- 1 Colorni 1945.
- 2 In realtà il lavoro era già completato nel 1942 ma rimase nel cassetto negli anni dell’occupazione (...)
- 3 Tra i più importanti contributi mi sia lecito menzionare: Fubini 1974; Maternini Zonta 1983; Mazzam (...)
1Per chi si interessi alla storia giuridica dell’ebraismo italiano nella prima età moderna, il volume di Vittore Colorni (1912-2005), Legge ebraica e leggi locali, resta un riferimento tuttora indispensabile sull’applicazione del diritto ebraico nella penisola italiana nel corso degli ultimi duemila anni.1 Tuttavia, dalla sua pubblicazione nel 1945, appena tre mesi dopo la liberazione di Milano,2 ad oggi, poco o nulla è stato scritto sulla storia giuridica degli ebrei nella prima età moderna, mentre invece il periodo post-emancipatorio e quello romano e medievale hanno beneficiato di pregevoli aggiornamenti.3
2Appoggiandosi a una ricchissima messe di fonti primarie e sulla disanima di un vasto corpus dottrinale riguardante lo statuto legale degli ebrei, Colorni in Legge ebraica e leggi locali e nel suo testo complementare, Gli ebrei nel sistema del diritto comune,4 dimostrava in modo ineccepibile che con la costituzione dei ghetti nei vari stati italiani agli ebrei era stata riconosciuta un’ampia autonomia tanto amministrativa, con la facoltà di imporre tasse ai propri membri, che giurisdizionale, con la possibilità di stabilire tribunali propri, di cui gli ebrei vennero privati solo con la prima emancipazione in epoca napoleonica e poi in modo definitivo con la costituzione dello stato nazionale.
3Ecco cosa scriveva Colorni a proposito del periodo di oltre due secoli tra la fine del Cinquecento e i primi dell’Ottocento:
- 5 Colorni 1956, p. 25-26.
I rapporti giuridici interni fra ebrei, le legislazioni dei vari stati permettono, in varie epoche, la costituzione di tribunali rabbinici esercitanti l’arbitrato coattivo, o in taluni casi addirittura una ‘jurisdictio’ perfetta. Una volta ammesso – e la dottrina era in buona parte favorevole – il riconoscimento del diritto civile ebraico come legge personale degli ebrei, regolante i loro rapporti interni a preferenza delle norme di diritto comune e locale, ne derivava l’opportunità di consentire l’applicazione del diritto stesso in tribunali propri. Ciò anche al fine pratico di esimere i giudici cristiani dalle difficoltà inerenti all’interpretazione di norme estranee al mondo giuridico romano-canonico, contenute in ampie compilazioni redatte in lingua ebraica e pertanto attingibili solo attraverso traduzioni. I tribunali rabbinici funzionarono, ad onta del parere contrario della dottrina, soprattutto nel ‘600 e ‘700, durante periodi più o meno lunghi, in quasi tutti gli stati italiani: solo lo stato pontificio non ne ammise la costituzione, pur tollerandoli nell’ex-ducato di Ferrara anche dopo la devoluzione del medesimo alla Chiesa (1590).5
- 6 Colorni 1945, p. 307-308. Corsivo mio.
4Colorni deduceva quindi dal riconoscimento da parte degli Stati preunitari il carattere obbligatorio e talvolta esclusivo dell’autonomia giuridica dei tribunali ebraici nelle cause civili tra ebrei i seguenti corollari. Il primo consisteva nel fatto che «gli ebrei preferiscono affidare la decisione delle loro cause civili, anziché ai tribunali dello stato, ad arbitri – per lo più rabbini – scelti fra di loro di comune accordo». Il secondo riguardava invece il tipo di diritto applicato nei fori comunitari, in cui «gli arbitri pronunciano naturalmente secondo il diritto ebraico». Ciò portava infine Colorni alla naturale conclusione, secondo la quale «è lecito porre come logico, almeno in linea normale, il punto seguente: ogni volta che noi troviamo riconosciuto dallo stato un tribunale rabbinico... possiamo dedurre con tranquillità che le pronunce di questo tribunale avvengono esclusivamente in base alla legge ebraica».6
5Per quanto sia indiscutibile l’affermazione secondo la quale i tribunali rabbinici, che furono attivi in Italia durante la prima età moderna (alla stregua di quelli che ci furono in tempi anteriori e che continuano a funzionare sino ai giorni nostri), applicassero la legge ebraica, in ciò che segue si esamina il funzionamento di quei tribunali comunitari alle cui cure venivano affidate la maggior parte delle cause in cui erano coinvolti litiganti ebrei, con competenze civili e in taluni casi anche penali, e che non giudicavano secondo la Halakhah, la normativa legale ebraica, a scapito quindi dell’autorità decisionale dei rabbini in ambito giudiziale e questo nonostante la loro autonomia fosse garantita da privilegi concessi dal sovrano.
- 7 Per una descrizione del fondo Nazione Israelitica si rimanda all’inventario redatto a cura di Ilari (...)
6A tal fine, risulta particolarmente illuminante lo studio della serie archivistica conservata con il nome di Nazione Israelitica presso l’Archivio di Stato di Firenze, una collezione già esautorata nella prima metà dell’Ottocento dalla sua collocazione originaria nell’Archivio della comunità ebraica di Firenze, dove oggi sussistono solo frammenti.7 L’intero fondo fu microfilmato dallo storico italo-israeliano Daniele Carpi (1926-2005) nell’estate del 1954, con un lavoro completato negli anni ottanta, ed è attualmente accessibile al Central Archive for the History of the Jewish People (CAHJP) a Gerusalemme. Sempre a Gerusalemme, l’Istituto Ben Zvi possiede dei registri comunitari fiorentini (Ms. 4202) dal 1699 al 1713 riguardanti prevalentemente questioni di beneficenza e donativi per future spose e che molto probabilmente appartenevano alla stessa collezione.
