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Ebrei in politica nel Rinascimento

Mobilità e pratiche di negoziazione dei mercanti ebrei nei circuiti fieristici dello Stato della Chiesa

Il caso di Rieti (sec. XVII-XVIII)
Andrea Zappia
p. 135-147

Résumés

A partire dalla metà del Seicento, con l’accentramento delle competenze sulla mobilità ebraica presso il Sant’Uffizio, i permessi temporanei per partecipare alle fiere nello Stato della Chiesa divennero strumenti politici di regolazione selettiva dell’accesso allo spazio. Questo contributo analizza il caso di Rieti e delle sue fiere annuali come spazi politici negoziati, dove i mercanti ebrei, tramite pratiche documentali e strategie relazionali, ottenevano margini di presenza in un contesto urbano da cui erano formalmente esclusi. Le suppliche inviate al Sant’Uffizio mostrano un uso sistematico della normativa per sospendere la permanenza obbligatoria nel ghetto. La mobilità mercantile emerge così non come eccezione tollerata, ma come risultato di un’interazione strutturata tra norme, interessi economici e capacità negoziale, rivelando le ambiguità del controllo pontificio e le possibilità di incidere dal basso sulla configurazione dello spazio politico locale.

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Notes de l’auteur

Il presente contributo rientra nell’ambito del progetto PNRR CHANGES, WP5, Spoke 1 (Codice progetto: PE 00000020) «Atlante della diversità. Ebrei e spazi di alterità nella Sabina di Età Moderna».

Texte intégral

Introduzione

  • 1 Prodi 1983.
  • 2 Il tema, ad esempio, è praticamente assente in studi classici come Caravale – Caracciolo 1978 e Pro (...)
  • 3 Senza pretesa di esaustività, sulla comunità ebraica di Roma in età moderna si vedano Stow 2001; La (...)
  • 4 Sarebbe impossibile censire il numero di studi locali relativi alle presenze ebraiche nei singoli c (...)
  • 5 Arnold 2004; Bräcker 2004.
  • 6 Nella stessa direzione si sono mossi e si stanno muovendo studi in corso d’opera che spingono per u (...)
  • 7 ADDF, Stanza Storica, BB2d, 2 luglio 1593.

1Tra gli aspetti più interessanti e peculiari dello sviluppo dello Stato della Chiesa in età moderna vi è senza dubbio il rapporto tra la Santa Sede e gli ebrei. Se da un lato il papa rappresentava il supremo riferimento spirituale del mondo cattolico, allo stesso tempo era anche il monarca assoluto di uno stato in tutto e per tutto calato nel panorama politico degli antichi stati italiani.1 Nonostante l’ampia produzione storiografica, la ricerca tradizionale ha dedicato scarsa attenzione a questioni centrali relative alla presenza ebraica nei territori pontifici, specie per quanto riguarda la seconda metà dell’età moderna. In particolare, essa ha trascurato di elaborare una mappatura sistematica di tale presenza, di indagare in profondità le dinamiche interconfessionali e di analizzare l’evoluzione del ruolo economico ricoperto dagli ebrei nel lungo periodo.2 Ad una prima lettura questa affermazione può forse stupire, dal momento che, ad esempio, gli studi sul ghetto di Roma e sui traffici dei mercanti levantini di Ancona non sono certo mancati nemmeno nei decenni più recenti.3 Tuttavia, è innegabile che proprio questi due eccezionali casi studio abbiano in buona parte monopolizzato l’attenzione della storiografia, favorendo la diffusione di un immaginario secondo cui l’elemento ebraico, all’indomani della bolla Cum nimis absurdum (1555), o tuttalpiù della Caeca et obdurata (1593), fosse del tutto uscito di scena dal resto dello Stato della Chiesa.4 Un esame più attento della normativa pontificia e, soprattutto, un confronto serrato con documentazione diversa – su tutta quella inquisitoriale5 – apre scorci su realtà assai più complesse e sfaccettate, in gran parte ancora da scoprire.6 Così, ad esempio, appena una manciata di mesi dopo la già menzionata bolla del 1593 con cui Clemente VIII Aldobrandini poneva fine all’esistenza di comunità ebraiche stanziali all’infuori di Roma, Ancona e Avignone, lo stesso papa emanava un breve speciale che riconosceva l’utilità degli ebrei per l’economia del territorio pontificio, ricusando di aver mai inteso limitarne la circolazione e il soggiorno temporaneo laddove non vi era un ghetto.7 Si tratta di un tipo di presenza che, come si constaterà nel prosieguo del contributo, sarà sempre consistente e costante per tutto il corso dell’età moderna.

  • 8 Foa 2004, p. 137.

2Anche l’esclusività dei ghetti di Roma e di Ancona nei domini pontifici della penisola italiana – stabilita prima con la bolla Hebraeorum gens (1569) e ribadita nel 1593 con la già citata Caeca et obdurata – dovette ben presto vacillare: le devoluzioni del ducato di Ferrara (1598) e di quello di Urbino (1631) guadagnarono alla Santa Sede territori in cui la presenza ebraica era forte, strutturata, di lungo periodo. Lo stabilimento del ghetto di Ferrara (1627) fu quindi seguito a stretto giro da quelli di Pesaro (1632), Urbino (1633), Senigallia (1634), Cento (1636) e Lugo (1639). Infine, oltre agli ebrei residenti nei territori pontifici, le frontiere settentrionali erano frequentemente attraversate da ebrei stranieri provenienti dal Granducato di Toscana, dalla Repubblica di Venezia, dai Ducati di Mantova, di Modena e Reggio; dal Regno di Napoli, come noto, l’espulsione degli ebrei era stata completata nel 1541.8

  • 9 Nel 1569, quando Pio V Ghisleri emanò la bolla Hebraeorum gens con la quale restringeva ai soli ghe (...)
  • 10 Verlinden 1977; Cavaciocchi 2000; Lanaro 2003; Grohman 2011.

3A partire dalla seconda metà del Cinquecento la geografia della presenza ebraica nello Stato della Chiesa mutò quindi radicalmente: se da un lato le devoluzioni ne inglobarono di nuove, la miriade di comunità che da secoli esistevano sparse su tutto il territorio pontificio scomparvero.9 Tuttavia, la presenza ebraica in quelle aree non venne improvvisamente meno; al contrario, si adattò a una forma di provvisorietà negoziata, continuamente ridefinita più nei suoi tempi e modi che nella sua effettiva legittimità. I protagonisti di questa contrattazione erano molteplici e dislocati tra centro e periferia: la Camera Apostolica, il Sant’Uffizio, i governatori, gli inquisitori e i vescovi locali, i gonfalonieri e i priori delle varie comunità, le cordate di mercanti cristiani e, ovviamente, i mercanti ebrei. La documentazione lascia infatti pochi dubbi riguardo le motivazioni che animavano gli ebrei circolanti per lo Stato della Chiesa tra Sei e Settecento. Fatta eccezione per una costante seppur minoritaria mobilità verso le zone rurali da parte di ebrei deputati a soprintendere la produzione di vino e formaggio kashèr, la grande maggioranza degli ebrei in circolazione nello Stato della Chiesa risulta composta da mercanti diretti alle fiere e ai mercati che punteggiavano il centro Italia, impegnati nel ritiro e saldo di merci parzialmente pagate in acconto o nella riscossione di crediti. Le fiere, generalmente organizzate due o quattro volte l’anno in ciascun centro e legate alle festività patronali o al calendario liturgico, rappresentavano appuntamenti periodici di cruciale importanza per l’economia locale: esse garantivano l’approvvigionamento di beni di consumo e lo smercio delle materie prime prodotte nei territori circostanti.10

  • 11 Zappia 2025a.

