Bibliographie
Fonti
Legge su i delitti e sulle pene, 20 maggio 1808 n. 143.
Decreto 29 giugno 1809 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli.
Decreto 1 luglio 1809 n. 68 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli.
Decreto 3 luglio 1809 n. 407 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli.
Decreto 14 luglio 1809 n. 424 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli.
Decreto 1 agosto 1809 n. 430 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli.
Codice dei delitti e delle pene per Regno d’Italia, Milano 1810.
Codice penale tradotto d’ordine di sua maestà il re delle due sicilie per uso dei suoi stati, Napoli 1813.
Decreto 4 aprile 1814 n. 2068 in Decreto 3 luglio 1809 n. 407 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli.
Decreto 6 aprile 1814 n. 2069 in Decreto 3 luglio 1809 n. 407 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli.
Decreto 28 giugno 1815 n. 21 in Decreto 3 luglio 1809 n. 407 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Decreto 22 aprile 1816 n. 343 in Decreto 3 luglio 1809 n. 407 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Legge 8 agosto 1816 n. 440 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Decreto 17 luglio 1817 n.111 in Decreto 3 luglio 1809 n. 407 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Decreto 31 dicembre 1818 n. 1430 in Decreto 3 luglio 1809 n. 407 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Codice per lo regno delle Due sicilie, Napoli 1819.
Ordinanza 28 marzo 1821 n. 5 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Decreto 9 aprile 1821 n. 22 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Decreto 30 agosto 1821 n. 110 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Legge 28 settembre 1822 n. 414 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.
Nicolini 1828 = N. Nicolini, Della procedura penale nel regno delle due Sicilie, Napoli, 1828.
Bibliografia
Berlière – Campion – Lacchè – Rousseaux, 2003 = M. Berlière, J. Campion, L. Lacchè, X. Rousseaux, Justices militaires et guerres mondiales (Europe 1914-1950), Lovanio, 2003.
Cadoppi 1998 = A. Cadoppi, Una « Pompei » nel diritto penale. Tradizione romanistica e « origini lombarde » del codice penale napoletano del 20 maggio 1808, in S. Vinciguerra (a cura di). Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808) Casi, Fonti e studi per il diritto penale, 11, Padova, 1998.
Cavanna 1998 = A. Cavanna, Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808) : veduta aerea degli scavi in S. Vinciguerra (a cura di), Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808) Casi, Fonti e studi per il diritto penale, 11, Padova, 1998.
Colao 2013 = F. Colao, Giustizia e politica. Il processo penale nell’Italia repubblicana, Milano, 2013.
Da Passano 1998 = M. Da Passano, La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese in S. Vinciguerra (a cura di), Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808) Casi, Fonti e studi per il diritto penale, 11, Padova, 1998.
De Martino 1990 = A. De Martino La nascita delle intendenze : problemi dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli : 1806-1815, Napoli, 1990.
Dezza 1998 = E. Dezza, Il procedimento criminale nelle leggi napoletane del 1808. Prime note in S. Vinciguerra ( a cura di), Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808) Casi, Fonti e studi per il diritto penale, 11, Padova, 1998.
Feola 2013 = R. Feola, Niccolini, Nicola in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (a cura di), Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna, 2013, p. 1431-1434.
Lacchè 1988 = L. Lacchè, Latrocinum. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, Milano, 1988.
Lacchè 1990 = L. Lacchè, La giustizia per i galantuomini Ordine e libertà nell’Italia liberale : il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913), Milano, 1990.
Laingui 2005 = A. Laingui, Il diritto penale della Rivoluzione francese e dell’Impero in S. Vinciguerra (a cura di), Diritto penale dell’Ottocento I codici preunitari e il codice Zanardelli Casi, fonti e studi per il diritto penale, 7, Padova, 1993.
Latini 2010 = C. Latini, Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento, Firenze 2010.
Mastroberti 2001 = F. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli, 2001.
Mastroberti 2005 = F. Mastroberti, Tra scienza e arbitrio Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari, 2005.
Novarese 1997 = D. Novarese, Dall’esperienza francese alla restaurazione. La genesi del “ Codice per lo Regno delle Due Sicilie”, p. II, leggi penali (1819), in Materiali per una storia della cultura giuridica, 27/1, 1997, p. 33-52.
Novarese 2000 = D. Novarese, Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819, Milano, 2000.
Pace Gravina 2015 = G. Pace Gravina, Il codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860), Acireale, 2015.
Pace Gravina 2015 = G. Pace Gravina, Giustizia penale e politica nelle Due Sicilie : la commissione suprema per i reati di stato a Palermo, in F. Mastroberti, S. Vinci ( a cura di), Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del mezzogiorno, Napoli, 2015.
