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Bambini e ragazzi “perduti”. Devianza, disabilità e follia tra infanzia e adolescenza (secc. XVI-XX)

“Perturbatore della pace domestica e pericoloso alla società”

Figli discoli nella Venezia di primo Ottocento
Marina Garbellotti

Résumés

Tra i compiti della direzione generale di polizia veneziana vi era quello di dirimere le discordie tra i genitori e i figli. Ad essa, infatti, si rivolgevano madri e padri incapaci di disciplinare figli oziosi, scialacquatori e violenti, per chiederne l’internamento in istituzioni correttive. Di fronte alla denuncia dei genitori la polizia avviava una piccola indagine extragiudiziale, aprendo un dossier. Attraverso l’analisi di un campione di questi dossier relativi ai primi anni della seconda dominazione austriaca (1815-1849), il contributo si propone di esaminare quali comportamenti qualificassero un ragazzo discolo e quale fosse la risposta della famiglia e della polizia per disciplinarlo. Queste vicende permettono inoltre di far emergere la collaborazione tra genitori e polizia, gli uni interessati a salvaguardare la stabilità familiare, l’altra a prevenire i disordini sociali, e il progressivo intervento delle autorità pubbliche nella sfera domestica.

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Texte intégral

Mettere pace in famiglia

  • 1 ASVe, Direzione Generale di Polizia (d’ora in poi Direzione), b. 587, a. 1818, n. 31.

1Con indosso una giacchetta cenciosa, un gilet giallo, dei pantaloni rigati a più colori, una sozza camicia in tela grossa e un paio di ciabatte, nel luglio del 1818 Gerolamo Preato si presentò al commissariato di polizia veneziano del sestiere di Santa Croce. Di bassa statura, tanto da non dimostrare i suoi quattordici anni, e di corporatura snella, con capelli e occhi castano chiari, Gerolamo conosceva la ragione per la quale il commissario lo aveva citato. Alla domanda posta dal funzionario sul motivo della convocazione, Gerolamo rispose con naturale sincerità che non voleva ascoltare le indicazioni dei genitori, i quali, aggiunse, «vorrebbero che mi alzassi alla mattina troppo di buon’ora per lavorare ed io che vado a letto alla mezzanotte non sono in grado di far quella vita»1. A denunciare Gerolamo alla direzione generale di polizia, infatti, era stato «l’infelicissimo padre» Michele che, esasperato dalla «irregolare, immorale e dissoluta condotta» del ragazzo, si era rivolto alla polizia per supplicarne la reclusione in una casa di correzione. I rimproveri e i castighi inflitti da Michele non erano serviti a correggere il figlio discolo.

  • 2 Data l’abbondante bibliografia sull’argomento mi limito a segnalare alcuni studi di inquadramento (...)
  • 3 Istituita nel maggio del 1806, già durante la prima dominazione austriaca, la direzione generale d (...)

2Non era insolito che il commissario di turno prendesse in carico simili vicende. Nel Regno Lombardo Veneto, come in altre realtà della penisola italiana ed europee, le funzioni della polizia non si esaurivano nella conservazione dell’ordine pubblico, nella repressione del crimine e delle diverse forme di dissenso, politico, sociale e culturale. Accanto a queste mansioni, assai note grazie a un considerevole numero di studi, la polizia ne esercitò altre2. Un ruolo importante lo svolse nell’ambito della microconflittualità familiare, intervenendo con azioni preventive, conciliative e punitive nei confronti dei soggetti accusati di perturbare la pace domestica. Mogli maltrattate; mariti traditi; coniugi abbandonati dal partner; genitori sfiniti dalla condotta viziosa dei figli o dal comportamento poco morigerato delle figlie; liti per gli alimenti; tutori incapaci di disciplinare i minori a loro carico sono i protagonisti dei dossier conservati nei carteggi della direzione generale di polizia veneziana e delle polizie di altre realtà3.

  • 4 Farge – Foucault 2014 (19821).
  • 5 Una delle prime richieste di detenzione correzionale avanzata dai genitori nei confronti dei figli (...)
  • 6 Cavina 2007, p. 208-212; 225-226. Affrontano il tema per il periodo post-unitario Montesi 2007, e (...)

3Il ricorso alle autorità per sedare i conflitti familiari non è una novità ottocentesca né un’esclusiva italiana – si pensi al pionieristico studio di Arlette Farge e Michel Foucault sulle lettres de cachet des familles nella Francia dei secoli XVII e XVIII4. Episodi di padri e di madri che si rivolgevano ai responsabili di strutture assistenziali o alle autorità di governo competenti per chiedere la reclusione di figli indisciplinati si incontrano lungo tutta l’età moderna5. Simili richieste derivavano dall’antico potere paterno di internamento, risalente all’epoca romana, che in assenza del pater familias poteva essere esercitato dalla madre. Anche se il consenso sociale nei confronti delle prerogative derivanti dalla patria potestà diminuì progressivamente dalla seconda metà del Settecento, il potere di internare i figli per ristabilire la quiete familiare continuò a essere esercitato e legalizzato lungo l’Ottocento. Esso era previsto nei codici pre-unitari e nel primo codice civile italiano, nonostante l’introduzione di alcune limitazioni, quali il periodo di reclusione e soprattutto l’obbligo di sottoporre la richiesta al vaglio giudiziale, a conferma di quanto fu graduale il passaggio da una famiglia gestita esclusivamente dal pater familias a una famiglia regolamentata dalle autorità di governo6.

