., 1, 8, 9, 1: «I luoghi sacri sono quelli che sono stati consacrati pubblicamente, siano essi in città o nell’ager. Si deve sapere che uno spazio pubblico diventa sacro soltanto se il princeps lo ha dedicato o se egli ha attribuito (a qualcuno) la potestà necessaria per dedicarlo».
Cfr. Fiorentini 1988, p. 353-354. Sull’evoluzione del pensiero politico e dell’assetto costituzionale durante l’impero vedi Zecchini 1997 e Hölkeskamp 2016 con bibliografia di riferimento.
Liv., 34, 53, 3-7.
Broughton 1951, p. 343.
Coarelli 1996a, p. 128-129.
Liv., 33, 42, 10 (Broughton 1951, p. 335).
Broughton 1951, p. 343.
Liv., 34, 53, 4 (cfr. Degrassi 1995, p. 242).
Broughton 1951, p. 346.
Broughton 1951, p. 323.
Liv., 31, 21, 12 (cfr. Degrassi 2000, p. 101). Per i problemi relativi alle differenti interpretazioni dei passi liviani che riguardano i templi di Veiove vedi le relative voci sul LTUR. Qui si considera la possibilità che i due templi votati da Purpurio siano uno quello del Campidoglio, l’altro quello sull’Isola Tiberina.
Broughton 1951, p. 346.
Broughton 1951, p. 305. Sull’errore di Livio, che confonde P. Sempronius Tuditanus con P. Sempronius Sophus, vedi Coarelli 1995a, p. 286.
Liv., 29, 36, 4-9 (cfr. Coarelli 1995a, p. 285-287).
Broughton 1951, p. 339.
Cfr. nota 123.
Liv., 35, 9, 6 (cfr. Pensabene 1999, p. 149-151).
Liv., 35, 41, 8.
Broughton 1951, p. 352.
Broughton 1951, p. 335.
Liv., 35, 41, 8.
Liv., 29, 14, 2. Cfr. Diod. Sic., 34, 33, 2; Ap., Hann., 56, 233.
Broughton 1951, p. 353. Liv., 36, 36, 4 (cfr. Ov., Fast., 4, 347; per l’edificio: Pensabene 1996, p. 206-208).
Broughton 1951, p. 355 (cfr. Coarelli 1996b, p. 163).
Broughton 1951, p. 374.
Liv., 40, 34, 4.
Coarelli 2000, p. 114-116.
Broughton 1951, p. 386.
Liv., 40, 34, 4.
Broughton 1951, p. 386.
Liv., 40, 34, 5-6.
Ciancio Rossetto 1999, p. 86.
Broughton 1951, p. 367.
Liv., 39, 2, 1-11.
Liv. 40, 52, 1 (Broughton 1951, p. 392; per i due edifici vedi, rispettivamente, Viscogliosi 1995, p. 14; Viscogliosi 1996a, p. 128-128).
Liv., 40, 52, 4-6; Macr., Sat., 1, 10, 10.
Broughton 1951, p. 356.
Coarelli 1996, p. 174-175.
Liv., 42, 10, 5.
Liv., 40, 40, 10 (Broughton 1951, p. 389; cfr. Coarelli 1995b, p. 268-269).
Per un elenco degli edifici di culto dedicati tra la tarda repubblica e il principato di Augusto vedi Coarelli 1976, p. 21-32.
CIL I2, 626 = VI 331 = ILLRP 122.
Broughton 1951, p. 470.
Broughton 1951, p. 470 (cfr. Palombi 1993, p. 23-25).
Plut., Praec. ger. reip., 20.4.
Broughton 1951, p. 463 (cfr. Coarelli 1996e, p. 11-12).
Broughton 1951, p. 461.
Vell. Pat., 1, 2, 3; Liv., Per., 52, 7; Val. Max., 7, 5, 4; Eutr., 4, 14, 2.
Broughton 1951, p. 500 (cfr. Pietilä-Castrén 1984, p. 134; Viscogliosi 1996b, p. 157-159).
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