Patalano 1996 = V. Patalano, Sulle « Leggi penali » contenute nella Parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie in S. Vinciguerra (a cura di), Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819) parte seconda Leggi penali Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, 6, Padova, 1996.
Rondini 2006 = P. Rondini, « Ius gladii et aggratiandi ». La legislazione e la giurisdizione penale militare nel regno lombardo-veneto, in L’ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa, Atti del Convegno Internazionale, Pavia, 2002, Padova, 2006.
Sbriccoli 1973 = M. Sbriccoli, Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento : il problema dei reati politici dal ‘Programma’ di Carrara al « Trattato » di Manzini, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2, 1973, p. 607-702.
Sbriccoli 1974 = M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis : il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, 1974.
Sbriccoli 2009 = M. Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), II, Milano, 2009.
Stile 1999 = A.M. Stile, Il codice penale del 1819 per lo Regno delle due Sicilie in S. Vinciguerra (a cura di), Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, Casi, fonti e studi per il diritto penale, 7, Padova, 1999.
Vinci 2015 = S. Vinci, La Giurisprudenza penale della Corte di Cassazione di Napoli nel Decennio Francese in F. Mastroberti, S. Vinci (a cura di), Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del mezzogiorno, Napoli, 2015.
Vinciguerra 1998 = S. Vinciguerra, Una penalistica italiana al servizio della politica francese : le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808), in S. Vinciguerra (a cura di), Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808) Casi, Fonti e studi per il diritto penale, 11, Padova, 1998.
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Notes
Mastroberti 2005, p. 62.
E’ d’obbligo il riferimento al saggio di Lacchè 1990, p. 2-62, in particolare p. 7 ove si sottolinea come il termine « galantuomo » oltre a « identificare il borghese tout court, il ‘signore’, il notabile […] documenta anche le profonde divisioni sociali, la estrema limitatezza della base elettorale del nuovo Stato, le potenti e durevoli contrapposizioni ‘storiche’ dell’Italia unita ».
Mastroberti 2001, p. 4 e p. 3-28 anche per le indicazioni bibliografiche offerte.
Mastroberti 2001, p. 17 ; Latini 2010, p. 155-172, p. 156 ove si sottolinea che « la sottoposizione ai giudizi sommari, etichetta il brigante come tale ad un livello sociale ma soprattutto processuale, con gravi conseguenze rispetto ai suoi beni, sovente confiscati, e alle famiglie dei briganti, sospettate e stigmatizzate. Tuttavia, l’applicazione della giustizia militare ebbe una doppia faccia : per un verso si rivelò brutale e sommaria, per altro, con le sue peculiarità consentì l’inizio di un fenomeno di modernizzazione, grazie all’applicazione di una procedura che, sia pure meno garantita, si rivela più snella ».
Per un inquadramento storico-giuridico delle leggi penali giuseppine in relazione al codice penale francese e al progetto italico del 1806 si rinvia in particolare a Vinciguerra 1998, p. IX-XXV ; Cadoppi 1998, p. CLXXV-CCVIII ; Cavanna 1998, p. CCCLXV-CCCXCIII ; Mastroberti 2001, p. 133-146.
È quanto risulta dall’art. 47 della Legge su i delitti e sulle pene : « Le pene adottate dalla presente legge sono le seguenti : la morte, la pena de’ ferri, la pena della deportazione, la detenzione, il bando dal regno, l’interdizione da’ pubblici ufizi ». Sul punto v. Laingui 1993, p. 38-53, in particolare p. 43 ; Patalano 1996, p. XLV-LXIV, p. XLVII ; Passano 1998 p. CLV-CLXXIV, p. CLXXII.
Mastroberti 2001, p. 134.
Sulla repressione del reato politico nelle sue diverse manifestazioni è d’obbligo il rinvio allo studio di Sbriccoli 1974. Per l’età moderna, Sbriccoli 1973, p. 607-702 ; Sbriccoli 2009 ; Colao, 2013. Da ultimo Pace Gravina 2015 passim e p. 203 nt. 71 per indicazioni bibliografiche.
Cfr. Dezza 1998, p. CCCXXXV-CCCLXIII ; Vinci 2015, p. 123-156, p. 124-125.
