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Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe / Proprietà e politica : esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano
Case studies

Sequestro e confisca nella reazione borbonica al 1848. La vicenda di Eugenio de Riso

Francesca de Rosa y Ludovico Maremonti

Resúmenes

Lo studio si propone di verificare il quadro storico-normativo che, nel contesto della reazione alle vicende del 1848 in Napoli e nelle Calabrie, sarebbe alla base dell’applicazione di sequestri e confische alle vittime delle persecuzioni politiche verificatesi nel Regno delle Due Sicilie a partire dalla seconda metà del 1848 ; lo scopo è infatti chiarire esistenza, natura e ambito applicativo di simili misure, spesso citate da testimoni dell’epoca e dagli storici posteriori come effettivamente utilizzate dalle autorità borboniche, e in particolare dalla polizia, a scopo persecutorio degli imputati o condannati politici stessi, specialmente quando latitanti all’estero. Per far ciò, si guarderà alla vicenda di un singolo personaggio, il marchese Eugenio de Riso di Catanzaro, rivoluzionario condannato a morte ed emigrato politico : questa costituisce forse un caso emblematico (pur se non particolarmente conosciuto) dell’applicazione di sequestri, nonché, secondo la terminologia usata da alcuni, di confische, ai danni dei personaggi coinvolti nei moti quarantottini.

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Notas del autor

Il saggio è un’opera congiunta dei due autori : specificamente, Francesca De Rosa ha curato il primo e il terzo paragrafo, mentre Ludovico Maremonti il secondo paragrafo.

Texto completo

I de Riso di Catanzaro : breve storia di un « sequestro » emblematico

1Nel 1869, a Catanzaro, si dava alle stampe « Memoria e documenti presentati al Governo nazionale italiano sulle indennità dovute alla famiglia de marchesi de Riso del fu Antonio di Catanzaro per le persecuzioni e sequestri arbitrari inflitti contro i componenti di essa per ordine del Governo de’ Borbone di Napoli ». All’interno della pubblicazione si leggeva che, in data 8 luglio 1869, un tale Ippolito de Riso aveva firmato in quanto « reclamante », a nome suo e della famiglia, un « Richiamo » indirizzato proprio « al Governo Nazionale, per le indennità dovutegli, sui beni de’ Borboni incamerati, a causa degli arbitrari sequestri e spoliazioni, perpetrate dal Governo borbonico contro la sua famiglia, e sui Beni dell’Emigrato Politico, signor Eugenio de Riso, fratello-germano del reclamante, solo suo erede legittimo e naturale ». Seguiva una dettagliata esposizione dei fatti che, dal punto di vista di Ippolito de Riso, giustificavano la pretesa indennità :

  • 1 Memoria e documenti presentati al Governo nazionale italiano sulle indennità dovute alla famiglia (...)

Quando la famiglia de Riso […] dopo i tristissimi casi, del 15 maggio 1848, si era raccolta a vivere vita ritirata e tutta domestica, colla soddisfazione di avere adempiuto al sacro dovere della difesa della Libertà ed Indipendenza della Patria, prendendo attivissima parte nel movimento nazionale delle Calabrie […] ecco che, nel maggio 1850, si vede sequestrata parte de' suoi Beni e taluni Crediti, per semplice disposizione della Polizia ; e con minacce d'immediato arresto, esserle inibito il fare qualsiasi protesta od opposizione legale a tale atto arbitrario. Né contento di ciò, il Governo Borbonico, arrivò a discendere a tale, da vietare anche alla povera Madre, che cercasse il modo, come meglio conservare e mantenere le piante de' Beni sequestrati !1.

  • 2 Memoria 1869, p. 6.

2Il « Richiamo » proseguiva caratterizzando il danno emergente ed il lucro cessante derivati dal sequestro dei beni, oltre che dalla impossibilità di procedere alla manutenzione degli immobili colpiti dalla misura2.

  • 3 Nel « Richiamo » si allegano le copie dei provvedimenti in parola : Memoria 1869, p. 7. All’argome (...)

3Al di là della pretesa risarcitoria in sé, inoltrata al nuovo Governo italiano sulla scorta dei provvedimenti emanati da Garibaldi in qualità di Dittatore dell’Italia meridionale3, che dichiaravano beni nazionali il patrimonio della dinastia Borbone, sul quale avrebbero dovuto indennizzarsi i danni dei perseguitati politici, è rilevante partire dal presupposto storico di una simile rivendicazione : il coinvolgimento del marchese Eugenio de Riso nei fatti di Napoli del 15 maggio 1848 e dei di lì a poco successivi eventi delle Calabrie, che l’avevano costretto all’emigrazione politica all’estero e che avevano scatenato la reazione della polizia borbonica nei confronti del patrimonio familiare a lui intestato, verosimilmente allo scopo di rendere ancora più difficoltosa, se non impossibile, la latitanza.

  • 4 Pitrè 1864, p. 61-65, Valente 1954, p. 603-608, Masi 1991 ; esiste anche una « Biografia dell’auto (...)
  • 5 Sia nell’Atto di accusa del Procuratore generale presso la Gran Corte Speciale di Napoli (Causa de (...)
  • 6 Gli scritti che descrivono la complessa esperienza del Quarantotto a Napoli sono numerosi : in que (...)
  • 7 Le vicende che occorsero in Calabria nel giugno e luglio del fatidico 1848 derivarono direttamente (...)
  • 8 Valente 1947-49, p. 604-605.
  • 9 Ivi, p. 605.
  • 10 Lo attesta anche un Notamento degli esiliati regi sudditi che mancano nelle legazioni di Roma e Fi (...)
  • 11 Lo specifica uno Stato nominativo degl’imputati politici rimasti in latitanza allo spirare de’ ven (...)
  • 12 È stato possibile rintracciare un mandato d’arresto spiccato nei confronti del de Riso da parte de (...)
  • 13 Valente 1954, p. 606.
  • 14 Mazziotti 1912, p. 414 e ss.

4Dalle poche ricostruzioni biografiche disponibili4, si apprende che Eugenio de Riso, di formazione giovanile liberale e già in odore di rivoluzione in Calabria nel 1847, riuscì a farsi eleggere proprio nella circoscrizione patria alla nuova Camera dei Deputati nell’aprile del 1848 ; secondo ulteriori indicazioni, ricavate anche dagli atti dei processi politici in Napoli, era presente alle riunioni tenutesi tra i deputati alla vigilia del 15 maggio, essendo giunto nella Capitale qualche giorno prima5 ; prese poi parte all’assemblea a Monteoliveto tra il 14 e il 15. Il marchese avrebbe comunque tenuto un profilo piuttosto basso e conciliatore durante gli eventi6. Ciononostante, il de Riso scappò da Napoli subito dopo lo scioglimento della Camera dei deputati, rifugiandosi in Catanzaro dove fu uno dei protagonisti dei fatti che lì si svolsero7 ; tuttavia, non completamente in accordo con la gestione della rivoluzione da parte del locale Comitato di Salute Pubblica, guidò, insieme con altri, le milizie che tentarono la fallimentare difesa di Filadelfia e Castrovillari8. Sconfitto, fu costretto a imbarcarsi clandestinamente, insieme ad altri, sulla costa ionica per la Grecia9. Fuggì poi a Roma e, nel marzo 1850, a Marsiglia10. Si trasferì in seguito a Parigi, dove prese contatto con altri importanti esuli italiani e dove rimase almeno fino al 185211 ; all’inizio di quell’anno, essendo stato fatto da tempo oggetto di mandati d’arresto12, fu condannato a morte dalla Gran Corte di Catanzaro. Mosse quindi verso la Gran Bretagna : qui, imparando la lingua, riuscì a costruirsi anche una rispettabile posizione accademica e una buona reputazione13, che conservò fino a che non fece ritorno nell’Italia ormai unita14. Nella natia Catanzaro, poco prima di morire, ormai fortemente debilitato nel fisico, poté anche esprimere il proprio voto nel plebiscito dell’ottobre 1860.