4In questo contesto si collocano le seguenti pagine che intendono proporre i risultati preliminari di un’indagine in corso sui figli discoli denunciati alla direzione generale di polizia veneziana nei primi anni della seconda dominazione asburgica (1815-1849). Le denunce sono costituite da piccoli dossier, che raccolgono la supplica del padre o della madre indirizzate alla polizia, le testimonianze dei genitori e dei vicini interrogati dal commissario (ne esistevano sei, uno per ogni sestiere), la punizione comminata al discolo e il carteggio tra genitori, commissario e direttori delle strutture di correzioni, dove venivano inviati i discoli. L’intento è quello di esaminare le ragioni che spinsero i padri e le madri a rivolgersi alla polizia per dirimere le conflittualità intergenerazionali o per chiedere l’internamento dei figli nelle istituzioni correttive; di individuare i tratti caratteriali e comportamentali che rendevano un figlio discolo; e soprattutto di indagare il dialogo tra genitori e istituzioni amministrative per tutelare e per salvaguardare la stabilità familiare, dunque della società, dialogo destinato a divenire sempre più intenso nel corso dell’Ottocento.

L’autorità paterna

  • 7 Vocabolario degli Accademici della Crusca (1729-1738), vol. 2, p. 162. http://www.lessicografia.it (...)
  • 8 Vocabolario degli Accademici della Crusca, quinta ed ultima edizione (1863-1923), Discolo, ad voce (...)

5Alla voce discolo del vocabolario della Crusca del 1729 si legge: «Coloro, che a ogni cosa si pongono al contrario per contrastare, non curando persona, sono chiamati litigiosi. §I. Discolo per idiota, di poche lettere… §II. Discolo, oggi diciamo a uomo di costumi poco lodevoli, e che sia riottoso, e incomportabile»7. Secondo l’edizione del 1863 il termine significa: «dissoluto e riottoso, scapestrato anche semplicemente insolente, fastidioso, e simili, e dicesi per lo più dei giovani …»8.

  • 9 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 789.
  • 10 Cavallo 2005, p. 108.

6Anche se nell’uso comune il termine discolo è utilizzato per indicare prevalentemente bambini e ragazzi particolarmente vivaci e indocili, in realtà esso qualifica comportamenti e tratti caratteriali indipendenti dall’età, come provano queste definizioni. Non deve sorprendere, quindi, che tra i molti figli discoli segnalati alla direzione di polizia veneziana vi fossero persone che avevano più di vent’anni, come Giovanni Battista, il quale aveva 24 anni, era sposato, e, dato non trascurabile, continuava ad abitare nella casa del padre, autore della denuncia9. Ancora una volta si conferma l’opportunità di rivedere il proverbio della letteratura sulla mascolinità «il matrimonio più che l’età fa l’uomo adulto»10.

  • 11 Arru 2002b, p. 11.
  • 12 Già una ventina di anni orsono, Angiolina Arru rilevava le scarse conoscenze sulle pratiche emanci (...)

7Erano altri elementi a consentire a un giovane di svincolarsi dalla dipendenza legale ed economica del padre. Fra questi compare il limite di età che la legge imponeva all’esercizio della patria della potestà, anche se, come è stato osservato per il caso romano per lo stesso periodo storico, «è meglio non fidarsi di ciò che dicono gli Statuti quando si ha a che fare con i figli di padre viventi»11. Da un esame, seppure cursorio, degli atti notarili romani, infatti, emergono storie di figli che continuavano a subire l’ingombrante potere potestativo del padre dopo aver raggiunto la maggiore età. Del resto, nonostante l’invito da più parti a indagare l’istituto dell’emancipazione e le sue funzioni, talvolta a favore dei figli, talaltra dei padri, esso continua a restare un argomento poco esplorato. Eppure, si tratta di una pratica rilevante per comprendere le tensioni tra le aspirazioni di indipendenza dei figli e la volontà paterna di governarne il destino12.

  • 13 Cavina 2007, p. 199-200.
  • 14 Codice penale universale austriaco, Milano, dell’Imperial Regia Stamperia, 1815, sezione II, capo, (...)

8Pur tenendo presente a livello metodologico la frequente discrepanza tra norma e prassi, non si può prescindere dal dettato legislativo. Secondo il codice civile austriaco (1811) la patria potestà cessava al compimento della maggiore età dei figli, fissata a 24 anni, anche se in particolari circostanze il padre poteva fare istanza presso il giudice competente di prolungarla (§ 172). Di norma l’estensione dei poteri paterni veniva concessa se il figlio maggiorenne non era in grado di mantenersi o di provvedere ai propri beni a causa di disabilità fisiche o cognitive; oppure se durante la minore età si fosse trovato implicato in rilevanti debiti o fosse colpevole di «traviamenti tali, per cui convenga di più lungamente tenerli sotto la sorveglianza del padre» (§ 173), dove per «traviamenti» filiali si intendevano azioni «che dimostrano un’inclinazione abituata al vizio od alla scioperatezza, o ad azioni pregiudicievoli alla sua salute, onore, proprietà e condizione da non poter sperare una correzione se non dietro la continua vigilanza altrui»13. Tra le facoltà paterne era previsto il diritto di castigare i figli «in modo proporzionato e non dannoso alla loro salute, se scostumati, disobbedienti e disturbatori dell’ordine e della pace domestica» (§ 145). Era infatti preciso dovere del padre conservare l’ordine e la serenità familiare, redarguendo o punendo i loro componenti, anche fisicamente se necessario. Già nel codice penale austriaco entrato in vigore dal 1804, «i furti tra congiunti, le violazioni della fede coniugale, le reali offese del rispetto dovuto dai figli ai genitori, dai servi ai padroni, e simili, debbano essere rimesse alla sola domestica correzione, finché simili azioni restano sepolte nell’interno della famiglia». Tuttavia, prosegue l’articolo, «questi disordini diventano trasgressioni contro la costumatezza pubblica, ogni qual volta vengano spinti tant’oltre, che i genitori, tutori, educatori, congiunti, coniugi, padroni, ed altre simili persone si trovano costrette ad implorare il sussidio della magistratura»14. E in questi frangenti, la polizia era obbligata a intervenire appunto «per togliere il disordine» (§ 269).

