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Mercato di Dio

Gestione dei beni pubblici e amministrazione dei patrimoni privati. Il mercato cristiano come spazio di sacralizzazione della ricchezza familiare

Giacomo Todeschini

Abstract

Una caratteristica della tradizione giuridica, canonistica e teologica cristiana europea dal sesto al decimo secolo è costituita dalla progressiva definizione dei beni delle chiese come beni pubblici, ossia pertinenti all’amministrazione del sovrano, e contemporaneamente dei beni pubblici come sacri. La sovrapposizione delle nozioni di pubblico e sacro ha poi, sin dalla tarda antichità cristiana, implicato una rilettura dei patrimoni familiari in termini di possibile sacralizzazione di quei patrimoni le cui strategie di accrescimento si intrecciassero con quelle degli Enti sacri. Un risultato di questo percorso politico e linguistico è stata, alla fine del medioevo, la possibilità di codificare come pubbliche e quindi sacre le scelte economiche familiari che potessero essere intese e rappresentate come rilevanti politicamente e funzionali alla costruzione del bonum commune.

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Testo integrale

1Riflettendo sugli stili economici e cioè sulle forme della razionalità economica, per come ci sono testimoniate dalle configurazioni familiari di differenti culture e religioni, nei termini ora proposti dal libro di Gérard Delille, viene alla mente la relazione stretta che, dall'epoca d'oro della canonistica occidentale, il XII secolo, intercorse sempre più chiaramente fra amministrazione dei beni sacri per eccellenza, quelli ecclesiastici, e gestione dei patrimoni delle famiglie che, per importanza e ricchezza, erano intese comunemente e dal punto di vista politico come direttamente responsabili dell'ordine pubblico e dunque contigue allo spazio sacro, se pure non interne ad esso.

2Al centro del discorso canonistico stanno l'aspetto simbolico dei patrimoni delle chiese e degli enti sacri cifrato da due parole chiave, dispensatio e symonia, e il nesso che, sin dall'alto medioevo, era esistito fra la loro valenza di riassunto (ipostasi) della ricchezza correttamente cristiana e la legittimazione delle pratiche contrattuali a cui partecipavano tanto i laici quanto gli ecclesiastici. Di quelle pratiche, cioè, che, fra XIII e XV secolo, sarebbero state indicate come le strutture portanti del mercato.

3Alcuni elementi testuali giuridicamente significativi e abbastanza remoti sono alla base della definizione dei patrimoni ecclesiastici e monastici come patrimoni eccezionali, in grado, sia perché consacrati sia perché pubblici, di ricapitolare simbolicamente ma anche politicamente la ricchezza dei territori cristiani : essenzialmente il Corpus Iuris giustinianeo, la legislazione capitolare carolingia, la legislazione ecclesiastica altomedievale riassunta dalle Collezioni canoniche compilate fra ottavo e undicesimo secolo, e, di conseguenza, la rielaborazione di questi elementi giuridici avvenuta nell'ambito del Diritto canonico codificato tra Francia ed Italia a partire dalla prima metà del XII secolo.

4Consideriamo prima di tutto alcuni elementi risalenti al Corpus Iuris Iustiniani. I beni delle chiese e dei monasteri, e le istituzioni caritative ad essi connesse, sono descritti come beni analoghi a quelli imperiali : la loro dispersione e alienazione viene pertanto dichiarata proibita; solo l'imperatore o chi lo rappresenta ha il diritto eventualmente di avvalersi di un diritto di prelievo su questi beni « sacri » di cui si postula la pubblica utilità.