  • 15 Alcune testimonianze, anche curiose, sulla condotta di Eugenio de Riso durante gli eventi rivoluzi (...)

5La vicenda di questo rivoluzionario calabrese, personaggio non di primo piano, sebbene con una certa fama di sedizioso15, assume nuova rilevanza proprio se si considerano le modalità del « sequestro » subito dalla sua famiglia. La lettura del « Richiamo » del 1869 consente infatti di porre alcune questioni : innanzitutto, quali erano le circostanze di fatto e di diritto di un « sequestro », e quali ne legittimavano l’imposizione. Conseguentemente, cosa intendesse Ippolito de Riso quando parlava di « sequestro » comandato per semplice misura di polizia.

  • 16 Memoria 1869, p. 11-20.

6Il « Richiamo » di Ippolito allega la fedele riproduzione dei provvedimenti emanati contro la famiglia de Riso dagli organi di vertice della polizia a Napoli e dall’autorità di polizia locale, rispettivamente il Direttore del ramo di polizia del Ministero e Segreteria di Stato dell’Interno, Gaetano Peccheneda, e l’Intendente della provincia di Calabria Ulteriore II, Francesco Galdi16. Il primo, in data 9 maggio 1850, riferendo l’affare al 3° Ripartimento del Ramo di Polizia del Ministero e Real Segreteria di Stato dell’Interno, così si rivolgeva in una « Riservatissima » al secondo :

  • 17 Cfr. il Direttore Peccheneda all’Intendente di Calabria Ulteriore II Galdi in Memoria 1869, p. 11.

In vista della presente, La incarico disporre, che tutti i Reddenti dell'Emigrato D. Eugenio de Riso, di Catanzaro, sieno chiamati presso di Lei, in cotesta Intendenza, e vi sottoscrivano l'obbligo, sotto pena d' immediato arresto, in caso di contravvenzione, di versare nella Real Cassa di Ammortizzazione, le rate degli Estagli, maturate e maturande, per affitti dei Fondi e delle Industrie , se ve ne sieno, dell'Emigrato suddetto, rimettendo a me gli atti corrispondenti.
Stimo superflua ogni osservazione, onde fare a Lei sentire tutta la importanza, e la delicatezza di questa Commissione. Conviene in tutti i conti che questi atti si eseguano, e se ne invigili in modo la osservanza, da rendere impossibile che gli Estagli o le Frazioni del medesimi, qualunque esse sieno, si versino in favore de’ Proprietari, o di chi ne figurino per Amministratori. Ed attenderò intanto, con impazienza, un di Lei riscontro, sul risultato di queste disposizioni, raccomandandole la celerità e la segretezza ; condizioni indispensabili al successo di un tale disimpegno17.

7Emerge chiaramente che si sottoponevano ad un « sequestro » da parte della polizia le rendite dei marchesi di Catanzaro, senza che queste potessero in alcun modo essere godute dai de Riso.

8Chiaramente, la ratio del provvedimento era quella di impedire il normale foraggiamento economico della famiglia e, indirettamente, dell’emigrato Eugenio de Riso, il che dava una inequivocabile caratterizzazione politicamente afflittiva alla misura ; infine, c’è da notare che all’inadempimento da parte dei debitori a questo ordine perentorio da parte della polizia si faceva corrispondere una contravvenzione, che giustificava l’arresto immediato. Nelle settimane seguenti furono redatti diversi verbali dall’Intendente Galdi, che riportavano il buon successo dell’operazione.

  • 18 Cfr. i verbali delle operazioni di versamento da parte dei debitori dei de Riso controfirmati dall (...)

9Si osservi che in nessuna parte del dispaccio del Direttore Peccheneda si cita espressamente la parola « sequestro » : al più, si parla di un’imposizione di un obbligo di versare le somme dovute, ma senza esplicare alcun fondamento legale della misura, che veniva invece comandata di per sé, per la sua importanza, per il fatto che « conviene in tutti i conti ». Nei verbali del Galdi, allo stesso modo, si annota semplicemente che ai debitori, condotti negli uffici dell’Intendenza per renderli edotti del nuovo stato di cose, fu imposto un ordine superiore di sottoscrivere l’obbligo, che non era ulteriormente circostanziato18.

  • 19 Memoria 1869, p. 24.

10Non sorprende che l’Intendente non avesse un estremo bisogno di giustificare legalmente il proprio operato di fronte a personaggi piuttosto umili, che firmavano la presa di conoscenza delle proprie nuove obbligazioni con una croce, « dopo aver dichiarato di non saper scrivere ». Del resto, che il Galdi stesso non sapesse come altro nominare il contenuto dell’ordine ricevuto da Napoli, si ricava anche da un ulteriore documento, sempre allegato al « Richiamo », in cui il funzionario si rivolgeva al Commissario di polizia con nota del 29 giugno 1850 e in cui si ribadiva che « per superiore comando, sono stati obbligati i Reddenti dell'Emigrato D. Eugenio de Riso a versare, nella Cassa di Ammortizzazione, le rate degli Estagli maturate e maturande per affitti de’ fondi e dell'industrie »19.

  • 20 Cfr. « Verbale, col quale si riceve la Dichiarazione dello Scerbo, contro D. Tancredi de Riso e D.(...)

11La polizia operò in apparente, completa autonomia, usando un potere coercitivo che scavalcava validi accordi tra privati. Non sembra che, oltre ai meccanismi della catena di comando poliziesca, nella vicenda siano entrati in gioco altri fattori giuridici o, per esempio, giudiziari : l’iniziativa del « sequestro » appare indipendente anche dai mandati di arresto già spiccati o dai processi pendenti nella stessa Catanzaro a carico di Eugenio, che viene qualificato solo come emigrato. Furono anzi proprio i de Riso a minacciare privatamente i loro debitori del ricorso all’autorità giudiziaria, se i debitori non avessero disatteso l’obbligo imposto loro dalla Polizia, che non aveva « verun diritto di fare ciò »20. Ne consegue che, sempre in linea teorica, i de Riso ritenessero l’iniziativa della Polizia fondata sul nulla : non solo illegittima, ma lato sensu illegale, come un’autorità giudiziaria avrebbe potuto accertare.

12Risulteranno ora chiare le ragioni per cui si può considerare emblematico il caso del « sequestro » ai danni del patrimonio di Eugenio de Riso : un provvedimento adottato, lo si ripete, per un’apparentemente esclusiva misura di polizia, che non ha alcun legame con un procedimento giudiziario in corso o venturo, che non sembra fondato su alcuna specifica disposizione di legge e che pareva persino nella condizione di dover « temere » la legge, rafforza la percezione di illegalità complessiva dell’azione poliziesca. A meno che, s’intende, nell’ordinamento di polizia del tempo non sia ravvisabile una qualche traccia normativa che, anche solo in linea teorica, potesse rendere legalmente contemplabile l’esercizio di una misura di quel tipo, anche se non specificamente nominata « sequestro ».

Il « braccio » della reazione : polizia, prevenzione e misure arbitrarie

  • 21 Persico 1918, p. 21.

13Scriveva Federico Persico nel novembre del 1916, in una lettera all’amico Giustino Fortunato, a proposito della reazione di Ferdinando II dopo il maggio del 1848 : « la paura in un re è disastrosa. Un pusillanime afferra aiuti e sostegni ovunque li trova e un re li trova nella polizia, massimamente. Questa divenne, dopo il ’48, padrona del campo e […] moltiplicava le inquisizioni, gli arresti, i soprusi d’ogni genere »21. Dalla testimonianza del Persico si ricava una profonda consapevolezza del ruolo che la polizia ebbe nel dominare ogni aspetto della reazione, con una pressoché assoluta disponibilità. Ulteriori testimonianze in tale senso non mancano. Giampaolo Salvatore Cognetti infatti affermava :

  • 22 Cognetti 1874, p. 117-118.