9Il codice austriaco distingueva due tipologie di comportamenti: quelli racchiusi, anzi sepolti, tra le mura domestiche, che intaccavano unicamente l’ordine familiare, al cui ristabilimento dovevano provvedere i genitori; e quelli che per la loro irruenza e gravità minacciavano la stabilità sociale. Persiste, dunque, il confine tra lo spazio domestico, da sempre sottoposto alla sola responsabilità del capo famiglia, e quello esteriore, che necessariamente coinvolgeva le autorità amministrative, alle quali competeva la tutela dell’ordine pubblico.

  • 15 Continua a restare un punto di riferimento per lo studio delle petizioni e per i rapporti di poter (...)

10A chiarire quali comportamenti rientrassero in quest’ultima sfera sono le suppliche inviate dai genitori alla direzione della polizia, nelle quali la riprovevole condotta dei figli è descritta con toni enfatici e con espressioni ridondanti, funzionali a sollecitarne un rapido intervento e, auspicabilemente, risolutivo. Gli studi sulle suppliche, che contano ormai numerose ricerche e solide indicazioni epistemologiche, insistono sulla necessità di esaminare con estrema cautela questi documenti, confezionati con canoni e argomentazioni stereotipate. Nel contempo, però, ci suggeriscono di non liquidare queste formulazioni come meri artifizi retorici15. Per essere accolta, la supplica doveva aderire al sistema di valori riconosciuto dal destinario. In questo contesto, quindi, più che verificare se le accuse mosse dai genitori nei confronti dei figli fossero veriterie, è importante capire quali fossero i comportamenti e le azioni che apparivano alla direzione generale di polizia così gravi da spingerla ad avviare un’indagine. Per le stesse ragioni risulta secondario interrogarsi sull’identità dell’estensore delle suppliche, cioè se fossero i genitori o, come accadeva di frequente, degli scrivani di professione. Anche in questo caso l’elemento rilevante è l’utilizzo di un medesimo linguaggio, che veicola concetti e principi condivisi dagli estensori delle petizioni, dai genitori, dai vicini chiamati a testimoniare e dalla polizia.

  • 16 Non ho trovato al momento richieste di intervento della direzione di polizia da parte delle istitu (...)

11Prima di entrare nel merito di queste narrazioni è opportuno precisare che i cattivi comportamenti differiscono a seconda del genere. Le denunce nei confronti delle discole, oltre a essere numericamente inferiori rispetto a quelle dei coetanei, qui come altrove, hanno attinenza alla sfera della sessualità: si tratta di ragazze in pericolo di pregiudicare l’onore o che l’hanno già compromesso a seguito di una condotta licenziosa. Questa specificità rinvia alla cultura e ai ruoli di genere dominante. Diversamente, i comportamenti maschili sotto accusa esprimono il rifiuto di altri valori sociali, quali l’etica del lavoro e le responsabilità familiari proprie della mascolinità. Date queste diverse peculiarità, in questa sede mi concentrerò solo sui discoli16.

«In preda ad una vitta la più oziosa e dissoluta»

  • 17 Cavallo 2005.

12Nella supplica inviata alla direzione generale di polizia veneziana per ottenere l’arresto del figlio, il 24enne Giovanni Battista, menzionato in precedenza, il mercante Bartolomeo Fantini lo descrisse come un ozioso disinteressato a esercitare qualunque genere di lavoro, «in preda a qualunque vizio e di feminio, e di gioco, e di crapola consuma le paterne sostanze». Convocato dal commissario del sestiere di San Polo, dove risiedeva, Bartolomeo confermò quanto esposto nell’istanza e aggiunse: «Per ragione di propri capricci mi asporta gli effetti di casa, mi consuma gli effetti di negozio, contrae debiti che io devo pagare, riscuote le esazioni a me dovute, non ha alcun pensiero né di moglie né di famiglia e porta l’inquietudine e il dissesto alla mia famiglia e l’alterazione a miei negozi ed alla domestica economia». Le accuse rivolte al figlio sono gravi: ruba in casa e in negozio, mettendo a repentaglio l’economia del nucleo domestico, anziché contribuire alla sua crescita; non assolve i suoi debiti contravvenendo alle regole del sistema creditizio, sul quale si fondavano le attività commerciali. Questi comportamenti confliggono con quelli attesi da un figlio e più ampiamente da un componente maschile della società, il cui status non era definito solo dalla condotta pubblica, bensì dalle sue azioni quotidiane, dalla sua capacità di gestire la famiglia, di agire per conservarne la pace e per proteggerne le componenti più deboli17.

  • 18 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 80.

13Visse un’esperienza analoga Giorgio Brunello, un gioielliere di 63 anni, sposato con tre figli. Il padre e i vicini ascoltati dalla polizia lodarono i primi due figli, giudicati «eccellenti, ottimi», mentre il più piccolo, il diciasettenne Marco, fu definito «sconsiderato, il più tristo che si possa avere»18. All’incirca da quattro anni Marco era «in preda ad una vitta la più oziosa e dissoluta, non ascoltando le voci del padre, della madre pure indisposta, dei fratelli e di altri». A chi lo redarguiva Marco rispondeva «con orrende bestemmie», voleva vivere a carico della famiglia e non lavorava («si leva di letto la mattina alle dieci ed undici e vuole da sua madre la colazione») e trascorreva le giornate oziando. Alla madre domandava sempre del denaro e quando glielo negava, Marco la intimidava; in passato le aveva usato violenza in più occasioni, arrivando persino a minacciarla con una mannaia. È interessante osservare che a spingere il padre ad allontanare il figlio non furono questi atti vessatori, bensì il timore che un altro figlio potesse andarsene. Un testimone riferì che uno dei fratelli, Pietro, quello che più assisteva la famiglia «voleva torsi di casa non sofferendogli il cuor di veder travagliata da Marco la madre». L’uscita di casa di Pietro avrebbe minato l’unità della famiglia e soprattutto la sua solidità economica, e il padre non intendeva accettarlo.