4In particolare, il presente contributo si concentra sulla città di Rieti, teatro di numerose fiere annuali, proponendo il principale centro della Sabina come osservatorio ideale per l’analisi della mobilità dei mercanti ebrei nello Stato della Chiesa tra XVII e XVIII secolo. Attraverso l’esame della documentazione indirizzata al Sant’Uffizio, fatta di suppliche, denunce e relazioni provenienti da comunità locali, autorità ecclesiastiche, mercanti e dagli stessi ebrei, si intende mettere in luce come la partecipazione ebraica agli eventi fieristici fosse il risultato di un complesso processo di negoziazione.11 Sebbene tali fonti siano spesso parziali e orientate da specifici interessi, esse consentono di cogliere la dimensione politica di questo processo: da un lato, la volontà di garantire una presenza continuativa sul territorio; dall’altro, la possibilità di aggirare, seppur temporaneamente, l’obbligo di residenza nel ghetto di provenienza.

Tra spinta teologica ed esigenze economiche: un equilibrio difficile

  • 12 Terpstra 2015.
  • 13 Sulla portata dell’evento si vedano anche Prosperi 2013. L’idea dell’impurità ebraica e della conse (...)
  • 14 Benbassa – Rodrigue 2002; Poutrin 2015.
  • 15 Andreoni 2014.
  • 16 Mampieri 2020.
  • 17 Davis – Ravid 2001; Calabi 2017. Se il ghetto di Venezia, creato nel 1516, rimase un unicum nel pan (...)
  • 18 Mampieri 2020, p. 85-106.
  • 19 Roth 1977; Muzzarelli 2024.

5In un suo prezioso studio sulle minoranze religiose in età moderna Nicholas Terpstra ha individuato nei concetti di integrità e di purezza, e nel conseguente anelito alla loro preservazione, le linee guida delle politiche di persecuzione, segregazione ed espulsione che hanno caratterizzato il Cinquecento.12 Secondo Terpstra, il primo atto politico profondamente permeato da questi sentimenti sarebbe l’editto di Granada (31 marzo 1492) con cui i re Cattolici Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia, sugellando il completamento della Reconquista, decretavano l’espulsione dai territori spagnoli di quegli ebrei che non si fossero convertiti al cattolicesimo.13 L’editto non ammetteva deroghe e nel giro di quattro mesi portò alla totale eradicazione delle comunità ebraiche spagnole, innescando la diaspora sefardita, uno dei fenomeni migrazionali più rilevanti dell’età moderna.14 Tra le mete degli esuli spagnoli vi fu anche lo Stato della Chiesa, principalmente Roma e Ancona. Soprattutto nel porto dorico gli esuli erano stati accolti con intento utilitaristico, vedendo in loro dei possibili operatori che potessero trainare il commercio marittimo, specie con il Mediterraneo orientale. Per questo motivo, a partire dagli anni Trenta, gli ebrei levantini di Ancona godettero di speciali privilegi, più volte ribaditi nei decenni successivi, anche quando, a partire dalla metà del Cinquecento, le politiche della Santa Sede nei confronti degli ebrei cambiarono segno.15 Il pontificato dell’intransigente Paolo IV Carafa – anticipato dal rogo del Talmud a Campo de’ Fiori (9 settembre 1553) che egli caldeggiò in qualità di prefetto della Congregazione del Sant’Uffizio – segnò l’inizio della radicale ridefinizione della presenza ebraica nello Stato della Chiesa.16 Con la celebre bolla Cum nimis absurdum (14 luglio 1555), Paolo IV introdusse un ventaglio di restrizioni che investivano tutti gli aspetti della vita ebraica, tra le quali la più iconica riguardava l’istituzione del ghetto, fino ad allora sperimentato soltanto a Venezia.17 L’anno seguente andò in scena il più cruento atto persecutorio antiebraico dell’intera età moderna accaduto sul territorio pontificio: il rogo ad Ancona di 25 marrani.18 L’evento, che causò la dispersione della componente portoghese, ma non della levantina, ebbe un’eco assai vasta e provocò una rappresaglia commerciale sottoforma di boicottaggio del porto di Ancona orchestrata da Istanbul dall’influente donna d’affari Gracia Nasi.19

  • 20 Stow 1977, p. 17.
  • 21 Ravid 1991.

6Se in alcune città – Bologna, tra le principali, o Tivoli tra i centri più periferici – l’istituzione di un ghetto trovò compimento, lo stesso non si può dire per gli abitati più piccoli; problemi di natura prettamente tecnica riguardanti l’individuazione di un luogo da trasformare in ghetto e renitenze tanto da parte degli ebrei quanto dei cristiani nel traslocare resero di fatto spesso impossibile il procedere. Papa Pio IV Medici, succeduto a Paolo IV e di orientamento meno intransigente, con la bolla Dudum a felicis (27 febbraio 1562) smussò alcuni aspetti delle disposizioni del predecessore, senza contraddirle però apertamente. Al contrario, il nuovo papa Pio V Ghisleri, già inquisitore, come Carafa, smantellò le concessioni di Pio IV con le bolle Romanus pontifex (19 aprile 1566), Cum nos nuper (19 gennaio 1567)20 e, soprattutto, Hebraeorum gens (26 febbraio 1569), con la quale si espellevano gli ebrei dallo Stato della Chiesa ad eccezione di Roma ed Ancona, i due centri in cui, per motivi diversi ma complementari, gli ebrei erano indispensabili. L’allontanamento degli ebrei dal porto di Ancona, infatti, avrebbe causato un ingente danno economico per la contrazione dei traffici ed il conseguente calo degli introiti dal punto di vista dell’erario. Inoltre, gli esuli sarebbero andati a rafforzare il tessuto economico di porti limitrofi e concorrenti, Venezia su tutti.21

  • 22 Cassen 2017.
  • 23 Mathisen 2014; Stow 2007.

7Per quanto riguarda Roma, laddove la dimensione economica della comunità era stata già pesantemente minata dalla Cum nimis absurdum, la presenza degli ebrei assumeva una importanza legata principalmente a motivazioni di carattere teologico. Gli ebrei, distinti dai cristiani da marcatori visivi – il segno giallo sugli abiti o sul cappello degli uomini, i “cercelli” alle orecchie delle donne22 – e rinchiusi durante le ore notturne entro le mura del ghetto, erano formalmente interpretati come la testimonianza vivente dell’errore della loro fede. Questa funzione, radicata nella tradizione patristica e ripresa dalla teologia medievale, attribuiva alla loro condizione di minoranza segregata un valore simbolico; si trattava tuttavia di una giustificazione le cui ragioni non andavano oltre l’ambito puramente teologico. Sul piano giuridico, i canoni ecclesiastici e il diritto romano riconoscevano agli ebrei lo status civitatis, parte integrante della società cristiana.23 Sul piano storico, la comunità ebraica romana vantava una continuità quasi bimillenaria già nel XVI secolo, circostanza che rendeva irrealistica la sua completa espulsione. In tal modo la loro presenza nella capitale della cristianità era garantita e, al tempo stesso, costantemente sorvegliata.

  • 24 Michelson 2022. L’eccezionalità simbolica di Roma in materia di conversione al cattolicesimo è stat (...)
  • 25 Di Nepi 2024, p. 409-410. In generale sul rapporto tra ebrei e Inquisizione vedi anche Wendehorst 2 (...)
  • 26 Kenneth Stow ha interpretato in maniera decisamente critica queste misure, leggendo nell’azione di (...)
  • 27 Stow 1992, p. 388-389.
  • 28 Stow 1977, p. 24.
  • 29 Di Nepi 2024.