La vera piaga cancrenosa, che rodeva la vita rigogliosa di quel governo era la Polizia ! Questa solenne istituzione sociale, diretta nella sua vigilanza preventiva […] sì convertì in una specie di Comitato diretto a provocare il malcontento dello popolazioni. […] Quella polizia si creò un trono d'un dispotismo esoso e ributtante, per quanto sciocco ; si costituì governo nel governo ; ficcò la sua mano dovunque ; scrisse su tutte le porte delle amministrazioni la parola bargello !22

14Il passo citato conferma l’idea della profonda arbitrarietà della persecuzione politica, azionata da funzionari e ufficiali di polizia. Si trattava di un’esasperazione funzionale ed operativa di attribuzioni che erano già di per sé particolarmente estese, allo scopo di azionare il potere di vigilanza preventiva e garantire la sicurezza interna dello Stato, ma che erano state comunque storicamente accettate (quando esercitate con criterio), in quanto segno della dignità e rispettabilità dell’istituzione poliziesca.

  • 23 Il quadro completo dell’evoluzione delle istituzioni di polizia a partire dal 1799 è offerto in Pa (...)
  • 24 Cfr. « Istruzioni sulla polizia » in Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Du (...)

15L’ordinamento funzionale della polizia era sostanzialmente immutato23 da quando le « Istruzioni » del 22 gennaio 1817 avevano stabilito le ripartizioni di competenza poliziesca in giudiziaria, ordinaria e amministrativa (art. 1)24. Era la seconda che, ai termini dell’art. 3 delle « Istruzioni », esercitava quella funzione di « vigilanza » poi corrottasi nel senso spiegato dalle testimonianze citate : come recita la disposizione in oggetto, infatti, la polizia ordinaria si occupava della

  • 25 Ibid..

prevenzione de’ reati ; ed è sotto questo aspetto la coadjutrice della giustizia penale. Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di Alta polizia, quando si propone specialmente la prevenzione de’ seguenti reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato : 1.º Reità di Stato ; 2.º Riunioni settarie ; 3.º Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura, possono compromettere la quiete di uno o più comuni25.

  • 26 Collezione 1817, p. 89.

16Il cardine delle attribuzioni ordinarie della polizia era, dunque, la prevenzione delle turbative all’ordine pubblico e alla concordia sociale e dei reati contro lo Stato. Questi ultimi legittimavano un inquadramento funzionale qualitativamente ancora più elevato, quello di « Alta polizia », che consentiva anche la possibilità di esercitare funzioni di polizia giudiziaria, eseguendo cioè arresti di sospettati dei reati di cui all’art. 3 anche fuori dai casi di flagranza o quasi, trattenendo gli indiziati anche oltre le canoniche 24 ore e, infine, procedendo da sé alle istruzioni (art. 10)26. Le funzioni investigative della polizia ordinaria che agiva come Alta polizia non intralciavano quelle della normale polizia giudiziaria, che infatti non veniva deprivata delle proprie facoltà investigative e coercitive, nei termini usualmente previsti dalle leggi, quando indagava sullo stesso caso.

  • 27 Ibid.
  • 28 Ibid.
  • 29 Ibid.

17All’art. 11, però, si disciplinava la procedura da seguire nei casi di arresti per fatti di Alta polizia : si prevedeva un doppio controllo della misura da parte dell’autorità giudiziaria, con l’avviso dato sia al procuratore generale della Corte criminale della provincia di appartenenza dell’arrestato, sia a quello della provincia di detenzione. Interessante è la segretezza che però poteva essere mantenuta con l’autorità giudiziaria sulle circostanze dell’avvenuto arresto27. Colui che aveva operato l’arresto doveva fare rapporto anche ai superiori, insieme, però, in questo caso, all’indicazione « de’ motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza » (art. 11, n° 2)28. Ultima notazione riguarda la messa a disposizione dell’autorità giudiziaria degli arrestati : questa aveva luogo solo entro le 24 ore successive al momento in cui il direttore generale di polizia aveva disposto in questo senso (art. 11, n° 4)29.

  • 30 Cfr. i n. 1 e 2 dell’art. 7 delle « Istruzioni » ivi, p. 86.
  • 31 Enunciati in sei numeri all’interno del comma secondo dello stesso art. 9 (ivi, p. 87).

18Fuori dai casi di Alta polizia, invece, la polizia ordinaria (come del resto quella amministrativa) non poteva operare arresti, se non negli specifici casi previsti dall’art. 7, tra cui spiccano quello, appunto, della « flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia » o per « mandato di arresto de’ collegi giudiziari »30 : è evidente che, nei casi di reati ordinari, si osservava la stretta legalità delle misure preventive di limitazione della libertà personale. Ad ulteriore conferma di ciò, si osserva che, ai termini dell’art. 9, la ritenzione degli arrestati da parte della polizia ordinaria e amministrativa non poteva durare più di 24 ore, « dovendo in questo termine rimettergli all’autorità giudiziaria ». Ad ogni modo, « per una eccezione all’art. precedente », la possibilità di trattenere gli arrestati oltre le 24 ore era consentita dall’art. 9 in una corposa serie di casi31.

  • 32 Ivi, p. 90.

19Significativamente, veniva previsto, a chiusura del sistema, l’art. 13 sulla responsabilità per « arresto illegale, liberazione o detenzione arbitraria »32, che si verificava nei casi di violazione della normativa esposta : un principio garantista, almeno sulla carta, esisteva.

20Dalla lettera delle norme, il sistema appare improntato alla certezza del diritto e delle situazioni giuridiche nascenti dall’arresto, in stretta connessione con la disciplina penalistica e processualpenalistica ; la legge, in specifici casi, disciplinava esclusivamente misure preventive a carattere personale, mentre nessuna menzione è fatta di misure sui patrimoni. Tantomeno, quindi, si prevedeva la possibilità, da parte della polizia ordinaria, di procedere a sequestri.

  • 33 Dias 1846, p. 110.
  • 34 Proseguiva infatti il Ministro : « La conflagrazione avvenuta una volta nel regno ; il veleno rivo (...)

21Intendendo allora proseguire l’indagine sui fondamenti legali dei provvedimenti applicati ad Eugenio de Riso ed agli altri emigrati, sarà utile spostare la ricerca su un piano « interpretativo ». In questo senso, una buona prospettiva sulle attribuzioni di polizia viene innanzitutto offerta dalle Circolari Ministeriali rivolte agli Intendenti delle province. È significativa una Circolare del 1823, con la quale si precisavano « i doveri che debbono adempiere gl’intendenti nell’esercizio delle funzioni di polizia », e un’altra del 1848, in cui si imponevano agli Intendenti quei cambiamenti, nello svolgimento delle stesse funzioni, ritenuti necessari in vista della promulgazione della Costituzione. Nel 1823, il Ministro, sollecitando i vertici amministrativi delle province ad una maggiore solerzia generale nella prevenzione e repressione dei reati, scriveva che « nelle materie di alta polizia non soltanto il reato commesso, ma il conato, la semplice esternazione, il discorso intemperante, la riunione bastantemente sospetta, l'imprudenza dolosa od abituale, meritano pronte misure di refrenazione, e di esempio »33. Si temeva, all’epoca, la recrudescenza delle sedizioni del 182034, per cui il quadro complessivo non era molto dissimile a quello del 1848 : le parole d’ordine erano sorveglianza capillare e azione immediata.