7Quella della Nazione Israelitica è senza dubbio la più importante raccolta archivistica prodotta dagli ebrei di Firenze durante la loro residenza coatta nel ghetto e una delle più complete e coerenti in Italia. La collezione è composta da 72 volumi scritti principalmente in italiano, con alcuni testi ed espressioni in ebraico, e copre il periodo dal 1620 – quando agli ebrei di Firenze fu concesso il privilegio di stabilire tribunali indipendenti, come i loro fratelli di Pisa e Livorno trent’anni prima (nel 1593) –, al 1808, nel momento in cui, a seguito dell’occupazione francese di Firenze, le porte del ghetto vennero abbattute e gli ebrei ottennero la piena equiparazione di diritti al resto della cittadinanza, perdendo al contempo la loro autonomia giudiziaria.
- 8 Sulle suppliche si veda Grausz-Oliel 2020.
- 9 L’esecuzione materiale delle condanne comminate dal tribunale dei Massari era affidata agli esecuto (...)
8Questa serie archivistica contiene una grande varietà di tipologie documentarie prodotte nel corso dell’attività del Tribunale dei Massari, principale giurisdizione all’interno della comunità ebraica, “la nazione ebrea” secondo l’uso dell’epoca. La documentazione prodotta dal Tribunale è infatti costituita da registri relativi alle cause discusse in questo foro, ristretti di sentenze, atti che accompagnavano le pratiche, suppliche dirette tanto a questa magistratura che alle autorità granducali,8 nonché registri delle pene imposte dai Massari (che andavano da multe, pignoramento fino alla carcerazione e l’esilio degli imputati),9 citazioni e atti di cancelleria vari, tra cui i risultati delle elezioni dei Massari, carte dotali e mondualdi, categoria quest’ultima di cui si tratterà più avanti. Essa ci mostra l’estensione delle competenze giurisdizionali del tribunale in quasi tutti gli ambiti della vita ebraica a Firenze, nei rapporti commerciali, in questioni amministrative, nelle cause civili e penali, nell’erogazione di sussidi e nella riscossione delle tasse.
9Nonostante il fatto che l’attività del Tribunale dei Massari si estenda sull’arco di quasi due secoli, sono stati qui selezionati tre documenti appartenenti tutti all’ultimo terzo del XVIII secolo. Scelta giustificata dal fatto che solo in questo periodo, quando l’autonomia giuridica ebraica si trovava sempre più contestata, sotto il fuoco delle riforme legali promosse dal governo lorenese della Toscana nello spirito di centralizzazione istituzionale e unificazione legale, i dirigenti della comunità furono costretti a difendere e a giustificare retrospettivamente di fronte alle autorità toscane un sistema giuridico che aveva regolato la vita ebraica in modo pressoché indiscusso nei duecento anni precedenti, rivelandone i meccanismi di funzionamento e l’estensione degli ambiti di competenza giuridica.
10Il primo documento descrive sinteticamente la composizione di questo tribunale, il secondo dà un’idea delle sue competenze e funzioni, mentre il terzo presenta un caso di conflitto di competenza tra questo tribunale comunitario e altre istanze giudiziarie dello Stato toscano.
- 10 Tra i pochi lavori recenti basati su una ricognizione complessiva del fondo Nazione Israelitica: Si (...)
11Questi documenti, fino ad oggi sfuggiti quasi completamente all’attenzione degli studiosi,10 ci forniscono uno strumento unico per lo studio della vita ebraica fiorentina e un’occasione di constatare il suo elevato grado di litigiosità nella prima età moderna. Tuttavia, in questa sede saranno utilizzati per una miglior definizione dell’inizio della modernità ebraica, secondo un modello valido anche per altre comunità ebraiche dell’Italia centro-settentrionale, dove esistevano istituzioni giuridiche simili.
- 11 La bibliografia sul ghetto di Firenze è consistente tra cui in ordine alfabetico: Boralevi 1980; Ca (...)
12La comunità ebraica di Firenze alle soglie del Settecento contava circa 600 ebrei su una popolazione cittadina complessiva intorno ai 65 000 abitanti.11 Per gli ebrei fiorentini il ghetto era una realtà che da oltre un secolo aveva determinato il profilo della loro vita associativa e la loro stessa identità culturale e spirituale. Il ghetto era stato istituito a Firenze nel 1571 sotto il regno del granduca Cosimo I de Medici (1519-1574), come parte di una ristrutturazione dell’intero sistema amministrativo granducale volto a un maggior controllo del territorio e alla centralizzazione del potere. Per gli ebrei, come ha magistralmente mostrato Stefanie Siegmund, ciò portò alla costituzione di una comunità organizzata in base a un regolamento interno, con le proprie istituzioni di governo beneficianti di un notevole margine di autonomia e soprattutto alla formazione di una nuova classe dirigente non più ruotante intorno alla figura del banchiere e del prestatore, ma costituita da mercanti e artigiani.
- 12 Calafat 2015.
- 13 I Ginesi sono attestati a Lugo e a Venezia nel Settecento in relazione al commercio di spezie cf. U (...)
- 14 Cosimo Braccini (1701-1781), notaio fiorentino.
- 15 Su questa figura di notabile, importante gioielliere fiorentino, e sulla sua famiglia Liscia Bempor (...)
13Riguardo alla struttura del Tribunale dei Massari disponiamo di una succinta ma eccellente descrizione in un rapporto al Granduca del 25 agosto 1752 firmato dai massari in carica per quell’anno. Si tratta con ogni probabilità di un’“informazione” che il Tribunale aveva redatto in seguito a una supplica esaminata dalla Consulta fiorentina, istituzione creata nel 1600 per dare pareri a proposito delle richieste sottoposte al Granduca.12 In questo documento si fa riferimento a una questione procedurale emersa nel corso di una causa, di cui ignoriamo la natura, tra Sansone Ginesi di Lugo in Romagna e la società Cesare di Laudadio Modona e fratelli di Firenze.13 Gli interessi di Ginesi, non risiedendo a Firenze, erano rappresentati dal procuratore Dr. Cosimo Braccini,14 il quale aveva a sua volta nominato Moisé Vita Finzi come suo sostituto con capacita per agire in tale causa.15 Dal momento però che il Finzi era uno dei 15 membri del governo della comunità ebraica di Firenze, Modona aveva chiesto al Granduca che la sua nomina a procuratore fosse invalidata invocando il probabile conflitto tra le competenze giuridico-amministrative del Finzi e il suo ruolo di requirente nella detta causa. I rappresentanti del Tribunale dei Massari ricusavano il ben fondato di tale richiesta spiegando al Granduca che
- 16 ASF, Nazione Israelitica, filza 49 (suppliche al Granduca), c. 250 [Anno 1752]. Il documento è ripo (...)