Osserva al riguardo Mastroberti 2001, p. 51-57, in particolare p. 51 come « In attesa delle grandi riforme, il nuovo sovrano organizzò il sistema giudiziario su due linee parallele, attuando una scelta che, di fondo, sarà mantenuta dal governo borbonico fino all’unificazione : giustizia ordinaria da un lato e giustizia eccezionale dall’altro ». In quest’ottica si inquadrano le commissioni militari e le quattro commissioni giudiziali straordinarie, queste ultime preposte, in base al decreto 15 aprile 1806 a « giudicare nel più breve tempo possibile la moltitudine di persone detenute in tutte le province del Regno ». Di seguito, con legge 8 agosto 1806 furono istituiti quattro tribunali straordinari per la repressione dei « delitti d’eccezione ». Infine con legge 28 febbraio 1806 venne costituito il ministero della polizia generale. Nelle Calabrie lo stato di guerra decretato il 31 luglio del 1806 fu mantenuto per un biennio. Sul punto Mastroberti 2005, p. 35 nt. 60. Sulla giustizia militare v. Berlière - Campion – Lacchè – Rousseaux 2003 ; Latini 2010, p. 158, 162. Con riferimento agli stati pre-unitari ed in particolare all’area del Lombardo-Veneto, Rondini 2006 ; per la Sicilia borbonica, Pace Gravina 2015.
Mastroberti 2001, p. 13 nt.16.
Mastroberti 2001, p. 25.
Decreto per autorizzare le corti criminali del regno a procedere fino a nuova disposizione, come corti speciali e delegate in alcuni delitti, 1 luglio 1809 n. 68 in Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del regno di Napoli (1809) (d’ora innanzi BLD). L’art. 1 del decreto stabilisce che : « Le corti criminali del regno fino a nuova disposizione procederanno come corti speciali e delegate allorché giudicheranno dei seguenti delitti : 1° di cospirazione co’ nemici, o in loro favore ; 2° di corrispondenza co’ medesimi, secondo i termini del decreto de’ 12 di marzo 1808 ; 3° di cospirazione interna contro lo Stato e l’ordine pubblico ; 4° di libelli, di scritti e di discorsi sediziosi per li casi riservati all’alto criminale ; 5° di brigantaggio, di attruppamenti e d’incesso per la campagna ; 6° di furto nelle pubbliche strade e nelle case di campagna abitate, commesso con adunamento di persone al numero di tre almeno ; 7° di delitti commessi parimenti con adunamento di persone come sopra ; 8° dell’evasione de’ condannati a pena afflittiva, e de’ delitti commessi da’ medesimi fuori de’ luoghi della loro custodia ». Su questo decreto, cfr. Latini 2010, p. 159.
Decreto 1 luglio 1809, cit., art. 2 : « Le disposizioni dell’articolo precedente non comprendono 1° i delitti di arrolamento in favore de’ nemici e de’ ribelli ; 2° la diserzione a’ medesimi ; 3° il procedimento contro gli emigrati che avessero preso le armi contro lo Stato ; 4° i delitti di spionaggio militare. Per tutti questi delitti, quantunque commessi da persone non militari, procederanno fino a nuova disposizione le Commissioni militari ». Pertanto, come sottolinea Mastroberti 2001, p. 206-207 l’istituzione delle corti speciali « non valse durante il Decennio (ed anche durante la Restaurazione) ad eliminare il ricorso alle commissioni militari e a strumenti come il fuorbando e la fuorgiudica ».
Decreto con cui si ordina che i beni degli emigrati in Sicilia, posti in alcune determinate provincie, sien consecrati ad indennizzar le perdite di coloro che han sofferto per lo brigantaggio, ed a compensare i servigi di coloro che han combattuto contro i nemici e i briganti, 17 luglio 1809 n. 424 in BLD (1809). Quanto ai creditori ipotecari, se il precedente decreto del 29 giugno 1809 aveva stabilito (art. 7) che « dalla massa de’ beni degli emigrati che han seguito la passata Corte in Sicilia, ne sarebbe prelevata una quantità corrispondente per lo pagamento delle somme dovute a’ diversi creditori ipotecari » il decreto 3 luglio 1809 n.407 con un’articolata normativa aveva istituito « una commissione per riconoscere i titoli e il rango de’ crediti ipotecari su i confiscati beni degli emigrati, a fine d’indennizzare i creditori ».
Decreto 17 luglio 1809 cit., artt. 2 -16. Sulla figura dell’intendente in età giuseppina e murattiana in relazione anche al problema del brigantaggio v. De Martino 1990, p. 167-172.
Decreto che appresta gli efficaci mezzi per la intera distruzione de’ briganti in tutto il regno 1 agosto 1809 n. 430 in BLD (1809) sul quale v. Mastroberti 2001, p. 207-208.