Sinimus igitur imperio, si qua communis commoditas est et ad utilitatem reipublicae respiciens causa et possessionem exigens talis alicuius immobilis rei qualem proposuimus, hoc ei a sanctissimis ecclesiis et reliquis venerabilibus domibus et collegiis percipere licere, undique sacris domibus indemnitate servata et recomponsanda re eis ab eo qui percepit aequa aut etiam maiore, quam data est. Quid enim causetur imperator, ne meliora det? cui plurima deus dedit habere et multorum dominum esse et facile dare, et maxime in sanctissimis ecclesiis, in quibus optima mensura est donatarum eis rerum immensitas. Unde si quid tale fiat et pragmatica processerit forma praecipiens imperio dare aliquid talium rerum, et recompensaverit mox rem meliorem et uberiorem et utiliorem, sit ea permutatio firma, et ii, qui praesident domibus, quarum est, quod alienatur, et qui talibus ministrant litteris, sine querela undique sint, nullam metuentes poenarum, quae a Leone piae memoriae interminantur et a nobis firmatae sunt : utique cum nec multo differant ab alterutro sacerdotium et imperium, et sacrae res a communibus et publicis, quando omnis sanctissimis ecclesiis abundantia et status ex imperialibus munificentiis perpetuo praebetur. Alterutris itaque compensantes quae decent, non ab aliquibus iure culpabuntur. Aliam vero omnem sive ad ipsum imperium sive ad aliam quamcumque personam factam sive venditionem sive donationem sive permutationem sive emphyteosin perpetuam omnino perimimus; sed neque dationem cuiusdam pignoris in re immobili factam occasione mutuorum fieri sinimus (CIC, Novella VII, 2.)

5L'amplificazione della nozione di « bene sacro » contenuta nelle Novellae imperiali VII e CXX, consente sin d'ora, grazie all'enumerazione degli enti pii che integrano il concetto stesso di patrimonio consacrato, la futura possibilità di un'estensione del concetto di sacralità economica ad altre realtà patrimoniali, private e familiari. L’Epitome Iuliani, nella seconda metà del sesto secolo, comincia a costruirne un elenco.

Xenodochium, id est locus uenerabilis, in quo peregrini suscipiuntur. Ptochotrophium, id est locus uenerabilis, in quo pauperes et infirmi homines pascuntur. Nosocomium, id est locus uenerabilis, in quo aegroti homines curantur. Orphanotrophium, id est locus uenerabilis, in quo parentibus orbati pueri pascuntur. Gerontocomium, id est locus uenerabilis, in quo pauperes et propter senectutem solam infirmi homines curantur. Brephotrophium, id est locus uenerabilis, in quo infantes aluntur (Iuliani epitome latina Novellarvm Ivstiniani, VII, 32.)

6Questo testo sarà prontamente ripreso dalla legislazione capitolare carolingia sin dal principio del nono secolo (Monumenta Germaniae historica. Capitularia regum Francorum, Legum T. I, ed. Pertz, Hannover 1835, p. 253 ss.) Nell'ambito di questa stessa legislazione capitolare carolingia, soprattutto dall'820 circa i beni delle chiese e dei monasteri saranno dichiarati dagli imperatori, in accordo con le delibere conciliari ed episcopali dello stesso periodo, inalienabili e sacri anche se, forse, non soprattutto, perché analoghi a quelli imperiali. La loro immunità rispetto alle rivendicazioni fiscali dei poteri signorili viene più volte ribadita in sede legislativa. Già Ludovico il Pio nell'829 è chiarissimo :

Volumus, ut omnes res ecclesiasticae eo modo contineantur, sicut res ad fiscum nostrum contineri solent, usque dum nos ad generale placitum nostrum cum fidelibus nostris invenerimus et constituerimus, qualiter in futurum de his fieri debeat. (Monumenta Germaniae historica. Capitularia regum Francorum, Legum T. I, ed. Pertz, Hannover 1835, p. 354.)