8Proprio questa condizione di presenza necessaria ma controllata aprì la strada, specie dalla seconda metà del Cinquecento, a un’intensificazione delle pressioni di carattere conversionistico.24 La volontà di convertire gli ebrei si manifestò pienamente sotto il pontificato di Gregorio XIII Boncompagni; oltre ad aver fondato nel 1577 il Collegio dei Neofiti, con la bolla Antiqua iudaeorum improbitas (1 luglio 1581) estendeva l’autorità dell’Inquisizione anche su alcune materie riguardanti gli ebrei.25 Durante il pontificato di Sisto V Peretti (1585-1590) la politica pontificia nei confronti degli ebrei oscillò costantemente tra l’esigenza di controllo sociale e la ricerca di soluzioni pragmatiche di carattere economico. Con la bolla Christiana pietas (22 ottobre 1586) Sisto V abrogò in parte le disposizioni contenute nella Hebraeorum gens, consentendo agli ebrei di tornare ad abitare nelle città dello Stato senza l’obbligo di risiedere nei ghetti. A Roma, nel 1589, il pontefice procedette invece ad ampliare il ghetto: un provvedimento che, se da un lato rispondeva all’effettivo bisogno di maggior spazio da parte della comunità ebraica, dall’altro garantì vantaggi immobiliari diretti ad alcuni membri della cerchia di Sisto V, tra cui la sua stessa sorella Camilla Peretti.26 Nella stessa prospettiva utilitaristica, questa volta orientata soprattutto al rafforzamento delle finanze pubbliche, va interpretata anche la concessione agli ebrei di una maggiore libertà di manovra nelle attività creditizie e artigianali, resa possibile dalla riapertura di banchi di prestito e dall’accesso a settori produttivi come quello serico.27 Tali disposizioni, pur non potendo essere lette come realmente favorevoli agli ebrei, e anzi rivelando in più punti l’intento di ridurli alla conversione,28 produssero tuttavia effetti significativi sul piano della loro distribuzione territoriale. Esse determinarono infatti una fase di temporanea discontinuità, come testimonia l’alto numero di ebrei che tra il 1586 e il 1593 presentarono al camerlengo richieste di autorizzazione a stanziarsi in centri diversi da Roma e Ancona.29

  • 30 Il 26 aprile 1593 Clemente VIII riaffermava i privilegi riservati ai levantini di Ancona: non bisog (...)

9La prospettiva per gli ebrei di un ritorno alle condizioni della prima metà del secolo svanì definitivamente sotto il pontificato di Clemente VIII Aldobrandini, che con la Caeca et obdurata (25 febbraio 1593) ripristinò le durissime condizioni dettate nel 1569 da Pio IV, proibendo anche agli ebrei il possesso del Talmud e di opere qabbalistiche con la bolla Cum hebraeorum malitia (28 febbraio 1593). Il testo della Caeca et obdurata è caratterizzato da toni molto netti che alla lettura lasciano poco spazio all’interpretazione. Con la nuova costituzione, dichiarata valida per sempre, il papa stabiliva che tutti gli ebrei presenti in qualsiasi parte dello Stato dovessero lasciare il territorio entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, senza eccezione alcuna. L’ingresso nel territorio pontificio veniva inoltre vietato a qualunque altro ebreo forestiero. Dopo i tre mesi, l’eventuale trasgressore sarebbe stato punito con la confisca dei beni e, se ritenuto fisicamente idoneo, condannato a vita al remo nelle galere pontificie. Come detto, rimanevano escluse dal bando le città di Roma, Avignone e Ancona, dove gli ebrei sarebbero stati tollerati. Eccezion fatta per l’exclave avignonese, era interesse del papa non stroncare le attività commerciali degli ebrei levantini del porto dorico30 mentre, per quanto riguardava Roma, Clemente VIII auspicava «che proprio coloro che vivono in prossimità della nostra persona e della Sede Apostolica, per timore della pena si asterranno da comportamenti illeciti e che, talvolta, alcuni di loro potranno più facilmente riconoscere la luce della verità».

  • 31 Baron 1969, p. 56-57.
  • 32 Stow 1977, p. 26.

10La portata delle nuove disposizioni sembrava andare ben oltre la revoca delle aperture sistine introdotte con la Christiana pietas, di fatto estinguendo gli ebrei dal territorio pontificio e relegandoli in tre “riserve” costantemente controllate. Il cambio di rotta fu tuttavia quasi immediato. Con il breve Cum superioribus mensibus (2 luglio 1593) lo stesso Clemente VIII andava a ridefinire i contorni dei risicati spazi di manovra riservati agli ebrei. Riprendendo il filo del discorso portato avanti con la Caeca et obdurata, il papa dichiarava però di essere stato informato che la presenza degli ebrei e le loro attività commerciali portavano significativi benefici economici allo Stato; per questo motivo si concedeva ufficialmente a tutti gli ebrei, sia ai residenti a Roma, Avignone e Ancona, sia ai forestieri, di potersi spostare liberamente in qualsiasi momento e in qualsiasi città e territorio dello Stato, ristabilendo in tal modo la libertà di movimento e commercio. Essi avrebbero potuto soggiornare temporaneamente nei luoghi in cui si tenevano fiere e mercati per fare affari senza essere disturbati, molestati o inquietati in alcun modo; per un’ulteriore sicurezza personale, era concesso anche di non portare il segno giallo durante gli spostamenti tra un centro e l’altro. L’unica proibizione tassativa riguardava la stanzialità: i soggiorni dovevano rimanere temporanei. Si specificava, infine, che la nuova disposizione dovesse prevalere su tutte le precedenti. Ragionando su questi due provvedimenti di segno opposto, Salo Baron ha messo in discussione l’effettiva attuazione dell’espulsione degli ebrei, interpretando la Cum superioribus mensibus come una sostituzione della Caeca et obdurata.31 Su questa lettura ha sollevato obiezioni Kenneth Stow, evidenziando come la seconda bolla non reintroducesse la possibilità per gli ebrei di stabilirsi liberamente, come invece aveva fatto la Christiana pietas del 1586, ma al contrario ribadisse con forza il divieto di residenza al di fuori di Roma, Avignone e Ancona.32 Pur condividendo l’analisi di Stow e riconoscendo nella Caeca et obdurata un punto di svolta fondamentale nella politica antiebraica dello Stato della Chiesa, ritengo altrettanto importante sottolineare come la Cum superioribus mensibus vada a intercettare un terzo fronte gestionale della questione ebraica nel contesto pontificio moderno, oltre al commercio marittimo levantino e alla spinta conversionistica: il commercio interno.

  • 33 Delumeau 1961.

11Le aree interne dello Stato della Chiesa in età moderna si caratterizzavano per una spiccata vocazione rurale e per una struttura economica disomogenea, fondata su un equilibrio instabile tra rendite fondiarie, fiscalità indiretta, produzione artigianale e traffici commerciali regolati. L’interno del territorio pontificio era inoltre strutturalmente povero di moneta e presentava una gestione frammentata delle risorse, spesso appannaggio di famiglie nobili o di enti ecclesiastici dotati di ampia autonomia fiscale.33 La Camera Apostolica, dicastero deputato all’amministrazione dei beni temporali della Santa Sede, interveniva per bilanciare le entrate attraverso imposizioni straordinarie, affitti doganali, gabelle sui beni di consumo e concessioni temporanee. In questo quadro, le fiere e i mercati settimanali – distribuiti capillarmente sia lungo i principali assi di transito, sia nei centri più piccoli – costituivano non solo essenziali occasioni di approvvigionamento, redistribuzione e smercio di manifatture e materie grezze, ma anche strumenti di negoziazione politica tra le comunità locali e la Santa Sede. Nel contesto di questa dialettica tra centro e periferia uno dei principali temi riguardava i mercanti ebrei.

«Utile particolare» contro «vantaggio universale»: il caso paradigmatico di Rieti

  • 34 Pusceddu 1989.
  • 35 Di Nepi 2007, p. 156.
  • 36 Zappia 2025b.