Decreto 1 agosto 1809, cit., art. 1 « Son dichiarati forgiudicati tutti que’ briganti che si trovano colle armi alla mano dal momento della pubblicazione del presente decreto » ; art. 3 : « I briganti presi colle armi alla mano saranno giudicati dalle Commissioni militari, le quali verificato il fatto, dovranno tra 24 ore infligger loro la pena di morte » ; art. 4 : « Le Commissioni militari giudicheranno egualmente que ’briganti che saranno arrestati senz’armi alla mano. Saranno però tenute di verificare nel termine di tre giorni l’identità del brigante arrestato ». Sull’istituto della forgiudica con il quale « nel sistema giudiziario d’Ancien Régime si dava facoltà a ogni membro della società di uccidere il contumace condannato in criminalibus ». Dezza 1998, p. CCCLIII ; Latini 2010, p. 159.
Sull’antico istituto del fuorbando “introdotto nel Regno dal vicerè spagnolo duca d’Alcalà per la repressione del banditismo provinciale e ampiamente utilizzato in età murattiana e ferdinandea v. Mastroberti 2001, p. 15-17 nt. 21-22 ; Pace Gravina 2015, p. 29-31.
Decreto 1 agosto 1809 cit., art. 6 e 7.
Decreto 1 agosto 1809 cit., art. 7 : « I beni de briganti inscritti sulle dette note saranno confiscati » ; art. 8 : « Qualunque particolare avrà ucciso o arrestato uno degl’individui indicati nella nota suddetta dopo gli otto giorni dalla sua pubblicazione, riceverà nel primo caso la ricompensa di ducati 20, e nel secondo di ducati 25, e di ducati 500 quando l’arrestato o l’ucciso sia un capo di comitiva o notorio, o pubblicato per tale » ; art. 9 : « Tutte le famiglie appartenenti a’ capi di comitiva ed a ‘briganti più noti saranno immediatamente arrestate » ; art. 10 « Tutti coloro che dopo la pubblicazione del presente decreto avranno dato asilo o somministrato volontariamente viveri, armi o munizioni a’ briganti, saranno riguardati come tali, e trattati nella medesima forma ». Sulle misure impiegate nella repressione del banditismo fra Sette e Ottocento si sofferma Lacchè 1988, p. 27 il quale sottolinea come esse rappresentano « una sicura costante : innanzitutto i profili ‘premiali’, sempre determinanti nello sfaldamento delle compagini banditesche, e dunque una dimensione stricto sensu extrapenale e ‘privatizzata’ della repressione che, anzi, si trasforma in qualsiasi mezzo atto a frenare il banditismo ; il coinvolgimento coattivo dei privati e delle popolazioni, in materia di notitia criminis e di diretta repressione dei banditi ; misure contro ricettatori e parenti, divieti e interdizioni, anche del commercio, se necessario, pur di isolare i banditi ; emergenza ed eccezionalità del regime repressivo, nelle procedure e nell’irrogazione penale ; repressione militare, de facto, potestà ad modum belli ». Su questa situazione di emergenza sul fronte dell’ ordine pubblico destinata a perdurare anche in età postunitaria v. Lacchè 1990, p. 23 nt.30.
Si tratta rispettivamente del decreto 4 aprile 1814 n. 2068 in BLD (1814), con cui rimangon vietate le associazioni de’ così detti Carbonari e del decreto 6 aprile 1814 n. 2069 in BLD (1814 ) per richiamare all’osservanza le disposizioni contro i briganti.
Sul punto e con riferimento all’introduzione dell’istituto della confisca nella traduzione del codice penale napoleonico v. Stile 1999, p. 186-187 ; Patalano 1996, p. L ; Da Passano 1998, p. CLXIV-CLXVIII e p. CLXXII ; Mastroberti 2001, p. 164-205, 204 ; Latini 2010, p. 160.
Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia, Milano 1810, art. 7 : « Le pene afflittive ed infamanti sono 1° la morte ; 2° i lavori forzati a vita ; 3° la deportazione ; 4°i lavori forzati a tempo ; 5° la reclusione. Il marchio e la confisca generale possono essere pronunciate unitamente ad una pena afflittiva, nei casi determinati dalla legge ».
Art. 75-77, 79-82 in Codice dei delitti, cit.
Art. 86-87 in Codice dei delitti, cit.
Art. 91-97 in Codice dei delitti, cit.
Art. 132 in Codice dei delitti, cit., : « Chiunque avrà contraffatto od alterato le monete d’oro o d’argento aventi corso legale nel Regno, o avrà avuta parte nella emissione o esposizione di dette monete contraffatte od alterate, o nella loro introduzione nel territorio italiano, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati ». Sulla pena per questo reato v. anche l’art. 138.
