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Bambini e ragazzi “perduti”. Devianza, disabilità e follia tra infanzia e adolescenza (secc. XVI-XX)

Un’indomabile indole? Discoli e discole d’Italia (1865-1934)

Barbara Montesi
p. 133-144

Résumés

Dalla fine dell’Ottocento le autorità pubbliche e scientifiche percepirono e segnalarono un’esplosione della delinquenza minorile a livello mondiale. Il fenomeno suscitò un allarme tanto grande da essere descritto dalla pubblicistica, specializzata e non, come la questione sociale più urgente. Il saggio prende in esame le pratiche di internamento più ricorrenti, quelle per l’art. 222 del codice civile Pisanelli del 1865, raccolte prevalentemente presso gli archivi di Stato di Perugia e di Roma. Le diverse e a volte conflittuali strategie, che animarono i diversi soggetti coinvolti in tali pratiche, mettono in luce come nel periodo preso in esame il controllo dell’infanzia diventi una cruciale posta in gioco per i destini della nazione e rivelano le complesse dinamiche che caratterizzarono la definizione della cittadinanza sociale in Italia dall’Unità al fascismo.

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Texte intégral

Minori irregolari: la “scoperta” di un problema

  • 1 De Sanctis 1908.
  • 2 Gibson 2019a.
  • 3 Dupont-Bouchat 1996, p. 11; Mencarelli 1985; Gaillac 1991.

1Con il R.d.l. del 20 luglio 1934, n.1.404, il Regno d’Italia istituiva i tribunali per i minori e assieme a essi creava i centri «destinati in ciascun distretto di corte d’appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento e alla prevenzione dei minorenni» (art. 1). Il testo della legge elencava una molteplicità di luoghi destinati ad accogliere i minori, rispondenti alle diverse caratteristiche di devianza e alla necessità di specializzare gli interventi, obiettivi che erano stati propri anche delle riforme penitenziarie1 sin dalla seconda metà dell’Ottocento, quando era stato innanzitutto necessario garantire la separazione dei minori dagli adulti e poi suddividere le diverse categorie di minori all’interno dei riformatori2. Le prigioni in generale e quelle dei minori in particolare hanno infatti prodotto la loro propria critica e la loro propria contestazione, creando un movimento dialettico permanente tra progetti di riforma e risultati osservati sul terreno3.

2Nel 1934 le competenze del tribunale venivano suddivise in tre categorie: penali, amministrative e civili. Il nuovo istituto si occupava pertanto di tutti i procedimenti concernenti i reati commessi dai minori degli anni 18 (art. 9), ma anche dei minori cosiddetti irregolari, che venivano quasi tautologicamente definiti all’art. 25:

quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designati dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

3L’art. 25 bis rappresentava un’appendice di genere rispetto alla definizione di irregolarità, poiché affrontava separatamente il tema dei minori che esercitavano la prostituzione o che erano vittime di reati sessuali. A queste azioni, definite complessivamente come competenza amministrativa, veniva affiancata quella civile, che coinvolgeva i provvedimenti legati all’esercizio della patria potestà, indicati dal codice civile Pisanelli negli artt. 221, 222, 223, 233, 271, 279.

4L’art. 25 sembrava ampliare la definizione di discolo fino a quel momento associata prevalentemente alla correzione paterna, ovvero all’art. 222 del codice civile, mentre l’art. 25 bis esplicitava una sostanziale differenza di genere tra i minori devianti. Tanto la correzione paterna, che la definizione di genere saranno aspetti centrali nella mia analisi, come motiverò più avanti.

  • 4 Fadiga 2016.

5«In coerenza con il clima politico dell’epoca il sistema aveva forti connotazioni di controllo sociale. […] Il tribunale per i minorenni aveva dunque in quel periodo un ruolo di giudice controllore, assai diverso dal giudice immaginato dall’Orlando e delineato dal progetto Quarta, di cui ben poco rimaneva»,4 ha osservato Luigi Fadiga. Sull’esempio di quanto avveniva negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, il dibattito internazionale favorevole alla nascita di un tribunale rivolto a trattare in maniera specifica ed esclusiva tutti gli aspetti legati alla devianza giovanile si era infatti affermato anche in Italia già all’inizio del Novecento. Il primo tentativo, rimasto sostanzialmente sulla carta, era rappresentato dalla circolare firmata da Vittorio Emanuele Orlando l’11 maggio 1908, con la quale l’allora ministro guardasigilli aveva invitato i giudici e i procuratori generali delle corti d’appello ad adibire una sezione del tribunale al dibattimento esclusivo delle cause dei minorenni. Oltre alla separazione fisica tra minori e adulti, aveva sollecitato la specializzazione dei giudici nella trattazione dei casi riguardanti i minori, in quanto a questi ultimi si riconosceva una specificità: «i minorenni giudicabili – precisava Orlando in quel documento – non devono essere trattati come delinquenti ordinari, ma che bisogna tener conto di tutta la complessità e di tutte le anomalie dell’anima del ragazzo e dell’adolescente».

  • 5 Commissione reale per lo studio di provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni 1912.
  • 6 Gibelli 2002.

6Nominata nel 1909 sempre da Vittorio Emanuele Orlando, la commissione presieduta da Oronzo Quarta aveva ricevuto l’incarico di elaborare un codice per i minori, oltre che di delineare le competenze e le caratteristiche del giudice minorile. Il progetto che era scaturito da tre anni di lavori, nei quali erano state coinvolte le personalità di maggiore rilievo e competenza sulle questioni minorili5, non era tuttavia nemmeno stato discusso in Parlamento, a causa della mancanza di stanziamenti adeguati a una riforma tanto ambiziosa, travolta pochi anni dopo anche dalle «nefaste meraviglie»6 della Grande guerra.

  • 7 Ferriani 1895; Sighele 1911.
  • 8 Lombroso 1876; Villa 1985; Gibson 2004.
  • 9 Ferri 1900.
  • 10 Davis 1989, p. 363.

