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Le regole dei luoghi. Spazi, istituzioni e società nella città moderna (secoli XVI-XVIII)

Il governo degli spazi carcerari a Bologna (1796-1815)

Maria Romana Caforio
p. 193-203

Résumés

A Bologna, il periodo di dominazione francese costituì una fase di profonda riorganizzazione istituzionale. In questo contesto, si stagliava un progetto per realizzare un nuovo sistema punitivo, modellato su quello francese, dove dal 1791 la carcerazione aveva acquisito un ruolo centrale nella codificazione penale. Prigioni e reclusori attivi sotto il regime papale furono progressivamente sostituiti da nuovi stabilimenti, espressione di una cultura illuministica che nella detenzione individuava una pena utile, destinata a soggetti di ogni sesso e condizione. L’esame delle norme e delle prassi di gestione dei luoghi lascia emergere situazioni caotiche, che risentirono di una politica penitenziaria dai contorni incerti, dominata da istanze afflittive e securitarie. Questa imponente opera di razionalizzazione era tuttavia destinata ad acquisire un’importanza cruciale nei decenni successivi.

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Texte intégral

  • 1 Si rimanda a Varni 1973; Cavazza 1984.
  • 2 Deyon 1975, p. 120-128; Petit 1990, p. 30-56.

1L’arrivo delle truppe napoleoniche a Bologna, nel giugno del 1796, segnò l’avvio di una fase di profonda riorganizzazione delle istituzioni che per secoli avevano regolato la città.1 Nel contesto di una più ampia manovra di rinnovamento delle strutture statuali, si stagliava un progetto che mirava a realizzare un nuovo sistema punitivo, modellato su quello vigente in Francia, ove dal 1791 la privazione della libertà aveva acquisito un ruolo significativo nel diritto comune, in aperta opposizione al vecchio sistema dei supplizi.2

2L’operazione intentata dai francesi comportò la graduale configurazione di un assetto del tutto diverso dal passato. Nell’arco di un quindicennio, nuovi stabilimenti, espressione di convinzioni di matrice illuminista, che nella detenzione individuavano uno strumento di riforma individuale e di riqualificazione sociale, si sostituirono agli ibridi luoghi di reclusione attivi nel precedente regime papale, organizzati secondo la visione cattolica dell’isolamento come mezzo di ravvedimento ed espiazione.

3Un’analisi delle norme e delle prassi di gestione di questi istituti mostra i limiti di un programma di modernizzazione che pure segnò un passo importante verso l’affermazione del carcere penale. Sorte nel quadro di una politica detentiva dai contorni incerti, dominata da istanze afflittive e securitarie, dalla carenza di risorse e dalla persistenza di disparità sociali, le nuove prigioni arrivarono a costituire l’antitesi di quegli spazi efficienti e razionali cui aspiravano i poteri centrali.

  • 3 Sulla pluralità delle matrici culturali dei sistemi punitivi otto-novecenteschi, si veda Lucrezio (...)

4Fu però proprio sulla scorta di attente considerazioni su pecche e innovazioni dell’esperienza napoleonica che, nei primi anni della Restaurazione, nella città si mise a punto un sistema reclusivo in parte rinnovato, risultato di una compresenza tra il vecchio e il nuovo, tra differenti culture destinate ad acquisire un ruolo di rilievo nella costruzione dei sistemi penitenziari contemporanei.3

Dal modello pontificio al programma francese

  • 4 Archivio di Stato di Bologna (d’ora in avanti ASB), Bandi, proclami, leggi, Tomo II, Proclama d’ab (...)

5Nel luglio del 1797 le nuove autorità mostrarono la ferma volontà di intervenire sullo stato delle carceri cittadine, «luoghi di squallore e miseria», dominati dagli abusi, dalla sporcizia e dal disordine.4 Simili annunci si rifacevano a esigenze già avvertite, aggiungendo ad esse precise intenzioni propagandistiche, presenti nelle numerose dichiarazioni programmatiche sulla necessità di superare le logiche, giudicate lassiste e inefficienti, dell’apparato esistente.

  • 5 Si veda ASB, Assunteria di Torrone, fasc. 15, «Miscellanee e carte varie», rapporto confidenziale (...)

6Da oltre un secolo, prigioni e reclusori si trovavano infatti al centro di aspri scontri nel corso dei quali i poteri locali avevano chiesto più volte aiuto a Roma per riparare sia ai lunghi soggiorni tra le mura in attesa della sentenza, sia all’atteggiamento tenuto dai cardinali legati, accusati di impedire i sopralluoghi previsti dalle bolle pontificie.5

7Gli intenti proclamati dal nuovo governo implicavano tuttavia non il semplice miglioramento delle condizioni di spazi e dei detenuti, ma un ripensamento complessivo delle strutture cittadine preposte alla punizione dei rei.

  • 6 Per le carceri del Torrone in antico regime si veda Ghirardacci 1605, p. 315; Masini 1650, p. 454. (...)
  • 7 ASB, Assunteria dei Magistrati, Affari diversi, b. 104, fasc. 5, «Visita delle carceri. Modo che s (...)

8Dalla fine del Cinquecento, nella Bologna papale, si era delineato un articolato sistema. Nelle sedi dei tribunali ecclesiastici si trovavano le prigioni inquisitoriali e diocesane e nei siti del governo locale le carceri comunali e del Torrone, che si configuravano come luoghi per debitori e accusati, amministrati secondo «cristiana pietà».6 Una congregazione della visita era preposta al disbrigo delle cause, al controllo di reclusi e fabbricati e a queste ispezioni partecipava anche l’Opera pia dei Carcerati, confraternita composta da rappresentanti dell’aristocrazia cittadina.7

  • 8 Angelozzi – Casanova 2008. Sul sistema di giustizia dello Stato pontificio in età moderna, si veda (...)
  • 9 Caforio 2014.