22Viceversa, nel 1848, quando si era ormai in procinto della svolta costituzionale il Direttore del ramo di polizia degli Interni, Poerio, scriveva (il 9 febbraio) :

  • 35 Circolare a tutti gl’Intendenti, mandandone pure copia al prefetto, ASNa, Ministero della polizia (...)

Una delle principali basi sulle quali riposa l’ordine del novello regime è quello della guarentigia o libertà individuale […] Uno de’ più importanti e delicati doveri della Polizia Ordinaria [è quello] degli arresti per mire di pubblico interesse, ed altri espedienti eccezionali [In questi casi,] l’arbitrio mentre è incompatibile con l’esistenza di un Governo costituzionale, può dirsi germe distruttore della pubblica morale e svelle ogni politica istituzione. […] Un atto arbitrario [...] se sembra talvolta un bisogno richiesto dalla tranquillità, è un mezzo illegale che si rende pure inefficace a forza di abusarne35.

  • 36 Cfr. art. 24 della Costituzione politica della monarchia proclamata e sanzionata da S.M. il Re N.S (...)

23Si era in piena effervescenza costituzionale e simili istruzioni appaiono coerenti col contesto storico – politico : il disposto dell’art. 24 dello Statuto, sulla protezione della libertà individuale dall’arresto arbitrario36, interpretava questo nuovo clima. La deriva « antilegalista » dell’azione poliziesca durante la reazione, perciò, è plausibile che abbia effettivamente preso piede proprio quando vennero meno tutte le premesse giuspolitiche del nuovo ordinamento del Regno.

  • 37 Cfr. le « Nozioni preliminari sulla polizia, e sue diverse ramificazioni » in Zerbi 1846, p. 31-33

24La restaurata duttilità delle funzioni di polizia, imposta dalle contingenze storiche, risulta anche dalle costruzioni della dottrina. In trattati e compendi di diritto amministrativo, tra gli anni ’30 e ’40, si deduceva una certa altezza e complessità della funzione di polizia, la cui caratterizzazione principale era, naturalmente, quella ordinaria o di sicurezza. La definizione stessa della missione poliziesca viene descritta perlopiù in riferimento alla polizia ordinaria, piuttosto che alla polizia giudiziaria, di cui veniva avvertita una certa meccanicità dell’operato, forse a causa del fatto di dipendere, per poter entrare in azione, esclusivamente dall’avvenuta consumazione di un reato o quasi reato. In un certo senso, talvolta si ha anche l’impressione che solo quella « preventiva » fosse ritenuta una « vera » polizia37. Una certa idea di cosa fosse, per i giuristi, l’azione preventiva della polizia ordinaria la fornisce anche il Dias, il quale, nel 1843, aveva dato una definizione sempre piuttosto enfatica delle funzioni del corpo :

  • 38 Dias 1843, p. 252-253.

Spavento del sedizioso e del perverso, la polizia forma la sicurezza dell'uomo onesto, e lo guarentisce contra le intenzioni occulte o palesi dei suoi simili, quando le medesime possono essegli di nocumento. […] tutto ciò che rimane chiuso nel segreto dell'intimità, è fra l'uomo e la sua coscienza […] riguarda l'uomo in se stesso, fintanto che non lo manifesta in un modo nuocevole o da poter disturbare l'ordine38.

  • 39 « La polizia politica è segreta di sua natura […] I mezzi che la Polizia spesso adopera nella rice (...)

25Potere di intervento capillare, dunque, che spesso, per contrastare soprattutto le trame « occulte », doveva agire in modo particolare : il pericolo politico era particolarmente avvertito e i giuristi ne facevano uno dei centri di gravità della trattazione sulla polizia. In quest’ottica, per qualcuno la polizia « politica » diventava una species non codificata, distinta dalla normale polizia di sicurezza, ma realmente necessaria per la salute dello Stato. Tutto ciò, però, tenendo preferibilmente presente l’umanità e la legalità quali criteri ispiratori39.

  • 40 Dias 1840, p. 279.

26Infine, già da tempo era pacifico che la sorveglianza poliziesca a scopo politico non doveva guardare soltanto all’interno dello Stato, ma anche all’esterno : lo stesso Dias riferiva che « le attribuzioni [del] Ministero [di polizia] consistono [tra le altre cose] nella vigilanza e corrispondenza per gli espatriati, esiliati e rilegati per reati politici »40.

  • 41 Il dispaccio indirizzato il 9 maggio 1850 da Peccheneda a Galdi portava l’annotazione « 3° riparti (...)

27Dunque, riassumendo : la polizia ordinaria, nucleo operativo e concreto delle funzioni poliziesche, secondo l’interpretazione propria degli organi di governo e della dottrina, più che secondo la stretta normativa, aveva poteri ampi, spesso « non scritti », adeguati all’altezza della sua missione, ovvero la protezione preventiva dello Stato ; talvolta, agiva anche in via repressiva, per perseguire i reati di Alta polizia. L’esercizio delle prerogative poliziesche era possibile grazie ad un’organizzazione capillare a livello verticale ed orizzontale, con una precisa divisione in ripartimenti e carichi delle attribuzioni centrali e locali41.

28Una definizione più recente di quelle già citate, risalente al 1858, rende definitivamente conto di quanto detto finora :

  • 42 Ratti 1858, II, p. 32-33.

La polizia […] si divide in quattro specie, polizia di stato, o politica, polizia civile o amministrativa, polizia ordinaria o di sicurezza, polizia giudiziaria. […] La polizia giudiziaria procede secondo le regole e le forme prestabilite dalla legge, nè si può permettere alcuno arbitrio ; mentre le altre specie di polizia […] atteso le diverse macchinazioni e scaltrimenti di coloro che osano aggredire lo Stato, o turbare la pubblica sicurezza, hanno bisogno di […] minori forme e minori freni42.

  • 43 Un provvedimento che appare, nell’ottica poliziesca, tanto più giustificato, quanto più si osserva (...)

29« Minori forme e minori freni » erano semplicemente e necessariamente funzionali all’azione della polizia non giudiziaria. Quindi, se ne può finalmente concludere che, in questi termini, il famoso ordine di conferimento delle rendite che sostanziava il « sequestro » denunciato da Ippolito de Riso potesse ben collocarsi nel novero delle azioni di polizia volte al controllo e alla persecuzione di un malfattore, condannato a morte per reità di Stato (Eugenio) e per di più emigrato all’estero e in contatto con altri fuoriusciti, nonché della sua famiglia, per semplici esigenze di polizia43.

30Se dunque, al di là della formale protezione costituzionale della libertà individuale e della inviolabilità della proprietà, non era difficile per la polizia invadere in qualsiasi modo la sfera privata di chi pure soltanto venisse sospettato di attività cospiratrice o sediziosa ai danni dello Stato, ancor meno ostico sembra a questo punto, e a maggior ragione, ammettere che con non meglio precisati « ordini superiori » si riuscisse a giustificare l’applicazione di misure afflittive a carattere patrimoniale non tipizzate. In sostanza, appare più che plausibile che i vari Ippolito de Riso, Massari e Poerio nominarono « sequestro arbitrario » una misura che, sì, aveva carattere di arbitrarietà, ma che propriamente « sequestro » non era e nemmeno si aveva particolare interesse, in piena reazione, che lo fosse.

  • 44 Se si osservano i provvedimenti emessi in tema di sequestro a partire dalla fine del Decennio fran (...)