7Sebbene non sortissero sensibili cambiamenti, questi tentativi di rinnovamento erano il frutto di un lungo e intenso dibattito, affermatosi negli ultimi decenni dell’Ottocento, che aveva evidenziato l’esigenza di non punire i minori devianti, ma di rieducarli, e allo stesso tempo di assegnare particolare attenzione alle responsabilità genitoriali per il loro comportamento7. Questa nuova sensibilità era stata favorita anche dall’affermarsi delle teorie di Cesare Lombroso8 che, se aveva definito il bambino come un soggetto “naturalmente” votato al male, aveva aperto allo stesso tempo lo spazio teorico e politico per una piena deresponsabilizzazione dei minori. La definizione di delinquente nato, formulata dal criminologo, non implicava infatti un inevitabile futuro criminale se le condizioni sociali, economiche e culturali in cui viveva il soggetto riuscivano a neutralizzare i “germi” della delinquenza. Nella sua Scuola positiva Lombroso, infatti, assegnava all’educazione un ruolo decisivo per sottrarre i minori a un destino criminale e questa interpretazione ebbe ancora maggior peso nella sistemazione teorica di Enrico Ferri e con la nascita della Sociologia criminale9, nella quale veniva teorizzata una «netta distinzione tra il criminale abituale, biologicamente degenerato, da un lato e il delinquente occasionale dall’altro»10. I bambini, a detta di Ferri, appartenevano a questa seconda schiera perché erano esseri in formazione e in continua evoluzione, pertanto gran parte di loro poteva superare, con lo sviluppo e con l’educazione, lo stadio di atavismo e di delinquenza.

  • 11 Dupont-Bouchat – Pierre 2001; Quincy-Lefebre 1997; Rollet-Echalier 1990.
  • 12 Neubauer 1997, p. 15; Babini – Lama 2000, p. 57; Cambi – Ulivieri 1988; Cunningham 1996.
  • 13 Corsini 1996, p. 256.
  • 14 Guarnieri 2001, p. 251; Sironi – Napoli 2001.
  • 15 Turri 2000-2001, p. 191.
  • 16 Thiercé 1999.
  • 17 Neubauer 1997, p. 190.

8Questa peculiare attenzione rivolta ai minori da parte della criminologia11 era il frutto di un nuovo valore sociale a loro assegnato, testimoniato con forza dalla «presenza di discorsi interdisciplinari»12. L’accresciuto peso demografico dei bambini13 dovuto a un sensibile calo della mortalità infantile nella seconda metà dell’Ottocento, stimolò un inedito interesse verso i minori che divennero allo stesso tempo oggetto di culto e di controllo. La pedagogia e la psicologia, la medicina14 e la sociologia “scoprivano” in quegli anni l’infanzia e ne definivano la malleabilità e l’influenzabilità; ponevano il bambino al centro della loro riflessione, gli assegnavano una propria individualità e soggettività, ne affermavano cioè l’alterità rispetto alle persone e alle istituzioni da cui dipendeva, «il che implica[va] sul piano giuridico, dopo il riconoscimento di interessi propri e specifici, l’attribuzione di diritti»15. La pedagogia scientifica e sperimentale, in particolare, rinnovava il proprio statuto epistemologico e allo stesso tempo «si consolida[va] come uno dei saperi chiave della modernità». La psicologia dello sviluppo “scopriva” l’adolescenza16 come nuova categoria d'età; essa era tanto decisiva, quanto il suo valore esperienziale era determinante per la futura vita adulta. 17.

  • 18 Soldani – Turi 1993.

9I bambini furono allora identificati con un bene da curare e da proteggere, vennero investiti di aspettative economiche, intellettuali e sociali che non rimanevano ristrette all’ambito familiare. Soprattutto in Italia, l’affermarsi di questi discorsi e pratiche in coincidenza con la costruzione dell’identità nazionale, con la definizione della cittadinanza e con l’avvio del processo di industrializzazione che si imponeva, innanzitutto, nei termini dei problemi sociali che erano destinati ad accompagnarlo, contribuì in maniera determinante ad amplificare l’attenzione sulla devianza giovanile18. Questa inedita centralità spingeva infatti ad adottare misure di prevenzione e di rieducazione, invece che di punizione, per i minorenni che erano spinti al delitto principalmente dalla povertà, dall’abbandono o dalla trascuratezza dei genitori:

  • 19 Giordani 1904, p. 22.

se noi ci preoccupassimo soltanto di salvare il minorenne che è già incappato in un articolo del codice penale, noi non compiremmo che l’opera postuma del medico, il quale è chiamato solo quando la malattia è già palese nell’individuo; bisogna impedire che la malattia si sviluppi nell’organismo, anziché attendere che la malattia si sia dichiarata per attenuarne gli effetti19.

  • 20 Pick 1999; Gibson 2004.
  • 21 Sighele 1891; Nordau 1892-1893; Mantegazza 1887; Pick 1999; Mantovani 2004; Cassata 2006.
  • 22 Marucco 1996; Patriarca 1996; Canosa 1991.

10Nella seconda metà dell’Ottocento le istituzioni e l’opinione pubblica internazionali iniziarono infatti a segnalare l’esplosione del fenomeno della criminalità minorile20 e più generalmente a denunciare un diffuso decadimento fisico e morale delle popolazioni, quale conseguenza della moderna società industriale. L’allarme per la degenerazione, teorizzato da un ampio numero di interpretazioni21, coinvolgeva profondamente le scienze positive che, assieme a rimedi oggettivi, restituivano alla società anche paure più razionali22.

11A incrementare in maniera significativa il numero dei minori devianti era il progressivo aumento dei ricorsi e delle ordinanze per correzione paterna, che induceva giuristi e magistrati a una riflessione molto attenta sulle dinamiche della reclusione attraverso l’art. 222 del codice civile entrato in vigore nel 1865. La disposizione stabiliva che il padre che si dichiarasse incapace a frenare i traviamenti del figlio potesse «collocarlo in quella casa, o in quell’istituto di educazione e di correzione che reput[asse] conveniente a correggerlo e migliorarlo». Il genitore, inoltre, poteva far internare il figlio a spese dello Stato, se dimostrava di non poter contribuire al pagamento della retta e aveva la facoltà di ricondurlo a casa quando lo desiderasse, avvalendosi della stessa patria potestas che consentiva il ricovero.

