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AccueilNuméros137-1Genere, giustizia, guerraSegnare la colpa

Genere, giustizia, guerra

Segnare la colpa

Donne e dovere di testimonianza sulle violenze di guerra nei processi del lungo dopoguerra italiano (1944-2013)
Toni Rovatti
p. 77-96

Résumés

Il saggio esamina il ruolo delle donne nei processi italiani per crimini di guerra e collaborazionismo dibattuti in Italia nel “lungo periodo” (1944-2013), focalizzandosi sulla loro testimonianza come vittime, accusatrici e spettatrici. Attraverso l’analisi di fonti giudiziarie e cronache processuali, si evidenzia il contributo femminile alla costruzione della verità storica nei contesti di giustizia di transizione, attraversati anche da forme di giustizia sommaria. Tra il 1944 e il 1950, le donne emergono come protagoniste di denunce e radicali richieste di giustizia dal basso. Nei processi tardivi dagli anni ‘90, le testimonianze si concentrano invece su memoria e risarcimento morale, spesso affidate a figlie e nipoti delle vittime. Il saggio riflette infine sulle asimmetrie di genere nella magistratura e sulla tensione tra riconoscimento e stereotipizzazione delle voci femminili nei contesti giudiziari.

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Texte intégral

  • 1 Gori 2008; Martini 2015; Nubola 2016; De Luna 2021.
  • 2 «Delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato» che, a differenza dei crimini di guerr (...)

1Accusatrici, testimoni, spettatrici, ma anche imputate, le donne sono fisicamente presenti nelle aule dei tribunali italiani e rappresentate negli atti dei processi per le violenze ai danni di civili commesse dagli occupanti nazisti e dai fascisti durante la Seconda guerra mondiale, dal momento della Liberazione (inizialmente solo di Roma e delle regioni del Sud) fino agli anni Duemila. Chiamate in giudizio dalle Corti d’assise straordinarie per reati militari e politici di collaborazionismo, nonché per comportamenti criminali assunti sotto il governo della Repubblica di Salò tra il ‘43 e il ‘45, compreso il coinvolgimento diretto nell’azione di reparti armati e organismi di polizia politica del fascismo repubblicano, sono state al centro in tempi recenti di numerose e articolate ricerche, anche in prospettiva comparata, su percorsi e rappresentazione pubblica della donna-perpetratrice e della donna-imputata nel contesto dell’immediato dopoguerra.1 Nel presente studio la prospettiva assunta è, al contrario, quella di privilegiare il ruolo di denuncia e di testimonianza – anche silenziosa, concretizzata dalla loro sola presenza – assunto dalle donne in aula in qualità di vittime o spettatrici di violenze di guerra (portate in giudizio sia quali crimini attuati in occasione del conflitto, sia quali crimini di collaborazionismo),2 all’interno di un quadro cronologico ampio che si spinge fino alla tardiva stagione giudiziaria dei Tribunali militari (1994-2013); tenendo di conseguenza in ombra il ruolo delle imputate o prendendone in considerazione l’esperienza a livello analitico solo per definire un quadro di confronto.

  • 3 Fornasari 2013; Fronza 2016.
  • 4 Sebbene fosse stata una ragione pragmatica ad aver spinto il legislatore italiano a procedere in ta (...)
  • 5 Consiglio della Magistratura militare, Indagine conoscitiva sui procedimenti per crimini di guerra, (...)
  • 6 De Paolis 2016, p. 75-77.
  • 7 ATMVe, Sentenza contro Karl Weis, Karl Shäfer, Ernest Plege, Tribunale militare di Verona, 7 febbra (...)
  • 8 In entrambe le fasi processuali i collegi giudiziari straordinari e militari chiamati ad esprimersi (...)

2La punizione legale dei più importanti fatti di sangue commessi in Italia durante la Seconda guerra mondiale contro civili e partigiani, espressione massima della brutalità delle condotte assunte sia da fascisti (in qualità di collaborazionisti) sia da occupanti nazisti, si contraddistingue quale Transitional Justice per un’evoluzione carsica e tortuosa,3 caratterizzata dal costante rinvio al Codice penale militare di guerra, che, introducendo elementi di irretroattività penale con l’estensione delle norme anche ai civili, riflettono l’immagine di una società complessivamente militarizzata dalla guerra totale.4 E, tuttavia, tale punizione risulta frammentata nell’attività giudiziaria di una molteplicità di organismi ordinari e straordinari – Alta Corte di Giustizia, Corti d’assise, Tribunali militari (ma anche Corti marziali alleate e Tribunali tedeschi) – nel corso di quasi sessant’anni. Un “tempo lungo”, che accompagna lo sviluppo dell’Italia repubblicana nella seconda metà del Novecento e a livello giudiziario appare suddiviso in due grandi stagioni di giudizio: una prima incisiva fase processuale che segna l’uscita dal conflitto, tra la metà degli anni Quaranta e la metà degli anni Cinquanta, formalmente interrotta dall’esaurirsi dei procedimenti contro italiani dopo l’Amnistia del 1946 e dal provvedimento di archiviazione provvisoria con cui il procuratore generale militare Enrico Santacroce silenzia le inchieste ancora pendenti contro militari germanici nel 1960;5 e da una seconda fase di “giustizia tardiva”, che si inaugura nel 1994 con l’istruttoria del processo contro l’ex SS Erich Priebke e la scoperta da parte del procuratore militare di Roma Antonino Intelisano di un intero archivio di fascicoli d’indagine su crimini e violenze commesse in Italia nel corso della Seconda guerra mondiale, illegittimamente sottratti al giudizio della magistratura militare territoriale.6 Una scoperta che permetterà l’istruzione, pur molto tardiva, di 18 procedimenti penali contro imputati tedeschi, dibattuti in contumacia davanti ai Tribunali militari italiani tra la fine degli anni Novanta e il 2013 (anno in cui si chiude a Verona il processo di primo grado per la strage di Fragheto-Casteldelci).7 L’ampiezza cronologica dello studio e la specificità delle diverse fasi storiche in cui i processi presi in esame hanno luogo impongono il confronto con quadri culturali sensibilmente diversi, entro i quali mutano non solo la condizione femminile e la percezione di sé delle donne nel contesto italiano, ma anche le finalità politiche che informano i diversi progetti di punizione giudiziaria e, di conseguenza, gli stessi procedimenti penali. Nel lungo periodo in cui si sviluppa l’azione giudiziaria, le voci femminili presenti nei processi per crimini e violenze di guerra riflettono un cambiamento generazionale ed esperienziale, nonché culturale delle donne chiamate a rendere testimonianza, ma anche dei magistrati-uomini che, anche sulla base dei loro interventi, sono chiamati a giudicare in aula reati e imputati per crimini commessi in occasione della guerra, impersonificando in forma plastica il contrasto tra tradizionali asimmetrie di genere (nella magistratura militare persistenti ancora negli anni Novanta) e radicali mutamenti nel frattempo intervenuti nella società e nel diritto.8

  • 9 Sull’ambivalenza latente in merito al giudizio sui crimini sessuali, nonostante il contesto di guer (...)
  • 10 Legge 9 febbraio 1963, n. 66 Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, in Gazz (...)
  • 11 Nell’amplissima bibliografia sul tema, a solo titolo d’esempio: Bruzzone – Farina 1976; Bravo 1995; (...)

3Una presenza al femminile che si distingue già nella prima delicata fase di transizione dalla guerra alla pace, quando il nascente Stato democratico, erede della Resistenza, stenta a rinegoziare la rilegittimazione sociale del monopolio della punizione legale nei confronti degli ex nemici. E le donne appaiono nelle aule come silenziose presenze di controllo: scettiche e diffidenti sentinelle di una giustizia legale in costruzione; ma, in alcuni casi, anche istigatrici di una forma scomposta e popolare di giustizia sommaria. In parallelo all’affermarsi della giustizia legale e del ruolo della vittima all’interno dei processi del dopoguerra, in seguito formalizzato come riconoscimento delle parti civili, le donne si sentono autorizzate a narrare in pubblico e a farsi sempre più interpreti nelle aule dei tribunali della violenza e del trauma subito, direttamente o attraverso l’esperienza di congiunti; finanche nella versione più intima ed estrema rappresentata dalle violenze sessuali e dallo stupro, accolti apparentemente senza riserve nel quadro di guerra,9 dove le “vittime del nemico” non portano responsabilità. Se il riconoscimento dello status di vittima sembra dipendere dalle rappresentazioni offerte dalla cultura giuridica del tempo, ambito di esclusiva competenza maschile in Italia almeno fino agli anni Sessanta – come attesta la piena ammissione delle donne in magistratura solo nel 196310 –, le voci di denuncia e le testimonianze femminili in aula possono considerarsi allora espressione di una condizione di subalternità? Anche nel caso della donna-accusatrice l’esperienza della guerra sembra consumare un passaggio radicale. Se il ruolo essenziale rivestito dalle donne durante il conflitto contribuisce a mutarne collocazione e percezione sociale nel dopoguerra11 – come riflesso in primo luogo del riconoscimento del diritto di voto nel 1946, ma anche confermato dal protagonismo assunto nei tribunali come imputate –, quanto la presa di parola femminile, finalizzata a ricostruire i reati e individuare i colpevoli, si conferma quale elemento chiave nel dipanarsi della lunga definizione giudiziaria della punizione dei responsabili delle più efferate violenze di guerra in Italia? E la rilevanza delle voci femminili, accentuata o meno a seconda dei periodi, come si relaziona all’interno del contraddittorio andamento oscillatorio – ora d’estensione, ora di contrazione – del ruolo loro riconosciuto nella società italiana?

  • 12 Per un esempio di immagini di donne in aula all’occasione del Processo Reder: Cineteca di Bologna, (...)

4A partire da queste domande che attraversano il contesto giudiziario delineato, il saggio si propone di indagare la centralità del racconto e della testimonianza delle donne sulla violenza di guerra in relazione agli altri protagonisti della scena processuale (imputati, avvocati, pubblici ministeri), tracciando un percorso di esemplificazioni di presenze in aula al femminile nel lungo periodo, ricostruite attraverso la documentazione giudiziaria relativa a istruttorie e dibattimenti, nonché le cronache giudiziarie e le immagini delle aule di tribunale pubblicate sulla stampa contestualmente allo svolgersi delle udienze, che fissano singoli momenti dei dibattimenti e definiscono l’immaginario pubblico sui processi per crimini e violenze di guerra.12

  • 13 Un‘anomalia di rilievo a tale cronologia, seppur in questa sede non trattata, è rappresentata dal p (...)

5La struttura cronologica e tematica tripartita adottata nel saggio presenta uno scarto temporale: la prima parte affronta infatti il ruolo di denuncia e testimonianza assunto dalle donne nel primo momento di liberazione dei territori e di passaggio dalla guerra alla pace, pochi mesi temporalmente diversificati a seconda dei luoghi della penisola; la seconda si sofferma sul primo decennio del dopoguerra; mentre la terza parte copre il periodo corrispondente all’ultima fase dei processi, dalla metà degli anni Novanta al 2013. Tale discrepanza riflette lo sviluppo irregolare – sul piano qualitativo e quantitativo – assunto nel tempo dai processi per crimini e violenze di guerra nel contesto italiano.13

L’immediato dopoguerra e la dialettica tra giustizia legale e giustizia sommaria

  • 14 ACdAR, Processo contro Sagna Mario et al., Atti e Produzioni, foto n. 2.; Algardi 1944.

