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Corpi indocili. Pratiche ed esperienze della sessualità in Antico Regime

Patti d’amore e contrasti violenti

Forme della sessualità femminile, ricercata e subita, nella Genova del Settecento
Francesca Ferrando
p. 213-225

Résumés

Cet article aborde le thème de la sexualité féminine extraconjugale à l’époque moderne à partir d’une étude de cas portant sur la République de Gênes au XVIIIsiècle. Qu’est-ce qui poussait les femmes à entretenir des relations illicites ? Dans quels contextes ces rencontres avaient-elles lieu ? Combien de ces relations étaient violentes ? Pour répondre à ces questions, deux types de sources archivistiques ont été analysés : un échantillon de procès pour viol/séduction et les dépositions faites par les femmes enceintes au personnel de santé afin de retrouver les pères, dans le but de les contraindre à payer une pension alimentaire. La comparaison entre les deux types de sources permet de mettre en lumière l’imaginaire commun inhérent aux pratiques de séduction et de rencontre entre les sexes, ainsi que les espaces de médiation et de tolérance dans lesquels évoluaient les femmes de l’époque pour tenter de vivre librement leur affectivité et leur sexualité.

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Texte intégral

  • 1 Flandrin 1980.

Riflettere da storico sugli amori di una volta non costituisce una novità: da Omero a Michelet, l’amore è sempre stato una delle grandi molle della storia; e lo studio degli usi e dei costumi dei popoli, delle loro istituzioni private dei loro comportamenti e delle loro credenze è, fin dai tempi di Erodoto, una delle principali competenze di Clio. La novità sta invece nella nostra maniera di abbordare l’argomento. Si tratta, innanzitutto, d’una visione e di un progetto. Più che descrivere costumi strani e pittoreschi, o avventure fuori dal comune, cerchiamo di comprendere i rapporti che certamente esistettero tra le usanze, le strutture ideologiche, l’organizzazione sociale e la cultura materiale di un gruppo sociale; per giungere infine a chiarire il nostro comportamento, ciò che l’ha determinato e in quale misura è chiamato a trasformarsi.1

1Con queste parole, nel 1975, Jean-Louis Flandrin aprì il volume su quegli Amori contadini che avevano segnato le vite di gran parte della popolazione francese tra il XVI e il XIX secolo. Un libro fortemente innovativo che, a dispetto dell’affermazione iniziale del suo autore, trattava un tema quasi del tutto inesplorato dalla storiografia: la sessualità e i rapporti prematrimoniali in antico regime. Il fine di «cogliere la realtà storica» nella sua quotidianità era perseguito attraverso l’utilizzo di un parterre variegato di fonti archivistiche, in primis quella giudiziaria, che consentiva all’autore di far breccia in quel silenzio che circondava l’esistenza dei contadini analfabeti d’età moderna. L’approccio metodologico alla sfera sessuale in quest’opera, però, era fortemente influenzato dall’interesse per la cultura materiale e la demografia storica tipico della seconda scuola degli Annales, mentre erano lasciati in secondo piano gli aspetti culturali legati al corpo, all’erotismo e ai ruoli di genere.

  • 2 A titolo esemplificativo si vedano: Garton 2004; Muchembled 2006.
  • 3 Scaramella 2016.

2Tuttavia, negli anni immediatamente seguenti, gli studi in questo campo hanno cominciato a focalizzarsi su tali tematiche. Ciò è stato sollecitato dall’apporto di altre discipline, come la storia culturale e la storia di genere, che hanno notevolmente inciso sull’orientamento storiografico degli autori, condizionando ancora oggi l’impostazione del dibattito contemporaneo. Se, in ambito francese e anglosassone, la svolta culturale ha contribuito a portare l’attenzione degli studiosi su aspetti nuovi come il desiderio, le perversioni e il piacere sessuale, i lavori d’impronta femminista hanno avuto il merito di cambiare radicalmente la prospettiva sul tema.2 Come ha mostrato Tommaso Scaramella in una recente rassegna sugli studi sull’omosessualità, «utilizzare il genere come utile categoria di analisi storica» ha contribuito a rimarcare l’esistenza di una «concezione plurale della mascolinità» e, aggiungo, della femminilità.3 Il focus sui ruoli in ambito sessuale e famigliare ha evidenziato come essi non siano storicamente immutabili, ma abbiano risentito di una continua ridefinizione e negoziazione a seconda dell’epoca e del contesto socioculturale.

  • 4 La citazione è presa dal preambolo della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la (...)
  • 5 Seidel Menchi – Quaglioni 2000; 2001; 2004; 2007.

3Diversi studi, condotti in ambito italiano a partire dagli anni Novanta sulla condizione femminile in età moderna, hanno mostrato come la «tradizionale asimmetria di potere tra uomini e donne» si esplicasse in molteplici forme all’interno della famiglia e della società patriarcale.4 I lavori di Daniela Lombardi e i contributi raccolti da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni hanno rivelato come la sfera della sessualità fosse profondamente legata a quella della riproduzione e del matrimonio.5 Quest’ultimo sanciva il confine entro cui era lecito esprimere la propria sessualità, relegando qualsiasi pratica extramatrimoniale al rango di trasgressione.

4Se durante il Medioevo la dottrina canonistica aveva posto con forza l’accento sulla centralità del matrimonio come istituto necessario alla salvezza dell’anima, condannando il concubinato e contrastando le unioni clandestine, nel corso della prima età moderna questa tradizione normativa si intrecciò con un più ampio processo di disciplinamento dei comportamenti sociali. A partire dal Concilio di Trento, mentre la Chiesa intensificò l’attività canonistica volta a definire forme e tempi del matrimonio, le autorità di governo temporali cercarono di ampliare la propria capacità di controllo sui costumi dei propri sudditi per mantenere la pace sociale. Reati come lo stupro (violento o semplice), l’adulterio e alcune forme di sodomia erano considerati pericolosi in quanto pratiche devianti rispetto alla morale dominante e che, inoltre, potevano dar luogo a conflitti e faide famigliari.

  • 6 Lombardi 2006.

5In questo contesto il corpo femminile «diviene – usando le parole di Daniela Lombardi – un luogo pubblico, che non appartiene a loro, né esclusivamente agli uomini delle loro famiglie ma anche alle istituzioni laiche ed ecclesiastiche».6 Dall’irreprensibilità delle donne dipendeva la certezza della prole, dunque, l’onorabilità della famiglia e l’ordine sociale fondato su quest’ultima.

  • 7 Sulla violenza sessuale in età moderna esiste una vasta bibliografia: Scaramella 2020; Lombardi, 20 (...)

6La verginità, come la fedeltà al marito, era un bene che andava tutelato e la sua inviolabilità era garantita dal diritto canonico e dagli statuti delle diverse città. Chi aveva subito una violenza sessuale o era stata sedotta con una promessa di matrimonio, poteva presentare una querela al foro ecclesiastico o a quello secolare per cercare di ottenere giustizia e recuperare in parte l’onore perduto. Analogamente i mariti traditi potevano rivolgersi al tribunale per reclamare la restituzione di una sposa che aveva abbandonato il tetto coniugale per seguire un amante o fuggire da maltrattamenti domestici. Questi incartamenti rappresentano una fonte preziosa per gli storici della sessualità, poiché offrono degli spaccati sul vissuto quotidiano dei diversi attori sociali fornendo informazioni preziose sul mondo del sesso non procreativo, mettendo in luce alcuni elementi come il contesto in cui avvenivano gli incontri, le dinamiche del corteggiamento e i ruoli di genere all’interno delle relazioni. Nonostante alcune deposizioni siano fortemente stereotipate (si pensi a quelle delle vittime di stupro), dalla loro analisi è possibile far emergere ciò che comunemente era ritenuto lecito e illecito, enucleando i modelli di comportamento e le retoriche utilizzate dai diversi attori sociali per ottenere il favore della corte.7

  • 8 Per la stesura di questo articolo sono stati analizzati i registri: ASGe, Rota Criminale, Extraordi (...)
  • 9 Sulle potenzialità della fonte criminale e del singolo caso si veda Grendi 1972.