  • 23 Gibson 2004, p. 270; Montesi 2007.
  • 24 Wanrooij 1990, p. 21.

12Sulla correzione paterna si incentrerà pertanto la mia riflessione perché negli anni presi in considerazione «la maggior parte degli internati nei riformatori non era stata condannata da un tribunale, ma veniva internata su richiesta del padre»23. Lo studio di questa forma di internamento (e di proscioglimento) permette inoltre di osservare in maniera privilegiata le connessioni tra Stato, famiglie e individui, poiché coinvolge molteplici e centrali problemi: l’educazione e l’obbligo alimentare tra congiunti, le condizioni materiali e morali di individui e società, la definizione di cittadinanza. Anche le competenze amministrative indicate all’art. 25 del decreto del 1934 di fatto riprendono e ampliano quelle che erano le disposizioni dell’art. 222 del codice civile Pisanelli, avvalorando nella prospettiva più ampia, questa scelta. D’altra parte, già in età liberale l’attenzione rivolta ai diritti dell’infanzia trovava un valido alleato nella necessità di controllo sociale: i governanti temevano che «i giovani, sotto l’influenza del vizio, diventassero insubordinati, oziosi, irriverenti, tristi cittadini, disonore della famiglia e della patria»24. Pertanto, lo Stato diventava un potente concorrente del pater familias, i cui poteri venivano messi in discussione e ridimensionati dal parallelo affermarsi dei diritti dei bambini e di quelli dello Stato sull’infanzia.

Discoli

13Il codice civile definiva il discolo come il figlio di cui chi esercitava la patria potestà si dichiarava incapace a frenarne i traviamenti, pertanto gli internamenti sulla base dell’art. 222 del codice civile Pisanelli si fondavano sulle dichiarazioni del padre, o della madre in sua assenza, che esercitava la potestà. Alle denunce presentate dai parenti si affiancavano le verifiche condotte dalle autorità locali e la decisione finale del giudice.

  • 25 ASP, TCP, MT, b. 3, fasc. Otello S.
  • 26 ASP, TCP, MT, b. 3, fasc. Luciano C.
  • 27 ASP, TCP, MT, b. 4, fasc. Giuseppe G.

14I comportamenti indicati come irregolari dai familiari avevano dei tratti ricorrenti comuni, ma si distinguevano significativamente sulla base del genere. Ai bambini maschi le famiglie muovevano sostanzialmente l’accusa di non voler lavorare, né di voler frequentare la scuola. Quest’ultimo rimprovero, però, non rappresentava la preoccupazione principale per coloro che interpellavano i tribunali facendo valere la correzione paterna; non lavorare costituiva l’accusa più stringente per i bambini, quella che suscitava una decisa riprovazione anche dalle autorità preposte alle indagini. Otello di 8 anni, ad esempio, veniva accusato dai genitori perché «continuamente in ogni singola bottega di lavoro viene licenziato per la continua sua cattiva condotta e per la nessuna volontà di apprendere, o questo o quell’altro mestiere, quantunque, da esso stesso prescelto»25. I discoli non ne volevano sapere «né di scuola, né di bottega»26, non avevano passione «né per lo studio, né per il lavoro»27, venivano inoltre indicati come autori di piccoli furti, perpetrati solitamente ai danni dei loro stessi parenti.

  • 28 Guidi 1999, p. 857-858.
  • 29 Procacci 1998, p. 175.

15Nelle lettere dei genitori il rifiuto del lavoro e della sua etica costituiva, dunque, la motivazione più ricorrente, ma anche quella più efficace per patrocinare un’istanza di ricovero in un istituto correzionale. Infatti, sebbene le autorità preposte alle indagini fossero le stesse che dovevano garantire il rispetto delle leggi che vietavano sempre più ampiamente il lavoro minorile, nelle pratiche di correzione paterna mostravano di condividere le lamentele dei genitori di fronte alla scarsa attitudine al lavoro. Dopo la legge 1.733 del 1873 che vietava l’impiego dei minori nelle professioni girovaghe, nel 1882 era stato proibito il lavoro ai minori di nove anni e nel 1902 e nel 1907 anche i dodicenni erano stati inclusi tra gli inabili al lavoro. Per i minori, tuttavia, non si trattava di una mera impossibilità a lavorare, quanto di un vero e proprio divieto che intaccava l’arbitrio paterno sulla prole e attribuiva allo Stato «il potere di interferire con esso, di contestare al padre la “libertà” di fare dei “suoi” figli quello che voleva»28. Assai di frequente, tuttavia, il divieto di lavorare veniva aggirato senza che le sanzioni previste venissero applicate. La limitatezza del personale addetto ai controlli e soprattutto l’assenza di una piena interiorizzazione del divieto nel senso comune e nelle stesse autorità faceva sì che si tollerassero inosservanze e deroghe. Le pratiche per correzione paterna evidenziano addirittura l’attribuzione dello stigma di ozioso e di vagabondo ai bambini che per legge dovevano essere tutelati dai parenti i quali avrebbero voluto impiegarli in qualche mestiere. Il disamore nei confronti del lavoro, accusa principale rivolta ai discoli tanto dai genitori quanto dalle istituzioni, è infatti ciò che caratterizza l’ozioso e il vagabondo, figura deviante il cui controllo è delegato alla legge di Pubblica sicurezza del 1890, in un’ottica di prevenzione, per i minori all’art. 114. I rapporti delle forze di Pubblica sicurezza, i pareri espressi da prefetti, carabinieri, sindaci e parroci sulle singole vicende, confermano con forza che non esisteva biasimo peggiore da rivolgere a un ragazzo che quello di non essere volenteroso e disciplinato, di vivere nell’ozio e nel vagabondaggio, «vera e propria ossessione della società liberale»29.