  • 19 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 61.
  • 20 Pierfederici 2016, p. 140.

14In assenza del marito erano le madri a denunciare l’insubordinazione dei figli. È questo il caso della vedova Maria Tonizzi, madre di due figlie, rispettivamente di otto e nove anni di età, e di due maschi, l’uno ventenne e l’altro diciottenne. Maria si rivolse alla polizia per supplicare l’incarcerazione del figlio minore Federico, il quale, scrive la madre, è «d’indole, carattere e condotta la più insubordinata, pericolosa e proclive al furto»19. Svogliato e indisciplinato, più volte aveva mancato di rispetto verso il padre, che lo aveva fatto rinchiudere per alcuni mesi in una struttura correzionale. Pur essendo morto il padre – informazione che viene ripetuta nel dossier –, il figlio si rifiutava di aiutare la madre, anzi, la offendeva, percuoteva le sorelle, vendeva mobili e oggetti di casa, mettendo a «soqquadro la famiglia». In questa vicenda, come in altre, i fratelli maggiori non furono chiamati a testimoniare, restando nell’ombra. Nel caso specifico veniamo a sapere da un testimone che Federico malmenava anche il fratello maggiore, il quale in assenza del padre avrebbe dovuto prendersi cura della famiglia. Il silenzio sulla sua mancata reazione sembra dettata dalla volontà di non rimarcare l'incapacità di assumersi le responsabilità di “uomo di casa”. Da tempo Federico era ingestibile, ma la vedova avrebbe «ancora silenziato, se la passata domenica non s’avesse spinto ad inveire e colla voce e coi fatti contro la stessa sua personalità». In genere, le minacce e le violenze dei discoli non bastavano a convincere i genitori a rivolgersi alla polizia. L’aggressività verbale e fisica veniva gestita dal padre in famiglia. Non potendo contare sulla protezione maschile, la vedova chiese aiuto alla direzione generale quale sostituta della figura paterna20.

  • 21 Lacché 2019, p. 163, al quale rinvio per una puntuale disamina sulla nascita del concetto di class (...)

15A eccezione di queste circostanze, leggendo le suppliche si ricava l’impressione che le azioni violente dei figli venissero strumentalmente menzionate dai genitori per enfatizzarne la pericolosità. Come provano gli esempi riportati, erano altri i comportamenti giudicati intollerabili, come la dispersione o la sottrazione dei beni di famiglia. Ancora a inizio Ottocento la famiglia rappresentava uno spazio economico, al quale era chiamato a contribuire ogni componente, e questo dovere rispondeva altresì a un’esigenza sociale. Il rifiuto di applicarsi a un mestiere, un’accusa ricorrente nelle suppliche, danneggiava l’intera società. Per questa ragione gli apparati di polizia perseguivano una vasta area di comportamenti e di attitudini, anche nel tentativo di ridurre il numero di quanti avrebbero finito per ingrossare le fila degli sfaccendati e dei delinquenti a scapito delle persone laboriose e della stabilità sociale21.

  • 22 Diversa fu la ragione che spinse molti padri, prevalentemente patrizi, nella Venezia della seconda (...)
  • 23 Farge – Foucault 2014 (19821), p. 194-195.
  • 24 ASVe, Direzione, b. 587, 1818, n. 39.

16L’ambiente di provenienza dei padri contribuisce a spiegare perché le denunce vertevano prevalentemente sullo sperpero delle risorse economiche e sul timore che i figli, se non raddrizzati in tempo, avrebbero potuto compiere azioni criminali22. La maggior parte di loro erano artigiani, negozianti, persone che svolgevano mestieri e impieghi di basso e medio livello. La rispettabilità di queste famiglie si giocava sull’operosità, sull’onestà, sull’affidabilità, sull’osservanza delle regole socio-economiche e sull’avere dei figli altrettanto capaci di riscuotere il rispetto sociale, di adeguarsi al sistema di valori vigente23. Non è casuale che nel descrivere questi ragazzi, i genitori e i vicini insistessero nello stigmatizzare quei comportamenti che sconfinavano la sfera domestica. I discoli erano accusati di vagabondare, di dormire in posti di fortuna, di bestemmiare, di farsi licenziare, di disturbare i passanti, di compiere atti di microcriminalità. Concependo il rispetto dell’autorità genitoriale quale comportamento indispensabile per osservare le norme sociali, gli stessi genitori erano consapevoli di quanto la persistente riottosità dei figli avrebbe potuto degenerare e colpire la sfera extra-familiare. Come ebbe a scrivere un padre, egli implorava l’intervento della polizia, temendo che il figlio «non abbia in seguito a riuscire pernicioso a se stesso, alla famiglia e ad altri»24. In questa affermazione si coglie chiaramente il lineare passaggio, quasi scontato, dall’insubordinazione domestica a quella sociale.

Di «periglioso carattere»

  • 25 Giustificazioni analoghe, espresse da padri altrettanto preoccupati per la pessima condotta dei fi (...)