Il Governo della Nazione Ebrea al presente commorante in Firenze resta composto di numero quindici persone dal qual numero ogn’anno rispettivamente ne vengono prescelti tre, quali formano il solito ordinario Tribunale de Massari. I Massari poi eletti o prescelti come sopra appena resi tali mediante l’approvazione del magistrato de Nove, restano, specialmente nella giudicatura, indipendenti dal restante corpo costituente il Governo della Nazione Ebrea, al quale non hanno verun obbligo render conto del da loro operato.16
- 17 Sino alla riunione in un’unica entità giuridica della nazione italiana e della nazione levantina ne (...)
14Da quanto precede, risulta che la massima magistratura comunitaria era costituita da tre membri, detti Massari o in ebraico Parnassim, che venivano eletti ogni anno a Rosh Hodesh, il capomese del mese ebraico di Iyyar (intorno cioè ad aprile e maggio del calendario gregoriano) tra i quindici membri del governo della comunità e da questi completamente indipendenti, garantendo così, a dire dei Massari e contrariamente a quanto sostenuto da Cesare Laudadio che invocava invece il principio nemo in propria causa judex, la separazione tra istanze giudiziarie ed esecutive all’interno della “Nazione degli ebrei”.17
- 18 Sulla storia di questa istituzione si veda Notizie istoriche del magistrato dei Nove, ASF, Nove con (...)
15Meno netta invece era la separazione tra potere legislativo e giudiziario. Infatti, al Tribunale dei Massari fu riconosciuto dal Granduca anche il privilegio di emanare e promulgare leggi, nonché di stabilire multe pecuniarie e altre pene, compresa la reclusione e in alcuni casi eccezionali l’esilio dai territori del Granducato, nei limiti della compatibilità con la legislazione statale e sotto il controllo, molto vago, del Magistrato dei Nove Conservatori, organo che sovrintendeva all’amministrazione della giustizia in tutta la Toscana.18 Ai Massari incombeva inoltre l’elezione degli ufficiali della scuola italiana e levantina e altri addetti alla gestione della vita comunitaria. Solo il cancelliere era un impiegato fisso della comunità.
- 19 Su questo personaggio si veda Viterbo 1997, p. 49.
16Un esempio delle prerogative di questa corte, largamente eccedenti quelle della semplice “giudicatura” secondo il termine usato nel primo documento, ci è data in una lista del 1785 in cui, come ogni anno subito dopo l’elezione di tutti i funzionari della comunità, il cancelliere del Tribunale dei Massari della Nazione Ebrea, all’epoca Raffaele Calò,19 stabiliva un lungo elenco di atti normativi che venivano esposti all’ingresso delle due sinagoghe del ghetto:
- 20 ASF, Nazione Israelitica, filza 25, carta 53 [anno 1750], documento riprodotto in appendice II.
Non mancheron all’obbligo che mi corre di rammemorare ogn’anno le Ascamot e Taccanod [accordi e decreti] che ci sovrastano con pena di חרם [scomunica] acciocché niuno possa allegarne ignoranza. Qui appo ne faccio la menzione di tutte distintamente in succinto come segue: Il kerem [scomunica] contro le compre di robe rubate; quello sopra il pagamento dell’annuali imposizioni; non doversi mandare i nostri piccoli figlioli con Goim e Guiod [uomini e donne gentili] senz’essere accompagnati dalla scemira [sorveglianza] opportuna; non potersi negoziare in quattrini forestieri; la proibizione de giochi di carte e dadi; il kerem [scomunica] contro il trafficare con pesi e misure non giuste; la proibizione di giocare né i luoghi che li goim [non ebrei] chiamano Kalti; […] il kerem [scomunica] contro il tosare ne scemare in alcun modo le monete d’oro e d’argento; la proibizione di non poter sciattare né far sciattare tanto in Firenze che fuori di Firenze cinque miglia all’intorno niuna sorte di בהמות [bestie] grosse senza esser permissione concertata prima con li signori Massari pro tempore…20
- 21 Va tuttavia fatto presente che la Halakhah stessa, almeno a partire dai suoi sviluppi a partire da (...)
17Come si può constatare da questo breve estratto, le disposizioni riguardavano un’ampia gamma di argomenti di ordine pubblico, suntuario, religioso ed economico, dal divieto del gioco dei dadi a questioni relative al fisco e al commercio, ma soprattutto la maggior parte di esse era assortita in caso di inosservanza dalla minaccia di Herem, la scomunica, strumento che è bene notare fosse in mano ai Massari e non ai rabbini.21 Dall’esame della prassi e delle disposizioni interne che regolano il funzionamento del Tribunale dei Massari si nota facilmente che la realtà è ben diversa da quella che Colorni derivava dal principio di autonomia giuridica. Non solo il Tribunale dei Massari non era un tribunale rabbinico, ma la legge che vi si applicava non era necessariamente ispirata alla Halakhah e questo nonostante le autorità granducali avessero accordato agli ebrei, come si legge nelle costituzioni del 31 luglio 1639:
La potestà di decidere, giudicare e imporre sanzioni, secondo i loro costumi e secondo gli usi ebraici in tutte le cause tra litiganti ebrei, come era stata concessa ai capi degli ebrei in Pisa e Livorno (nel privilegio di Ferdinando de’ Medici nel 1593).22
- 23 A Livorno il capitolo XXV delle lettere patenti del 1593 aveva investito i Massari dell’autorità gi (...)
