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Montieri, l’argento e altre risorse strategiche nella Tuscia del XII secolo

Alcune riflessioni a partire da un dossier inedito
Jacopo Paganelli

Résumés

Il saggio si focalizza sulla competizione che spinse i protagonisti del mutamento signorile (schiatte aristocratiche, vescovati, capitoli delle cattedrali e via dicendo) ad appropriarsi dei beni pubblici che, in Toscana, erano stati gestiti e redistribuiti dai marchesi fino alla morte di Matilde (1115). Lo spunto è offerto da un inedito testimoniale volterrano del principio degli anni Venti del Duecento, dal quale emerge con nettezza il ruolo giocato dalle risorse come pascoli e miniere d’argento nei processi di ricomposizione politica avvenuti nel corso del XII secolo.

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Texte intégral

« Nos adversaires, a dit notre avocat, ne doivent pas s’attendre à trouver partout de la complaisance pour ruiner les archevêchés... »
Balzac, Albert Savarus

Una disputa fra il vescovo e i canonici della cattedrale degli anni Venti del Duecento

  • 1 ACV, Dipl., nn. 198, 199, 200. La pergamena n. 198 contiene i sunti approntati dalla pars vescovil (...)
  • 2 Curzel 2003; Ronzani 2019.
  • 3 Bagnai Losacco 2010. Un altro studio toscano – dedicato al Pistoiese – è costituito da Francesconi (...)
  • 4 Sulle fonti testimoniali cfr. anche Maire Vigueur 1991, Faini 2011, Provero 2008, Provero 2012. Ov (...)

1Nell’archivio del capitolo della cattedrale di Volterra si conservano gli atti di una vertenza giudiziaria che, all’inizio degli anni Venti del XIII secolo, vide i canonici contrapposti al vescovo Pagano Pannocchieschi (1212-1239). Il dossier si presenta articolato in tre pergamene: mentre una, acefala e mutila, contiene una serie di deposizioni (27) vergate in forma estesa, le altre due, prive di significative alterazioni, riassumono i dicta di poco più di un centinaio di testimoni: una pergamena sunteggia i deposti favorevoli al vescovo, l’altra quelli favorevoli ai canonici1. Imbattersi in liti fra l’ordinario diocesano e il collegio canonicale all’inizio del Duecento non desta particolare sorpresa, specie dopo la sintesi a carattere generale di Emanuele Curzel e un recente lavoro di Mauro Ronzani, specificamente dedicato a Pisa2. Né mancano altri casi di dossier testimoniali toscani particolarmente significativi: uno fra i più conosciuti è quello relativo alla disputa che, sempre agli inizi del XIII secolo, oppose il conte Guido VII Guerra alla badessa di S. Maria di Rosano per i diritti di patronato su quel cenobio3. Si tratta di un tema ben conosciuto, che più in generale concerne la questione del ricorso alle parole dei sudditi da parte dei poteri egemoni4.

  • 5 Per l’identificazione dei luoghi cfr. Mori 1987-1992, Ginatempo 1994. Per un primo inquadramento c (...)
  • 6 Sulla marca di Tuscia cfr. ora Tomei 2019, con ampia bibliografia.

2A suscitare l’interesse per il dossier volterrano è semmai la sua natura di documento ‘totale’, o, meglio, panoramico: non solo per il folto numero di testimoni mobilitati (chierici e laici), ma anche per l’ampio spettro della lite, incentrata sia su aspetti materiali ed economici sia su ambiti della iurisdictio vescovile, e per il vasto areale della contesa, esteso a buona parte della diocesi. Oltre al diritto di partecipare, insieme al presule, a momenti cruciali del governo diocesano (come l’istituzione dei pievani, la consacrazione del crisma e le ordinazioni chiericali), i canonici contendevano al vescovo anche la decima della pieve di Gabbreto, quella sull’argento estratto a Montieri (castello sottoposto al dominato vescovile) e il patrimonio immobiliare di un monastero sul fiume Cornia, cui facevano capo i pascoli nelle vicinanze di quel cenobio e una manciata di terreni situati a Pomarance e a Berignone5. In palio v’era – come si vede – un corposo paniere di beni e prerogative fiscali, identificabili come tali perché erano riconducibili, almeno idealmente, ai titolari dell’ufficio marchionale della Tuscia e alla loro rete ‘funzionariale’, che le gestivano e le redistribuivano6.

Sezione del territorio toscano in cui si trovano i beni oggetto della disputa

Sezione del territorio toscano in cui si trovano i beni oggetto della disputa
  • 7 Regestum Volaterranum nn. 403, 405.
  • 8 ACV, Dipl., n. 203.
  • 9 Volpe 1964, p. 208-213. L’abate di S. Paolo a Ripa d’Arno elaborò anche il lodo del 1220 fra il co (...)
  • 10 Per l’azione di Federico II in Tuscia cfr. Ronzani 1994. I canonici del duomo di Volterra lamentav (...)

3Il fascio delle deposizioni si spinge fino all’episcopato di Galgano (1150-1171), anche se il grosso dei dicta illumina l’episcopato di Ildebrando Pannocchieschi (1185-1211). Così come le mani che lo hanno vergato, anche la data dell’allestimento del dossier è ignota; la sua redazione deve comunque collocarsi dopo il 22 aprile 1221, quando il papa Onorio III affidò la causa fra il vescovo e il capitolo all’esame dell’abate pisano di S. Paolo a Ripa d’Arno7; il termine ante quem è invece costituito dall’emanazione della sentenza (31 agosto 1222), che di fatto accolse le istanze dei canonici8. La raccolta dei dicta, nel mezzo a queste due date (aprile 1221 e agosto 1222), fu quindi di poco successiva a due avvenimenti cruciali, entrambi occorsi nel 1220: da un lato, ai patti con cui fu ristabilita la concordia fra il vescovo e il comune di Volterra; dall’altro, al diploma di tenore comitale che Federico II concesse a Pagano Pannocchieschi9. In altre parole, la discesa in Italia di Federico II spinse il vescovo e il capitolo del duomo a dirimere le loro controversie, così come si erano poco prima risolte quelle fra l’ordinario diocesano e il comune cittadino10. La raccolta dei nostri deposti va quindi inserita in una fase di generale pacificazione, nella quale i soggetti politici del Volterrano – indotti dall’arrivo dello Svevo – erano impegnati a trovare una qualche, pacifica forma di coesistenza.

  • 11 Sul principato vescovile cfr. Collavini 2014 e Paganelli 2015.
  • 12 Paganelli 2019a. Più in generale, sulla caratterizzazione dei signori in base ai loro orizzonti po (...)
  • 13 Fiore 2017.
  • 14 Sulla competizione per i beni cadolingi nel Valdarno cfr. ora il recente contributo di Malvolti 20 (...)
  • 15 Bianchi, Hodges 2020.

4L’obiettivo era porre un freno a quella conflittualità, pressoché endemica, che aveva caratterizzato l’ultima parte dell’episcopato d’Ildebrando e gran parte di quello di Pagano. Dopo la morte di Enrico VI (1197), il comune di Volterra si era sforzato, con alterne fortune, di abbandonare il principato vescovile che coordinava la diocesi, togliendo al vescovo l’esercizio delle prerogative sovrane nel territorio finitimo alla civitas11. Di un tenore diverso erano le ambizioni politiche dei canonici della cattedrale, il cui dominato, imperniato sul castello di Villamagna, aveva un carattere più ristretto di quello vescovile: il capitolo eleggeva il pievano di Villamagna e, soprattutto, nominava i vertici del comune rurale insieme a una piccola schiatta aristocratica, i nobiles di Montignoso12. Il carattere minuto del loro dominato non dissuase però i canonici dal rivendicare il ricco paniere di risorse di origine fiscale di cui abbiamo detto. Si trattava di asset economici rimessi in discussione quando, in seguito al disgregarsi dell’assetto marchionale della Tuscia (la marchesa Matilde morì nel 1115), la titolarità di molti cespiti era rimasta vacante, così che essi furono contesi dai protagonisti del «mutamento signorile», per usare le parole di Alessio Fiore13. Si pensi alla competizione fra chiese, aristocratici e comuni in formazione per accaparrarsi gli iura dell’ultimo conte cadolingio (morto nel 1113), compresi quelli che egli teneva in qualità di ufficiale pubblico, o, meglio, di esponente del seguito marchionale14. Lo sfilacciarsi dell’intelaiatura politica che irreggimentava la Toscana – o, per dire con più accuratezza, il passaggio da un’unica egemonia promanante dal centro (la corte marchionale) a tante, più piccole egemonie di scala locale – diventa visibile anche osservando i destini del public economic system (vale a dire, il complesso delle risorse che erano controllate e ridistribuite dai marchesi di Tuscia)15.

  • 16 Sul dialogo fra fonti scritte e fonti materiali insiste Carocci 2010, Carocci 2018. Per uno studio (...)
  • 17 Traggo il sostantivo da Cortese 2012.
  • 18 Spunti decisivi, relativi alla Toscana, già in Wickham 2001.
  • 19 Carocci, Collavini 2012; Bianchi – Collavini 2017, p. 172; Bianchi – Collavini 2018.

5Se fino a pochi anni fa gli storici delle fonti scritte avevano prestato relativamente poca attenzione ai cambiamenti in ambito economico avvenuti all’indomani del mutamento signorile, da qualche tempo a questa parte la tendenza sembra essersi invertita16: anche grazie agli stimoli provenienti dallo studio delle fonti materiali, i lavori più recenti hanno posto in evidenza il contributo fornito dai beni di derivazione fiscale ai processi di «ricomposizione» avvenuti in Toscana dopo il crollo della marca17, visto che quegli stessi beni rappresentavano, molto spesso, nuclei economici di primo livello come foreste, pascoli e miniere18. Quest’apporto fu tanto significativo che, nella messa in campo di strategie più efficaci per l’«estrazione delle risorse e la competizione per il loro controllo» da parte dei poteri locali affermatisi nel corso del XII secolo, è stato proposto d’individuare un fattore dirimente e cruciale del passaggio dall’alto al pieno medioevo19. Tenendo debitamente sullo sfondo il ruolo decisivo attribuito ai beni pubblici dalla storiografia, proveremo a usare il dossier da cui abbiamo preso le mosse per ragionare sui cespiti contesi fra il vescovo e il capitolo e sulla loro derivazione fiscale.

  • 20 Redon 1973; Meyer 2005.

6Al di là di tutti gli spunti forniti dalla documentazione al centro del nostro interesse (anche soltanto scorrere le liste dei testimoni fornisce preziose indicazioni circa le solidarietà che li tenevano insieme e che li spingevano a parteggiare per il vescovo o per i canonici), basti per il momento rilevare che l’importanza del documento risiede anche in ciò che i deposti non dicono: ossia nella fonte stessa, nel modo in cui è costruita, nelle figure che la popolano e nelle strategie processuali impiegate dai contendenti. Infine, le parole contenute nella terna di pergamene di cui stiamo dicendo assumono un particolare valore aggiunto in un contesto documentario, come quello volterrano, che risulta privo sia di protocolli notarili primo-duecenteschi del tipo di quelli senesi, studiati da Odile Redon, o quelli lucchesi, esaminati da Andreas Meyer, sia di autori di cronache come il pisano Maragone20.

La ricaduta documentaria della disputa. I caratteri del testimoniale allestito fra 1221 e 1222

  • 21 Guyotjeannin 1985, p. 189.
  • 22 Regestum Volaterranum, n. 348; ASCV, Dipl. Badia, n. 317. L’identificazione fra l’estensore della (...)

7Le persone ascoltate dall’abate pisano di S. Paolo a Ripa d’Arno fra la primavera 1221 e l’estate 1222 furono almeno 123. Se di 18 di queste abbiamo le dichiarazioni integrali, i dicta di 105 testimoni si leggono in forma sunteggiata (cfr. appendice documentaria): era, quella, una versione concepita per un «usage interne» al processo, elaborata dal procuratore della pars, e forse pensata per essere presentata al giudice21. È soprattutto l’omogeneità nella struttura dei sunti a suggerire una matrice comune: sia quelli di parte vescovile sia quelli di parte canonicale procedono attraverso stringate proposizioni soggettive introdotte dal quod, rette dal verbo impersonale probatur e articolate per complementi d’agente formati col per e il nome del teste all’accusativo. Potremmo trovarci, insomma, davanti al portato di una fase peculiare del processo, nella quale gli arbitri indussero le partes a riassumere e concentrare le rispettive asserzioni. Mentre non sono riuscito a precisare chi vergò i sunti della pars vescovile, l’estensore di quelli di parte canonicale potrebbe essere identificato con il canonico Lanfranco, entrato nel capitolo del duomo almeno dall’agosto 1217 e promosso all’arcidiaconato almeno dal luglio 1228 (quand’è attestato anche nelle vesti di giudice delegato dal pontefice). Egli era presumibilmente caratterizzato da una discreta preparazione giuridica, cui può rimandare anche il riferimento allo ius comune inserito in calce alla carta giudiziale da lui vergata (probatur per ius comune quod pro rubrica allego)22.

 

Numero della pergamena nel Diplomatico capitolare Tipo
198 Sunti della pars vescovile
199 Deposizioni in extenso
200 Sunti della pars canonicale
  • 23 Nello specifico, si tratta dei seguenti testimoni: Viviano di Alberto da Chiusdino, prete Rolando (...)
  • 24 Sulla fama cfr. Wickham 1998; sui capitula cfr. Vallerani 2001, p. 677. Nell’edizione proposta in (...)
  • 25 Si trattava delle testimonianze rilasciate Mercatante di Vannello, Angelerio di Mino, Ranieri di D (...)
  • 26 Si trattava delle testimonianze rilasciate da prete Piero da San Gimignano (ripreso anche al capit (...)

8Il numero dei testimoni escussi, però, fu senz’altro superiore ai 123 appena ricordati: in primo luogo, a causa delle condizioni precarie della pergamena n. 198, sfugge una quantità non determinabile di testimonianze, presumibilmente nell’ordine di una mezza dozzina; in secondo luogo, la pergamena che contiene i deposti in forma estesa non solo è acefala e mutila, ma presenta anche 20 dicta che non furono riassunti, evidentemente perché non contenevano informazioni indispensabili a supportare le argomentazioni delle partes23. Cioè vuol dire che, nella parte di documento a oggi mancante, potevano esserci testimoni i cui dicta non furono sunteggiati. Il rotolo dei dicta dispiegati in forma estesa, raccolti fra il novembre 1221 e il marzo 1222, è per giunta riconducibile a una sola pars, quella vescovile (ce ne doveva, quindi, essere almeno un altro coi dicta dei testi indotti dai canonici). Almeno 7 dei deposti della pergamena n. 199 mirarono primariamente a demolire la fama e lo «status personale» dei testimoni del capitolo (in particolare Bondie, Albrigone e Orlando di Saraceno, ma anche Crivello degli Ugorazzi)24; 4 di questi dicta furono riassunti e rielaborati nel terzo capitulum della pergamena n. 19825, mentre tre sono stati ripresi nel capitulum 1226.

  • 27 Paganelli 2021a.
  • 28 La citazione nel testo in Vallerani 2007, p. 458.