6L’attività dell’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni al fascismo, inaugurata nell’autunno 1944 dal processo a carico dell’ex questore di Roma, Pietro Caruso, e del suo segretario personale, Roberto Occhetto, risulta indissolubilmente legata nella memoria collettiva ad una fotografia: vi è ritratta una giovane donna dagli abiti distinti, attorniata dalla folla e dalle forze dell’ordine nell’aula magna della corte superiore di Cassazione, mentre punta con decisione il dito in forma accusatoria, inveendo in direzione di un uomo che dà le spalle all’obiettivo. La scena è ripresa da Luchino Visconti per conto dello Psychological Warfare Branch, ma è un ufficiale alleato a fissare quest’immagine, che cattura nel clima incandescente della capitale liberata solo da pochi mesi uno dei momenti iniziali del linciaggio che, dall’aula di giustizia alle strade di Roma, fin al fiume Tevere, si scaglia contro Donato Carretta, ex direttore del carcere di Regina Coeli chiamato in aula a deporre solo come testimone d’accusa.14 Come ha ricostruito con dovizia di particolari Gabriele Ranzato, scintilla d’innesco del travolgente sentimento di rivalsa che in un moto di violenza collettiva porta all’assassinio di Carretta, segnando in modo indelebile il momento iniziale della punizione legale dei gerarchi fascisti, è la lacerante rivendicazione di un atto di giustizia e risarcimento pubblico urlata all’unisono da più voci femminili al momento dell’annuncio del rinvio dell’udienza.

  • 15 Ranzato 1997, p. 36.

Improvvisamente in un punto presso il tavolo della Corte si alza, in crescendo, un clamore. Sono toni adirati e scomposti, su cui prevalgono gli acuti delle voci femminili. Tra tutte, come uno schiocco di frusta su una folla già eccitata un grido: «Sei stato tu a far ammazzare mio marito!» Un braccio teso, un indice puntato, colti precisamente dall’obiettivo di un ufficiale alleato, offrono un uomo al furore.15

  • 16 Art. 2, Dll 27 luglio 1944, n. 159 Sanzioni contro il fascismo, in Gazzetta ufficiale 1944a; Dll 13 (...)
  • 17 Portelli 1999, p. 3-8.

7Nel primo procedimento penale avviato, a conflitto ancora in corso, da un organismo giudiziario straordinario appena costituito con il compito di definire in forma esemplare gli addebiti comminati a figure di spicco del fascismo di regime e della Rsi,16 sono infatti chiamate in giudizio due fra le maggiori figure d’autorità di pubblica sicurezza, responsabili dell’ordine pubblico nella capitale tra il 1943 e il 1945, entrambe accusate (tra i molteplici addebiti) di aver collaborato con il Comando della Gestapo di Roma per la realizzazione dell’eccidio della Fosse Ardeatine, consegnando ai tedeschi liste di prigionieri “sacrificabili”. Fra le maggiori stragi naziste in Italia, la più grande realizzata nell’area urbana di Roma, la strage – attuata il 24 marzo 1944 ai danni di 335 persone, con successivo occultamento dei cadaveri, e pubblicamente rivendicata come legittima rappresaglia per l’attentato partigiano di via Rasella17 – si presenta infatti come evento emblematico dell’esperienza di guerra nella capitale, ancora estremamente vivido nella memoria della comunità cittadina, ma soprattutto dei parenti delle vittime, a meno di sei mesi di distanza dai fatti.

  • 18 Ranzato 1997, p. 84-86; Portelli 1999, p. 306.
  • 19 Ranzato 1997, p. 222-223.

8La prima udienza dell’Alta Corte viene fissata per il 18 settembre 1944, ma fin dalle prime ore della mattina un’ampia folla si accalca davanti ai cancelli del palazzo di giustizia e l’Amministrazione militare alleata, rappresentata dal colonello John Pollock, sceglie, per ragioni di ordine pubblico, di rimandare l’apertura del processo ad altra data in forma cautelativa. È questo gesto dilatatorio, che sembra offrire conferma al generalizzato timore di una volontà politica orientata a non adempiere alla giustizia promessa, a far scoppiare in aula la reazione popolare, innescata dalle voci d’accusa di alcune donne. In particolare, sono ricordate le grida di denuncia delle vedove e delle madri degli uccisi alle Ardeatine che, frustrata l’attesa di poter vedere in faccia gli accusati e infranto l’agognato momento di catarsi prefigurato dall’udienza, scagliano la propria rabbia su Donato Carretta, che ignaro del pericolo si è confuso alla folla.18 A fronte dell’esplicito gesto d’accusa della figura femminile catturato dall’obiettivo,19 che lo addita in aula come uno dei responsabili dell’eccidio, Carretta – che a pochi minuti di distanza diverrà oggetto dell’esasperato odio collettivo di una folla ansiosa di rivalsa – mostra un’espressione sorpresa e sembra sollevare le mani in un gesto di impotenza, a chiarimento e spiegazione della propria estraneità ai fatti. È in questo scarto tra i sentimenti espressi dalla postura e dalla gestualità dell’accusatrice e quelli dell’accusato, che prende corpo e appare visibile l’insita contraddizione presente in questa prima fase politica di delicata ridefinizione della legalità democratica, nella quale la dialettica fra giustizia e vendetta risulta ancora strettamente intrecciata e oscillante, a rischio di propendere ora in una, ora nell’altra direzione a partire da semplici sospetti, riversando la rabbia popolare anche su figure marginali o addirittura estranee ai fatti. Così all’interno del palazzo di Giustizia romano, dove avviene un chiaro spostamento di responsabilità da Caruso a Carretta, come sottolinea la cronaca processuale dell’avvocata Zara Algardi, presente in aula come spettatrice.

  • 20 Va ricordato che Carretta, come direttore del carcere, rivestiva comunque responsabilità agli occhi (...)
  • 21 Algardi 1973, p. 75.

Il grido della folla: «Morte a Caruso! Vogliamo Caruso!» raggiunse l’imputato nella stanza dietro l’aula […] al riparo dell’ira del popolo. Nell’aula invece era già presente il principale testimone a suo carico […] assolutamente ignaro di costituire oggetto di risentimento e di odio:20 su di lui invece si riversò, nell’impossibilità di raggiungere Caruso, l’ira incontrollata della folla nella quale si agitavano madri e vedove di detenuti politici, di seviziati, di morti per le violenze di fascisti e nazisti.21

9La donna ritratta nella fotografia22 è in un primo momento identificata da Maria Ricottini – tra i cinque imputati chiamati a rispondere del linciaggio di Carretta di fronte alla Corte d’assise di Roma, il 10 aprile 1946 – con Antonietta Pitotti, vedova Marchesi; riconoscimento in seguito però non confermato in un confronto diretto. La vedova di Alberto Marchesi era assurta all’attenzione pubblica già nel settembre 1944 quale protagonista di un atto d’intemperanza espresso nel corso della prima commemorazione dell’eccidio, quando aveva strappato con i denti da uno stendardo lo stemma sabaudo, ritenuto un’inaccettabile provocazione. Tra il 18 e il 20 novembre 1946, durante una pausa del dibattimento del processo contro i generali Eberhard von Mackensen e Kurt Mälzer, istruito a Roma da una Corte militare britannica, avrebbe inoltre schiaffeggiato in aula l’avvocato Arturo Gottardi, per aver accettato la difesa degli ufficiali responsabili dell’eccidio romano. Già nell’estate 1944 la magistratura antifascista aveva sottolineato il legame inversamente proporzionale esistente tra processi e vendette, individuando nel contenimento della “sete di giustizia” uno degli obiettivi prioritari dell’azione processuale immaginata contro gli ex nemici nel dopoguerra: che avrebbe dovuto fornire «esempi di severa e inflessibile giustizia punitiva, che valgano a restaurare l’ordine morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari».23 Sono tuttavia le figure femminili presenti in aula ad emergere, dopo la Liberazione anche nei territori del nord, fra i principali interpreti del dilaniante sentimento popolare di denuncia dei crimini, attraverso la testimonianza delle proprie esperienze dirette come vittime o – più spesso – facendosi portavoce della narrazione pubblica delle violenze subite da parenti e congiunti.

10Numerose e violente azioni di protesta accompagnano infatti la definizione dei procedimenti apertisi davanti le Corti straordinarie d’assise a partire dal giugno 1945, mettendo in evidenza la diffidenza nei confronti della giustizia legale e delle sue pratiche formalizzate di giudizio, che a lungo permea la società civile italiana; ma anche confermando la persistente minaccia popolare di poter avocare a sé, in ogni momento, la gestione dell’azione punitiva, trovando autonomi canali di sfogo nella giustizia sommaria. Mentre è in corso il primo processo dibattuto dalla Corte d’assise straordinaria di Padova a carico di alcuni membri del Battaglione Muti, il pomeriggio del 16 giugno 1945, la folla presente in aula riesce, ad esempio, a forzare le camere di sicurezza e impadronirsi degli imputati, che vengono trascinati a forza per le vie della città: uno di loro, raggiunto da colpi d’arma da fuoco nel medesimo luogo dove un anno prima era stato fucilato un partigiano, decederà poche ore dopo in ospedale. Anche in questo caso, l’innesco della violenza popolare è da rinviare all’esplosiva miscela rappresentata dal ricordo in aula dell’incommensurabilità della violenza subita e delle sue conseguenze, contrapposto alla percezione della propria impotenza. Se l’aggressione della folla è preceduta dalla commovente testimonianza del padre di un partigiano trucidato, la prima voce a richiamare in aula le violenze attribuite agli imputati è quella di una donna fra il pubblico, a cui – sebbene non compresa tra i testimoni d’accusa – è accordato la parola in qualità di portavoce dei sentimenti dei parenti delle vittime.

  • 24 Martini 2017, p. 229.

Quando poi, di fronte all’ennesima insubordinazione del pubblico, il magistrato pregò i presenti di moderare i toni, un’altra voce si alzò per chiedere «una sola parola di sfogo»: «lasci, signor Presidente, che questo popolo tra il quale vi sono congiunti di uccisi e martirizzati abbia una parola, una sola parola di sfogo. Poi il processo continui regolarmente».24

  • 25 Verbale si dibattimento, ASPd, Cas, b. 832, f. 1; Vita libera 1945.

11Gli spettatori si dimostrano fin dalle prime battute del dibattimento irrequieti: protagonisti di un serrato contrappunto di commento corale alle parole degli imputati e alla continua ricerca di repliche. È però solo alla sorella di un partigiano – tale Marangoni, scomparso nella notte tra il 28 e il 29 giugno 1944 – che il presidente della corte concede irritualmente spazio prima delle testimonianze ufficiali, nell’intento di placare i sentimenti in aula. Come ricostruito da Andrea Martini, la donna interviene brevemente, tenendo per mano una bambina: poche stentate parole d’accusa rivolte all’indirizzo di uno degli imputati in aula – «da un anno c’è la desolazione nella mia casa per colpa di questa canaglia» –, prima di scoppiare in un pianto ininterrotto. Il pubblico ministero le rivolge alcune parole per consolarla, ma il rituale formalizzato del procedimento deve continuare e il presidente la congeda rapidamente, invitandola a «contenere il suo dolore».25 Basta questo breve scambio di battute perché, al termine della seduta mattutina, i quattro imputati siano fatti ripetutamente segno di rabbiose invettive e ricoperti di sputi dagli spettatori intenti a sgombrare l’aula.

  • 26 Grassi 1977b.