18Dalla rivista sistematica degli atti e dei procedimenti del Tribunale dei Massari di Firenze, emerge incontestabilmente che mai un rabbino ricoprì la carica di giudice nel principale foro giudiziario della comunità.23 I rabbini avevano apparentemente solo la giurisdizione sui tribunali religiosi, i Batei Din, con competenze quasi esclusivamente limitate al diritto matrimoniale ebraico (dinei ishut) e a questioni rituali, tra cui la procedura di scomunica ma non la sua esecuzione. Inoltre, sebbene questo tribunale si sia regolarmente occupato, come giustamente sottolinea Colorni, di cause civili di ogni genere, da quelle commerciali, finanziarie, a quelle condominiali o successorie, i riferimenti al diritto ebraico sono praticamente inesistenti mentre sembrerebbe che le sentenze siano pronunciate sulla base dello Jus Commune e della legge consuetudinaria vigente nello stato toscano. Questo spiega la pratica diffusa di affidarsi ad avvocati non ebrei per assistere i litiganti nelle cause più importanti, come risulta per esempio nel primo documento riportato in appendice con il ricorso a un procuratore non ebreo quale il Braccini. Non solo nelle questioni economiche, ma anche in quelle riguardanti lo stato personale delle persone, le doti, i testamenti, le decisioni prese dai Massari sono talvolta in contraddizione con quanto stabilito dalla legge ebraica. In alcune circostanze i Massari potevano usare delle loro prerogative che garantivano una grande autonomia, tanto rispetto alle corti granducali che a quelle rabbiniche, appianando spesso possibili contrasti tra quanto richiesto dalla legislazione toscana e da quella ebraica.
19Un caso interessante di conflitto tra istanze comunitarie e statali appare in un memoriale del dicembre 1784, in cui i dirigenti della nazione ebrea di Firenze rivendicavano al cospetto del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo di Lorena (1747-1792) l’assoluta autonomia della comunità ebraica a giudicare «tutte le differenze che fossero nate tra gli individui della loro nazione», e la validità in ultima istanza delle decisioni prese dal suo foro supremo, il tribunale dei Massari. Nel memoriale si ricordava che a fondamento di tale autonomia c’era il decreto de 31 luglio 1639 che garantiva al «magistrato dei Massari a decidere, terminare ed imporre quelle pene che li fossero parse giuste secondo il rito o modo ebraico in tutte le differenze che fossero nate tra gli individui della loro nazione».
- 24 Sui mundualdi in Toscana: Kuehn 1994, p. 212-237 e King 1998, p. 77-79.
- 25 All’ASF, Nazione Israelitica, sussiste un’unità archivistica, filza 56, relativamente tardiva e ris (...)
20Tuttavia, il richiamo al «rito o modo ebraico» sembra nascondere un’altra questione che non il rispetto dell’Halakhah. Infatti, per un motuproprio del 1776 e poi per legge sovrana del 1779, nell’ottica della centralizzazione amministrativa promossa dal regime lorenese, si venne a creare una situazione in cui sembrava essere stata tolta al tribunale dei Massari la facoltà di «interporre i mundualdi». Il mondualdo era un ordinamento derivato dal diritto lombardo e poneva le donne, in tal senso equiparate ai minorenni, sotto la tutela obbligatoria di un maschio per validare gli atti legali da queste stabiliti.24 Solo un uomo poteva essere il tutore legale, detto mondualdo o mandualdo, di una donna, cosa che restringeva in modo sostanziale l’autonomia delle donne riconosciuta dalla legge ebraica. A Firenze ciò significava concretamente che una donna che desiderasse vendere o acquistare qualcosa aveva bisogno del consenso o del suo mundualdus o di due o tre dei suoi stretti parenti maschi e in molti casi della presenza di un giudice per convalidare l’alienazione dei suoi beni. La situazione delle donne ebree, impossibilitate a beneficiare appieno delle garanzie economiche fornite dalla Qetubbah, il contratto nuziale, non era dunque diversa da quella delle loro controparti cristiane sottoposte alla custodia maschile. Vigeva tuttavia la possibilità per i capifamiglia, tanto cristiani come ebrei, di rilasciare una dichiarazione al fine di consentire la sottoscrizione di contratti da parte delle donne che doveva essere convalidata da un tribunale competente che a tal effetto «interponeva il mondualdo» lo rendeva, cioè, insussistente.25
21Era questa prerogativa, che non riguardava una questione di diritto ebraico ma che consentiva di esercitare un controllo sulla capacità giuridica delle donne, che il tribunale dei Massari cercava quindi di difendere nei confronti della volontà sovrana di effettuare tutte le “interposizioni” dei mundualdi presso la cancelleria del magistrato supremo toscano. Il diritto ebraico veniva invocato a proposito di formule di giuramento e «degli annessi del contratto nuziale che involve molte particolarità non comune ad altre nazioni», ma non per la questione di fondo che riguardava una istituzione giuridica propria al diritto toscano.
22Pertanto, i Massari pur difendendo la loro autonomia giuridica rispetto ai tribunali dello Stato, affermavano al contempo il loro diritto di ingerenza anche in un campo che a priori avrebbe potuto essere considerato di esclusiva competenza dei tribunali rabbinici, regolati in Toscana dalle commissioni dell’Issur Ve-Eter (del permesso e del proibito) e che fondamentalmente si pronunciavano in questioni legate allo statuto personale degli ebrei, al rito sinagogale e alla conformità del cibo alle norme alimentari ebraiche. A Livorno, fin dal 1655, i Massari si erano arrogati il diritto esclusivo di validare la Qetubah (contratto nuziale) obbligando i contraenti a registrarla in un apposito inventario presso la Cancelleria e che in caso di contestazione solo questa copia registrata potesse essere considerata come un documento legittimo a disposizione dei giudici.26 Anche in ambito di Kasherut e di rituale le decisioni rabbiniche per diventare esecutive dovevano essere avvallate dal Tribunale dei Massari, come risulta dai decreti riguardanti la vendita della carne e la produzione del formaggio nel ghetto di Firenze pubblicati ogni anno dai Massari e di cui il secondo documento in appendice costituisce un esempio.