7Il presente contributo intende concentrarsi su tali questioni, partendo da un caso studio sino a oggi quasi del tutto escluso dal panorama degli studi sul tema: la Repubblica di Genova. Il fondo della Rota criminale, il foro secolare, è quasi interamente inesplorato e i processi scelti provengono da una serie, quella degli Extraordinariorum, del tutto inedita. Si tratta di registri che coprono tutto l’arco del Settecento, contenenti i processi per i crimini più gravi come l’omicidio, l’infanticidio, il banditismo, l’uso di armi da fuoco, la sodomia e lo stupro. Contro questo tipo di reati l’azione poteva avvenire dietro querela del diretto interessato, su segnalazione di altre magistrature (Inquisitori di Stato, Residenti di Palazzo) o ex officio. Per questo studio sono stati consultati i primi 22 registri relativi alla prima metà del XVIII secolo. L’analisi non mira a ricostruire la frequenza dei fenomeni, ma le loro forme e logiche operative: i casi discussi sono selezionati come esempi analitici, scelti per rendere visibili pratiche altrimenti disperse nella documentazione. Ne emerge una realtà filtrata dall’eccezionalità dell’evento criminale e del conflitto.8 Le fonti consentono di cogliere casi particolari, esiti estremi, tensioni e fratture, mentre rimane più difficilmente accessibile il vissuto ordinario. Il crimine, in particolare, offre uno sguardo solo parziale su ciò che era lecito: documenta la quotidianità solo per rifrazione, mettendo in luce ciò che la incrinava o ne violava le norme, e lasciando sullo sfondo pratiche comuni, silenziose, che raramente approdavano davanti a un giudice.9 In questa documentazione, la violenza non rappresenta un’eccezione rispetto al mondo dell’intimità, ma il momento in cui quest’ultima diventa visibile perché contestata, denunciata o negata. I processi non permettono di osservare la sessualità “serena” o pienamente consensuale, ma mostrano i confini entro cui essa poteva esistere, i margini negoziabili e le zone grigie tra desiderio, opportunità e coercizione. È proprio in questo spazio di tensione che si costruisce l’intimità femminile in antico regime.

  • 10 Sull’utilizzo di queste fonti si veda: Bartoloni – Lombardi 2018; Lombardi 2018; 2024. Per quanto r (...)

8Attraverso l’analisi comparativa di processi per adulterio, stupro e sodomia, con altrettante deposizioni rilasciate da ragazze madri ai Protettori dell’Ospedale di Pammatone per obbligare i padri al pagamento degli alimenti, sarà possibile indagare le forme dell’intimità femminile in antico regime.10 Attraverso le parole di queste donne è possibile capire quali fossero gli spazi che riuscivano a ritagliarsi nel tentativo di vivere la propria affettività e sessualità, percependone al contempo i limiti e le fragilità, non perdendo di vista la componente violenta e imposta di molti di questi amplessi. Per questa ragione, la trattazione sarà articolata in due nuclei tematici, dedicati rispettivamente al contesto violento e alle strade che le donne avevano per intrecciare o interrompere i propri legami affettivi. L’analisi congiunta di questi aspetti, raramente affrontati insieme dalla storiografia, consente di restituire la complessità delle esperienze femminili in antico regime, inserendole in un continuum che spazia dalla costrizione più violenta ai tentativi di affermare una propria individualità.

Violenze e seduzioni

  • 11 Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Genuensis, libri duo, 1669, cap. XXVI.

9All’interno degli statuti criminali della città di Genova, il reato di stupro era trattato nello stesso capitolo riservato all’adulterio e prevedeva una distinzione tra due fattispecie: lo stupro violento («sarà punito capitalmente […] chi per forza userà carnalmente con donna alcuna») e lo stupro per seduzione, cioè il rapporto sessuale ottenuto con l’inganno, attraverso la promessa di matrimonio, nei confronti di una vergine o donna onesta, «etiandio con volontà di essa».11 Quest’ultimo stabiliva che il colpevole dovesse pagare una pena pecuniaria tra le cinquanta e le cinquecento lire e, nel caso di deflorazione, fornire una dote alla vittima. La querela, inoltre, non poteva essere sporta direttamente dalla vittima, ma per evitare «che alcuno habbia ardire di dishonorare li matrimonii e sia conservata l’honestà muliebre» era previsto che potessero sporgere denuncia soltanto i parenti prossimi «cioè il padre, il fratello o lo zio». Questi ultimi avevano anche la possibilità di ritirare le accuse prima che la sentenza fosse pronunciata.

  • 12 Gli studi di Daniela Lombardi hanno mostrato come, a Firenze, lo stupro potesse essere perseguito s (...)
  • 13 Sulle pratiche extragiudiziali di ricomposizione della violenza si veda: Broggio 2021.
  • 14 Arrivo 2006.

10Passando dalla norma alla prassi giudiziaria, possiamo notare come il numero dei casi di stupro trattati dalla Rota criminale sia esiguo rispetto al totale dei procedimenti penali. Nel 1706, ad esempio, su 134 processi aperti, solo tre riguardarono violenze carnali. Sebbene non si possa risalire con certezza al numero complessivo delle denunce presentate, il dato indica comunque una scarsa presenza di questo tipo di reati nei tribunali, a fronte di una frequenza molto più alta di altri crimini violenti contro la persona, come lesioni e aggressioni. Questa assenza può essere ricondotta a diversi fattori: a una preferenza delle vittime a sporgere denuncia presso il foro ecclesiastico – come documentato in altre realtà regionali – alla paura delle vittime di ricevere una scarsa comprensione da parte delle istituzioni, oppure alla scelta di ricorrere a strumenti informali e meno eclatanti di risoluzione.12 Proprio quest’ultima ipotesi sembra trovare conferma nel fatto che, nel contesto genovese, un numero molto elevato di processi non giungeva alla sentenza.13 Un meccanismo analogo è stato rilevato anche da Georgia Arrivo per il caso fiorentino, dove la querela veniva spesso ritirata a seguito di un accordo economico tra le parti, in una logica di giustizia compensativa orientata a salvaguardare gli interessi materiali della parte lesa.14

  • 15 ASGe, Rota criminale, n. 457, 1/12/1701 (Margherita Rossi), n. 460, 10/9/1708 (Maria Teresa Brisole (...)
  • 16 ASGe, Rota criminale, n. 481, 6/12/1729. Nel XVIII secolo l’Ospedale di Pammatone concede una dote (...)