31Del resto, la natura degli istituti che, dall’inizio dell’Ottocento in poi, portavano il nome di « sequestro » rende chiaro che nessuna valenza poliziesca preventiva può essere associata a questo nomen giuridico : si parlava infatti di « sequestro » piuttosto come di una misura adottata in tema di rapporti civilistici per far valere la responsabilità di un debitore, o in campo meramente amministrativo (civile o militare)44. È verosimilmente l’idea di una consumata apprensione di un bene nel patrimonio di un privato, alla base dell’uso (ormai abbastanza chiaro essere) atecnico del termine « sequestro » da parte dei contemporanei : mutuando il termine dal linguaggio amministrativo, tanto più perché il « sequestro » veniva operato da una pubblica autorità, l’apprensione così nominata si rivestiva di un significato meramente afflittivo, di spoliazione, cioè, attuata nei confronti delle vittime di persecuzione politica.

32Appare infine necessario fugare anche eventuali dubbi sulla natura di atto di polizia giudiziaria del « sequestro ». Si cominci col ricordare che la caratteristica della polizia giudiziaria, in accordo con la stessa normativa poliziesca e con la dottrina, era quella di operare nella stretta legalità. La più volte citata, stretta subordinazione all’autorità giudiziaria di questa funzione di polizia dava conto di tale specificità.

  • 45 Ratti 1858 II, p. 127, afferma che « il sequestro degli effetti utili allo scoprimento della verit (...)

33Se si intendesse ricercare, quindi, un potenziale tipo di « sequestro » nei poteri di questa polizia, l’unica fattispecie che in qualche modo risponderebbe alle caratteristiche pretese potrebbe consistere in quella peculiare apprensione di reperti che era conseguenza delle « visite domiciliari » : queste erano infatti eseguite (seguendo però, appunto, una stretta legalità) allo scopo di ricercare gli oggetti che potevano servire « alla manifestazione della verità »45.

34In conclusione, tutto ciò considerato, a maggior ragione non appare nemmeno plausibile che l’ormai famigerato « sequestro » degli « estagli » ai danni dei de Riso possa essere stato applicato nell’ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria.

Le sentenze politiche e le ipotesi di confisca

  • 46 Cfr. Valente 1954, p. 605, riporta che, nel corso del 1850, Eugenio de Riso non poté contrarre mat (...)

35Si ricorderà che i testimoni della reazione del ’48, per nominare l’aggressione patrimoniale nei confronti degli imputati politici, come il de Riso e gli altri citati, si riferivano non solo al « sequestro », ma anche alla « confisca ». Alcune fonti biografiche del marchese di Catanzaro associano alla sua condanna a morte proprio l’applicazione di una « confisca »46. Al di là quindi dell’ambigua vicenda del « sequestro », sembra opportuno domandarsi se la « confisca » recitasse un ruolo autonomo e solitario nella persecuzione politica di imputati ed emigrati.

36Nell’approcciare il discorso sull’eventuale impiego della confisca dei beni nel contesto della reazione del 1848, va ricondotto l’istituto al suo ambito di applicazione.

  • 47 Ratti 1859, III, p. 238.
  • 48 Cfr. l’art. 464 delle Leggi Penali (in Dentice [cur.] 1849 II, p. 97) : « La pena delle contravven (...)
  • 49 La compilazione dell’intero Codice delle leggi delle Due Sicilie, nel 1819, era stata un’operazion (...)
  • 50 Dentice [cur.] 1849, II, p. 17. La finalità della confiscazione, peraltro, era la liquidazione del (...)
  • 51 Tranne se le cose confiscate erano « criminose in sé medesime » ; in quel caso, secondo Ratti 1858 (...)
  • 52 Per i casi di confisca, ex artt. 318, 322, 323, 324, 325, 400, 434, 435, 465, le Leggi penali in D (...)
  • 53 Le testimonianze in tal senso sono diverse e interessanti : Briganti 1842, p. 91, Zerbi 1846, p. 1 (...)

37Il Ratti avvicina la confisca all’ammenda, quando riferisce che entrambe « ànno qualità di pena »47 : si trattava, quindi, in linea di principio, di una pena di natura pecuniaria, paragonabile a quella normalmente prevista per le contravvenzioni di polizia48. Tuttavia, la natura e l’ambito applicativo della confisca erano stati ridimensionati rispetto alla passata tradizione e specialmente dall’entrata in vigore delle nuove Leggi penali e della procedura ne’ giudizj penali del Regno49 : la disciplina della cosiddetta « confiscazione » era stata infatti relegata, in ambito penale, alle disposizioni dell’art. 44, per cui essa si applicava soltanto al « corpo del delitto e [agl’]istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato [ed] è comune ai tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto. Non può essere pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne casi indicati dalla legge »50. Si trattava quindi di una pena accessoria51, i cui casi applicativi erano relativamente pochi52 e non contemplavano una generica apprensione dei beni del condannato. Del resto, la dottrina aveva storicamente manifestato una certa riprovazione per l’istituto, nella sua caratterizzazione persecutoria e vessatoria del reo, palesando orgoglio per la scelta dei re Borbone di eliminarlo quasi del tutto dall’ordinamento penale53.

38Tenendo presenti queste considerazioni preliminari, si osservino ora le vicende interne ai processi politici intentati contro i protagonisti dei moti del 1848 a Napoli e in provincia, e, in particolare, del marchese di Catanzaro, per verificare se contemplarono in qualche modo delle ipotesi di confisca.

  • 54 Va comunque precisato che si ha notizia di processi in cui figura come imputato Eugenio de Riso in (...)
  • 55 Causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848 1851, p. 37-38 e p. 71-72.
  • 56 Ivi, p. 59.

39Si è detto che Eugenio de Riso, verso la fine del 1848, era già sotto procedimento a Catanzaro per i fatti delle Calabrie : la Corte locale aveva infatti spiccato nei suoi confronti il mandato d’arresto per reità di Stato54. Il procedimento aveva seguito il suo corso in tutta autonomia nei tre anni successivi ; a Napoli, intanto, cominciava ad infuriare la reazione nei confronti degli ex deputati del 15 maggio e, a partire dal maggio 1851, erano stati presentati alla Gran Corte Criminale la Requisitoria e l’Atto di accusa da parte del Procuratore Generale del re. Nei confronti di Eugenio de Riso come di altri, in particolare, il Procuratore aveva chiesto e ottenuto il giudizio contumaciale55. L’accusa precisata nella requisitoria era « di cospirazione, e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare la forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l’autorità Reale ; non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione : reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848 »56.

  • 57 Cfr. art. 426 in Dentice 1849 [cur.], IV, p. 77).
  • 58 Sul funzionamento e l’evoluzione istituzionale delle Gran Corti Criminali e, in generale, sulla gi (...)
  • 59 Le questioni sulla competenza e la costituzionalità della Gran Corte Speciale sono doviziosamente (...)

40La competenza sulle reità di Stato, ai termini degli art. 426 e ss. delle Leggi della procedura ne’ giudizj penali, venne devoluta alla Gran Corte Speciale di Napoli : si trattava di una Corte che traeva la propria competenza da uno specifico criterio per materia57, derogando alla competenza ordinaria della Gran Corte Criminale58. La legittimità costituzionale di questo sistema di giurisdizioni speciali era stata largamente questionata a partire dal fatidico 15 maggio : tuttavia, nonostante i rilievi, si procedette ugualmente a far condurre i processi politici a quei collegi59.

  • 60 Cfr. Decisione della Gran Corte 1853, p. 50 ed il « Quadro degl’imputati de’ reati politici del 15 (...)

41Il processo di Napoli fu separato in due rami, quello degli imputati presenti e quello dei contumaci ; il primo terminò nell’ottobre del 1852 con alcune condanne a morte e molte altre a pene detentive perpetue o temporanee. Riguardo a Eugenio de Riso, la Corte Speciale aveva intanto acquisito documenti che testimoniavano la prevenzione del processo già celebratosi e persino conclusosi a Catanzaro, per cui ritenne la propria competenza decaduta in favore della Gran Corte di quella provincia60.