Art. 139 in Codice dei delitti, cit. : « Quelli che avranno contraffatto il sigillo dello stato o fatto uso del sigillo contraffatto ; Quelli che avranno contraffatto o falsificato, sia degli effetti emessi dal pubblico tesoro col suo bollo, sia dei biglietti di banca autorizzati dalla legge, o che avranno fatto uso di questi effetti e biglietti contraffatti o falsificati, ovvero gli avranno introdotti nel circuito del territorio italiano, saranno puniti colla morte, ed i loro beni saranno confiscati ». Sulla pena per questo reato v. anche l’art. 144.
Art. 37 in Codice dei delitti, cit. : « La confisca generale è la devoluzione dei beni del condannato al demanio dello stato. Essa non sarà la conseguenza necessaria di veruna condanna ; e non avrà luogo che nei casi nei quali la legge espressamente la pronuncia ».
Art. 38 in Codice dei delitti, cit. : « La confisca generale rimane aggravata di tutti i debiti legittimi, sino alla concorrenza del valore dei beni confiscati, e dell’obbligo di somministrare ai figli od altri discendenti la metà della porzione della quale il padre non avrebbe potuto privarli ».
Art. 39 in Codice dei delitti, cit. : « Il re potrà disporre dei beni confiscati a favore, sia del padre, della madre o di altri ascendenti, sia della vedova, sia dei figli od altri discendenti legittimi, naturali o adottivi, sia degli altri parenti del condannato ».
Art. 11 in Codice dei delitti, cit. : « Sono pene comuni alle materie criminali e correzionali, l’assoggettamento alla sorveglianza speciale dell’alta polizia, la multa e la confisca speciale, tanto del corpo del delitto, allorché la proprietà ne appartiene al condannato, quanto delle cose derivate dal delitto, come di quelle che han servito o che furono destinate a commetterlo ».
Codice penale tradotto d’ordine di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, per uso de’ suoi Stati, Napoli 1813, art. 38 : « La confiscazione generale resta aggravata di tutti i debiti legittimi, sino alla concorrenza del valore de’ beni confiscati, e dell’obbligazione di somministrare a’ figlioli o agli altri discendenti tutta quella porzione di cui il padre non avrebbe potuto privarli. Inoltre la confiscazione generale resta gravata della somministrazione degli alimenti a coloro ai quali sono dovuti per diritto ». Sul punto v. Stile 1999, p. 186 ; Da Passano 1998, p. CLXVII-CLXVIII nt. 35.
Decreto 4 aprile 1814 cit., art. 3 : « Non sarà fatta alcuna inquisizione o ricerca pe’ fatti o comploti imputati sin oggi a’ Carbonari, tranne pe’ colpevoli delle insorgenze avvenute nel distretto di Penne, e per gl’imputati dell’aggressione di Teramo tentata il giorno 31 dello scorso mese di marzo. Gli autori di questi misfatti saranno puniti con tutto il rigore delle leggi, secondo le particolari disposizioni che da Noi si sono date ».
Art. 87 in Codice dei delitti, cit. : « L’attentato o la cospirazione contro la vita o la persona dei membri della famiglia reale, l’attentato o la cospirazione tendente sia a distruggere o cangiare il governo, o l’ordine di successione al trono, sia ad eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l’autorità reale, si puniranno colla pena di morte e colla confisca dei beni ».
Art. 88 in Codice dei delitti, cit. : « Vi è attentato dal momento che un atto è commesso o principiato per giungere all’esecuzione di questi crimini, quantumque non sieno stati consumati ».
Decreto che ordina la creazione di commessioni militari per procedere contro gli autori di dinotati delitti 28 giugno n.21 in Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli (d’ora innanzi CLD) (1815). Come sottolinea Mastroberti 2001, p. 18-19, 226-227 il decreto in questione promulgato all’indomani del « tentativo di pacificazione sociale […] avviato dal Sovrano al suo ritorno con l’amnistia per i briganti che avessero deposto le armi » inaugurò una reazione ancora più « spietata forse più di quanto lo era stata quella del governo murattiano ».
In base all’art. 5 del decreto in questione, le commissioni militari procedevano : « 1) Contro coloro i quali scorrono armati le campagne commettendo misfatti contro le persone o le proprietà quando siano presi con le armi alla mano ; 2) Contro coloro che, a termini del codice penale, compongano un’associazione di malfattori quando sono presi con le armi in mano o nella flagranza dell’associazione ; 3) Contro coloro che son responsabili di uno de’ misfatti contenuti nel § 2, Sez.2, Cap. I, Tit. I del Lib. 3 del Codice Penale, quando son presi con le armi alla mano o nella flagranza di tali misfatti ; 4) Contro coloro che sono presi nella flagranza o quasi di clamori o di fatti commessi ne’luoghi pubblici ad oggetto di eccitare il popolo alla rivolta contro il governo ».