  • 30 Florian – Cavaglieri 1900, v. II, p. 19.
  • 31 Saraceno 1992.
  • 32 Eusebio 1896.
  • 33 ASP, TCP, MT, b. 1, fasc. Ferruccio N.

16Accanto alla scarsa volontà di lavorare, nel ricomporre e definire la figura del discolo, un altro tassello risulta però essenziale: la povertà. È l’indigenza a rendere inaccettabili e pericolosi l’ozio e il vagabondaggio: «l’ozioso non lavora, non guadagna, e se non è ricco, deve pur procacciarsi comunque i mezzi di sussistenza; il modo più facile e più comune di procacciamento è, per vagabondo, il furto»30. Nelle relazioni parentali il lavoro dei minori costituiva un valore su cui fondare l’onore della famiglia e soprattutto rappresentava una garanzia per la sua stessa sopravvivenza, quando la vita quotidiana era un’incessante lotta31. L’opposizione all’etica del lavoro, invece, rappresentava il rifiuto della condizione stessa di povero: gli indigenti abili al lavoro «costituiscono, pel tenore stesso, un pericolo sociale che lo stato ha diritto e dovere di rimuovere»32. Per il suo significato simbolico di non accettazione delle regole, era il bambino povero che risultava, tanto nei discorsi che nelle pratiche correzionali, il discolo per eccellenza e il criminale in potenza: «non ne vuole sapere di povertà e miseria»33 era l’esemplare accusa mossa dal padre a Ferruccio N. Il discolo si sottraeva in maniera precoce al controllo della famiglia e delle istituzioni: non amava lo studio e il lavoro, trascorreva il suo tempo oziando e girovagando, era disobbediente ai genitori e rifiutava ogni disciplina e controllo. Era quindi considerato doppiamente trasgressore e particolarmente pericoloso per la società: alla libertà che il “cattivo povero” adulto si attribuiva, contro ogni subordinazione, si assommava la violazione delle regole, sempre più precise, che definivano l’infanzia attraverso doveri, divieti, diritti. Ma se per il bambino povero sottrarsi al controllo dei genitori e al proprio ruolo significava oziare e non voler lavorare, questa definizione era palesemente in conflitto non solo con la legislazione che tentava di disciplinare l’ingresso dei minori nel mondo del lavoro, ma anche con il processo di definizione e di pedagogizzazione dell’infanzia in nome del suo rapporto di dipendenza dal mondo degli adulti. Queste incongruenze sono rivelatrici della complessità che ha caratterizzato, e che caratterizza, l’affermazione del concetto stesso di infanzia e di adolescenza sia in rapporto alla collocazione sociale, sia al genere dei bambini.

Discole

  • 34 Gorni – Pellegrini 1974; Hunecke 1989.
  • 35 Buttafuoco 1988; Groppi 1994.

17Come i loro corrispettivi maschili, anche le discole condividono una situazione familiare caratterizzata da ristrettezze economiche e da abbandono morale e materiale da parte dei genitori34. Nella loro definizione non risulta però decisivo il disamore nei confronti del lavoro, tantomeno della scuola, che pure sono presenti nelle richieste di internamento. Ciò che caratterizza le vicende di internamento delle discole è una condotta sessuale giudicata pericolante35.

  • 36 Groppi 1994.

18Il collocamento di bambine e di giovani donne in istituti di correzione paterna rappresenta quindi una risposta ad una precarietà economica, ma soprattutto la necessità di tenerle «sotto tutela in quanto passibili di scegliere “naturalmente” la strada dell’immoralità e della prostituzione»36, mettendo a repentaglio l’onore della famiglia. La rappresentazione dell’onore familiare attraverso il corpo e il comportamento sessuale delle donne sottopone le ragazze a una vigilanza, che in alcune famiglie non può essere costante o è del tutto assente. Se “incapaci” di preservare l’onore, i parenti tentano comunque con ogni mezzo di nascondere il disonore e lo scandalo. Le precarie condizioni economiche impediscono spesso l’espediente meno compromettente e più efficace di trasferire le ragazze altrove, mentre la reclusione in un riformatorio rappresenta un’alternativa che può essere messa in atto a spese dello Stato.

  • 37 Montaldo 2019; Gibson 2019b.
  • 38 Babini 1999.
  • 39 Lombroso – Ferrero 1893, p. 372.

19Le vicende delle discole non fanno che ricalcare la letteratura scientifica dell’epoca che circoscrive e assorbe completamente la questione femminile, e pertanto il problema della devianza femminile, nella sua componente sessuale37. Giuridicamente relegate in una minorità perenne, tranne significativamente che nel codice penale38, valutate socialmente sulla base essenziale delle loro capacità riproduttive all’interno del nucleo familiare legittimo, le donne delinquenti sono identificate con le prostitute39.

  • 40 Gibson 1995.
  • 41 ASR, GV, PCM, 1890, fasc. Maddalena Z.
  • 42 ASP, TCP, MT, b. 2, fasc. Elia P.
  • 43 ASR, GV, PCM, 1890, fasc. Palmira P.
  • 44 Feci – Schettini 2017.

20L’accusa che con maggiore frequenza si rintraccia nei fascicoli delle discole è proprio quella di mostrare una “innata” inclinazione al meretricio, un’inclinazione che trova spesso favore all’interno delle pareti domestiche40: Maddalena, di otto anni, «ha dato prove di cattiveria e di immoralità tanto che […] fu sorpresa dalla madre in contatto carnale con un ragazzo undicenne»41; Alessandrina di dodici anni viene descritta come «rotta a ogni vizio, facendo commercio di sé a scopo di lucro»42; Palmira di undici anni, stuprata dal padre all’età di nove, sembra «essere inclinata alla prostituzione»43. In molti casi, oltre a una situazione familiare di grande disagio e povertà, dietro alla “naturale tendenza” a fare commercio di sé si nasconde proprio una violenza44. In questi casi a livello discorsivo e giuridico le responsabilità tra stupratore e vittima si capovolgono molto spesso.