11Anche nei casi in cui si giunse a una condanna, inoltre, non è sempre possibile riuscire a capire le motivazioni del giudice poiché sono presenti solo le trascrizioni delle sentenze, in cui non si fa riferimento alla distinzione fra seduzione e stupro violento. Una forte componente aggressiva emerge anche nei pochi casi definiti come seduzione, mentre la pena prevista per gli abusi è spesso sovrapponibile a quella prevista per la prima tipologia di reato. Casi di stupro violento a danni di adolescenti e preadolescenti si conclusero con la concessione di una dote e con il matrimonio con il proprio aguzzino, proprio come se si trattasse di seduzioni. La diciottenne Margherita Rossi e la ventiquattrenne Maria Teresa Brisolese sposarono i propri seduttori dopo processi relativamente brevi, ma la stessa sorte toccò alla quattordicenne Bianca Corradi, una giovane mendicante «violentemente deflorata» da un ciabattino incontrato con l’inganno per colpa di due mezzane.15 In molti di questi processi, l’aggravante della violenza non venne presa in considerazione dal tribunale e la concessione di una dote pose fine al procedimento. Il fratello dell’undicenne Giovanna Maggiolo, stuprata dal cuoco di casa Spinola, decise di ritirare la querela se l’accusato gli avesse versato una dote di 200 scudi, nonostante la sorella fosse una «vergine non ancora matura».16

  • 17 ASGe, Rota criminale, n. 481, 28/9/1729.
  • 18 ASGe, Rota criminale, n. 457, 13/10/1705.

12Gli unici due processi in cui venne comminata una pena significativa riguardarono abusi a danni di bambine di età inferiore ai sette anni.17 Andrea Rossi, artigiano di 67 anni, venne condannato a 7 anni di carcere per aver abusato sessualmente di Teresa Drago di 5 e di Laura Costa di 9 anni, figlie di vicini di casa; mentre Lazzaro Barbieri venne forzato a vogare per dieci anni sulle galee dello stuolo pubblico perché ritenuto responsabile della morte di una bambina di 7 anni, Francesca Grondona.18 Quest’ultima era stata affidata dal padre vedovo, alla moglie di quello che sarebbe diventato il suo aguzzino, il quale aveva approfittato di un momento da solo con la bambina per aggredirla. Nonostante non fosse riuscito ad avere un rapporto completo con lei, le aveva attaccato una malattia venerea che l’aveva uccisa prima della fine del processo. La moglie dell’assalitore aveva confermato che il marito era malato e l’aveva dipinto come un predatore seriale: pur essendo sposati da solo pochi mesi, non si era accontentato di averla contagiata, ma aveva cercato di aggredire anche la balia che questa aveva assunto per non far ammalare il figlio, ancora lattante.

  • 19 Per quanto riguarda le denunce di sodomia comminate in seguito a lesioni anali si veda per Venezia: (...)
  • 20 Cazzetta 1999, p. 98-186. Non bisogna dimenticare che in Italia, ancora nel XX secolo, la violenza (...)

13Il ruolo svolto dalla malattia venerea in questo contesto è duplice e merita di essere approfondito. La sintomatologia della sifilide (forse gonorrea) contribuisce a mettere in luce l’avvenuto rapporto sessuale e viene definito dai querelanti come una rovina/un guasto che l’aggressore avrebbe dovuto risarcire. Medici e chirurghi, obbligati secondo la normativa genovese e veneziana a denunciare i casi di sospetta sodomia sulla base delle lesioni anali curate, non avevano nessun obbligo di compiere un analogo servizio se si trattava di violenza coniugale o stupro, proprio per la diversa natura dei due crimini.19 A fronte di «un vizio nefando» universalmente riconosciuto come reato di lesa maestà, la violenza carnale era considerata un reato meno grave, come una lesione di un bene civile-patrimoniale – l’onestà e l’integrità sociale della donna – suscettibile di compensazione pecuniaria.20 In questo orizzonte, la malattia venerea contratta durante l’aggressione assume un valore particolarmente rilevante: essa funzionava al tempo stesso come prova materiale dell’atto sessuale e come danno economicamente misurabile. Non si tratta, dunque, di un segno puramente simbolico o morale, ma di un deterioramento concreto del corpo, capace di compromettere la capacità lavorativa, la reputazione e le prospettive matrimoniali della donna. La malattia venerea compare quindi come un «guasto» valutabile e risarcibile, perfettamente coerente con la logica giuridica che regolava i delitti sessuali nell’età moderna.

  • 21 ASGe, Rota criminale, 457, 13/10/1705 e 461, 10/9/1708.
  • 22 ASGe, Rota criminale, 458, 15/8/1705.

14Nonostante gli Statuti prevedessero che le querele fossero presentate esclusivamente da un parente di sesso maschile, in alcuni casi particolarmente gravi, il processo iniziò dopo una supplica presentata ai Residenti di Palazzo.21 Il caso di Francesca Grondona e di Bianca Corradi, la giovane mendicante sopracitata, crearono secondo le fonti un certo sconcerto nella comunità, mettendo in moto la macchina della giustizia. In altri casi la querela venne presentata in prima istanza da madri e sorelle delle vittime, venute a conoscenza del fatto subito dopo l’aggressione o a seguito di una confidenza della vittima. Se, infatti, Giovanna Maggiolo aspettò qualche giorno per confessare alla madre l’accaduto a causa della «gran vergogna» che provava, la madre di Clemenza Tagliavacche e la sorella della venditrice di frutta Pellegrina Guerra andarono a sporgere denuncia alle autorità subito dopo aver prestato soccorso alle proprie congiunte.22

  • 23 Faccio riferimento in particolare a: Arrivo 2002; Lagioia – Paoli – Rinaldi 2020.

15La descrizione delle violenze subite e i segni delle percosse, però, non trovano spazio né nel racconto delle vittime, né in quello delle ostetriche e dei chirurghi che si limitavano a confermare l’avvenuta rottura del claustro virginale. Per quanto riguarda le deposizioni delle vittime, possiamo constatare come esse si soffermino su alcuni elementi ricorrenti, funzionali a ottenere il benestare della corte. Come hanno mostrato gli studi di Daniela Lombardi e Cesarina Casanova, era necessario che le ragazze dimostrassero di essere «vergini onorate» e che il rapporto non fosse stato consensuale.23 Per questo motivo raccontavano di essere state minacciate di morte dal proprio assalitore, in alcuni casi armato di coltello e di aver cercato di resistergli opponendosi e urlando. Il focus delle loro testimonianze, inoltre, era incentrato più sul terrore e sulla vergogna provata che sulla violenza subita, la quale veniva tratteggiata con un linguaggio asciutto e preciso. Le ragazze dicevano di esser state convinte a entrare in una stanza con l’inganno e lì costrette su un letto dal proprio aguzzino che con la forza aveva alzato «loro le faldette» e si era coricato su di loro. Contrariamente a quello che è stato rilevato per altri contesti italiani, le ragazze genovesi descrivevano ogni fase del rapporto sino all’eiaculazione e alla comparsa del sangue, ma l’intento di apparire come «vergini» incolpevoli, veniva perseguito lasciando più spazio alla descrizione delle grida, del pianto e della vergogna successive all’abuso. Per avvalorare questa tesi, l’accusa presentava almeno tre testimoni che giuravano che la vittima aveva sempre goduto di «buona fama» e aveva vissuto secondo «buoni costumi». Si tratta di vicini di casa, mastre di calzette e artigiani che popolavano il mondo delle vittime e dei loro assalitori e che spesso venivano chiamati in causa anche per testimoniare sul contesto in cui era avvenuto l’incontro.

  • 24 Secondo i dati dell’Istat nel 2006 il 69,7% degli stupri era opera di partner, il 17,4% di un conos (...)
  • 25 ASGe, Rota criminale, 457, 13/10/1705.