12A partire dal 1659 il Sant’Uffizio divenne, per espressa volontà di Alessandro VII Chigi, il principale soggetto competente in materia di circolazione ebraica nello Stato della Chiesa, ruolo fino a quel momento ricoperto dal Camerlengo in qualità di vertice della Camera Apostolica.34 La decisione era stata presa in seguito a numerose segnalazioni relative a stabilimenti illeciti di botteghe gestite da mercanti ebrei che minacciavano di trasformarsi in insediamenti stanziali.35 Uno dei primi provvedimenti presi dal Sant’Uffizio riguardo al tema fu quello di commissionare una ricognizione la più puntuale possibile relativa alle fiere che si tenevano durante l’anno sul territorio dello Stato della Chiesa.36

13Rispondendo a questo appello da Rieti, il cancelliere Francesco Sisti relazionava quanto segue:

  • 37 ADDF, Stanza Storica, AA1b, c. 80, 9 dicembre 1659.

in detta città ogn’anno da tempo immemorabile sono state fatte et al presente si fanno l’infrascritte fiere nelli tempi infrascritti di ciaschedun anno, cioè:
La fiera della festa di Santa Barbara, che si celebra il 4 dicembre, e dura giorni quindici, cioè dal primo di dicembre, per tutti li 15 detto per privilegio concesso dalla felice memoria di papa Eugenio l’anno 1447 nell’anno 16 del suo pontificato.
La fiera nella festa di Sant’Antonio da Padova, che si celebra li 13 giugno, e dura giorni cinque di franchitia.
La fiera di Sant’Antonio Abbate, la cui festa si celebra li 17 gennaro, e dura giorni tre di franchitia. La fiera nella festa di San Pietro Martire, che si celebra li 29 aprile, e dura giorni tre di franchitia. La fiera nella festa dell’Assuntione della Madonna, che si celebra li 15 agosto, e dura giorni tre di franchitia.
La fiera nella festa di San Michele Arcangelo, che si celebra nel mese di settembre, e dura giorni tre di franchitia.
E tutte queste si fanno dentro la suddetta città, e non ci sono altre fiere che si faccino in tutta la giurisditione del governo di detta città.37

  • 38 Nel 1710 il vescovo Francesco Maria Degli Abbati citava la fiera di Santa Barbara, «à cui sussiegue (...)
  • 39 Esposito 1988; Brentano 1994; Pusceddu 1998; Di Flavio – Papò 2000; Franzone 2007.
  • 40 Guetta 1999 e 2003. L’opera è stata oggetto di una edizione tradotta da Raymond P. Scheindlin (Da R (...)
  • 41 Di Flavio – Papò 2000, p. 159-162.
  • 42 Migliau – Procaccia 1997, p. 75.
  • 43 Di Flavio – Papò 2000, p. 228-237.

14Centro principale della Sabina, Rieti era alla metà del Seicento un polo fieristico particolarmente attivo. Oltre alle sei dichiarate nell’inchiesta del 1659, testimonianze più tarde fanno menzione di almeno altre due fiere che si tenevano a Rieti.38 In tutte queste manifestazioni gli ebrei sembrano aver avuto un ruolo non trascurabile. Rieti, del resto, aveva avuto un rapporto di lunga data con la presenza ebraica che in città, almeno a partire dal XIV secolo, si era manifestata in tutte le declinazioni più tipiche, dall’attività feneratizia e quella medica, dall’artigianato al commercio e alla produzione culturale.39 In quest’ultimo ambito spicca la figura di Mosè da Rieti, tra i principali intellettuali ebrei del Quattrocento italiano, autore del Miqdash me’at (Il Piccolo Santuario), opera in terzine ispirata alla Commedia dantesca.40 La comunità ebraica di Rieti – poco più di 200 persone stimate per la prima metà del Cinquecento41 – all’indomani della Cum nimis absurdum dovette riorganizzarsi come tutte le altre comunità dello Stato della Chiesa. Sebbene non risulti che un vero e proprio ghetto sia mai stato realizzato, già dal 1509 gli ebrei erano stati costretti ad abitare nella sola strada che collegava il palazzo dei Priori a quello del Podestà, l’attuale via Pescheria42. La sinagoga, allestita negli anni Settanta del Quattrocento in prossimità della Porta Carceraria, figurava tra le 115 sparse nello stato che dal 1553 papa Giulio III Ciocchi del Monte costrinse a contribuire con una imposta a favore della casa dei catecumeni romani. La fine della comunità ebraica di Rieti fu sancita dalla Hebraeorum gens del 1569: un procuratore fu incaricato della vendita di tutti i beni mobili e immobili della sinagoga e due anni dopo l’ex edificio di culto risultava abitato dal neofita Maurizio Colonna, battezzato, con moglie e figli, nel 1560.43

  • 44 ASRo, Camerale I, Diversorum del Camerlengo, 394, 1587-1594.
  • 45 ADDF, Decreta, 117, c. 268, 23 dicembre 1659.
  • 46 ADDF, Stanza Storica, AA3b, c. 367, dicembre 1721.
  • 47 ADDF, Stanza Storica, AA3a, c. 524, dicembre 1718.

15Nel 1593 la Caeca et obdurata poneva fine alla fugace parentesi della Christiana pietas e sanciva la definitiva riaffermazione delle disposizioni di Pio V: Rieti, che non pare aver visto rientrare ebrei in città in seguito alla bolla sistina,44 avrà a che fare, da quel momento in avanti, praticamente solo con ebrei mercanti, legati o meno alle fiere cittadine. Alcune richieste di potersi recare in un centro per riscossione crediti, pure senza che fosse specificato, si riferivano con ogni probabilità ad affari stipulati in fiera. È il caso, ad esempio, del permesso di cinque giorni accordato il 23 dicembre 1659 a Moyses Messana e Angelo Ripa per recarsi a Rieti dove vantavano alcuni crediti, con ogni probabilità in seguito a contrattazioni avvenute nelle settimane precedenti in occasione della fiera di Santa Barbara.45 Si trattava di una prassi consolidata, dal momento che «da tutti li debitori gli vien detto di pagarli terminate le feste»;46 inoltre, la precarietà della presenza dei mercanti ebrei in fiera faceva sì che ci fossero dei tentativi poco onesti da parte di alcuni debitori «che sapendo le loro necessità di partire si nascondono in quell’ultimi giorni».47

  • 48 ADDF, Stanza Storica, AA1b, c. 460 e 490, giugno e ottobre 1663.

16In altri casi il collegamento con le fiere è meno immediato, sebbene non sia da escludere, e le richieste inoltrate al Sant’Uffizio suggeriscono la presenza di mercanti con un raggio d’azione più ampio e traffici più strutturati; è il caso di Dattilo ed Elia Procaccio e Moisé Sabato Viterbo, i quali per «haver dato bona quantità del loro negotio in credenza a diversi personi in Perugia, Gubbio e Rieti» chiedevano la possibilità di soggiornare addirittura un mese in ciascuna delle città menzionate.48

17Intorno al soggiorno dei mercanti ebrei si giocava la partita principale, una partita che vedeva coinvolti diversi attori con posizioni ben precise. La copiosa documentazione reatina ci restituisce un quadro abbastanza esaustivo ed esplicativo:

  • 49 ADDF, Stanza Storica, AA1c, c. 106, 30 agosto 1672.