9Non stupisce che fra i testes episcopi compaiono alcuni membri dell’élite dirigente di Volterra, almeno tre dei quali (Sigerio di Tancredi, Corrado di Bonafidanza, Barone di Stefano) erano stati consoli del comune urbano. L’intento di costoro, infatti, doveva essere quello di rendere inoffensivi i nemici più facinorosi del presule ingaggiati dal capitolo (Bondie, in particolare, si era azzuffato con uno scudiero del vescovo): essi rappresentavano, infatti, un ostacolo alla ricomposizione degli odi divampati all’interno della civitas27. Tanto più, se si considera che quello istruito dal giudice apostolico doveva essere un procedimento giudiziario teso a incanalare i conflitti fra i soggetti politici del Volterrano verso una «ri-formulazione regolata e protetta», sotto l’egida del papato, nel momento in cui Federico II si apprestava a scendere in Italia28.

  • 29 Vi sono, inoltre, 6 testimonianze citate sia dalla pars canonicale sia da quella vescovile (Baccon (...)
  • 30 Vallerani 2001, p. 673-674. Il procuratore di parte vescovile si chiamava Matteo, come s’inferisce (...)

10Un ulteriore aspetto che conviene mettere in luce è che, nonostante il presule Pagano riuscisse a mobilitare 5 pievani (assimilando il dominus Lamberto al proposto di San Gimignano), due priori, un magister e 6 preti, e, in valore assoluto, un numero assai più elevato di testimoni (almeno 74, a fronte dei 25 di quelli chiamati dai canonici, ossia circa un terzo), la pars canonicale si dimostrò più preparata o, meglio, più efficace di quella vescovile. Infatti, se il procuratore della pars episcopale trasse dai suoi dicta 34 proposizioni soggettive, il canonico Lanfranco articolò il dibattimento in 47 asserzioni29. Esse, in sostanza, dovevano ricalcare gli argomenti che si aveva intenzione di provare nel dibattimento (positiones). E poiché articolare il percorso «logico-dialettico» dell’argomentazione in un numero maggiore proposizioni – spezzando l’asserzione in due o più capitula – conferiva al proponente un vantaggio rispetto alla controparte, sulla scorta del rapporto di 47 proposizioni a 34 si può affermare che Lanfranco si fosse portato considerevolmente avanti rispetto al procuratore vescovile30.

  • 31 Cfr. l’ancora utile Noble 2008.
  • 32 Così recita la sottoscrizione apposta in ACV, Dipl., n. 165 (Regestum Volaterranum, n. 300).
  • 33 Ronzani, Squarzolo, 2020.
  • 34 ASFi, Dipl. S. Michele di Passignano, 1181 agosto; ASCV, Dipl. Badia, n. 171.
  • 35 ASCV, Dipl. Badia, n. 171.
  • 36 Regesta Honorii papae III, n. 2859 p. 473. Inoltre, nel 1218, l’arciprete Iacopo era stato nominat (...)
  • 37 In occasione di questa vertenza furono raccolte le testimonianze edite in De sanctis Hugonis.

11La spiccata abilità giuridica del rappresentante dei canonici può essere correlata allo stretto legame che univa il capitolo alla sede apostolica, l’istituzione che, più di tutte, era stata protagonista della rinascita del diritto all’interno della societas christiana31. Il canonico Mitidio, ricordato anche nei deposti e connotato dall’apposizione magister, era Romane ecclesie subdiaconus, come si desume dalla sottoscrizione presente in una pergamena canonicale32. Anche l’arciprete Ugo era stato in discreti rapporti con il papato, visto che, nel 1174, aveva esaminato la lite fra il pievano di Poggibonsi e la badia di Marturi su incarico pontificio33. Nell’estate 1181, invece, Alessandro III gli aveva delegato l’esame della causa fra il monastero di Passignano e quello di S. Maria di Siena34. Ma la lista potrebbe allungarsi. Nel 1206, ad esempio, l’arcidiacono Pagano – futuro vescovo – aveva preso in esame, per conto del pontefice, la controversia fra l’abate di S. Giusto di Volterra e il rettore di Riparbella e Certalla (due località sulle pendici del colle volterrano)35. Negli stessi mesi della missione dell’abate pisano (dicembre 1220), il papa Onorio III aveva incaricato l’arcidiacono volterrano Guido d’amministrare i castelli garfagnini derivati al papato dall’eredità matildica36. D’altra parte, la dimostrazione più plastica del legame fra Roma e la canonica della cattedrale si era manifestata qualche anno avanti, in occasione della sentenza con cui Innocenzo III aveva tolto al vescovo la facoltà di assegnare i seggi canonicali, lasciandogli la confirmatio dei nuovi canonici (1206)37.

  • 38 Le citazioni da Bagnai Losacco 2010, p. LXXIV.

12Si può sostenere che i canonici seppero mettere a frutto la spiccata familiarità con il diritto e con la risoluzione di faccende particolarmente delicate acquisita per conto dei pontefici. Di questa dimestichezza può essere spia, oltre al numero di asserzioni di cui abbiamo detto sopra, anche il fatto che, mentre il supporto che racchiude i sunti dei testimoni di parte vescovile non presenta annotazioni visibili, la pergamena che riporta i sunti dei dicta di parte canonicale (la n. 200) contiene note e commenti listati ai fini del dibattimento. Si tratta di quello che, nell’insieme, potremmo definire un «appunto privato», corredato da «letterine di rimando» apposte ai margini dello specchio di scrittura (almeno 5, apposte in quest’ordine: d alla prima intentio, c alla seconda, b alla terza, a alla quarta, e alla sesta), che serviva a rappresentare un diagramma argomentativo che il procuratore di parte avrebbe forse dovuto seguire nel corso del processo38. L’impressione di una più intensa vis argomentativa – e di una maggiore tensione rielaborativa – da parte della pars canonicale fa il paio con l’aspetto della pergamena n. 200, che risulta assai più caotico di quello della n. 198: sia perché il supporto si presenta con intere righe espunte e riscritte su rasura, sia perché contiene alcuni promemoria dibattimentali, come il reservetur disputationi (sia lasciato al dibattimento).

  • 39 Non è, però, possibile precisare se il giudizio di piena attendibilità sia da riferire alla valuta (...)
  • 40 Anche in questo caso, non si sa se la caratterizzazione di suspecta fosse fornita dal giudice o da (...)

13Guardando alle annotazioni poste a corredo dei capitula, si vede che esse si articolavano con 5 gradualità differenti. Le affermazioni più sicure erano quelle contrassegnate dal probatur, verbo che le connotava con uno spiccato grado di certezza (si veda la tabella seguente). Si trattava degli aspetti più evidenti e manifesti, quelli che dai dicta testium trapelavano con un carattere di piena attendibilità (17 asserzioni su 47); in conseguenza del loro tenore lampante, queste asserzioni non avevano bisogno d’essere disputate davanti al giudice39. Invece, era necessario sottoporre a disputatio dibattimentale le asserzioni caratterizzate dalla dicitura disputabilis o reservetur disputationi, in tutto 4. Ma v’erano anche un paio di capitula che presentavano una condizione intermedia fra la prima e la seconda: fra le due caratterizzazioni non v’era del resto contraddizione, poiché il suffisso -abilis suggerisce l’eventualità che il capitulum potesse essere dimostrato. C’erano, inoltre, le proposizioni bollate come suspecte (in tutto un paio), che cioè si potevano anche disputare in giudizio, ma della cui dimostrabilità ci si riteneva insicuri40; e quelle lasciate cadere del tutto, perché insostenibili, contrassegnate dall’annotazione intermissa.

 

Annotazioni riferibili alla proposizione Numero dell’asserzione
Probatur 4, 5, 11, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42
Disputabilis 6, 24, 29, 35
Probatur / disputabilis 1, 2
Suspecta 3, 12
Intermissa 15, 16

14La maggior parte delle annotazioni faceva dunque presagire un esito che favorevole ai canonici della cattedrale, giacché il numero dei probatur era di gran lunga maggiore rispetto alle altre categorie di annotazioni.

Le ragioni della contesa fra il vescovo e i canonici e le risorse in palio

15Tracciata, a grandi linee, l’articolazione del nostro dossier, rimangono da definire meglio le ragioni che animavano la lite fra il vescovo e il capitolo del duomo. Abbiamo detto che i canonici reclamavano sia l’esercizio di alcune prerogative del governo diocesano, sia un significativo stock di beni pubblici. Se mettiamo in fila i capitula delle pergamene n. 198 e n. 200 e li raggruppiamo per aree tematiche, otteniamo la seguente situazione.

 

Area tematica Numero dei capitula
Decima di Montieri 17
Decima di Gabbreto 5
Badia di Cornia 4
Danni a Cerreto 6
Botteghe sul cimitero del duomo 9
Varie 5

 

Area tematica Numero dei capitula
Decima di Montieri 7
Badia di Cornia 2
Danni a Cerreto 2
Istituzione dei pievani 13
Cappella di Montieri 2
Ordinazioni chiericali 4
Decima di Gabbreto 4
  • 41 Acta pontificum Romanorum, III, n. 54.
  • 42 Ivi, n. 65.
  • 43 La bolla è edita in Kehr 1971, p. 293, n. 9. Come si vedrà fra poco, infatti, è possibile immagina (...)

16Lasciando per un attimo da parte la questione dei danni ai beni canonicali di Cerreto, su cui torneremo fra poco, è bene notare che, per entrambe le partes, la decima di Montieri fu il primo terreno su cui dare battaglia all’avversario; per i canonici, inoltre, questa era anche la sfera che occupava il numero maggiore di capitula (poco meno della metà del totale). Si trattava, in effetti, della prerogativa certamente più rimunerativa in gioco, poiché rappresentava un prelievo sulla quota di argento che il vescovo riscuoteva su ciascun affioramento lavorato presso il castello (il 25%). I canonici si videro riconoscere la decima montierina da Celestino II il 5 marzo 1144, quando il pontefice confermò loro decimationem de Monterio41. Ma è il dettato del privilegio papale del 29 aprile 1145 che consente di riportare quel tributo a un’origine marcatamente fiscale: de parte episcopi et marchionis42. L’endiadi assicura che, a quest’altezza, le prerogative marchionali a Montieri erano state assimilate dal vescovo, e che quella che potremmo chiamare la royalty di sfruttamento minerario era passata dalle mani del marchese a quelle del presule. Un successivo privilegio del 1171 chiarisce ulteriormente la natura di quel provento: decimationem omnem de Monterii de parte episcopi et marchionis que datur de argentifodinis43.

  • 44 Ceccarelli Lemut 1982.
  • 45 Sulla rappresentanza del vescovo rispetto alla cittadinanza di Siena in questa fase cfr. Pellegrin (...)
  • 46 Il Caleffo vecchio, n. 15. I patti del 1137 fra la città di Siena e Aldemaro possono essere correl (...)
  • 47 Questa constatazione trova preziose conferme nell’analisi delle fonti materiali: fra la seconda me (...)

17Questo stato di cose, derivato dall’assorbimento della decima marchionale da parte dei poteri localmente egemoni, era relativamente nuovo, poiché scaturiva dalla pace del 1133 – mediata dal papa Innocenzo II, e stipulata fra i conti Gherardeschi e l’episcopato volterrano – con la quale i domini comitali collocati nella valle solcata dal fiume Merse furono posti sotto il coordinamento vescovile44. Anche la città di Siena cominciò a nutrire delle ambizioni su Montieri. Nel 1137, il vescovo di Volterra Aldemaro (1137-1148) cedette a Siena, rappresentata dal suo pastore, la metà di Montieri e delle sue argentiere45; egli eccettuò, però, la canonica di S. Niccolò (a meno che nel suo terreno non fosse rinvenuto dell’argento) e l’altra chiesa che si trovava nel castello, riservandosi decimatione de terratico arientarie46. Il primo dato è che la decima che si trovava, nel 1144, nella disponibilità dei canonici era, nel 1137, nelle mani del vescovo di Volterra: quest’ultimo potrebbe essersi privato del tributo perché il gettito che ne ricavava era ancora relativamente modesto. Ma dagli accordi trapela soprattutto che la canonica di S. Niccolò e l’altra chiesa del castello erano avvertite come una pertinenza speciale e incedibile da parte del vescovo di Volterra47.

  • 48 Tomei 2018, p. 47-49; Collavini 2020a, p. 72-73.
  • 49 Il censo dovuto dal cappellano di Montieri è ricordato anche in ASFi, Capitoli, Appendice n. 44, I (...)

18Possiamo ipotizzare che quest’altra chiesa menzionata negli accordi del 1137 fosse la cappella ricordata nel nostro dossier, di cui il presule reclamava un assoluto controllo, e il cui rettore invece, come sostenevano i canonici, avrebbe corrisposto la decima dell’argento al capitolo. Nella chiesa – che si potrebbe identificare con quella di S. Iacopo – sarebbe da intravedere la cappella marchionale cui era in capo di riscuotere la decima, considerando che le cappelle pubbliche, avulse dalla distrettuazione diocesana, si occupavano di percepire quel provento per conto del fisco48. Con la crisi dell’apparato fiscale, la cappella montierina uscì dalla soggezione ai marchesi e finì per essere controllata dai vescovi, che la inquadrarono nel sistema per pievi. A questo riguardo, ci sono almeno due aspetti da evidenziare. Il primo è che davanti a quella stessa chiesa (o sotto: ma doveva trattarsi della stessa area, visto che la parte anteriore dell’edificio è più bassa del resto) c’era una fossa d’argento, come lasciano intendere i capitula 8 e 10 della pergamena n. 200. Il secondo è che la pars vescovile volle dimostrare la dipendenza della chiesa rispetto al vescovo in un paio di capitula a parte (25 e 26): un’area tematica distinta, nel mezzo alle prerogative d’istituzione dei pievani (12-24) e a quelle delle ordinazioni chiericali (27-30). È in questa stessa sezione che si menziona il censo che il cappellano doveva al presule in quanto rettore di una chiesa mensualis dell’episcopato49.

  • 50 La fossa di Rocca potrebbe essere identificata con quella della Rocca dei Pastori, che era sicuram (...)
  • 51 Paganelli 2021b, p. 90.
  • 52 Bianchi 2015, Bruttini 2016. Ma sul boom dell’argento in Tuscia durante il XII secolo il riferimen (...)
  • 53 In effetti, la cospicua resa argentifera di Montieri fornì ai canonici guadagni considerevoli. Il (...)

19Sempre riguardo a Montieri, i sunti di parte canonicale offrono indicazioni assai più precise circa l’effettiva estrazione del metallo, giacché riportano i nomi di almeno 4 affioramenti (Nefa, Cerafio, Rocca e sotto la chiesa). Il primo giacimento dell’elenco era forse quello più consistente, viste le annotazioni apposte ai margini della pergamena: sembra di poter dire che ai canonici premesse dimostrare che la decima si prelevava anche da quella fossa50. D’altra parte, proprio la decima garantiva notevoli entrate a chi ne godeva i frutti: le stime fornite dai sunti di parte canonicale attestano una base imponibile che oscillava fra le 100 e le 300 marche d’argento all’anno (e che si situava, se si assume una ratio di circa 7 lire alla marca, fra le 700 e le 2100 lire annue51). Quel cespite sembra aver subito delle variazioni rispetto alla sua consistenza originaria (come spingerebbe a credere la sua designazione originaria di trenta); esso sarebbe passato, cioè, dal designare la decima parte su un prelievo di 1/3 (appunto, la trentesima parte) a indicarne una applicata sulla quarta parte. Per agevolare le societates dedite allo sfruttamento minerario, il presule potrebbe quindi aver abbassato il canone da poco più del 30% al 25%. Benché calasse il suo valore nominale, però, in corrispondenza dell’éclat dell’ingranaggio minerario di Montieri – messo ben in luce dal dato archeologico52 – la decima aumentò il suo gettito in valore assoluto53.