16Ieri come oggi, nella maggior parte dei casi, le vittime conoscevano il proprio assalitore, perché si trattava di un parente, di un vicino di casa o di un cliente abituale della bottega dove lavoravano.24 Questa famigliarità era spesso usata come un’arma da parte degli imputati il cui obbiettivo era quello di screditare la vittima, insinuando il dubbio sulle sue reali intenzioni. Così il sessantenne Bartolomeo Beretta, usuraio e titolare di una piccola attività di prestito su pegno, affermò che la denuncia non era altro che il frutto di una ritorsione.25 La sorella maggiore della ragazza aveva un debito ingente nei suoi confronti che non riusciva a saldare e aveva architettato il caso per «rovinare la sua reputazione» e non rimborsarlo.

  • 26 Alfieri 2022. Sul problema del consenso si veda anche Cazzetta 1999.
  • 27 ASGe, Rota criminale, 458, 15/8/1705.

17In ogni caso il mezzo più usato dagli imputati per tentare di scagionarsi era infangare la reputazione della vittima facendo passare il rapporto come consensuale e la donna come prostituta, perché «nessun padre, nessun fratello, nessun marito avrebbe potuto pretendere risarcimento per la profanazione di un corpo potenzialmente di tutti»26. La quasi totalità degli imputati ammise di aver avuto un amplesso e di aver dato in cambio dei soldi o un’elemosina. Persino Pietro Bacigalupo, dopo essersi parzialmente manlevato dalla responsabilità dello stupro della venditrice di frutta dicendo di essere stato vittima di un «plorito osia maleficio», che gli aveva fatto credere che la donna lo avesse invitato all’amplesso, affermò di aver dato del denaro alla ragazza.27

18Il linguaggio utilizzato dagli imputati, inoltre, era marcatamente osceno e di registro più basso rispetto a quello delle vittime. Se le donne si limitavano a descrivere gli organi genitali come «membro virile» e «natura», alcuni uomini non disdegnarono un linguaggio scurrile parlando di «cazzo» e «belino». La narrazione maschile era condita con lunghe descrizioni dei preliminari, con tanto di richiami agli ammiccamenti e amoreggiamenti con le vittime. Al di là del contesto processuale, tali testimonianze consentono di ricostruire un quadro verosimile su alcune pratiche di corteggiamento effettivamente in uso nella Genova dell’epoca.

  • 28 ASGe, Rota criminale, 457, 1/12/1701.
  • 29 Cecchinato 2015; Corso 2020.
  • 30 Cazzetta 1999, p. 272.

19Il birro Giovanni Battista De Ferrari negò di aver abusato della diciottenne Margherita Rossi, ammettendo, però, di conoscerla da diverso tempo e di aver avuto un rapporto con lei. Una sera di maggio, avendola vista diverse volte «ballare e pratticar» con soldati presso le Porte degli Archi le aveva chiesto se si «contentava di dirgli una parola come faceva alcune volte con altri» e l’aveva portata in una stanza affittata per l’occasione da un bancalaro che abitava nelle vicinanze.28 I balli in strada e le feste di paese erano un’occasione privilegiata di incontro per i giovani dell’epoca, ma come hanno dimostrato diversi studi sulle campagne venete, erano spesso occasione per amoreggiamenti illeciti e risse, e per questo erano considerati osceni e pericolosi dalle autorità religiose e di governo.29 Il richiamo ai soldati, usufruttari per eccellenza di rapporti mercenari, serviva a porre in cattiva luce Margherita sottintendendo che si trattava di una prostituta. Questo dato era importante, non tanto per stabilire il consenso della donna al rapporto, quanto per capire l’onorabilità della vittima e la consistenza del reato. Si trattava di una prostituta o di una ragazza onesta? L’insinuazione di trovarsi di fronte a una prostituta agiva come una vera e propria presunzione di colpevolezza morale, attivando quel meccanismo ben noto alla dottrina di antico regime che spostava la valutazione della violenza dal corpo della vittima alla sua reputazione. In altri termini, si passava da praesumitur seducta (la giovane ritenuta onesta e quindi meritevole di tutela) a praesumitur meretrix (la donna sospettata di disonore, e pertanto non tutelabile).30 In una società patriarcale come quella di antico regime, la verginità aveva un valore patrimoniale e influiva sulla rispettabilità della donna e della sua famiglia a livello pubblico. Chi non aderiva a determinati canoni aveva meno possibilità di ottenere giustizia, perché l’essenza del crimine non stava tanto nelle lesioni legate alla violenza, quanto nella perdita di un bene immateriale che apparteneva solo in parte alle persone a cui appartenevano quei corpi.

  • 31 ASGe, Rota criminale, 456, 22/5/1704.
  • 32 Ibid.

20In questo contesto, il processo per lo stupro della quindicenne Maria Aurelia Garbarino è particolarmente emblematico.31 La ragazza disse di essere stata tratta con l’inganno all’interno di un appartamento di una ruffiana, dove aveva perso la verginità con un forestiero temporaneamente assunto come scritturale presso una casa patrizia. Nonostante il tentativo di descrivere l’amplesso come una violenza e le ripetute deposizioni rilasciate dalla vittima, l’imputato e la ruffiana furono assolti a causa dell’impossibilità di far chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto. Durante il processo furono ascoltate la padrona della struttura e alcune donne che utilizzavano il «comodo» delle stanze per incontrarsi con amanti e clienti. La ruffiana, una signora corsa di mezza età, disse di aver accolto la ragazza dopo che quest’ultima le aveva assicurato di non «essere più figlia e di essere stata all’Albergo dei poveri» a correzione.32 L’attività che gestiva era, a suo dire, del tutto rispettabile e si limitava all’affitto a ore di alcune stanze per facilitare «l’incontro» tra uomini e donne. In cambio del servizio, percepiva un pagamento da entrambi i partner e, se si fosse trattato di un rapporto mercenario, avrebbe chiesto una percentuale alla prostituta. Per colpa di una parziale infermità che le aveva impedito di continuare a lavorare come incannatrice di seta, non aveva avuto altra scelta che intraprendere il mestiere di affittacamere, ma teneva al benessere delle ragazze che ospitava. Quando aveva capito che Maria Aurelia era stata maltrattata dal cliente aveva rintracciato quest’ultimo e lo aveva obbligato a pagare le spese mediche. Il fatto che si potesse trattare del maltrattamento di una prostituta fece evaporare il caso, non essendoci mai stata alcuna virtù da rivendicare e tutelare.

Scandali e tradimenti

  • 33 Sull’abbandono degli esposti in età moderna esiste una bibliografia molto vasta, a titolo esemplifi (...)
  • 34 Cf. infra, nota 8. Su questi temi anche Ferrando c.s.

21Una compagine molto ampia di persone, per ragioni religiose, anagrafiche ed economiche, non potevano esprimere la propria sessualità nella lecita cornice del matrimonio. Oltre a chi abbracciava la castità come scelta di vita, facendone voto entrando in religione, vi era chi era troppo giovane o troppo povero per coprire i costi del matrimonio. L’unica possibilità per esprimere la propria affettività era dunque quella di viverla in segreto, il più a lungo possibile, sperando che un avvenimento inatteso non portasse allo scoperto la relazione creando scandalo. L’imprevisto più comune e difficilmente occultabile era il concepimento: una gravidanza indesiderata costringeva chi non avesse voluto crescere un figlio illegittimo a scegliere tra nozze riparatrici e l’abbandono del bambino presso un’istituzione assistenziale.33 L’analisi dei processi per stupro e per seduzione ha evidenziato le numerose difficoltà in cui incappavano le famiglie delle ragazze che volevano costringere amanti reticenti a prendersi le proprie responsabilità. Solo chi avesse avuto una reputazione impeccabile e fosse stata vergine al momento del rapporto avrebbe avuto la possibilità di ottenere un riscontro favorevole in tribunale. In questo contesto, le deposizioni fornite dalle partorienti per rintracciare il padre e obbligarlo al pagamento degli alimenti risultano una fonte particolarmente ricca di informazioni, in quanto in esse vengono fornite descrizioni molto particolareggiate in merito alla relazione e al concepimento.34 Se alcune donne, forse per proteggere la propria reputazione, raccontarono di essere state violentate o persuase con atteggiamenti aggressivi, altre svelarono una realtà quotidiana fatta di incontri e affetto, che semplicemente non potevano concludersi con le nozze.