  • 61 Da uno « Stato nominativo degl’imputati politici rimasti in latitanza allo spirare de’ venti giorn (...)
  • 62 Cfr. art. 29 e ss. delle Leggi penali in Dentice [cur.] 1849, II, p. 14 e ss.
  • 63 In materia, va notato che la spedizione del mandato di arresto creava un privilegio sui beni dell’ (...)

42Non è stato per ora possibile rintracciare il testo della sentenza di morte contro Eugenio de Riso, ma se ne può ricavare data e dispositivo da alcuni altri elementi incrociati61 : da questi si deduce che il marchese fu condannato a morte col 3° grado di pubblico esempio, più plausibilmente intorno al febbraio del 1852. Comparando questi dati con altre, numerose sentenze conservate nei fondi archivistici di Napoli e Catanzaro, si è osservato che le uniche pene accessorie sistematicamente previste sono la malleveria62 o il pagamento delle spese del giudizio63, istituti, questi, che non presentano alcuna affinità con la confisca dei beni.

43Sembrano mature, allora, alcune conclusioni : la confisca non trovò presumibilmente applicazione nel caso di Eugenio de Riso, così come nei casi di altri condannati politici, in quanto l’ordinamento dell’epoca della reazione non sembra contemplare questo istituto nella sua dimensione penalistica e processualpenalistica, almeno nei termini pretesi dagli autori considerati. Sembrerebbe contrario alle evidenze finora ricavate assumere come presupposto che il marchese sia stato oggetto di un provvedimento ad personam, che avrebbe travalicato i limiti dell’ordinamento in un campo, lo si è visto, in cui anche la funzione di polizia giudiziaria era effettivamente disciplinata con rigore. Diversamente dal caso del « sequestro » del 1850, non sembra ipotizzabile l’adozione di misure atipiche che possano quantomeno avvicinarsi ad una fattispecie di « confisca » (almeno finché non sarà possibile rinvenire l’originale della sentenza).

44Si può concludere che l’uso del termine « confisca » all’interno delle fonti bibliografiche considerate sia effettivamente, come per il caso del « sequestro », operato in senso atecnico e presumibilmente influenzato da un mutuo dei nomina da ambiti disciplinari diversi (in particolare l’amministrativo) o da esperienze storiche più risalenti. Lo scopo era quello di dipingere con enfasi ed immediatezza il ricorso, da parte del governo, a misure odiose, persino riprovate dalla cultura giuridica del tempo e con un carattere intrinseco di arbitrarietà in grado di manifestare tutto il disvalore del contestabile operato del governo borbonico in quei difficili anni.

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Memoria e documenti presentati al governo nazionale italiano sulle indennità dovute alla famiglia de' marchesi De Riso del fu Antonio di Catanzaro per le persecuzioni e sequestri arbitrari inflitti contro i componenti di essa per ordine del governo de' Borboni di Napoli, Catanzaro, 1869.

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Zerbi 1846 = R. Zerbi, La polizia amministrativa municipale del regno delle Due Sicilie : trattato, Napoli, 1846.

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Notas

1 Memoria e documenti presentati al Governo nazionale italiano sulle indennità dovute alla famiglia de marchesi de Riso del fu Antonio di Catanzaro per le persecuzioni e sequestri arbitrari inflitti contro i componenti di essa per ordine del Governo de’ Borbone di Napoli (da adesso solo Memoria) 1869, p. 4.

2 Memoria 1869, p. 6.

3 Nel « Richiamo » si allegano le copie dei provvedimenti in parola : Memoria 1869, p. 7. All’argomento « biografico » e a quello politico, Ippolito de Riso ne aggiungeva uno giuridico, sostanziato negli art. 1151, 1152 e 1153 del Codice civile del Regno d’Italia, che ricalcavano il disposto degli art. 1336, 1337 e 1338 delle Leggi civili del Regno delle Due Sicilie : Memoria 1869, p. 8.

4 Pitrè 1864, p. 61-65, Valente 1954, p. 603-608, Masi 1991 ; esiste anche una « Biografia dell’autore », non firmata, in apertura di de Riso 1862, p. III-XVII.

5 Sia nell’Atto di accusa del Procuratore generale presso la Gran Corte Speciale di Napoli (Causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848 1851, p. 96), che nelle Conclusioni dello stesso Procuratore (Conclusioni pronunciate innanzi alla Gran Corte Speciale di Napoli nella causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848 ne' giorni 18, 20, 21 settembre 1852 dal Consigliere della Suprema Corte di Giustizia Procuratore generale del re Filippo Angelillo 1852, p. 54) e nella Decisione della Corte (Decisione della Gran Corte Speciale di Napoli nella causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848 1852, p. 54), Eugenio de Riso veniva indicato presente in Napoli, nell’Hôtel de Genève, almeno a partire dal giorno 13, con altri calabresi.

6 Gli scritti che descrivono la complessa esperienza del Quarantotto a Napoli sono numerosi : in questa sede, pare opportuno fare riferimento solo ad alcuni, ritenuti particolarmente significativi per la ricostruzione intrapresa. Con riferimento al quadro storiografico complessivo, si vedano Ulloa 1854, De’ Sivo 1863, Paladino 1920, Scirocco 1993, Galasso 2007 V. Per una prospettiva più inerente alla storia costituzionale del momento, si vedano invece, ex multis, Cortese 1945, Ghisalberti 1999, Latini 2013.

7 Le vicende che occorsero in Calabria nel giugno e luglio del fatidico 1848 derivarono direttamente dagli avvenimenti del 15 maggio a Napoli. Alcuni deputati provinciali di primo piano, fuggiti dalla capitale proprio immediatamente dopo il 15 maggio, avevano infatti dato luogo ad esperimenti rivoluzionari in alcuni centri urbani, specialmente Cosenza e Catanzaro. La spinta rivoluzionaria si era però esaurita in breve tempo, sotto il peso della disorganizzazione degli insorti e dell’intervento dell’esercito regio. Sui moti di Calabria, si veda La Cava 1947-49, p. 541-558 e Petruccelli 1990, p. 61-62 e 74-78.

8 Valente 1947-49, p. 604-605.

9 Ivi, p. 605.

10 Lo attesta anche un Notamento degli esiliati regi sudditi che mancano nelle legazioni di Roma e Firenze, che riporta un gran numero di individui, tra cui pure Eugenio de Riso, trovantisi in Marsiglia al 3 marzo 1850 ; Archivio di Stato di Napoli (da ora ASNa), Ministero della Polizia Generale – Gabinetto [1827-1861] – Pandette [1848-1850], fasc. 556.

11 Lo specifica uno Stato nominativo degl’imputati politici rimasti in latitanza allo spirare de’ venti giorni accordati come termine di grazia per la loro presentazione in carcere, con sovrano rescritto de’ 13 ottobre 1852, in ASNa, Ministero di Grazia e Giustizia, fasc. 5419. A Parigi, come riporta Valente 1954, p. 605, entrò in contatto, tra gli altri, col Gioberti e Guglielmo Pepe.

12 È stato possibile rintracciare un mandato d’arresto spiccato nei confronti del de Riso da parte della Gran Corte Criminale di Catanzaro, con riferimento ai reati commessi dal marchese in Calabria, in Archivio di Stato di Catanzaro, Processi politici, fasc. 49. Nel documento si legge che al de Riso, insieme ad altri tre soggetti, veniva imputato l’attentato contro la sicurezza interna dello Stato, sulla base della requisitoria del Pubblico Ministero del 29 novembre 1849 ; pertanto, la Gran Corte spediva mandato d’arresto contro gli imputati, il 2 dicembre 1848. Inoltre, lo stesso fascicolo riporta che in data 5 luglio 1850 i destinatari del mandato del 2 dicembre 1848 non furono compresi nella Reale Indulgenza del 10 aprile 1850.