7A dare continuità legislativa e testuale a questa rappresentazione dell'economico sacro e inalienabile, nell'873, un solennissimo capitolare di Carlo II riprenderà la questione :

Et quoniam quidam non contradicunt quod res et mancipia quae tenent, in uestitura nostra uel antecessorum nostrorum siue ecclesiarum dei non fuissent, sed patres illorum morientes eis in hereditatem dimiserunt, ideo non uolunt inde ullam auctoritatem ostendere sed suam hereditatem probare, contra illos dicitur quia potest fieri ut aliquis de fisco regio uel de rebus ecclesiae aliquid proprindat aut per fraudem optineat et mortuo illo filius eius aut filia illas res tenere in hereditatem uelit propterea per capitula avi et patris nostri quae franci pro lege tenenda iudicauerunt et fideles nostri in generale placito nostro conseruanda decreuerunt. (…) Quia uero de rebus ex fisco regio et de rebus ecclesiasticis quae ita ut in eisdem capitulis habetur contineri debent sicut res ad fiscum dominicum pertinentes contineri solent auctoritas est requirenda per quam auctoritatem quisque illas retineat in ipsis capitulis demonstratur cum dicitur Ubicumque commutationes (...) (Monumenta Germaniae historica. Capitularia regum Francorum, Legum T. I, ed. Pertz, Hannover 1835, p. 521.)

8Su questa base, autorevolmente tramandata dalle collezioni canoniche fra nono e dodicesimo secolo, il Decretum Gratiani ribadirà l'inalienabilità dei patrimoni delle chiese e degli edifici sacri. Questa effettiva codificazione operata dal diritto canonico si appoggiava tanto su una tradizione legislativa espressa nei secoli precedenti dalle sinodo e dai concili delle chiese orientali e occidentali, quanto su una rilettura del Diritto romano giustinianeo abbondantemente reinterpretato. Un ottimo esempio di questo modo di costruire il discorso è l'inserimento di una versione della Novella VII di Giustiniano nel Decretum (X, 2, 2), versione dalla quale poi i commentatori di Graziano ripartiranno dopo il 1150.

9Fra XI e XII secolo, i patrimoni sacri di chiese e monasteri vengono inoltre ridefiniti, su di un piano più nettamente politico, a partire dalla riconsiderazione teologico-giuridica del problema simoniaco. Il problema, che originariamente era stato quello della non commerciabilità ordinaria dei beni sacri, diventa, con mutazione significativa, quello del diritto di commerciare e gestire dal punto di vista amministrativo i patrimoni sacri. Il divieto già giustinianeo e carolingio, si trasforma, filtrato dalla controversistica antisimoniaca in un problema di diritto amministrativo. Il tema dell’inalienabilità è precisato in termini gestionali : la tradizionale definizione di inalienabilità viene declinata più concretamente come illegalità delle alienazioni che dipendono da ragioni non legate all’utilità istituzionale e dalla gestione patrimoniale praticata da persone non autorizzate a farlo perché non legittimamente consacrate.

10Il vocabolario economico già utilizzato dalla tradizione patristica e giuridica dei secoli precedenti per indicare la differenza fra economia sacra e non sacra riaffiora a questo punto per designare la differenza che intercorre fra economia delle chiese (pubblica) ed economia dei laici (privata). La progressiva autonomizzazione istituzionale di chiese e monasteri, caratteristica della Riforma del secolo undicesimo, riscopre e riutilizza risemantizzandola questa tradizione discorsiva e politica. Alcune figure chiave del discorso teologico e politico ma anche amministrativo, imprecise fino ad allora, Simon Mago, Giuda, la Maddalena, si decantano e vengono messe a punto in questo periodo funzionando da indicatori del cristallizzarsi di una prassi linguistica al servizio di politiche rivolte ad affermare il superiore diritto degli enti sacri a gestire la propria ricchezza come riassunto, e ipostatizzazione, della ricchezza pubblica. Contemporaneamente si vengono definendo, nell'ambito di questo percorso, i caratteri discorsivi e le categorie in grado di differenziare pubblico e cioè sacrosanto, da privato e cioè familiare. Da qui in avanti la relazione più o meno stretta del familiare con l'ecclesiale tenderà a legalizzare di più o di meno i patrimoni familiari facendone una componente variabile della ricchezza pubblica emblematizzata e tipizzata da quella delle chiese.