12Nonostante la possibilità di costituirsi quali parte civile sia stata esclusa dalle norme istitutive le corti d’assise straordinarie, a differenza di quanto prefigurato dai progetti di giustizia elaborati dal Comitato di Liberazione Alta Italia durante il conflitto,26 la pressione popolare ottiene aggiustamenti marginali alla procedura seguita dai tribunali, che permettono alle vittime, in particolare alle donne, di esprimere il proprio punto di vista. L’uscita dalla guerra e l’educazione alle prassi democratiche impongono infatti un’attenuazione delle passioni attraverso lo slittamento dagli atti alle parole. Un percorso accidentato e doloroso, fatto di fughe ideali in avanti, brusche fermate, regressioni al passato, scandito dalle difficoltà quotidiane determinate dalle precarie condizioni economiche, in cui il paese prova a ricostruirsi in senso materiale e morale. Un ribollente contesto di instabilità, alimentato dal mescolarsi di rivendicazioni politiche legate al passato e di nuove accorate denunce di giustizia sociale, oltre che dai segni sempre più evidenti delle insanabili contraddizioni insite nell’opera giudiziaria intrapresa.

  • 27 Si veda, ad esempio: Arbizzani 1976, p. 291-304.
  • 28 Deposizione di Irnes Bigi (ved. Cervi), Verbale di dibattimento, 9-10-12 luglio 1945, ASRe, Cas, Pr (...)
  • 29 Cervi 1955.
  • 30 Reggio Democratica 1945a.
  • 31 Meloni 2023, p. 408-409.
  • 32 Cervi 1955.
  • 33 Rovatti – Santagata – Vecchio 2024, p. 215, 224-225, 227.
  • 34 Reggio Democratica 1945b.

13Le donne, durante la guerra protagoniste di manifestazioni in cui si intrecciano richieste di generi alimentari e denunce delle inaccettabili condizioni economiche, ma anche per le illegittime incarcerazioni e detenzioni dei propri uomini27 (in Italia, così come in Slovenia, dove per anni rappresentano quasi da sole il fronte interno), si presentano nei primi mesi del dopoguerra fra le principali attrici di una protesta sociale che mescola richieste di inflessibile giustizia punitiva per le violenze subite durante il conflitto a rivendicazioni di “pane e lavoro”, in quello che si delinea nei singoli territori come un processo di rinegoziazione pubblica dei confini di inclusione ed esclusione dalla comunità. Il 9 luglio 1945 di fronte alla Corte d’assise di Reggio Emilia, nel corso del dibattimento del processo contro gli appartenenti alla banda del federale Guglielmo Ferri, interviene come testimone d’accusa Irnes Bigi, moglie di Agostino Cervi.28 È la vedova di uno dei sette fratelli Cervi, per volontà delle autorità della Rsi tutti fucilati (insieme al disertore Quarto Camurri) al Poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943, quale esemplare risposta ai primi attentati partigiani condotti in provincia; e divenuti emblema della Resistenza contadina in Italia già a metà degli anni Cinquanta.29 Intervenuta in udienza insieme a molte altre madri e mogli di uccisi nel corso di azioni di sangue imputate alla banda Ferri (soprattutto gli eccidi di Reggiolo e Villa Sesso, principali capi d’imputazione intorno a cui si sviluppa il procedimento), il ruolo di Irnes Bigi come testimone d’accusa risulta marginale. E tuttavia, la sua presenza in aula, a poche settimane dalla Liberazione, conferma l’importanza per le comunità e le famiglie del riconoscimento istituzionale offerto dai procedimenti, che hanno il potere di trasformare, attraverso i racconti in aula, poi ripresi dalla stampa, episodi rimasti fino a quel momento di carattere privato in esperienze riconosciute a livello pubblico.30 La sua testimonianza di fronte alla corte si sofferma sul momento dell’arresto dei Cervi, di cui è stata testimone oculare, ma indugia soprattutto sull’estenuante e umiliante trafila di ricerche del marito e dei cognati, che ha vissuto invece da protagonista attiva, dalla loro scomparsa dal carcere di Reggio Emilia fino al ritrovamento delle salme nel cimitero di Villa Ospizio.31 Un’esperienza dilaniante ed intima, comune a molti parenti delle vittime, che sovrappone al dolore della perdita il dolore della mancanza di notizie certe. Ed è significativo che sia proprio lei, trentenne ma non la maggiore fra le vedove di casa Cervi, a farsi avanti come interprete ufficiale della tragedia famigliare, mentre è ancora in vita il vecchio patriarca, che diverrà negli anni immediatamente successivi voce primaria del racconto sulla morte dei figli.32 Per quanto non esistano spiegazioni esaustive che diano conto di tale scelta, l’attivismo femminile nella ricerca di informazione sui congiunti scomparsi e nella testimonianza del sacrificio dei propri cari – un tributo di memoria, prima ancora che di giustizia – si evidenzia quale elemento caratterizzante nell’immediato dopoguerra. Irnes, inoltre, è presumibilmente già legata nell’estate del 1945 al cugino Massimo Cervi (che in seguito sposerà), principale figura maschile tra i famigliari non appartenente al nucleo ristretto, che si attiva al suo fianco prima per liberare i sette fratelli, quindi per proteggere e aiutare materialmente vedove e figli dopo la loro uccisione.33 Nel luglio 1945, mentre Irnes interviene in Tribunale, la famiglia Cervi si trova infatti ancora immersa in una battaglia per la sopravvivenza economica, resa ancor più complessa dalle espressioni di conflittualità e minaccia intimidatoria rappresentate dagli incendi, che colpiscono nuovamente il podere di Campi Rossi poche settimane dopo la sua deposizione.34

  • 35 Solo alla fine degli anni Novanta la responsabilità dell’eccidio è stata ricondotta dagli studi sto (...)
  • 36 Rovatti 2004, p. 124.

14Riflesso dell’incursione in un mondo contadino ancor più povero e socialmente isolato (ma è da notare che buona parte delle voci femminili sono di provenienza popolare), rappresentato in questo caso da piccoli proprietari terrieri piuttosto che da mezzadri e affittuari, è la denuncia di Maria Luisa Ghilardini, trentacinquenne sfollata da Forte dei Marmi, interrogata quale testimone della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema nel 1950 nel corso dell’istruttoria del procedimento contro il maggiore SS Walter Reder, rinviato a giudizio presso il Tribunale militare di Bologna nell’autunno successivo.35 Ferita in più parti del corpo ma sopravvissuta all’eccidio, attuato nel piccolo borgo sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca il 12 agosto 1944 ai danni di una popolazione inerme (oltre 400 vittime, in maggioranza donne, vecchi e bambini), Maria Luisa si è presentata al Comando partigiano di Pietrasanta già nel 1945, per denunciare un uomo riconosciuto casualmente per strada che ricorda di aver visto nel corso dell’eccidio intento a ricaricare una mitragliatrice puntata contro di lei e altri civili.36

  • 37 Verbale di interrogatorio di Maria Luisa Ghilardini, Commissariato di PS di Viareggio, 5 marzo 1945 (...)

Aggiungo di aver veduto insieme coi tedeschi un certo Aleramo Garibaldi che ricordo, vicino ad una mitragliatrice, eseguendo ordini ricevuti dai tedeschi. Ebbi occasione di incontrare il Garibaldi a Pietrasanta nel 1945. Lo feci fermare da un Vigile Urbano di Pietrasanta, ma Garibaldi da principio negò di essere stato presente a S. Anna il giorno dell’eccidio, ma poi vista la mia insistenza confessò di essere stato presente. Mi recai successivamente al Comando partigiani segnalando la presenza di Garibaldi, ma costoro dissero di averlo già interrogato e di non aver trovato addebiti a suo carico.37

  • 38 Pezzino 2008, p. 75.
  • 39 Testimony of Aleramo Garibaldi, Valdicastello, 8 ottobre 1944, p. 1-2, Headquarters Fifth Army, Rep (...)

15Denunciato nuovamente nel gennaio del ‘46 al Commissariato di polizia di Viareggio e ancora nel 1950, la sua reiterata accusa appare irrilevante (insieme ad altre relative ad italiani al seguito degli esecutori), ritenuta insufficiente a configurare un’ipotesi di rinvio a giudizio del sospettato – Garibaldi, posto in stato d’arresto per un breve periodo, dichiarerà infatti di essere stato costretto a coadiuvare i perpetratori del massacro –, risolvendosi in un frustrante nulla di fatto sul piano penale.38 Eppure i membri della War Crime Commission della V Armata americana, impegnati in un’inchiesta a ridosso dei fatti, avevano proceduto già l’8 ottobre 1944 all’interrogatorio di Aleramo Garibaldi, individuandolo come portamunizioni dei reparti tedeschi, al quale era stato (zelantemente) consegnato da un ufficiale anche un salvacondotto per poter abbandonare l’area in sicurezza al termine della strage.39 La testimonianza di Maria Luisa Ghilardini mette in evidenza quindi la dissonanza tra una precisa e circostanziata volontà di denuncia – messa in atto dalla donna (vittima diretta della strage) e confermata dagli inquirenti alleati – e l’opacità che al contrario circonda le responsabilità sul piano penale a pochi anni di distanza.

Nel pieno del giudizio: rendere testimonianza della complessità della guerra civile

  • 40 Galimi 2014, p. 202-207.
  • 41 Ranzato 1994, p. XXXIX.
  • 42 Bolzon 2017, p. 183.

16Dalle voci femminili emerge con particolare radicalità, come dimostrano gli esempi proposti, la denuncia in sede giudiziaria delle responsabilità di connazionali. Questi ultimi sono accusati di compartecipazione all’azione di guerra nazista in qualità di collaborazionisti, secondo la configurazione proposta dalla giustizia speciale italiana, che declina il giudizio sui delitti fascisti quali reati di «aiuto al nemico», ossia all’occupante tedesco, secondo il modello delle corti di giustizia francesi.40 Ma i fascisti repubblicani sono anche chiamati a rispondere di crimini e condotte di guerra autonome, espressione viceversa della dura guerra civile combattuta fra italiani: qui è la prossimità fra vittima e carnefice ad assumere la maggiore rilevanza quale elemento di radicalizzazione della violenza, in un intreccio difficilmente districabile fra pubblico e privato, che trasforma la guerra in un «grande contenitore», occasione di espressione di una molteplicità di linee di conflittualità e obiettivi subordinati.41 In questa prospettiva, non appare elemento d’eccezionalità il trasparire di motivazioni a carattere personale alla base delle denunce presentate da donne, non solo nel dopoguerra ma già nel corso del conflitto. La parola femminile mostra così di saper sfruttare a proprio vantaggio la cultura del sospetto fascista, basata sulla delazione, ma anche l’opera punitiva giudiziaria inaugurata dal governo democratico. In questo secondo caso, si assiste a una dissimulazione nel quadro politico-ideologico della Seconda guerra mondiale di specifiche finalità a carattere privato:42 tra le quali figurano conflittualità sociali e di classe nel contesto locale, ma anche contrasti famigliari e personali contraddistinti da esplicite connotazioni di genere, non ritenuti legittimi (o legittimabili) sul piano culturale fuori dal contesto di guerra.

  • 43 Meloni 2019, p. 151.

17Una connotazione soggettiva ed intima delle motivazioni delle denunce presentate da donne, che verrà posta in evidenza anche dalle difese delle imputate per alleggerirne la posizione processuale e argomentarne l’assenza di dolo specifico, ossia la mancata consapevolezza e volontà di operare a fianco dell’occupante in danno allo Stato legittimo, ottenendo spesso verdetti di piena assoluzione.43

  • 44 Verbale di interrogatorio di Rina Mori, 21 giugno 1945, ASPc, Cas, b. 3, f. Mori. R.
  • 45 Reggio Democratica 1946; Sentenza SsCA di Reggio Emilia n. 87, 30 gennaio 1946, ASBo, Pg CdA, b. 32
  • 46 Verbale di interrogatorio di Eleonora Zedda, 2 dicembre 1944, Istoreco. Meloni 2021.