21Nel 1876, anno in cui ha inizio la documentazione relativa al suo caso, Maddalena D. ha tredici anni e vive a Perugia. Anche la sua famiglia, composta dai genitori e da cinque figli, vive in condizioni economiche disagiate e l’unica entrata da amministrare è quella del padre, muratore giornaliero. L’anno precedente il ricovero in riformatorio, Maddalena ha subito una violenza carnale da parte di Galigano C., che per questo reato è stato condannato. Anche per Maddalena, però, l’abuso subito avvia un processo morale che le apre le porte del riformatorio. Nel gennaio del 1876, infatti, il padre della ragazza, Vincenzo, inoltra una richiesta per correzione paterna:

  • 45 ASP, PRM, b. 1, fasc. Maddalena D.

la sua figlia Maddalena di anni 12, specialmente dopo la condanna dell’infelice Galigano C., non solo è il continuo bersaglio di tutti quelli che la conoscono, ma si è resa così irrequieta ed insubordinata anche agli stessi suoi genitori in modo che è il quotidiano disturbo della famiglia. Onde pertanto togliere ogni ulteriore dispiacere ai dolenti genitori, l’Oratore unitamente all’afflittissima sua consorte caldamente prega la paterna carità dell’Eccellenza V. a volerla collocare nella casa di correzione45.

22Sembra che dalla violenza subita da Maddalena tutti, tranne lei stessa, abbiano riportato conseguenze dolorose. Anche le diverse figure istituzionali che prendono la parola nella vicenda sembrano condividere il sentimento espresso dai genitori; così il pretore e il commissario di Ps, che accenna infine ad un sentimento di pietà. In maniera dolorosa, ma efficace, la vicenda di Maddalena rivela come una violenza carnale subita avvii un processo di discriminazione della vittima.

  • 46 Lombroso – Ferrero 1893.
  • 47 Wanrooij 1990, p. 155.

23La convinzione che la donna avesse il dovere di resistere, anche sotto la minaccia della morte – «la donna interamente onesta preferisce di uccidersi»46 insegnava Cesare Lombroso – induceva ad affermare che chi aveva subito una violenza in fondo non aveva desiderato veramente sottrarvisi. Si era invece di fronte ad una naturale schermaglia amorosa, «caratterizzata dalla violenza maschile e una resistenza puramente simbolica da parte della donna»47.

  • 48 Babini 1986, p. 69.
  • 49 Bianchedi 1914-1921, p. 1131.
  • 50 Scaraffia 1988, p. 212; Pomata 1981, p. 525.

24Era inoltre proprio la violenza sessuale ad assegnare al matrimonio uno dei valori sociali e giuridici più ampi attribuendo ad esso la facoltà di estinguere una sentenza penale48, come spiegava l’art. 352 del codice penale Zanardelli49. Con il matrimonio l’uomo poteva restituire alla donna l’“onore” che le aveva sottratto con la violenza. Avendo subìto violenza (e perso la verginità) per non essersi opposta come poteva e doveva, una donna sembrava inoltre non avere più il diritto di rifiutarsi a chi desiderasse congiungersi con lei50; per questo il matrimonio riparatore rappresentava un’opportunità. In mancanza di questo, la reclusione in un riformatorio poteva sottrarre la giovane dalla disponibilità sessuale in cui forzatamente si trovava, in quanto non più vergine.

25Anche per Giselda M. le porte del riformatorio si aprivano dopo una violenza carnale. Le indagini dei carabinieri rafforzavano i sospetti sull’“incorreggibilità” di Giselda, ma allo stesso tempo rivelavano che la ragazza, convivente con il padre e la matrigna, era giudicata «alquanto scema» e «non svegliata di mente». Il padre, inoltre, risultava pregiudicato e con l’abitudine di maltrattare la figlia, quando era in preda all’ebbrezza. Questi che inizialmente erano solo sospetti trovavano piena espressione nella lettera del sindaco al giudice istruttore:

  • 51 ASP, TCP, MT, b. 5, fasc. Giselda M.

Dalle informazioni assunte in merito alla minorenne emarginata si può significare che la medesima anziché essere una fanciulla oziosa, vagabonda incorreggibile e dedita ai mali costumi, è invece una povera disgraziata vittima della crudeltà del padre e della matrigna con i quali convive. Il ricovero della minorenne in una casa di correzione sarebbe un provvedimento desiderabile per la fanciulla perché la salverebbe dai maltrattamenti e dalle percosse che, con soverchia abbondanza, riceve fino a riportarne lividure nel corpo da provocare la compassione nel paese, in conseguenza che la fanciulla stessa è ridotta in istato di semi-ebetismo51.

  • 52 Prandi 1993; Padovani 1997; Ungari 2002.

26La situazione si era completamente ribaltata: se nella lettera del genitore il provvedimento correzionale era invocato in nome della “tendenza al mal fare” di Giselda, secondo il parere del sindaco il riformatorio sarebbe stato per la ragazza un rifugio per sottrarsi alle torture che il padre e la matrigna le infliggevano, tanto da inebetirla. Si prospettava inoltre l’opportunità di prendere provvedimenti nei confronti del padre, piuttosto che della figlia. La violenza, anche quella sessuale, e l’incesto, avevano una diffusione piuttosto ampia nei ceti popolari, favoriti come erano dalla promiscuità a cui costringevano le condizioni di vita e che la legge sanzionava solo quando producevano scandalo, elemento centrale nei reati sessuali e nel diritto di famiglia52.

27Per Giselda si giunge, nel settembre del 1908, all’emanazione del decreto di reclusione in base all’art. 114 della legge di Pubblica sicurezza:

  • 53 ASP, TCP, MT, b. 5, fasc. Giselda M.

Ritenuto che l’Uffizio di Pubblica sicurezza, i R. R. Carabinieri e il sindaco di Perugia, benché per ragioni diverse, sono tutti concordi nel riconoscere la convenienza di ricoverare la minorenne suddetta, ritenuto che ciò stante si reputa opportuno fare buon viso alla domanda53.