9L’ordinamento penale vigente, esito di disposizioni susseguitesi nel corso dei secoli, si fondava sulle tradizionali modalità espiative che comprendevano la forca, la galera, la confisca dei beni, punizioni corporali e pecuniarie.8 Ma presso l’Opera pia dei Mendicanti, sorta nel 1564 per il contenimento della miserabilità, dalla metà del XVII secolo erano attive due case di correzione destinate a donne, minori e autori di lievi infrazioni inviati da famiglie, tribunali laici ed ecclesiastici, che si proponevano il recupero dei colpevoli attraverso programmi incentrati su lavoro e religione.9

  • 10 Sull’apparato punitivo-assistenziale pontificio, si veda Piccialuti 2004; Groppi 1994. Sui legami (...)
  • 11 Sul San Michele a Ripa, si veda Sellin 1930 p. 533-553; Sirovich 1990, p. 827-845; Lucrezio Montic (...)

10Nella città, col concorso di molteplici attori, la carcerazione si era infatti lentamente affermata in ambito giudiziario e infragiudiziario come opzione riabilitativa per categorie di trasgressori reputate più facilmente malleabili, nel quadro di una tradizione caritativa che permeava le politiche di gestione della povertà e di una cultura nella quale l’internamento, nella versione monastica e conventuale, era da secoli utilizzato come strumento di contrizione e penitenza.10 Simili dinamiche avevano d’altra parte interessato in particolare Roma, ove precoci sperimentazioni penitenziarie erano culminate, nel primo trentennio del XVIII secolo, nell’impianto delle case di correzione per minori e donne di San Michele a Ripa che, per la struttura cellulare e le chiare finalità di emenda, avevano attratto un gran numero di filantropi e riformatori.11

  • 12 Si rimanda a Martin 1999, p. 19-27; Porret – Salvi 2015; Schnapper 1991, p. 185-205; Rousseaux – D (...)

11Delineatosi secondo consuetudini e presupposti ideologici distanti dall’illuminismo penale, il modello detentivo pontificio era inconciliabile con l’ordinamento statuale che si stava installando in città, come nel resto nella penisola. Accogliendo i principi propugnati dal Settecento riformatore, recepiti dall’ideologia rivoluzionaria, il governo napoleonico intendeva instaurare un nuovo ordine, basato sulla certezza del diritto e su un apparato sanzionatorio che individuava nella detenzione non una soluzione permeata dall’ethos religioso, ma una pena socialmente utile, destinata a individui di ogni sesso e condizione.12

12L’obiettivo era perciò quello di ridefinire complessivamente norme e prassi di regolazione degli spazi carcerari sulla base di dottrine e convinzioni sostanzialmente estranee alla tradizione pontificia. L’attuazione di questo programma, che comprese anche una ricollocazione fisica dei luoghi, si rivelò tuttavia lenta e faticosa.

Un nuovo assetto reclusivo

  • 13 ASB, Bandi, proclami, avvisi, leggi, decreti, stampe, Tomo VII, Legge 5 fruttidoro anno VI.
  • 14 Ivi, Tomo XXV, Leggi Organiche per l’Amministrazione dipartimentale, 24 novembre 1797.

13Un riordino della rete carceraria esistente si avviò già nel corso della Repubblica Cisalpina, quando si palesò una fase a forte connotazione progettuale, che prevedeva la risistemazione degli spazi di custodia.13 Chiuse le prigioni diocesane e inquisitoriali, si realizzò quindi per le carceri comunali e del Torrone un metodo ispettivo poggiante sulla nuova municipalità.14

  • 15 Si rimanda a Tarozzi 1988, p. 50-65; Tarozzi 1999, p. 379-397; Scannavini 1995, p. 110-125.
  • 16 Sul San Michele in Bosco: Musti 2001, p. 189-206; Raule 1999, p. 33-45. La citazione è tratta da S (...)
  • 17 ASB, Archivio Napoleonico, Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e Commissario di Gov (...)

14Tra 1802 e 1803 si agì invece sui luoghi deputati all’internamento dei rei, grazie alla commutazione delle pene inflitte nel corso del precedente regime papale e a misure sanzionatorie transitorie. Adibito l’ex convento di San Giovanni in Monte a carcere giudiziario, si impiantò una casa di condanna per i giudicati dal passato governo e dal nuovo tribunale del Reno.15 La sede scelta fu il maestoso complesso di San Michele in Bosco, già residenza degli Olivetani, erto su un colle a ridosso della città, «dans une position pittoresque» come notò Stendhal, che nel 1817 visitò l’ex monastero.16 Si installò poi una casa per donne e minori reclusi «a qualsiasi titolo» nei locali di San Gregorio, fuori Porta Roma, sottratti all’amministrazione dell’Opera pia dei Mendicanti, nel frattempo interessata a visibili cambiamenti legati ai nuovi indirizzi sulla concentrazione degli enti assistenziali.17

  • 18 Sull’utilizzo dei patrimoni edilizi delle corporazioni religiose soppresse e la conseguente ridefi (...)
  • 19 ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1803, fasc. «Disposizioni del ministro (...)

15Gli interventi attuati sui luoghi di prigionia bolognesi costituirono senz’altro un aspetto ancora poco indagato di un più ampio progetto di trasformazione della realtà urbana e dei servizi pubblici esistenti, che comprese la periferizzazione delle aree deputate al contenimento della minaccia sociale.18 Premessa per rinnovare la geografia penitenziaria fu la disponibilità dei beni delle corporazioni religiose soppresse e degli spazi d’internamento preesistenti, particolarmente congeniali, per struttura e ubicazione, alle esigenze espresse dal governo, orientato verso la selezione di edifici isolati e imponenti, da rifunzionalizzare secondo criteri razionalistici stabiliti dal celebre architetto Leopold Pollack, già protagonista della rigenerazione urbanistica nella Lombardia austriaca.19

16Tuttavia, dalla disamina della documentazione archivistica, emergono le numerose difficoltà incontrate nell’elaborazione di direttive tese a garantire una coerente gestione dei nuovi istituti. Problema, questo, strettamente legato alle complicazioni che, in età napoleonica, caratterizzarono i processi di uniformazione delle strutture statuali.