17Stando a quanto riportato nelle suppliche, i genitori si rivolgevano alla polizia in ultima istanza, dopo aver trascorso mesi e anni a sperimentare svariati mezzi correttivi, e affermazioni quali «tutte le vie ho tentato per ridurlo al dovere, ma furono tutte inutili»; «nulla giovano le ammonizioni più insinuanti»; «ammonizioni e piccoli castighi risultano inutili», servivano a provare che essi non si erano sottratti al loro dovere di educare e di castigare i figli. Un altro elemento che torna con insistenza in queste scritture è l’innata incorreggibilità del discolo. Dichiarazioni quali ha «un’inclinazione a spender e a scialaquare il proprio denaro» ; «è d’indole, carattere e condotta la più insubordinata» ; è «proclive ai furti» ; è di «periglioso carattere», rinviano a un determinismo biologico ante litteram, funzionale a spiegare l’indomabile condotta dei discoli, nonostante gli sforzi educativi dei genitori25. Evidenziando la negativa predisposizione dei ragazzi, i padri erano esonerati dalla responsabilità della loro pessima condotta. Mi pare significativo che in presenza di altri figli, genitori e vicini rimarcassero quanto i fratelli, al contrario del discolo, fossero onesti, obbedienti e disposti a contribuire al benessere e all’economia della famiglia. Dai dossier, infatti, affiora prevalentemente il profilo di un genitore onesto e attento all’educazione dei figli. Talvolta gli stessi commissari interrogavano i conoscenti sul «carattere, condotta e pubblico concetto» del discolo, dimostrando di accettare il fatto che esistevano persone incorreggibili “per natura“, nei confronti delle quali nulla poteva l’autorità genitoriale.

  • 26 Dalla Vista 2017, p. 11-12. Così si legge nella notificazione ufficiale di istituzione: la casa di (...)
  • 27 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 65.
  • 28 Simili preoccupazioni non si riscontrano nelle suppliche analizzate in Farge - Foucault 2014 (1982(...)

18Disarmati, i genitori proponevano la reclusione temporanea del discolo nella casa di correzione, in quella di Industria, più raramente nell’ospedale di San Servolo, noto per accogliere i folli, oppure l’arruolamento coatto nelle forze terrestri o marittime. Giudicare questa richiesta come un modo per liberarsi del discolo sarebbe riduttivo. La detenzione, infatti, mirava a raggiungere due obiettivi intrinsecamente connessi alle finalità delle case di correzione. Il primo riguarda la loro azione preventiva. Valga ad esempio la casa di correzione aperta a Firenze nel 1782, che fu considerata un provvedimento per «prevenire i delitti» e non per punirli26. L’obiettivo era quello di recuperare i discoli prima che compissero azioni più gravi; e la sorte dei figli stava a cuore a molti genitori, come ebbe a scrivere il domestico Francesco Simioneto, residente nel sestiere veneziano di San Marco. Padre del discolo quindicenne Gaetano, Francesco si rivolse al commissario di San Marco per «preservare il figlio da peggiori conseguenze»27. Frasi che esprimono la medesima preoccupazione compaiono in altre suppliche: si esorta la polizia a intervenire «anco a benefizio del figlio medesimo»; «per salvare lo stesso figlio da un tristo fine, che la di costui pessima indole condotta a ragione fa temer»; «onde procura [il padre] con tal mezzo di garantirlo de tutte quelle pegiori pessime conseguenze che deviar ne potrebbero da una tale condotta»28.

  • 29 Sulle prerogative della giustizia economica esercitata dalla polizia fiorentina nei confronti dei (...)
  • 30 ASVe, Direzione, 1818, b. 587, n. 33, 21 agosto.

19Un aspetto peculiare delle istanze di reclusione è il loro procedere per via amministrativa. Dotati delle prerogative «economiche», i commissari di polizia potevano agire in via extragiudiziale per i reati minori, quali le manifestazioni di dissenso, il malcostume e le liti familiari, comminando ammonizioni e restrizioni della libertà individuale. Questa procedura comportava una serie di vantaggi per i ricorrenti. Oltre a evitare le spese di un procedimento processuale ordinario; infatti i ricorrenti si assicuravano l’intervento delle autorità in tempi rapidi, in genere nel giro di una decina di giorni si arrivava a una decisione; inoltre, non dovevano esporre pubblicamente la famiglia e il discolo; e soprattutto potevano evitare a quest’ultimo un procedimento giudiziario, che avrebbe potuto comprometterne il futuro29. Esprime con chiarezza questa preoccupazione Angelo Manuzzi, padre del recidivo Antonio, entrato e uscito dalla casa di correzione più volte, sulla cui vicenda torneremo a breve. Di fronte alla continua insubordinazione del figlio, Angelo supplicò la polizia di recluderlo nuovamente, precisando che «ciò che avvenga in via economia per non esporlo a una sentenza che potrebbe pregiudicar la sua vita civile in avvenire e nella speranza che questo economico castigo possa richiamarlo al adempimento dei suoi doveri»30.

  • 31 Cajani 1997, p. 115, 122.
  • 32 Sirovich 1990, p. 837.

20L’altro fine delle case di correzione era quello di «emendare» i reclusi, cioè di riabilitarli attraverso la rieducazione all’ordine e all’operosità per favorirne il rapido reintegro sociale. Questo intento si può leggere nell’atto istitutivo della Casa di correzione romana di San Michele a Ripa, promossa nel 1703 da papa Clemente XI. La struttura era nata per custodire e per rieducare i discoli, qui reclusi su segnalazione di chi esercitava la patria potestà, e i delinquenti minori, che in precedenza venivano rinchiusi assieme agli adulti in carcere, dove venivano solo puniti senza essere sottoposti a un processo di recupero31. Il fatto che la rieducazione avvenisse attraverso una ferrea disciplina e una severa applicazione al lavoro nei laboratori allestiti all’interno delle strutture correzionali rientrava nelle modalità pedagogiche dell’epoca. Questi enti, dunque, vanno considerati quali luoghi di emenda, e non di infamia32.