Sono venuti in questa città Prospero Zevi, e Jacob Procaccio hebrei del Ghetto di Roma […] et han portato seco altre robbe da vestire, e dall’esito, che ne sono andati facendo, si è visto apertamente, che li mercanti di questa città vendendo le medesime robbe per il quarto più, anche con questa differenza, che quelli pigliano ogni cosa per far spaccio, e questi ó multano con le credenze, ó vogliono contanti, de quali non sempre si ha commodità: si è perciò riconosciuto espediente al ben pubblico di questa cittadinanza far qui trattenere detti hebrei per qualche tempo […] maggiormente in questi tempi, quando ogn’uno ha bisogno d’avvantaggiarsi il più che puole nello spendere; et acciò fra tanto anche questi due, ó tre mercanti, che l’hanno in odio, s’accommodino vendere à giusto prezzo le robbe delle loro botteghe, e le provedano di quello, che ha bisogno il cittadino, e non necessitarlo a prezzo eccedente il commun valore comprar da loro quello che non vorrebono, ó mandare altrove per provedersene.49

  • 50 ADDF, Stanza Storica, BB1a, c. 99, novembre 1754.

18Con queste righe il gonfaloniere e i priori della comunità di Rieti esponevano al Sant’Uffizio un paio di circostanze costanti nel rapporto tra territori, mercanti ebrei e mercanti locali. In primo luogo, i prezzi vantaggiosi che proponevano i mercanti ebrei rispetto agli omologhi locali; secondariamente, l’accettare anche oggetti in pagamento al posto dei contanti, possibilità che i mercanti locali non consentivano. Per dare un’idea della persistenza di questa situazione, quasi cent’anni dopo la testimonianza proveniente da Rieti i «pubblici rappresentanti» di Civitanova si appellavano alla decisione dell’inquisitore di Fermo di consentire agli ebrei di portarsi in città solo in tempo di fiera, contrapponendo le economiche merci di buona qualità degli ebrei alle «merci a caro prezzo e quel che è peggio di cattiva qualità» fornite dai «pochi mercantelli locali».50

  • 51 ADDF, Stanza Storica, AA1c, c. 118, 23 novembre 1672.

19I mercanti di Rieti non mancavano di controbattere alle posizioni dei propri concittadini. Nello specifico, riferivano al Sant’Uffizio come già da sette mesi gli ebrei di Roma si trovassero a Rieti, dove «comprorno in detta città le robbe di un mercante, e per essitarle asseriscono havere havuta licenza da Monsignor Vescovo di detta città di aprirci bottega; ma […] sotto questo pretesto, e colore hanno fatto venire nuove mercantie». Contraddicendo la lettera inoltrata dalla stessa comunità, i mercanti affermavano che questa attività commerciale andava «in pregiuditio non tanto nostro, quanto del pubblico di detta città», denunciando inoltre come la dimora di questi ebrei a Rieti andasse «contro le Constitutioni di cotesta Sacra Congregazione del S. Offitio».51 In conclusione, chiedevano la cacciata dei mercanti ebrei, come già accaduto negli anni passati in altri luoghi tra cui Viterbo e Fossombrone.

  • 52 Ivi, c. 120, 3 dicembre 1672.
  • 53 Ivi, cc. 125-130, dicembre 1672.

20La situazione era andata ben oltre il consentito: nonostante fosse palese l’interesse egoistico dei mercanti locali, era altrettanto chiaro come le disposizioni in materia di ebrei fossero ampiamente violate. Lo stesso vescovo di Rieti Ippolito Vicentini, chiamato in causa dai mercanti, comunicava al Sant’Uffizio di aver concesso a Zevi e Procaccio 15 giorni di tempo per saldare i conti e lasciare la città.52 Nonostante ciò, la comunità ribadiva nuovamente e con ancora più decisione le proprie posizioni, aggiungendo la richiesta di un salvacondotto della durata di tre o quattro mesi per i mercanti ebrei «o come meglio sia di compiacimento» al Sant’Uffizio. La lettera, ancora a nome del gonfaloniere e dei priori della comunità, questa volta era sottoscritta da ben trentasei «Gentilhuomini primari della città».53

  • 54 Ivi, c. 143, 16 febbraio 1673.
  • 55 Ivi, c. 144, 26 aprile 1673.

21Le pressioni provenienti dalla comunità, così decise e unanimi, portarono il Sant’Uffizio a prolungare per un ulteriore mese la permanenza di due settimane inizialmente accordata dal vescovo. Scaduto a febbraio il mese concesso ai mercanti ebrei, la comunità di Rieti reiterava il proprio disappunto, opponendosi al provvedimento di sfratto «procurato, et estorto» dai mercanti locali «per loro utile personale», in contrapposizione con «l’avvantaggio universale di questo popolo» apportato dalla presenza dei mercanti ebrei.54 Questa volta la decisione del Sant’Uffizio si fece attendere fino ad aprile – non è chiaro se nel mentre i mercanti ebrei avessero effettivamente lasciato Rieti – e si limitò al laconico «lectum» che chiudeva la catena di comunicazione con esito negativo.55

  • 56 Ivi, c. 849, 15 gennaio 1687.

22L’atteggiamento adottato dal Sant’Uffizio testimonia una volontà chiara: la circolazione e le attività economiche dei mercanti ebrei nei centri interni dello Stato della Chiesa dovevano essere preservate e gestite con flessibilità, badando però bene a non concedere un vero e proprio stanziamento. Per questo motivo le richieste troppo audaci delle comunità venivano respinte, così come i vincoli troppo stretti imposti dai vescovi venivano derogati. Alcuni anni dopo la vicenda poc’anzi riportata, ad esempio, ancora il vescovo Ippolito Vicentini si oppose all’intervento di alcuni mercanti ebrei alla fiera di Sant’Antonio «contro lo stile di detta città, et altre fiere». I rappresentanti della comunità, facendo presente al Sant’Uffizio che alla fiera «vi concorre tutta la Sabina et altri Populi, et ancora mercanti forestieri, tra quali sempre vi sono intervenuti mercanti hebrei, come Michel e Mose Rocha mercanti di Pesaro, et altri, quali sempre sono stati riverenti e senza scandalo, anzi d’utile grandissimo al Pubblico»,56 chiedevano di intervenire in favore degli ebrei. Ancora una volta l’intervento romano arrivò e le licenze vennero concesse.

  • 57 ADDF, Stanza Storica, AA3a, c. 16-18, 5 gennaio 1717.
  • 58 Ivi, c. 39, 27 gennaio 1717.

23Le tensioni, mai del tutto sopite, si riaccesero violentemente nel 1717. Questa volta, oltre alle solite rimostranze tendenzialmente generiche riguardanti la permanenza eccessiva prima e dopo le fiere, l’apertura di botteghe e la familiarità con le donne cristiane, i mercanti reatini accusavano gli ebrei di ricettazione, in particolare riferendosi al furto di un «sopracalice con l’impronta del Bon Giesù ricamato d’oro» avvenuto l’anno precedente. Secondo i mercanti locali – che si definiscono «li più zelanti … della religione cattolica» – con le loro «falze industrie» i mercanti ebrei spingerebbero le donne e i giovani a rubare in casa per poi farsi vendere la refurtiva.57 Nonostante la gravità delle accuse, il Sant’Uffizio non agì, scatenando la reazione ancora più accorata dei mercanti di Rieti, dal momento che non solo il vescovo non aveva ingiunto lo sfratto agli ebrei, «ma di più detti ebrei impunemente si burlano, e deridono pubblicamente gli oratori che sono ricorsi al Sacro Tribunale».58

  • 59 Ivi, c. 191, 4 dicembre 1717.
  • 60 ADDF, Stanza Storica, BB3a, c. 198, 1751.
  • 61 ADDF, Stanza Storica, AA3a, c. 205, fine dicembre 1718.