  • 20 L’espressione è mutuata da Rao 2011, p. 450. li
  • 21 Si veda Angelozzi – Casanova 2010.

17Lungo il triennio repubblicano, a giusta ragione definito come «il laboratorio del pensiero e delle pratiche politiche dell’Italia contemporanea», la questione carceraria non riuscì infatti a convogliare vere e proprie tensioni intellettuali, analoghe a quelle che interessarono la Francia tra il 1789 e la Costituente.20 In questa fase politica convulsa, la priorità fu quella di reprimere il dissenso attraverso il ricorso a tribunali speciali militari e i propositi di sostituire le disposizioni preesistenti in materia criminale con un nuovo corpus normativo non si tradussero mai in azioni concrete.21

  • 22 Sui problemi relativi al rinnovamento delle prassi di giustizia a Bologna in età francese: Hoxha 2 (...)

18Chiusa la breve parabola austriaca, consumatasi tra luglio del 1799 e giugno del 1800, furono eretti in città luoghi preposti al contenimento dei rei in base al sesso, età e tipologia di reato, conformemente a quanto prevedevano i nuovi indirizzi governativi, finalizzati a delineare un sistema carcerario uniformemente esteso nella Repubblica italiana. Ma questo sforzo di classificazione fu vanificato da una politica penitenziaria fluttuante che rimodellava continuamente tipologie di prigioni e popolazioni internate, senza il supporto di un quadro legislativo e giudiziario stabile e in un clima di progressiva severità verso segmenti della comunità rientranti nell’ambigua categoria della povertà pericolosa.22

  • 23 Beltrani Scalia 1876, p. 412-414, ove si riporta anche l’evoluzione della normativa penale napoleo (...)

19Inizialmente deputati al contenimento di soggetti provenienti entro i confini dipartimentali, gli stabilimenti bolognesi si allinearono gradualmente a uno scenario carcerario nazionale estremamente mutevole che si fondò dapprima, nel 1804, su una distinzione tra gli ergastoli, per i condannati alle pene più dure, e le case di lavoro forzato, per detenuti criminali, correzionali e di polizia, e poi ancora, nel 1808, su un’ulteriore differenziazione tra i già attivi ergastoli e le nuove case centrali, per i condannati a qualsiasi pena maggiore di un anno.23

  • 24 Melzi d’Eril 1865, p. 481.

20La rete reclusiva cittadina stentò ad acquisire una precisa fisionomia. Gravarono sia i continui aggiustamenti che l’immissione di miserabili e di soggetti condannati a vario titolo dai tribunali, incerti sull’applicazione di un complesso di sanzioni detentive a carattere provvisorio.24 E la situazione non migliorò negli anni del Regno d’Italia, nonostante un maggiore impegno nella razionalizzazione del sistema.

  • 25 Guidicini 1887, p. 181-183.
  • 26 ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1806, fasc. «Visita dell’Ispettore Nico (...)
  • 27 Caforio 2016, p. 45-47. Sull’istituzione della casa centrale di San Michele in Bosco, si veda ASB, (...)

21Negli spazi di custodia, come il San Giovanni in Monte, furono immessi delinquenti comuni, disertori e oppositori politici.25 La casa di San Gregorio, adibita nel 1804 a casa di lavoro forzato, venne chiusa solo due anni dopo per l’«indebita permanenza» di oziosi, vagabondi, mendicanti e la carenza di locali riservati alle donne internate.26 Dal 1808 destinato a «maison centrale», il San Michele in Bosco si ritrovò ad accogliere condannati provenienti da un numero sempre crescente di dipartimenti, arrivando a ospitare un migliaio di detenuti, ai quali si aggiunsero non solo prostitute e indigenti inviati dalle forze di polizia, ma anche giovani indocili segnalati dalle famiglie.27

22Lo scarto tra propositi e risultati raggiunti dal governo napoleonico traspare dalla vocazione polifunzionale di questi istituti, i cui complessi disciplinari furono in sostanza ideati dalle amministrazioni locali.

Istanze di sicurezza, istanze di produzione

23L’imponente opera di rinnovamento intentata dai francesi trascurò infatti quasi del tutto il problema della definizione dei regimi interni delle prigioni, che si configurarono come il risultato di prassi dettate da reciproche influenze tra le varie direzioni dei luoghi.

  • 28 Si veda ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1810, fasc. «Cappellani», dispa (...)

24Nella città, gli scarsi interventi di ristrutturazione apportati agli edifici carcerari non permisero una netta separazione tra gli internati, tutti sottoposti a sistema di vita comune diurno e notturno. E poiché non spettava al governo «provvedere alla salute delle anime», si cercò di coinvolgere il clero locale affinché fossero garantiti i momenti da dedicare alla religione, centrali nei programmi detentivi cittadini sei-settecenteschi.28

  • 29 ASB, Archivio Napoleonico, Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e Commissario di Gov (...)