Genitori e funzionari di polizia collaborano

  • 33 Anche se con toni più sfumati condivido l’osservazione di Arlette Farge e di Michel Foucault, seco (...)

21Inviando una richiesta di aiuto alla polizia, i genitori autorizzavano l’intervento di un’autorità pubblica in uno spazio, quello domestico, tradizionalmente sottoposto alla responsabilità del padre di famiglia33. A lungo, infatti, i larghi poteri insiti nell’istituto della patria potestà avevano creato una netta separazione tra la famiglia, quale nucleo privato retto dal padre, detentore appunto della potestas, e le autorità di governo, le quali tendevano a non intromettersi nelle questioni familiari, salvo in caso di eclatanti reati. Anche se è indubbio che la facoltà della polizia di dirimere le vertenze familiari favorì quel progressivo processo di erosione del potere paterno sulla sfera familiare, che si compì nel corso del XX secolo, nel periodo preso in esame genitori e funzionari concertavano le misure correttive più efficaci per ricondurre i discoli all’obbedienza. Leggendo i dossier, si assiste a un dialogo tra familiari e commissari, a uno scambio di opinioni sulle azioni da intraprendere.

  • 34 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 69.

22In ragione di questa collaborazione, nonostante il commissario del sestiere di San Polo avesse appurato che il figlio di Gerolamo Businello, il diciottenne Domenico, fosse vizioso ed ozioso, «sempre ramingo per le strade di giorno e di notte nelle bettole», il funzionario era disposto a sostenere la decisione del padre di sospendere qualunque provvedimento nei suoi confronti. Verosimilmente atterrito dalla prospettiva di venire arruolato nella milizia terrestre o marittima – ciò aveva proposto il padre nella supplica inviata alla polizia –, Domenico aveva promesso «di sottomettersi ai voleri ed alla soggezione del proprio padre e di addattarsi a un impiego civile». Fu sulla scorta del resoconto inoltrato dal commissario, che la direzione di polizia, «anche per secondare le istanze del di lui genitore», decise, «per questa volta», di convertire l’arruolamento con un’esortazione «a buon contegno sotto la comminatoria di arresto in caso di nuovo reclamo»34.

23Il dossier si conclude con quest’atto, lasciando presumere che Domenico avesse mantenuto la promessa. Di fronte a un figlio impenitente, infatti, i genitori potevano rivolgersi nuovamente alla polizia. Anche se questi episodi, almeno a una prima esplorazione della documentazione, non sembrano frequenti, essi sono assai eloquenti nel dimostrare il costante dialogo tra genitori e istituzioni.

  • 35 ASVe, Direzione, b. 357, 1818, n. 33.

24Rientra in questa casistica la vicenda di Angelo Manuzzi, custode del teatro di San Benedetto, e del figlio, il sedicenne Antonio. Dopo aver trascorso sei mesi nella casa di correzione della Giudecca su richiesta del padre, nel luglio del 1818 il ragazzo tornò in famiglia con la promessa di comportarsi onestamente. Era trascorso poco più di un mese, allorché il padre indirizzò una seconda lettera alla direzione generale elencando i pessimi comportamenti di Antonio: giocava d’azzardo; provocava risse; rubava oggetti da casa, persino un abito della madre, per venderli; aveva minacciato il fratello con un coltello; bestemmiava «orribilmente» e aveva infierito «come una bestia verso la madre e sua sorella, le quali dovettero fuggire di casa»35. Ancora una volta Angelo proponeva la reclusione del figlio «in un luogo di castigo… a tempo indeterminato, onde procurare la totale ammenda se sia possibile». Pochi giorni dopo aver inviato questa lettera, però, il padre la revocò, dato che Antonio si era detto pentito del suo comportamento e aveva chiesto perdono. A sostegno del ravvedimento del figlio intervenne anche il parroco di San Benedetto, confermando la tradizionale opera di mediazione svolta dai sacerdoti nelle questioni familiari. Le parole del parroco e quelle di Angelo persuasero la direzione di polizia a sospendere il procedimento di arresto, ma il ravvedimento di Antonio non durò molto. Dopo due settimane, il padre scrisse una terza lettera alla polizia per denunciare le continue malefatte del figlio e sollecitarne l’arresto, e così fu.

  • 36 ASVe, Direzione, b. 357, 1818, n. 35.

25A suggerire il luogo e il periodo di reclusione erano i genitori. Del resto, le spese di mantenimento nelle strutture correzionali, a Venezia come altrove, erano a carico della famiglia sia per non aggravare le casse pubbliche sia per evitare che genitori e tutori approfittassero del diritto di internamento per allontanare figli e figlie sgraditi. Gli stessi commissari di polizia, sospettando la pretestuosità di alcune suppliche, verificavano con cura le istanze di reclusione e non sempre accettavano i provvedimenti punitivi proposti dai genitori. La richiesta avanzata da parte di Giacomo Alberti di inviare al manicomio di San Servolo il figlio diciottenne Giuseppe, il quale, precisava il padre, «anziché prestarsi per assistere in negozio il genitore e concorrere per tal guisa al miglior essere della casa, si dà in preda ai piaceri, è sordo alle ammonizioni de’ suoi genitori, non vuole occuparsi né allo studio né agli affari domestici, solo dedicato a consumare le sostanze paterne»36, fu respinta. Indubbiamente Giuseppe non era un figlio esemplare, tuttavia, osservava il commissario di polizia di San Mauro, non aveva commesso azioni così gravi da giustificare l’invio in quel luogo «come imprudentemente e senza consiglio implorò il padre». Persuaso a moderare la punizione, il padre supplicò la polizia almeno di redarguire il figlio, affinché assumesse «una più savia e regolata condotta ed in caso di inobbedienza passi poi a quelle deliberazioni che vederà convenienti».