  • 35 ASPSM, Cause criminali, n. 26, 24 maggio 1796.
  • 36 Ivi, 16 marzo 1761.
  • 37 Ivi, 23 gennaio 1778.

22Nel caso della ventunenne, Fortunata Costa, serva dell’uditore Giovanni Bertone, fu il lavoro a fare da cornice alla storia d’amore. Giunta a Monaco in compagnia del giudice, aveva conosciuto sul posto Giovanni Tomà, un giovane giardiniere al servizio del Principe, «col quale continuai l’amicizia per tre in quattro mesi circa e lo stesso quasi ogni sera veniva furtivamente a trovarmi in casa di detto mio Padrone passando per un giardino e salendo per un muro senza che mai detto mio padrone se ne accorgesse e molte volte […] avea commercio carnale meco, senza che io me ne sia mai querelata perché gli volevo bene».35 Una volta terminato l’incarico del padrone, però, la donna lo seguì a Genova, dove sei mesi dopo ottenne di essere accolta nell’Albergo dei poveri per partorire. Non è chiaro se la scelta di abbandonare l’amante fosse legata a questioni economiche o alla volontà di tornare in patria, ma dal suo racconto non traspaiono né risentimento, né rimpianto alcuno. Allo stesso modo Anna Maria Mangini, giovane vedova di Alassio, raccontò che dopo la morte del marito aveva contratto amicizia con Giulio Gualta, padrone marittimo, e per lo spazio di «mesi sedeci circa in quel tempo lo stesso pratticava sovente in mia casa e nelli ultimi mesi il medemo non vi veniva alla sera per motivo che la di lui madre era ingelosita di tale amicizia».36 Una maggiore libertà sessuale goduta dalle vedove senza figli sembra testimoniata anche dalla vicenda di Caterina Piccone la quale, una volta rimasta sola, aveva intrapreso una relazione con un orefice, anch’egli vedovo, ma una volta scoperto di essere incinta aveva deciso di non accettare l’offerta di andare a vivere con lui.37

  • 38 Cavina 2011.
  • 39 L’arte dei rivendaroli o venditori di frutti si occupava della vendita di frutta, ortaglie e frutta (...)
  • 40 AOSM, Cause criminali, n. 26.

23Sicuramente più complessa era la situazione di quelle donne che, abbandonate dal marito o separate, intraprendevano una nuova relazione, che nonostante le numerose attenuanti del caso, non poteva non considerarsi adulterina.38 La ventiduenne Teresa Reale aveva dovuto abbandonare il marito e andare ad abitare insieme alla madre e a una figlia piccola a causa della «mala vita» che l’uomo le faceva condurre. Per potersi mantenere aveva trovato impiego come lavorante presso la bottega di una rivendarola, dove un giorno aveva incontrato un certo Nicolò, sergente del Reggimento di Albenga.39 Da quel momento i due iniziarono a frequentarsi («quando passava sotto le finestre […] ove ero io e si fermava ivi a discorrere con me e qualche volta mi portava seco a spasso») e ad avere rapporti sessuali, ma la loro relazione si interruppe qualche mese dopo, quando il confessore di Teresa, venuto a conoscenza del rapporto illecito e della gravidanza, le aveva detto che stava commettendo un peccato e l’avrebbe fatta accogliere nel reclusorio di Carbonara. La stessa decisione venne presa da un altro religioso a servizio della famiglia De Mari, consultato nel 1765 da Paola Santo.40 Nonostante la donna vivesse separata dal marito da ben dodici anni «per motivi noti» e in qualche modo approvati dall’Arcivescovo di Savona, non poteva certo pensare d’intraprendere una nuova relazione e rifarsi una vita.

  • 41 Cavina 2011, p. 105-113.
  • 42 Sul concetto di “odio capitale”: Lombardi 1997.
  • 43 Sul funzionamento dell’Ospedale di Pammatone come brefotrofio cittadino: Taddia 2009.
  • 44 ASGe, Rota criminale, 463, 20/3/1711.

24L’indissolubilità del vincolo coniugale, unita alla natura non emancipante della separazione quoad thorum et mensam, faceva sì che anche quando la convivenza era cessata da tempo la moglie non fosse giuridicamente sottratta all’autorità del marito.41 La separazione era infatti concessa solo in casi estremi di odio capitale, cioè quando fosse dimostrato un pericolo grave per la vita o l’incolumità della donna; ma si trattava di una procedura lunga, costosa e difficilissima da provare, quindi di fatto quasi preclusa ai ceti più umili.42 Per la maggior parte delle coppie popolari, la rottura della vita comune non coincideva con una rottura del vincolo: ciò che seguiva erano trattative continue, mediazioni tra vicini, parenti, parroci, forme di negoziazione quotidiana del conflitto tese a evitare il tribunale, più che a ricorrervi. In questo quadro, il marito conservava il diritto di rivendicare pubblicamente la moglie, anche a distanza, anche in carcere, anche al remo; e poteva denunciare l’adulterio come strumento per riaffermare la propria autorità e ristabilire l’ordine domestico più che per ripristinare la convivenza. Persino al forzato Giuseppe Casciano, condannato a servire al remo per otto anni, venne riconosciuto, nel 1711, il diritto di citare in tribunale per adulterio la moglie Marietta e l’amico, il ciabattino Antonio Maria Torrazza. Secondo la ricostruzione dell’uomo, i due avevano avuto un figlio maschio e l’avevano portato all’Ospedale di Pammatone per nascondere una relazione che durava da alcuni mesi.43 La querela, però, fu ritirata in seguito alla deposizione del supposto amante, che rivelò come la donna vivesse in uno stato di quasi assoluta miseria, vendendo il proprio corpo all’abbisogna. I due avevano avuto una relazione cinque o sei mesi prima della nascita del bambino e si erano recati diverse volte in osterie del centro, ma non c’era certezza su chi fosse il padre, visto che Marietta aveva rapporti anche con altri uomini.44

  • 45 ASGe, Rota criminale, 464, 20/7/1712.

25L’anno successivo, però, fu lo stesso ciabattino a dover sistemare la propria situazione famigliare, affrontando il tradimento della moglie Benedetta con il contadino Giovanni Battista Bevegni.45 Dopo essere stato prelevato dalle carceri criminali, dove si trovava per aver picchiato la moglie, l’uomo fu condotto davanti all’avvocato fiscale e raccontò che la donna aveva da tempo una relazione extraconiugale. Quando andava al lavoro, Benedetta che gestiva una piccola osteria, si appartava con l’innamorato, un «uomo di villa» sposato con due figlie, utilizzando come palo una garzona che lavorava per lei. Le numerose testimonianze di vicini e avventori convalidarono la tesi dell’accusatore, tratteggiando una passione distruttiva che calpestava i sentimenti dei figli dei due amanti e non temeva nemmeno l’ira violenta di Torrazza, che grazie al processo riottenne la libertà e la custodia della moglie. Nonostante le pene comminate agli amanti siano spesso irrisorie e si limitino alla sicurtà d’interrompere la relazione adulterina e non molestarsi a vicenda, la riconsegna della moglie testimonia ancora una volta l’assoluta asimmetria di potere all’interno del rapporto e di fronte alla macchina giudiziaria.