18Così ad esempio Rina Mori, chiamata a rispondere di delazione dalla Corte d’assise straordinaria di Piacenza per aver indicato all’Ufficio politico investigativo della Guardia nazionale repubblicana l’ex compagno come favoreggiatore dei partigiani, ammette di aver compiuto la denuncia, ma insiste sul profilo personale dell’uomo che, dopo aver promesso di sposarla, l’aveva abbandonata dopo il parto senza assumersi alcuna responsabilità economica in merito alla paternità: «Appena nata la bambina, il mio fidanzato non si fece più vedere non dandomi nessuna notizia e abbandonando a me tutto il peso materiale e morale della bambina».44 Ed Eleonora Zedda – giudicata dalla Sezione speciale della Corte d’assise di Reggio Emilia il 30 gennaio 1946 nel “processo alle spie”,45 in cui di fronte ad un’ampia e partecipante platea sono chiamate alla sbarra ben sei donne accusate di sistematica opera di delazione svolta presso l’Upi della Gnr locale – ammette di aver denunciato come partigiano un uomo, poi torturato a Villa Cucchi, con l’intento di rompere una relazione violenta, «perché mi maltrattava e perché mi aveva maltrattato in seguito alle mie richieste dei miei diritti».46

  • 47 Relazione di indagine del commissario di PS Mario Cecioni al TMBo, Viareggio, 5 marzo 1950, p. 5, A (...)
  • 48 Sbriccoli 2009.
  • 49 Nubola 2016, p. 171.

19L’attitudine femminile, volta a privilegiare forme di rivalsa indirette tramite le denunce in un articolato intreccio fra contesto bellico e motivazioni soggettive, appare confermata dalla relazione d’indagine redatta dal commissario di polizia Mario Cecioni nel 1950 e inserita fra i documenti istruttori del Processo Reder: nell’elenco delle persone identificate in merito all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema compare infatti Stefania Pili (nata a Pietrasanta nel 1903 ed «emigrata» nel 1946), vedova Lasagna, responsabile di aver sporto denuncia al comandante tedesco coll. Smitt (sic), indicando il paese quale luogo d’accoglienza di partigiani per vendicare la morte del marito, riconosciuto fascista ucciso nell’aprile 1944 sul monte Gabberi, a poca distanza dall’abitato.47 Il perseguimento di vendette private attraverso le denunce ai tribunali, più che una caratteristica propensione femminile, sembra riflettere però una risposta alla tendenza di lungo periodo del sistema penale a considerare le donne, e quindi la criminalità femminile, principalmente attraverso il prisma della famiglia e della sfera privata, distorcendo la realtà di tale criminalità.48 Un registro linguistico a propria volta utilizzato dalle donne nei processi come strategia difensiva, qualora imputate,49 o per essere maggiormente ascoltate in aula in qualità di accusatrici, sfruttando lo stesso quadro concettuale di genere in cui il contesto giudiziario pregiudizialmente le colloca.

  • 50 Cecilia Villeni, processata dalla Cas di Trieste il 26 maggio 1946, è condannata per collaborazioni (...)
  • 51 Lettera di Cecilia Villeni al GMA, 23 gennaio 1946, ASTs, Cas, b. 16, f. 78/46. Bolzon – Verardo 20 (...)
  • 52 Denuncia delle madri degli antifascisti di Prosecco, 12 settembre 1945, ASTs, Cas, b. 25, f. 153/46 (...)

20Altri procedimenti dibattuti presso la Corte straordinaria d’assise di Trieste nel 1946 confermano la contiguità fra guerra e dopoguerra di queste denunce femminili dal sovrapposto profilo pubblico e privato. Spia di un confronto di genere interno al mondo femminile è, ad esempio, lo zelo e l’acribia che contraddistingue le accuse raccolte dalla comunità israelitica di Trieste nei confronti di Cecilia Villeni, impiegata come avventizia (così come molte altre donne) presso gli Uffici della sezione finanze del Commissariato speciale dell’Operationszone Adriatisches Küstenland-Ozak, denunciata per aver indebitamente sfruttato il proprio ruolo amministrativo a scopo di lucro, rivendendo mobili e oggetti sottratti nelle case di famiglie ebree in cui era stata chiamata a redigere gli inventari dei beni sequestrati.50 Una volontà di disvelamento dei crimini commessi da donne in occasione della guerra che, se mira in generale a sottolinearne gli aspetti di degradante mediocrità rappresentati dall’interesse economico e dal vantaggio personale alla base delle condotte assunte, si gioca esplicitamente anche in un confronto conflittuale e competitivo fra gruppi identitari femminili. In questo contesto non è però l’imputata ad essere oggetto d’attenzione, quanto la provenienza degli elementi d’accusa a suo carico, che mettono in luce uno specifico protagonismo delle donne: la Villeni, già prima del dibattimento, aveva dichiarato in una lettera indirizzata al Governo militare alleato di essere stata ingiustamente denunciata dalla «schiera delle ebree».51 Analoghi indizi di una contrapposizione di genere al femminile si manifestano nel corso dell’attività della medesima corte anche in procedimenti che pongono in diretto confronto le due comunità nazionali – italiana e slovena –, compresenti a livello locale sul territorio istriano e spesso interpreti di un trasversale scontro di classe. Casi innescati da denunce collettive in merito a crimini di guerra subiti, anche completamente al femminile, come quella delle «madri dei martiri antifascisti […] impiccati dai tedeschi a Prosecco», che invocano giustizia contro italiani appartenenti al medesimo contesto locale.52

  • 53 Ranzato 1994, p. XLVIII-XLIX.
  • 54 Meloni 2023, p. 344-345, 427.
  • 55 Sentenza SsCA di Reggio Emilia n. 181, 23 dicembre 1946, ASbo, Pg CdA, b. 32.

21La natura specifica dello scontro nella guerra civile, che non ammette posizioni di terzietà né linee di demarcazione di genere, ma al contrario aspira a colpire il corpo del nemico con “un di più” di crudeltà, facendo leva sui legami affettivi e di parentela, nella parallela aspirazione ad annientarlo fisicamente e umiliarlo moralmente,53 è il quadro di contesto non solo di denunce in cui le donne si fanno portavoce di crimini commessi a danni di altri, ma anche di violenze di guerra commesse direttamente sul loro corpo. Ave Formentini, detta “Lotta”, partigiana di Massenzatico inquadrata nella 76a Bigata Sap (che nel ‘49 sposa il dirigente comunista e giornalista de L’Unità Renato Nicolai),54 depone in aula il 23 dicembre 1946 davanti alla Sezione speciale di Corte d’assise di Reggio Emilia, raccontando in dettaglio le torture e vessazioni sessuali a cui è stata sottoposta, diciannovenne, dalla banda dell’Upi della Gnr agli ordini di Attilio Tesei, dopo essere stata arrestata insieme al padre e al fratello Ennio e condotta a Villa Cucchi nell’inverno del 1944.55

  • 56 Deposizione in dibattimento di Ave Formentini, in Sentenza SsCA di Reggio Emilia n. 181. Meloni 202 (...)

Afferma di essere stata legata nuda su due tavolini con testa in basso e gli arti fissati alle gambe degli stessi tavoli, quelli inferiori divaricati, di esservi rimasta per ore, di avere avuto i capezzoli stretti e attorcigliati da un paio di pinze sì da soffrirne per circa sei mesi, di essere stata unta nelle parti pubenda con materia non identificata e di avere avuto aizzati su di essa due cani che avidamente a lungo leccarono.56

  • 57 Deposizione di Ave Formentini, 20 giugno 1945, ASRe, Cas, Processi, b. 17, f. 1.

22Non è la prima volta che racconta la sua storia, l’ha già fatto nell’estate del 1945 davanti agli inquirenti, specificando anche i tempi della nota «tortura per le donne», durata più di quattro ore.57

  • 58 Antonietta Benni a Silvano Bonetti, 5 maggio 1947, ATMSp, Processo Reder, vol. I, f. 127.

23Antonietta Benni, suora dell’ordine delle Orsoline e maestra dell’asilo rurale di Gardeletta, invia invece una testimonianza scritta al vice-sindaco di Marzabotto Silvano Bonetti nel 1947 per offrire testimonianza diretta dell’efferato eccidio consumatosi nell’oratorio di Cerpiano il 29 settembre 1944 ai danni di donne, vecchi e bambini, a cui è sopravvissuta; ma anche per denunciare le violenze carnali subite da suor Maria Fiori, subito prima di essere uccisa a San Giovanni, e soprattutto da un gruppo di donne superstiti rifugiatesi nel casolare di Cerpiano dove, al termine della strage di Monte Sole, il 6 ottobre 1944 si acquartiera il comando del battaglione esplorante della 16 Panzer Grenadier Division “Reichsführer-SS” agli ordini del maggiore Walter Reder: «Appena arrivati si impadronirono di tutto anche della casa sicché noi dovemmo rifugiarci nuovamente in cantina. Le poche donne giovani che si trovavano in quel luogo dovettero subire l’onta di gravissimi insulti».58 Il racconto dei fatti verrà confermato e ripercorso dalle quattro donne vittime davanti al Tribunale militare di Bologna nella prima parte (svoltasi a porte chiuse) dell’udienza del 28 settembre 1951, stenografata con breve note di sintesi.

B.A. – Eravamo in 4. Dalla cantina sentimmo gli urli. Presero me e l’altra sposa. Ci spogliarono. […]

Il magg. [Reder] era nella casa. Gli ufficiali obbligarono delle donne ad entrare. Ad onta della ripulsa e delle grida di queste infelici usarono loro violenza. […]

Sono sicura che Reder usò violenza ad altre donne in altra parte della casa.

  • 59 Udienza, Processo Reder, 28 settembre 1951, ACDP, 01-286-025/4. I nomi delle vittime sono stati vol (...)

C.L. – C’erano 4 ufficiali […]. Ci obbligarono a spogliarci […]. A me e mia sorella strapparono di dosso i vestiti. Un ufficiale medico ci visitò per sapere se avevamo malattie veneree. Poi ci portarono in camera […]. La mattina all’alba venne il Reder […] prese il posto dell’altro ufficiale e stette tutta una giornata con me. Io dovetti assoggettarmi alla bisogna. Dovetti compiere atti di masturbazione e penis in os.59

  • 60 De Paolis 2012, p. 87-109.
  • 61 La vittimizzazione secondaria delle parti lese si configura quale elemento centrale nei processi pe (...)
  • 62 Vergogna, silenzio e rischio di essere ostracizzate a livello comunitario e sociale contraddistingu (...)
  • 63 Rovatti 2004, p. 40-43; Rovatti 2008, p. 265-266.
  • 64 Il Giornale dell’Emilia, 1951b.

24In entrambi i casi richiamati, ambedue definiti da collegi interamente composti da uomini, sia in Corte d’assise, sia in uno dei pochi procedimenti a carico di imputati tedeschi dibattuto nell’immediato dopoguerra da un Tribunale militare italiano,60 i giudici sembrano in grado di esprimere, se non rispetto e consapevolezza della particolare natura dei crimini subiti (anacronistica, in considerazione di un senso comune e di una cultura giuridica che ancora per 45 anni li considererà reati contro la morale e il costume pubblico),61 un riconoscimento pieno e apparentemente privo di ambiguità della posizione di vittima attribuita alle testimoni chiamate a deporre in udienza. A conferma dell’importanza determinante, nella definizione dei ruoli di genere all’interno delle aule di giustizia (ma non altrettanto all’esterno),62 del contesto eccezionale di guerra e della relativa lettura del conflitto entro cui vengono ricostruiti i reati, ancora vividi e tangibili per il pubblico nei procedimenti dibattuti fino ai primi anni Cinquanta. Una legittimazione pubblica delle donne quali interpreti privilegiate dell’esperienza di guerra subita dalla popolazione civile, che risulta avvalorata dagli archetipi dell’orrore (quali, l’immagine di donne incinte sventrate o il sacrificio estremo delle madri nel tentativo di protezione dei figli), ripetutamente utilizzati in sede processuale e nelle cronache giudiziarie per descrivere l’incommensurabilità delle violenze compiute ai danni degli inermi nel corso delle maggiori stragi, che richiamano insieme in una diade simbolica donne e bambini.63 Per descrivere la strage compiuta da reparti nazisti e da una brigata nera fascista che investe l’abitato di Vinca di Fivizzano, tra il 24 e il 27 agosto 1944, si fa allusione ad esempio «alle urla delle donne e dei bambini “braccati come lepri”»,64 mentre il senatore Mario Berlinguer – avvocato di parte civile nel processo contro gli imputati italiani, dibattuto davanti alla Corte d’assise di Perugia nel 1950 – richiama esplicitamente nella sua arringa forme specifiche di abiette violenze contro le donne:

  • 65 L’Unità 1950.