  • 37 ASVe, Direzione, b. 587, a. 1818, n. 31.

26Durante la reclusione i genitori mantenevano i contatti con i figli e con la polizia, la quale a sua volta poteva segnalare la indocilità del ragazzo al responsabile della casa di correzione e chiedere di essere aggiornata sulla sua condotta. Un avvertimento di questo tenore accompagnò la reclusione di Gerolamo, il ragazzo cencioso, incontrato in apertura di questo contributo. La polizia consigliò al responsabile della casa di «tenerlo sotto la particolare di lui sorveglianza coll’impedimento di ogni esterno eventuale sussidio, onde vieppiù senta il peso dell’inflittogli castigo e si possa più facilmente ottenere da lui, la totale emenda, applicandolo inoltre al lavoro»37. Le notizie scambiate, talvolta molto concise, servivano a capire se il ragazzo stava mostrando sinceri segni di ravvedimento, dunque se era pronto al reintegro in famiglia e in società. Diversamente, se la condotta non migliorava, la polizia, spesso in accordo con i genitori, prolungava il periodo di segregazione. Anche se non è semplice valutare l’efficacia di questo sistema correttivo, in genere quest’esperienza convinceva il ragazzo a rigare dritto.


27Ciò che ci raccontano le vicende esposte, però, è il punto di vista degli adulti, fossero i genitori, i vicini o i commissari di polizia, i quali puntavano al comune obiettivo di recuperare la quiete familiare, sulla quale poggiava l’ordine sociale. Il castigo inflitto al discolo, che poteva consistere in una semplice ammonizione e nei casi più problematici nella reclusione in una casa correttiva, era l’esito di una negoziazione tra la direzione generale di polizia e i genitori. Ed è questo un altro elemento centrale che affiora dai dossier indagati. Le due autorità, quella pubblica e quella privata, si confrontavano sulla modalità correttiva più adeguata e di volta in volta ragionavano sulle azioni da intraprendere. Anche se le prerogative paterne continuarono a essere riconosciute a livello normativo e sociale, le azioni della polizia contribuirono a ridefinire i confini tra sfera familiare e sfera pubblica, legittimando la tendenza delle autorità di governo a intervenire nelle questioni familiari e ad assorbire nella propria sfera di competenza l’istituto famiglia.

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Bibliographie

Archivi

ASVe = Archivio di Stato di Venezia. 


Bibliografia primaria

Codice penale universale austriaco, Milano, dell’Imperial Regia Stamperia, 1815.

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Vocabolario degli Accademici della Crusca, quinta ed ultima edizione (1863-1923), Discolo, ad vocem, vol. IV, ed. 5, consultato il 20 luglio 2020, http://www.lessicografia.it/pagina.jsp?ediz=5&vol=4&pag=499&tipo=3.


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Notes

1 ASVe, Direzione Generale di Polizia (d’ora in poi Direzione), b. 587, a. 1818, n. 31.

2 Data l’abbondante bibliografia sull’argomento mi limito a segnalare alcuni studi di inquadramento e relativi al periodo preunitario: Hughes 1994; Antonielli – Donati 2003; Antonielli 2006; Mori – Tedoldi 2011; Lucrezio Monticelli 2012; Rossetto 2013.

3 Istituita nel maggio del 1806, già durante la prima dominazione austriaca, la direzione generale di polizia veneziana, che possedeva la giurisdizione su tutto il Veneto, disponeva di una stazione di polizia in ogni sestiere della città e tra i molteplici compiti doveva «porre pace nelle discordie interne delle famiglie», Gottardi 1993, p. 167, 170. Non menziona queste funzioni il poderoso studio di Meriggi 1987. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi in ambito familiare da parte della polizia nello Stato Pontificio durante la Restaurazione; si vedano sull’argomento gli studi di: Bonacchi – Groppi – Pelaja 1986; Angelozzi 2012; Casanova 2012; Pierfederici 2016.

4 Farge – Foucault 2014 (19821).

5 Una delle prime richieste di detenzione correzionale avanzata dai genitori nei confronti dei figli è segnalata a Milano nel 1477, Cajani 1997, p. 130. Sia la Pia Casa del Refugio di San Filippo Neri, più nota come Quarconia, che il carcere delle Stinche di Firenze, nel Seicento accoglievano domande di carcerazione rispettivamente di monelli e di discoli su istanza di chi ne deteneva la patria potestà, Fineschi 1993, p. 260, 279-280. Si veda inoltre l’esperienza analoga dell’istituto della Quarquonia nella Lucca del Settecento, che ospitava tra gli altri figli indisciplinati, sempre per volontà dei genitori, Russo 2003; e quella romana della Casa di correzione per minori, fondata da papa Clemente XI presso l’ospizio apostolico di san Michele nel 1703; qui l’istanza di reclusione doveva essere inoltrata al tribunale del governatore, Sirovich 1990; Cajani 1997. Nella Venezia del Settecento era il Tribunale degli inquisitori a rispondere alle richieste di intervento di quei padri stanchi del comportamento inappropriato dei figli, come pure di quei figli che lamentavano gli eccessi del potere paterno, Plebani 2002; nella Firenze di fine Settecento per ottenere l’internamento dei figli nella casa di correzione i genitori si rivolgevano ai commissari di polizia di quartiere, Della Vista 2017; Edigati 2017; Cavina 2007, p. 232-235. Sulla realtà ligure cfr. Rossi 1983.