  • 54 I riferimenti a questi personaggi sono in Volpe 1908.
  • 55 Cfr. supra; per Cadoletto p. 346.

20Allo sguardo analitico, che permise ai canonici di offrire al giudice alcune stime sulla quantità d’argento estratto e di elencargli i nomi degli affioramenti minerari, il procuratore del vescovo scelse di contrapporre uno sguardo decisamente più a volo d’uccello, improntato sulla qualitas sovrana del potere del presule, dispiegato – da alcuni decenni – sul castello di Montieri e sulle sue argentiere. Questa strategia potrebbe anche non essere dipesa dall’attitudine del procuratore della pars, ma dal fatto che una cospicua fetta dei membri della società montierina era solidale con il capitolo, o, meglio, interessata a sottrarsi al dominato vescovile, forse in seguito alle scelte politiche del vescovo Pagano. Non solo fra i sunti di parte canonicale v’è il riferimento al console montierino Bertoldo (non altrimenti attestato), incaricato di corrispondere la trenta ai canonici (capitulum 1), ma fra i testimoni indotti dal capitolo e riportati nella pergamena n. 199, che la pars vescovile aveva il compito di diffamare, compaiono Crivello Ugorazzi e Ildebrandino Orrabile, elementi di primo piano del milieu di Montieri, bollati dai testi del vescovo Pagano come usurai54. Il fatto che la pars vescovile scegliesse di richiamarsi agli anni in cui nel castello operavano i gastaldi Razzi (forse il nonno di Crivello) e Cadoletto può invece essere interpretato come un tentativo di mettere in chiaro la solidarietà ‘genetica’ che legava il castello di Montieri all’ordinario volterrano55.

  • 56 Hubert 1999.

21Si tratta, allo stato, di una pista di ricerca, da vagliare con riflessioni più puntuali e mirate. Per il momento si può cogliere il legame fra la prosperità che scaturiva da Montieri e la crescita economica del caput diocesis, cui presumibilmente rimanda la scelta del vescovo Ildebrando di coprire parte del cimitero della cattedrale per far posto ad alcuni fondi commerciali. Fra quelle apothece ad merces vendendas ce n’era forse qualcuna dedita alla lavorazione e alla vendita dell’argento sotto forma di oggetti preziosi, oppure qualcuna legata allo smercio dei prodotti dell’allevamento (per esempio degli animali fatti pascolare a Cornia). Senz’altro, la posizione centrale e strategica scelta dal presule Pannocchieschi per collocare i nuovi edifici rimanda non solo, in astratto, a una qual certa sagacia economica, ma anche, nello specifico, alla volontà di realizzare una speculazione edilizia in piena regola, finanziata con capitali guadagnati anche grazie all’argento di Montieri e ispirata dal profitto ricavabile tramite le alte quotazioni degli affitti urbani56. Curiosamente, però, la pars vescovile non elaborò neppure un capitulum relativo alle apothece, mentre questo nucleo tematico costituiva il secondo, per numero di capitula, della pars canonicale; i canonici, del resto, potevano contare sulla testimonianza dell’operaio della cattedrale, Guerruccio, e sulla condotta messa in atto dall’autorevole magister Mitidio, il canonico del duomo e suddiacono della sede apostolica cui abbiamo accennato sopra, che avrebbe scagliato un sasso contro gli edifici costruiti sul cimitero.

  • 57 Bulgarino compare in qualità di console di Gabbreto in AVV, Dipl., n. 250. Alcune notizie su quest (...)
  • 58 Il figlio di Gabbretello di Gabbreto, Bonastrenna, fu procuratore di Ugerio Pannocchieschi nel 124 (...)

22Sono menzionati da un paio di sunti di parte vescovile, invece, i danni alle infrastrutture canonicali collocate presso Cerreto, che abbiamo menzionato sopra (capitula 10 e 11): a questo proposito, il procuratore del Pannocchieschi mirò a dimostrare che i mulini e i granai dei canonici furono incendiati senza il consenso del vescovo, e che – anzi – quest’ultimo maledisse coloro che appiccarono il fuoco. Dal canto suo, il canonico Lanfranco non solo indicò al giudice gli autori dell’incendio (Schiatta da Montecastelli, Ugolino da Montalcinello e Bonverzerio da Casole, provenienti quindi dai castelli inquadrati dal principato vescovile), ma aggiunse anche che il presule aveva fornito alla sua masnada le armi necessarie. Un numero simile di capitula fu invece dedicato alla decima della pieve di Gabbreto. Fra i testimoni escussi vi fu Bulgarino (che in altri documenti coevi compare con la qualifica di console del comune rurale di quel castello), il quale aderì alla pars vescovile57. Le parole di un altro testimone, Gabbretello, furono sunteggiate sia dal procuratore canonicale, per affermare che la decima di Gabbreto valeva 100 soldi, ovvero circa 5 lire (capitulum 21), sia da quello della pars vescovile, al fine di sostenere che i vescovi disponevano da almeno 40 anni di quel cespite58.

  • 59 Schneider 1975, p. 89.

23Anche la decima di Gabbreto presenta un chiaro imprinting fiscale, in quanto quella località fu rivendicata da Federico II, che la infeudò al suo seguace Giovanni Toscano; essa, inoltre, fu sempre al centro della dialettica fra il comune volterrano e il vescovo, che la considerava una sua pertinenza speciale59. Possiamo ritenere che la pieve di Gabbreto sia stata inserita all’interno di un grande comprensorio pubblico (esente dall’ordinario diocesano) le cui decime erano riscosse dagli intendenti del fiscus. Quando l’ordinamento marchionale si dissolse, la pieve fu iscritta nella distrettuazione diocesana consueta, ma la decima rimase, anche in questo caso, ‘appesa’. Il fatto che questo cespite non sia attestato da nessun atto scritto non rappresenta un problema: i canonici potrebbero non averlo reclamato fino alla redazione del nostro testimoniale, né del resto, prima di quel momento, il potere vescovile sulla zona di Gabbreto fu mai contestato e/o spartito con qualche soggetto politico concorrente. La differenza quantitativa fra la decima di Montieri e quella di Gabbreto in termini di resa economica (straordinaria per il primo insediamento, abbastanza modesta per il secondo) ebbe probabilmente delle ripercussioni anche in termini di ricadute documentarie, legate all’intensità delle frizioni fra gli attori politici che si contesero le risorse all’indomani della fine del coordinamento marchionale.

  • 60 ACV, Dipl., n. 58 (regesto in Cavallini 1969-1972, n. 17).
  • 61 ACV, Dipl., n. 67 (regesto in Cavallini 1969-1972, n. 31): manifesti sumus nos qualiter in propria (...)
  • 62 ACV, Dipl., n. 74 (regesto in Cavallini 1969-1972, n. 61).
  • 63 Cammarosano 1993, doc. 8; ma sulla fisionomia di queste schiatte aristocratiche cfr. in generale C (...)

24Beni fiscali diversi fra loro erano invece riconducibili alla badia di Cornia. I fondatori del cenobio si possono rintracciare in alcune carte di donazione risalenti all’XI secolo: nella prima (25 maggio 1024) Guido del fu Oddo, stando intus castello de Cornia territurio Voloterrense, donò al monasterio Sancti Iohannis un terreno nel luogo detto Vignale60. Il 19 febbraio 1038, invece, Oddo e Milo del fu Milo – che in quest’occasione si erano dichiarati patroni del monastero per la terza parte – avevano trasferito all’ente monastico 6 fra case e cascine sul Cornia e sul Turbone61. Adelmo e Milo rappresentano due nomi ricorrenti all’interno di questo gruppo parentale, che fu protagonista, il 22 aprile 1072, della donazione di altri beni alla badia di Cornia (localizzabili nei dintorni di Pomarance e, segnatamente, nel luogo chiamato Pubblico)62. Benché i contorni di questa piccola schiatta aristocratica, allo stato delle conoscenze, risultino abbastanza indefiniti, siamo autorizzati ad attribuirle una certa dimestichezza con il potere pubblico: il 22 novembre 1015 Milo del fu Adelmo e il figlio Milo parteciparono, in qualità di astanti, a un placito del marchese Ranieri63.

  • 64 Il privilegio papale del 23 aprile 1179 è ed. in Acta pontificum Romanorum III, p. 271; quello imp (...)
  • 65 ASFi, Capitoli, Appendice n. 44, c. 10v. Ancora nel 1324, il priore del cenobio del Sale prestava (...)
  • 66 AVV, Mensa n. 12, c. 49v (regesto in Cavallini 1982, n. 153).

25Dal 1072 le tracce della famiglia si perdono; forse essa si estinse per via naturale, oppure i suoi destini furono travolti dalla lotta per le investiture, che infiammò la Tuscia proprio alla fine di quel secolo. La nostra badia ricompare invece nel 1179, elencata fra i monasteri che il papa Alessandro III riconobbe al vescovo di Volterra, mentre il castello di Cornia fu confermato da Enrico VI al presule Ildebrando nel 118664. Quella del 1179 costituiva, però, una rassegna ai fini delle prerogative giurisdizionali dell’ordinario diocesano: in altre parole, il documento di Alessandro III non implicava che il patrimonio della badia appartenesse al vescovo, bensì enumerava soltanto i cenobi sottoposti alla iurisdictio vescovile. Le pertinenze del monastero di Cornia furono presumibilmente acquistate da Ildebrando Pannocchieschi proprio dall’abate di Coneo (così come, del resto, volevano dimostrare i sunti proposti dalla pars vescovile). V’è, in proposito, un parallelo stringente: nel 1181 l’abate infeudò al presule il cenobio del Sale, situato nel piviere di Casaglia di Valdicecina, per un censo annuo di 40 soldi65. I legami fra l’abbazia di Coneo e l’episcopato volterrano erano, inoltre, saldi, come dimostra il fatto che un sostanzioso mutuo stipulato da Ildebrando nel febbraio 1195 fu rogato intus abbatia de Coneo66.

  • 67 Il fatto che le pergamene riguardanti la badia di Cornia si trovino nell’archivio del capitolo ind (...)
  • 68 ASCV, S nera n. 1, c. 64r. Per Castiglion Bernardi si veda Tomei 2019, p. 339 e 344. Per ulteriori (...)

26La narrazione proposta dalla pars vescovile nello specchio del nostro testimoniale diventa quindi plausibile; forse, l’acquisto delle sostanze della badia di Cornia servì al vescovo a corroborare il dominio sulla località omonima, poi legalizzato tramite il diploma enriciano del 118667. Un altro elemento che richiama la matrice pubblica di Cornia è rappresentato dall’indeterminatezza dei suoi confini rispetto a quelli di Castiglion Bernardi, considerevole polo fiscale (donato dalla marchesa Matilde al vescovato lucchese) di cui, invece, erano entrati in possesso i Pannocchieschi e, segnatamente, Ugerio del fu Ranieri Pannocchia: il 24 settembre 1233, un collegio arbitrale fu incaricato di suddividere la curia di Castiglion Bernardi dicti domini Oggeri da quella chastri de Cornia, chastri de Sasso et de Vechienne68. C’è ragione di ritenere che fosse difficile disegnare i confini fra Cornia e Castiglion Bernardi perché li si dovette tracciare ex nihilo all’indomani del collasso della marca, avvenimento prima del quale v’era un ‘padrone’ unico (il fiscus) che agiva, amministrando e ridistribuendo i beni lì presenti, senza porsi problemi di frontiera.

  • 69 ACV, Dipl., n. 200. Alla luce della documentazione d’archivio, quelle pasture dimostrano una vita (...)
  • 70 Wickham 2001; Cristoferi 2019.
  • 71 Wickham 2001, p. 464.
  • 72 Il riferimento a quest’ultima località è significativo perché consente di tirare in ballo un’altra (...)

27A Cornia, come abbiamo accennato, c’erano i pascoli su cui i canonici sostenevano di aver fatto pascolare pecudes et porci capituli sotto la guida di un certo Abatello69. È possibile che Ildebrando Pannocchieschi avesse concesso al capitolo lo ius pascendi, in una fase cronologica per la quale risultano già attestati i fenomeni di transumanza delle greggi garfagnine verso la Toscana meridionale70. L’attenzione del presule nei confronti delle pasture potrebbe dunque legarsi alla volontà di trarre profitto dai circuiti della migrazione stagionale del bestiame, grazie all’esazione dei diritti di pascolo in una tappa a metà strada fra la Garfagnana e la Maremma71. L’allevamento dei porci su queste pasture potrebbe inoltre rimandare a un carattere specializzato della carne: forse richiesta dai tabernarii volterrani, e magari alcuni di quelli alloggiati presso le botteghe vescovili costruite presso il duomo. Ma la badia di Cornia possedeva, come si sa, anche dei terreni a Pomarance (presso cui si trovava il toponimo, parlante, di Pubblico) e, soprattutto, alcuni pezzi di terra a Gesseri, nei pressi di Berignone, località nella quale si estraeva alabastro72.

  • 73 Collavini – Tomei 2017.
  • 74 Collavini 2020a, p. 67.
  • 75 Cfr. ACVC n. 710, memoria del 1733: dall’anno 1588 nel quale la detta badia fu unita a codesta Men (...)
  • 76 Un’altra, possibile pista incrocia il conte Alberto IV, che nel 1164 ottenne da Barbarossa la conf (...)

28Arrivati a questo punto, però, resta da spendere qualche parola circa la trafila del patrimonio della badia di Cornia. Abbiamo ipotizzato che la famiglia dei fondatori si sia estinta o che, comunque, abbia col tempo perduto i diritti di patronato su quel cenobio; è probabile che le donazioni nei confronti della loro badia avessero lo scopo di mettere al sicuro dei beni che l’impianto redistributivo del fisco avrebbe potuto toglier loro di mano73. Ma come fecero le sostanze della badia di Cornia a finire nella disponibilità del monastero di Coneo, rispetto al quale la badia di Cornia aveva una posizione senz’altro eccentrica? La risposta a questa domanda può essere suggerita da una preziosa analogia, quella con il caso della badia (anch’essa valdelsana) di Spugna. Alla fine del XII secolo, come ha puntualizzato Simone Collavini, al cenobio di Spugna appartenevano due chiese nell’Empolese, che gli erano state verosimilmente donate dai (suoi patroni) conti Aldobrandeschi74. Benché non si sappia praticamente nulla riguardo alla fondazione dell’abbazia di Coneo, le cui carte medievali sono andate perlopiù disperse, non è da escludere che proprio gli Aldobrandeschi (vista la vicinanza di Coneo a Colle, cittadina posto sotto l’influenza comitale, e a Spugna) possano aver giocato un ruolo nel trasferimento del monastero di Cornia a quello di Coneo75. Si tratta, anche in questo caso, di una pista di ricerca, che verifiche a più ampio spettro dovranno adeguatamente vagliare76.

