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AccueilNuméros135-1VariaFuoco e acqua negli ordinamenti n...

Résumés

Acqua e fuoco sono stati fondamentali per la vita delle società preindustriali. Il presente contributo analizza la disciplina applicata all’impiego di tali elementi nei testi normativi della Sardegna medievale (XIII e XIV secolo). Il lavoro prende in esame i provvedimenti legislativi inerenti all’utilizzo e al controllo del fuoco e dell’acqua, senza trascurare il ruolo svolto dalle magistrature preposte all’applicazione delle relative norme. L’indagine, dal marcato carattere ricognitivo, intende offrire una panoramica e un’interpretazione del tema condotte a livello regionale e desunte dalle più importanti fonti statutarie dell’isola. Il testo si propone di evidenziare i tratti comuni e le peculiarità delle varie scritture, nella consapevolezza delle loro complesse stratificazioni redazionali, a loro volta connesse alle caratteristiche degli organismi istituzionali profondamente debitori della legislazione continentale (segnatamente pisana e genovese) e alle differenti realtà economiche e sociali presenti in Sardegna durante il Tardo Medioevo.

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Notes de l’auteur

Il saggio è frutto di una stretta collaborazione fra i due autori. I paragrafi 1, 2 e 5 sono stati redatti congiuntamente, il 3 va attribuito a Francesco Borghero, il 4 e la revisione complessiva del testo a Francesco Salvestrini. La ricerca è stata supportata da fondi FIR del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell’Università di Firenze.

Texte intégral

Premessa

  • 1 Alexandre 1987; Delort – Walter 2002, p. 162-171; Sabaté 2007; Squatriti 2007; Bebermeier – Hennig (...)
  • 2 Cf. ad es., per l’Italia meridionale, Miglio 1989, p. 63-64 e per quella centro-settentrionale Ricc (...)
  • 3 Tennant 2006, p. 55-63; Ferrante 2013.

1Un sostenibile impiego dell’acqua e dei combustibili, nonché l’esigenza di limitare i danni prodotti da incendi e inondazioni, sono istanze che hanno da sempre caratterizzato le regioni e le società dell’Europa meridionale.1 Le aree interne e costiere poste al centro del Mediterraneo, caratterizzate da estati lunghe, calde e tendenzialmente secche, da intense precipitazioni autunnali e da repentine gelate invernali, hanno conosciuto assai spesso le suddette problematiche, non di rado strettamente interconnesse fra loro a causa del circolo vizioso innescato dai roghi, dai disboscamenti, dal dilavamento dei suoli e dalle alluvioni.2 A questo riguardo, la Sardegna si presenta come un laboratorio di indagine particolarmente interessante, sia per la conformazione orografica, idrografica e climatica, sia in rapporto alle vicende storiche e agli assetti antropici che l’hanno nel tempo caratterizzata.3

  • 4 Solmi 1917, p. 320-323, le cui stime sono state riviste da Day 1981; Day 1986; Day 1987a. Ma cf. an (...)
  • 5 Sul quale cf. Costa 1919; Fiorentini 2003; Minieri 2004; Minieri 2011; Schiavon 2011; Bannon 2017.
  • 6 Sulla struttura e l’evoluzione, nonché i limiti e le potenzialità informative delle fonti statutari (...)
  • 7 Cui si fa cenno, per es., in Tola 1861, doc. XL, p207 (sec. XII: «secundum usum Sardinee terre»). (...)
  • 8 Manca Dell’Arca 2005, p. 28.

2Scopo del presente lavoro è evidenziare in che misura la normativa statutaria e le altre fonti legislative prodotte sull’isola, grosso modo fra i secoli XIII e XIV (epoca in cui la popolazione sarda ammontava a circa 250.000 abitanti),4 abbiano disciplinato l’impiego dei due elementi, tanto nelle zone rurali quanto nei non numerosi agglomerati urbani. L’attenzione al tema è stata suscitata dal fatto che un eccesso di fuoco e una carenza o una sbilanciata distribuzione dell’acqua hanno a lungo caratterizzato il passato dell’isola e ne segnano ancora fortemente il presente. Condurre un’indagine sulle testimonianze dispositive che di tali questioni si sono occupate fin dai secoli finali del Medioevo, quando diverse erano le condizioni climatiche – avviate ad un lento ma progressivo raffreddamento – e le modalità di sfruttamento dell’ambiente, è sembrato un modo efficace per delineare i contorni di un complesso ma duraturo rapporto fra dinamiche dell’ecosistema e consorzi umani. D’altro canto, il riferimento ai testi normativi è stato suggerito dalla diffusione degli statuti e dalla loro relativa uniformità compositiva durante i secoli in esame; caratteristiche che questi strumenti legislativi trassero in certa misura da modelli continentali e dalla matrice del diritto comune,5 configurandosi come la categoria di scritture tardomedievali forse più adatta ad offrire, in dimensione comparativa, una panoramica valida per l’intera compagine regionale. Naturalmente si è consapevoli che proprio tale ‘uniformità’ cela in alcuni casi una forte ‘rigidità’, per cui, in passato come oggi, le leggi illustrano, in linea di massima, non ciò che è, ma soprattutto ciò che dovrebbe essere.6 Per altro verso, come vedremo, la matrice in larga misura cittadina della normativa isolana riflette solo in forma mediata i cosiddetti boni usus terrae,7 ossia l’antica regolamentazione territoriale, per lo più non scritta, sovente richiamata dalla letteratura agronomica d’età moderna,8 lasciando relativamente nell’ombra una parte importante e certamente molto antica delle consuetudini connesse all’impiego delle suddette risorse.

  • 9 Cf. in particolare Artizzu 1989; Bocchi 1995; Casula 1994-95; Casula 2011; Mattone – Simbula 2011; (...)

3In ogni caso, valutando l’apporto di rassegne critiche precedenti,9 si proporrà una ricomposizione dei provvedimenti legislativi inerenti all’utilizzo e al controllo dei due elementi, senza trascurare il ruolo svolto dalle magistrature preposte all’applicazione delle norme che li riguardano. Finora le indagini storiografiche su queste tematiche hanno mantenuto una prevalente dimensione locale e subregionale, relativa a singole testimonianze ed aree territoriali. Le poche sintesi condotte a livello dell’intera realtà isolana hanno, invece, trascurato, salvo alcune importanti eccezioni, il confronto con la normativa continentale, dalla quale gli statuti sardi trassero fondamentali elementi compositivi.

4Le pagine che seguono intendono, quindi, mostrare la progettualità legislativa concernente il fuoco e l’acqua nel contesto sardo tardo e post-giudicale, ossia in rapporto ai primi secoli coperti da una sufficiente documentazione scritta e nel confronto costante con l’analoga normativa dell’Italia continentale.

  • 10 Artizzu 2002, p. 235-237. Circa l’impiego dei testi normativi per lo studio delle dinamiche socio-a (...)

5Una distinta trattazione delle leggi concernenti rispettivamente il fuoco e l’acqua, suggerita da una maggiore chiarezza e sistematicità di esposizione, oltre che alle specifiche competenze degli autori è dovuta, soprattutto, alla natura stessa delle fonti impiegate, che affrontano gli argomenti in modo rigidamente separato. Ovviamente non mancavano, nel quotidiano della vita comunitaria, le frequenti interazioni fra i due elementi e i loro usi; interazioni che cercheremo, comunque, di sottolineare e che risulteranno particolarmente evidenti in alcuni ambiti di azione normativa, come quello relativo alle attività minerarie. L’indagine documentaria, dal marcato carattere ricognitivo, è stata condotta su testi editi (che sono la quasi totalità delle testimonianze disponibili), allo scopo di offrire una panoramica sufficientemente ampia, opportunamente commentata, storiograficamente aggiornata e analizzabile in dimensione comparativa; nella consapevolezza di riferirsi a una tipologia di codificazioni desunta da articolate stratificazioni redazionali, a loro volta connesse a vari organismi istituzionali, nonché a differenziate realtà economiche e sociali.10

La normativa statutaria in Sardegna: tradizione, influssi, peculiarità

  • 11 Per una attenta riflessione sulla natura del potere giudicale e la relativa denominazione nelle fon (...)
  • 12 Ortu 2021, p. 74.
  • 13 Panedda 1978; Casula 1980; Milanese 2006; Serreli 2009; Artizzu, 2019, p. 100-101; Ortu 2019, p. 45 (...)
  • 14 Tangheroni 1994b.
  • 15 Meloni – Dessì Fulgheri 1992; Merci 1992; Virdis 2002; Maxia 2012; Piras – Dessì – Turtas 2003; Sod (...)
  • 16 Day 1987b, p. 153-159. In ogni caso, per i periodi precedenti, cf. Biccone – Campus – Vecciu 2015.
  • 17 Mattone 1989; Galoppini 2001, p. 401-404; Schena – Tognetti 2008, p. 91-92; Campus 2009; Oliva 2010 (...)

6A partire dalla metà dell’XI secolo, dopo la fine del dominio bizantino, come è noto la Sardegna si presentava divisa in quattro entità statuali: i regni giudicali di Càlari (o Pluminos), Arborea, Torres (o Logudoro) e Gallura. Ogni giudicato, denominato anche logu o rennu,11 era suddiviso in distretti amministrativi, le curatorìe (curadorias), con a capo un curadore di estrazione aristocratica, sulla cui natura prettamente pubblica e funzionariale ha recentemente insistito Gian Giacomo Ortu.12 Le curatorìe comprendevano a loro volta diversi villaggi e comunità (biddas, ville, domus) costituiti da fuochi (nuclei familiari) e con a capo un maiore de villa.13 La crescita della popolazione determinò, qui come altrove, la colonizzazione di nuovi territori e indusse profondi mutamenti nel panorama insediativo.14 Gli atti presenti nei cartulari degli enti ecclesiastici e laici (condaghes),15 che costituiscono una delle fonti più significative per la conoscenza dell’economia e della società isolane durante i secoli centrali del Medioevo, restituiscono il quadro di una realtà profondamente rurale, nel complesso estranea al delinearsi di una significativa tradizione urbana. Questa, infatti, fu favorita e in larga misura condizionata quasi solo dall’espansione economico-commerciale e successivamente politica di Pisa e Genova nel Duecento,16 allorché emerse quella rosa di sette località principali (Alghero, Sassari, Castelgenovese, Bosa, Oristano, Villa di Chiesa e Cagliari) le quali poi assunsero il modello iberico-catalano, guadagnando e conservando lo status giuridico di città regie.17

  • 18 D’Arienzo 1984, p. 453-455; Galoppini – Tangheroni 1995, p. 207-209; Zedda 2003; Casula 2017, p. 85 (...)
  • 19 Castellaccio 2002, p. 130-131, 135; Ferrante – Mattone 2004, p. 183-185. Per una rassegna critica d (...)
  • 20 Era 1962; D’Arienzo 1984, p. 458-459; Tangheroni 1986; Tangheroni 1994a; Tangheroni 2004. Cf. anche (...)
  • 21 Era 1938; Fois 1983, rist. in Fois 1990a, p. 145-198; Pes 2010.
  • 22 Scanu 1991; Lupinu 2010, p. 3-25; Murgia 2016, p. 13-95. Il manoscritto del XIV secolo consta di 16 (...)
  • 23 Carta Raspi 1936, p. 275-290; ma cf. anche Era 1962, p. 3; Simbula – Soddu 2020; Soddu 2021b.

7Il sistema comunale prese forma nei centri maggiori sull’esempio del continente, mutuando fin dalle origini un’organizzazione di tipo podestarile, nonché una connotazione ‘pazionata’ e di sostanziale sudditanza rispetto alle repubbliche della vicina costa italica.18 Grosso modo dalla metà del XIII secolo, in parallelo alle trasformazioni degli abitati dovute alla crescita demografica per immigrazione dalla Corsica, dalla fascia ligure e dai litorali toscani, gli organismi politici isolani iniziarono ad elaborare ordinamenti normativi in forma scritta. Ciò avvenne sia allo scopo di recepire tradizioni provenienti dal continente (la Terramanna, come viene spesso indicata nell’antica documentazione sarda), sia per fissare e rendere noto anche ai forestieri il diritto consuetudinario locale.19 I regni giudicali si dotarono, quindi, di propri codici territoriali, le Cartas de Logu. Purtroppo, gran parte di questi testi risulta, per tale altezza cronologica, sostanzialmente perduta e in merito al giudicato del Logudoro manca ogni attestazione della sua stessa esistenza, probabilmente perché questo si disgregò prima che emergessero i presupposti per la stesura di una legislazione. Se la Carta del regno di Gallura viene menzionata in documenti risalenti alla prima metà del Trecento – epoca in cui sembrerebbero attestate anche analoghe raccolte dispositive riguardanti aree più circoscritte, come il Goceano o la villa di Gippi –, circa la più antica versione della Carta de Logu di Karalis (Breve regni Kallari), strumento di governo del Comune pisano, sono pervenuti solo esigui frammenti redatti in volgare italico e databili al primo secolo XIV.20 In epoca successiva presso il Giudicato d’Arborea fu, invece, promulgato un complesso sistema legislativo, il cosiddetto Codice rurale del giudice Mariano IV (Ordinamentos de vignas, de lavores e de ortos),21 emanato dopo il 1353, che venne successivamente incluso nella prima edizione a stampa della locale Carta de Logu (incunabolo del 1480 ca. tramandato in due esemplari e derivante dallo stesso archetipo dell’unico manoscritto conservato), ossia nel codice normativo del giudicato voluto dallo stesso Mariano e rinnovato da sua figlia, la giudicessa Eleonora d’Arborea, ormai sul finire del Trecento. In seguito, questa raccolta fu estesa dai Catalano-Aragonesi ai territori feudali dell’isola – con l’eccezione delle città regie, che per lo più mantennero i loro ordinamenti – in occasione del Parlamento del 1421 e rimase in vigore fino all’età sabauda (Leggi Feliciane, 1827).22 Inoltre, attraverso le Ordinanze emanate dal giudice Ugone III fra il 1380 e il 1382, si ha notizia dell’esistenza (da alcuni contestata) di statuti vigenti nella comunità di Oristano.23

  • 24 Tola 1850; Guarnerio 1892-94; Finzi 1911. Per le problematiche relative alla redazione. Cf. Madau D (...)
  • 25 Besta 1899; Ciampoli 1906-07; Petti Balbi 1976, p. 192; Castellaccio 2007; Lupinu – Ravani 2020. De (...)
  • 26 Todde 1976; Soddu 2005, n. 118, p. 91-94; cf. anche n. 126, p. 98-99; Mattone 2016. Nessuno di ques (...)
  • 27 Meloni 1980, p. 40-48; Bocchi 1995, p. 88; Ravani 2011. Cf. anche Baudi di Vesme 1877; Artizzu 1973 (...)
  • 28 Solmi 1905.
  • 29 Pinna 1929; Manconi 2005 (nella citazione dei singoli passi si terrà conto di entrambe queste edizi (...)
  • 30 Di Tucci 1925. Cf. anche Simbula 2014, p. 282-283.
  • 31 Artizzu 1979; D’Arienzo 1984, p. 462; Bocchi 1995, p. 77-88; Galoppini 2001, p. 407-408; Murgia 202 (...)