6 Cavina 2007, p. 208-212; 225-226. Affrontano il tema per il periodo post-unitario Montesi 2007, e della stessa il contributo qui pubblicato; Nuti 1992. Per una lettura di lungo periodo sulla figura del pater familias si veda anche Arru 2002; Lanzingher 2016.

7 Vocabolario degli Accademici della Crusca (1729-1738), vol. 2, p. 162. http://www.lessicografia.it/pagina.jsp?ediz=4&vol=2&pag=162&tipo=1.

8 Vocabolario degli Accademici della Crusca, quinta ed ultima edizione (1863-1923), Discolo, ad vocem, vol. IV, ed. 5, p. 499 http://www.lessicografia.it/pagina.jsp?ediz=5&vol=4&pag=499&tipo=3.

9 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 789.

10 Cavallo 2005, p. 108.

11 Arru 2002b, p. 11.

12 Già una ventina di anni orsono, Angiolina Arru rilevava le scarse conoscenze sulle pratiche emancipatorie ottocentesche. A tutt’oggi, nonostante recenti e pregevoli studi sulla figura paterna e sui poteri connessi, il tema dell’emancipazione maschile resta ancora scarsamente indagato, Arru 2002b. Sui mutamenti dell’autorità paterna dall’antichità ai giorni nostri d’obbligo il rinvio a Cavina 2007, che affronta l’argomento da una prospettiva prevalentemente giuridico-letteraria.

13 Cavina 2007, p. 199-200.

14 Codice penale universale austriaco, Milano, dell’Imperial Regia Stamperia, 1815, sezione II, capo, III, § 269.

15 Continua a restare un punto di riferimento per lo studio delle petizioni e per i rapporti di potere che svelano il volume curato da Nubola - Würgler 2002.

16 Non ho trovato al momento richieste di intervento della direzione di polizia da parte delle istituzioni assistenziali per ricondurre all’ordine o punire giovani assistiti/e analoghe a quelle indagate per Milano da Reggiani 2014, p. 271-284.

17 Cavallo 2005.

18 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 80.

19 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 61.

20 Pierfederici 2016, p. 140.

21 Lacché 2019, p. 163, al quale rinvio per una puntuale disamina sulla nascita del concetto di classi pericolose nell’Europa a cavaliere dei secoli XVIII-XIX.

22 Diversa fu la ragione che spinse molti padri, prevalentemente patrizi, nella Venezia della seconda metà del Settecento a denunciare agli Inquisitori di Stato i figli, colpevoli di non accettare le scelte matrimoniali imposte dalla logica familiare, Plebani 2002, p. 53 ss. Per la studiosa queste denunce e quelle avanzate dai figli contro i padri, consentono di indagare «il movimento sotterraneo che aveva iniziato a scuotere le fondamenta dell’autorità in famiglia … a reperire tracce della soggettività moderna», p. 59. Allo stato attuale della ricerca non ho sufficienti elementi per suffragare questa lettura, avendo a disposizione poche testimonianze di discoli.

23 Farge – Foucault 2014 (19821), p. 194-195.

24 ASVe, Direzione, b. 587, 1818, n. 39.

25 Giustificazioni analoghe, espresse da padri altrettanto preoccupati per la pessima condotta dei figli, compaiono nelle suppliche inviate al re di Francia nel Settecento, Farge – Foucault 2014 (19821), p. 208-209. Esaminando i dossier dei discoli denunciati alla polizia di Bologna nei primi decenni della Restaurazione, Giancarlo Angelozzi nota la tendenza dei padri a sentirsi imbarazzati per non essere riusciti a educare i figli; lo studioso legge in questo scontro generazione il prosieguo di quel lento processo, avviato nella seconda del Settecento, che portò a incrinare l’autorità paterna, Angelozzi 2013, p. 5.

26 Dalla Vista 2017, p. 11-12. Così si legge nella notificazione ufficiale di istituzione: la casa di correzione sarebbe servita a «richiamare ai doveri d’onesto cittadino i giovani dell’uno, e l’altro sesso, che o per mancanza d’educazione, o per abuso d’una effrenata libertà avendo contratto la mala inclinazione al vizio, e ai delitti faranno temere che la loro condotta sia per diventare funesta alle proprie famiglie, e contraria alla quiete della società», Edigati 2017, p. 60.

27 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 65.

28 Simili preoccupazioni non si riscontrano nelle suppliche analizzate in Farge - Foucault 2014 (19821).

29 Sulle prerogative della giustizia economica esercitata dalla polizia fiorentina nei confronti dei discoli cfr. Della Vista 2017, p. 15-16; si veda inoltre per il caso romano Sirovich 1990, p. 828.

30 ASVe, Direzione, 1818, b. 587, n. 33, 21 agosto.

31 Cajani 1997, p. 115, 122.

32 Sirovich 1990, p. 837.

33 Anche se con toni più sfumati condivido l’osservazione di Arlette Farge e di Michel Foucault, secondo i quali «Avec la lettre de cachet de famille est mise en place la légalisation de la répression privée», Farge – Foucault 2014 (19821), p. 18.

34 ASVe, Direzione, b. 356, 1815, n. 69.

35 ASVe, Direzione, b. 357, 1818, n. 33.

36 ASVe, Direzione, b. 357, 1818, n. 35.

37 ASVe, Direzione, b. 587, a. 1818, n. 31.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marina Garbellotti, « “Perturbatore della pace domestica e pericoloso alla società” »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 133-1 | 2021, mis en ligne le 13 octobre 2021, consulté le 02 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/10319 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.10319

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Marina Garbellotti

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