25In una prima fase, in assenza di precisi indirizzi sulle finalità dell’impiego coatto, anche la pianificazione delle attività lavorative fu piuttosto confusa. Sia al San Gregorio sia al Michele in Bosco, i reclusi vennero inizialmente adoperati in attività di filatura e tessitura per conto di piccoli commercianti e, in mancanza di commissioni, in altri lavori di pubblica utilità, come il confezionamento di tele e stoffe da destinare agli ospedali cittadini.29

  • 30 Fondamentali, sul tema, i contributi presenti in Vinciguerra 2002

26Una vera e propria svolta si ebbe nel 1811 quando, in seguito all’emanazione del Codice penale, che palesava la svolta autoritaria del governo, si sancì definitivamente l’obbligo del lavoro in tutte le case di condanna attive.30 Fulcro dei nuovi programmi, allineati alla politica ormai chiaramente repressiva dell’Impero, divenne quindi l’allestimento di laboratori carcerari che avrebbero dovuto contribuire a rinvigorire un’economia segnata dalle guerre e dalle carestie.

  • 31 La citazione è tratta da Correspondance de Napoleon Ier 1867, p. 91-92. Per il progetto di impiant (...)
  • 32 Per il fallimento dei programmi inerenti al lavoro coatto al San Michele in Bosco: Caforio 2016, p (...)

27Così, dietro le pressioni di Napoleone, che ordinava di interessarsi «avec toute l’activité possible du travail relatif aux prisons», sul finire del 1810 il ministro dell’Interno dispose l’installazione di manifatture ad «esclusivo vantaggio dello Stato» nei luoghi di pena italiani.31 Al San Michele in Bosco, ad esempio, si impiantarono fabbriche ove raffinare lana e canapa provenienti dalle zone limitrofe, per evitarne l’esportazione all’estero e dar vita a un circuito nazionale in grado di soddisfare l’approvvigionamento di truppe e soldati. Nonostante l’introduzione di un’attrezzatura all’avanguardia e l’imposizione di ritmi di lavoro estenuanti, la produzione rimase piuttosto scarsa, a causa di deficienze nel rifornimento di materie prime e del mancato addestramento dei reclusi, dovuto a continui trasferimenti ed epidemie. Si tentò quindi di affidare il coordinamento dei lavori a imprenditori privati, seguendo l’esempio di altre «maisons centrales» dislocate in Francia e in Belgio: ma le gare d’appalto andarono tutte deserte e non si riuscì mai a realizzare un sistema propriamente redditizio.32

28La priorità assegnata al criterio produttivo sembra dimostrare lo scarso interesse a rendere le carceri della penisola delle realtà in grado di condizionare positivamente condotte e inclinazioni. Questa tendenza appare confermata anche dalle soluzioni adottate nell’ambito della sorveglianza.

  • 33 Sulla normativa inerente al corpo delle guardie carcerarie del Regno d’Italia, ASB, Prefettura del (...)
  • 34 ASB, Bandi, proclami, leggi, Tomo IV, Circolare del ministro della Guerra Alessandro Trivulzi, 27 (...)

29A dispetto delle direttive ufficiali, tese a formare una classe di custodi delle prigioni italiane selezionata dalle prefetture sulla base di determinati requisiti morali e professionali, a rivestire i panni di guardiani furono a Bologna gli appartenenti al corpo degli sbirri, un tempo addetto alla repressione del crimine alle dipendenze dei tribunali. Notoriamente detestato dalla popolazione per le brutalità commesse e per gli incarichi svolti, tale corpo era stato abolito nel 1797 dai nuovi poteri, in un disegno di rottura col passato.33 Il reintegro dei vecchi esecutori di giustizia in tali mansioni fu attuato nel 1802 dal ministro della Guerra Alessandro Trivulzi con un discreto provvedimento amministrativo finalizzato a impedirne l’immissione nei nuovi apparati polizieschi, dotati di maggiore lustro e decoro, e al contempo, a garantire un modello di custodia militare, in grado di assicurare la sicurezza interna e ostacolare fughe e rivolte.34

  • 35 I risultati relativi alla presenza degli sbirri nelle carceri bolognesi età francese derivano da u (...)
  • 36 Sulla necessità di evitare i contatti tra gli ex sbirri e la popolazione bolognese per prevenire d (...)

30L’esame delle fonti archivistiche permette di appurare come, in età napoleonica, circa il 70% dei secondini in servizio provenisse dalle fila dell’odiata “sbirraglia”.35 La necessità di neutralizzare nelle prigioni, luoghi invisibili per eccellenza, il ricordo del personale legato all’antico regime, che nella società richiamava alla memoria «tempi di infinite violenze» e la convinzione secondo la quale, per operare in contesti così difficili, servissero uomini avvezzi all’uso della forza e della coercizione, generarono effetti funesti.36

  • 37 La presenza di intere famiglie di carcerieri è stata appurata incrociando tabelle del personale, c (...)
  • 38 Si vedano i rapporti conservati in ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1805 (...)
  • 39 Resoconti su problematiche di questo tipo si trovano in ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, (...)

31Il consolidamento di una vera e propria struttura corporativa, favorita da logiche d’ingaggio arbitrarie e prassi di trasmissione familiare del mestiere, accrebbe infatti il potere dei guardiani nella conduzione delle carceri.37 Numerose segnalazioni degli amministratori riguardarono abusi quali aggressioni e percosse, ma anche introduzione illecita di armi, vino, prostitute e furtive uscite notturne per raggiungere bettole e osterie.38 Cospicue furono poi le denunce relative alle ingerenze di queste figure negli affari relativi alle forniture di materiali e alimenti, che influirono negativamente sulle dinamiche preposte al mantenimento delle popolazioni internate.39

Alimenti, élites e miserabili

32La carenza di entrate per i bisogni primari dei detenuti costituì infatti un vero e proprio dramma nella già difficile conduzione degli spazi carcerari, nonostante l’impegno profuso dal governo per uniformare il reticolo di prassi eterogenee esistenti su tutto il territorio nazionale.

  • 40 Sugli istituti di internamento europei d’antico regime: Daunton 1996; Horden – Smith 1998. Per l’a (...)