11In questa prospettiva, la polemica antisimoniaca che caratterizza questa fase politica coincide con una definizione (che si assesterà nel formalizzarsi dei discorsi giuridici successivi) della distanza che intercorre fra la legittimità di determinate prassi contrattuali e possessorie amministrate dalle istituzioni sacre e l'illegittimità di prassi contrattuali e possessorie, talvolta formalmente identiche, amministrate da soggetti privati non riconoscibili come interni alla sfera istituzionale sacra.

12Lo snodo cruciale che consente al discorso ecclesiologico sulla inalienabilità di trasformarsi in una riflessione tecnico-economica sulla amministrazione corretta dei beni e dei patrimoni sacri e cioè pubblici, ovvero pubblici e cioè sacri, è nitidamente rappresentato da un importante canonista, Bernardo di Pavia, che alla fine del dodicesimo secolo (1190 c.) nella sua Summa decretalium, rilegge e trasmette la nozione di inalienabilità dei beni sacri in termini di analisi del significato di alienatio dei medesimi. Il divieto di principio, si scioglie in una casistica poi caratteristica del secolo successivo, il cui obiettivo è determinare non soltanto che cosa non si può fare, ma anche e soprattutto quello che si può fare per uscire dal dilemma di una patrimonialità sacra inalienabile e tuttavia da gestirsi attivamente per impedirne la dispersione e il decadimento.

Videamus igitur quid sit alienatio, quid alienationis verbo contineatur, quae res ecclesiasticae alienari possint a quibus et quibus de causis …Nomine autem alienationis continetur venditio, donatio, permutatio, pignoratio et in enphyteosim datio, ususfructus, pensionis vel servitutis constitutio, manumissio ... Sunt quatuor causae quibus res ecclesiasticae licite alienantur, causa necessitatis, causa pietatis, causa utilitatis assequendae, et causa inutilitatis vitandae. (Bernardo di Pavia, Summa Decretalium, a cura di E.A.T. Laspeyres, Graz 1956, T. XI.)

13E' facile notare che il combinarsi dei lemmi utilitas e inutilitas, con i lemmi necessitas e pietas, conferisce ai due lemmi economici un significato etico/religioso e dunque istituzionale; allo stesso tempo i due lemmi etico/religiosi vengono ad assumere per mezzo di questa risemantizzazione un significato più concretamente economico. L’apparizione sulla scena testuale del principio che stabilisce l’obbligo della gestione oculata delle sostanze ecclesiastiche causa inutilitatis vitandae, per evitare un uso « inutile » delle medesime, è, evidentemente, di grandissima importanza. Esso infatti comincia ad introdurre nella testualità giuridica e amministrativa relativa ai beni pubblici e sacri un concetto di scambio economico esplicitamente connesso a quello di impiego profittevole. Non si tratta soltanto di amministrare utilmente, ma anche e soprattutto di amministrare in modo da evitare il pericolo di un utilizzo non adeguatamente fruttuoso dei patrimoni sacri.

14Attraverso passaggi testuali di questo tipo, poi ampiamente ripresi e amplificati dalla decretalistica del Duecento, la sacralità economica dei beni pubblici ed ecclesiastici si connette strettamente e definitivamente ad un concetto di utilità che a sua volta mette a fuoco, in un modo che il futuro chiarirà, la nozione di crescita del patrimonio pubblico come caratteristica fondante della sua gestione avveduta e consapevole. I discorsi sulla inalienabilità dei beni sacri, trasformandosi come avviene fra dodicesimo e tredicesimo secolo, in discorsi sul governo oculato e avvertito dei patrimoni pubblici così da evitarne la dispersione, rintracciano nella nozione di utilità istituzionale e di amministrazione competente un criterio ormai schiettamente contabile, in grado pertanto di entrare in contatto con le logiche dell'amministrazione patrimoniale familiare e privata, ogni qual volta questa amministrazione si riveli funzionale alla crescita del patrimonio pubblico e sacro.