- 27 Bonfil 1992; Luzzatto Voghera 2011.
- 28 Se ne ha testimonianza nella diatriba di Jacob Sasportas contro i Massari nel 1680 descritto in Toa (...)
23I rabbini, infatti, come già notato da Bonfil e altri, non erano altro che dipendenti stipendiati con un contratto determinato dalla comunità.27 In quelli conservati nell’archivio di Stato di Firenze come Nazione Israelitica si evince chiaramente che il rabbino aveva mere funzioni di ministro officiante e di insegnante, la cui presenza era certo obbligatoria in occasione di matrimoni, funerali e preghiere pubbliche, ma la cui autorità, anche in materia di diritto matrimoniale, restava interamente sottoposta a quella dei Massari, che potevano esimersi di consultarlo se lo ritenevano opportuno. Di questo la classe rabbinica era pienamente consapevole, come dimostrano le frequenti recriminazioni contro la prerogativa giudiziale dei Massari, destinate tuttavia a restare lettera morta.28 Questo non significa che il Tribunale dei Massari andasse necessariamente contro il diritto ebraico, ma il fatto che la validità di quest’ultimo dipendesse in ultima istanza dalle autorità laiche della comunità dava loro la possibilità di limitarne o modificarne l’applicazione in considerazione del diritto in vigore nello Stato.
- 29 L’esistenza di fori giudiziari simili a quello del tribunale dei Massari in altre comunità ebraiche (...)
- 30 Toaff 1990, p. 222.
24È lecito quindi applicare anche a Firenze le conclusioni a cui giungeva Renzo Toaff, nel suo studio sulle comunità di Livorno e Pisa nel Seicento, in contrasto a quanto sostenuto da Colorni nel volume del 1945.29 Scrive Toaff che nonostante l’estesa autonomia di cui beneficiava il Tribunale dei Massari «non c’è dubbio che in quel tempo (nel Seicento) le cause civili, commerciali per lo più, non venivano risolte, come regola, secondo il diritto ebraico, ma secondo gli statuti di mercanzia in uso in Toscana», a meno che non ne fosse fatta esplicita richiesta dai litiganti.30
25Se quanto precede non costituisce una grande novità riguardo alle acquisizioni più recenti della ricerca, pur essendo ancora diffusa la concezione secondo la quale nella prima età moderna l’autonomia giudiziaria concessa agli ebrei implicasse necessariamente anche l’applicazione del diritto ebraico, forse non si è prestata la dovuta attenzione alla portata politica della situazione venutasi a creare all’epoca dei ghetti in Italia.
26Infatti, il sistema giuridico vigente a Firenze, e nella maggior parte delle comunità della penisola, a partire dal tardo Cinquecento, introduce una chiara cesura, per usare dei termini presi in prestito dalla teoria del diritto romano, tra auctoritas e potestas, con un impatto drammatico nella loro struttura politica. Mentre l’auctoritas è la manifestazione del sapere socialmente riconosciuto, la potestas è invece quella del potere socialmente riconosciuto. Nella teoria politica romana, entrambi erano necessari per guidare la res publica e dovevano informarsi a vicenda. Se tale coincidenza era stata mantenuta nelle diverse forme che aveva assunto la vita associativa ebraica nel Medioevo, a partire dalla fine del Rinascimento, si viene a creare un crescente disequilibrio tra la potestas, nelle mani di un’oligarchia laica, e l’auctoritas, ancora ufficialmente attribuita alla classe rabbinica, ma progressivamente svuotata della sua effettiva incidenza nel regolamentare la vita nei ghetti. La perdita di auctoritas dei rabbini e il rafforzamento della potestas della leadership laica che avviene tra fine Cinquecento e inizi Seicento, ci permette di anticipare l’inizio della modernità ebraica che il secolo dei Lumi contribuì a teorizzare ma non a creare.
- 31 Shohat 1960.
- 32 Katz 1973.
27La questione ancora dibattuta delle origini della modernità ebraica è stata oggetto di una delle polemiche più fragorose della storiografia israeliana i cui principali protagonisti negli anni Sessanta e Settanta su fronti opposti furono gli storici Azriel Shohat (1906-1993) dell’Università di Haifa e Jacob Katz (1904-1998), professore all’Università Ebraica di Gerusalemme. Shohat affermava che già all’inizio del XVIII secolo le fonti rivelavano un indebolimento sempre più diffuso dell’osservanza religiosa e dell’obbedienza all’autorità rabbinica in tutte le terre del Sacro Romano Impero e oltre. Shohat vedeva in questo fenomeno, caratteristico dalle élite economiche, l’inizio della modernità ebraica che avrebbe aperto la strada all’Haskalah.31 Katz, al contrario, riteneva che la vera innovazione fosse stata introdotta solo dalla Haskalah alla fine del Settecento, con la sua ideologia di ammodernamento e di riforma della cultura e della società ebraica. Katz era convinto che solo i cambiamenti coscienti e ideologicamente articolati nell’arena intellettuale potessero essere considerati i punti di riferimento di quella che Foucault avrebbe chiamato «una frattura epistemologica». Poiché le persone impegnate in queste pratiche devianti non mettevano esplicitamente in discussione le norme sociali e religiose preesistenti, non potevano essere considerate i precursori della modernizzazione ebraica.32
- 33 Per una prospettiva di largo respiro sulla questione si rimanda a Ruderman 2017.
28La polemica Shohat-Katz continua a risuonare nel mondo accademico israeliano, seppur sotto diverse vesti, per ragioni che dipendono in gran parte dal dibattito in corso sull’identità laica dello Stato ebraico. Tuttavia, al di là di ogni controversia ideologica, il loro contrasto deriva in ultima istanza dalle diverse prospettive di ciascuno, il primo ispirato alla storia sociale, il secondo a quella intellettuale. Mentre al di fuori di Israele sono stati suggeriti altri snodi per rendere conto delle origini della modernità ebraica – tra i più interessanti quello elaborato da Jonathan Israel da un punto di vista di storia economica,33 la scarsa attenzione all’impatto delle istituzioni giuridiche nel plasmare nuove cornici di vita ebraica nella prima età moderna non può che sorprendere.