24Una stretta, a quel punto, dovette esserci: nel dicembre dello stesso anno il gonfaloniere e i priori di Rieti denunciavano che i mercanti del posto «per loro utile particolare» avevano ottenuto dal Sant’Uffizio che gli ebrei, che operavano invece «con vantaggio universale», potessero fermarsi in città solo otto giorni in occasione delle fiere, chiedendo invece al Sant’Uffizio di allentare la restrizione e di autorizzare il soggiorno per un mese.59 Al vescovo, che aveva intimato agli ebrei di partire, fu comunicato che gli ebrei potessero restare solo per il tempo della fiera. Tuttavia, se si sommano i periodi coperti dalle fiere di Santa Barbara, Santa Lucia e Sant’Antonio Abate distribuite tra il 4 dicembre e il 17 gennaio, considerando anche un decreto del 14 dicembre 1718 con cui si stabiliva che «possono gli ebrei passare da una fiera all’altra, si immediate subsequat»,60 l’ennesima denuncia dei mercanti reatini secondo cui «ancora persistono ostinatamente dentro la città, e borgo dal mese di novembre fino ad oggi verso il fine di dicembre, e continuano con tutta libertà sino al numero di quaranta giudii»61 non risulta così inverosimile.

  • 62 Una retrospettiva sul tema è contenuta nella Relazione, e quesiti dell’Assessore circa li provvedim (...)
  • 63 ADDF, Stanza Storica, AA1c, c. 110, 17 agosto 1661.
  • 64 ADDF, Stanza Storica, AA1d, cc. 447 e 526, 11 aprile 1696.

25La giurisdizione sulla concessione dei permessi e sulla loro durata rimase sempre ambigua, anche dopo il 1659: in linea di massima, per frequentare le fiere era sufficiente che i mercanti ebrei ottenessero il visto del vescovo pertinente, mentre al Sant’Uffizio dovevano ricorrere per proroghe e spostamenti al di fuori del tempo di fiera.62 Tuttavia, nonostante numerosi aggiustamenti, l’elasticità della consuetudine rimase sempre il criterio prediletto nel regolare la materia. Emblematica in questo senso appare una fede indirizzata al vescovo di Amelia dal potente cardinale Francesco Albizzi, assessore del Sant’Uffizio (1635-1654) e camerlengo (1667-1669), riguardo all’impedimento imposto agli ebrei di portarsi in città per affari. Nella fede, datata 1661 ma inoltrata in questo caso nel 1672, a testimonianza dell’intatta validità, si legge che avendo la Sacra Consulta «sperimentato che così fatta proibitione ridonda in pregiuditio del publico, l’ha gia abolita, e non ne fa più conto; onde accordando […] di far venire gl’ebrei come prima, basterà che ne procurino la licenza, o da Monsignor Vescovo, ó dal Padre Inquisitore, che dalla Sacra Consulta non haveranno alcuna molestia, lasciandosi correre, come se mai non fosse uscito l’accennato divieto, et ordine».63 In questa direzione sembrano collocarsi due denunce indirizzate al Sant’Uffizio dai mercanti e dagli artigiani di Rieti nel 1696, nelle quali si menziona una disposizione del 22 luglio del 1679 secondo cui «non si permettesse, che gli ebrei dimorassero più di due giorni» e che tuttavia risultava disattesa, «isperimentandosi presentemente che tale ordine non è più in stima, mentre sempre più si vanno vedendo detti ebrei in detta città con la dimora quasi de mesi».64

  • 65 Persino sotto il pontificato di Benedetto XIV Lambertini, marcato da una spiccata tendenza antiebra (...)
  • 66 Maifreda 2014, p. 292.

26Questa politica adottata dalla Santa Sede consentiva ai mercanti ebrei di negoziare continuamente i termini della propria circolazione, con la possibilità di rivolgersi a diverse autorità per ottenere maggiori vantaggi:65 del resto, gli ebrei nello Stato della Chiesa si erano fatti «esperti nella plurisecolare necessità di scivolare fra le maglie giurisdizionali dei tribunali ecclesiastici».66

27La dimensione negoziale del rapporto tra i mercanti ebrei impegnati nelle fiere e le autorità pontificie si rivela in maniera ancora più netta nei casi in cui a denunciare al Sant’Uffizio la condotta di alcuni ebrei non sono i soliti mercanti locali, bensì altri mercanti a loro volta ebrei. La casistica è tutt’altro che vasta, ma un caso interessante riguarda proprio Rieti. Nel dicembre del 1721, il Sant’Uffizio ricevette la denuncia di Giuseppe de Calvi, mercante ebreo romano, a nome suo e di «altri ebrei del Ghetto di Roma che sogliono andare per le fiere» secondo cui un altro ebreo del ghetto di Roma di nome Sabato Sabatelli

  • 67 ADDF, Stanza Storica, AA3b, c. 357, dicembre 1721.

si porta in Rieti alla fiera che in detta città si fa per la festa di Santa Barbara, che è alli 4 di dicembre, non solo si trattiene in detta città li soliti, e determinati giorni concessi ad ebrei, ma di più si trattiene molti, e diversi mesi e persino ancora all’ottava della Settimana Santa senza alcun impedimento né di Tribunale Ecclesiastico, né Secolare, e né tampoco dalli primarii, e principali di detta città.67

  • 68 Un analogo riferimento si può ritrovare nel già citato memoriale firmato nel gennaio del 1717 dai m (...)
  • 69 ADDF, Stanza Storica, AA3b, c. 357, dicembre 1721. Sulle imposizioni fiscali che gravavano sugli eb (...)

28Questa impunità, secondo i petizionanti, originava dal fatto che «detto Sabbatelli fa de regali»;68 al contrario suo, gli altri mercanti ebrei affermavano di conformarsi «secondo il costume di tutto lo Stato Ecclesiastico», ovvero di lasciare la città entro quattro giorni dal termine della fiera. La condotta di Sabatelli, che forte della sua posizione di illegittima eccezionalità era «quasi divenuto dispotico», danneggiava i correligionari anche la «per la nota e solita tassa dell’assegna per la quale detta Università è di poi obligata à favore della Reverenda Camera Apostolica».69 In conclusione, i petizionanti chiedevano di ristabilire l’uniformità delle condizioni, richiamando all’ordine Sabato Sabatelli oppure concedendo a tutti i mercanti ebrei di potersi fermare in città a proprio piacimento dopo il termine delle fiere. La risposta del Sant’Uffizio si limitò ad un generico invito rivolto al vescovo di Rieti affinché vigilasse sulla situazione; che le lamentele provenissero dai mercanti locali o da quelli ebrei poco importava al Sant’Uffizio, specie se sull’altro piatto della bilancia stava la soddisfazione della popolazione locale.

Conclusioni

29Il caso di Rieti consente di cogliere con precisione l’attitudine tanto proattiva quanto reattiva della presenza ebraica nei circuiti fieristici dello Stato della Chiesa tra XVII e XVIII secolo. Di fronte alle sfide poste dalle restrizioni pontificie i mercanti ebrei dimostrarono un uso consapevole e strategico degli strumenti giuridico-amministrativi disponibili, articolando richieste, appellandosi a diverse autorità e rivendicando una mobilità fondata non su eccezioni, ma su consuetudini consolidate e norme interpretate con competenza. Le suppliche inoltrate al Sant’Uffizio, così come i contatti con vescovi, inquisitori e funzionari locali, rivelano una conoscenza approfondita delle istituzioni ecclesiastiche e delle loro ambiguità giurisdizionali, che gli ebrei seppero sfruttare per ottenere spazi di manovra entro un quadro solo apparentemente rigido.