33Riprendendo tendenze proprie dei luoghi d’internamento attivi in età moderna, i costi di vitto e alloggio dovevano essere sostenuti in larga parte dagli stessi reclusi, con le proprie sostanze e con una porzione dei proventi del lavoro.40

  • 41 Si veda in proposito Formica 1994, p. 281-288.
  • 42 Sui sistemi di ripartizione delle spese carcerarie provvisori antecedenti al 1806, ASB, Archivio N (...)
  • 43 Si veda Terpstra 1994. Per i provvedimenti che interessarono l’Opera pia dei Carcerati nel trienni (...)

34In obbedienza al carattere laico del nuovo ordinamento, i compiti di assistenza materiale verso soggetti dalla comprovata miserabilità, privi di aiuti parentali, divennero invece di esclusivo appannaggio dei pubblici poteri.41 Dal 1806, dopo diverse soluzioni transitorie, il ministero dell’Interno provvide infatti alle spese per quei condannati nel Regno il cui stato di indigenza era stato preventivamente certificato dagli amministratori degli stabilimenti.42 Si estromettevano così, a Bologna, congregazioni e associazioni religiose che per secoli avevano svolto un ruolo di primaria importanza in questo ambito. Emblematico il caso dell’Opera pia dei Carcerati, soppressa nel 1797, che dal 1595 compartecipava regolarmente agni oneri di mantenimento di rei e carcerati poveri in città.43

  • 44 Sulla complicata gestione dei condannati provenienti da altri dipartimenti, si veda ASB, Archivio (...)

35La mancanza di simili apporti, unita alle difficoltà relative allo svolgimento di verifiche su un numero sempre maggiore di individui provenienti da zone lontane, congestionò la gestione economica degli istituti con ripercussioni tragiche sulla qualità della vita degli internati.44

  • 45 I dati sono ricavati dalle petizioni di reclusi e rispettivi parenti inviate ai responsabili del S (...)

36Al San Michele in Bosco, ove nel 1812 si trovavano ormai i condannati dai tribunali di ben tredici dipartimenti, erano appena otto quelli che riuscivano a mantenersi interamente da sé, mentre tra 1807 e 1813, su una popolazione oscillante tra i 650 e i 900 individui, solo in settanta riuscirono saldare i costi della permanenza nello stabilimento grazie all’aiuto dei congiunti.45

  • 46 Si veda in merito ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1803, fasc. «Carità p (...)
  • 47 Per la possibilità lasciata ai detenuti di gestire affari economici, attività proibita ai sensi de (...)

37La consumazione di cibo avariato e insufficiente, la propagazione di malattie «dovute al languore» e alla denutrizione nelle prigioni cittadine indussero le direzioni a chiedere aiuti alla collettività e a elargire concessioni dettate dal pragmatismo che incrementarono quei legami con la realtà circostante, formalmente proibiti, tipici delle realtà carcerarie d’antico regime.46 Tra tutte, la possibilità lasciata ai detenuti di gestire affari economici dentro e fuori le mura per riscuotere somme necessarie alla compera di viveri nei bettolini interni o all’acquisto di medicinali, vestiario e altri generi provenienti dall’esterno, corrompendo guardie e custodi.47

  • 48 La citazione è tratta da Mecacci 1873, p. 99, ove si riportano le disposizioni relative all’obblig (...)

38Si trattava di prassi che mal si conciliavano con il principio di garantire un trattamento uniforme, ribadito nelle circolari ministeriali e puntualmente disatteso. Alle differenze tra chi aveva pochi indumenti e alimenti in più e chi no, si aggiungevano infatti le disparità prodotte dai benefici offerti a carcerati di estrazione aristocratica e facoltosi, che riguardavano non solo l’introduzione di servitori e domestici, ma anche il vantaggio di usufruire di locali separati e di mobilio proveniente dalle dimore d’origine, a dispetto del divieto di «autorizzare privilegi scandalosi in favore dei delinquenti ricchi».48

  • 49 Si veda AAV, Segr. Stato, 1817, r. 95, fasc. 1, fol. 3-4.

39Queste e altre problematiche emersero dalle inchieste promosse dalla Segreteria di Stato che a partire dal 1817 appurarono, anche per le prigioni cittadine, la presenza di coperte «ripiene d’insetti», la mancanza di biancheria, di arredi e i disordini derivanti dalle disuguaglianze tra i singoli.49 Ma fu proprio sulla scorta di tali considerazioni che si avviarono serie riflessioni sull’urgenza di rifondare complessivamente le strutture attive.

Conclusioni

40A Restaurazione avvenuta, anche alla luce delle complicazioni esistenti nelle altre carceri del ricostituito Stato pontificio, i giudizi sull’eredità francese furono impietosi. Proprio da simili constatazioni si approntarono, nella città come altrove, interventi che portarono a un notevole miglioramento delle condizioni materiali dei detenuti, anche grazie al coinvolgimento di parrocchie e comunità locali.

41E tuttavia a Bologna si configurò parallelamente una complessiva riorganizzazione degli spazi carcerari che accoglieva in parte l’eredità di quanto realizzato lungo la parentesi francese.

  • 50 Per il Discolato, si rimanda a Caforio 2021, p. 1-13. Per il Forte Urbano, Santunione – Fabbri 198 (...)
  • 51 Sul programma di modernizzazione delle strutture punitive papali negli anni della Restaurazione, N (...)

42Se nel 1822 si fondò il Discolato, istituto a funzione preventiva e rieducativa per donne e minori, con cui si rilanciava l’antica visione cattolica della detenzione come strumento correttivo legato a logiche assistenziali, solo due anni dopo, nel 1824, si eresse al Forte Urbano una delle prime vere e proprie case di condanna dello Stato, destinata ai giudicati dalle legazioni romagnole, strutturata su norme molto simili a quelle vigenti presso la «maison centrale» del San Michele in Bosco.50 In linea con un programma, avviato da Pio VII, di progressiva sostituzione delle dismesse galere in stabilimenti ove impiegare i rei in attività manifatturiere, la fondazione legittimava la natura punitiva della reclusione, anticipando nei fatti la teorizzazione del carcere penale nello Stato, sancita con il Regolamento gregoriano del 1832.51

  • 52 Si rimanda a Capelli 1998; Lucrezio Monticelli – De Vito, 2021.