28Probabilmente la reclusione è solo il rimedio più semplice per risolvere, o meglio, per allontanare i problemi di Giselda. Il ricovero in un riformatorio viene considerato, come spesso e semplicisticamente nelle storie dei discoli, la panacea di tutti i mali e anche per Giselda al presidente del tribunale non resta che fare «buon viso» e rinchiudere la ragazza.

Una scelta razionale54

  • 54 Gozzini 1990.
  • 55 Gozzini 1993, p. 68.
  • 56 ASP, TCP, PRM, b. 2, fasc. Virgilio M.

29Una caratteristica emerge dunque come costante nelle istanze per correzione paterna: la povertà delle famiglie che vi fanno ricorso, mentre quelle abbienti dirigono ormai i figli indisciplinati, o quelli di cui si vogliono liberare, verso i meno compromettenti collegi privati. L’utilizzo volontario di un’istituzione totale può essere dunque interpretato come una «strategia di sopravvivenza»55, come evidenzia il ricorso molteplice, attraverso le generazioni, che alcuni nuclei familiari fanno della correzione paterna, dell’affidamento a un istituto di beneficenza o dell’esposizione di un figlio. A volte sono le stesse istanze di internamento a rivelare il vero scopo della richiesta, che non è quello di liberarsi di un discolo. La nonna di Virgilio M., orfano di madre e con il padre emigrato all’estero, domanda il ricovero del nipote esplicitamente «in via di commiserazione»56 e nel caso di Ercolano T., la madre, smentendo di fatto la raffigurazione di discolo incorreggibile che ne ha fatto precedentemente, sottoposta a un ulteriore interrogatorio dichiara che

  • 57 ASP, TCP, PRM, b. 1, fasc. Ercolano T.

1° una volta rinchiuso detto mio figlio in una casa di correzione sarei certa che esso verrebbe allevato bene; 2° essendo io una povera vedova nullatenente carica di quattro figli mi riuscirebbe di sollievo che uno di essi venisse allevato ed educato non a mio carico57.

30Le istanze di scarcerazione sono rivelatrici di questo valore, ancor più di quelle di internamento:

  • 58 ASP, TCP, MT, b. 6, fasc. Giacomo G.

non posso negare all’Eccellenza Vostra – scrive il padre di Giacomo G. – che lo scopo di riprendere questo figlio che ormai è più che capace a guadagnarsi quanto le è necessario per vivere, è quello di risparmiarsi l’immensa spesa del calzolaio, che in fine dell’anno ammonta a non poche centinaia di lire58.

  • 59 ASP, TCP, MT, b. 6, fasc. Vito M.
  • 60 ASP, TCP, MT, b. 5, fasc. Santa M.

31«Ho proprio bisogno di avere questo figlio con me, essendo sola e priva di aiuto, avendoci per il medesimo lavoro già pronto per guadagnarsi di che vivere ed aiutare pure me»59, invoca la mamma di Vito M. Per Santa, invece, il padre richiede la liberazione della figlia alla morte della moglie «per avere una donna che accudisca alle faccende»60.

  • 61 ASU, TU, CC, MD, b. H4, fasc. Guglielmo G.; Zampieri 2020.
  • 62 ASU, TU, CC, MD, b. H3, fasc. Valentina M.

32Durante la Grande guerra, la richiesta di riavere a casa i discoli si fonda invece in maniera ricorrente sul fatto di avere diversi figli al fronte, con il costante timore di «ricevere cattive nuove»61. In quegli stessi anni, per le bambine e le ragazze che vivono nella prossimità delle zone di guerra si accrescono le occasioni di induzione alla prostituzione e la possibilità di subire violenze62.

  • 63 Genovesi 1999, p. 8-9.
  • 64 Curli – Bianchi 1902.

33Contrariamente a quanto si verificava in tante case, in riformatorio i ragazzi hanno garantiti vitto e alloggio, un’elementare istruzione scolastica e soprattutto un apprendistato professionale, senza gravare sul bilancio familiare. Il riformatorio, pertanto, non rappresenta per molti genitori che un’opera di assistenza, che viene scelta in alternativa ad altre. Di fronte a problemi di sussistenza, la sottoscrizione di dichiarazioni false o quantomeno esagerate rappresenta una strategia per ottenere un conveniente collocamento. Se non è possibile generalizzare che la scelta di invocare l’internamento per correzione paterna fosse un gesto di amore nei confronti dei figli, allo stesso tempo i genitori e i parenti che vi facevano ricorso non temevano di compromettere il futuro dei minori, al contrario ritenevano di poterlo meglio garantire. Il raffronto con le condizioni di vita che il nucleo familiare poteva offrire escludeva con grande probabilità i possibili dubbi e faceva percepire l’internamento come «una scelta quasi obbligatoria» che risiedeva nella volontà dei genitori di proteggere i propri figli, volontà «aleatoria quanto si vuole, ma sempre maggiore di quella direttamente in loro potere»63. Anche i direttori degli istituti correzionali erano convinti che «i bambini si prestavano con slancio a sostenere la parte degli accusati, perché il provvedimento del ricovero coatto risolveva per loro almeno il penoso problema quotidiano della fame»64.

  • 65 Di Bello – Meringolo 1997, p. 64.
  • 66 Montesi 2007.

34Il ricorso alla correzione paterna trova origine anche in motivazioni diverse dalla volontà di garantire ai figli condizioni economiche meno difficili, prima tra tutte la determinazione di genitori «snaturati» a liberarsi della prole per il desiderio di cambiare vita. Tuttavia, la scoperta di un utilizzo strumentale della correzione paterna da parte dei genitori non determina in maniera causale il rigetto della domanda di internamento da parte delle autorità giudiziarie. Come è stato già sottolineato, dopo la denuncia da parte dei genitori, sono gli agenti di Ps, i carabinieri, i sindaci e i parroci a valutare la veridicità delle motivazioni addotte da chi ha promosso la domanda e a trasmettere il proprio parere al presidente del tribunale, a cui spetta la decisione finale. Queste autorità «punto di incontro tra le norme giuridiche e i comportamenti devianti devono applicare la legge avendo la conferma che le situazioni familiari e sociali da cui prendono origine i reati sono attenuanti tali da portare all’assoluzione»65 o nel caso della correzione paterna, all’avallo di un’interpretazione del codice assai lontana da quella del legislatore e del dibattito in corso, che invoca invece o l’abolizione della correzione paterna o una riforma che vieti di poter ritirare il figlio dal riformatorio su richiesta del genitore66.