8Agli ordinamenti territoriali si affiancarono quelli statutari delle città e dei centri minori dell’ex Giudicato di Torres (Sassari, Castelgenovese), dell’ex Giudicato di Càlari (Villa di Chiesa) e una serie di norme riguardanti Castel di Castro (odierna Cagliari). Gli Statuti di Sassari, città abitata da pisani, genovesi, corsi e popolazione locale, furono redatti con buona probabilità tra gli anni Settanta e Ottanta del Duecento e sono pervenuti in una duplice versione del primo secolo successivo composta in latino e in sardo logudorese.24 Gli Statuti di Castelgenovese (oggi Castelsardo) furono invece concessi nel terzo decennio del XIV secolo da Cassano o Galeotto Doria.25 È inoltre confermata l’esistenza di brevia, ordinamenta, statuta et consuetudines in lingua pisana accordati alla città di Bosa forse dai suoi signori, i Malaspina, probabilmente fra il 1272 e il primo secolo XIV, di cui restano quattro capitoli trascritti in un atto notarile cinque-seicentesco.26 Il Breve di Villa di Chiesa (odierna Iglesias), emanato sul finire del XIII secolo dal conte Ugolino di Donoratico della Gherardesca, è pervenuto in una versione in volgare pisano modificata nel 1303-04, quando la località, attestata per la prima volta nel 1272, passò sotto il diretto controllo del Comune toscano. Tale normativa fu successivamente corretta e ratificata, prima del 1338, dal sovrano Alfonso IV d’Aragona, che aveva occupato la comunità nel febbraio del 1324.27 Riguardo, invece, a Castel di Castro, fondata dai pisani nel 1216-17 e conquistata dai Catalano-Aragonesi nel 1326, si segnala il Breve castri de Callari o Breve de li Castellani, dettato per gli abitanti pisani del Castrum Kalaris, di cui si ha soltanto notizia dal 1265.28 Si conservano, però, due codici di Ordinazioni dei consiglieri cittadini redatte in catalano e risalenti al periodo 1327-1346/47,29 nonché la successiva normativa aragonese contenuta nel liber privilegiorum della città.30 Restano anche gli ordinamenti inerenti al porto (Breve portus Kallaretani), tràditi da una redazione del 1318 in larga misura debitrice del Breve Curie Maris di Pisa, che dettavano norme sui commerci ed erano rivolti soprattutto ai mercanti toscani.31

  • 32 D’Arienzo 1984, p. 456-457; Birocchi 1986; Galoppini 2001, p. 405-417. Sulla legislazione genovese (...)

9I compendi normativi elaborati in Sardegna tra la fine del XIII e gli ultimi decenni del XIV secolo rispecchiano le peculiarità economiche e sociali dei territori che ricadevano nella loro vigenza (fig. 1). Tali specificità scaturivano dalla contaminazione fra le già richiamate stratificazioni consuetudinarie e le istanze esterne, come le espressioni del diritto ligure o pisano, riscontrabili nei testi normativi di Sassari, Castelgenovese e, con particolare evidenza, nei dettati cagliaritani e di Villa di Chiesa. In tal senso, i testi evidenziano un rapporto di integrazione e complementarità fra le due tradizioni giuridiche caratterizzanti le realtà politico-amministrative dell’isola.32 D’altro canto, come evidenzia Silvio De Santis,

  • 33 De Santis 2004, p. 245.

è più semplice individuare nella coincidenza dei problemi da affrontare il cardine che avvicina testi normativi prodotti da comunità distanti tra loro, a prescindere da imposizioni o da influenze dirette. Per tutti questi motivi le carte normative si pongono come un prezioso strumento di analisi a più livelli delle società sarde di fine Medioevo del loro presente che andavano faticosamente a costruire ma anche del loro passato prossimo.33

Figure 1 – Località della Sardegna e relativi statuti presi in esame.

Figure 1 – Località della Sardegna e relativi statuti presi in esame.
  • 34 Cf. in proposito, per esempi e periodi diversi, Squatriti 1998; Cascio Pratilli – Zangheri 1994-98.

10Gli ordinamenti relativi all’acqua e al fuoco si inseriscono all’interno della normativa inerente alla gestione, preservazione e difesa delle risorse ambientali, alle quali si legavano le stesse possibilità di sviluppo e sopravvivenza di molte collettività, anche in relazione alle capacità tecnologiche che i singoli nuclei sociali erano in grado di esprimere.34

Su fogu: il fuoco

Il fuoco e il lavoro

11L’utilizzo del fuoco assume una fondamentale rilevanza nell’esistenza umana. Forza al contempo distruttrice e rigeneratrice, tale elemento viene da sempre indirizzato, attraverso il dominio dei suoi effetti calorifici (irraggiamento termico) e luminosi (fiamma), verso le attività manifatturiere ed economiche alla base della vita sociale. Esso è stato, dunque, oggetto di disciplinamento e necessaria regolamentazione.

  • 35 Breve Pisani 1870; D’Arienzo 1984, p. 460-462.
  • 36 Ravani 2011, p. 152-153.
  • 37 Soddu 2019a, p. 125; Mattone 2019, p. 228-234.
  • 38 Cau 2019, p. 468.
  • 39 Ravani 2011, p. 130. Cf. anche TLIO. Tesoro della lingua Italiana delle Origini, Firenze, Opera del (...)

12Il fuoco contribuiva, in primo luogo e in misura determinante, alla preparazione degli alimenti e risultava fondamentale per la cottura del pane. Il Breve di Villa di Chiesa – testo che, lo ricordiamo, sembra essere quello maggiormente influenzato dal Breve Pisani Communis del 1313 e dalla precedente normativa della città sull’Arno –35 stabiliva che «tucte quelle persone che facesseno pane a vendere» dovessero produrre «lo pane ben cotto et stagionato, et quello peso che fie ordinato per lo consiglio di Villa», sotto la pena di 2 soldi di alfonsini minuti (III, 16). Inoltre, coloro che «quocerano pane» erano tenuti ad «avire et tinire uno concio buono et sufficienti di pietri o di ligname là ove lo pane si metta quando si tragie dal forno» (III, 17).36 Gli Statuti di Sassari vietavano di adibire a forno del pane qualsiasi bottega situata presso la strada principale della città, fulcro della vita mercantile.37 Tale norma era evidentemente dettata da esigenze di sicurezza e difesa dal pericolo di incendi (I, 73),38 così come lo erano altre disposizioni connesse alla preparazione della carne macellata. A questo proposito, infatti, il Breve di Villa di Chiesa faceva divieto di «abrugiare alcuno porco», ovvero strinare un maiale esponendolo alla fiamma viva per bruciarne le setole, «se non se dalo rio indirieto in verso monte de Sancto Gontino, salvo che per inpedimento di pioggia» (II, 58; III, 29).39

  • 40 Bellu 2015.
  • 41 Tangheroni 1985, p. 156-161, 201.

13Se la maggior parte della popolazione isolana dipendeva da forme di economia agro-pastorale, durante i primi decenni del Trecento gli abitanti attivi di Villa di Chiesa e del territorio del Sigerro erano impegnati anche nel lavoro alle miniere di piombo argentifero e nelle attività artigianali ad esso connesse, elementi trainanti dell’economia e fattori di massima incidenza sulla locale struttura sociale.40 Secondo le stime di Marco Tangheroni, durante il periodo 1328-58 presso l’Argentiera, il territorio dell’Iglesiente circondato dalle colline metallifere, sarebbe stato prodotto metallo prezioso sino a 5.000 chilogrammi, a fronte di una popolazione cittadina pari a 6.000-7.000 anime prima della peste del 1348.41

  • 42 Simbula 1999, p. 1072-1073; Ravani 2011, p. 69.
  • 43 Messina et al. 2005.
  • 44 Tangheroni 1985, p. 95, 98-99; Dallai 2014, p. 78.

14Lo sfruttamento delle vene argentifere e la lavorazione del minerale necessitavano di ingenti quantità di legname da ardere. Il Breve di Villa di Chiesa consentiva di trarre «di tucti boschi e salti le quale sono in delo regno di Callari, anthici e novelli» tutto il combustibile necessario agli impianti di fonderia e alle fosse minerarie (I, 53).42 Oltre che per armare le pareti interne delle gallerie al fine di assicurarne la tenuta (IV, 12, 13), il legno, trasportato dai molentari (‘asinai’, dal sardo molenti, ‘asino’) (IV, 51), veniva utilizzato per le operazioni di disgregazione, tramite fuoco, dell’eventuale roccia dura addossata al minerale da recuperare (IV, 1). Queste antiche tecniche di fire-setting – tutt’oggi rilevabili a livello speleologico in alcuni reticoli di scavi filoniani –43 sono attestate anche in rapporto alle escavazioni di rame e argento di Massa Marittima, importante centro minerario della Toscana centro-meridionale, ove è documentata la figura del carbonaiolo, operante, fra l’altro, in attività di forgia a bocca di miniera. Le somiglianze fra l’organizzazione produttiva di Massa Marittima e quella di Villa di Chiesa erano, del resto, numerose e forse riconducibili alla matrice pisana del sistema economico e del suo riflesso legislativo nella località isolana dominata dai Gherardeschi.44

  • 45 Sanna 1993; Sanna 2014, p. 45, 49.
  • 46 Ravani 2011, p. 289; Dallai 2014, p. 78; Fadda – Rapetti 2016.
  • 47 Cf. quanto osserva in proposito Cipolla 1980, p. 126-127.

15I maestri del monte, la magistratura più importante nell’ordinamento minerario iglesiente, dovevano effettuare gli eventuali controlli alle fosse di scavo nelle quali si utilizzava il fuoco per il distacco del minerale. Le loro ispezioni si svolgevano al mattino e all’ora terza, ma non alla sera, quando le operazioni di estrazione erano in pieno svolgimento, per non creare interruzioni del lavoro e quindi arrecare perdite economiche a coloro che pagavano i minatori (IV, 1).45 A questo proposito, gli ordinamenti massetani prescrivevano l’accensione dei fuochi solo a partire dall’ora terza del sabato, al termine del lavoro settimanale, e a condizione che non vi fossero operazioni di cava in atto nei cantieri circostanti. I vapori di anidride solforosa scaturiti dalla combustione dei solfuri potevano, infatti, risultare letali, ed eventuali comportamenti irresponsabili che avessero comportato la morte di qualche operaio erano equiparati, in sede penale, all’omicidio. Il Breve di Villa di Chiesa, parimenti, vietava di appiccare fuochi nelle miniere «per malfare maliciosamenti», col ricorso alla pena capitale nel caso in cui qualcuno avesse perso la vita (IV, 106).46 Tali disposizioni, frutto dell’esperienza maturata durante il duro lavoro dei cavatori, riflettevano la diffusa capacità delle popolazioni di valutare, meglio di quanto non farà la società della Rivoluzione industriale, il più corretto sfruttamento delle risorse ambientali, nonché i rischi connessi al loro prelievo e alla conseguente trasformazione.47

  • 48 Sui quali cf. Graulau 2019, p. 122-123.
  • 49 Tangheroni 1985, p. 93-122.

16Il minerale estratto, trasportato da molentari e carratori (IV, 66-68), veniva lavorato presso gli impianti di fonderia degli imprenditori metallurgici (guelchi),48 che si occupavano delle operazioni di fusione (cenneraccio) e colatura dell’argento (I, 53). Nei forni a mantice, mossi da energia idraulica, le correnti d’aria generate agivano sul minerale fuso trasformando il piombo in ossido (ghiletta), che colava da apposite bocche laterali (IV, 97). La successiva e delicata operazione di separazione del piombo dall’argento, sfruttandone la più rapida ossidabilità (smiratura, coppellazione), richiedeva una manodopera specializzata, costituita dai maestri colatori e smiratori (IV, 70, 79, 80); mentre i focaiuoli fornivano il carbone di legna agli imprenditori metallurgici, ai quali erano legati da contratti di nolo (IV, 71).49 Per ragioni che potremmo definire in senso lato igieniche, era fatto divieto di tenere un orto presso il canale (gora) di un forno fusorio (IV, 82).

L’illuminazione

  • 50 Tra gli studi più recenti cf. Del Bo 2023.
  • 51 Ravani 2011, p. 113-114; Aretino 2014, p. 56.
  • 52 Finzi 1911, p. 187.
  • 53 Pinna 1929, p. 12-13, 28-29, 176-177.

17Tra gli utilizzi del fuoco rientrava anche l’illuminazione artificiale, del pari oggetto di relativa normazione.50 In particolare, il Breve di Villa di Chiesa stabiliva il divieto di muoversi nell’abitato dopo il terzo suono della campana serale, allorché iniziava il coprifuoco, con eccezione solamente per «homini di buona fama et femmine […] con lume», che dovevano essere ammoniti ma non multati (II, 33), al pari dei macellai (III, 29).51 Gli Statuti di Sassari proibivano ugualmente di uscire dopo il terzo suono della campana «sensa lumen, over fochu», a meno che non vi fosse una stretta e comprovata necessità. I vicini di contrada avrebbero avuto facoltà di intimare il rientro a casa dei concittadini: «torrate dave como inanti ad domos vostras» (III, 17).52 Le Ordinazioni dei consiglieri di Cagliari imponevano di transitare per le strade con una lucerna, soprattutto nel caso in cui si portassero armi (I, 2), e affidavano alla discrezione del vicario (veguer) l’eventuale arresto di chi non lo facesse (II, 122). Esse vietavano altresì di portare per la città tizzoni ardenti o altro genere di fuoco, tranne appunto lumi, sotto una penale di 5 soldi (I, 41).53

  • 54 Dalla traduzione (Arquer 2007, p. 7).
  • 55 Sanna 2014, p. 45-46, 51.