15Si sviluppa esponenzialmente, pertanto, nell'arco di secoli che sta tra la fine dell'undicesimo e la metà del tredicesimo, la sottolineatura giuridica del nesso che esiste fra patrimoni ecclesiastici, loro natura pubblica e finalità caritative dei medesimi rafforzate dall'intreccio tra amministrazione ecclesiastica e amministrazione laica : l'enunciato antico che stabiliva l'equivalenza fra res ecclesiarum, patrimonia pauperum e vota fidelium, assume ora un significato assai concreto. Esso infatti a questo punto comincia ad indicare con precisione che l'autonomia e indiscutibilità gestionale dei patrimoni ecclesiastici e monastici è in diretto rapporto con il diritto di chiese e monasteri di amministrare pubblicamente gli enti caritativi, ma è anche all'origine di un'economia istituzionale di cui i patrimoni non ecclesiastici entrano a far parte nel momento in cui interagiscono con quelli ecclesiastici. L'aspetto più vistoso e più noto di questa interdipendenza che garantisce la natura pubblica e legittima dei patrimoni privati, è l'oblazione caritativa o la condivisione amministrativa da parte laicale dell'amministrazione di enti caritativi. Ma ben presto, già dal Duecento, appare chiaro che molte pratiche contrattuali agite da laici possono essere intese, dal punto di vista giuridico, come connesse alla prassi amministrativa ecclesiastica in virtù della loro leggibilità in termini di utilità pubblica (a ulteriore sottolineatura di quanto estesa e contrattabile fosse già nel Duecento l'ambiguità concettuale della nozione di bonum commune).

16L’immagine e il concetto stessi di « famiglia » come realtà patrimoniale erano del resto stati avvicinati allo spazio sacro delle chiese sin dalla prima età cristiana, soprattutto, in effetti, per quanto riguardava l’organizzazione economica degli enti sacri. Sin dal quinto secolo autori come Salviano di Marsiglia o Ambrogio di Milano avevano insistito sulla maggior legittimazione dei patrimoni privati di cui venisse devoluta una parte alle chiese : in altre parole, ben prima dell’esistenza della esistenza di una prassi e di una riflessione giuridica sul mercato e sulla inalienabilità dei beni sacri, ossia di una ecclesiologia amministrativa, la pedagogia sociale cristiana aveva enunciato il principio della contiguità tra famiglia cristiana ed enti sacri concretizzato dalla donazione ossia dalla sacralizzazione di parte delle sostanze private. Tuttavia, superata la fase della cosiddetta « privatizzazione » di chiese e monasteri, e recuperata, per la via dell’intreccio testuale fra Diritto romano e canonico, un’esplicita categoria di patrimonialità pubblica e sacra, l’antica idea della famiglia di consanguinei come eventuale propaggine della più ampia « famiglia » cristiana emblematizzata dalle chiese e riassunta dalla Chiesa, poté riemergere ed affermarsi specificandosi come momento essenziale del discorso economico cristiano occidentale. Legislazioni tipicamente duecentesche come quella pontificia sull’istituto dotale, nel momento stesso in cui scoprono nella dote la radice di un contratto creditizio che lega due famiglie, aprono la strada alla possibilità di leggere nell’istituto matrimoniale, e indipendentemente dal problema della consensualità e dell’effettività del matrimonio che tormenta i giuristi duecenteschi, l’esistenza di una dimensione economica pubblica. Il fatto che una delle più note « eccezioni » duecentesche al divieto di usura sia rappresentata dalla Decretale Salubriter di Innocenzo III (Decretales Gregorii IX, Liber V, 16), mostra sino a che punto la famiglia e la dote fossero centrali per l’elaborazione economica ecclesiastica del Duecento, uno dei cui obiettivi fondamentali era di svincolare dall’interdizione usuraria tutte le relazioni creditizie di cui si potesse dimostrare l’utilitas pubblica e cioè sacra.