  • 67 Nuti 1992.

35Dal punto di vista delle autorità locali il ricovero in una casa di correzione si delinea quindi come una forma di prevenzione per quella classe popolare considerata a rischio di delinquenza. La preferenza accordata a una reclusione “preventiva”, piuttosto che “inevitabilmente” punitiva, si fonda sul citato processo di deresponsabilizzazione del minore, che individua in un bambino indigente e abbandonato inevitabilmente un futuro criminale67. Questa interpretazione da parte delle autorità locali contribuisce in maniera determinante allo snaturamento della correzione paterna e all’instaurazione di una prassi che confonde l’istituto correzionale con quello assistenziale:

  • 68 ASP, TCP, MT, b. 1, fasc. Antonio D.

Antonio è risultato essere di buona condotta morale e politica, e non è ritenuto ozioso, vagabondo ed incorreggibile. Però è orfano […]. Non è veramente necessario che il piccolo orfano venga rinchiuso […] ma non potendo certo avere una buona sorveglianza dalla sorella, si esprime pare favorevole, perché il medesimo venga ricoverato in un riformatorio, oppure in qualche ospizio per orfani68.

36Di fronte a parenti giudicati immorali o comunque inadatti a “crescere una prole sana e onesta”, i pubblici ufficiali si trovavano di fronte a una difficile risoluzione: acconsentire alla reclusione, senza rispettare la lettera del codice, e in definitiva accondiscendere anche ai desideri degli stessi genitori che desiderano liberarsi dei figli, con lo scopo principale di salvare i minori dai cattivi esempi familiari, oppure rispettare la legge, scombinare i piani dei genitori, ma lasciare i bambini in mano ad adulti considerati snaturati e indegni.

37Sulla base delle medesime considerazioni, era dunque possibile che un’istanza venisse caldeggiata o rigettata, ma in caso di rifiuto, questo non veniva mai motivato con il timore che i bambini potessero vivere un’esperienza negativa o una reclusione immeritata. L’equiparazione dei riformatori a luoghi di corruzione rappresentava uno dei leitmotiv della letteratura internazionale sugli istituti di detenzione minorile, ma nei fascicoli dei discoli le rarissime occorrenze riguardavano i soli bambini che non appartenevano alle classi povere, come nel caso di Antonio B. Al padre che lo aveva descritto come «incorreggibile», il prefetto scrive che

  • 69 ASP, TCP, MT, b. 1, fasc. Antonio B.

le case di correzione per lo più peggiorano il carattere dei giovinetti, e il rinchiudervi suo figlio costituisce per questo un precedente rovinoso ed un ostacolo al collocamento futuro69.

38Di fronte al disagio economico, invece, il rifiuto di un internamento non è mai motivato dalla possibile corruzione che potrebbe derivare dal regime correzionale, perché le autorità locali riconoscono al riformatorio il ruolo di panacea, o quanto meno di ammortizzatore, di gran parte dei mali morali ed economici delle famiglie povere. Questa interpretazione trova conferma nell’applicazione dell’art. 114 della legge di Pubblica sicurezza per il controllo e la repressione dell’oziosità e del vagabondaggio, applicazione che si fondava sulla necessità di prevenire la delinquenza e di controllare socialmente la categoria considerata inevitabilmente a rischio: i poveri.

La voce dei bambini

39È molto raro rintracciare la voce dei discoli nelle pratiche di internamento. Tuttavia, i fascicoli conservano alcuni documenti che possono consentire qualche riflessione.

  • 70 Montesi 2005.
  • 71 ASP, TCP, MT, b. 4, fasc. Chiara A.

40Anche i bambini internati sembrano saper usare in maniera strategica le loro parole per ottenere, o quanto meno domandare, quello che desiderano, ossia la liberazione dalla casa correzionale. Nelle loro lettere scritte tra le pareti dei reclusori, i discoli mostrano di aver compreso i meccanismi di liberazione e di aver individuato quale sia l’elemento chiave per ottenerla, tanto per le istituzioni che per i genitori: aver appreso un mestiere70. Domandando insistentemente di avviare le istanze di scarcerazione, non fanno infatti che rassicurare i parenti con la loro capacità di poter contribuire al bilancio familiare. «Assiguratevi che se mi riprendete il mio cambiamento è stato grande come prima non c’è neppure l’ombra»71, è l’invocazione che Chiara A. lancia ai suoi familiari che sa essere in procinto di emigrare in Francia. Anche Armando C. è insistente su questo punto, affinché vengono fugati tutti i dubbi sulla sua condotta:

  • 72 ASP, TCP, MT, b. 4, fasc. Armando C.

Caro padre […] fammi il favore di farmi sapere quando mi cominciate a fare le carte per il mio ritorno, se per caso volete sapere le mie condizioni del lavoro vi dico che sono molto avanti. Vi prometto che appena sarò alle vostre braccia lavoro e vi obbedisco e faro tutto ciò che desiderate da mè. Caro padre più prima fate più prima vi posso aiutare nel vostro lavoro per tutto il tempo della vostra vita e poi no essendovi voi lavorero di piu perché dopo aspetta a me di guadagnarmi il pane per vivere72.

  • 73 Montesi 2005.