Questi criminali hanno compiuto delle stragi che soltanto i vili possono compiere […] un raccapricciante rastrellamento di donne e bambini. Li hanno uccisi con torture, hanno violentato le donne, hanno sparato loro addosso imponendo prima di alzare le gonne con scherni e sadismo.65

  • 66 Il Giornale dell’Emilia, 1951a.
  • 67 Il 31 ottobre 1951 Walter Reder è condannato all’ergastolo con degradazione. Il Giornale dell’Emili (...)

25Un diritto socialmente riconosciuto e parallelamente un compito di testimonianza attribuito alle donne, che sembra avvalorarne non solo la presa di parola, ma anche un protagonismo attivo di reazione contro gli imputati nel corso dei procedimenti. Nell’udienza del 25 settembre 1951 davanti al Tribunale militare di Bologna, Elide Ruggeri – ferita e rimasta per un giorno e una notte sotto il cumulo di 80 cadaveri –, durante un confronto diretto sull’eccidio del cimitero Casaglia, si rivolge ad esempio all’ufficiale delle SS Reder, apostrofandolo senza remore con le seguenti parole: «Questa è la verità, bugiardo è lei!». E un’altra donna di Marzabotto attende l’imputato all’uscita per gridargli: «Assassino!».66 Mentre Clorinda Paselli, che ha perso dieci famigliari nella strage di Monte Sole, al termine della replica finale del pubblico ministero avv. Stellacci, prima che il Tribunale si ritiri per emanare la sentenza, lancia roventi invettive all’indirizzo dell’imputato: «Assassino! Fucilatelo! Dieci volte dovrebbe essere fucilato!», poi scoppia in singhiozzi. La rabbia disperata, che le trasfigura il volto, resta immortalata da una fotografia che la ritrae tra il pubblico che affolla l’aula, quale icona dell’ingiustizia di un dolore incommensurabile, indipendentemente dal verdetto.67

  • 68 Art. 12, Dll 22 aprile 1945, n. 142, in Gazzetta ufficiale 1945a.
  • 69 Parziale eccezione è rappresentata da sporadiche esperienze all’interno della giurisprudenza delle (...)
  • 70 Meloni 2024; Celli 2025.
  • 71 Ponzani 2012, p. 3-24.
  • 72 La svolta degli studi sulle memorie femminili della Seconda guerra mondiale, contrassegnata da una (...)
  • 73 Celli 2025, p. 193.

26Per comprendere la rilevanza della presa di parola, delle denunce e della rivendicazione di giustizia di queste donne è necessario tenere in considerazione la forte limitazione a parlare davanti ai tribunali imposta in generale dalle regole di procedura. Il diritto penale classico si dimostra infatti pressoché indifferente ai diritti delle vittime, che non sono considerate al centro della procedura penale. Le norme di tribunali politici e militari si dimostrano inoltre tradizionalmente volte a interdire la possibilità di costituzione di parte civile in rappresentanza delle vittime, come confermano le procedure adottate sia dalle Corti d’assise straordinarie,68 sia dai tribunali militari italiani fino alla metà degli anni Novanta.69 La singolarità delle testimonianze femminili messe in evidenza, per quanto episodica, riflette la sensibilità d’analisi espressa da una nuova generazione di studi, tra cui spiccano le recenti ricerche di Iara Meloni e Lidia Celli,70 intenti a temperare rispetto ai passato, se non a mettere in discussione l’immagine dominante secondo la quale le donne italiane avrebbero osservato nel dopoguerra un lungo e impenetrabile silenzio pubblico sulle esperienze vissute durante il conflitto, in particolare all’interno delle aule di tribunale:71 quale conseguenza delle limitazioni imposte dalla “cultura giuridica” dell’epoca, ma ancor più dalla reticenza della società fino agli anni Novanta.72 Seppur in spazi residuali e angusti, la decisa presa di parola delle donne al termine del conflitto, e in particolare delle partigiane, pur oggetto di pregiudizi da parte degli stessi compagni di lotta, volta a denunciare le violenze subite, sembra acquisire invece un’importanza specifica all’interno della giustizia di transizione, nonostante la portata di tali testimonianze debba ancora essere ponderata, chiarita e analizzata in profondità nei suoi effetti culturali e nelle reazioni suscitate. Ad esempio, ponendola a confronto con la simultanea rappresentazione di genere che ne viene offerta, a livello pubblico, attraverso i resoconti delle udienze pubblicati dalla stampa; o, per dissonanza, con i silenzi e le mancate formalizzazioni delle denunce sulle tosature subite da parte delle donne accusate di collaborazionismo.73

Giustizia tardiva e rivendicazione di memoria. La testimonianza come racconto e risarcimento

27Facciamo un salto di qualche decennio per mostrare come, accanto a indubbie discontinuità, la presenza in aula delle donne come testimoni e protagoniste delle denunce rappresenti una costante di lungo periodo che condiziona i processi sui fatti di guerra.

28Sotto lo sguardo attento delle telecamere televisive e di decine di giornalisti provenienti da tutta Europa, il 7 maggio 1996 si apre davanti al Tribunale militare di Roma il procedimento contro Erich Priebke, capitano delle SS in servizio presso il Comando della Gestapo di Roma, individuato dopo cinquant’anni in Argentina, istradato e chiamato in giudizio per aver preso parte all’eccidio delle Fosse Ardeatine. L’aula di giustizia di via delle Milizie è stracolma di parenti delle vittime (in buona parte appartenenti alla comunità ebraica di Roma, ma anche ex partigiani e partigiane, e gente comune) che si ritrovano, si abbracciano, si parlano sommessamente in un doloroso riconoscersi nel ricordo della sofferenza comune. Le innumerevoli parti civili sono composte in prevalenza da donne, alcune ormai anziane, che si succedono in una lunga processione dolorosa al banco dei testimoni per spiegare, raccontare, ricostruire il massacro per oltre due mesi. Il 1° agosto 1996 alle 17 i corridoi del tribunale sono già gremiti di gente in attesa del verdetto, ma il presidente ordina che i famigliari delle vittime non siano fatti entrare in aula. La sentenza è letta alla presenza dei soli avvocati: Eric Priebke è riconosciuto colpevole ma, essendo il reato di omicidio plurimo considerato prescritto, ne viene ordinata l’immediata scarcerazione.

Ancora qualche istante. Poi dai corridoi, dalle scale, dalla sala giornalisti, dal gruppo dei parenti e degli ebrei, si levano urla di angoscia, di dolore, di rabbia. Molti si stringono l’uno all’altro, senza più trattenere le lacrime. La gente ondeggia, indietreggia, tenta di forzare le transenne che bloccano la strada verso l’aula. Sale in alto un coro terribile: “Boia, boia, boia, nazisti, nazisti, nazisti”. […]

  • 74 Settimelli 1996, p. 33.

Rosetta Stame ha il viso gonfio e tumefatto. Urla, urla. A due passi da lei, la sorella, la vedova Pignotti, che piange appoggiata al muro. […] La signora Spizzichino (sette morti alle Cave) singhiozza, singhiozza. In un attimo la notizia fa il giro di Roma.74

  • 75 Settimelli 1996, p. 34-35; Foot 2000, p. 1180-1181; Portelli 1999, p. 339-345.

29Al fianco di questa comunità femminile di vittime si stringe in poche ore una folla risoluta, che non vuole accettare l’esito del processo e tenta di impedire all’imputato di lasciare l’aula. Centinaia di persone affluiscono davanti al tribunale, dove si susseguono scontri con le forze dell’ordine fino a tarda notte, quando giunge la notizia dell’emanazione di un nuovo mandato di arresto per Priebke.75

  • 76 Portelli 1999; Ponzani 2025.
  • 77 Legge 10 aprile 1951, n. 287 Riordinamento dei giudizi di Assise, in Gazzetta ufficiale 1951.

30Tra l’immagine disperata ma rabbiosa delle donne-accusatrici nelle aule giudiziarie dei primi anni del dopoguerra e quella di queste mogli, sorelle e figlie, ormai avanti negli anni, segnate dal dolore della perdita dei famigliari e dalle conseguenze materiali che ne sono conseguite, ma anche dall’oltraggio rappresentato dalla mancanza di rispetto, riconoscimento, empatia dimostrata dai giudici militari per la loro memoria in un processo svoltosi a cinquant’anni dai fatti, c’è il lungo dipanarsi delle loro esistenze76 e di oltre quarant’anni di storia delle donne nell’Italia repubblicana, dentro e fuori dalle aule dei tribunali. A partire dalla serrata opposizione che conduce alla scelta reiterata di escluderle dalla magistratura ordinaria, sia nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente nel 1947 sia durante il dibattito parlamentare della legge di riordino delle Corti d’assise nel 1951,77 con spiacevoli, se non offensivi pronunciamenti sui motivi di contrarietà all’accesso delle donne alla carriera di giudice, espressi apertamente sia da esponenti politici che da giuristi. Il Presidente onorario della Corte di Cassazione e procuratore di Milano, Eutimio Ranelletti, ribadisce ad esempio, ancora nel 1957, che il mestiere di magistrato

  • 78 Ranelletti 1957, p. 5-6.

richiede intelligenza, serietà, serenità, equilibrio; […] e vuole fermezza di carattere, alta coscienza, […] approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza della legge e della ragione di essa […]. Elementi tutti, che mancano – in generale – nella donna, che […] è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica […] e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti.78

  • 79 Filippini 2022, p. 96-97, 99.
  • 80 Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale, in Gazzetta ufficiale 1996.
  • 81 Sentenza della Corte Costituzionale, n. 561, 10 dicembre 1987 (https://giurcost.org/decisioni/1987/ (...)

31Una storia delle donne nell’Italia democratica contraddittoria: caratterizzata negli anni Settanta da un’eccezionale stagione di riforme legislative frutto del protagonismo politico nelle battaglie sul divorzio, l’aborto, la parità salariale e l’emanazione di un nuovo codice di diritto di famiglia (che scalza nel 1975 rappresentazioni asimmetriche e patriarcali), ma contraddistinta dalla pervicace arretratezza della cultura giuridica che si esprime contemporaneamente nelle aule dei tribunali. Se, ancora nel 1976, nel processo dibattuto a Verona contro i responsabili di una brutale violenza sessuale commessa ai danni di una minorenne, i giudici di Corte d’assise persistono nel condurre l’interrogatorio della parte lesa in forma inquisitoria, soffermandosi sulle sue abitudini sessuali, l’accertamento della verginità, le maliziose allusioni alla sua condotta, attraverso un meccanismo di vittimizzazione secondaria che trasforma la vittima in imputata, suscitando la ferma denuncia dalle avvocate di parte civile e l’imporsi di un nuovo protagonismo del pubblico in aula, ora espressione della soggettività collettiva del movimento femminista, che invade la scena processuale.79 D’altra parte, essendo il reato configurato come delitto contro la morale e il costume pubblico fino al 1996,80 neanche per gli stupri di guerra esiste possibilità di ottenere forme di risarcimento dallo Stato italiano (al contrario che per altre violenze belliche) fino al 1987, quando la Corte Costituzionale riconosce l’inviolabilità del corpo delle donne come diritto fondamentale della persona.81

  • 82 Art. 5, Statute of International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), United Nation (...)
  • 83 A solo titolo d’esempio: Wieviorka 1998; Audoin-Rouzeau – Becker 2000; Baldissara – Pezzino 2004. F (...)
  • 84 Paggi 1996; Contini 1997; Foot 2000.
  • 85 Sull’affermazione del “tempo delle vittime” all’interno dei tribunali, si veda: Salas 2005; Eliache (...)
  • 86 Contini 1997, p. 17.