30Tale capacità negoziale non fu esercitata in un contesto univoco, ma all’interno di una politica pontificia strutturalmente tripartita. Accanto alla direttrice che potremmo definire romana, centrata su finalità teologico-conversionistiche e incarnata dalle pratiche della catechesi forzata e della segregazione urbana, e a quella dorica, che riconosceva negli ebrei levantini del porto di Ancona una risorsa per il commercio marittimo internazionale, si affermava una terza linea d’azione, meno tematizzata ma altrettanto cruciale: quella legata alla circolazione fieristica e alle economie dell’interno. Le fiere – Rieti ne offre un chiaro esempio – fungevano da snodi economici essenziali in un tessuto territoriale povero di moneta e fortemente disomogeneo. In questo scenario, la presenza ebraica rispondeva a esigenze materiali concrete, riconosciute e sostenute dalle stesse comunità locali con impressionante persistenza ed insistenza attraverso un costante dialogo con il Sant’Uffizio dal quale emerge con chiarezza il grande valore dell’apporto di questi mercanti itineranti in termini di approvvigionamento, concorrenza sui prezzi e flessibilità creditizia.

  • 70 David Engel ha coniato questa espressione per definire un certo uso storiografico contemporaneo del (...)
  • 71 Sarei più prudente di Claudia Colletta nell’affermare che «gli ebrei tentarono di riappropriarsi di (...)

31La pluralità degli interessi in gioco, locali e centrali, economici e religiosi, non fu quindi solo il sintomo di una politica incoerente, ma anche il riflesso di una gestione differenziata e modulare della minoranza ebraica. La circolazione dei mercanti ebrei nei centri interni dello Stato della Chiesa fu regolata tanto attraverso adattamenti e deroghe, quanto mediante l’applicazione lineare delle norme, una prassi nella quale l’interazione tra norme generali e pratiche locali produceva configurazioni negoziate di presenza. In questo quadro, la mobilità non fu un dato transitorio ma una condizione strutturata, resa possibile da saperi giuridici e da una spiccata capacità relazionale degli attori ebrei, capaci di muoversi tra i livelli della macchina pontificia con competenza e lucidità. Il tutto senza indulgere in quello che David Engel ha definito “neobaronianismo”70 e senza perdere di vista o minimizzare la cruciale svolta rappresentata dall’introduzione del ghetto il quale rimase a tutti gli effetti l’unica opzione percorribile dalle comunità ebraiche dello Stato della Chiesa per una stanzialità vera e propria.71

  • 72 Milano 1963, p. 210.

32Il contributo delle fiere all’economia interna dello Stato pontificio e il ruolo che in esse svolsero i mercanti ebrei costituiscono un aspetto ancora poco considerato dalla storiografia. In particolare, per il periodo successivo alle cosiddette “bolle infami”,72 la partecipazione ebraica ai circuiti fieristici è rimasta pressochè assente dalle ricostruzioni tradizionali, che tendono a sottolinearne soprattutto la marginalità sociale ed economica. Un’attenzione specifica a queste dinamiche consente invece di rivedere, almeno in parte, l’immagine consolidata della presenza ebraica nello Stato della Chiesa a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Come dimostrano le vicende reatine, anche in contesti formalmente ostili era possibile, attraverso la negoziazione, ridefinire in concreto le condizioni d’accesso allo spazio e all’economia. Allo stesso modo, anche nei periodi di maggiore tensione antiebraica, le autorità centrali non intesero – né poterono – mai privarsi dell’apporto fornito dagli operatori ebrei nelle aree interne dello stato. La circolazione dei mercanti ebrei di fiera in fiera si configura così come il punto d’incontro fra vincoli imposti e spazi conquistati, fra controllo centrale e iniziativa dal basso, fra norma e prassi: una dinamica di negoziazione politica che rivela il carattere insieme rigido e poroso dello Stato della Chiesa in età moderna.

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Bibliographie

Archivi

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Rosa 1989 = M. Rosa, Tra tolleranza e repressione: Roma e gli ebrei nel ‘700, in Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione, Atti del III Convegno internazionale Tel Aviv 15-20 giugno 1986, Roma, 1989, p. 81-98.

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Terpstra 2015 = N. Terpstra, Religious refugees in the early modern world: an alternative history of the Reformation, Cambridge, 2015.

Stow 1992 = K. Stow, The consciousness of closure: Roman Jewry and its ghetto, in D.B. Ruderman (a cura di), Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, New York, 1992, p. 386-400.

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Wendehorst 2004 = S. Wendehorst (a cura di), The Roman Inquisition, the Index and the Jews. Contexts, sources and perspectives, Leida-Boston, 2004.

Zappia 2025a = A. Zappia, «Que antiquitis vocabatur delli hebrei». Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII), in Studi e materiali di storia delle religioni, 91/1, 2025, p. 54-65.

Zappia 2025b = A. Zappia, «Abramo ebreo da molti giorni in qua pernotta qui, e negotia». Mercanti ebrei e comunità locali nello Stato della Chiesa (XVII-XVIII secolo), in Riforma e movimenti religiosi, 18, 2025, in corso di pubblicazione.

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Notes

1 Prodi 1983.

2 Il tema, ad esempio, è praticamente assente in studi classici come Caravale – Caracciolo 1978 e Prodi 1983.

3 Senza pretesa di esaustività, sulla comunità ebraica di Roma in età moderna si vedano Stow 2001; Lattes 2021; Di Nepi 2021. Sugli ebrei di Ancona si veda Andreoni 2019.

4 Sarebbe impossibile censire il numero di studi locali relativi alle presenze ebraiche nei singoli centri dello Stato della Chiesa ma nella larghissima maggioranza dei casi questi lavori si interrompono intorno alla metà del Cinquecento, vale a dire con la scomparsa delle comunità stanziali in seguito alla bolla Hebraeorum gens emanata da Pio V Ghislieri (26 febbraio 1569); l’ultimo volume della monumentale raccolta documentaria curata da Shlomo Simonsohn, per esempio, si ferma al 1555 (Simonsohn 1988-1991). Tra i pochi studi che fanno eccezione, si vedano Loevinson 1933 – relativo alle concessioni di licenze feneratizie nel Cinque-Seicento – e Militi 2007, sul periodo della Repubblica romana.

5 Arnold 2004; Bräcker 2004.

6 Nella stessa direzione si sono mossi e si stanno muovendo studi in corso d’opera che spingono per una ridefinizione del ruolo degli ebrei nella storia d’Italia, enfatizzandone il valore. Caffiero – Esposito 2012; Francesconi 2021; Di Nepi – Maifreda 2024; Cooperman – Di Nepi – Maifreda 2024. Per una rassegna degli ultimi studi su questi temi si veda Di Nepi 2024.

7 ADDF, Stanza Storica, BB2d, 2 luglio 1593.

8 Foa 2004, p. 137.

9 Nel 1569, quando Pio V Ghisleri emanò la bolla Hebraeorum gens con la quale restringeva ai soli ghetti di Roma ed Ancona la possibilità di residenza per gli ebrei, sul territorio dello Stato della Chiesa si contavano 115 sinagoghe (Di Flavio – Papò 2000, p. 154).

10 Verlinden 1977; Cavaciocchi 2000; Lanaro 2003; Grohman 2011.

11 Zappia 2025a.

12 Terpstra 2015.

13 Sulla portata dell’evento si vedano anche Prosperi 2013. L’idea dell’impurità ebraica e della conseguente minaccia di contaminazione, lungi dall’essere una novità della prima età moderna, aveva radici antiche: era già formulata da Padri della Chiesa come Giovanni Crisostomo e Agobardo di Lione e venne poi codificata sul piano normativo da Innocenzo III, che al Concilio Lateranense IV (1215) introdusse l’uso del segno distintivo (Stow 2006; Resnick 2018; Tolan 2023).

14 Benbassa – Rodrigue 2002; Poutrin 2015.

15 Andreoni 2014.

16 Mampieri 2020.

17 Davis – Ravid 2001; Calabi 2017. Se il ghetto di Venezia, creato nel 1516, rimase un unicum nel panorama italiano, la bolla del 1555 indicherà una strada precisa, inaugurando la stagione dei ghetti (Gasperoni 2019).