29Quel che è certo è che alla badia di Cornia era riconducibile un ampio stock di beni di derivazione fiscale, che annoverava pascoli e cave d’alabastro. Riguardo alla titolarità di questi beni, i canonici presentarono al giudice apostolico 4 capitula, mentre il procuratore della pars vescovile ne propose la metà. Per converso, i canonici non elaborarono alcuna proposizione relativa alle prerogative del governo diocesano (istituzione dei pievani, consacrazione del crisma e ordinazione dei chierici), mentre il presule articolò il suo dossier in 13 capitula relativi all’istituzione dei pievani (dal 12 al 24 della pergamena n. 198) e 4 incentrati sugli altri aspetti della iurisdictio vescovile (dal 27 al 30). È lecito ritenere che l’enfasi del vescovo su questi aspetti fosse determinata dalla concezione principesca del potere vescovile: il presule intendeva, cioè, veicolare l’idea di essere il vertice dell’episcopato e comitato, prerogativa che non si esauriva in un centro (la cattedrale, presso cui i canonici avrebbero voluto vedere più spesso l’ordinario, specialmente in occasione delle feste solenni), ma si dispiegava su tutto il territorio della diocesi. La diversa articolazione dei capitula fornisce, quindi, una traccia per valutare gli intendimenti e la Weltanschaung delle parti in causa: l’una (quella canonicale) caratterizzata da un orizzonte schiettamente urbano, l’altra (quella vescovile) connotata da una prospettiva eminentemente principesca.

Per concludere. La disputa nel quadro del ruolo giocato dai beni ex-fiscali nell’assetto economico della Tuscia

  • 77 Collavini – Tomei 2017.

30Arrivati a questo punto, proviamo a tirare le fila di quanto abbiamo detto nelle pagine precedenti, cercando di metterne in chiaro i punti maggiormente significativi. Siamo partiti da un dossier testimoniale (anzi: tre pergamene di deposti, due di sunti di parte, una di testimonianze in extenso) che fu allestito nei primi decenni del Duecento, a margine della causa con cui i canonici del duomo provarono a strappare al vescovo Pagano, oltre alla compartecipazione ad alcuni aspetti del governo diocesano, anche la titolarità di alcuni, significativi cespiti (la decima di Gabbreto e, soprattutto, quella sull’argento di Montieri) e il patrimonio di una badia nella valle del fiume Cornia. Al centro della contesa v’era uno stock di beni un tempo inseriti nel public economic system di derivazione marchionale, improntato alla continua redistribuzione delle risorse da parte del potere pubblico, di cui i presuli, all’indomani del dissolvimento della marca, erano entrati in possesso77.

  • 78 Faini 2011; Provero 2012.

31L’abate pisano chiamato ad appianare le divergenze fra il vescovo e i canonici escusse più di 100 testimoni, in un’inchiesta che abbiamo definito panoramica, e che doveva scaturire dall’intento di pacificare la regione sotto l’egida della sede apostolica. Dall’analisi dei deposti in forma estesa è scaturito un paio d’osservazioni. La prima è che non tutti i dicta vergati in extenso furono ripresi dai sunti allestiti dalle partes, e vi fu quindi un processo di selezione delle deposizioni più congeniali agli interessi vescovili o canonicali; la seconda è che i procuratori delle due partes inserirono, nei loro sunti, anche i dati snocciolati nei deposti della controparte. Quest’aspetto, insieme alla constatazione dell’uniformità dei due supporti articolati in capitula, rafforza l’idea che le due pergamene di positiones siano ascrivibili a un medesimo imprinting, e che siano state uniformate a un modello proposto dallo stesso giudice78; di certo, i verbali scaturiti dalle escussioni dei testi circolavano fra i due procuratori. Si tratta di alcuni tasselli di un mosaico per molti versi ancora oscuro, quello della definizione di un modello di processo valido per tutto lo spettro della societas christiana da parte della sede apostolica; tendenza che, com’è ovvio, andava di pari passo con il rafforzamento della presa del papato sulle chiese e sulla chiesa d’Europa.

32Abbiamo rilevato che il procuratore di parte canonicale (presumibilmente, il canonico Lanfranco) articolò il proprio sunto in un numero maggiore di capitula rispetto al suo omologo Matteo (il rappresentante, purtroppo non meglio identificato, della pars episcopale), dimostrando una migliore abilità dialettica e ottenendo, in concreto, migliori probabilità di vittoria. Alla fine, non a caso, Lanfranco riuscì a strappare un giudizio favorevole all’abate pisano (il quale, di fatto, accolse tutte le istanze dei canonici del duomo). Ma v’è anche un’altra ragione per spiegare il pronunciamento del giudice apostolico, oltre all’abilità dell’avvocato della pars. La motivazione va individuata nella ricerca di un equilibrio a somma zero fra gli attori politici della diocesi. Nel 1220, infatti, lo stesso abate di S. Paolo a Ripa d’Arno si era occupato delle liti fra il vescovo e il comune di Volterra, e aveva prestato orecchio a tutte le petizioni avanzate dal presule. Emanando un giudizio favorevole al Pannocchieschi anche in questa vertenza, l’abate avrebbe quindi sbilanciato eccessivamente gli equilibri della regione verso il presule. Né quest’ultimo aveva molto da perdere da un eventuale pronunciamento in suo sfavore da parte del giudice, visto che la sentenza rimase inapplicata e i beni contesi restarono nelle sue mani. Ci si potrebbe spingere a ipotizzare che, quando il rappresentante del vescovo risultò formalmente contumace, i giochi fossero già fatti, e l’abate avesse già comunicato alle parti la sua decisione. L’assenza in giudizio del procuratore del Pannocchieschi sarebbe servita soltanto a giustificarla sul piano legale.

  • 79 Il fatto che presso Gabbreto si trovasse il caput curtis è suggerito dal capitulum 18 della pergam (...)

33Ad ogni buon conto, assai difficilmente Pagano Pannocchieschi avrebbe accettato di perdere la titolarità di beni tanto significativi come il patrimonio della badia di Cornia (che comprendeva pascoli e cave d’alabastro), la decima della pieve di Gabbreto e quella relativa all’argento di Montieri. Ci sono almeno due aspetti da evidenziare riguardo a questo stock. Il primo è quello immateriale, e concerne la sua ‘valenza pubblicistica’: disporre delle risorse che erano in qualche modo riconducibili al publicum faceva del vescovo di Volterra l’erede diretto del marchese nella regione (e del resto, lo iato temporale era sufficientemente breve per avere memoria del ‘regime’ pubblico cui quelle risorse erano state sottoposte). La pieve di Gabbreto, ad esempio, era stata, come quella di S. Genesio di San Miniato, sottoposta al fisco ed esente dall’ordinario diocesano79. Anche la titolarità del paniere immobiliare del monastero di Cornia rimanda a una derivazione fiscale, visto che la fondazione di quel cenobio va verosimilmente ricondotta alla volontà di sottrarre dei beni al circuito ridistributivo del publicum.

  • 80 Paganelli 2015; Fabbri 2004.

34La più lampante caratterizzazione fiscale era, però, propria della decima di Montieri, a causa del fatto che l’argento costituiva uno ius regale per eccellenza. Subito dopo il collasso del public economic system i presuli, che già avevano una testa di ponte presso quel castello (la canonica di S. Niccolò), trasferirono al capitolo della cattedrale la decima sull’argento (riscossa, come abbiamo visto, dalla cappella marchionale), in virtù dei guadagni ancora modesti che essa doveva assicurare. Se l’appropriazione degli asset pubblici di Montieri si situa al cuore del progetto principesco dei presuli di Volterra, messo compiutamente a regime dal vescovo Galgano, la decima sull’argento permise ai canonici di essere ricchi, e di incamerare notevoli quantità di denaro. Poi, col progredire del XII secolo, Ildebrando si riappropriò della decima, spinto forse dall’opportunità di disporre di sempre più argento per la sua zecca. Questa operazione autorizza ad attribuirgli una notevole sagacia in campo economico: egli, in quel modo, diversificò ulteriormente i suoi investimenti e le sue opportunità di guadagno, mettendo inoltre in campo un formidabile strumento di propaganda politica, ovvero una moneta che circolava – con le insegne del potere episcopale – a corroborare il ruolo eminente giocato nello scacchiere politico toscano80.

  • 81 Ma cfr. ora Collavini 2020b.
  • 82 Petralia 1998.

35Il secondo aspetto da rimarcare è che i beni contesi rappresentavano una notevole fonte d’entrata. Il nostro dossier permette, a questo riguardo, di quantificare la resa dell’argento Montieri: se i diritti d’escavazione pretesi dal vescovo arrivavano a 300 marche d’argento all’anno, ciò vuol dire l’ingranaggio minerario del castello mobilitava, nel complesso, circa 1200 marche (più di 8000 lire). Rimangono ancora insolute, però, alcune questioni cruciali: ad esempio, non sappiamo praticamente nulla sull’argento montierino (che era peraltro la maggior parte, ovvero il 75%, corrispondente a circa 900 marche) che finiva nelle mani dei privati, i componenti delle societates che poi pagavano la royalty di sfruttamento. Costoro erano perlopiù montierini, o venivano da fuori? Possiamo soltanto limitarci a dire che, come sappiamo a partire dagli studi del Volpe e grazie a un lavoro recente di Collavini81, l’articolazione della società montierina era connotata da un tenore più cittadino che castellano. Relativamente a Cornia, invece, l’attenzione del presule Ildebrando nei confronti dei pascoli potrebbe ben essere correlata alla possibilità di trarre profitto dalle greggi in movimento verso la Maremma; mentre si è ipotizzato che l’importanza di Gesseri risiedesse nelle sue cave d’alabastro, particolarmente importanti negli anni in cui il ben noto «bianco manto di chiese» coprì le spalle dell’Europa82.

  • 83 Ad esempio, cfr. Cavallini 1982, n. 87; RV, n. 176; Cavallini 1982, n. 97.

36Come che sia, pare inverosimile che l’argento estratto a Montieri non portasse una certa prosperità anche nel capoluogo diocesano, vuoi perché incrementava la disponibilità economica dei canonici della cattedrale, che quindi potevano spendere di più in beni di lusso, paramenti sacri e oggetti di pregio, vuoi perché consentiva al vescovo di erogare prestiti di una notevole consistenza83. Né è inverosimile che proprio nelle apothece che il presule eresse sul cimitero della cattedrale ad merces vendendas trovassero posto artigiani le cui attività si ricollegavano, in qualche modo, allo stock di beni pubblici di cui abbiamo cercato di tracciare i contorni: orafi e artigiani specializzati nella lavorazione dell’argento, tabernarii che rivendevano la carne dei porci che il vescovo mandava a pascere sulle pendici di Cornia o piccoli imprenditori che filavano la lana prodotta dalle pecore transumanti che a Cornia si fermavano per qualche tempo. Anche in questo caso, si tratta di stimoli da destinare a future occasioni d’approfondimento.

37Si può intanto rilevare che una buona fetta dei beni contesi è menzionata in un regesto quattrocentesco, inserito nel volume pergamenaceo che censiva i documenti conservati nell’archivio vescovile:

  • 84 ASFi, Capitoli, Appendice n. 44, c. 5v.

item una insinuatio cuiusdam concessionis per cancellarium imperatoris de iurispatronatus [sic] abbatie de Serena ordinis Vallisumbrose, castri Ripamarancie, Gabreti et Monteris anno domini m°clxvito84.

  • 85 Ceccarelli Lemut 1993. Tuttavia, i diritti di patronato vescovile non sono più attestati nelle fon (...)
  • 86 Sull’espansione di Vallombrosa cfr. da ultimo Salvestrini 2016.

38Da una parte, la lettura di quest’atto corrobora l’originaria attribuzione al fisco di Montieri, Gabbreto e Pomarance (il cui possesso sarebbe stato riconosciuto al vescovo di Volterra dal cancelliere di Barbarossa, forse Cristiano di Buch), dall’altra consente di meglio caratterizzare il forte interesse dell’episcopato volterrano nei confronti di alcune abbazie (come Serena, appunto, e come Cornia) sorte in terra fiscale, o fondate da schiatte che dal fisco traevano la maggior parte delle proprie sostanze. Se seguiamo il regesto appena richiamato, a Serena i presuli sarebbero arrivati a sottrarre il patronato del monastero alla famiglia dei suoi fondatori (i conti Gherardeschi), contestualmente ad alcune permute fra il vescovo e l’abate, anch’esse risalenti agli anni Sessanta, che servirono a rafforzare la posizione vescovile nel castello di Chiusdino85. Un dato che mette conto evidenziare – e che non possiamo approfondire qui – è che i cenobi che abbiamo ricordato, e che stavano al centro delle mire dei vescovi di Volterra (Cornia, Coneo, Vallombrosa, Serena), furono aggregati all’ordine vallombrosano: il che costituisce una pista per indagini future circa l’articolarsi di quella congregazione86.

  • 87 Feller 2009, Feller 2011.

39Ma il principale filo rosso che lega gli aspetti che emergono dal nostro testimoniale è costituito dall’estrema rimuneratività dei cespiti fiscali di cui i soggetti a vocazione pubblicistica si appropriarono nel corso del XII secolo. Non si trattò, però, di una semplice traslazione geometrica, di un trasferimento che preservava i contorni del bene che passava di mano: il cambio di titolarità subito da quei beni fu infatti filtrato dalle esigenze economiche del soggetto che incamerava il cespite. Costui poteva plasmarlo e adattarlo alle sue esigenze: così successe, ad esempio, ai giacimenti argentiferi di Montieri, castello nel quale il presule Ildebrando impiantò una zecca dopo aver ripreso la decima sul minerale dalle mani dei canonici. E così successe alle pasture di Cornia, messe al servizio delle greggi transumanti e presidiate da un nucleo fortificato. Potremmo dire che il passaggio dalla gestione pubblica a quella signorile, nel contesto del riassetto dei circuiti economici regionali, da un lato, e della crescita che sempre più innervava le campagne, dall’altro, fosse spinto dall’inventiva e dallo sperimentalismo, ma sempre nell’ottica – anche – di «calculs et rationalités» di stampo economico, che i poteri locali dimostravano senz’altro di saper padroneggiare87.

Appendice documentaria

ACV, Dipl., n. 198

40Cm 65×15. Grossa lacerazione sulla parte destra (estesa per circa 5cm), con scolorimento del testo circostante; diffuse macchie di umidità e cospicua presenza di muffe, soprattutto nella parte superiore.

41Sul verso, in un senso, di mano del canonico Callai (XIX sec.): 1215. | Esame dei testimoni | nella vertenza tra il Vescovo | Ildebrando ed i Canonici | sul diritto delle miniere di | Montieri, sull’abbazia | di Cornia, e sull’investitura | di alcune cure. | Il Vescovo suddetto go|vernò dal 1185 al 1212.

42In altro senso, di mano trecentesca: carta dominii quod habebat episcopus | in castro Monterii. |

43Di mano cinquecentesca: de casero et curia | Monterii. | n. 34.

44In altro senso, di mano ottocentesca: En16.

45Segnatura di mano di Callai: N° 198.

 

  • 88 Listato, sul margine sinistro della carta: … pertinens.

46§ 88Quod episcopi Vulterrani habuerunt et tenuerunt castrum Monterii et perce|perunt ius montis sue partis vene ipsi et alii pro eis sicut | hodie percipitur probatur per Grungnuntum per eadem verba et per | Rolandum Cunicelle qui de castro Monterii et iure perci|piendi partem vene dicit idem quod Gru(gnuntus) et per | Iohannem Ferrentini qui de castro Monterii et iure percipiendi dicit | idem quod Gru(gnuntus) et per | Guidonem de Succieto qui de castro Monterii et <iure> percipiendi vene dicit | idem quod Gru(gnuntus) et per | Rugerium de Ispedio qui de castro Monterii et perceptione vene dicit | idem quod Gru(gnuntus) et per | Albertinum qui de castro et perceptione vene dicit idem quod Gru(gnuntus) et per | Iohannem Panicelli qui de cappella, castro et perceptione vene dicit | idem quod Gru(gnuntus). |

  • 89 Listato, sul margine sinistro della carta: impertinens.