29Se per modernità si intende infatti l’inizio di un processo di secolarizzazione, sulla falsariga del paradigma weberiano,34 certamente la separazione tra giurisdizione laica e religiosa con il conseguente indebolimento dell’influenza dei rabbini nella vita ebraica, almeno nei suoi risvolti economici e amministrativi, costituisce un primo passo in questa direzione anticipando quanto sarà poi sancito e imposto alle comunità ebraiche con l’emancipazione. D’altronde si può mettere in relazione il rapido declino nell’uso della lingua ebraica negli atti ufficiali delle comunità toscane, e non solo, all’indebolimento dell’Halakhah. Notava infatti con felice intuizione Colorni che:
La soppressione della giurisdizione ebraica funzionante in precedenza appare chiaramente operata appunto allo scopo di sopprimere, insieme anche il diritto ebraico… in tutti tre questi casi l’abolizione della giurisdizione porta seco anche quella del diritto; con la conseguenza di determinare la cessazione completa anche di ogni attività dottrinale intorno al diritto stesso, per mancanza del naturale impulso derivante dalla prassi [...] segnando in breve, appunto secondo il desiderio dei legislatori, anche il tramonto della stessa lingua ebraica, che dalla vita giuridica traeva il suo principale alimento.35
- 36 Modena 1638, p. 39, ma anche Galut Yehudah – Novo dizionario ebraico e italiano, Venezia, 1612 nell (...)
- 37 Nella raccolta di leggi suntuarie pubblicate in Italia tra Sei e Settecento la preponderanza dei te (...)
30Ma se Colorni sosteneva che tale declino dell’ebraico andasse situato in corrispondenza alla emancipazione ebraica a cavallo tra Sette e Ottocento, in realtà già ai primi del Seicento abbiamo diverse testimonianze, come quella di Leone Modena, sull’ignoranza dell’ebraico presso gli ebrei del suo tempo,36 come dimostra il fatto che non solo nei registri comunitari le lingue vernacolari, italiano, spagnolo o portoghese, sostituiscano l’ebraico nel corso del Seicento, ma anche che la stragrande maggioranza delle prammatiche e delle Taqanot (decreti), documenti a chiaro tenore giuridico, promulgate nei vari stati italiani lo siano in italiano.37
31L’istituzione del ghetto, in cui il potere politico viene assegnato unicamente a una classe dirigente che si distingue per censo e per attività mercantili ma non per competenze negli studi tradizionali, crea le condizioni propizie a una crescente e rapida erosione dell’influenza della Halakhah sui “cadres sociaux” della vita ebraica, inducendo un processo che Norbert Rouland ha chiamato, anche se a proposito di altri contesti, di “acculturation juridique”.38 Il riconoscimento ai Massari della giurisdizione suprema da parte dello Stato, insieme con le loro attribuzioni esecutive e legislative, crea le condizioni per l’avvento di un nuovo spazio di relazioni pubbliche e private, incidendo sui costumi sociali ma anche sulle mentalità.
- 39 Foucault 1975, p. 227.
32Infatti, come scrive Michel Foucault in Surveiller et punir, la prerogativa delle strutture politiche consiste nella loro capacità di creare nuove realtà: «En fait le pouvoir produit ; il produit du réel ; il produit des domaines d’objets et des rituels de vérité. L’individu et la connaissance qu’on peut en prendre relèvent de cette production.»39 E questa nuova realtà è ciò che oggi chiamiamo modernità.
Il Governo della Nazione Ebrea al presente commorante in Firenze resta composto di numero quindici persone dal qual numero ogn’anno rispettivamente ne vengono prescelti tre, quali formano il solito ordinario Tribunale de Massari. I Massari poi eletti o prescelti come sopra appena resi tali mediante l’approvazione del magistrato de Nove, restano, specialmente nella giudicatura, indipendenti dal restante corpo costituente il Governo della Nazione Ebrea, al quale non hanno verun obbligo render conto del da loro operato.
Sussiste che Moisé Vita Finzi sia uno del numero de componenti il governo della nazione ebrea in questa città di Firenze.
Sussiste pure ch’egli si presenti avanti il nostro tribunale in qualità di procuratore nella causa vegliante avanti noi fra Sansone Ginesi di Lugo e Cesare di Laudadio Modona e fratelli di qui; ma questo lo fa in virtù d’autentica e valida procura dello stesso Ginesi, nella quale venendo costituito per principal procuratore il Dr. Cosimo Braccini da facoltà a questi di sostituire uno o più procuratori occorrendo et avendo il medesimo Dr. Cosimo Braccini dichiarato e sostituito con documento valido detto Moisé Vita Finzi per agire in tal causa, è chiaro che il Finzi sia divenuto la persone di Ginesi, il che sendo sulla nota regola che il principale possa agire nelle proprie cause, non può dirsi che il Finzi non abbia da potere agire per il Ginesi contro il Modona. E che fu da noi così creduto, lo dichiarammo con decreto del di’ 17 corrente, dopo l’avere esaminata una scrittura d’eccezioni, stata esibita per tal effetto per parte delli Modona.
Nel Tribunale de Massari sempre è stato in uso che i governanti o parte di essi nel tempo che non sono di seggio, amministrando le cause e proprie e de suoi commessi, cosicché non pare repugnante che il Finzi che da più anni a questa parte, ne tempo leciti, ha nel nostro tribunale agito in varie cause come procuratore possa personalmente comparire come tale ex mandato del Ginesi, tanto più che li stessi supplicanti Modona, riconosciuta l’insussistenza delli loro preci, si sono spiegati come consta dagl’atti della loro cancelleria, che non hanno inteso recar pregiudizio al Finzi, con detto ricorso. E tanto è ciò vero quanto che, se detto Finzi avesse accordato che li Modona recedessero da tal ricorso, essi avrebbero ciò eseguito. Ma il Finzi non avendo voluto accordarglielo, ha insistito nel proseguimento della comandata informazione, ad oggetto che possa nascerne dichiarazione ad esempio.