Tentativi di fuga

  • 46 ASGe, Rota criminale, 505.
  • 47 Sull’uso del veleno si veda: Feci 2020; Pastore 2010.

26La sera del 6 ottobre 1751 Lorenzo De Negri si presentò a cospetto della Rota criminale per denunciare un fatto di inaudita gravità occorso alla figlia Margherita.46 Tra le mani teneva uno di quei tegami di terracotta dove le massaie sono solite cuocere il sugo per condire i ravioli di carne, ma questa volta la pietanza contenuta non era altrettanto prelibata. I funghi che portava con sé erano stati preparati il giorno precedente dal genero, il suonatore di violino Raffaele Ruschini, ma oltre all’aglio e al prezzemolo, necessari per la ricetta, erano conditi con un ingrediente segreto: un potente veleno.47

  • 48 Cicerchia 2010.

27Fortunatamente la donna si era accorta in tempo dell’attentato, perché non appena aveva messo in bocca i primi due pezzetti di fungo aveva sentito «bruggiare la lingua» e aveva fatto chiamare in suo aiuto i genitori da una vicina. Margherita, infatti, non avrebbe potuto abbandonare l’appartamento neanche se avesse voluto, perché il marito era il solo a possedere le chiavi della porta d’ingresso, che serrava quando usciva. La situazione, assimilabile a quel carcere privato vietato in molte città italiane di antico regime, non destò inizialmente alcuno sgomento nei giudici, che non chiesero né al padre, né alla donna il perché di un tale trattamento.48 La questione venne sollevata solo il mese successivo, quando il marito, arrestato dal braccio di giustizia, ricostruì nel dettaglio le proprie sventure matrimoniali. Nonostante i propri sforzi per essere un buon marito, Margherita si era invaghita di un uomo sposato, chiamato Agostino Firpo, con il quale aveva tentato di fuggire due volte.

28La prima, nell’agosto del 1749, i due innamorati erano stati intercettati a Piacenza grazie all’aiuto dell’Intendente di Spagna e Margherita era stata segregata prima presso il Monastero di San Nicolò delle Ridotte nel piacentino e poi trasferita nel convento di San Giovanni di Prè a Genova, dove era stata raggiunta dall’amante. I due avevano, quindi, cercato di trovare scampo via mare, imbarcandosi travestiti da marinai sulla nave di un capitano inglese diretta in Spagna. Quando il bastimento era approdato in Catalogna per «caricare sale», però, furono arrestati dalle autorità locali e riportati a Genova dove il marito, sdegnato per «la grande ingiuria subita» fece rinchiudere Margherita nell’Albergo dei poveri. Trascorso un anno la riprese con sé per ridurre i costi di mantenimento, ma per evitare «che il mondo dicesse» affittò un mezzano all’insaputa della propria famiglia e l’alloggiò al suo interno. Raccontare queste vicende potrebbe sembrare controproducente secondo la sensibilità contemporanea, perché mettere in luce tensioni e scandali che avrebbero potuto essere dei buoni moventi per l’avvelenamento? In realtà la scelta di Raffaele di rivelare le colpe passate della donna servì a confondere le acque e portò i giudici a incarcerare anche Margherita, per tentare di far chiarezza sul caso. Era stato il marito a cercare di avvelenare la moglie per sbarazzarsene una volta per tutte? Oppure era Margherita che aveva cercato di incastrare l’uomo per uscire dalla prigione domestica dove si trovava rinchiusa? Questi interrogativi sono destinati a rimanere senza risposta perché, dopo sei mesi di continui interrogatori in cui i giudici cercarono di capire se la donna avesse potuto procurarsi il veleno, il processo si chiuse senza colpevoli.

  • 49 Rispondendo alle proteste della nobildonna Clelia Crosa, padrona della madre di Margherita, Raffael (...)
  • 50 Sul tema della fuga in età medievale si veda: Mazzi 2017.
  • 51 ASGe, Rota criminale, 505, 6/10/1751.
  • 52 ASCGe, Albergo dei poveri, n. 792, Miscellanea, 11 dicembre 1791.
  • 53 Ibid.

29A giocare contro Margherita era stata la sua cattiva fama e la presenza di alcuni buchi che aveva scavato nel muro per scambiare qualche parola con i vicini e farsi passare cibo e acqua. Nonostante la maggior parte dei testimoni presentati dalla donna, insistettero sui maltrattamenti subiti, la compassione verso di lei si scontrava con le rivendicazioni del marito che di fatto era autorizzato a punire un comportamento tanto scandaloso e lesivo del proprio onore.49 Le due parti si promisero a vicenda di non molestarsi in futuro, ma è lecito dubitare della buona riuscita dell’intento visto che il vincolo matrimoniale non era stato scalfito e con esso perdurava la possibilità di un riavvicinamento e il perpetrarsi dei maltrattamenti. Solo una condanna capitale avrebbe potuto separare stabilmente i due coniugi, garantendo alla donna di raggiungere quella libertà che aveva cercato, fuggendo con il proprio amante. Come mostrano i suoi numerosi fallimenti, infatti, la via della fuga, era una possibilità concreta, ma irta di ostacoli e problematiche.50 Nonostante le difficoltà di comunicazione fra paesi distanti e giurisdizioni differenti, il lungo braccio della giustizia l’aveva raggiunta prima a Piacenza e poi in Spagna per restituirla al suo sposo.51 Ugualmente fallimentare si rivelò il tentativo di emancipazione della ventottenne di Chiavari Antonia Zignago che aveva sperato di allentare i legami con la famiglia d’origine andando a lavorare come serva nella Capitale.52 Fuggita dalle cure della donna a cui era stata affidata, aveva tentato di guadagnarsi da vivere lavorando come lavandaia, arrotondando i magri guadagni con la prostituzione, sino a quando il padre, scoperto che era incinta, non l’aveva fatta arrestare e internare presso l’Albergo dei poveri.53

  • 54 ASPSM, Cause criminali, n. 26, 6 giugno 1759.

30La potestà paterna e il consenso della famiglia alle nozze, del resto, erano un elemento chiave anche per i ragazzi, che non potevano scegliere la propria sposa in autonomia. Nel 1759 la giovane Teresa Sanguinetti disse che il bambino che aveva partorito era di Giovanni Morone figlio di Giuseppe libraio in Canneto. La loro relazione, iniziata durante le feste di Natale di due anni prima, era stata fortemente osteggiata dal padre del ragazzo che per separarli, aveva fatto imprigionare il figlio nel Palazzetto criminale per un anno per poi farlo imbarcare «sopra la nave del Milordino Inglese».54 Mentre l’imbarcazione era ancora ancorata in porto il ragazzo era riuscito a scappare e si era incontrato con Teresa nel chiostro di Sant’Agostino dove i due avevano avuto un rapporto sessuale con la promessa di unirsi in matrimonio non appena fosse stato possibile.

  • 55 Pozzetto 2011, p. 203-221.
  • 56 ASPSM, Cause criminali, n. 26, 22 agosto 1794.
  • 57 Sulla prostituzione come fonte integrativa di guadagno si veda: Ferrante 1987.