18Il magistrato e umanista cagliaritano Sigismondo Arquer (1530-71), nella sua Sardiniae brevis historia et descriptio, affermava: «i Sardi, per alimentare le lampade, in luogo dell’olio usano grasso di animali dei quali hanno grande abbondanza».54 In particolare, a Iglesias il fuoco era necessario per rischiarare le fosse di estrazione metallifera, profonde sino a 200 metri, ove i lavoratori prestavano la loro opera al chiarore di piccole lucerne in terracotta riempite di sevo, grasso solido di origine animale, appoggiate alle sporgenze rocciose degli scavi (IV, 111). Per verificare l’andamento rettilineo delle penetrazioni minerarie, il Breve disponeva che si dovesse vedere dall’ingresso un lume acceso, piazzato in fondo al canale (IV, 23). Lampade, al pari di picconi, marre e pale, erano, del resto, tra le attrezzature di lavoro (guscerno) citate in diversi capitoli del Breve di Villa di Chiesa, alle quali dovevano provvedere i responsabili delle fosse (maestri di fossa).55

Il fuoco ‘nemico’. Danneggiamenti in città e in campagna

  • 56 Balestracci 1990; Contessa 2000.

19Il fuoco, nonostante questo suo largo uso in ambiente domestico e lavorativo, rientrava fra le principali paure dell’uomo medievale. Alto era, infatti, il rischio che un rogo incontrollato divenisse vettore di incendio, tanto in città quanto nelle campagne. Per tale motivo il suo utilizzo era soggetto a uno stretto disciplinamento.56

  • 57 Sulle origini di tale pratica, ampiamente diffusa in Europa, cf. Sigaut 1975; Sereni 1981; Andreoll (...)
  • 58 Mor 1938a, p. 61-62, 75-77; Seche 2021, p. 139, 142-143.
  • 59 Cossu 1967, p. 74-76.

20Gli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale contro i danni inferti dal fuoco si presentano come strumenti di difesa delle risorse ambientali e, soprattutto, quali forme di protezione del lavoro e della produzione agricola, nonché degli stessi centri demici. Uno dei principali ambiti di intervento era relativo dall’utilizzo del fuoco come strumento di preparazione e rinnovamento dei terreni. Radicata e diffusa nei territori dell’isola, l’antica pratica agronomica del debbio, che per concimare la terra bruciava sterpi, stoppie e cotica erbosa, era usuale in quanto legata al limitato livello tecnologico intrinseco all’agricoltura preindustriale e alla scarsità di sostanze organiche atte alla fertilizzazione artificiale.57 Nel suo commento alla Carta del Logu pubblicato a Madrid nel 1567 il giureconsulto Girolamo Olives, distinguendo fra incendio doloso e colposo, ricordava come i pastori sardi fossero soliti ardere i prati «in terminis et saltibus» affinché crescesse l’erba nuova, nonché per purgare o concimare i pascoli.58 Ancora alla fine del XVIII secolo è attestata in Sardegna la tecnica del ‘ringrano’ (bedustu), preceduta dalla debbiatura.59

  • 60 Ortu 1996, p. 178-188; Mattone 1999, p. 106, 115-123.
  • 61 Pistarino 1960-61, p. 28-34.
  • 62 Finzi 1911, p. 57-58; Simbula 1999, p. 1073-1074; De Santis 2004, p. 248.

21Il secondo ambito di disciplinamento normativo era quello concernente la tutela dei boschi e delle zone alberate, che ricoprivano un ruolo importante nell’economia delle comunità. Si trattava di un contesto dispositivo originatosi dall’attenzione che, nonostante gli incendi pastorali, le collettività rurali prestavano alla protezione dell’habitat silvano.60 All’interno dei testi sardi emanati fra XIII e XIV secolo si riscontrano divieti di accensione dei fuochi durante il periodo estivo, quando maggiore era il rischio di propagazione degli incendi. Gli Statuti di Sassari contemplavano una generica proibizione dei roghi, anche nei campi di proprietà privata, qualora questi non fossero chiusi, vietando di ricorrere alle pratiche di debbiatura (usclare terra) durante il periodo compreso tra l’inizio di giugno e il 29 settembre, festa di san Michele Arcangelo, data di riferimento nelle consuetudini giuridiche agrarie.61 Era, d’altro canto, concesso il ricorso alla combustione nei terreni recintati, nonché nelle aie al termine delle opere di trebbiatura. Oltre al disciplinamento delle pratiche ignee per evitare danni ai coltivi, si vietava il taglio degli alberi e l’accensione di fuochi in tutti i territori di pertinenza del Comune, soprattutto a difesa dei boschi. Infine, se un incendiario doloso non avesse avuto di che pagare l’ammenda inflittagli, sarebbe stato condannato all’impiccagione (I, 41, 42).62

  • 63 Besta 1899, p. 325-326; Filo-Spada 1938, p. 154; Simbula 1999, p. 1073-1074; De Santis 2007, p. 325 (...)

22I frammenti degli Statuti di Castelgenovese dedicavano al fuoco alcuni specifici capitoli volti a disciplinare modalità, località e tempistiche di utilizzazione del medesimo. Oltre a proibire l’avvio di roghi tra giugno e settembre (cap. 212), i dettami legislativi facevano assoluto divieto di appiccare incendi nelle zone di Basalorgia (Bagialoglia), Menta (forse Punta Menta) e Rogulana in qualsiasi periodo dell’anno, a tutela delle risorse silvestri prossime all’abitato (cap. 212, 213), sotto una penale di 100 soldi. Particolare attenzione era prestata alla combustione di sterpaglie durante la stagione estiva, mai consentita per evitare il rischio che attaccasse i cereali nei campi in attesa della mietitura o nelle aie (laorgiu). Quattro boni homines avrebbero dovuto stimare i danni inferti alle coltivazioni cerealicole e ai vigneti, i cui coltivatori dovevano essere rifusi dal proprietario del terreno dal quale era partito il fuoco, col risarcimento anche degli attrezzi (arnesis) e degli arredi (massericias) situati sulle terre colpite (cap. 214).63

  • 64 Pinna 1929, p. 174-177, 236-237.

23Le Ordinazioni dei consiglieri di Cagliari (seconda metà del Trecento) vietavano di appiccare il fuoco nei campi prima del 15 agosto, festa dell’Assunzione, sotto una pena di 10 lire (II, 121). Esse proibivano, inoltre, di ardere stoppie (restolls) entro il circuito di 10 miglia dalla città, a pena di 25 lire (II, 180). L’incendio doloso di una casa o possessione presso il Castello era, per contrappasso, condannato con il rogo di colui che lo aveva appiccato, mentre l’incendio colposo veniva sanzionato a discrezione dei consiglieri della città, con un aggravio della pena per i colpevoli di condizione servile, rispetto ai quali nessuna penale risultava, però, a carico dei loro padroni (II, 121).64

  • 65 Casula 1994-95, p. 230-232.
  • 66 In occasione del Parlamento del 1593 il capitolo fu riformato imponendo «en mort naturale solament» (...)
  • 67 Pigliaru 2010, p. 62; Olla Repetto 1976; Mattone 1998, p. 80-81. Cf. anche Artizzu 1989, p. 54-57; (...)

24Dedicata specificamente agli Ordinamentos de foghu era la terza sezione dei capitoli che compongono la Carta de Logu d’Arborea.65 Tale partizione risulta costituita da cinque articoli fra loro organici e volti a disciplinare l’uso del fuoco per proteggere i campi coltivati e le vigne. Il primo ordinamento prevedeva il divieto di accendere i roghi del debbio prima della festa di santa Maria dell’8 settembre, sotto la pena di 25 lire e del risarcimento dei danni. Dopo tale data sarebbe stato possibile debbiare, facendo, però, attenzione a non procurare danno ad altri, sotto la pena di 10 lire (cap. 45). Per chi avesse, invece, appiccato volontariamente il fuoco a una casa altrui (mettendo a rischio la vita di chi la occupava) si stabiliva, anche in questo codice, la condanna al rogo, mentre il danno sarebbe stato rifuso coi beni requisiti all’incendiario (cap. 46).66 Punizione altrettanto esemplare era stabilita per chi avesse arso un seminerio mietuto o da mietere, vigne oppure orti: il colpevole avrebbe dovuto pagare 50 lire, pena l’amputazione della mano destra (cap. 47). Alla raccolta delle prove, all’arresto e alla traduzione in giudizio dei malfattori presso la corte giudicale avrebbero provveduto i giurati (jurados) del relativo villaggio, mentre i curadores, i funzionari giudicali (armentargios) o gli ufficiali amministrativi a capo dei villaggi (maiores de villa) avrebbero dovuto stimare gli ammaloramenti inferti al villaggio e ai contigui terreni a coltivo, denunciandoli alla corte giudicale (cap. 48). Tanta attenzione normativa si spiegava col fatto che il ricorso all’incendio come forma di vendetta ed espressione di ostilità fra privati era ed è rimasta a lungo una pratica piuttosto diffusa nell’isola. Basti ricordare che l’espressione ponner fogu assume nel linguaggio odierno anche il significato di eccitare gli animi e seminare zizzania.67

  • 68 Simbula 1999, p. 1074; Murgia 2016, p. 284; Casula 2011, p. 377, 382-385; Sulas 2017, p. 43-44.

25A tutela dalla propagazione degli incendi, alcuni villaggi portavano avanti delle ripuliture dei terreni allestendo fasce tagliafuoco («faghere sa doha pro guardia dessu foghu») per la difesa di abitazioni e campi coltivati. Queste spaziature avrebbero dovuto essere completate prima della festa di san Pietro, il 29 giugno, assicurandosi che il fuoco non potesse superarle (cap. 49).68

  • 69 Tangheroni 2004, p. 224-226, 228; Casula 2011, p. 381.
  • 70 Tangheroni 1985, p. 147; Simbula 1999, p. 1073.

26Le ordinanze sul fuoco della Carta de Logu d’Arborea non contemplavano l’incendio di un campo o di un prato adibito al pascolo dei cavalli, menzionato invece nella Carta de Logu di Cagliari e nel Breve di Villa di Chiesa. La Carta cagliaritana prevedeva un’ammenda specifica a danno di chi avesse appiccato il fuoco a un «prato di cavallo»: 30 lire per un libero, 20 per un servo. Alla possibilità di confisca dei beni e bando di un anno per il libero faceva da contraltare la pena infamante della fustigazione e dell’apposizione intorno al collo di un cerchio di ferro (ciottamento e acercellamento) riservata al sottoposto colpevole e insolvente (cap. 8).69 Il Breve iglesiente, invece, proibiva di «mectere fuoco in alcuna parte, cioè né bosco, né campo, né in vigna, né in orto, presso ala terra di Villa di Chiesa, per nessuna cagione, a miglia tre» (circa 4500 metri), con eccezione per il fuoco di debbio, autorizzato «per avere megliore pastura» nel «Prato» del Comune a sud-est del centro abitato (oggi su Pardu), area destinata principalmente al pascolo degli equini affidata alla gestione del camerlengo e interdetta, per antica consuetudine, allo sfruttamento agricolo dei privati (II, 48).70

27Sembra evidente che il debbio fosse considerato una pratica utile a rinvertire i pascoli degli animali da soma, spesso situati nelle vicinanze delle abitazioni. Tuttavia, dovevano verificarsi frequenti abusi, che avevano portato i legislatori a limitare e talora a proibire del tutto il ricorso a questa pericolosa abitudine. A titolo comparativo, gli Statuti di Sassari proibivano di mettere fuoco a meno di 10 canne da 10 palmi l’una (circa 1250 metri) dalle case della città.

  • 71 Corrao 1989, p. 155.
  • 72 Ravani 2011, p. 105-106; Simbula 1999, p. 1072.
  • 73 Ravani 2011, p. 123-124.

28Il Breve di Villa di Chiesa, oltre a disciplinare i roghi in funzione delle attività agricole, si prefiggeva il fine di tutelare la fondamentale attività mineraria. Si proibiva, dunque, di «mettere fuocho in alcuno bosco», mentre chiunque facesse «carboni», molto probabilmente raccogliendo legna morta e da fascina, come si faceva di norma nella penisola,71 avrebbe dovuto curarsi di non arrecar danno alla macchia e ai boschi il cui legname fosse riservato agli usi dell’Argentiera (II, 18).72 La normativa iglesiente sottolineava come «del non mectere [fuoco] è multa utilità dela gente dela decta Villa», imponendo ai trasgressori una pena da 5 soldi sino a 25 lire di alfonsini minuti, secondo la stima del danno arrecato, e il conferimento di metà del bando a coloro che denunciavano gli eventuali piromani, «con ciò sea cosa che molte persone n’ànno avuto grande dampno». Il consiglio del Comune aveva facoltà di chiamare «due sardi et uno corso che siano investigatori sopra coloro che mectessino lo fuoco» (nella evidente ricerca di figure super partes), i quali avrebbero dovuto sporgere denuncia entro otto giorni. Si aggiungeva, inoltre, il divieto, sotto la penale di 20 soldi di alfonsini minuti, di «mectere fuoco in alcuna paglia» e di vuotare nei fossi o nella pubblica via o piazza «saccone né altra paglia vecchia, né mecterve fuoco in alcuna parte dela terra» (II, 48).73

  • 74 Sanna 2014, p. 48.

29Secondo il Breve di Villa di Chiesa, i dodici ‘messi della corte’, eletti con carica annuale dal consiglio del Comune in presenza del Capitano (I, 42), avevano anche il compito di suonare le tre campane serali.74 Dopo il terzo rintocco,

  • 75 Ravani 2011, p. 59.

non incontinenti ma mettendo in meço alcuno spacio di tempo, et non perciò troppo grande, siano tenuti et debbiano sonare la suprascripta campana a destesa una grande pessa et grande sono; et chiamesse quello sono «la campana del fuogo», acciò che si faccia memoria alle persone della suprascripta Villa di Chiesa, che abbiano guardia del fuogo (I, 43).75

  • 76 Baudi di Vesme 1877, p. VII-XII.
  • 77 Di Tucci 1925, p. 224, lettera esecutoria del re Alfonso III d’Aragona del 14 luglio 1331.

30Il pericolo costituito dai roghi era del resto ricorrente nei centri abitati. Forse proprio a seguito dell’incendio divampato a Villa di Chiesa nel 1354, durante la guerra tra la Corona d’Aragona e il Giudicato d’Arborea, andarono perdute alcune carte del codice contenente il Breve, unico documento originale superstite, secondo Carlo Baudi di Vesme, dell’archivio cittadino dopo tale evento.76 A Cagliari nel 1386 divampò un devastante incendio che distrusse un centinaio di abitazioni situate presso il quartiere di Castello. Alcune Ordinazioni dei locali consiglieri emanate nell’ultimo quarto del XIV secolo sono volte a disciplinare attentamente l’uso del fuoco. Si imponeva, così, la demolizione dei forni situati presso le case del Castello, eccettuati quelli pubblici e quelli da pane, che sarebbero stati edificati su siti ritenuti idonei dai consiglieri stessi; specificando che l’ordinanza non era diretta contro il privilegio di costruire queste infrastrutture concesso da sempre ai cittadini di Cagliari,77 bensì «per esquivar tot perill de foch».