Ne restandoci cosa più da esporre a Vostra Maesta Cesarea in esecuzione della comandata informazione nell’ingiunto memoriale, rimettendoci per ogni più a tutto quello e quanto saprà comandare la gran volontà della Cesarea Maestà Vostra, c’inchiniamo umilmente all’augusto trono della Maestà Vostra Cesarea e con baciarle il manto imperiale ci confermiamo
della Maestà Vostra Cesarea
Dalla nostra cancelleria questo di 25 agosto 1752
(Firmato) Umilissimi, devotissimi, obbligatissimi et ossequiosissimi servi e sudditi
I Massari della Nazione Ebrea di Firenze
Manoello Leon Gallico, Samuel Vita Bolaffi, Gamliel Monseles.
Non mancheron all’obbligo che mi corre di rammemorare ogn’anno le Ascamot e Taccanod (accordi e decreti) che ci sovrastano con pena di חרם (scomunica) acciocché niuno possa allegarne ignoranza. Qui appo ne faccio la menzione di tutte distintamente in succinto come segue.
Il kerem contro le compre di robe rubate.
Quello sopra il pagamento dell’annuali imposizioni.
Non doversi mandare i nostri piccoli figlioli con Goim e Guiod (uomini e donne gentili) senz’essere accompagnati dalla scemira (sorveglianza) opportuna.
Non potersi negoziare in quattrini forestieri.
La proibizione de giochi di carte e dadi.
Il kerem (scomunica) contro il trafficare con pesi e misure non giuste.
La proibizione di giocare né i luoghi che li goim (non ebrei) chiamano Kalti.
La taccana (decreto) di non potersi comprare formaggi da ערלים (non ebrei) tanto in Firenze che fuori di Firenze eccettuata per le compere all’ingrosso da lire 40 in su con la ricognizione precedente del dovuto Cascerut (conformità alle norme alimentari ebraiche).
Che non si possino tenere al nostro servizio ragazzi goim (gentili) d’età minore d’anni 15 compiti.
Non si può comprare né vendere polli d’India morti.
La taccana (decreto) che proibisce il far commedie d’ogni sorta.
Il kerem (scomunica) contro il tosare ne scemare in alcun modo le monete d’oro e d’argento.
La proibizione di non poter sciattare né far sciattare tanto in Firenze che fuori di Firenze cinque miglia all’intorno niuna sorte di בהמות (bestie) grosse senza esser permissione concertata prima con li signori Massari pro tempore.
La proibizione di ballare uomini con donne con l’ordine di non potere andare in maschera né far festini né andare a pubblici teatri…
(Firmato) Raffaele Calo, cancelliere del tribunale dei Massari.
Altezza Reale
- 40 Un Yosef Alfarini di Benedetto è menzionato a Livorno nello stesso periodo in Trivellato 2009, p. 3 (...)
- 41 La legge a cui il memoriale fa riferimento è probabilmente quella riportata in Leggi, bandi e ordin (...)
In sequela delle preci state presentate al real trono da Gioseff Alfarin40, che domanda la revisione dal decreto del magistrato dei Massari della nazione ebrea di Livorno del di’ 29 settembre 1784, con cui fu dichiarato non essere il magistrato nostro tribunale competente ad interporre i mundualdi nelle obbligazione delle donne ebree, dovendo noi palesare ciò che si creda coerente alla buona giustizia, ci diamo l’onore di principali rappresentanti dell’università degli ebrei di Firenze in forza delle reali concessioni sovrane fu fino dal di’ 31 luglio 1639 autorizzato per mezzo del magistrato dei Massari a decidere, terminare ed imporre quelle pene che li fossero parse giuste secondo il rito o modo ebraico in tutte le differenze che fossero nate tra gli individui della loro nazione, come chiaramente risulta dal motuproprio in data di detto giorno che si dà annesso segnato di Lett. A, che essendo piaciuto alla Real Altezza Vostra di preferire un regolamento in ordine ai registri dei mundualdi da farsi nella cancelleria del magistrato supremo con real motuproprio del di 19 aprile 177641, fu questo comunicato al magistrato nostro all’effetto che dal medesimo si osservasse gli ordini sovrani, come apparisce dal documento segnato di Lett. B, e finalmente che essendo stata parificata con legge sovrana del di 12 giugno 1779, la giurisdizione di tutti i magistrati di Firenze negli affari di loro cognizione, per ciò richiamando il magistrato nostro a riconoscere la propria giurisdizione conferitagli dalle reali concessioni, crede che fosse nelle di lui facoltà di interporre i mundualdi per le obbligazioni delle donne della nostra nazione a favore di persone della nazione medesima in quella guisa che è nella facoltà degli altri magistrati di Firenze di interporre simili decreti e cerziorare chi è inabilitato dalla legge a poter liberamente contrattare.
Di fatto dal magistrato dei Massari di Firenze dell’anno 1779 in poi sono stati interposti molti decreti di mundualdo che sono stati come legittimi e come fatti avanti un tribunale competente, registrati nella cancelleria del magistrato supremo a forma del precitato motuproprio del 19 aprile 1775 come si raccoglie dal documento segnato di Lett. C.
In tale stato di cose adunque non solo in ordine ai già infrapposti decreti, ma ancora rispetto alla giurisdizione conferita ai Massari dai reali predecessori dell’ A.V.R. sembra che la dichiarata incompetenza del tribunale non sia giusta e che stia in contraddizione colle benigne sovrane concessioni.
Ed in vero il reale motuproprio dell’anno 1639 autorizza il magistrato dei Massari ad amministrare giustizia in tutte le differenze che fossero insorte fra gli individui della nazione ebrea, come resulta dalla lettera del motuproprio istesso in cui senza eccettuazione veruna si accorda la giuridica facoltà di decidere e terminare tutte le differenze. Ma se non può cadere in questione che la cerziorazione delle donne e l’interposizione del decreto del mandualdo nelle loro obbligazioni fuimi una parte di quelli affari civili rimessi sotto l’autorità del magistrato, resta evidentemente dimostrato che quest’atto ancora di giurisdizione fu compreso nella generale benefica concessione sovrana. Molto più riflettendo che tale atto richiede specialmente che si faccia uso del rito e modo ebraico nominatamente contemplato nel motuproprio del 1639 sì a causa di giuramento ed altre solennità, sì a causa della renunzia ai diritti della dote e degli annessi del contratto nuziale che involve molte particolarità non comune ad altre nazioni.