43La nuova rete detentiva, sorta grazie alla rielaborazione di pratiche d’internamento consolidate e alla ricezione di alcuni elementi di indubbia modernità dell’esperienza napoleonica, fu soggetta negli anni successivi a un ulteriore processo di specializzazione che comprese il rinnovamento del personale di sorveglianza e una migliore definizione dei regimi interni, seguendo le coordinate di genere ed età della popolazione internata. Ciò avvenne nel quadro di un maturo dibattitto di portata europea, dal quale emerse chiaramente la pluralità di intenti, prospettive e lasciti culturali sulla quale si sarebbero plasmati i sistemi carcerari a cavallo tra XIX e XX secolo.52

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Bibliographie

Bibliografia primaria

Aglebert 1880 = A. Aglebert, I primi martiri della libertà italiana e l’origine della bandiera tricolore o congiura e morte di Luigi Zamboni di Bologna e G.B. de Rolandis tratta da documenti autentici e narrata da Augusto Aglebert, Bologna, 1880.

Correspondance 1867 = Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III, XXI, Parigi, 1867.

Ghirardacci 1605 = C. Ghirardacci, Della historia di Bologna, III, Bologna, 1605.

Guidicini 1868 = G. Guidicini, Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de’ suoi stabili sacri, pubblici e privati, I, Bologna, 1868.

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Notes

1 Si rimanda a Varni 1973; Cavazza 1984.

2 Deyon 1975, p. 120-128; Petit 1990, p. 30-56.

3 Sulla pluralità delle matrici culturali dei sistemi punitivi otto-novecenteschi, si veda Lucrezio Monticelli – De Vito 2021. In particolare, sull’apporto offerto dal modello carcerario cattolico: Lucrezio Monticelli 2021.

4 Archivio di Stato di Bologna (d’ora in avanti ASB), Bandi, proclami, leggi, Tomo II, Proclama d’abolizione del Senato cittadino, 2 giugno 1797.

5 Si veda ASB, Assunteria di Torrone, fasc. 15, «Miscellanee e carte varie», rapporto confidenziale in data 15 settembre 1795 inviato dall’Assunteria di Torrone all’ambasciatore bolognese a Roma. Per analoghe polemiche, ripresentatesi in occasione della morte di Luigi Zamboni: Aglebert 1880, p. 95-97.

6 Per le carceri del Torrone in antico regime si veda Ghirardacci 1605, p. 315; Masini 1650, p. 454. Sulle prigioni comunali: Muzzi 1796, p. 266; Zucchini 1912, p. 5. Per le carceri diocesane e inquisitoriali: Guidicini 1868, p. 500.

7 ASB, Assunteria dei Magistrati, Affari diversi, b. 104, fasc. 5, «Visita delle carceri. Modo che si pratica in Roma», 1671. La congregazione della Visita era composta dal legato apostolico, due uditori della rotae podestà, gonfaloniere di giustizia, vicario del vescovo, dottore dei Tribuni della plebe, giudice del foro dei mercanti, senatore e preside del monte di pietà. L’istituto bolognese venne confermato nel 1621 con breve di Gregorio XV, per il quale ASB, Ambasciata Bolognese a Roma, Carceri e Visita graziosa, b. 260, fasc. «Institutio visitationis Carcerarum in Civitate Bononia e Visitatorum Deputatio». Sull’Opera pia dei Carcerati, ASB, Assunteria dei Magistrati, Affari diversi, b. 104, fasc. 4, «Statuti della Compagnia della Carità de’ poveri carcerati della Città di Bologna fatti nell’anno di nostra salute 1595 confirmati da Mons. Reverendissimo Coadiutore e approvati dalla Congregatione delli Ufficiali». Per un quadro su funzioni e composizione delle opere pie bolognesi, si veda Appari Boiardi 1980; Fanti 2001. Sulle coeve congregazioni romane preposte alla cura dei prigionieri, si rimanda a Paglia 1980.

8 Angelozzi – Casanova 2008. Sul sistema di giustizia dello Stato pontificio in età moderna, si veda Santoncini 1994; Fosi 2007; Bonacchi 1995. Per un quadro generale, relativo alla penisola italiana: Bellabarba 2008; Tedoldi 2008.

9 Caforio 2014.

10 Sull’apparato punitivo-assistenziale pontificio, si veda Piccialuti 2004; Groppi 1994. Sui legami tra internamento claustrale e carcerario, dovuti ad affinità di intenti associati alla segregazione e dei mezzi impiegati per la separazione dal mondo esterno, Heullant-Donat – Claustre – Lusset 2011; Delpal – Faure 2005; Lusset 2010, p. 255-265; Lusset 2012, p. 36-42; Sarg – Lamine 2011, p. 85-104; Jezierski 2006, p. 167-182.

11 Sul San Michele a Ripa, si veda Sellin 1930 p. 533-553; Sirovich 1990, p. 827-845; Lucrezio Monticelli 2007, p. 447-476; Lucrezio Monticelli 2010, p. 397-420; Coccoli 2021, p. 1-21.

12 Si rimanda a Martin 1999, p. 19-27; Porret – Salvi 2015; Schnapper 1991, p. 185-205; Rousseaux – Dupont-Bouchat 1999.

13 ASB, Bandi, proclami, avvisi, leggi, decreti, stampe, Tomo VII, Legge 5 fruttidoro anno VI.

14 Ivi, Tomo XXV, Leggi Organiche per l’Amministrazione dipartimentale, 24 novembre 1797.

15 Si rimanda a Tarozzi 1988, p. 50-65; Tarozzi 1999, p. 379-397; Scannavini 1995, p. 110-125.

16 Sul San Michele in Bosco: Musti 2001, p. 189-206; Raule 1999, p. 33-45. La citazione è tratta da Stendhal 1817, p. 185.