47§ 89Quod a l annis episcopi Vulterrani habuerunt et tenuerunt castrum Monterii et perce|perunt ius montis sue partis vene ipsi et alii pro eis sicut ho|die percipitur probatur per Guidonem de Subcicto fere per eadem verba et | per Thomasium colatorem. |

  • 90 Segue, espunto: Angelerio.
  • 91 Qui dici aggiunto in interlinea superiore.

48§ Quod pars episcopi vene de Monterio sit quarta et eam possedit episcopus sine dimi|nutione iam sunt xl anni et plus probatur per Mercatantem per eadem | verba et per90 | Angelerium qui dicit de hoc idem quod superior et per | Rainerium ducem qui de hoc dicit idem quod superior et per | Nerlum Gregorii qui de hoc dicit idem quod superior et per | Mercatantem qui de hoc dicit idem quod superior et per | Iohannem Panicelli qui dicit quod iam sunt xl anni quod stetit Monterio | et cetera etiam de capella et castro et plebeio dicit idem quod Gru(gnuntus) et per | Maghinerium Sedonii qui dicit partem petita a Capitulo non vidit | dari Capitulo vel recipi sed episcopi habuerunt eam integre xl an|nis et per | Aiutum Mactonem qui dicit91 quod fuit magister vene et cetera etiam sed episcopus in|tegre habuit de quattuor corbellis unum et hoc dicit circa | xl annos et per | Rigum qui dicit quod episcopus Ildebrandus et iste qui nunc est integre perceperunt | dictam partem vene et dicit quod est annorum xl et plus et re|cordatur q(uando) episcopus Ildebrandus factus fuit episcopus et per | Thomaseum colatorem et per | Guidonem de Succieto. |

49§ Quod episcopi Ugo, Ildebrandus et Paganus tenuerunt et [habu]erunt castrum Mon|terii et perceperunt ius Monterii [quarte] partis vene ipsi et a|lii pro eis sicut hodie sicut hodie percipitur probatur per …… [et per] | Grugnuntum per eadem verba et per …… | et per Thomasium colatorem qui dixit a tempore Galgani episcopi qui | istos precessit et per ……. Guidonem de Succieto qui de castro dixit idem quod Gru(gnuntus) et per | testes positos sub superiori rubrica. |

50§ Quod episcopus Ildebrandus et iste qui nunc est receperunt partem vene integre probatur per | Rigum de Sambuco per eadem verba et per Manphum Velcrugi qui dixit idem quod Rigus et per | Aiutum qui dixit quod episcopus integre habuit de iure corbellum | unum circa xl annos et per | Machinum Sedonii qui dixit quod episcopi habuerunt integre | per xl annos et per | Thomasium colatorem qui dicit quod a tempore Galgani episcopi qui | istos omnes precessit. |

51§ Quod sunt xlv anni quod episcopus Ugo fuit electus et bene sunt l | anni quod castaldi episcopi scilicet Racti et Catalectus recipiebant | pro episcopo totum dirictum vene fossarum de Monterio et nichil | inde dabatur canonicis vel alteri pro eis probatur per | Guidonem Pelati per eadem verba et per | Guidonem Lamberti qui de hoc dicit quod superior. |

52§ Quod episcopus Vulterranus integre possedit castrum et redditus de | Monterio per xl annos et plus probatur per | eadem verba et per Bacconem Vernandi qui dixit quod castrum de Monterio et iuris|dictio et redditus ipsius castri fuerunt episcopi a tempore quo re|cordatur et est annorum lxx et plus. |

53§ Quod episcopus Ildebrandus emit abbatiam de Cornea cum pertinentiis ab | abbatia de Coneo probatur per | Boncompagnum Rusticelli per eadem verba et per | Rainerium Bati qui dixit quod episcopus Ildebrandus postquam emit dictam | abbatiam ab abbatia de Coneo semper eam habuit et per Rainaldum Aginulfi qui dixit quod abbas de Coneo vendidit | episcopo Ildebrando dictam abbatiam et idem testis vidit Vudricum viscontem | episcopi in possessionem duci per quemdam monachum Tholosanum. |

54§ Quod Vidricus vicecomes episcopi fuerit inductus in possessionem abbatie | de Cornea per quemdam monachum probatur per | Rainaldum Aginulfi. |

  • 92 Segue una manciata di lettere espunte con rasura.

55§ Quod episcopus inhibuit ignem apponi Cerreto vel aliquod dapnum inde | fieri probatur per92 | Ugolinum Guiscardi fere per eadem verba et per | Petronem Albertinelli.

56§ Quod episcopus doluit et maledixit omnibus qui ignem apposuerunt et dampnum dederunt probatur per | Schiattam per eadem verba et per | Dainesem qui dixit quod quando episcopus intellexit dixit Deus male|dicat eos qui combusserunt et cetera et per | | Ildebrandum Ruffinelli. |

  • 93 Segue, espunto: mag.
  • 94 Segue, espunto: presbiterum.

57§ Quod episcopus instituit et destituit plebanos in plebibus episcopatus sui per | se et nunctios suos probatur per93 | magistrum Rufum per eadem verba et per | Flammingum qui dixit quod vidit episcopum instituere ple|banos in plebibus sine canonicis et per | presbiterum Petrum qui dixit quod episcopus Vulterranus qui nunc est instituit | plebanum de Molli qui nunc est et per94 | presbiterum Vincentium qui dixit quod episcopus qui nunc est et antecesso|res sui fuerunt in possessione quasi instituendi et destituendi | ecclesias episcopatus per xl annos et per | Matheum plebanum et per | Iohannem qui dicit quod episcopus per se et nunctios suos instituit | plebanos in plebibus pro ut vult. |

58§ Quod episcopus Vulterranus qui nunc est et antecessores sui fuerunt in quasi possessione | instituendi et destituendi clericos episcopatus Vulterrani per xl | annos exceptis ecclesiis que spectant ad capitulum probatur per | presbiterum Vincentium per eadem verba et per | presbiterum Gerardum qui dixit quod episcopus fuit in possessione per xl | annos instituendi et destituendi, ordinandi et conficiendi | crismatis et cognoscendi causas sine capitulo. |

59§ Quod fama publica est quod institutio plebium pertinet ad episcopum | sine consensu capituli probatur per | Datum Ugolini per eadem verba et per | Bencivennem qui de hoc dixit idem quod superior et per | Perfectum qui dixit idem de hoc et per | presbiterum Conradum qui dixit idem et per | Bonum priorem et per | Matheum plebanum et per | magistrum Rufum et per | presbiterum Conradum et per | Iohannem Gualazi qui dixit quod publica fama est quod institutio | pertinet ad episcopum et non ad capitulum. |

  • 95 Segue, espunto: per Iacobum Aliotti.
  • 96 Così nel testo.

60§ Quod publica fama est quod episcopus instituit et destituit prelatos in | ecclesiis suis episcopatus per xl annos libere probatur per | Gerardinum Maizuchi per eadem verba et95 | per Iacobum Aliotti qui de hoc dicit idem et per | Bulgarinum qui dixit idem quod Iacobus et per | Bonfiliolum qui dixit idem quod Iacobus et per | Pierum Ildebrandi qui dixit idem quod Bulgarin(us) et per | Tabianum qui dixit idem quod Piero96 Ildebrandi et per | Cabretellum per eadem verba et per | Bonaiutum qui dixit idem quod Cabretellus et per | presbiterum Venantium et per | presbiterum Benincasam et per | Matheum plebanum. |

61§ Quod publica fama est quod institutiones pertinent ad episcopum probatur per | presbiterum Venantium per eadem verba et per | Benincasam presbiterum qui dicit idem |

62§ Quod plebanus Bertandus fuit institutus in plebeio Sancti Iusti per | plebanum de Silano mandato episcopi et fuit iam sunt xl | anni et plus pro(batur) per Bonodonatum per eadem verba. |

63§ Quod a xl annis etiam episcopi Vulterrani instituerunt et fecerunt | institui prelatos in ecclesiis episcopatus per quos vuluerunt | ordinationes celebrari et crisma confecerunt ubi voluerunt | per episcopatum probatur per Guandalellum per eadem verba. |

64§ Quod de consuetudine prescripta episcopi Vulterrani per l annos et | plus instituerunt et destituerunt plebanos sine capitulo probatur per | Iohannem plebanum per eadem verba. |

65§ Quod plebanus Bellinus fuit institutus in plebe de Comessano | per episcopum qui nunc est et non fuit ibi aliquis canonicorum | presens probatur per | Iohannem Albertinelli per eadem verba et per | Iohannem Gralacti qui de hoc dicit idem et per | Straccium Pauli et per | Gregorium qui dixit idem.

66§ Quod publica fama est quod episcopus consuevit libere instituere plebanos in | plebibus per se et nunctios suos probatur per | Guilielmum priorem Sancti Eusebii p(er) eadem verba et per | Bencivenni qui dixit idem et per | Adubaldum et per dominum | Lambertum.

67§ Quod plebanus Bandinus institutus fuerit in plebe de Fabrica per | prepositum Sancti Geminiani quem episcopus suum nuncium ad | hoc constituit et nullus canonicorum fuit ibi presens probatur per | Dainesem per eadem verba et per | Gianni Guidi qui de hoc dicit idem quod superior. |

  • 97 Segue un paio di lettere espunte per dilavamento.

68§ Quod episcopus Vulterranus qui nunc est instituit plebanum de Molli qui nunc | est probatur per97 | presbiterum Petrum per eadem verba et per | Iohannem plebanum de Pernina qui dixit idem. |

  • 98 Segue, espunto: ac.

69§ Quod publica fama est quod episcopus instituit et destituit plebanos | in plebibus sui episcopatus pro ut vult probatur per Upizinum | Aliotti per eadem verba et per | Iohannem plebanum qui dixit quod de hoc et publica fama et per | Prefectum per eadem verba et per98 | Accoltum et per | Guidonem Andree. |

70§ Quod cappella de Monterio subest plenio iure domino episcopo ita quod non | respondit nisi episcopo et domino pape et est de plebeio Sancti Pauli | probatur per Grungnuntum per eadem verba et per | Rolandum Guinicelli qui de capella et plebeio dicit idem quod Gru|gnuntus et per Iohannem Florentini qui dixit <de> castro Monterii, iure percipiendi et capella de Monterio et plebeio et cetera dixit | quod Grugnuntus et per | Thomasium colatorem qui de hoc dixit idem quod Gru(gnuntus) et per | Iohannem Pandeliothii qui de hoc dixit idem quod Gru(gnuntus) et per | Sigifredus qui de capella et cetera dixit idem quod Gru(gnuntus) et per | Guidonem de Sucticto qui de capella et plebeio dixit idem quod Gru(gnuntus) et per | Rigettum qui de hoc dixit idem quod Gru(gnuntus) et per | Iohannem Pannocelli qui de hoc dixit idem quod Gru(gnuntus). |

71§ Quod in capella de Monterio tempore vacationis eligit in eam rectorem [et] | instituit quem vult episcopus Vulterranus solus et quod singulis | annis habet certum censum ex ea denariorum et cere, x | libras de Vulterris et l libras cere et singulis diebus duo brachia | candel(orum) et dicta capella alium dominum ab episcopo temporalem vel | spiritualem non habet probatur per ……… | magistrum Rufum per eadem verba ……… | Prefectum qui de hoc dixit ……… | C ……… | presbiterum ……… |

72Quod episcopus et antecessores ……… | ………. | ……… | ……….| Gucc…um ……… | presbiterum Gerardum ……… |

73§ Quod episcopus facit consacrationem [crismatis] ……… | ubicumque vult probatur per | ………| Rainerium plebanum ……… [per] | Conradum Orlandini ……… | Guillelmum priorem ……… |

74§ Quod dominus episcopus Ugo et episcopi ……… [celebra]|verunt ordinationem clericorum per ……… [probatur] | per magistrum ……… |

75§ Quod fama est quod episcopus celebra ……… | ubicumque vult per episcopatum ……… | Lanfrancum plebanum ……… | presbiterum Christoforum [qui dicit idem quod] Lanfrancus et per | Ingelesem qui ………. [et per] | presbiterum Contadinum et per | presbiterum Bonum et per | Urselinum Petri. |

 

76§ Quod episcopus facit residentiam in locis episcopatus ubi vult probatur per | Ildebrandum plebanum Mensani, per | presbiterum Ugonem qui de residentia dicit idem quod Ild(ebrandus) ple(banus) et per | Bursamboi qui dicit quod residet ubi vult per episcopatum et per | Tiniosum qui dicit quod bene residet per episcopatum ubi vult et per | Bonadotam qui dicit quod toto tempore vite sue vidit episcopos | Vulterranos residere ubi voluerunt et per | Rusticellum qui dixit quod bene residet ubi vult et per | Matheum plebanum et per | Rainerium plebanum. |

77§ Quod toto tempore episcopi Ildebrandi et huius qui nunc est habita est ab episcopo | decima de Clabeto probatur per | Grabrezellum Donati per eadem verba et per | Ypelinum, qui dicit quod hoc vidit a principio promotionis | Ildebrandi usque modo et cetera. |

78§ Quod iam sunt xl anni quod episcopus habuerit decimam de Clabeto [probatur per] | Clabatellum et per | Iacobum Aliotti et per | Bonfiliolum. |

79§ Quod in plebe de Grabeto ……… | decimationem a xl annis ……… |-tus pres ……… | Iacobum Aliocti per eadem verba ……… [de] | plebe de Grabeto dixit idem quod Iacobus Aliocti et per | Bonumaiutum Valnelli et per | Boncium Bercesi de Grabeto. |

80§ Quod xxxv annis et plus episcopus instituit et cetera sicut sup(ra) probatur per | Bulgarinum et per | Buonfilium et per testes superioris rubrice

ACV, Dipl., n. 200

81150 cm x 11-14 cm. Rotolo costituito da tre pergamene cucite insieme. Diffuse macchie di umidità, le quali, però, non compromettono la leggibilità del testo.

82Sul verso, di mano cinquecentesca: decima argenti in Monterio capituli.

83Di altra mano: f n° 31.

84Di mano del canonico Callai (XIX sec.): prove che a tempo del | vescovo Pagano il capito|lo aveva diritto alla | decima dell’argento delle miniere di Mon|tieri. | Il suddetto vescovo gover|nò la chiesa dal 1212 al 1240.

  • 99 Il segno del paragrafo è preceduto da una d.
  • 100 Segue, listato in interlinea inferiore: hec recipitur; quantum ad foveam Nefe, m(odo) reservatur d (...)

8599§ Quod Bertuldus consul recipiebat dictam decimam pro capitulo Vulterrano probatur per100 | Ildibrandinucium per eadem verba et per | Bacconem qui iuratus dicit etiam et dicit quod tempore divisionis et cetera. |

  • 101 Il segno del paragrafo è preceduto da una c.
  • 102 Listato sul margine sinistro della pagina: recipitur de fovea Nefe | et reservatur disputationi | (...)
  • 103 Segue una manciata di parole espunte fino alla fine del rigo.