31In aggiunta all’eventualità di essere scoperti e ricondotti più o meno forzatamente alla famiglia da cui si voleva fuggire, inoltre, si sommavano i rischi legati alla scelta del proprio compagno d’avventura. Analogamente alle giovani sedotte e abbandonate che popolano i romanzi libertini settecenteschi, alcune partorienti ricoverate nell’Albergo dei poveri riferirono di esser state ingannate da giovani già sposati e senza scrupoli.55 La diciannovenne Caterina Volpi, originaria di Massa Carrara, raccontò di aver lasciato la casa paterna per seguire un cavaliere napoletano che l’aveva condotta a Genova per poi abbandonarla all’imbarco per Livorno.56 Rimasta sola, era stata accolta dallo scrivano della Locanda della Nave della Speranza che l’aveva avviata alla prostituzione, facendone l’amante-cameriera di un attore bergamasco, venuto in città per cantare in occasione del Carnevale. Ritrovarsi in un paese straniero, senza denaro e una rete di protezione, infatti, poteva significare dover sfruttare l’unica risorsa universalmente riconosciuta alle donne: la vendita del proprio corpo.57

Conclusioni

  • 58 Grassi 2019; Lagioia 2024; Scaramella 2024.
  • 59 Alfieri 2022; Bargagli 2020; Pelaja – Scaraffia 2014.

32Ricostruire gli spazi della sessualità femminile in antico regime impone allo studioso il confronto con molteplici fonti, la maggior parte delle quali proveniente dall’ambito giudiziario. Come mostrato da diversi studi recenti, però, la documentazione criminale non restituisce solo la dimensione della repressione di comportamenti illeciti, ma consente di far emergere una realtà più complessa e sfaccettata fatta di chiaroscuri ed emozioni degli attori sociali coinvolti.58 In questo quadro, la violenza non è separata dall’intimità, ma rappresenta uno dei momenti in cui l’intimità diventa visibile nelle fonti: è quando la legittimità di una relazione viene contestata (perché ritenuta disonorevole o adultera) o negata (quando una delle parti sostiene che il rapporto sia stato imposto con la forza o l’inganno) che essa emerge in tribunale. Gli incontri nelle case affittate a ore, nei vicoli o durante le feste mostrano che esistevano anche relazioni cercate e negoziate, che potevano però trasformarsi in conflitto quando entravano in contrasto con le norme sull’onore e sulla rispettabilità. È in questo passaggio, tra relazione possibile e relazione dichiarata illecita, che possiamo osservare come le donne cercassero di vivere la propria sessualità e, al tempo stesso, di proteggerla. In una società, permeata da una forte morale cristiana, secondo cui l’unica forma della «sessualità accettabile e decorosa» era quella matrimoniale finalizzata alla riproduzione, le donne che non avessero voluto conservare la propria rispettabilità si trovavano costrette a un gioco di continue mediazioni.59 Oltre a doversi proteggere dalla concreta possibilità di subire abusi e violenze fisiche, che sarebbero state poco tutelate in tribunale, era necessario che eventuali relazioni rimanessero, quanto più a lungo possibile, segrete e nascoste agli occhi della comunità.

33Il sopraggiungere di una gravidanza indesiderata era sicuramente l’evento che più destabilizzava questo equilibrio, perché manifestava nella sfera pubblica il peccato commesso in quella privata, esponendo la famiglia a pesanti ripercussioni per il proprio onore. Le famiglie che non avessero potuto rivendicare il torto subito attraverso una denuncia per seduzione, con la speranza di giungere a nozze riparatrici, non avevano altra scelta che far accogliere la donna in un’istituzione caritatevole. Quest’ultima si sarebbe presa cura del nascituro e avrebbe rieducato la gravida, occultandone al tempo stesso lo stato interessante. Tali benefici erano gli unici elementi a essere presi in considerazione, mentre era attribuita poca o nessuna rilevanza al volere della gestante che, come mostrano le storie di diverse partorienti accolte nell’Albergo dei poveri, era spesso internata in modo coatto.

34La gravidanza, del resto, non era l’unico elemento perturbatore che poteva far emergere comportamenti inappropriati. L’impossibilità di rompere il vincolo matrimoniale e di porre fine a unioni infelici rendeva più comuni i casi di adulterio e di abbandono del tetto coniugale, rivendicabili nel foro criminale. Se l’infedeltà maschile, nella prassi, veniva tollerata e poteva trovare una via di sfogo anche nel sesso a pagamento, nei confronti dei tradimenti femminili era applicato un diverso metro di giudizio. Questo doppio standard, trasversale a molte culture, si spiega con la necessità di garantire la certezza della discendenza: una moglie adultera, qualora fosse rimasta incinta, avrebbe generato un figlio illegittimo all’interno del matrimonio, minando il patrimonio e l’onore familiare.

  • 60 Cf. Ferrante 2017.

35A qualsiasi marito, persino a coloro i quali si trovavano in carcere per essersi macchiati di altri delitti, era concesso di citare la propria moglie e il suo amante in giudizio. Sebbene tali processi si concludessero nella quasi totalità dei casi con una ricomposizione della pace domestica, senza l’applicazione delle pene severe previste per questo reato, è indubbio che si trattasse di procedimenti traumatici per le parti coinvolte. Con la restituzione al marito, le donne non vedevano solamente sfumare ogni barlume di autonomia che si erano conquistate nell’ombra, ma rischiavano di subire ritorsioni e un brusco peggioramento nella qualità della propria vita matrimoniale e sociale. Gli adulteri, così come i tentativi di fuga, contribuivano a incrinare ulteriormente rapporti già compromessi che potevano risolversi in situazioni drammatiche. Come mostra il caso di Margherita De Negri, lo sposo aveva diverse possibilità per ristabilire la propria autorità e il suo ius corrigendi poteva spingersi sino alla reclusione della donna all’interno delle mura domestiche. Sebbene quest’eventualità si potesse configurare con il reato di «carcere privato», di fatto era molto complesso stabilirne i confini e rivendicarlo al cospetto di un giudice, specie se la famiglia della donna non apparteneva ai ceti sociali più elevati.60

36Un ulteriore rischio legato alla fuga era rappresentato dalla difficoltà di trovare lavoro in un paese straniero, dove non potevano contare nemmeno su quella rete di conoscenze e protezione dato dalla comunità. Coloro che non possedevano un bagaglio di conoscenze spendibili nel mercato del lavoro erano costrette a ritornare sui propri passi o a intraprendere strade più rischiose come la prostituzione e la questua. Questi percorsi, che si muovono tra norme, trasgressioni e strategie di sopravvivenza, invitano a guardare alla sessualità femminile in antico regime non come a un universo rigidamente codificato, ma come a un insieme di spazi negoziati e diseguali, spesso visibili solo attraverso le fratture della documentazione.

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Bibliographie

Archivi

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Seidel Menchi – Quaglioni 2007 = S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Bologna, 2007.

Scaramella 2016 = T. Scaramella, La storia dell’omosessualità nell’Italia moderna: un bilancio, in Storicamente, 12, 2016, DOI: 10.12977/stor647.

Scaramella 2020 = T. Scaramella, «Scordatomi dei vincoli paterni»: violenza sessuale e onore famigliare da un processo per sodomia (Brescia, 1779), in F. Ferrando, M.C. La Rocca, G. Morosini (a cura di), Storie di violenza. Genere, pratiche ed emozioni tra Medioevo ed età contemporanea, Roma, 2020, p. 183-199.