Decreto portante le energiche disposizioni per l’esterminio de’ fuorbanditi che infestano alcune provincie del Regno, 22 aprile 1816 n. 343 in CLD (1816). Sulla reintroduzione delle commissioni per il fuorbando v. Mastroberti 2001, p. 18-19, 227-229 ove si osserva al riguardo come « l’azione combinata tra commissioni militari e commissioni per il fuorbando tendeva ad estirpare manu militari ogni forma di insorgenza non concedendo agli insorti alcuna delle garanzie sulle quali discutevano i più illustri esponenti della cultura giuridica napoletana ». Sul punto, Latini 2010, p. 161.
Sul punto cfr. il Decreto con cui vengono conservate nelle provincie de’ reali domini di qua del Faro le Commissioni incaricate di formar le liste di fuorbando 17 luglio 1817 n.111 in CLD (1817) sul quale v. Lacchè 1988, p. 30 nt. 50. In particolare, cfr. l’art. 7 ove è stabilito che « Per effetto del fuorbando, gl’individui inscritti sulle liste già esistenti, ed in quelle che saranno fatte in esecuzione del presente decreto, sono dichiarati rei di morte, e possono essere uccisi dalla forza pubblica, e da qualunque privato » ; l’art. 8 ove è stabilito che : « Il fuorbandito che cadrà vivo in poter della giustizia, sarà giudicato e condannato a morte da una commissione militare » ; e l’art. 11 ove sono richiamate le stesse condotte criminose già illustrate nel decreto 28 giugno 1815 (cfr. retro, nt. 37). Inoltre v. il Decreto concernente la giurisdizione delle commissioni militari 31 dicembre 1818 n.1430 in CLD (1818) ove all’art. 1 è stabilito che : « Le liste di forbando, le Commessioni militari, i poteri de’ comandanti delle divisioni, e tutte le disposizioni del decreto de’ 17 di luglio 1817, rimangono in vigore fino a nuova disposizione ».
Legge con cui sotto prescritte pene riman vietata ogni specie d’associazioni segrete o sieno sette 8 agosto 1816 n. 440 in CLD 1816. Accenna a questo decreto Novarese, 2000, p. 88 nt. 21.
Sul citato decreto v. retro, p. 255, nota 22.
Art. 1 Legge 8 agosto 1816, cit.
Cfr. art, 2-6 legge 8 agosto 1816 e retro, nt. 25-26.
Così Mastroberti 2001, 256 e p. 249-267 per una dettagliata disamina del testo del codice penale. Per un inquadramento delle Leggi penali del Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 oltre ai citati saggi di Sergio Vinciguerra, Vincenzo Patalano, Mario da Passano cfr. anche Stile 1999, cit. Sull’iter di redazione del codice penale borbonico Novarese, 1997, p. 33-52 ; Novarese 2000. Da ultimo Pace Gravina 2015.
Proprio con riferimento alla confisca, come ebbe a sottolineare lo storico napoletano Pietro Colletta nella sua Storia del reame di Napoli :« Il codice penale serbò alcuni errori dell’antico […] Ma d’altra parte le affatto abolite confiscazioni tanto sopravanzano gli esposti errori, che rendono il codice delle pene di gran lunga migliore dell’antico ». Per questa citazione v. Matroberti 2001, p. 252 nt. 75.
Art. 3 Codice per lo regno delle due Sicilie, parte seconda Leggi penali in Codice, cit. : « La pubblicazione de’ beni de’ condannati, che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti : 1° la morte ; 2° l’ergastolo ; 3° i ferri ; 4° la reclusione ; 5° la relegazione ; 6° l’esilio dal regno ; 7° la interdizione da’ pubblici ufizi ; 8° la interdizione patrimoniale. Segnalano l’abolizione della confisca : Stile 1999, p. 190 ; Patalano 1996, p. LIII-LIV ; Da Passano 1998, p. CLXXII ; Novarese 2000, p. 92, 122 ; Pace Gravina 2015, p. 38.