  • 78 Pinna 1929, p. 172-177, in particolare p. 174.

31La legna da forno doveva essere accatastata al di fuori della porta del Castello, in zone dove non potesse arrecare danni. La paglia si sarebbe dovuta tenere in botteghe prive di soffitto e ove non si accendessero lumi né pire. Si ribadiva il divieto di trasportare fiamme libere per la città e si imponeva lo spegnimento di ogni fuoco o lume nelle case dopo il suono della campana serale. Le lavandaie avrebbero dovuto fare il bucato di giorno, assicurandosi che il fuoco da loro impiegato non lambisse il soffitto di casa e versando acqua sulle ceneri alla fine delle operazioni. Infine, si vietava l’utilizzo di focolari per cucinare sulle soglie o nei cortili delle strade traverse del Castello, «com sia molt perillos sogons que defet ses demostrat» (II, 121).78

Polizia campestre

  • 79 Mattone 2000, p. 297-300; De Santis 2007, p. 316-318; Sanna 2004.

32Nelle varie esperienze normative isolane gli ufficiali di polizia campestre si pongono in quella scala di contaminazione fra l’ambito d’azione delle istituzioni locali e l’influenza del diritto ligure e pisano.79 In particolare, il Breve di Villa di Chiesa ordinava che le «guardie delli vigne», in numero di venti con ufficio annuale, oltre a vigilare sui danni inferti da uomini e bestiame a «vigne, orti et terre chiuse», dovessero «traggere di dì et di nocte a tucti romori o fuochi […] et pigliare di malifactori, et spignare li fuochi yuxta loro potere». Di contro, gli stessi guardiani, nel periodo «di meço ogosto infine in kalende septembre» avrebbero dovuto appiccare il fuoco di debbio nel citato prato del Comune,

  • 80 Ravani 2011, p. 79-83.

sì che arda alo fieno malvaso che è in del suprascripto Prato. Lo quale fuoco debbiano mectere sì et in tal modo, che non faccia alcuno dapno ad alcuna vigna overo orto dele confine dela suprascripta Villa, né ad alcuna altra persona; et se quello cotale fuoco facesse alcuno dapno, quello dapno seano tenuti di mendare, alo stimo deli stimatori di Villa, et questi così siano tenuti di fare, ala suprascripta pena. Et che lo capitano et iudice di ciò debbiano loro constringere, accio che l’erba cresca in del suprascripto Prato, et vegna bella per lo bestiame dela suprascripta Villa (I, 70).80

  • 81 Mattone 2000, p. 297-298.
  • 82 Piergiovanni 1996; Artizzu 1989, p. 58-59.

33Tale capitolo coincide con uno analogo contenuto nel breve pisano del 1286 e del 1313 (183: De guardianis vinearum).81 Più in generale, la problematica degli incendi e dei danni da essi causati, così come altre norme nel campo dell’agricoltura – recinzione delle terre, responsabilità per il bestiame entrato in zone protette, tutela dei terreni coltivati – trova alcune convergenze tra gli Statuti di Castelgenovese e la Carta de Logu, con ulteriori possibilità di comparazione, al netto delle peculiarità ambientali, con alcuni statuti liguri legati più o meno direttamente all’influenza dei Doria. Si trattava, del resto, di problematiche comuni a coloro che esercitavano la medesima attività economica, pur in contesti differenti a livello geografico.82

  • 83 Catani – Ferrante 2004, p. 389; Mattone – Mura 2013, p. 19-21, 23-24, 38.

34Ancora nel 1572 una prammatica emanata da Filippo II, inquadrantesi in un vasto piano di rilancio dell’agricoltura sarda e di promozione dell’olivicoltura, ribadiva le proibizioni relative ai fuochi per il debbio, i quali non potevano essere appiccati a meno di cinque miglia dagli oliveti, a fronte di una pena pari a sette anni di carcere e dell’obbligo di rifondere i danni con 10 ducati per ogni albero arso. Tali provvedimenti sarebbero stati in seguito ripresi dalla normativa spagnola e sabauda di piena età moderna, quando, in considerazione del numero crescente di incendi dolosi, furono inasprite le pene previste dalla Carta de Logu secondo il principio della responsabilità collettiva delle comunità (incarica).83

Simbologie e ritualità

  • 84 Ronzani 2012.

35Intorno al fuoco, ritenuto fin dall’antichità uno dei quattro elementi costitutivi dell’universo, si svilupparono dall’età paleocristiana importanti valenze simbolico-rituali. Basti pensare alla liturgia del preconio pasquale, collegata alla semantica della luce, degli astri e, appunto, del fuoco, intrinsecamente opposta alle tenebre; o alla lode per «frate foco» nel Cantico di Francesco d’Assisi. Da qui il radicamento, in epoca medievale, di riti legati all’offerta di lampade e ceri votivi.84

  • 85 Fois – Serra 2021.
  • 86 Breve Pisani 1870, I, 207, p. 219-225.
  • 87 Breve Pisani 1870, I, 207, p. 223.

36Processioni devozionali, nonché oblazioni di ceri e candelieri lignei, segnatamente nell’ambito del culto mariano e con particolare riferimento al vespro o alla mattina della festa della Vergine Assunta d’agosto (la Dormitio Virginis di ascendenza greco-bizantina) sono attestate in vari centri della Sardegna, seppure, a livello documentario, soprattutto a partire dall’età moderna.85 Per quanto concerne la normativa statutaria, tale devozione trova interessanti paralleli in area toscana. Il Breve pisano del 1313 presenta una rubrica De festo gloriose Beate Virginis Marie86 e stabilisce che Villa di Chiesa dovesse offrire «candelum unum cere ad tabernaculum» del costo di 50 lire di denari pisani per la vigilia dell’Assunzione.87 D’altro canto, il giudice Mariano II d’Arborea, già nel 1265, aveva fatto promessa al Comune tirrenico di offrire annualmente un cero alla vigilia della suddetta ricorrenza:

  • 88 Breve Populi 1854, p. 596-603: 599.

Et quod, pro recognitione et reverentia pisani Comunis, annuatim prestabo seu prestari faciam Comuni pisano, in civitate pisana, in festo sancte Marie de mense augusti, censum honorabilem librarum ducentarum denariorum Ianuirorum; et duos falcones; et unum cereum honorabilem, annuantis offerendum in vigilia assumptionis beate Marie semper Virginis de mense augusti.88

  • 89 Breve del Porto 1870, p. 1092-1093, 1100.
  • 90 Fadda 2001, doc. LVI, p. 214-219 (9 gennaio 1321).
  • 91 Vigo 1888, p. 52-53.

37Il Breve Portus Kallaretani del 1318 ordinava che i consoli del porto offrissero all’Opera della chiesa di Santa Maria del Porto, in occasione della festa dell’Annunciazione (25 marzo), una luminara a nome di tutti gli uomini giurati, degli artefici e dei mercanti della rada di Cagliari.89 Nel 1321 le magistrature pisane ordinavano l’offerta di due ceri «ad tabernacula» dall’ex giudicato di Gallura per la vigilia della festa del 15 agosto.90 L’omaggio è del resto attestato anche per il giudicato d’Arborea, per Castel di Castro e per altri centri.91

  • 92 Serra 2019.
  • 93 Piccoli porticati, strutture aggettanti in legno, ballatoi. Cf. Ravani 2011, p. 62-65, 75, 157; Are (...)

38Il testo normativo che attesta nella maniera più compiuta l’offerta devozionale dei ceri nella Sardegna bassomedievale è certamente il Breve di Villa di Chiesa.92 In occasione della festa del 15 agosto («mezo mese di ’gosto») venivano portati in processione otto grossi candelieri di cera (candili) di diverso peso. Uno era il cero del Comune (università) e uno veniva offerto dai lavoratori delle miniere (montagna), al secondo posto in processione, ma al primo per importanza professionale. Ciascuno dei quattro quartieri cittadini recava un altro torcetto; mentre uno era dei «vinaiuoli, tavernarii, calsolaii», ovvero vinai, macellai e calzolai; e uno dei «lavoratori di truogura, et tulani, e modulatori», variamente identificati come gli operatori dediti alla costruzione e manutenzione dei canali o come gli addetti alla lavatura del minerale, oppure ancora come artigiani specializzati nella costruzione di attrezzi per le lavorazioni minerarie. Inoltre, chiunque avesse portato «alcuno candilo» alla «luminara di Sancta Chiara quando la lominara si fa» lo avrebbe dovuto offrire esclusivamente all’Opera di questa chiesa (I, 47). L’operario di tale istituto non avrebbe potuto «disponere né disfare li candeli grossi», né «spicchare», ovvero spegnere, «li decti candeli vecchie» finché non si fosse iniziato a fabbricare quelli nuovi (I, 63); mentre le vie e i chiassi lungo i quali si portavano i candelieri avrebbero dovuto essere sgombri da «tittarelli, bordoni et ballatori» (III, 23).93

  • 94 Ravani 2011, p. 72-73; Aretino 2014, p. 53. I doppieri erano grandi torce di cera.

39Sempre a Villa di Chiesa, presso la «sala magiore» del palazzo (palasso) del Capitano, la più alta carica pubblica cittadina, era previsto che rilucesse una lampana, la quale doveva rimanere accesa ogni notte a spese della comunità, nonché «ardere lo die et la nocte» nei giorni di solennità, a spese del sovrano d’Aragona. «Et debbiase dare per quella cagioni libbre due d’oglio et anco ceri due et uno doppieri» (I, 59).94 L’operario della chiesa di Santa Chiara era invece tenuto a far fare

due tortesse grosse di cera, li quali si debbiano portare per lo chierico quando andira inamse al prete per portare lo corpo del nostro signore Iesu Cristo al’infermi; li quali siano almeno di libbre XX […] et come li due fino compiute d’ardere, debbia l’altri al suprascripto servigio; et intendasi che li decti tortissi si portino di die et di nocte. Et questo faccia delli beni dell’opera (I, 37).

  • 95 Ravani 2011, p. 54.

40Allo stesso modo, tutte le lumenare che fossero state erette presso la chiesa di Santa Chiara o in quella di Santa Maria di Valverde sarebbero state «[…] dell’opera di quella ecclesia ove la lumenare si facesse» (I, 38).95

  • 96 Ravani 2011, p. 123.
  • 97 Finzi 1911, p. 144; Murgia 2016, p. 378.
  • 98 Wagner 1952; Pistarino 1960-61, p. 56-61. Sull’abitudine di accendere fuochi per la festa di san G (...)

41In ultimo, si stabiliva che «la sera di Sancto Iovanni di giugno si possano fare fuocchi in vie et piasse, com’è usato» (II, 48).96 Ai falò che si accendevano nella notte di san Giovanni Battista (24 giugno) con grandi cataste di legna o fasci di una particolare qualità di erbe sarebbe del resto legata la prevalente denominazione del mese di giugno in Sardegna: lámpadas/lámpatas, attestata, come altri vocaboli del lessico sardo dei secoli XIII-XIV, all’interno degli stessi ordinamenti normativi dell’isola: dalla Carta de logu d’Arborea (cap. 125: «dae .XV. de lampadas infini a dies bindichi de treulas », ovvero “dal 15 di giugno sino al 15 di luglio”) agli Statuti di Sassari (II, 17: «dave su primu die de lampatas [fina] ad mesu agustu», ovvero “dal primo giorno di giugno sino a metà agosto”), solo per citare alcuni esempi.97 Si trattava di una denominazione a sua volta connessa al sincretismo del lampadum dies (o lampades), festa rurale celebrata in età tardoantica nel giorno del solstizio, con illuminazioni legate al culto pagano di Cerere, al quale si sovrappose quello cristiano del Precursore. Queste consuetudini e tradizioni connesse ai riti che si compivano per l’inizio dell’estate e la maturazione delle messi dovettero influenzare fortemente l’immaginazione e le tradizioni popolari, sino a radicarsi nell’onomastica dei mesi in quanto esponenti del periodo cronologico in cui cadevano.98

S’abba: l’acqua

L’acqua utile. Impiego e disciplina in città e in campagna

  • 99 Bazama 1988, p. 17-21.
  • 100 Bonello Lai 1990; Saiu Deidda 1990, p. 230.

42Al-Idrisi e gli altri geografi arabi che hanno parlato della Sardegna a partire dal XII secolo hanno descritto l’isola come fertile ma sprovvista di un’equilibrata distribuzione delle acque: fin troppo abbondanti nei bassopiani marnosi e nelle pianure più prossime alle coste; scarse verso l’interno, specie durante la stagione secca.99 Per altro verso, già i romani conoscevano le proprietà di alcuni siti termali, a partire dalle antiche Forum Traiani (Fordongianus) e Aquae Neapolitanae (Sardara).100

  • 101 Cf. in proposito Incani Carta 1990.
  • 102 Ferrante 2000.
  • 103 Català i Roca – Gala i Fernandez 1995, p. 271; Zucca 1998a, p. 7; Napoli – Pompianu 2010, p. 11.
  • 104 Arquer 2007, p. 12; Galoppini 2004, p. 273. Per un confronto con altre aree costiere e interne ital (...)
  • 105 Arquer 2007, p. 22; Meloni 2012, p. 126-136; Piras 2012.
  • 106 Manca Dell’Arca 2005, p. 30.
  • 107 Cetti 2000, p. 65-67. Cf. le analoghe considerazioni di Arquer 2007, p. 10.