32Nel tornante storico segnato dalla cesura dell’89, dalla dissoluzione dell’Urss e dalla fine della guerra fredda, ma anche dal ritorno in primo piano del conflitto nelle sue forme più brutali in Europa, con lo scoppio delle guerre in ex Jugoslavia (in conseguenza delle quali, lo stupro viene configurato come crimine contro l’umanità, qualora commesso durante un conflitto armato e diretto contro una popolazione civile),82 un mutato paradigma storiografico riorienta la sensibilità degli studi sulla violenza di guerra, valorizzando aspetti di storia sociale e culturale che privilegiano la dimensione soggettiva, la memoria, il punto di vista delle vittime.83 L’attenzione della comunità scientifica si focalizza in Italia sull’esperienza delle stragi naziste, a partire dal caso emblematico di Civitella della Chiana, che esemplifica lo scarto lacerante fra lo sviluppo della memoria di comunità martiri, rimaste prive di ogni forma di giustizia e riconoscimento, e la narrazione pubblica e istituzionale della Seconda guerra mondiale, incentrata invece sul canone celebrativo della Resistenza.84 Sia gli studi sulle “memorie divise” che spostano indebitamente la colpa delle violenze dai perpetratori ai partigiani, che ne avrebbero istigato l’azione, sia le istruttorie giudiziarie, riaperte a metà degli anni Novanta grazie al rinvenimento di documentazione d’inchiesta indebitamente occultata dalla Procura militare generale, individuano il loro interlocutore privilegiato nelle vittime.85 Gruppi comunitari composti soprattutto da sopravvissuti, vedove e orfani, cresciuti in ambienti connotati dal lutto e dal perpetuarsi del ricordo della propria drammatica esperienza famigliare di guerra: «mi aveva colpito quanto la tragedia appartenesse ancora al presente dei figli delle vittime, i quali ne parlavano come se fosse appena accaduta»,86 afferma nel 1997 Giovanni Contini.

  • 87 Contini 1997, p. 208-210.

Era un lutto collettivo straordinario, e richiedeva un rituale adeguato […], le vedove […] imposero alla comunità uno stile di vita e dei segni per il lutto collettivo che erano profondamente femminili. […] una nuova quotidianità centra[ta] sulla persistenza del ricordo dei morti, sul racconto del modo terribile della loro morte. […] Anche le bambine vennero afferrate da questo vortice rammemorante e narrativo […]. Così la memoria della strage si perfeziona in racconto infinito […], una sequenza narrativa che deve essere completamente coesa, […] [dove] il ruolo di capro espiatorio è svolto dalle vittime innocenti, che hanno dovuto pagare per la colpa di altri. Le vedove, piene di orrore per la cultura maschile della guerra, femminilizzano gli uccisi. Nonostante che alcuni di loro fossero stati in rapporto con la Resistenza e i partigiani, si rivendica per loro, i morti, uno statuto di pure vittime. […] Tuttavia le donne non esprimono solo sentimenti di rassegnazione cristiana. Il loro rancore cerca colpevoli. Insieme al rifiuto del mondo maschile della guerra compare uno specifico desiderio femminile di vendetta.87

33Sono le stesse figlie, ma anche nipoti che, nella ricerca di ascolto, legittimazione pubblica e risarcimento istituzionale del proprio dolore privato, diverranno, a cinque, ma soprattutto dieci anni di distanza, protagoniste della tardiva stagione processuale negli anni Duemila.

34È da sottolineare infatti come siano proprio l’attenzione pubblica e la tensione sociale coagulatasi intorno al processo Priebke a dimostrarsi cruciali per la ridefinizione dell’ascolto delle voci delle vittime davanti ai tribunali militari. È infatti a seguito di un’interpellanza sollevata in occasione di tale procedimento, che la Corte costituzionale ha dichiarato nel 1996 il divieto di costituirsi parte civile davanti ai tribunali militari (previsto dall’art. 270, com. 1 del Codice penale militare di pace) contrario ai dettami costituzionali.88 Sebbene il carattere conservatore della magistratura italiana non ne sia risultato seriamente condizionato, attraverso la riforma che ne è conseguita le vittime hanno ottenuto diritto di parola all’interno delle aule dai tribunali militari. E i testimoni di seconda o terza generazione, pur non avendo vissuto in prima persona gli eventi oggetto d’accusa, sono stati esortati dalla fine degli anni Novanta a comparire in aula quali vittime indirette, dando corpo ad un’originale funzione dalle loro memorie sulle violenze di guerra ad oltre cinquant’anni di distanza. Un campione di umanità sofferente, ferita dalla guerra e dal silenzio sui crimini di guerra nazisti, composto soprattutto da figure anziane, fragili ed emotive, a cui giudici militari e gli avvocati si rivolgono in aula con cautela, ponendo attenzione in primo luogo a rispettarne i sentimenti. Come esemplifica il registro delle domande rivolte a testimoni bambini al momento dei fatti e il tenore del dialogo fra le parti nel dibattimento in aula.

Avv. Andrea Speranzoni (Parte civile): Nell’eccidio chi ha perduto signora Mucci?

Gilda Mucci: Mio zio, la prima cannonata ci ha portato via la testa a Casa Ponci. […]

Avv. Speranzoni: Le ha riferito qualcosa suo papà?

  • 89 Deposizione di Gilda Mucci, ATMVr, Processo Vallucciole, 15 dicembre 2010, p. 50-51.

Gilda Mucci: Sì, ha detto così che c’era... invece di portarli in Germania li avevano uccisi tutti a Monchio.89

Avv. Speranzoni: Le chiedo una cosa signora: era per caso partigiano suo padre?

  • 90 Deposizione di Domenica Caminati, ATMVr, Processo Vallucciole, 15 dicembre 2010, p. 75.

Domenica Caminati: Era niente. Mio papà lavorava la terra dal mattino alla sera e basta. Tutta gente innocente e umile. Io mi commuovo ancora […] Mia mamma non è più stata bene e poi è morta.90

Avv. Speranzoni: Suo papà e suo zio erano, che lei sappia, partigiani oppure no?

Zita Angela Gilberti: No, erano semplici contadini. Mio zio aveva fatto la guerra, era appena a casa perché aveva avuto i quattro figli […]. Mio papà […] non ha mai fatto niente. Erano due persone semplici, contadini, che lavoravano la terra e guardavano solo la famiglia. […]

  • 91 Deposizione di Zita Angela Giberti, ATMVr, Processo Vallucciole, 20 dicembre 2010, p. 13, 17.

Avv. Speranzoni: Io, signora Giberti, se non ha altre cose, altri particolari da aggiungere, ho finito e la ringrazio di essere venuta da Milano fino a Verona oggi.91

35Commozione, disperazione, lacrime entrano in campo a più riprese nei dibattimenti e impongono alle corti militari l’accettazione paziente di ritmi lenti, a volte claudicanti, scanditi dalle parole dei testimoni. Le domande di presidenti e giudici a latere, ma anche di pubblici ministeri e avvocati di parte civile sembrano convergere non tanto nel tentativo di accompagnare i testi nel riconoscimento dei colpevoli, in merito ai quali le dichiarazioni risultano inevitabilmente approssimative a sessant’anni dai fatti, quanto nello sforzo di descrivere sommariamente crimini già definiti in partenza. In tal modo si offre alle famiglie delle vittime una codificazione della propria esperienza di guerra formalmente riconosciuta, a parziale e tardiva soddisfazione di un debito morale contratto dallo Stato nei loro confronti. Un risarcimento in primo luogo memoriale, a cui sono chiamati a partecipare testimoni di seconda o terza generazione, che informa di sé i procedimenti con l’obiettivo di definire una valutazione del danno anche in termini economici.

  • 92 Deposizione di Eugenia Giberti, ATMVr, Processo Vallucciole, 15 dicembre 2010, p. 70.

Diciamo che io sono qua soprattutto per ricordare, perché visto che io non l’ho vissuta, quindi racconto cose che mi sono state dette, quindi non so come dire, però sono qua soprattutto, sia per tutti quelli che sono morti, ma anche proprio per avere visto mia mamma che è morta a 87 anni e per tutta la vita era spaventata da questa guerra.92

  • 93 R. Elias, Victims still. The Political manipulation of crime victims, New York, 1993.

36Il fatto che la voce delle vittime, in particolare delle donne, sia risultata fortemente limitata all’interno dei tribunali militari e per un lungo arco di tempo è un elemento di rilievo da non sottovalutare in funzione delle potenziali strumentalizzazione di questi testimoni: ad esempio, per contenere le rivendicazioni avanzate al di fuori dalle aule e integrarle nella giustizia statale, soprattutto una volta che il loro diritto a esprimersi è risultato finalmente riconosciuto.93 L’incertezza di ricordi acquisiti da altri e l’evanescenza di memorie tardive si presentano infatti come un terreno malleabile, facilmente orientabile a fini giudiziari secondo assi interpretativi precostituiti, perlomeno in relazione al contesto bellico generale, il più delle volte suggeriti dalla pubblica accusa con l’ausilio di periti storici. Si delinea in tal modo uno slittamento dell’asse delle testimonianze processuali tardive, dall’individuazione dei responsabili alla fissazione del ricordo della violenza subita, dall’aggressore alla vittima, dalla descrizione oggettiva al vissuto soggettivo. Uno slittamento che già traspare nella testimonianza scritta a metà degli anni Settanta da Maria Luisa Ghilardini, fra le prime donne-accusatrici del dopoguerra, in cui l’attenzione per i perpetratori si opacizza, mentre il centro della scena viene occupato dallo sforzo di fissare le emozioni suscitate dalla violenza di guerra subita:

  • 94 Testimonianza di Maria Luisa Ghelardini, in Barbieri 1972, p. 70-73.