Scaramella 2023 = T. Scaramella, Medicina e giustizia nell’amministrazione della sanità: la Repubblica di Venezia, in Studi storici, LXIV/3, 2023, p. 543-554.

Scaramella 2024 = T. Scaramella, Sessualità, sensualità e affetti: un percorso fra storia e storiografia, in T. Scaramella (a cura di), Alla prova delle passioni. Sessualità non conformi e soggettività fra età moderna e contemporanea, Pisa, 2024, p. 9-20.

Taddia 2009 = E. Taddia, La vita appesa a un filo: bambini esposti nella ruota e medicina a Pammatone tra XVI e XIX secolo, in G. Regesta, E. Taddia, L’antico Ospedale di Pammatone e il suo archivio dimenticato, XV-XX secolo. Un patrimonio all’origine del moderno San Martino, Viareggio, 2009, p. 41-58.

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Notes

1 Flandrin 1980.

2 A titolo esemplificativo si vedano: Garton 2004; Muchembled 2006.

3 Scaramella 2016.

4 La citazione è presa dal preambolo della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

5 Seidel Menchi – Quaglioni 2000; 2001; 2004; 2007.

6 Lombardi 2006.

7 Sulla violenza sessuale in età moderna esiste una vasta bibliografia: Scaramella 2020; Lombardi, 2004; 2020.

8 Per la stesura di questo articolo sono stati analizzati i registri: ASGe, Rota Criminale, Extraordinariorum, nn. 453-505.

9 Sulle potenzialità della fonte criminale e del singolo caso si veda Grendi 1972.

10 Sull’utilizzo di queste fonti si veda: Bartoloni – Lombardi 2018; Lombardi 2018; 2024. Per quanto riguarda Genova si veda anche Bonato 2015.

11 Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Genuensis, libri duo, 1669, cap. XXVI.

12 Gli studi di Daniela Lombardi hanno mostrato come, a Firenze, lo stupro potesse essere perseguito sia nel foro secolare sia in quello ecclesiastico (Lombardi 2004). Per quanto riguarda Genova, invece, non è possibile ricostruire con certezza le modalità di intervento del tribunale vescovile su questo tipo di reato, poiché della documentazione ecclesiastica sono rimaste solo alcune filze relative ad atti e processi criminali, che offrono un quadro estremamente frammentario.

13 Sulle pratiche extragiudiziali di ricomposizione della violenza si veda: Broggio 2021.

14 Arrivo 2006.

15 ASGe, Rota criminale, n. 457, 1/12/1701 (Margherita Rossi), n. 460, 10/9/1708 (Maria Teresa Brisolese), n. 461, 30/9/1710 (Bianca Corradi).

16 ASGe, Rota criminale, n. 481, 6/12/1729. Nel XVIII secolo l’Ospedale di Pammatone concede una dote analoga, attorno alle 150-200 lire, alle figlie che si uniscono in matrimonio, Ferrando 2025.

17 ASGe, Rota criminale, n. 481, 28/9/1729.

18 ASGe, Rota criminale, n. 457, 13/10/1705.

19 Per quanto riguarda le denunce di sodomia comminate in seguito a lesioni anali si veda per Venezia: Scaramella 2023 mentre per quanto riguarda Genova: AOSM, Registri storici, Museo 8, Regole e ordinamenti dell’Ospedale degli incurabili.

20 Cazzetta 1999, p. 98-186. Non bisogna dimenticare che in Italia, ancora nel XX secolo, la violenza sessuale non era giuridicamente considerata un’offesa all’integrità della persona, ma alla moralità pubblica. Solo con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, ottenuta dopo trent’anni di mobilitazione politica da parte del movimento delle donne, lo stupro è stato riclassificato come reato contro la persona.

21 ASGe, Rota criminale, 457, 13/10/1705 e 461, 10/9/1708.

22 ASGe, Rota criminale, 458, 15/8/1705.

23 Faccio riferimento in particolare a: Arrivo 2002; Lagioia – Paoli – Rinaldi 2020.

24 Secondo i dati dell’Istat nel 2006 il 69,7% degli stupri era opera di partner, il 17,4% di un conoscente e solo il 6,2% di estranei (https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza). Bisogna considerare, però, che in età moderna non esisteva a livello giuridico il reato di stupro all’interno del matrimonio.

25 ASGe, Rota criminale, 457, 13/10/1705.

26 Alfieri 2022. Sul problema del consenso si veda anche Cazzetta 1999.

27 ASGe, Rota criminale, 458, 15/8/1705.

28 ASGe, Rota criminale, 457, 1/12/1701.

29 Cecchinato 2015; Corso 2020.

30 Cazzetta 1999, p. 272.

31 ASGe, Rota criminale, 456, 22/5/1704.

32 Ibid.

33 Sull’abbandono degli esposti in età moderna esiste una bibliografia molto vasta, a titolo esemplificativo si veda: Sandri 1991; Grandi 1997; Da Molin 2001.

34 Cf. infra, nota 8. Su questi temi anche Ferrando c.s.

35 ASPSM, Cause criminali, n. 26, 24 maggio 1796.

36 Ivi, 16 marzo 1761.

37 Ivi, 23 gennaio 1778.

38 Cavina 2011.

39 L’arte dei rivendaroli o venditori di frutti si occupava della vendita di frutta, ortaglie e frutta secca.

40 AOSM, Cause criminali, n. 26.

41 Cavina 2011, p. 105-113.

42 Sul concetto di “odio capitale”: Lombardi 1997.

43 Sul funzionamento dell’Ospedale di Pammatone come brefotrofio cittadino: Taddia 2009.

44 ASGe, Rota criminale, 463, 20/3/1711.

45 ASGe, Rota criminale, 464, 20/7/1712.

46 ASGe, Rota criminale, 505.

47 Sull’uso del veleno si veda: Feci 2020; Pastore 2010.

48 Cicerchia 2010.

49 Rispondendo alle proteste della nobildonna Clelia Crosa, padrona della madre di Margherita, Raffaele Ruschini disse di avere diritto di rinchiudere la moglie e che il Principe gliel’avrebbe riconosciuto.

50 Sul tema della fuga in età medievale si veda: Mazzi 2017.

51 ASGe, Rota criminale, 505, 6/10/1751.

52 ASCGe, Albergo dei poveri, n. 792, Miscellanea, 11 dicembre 1791.

53 Ibid.

54 ASPSM, Cause criminali, n. 26, 6 giugno 1759.

55 Pozzetto 2011, p. 203-221.

56 ASPSM, Cause criminali, n. 26, 22 agosto 1794.

57 Sulla prostituzione come fonte integrativa di guadagno si veda: Ferrante 1987.

58 Grassi 2019; Lagioia 2024; Scaramella 2024.

59 Alfieri 2022; Bargagli 2020; Pelaja – Scaraffia 2014.

60 Cf. Ferrante 2017.

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Pour citer cet article

Référence papier

Francesca Ferrando, « Patti d’amore e contrasti violenti »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 137-2 | 2025, 213-225.

Référence électronique

Francesca Ferrando, « Patti d’amore e contrasti violenti »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 137-2 | 2025, mis en ligne le 11 mai 2026, consulté le 21 juillet 2026. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/16703 ; DOI : https://doi.org/10.4000/168n7

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Auteur

Francesca Ferrando

Università degli studi di Verona, francesca.ferrando@univr.it

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  • Introduzione [Texte intégral]
    Paru dans Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 137-2 | 2025
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    L’Ufficio dei poveri di Genova e il Lazzaretto della Foce (1648-1653)
    Paru dans Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 135-1 | 2023
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