17Come ha ben mostrato Delille nel volume di cui qui si discute, lo sganciamento cristiano, determinato da una particolare regolamentazione della consanguineità, dei « cicli matrimoniali » dai « cicli economici » (p. 167), determina un gioco di mercato nell’ambito del quale « si sa quello che si dà ma non è possibile sapere quello che i lontani discendenti in linea sia maschile sia femminile recupereranno. » E in effetti il dischiudersi di questa virtualità economica, di questo universo di infinite possibilità di profitto, fatto di ipotesi sul futuro e di scommesse sui guadagni eventuali, altro non è che l’aspetto più vistosamente tecnico-economico (e cioè più percepibile all’occhio post-capitalista di chi guarda verso il passato dal XXI secolo) di una prossimità degli scambi di cui è protagonista la famiglia alla dialettica dello scambio di cui sono protagonisti gli enti sacri. Questa prossimità, che, in sostanza, è una prossimità (ambigua dal punto di vista odierno) del privato al pubblico, appare come la caratteristica forse più notevole del mercato cristiano e della razionalità economica che lo accompagna, fra medioevo ed età moderna. Si tratta di una vicinanza, costruita con i vocabolari del « bene comune » e dell’utilitas publica, in grado non soltanto di fare della famiglia larga una rappresentante del pubblico interesse e del mercato meta-personale, ma anche di annullare la differenza tra finanza privata e finanza pubblica, come ben risulta dall’analisi storica di fenomeni centrali per la comprensione del mercato finanziario bassomedievale quali sono il debito pubblico delle maggiori città italiane fra Tre e Quattrocento, e la fiscalità ad esso eventualmente connessa. Tanto nel fenomeno assai noto della gestione da parte di compagnie mercantili, sin dal tardo Duecento, della fiscalità sacra di cui era titolare la Santa Sede, quanto nell’incerto confine tra pubblico e privato che caratterizzava nelle città italiane il debito pubblico restituito dallo Stato ai privati per mezzo di una cessione delle entrate fiscali o daziarie, è percepibile il tratto caratteristico del mercato cristiano così come si determina fra dodicesimo e quindicesimo secolo. All’interno di questo spazio, fisico e semantico, pubblico per definizione, e sacro poiché strettamente connesso a quello definito dalla utilitas ecclesiarum, le famiglie che, per mezzo delle loro reti di alleanze societarie, gestiscono l’economia di chiese e città, divengono in tutta chiarezza un’estensione dei soggetti istituzionali con i quali interagiscono e dai quali è molto spesso difficile differenziarle. L’orizzonte del profitto possibile, il futuro dell’accumulazione, in questa prospettiva si vengono dilatando e smaterializzando, proprio in conseguenza del sovrapporsi e del confondersi degli interessi delle estese reti familiari deputate alla gestione del bene pubblico con gli interessi della collettività intesa come soggetto astratto.

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Bibliografia

Bernardo di Pavia, Summa Decretalium, a cura di E.A.T. Laspeyres, Graz, 1956

B. H. Rosenwein, To Be the Neighbour of Saint Peter. The Social Meaning of Cluny's Property, 909-1049, Ithaca-Londra,, 1989

C. Brittain Bouchard, Holy Entrepreneurs. Cistercian, Knights, and Economic Exchange in Twelfth Century Burgundy, Ithaca-Londra, 1991

H. Siems, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, Stoccarda, 1992 (MGH Schriften, 35)

O. Langholm, Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money and Usury, according to the Paris Theological Tradition. 1200-1350, Leida-New York-Colonia, 1992

C. B. Menning, Charity and State in late Renaissance Italy : the Monte di Pietà of Florence, Cornell, 1993

G. Todeschini, Il prezzo della Salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Roma, 1994

V. Piergiovanni (a cura di), The Growth of the Bank as Institution and the Development of Money-Business Law, Berlino, 1993