Così Nicolini Napoli, 1828, p. 790 : « Niuna legislazione ha sancito con maggior forza e purità l’assioma, poena suos tenet auctores, quanto la nostra. La legge romana estendeva in molti casi le pene al di là de’ nocenti, fino a pronunziare contra i loro figli l’atroce sentenza : sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus, sit et mors solatium et vita supplicium. La legge francese fa uso della confiscazione generale non solo per i reati di stato, ma anche in tutti i casi di guerra civile, e di falsificazione di monete, e di contraffacimento de’ suggelli dello stato, biglietti di banco ed effetti pubblici. Solamente nel nostro regno la pubblicazione de’ beni de’ condannati, che anche nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, è interamente abolita nell’ultimo codice ; disposizione la quale basta essa sola ad innalzarne l’augusto autore nel rango dei più illustri legislatori. L’azione pubblica cessa per ogni qualsivoglia suo effetto con la morte del reo ». In un discorso dal titolo Dell’indole e del corso del dritto penale pronunziato all’università di Napoli nel 1831, Nicolini, riferendosi al « catalogo delle pene » previsto dal codice ferdinandeo sottolineò come esso avesse abolito « la confiscazione, supplizio iniquo di eredi innocenti ». Sul punto Novarese 2000, p. 122.
Così Mastroberti 2005, p. 23-24. Per un profilo bio-bibliografico di Nicolini cfr. Mastroberti 2001, sub indice ; Mastroberti 2005, p. 17-53 ; Novarese 2000, sub indice ; Feola 2013, p. 1431-1434. Nato a Tollo in Abruzzo nel 1772 compì gli studi di diritto a Napoli dove esercitò con successo l’avvocatura tanto da guadagnarsi nel 1808 la considerazione del governo giuseppino che lo volle Procuratore Generale presso il Tribunale Criminale di Terra di Lavoro. L’intensa attività di lavoro svolta a seguito di questo incarico maturò la sua preparazione giuridica e lo condusse ad una carriera di successo che lo vide dapprima presidente della Corte Criminale di Napoli (1812), poi membro delle commissioni di riforma dei codici penali istituite da Gioacchino Murat nel 1810 e nel 1814 e infine Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione. Questi molteplici impegni non impedirono a Nicolini di dedicarsi alla stesura di opere di notevole livello scientifico a cominciare dalla « magistrale » Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie e dalle Questioni di diritto. Ma la sua fattiva partecipazione ai lavori della Commissione istituita da Ferdinando IV nel 1815 per la redazione del Codice per lo Regno delle Due Sicilie si tradusse anche nella stesura delle parti penalistiche del Codice stesso. La reazione successiva alla rivoluzione costituzionale carbonara del 1820 non risparmiò il giurista napoletano che a motivo del suo passato e della sua « etichetta di murattiano » fu costretto ad abbandonare il suo alto incarico e a tornare all’avvocatura. Circa un decennio più tardi fu riammesso da Ferdinando II alla magistratura con l’incarico di giudice della Gran Corte Civile di Napoli e poi con quello di Avvocato Generale presso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli. Nel contempo fu nominato anche professore di diritto penale presso l’Università di Napoli. Infine nel 1841 ottenne l’incarico di ministro segretario di Stato senza portafoglio e in tale veste, nel 1847, presentò al re una relazione riguardante la precarietà dell’assetto politico e istituzionale del Regno « di straordinaria importanza […] vuoi per l’acutezza della diagnosi che per la lungimiranza dei rimedi proposti ». Nel 1856, più che ottantenne, fu chiamato a ricoprire la carica di presidente della Suprema Corte di giustizia di Napoli, « ultimo sprazzo di una vita lunga ed attivissima » che si concluse nel 1857.
Mastroberti 2005, p. 24. « Sul mito dell’eccellenza » del codice napoletano rispetto al modello napoleonico v. Novarese 2000, p. 151-152 ove si sottolinea che quel codice altro, non era, dunque, per Nicolini, che « la nostra giurisprudenza ridotta in legge penale », riconducibile, quanto alle « disposizioni generali » al pensiero del Filangieri, nonché all’esperienza profusa « nella legge penale de’ 20 maggio 1808, […] tutta di conio napolitano ».
Nicolini 1828, p. 838 ove è parzialmente riprodotto il testo dell’art. 44 del codice ferdinandeo il cui dettato stabiliva : « La confiscazione del corpo del delitto e degl’istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune a’ tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto. Non può esser pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne’ casi indicati dalla legge ».
Nicolini 1828, p. 837-839 art. 35 : « Le ammende, egualmente che le somme sopravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro de’ danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagl’innocenti perseguitati per errore o calunnia ne’ giudizi penali, e quindi da’ danneggiati poveri ; purché i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo. Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia o valle l’amministrazione di una cassa chiamata Cassa delle ammende, destinata a ricevere siffatte somme » ; art. 45 : « Il prodotto della vendita degli oggetti indicati nell’articolo antecedente darà versato nella cassa delle ammende ».