86101§ Quod decima petita a capitulo fuit data et recepta tempore episcopi Ildebrandi pro capitulo probatur per102 | Albrigonem per eadem verba et per103 | Bacconem qui iuratus dicit etiam vidit dari decimam petitam a capitulo, etiam vidit Bertuldum, [et per] | Ildibrandinucium, qui iuratus dicit quod vidit Bertuldum consulem recipere et cetera. |

  • 104 Il segno del paragrafo è preceduto da una b; listato, al rigo sottostante: susp(ecta).
  • 105 Così nel testo.

87104§ Quod dicta decima fuit data et recepta pro capitulo tempore Hugonis episcopi probatur per | Merciaderium, qui iuratus dicit etiam vidit eam dari pro capitulo et ipse recepit pro capitulo et cetera, et per | Bacconem, qui de utriusque episcopi tempore atestatur, et per | Diotiguario105, qui iuratus dicit etiam et tunc dictus Ugo faciebat partes et cetera. |

  • 106 Il segno del paragrafo è preceduto da una a.
  • 107 Segue, listato in interlinea superiore, fino alla fine del rigo: probatur quarta ad foveam Nefe pe (...)
  • 108 Il rigo seguente è espunto con rasura.
  • 109 Parte del rigo seguente, che è poi andato a costituire l’interlinea, è espunta con rasura.

88106§ Quod faciebat divisio de parte vene episcopi et detrahebatur decima et ponebatur ex una | parte probatur per107 | Albrigonem, qui iuratus dicit etiam interfuit divisioni et dicit quod laboratores et cetera, et per108 | Baccionem, qui iuratus dicit etiam <quod> tempore divisionis dabant quartam partem episcopo et de illa parte | episcopi canonici habebant unam trentam quam infra vocat decimam, et per109 | Ildebrandinucium, qui iuratus dicit etiam de parte episcopi vidit detrahi decimam et poni | ex una parte, etiam vidit fieri dictam partitionem per unum annum et cetera. |

  • 110 Segue, espunto con cancellatura: probatur.

89§ Quod archipresbiter Hugo Vulterranus ivit Monterium pro dicta parte110 capituli probatur per | Merciaderium, qui iuratus dicit etiam quod vidit archipresbiterum Vulterranum et cetera, et per | Rainerium Barbalupi, qui iuratus dicit etiam et tunc presbiter Bosus dicte capelle obtulit argentum archi[presbitero, et per] | Beccum Bacarelli, qui iuratus dicit etiam et ex tempore archipresbiteri Hugo(nis) et cetera et dicit de tempore Hugonis episcopi, et per | Ildebrandinuccium, qui iuratus dicit etiam nisi quod videbat quendam et cetera, dicit de tempore Hugonis episcopi. |

  • 111 Il segno del paragrafo è preceduto da una e.
  • 112 Nefa su un precedente Efi. Segue, espunto con rigo orizzontale: de Monterio et erat publica fama q (...)

90111§ Quod tempore Ildebrandi episcopi Bertoldus consul recipiebat decimam pro capitulo vene partis | episcopi de fovea que vocatur Nefa112 | probatur per | Bacconem fere per eadem verba et per | Ildebrandinucium. |

  • 113 Vel alicui pro capitulo vergato in interlinea superiore e aggiunto con un segno di richiamo.
  • 114 Dicit listato su un precedente didicit.

91§ Quod decima dabatur pro capitulo vel alicui pro capitulo113 de fovea de Esineta probatur per | Merciaderium Petri per eadem verba, et per | Bondiem de Vulterra, qui dicit quod de fovea de Esineta recipiebat capitulum unum cor|belum per eadem verba; etiam interrogatus utrum daretur rationem decime dicit quod sic per eadem verba, et per | Bacconem, qui iuratus dicit114 etiam interrogatus de quibus foveis dabatur dicta decima dicit de | omnibus que tunc laborabantur. |

92§ Quod de fovea que est ante ecclesiam de Monterio dabatur decima capitulo probatur per | Merciaderium per eadem verba, et per | Baconem, qui iuratus dicit etiam de omnibus que tunc laborabantur per eadem verba et per | Ildibrandinucium per eadem verba. |

  • 115 Segue, espunto con linea orizzontale: de fovea.
  • 116 Segue una parola espunta con dilavamento.

93§ Quod decima dabatur capitulo de fovea115 de Cerafio probatur per | Merciaderium per eadem verba et per116 | Bacconem qui dicit de omnibus que tunc laborabantur. |

94§ Quod decima dabatur pro capitulo de Nefa et Rocca et de fovea que <est> subtus ecclesiam probatur per | Ildibrandinucium per eadem verba et per | Bacconem qui de Nefa dicit expresse etiam de omnibus que tunc laborabantur. |

  • 117 Listato sul margine sinistro della pergamena e preceduto da un segno di richiamo, privo di un refe (...)
  • 118 Così nel testo.
  • 119 Segue, sullo stesso rigo e nell’interlinea inferiore: que fiunt a tempore | extracte vene de fovei (...)

95117§ Quod vena partis episcopi de Monterio valuit in duobus annis partim plus vel minus | denarus118 ita quod in utroque ccc marcas et plus sine expensis probatur per119 | Bencivenne Guidi Nicole per eadem verba et per | Scottum Botrichi per eadem verba convenit secum de uno anno et per | Ranerium Rauli qui dicit idem quod Bencivenni per omnia. |

  • 120 Listato, sul margine sinistro della pergamena: suspe(ct)e.

96120§ Quod pars vene episcopi annuatim valeat c marcas argenti et plus probatur per | Bondiem per eadem verba et per | Tomasinum colatorem qui iuratus dicit etiam quod aliquando valet c marcas, aliquando | plus per eadem verba et per | Ildibrandinum qui iuratus dicit etiam quod c marcas argenti daret | episcopo annuatim de vena. |

97§ Quod pars vene episcopi annuatim valeat mm libras probatur per | Ildibrandinucium Orrabili per eadem verba et per | Crivellum per eadem verba. |

98§ Quod publica fama erat tempore Ugonis episcopi quod capitulum habet dictam decimam probatur per Beccum Bacarelli per eadem verba et per Diotiguario per eadem verba. |

  • 121 Sul margine sinistro è listato: intermissa.

99§ Quod publica fama est per episcopatum Vulterranum et aput Monterium quod capitulum | debet habere dictam decimam | probatur per | 121Albrigonem qui iuratus dicit etiam eadem verba et per | Merciaderium per eadem verba. |

  • 122 Sul margine sinistro è listato: intermissa.

100§ Quod erat publica fama apud Monterium eo tempore quo dabatur dicta | decima quod canonicis deberent hanc dictam decimam trentam <dare> probatur per | 122Bacconem per eadem verba qui iuratus dicit etiam et per | Mactheum Bellizore qui iuratus dicit etiam quod fama fuit apud Monterium de | dicta divisione et per | Merciaderium qui iuratus dicit etiam quod publica fama est et fuit iam sunt xl anni | quod capitulum Vulterranum habuit dictam decimam et per | presbiterum Iohannem qui iuratus dicit etiam quod publica fama est quod capitulum habeat de|cimam partis episcopi et per | Beccum Baccarelli qui iuratus dicit etiam quod publica fama erat tunc quod capitulum | habeat dictam decimam et per | Diotiguario qui iuratus etiam idem quod Beccus predictus et per | Rosticellum Iohannis qui iuratus dicit etiam quod dicebatur publice et per | Crivellum qui iuratus dicit etiam et tunc audiebat dici vulgariter et cetera. |

101§ Quod episcopus Ildebrandus decimas dare capitulo Vulterrano denegavit probatur per | Matheum procuratorem episcopi qui hoc in iudicio confitetur. |

  • 123 Segue una lettera espunta, forse p(er).
  • 124 Lettura incerta.

102§ Quod Iohannes Guidi colligebat decimam pro canonica Vulterrana per Montecatinum, per Palum|bariam et per totam collinam de Gabreto probatur123 per | Conventum per eadem verba qui etiam dicit quod ipsemet dabat de terra quando124 laborabat et per | Carbonellum qui iuratus dicit etiam quod postea vidit Iohannem et cetera et per | Gabretellum qui iuratus dicit etiam et vocabatur Iohannes Guidi et cetera. |

103§ Quod Iohannes Guidi recavit decimas de Gabreto et eius curte ad capitulum probatur per | Carbonellum per eadem verba qui iuratus dicit etiam et per | Petrum conversum per eadem verba. |

104§ Quod publica fama erat quod dicta decima erat Sancte Marie de Vulterris probatur per | Conventum per eadem verba. |

105§ Quod dicta decima valet annuatim c solidos probatur per | Gabretellum per eadem verba et per | Carbonellum qui iuratus dicit etiam de xvi libris. |

106§ Quod episcopus Ildebrandus dare denegavit capitulo dictas decimas probatur per | Matheum p(ro)c(uratorem) e(piscopi) qui hoc in iudicio confitetur. |

  • 125 Segue, espunto con rigo orizzontale: clericum Aretinum.
  • 126 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

107§ Quod capitulum posuit in abbatia de Cornea quemdam125 qui vocabatur Abba|tellus probatur per | 126Baronem Bernardi per eadem verba et per | Pierum conversum per eadem verba. |

  • 127 Segue, listato in interlinea inferiore: reservatur disputationi. Il rigo sottostante è stato espun (...)
  • 128 Segue un rigo espunto con riga orizzontale: Ranerium Barbalupi qui iuratus dicit etiam ut Petrus c (...)

108§ Quod capitulum tenuit ibi porcos suos expensis ipsius abbatie probatur per127 | Petrum conversum qui iuratus dicit etiam quod capitulum retinuit ibi porcos suos | expensis ipsius abbatie et per128 | Rainerium Bacci qui iuratus dicit etiam quod pecudes et porci capituli pascebantur | aput dictam abbatiam et stabant ibi in pastura et porcarius capituli pascebatur | a dicta abbatia et per | Baronem qui dicit se vidisse quod capitulum misit ibi porcos suos ad impinguandum. |

  • 129 De bonis è listato in interlinea superiore; segue, espunto: a dicta abbatia.
  • 130 Abbatie su un precedente abbatia.
  • 131 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

109§ Quod porcarius seu pastor capituli pascebatur de bonis129 abbatie130 probatur per | 131Rainerium Uberti per eadem verba et per | Rainerium Barbalupi qui dicit quod capitulum faciebat ibi stare porcarios suos | qui pascebantur de bonis abbatie. |

  • 132 Segue, espunto con riga orizzontale: curte de.
  • 133 Segue, espunto con riga orizzontale: et habeat.
  • 134 Segue, espunto con riga orizzontale: et servitores.
  • 135 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

110§ Quod capitulum tenebat132 in Gessole133 ibi boves134 suos probatur per | 135Baronem Bernardi per eadem verba qui etiam stetit ibi pro capitulo et per | Petrum conversum qui iuratus dicit etiam quod capitulum tenebat ibi duo paria bovum et singulis annis | percipiebat de laboribus dictorum bovum x modios frumenti et duos ordei et per | Strennam Hugolini qui iuratus dicit etiam quod stetit ibi pro capitulo et fecit ibi terram colere et tenuit ibi | boves capituli. |

  • 136 Listato, sul margine sinistro della pergamena: (non) (si legge soltanto il titolo) probatur.

111§ Quod capitulum percipiebat duos soldos de quibusdam terris annuatim aput Ripamarranciam | probatur per | 136Accursum per eadem verba et per | et per Rainerium Baccii qui iuratus dicit etiam quod dicta abbatia habebat aput Ripamarranciam | tria tenimenta et unum tenebat dictus Accursus. |

  • 137 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

112§ Quod episcopus Vulterranus Pa(ganus) fecit exercitum super quodam castro quod vocatur Montegemmoli probatur per | 137Tedescum Ubertelli per eadem verba et per Saracenum Orlandi per eadem verba et per | Pierum Anselmi qui iuratus dicit etiam fecit exercitum et cetera. |

  • 138 Listato, sul margine sinistro della pergamena: reliquitur disputationi.
  • 139 Segue, espunto con linea orizzontale: habebant.
  • 140 Expensas listato in interlinea superiore, su un precedente ab ecclesia, espunto con tratto orizzon (...)

113§ Quod tunc homines de masnada episcopi iverunt ad Cerretum et combuserunt domos et vasa et | gra[na]rium et fregerunt molas molendini canon(icorum) probatur per | 138Tedescum Ubertelli per eadem verba et per | Pierum Anselmi qui iuratus dicit etiam et tunc venerunt de exercitu eius et cetera et per | Bonaguidam Alberti qui iuratus dicit etiam vidi domos comburi et etiam domus combueste fuerunt canon(icorum) | et cetera et etiam et tunc139 habebant expensas140 ab episcopo et cetera. |

  • 141 Segue, listato in parte nello stesso rigo, in parte nell’interlinea sottostante: per quantum ad Sc (...)

114§ Quod Scatta de Montecastelli et frater eius et Hugolinus de Montalcino et Bonverzerius de Casule | dictum dannum fecerunt probatur per141 | Tedescum Ubertelli per eadem verba et per | Henrigum Bentii per eadem verba circa medium et per | Saracenum Orlandi per eadem verba et per | Pierum Amselmi per eadem verba. |

  • 142 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

115§ Quod dicti homines erant de masnada episcopi probatur per | 142Saracenum Orlandi per eadem verba et per | Henrigum Bentii qui iuratus dicit quod tunc habebant arma ab eo et per | Tedescum Ubertelli qui iuratus dicit etiam masnada episcopi fecit dictum dannum et cetera etiam dannum fecerunt | Scatta et cetera et per | Pierum Anselmi per eadem verba. |

  • 143 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

116§ Quod domus combuste fuerunt canon(icorum) probatur per | 143Tedescum Ubertelli per eadem verba et per | Henrigum Bentii per eadem verba et per | Saracenum Orlandi qui iuratus dicit etiam quod domus tres combuste erant Sancte Marie de Vulterris et per | Pierum Anselmi qui iuratus dicit etiam et Schiacta apposuit ignem in domos canon(icorum) et cetera.

  • 144 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

117§ Quod damnificatus fuit capitulum tunc in l libras et plus probatur per | 144Tedescum Ubertelli et per | Henricum qui dicit iuratus etiam de c libris et per | Saracenum qui iuratus dicit etiam idem quod Henricus et per | Pierum Anselmi qui iuratus dicit etiam de ultra cc libris. |

  • 145 Fuerit è listato su una parola precedente.
  • 146 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.
  • 147 Baronem Bernardini per eadem verba è listato in interlinea inferiore.

118§ Quod cimiterium ecclesie Vulterrane muratum fuerit145 probatur per | 146presbiterum Iohannem per eadem verba et per | Beccum Bacarelli qui iuratus dicit etiam murus quidam distinguebat cimiterium a plathea | comunitatis et cetera et per | presbiterum Vincentium qui iuratus dicit etiam idem quod presbiter Iohannes et per | Baronem Bernardini per eadem verba147.

  • 148 Listato, sul margine sinistro della pergamena: disputabilis.

119§ Quod totum quod continebatur infra murum dictum esset cimiterium probatur per | 148presbiterum Iohannem per eadem verba circa medium et per | presbiterum Vincentium qui iuratus dicit etiam idem quod presbiter Iohannes de facto cimiterii et per | Guerruccium operarium qui iuratus dicit etiam qui dicit idem quod presbiter Iohannes de facto cimiterii et per | Beccum Bacarelli qui iuratus dicit etiam interrogatus quomodo sciat quod pars illa que est versus canonicam et cetera et per | Diotiguariem per eadem verba. |

  • 149 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.
  • 150 Segue, listato sul margine sinistro della pergamena: reservetur q(uia) confessio Diet(iguari).