Davanti al fossetto c’è piazzata una mitragliatrice. La comanda un soldatino tedesco, ma ad aiutarlo c’è un italiano, al quale ordinano di far presto. Nessuno tenta di fuggire […] La mitragliatrice comincia a sparare raffiche, e il piccolo soldato che impugna è tutto scosso. C’è una rassegnazione generale. La gente si stringe, come per farsi coraggio, offrendo però un bersaglio più facile. Io non ho tempo di formulare pensieri. […] La mitragliatrice spara dal basso e falcia tutti quelli che mi stanno innanzi. Vedo cadere mio padre e mia sorella […]. Mio cognato prende una raffica nelle spalle. Cade con violenza. Il suo sangue mi cola tutto addosso. Anch’io mi sento colpita alle gambe e in altre parti del corpo. […] Sono stordita dal dolore e dall’orribile scena. Posso ancora vedere i morti e udire i moribondi che rantolano, i feriti che si lamentano, i tedeschi che osservano. I tedeschi odono qualche voce e riprendono a sparare. […]. Mi sento trafiggere. Penso che mi hanno forato i polmoni. Il sangue mi esce dalla bocca. Ora mi sono rassegnata alla morte.94

37Se l’accusa e i giudici sembrano offrire anche negli anni Novanta un particolare rilievo alle dichiarazioni delle donne, resta da chiedersi se i cambiamenti nel valore e nella funzione della testimonianza delle vittime riflettano i cambiamenti nel posto delle donne nella società o siano più semplicemente il risultato di cambiamenti nel modo in cui le vittime sono rappresentate. Sebbene lo scopo della loro testimonianza non appaia qualitativamente diverso da quello degli uomini nel rintracciare, recuperare, riaffermare una dimensione emotiva dell’esperienza di guerra, la rilevanza quantitativa delle donne tra le parti civili in quest’ultima fase processuale (seppur allo stato attuale delle ricerche, non quantificabile in cifre generali) sembra sottolineare uno specifico desiderio di presenza nelle aule delle donne stesse. Un protagonismo contraddistinto però da un tratto famigliare tradizionale, in qualità di figlie e nipoti, che racconta più di solitudine, isolamento e dei mancati riconoscimenti patiti, che del desiderio di affermazione della propria individualità in un processo di emancipazione che passi attraverso i dibattimenti giudiziari e il desiderio di guardare negli occhi i propri carnefici, comunque, non presenti in aula, come era accaduto alle proprie giovani madri nell’immediato dopoguerra.

Conclusioni

  • 95 Crainz 1992; Rovatti 2015.

38Nei mesi che seguono l’arrivo degli Alleati nelle regioni del centro e del nord Italia e ancor più nel periodo immediatamente successivo all’insurrezione del 25 aprile 1945, il ruolo delle donne nelle inchieste giudiziarie e la loro presenza nelle aule dei tribunali sembra assumere uno specifico carattere di disvelamento della verità sulle violenze e i crimini della guerra appena conclusa: un protagonismo attivo che si dipana nell’impegno per l’individuazione e la denuncia dei colpevoli, soprattutto qualora volto alla formulazione di accuse verso connazionali. Non esenti dalla partecipazione diretta a forme di giustizia sommaria contro gli ex nemici,95 non di rado elemento di innesco di brutali linciaggi collettivi che si sviluppano a partire dalle loro denunce, urlate per le strade e nelle aule, alle donne sembra essere riconosciuto, accordato e legittimato socialmente un ruolo di vittime: quali principali interpreti del dolore di chi non c’è più – parenti, amici, congiunti e compagni di lotta, caduti nel corso del conflitto –, ma anche come protagoniste del racconto diretto delle proprie personali esperienze e “ferite” di guerra.

  • 96 Bruzzone – Farina 1976.
  • 97 Meloni 2023, p. 428.

39Per quanto il racconto della Resistenza resti a lungo una narrazione al maschile,96 la testimonianza delle donne (partigiane e non) nelle aule di giustizia si rivela determinante per ricostruire già nell’immediato dopoguerra il vissuto diretto del conflitto da parte della popolazione civile. In un panorama culturale caratterizzato dall’eccezionalità dei ruoli di genere assunti nel contesto di guerra, che – almeno nella seconda metà degli anni Quaranta – sembra travalicare per inerzia la fine delle ostilità, le figure femminili si fanno spazio nei processi penali in posizione tutt’altro che subalterna, mostrandosi «protagoniste di un difficile percorso di ricerca di giustizia e costruzione di memoria».97

  • 98 Bolzon 2016, p. 319.

40«Motore della giustizia» nella complessa transizione alla pace,98 dopo una lunga fase di latenza della punizione legale, la presenza delle donne nei processi per crimini e violenze di guerra si trasforma negli anni Duemila in commossa descrizione di esperienze e memorie del conflitto custodite per lunghi anni in una dimensione privata. La loro testimonianza diviene testamento morale di vittime invecchiate, di sorelle e figlie addolorate, apparentemente ormai desiderose solo di inserire in una narrazione pubblica riconosciuta le violenze di guerra che hanno stravolto le loro vite. Nonostante il tratto protettivo espresso dall’ascolto attento e fin affettuoso di magistrati e avvocati (o forse in consonanza con esso), le parole delle donne chiamate a deporre sembrano riflettere con maggiore insistenza in questa fase tardiva, al pari delle domande loro poste, ruoli e modelli famigliari tradizionali.

E quando noi siamo andati via […] c’era un militare col fucile puntato a noi; siccome che hanno ammazzato dei vecchi come mio nonno e dei ragazzi come mio fratello che aveva 13 anni, loro non ci hanno fatto niente, ci hanno lasciato andare, ho pensato: «Ci facciamo tenerezza, perché erano vecchi e bambini, non ci hanno fatto niente». […]

  • 99 Deposizione di Z.A. Gilberti, p. 12, 15.

Siamo andati ad abitare tutti a casa di mia nonna, due camere da letto, la cucina e un’altra camera, e c’eravamo mia mamma con cinque figli, ripeto, mia zia con quattro e i miei nonni e le mie due zie. Mia mamma e io siamo andate nei paesi vicini dove non erano stati bruciati a chiedere qualcosa […] chi ci dava qualche centesimo, qualche lira, chi ci dava un asciugamano, chi ci dava ... e così. Poi ho cominciato a[d] andare a lavorare per le case, a fare la donna di servizio per aiutare i miei. Mio nonno è stato molto bravo, come ha fatto non lo so, ha rimesso a posto la casa dove abitavamo tutti e ha messo da una parte mia mamma con i cinque figli e dall’altra mia zia con i quattro figli. Così si lavorava. Io andavo a lavorare a Milano con le famiglie e si tirava avanti.99

  • 100 In questa prospettiva della testimonianza al femminile: Ponzani 2025.

41In conclusione, merita ricordare come la legittimazione a parlare, così come la conduzione dei dibattimenti, resti prerogativa ancora in questa fase di una pratica giudiziaria compattamente maschile, che canonizza – addirittura con maggior pregnanza che in passato – l’immagine delle donne in quella di vittime, in uno rassicurante stereotipo di debolezza, innocenza, impotenza. Il confronto con altre donne, in funzione di giudici e avvocate, avrebbe forse potuto far emergere, pur in testimoni così anziane, altre rappresentazioni del femminile in guerra? Avrebbe forse sollecitato, con maggior forza, il racconto della tormentata convivenza con il trauma e della lotta per la sopravvivenza,100 combattute in prima persona nel lungo dopoguerra? Sono domande che non possono che rimanere aperte.

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Rossi Doria 2007 = A. Rossi Doria, Le donne sulla scena politica italiana agli inizi della Repubblica, in A. Rossi Doria, Dare forma al silenzio: scritti di storia politica delle donne, Roma, 2007, p. 127-207.

Rovatti 2004 = T. Rovatti, Sant’Anna di Stazzema. Storia e memoria della strage dell’agosto 1944, Roma, 2004.

Rovatti 2008 = T. Rovatti, Il caso Reder, in L. Casali, D. Gagliani (a cura di), La politica del terrore. Stragi e violenze naziste e fasciste in Emilia-Romagna, Napoli, 2008, p. 259-275.

Rovatti 2015 = T. Rovatti, Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell’Italia del dopoguerra, in G. Focardi, C. Nubola (a cura di), Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell’Italia repubblicana, Bologna, 2015, p. 15-52.

Rovatti – Santagata – Vecchio 2024 = T. Rovatti, A. Santagata, G. Vecchio, Fratelli Cervi. La storia e la memoria, Roma, 2024.

Salas 2005 = D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Parigi, 2005.

Salvatici 2022 = S. Salvatici, La donna nelle guerre mondiali, in S. Salvatici (a cura di), Storia delle donne nell’Italia contemporanea, Roma, 2022, p. 109-134.

Sbriccoli 2009 = M. Sbriccoli, Deterior est condicio foeminarum: la storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere, in Id., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), Milano, 2009, p. 1247-1266.

Settimelli 1996 = W. Settimelli, Memoria, lacrime e rabbia nell’aula del Tribunale, in Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza (a cura di), Priebke e il massacro delle Ardeatine, Roma, 1996, p. 7-35.

Speranzoni 2012 = A. Speranzoni, Problematiche relative alle parti eventuali nei processi italiani per crimini di guerra, in S. Buzzelli, M. De Paolis, A. Speranzoni, La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari, Torino, 2012.

Tacchi 2009 = F. Tacchi, Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall’Unità ad oggi, Torino, 2009, p. 139 e sq.

Vassalli 1948 = G. Vassalli, Collaborazionismo, in Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti, II Appendice, vol. I, Roma, 1948, www.treccani.it/enciclopedia/collaborazionismo_(Enciclopedia-Italiana)/.

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Wieviorka 1998 = A. Wieviorka, L’ère du témoin, Parigi, 1998.

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Notes

1 Gori 2008; Martini 2015; Nubola 2016; De Luna 2021.

2 «Delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato» che, a differenza dei crimini di guerra – per loro natura configurabili, in forma assai più circoscritta, quali crimini di diritto internazionale – sono punibili esclusivamente dalla legislazione nazionale, sulla base del Codice penale militare di guerra (1941), esteso anche ai non militari, e dei relativi rinvii al Codice penale (1930). In quanto reati di diritto comune che, per la presenza di un dolo speciale – la volontà di aiutare l’occupante tedesco – formano un concorso materiale di infrazioni con i delitti di tradimento, rientrando nella giurisdizione dei tribunali competenti a giudicare i collaborazionisti italiani (Alta corte di Giustizia, corti d’assise ordinarie e tribunali militari fino al 22 aprile 1945; quindi, corti d’assise straordinarie). Art. 5, Dll 27 luglio 1944, n. 159 Sanzioni contro il fascismo, in Gazzetta ufficiale 1944°. Vassalli 1948.

3 Fornasari 2013; Fronza 2016.

4 Sebbene fosse stata una ragione pragmatica ad aver spinto il legislatore italiano a procedere in tal senso nel 1944, ossia la preoccupazione di salvaguardare – almeno in apparenza – con questo artificio il rispetto del principio fondamentale del diritto penale nullum crimen sine lege. Vassalli 1956.

5 Consiglio della Magistratura militare, Indagine conoscitiva sui procedimenti per crimini di guerra, 23 marzo 1999, in De Paolis – Paolo Pezzino 2016, documenti online (www.viella.it/download/4154/4dd6900b08a7/crimini1.pdf).

6 De Paolis 2016, p. 75-77.

7 ATMVe, Sentenza contro Karl Weis, Karl Shäfer, Ernest Plege, Tribunale militare di Verona, 7 febbraio 2013. De Paolis 2012.

8 In entrambe le fasi processuali i collegi giudiziari straordinari e militari chiamati ad esprimersi sui crimini di guerra in Italia sono composti esclusivamente da magistrati uomini (fanno eccezione i minoritari pronunciamenti deliberati dalla magistratura ordinaria dopo il 1963). Il primo concorso pubblico per l’accesso alla magistratura militare, nel quale viene contemplata l’ammissione di candidate donne è infatti del 1990. Artt. 5-6, Dll 22 aprile 1945, n. 142 Istituzione di Corti straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi, in Gazzetta ufficiale 1945a; Md-CdG. Poli 2006.

9 Sull’ambivalenza latente in merito al giudizio sui crimini sessuali, nonostante il contesto di guerra, emblematica risulta la disamina della Cassazione in merito alle «sevizie particolarmente efferate», elencate fra le cause ostativa previste dall’amnistia. DP 22 giugno 1946, n. 4 Amnistia per altri delitti politici, in Gazzetta ufficiale 1946. Battaglia 1955.