43La Sardegna era ed è tutt’oggi, al netto delle importanti bonifiche condotte fra Sette e Novecento,101 una terra ricca di paludi, soprattutto nel Cagliaritano (stagni di Molentargius e Santa Gilla),102 nell’Oristanese (laguna di Santa Giusta, stagni di Cabras e Sassu ai margini orientali del promontorio del Sinis),103 nella penisola di Stintino (stagni di Casaraccio, delle Saline e di Pilo) e lungo la fascia costiera della vicina Platamona.104 Le terre umide hanno profondamente condizionato le scelte insediative, favorendo forme di economia connessa alla pesca d’acqua dolce e – dove possibile – alla raccolta del sale, ma contribuendo anche all’insalubrità del clima e alla diffusione della malaria.105 Come osservava in pieno Settecento il noto giusdicente e agronomo sassarese Andrea Manca dell’Arca, gli acquitrini litoranei necessitavano, per essere coltivati, di drenaggi tramite canali e doccioni che lasciassero defluire «con arte» la fanghiglia in eccesso.106 D’altro canto, stando a quanto notava il gesuita e naturalista lombardo Francesco Cetti durante la seconda metà dello stesso secolo, le piogge sono sull’isola scarse e stagionali, specie nelle pianure interne spesso denominate ‘campi’. Tale condizione ha determinato la formazione di brevi fiumi a carattere torrentizio, per cui «ogni corrente si fa rivo nella state», ma improvvise piene possono provocare rapide e consistenti esondazioni, principalmente in autunno.107

  • 108 Cf. vari esempi in Artizzu E. 2019, p. 97-100.
  • 109 Tola 1861, doc. XL, p. 207 (6 marzo 1131).
  • 110 Virdis 2002, n. 162, p. 214.
  • 111 «Dilectantesi de funtanas et de abbas, bi aviat bonas funtanas hue su dictu Juigue bi andayat» (San (...)
  • 112 Castellaccio 1990, p. 95. Cf. anche Iorio 1993, p. 13, 15.

44Non è mai stato facile garantire sufficienti rifornimenti di acqua sorgiva, potabile o comunque di buona qualità. Per questo motivo le carte di donazione di giudici e aristocratici locali a favore degli enti religiosi non di rado precisavano che i beni fondiari concessi erano provvisti di adeguate risorse idriche; i diritti sulle quali risultavano autonomi rispetto a quelli prediali.108 Già la carta con cui nel 1131 Gonnario di Torres cedeva alla primaziale pisana due corti in Nurra e Romangia comprensive di saline e altri appannaggi rurali menzionava prerogative connesse agli «usibus […] de […] aquis»;109 mentre una complessa donazione di Barisone d’Arborea al monastero camaldolese di Bonarcado contemplava l’uso esclusivo di un canale di scolo per la costruzione di mulini e la possibilità di realizzare delle pescaie su più fiumi, acquisendo sopra i corsi d’acqua e su uno spazio pari a una gettata di verga (getadura de birga), da entrambi i lati dei medesimi, diritti assimilabili a quelli sui salti demaniali (saltu de regno).110 Appare, inoltre, curioso che una delle più antiche fonti cronistiche sarde, risalente con buona probabilità alla seconda metà del XIII secolo, narrante la storia dei giudici del Logudoro, ci parli del secondo monarca (Mariano I, 1073-82, figlio del leggendario Andrea Tanca) dedicando ampio spazio ad una sua infermità chiaramente riconducibile all’idropisia, e riferendo di un uomo che apprezzava il buon vino ma anche le acque salse e fresche, le quali voleva che sgorgassero presso i luoghi di sua residenza, specialmente per combattere la calura estiva.111 Risulta, infine, di grande interesse e suggestione il fatto che nella documentazione cagliaritana del secolo XIV si arrivasse a prevedere il pagamento simbolico di alcuni canoni ricognitivi per proprietà locate in enfiteusi tramite la cessione di una tazza di acqua, evocante la sacralità del rito offertorio.112

  • 113 Fournier – Lavaud 2012.
  • 114 Virdis 2002, n. 195, p. 244; Fois 1990b, p. 122-130.
  • 115 Artizzu 1992, p. 73-74; Cadinu 2015, p. 55-92.
  • 116 Finzi 1911, p. 89-90; nella versione latina, p. 236-237.
  • 117 Cau 2000, p. 256.
  • 118 Farae 1992, p. 166, 168. Cf. in proposito anche Arquer 2007, p. 22; Cau 1990; Turtas 1990.

45Gli usi comuni delle superfici irrigue comportavano l’esigenza di una distribuzione controllata del principale elemento fertilizzante un po’ ovunque sul territorio.113 La normativa statutaria isolana, tuttavia, richiamava l’impiego e l’afflusso della risorsa soprattutto nei contesti cittadini o negli immediati suburbi. Sono principalmente gli ordinamenti sassaresi che aprono squarci interessanti in materia. Del resto, la maggior parte delle più antiche testimonianze documentarie relative all’esistenza di macchine idrauliche riguarda il Logudoro e, in seconda istanza, l’Arborea, con fonti che risalgono al XII secolo.114 Lo statuto di Sassari disciplina l’impiego delle acque nel vasto distretto rurale soggetto al controllo politico della città, con un’attenzione privilegiata per il sistema di canalizzazione, gli impianti molitori e l’irrigazione.115 Si segnala, in special modo, il capitolo De non impaçare sa abba dessos molinos (I, 100),116 il quale regolamentava i rapporti tra mugnai e ortolani nelle valli contermini al nucleo urbano. Queste si caratterizzavano, all’epoca, per un ricco patrimonio irriguo che sul finire del secolo XVI i consiglieri della comunità esaltavano in un memoriale ricordando come vi si contassero «mil fuentes de aguas muy sanas»;117 e che, durante gli stessi anni, l’erudito Giovanni Francesco Fara, nella sua Chorographia della Sardegna, lodava richiamando le «quadringenti perennes […] fontes, dulces et salubres» che irroravano le campagne, facevano crescere «hortensia et nemorosa viridaria malorum aureorum, citrorum, limonum et aliorum omnium fructuum [e permettevano di far funzionare] pluresque frumentariae molae».118

  • 119 Cau 1995. Per le prerogative di prelievo straordinario concesse ai religiosi in alcuni statuti di a (...)
  • 120 Finzi 1911, p. 89. Cf. Filia 1938, p. 117; Mor 1965, p. 127-128; Cau 2019, p. 463-465, 474, 476; Ca (...)
  • 121 Cf. in proposito Breda 2005, p. 9.

46I mugnai sassaresi avevano il diritto di usufruire dell’acqua corrente per tutta la settimana, ad eccezione dell’intervallo di tempo compreso tra l’alba del sabato e quella del lunedì, quando agli ortolani era consentita la deviazione di canali e condutture per irrigare la terra. Sovrintendevano alle turnazioni i cosiddetti «partidores de abba» (compartitores aquae). Questi erano tre funzionari eletti fra gli ortolani in rappresentanza di ciascuna delle sezioni (De Levante, De Mesu, De Ponente) in cui era suddivisa la valle di Gurusele (oggi Rosello) posta sul limitare del palinsesto abitativo. Si trattava di pubblici ufficiali che configuravano una vera e propria rappresentanza di categoria. Essi regolavano, tramite paratie, i flussi dell’acqua tratta da canali e fonti dirigendola verso gli utenti, e intervenivano come arbitri nelle frequenti controversie che opponevano i proprietari degli orti a quelli dei mulini. La loro funzione era delicata e fondamentale, soprattutto per i coltivatori, che durante la stagione estiva necessitavano di molta acqua inevitabilmente sottratta a chi la impiegava come forza motrice. Tuttavia i tre incaricati dovevano garantire un sufficiente approvvigionamento idrico anche ai conciatori e, in generale, ai cittadini, tenendo conto di alcuni privilegi riservati agli enti ecclesiastici.119 Il dettaglio col quale il codice sassarese descrive i compiti di tali figure, che giuravano di svolgere correttamente il loro compito nelle mani del podestà,120 conferma un assunto interessante avanzato in sede antropologica, per cui nelle società preindustriali (ma, da vari punti di vista, anche in quelle contemporanee) non esiste l’assoluta mancanza di acqua, ma sorgono conflitti di interesse e strategie di potere le quali determinano (oppure evitano) la scarsità locale della medesima.121

  • 122 «Et fina a tantu qui aen aver abbatu tottu sos ortos de ponente, non pothat torrare ad abbare sos o (...)
  • 123 Cf. anche Artizzu 1989, p. 46-47.
  • 124 L’uso del verbo ‘girare’ (girai) nel senso di deviare richiama il nome dell’ufficiale aragonese inc (...)
  • 125 Costa 1919, p. 45-48; Fiorentini 2003, p. 131, 136-145.

47Quanto complesso fosse gestire la distribuzione, descritta per la più ampia e ricca valle di Gurusele, ma da estendere a tutti gli altri bacini del territorio sassarese, lo dimostra la spiegazione che l’articolo statutario forniva circa la tripartizione delle competenze attribuite ai partidores. Essa, infatti, ricalcava la divisione in tre settori degli orti situati nella suddetta fascia di territorio. Ogni settore riceveva l’acqua in modo alternato e progressivo, seguendo in senso inverso il percorso del sole.122 Le disposizioni lasciano intendere che il sistema di distribuzione funzionasse per mezzo di impianti di sollevamento e tramite canalette e chiuse, nelle quali l’acqua scorreva facendo sì che i terreni esposti più a lungo al calore del giorno (quelli situati nel settore orientale) fossero gli ultimi ad essere adacquati, trattenendo più a lungo la necessaria umidità.123 Si stabiliva, inoltre, che l’acqua concessa tra l’alba del sabato e l’alba del lunedì potesse essere impiegata solo per gli orti e non anche per le policolture connesse a vigne o canneti, configurando questa forma di irrigazione come uno spreco di materia prima. Coloro che avessero impiantato un orto in una vigna avrebbero dovuto innaffiarlo trasportandovi l’acqua con recipienti (ad istergiu), e non deviando il rivo (non giret su rivu).124 Queste norme volte a disciplinare l’accesso all’acqua a seconda dei giorni e dei vari periodi dell’anno, nonché delle singole ore, affondava le radici nel diritto romano, che prevedeva la possibilità di determinare una programmazione temporale dei prelievi derivata chiaramente dalle pratiche agricole dell’Italia antica.125

  • 126 Andreolli 2008, p. 429.
  • 127 Lauretano 2001, p. 144; El Faiz 2005, p. 273-274; Campopiano – Menant 2015, p. 301-307; Furió 2015; (...)
  • 128 Frati 1869, 1, I, p. 159-175, 208; Sandri 1959, 1, IV, 173, p. 633-635.
  • 129 Riccetti 1992, p. 146.
  • 130 Egidi 2005, p. 98-99. Cf. in proposito anche Magnusson – Squatriti 2000, p. 235-236. Per la discipl (...)

48Non è facile discernere quanto le figure dei partidores, eredi dei distributori dell’acqua altomedievali,126 affondassero nell’humus della consuetudine locale o derivassero dal confronto con gli ordinamenti italici, iberici ed anche maghrebbini.127 È certo, in ogni caso, che molti statuti continentali prevedevano ufficiali incaricati di compiere analoghe operazioni. Solo per fare alcuni esempi, la legge bolognese del 1253 menzionava dei «notarii aquarum et yscariorum» e prevedeva il giuramento di un «praepositus stratis et aquis», che si impegnava in prima persona a garantire il costante afflusso di acqua in città. Lo statuto veronese del 1276 stabiliva che l’acqua del Fiumicello de Monte aureo (Montorio) fosse condotta fino al Campomarcio, ossia in un’area prossima al cuore del tessuto urbano, e che il sistema di tubazioni volto a portare il rifornimento fosse costruito e gestito da «unus bonus magister solus».128 Ma possiamo richiamare anche i magistrati che a Orvieto consentivano l’irrigazione degli orti solo quando i mulini non erano in funzione;129 e infine i quattro boni homines che, come stabilito negli statuti di Viterbo del 1251-52, sovrintendevano rigidamente alla distribuzione dell’acqua agli orticoltori dalla nona ora del venerdì alla terza del lunedì, lasciando che durante il resto della settimana l’afflusso andasse a far muovere le pale dei mulini; e che le riforme statutarie del 1358 stabilirono dovessero essere eletti tra le file degli ortolani.130

  • 131 Artizzu 1989, p. 45.
  • 132 Fois 1983, p. 54, 67-68.

49Indici di pratiche agrarie regolamentate da secoli in forma non scritta sembrano emergere dagli Statuti di Castelgenovese. Questi, infatti, lasciano intendere come fra proprietari di terreni coltivati e lavoratori riconducibili alla definizione di braccianti (juargiu, l’antico jugarius), esistessero accordi volti al corretto impiego delle risorse idriche, per cui il colono che avesse condotto bestie da soma sui campi del padrone avrebbe dovuto anche «carrare abba assu campu», ossia portare su un carro recipienti pieni d’acqua da impiegare sui fondi stessi per abbeverare gli animali, onde evitare di intaccare le riserve idriche del suolo (cap. 162).131 Sempre riguardo al bestiame, il Codice rurale di Mariano IV d’Arborea imponeva che le greggi di capre dovessero stare lontane dagli abitati e dai campi circostanti, a tutela dei coltivi. In estate, però, era possibile condurle ad abbeverarsi, a patto che fossero subito riportate sui monti (cap. 155).132 Intorno all’acqua e al suo uso si cercava, dunque, di mantenere un difficile equilibrio fra le esigenze dei coltivatori e quelle degli allevatori.

  • 133 Ravani 2011, p. 14-15. Cf. anche Aretino 2014, p. 57.

50A Iglesias la giurisdizione delle magistrature civiche si estendeva «[…] dela dicta terra di Villa di Chiesa, e in dele suoi pendige e confine, e Cannadonica», ovvero l’odierno Rio di Canonica, «et in dell’altre aque e luochi u’ si lava vena o menuto per quelli della dicta Villa di Chiesa e delli homini d’argientiera, o’ si cava o fa altro lavoro d’argintiera […]» (I, 3).133 Tutti gli abitanti dell’argintiera, inoltre, avrebbero potuto

  • 134 Ravani 2011, p. 227.

lavorare et benificari tucte et singule montagne, boschi, valle et aque, li quali hora sono et sono state anticamente di Villa di Chiesa, et di Domusnova, Ghiandili, Sigulis, Antasa, Bareca, et Baratuli, et Bagniargia, et alcuno di loro (IV, 8).134

  • 135 Cf. in proposito anche le dettagliate confinazioni presenti in un atto duecentesco di Bonarcado (Vi (...)
  • 136 Ravani 2011, p. 151.

51Fiumi e torrenti assumevano, dunque, il valore di delimitazioni e punti di riferimento per la giurisdizione territoriale.135 Infatti le norme del codice relative ai macellai disponevano che «tucto lo bestiame che passa dal flume di Baratoli in qua non si possa partire si no paga lo diritto ordinato» (III, 14).136

  • 137 Bocchi 1995, p. 94.
  • 138 Breve Pisani 1870, IV, 23, 26, p. 411, 413. Per altri esempi Cf. Magnusson – Squatriti 2000, p. 246 (...)
  • 139 Si pensi, solo per fare alcuni esempi, ai grandi ponti-acquedotti di Spoleto e Sulmona, o alle font (...)