Lacché 1988, p. 30 nt. 50.
Lacché 1988, p. 30.
Pace Gravina 2015, p. 22.
Pace Gravina, 2015, p. 20-28. Uno Statuto utilissimo per comprendere le nuove linee organizzative della giustizia militare di età borbonica con particolare riferimento alla giurisdizione, alla procedura e ai reati eppure poco conosciuto agli studiosi, come sottolinea Giacomo Pace Gravina 2015, p. 20-28 ove un’attenta analisi del testo ha consentito all’A. di individuare le « origini autoctone » di questa fonte normativa risalenti all’Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare e sopra i delitti e pene della gente di guerra emanata da Ferdinando IV a Napoli nel 1789, al Decreto che contiene il regolamento pe’ Giudici di pace e pe’ Tribunali del 20 maggio 1808, n. 141 promulgato da Giuseppe Bonaparte e al Codice di Procedura penale del Regno italico di Gian Domenico Romagnosi del 1807. Articolato in tre libri riguardanti la giurisdizione militare, la procedura militare e i reati militari e la loro punizione, il « sistema dello Statuto penale militare venne […] stravolto dal decreto 24 maggio 1826 n. 671 di Francesco I con cui furono istituite a Napoli e a Palermo due Commissioni supreme per i reati di Stato, competenti per le due diverse parti del regno, e una Commissione militare per ogni capoluogo di provincia o di valle » (Pace Gravina 2015, p. 23).
Ordinanza del governo provvisorio con cui si richiama in vigore la legge degli 8 di agosto 1816 relativa alle associazioni segrete, 28 marzo 1821 n. 5 in CLD (1821).
Ordinanza 28 marzo 1821, cit., art. 1 : « Tutte le disposizioni contenute nella indicata legge sono richiamate nel pieno vigore e nella loro esatta osservanza, tanto a riguardo delle dette associazioni segrete, o sieno sette, e di coloro che le favoriranno ed agevoleranno in qualunque modo, o che conserveranno emblemi, carte, libri, o altri distintivi ad esse appartenenti ; quanto ne’ casi previsti dalla stessa legge, cioè che le associazioni segrete si estendessero cumulativamente ad altri reati di qualsivoglia natura ».
Decreto 9 aprile 1821 n. 22 in CLD (1821) con cui vien creata una Corte marziale per lo subitaneo giudizio e condanna degli asportatori di armi vietate e per la esecuzione dell’altro decreto de 28 di marzo ultimo riguardo le unioni segrete, il cui art. 4 stabiliva al riguardo : « E’ la stessa Corte incaricata della esecuzione del real decreto de’ 28 marzo contro di qualunque unione segreta, e specialmente contro la società de’ così detti carbonari ». Sul punto v. anche l’art. 6 del Decreto 8 agosto 1816.
Su questo provvedimento cfr. Pace Gravina 2015, p. 29-30.
Decreto con cui si danno delle energiche disposizioni per lo pronto esterminio de’ malfattori che infestano il regno, o che potessero refluirvi dalle limitrofe provincie pontificie, 30 agosto 1821 n. 110 in CLD (1821). Su questo decreto cfr. Lacchè 1988, p. 30 nt. 50.
Su questo decreto cfr. Pace Gravina 2015, p. 31.
Legge contro le associazioni illecite 28 settembre 1822 n. 414 in CLD (1822). Su questo provvedimento v. Novarese 2000, p. 144 ; Mastroberti 2005, p. 49-50.
Novarese 2000, p. 141-142.
Sul provvedimento in questione cfr. Novarese 2000, p. 144.
Circa la sospensione (introdotta dall’art. 17 della legge) di cinque anni delle disposizioni contenute nel cap. II, titolo VI del libro II del codice penale ferdinandeo e di quelle del codice di procedura penale in ordine alla competenza a giudicare delle associazioni illecite (ora attribuita alle commissioni militari) v. Mastroberti 2005, p. 49 ove si sottolinea come esse « non vennero espressamente abrogate, ma continuarono inutilmente a far bella mostra di sé nella seconda parte del codice ferdinandeo ».
Gli articoli 305 e s. del codice ferdinandeo (Libro II, titolo VI, capitolo II Delle adunanze illecite) punivano rispettivamente i capi, direttori o amministratori delle associazioni illecite « col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale » (art. 306) e dunque fino a due anni di prigionia o confino (art. 26) e con un’ammenda che non poteva essere maggiore a cento ducati (art. 30). « Contro i capi, direttori ed amministratori delle sette sarà applicato il maximum dell’esilio temporaneo » (art.309) corrispondente a 20 anni (art.13).
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