120§ Quod sepelliebantur ibi corpora mortuorum circumquacumque et aqua benedicta aspergebatur tempore processionis | quandoque probatur per | 149presbiterum Iohannem per eadem verba et per | presbiterum Vincentium qui iuratus dicit etiam de facto cimiterii idem quod presbiter Iohannes et per | Guerruccium qui iuratus dicit etiam idem quod presbiter Iohannes de facto cimiterii excepto quod non vidit aspergi aquam benedictam et per | Beccum Bacarelli per eadem verba et per | Diotiguario per eadem verba150. |

  • 151 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur de xiii per duos.

121§ Quod episcopus Ildebrandus fecit apothecas ipsas de quibus queritur probatur per confessionem | 151Matthei procuratoris episcopi in confessione que incipit: item respondit et cetera. |

  • 152 Segue, vergato sullo stesso rigo: in xiii omnes conveniunt.

122§ Quod apothece ipse sunt xv probatur per152 | Guerrucium per eadem verba et per | Beccum Bacarelli qui dicit quod sunt xiiii et per | Diotiguario qui dicit quod sunt xiii. |

  • 153 Segue una p, non espunta.
  • 154 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.
  • 155 Listato, sul margine sinistro della pergamena: non probatur ut est (probabilmente si riferisce al (...)

123§ Quod laici conducunt dictas apothecas ad merces vendendas probatur per153 | 154presbiterum Iohannem per eadem verba et per presbiterum Vi(n)c(entium) qui iuratus dicit etiam idem quod presbiter Iohannes de facto conductorum et per | Guerruccium qui idem dicit et addit quod congnoscit apothecarios et per | Beccum Bacarelli155 qui nominat laicos ibi stantes. |

124§ Quod tempore edificationis magister Mitidius contradixit et proiecit ibi lapidem probatur per | Beccum Bacarelli per eadem verba et per | Diotiguario qui iuratus dicit etiam quod capitulum contradixit ex parte domini pape et magister | Mitidius collegit unum lapidem. |

  • 156 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.
  • 157 Segue, listato in interlinea superiore: in loco ubi erat murus.
  • 158 Segue, espunto con tratto orizzontale: Petrum conversum.
  • 159 Segue, vergato sullo stesso rigo: contingunt de dicto cimiterio et pro maiori parte.

125§ 156Quod destructus fuit murus et edificate ibi apothece157 que hodie | ibi sunt probatur per | presbiterum Iohannem qui iuratus dicit etiam et episcopus Ildebrandus et cetera et per | presbiterum Vincentium qui iuratus dicit etiam idem quod presbiter Iohannes et per | Guerruccium qui iuratus dicit etiam idem quod presbiter Iohannes et per | Beccum Bacarelli qui iuratus dicit etiam quod post edificationem apothececarum | destructus fuit murus et per158 | Petrum conversum per eadem verba et per | Baronem Bernardini per eadem verba159. |

  • 160 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.
  • 161 Omnes vergato in interlinea superiore.
  • 162 Segue, espunto con tratto orizzontale: ex parte campanili veteris sunt tote.
  • 163 Segue, al rigo sottostante, espunto con linea orizzontale: ex altera parte sunt pro medietate.

126§ 160Quod omnes161 apothece162 in cimiterio edificate sunt163 | <probatur> per | Petrum conversum per eadem verba et per | presbiterum Iohannem qui iuratus dicit etiam quod omnes contingunt de cimiterio iamdicto etiam dicit | quod pro maiori parte sunt in cimiterio ut sibi videtur et ei concordant | presbiter Vincentius, Guerruccius operarius; | item per confessionem procuratoris episcopi | Matheum qui, cum | peteretur ab eo quod episcopus destrui apothecas edifica|tas in cimiterio, confitetur quod edificari fecit et per | Baronem Bernardini qui iuratus dicit etiam quod ex parte campanilis veteris sunt pro ma|iori parte in cimiterio et cetera. |

127§ Quod episcopus Paganus qui nunc est obbligavit partem argentifodinarum de Mon|terio pro tribus milibus marcis probatur per | Matheum procuratorem episcopi qui hoc in actis confitetur. |

  • 164 Segue, espunto con linea orizzontale: que sunt.
  • 165 Segue, espunto con tratto verticale: que.

128§ Quod dominus Paganus episcopus et capitulum Vulterranum concordaverunt quod dominus papa commicteret | abbati Sancti Pauli de Ripa Arni Pisani omnes lites et discordias et causas164 que sunt | inter eos de decima argentifodinarum de Monterio partis dicti episcopi et eius occasione | et de abbatia de Cornea et suis pertinentiis et rebus aliis in hunc modum, videlicet | ut dictus abbas de causa et litibus suprascriptis legiptime cognosceret et testes reciperet et causam sic | [in]structam domino pape remicteret terminandam, et quod promiserunt inter se ad invicem | observari et facere ut superius continetur et contra non venire et si qua fecerit promi|serunt inter se ad invicem nomine pene c marcas argenti ita quod pars165 | que contra faceret teneretur parti prestare dictam penam fidem servanti probatur per | instrumentum publicatum manu I(ohannis) notarii quod incipit in Dei nomine et cetera. |

129§ Quod promissio facta fuerit ut supra continetur probatur per | rescriptum domini pape quod incipit: in narratione controversie quam et cetera. |

130§ Quod citatus fuerit episcopus pluribus edictis et non venerit per sufficientem procuratorem | unde contumax iudicatus fuit probatur per | instrumentum publicum quod incipit: in eterni Dei nomine amen, appareat et cetera; | et per aliut quod incipit: in eterni Dei nomine amen, placuit et cetera. |

131§ Quod episcopus debet instituere et destituere et cetera et tractare tam criminales causas quam | civiles et cetera et ordinationes clericorum facere cum consilio et consensu capituli et crisma conficere | et residentiam facere in ecclesia cathedrali probatur per | ius comune quod pro rubrica allego.

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Bibliographie

Archivi e biblioteche

ACVC = Archivio della Curia Vescovile di Colle.

ACV = Archivio Storico Diocesano di Volterra, fondo capitolare.

ASCV = Archivio Storico Comunale di Volterra.

ASLu = Archivio di Stato di Lucca.

ASPi = Archivio di Stato di Pisa.

ASSi = Archivio di Stato di Siena.

AVV = Archivio Storico Diocesano di Volterra, fondo vescovile.


Bibliografia primaria

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Regestum Volaterranum = Regestum Volaterranum. Regesten Der Urkunden Von Volterra (778-1303), a cura di F. Schneider, Roma, Loescher, 1907.

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Notes

1 ACV, Dipl., nn. 198, 199, 200. La pergamena n. 198 contiene i sunti approntati dalla pars vescovile; la n. 199, acefala e mutila (come si vede dalla cucitura in fondo al supporto), presenta le testimonianze in extenso di alcuni testimoni indotti dal vescovo; la n. 200 riporta i sunti elaborati dalla pars canonicale. La guida più sicura per la risoluzione delle dispute nella Tuscia fra XII e XIII secolo è senz’altro Wickham 2000. Su Pagano Pannocchieschi cfr. ora Paganelli 2018a.

2 Curzel 2003; Ronzani 2019.

3 Bagnai Losacco 2010. Un altro studio toscano – dedicato al Pistoiese – è costituito da Francesconi 2006.

4 Sulle fonti testimoniali cfr. anche Maire Vigueur 1991, Faini 2011, Provero 2008, Provero 2012. Ovviamente, il ricorso alle parole dei sudditi non era messo in campo soltanto per dirimere dispute e contese, ma anche come un vero e proprio strumento di governo: si veda Feller 2010, Dejoux 2014.

5 Per l’identificazione dei luoghi cfr. Mori 1987-1992, Ginatempo 1994. Per un primo inquadramento cronologico degli episcopati dei presuli citati nel testo cfr. Ceccarelli Lemut 1991. Sulla badia di Cornia alcune notizie in Manfredi 2003-2004; su quella di Coneo cfr. Moretti 2011. Il castello di Cornia entrò per qualche tempo anche nell’orbita albertesca: si veda Cortese 2020. Su Montieri cfr. oltre.

6 Sulla marca di Tuscia cfr. ora Tomei 2019, con ampia bibliografia.

7 Regestum Volaterranum nn. 403, 405.

8 ACV, Dipl., n. 203.

9 Volpe 1964, p. 208-213. L’abate di S. Paolo a Ripa d’Arno elaborò anche il lodo del 1220 fra il comune volterrano e il vescovo di Volterra su incarico dell’arcivescovo di Pisa (Regestum Volaterranum, n. 383).

10 Per l’azione di Federico II in Tuscia cfr. Ronzani 1994. I canonici del duomo di Volterra lamentavano che Pagano fosse violento e che ricorresse all’uso delle mani (violentas manus in clericum iniecisse: Regestum Volaterranum, n. 381).

11 Sul principato vescovile cfr. Collavini 2014 e Paganelli 2015.

12 Paganelli 2019a. Più in generale, sulla caratterizzazione dei signori in base ai loro orizzonti politici cfr. Collavini 2011.

13 Fiore 2017.

14 Sulla competizione per i beni cadolingi nel Valdarno cfr. ora il recente contributo di Malvolti 2020; su quella famiglia comitale si veda più in generale Pescaglini 2012.

15 Bianchi, Hodges 2020.

16 Sul dialogo fra fonti scritte e fonti materiali insiste Carocci 2010, Carocci 2018. Per uno studio recente sulle basi materiali di un’importante schiatta signorile si veda Casini 2020.

17 Traggo il sostantivo da Cortese 2012.

18 Spunti decisivi, relativi alla Toscana, già in Wickham 2001.

19 Carocci, Collavini 2012; Bianchi – Collavini 2017, p. 172; Bianchi – Collavini 2018.

20 Redon 1973; Meyer 2005.

21 Guyotjeannin 1985, p. 189.

22 Regestum Volaterranum, n. 348; ASCV, Dipl. Badia, n. 317. L’identificazione fra l’estensore della pergamena n. 200 e il canonico Lanfranco è avvenuta sulla base del confronto paleografico con la sottoscrizione in AVV, Dipl., n. 305.

23 Nello specifico, si tratta dei seguenti testimoni: Viviano di Alberto da Chiusdino, prete Rolando canonico della pieve di Tocchi, prete Pietro da San Gimignano, Bonaventura pievano di Monti, il pievano di Molli (ma costui va senz’altro identificato con uno dei pievani, il cui nome non è precisato, rammentato nei sunti di parte), Ugolino pievano di S. Giusto, prete Ranieri di Trecciano, prete Asseduto di Volterra, Fidanza di Tedesco da Montevoltraio, Ranieri di Gualandello da Montevoltraio, Sigerio di Tancredi, Forciore di Saraceno, Corrado di Bonafidanza, Affricante di Pinocchio, Barone di Stefano, Migliorato calzolaio di Volterra, Contadino di Coppo da Pomarance, Ciminello di Ugolino da Pomarance. Il conto complessivo dei testimoni, inoltre, è viziato anche da alcune incertezze di omonimia riguardo a nomi particolarmente simili, o riportati in un caso col patronimico, in un caso senza: ad esempio, Gabbretello / Gabbretello di Donato; Rustichello / Rustichello di Giovanni; Ranieri di Bacco / Ranieri di Bato; Baccone / Baccone di Vernardo; Bencivenni / Bencivenni di Guido di Nicola.

24 Sulla fama cfr. Wickham 1998; sui capitula cfr. Vallerani 2001, p. 677. Nell’edizione proposta in Appendice, ho scandito i capitula delle pergamene n. 198 e n. 200 con una numerazione progressiva.

25 Si trattava delle testimonianze rilasciate Mercatante di Vannello, Angelerio di Mino, Ranieri di Duca da San Gimignano e Nerlo di Gregorio da Montalcinello.

26 Si trattava delle testimonianze rilasciate da prete Piero da San Gimignano (ripreso anche al capitulum 22), Giovanni pievano di Pernina (ripreso anche ai capitula 19 e 24) e di Fiammingo di Lottiero da Montevoltraio.

27 Paganelli 2021a.

28 La citazione nel testo in Vallerani 2007, p. 458.

29 Vi sono, inoltre, 6 testimonianze citate sia dalla pars canonicale sia da quella vescovile (Baccone, Gabbretello, Ranieri di Bato, Rustichello, Tommaso colatore, Vincenzo prete). Torneremo fra poco su quest’intersezione. Dal tenore delle cose riferite, sembrerebbe che il Gabbretello che testimoniò per i canonici fosse diverso da quello che depose per il vescovo (cfr. infra). Lamberto era proposto della pieve di San Gimignano almeno dal 1184 (Cavallini 1982, n. 127), e lo era ancora nel marzo 1231 (Regestum Volaterranum, n. 479).

30 Vallerani 2001, p. 673-674. Il procuratore di parte vescovile si chiamava Matteo, come s’inferisce dal nostro dossier; tuttavia, non è stato possibile precisarne meglio i connotati, né l’analisi paleografica della pergamena n. 198 ha permesso d’individuarne lo scriptor.

31 Cfr. l’ancora utile Noble 2008.

32 Così recita la sottoscrizione apposta in ACV, Dipl., n. 165 (Regestum Volaterranum, n. 300).

33 Ronzani, Squarzolo, 2020.

34 ASFi, Dipl. S. Michele di Passignano, 1181 agosto; ASCV, Dipl. Badia, n. 171.

35 ASCV, Dipl. Badia, n. 171.

36 Regesta Honorii papae III, n. 2859 p. 473. Inoltre, nel 1218, l’arciprete Iacopo era stato nominato dal podestà volterrano procuratore nella causa inter episcopum Paganum et cives (Regestum Volaterranum, n. 356).

37 In occasione di questa vertenza furono raccolte le testimonianze edite in De sanctis Hugonis.

38 Le citazioni da Bagnai Losacco 2010, p. LXXIV.

39 Non è, però, possibile precisare se il giudizio di piena attendibilità sia da riferire alla valutazione del giudice apostolico o a quella dell’avvocato e canonico Lanfranco.

40 Anche in questo caso, non si sa se la caratterizzazione di suspecta fosse fornita dal giudice o dall’avvocato di parte.

41 Acta pontificum Romanorum, III, n. 54.

42 Ivi, n. 65.

43 La bolla è edita in Kehr 1971, p. 293, n. 9. Come si vedrà fra poco, infatti, è possibile immaginare che la riscossione della decima montierina spettasse alla cappella marchionale.

44 Ceccarelli Lemut 1982.

45 Sulla rappresentanza del vescovo rispetto alla cittadinanza di Siena in questa fase cfr. Pellegrini 2004, p. 1-2.

46 Il Caleffo vecchio, n. 15. I patti del 1137 fra la città di Siena e Aldemaro possono essere correlati all’avvento di Enrico il Superbo, nominato dal sovrano Lotario III per ristabilire – operazione che fallì – l’autorità marchionale sulla Tuscia e sulle sue risorse pubbliche (Ronzani 2012). Le pretese senesi sulla metà del castello di Montieri furono rinverdite da Siena nel 1180, quando Cristiano di Buch concesse ai consoli di Siena rationem quam imperator habet in medietate castri Munteli (Il Caleffo vecchio, n. 41), accompagnando quell’elargizione con la promessa di fare in modo che ai Senesi fosse concesso il diritto di battere moneta. Alcuni spunti sulla politica di Cristiano in Cortese 2017a.