52Sempre a Villa di Chiesa sono attestate diverse fontane, segni marcatamente identificativi del tessuto urbano volti a supportare le incombenze della sfera agricola e della quotidianità domestica legata all’approvvigionamento familiare. Le principali erano quelle di Corradino e di Bagno (II, 68; III, 29). Presso la «Piassa Vecchia», di controversa ubicazione, si trovava un’altra struttura, che doveva essere fatta «remondare et nectare» una volta l’anno durante l’estate a spese del sovrano, affinché l’acqua che vi giungeva dalla conduttura detta di Bangiargia fosse disponibile per i cittadini «necta, sensa alcuna lordura» (I, 74).137 Solo a titolo di confronto, vediamo che il Breve pisano del 1313 prevedeva importanti lavori per la costruzione di un acquedotto al servizio della comunità di Livorno e di un manufatto analogo destinato ad alimentare il nuovo balneum nel quartiere pisano di Kinzica.138 Il codice sulcitano sembra condividere una tendenza riscontrabile soprattutto negli statuti dell’Italia centrale, volta a monumentalizzare le fontane cittadine e le altre infrastrutture deputate all’approvvigionamento idrico. Infatti, la minore disponibilità di acqua rispetto al Nord Italia faceva sì che le opere pubbliche predisposte al fine di favorire l’afflusso e la disponibilità della risorsa nelle regioni a sud dell’Appennino tosco-emiliano e tosco-romagnolo si configurassero come interventi rilevanti per i bilanci comunitari, e quindi fossero strumenti di rappresentanza politica gestiti dai ceti dirigenti locali, che non mancavano di sottolineare, tramite strutture architettoniche di particolare rilievo portatrici di riferimenti al sistema semantico di una ben tangibile glorificazione municipale, il loro costante impegno in favore del bene comune.139

  • 140 La violazione di questa tassativa alternanza era punita con la morte. Cf. Finzi 1911, p. 128.

53Del resto, sulla scia della tradizione classica, l’acqua continuava a contrassegnare alcuni spazi importanti della socialità. Le persone, infatti, si incontravano alle fonti, ma anche nel bagno pubblico di cui alcune città, come Sassari, erano dotate; bagno al quale per ragioni morali l’accesso era rigidamente disciplinato e consentito alle donne durante i primi tre giorni della settimana e agli uomini dal giovedì alla domenica (I, 160).140

  • 141 Ravani 2011, p. 126-127. Cf. anche Artizzu 1989, p. 49-50.
  • 142 Besta 1899, p. 324. Queste disposizioni vennero in certa misura ereditate dalla normativa sabauda e (...)

54Coloro che avessero posseduto terreni a ridosso del «conducto del’acqua di Bangiargia che viene in Villa di Chiesa» e presso «lo conducto dell’abeveratoio delli cavalli della Villa» non avrebbero potuto piantarvi «arbore né vite sopra, né de sotto, né d’alcuno lato al decto conducto, per spacio di palmi XII di canna» (circa 3 metri); e nel caso che ve ne fossero, avrebbero dovuto estirparli (II, 53).141 Il libero accesso alle fontane pubbliche era garantito anche dal codice di Castelgenovese, che proibiva di alterare il percorso delle vie recanti alle fonti stesse, a pena di 100 soldi (cap. 205).142

  • 143 Ravani 2011, p. 212-213.

55A Iglesias la siccità poteva prosciugare le fonti («come molte volte aviene»). In tal caso, in deroga alle separazioni dei coltivi, gli abitanti avrebbero potuto attingere acqua dalle «fontane et fossi li quali sono in Villa, in vigne, orti, o altre terre in delle confine dela decta Villa», senza corrispondere alcun pedaggio. Chi si fosse opposto sarebbe stato soggetto ad un’ammenda di 20 soldi. D’altro canto, sarebbe stato l’ortolano a indicare la via per l’acqua, e nessuno avrebbe potuto mutarla, pena una multa analoga. L’ortolano avrebbe avuto, inoltre, facoltà di richiedere «denaio uno delle due some che di quello orto si tragessino per alcuno molentaio che la rivendesse» (III, 88).143

L’acqua e le attività minerarie

  • 144 Sanna 2014, p. 46, 48, 50.
  • 145 Dallai 2014, p. 75.

56Nel libro IV del Breve di Villa di Chiesa, riguardante l’attività mineraria, si disponeva che all’ingresso (bocca) delle fosse di scavo venisse impiantato un manubrio in ferro (curba) atto a far girare un verricello per l’estrazione dei materiali, nonché per drenare fuori le acque dai pozzi (sciomfare) (IV, 25, 28). Il liquame veniva tirato su, al pari del minerale, anche tramite bolghe, cioè sacchi di pelle portati da operai detti bulgaioli.144 A titolo comparativo, anche gli ordinamenti minerari di Massa Marittima obbligavano l’estrazione dell’acqua dalle gallerie di scavo.145

  • 146 Nel piazzale antistante a una galleria della miniera di San Giovanni si ritrova una marmitta carsic (...)

57I lavoranti impiegati nella cernita del minerale a bocca di miniera, ossia i fancelli di truogora, erano invece forniti di diversi contenitori per riporvi le differenti tipologie di materiale estratto. Questo, in mancanza d’acqua presso le bocche (IV, 81),146 sarebbe stato soggetto all’operazione di lavatura, ovvero di separazione dell’inerte sterile di scarto, in appositi spiazzi («piasse da lavare vena») posti lungo i corsi d’acqua, che era lecito scavare e deviare purché non si intralciassero le vie carrabili e le superfici vicine, fatta eccezione per la protetta zona del Monte di Malva (l’attuale Monte Narba) (III, 59; IV, 109). Tali aree riservate al trattamento del minerale non potevano essere setacciate (lavate) da operatori non addetti e non autorizzati. In particolare, «per lo megliore stato et per molti cessamenti di mali che si commicteno in dell’argintiera, di vene et di furti di vene che si fanno», si ordinava che

  • 147 Ravani 2011, p. 210-211.

tucti li cursi dil’aque, là u’ vena o menuto si llava in dell’argentiera di Villa di Chiesa sotto a tucti li piasse delle fosse, non si debbiano lavare né fare lavare per alcuno modo per alcuna persona, né per lo signore re di Ragona (III, 86).147

  • 148 Ravani 2011, p. 273.
  • 149 Ravani 2011, p. 291-292.

58Si stabiliva, inoltre, che sarebbe stato lecito risciacquare «vena, o minuto, o gittaticio, o albace, et tucto altro lavoro d’argentiera» presso «tucta l’acqua di Cannadonica» (IV, 81).148 Circa la regolamentazione del regime idrico, in caso di lite per la derivazione delle acque tra gli ortolani e coloro che pulivano il minerale, il giudice della corte avrebbe dovuto nominare due «buoni homini» imparziali col compito di «partiri l’acqua per lo verso come loro parrà che si convegna, et dare a cciaschuno la sua parte» (IV, 108); ma veniva fatto divieto di lavare il materiale «in alcuna piassa di lavare, così in Cannadonica come in dell’altre acque d’argentiera, contra la volontà e licencia di colui overo di coloro di cui fusse la piassa» (IV, 110).149

59L’attività di lavatura poteva causare problemi di approvvigionamento idrico durante i periodi di siccità, determinando scarsità di acqua da utilizzare per estinguere gli incendi scoppiati in prossimità dell’abitato. Va, infatti, interpretata in tal senso la rubrica per cui:

  • 150 Ravani 2011, p. 293.

Ordiniamo per cessare molta infirmità, e rischio di fuocho, che nulla persona possa lavare né debbia fare lavare alcuno monte o vena, overo faccia fare, entro di Villa di Chiesa, né intorno dela suprascripta Villa dal’abeveratoio in qua, cioè in verso la Villa; né alla Porta di Castello dal molino di Nino Laggio che fue di Ricciardo lo Corso in qua, cioè in verso la Villa; et per la Porta maestra dila vigna di Guantino Bolla in qua verso Villa di Chiesa (IV, 112).150

  • 151 Ravani 2011, p. 273. Cf. anche Artizzu 1989, p. 50.

60L’impiego dell’acqua si intrecciava con quello del fuoco anche nel funzionamento dei forni a mantice per la fusione e la colatura dell’argento, essendo questi azionati grazie alla corrente prodotta dai vicini torrenti. In particolare, un guelco che si occupava delle suddette operazioni poteva adoperare tutta l’acqua che fosse necessaria, nonostante l’eventuale presenza di orti o vigne in prossimità, «con ciò sia cosa che grandissimo dapno è all’argentiera di Siggerro quando alcuno forno non può colare per deffecto d’acqua» (IV, 82).151 Si tratta di una disposizione interessante perché evidenzia come la forza motrice destinata all’attività mineraria dovesse essere sempre garantita, anche a scapito dell’irrigazione.

Altre forme di impiego

  • 152 Ravani 2011, p. 155-156; Aretino 2014, p. 56.
  • 153 Finzi 1911, p. 200.
  • 154 Besta 1899, p. 326; De Santis 2007, p. 326.
  • 155 Pinna 1929, p. 124-125, 208-209, 256-257.

61Tra le professioni legate all’utilizzo dell’acqua spicca certamente quella delle lavandaie che trattavano «i panni a pregio», ovvero abiti e biancheria da letto, a pagamento. Secondo il Breve di Villa di Chiesa esse dovevano fornire dei garanti («pagatori») e giurare davanti a un notaio della corte di ben custodire i tessuti loro affidati e di restituirli entro quattro giorni, «salvo iusto inpedimento di tempo», senza tenerli indosso, né nel proprio letto. Le lavandaie avrebbero dovuto lavare i panni presso la «Cannadonica», ovvero l’odierno Rio di Canonica, in una zona individuata come «dal forno che fue di Vanni di Riccardo in su». In caso di perdita o danneggiamento di qualche capo, la lavandaia e il garante avrebbero dovuto risarcire il danno. Qualora la donna non fosse in grado di rifondere il cliente, sarebbe rimasta in carcere sino alla riparazione del guasto (III, 20).152 Disposizioni analoghe venivano contemplate dagli Statuti di Sassari (III, 38).153 Il codice di Castelgenovese consentiva alle lavandaie di raccogliere la legna secca presso la contrada di Basalorgia «pro faguer sa bugada et pro lavare lana» (cap. 215).154 In analogia col Breve iglesiente, le Ordinazioni dei consiglieri di Cagliari, oltre ad imporre a queste lavoratrici la presentazione di garanzie (I, 59), vietavano loro di mondare i panni o altri oggetti e di «metre [alcuna] sutzura» presso gli abbeveratoi della città e dei sobborghi (II, 145; II, 215).155

  • 156 Salem Elsheikh 2002, 1, I, 235, p. 202; Salvestrini, in stampa (c).

62Nel Breve di Villa di Chiesa è attestato, da parte dei pescivendoli, l’utilizzo di una vasca d’acqua ove venivano tenuti gli animali vivi (pischera) (II, 72). I molentari, invece, oltre al minerale estratto nelle miniere, trasportavano anche l’acqua, che dovevano vendere in strada a chi l’avesse richiesta al prezzo di «barrile due d’acqua a denaio I», a meno che non fosse già stata comprata da altra persona. Questa attività di acquaiolo era alquanto diffusa nell’area mediterranea medievale e la troviamo disciplinata in molti statuti del continente.156 Essa traeva origine dalla difficoltà di reperire acqua pulita, che tali trasportatori spesso attingevano alle sorgenti d’altura e situate nei boschi. In ogni caso gli statuti di Villa di Chiesa testimoniano anche un commercio di acqua proveniente dalle fonti cittadine. In questo caso, però, il prezzo doveva essere concordato coi rappresentanti del Comune. Si prescriveva che i barili usati dai molentari fossero «buoni et sufficienti», della capacità di «meçi quarti XII» o comunque convenevole, sigillati «del suggello reale del fuoco in ciaschuno tempagno del barrile». Inoltre,

  • 157 Ravani 2011, p. 156.

quando li mulentari non ne vendesseno né usasseno vendere dell’acqua delle fontane di Villa, et lo consiglio debbia mettere quello pregio che parrà a lloro della soma dell’acqua, una volta e pió volte, segondo la condiccione del facto (III, 21).157

  • 158 Ma essendo i pozzi, specie i più vetusti, erogatori di acqua in larga misura salmastra, solo le cis (...)
  • 159 Pinna 1929, p. 36-37, 208-209. Su questo ufficiale e i suoi compiti connessi all’approvvigionamento (...)

63Disposizioni simili si ritrovano nelle Ordinazioni dei Consiglieri di Cagliari risalenti alla prima metà del XIV secolo. Tale testo disponeva che chiunque possedesse delle fonti nel Castello o nei sobborghi (ossia pozzi e cisterne d’acqua piovana, che costituivano gli unici strumenti per l’approvvigionamento idrico della città),158 dovesse vendere l’acqua agli asinai per un prezzo massimo di 4 denari a somaro da aprile a settembre, e di 2 denari da ottobre in avanti. Gli asinai avrebbero potuto far pagare una soma d’acqua (12 quartare) al prezzo massimo di 2 denari, sotto una penale di 3 soldi (I, 64). Le Ordinazioni della seconda metà del Trecento imponevano il commercio dell’acqua in barili da 6 quartare, sotto una penale di 10 soldi, e ad un prezzo compreso fra 2 e 3 denari per ogni soma, a giudizio dell’ufficiale pubblico denominato mostaçaff (II, 146).159

  • 160 Meloni 2002, p. 77; Soddu – Campus – Floris 2017, p. 729-730.
  • 161 Zucca 1998b, p. 45.
  • 162 ASPi, Opera della Primaziale, 16, c. 76v. Cf. Artizzu 1961, p. 77; Artizzu 1974, p. 108. Cf. anche (...)

64Un ultimo punto merita attenzione. Il breve corso e la natura torrentizia dei fiumi sardi certamente hanno sfavorito la navigazione sulle acque interne, se non forse per brevi tratti estuali, come si è ipotizzato in rapporto al Coghinas e come la documentazione lascia intendere più chiaramente in merito agli ultimi sei chilometri del corso del Temo e per il Tirso in prossimità di Oristano.160 Riguardo a quest’ultimo, alcuni documenti pisani datati dal 1317 al 1353 menzionano l’esistenza di tre porti fluviali situati tra il ponte romano (Ponti Mannu) su cui passava la via a Tibulas Sulcis proveniente da Cornus e Tharros – la quale oltre il fiume si congiungeva alla a Caralibus Turrem per raggiungere Othoca161 e la foce del corso d’acqua nel golfo di Oristano. Sappiamo, infine, da un inventario generale dei beni posseduti dall’Opera di Santa Maria di Pisa del 1339, redatto dall’operarius Bonagiunta Accatti, che lungo il Tirso si praticava la fluitazione, quasi certamente libera, del legname («ad flumen magnum […] et caput ad viam maiorem publicam ubi calantur lignamina ab aqua»).162 Di tali attività, in ogni caso, non si trova traccia nella documentazione normativa superstite.