17 ASB, Archivio Napoleonico, Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e Commissario di Governo, Carceri, Vol. II, fasc. «Informationi sulle nuove case d’arresto comunali e case di condanna dipartimentali».

18 Sull’utilizzo dei patrimoni edilizi delle corporazioni religiose soppresse e la conseguente ridefinizione dell’assetto urbano bolognese nel primo Ottocento, si veda Ravaioli 1982, p. 89-119; Godoli 1980, p. 1142-1197. Sulla riorganizzazione territoriale delle strutture assistenziali e ospedaliere a Bologna in età napoleonica: Ferrari 1988, p. 283-291. Sui princìpi della politica urbanistica attuata nella penisola in periodo francese: Simoncini 1987, p. 1-21.

19 ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1803, fasc. «Disposizioni del ministro dell’Interno circa gli edifici da destinare a luoghi per condannati; Archivio Napoleonico, Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e Commissario di Governo, Vol. I, fasc. 7-10, «Arrivo dell’Architetto Pollack. Istruzioni per la visita delle Case di Forza e Carceri». Sull’operato di Pollack, esponente del neoclassicismo italiano e funzionario nella Lombardia asburgica: Mezzanotte 1966, p. 171-190; Scotti Tosini 1984, p. 225-263. Per la ristrutturazione delle carceri nella penisola in età napoleonica si veda Comoli Mandracci 1985, p. 147.

20 L’espressione è mutuata da Rao 2011, p. 450. li

21 Si veda Angelozzi – Casanova 2010.

22 Sui problemi relativi al rinnovamento delle prassi di giustizia a Bologna in età francese: Hoxha 2016, p. 24-30. Sulla politica pauperistica repressiva e le difficoltà relative al rinnovamento delle strutture giudiziarie e legislative in età francese, si veda Dezza 1993, p.101-182; Cavanna 1996, p. 659-760; Liva 1987, p. 167-208.

23 Beltrani Scalia 1876, p. 412-414, ove si riporta anche l’evoluzione della normativa penale napoleonica a carattere provvisorio.

24 Melzi d’Eril 1865, p. 481.

25 Guidicini 1887, p. 181-183.

26 ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1806, fasc. «Visita dell’Ispettore Nicola Raimondi alla casa di San Gregorio e successive risoluzioni del Ministero dell’Interno».

27 Caforio 2016, p. 45-47. Sull’istituzione della casa centrale di San Michele in Bosco, si veda ASB, Bandi, proclami, avvisi, leggi, decreti, stampe, Tomo XVI, decreto 2 febbraio 1808.

28 Si veda ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1810, fasc. «Cappellani», dispaccio del Ministero dell’Interno in data 10 febbraio 1810.

29 ASB, Archivio Napoleonico, Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e Commissario di Governo, Carceri, Vol. II, fasc. «Case di condanna dipartimentali», 1802-1806.

30 Fondamentali, sul tema, i contributi presenti in Vinciguerra 2002

31 La citazione è tratta da Correspondance de Napoleon Ier 1867, p. 91-92. Per il progetto di impianto di manifatture carcerarie gestite dallo Stato, si rimanda a Melzi 1865, p. 493-494.

32 Per il fallimento dei programmi inerenti al lavoro coatto al San Michele in Bosco: Caforio 2016, p. 45-53. Sul ruolo giocato dagli imprenditori privati nella gestione delle case di pena napoleoniche in età imperiale, si veda Carlier 2004, p. 70-105; Petit 1990, p. 126-130; Petit 1984, p. 157-169; Dubbini 1986, p. 15-16; Deyon 1975, p. 120-128; Maugué 2021, p. 42-54.

33 Sulla normativa inerente al corpo delle guardie carcerarie del Regno d’Italia, ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1809, fasc. «Organizzazione delle guardie delle case di forza approvata con decreto di Sua Altezza Imperiale il principe viceré». Su compiti e attività degli sbirri bolognesi in antico regime, si veda Angelozzi – Casanova 2008, p. 35-56. Sulle analoghe competenze dei birri romani: Di Sivo 2002, p. 13-24. Sulla strutturazione delle polizie nei territori italiani tra XVI e XVIII secolo: Antonielli 2002; Antonielli – Donati 2003.

34 ASB, Bandi, proclami, leggi, Tomo IV, Circolare del ministro della Guerra Alessandro Trivulzi, 27 dicembre 1802. Sul rinnovamento dell’apparato poliziesco bolognese in età napoleonica si veda Hughes 1990, p. 30-38; Lignereux 2012. Per il territorio milanese, toscano e piemontese si vedano rispettivamente Antonielli 1993, p. 103-133; Filippini 1980, p. 9-66; Broers 1994, p. 39-57. Sul caso romano, si veda Formica 1994, p. 31-53; Lucrezio Monticelli 2013, p. 39-52. Sull’adozione di simili modelli di custodia di impronta militare nelle coeve carceri europee: Thomas 1972; Foucault 1976, p. 229-231; O’Brien 1992, p. 218-230; Petit 1990, p. 419-467.

35 I risultati relativi alla presenza degli sbirri nelle carceri bolognesi età francese derivano da una statistica effettuata sulla base delle liste degli impiegati, recanti professioni e mansioni precedenti, conservate in ASB, Archivio della Commissione Governativa delle tre Legazioni, b. 22, fasc. «Custodi delle carceri, e loro aggiunti», fasc. «Guardie delle case di Bologna per tutto settembre 1814», fasc. «Elenco dei custodi nelle carceri del dipartimento del Reno pel tutto settembre 1814».