13 Valente 1954, p. 606.

14 Mazziotti 1912, p. 414 e ss.

15 Alcune testimonianze, anche curiose, sulla condotta di Eugenio de Riso durante gli eventi rivoluzionari calabresi sono conservate in ASNa, Ministero della polizia generale – Gabinetto (1827-1861) – Pandette 1848-1850, fasc. 658.

16 Memoria 1869, p. 11-20.

17 Cfr. il Direttore Peccheneda all’Intendente di Calabria Ulteriore II Galdi in Memoria 1869, p. 11.

18 Cfr. i verbali delle operazioni di versamento da parte dei debitori dei de Riso controfirmati dall’Intendente Galdi in Memoria 1869, p. 12-20.

19 Memoria 1869, p. 24.

20 Cfr. « Verbale, col quale si riceve la Dichiarazione dello Scerbo, contro D. Tancredi de Riso e D.a Caterina Capocchiani » e « Rapporto riserbatissimo dell'Intendente Galdi al Direttore della Polizia, Peccheneda », entrambi in Memoria 1869, p. 21-23.

21 Persico 1918, p. 21.

22 Cognetti 1874, p. 117-118.

23 Il quadro completo dell’evoluzione delle istituzioni di polizia a partire dal 1799 è offerto in Pasanisi 1957 e Alessi 1992. La dottrina riconosceva una filiazione diretta del sistema organizzativo e funzionale della polizia « preventiva » da quello francese, appreso durante il Decennio (Liberatore 1836, p. 39).

24 Cfr. « Istruzioni sulla polizia » in Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie – anno 1817 – semestre I – da gennajo a tutto giugno, p. 85. I limiti operativi della polizia giudiziaria erano invece ben definiti dagli art. 2 e 5 : in essi si rimandava infatti alle leggi che disciplinavano il processo penale. Ancora, quelli della polizia amministrativa risiedevano puramente e semplicemente nella « prevenzione delle calamità pubbliche » e delle ulteriori loro conseguenze, nonché nella cura di quegli « oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia […] classificati sotto il nome di polizia urbana e rurale » (art. 4).

25 Ibid..

26 Collezione 1817, p. 89.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Cfr. i n. 1 e 2 dell’art. 7 delle « Istruzioni » ivi, p. 86.

31 Enunciati in sei numeri all’interno del comma secondo dello stesso art. 9 (ivi, p. 87).

32 Ivi, p. 90.

33 Dias 1846, p. 110.

34 Proseguiva infatti il Ministro : « La conflagrazione avvenuta una volta nel regno ; il veleno rivoluzionario rimastovi, ed il proselitismo speculativo di avventurieri, e banditori settari, impongono abbastanza la necessità di nulla trasandare, anzi di dare il più grande interesse a delle circostanze, che in altra epoca sarebbero state di poca attentibilità » (ibid.) . Vale la pena di sottolineare che, poche righe prima, la circolare aveva fatto anche riferimento alle potenzialità repressive schiuse da un Reale Rescritto del 3 agosto 1822, che aveva consentito il « pronto arresto de' dilinquenti, anche ne’ casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla legge ecc. » ed aveva incitato gli Intendenti a servirsi senza indugi delle più larghe attribuzioni derivanti dal Rescritto (ivi, p. 109). Si trattava di una deroga certo notevole ai principi di legalità sanciti dalle « Istruzioni » del ’17 : l’« ammorbidimento » della giustificazione formale del potere di polizia va considerata evidentemente come figlia dei tempi.

35 Circolare a tutti gl’Intendenti, mandandone pure copia al prefetto, ASNa, Ministero della polizia generale, seconda numerazione (1820-1860) – Pandette – fasc. 3188.

36 Cfr. art. 24 della Costituzione politica della monarchia proclamata e sanzionata da S.M. il Re N.S. con Atto sovrano del dì 10 di febbrajo 1848 1848, p. 6.

37 Cfr. le « Nozioni preliminari sulla polizia, e sue diverse ramificazioni » in Zerbi 1846, p. 31-33.

38 Dias 1843, p. 252-253.

39 « La polizia politica è segreta di sua natura […] I mezzi che la Polizia spesso adopera nella ricerca de' reati che possono compromettere la sicurezza pubblica non sempre i più umani, dovrebbero essere del tutto banditi […] castighi e […] battiture riprovate da sentimenti di umanità ond'è improntato lo spirito del XIX secolo […] diventano colpe inespiabili se esercitate contro innocenti ; abusi di autorità se contro colpevoli non ancor dichiarati tali dall'autorità giudiziaria » . Marini 1848, p. 176-177.

40 Dias 1840, p. 279.

41 Il dispaccio indirizzato il 9 maggio 1850 da Peccheneda a Galdi portava l’annotazione « 3° ripartimento », quello degli affari di polizia relativi a tutte le province del Regno, esclusa Napoli, per tutte le materie non coperte dai ripartimenti 1° e 2°. All’interno del 2° carico del 3° ripartimento, si ritrovava la « persecuzione di malfattori e liste di fuorbando » : Comerci 1836, I, p. 23.

42 Ratti 1858, II, p. 32-33.

43 Un provvedimento che appare, nell’ottica poliziesca, tanto più giustificato, quanto più si osserva quali sospetti di sedizione si addensassero ancora, nei mesi successivi all’applicazione del « sequestro », sulla ricca famiglia di Catanzaro. Si veda, ad esempio, la vicenda del presunto finanziamento erogato dalla madre di Eugenio, Caterina de Riso, ad un sacerdote di Gagliano per recarsi a Napoli a scopo di propaganda sediziosa, col pretesto di acquistare una statua della Madonna. Cfr. ASNa, Ministero della polizia generale – Gabinetto (1827-1861) – Pandette 1848-1850, fasc. 600.

44 Se si osservano i provvedimenti emessi in tema di sequestro a partire dalla fine del Decennio francese, si perverrà a simile conclusione : allo scopo, Vacca 1841, p. 874-876, Vacca 1846, p. 257-258, Vacca 1858, p. 255. Ogni riferimento a sequestri e confische dei beni degli emigrati politici riguarda, per l’appunto, provvedimenti adottati durante il Regno di Napoli giuseppino prima e murattiano poi, a partire dal 1806, quando si dispose (con legge del 27 settembre firmata dal re Giuseppe) la confisca e l’alienabilità dei beni sequestrati ai fuoriusciti dal Regno e specialmente a quelli fuggiti al seguito della Corte borbonica (Bullettino delle leggi del Regno di Napoli – seconda edizione – anno 1806, 1813, p. 344). Simili strumenti non avevano certo quel carattere di polizia che avrebbero acquisito a partire dal 1848. Dopo la Restaurazione, non sono registrati provvedimenti equivalenti adottati dal re Borbone, nemmeno in seguito alla reazione ai fatti del 1820 (Vacca 1841, p. 400-401). È curioso infine notare che, all’interno dell’elenco alfabetico delle materie dei provvedimenti normativi riportati in Vacca 1858, a differenza di quanto accade in Vacca 1841, p. 947, anche la voce « Emigrati ed esiliati » sparisce del tutto : un altro segno dell’assenza di una legiferazione più recente in tema di persecuzione patrimoniale, in particolare, dei fuoriusciti.

45 Ratti 1858 II, p. 127, afferma che « il sequestro degli effetti utili allo scoprimento della verità giudiziale è lo scopo delle visite domiciliari. Perché le ricerche son fatte, se non per ritrovare e sorprendere ? ». Il giurista include nell’oggetto del « sequestro » anche ciò che fosse stato il prodotto dei reati, o che ne avesse adiuvato la commissione. Dalla lettura dell’art. 61 delle Leggi della procedura ne’ giudizj penali (Dentice [cur] 1849 IV, p. 19), non emerge però l’uso del nomen « sequestro » come atto finalizzato ad apprendere gli oggetti di cui sopra, ma si parla soltanto di « perquisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarj alla manifestazione della verità » presso il domicilio dell’imputato. Perquisizione, peraltro, che poteva essere effettuata anche d’ufficio da parte dell’agente di polizia giudiziaria, ma seguendo la disciplina prevista per le visite domiciliari.