18 Mampieri 2020, p. 85-106.

19 Roth 1977; Muzzarelli 2024.

20 Stow 1977, p. 17.

21 Ravid 1991.

22 Cassen 2017.

23 Mathisen 2014; Stow 2007.

24 Michelson 2022. L’eccezionalità simbolica di Roma in materia di conversione al cattolicesimo è stata recentemente studiata, relativamente agli schiavi musulmani, da Di Nepi 2022.

25 Di Nepi 2024, p. 409-410. In generale sul rapporto tra ebrei e Inquisizione vedi anche Wendehorst 2004; Olexák 2007; Caffiero 2021. Sul tema della conversione degli ebrei si veda Caffiero 2004 e Luzi 2007.

26 Kenneth Stow ha interpretato in maniera decisamente critica queste misure, leggendo nell’azione di Sisto V un consolidamento definitivo della separazione fra società cristiana e minoranza ebraica. Stow 1992, p. 386-388.

27 Stow 1992, p. 388-389.

28 Stow 1977, p. 24.

29 Di Nepi 2024.

30 Il 26 aprile 1593 Clemente VIII riaffermava i privilegi riservati ai levantini di Ancona: non bisogna perdere di vista il fatto che la seconda delle costituzioni livornine, promulgata proprio nel 1593, era quasi interamente rivolta ai mercanti ebrei affinché si stabilissero nel nuovo polo portuale di Livorno. Felici 2024.

31 Baron 1969, p. 56-57.

32 Stow 1977, p. 26.

33 Delumeau 1961.

34 Pusceddu 1989.

35 Di Nepi 2007, p. 156.

36 Zappia 2025b.

37 ADDF, Stanza Storica, AA1b, c. 80, 9 dicembre 1659.

38 Nel 1710 il vescovo Francesco Maria Degli Abbati citava la fiera di Santa Barbara, «à cui sussiegue l’altra fiera di S. Lucia», santa alla quale è consacrato il 13 dicembre. Nel 1754 il gonfaloniere della città affermava che «questi ebrei negozianti sono sempre restati per le fiere di S. Barbara, di S. Antonio, e di S. Biagio», con quest’ultimo santo che si celebra il 3 febbraio. ADDF, Stanza Storica, AA2b, c. 494, 30 dicembre 1710; AA3b, c. 521, novembre 1754.

39 Esposito 1988; Brentano 1994; Pusceddu 1998; Di Flavio – Papò 2000; Franzone 2007.

40 Guetta 1999 e 2003. L’opera è stata oggetto di una edizione tradotta da Raymond P. Scheindlin (Da Rieti 2003).

41 Di Flavio – Papò 2000, p. 159-162.

42 Migliau – Procaccia 1997, p. 75.

43 Di Flavio – Papò 2000, p. 228-237.

44 ASRo, Camerale I, Diversorum del Camerlengo, 394, 1587-1594.

45 ADDF, Decreta, 117, c. 268, 23 dicembre 1659.

46 ADDF, Stanza Storica, AA3b, c. 367, dicembre 1721.

47 ADDF, Stanza Storica, AA3a, c. 524, dicembre 1718.

48 ADDF, Stanza Storica, AA1b, c. 460 e 490, giugno e ottobre 1663.

49 ADDF, Stanza Storica, AA1c, c. 106, 30 agosto 1672.

50 ADDF, Stanza Storica, BB1a, c. 99, novembre 1754.

51 ADDF, Stanza Storica, AA1c, c. 118, 23 novembre 1672.

52 Ivi, c. 120, 3 dicembre 1672.

53 Ivi, cc. 125-130, dicembre 1672.

54 Ivi, c. 143, 16 febbraio 1673.

55 Ivi, c. 144, 26 aprile 1673.

56 Ivi, c. 849, 15 gennaio 1687.

57 ADDF, Stanza Storica, AA3a, c. 16-18, 5 gennaio 1717.

58 Ivi, c. 39, 27 gennaio 1717.

59 Ivi, c. 191, 4 dicembre 1717.

60 ADDF, Stanza Storica, BB3a, c. 198, 1751.

61 ADDF, Stanza Storica, AA3a, c. 205, fine dicembre 1718.

62 Una retrospettiva sul tema è contenuta nella Relazione, e quesiti dell’Assessore circa li provvedimenti da prendere sopra gli Ebrei per le licenze di andare alle fiere a star fuori del ghetto, stilata dall’assessore del Sant’Uffizio Pier Girolamo Guglielmi nel 1751 ed interamente trascritta in Di Nepi 2007. Il documento originale si trova in ADDF, Stanza Storica, BB3a, c. 189-199, 1751.

63 ADDF, Stanza Storica, AA1c, c. 110, 17 agosto 1661.

64 ADDF, Stanza Storica, AA1d, cc. 447 e 526, 11 aprile 1696.

65 Persino sotto il pontificato di Benedetto XIV Lambertini, marcato da una spiccata tendenza antiebraica, la competenza sulle licenze di circolazione per gli ebrei rimase condivisa tra vescovi e inquisitori (Di Nepi 2007, p. 162).

66 Maifreda 2014, p. 292.

67 ADDF, Stanza Storica, AA3b, c. 357, dicembre 1721.

68 Un analogo riferimento si può ritrovare nel già citato memoriale firmato nel gennaio del 1717 dai mercanti di Rieti, secondo cui «i perfidi giudei con la loro pulitica, e forse con regali, che sono tutti sangue de poveri cristiani, hanno guadagnata la benevolenza d’una gran parte di Rieti». ADDF, Stanza Storica, AA3a, c. 16, gennaio 1717.

69 ADDF, Stanza Storica, AA3b, c. 357, dicembre 1721. Sulle imposizioni fiscali che gravavano sugli ebrei pontifici si veda Milano 1931 e Rosa 1989.

70 David Engel ha coniato questa espressione per definire un certo uso storiografico contemporaneo dell’eredità di Salo Baron: l’enfasi sulle continuità più che sulle fratture, sui successi e sulla creatività della diaspora più che sulla persecuzione, estendendo a tutta la storia ebraica la critica della “concezione lacrimosa” che Baron aveva invece limitato soprattutto al Medioevo (Engel 2006).

71 Sarei più prudente di Claudia Colletta nell’affermare che «gli ebrei tentarono di riappropriarsi di quegli spazi da cui erano stati ufficialmente banditi, sia a livello sociale sia economico, riuscendo così a ripristinare, nella maggior parte dei casi, insediamenti più o meno stabili, di piccole dimensioni, spesso organizzati in nuclei familiari, che furono comunque in grado di assicurare, sul lungo periodo, una continuità di presenza nelle città prive di ghetto» (Colletta 2012, p. 743). Se infatti il tentativo di riappropriazione dello spazio economico e territoriale ci fu e in buona parte riuscì, l’utilizzo del termine “insediamento” mi pare problematico, così come non mi sbilancerei sulla presenza delle famiglie al seguito dei mercanti perché, sebbene l’assenza di prove non costituisca prova di assenza, dalle fonti relative alla presenza dei mercanti ebrei in fiera le famiglie al seguito non compaiono mai.

72 Milano 1963, p. 210.

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Pour citer cet article

Référence papier

Andrea Zappia, « Mobilità e pratiche di negoziazione dei mercanti ebrei nei circuiti fieristici dello Stato della Chiesa »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 137-1 | 2025, 135-147.

Référence électronique

Andrea Zappia, « Mobilità e pratiche di negoziazione dei mercanti ebrei nei circuiti fieristici dello Stato della Chiesa »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 137-1 | 2025, mis en ligne le 12 janvier 2026, consulté le 07 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/16377 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15hos

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Auteur

Andrea Zappia

Sapienza Università di Roma, andrea.zappia@uniroma1.it

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