R. Wilson, Economics, Ethics and Religion : Jewish, Christian and Muslim Economic Thought, Londra, 1997

G. Todeschini, I vocabolari dell'analisi economica fra alto e basso medioevo : dai lessici della disciplina monastica ai lessici antiusurari (X-XIII secolo), in Rivista Storica Italiana, 110/3, 1998, p. 781-833

G. Todeschini, Linguaggi economici e linguaggi amministrativi : le logiche sacre del discorso economico fra VIII e X secolo, in Quaderni Storici, 102/3, 1999, p. 597-616

Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento : dall’Astesano ad Angelo da Chivasso, a cura di Barbara Molina e Giulia Scarcia, Asti, Centro Studi sui Lombardi e sul Credito, 2001

A. Pastore, M. Garbellotti (a cura di), L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII), Milano, 2001

E. Conte, Intorno a Mosè. Appunti sulla proprietà ecclesiastica prima e dopo l’età del diritto comune, dans A Ennio Cortese, Roma, 2001, vol. I, p. 345-367

M. G. Muzzarelli, Il denaro e la salvezza. L’invenzione del Monte di Pietà, Bologna, 2001

G. Ceccarelli, Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel Tardo Medioevo, Bologna, 2003

O. Langholm, The Merchant in the Confessional. Trade and Price in the Pre-Reformation Penitential Handbooks, Leida, 2003

G. Todeschini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Bologna, 2004

B. Molina, G. Boschiero (a cura di), Politiche del credito. Investimento consumo solidarietà, Asti, 2004

D. Quaglioni, Giacomo Todeschini e Gian Maria Varanini (a cura di) Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (secc. XII-XIV), Roma, 2005

L. Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris 2008

G. Todeschini, Eccezioni e usura nel duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale come realtà non dottrinaria, in Quaderni Storici, 131 / a. XLIV, n. 2, agosto 2009, p. 443-460

P. Prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente, Bologna, 2009

M. Arnoux, Vérité et questions des marchés médiévaux, in A. Hatchuel, O. Favereau, F. Aggeri (a cura di), L'activité marchande sans le marché ?, Paris, 2010

F. Bougard, Le crédit dans l’Occident du haut Moyen Âge : documentation et pratique, in Les élites et la richesse au Haut Moyen Age, Turnhout, 2010, p. 439-478

G. Todeschini, Come Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna, Bologna, 2011

V. Toneatto, Les Banquiers du Seigneur. Évêques et moines face à la richesse (IVe-début IXe siècle), Rennes, 2012

G. Todeschini, Usury in Christian Middle Ages. A Reconsideration of the Historiographical Tradition (1949-2010), in Religione e istituzioni religiose nell'economia europea. 1000-1800 = Religion and religious institutions in the European economy. 1000-1800, Atti della Quarantatreesima Settimana di Studi dell’Istituto F. Datini, Firenze, 2012, p. 119-130

G. Todeschini, Il Medioevo tra etica e profitto, in Enciclopedia Italiana – Il Contributo italiano alla Storia del Pensiero - Ottava Appendice. Economia, a cura di V. Negri Zamagni e P. Luigi Porta, Roma, 2012, p. 3-15

G. Todeschini, Credit and Debt : Patterns of Exchange in Western Christian Society. The Medieval Shaping of the Economic Modernity, in T. Ertl (a cura di), Europas Aufstieg. Eine Spurensuche im späten Mittelalter, Vienna, 2013, p. 139-160.

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Notizia bibliografica digitale

Giacomo Todeschini, «Gestione dei beni pubblici e amministrazione dei patrimoni privati. Il mercato cristiano come spazio di sacralizzazione della ricchezza familiare»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 127-1 | 2015, online dal 22 mai 2015, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/2028; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.2028

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Autore

Giacomo Todeschini

Università di Trieste - todeschi@units.it

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