Chi generalmente concede una giurisdizione civile esercibile sopra tutte le persone e in tutti gli affari di una nazione e non sottoposta ad altro rimedio che a quello straordinario della revisione a grazia sovrana non eccettua cosa alcuna dalla general concessione. Ed è di natura della generalità di competenze a contenere tutte le persone e le specie come se espressamente fossero state dichiarate ed espresse, lo che nel caso nostro viene a restare confermato con un argumento dedotto dalla maggioranza di ragione quale è quello di vedersi accordato nel motuproprio precitato del 1693 l’autorevole diritto d’imporre delle pene afflittive del corpo quale è quella dell’esilio con partecipazione del magistrato degli Otto, di cui espressamente si fa menzione. Ora se la graziosa concessione si ritrova estesa alla facoltà di decretare l’esilio contro chiunque fosse stato punibile con una tal pena chiaro si rende a più forte ragione che la volontà del sovrano concedente non poté’ esser limitata in ordine agli atti di mera giurisdizione civile e tanto meno circa quelli riguardanti l’estrinseca solennità di un atto come è appunto l’interposizione del mandualdo.
Ne’ a distruggere la forza di quelle ragione può ricorrersi alla provvisione del 30 luglio 1569 in cui furono determinati i magistrati ai quali fu conferita la facoltà d’interporre i mandualdi, talmente che non essendovi tra quelli nominato il magistrato dei Massari possa quindi infediarsene (inferirsene?) che il medesimo mandi di giurisprudenza in rapporto a tali atti imperciocché se in quel tempo vi fosse stato il predetto magistrato potrebbe allora proporsi una tal difficolta. Ma siccome per grazia sovrana fu indetto nel 1639 e così dopo il corso di conto trent’anni da ciò non è dato mai l’immagine che una provvisione tanto anteriore venisse a limitargli quelle generiche ed amplissime facoltà che posteriormente gli furono accordate. E quando nel motuproprio posteriore la conferita giurisdizione si estende a tutti gli affari senza limitazione alcuna troppo verrebbe a violentarsi la beneficienza sovrana desumendo una restrizione da una legge tanto antecedente che provvedesse soltanto circa l’autorità di quei magistrati che nel 1569 esercitavano la loro giurisdizione.
Ugualmente poi fallace comparisce l’altro argumento che si rileva dal non esser stati motipropri simili mondualdi dai Massari di Livorno a similitudine dei quali fu eretto il magistrato nostro, come si esprime il motuproprio. Poiché in primo luogo vi è da osservare che questo argumento involve una proibizione di principio ed ha la complicanza di un’induzione dal non fatto alla potestà che non è in regola, massime trattandosi di un’osservanza negativa che portar si vorrebbe a derogare ad una concessione sovrana senza il concorso di quei requisiti che si ricercano nel caso di osservanza derogatoria quali sono la molteplicità degli atti, la dissensione giudiziaria e la scienza del sovrano regnante.
Vi è poi in secondo luogo da riflettere che i decreti di motuproprio si fanno ad istanza delle parti, talché dall’essere state fatte simili istanze d’avanti all’auditore del governo di Livorno e non già davanti il magistrato dei Massari non porta alla conseguenza che i Massari medesimi non avessero facoltà di interporgli, né che in conseguenza il magistrato nostro fosse privo di un tal diritto che non era di sua privativa giurisdizione ma bensì cumulativa con gli altri magistrati.
E finalmente vi è da considerare che intanto non erano stati mai dal magistrato nostro interposti tali decreti di mandualdo prima dell’editto del 1779, in quanto che non era emanata legge alcuna eccitativa della giurisdizione, ne’ che parificasse tutti i magistrati di Firenze nell’esercizio della propria giurisdizione, ma emanata questa e notificato il precedente motuproprio del 1776 in ordine ai mandualdi venne il magistrato dei Massari nella determinazione di esercitare quei diritti che ad esso sembravano conferiti dalle reali concessioni e venne a risvegliarsi da quel sopore in cui era stato fino dall’anno 1639.
Per tutti gli accennati reflessi adunque il magistrato nostro confida che l’A.V.R. sia per degnarsi di dichiarare essere delle sua facoltà d’interporre decreti di mandualdo per le obbligazioni delle donne di nazione ebrea come anche sia ammesso il magistrato supremo mediante il registrarsi dei decreti interposti tanto più che i Massari della nazione sembrano i più competenti a tale effetto o si riguardi la cognizione che sopra di ogni altro devono avere delle qualità dell’affare e delle persone di sua nazione o si riguardi l’uso dei riti riguardanti il giuramento necessario nelle renunzie da farsi dalle donne o si riguardi la roba e gli annessi del contratto nunziale che suol essere il soggetto degli atti medesimi, ragioni tutte che danno motivo al medesimo magistrato nostro di supplicare l’A.V.R. per la conferma di una tal facoltà.
Massime per i decreti di mandualdo già interposti per i quali specialmente imploriamo provvedimento e rimedio poiché se rimanessero annullati per difetti di giurisdizione, porterebbero non solo un eccessivo disordine ed un sensibile sconcerto in rapporto all’interesse d’infiniti particolari, dai quali fino ad ora sono stati creduti validi ma ancora apporterebbero un rivolgimento nella pubblica quiete in rapporto all’università della nostra nazione.
Tutto questo adunque è quanto ci occorre dire in esecuzione dei sovrani comandi, in sequela delle preci di Giosef Alfarin ed in attenzione della sovrana volontà, che il magistrato nostro si farà un pregio di venerare con tutti il più umile rispetto ci dichiariamo dell’A.V.R.
Dalla medesima residenza li Dicembre 1784
Li Massari della nazione ebrea di Firenze (senza firma)