10 Legge 9 febbraio 1963, n. 66 Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, in Gazzetta ufficiale 1963; Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni, Gazzetta ufficiale 1957. Di Federico, Negrini 1989; Tacchi 2009.

11 Nell’amplissima bibliografia sul tema, a solo titolo d’esempio: Bruzzone – Farina 1976; Bravo 1995; Gagliani et al. 2000; Rossi Doria 2007; Salvatici 2022.

12 Per un esempio di immagini di donne in aula all’occasione del Processo Reder: Cineteca di Bologna, Fondo Aldo Ferrari - Donazione Costantino e Lucia Della Casa, https://cinestore.cinetecadibologna.it/fotografie_bologna/dettaglio/4438

.

13 Un‘anomalia di rilievo a tale cronologia, seppur in questa sede non trattata, è rappresentata dal processo per i crimini commessi nella Risiera di San Sabba, dibattuto dalla Corte d’assise di Trieste nel 1976 a carico di Dietrich Allers e Joseph Oberhauser, nel quale la presenza delle collaborazioniste si distinse per la specifica fisionomia di testimonianza forzata.

14 ACdAR, Processo contro Sagna Mario et al., Atti e Produzioni, foto n. 2.; Algardi 1944.

15 Ranzato 1997, p. 36.

16 Art. 2, Dll 27 luglio 1944, n. 159 Sanzioni contro il fascismo, in Gazzetta ufficiale 1944a; Dll 13 settembre 1944, n. 198 Norme relative alla composizione e al funzionamento dell’Alta Corte di Giustizia, in Gazzetta ufficiale 1944b.

17 Portelli 1999, p. 3-8.

18 Ranzato 1997, p. 84-86; Portelli 1999, p. 306.

19 Ranzato 1997, p. 222-223.

20 Va ricordato che Carretta, come direttore del carcere, rivestiva comunque responsabilità agli occhi dei romani, non foss'altro per la supposta messa a disposizione delle liste dei detenuti da selezionare per le rappresaglie.

21 Algardi 1973, p. 75.

22  https://it.wikipedia.org/wiki/File:Donato_Carretta,_nel_corso_del_processo_contro_Caruso_viene_accusato_da_una_donna.jpg

23 Grassi 1977a.

24 Martini 2017, p. 229.

25 Verbale si dibattimento, ASPd, Cas, b. 832, f. 1; Vita libera 1945.

26 Grassi 1977b.

27 Si veda, ad esempio: Arbizzani 1976, p. 291-304.

28 Deposizione di Irnes Bigi (ved. Cervi), Verbale di dibattimento, 9-10-12 luglio 1945, ASRe, Cas, Processi, b. 3, f. 22. Meloni 2024; Rovatti – Santagata – Vecchio 2024, p. 236-237.

29 Cervi 1955.

30 Reggio Democratica 1945a.

31 Meloni 2023, p. 408-409.

32 Cervi 1955.

33 Rovatti – Santagata – Vecchio 2024, p. 215, 224-225, 227.

34 Reggio Democratica 1945b.

35 Solo alla fine degli anni Novanta la responsabilità dell’eccidio è stata ricondotta dagli studi storici all’azione del II battaglione del 35° reggimento della XVI Panzergrenadier Division Reich führer-SS; responsabilità confermata dal procedimento dibattuto dal Tribunale militare di La Spezia nel 2005.

36 Rovatti 2004, p. 124.

37 Verbale di interrogatorio di Maria Luisa Ghilardini, Commissariato di PS di Viareggio, 5 marzo 1945, ATMSp, Processo Reder, vol. III, f. 53.

38 Pezzino 2008, p. 75.

39 Testimony of Aleramo Garibaldi, Valdicastello, 8 ottobre 1944, p. 1-2, Headquarters Fifth Army, Report of war crime occurring at Santa Anna, Italy, 16 ottobre 1944, Edwin S. Booth (Major Jagd Commissioner), Exibit L, NARA.

40 Galimi 2014, p. 202-207.

41 Ranzato 1994, p. XXXIX.

42 Bolzon 2017, p. 183.

43 Meloni 2019, p. 151.

44 Verbale di interrogatorio di Rina Mori, 21 giugno 1945, ASPc, Cas, b. 3, f. Mori. R.

45 Reggio Democratica 1946; Sentenza SsCA di Reggio Emilia n. 87, 30 gennaio 1946, ASBo, Pg CdA, b. 32.

46 Verbale di interrogatorio di Eleonora Zedda, 2 dicembre 1944, Istoreco. Meloni 2021.

47 Relazione di indagine del commissario di PS Mario Cecioni al TMBo, Viareggio, 5 marzo 1950, p. 5, ATMSp, Processo Reder, vol. III, f. 33.

48 Sbriccoli 2009.

49 Nubola 2016, p. 171.

50 Cecilia Villeni, processata dalla Cas di Trieste il 26 maggio 1946, è condannata per collaborazionismo, ma assolta dall’accusa di furto per insufficienza di prove. Bolzon – Verardo 2018, p. 547-554.

51 Lettera di Cecilia Villeni al GMA, 23 gennaio 1946, ASTs, Cas, b. 16, f. 78/46. Bolzon – Verardo 2018, p. 551.

52 Denuncia delle madri degli antifascisti di Prosecco, 12 settembre 1945, ASTs, Cas, b. 25, f. 153/46. Bolzon 2017, p. 191.

53 Ranzato 1994, p. XLVIII-XLIX.

54 Meloni 2023, p. 344-345, 427.

55 Sentenza SsCA di Reggio Emilia n. 181, 23 dicembre 1946, ASbo, Pg CdA, b. 32.

56 Deposizione in dibattimento di Ave Formentini, in Sentenza SsCA di Reggio Emilia n. 181. Meloni 2023, p. 344-345.

57 Deposizione di Ave Formentini, 20 giugno 1945, ASRe, Cas, Processi, b. 17, f. 1.

58 Antonietta Benni a Silvano Bonetti, 5 maggio 1947, ATMSp, Processo Reder, vol. I, f. 127.

59 Udienza, Processo Reder, 28 settembre 1951, ACDP, 01-286-025/4. I nomi delle vittime sono stati volontariamente omessi, ringrazio Carlo Gentile per la segnalazione del documento.

60 De Paolis 2012, p. 87-109.

61 La vittimizzazione secondaria delle parti lese si configura quale elemento centrale nei processi per stupro dibattuti in Italia ancora alla metà degli anni Settanta. Filippini 2022.

62 Vergogna, silenzio e rischio di essere ostracizzate a livello comunitario e sociale contraddistinguono nei medesimi anni l’esperienza di altre vittime di stupri di guerra, compiuti nel maggio 1944 sulla Linea Gustav (Basso Lazio) da soldati del Corps Expéditionnaire Français, la cui gestione pubblica risulta sensibilmente influenzata dall’appartenenza dei perpetratori ad un esercito alleato e coloniale; e che – in quanto crimini degli Alleati – non diventeranno mai oggetto di procedimenti giudiziari. Baris 2003; Gribaudi 2005; Forgacs 2021, p. 168-177.

63 Rovatti 2004, p. 40-43; Rovatti 2008, p. 265-266.

64 Il Giornale dell’Emilia, 1951b.

65 L’Unità 1950.

66 Il Giornale dell’Emilia, 1951a.

67 Il 31 ottobre 1951 Walter Reder è condannato all’ergastolo con degradazione. Il Giornale dell’Emilia, 1951c.

68 Art. 12, Dll 22 aprile 1945, n. 142, in Gazzetta ufficiale 1945a.

69 Parziale eccezione è rappresentata da sporadiche esperienze all’interno della giurisprudenza delle corti d’assise ordinarie, a partire dall’ottobre del 1945 nuovamente competenti per i reati di collaborazionismo come sezioni speciali. Dll 5 ottobre 1945, n. 625 Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo, in Gazzetta ufficiale 1945b.

70 Meloni 2024; Celli 2025.

71 Ponzani 2012, p. 3-24.

72 La svolta degli studi sulle memorie femminili della Seconda guerra mondiale, contrassegnata da una fiorente campagna di interviste di storia orale effettuata in Italia a partire dagli anni Novanta (ad esempio: Contini 1997; Portelli 1999; Gagliani et al. 2000; Gribaudi 2005), ha rafforzato la percezione di un pressoché totale silenzio delle protagoniste fino a questa cesura.

73 Celli 2025, p. 193.

74 Settimelli 1996, p. 33.

75 Settimelli 1996, p. 34-35; Foot 2000, p. 1180-1181; Portelli 1999, p. 339-345.

76 Portelli 1999; Ponzani 2025.

77 Legge 10 aprile 1951, n. 287 Riordinamento dei giudizi di Assise, in Gazzetta ufficiale 1951.

78 Ranelletti 1957, p. 5-6.

79 Filippini 2022, p. 96-97, 99.

80 Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale, in Gazzetta ufficiale 1996.

81 Sentenza della Corte Costituzionale, n. 561, 10 dicembre 1987 (https://giurcost.org/decisioni/1987/0561s-87.html#:%7E:text =Le%252…nate%20conferiscono%20il).

82 Art. 5, Statute of International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), United Nation Security Concil Resolution n. 827, 25 maggio 1993. Per la condanna internazionale dello stupro come arma di guerra, si veda: United Nations Security Concil Resolution n. 1820, 19 giugno 2008.

83 A solo titolo d’esempio: Wieviorka 1998; Audoin-Rouzeau – Becker 2000; Baldissara – Pezzino 2004. Fra i più rilevanti momenti d’avvio di questa stagione di studi in Italia: il Convegno internazionale In memory. Per una memoria europea dei crimini nazisti (Arezzo, 22-24 giugno 1994): Paggi 1997.

84 Paggi 1996; Contini 1997; Foot 2000.

85 Sull’affermazione del “tempo delle vittime” all’interno dei tribunali, si veda: Salas 2005; Eliacheff – Soulez Larivière 2021.

86 Contini 1997, p. 17.

87 Contini 1997, p. 208-210.

88 Sentenza della Corte Costituzionale n. 60, 28 febbraio 1996 (https://giurcost.org/decisioni/1996/0060s-96.htm). Rivello 1996, p. 1742; Speranzoni 2012, p. 209-217.

89 Deposizione di Gilda Mucci, ATMVr, Processo Vallucciole, 15 dicembre 2010, p. 50-51.

90 Deposizione di Domenica Caminati, ATMVr, Processo Vallucciole, 15 dicembre 2010, p. 75.

91 Deposizione di Zita Angela Giberti, ATMVr, Processo Vallucciole, 20 dicembre 2010, p. 13, 17.

92 Deposizione di Eugenia Giberti, ATMVr, Processo Vallucciole, 15 dicembre 2010, p. 70.

93 R. Elias, Victims still. The Political manipulation of crime victims, New York, 1993.

94 Testimonianza di Maria Luisa Ghelardini, in Barbieri 1972, p. 70-73.

95 Crainz 1992; Rovatti 2015.

96 Bruzzone – Farina 1976.

97 Meloni 2023, p. 428.

98 Bolzon 2016, p. 319.

99 Deposizione di Z.A. Gilberti, p. 12, 15.

100 In questa prospettiva della testimonianza al femminile: Ponzani 2025.

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Pour citer cet article

Référence papier

Toni Rovatti, « Segnare la colpa »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 137-1 | 2025, 77-96.

Référence électronique

Toni Rovatti, « Segnare la colpa »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 137-1 | 2025, mis en ligne le 12 janvier 2026, consulté le 09 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/16167 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15hoo

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Auteur

Toni Rovatti

Università di Bologna, toni.rovatti2@unibo.it

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  • Introduction [Texte intégral]
    Paru dans Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 137-1 | 2025
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