La purezza dell’acqua

  • 163 Interiora, zampe e frattaglie di un animale macellato. Cf. Ravani 2011, p. 87, 139; Aretino 2014, p (...)
  • 164 Ravani 2011, p. 119.

65Presso le fontane cittadine di Villa di Chiesa e dei borghi non era consentito far abbeverare gli animali e lavare i panni, così come «cuocere alcuno interamene, ciampe, né brutrace» (II, 77).163 Il Breve proibiva anche di «gittare bestia morta […] né sossura all’abiviratoio» (II, 43); al quale, inoltre, non si sarebbe potuto far dissetare cavalli affetti da malattie potenzialmente contagiose (capomorbi o con «male di vermi», II, 76).164

  • 165 Leguay 2002, p. 147-172; Verdon 2005, p. 11-21; Sorcinelli 1999, p. 127-131.

66Quella relativa alla purezza dell’acqua era una raccomandazione comune a gran parte della legislazione statutaria dell’epoca. Essa derivava dalla consapevolezza di poter attingere raramente ad una bevanda buona e non contaminata, ossia – come era convinzione diffusa sulla scia delle concezioni classiche riassunte da Plinio in Vecchio – priva di sapore e odore; e questo specialmente negli ambienti urbani, ove la prossimità dei residenti determinava pericolose commistioni fra pozzi di rifornimento ed eiezioni di risulta.165

  • 166 Pinna 1929, p. 124-125.
  • 167 Pinna 1929, p. 126-127. Cf. in proposito anche Artizzu 1992, p. 74; Bocchi 1995, p. 82.
  • 168 Pinna 1929, p. 34-35. Cf. Breve Pisani 1870, III, 46, p. 332.
  • 169 Bambi – Salvestrini – Tanzini 2023, Statuto del Podestà, IV, <LXIIII>, p. 559.

67Andavano in questa direzione le norme che disciplinavano il trattamento dei liquami di scarico. Stando alle Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari, era fatto divieto di versare acque, specie se reflue, dalle finestre e lungo i canali (II, 62).166 Non era, poi, ammesso costruire latrine tra le case e le mura pubbliche o addirittura nelle piazze, consentendo solo a chi già le aveva realizzate da non meno di vent’anni di sostituirle con canali e pozzi coperti a loro spese («fossa cuberta en la qual caygua la sutzura», II, 63, 64, 65).167 Le Ordinazioni vietavano, più in generale, di scaricare acque pulite o sporche per le strade e nelle piazze (I, 59).168 Interessante risulta il confronto con gli statuti in volgare della Repubblica fiorentina del 1355-56, i quali imponevano «Che coloro che abitano presso ad Arno facciano uscire delle loro case il fracidume et puzura sotterra».169

  • 170 Inteso come ‘condotto per il deflusso delle acque’, un hapax nel corpus del TLIO – Tesoro della lin (...)
  • 171 Ravani 2011, p. 139-140.

Anche il Breve iglesiente non permetteva diavere alcuno conducto né tenere canale in ballatoio, unde esca alcuna acqua d’acquatoio170 o di casa, la quale vegnia in vie, burghe o chiasso puplico adosso del suo vicino (II, 78);171

  • 172 Ravani 2011, p. 140. Cf. anche Bocchi 1995, p. 91-92.
  • 173 Besta 1899, p. 313; Finzi 1911, p. 73-74.
  • 174 Ravani 2011, p. 134, 192. Cf. anche Artizzu 1989, p. 50-51; Bocchi 1995, p. 91-92.
  • 175 Finzi 1911, p. 58-59. Cf. anche Bocchi 1995, p. 103-105.
  • 176 Besta 1899, p. 326-327; Artizzu 1989, p. 44-45; Bocchi 1995, p. 106-107; Galoppini 2004, p. 271; De (...)

68ma precisava che era possibile «gittare acqua [o] fastidio» dopo il terzo suono della campana serale, dicendo tre volte: «Cansa!» (II, 79).172 Disposizioni affini erano presenti nel codice di Sassari (I, 70) e in quello di Castelgenovese (cap. 155).173 A Villa di Chiesa si vietava l’impiego dell’«acqua che viene in dele fontane» per l’attività di conceria, proibita nell’abitato e nei borghi (II, 66).174 Similmente, gli Statuti di Sassari imponevano ai conciatori di gettare l’acqua da loro utilizzata fuori dall’abitato, dalla valle di Rosello e dal villaggio di Enene, avendo cura che questi liquidi sporchi fuoriuscissero in prossimità delle mura, dei ponti e delle strade principali della città, nel chiaro intento di salvaguardarne la pulizia e il decoro (I, 43).175 Gli Statuti di Castelgenovese stabilivano che le lavandaie, gli addetti alla macerazione del lino e i conciatori delle pelli dovessero prelevare l’acqua presso la foce del rio Frigianu, evitando altri punti più a monte meticolosamente identificati (dal guado e dalla vigna di Arzocco de Serra e Jacominello Ferrari in su), cosicché la sezione destinata ad irrigare i vigneti e le altre colture rimanesse pulita (cap. 216, 218, 219). Tale disposizione evidenzia come l’attenzione riservata alla pulizia dell’acqua dolce non investisse quella del mare, a dimostrazione dell’approccio fortemente utilitaristico con cui si guardava in queste fonti alla ‘tutela’ dell’ambiente.176

  • 177 Crouzet-Pavan – Maire Vigueur 1994.
  • 178 Clementi 1977, rub. 269, p. 182; De Vio 1706, p. 101; Salvestrini 1994, XXXV<XXXVI>, p. 159. Cf. Nada Patr</XXXVI> (...)
  • 179 Come viene fatto in Geltner 2019 o in Coomans 2019. Ma per una diversa lettura cf. Zupko – Laures 1 (...)
  • 180 Geltner 2019, p. 195 (nota 129).
  • 181 In merito alle fonti statutarie e documentarie dell’Italia comunale scrive Geltner: «health-related (...)
  • 182 Morrison 2008, p. 7-8; Bayless 2012; Smith 2018, p. 14-17; Geltner 2019, p. 43-44.

69Quelle menzionate erano norme assai diffuse nella legislazione comunale del periodo.177 Cito, a titolo di esempio, gli statuti dell’Aquila del 1315, dai quali era interdetto lo scarico nei canali e per le strade della molza (acqua di concia) che «Civitatem deturpat»; oppure la normativa regia imposta a Palermo da Federico III nel 1330 per interdire a chi trattava i pellami di «gitare mortilla in lo fiumi de la conciria»; e infine lo statuto del Comune toscano di San Miniato al Tedesco (1337), che puniva aspramente chiunque riversasse in strada «multiccium, pelles seu choria bestiarum».178 Per quanto si tratti di disposizioni ricorrenti, i codici non aggiungono mai ai divieti o agli obblighi la relativa motivazione; e difficilmente possiamo attribuire a queste norme un intento di tutela ‘igienico-sanitaria’.179 La definizione più ricorrente è quella di acqua inquinata da turpia, ossia liquami maleodoranti, che certamente apparivano insalubri,180 ma la cui rimozione riguardava generiche istanze di munditia, decoro degli ambienti urbani più rappresentativi e salvaguardia dei beni pubblici o privati, non sempre direttamente riconducili (o comunque non solo e non sappiamo con quale consapevolezza) alla difesa da possibili malattie trasmesse dalle acque inquinate.181 La citata norma che imponeva la canalizzazione degli scarichi nel Castello di Cagliari prevedeva solo che si portassero le acque reflue fuori dalle piazze e dagli spazi antistanti la cerchia muraria difensiva, lasciando che venissero scaricate in aree vicine prive di significati simbolici o di valenze strategico-militari. La putredo spesso citata nei testi indicava sostanze corrotte senza dubbio polisemiche, che associavano la sporcizia fisica a quella morale e la corruzione dell’ambiente all’‘offesa’ verso i vicini e gli altri membri della collettività.182

  • 183 Bonazzi 1990, n. 438, p. 108; Fois 1983, p. 43-44. Cf. anche Seche 2017, p. 888-889; Soddu – Strinn (...)
  • 184 Sini 1997, p. 23-31.
  • 185 Ma per una relativizzazione del ruolo svolto in quest’opera dai religiosi cf. De Santis 2001.
  • 186 Piatti – Vidili 2014.
  • 187 Cherchi Paba 1979, p. 187, 211, 217-218; Fois 1983, p. 46-47; Soddu 2009, p. 40.
  • 188 Mor 1938b, p. 36-37.
  • 189 Tola 1861, doc. XCIII, p. 762 (sec. XIV). Cf. Cherchi Paba 1979, p. 200-201. Sulle località menzion (...)

70La Carta de logu d’Arborea prestava particolare attenzione alla qualità dell’acqua. Ciò derivava in certa misura dal fatto che il testo, e in particolare il Codice rurale che del medesimo era fondamento, avevano presumibilmente recepito elementi della cultura agronomica bizantina e, più di recente, italica, come ad esempio il celebre Ruralium Commodorum opus composto fra Due e Trecento dal bolognese Pier de’ Crescenzi, un autore che nelle sue numerose peregrinazioni forse raggiunse anche la Sardegna, se il donnu Petru de Cressente citato fra i testimoni, in parte peninsulari, di una scheda del Condaghe di San Pietro di Silki può ragionevolmente identificarsi con tale trattatista.183 Occorre poi considerare che la legge arborense fu tra le più tarde composte sull’isola, e che per questo poté avvalersi dell’esempio fornito da codificazioni precedenti, sia locali che continentali.184 Inoltre essa si confrontava con un ambiente rurale in profonda evoluzione. Infatti nel corso del XIV secolo molte antiche fondazioni monastiche (cassinesi, camaldolesi, vallombrosane, cistercensi e vittorine) che avevano contribuito a valorizzare l’economia agraria e silvo-pastorale185 si erano andate spopolando, colpite dalla peste e dal clima di instabilità politica causato dalla lenta conquista aragonese.186 I regolari e una parte dei loro coloni avevano abbandonato o trascurato le campagne, precedentemente inquadrate in più efficienti schemi produttivi.187 Non è escluso che Mariano IV abbia ritenuto urgente introdurre una legislazione che favorisse la buona gestione dell’ambiente rurale e delle acque.188 Quanto egli stimasse importante l’approvvigionamento idrico delle aziende rurali lo dimostra il fatto che intorno al 1336, ancor prima di assurgere al trono giudicale, allorché rifondò l’abitato di Burgos presso il castello del Goceano, di cui era signore, concesse ai coloni la franchigia di usare liberamente l’acqua dei fiumi ivi presenti («abas et cursos dabas»).189

  • 190 Cf. quanto osserva Montanari 1999, p. 48.
  • 191 Galoppini 2004, p. 273.

71Gli ordinamenti normativi menzionano la pesca, che viene disciplinata come attività di terra svolta sulle acque interne, assimilabile alle altre forme di sfruttamento delle risorse fondiarie,190 senza alcun riferimento alla pesca in mare. I codici si concentrano su un particolare tipo di attività, quella condotta utilizzando il lattice di euforbia (lua in volgare). L’euforbia è un genere di piante dall’aspetto variabile, da erbaceo a legnoso, ricco, appunto, di lattice bianco (euforbio), acre, irritante e venefico, ottenibile grazie all’incisione dei fusti. L’euforbio, condensandosi, dà la gommoresina, ricca di euforbone, un composto venefico, da cui il nome di ‘erba rogna’ attribuito a livello regionale alla pianta. Si pescava nei fiumi e negli stagni versando la sostanza tossica, la quale allontanava i pesci dalle zone di profondità e facilitava la loro cattura tramite reti.191

  • 192 Murgia 2016, p. 326; Casula 2011, p. 378. Non credo che questa specificazione cronologica implicass (...)
  • 193 Murgia 2016, p. 365.
  • 194 Finzi 1911, p. 72; Cau 2019, p. 473.

72La quinta sezione della Carta de Logu d’Arborea, inerente agli Ordinamentos de silvas, vietava la pesca per avvelenamento delle acque («cundiri», ossia ‘condire’ l’acqua con la citata sostanza), fissando una consistente ammenda pecuniaria pari a 20 soldi destinati all’erario giudicale e 10 al curadore per coloro che avessero versato il lattice prima della festa di san Michele (29 settembre), ossia durante i mesi estivi (cap. 85: Qui alluarit abba).192 Allo stesso modo, nella settima sezione, inerente agli Ordinamentos de sa guardia de sus laores, vingnas et ortos, si ordinava che i pastori risarcissero collettivamente i proprietari del bestiame per le greggi morte dopo aver bevuto acqua avvelenata («s’abba fera»), a meno che ciò non fosse avvenuto senza loro colpa, a causa, cioè, di un inquinamento provocato da altri (cap. 117).193 Sempre in merito a questi provvedimenti, negli Statuti di Sassari, oltre al divieto di avvelenare le acque, veniva repressa la commercializzazione, da parte dei pescivendoli, di pesce «luvatu», ovvero intossicato dall’euforbia, sotto una penale di 5 lire (I, 67).194

  • 195 Editti, pregoni 1775, tit. XIV. Ord. VIII, XXXIV, p. 139.
  • 196 Atzei 2003.
  • 197 Caggese 1999, III, <LXXXII>, p217 («De piscibus non tossicandis»); ASFi, Provvisioni, Registri, 1 (...)

73La suddetta ‘tecnica’ di pesca doveva essere molto diffusa, dato che viene punita aspramente ancora dagli editti sabaudi raccolti nel XVIII secolo,195 e che risulta attestata fino almeno alla prima metà del Novecento.196 D’altro canto sappiamo come, con varianti nell’uso delle sostanze tossiche, essa non fosse una prerogativa isolana. Infatti i più antichi statuti trecenteschi della Repubblica fiorentina e alcune provvisioni (deliberazioni) emanate dai massimi Consigli della medesima risalenti alla prima metà del Quattrocento, nonché analoghi provvedimenti del Granducato di Toscana datati agli anni Ottanta del Cinquecento, proibivano l’uso di qualsiasi sostanza venefica, come calce, fuliggine o mallo di noce, ad uso di pesca, lasciando intendere che tali metodi erano impiegati nell’Arno, in vari torrenti che solcavano il Casentino ed anche nei corsi d’acqua della Montagna pistoiese.197

  • 198 Ravani 2011, p. 130. Cf. Aretino 2014, p. 56; Sanna 2014, p. 46; e, in proposito, Breve Pisani 1870 (...)
  • 199 Murgia 2016, p. 379.
  • 200 Ravani 2011, p. 121.
  • 201 Cf. in proposito Montanari 2016, p. 231-232; Duque 2013, p. 242-245.