36 Sulla necessità di evitare i contatti tra gli ex sbirri e la popolazione bolognese per prevenire disordini e tumulti, si veda ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, titolo XII, r. 5, 1804, fasc. «Guardie», dispaccio della prefettura del Reno, 30 dicembre 1804.

37 La presenza di intere famiglie di carcerieri è stata appurata incrociando tabelle del personale, carteggi amministrativi e petizioni d’impiego, per i quali ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XX, r. 2, 1804-1813, fasc. «Guardie addette alla casa in S. Gregorio», fasc. «Guardie addette alla casa di forza in qualità di custodi-chiavieri».

38 Si vedano i rapporti conservati in ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1805, fasc. «Visite settimanali». Per l’introduzione di alcool e vino, ASB, Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e Commissario di Governo, Carceri, Vol. I, fasc. 7-10.

39 Resoconti su problematiche di questo tipo si trovano in ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1810, fasc. «Spese ordinarie».

40 Sugli istituti di internamento europei d’antico regime: Daunton 1996; Horden – Smith 1998. Per l’area italiana, Roscioni 2003, p. 101-129; Roscioni 2014, p. 95-108; Groppi 2010, p. 179-229.

41 Si veda in proposito Formica 1994, p. 281-288.

42 Sui sistemi di ripartizione delle spese carcerarie provvisori antecedenti al 1806, ASB, Archivio Napoleonico, 1802, fasc. 7-10, «Invito a provvedere per l’alimenti carcerari». Sulla ripartizione definitiva delle incombenze, si veda ivi, Prefettura del Dipartimento del Reno, 1806, tit. XII, r. 5, fasc. «Sussistenza dei detenuti del Regno», ove si specificano anche le competenze del ministro della Giustizia per il pagamento delle spese dei miserabili non ancora giudicati, previ controlli da parte dei tribunali.

43 Si veda Terpstra 1994. Per i provvedimenti che interessarono l’Opera pia dei Carcerati nel triennio repubblicano, Archivio Apostolico Vaticano (d’ora in avanti AAV), Segr. Stato, 1817, r. 95, fol. 21r-23v, Circolare di Ercole Consalvi del 19 marzo 1817 ai legati e delegati apostolici dello Stato pontificio relativa alla richiesta di informazioni sulle carceri esistenti. Sul sistema di compartecipazione alle spese di mantenimento dei detenuti e condannati a vario a Bologna in antico regime, fondato su un’azione congiunta tra Opera pia dei Carcerati e Camera Apostolica, si veda ASB, Ospedale di Santa Maria della Morte, Istromenti, fasc. 63 e 68.

44 Sulla complicata gestione dei condannati provenienti da altri dipartimenti, si veda ASB, Archivio della Commissione governativa delle tre Legazioni, 1814, b. 23, «Convogli diversi di condannati da diversi luoghi esteri traslocandi ad altre case di condanna fuori Stato»; ivi, Archivio del Governo provvisorio austriaco, 1815, lettera del direttore di San Michele in Bosco al provvisorio governo in data 12 marzo 1815.

45 I dati sono ricavati dalle petizioni di reclusi e rispettivi parenti inviate ai responsabili del San Michele in Bosco conservate in ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1808-1813, Sezione XI, «Petizioni dei Condannati».

46 Si veda in merito ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1803, fasc. «Carità per li carcerati richiesta alli bolognesi»; 1806, fasc. «Ispezioni sopra il pane e gl’alimenti»; 1813, fasc. «Dispaccio del ministro dell’Interno in data 19 dicembre 1813». Sui caratteri di semi-inclusività delle realtà carcerarie italiane rispetto alla società civile tra l’età medievale e moderna: Geltner 2006, p. 1-14; Geltner 2008, p. 151-172; Chiarotti 1992, p. 147-179.

47 Per la possibilità lasciata ai detenuti di gestire affari economici, attività proibita ai sensi del Codice penale del 1810 (Libro I, capo I, art. 31), si veda ASB, Istituzioni Carcerarie, Carte varie, 1808 e Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1813, Sezione XI, «Petizioni dei condannati».

48 La citazione è tratta da Mecacci 1873, p. 99, ove si riportano le disposizioni relative all’obbligo di uguaglianza di trattamento nelle prigioni napoleoniche, emanate nel 1808 dal Consiglio di Stato. Esempi di concessioni di questo tipo si trovano in ASB, Prefettura del Dipartimento del Reno, tit. XII, r. 5, 1812; ivi, Istituzioni Carcerarie, Carte varie, b. 28, fasc. «Prigionieri di Stato».

49 Si veda AAV, Segr. Stato, 1817, r. 95, fasc. 1, fol. 3-4.

50 Per il Discolato, si rimanda a Caforio 2021, p. 1-13. Per il Forte Urbano, Santunione – Fabbri 1981.

51 Sul programma di modernizzazione delle strutture punitive papali negli anni della Restaurazione, Nasto 1999, p. 57-80. Sul rinnovamento delle funzioni assolte dai vecchi luoghi di custodia romani, Grantaliano 2006, p. 23-47. Sulla codificazione penale al tempo di Gregorio XVI si rimanda a Vinciguerra 1998.

52 Si rimanda a Capelli 1998; Lucrezio Monticelli – De Vito, 2021.

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Pour citer cet article

Référence papier

Maria Romana Caforio, « Il governo degli spazi carcerari a Bologna (1796-1815) »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 135-1 | 2023, 193-203.

Référence électronique

Maria Romana Caforio, « Il governo degli spazi carcerari a Bologna (1796-1815) »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 135-1 | 2023, mis en ligne le 11 octobre 2023, consulté le 19 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/13295 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.13295

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Auteur

Maria Romana Caforio

Archivio di Stato di Lecce - mariaromana.caforio@cultura.gov.it

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