46 Cfr. Valente 1954, p. 605, riporta che, nel corso del 1850, Eugenio de Riso non poté contrarre matrimonio perché « il Governo Borbonico, confiscandogli i beni, dopo la sentenza di condanna a morte, gl’inibì di legare al suo destino precario colei che amava, non consentendogli la sua dignità di vivere a carico di lei » ; Masi 1991, similmente, riferisce che « la Gran Corte Criminale di Catanzaro lo condannava a morte in contumacia e ne confiscava i beni ».

47 Ratti 1859, III, p. 238.

48 Cfr. l’art. 464 delle Leggi Penali (in Dentice [cur.] 1849 II, p. 97) : « La pena delle contravvenzioni di polizia indicate nei tre capitoli precedenti è essenzialmente l'ammenda di polizia ».

49 La compilazione dell’intero Codice delle leggi delle Due Sicilie, nel 1819, era stata un’operazione rivoluzionaria di politica del diritto, come si percepisce dalle parole del Nicolini in Nicolini 1828, p. 22-26.

50 Dentice [cur.] 1849, II, p. 17. La finalità della confiscazione, peraltro, era la liquidazione del valore dei beni e al conferimento di esso nella Cassa delle ammende (art. 45, ibid.).

51 Tranne se le cose confiscate erano « criminose in sé medesime » ; in quel caso, secondo Ratti 1858, II, p. 278, la confisca aveva una autonoma dignità ed operatività, per cui, anche nell’eventualità della morte del reo, doveva avere comunque luogo, non estinguendosi, in quanto pena accessoria, per il fatto del decesso.

52 Per i casi di confisca, ex artt. 318, 322, 323, 324, 325, 400, 434, 435, 465, le Leggi penali in Dentice 1849 [cur.] II, p. 65 e ss.

53 Le testimonianze in tal senso sono diverse e interessanti : Briganti 1842, p. 91, Zerbi 1846, p. 183, Marini 1848, p. 118, Ratti 1859 III, p. 333. Si ritenevano ormai non più ammissibili le « confiscazioni » comandate dalle Giunte di Stato del Settecento, specialmente in occasione delle sentenze di forgiudica (Trifone 1909, p. 228) ; allo stesso modo, si stigmatizzavano con forza tutti quegli istituti, opera dei francesi, che avevano colpito i patrimoni degli emigrati lealisti durante il Decennio (e cui si è accennato supra, in nota n° 101).

Tuttavia, un precedente più recente incrinava la solidità delle citate costruzioni dottrinali : un decreto del 13 marzo 1822, infatti, che rispondeva all’esigenza repressiva insorta dopo i moti del 1820, stabiliva all’art. 1 che « la corrispondenza con alcun di coloro che per causa degli avvenimenti politici di luglio 1820 sono usciti fuori de' nostri reali dominj, quando sia criminosa, e diretta specialmente a turbare l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica del nostro regno, è punita colla morte e colla confìsca de' beni del colpevole ». All’art. 3 si fissava la competenza delle corti marziali a conoscere di questa speciale fattispecie (Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie – anno 1822 – semestre I – da gennajo a tutto giugno 1822, p. 237-238). Era evidente, in questo caso, il tentativo di costituire una disciplina di eccezione, persino con la creazione di una specifica giurisdizione militare ; la legalità di una simile soluzione veniva radicata comunque nell’art. 6 delle Leggi di procedura penale, che consentivano di punire « nel regno, e secondo le leggi del regno » i sudditi che « fuori del suo territorio si sieno resi colpevoli di misfatti contro la sicurezza dello Stato » (Dentice 1849 [cur.], IV, p. 7-8).

54 Va comunque precisato che si ha notizia di processi in cui figura come imputato Eugenio de Riso insieme ad altri concittadini del marchese, celebrati anche a Cosenza : Folino Gallo 1983, p. 60, 93, 95, 99, 114, 115.

55 Causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848 1851, p. 37-38 e p. 71-72.

56 Ivi, p. 59.

57 Cfr. art. 426 in Dentice 1849 [cur.], IV, p. 77).

58 Sul funzionamento e l’evoluzione istituzionale delle Gran Corti Criminali e, in generale, sulla giustizia penale nel Regno delle Due Sicilie, si vedano Landi 1976, II, Mastroberti 2005, De Rosa 2009, p. 121-132, Iuliano 2009, p. 157-176, Mastroberti 2009, p. 95-120, Vinci 2009, p. 133-159, Mastroberti [cur.] 2010.

59 Le questioni sulla competenza e la costituzionalità della Gran Corte Speciale sono doviziosamente affrontate in Ratti 1859, III, p. 332 e Mancini 1898, p. 23-58 e 74-84.

60 Cfr. Decisione della Gran Corte 1853, p. 50 ed il « Quadro degl’imputati de’ reati politici del 15 maggio 1848 in Napoli co’ risultamenti de’ rispettivi giudizi », ivi, p. 70-73. In quest’ultima sede, si legge che « con decisione de’ 19 febbraio 1853 questa Gran Corte dichiarò la sua incompetenza, e rinviò la causa […] a quella di Catanzaro ».

61 Da uno « Stato nominativo degl’imputati politici rimasti in latitanza allo spirare de’ venti giorni accordati come termine di grazia per la loro presentazione in carcere, con sovrano rescritto de’ 13 ottobre 1852 » relativo alla provincia di Calabria ulteriore II (ASNa, Ministero di Grazia e Giustizia, fasc. 5419), in cui figura « Eugenio de Riso », si apprende che egli fu condannato alla pena di morte per « attentati e cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato » in contumacia, il giorno 5 febbraio 1852 ; tra le osservazioni, si riportava che il de Riso al momento era ritenuto essere in Parigi. Questa indicazione corregge il piccolo refuso presente nel « Quadro » allegato alla Decisione della Gran Corte Speciale di Napoli, in cui si afferma (p. 73) che « per notizie legali raccolte in processo si ha che […] de Riso [giudicato] in contumacia [dalla Gran Corte di] Catanzaro, [fu condannato] alla pena di morte col 3° grado di pubblico esempio con decisione de’ 4 febbraio 1853 ». In De Cesare 1889, p. LXXVII, è riportata una statistica dei condannati politici detenuti nei bagni penali a partire dal 1848, divisi per provincia di appartenenza. In nota si specifica che nel quadro non sono compresi « i condannati in contumacia » e altre categorie di soggetti, tra cui gli esiliati perpetui o temporanei. La sola provincia di Catanzaro, si prosegue, « ebbe in complesso 9 condannati a morte, e fra questi […] Eugenio de Riso ».

62 Cfr. art. 29 e ss. delle Leggi penali in Dentice [cur.] 1849, II, p. 14 e ss.

63 In materia, va notato che la spedizione del mandato di arresto creava un privilegio sui beni dell’indagato, da esercitarsi in caso di condanna per il pagamento proprio delle spese. Cfr. Ratti 1858, II, p. 200-201.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Francesca de Rosa y Ludovico Maremonti, «Sequestro e confisca nella reazione borbonica al 1848. La vicenda di Eugenio de Riso»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En línea], 129-2 | 2017, Publicado el 03 abril 2018, consultado el 19 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/3133; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.3133

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Autores

Francesca de Rosa

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, f.derosa@unina.it

Ludovico Maremonti

Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università degli Studi di Roma, ludovico.maremonti@uniroma1.it

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