47 Questa constatazione trova preziose conferme nell’analisi delle fonti materiali: fra la seconda metà dell’XI secolo e l’inizio del successivo, infatti, l’edificio di S. Niccolò fu oggetto di un notevole investimento edilizio, che fu contestuale alla sua trasformazione in canonica e all’inserzione di una sepoltura eminente, corredata da un gioiello assai prezioso (cfr. Bianchi et al. 2014; Collavini 2020a, p. 75).

48 Tomei 2018, p. 47-49; Collavini 2020a, p. 72-73.

49 Il censo dovuto dal cappellano di Montieri è ricordato anche in ASFi, Capitoli, Appendice n. 44, II, c. 61r: ecclesia Sancti Iacobi de Monterio, mensualis episcopatus, debet annuatim episcopatui predicto secundum quod locatur; prima locatio fuit pro centu libris cere. Nell’agosto 1321, il vescovo Rainuccio (1321-1348) nominò il rettore di quella chiesa, que ad mensam pertinet Vulterrani episcopatus et manualis ipsius existit, riservandosi pensionem sive censum annuum centum librarum bone et pure cere … in festo Sancti Iacobi (AVV, Notarile rossa n. 10, c. 72v). Come si vede, quindi, il censo in parte monetato, in parte in cera dovuto dai rettori di quel beneficio e ricordato nel nostro testimoniale fu, nel corso del tempo, trasformato in un’unica soluzione in cera.

50 La fossa di Rocca potrebbe essere identificata con quella della Rocca dei Pastori, che era sicuramente scavata nel secondo Duecento (Paganelli 2021b, p. 91).

51 Paganelli 2021b, p. 90.

52 Bianchi 2015, Bruttini 2016. Ma sul boom dell’argento in Tuscia durante il XII secolo il riferimento è ancora Spufford 1988

53 In effetti, la cospicua resa argentifera di Montieri fornì ai canonici guadagni considerevoli. Il 1° giugno 1178, Viviano del fu Uguccione diede in pegno all’arciprete Ugo due terreni al Pratomarzio, presso Volterra, unam coppam argenteam, pro vii marchis et v uncis et quarto uno boni argenti ad marcam Monterii (ACV, Dipl., n. 155, regesto in Cavallini 1982, n. 113). La prima notizia dell’archipresbiterato di Ugo risale al giugno 1151 (ACV, Dipl., n. 141; regesto in Cavallini 1982, n. 80), l’ultima al 1190 (ACV, Dipl., n. 167; regesto in Cavallini 1982, n. 137). Da una notizia di qualche anno posteriore, invece, sappiamo che Ugo imprestò al vescovo Ildebrando 70 marche d’argento (ACV, Dipl., n. 222). I deposti di parte canonicale si dimostrano concordi sul fatto che fu Ildebrando Pannocchieschi a privare il capitolo della lucrosa decima sull’argento: forse quel vescovo aveva bisogno di ancora più argento per la sua zecca, visto che Enrico VI gli concesse, nel 1189, lo ius cudendi monetam. Sulla moneta volterrana cfr. Winsemann Falghera 1982, Cicali 2005, Baldassarri 2006.

54 I riferimenti a questi personaggi sono in Volpe 1908.

55 Cfr. supra; per Cadoletto p. 346.

56 Hubert 1999.

57 Bulgarino compare in qualità di console di Gabbreto in AVV, Dipl., n. 250. Alcune notizie su questa pieve prima del mutamento signorile in Tomei 2019, p. 305.

58 Il figlio di Gabbretello di Gabbreto, Bonastrenna, fu procuratore di Ugerio Pannocchieschi nel 1249, certo passando attraverso il tramite delle relazioni parentali del vescovo Pagano (ASSi, Dipl. Città di Massa, 1249 novembre 19).

59 Schneider 1975, p. 89.

60 ACV, Dipl., n. 58 (regesto in Cavallini 1969-1972, n. 17).

61 ACV, Dipl., n. 67 (regesto in Cavallini 1969-1972, n. 31): manifesti sumus nos qualiter in propria ecclesia nostra que est posita intus castello de Cornia prope flumen Turbone, cui vocabulo est Beati Sancti Iohannis Batiste et Sancti Blasi et Sancte Lucie quod est iamdicta ecclesia monasterio eius competit nobis tertia pars (cito dall’originale).

62 ACV, Dipl., n. 74 (regesto in Cavallini 1969-1972, n. 61).

63 Cammarosano 1993, doc. 8; ma sulla fisionomia di queste schiatte aristocratiche cfr. in generale Cortese 2017b.

64 Il privilegio papale del 23 aprile 1179 è ed. in Acta pontificum Romanorum III, p. 271; quello imperiale del 1186 in Sanctae ecclesiae Florentinae monumenta, p. 469-471.

65 ASFi, Capitoli, Appendice n. 44, c. 10v. Ancora nel 1324, il priore del cenobio del Sale prestava obbedienza all’abate di Coneo (Mori 1987-1992, p. 179).

66 AVV, Mensa n. 12, c. 49v (regesto in Cavallini 1982, n. 153).

67 Il fatto che le pergamene riguardanti la badia di Cornia si trovino nell’archivio del capitolo inducono a ipotizzare che i canonici siano entrati per un certo periodo di tempo in possesso dei beni del cenobio.

68 ASCV, S nera n. 1, c. 64r. Per Castiglion Bernardi si veda Tomei 2019, p. 339 e 344. Per ulteriori vertenze di XIII secolo per stabilire i confini delle curie di Cornia e Castiglion Bernardi cfr. ASFi, Capitoli, Appendice n. 44, c. 16v (attestationes confinium trerrarum et possessionum episcopatus in castro et curte de Cornia et Vechienna), anno 1235; ASCV, R nera n. 1, cc. 7r e seguenti, dalla fine del Duecento.

69 ACV, Dipl., n. 200. Alla luce della documentazione d’archivio, quelle pasture dimostrano una vita pluri-secolare: ancora all’inizio del Quattrocento, infatti, i vescovi di Volterra vi facevano pascolare centinaia di capi di bestiame (Paganelli 2020).

70 Wickham 2001; Cristoferi 2019.

71 Wickham 2001, p. 464.

72 Il riferimento a quest’ultima località è significativo perché consente di tirare in ballo un’altra, potenziale fonte d’entrata per i presuli. Gesseri è, al pari di Pubblico, un toponimo ‘parlante’, che rinvia al gesso (gypsum in latino), lavorato lì fin dall’età etrusca sotto forma di alabastro (Pieri 1969, p. 345; Cataldi 2006). Come per le monete vescovili, anche i manufatti realizzati con l’alabastro proveniente da Gesseri sono in numero abbastanza esiguo, e non consentono di aver piena contezza delle proporzioni del fenomeno di sfruttamento delle cave. È possibile, tuttavia, imbastire un utile raffronto con quanto accadeva nei dintorni del monastero di S. Michele alla Verruca, nel Pisano: qui i monaci controllavano – incamerandone i ricchi proventi – l’attività estrattiva della pietra cosiddetta verrucana, impiegata per le costruzioni (Andreazzoli 2003). Anche se non è detto che l’attenzione dei vescovi di Volterra per Gesseri sia da collegare alla rimuneratività dei suoi giacimenti d’alabastro, e anzi potrebbe ben spiegarsi col fatto che quella località si trovava nella curia di Berignone (il castello d’elezione dei presuli), future ricerche potranno senz’altro battere la ‘pista’ estrattiva, magari passando in rassegna i cataloghi dei musei toscani per rintracciare altri casi di manufatti scolpiti in alabastro e fornire, così, una più precisa dimensione quantitativa all’output minerario delle cave di Gesseri. Infatti, non sembra illogico identificare il fattore che alimentò l’interesse di Ildebrando Pannocchieschi verso Gesseri con la possibilità di soddisfare la domanda d’alabastro esercitata dai numerosi cantieri di chiese ed edifici sacri del romanico europeo (Petralia 1998).

73 Collavini – Tomei 2017.

74 Collavini 2020a, p. 67.

75 Cfr. ACVC n. 710, memoria del 1733: dall’anno 1588 nel quale la detta badia fu unita a codesta Mensa Vescovile, fino all’anno 1603 non furono consegnati gl’effetti che dovevano smembrarsi al detto vicario. Ivi, n. 708, vi è la memoria della consacrazione di un altare del monastero, all’interno del repertorio degli atti della chiesa pievania di S. Maria a Coneo diogesi di Colle: la data citata è il 9 novembre 1124, al tempo di papa Pascasio secondo, per mano di tre vescovi cioè il reverendissimo vescovo di Volterra, di Parma, di Aquis al tempo di don Arrigo abate di questa abadia.

76 Un’altra, possibile pista incrocia il conte Alberto IV, che nel 1164 ottenne da Barbarossa la conferma del possesso di Cornia (Monumenta Germaniae Historica, n. 456, p. 360).

77 Collavini – Tomei 2017.

78 Faini 2011; Provero 2012.

79 Il fatto che presso Gabbreto si trovasse il caput curtis è suggerito dal capitulum 18 della pergamena n. 200: decimas de Gabreto et eius curte, come se il piviere di Gabbreto si fosse modellato sulla circoscrizione della curtis.

80 Paganelli 2015; Fabbri 2004.

81 Ma cfr. ora Collavini 2020b.

82 Petralia 1998.

83 Ad esempio, cfr. Cavallini 1982, n. 87; RV, n. 176; Cavallini 1982, n. 97.

84 ASFi, Capitoli, Appendice n. 44, c. 5v.

85 Ceccarelli Lemut 1993. Tuttavia, i diritti di patronato vescovile non sono più attestati nelle fonti successive.

86 Sull’espansione di Vallombrosa cfr. da ultimo Salvestrini 2016.

87 Feller 2009, Feller 2011.

88 Listato, sul margine sinistro della carta: … pertinens.

89 Listato, sul margine sinistro della carta: impertinens.

90 Segue, espunto: Angelerio.

91 Qui dici aggiunto in interlinea superiore.

92 Segue una manciata di lettere espunte con rasura.

93 Segue, espunto: mag.

94 Segue, espunto: presbiterum.

95 Segue, espunto: per Iacobum Aliotti.

96 Così nel testo.

97 Segue un paio di lettere espunte per dilavamento.

98 Segue, espunto: ac.

99 Il segno del paragrafo è preceduto da una d.

100 Segue, listato in interlinea inferiore: hec recipitur; quantum ad foveam Nefe, m(odo) reservatur dissputationi ex eo quod d(icitu)r pro capitulo.

101 Il segno del paragrafo è preceduto da una c.

102 Listato sul margine sinistro della pagina: recipitur de fovea Nefe | et reservatur disputationi | ut supra.

103 Segue una manciata di parole espunte fino alla fine del rigo.

104 Il segno del paragrafo è preceduto da una b; listato, al rigo sottostante: susp(ecta).

105 Così nel testo.

106 Il segno del paragrafo è preceduto da una a.

107 Segue, listato in interlinea superiore, fino alla fine del rigo: probatur quarta ad foveam Nefe per duos ultimos.

108 Il rigo seguente è espunto con rasura.

109 Parte del rigo seguente, che è poi andato a costituire l’interlinea, è espunta con rasura.

110 Segue, espunto con cancellatura: probatur.

111 Il segno del paragrafo è preceduto da una e.

112 Nefa su un precedente Efi. Segue, espunto con rigo orizzontale: de Monterio et erat publica fama quod capitulum | Vulterranum percipiebat decimam partis episcopi argentifodinarum de Monterio omnium que | tunc laborabantur probatur. Segue, sullo stesso rigo: recipitur reservando disputationi pro capitulo.

113 Vel alicui pro capitulo vergato in interlinea superiore e aggiunto con un segno di richiamo.

114 Dicit listato su un precedente didicit.

115 Segue, espunto con linea orizzontale: de fovea.

116 Segue una parola espunta con dilavamento.

117 Listato sul margine sinistro della pergamena e preceduto da un segno di richiamo, privo di un referente apparente nel testo: probatur.

118 Così nel testo.

119 Segue, sullo stesso rigo e nell’interlinea inferiore: que fiunt a tempore | extracte vene de foveis usque ad tempus purgati argenti.

120 Listato, sul margine sinistro della pergamena: suspe(ct)e.

121 Sul margine sinistro è listato: intermissa.

122 Sul margine sinistro è listato: intermissa.

123 Segue una lettera espunta, forse p(er).

124 Lettura incerta.

125 Segue, espunto con rigo orizzontale: clericum Aretinum.

126 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

127 Segue, listato in interlinea inferiore: reservatur disputationi. Il rigo sottostante è stato espunto tramite rasura; si riesce a leggere solo il quod incipitale.

128 Segue un rigo espunto con riga orizzontale: Ranerium Barbalupi qui iuratus dicit etiam ut Petrus conversus et per.

129 De bonis è listato in interlinea superiore; segue, espunto: a dicta abbatia.

130 Abbatie su un precedente abbatia.

131 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

132 Segue, espunto con riga orizzontale: curte de.

133 Segue, espunto con riga orizzontale: et habeat.

134 Segue, espunto con riga orizzontale: et servitores.

135 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

136 Listato, sul margine sinistro della pergamena: (non) (si legge soltanto il titolo) probatur.

137 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

138 Listato, sul margine sinistro della pergamena: reliquitur disputationi.

139 Segue, espunto con linea orizzontale: habebant.

140 Expensas listato in interlinea superiore, su un precedente ab ecclesia, espunto con tratto orizzontale.

141 Segue, listato in parte nello stesso rigo, in parte nell’interlinea sottostante: per quantum ad Sciattam probatur de magna parte domus de granaro | salvo eo quod dicit Tedescus de causa scientie per primum et ultimum.

142 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

143 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

144 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

145 Fuerit è listato su una parola precedente.

146 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

147 Baronem Bernardini per eadem verba è listato in interlinea inferiore.

148 Listato, sul margine sinistro della pergamena: disputabilis.

149 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

150 Segue, listato sul margine sinistro della pergamena: reservetur q(uia) confessio Diet(iguari).

151 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur de xiii per duos.

152 Segue, vergato sullo stesso rigo: in xiii omnes conveniunt.

153 Segue una p, non espunta.

154 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

155 Listato, sul margine sinistro della pergamena: non probatur ut est (probabilmente si riferisce al paragrafo seguente).

156 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

157 Segue, listato in interlinea superiore: in loco ubi erat murus.

158 Segue, espunto con tratto orizzontale: Petrum conversum.

159 Segue, vergato sullo stesso rigo: contingunt de dicto cimiterio et pro maiori parte.

160 Listato, sul margine sinistro della pergamena: probatur.

161 Omnes vergato in interlinea superiore.

162 Segue, espunto con tratto orizzontale: ex parte campanili veteris sunt tote.

163 Segue, al rigo sottostante, espunto con linea orizzontale: ex altera parte sunt pro medietate.

164 Segue, espunto con linea orizzontale: que sunt.

165 Segue, espunto con tratto verticale: que.

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Titre Sezione del territorio toscano in cui si trovano i beni oggetto della disputa
URL http://journals.openedition.org/mefrm/docannexe/image/10378/img-1.jpg
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Pour citer cet article

Référence électronique

Jacopo Paganelli, « Montieri, l’argento e altre risorse strategiche nella Tuscia del XII secolo »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 134-1 | 2022, mis en ligne le 21 juillet 2022, consulté le 01 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/10378 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.10378

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Auteur

Jacopo Paganelli

Università di Pisa - jacopo.paganelli@cfs.unipi.it

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Droits d’auteur

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