41La lettera che nel 1874 Feliciano L. scriveva alla matrigna riassume in qualche maniera le molteplici questioni che sono state delineate: l’uso strumentale da parte dei genitori, in questo caso della matrigna alla morte del padre, dell’art. 222 del codice civile per liberarsi di una presenza scomoda; l’essere il riformatorio un istituto per poveri. Feliciano affermava con estrema lucidità e consapevolezza che un giovane istruito e di buona famiglia come lui non poteva far altro che oziare in riformatorio73, minacciando con una perfetta cognizione uno degli spauracchi di quegli anni:

  • 74 ASP, TCP, PRM, b. 1, fasc. Feliciano L.

È già trascorso un mese dacché io sono in questo luogo: questo tempo è stato più che sufficiente a farmi ravvedere dei miei errori e pentirmene. Sì, io ho mancato, ma mi sono ravveduto, mi sono pentito e proposto di emendarmi. Voi certamente avrete già indovinato lo scopo per cui vi dirigo la presente e spero troverete giuste le ragioni che vi espongo per ottenerlo. Dovete sapere che in questo stabilimento non vi sono che tre laboratori: per falegnami, pei calzolai e pei bullettai. Potete ben comprendere che questi mestieri non sono adatti pel mio costituto. In quanto all’Istruzione, non vi sono che le prime tre classi elementari che per me sono inutili. Ora cosa debbo fare io in questo luogo? Vivere nell’ozio? Voi forse direte che debbo starvi per correzione; ma io credo che l’ozio non corregge, e lo stare in questo luogo mi sembra che sia più dannoso che utile74.

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Bibliographie

Archivi

ASP = Archivio di Stato di Perugia.

TCP = Tribunale civile e penale.

PRM = Posizioni relative ai minorenni.

MT = Minorenni traviati.

ASR = Archivio di Stato di Roma (sezione di Galla Placidia).

GV = Giurisdizione volontaria.

PMC = Provvedimenti contro minori o provvedimenti speciali contro minori.

ASU = Archivio di Stato di Udine.

TU = Tribunale di Udine.

CC = Cancelleria civile.

MD = Minori discoli.


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Notes

1 De Sanctis 1908.

2 Gibson 2019a.

3 Dupont-Bouchat 1996, p. 11; Mencarelli 1985; Gaillac 1991.

4 Fadiga 2016.

5 Commissione reale per lo studio di provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni 1912.

6 Gibelli 2002.

7 Ferriani 1895; Sighele 1911.

8 Lombroso 1876; Villa 1985; Gibson 2004.

9 Ferri 1900.

10 Davis 1989, p. 363.

11 Dupont-Bouchat – Pierre 2001; Quincy-Lefebre 1997; Rollet-Echalier 1990.

12 Neubauer 1997, p. 15; Babini – Lama 2000, p. 57; Cambi – Ulivieri 1988; Cunningham 1996.

13 Corsini 1996, p. 256.

14 Guarnieri 2001, p. 251; Sironi – Napoli 2001.

15 Turri 2000-2001, p. 191.

16 Thiercé 1999.

17 Neubauer 1997, p. 190.

18 Soldani – Turi 1993.

19 Giordani 1904, p. 22.

20 Pick 1999; Gibson 2004.

21 Sighele 1891; Nordau 1892-1893; Mantegazza 1887; Pick 1999; Mantovani 2004; Cassata 2006.

22 Marucco 1996; Patriarca 1996; Canosa 1991.

23 Gibson 2004, p. 270; Montesi 2007.

24 Wanrooij 1990, p. 21.

25 ASP, TCP, MT, b. 3, fasc. Otello S.

26 ASP, TCP, MT, b. 3, fasc. Luciano C.

27 ASP, TCP, MT, b. 4, fasc. Giuseppe G.

28 Guidi 1999, p. 857-858.

29 Procacci 1998, p. 175.

30 Florian – Cavaglieri 1900, v. II, p. 19.

31 Saraceno 1992.

32 Eusebio 1896.

33 ASP, TCP, MT, b. 1, fasc. Ferruccio N.

34 Gorni – Pellegrini 1974; Hunecke 1989.

35 Buttafuoco 1988; Groppi 1994.

36 Groppi 1994.

37 Montaldo 2019; Gibson 2019b.

38 Babini 1999.

39 Lombroso – Ferrero 1893, p. 372.

40 Gibson 1995.

41 ASR, GV, PCM, 1890, fasc. Maddalena Z.

42 ASP, TCP, MT, b. 2, fasc. Elia P.

43 ASR, GV, PCM, 1890, fasc. Palmira P.

44 Feci – Schettini 2017.

45 ASP, PRM, b. 1, fasc. Maddalena D.

46 Lombroso – Ferrero 1893.

47 Wanrooij 1990, p. 155.

48 Babini 1986, p. 69.

49 Bianchedi 1914-1921, p. 1131.

50 Scaraffia 1988, p. 212; Pomata 1981, p. 525.

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53 ASP, TCP, MT, b. 5, fasc. Giselda M.

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56 ASP, TCP, PRM, b. 2, fasc. Virgilio M.

57 ASP, TCP, PRM, b. 1, fasc. Ercolano T.

58 ASP, TCP, MT, b. 6, fasc. Giacomo G.

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62 ASU, TU, CC, MD, b. H3, fasc. Valentina M.

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64 Curli – Bianchi 1902.

65 Di Bello – Meringolo 1997, p. 64.

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67 Nuti 1992.

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70 Montesi 2005.

71 ASP, TCP, MT, b. 4, fasc. Chiara A.

72 ASP, TCP, MT, b. 4, fasc. Armando C.

73 Montesi 2005.

74 ASP, TCP, PRM, b. 1, fasc. Feliciano L.

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Pour citer cet article

Référence papier

Barbara Montesi, « Un’indomabile indole? Discoli e discole d’Italia (1865-1934) »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 133-1 | 2021, 133-144.

Référence électronique

Barbara Montesi, « Un’indomabile indole? Discoli e discole d’Italia (1865-1934) »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 133-1 | 2021, mis en ligne le 13 octobre 2021, consulté le 09 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/10265 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.10265

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Auteur

Barbara Montesi

Università degli studi di Urbino Carlo Bo - barbara.montesi@uniurb.it

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