74L’acqua poteva essere strumento di frode da parte dei carratori di vino, olio e miele, ai quali il Breve di Villa di Chiesa vietava di annacquare o adulterare con altre sostanze i prodotti che trasportavano (II, 59).198 Una norma del genere si ritrova anche nell’ottava sezione della Carta de Logu (cap. 126).199 Secondo il Breve di Villa di Chiesa, invece, i vinai non avrebbero potuto «tenere acqua in sul banco deli gotti in alcuna deli suprascripti misure suggellate, salvo che in pegnati da mescere aqua tanto, et non in altro modo» (II, 46).200 Anche il tema della frode operata allungando il vino con l’acqua ricorre spesso negli statuti dell’epoca, e fa riferimento ad una forma di tutela del consumatore che potremmo ritenere dettata da principi di etica commerciale; non senza, però, un sotteso richiamo alla delicata commistione fra due sostanze vitali e potenzialmente sacramentali, evocante una miscela i cui echi liturgici necessitavano di attenzione e profondo rispetto.201

L’acqua ‘nemica’

  • 202 Cf. ad esempio quanto osservano Di Gregorio et al. 2013.
  • 203 Mele 1999, p. 30-31, 110-111, 186; Lucherini – Spanu 2016, p. 679-684.
  • 204 «De Auzere mundando et ampliando a Balneo Montis Pisani, usque ad faucem fluminis Sercli» (Breve Pi (...)
  • 205 Sulas 2017, p. 61; Soddu – Campus – Floris 2017, p. 722, 742.
  • 206 Escobar 1980, p. 85-103; Calzona – Lamberini 2010.

75Il dato che più colpisce dalla lettura delle fonti in esame è la totale assenza di norme volte alla disciplina degli alvei fluviali, e quindi alla prevenzione delle esondazioni, che pure non dovettero mancare nel passato dell’isola,202 e che certamente coinvolsero anche alcuni centri urbani, come Bosa attraversata dal Temo e Oristano costeggiata dal Tirso.203 In tal senso sembra essere stato di scarso rilievo anche il modello offerto dal Breve pisano del 1313, che prevedeva interventi di capillare manutenzione del torrente Auser affluente del fiume Serchio.204 Per altro verso, la ricerca geoarcheologica, in rapporto ad aree caratterizzate da minore intensità insediativa, come la valle del Rio Posada, alle pendici della punta di Senalonga, tra le odierne province di Sassari e Nuoro, non ha evidenziato segni rilevanti di alluvioni particolarmente distruttive dal periodo romano ad oggi.205 Ciò fa pensare ad una difesa capillare del territorio che non ha lasciato traccia nella normativa, ma che ha prodotto effetti positivi di lunga durata.206 Solo gli statuti sassaresi disciplinavano l’uso dei fossi, dei canali e delle loro strutture di contenimento (muredde, cunducti, dragonaie) che permettevano la ramificazione dei flussi.

Conclusioni

76Acqua e fuoco costituirono in ogni società preindustriale elementi fondamentali della vita individuale e collettiva. Appare, dunque, un assioma che la legge venisse ad occuparsene. Tuttavia, nella Sardegna tardomedievale la normativa riflesse solo in parte e, di fatto, solo a partire dal XIII secolo la quotidianità del rapporto fra la popolazione e i due elementi, perché la gestione, la disciplina e l’abuso dei medesimi afferivano anche alla sfera della consuetudine non scritta.

77In ogni caso molti dati di una relazione plurisecolare emergono dalla lettura delle non numerose raccolte dispositive a vigenza locale e territoriale. Ne emerge in primo luogo la volontà di garantire la corretta gestione, e quindi l’accesso condiviso, alle principali risorse naturali, nel senso di una tutela che non si configurava in alcun modo come astratta difesa dell’ecosistema (fosse questo il bosco esposto al pericolo di incendio o l’acqua da tenere al riparo da frequenti contaminazioni), bensì quale risposta ai bisogni primari delle comunità.

  • 207 Artizzu E. 2002.
  • 208 Balestracci 1990, p. 428-430; Geltner 2019, p. 38-39; Grillo 2021.

78Gli ambienti naturali erano fonte di approvvigionamento, e per tale motivo venivano soggetti ad un’attenta regolamentazione. Questi dovevano essere protetti dagli abusi dei cittadini e dalle offese inferte dai forestieri o dai loro animali. Un primo deterrente contro gli incendiari era costituito dalla pena, sia pecuniaria che corporale, fino al ricorso a quella capitale.207 Ammende relativamente onerose, non solo in denaro, dovevano spingere anche al corretto utilizzo dei fiumi e dei torrenti destinati ad irrigare i campi, a pulire i prodotti minerari o a supportare le macchine idrauliche e le attività artigianali. Si trattava di disposizioni severe e in linea con quelle reperibili in vari ordinamenti dei Comuni continentali; per le quali – d’altro canto – resta aperta la questione circa la loro effettiva e completa applicazione.208

  • 209 De Santis 2004, p. 254-255. Sulla nomina e i compiti delle guardie campestr, cf. i relativi capitol (...)
  • 210 Besta 1899, p. 325-326; Finzi 1911, p. 30; Mura 1996; De Santis 2004, p. 255-256. Cf. anche Pigliar (...)

79Un altro fondamentale strumento di tutela e prevenzione era costituito dall’azione degli ufficiali pubblici. I vari ordinamenti che abbiamo analizzato fanno riferimento a figure provenienti dalla tradizione giudicale, benché non esclusivi del mondo rurale sardo, i quali vigilavano sul rispetto delle norme: maiores de villa, iurados de villa, iurados de logu, maiores de pradu o padrargios, maiores dessas vignas, partidores de abba e così via.209 Occorre, infine, considerare il principio della responsabilità collettiva, le cui origini affondavano nel diritto consuetudinario di derivazione bizantina; che fu recepito, secondo tempi e modalità differenti, nei dettati normativi di età bassomedievale. Una catena di garanzia e collaborazione collegava, implicitamente, l’intera comunità con la responsabilizzazione dei singoli. Gli Statuti di Sassari codificavano questa consuetudine nel giuramento di scolca, il quale obbligava i membri di ogni collettività alla custodia della pace sociale e alla denuncia dei reati (I, 16); uno schema comportamentale che appare confrontabile con quello di delazione sancito dagli Statuti di Castelgenovese (cap. 159), il quale prevedeva anche il risarcimento dei danni nei casi di incendio a case, cereali e vigne (cap. 214).210

  • 211 Catani – Ferrante 2004, p. 385-387, 402 (nota 26); Mele 2010, p. XVIII-XIX.

80Il principio di responsabilità collettiva era chiamato in causa anche nelle norme preposte alla protezione dal fuoco durante il periodo estivo, come emerge dalle relative ordinanze della Carta de Logu d’Arborea. In caso di incendio doloso nelle campagne i giurati e gli uomini del villaggio erano tenuti a consegnare i rei alla giustizia entro 15 giorni, sotto una penale di 30 lire per una villa grande e di 15 per una piccola. Gli abitanti del villaggio, una volta rifuso il danno, potevano essere risarciti di un importo pari alla multa con ciò che restava dei beni abbandonati dai malfattori (cap. 45).211 Per quanto concerne l’uso delle acque, erano le collettività a dover garantire la loro integrità; e i pastori che avessero perduto il bestiame avvelenato dall’euforbia o da altre sostanze tossiche avrebbero ripagato collettivamente la perdita inferta ai proprietari. Una dimensione profondamente comunitaria è anche quella che emerge dallo statuto sassarese e dalla sua rigida organizzazione del sistema di distribuzione dell’acqua, spartita con attenzione fra gli orticoltori e i gestori dei mulini, e delle cui irregolarità rispondevano i partidores in rappresentanza dei coloni.

  • 212 Cf. in proposito Baldacci 1973; Contu 2002, p. 542; Nocco 2017.
  • 213 Si rinvia in proposito a Salvestrini – Tanzini 2015; Murgia 2018; Salvestrini 2023a; Salvestrini, i (...)

81Pertanto, se abitudini dannose ed usi fraudolenti, tanto dell’acqua quanto del fuoco, hanno resistito ai divieti legislativi protraendosi fino all’età moderna e contemporanea, per converso l’accortezza degli abitanti della campagna ha saputo proteggere le risorse boschive dagli incendi e le valli fluviali dagli effetti nefasti delle esondazioni, anche senza bisogno di disposizioni scritte. Queste, del resto, erano talora dettate da chi non conosceva adeguatamente il territorio e le sue necessità, e imponeva dettami dall’alto solo in parte confacenti agli effettivi bisogni delle società locali.212 Per altro verso, l’influenza della legislazione continentale introdusse, comunque, elementi utili, grazie all’apporto di riflessioni, strumenti culturali e consuetudini di cui i governanti più accorti, come i magistrati sassaresi e di Villa di Chiesa o come Mariano IV giudice d’Arborea, seppero approfittare facendoli tradurre in norme scritte. Quanto poi queste leggi composte o tradotte in latino, in logudorese e in catalano, nel volgare pisano oppure in quello cancelleresco arborense, fossero realmente comprese dalla popolazione senza l’intermediazione dei magistrati locali, e quindi quanto effettivamente incidessero sulla gestione delle risorse idriche e delle pratiche ignee, è un problema socio-linguistico che qui non è possibile affrontare.213

  • 214 La storiografia ha sempre ‘letto’ nelle figure di un semicapitello scolpito della chiesa di San Pie (...)

82In ogni caso le fonti consultate sono in grado di mostrare che il fuoco e l’acqua erano elementi chiave della vita associata. Il primo poteva essere usato anche per distruggere i beni di rivali e nemici, ed è rimasto a lungo uno strumento di vendetta. D’altro canto, coloro che ‘giravano’ l’acqua di fossi e canali a proprio vantaggio o la inquinavano con sostanze tossiche lo facevano per favorire la propria attività a scapito di quella degli altri. Tuttavia era anche coi fuochi e i ceri accesi in occasione delle feste (quando, magari attorno ai roghi, veniva danzato su ballu tundu)214 che le comunità si riunivano e la gente esprimeva la propria devozione; mentre era per cuocere il pane o attingere l’acqua e beneficiare delle sue proprietà che ci si incontrava davanti ai forni, alle fonti, ai mulini, presso i guadi o al bagno pubblico, ossia in tutti quei luoghi menzionati dai testi normativi nei quali, con l’ausilio dell’acqua e del fuoco, si celebravano e rinnovavano le pratiche dell’esistenza.

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Bibliographie

Archivi

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

ASPi = Archivio di Stato di Pisa

Ordinamenti normativi consultati

Statuti di Sassari (anni ’80 del secolo XIII-secolo XIV in.)

Breve di Villa di Chiesa (Iglesias, 1303/04, 1338)

Breve Regni Kallari (Carta de Logu di Karalis, secolo XIV in.)

Breve Portus Kallaretani (1318)

Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari (1327, 1346/47)

Statuti di Castelgenovese (Castelsardo, terzo decennio del secolo XIV)

Codice rurale di Mariano IV giudice d’Arborea (dopo il 1353)

Carta de Logu dell’Arborea (1389/92, incunabolo del 1480 ca.)

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Zedda 2003 = C. Zedda, Le città della Gallura medioevale. Commercio, società e istituzioni, Cagliari, 2003.

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Zorzi 2010 = A. Zorzi, Scrivere le regole: l’Italia degli statuti, in S. Luzzato, G. Pedullà (a cura di), Atlante della letteratura italiana, I, A. De Vincentiis (dir.), Dalle origini al Rinascimento, Torino, 2010, p. 48-54.

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Zucca 1998a = R. Zucca, Aureum Stagnum, in Aureum Stagnum. Le origini di Oristano, catalogo della mostra, Oristano, 1998, p. 7.

Zucca 1998b = R. Zucca, Il ponte romano sul Tirso, in Aureum Stagnum. Le origini di Oristano, catalogo della mostra, Oristano, 1998, p. 45.

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Notes

1 Alexandre 1987; Delort – Walter 2002, p. 162-171; Sabaté 2007; Squatriti 2007; Bebermeier – Hennig – Mutz 2008; Matheus et al. 2010; Janku – Schenk – Mauelshagen 2012; Ballut – Fournier 2013; Il fuoco 2013; Bianca – Salvestrini 2017; Ito – Scaroni – Matsuda 2017; Prodi – Zaccaria 2019.

2 Cf. ad es., per l’Italia meridionale, Miglio 1989, p. 63-64 e per quella centro-settentrionale Ricci 2017; Albini – Grillo – Raviola 2022.

3 Tennant 2006, p. 55-63; Ferrante 2013.

4 Solmi 1917, p. 320-323, le cui stime sono state riviste da Day 1981; Day 1986; Day 1987a. Ma cf. anche Livi 1984; Tangheroni 1993; Livi 2014.

5 Sul quale cf. Costa 1919; Fiorentini 2003; Minieri 2004; Minieri 2011; Schiavon 2011; Bannon 2017.

6 Sulla struttura e l’evoluzione, nonché i limiti e le potenzialità informative delle fonti statutarie cf., solo per fornire alcuni esempi, Ascheri 1991, p. 257-285; Chittolini 1991; Ascheri 1995; Canning 1996; Pene Vidari 1999; Ascheri 2010; Zorzi 2010; Zorzi 2013; Salvestrini 2013; Salvestrini 2019; Loschiavo 2019.

7 Cui si fa cenno, per es., in Tola 1861, doc. XL, p207 (sec. XII: «secundum usum Sardinee terre»). Per questi temi cf. Ferrante – Mattone 2004, p. 170-172.

8 Manca Dell’Arca 2005, p. 28.

9 Cf. in particolare Artizzu 1989; Bocchi 1995; Casula 1994-95; Casula 2011; Mattone – Simbula 2011; Artizzu E. 2019, in cui si fa riferimento soprattutto alla documentazione dei condaghes.

10 Artizzu 2002, p. 235-237. Circa l’impiego dei testi normativi per lo studio delle dinamiche socio-ambientali si rinvia a Cherubini 1985, p. 40-55, 68; Racine 1986; Salvestrini 1994; Salvestrini 2000; Salvestrini 2005; Sznura 2010a; Calzona – Lamberini 2010; Canzian – Simonetti 2012; Rao 2015, p. 173-177; Geltner 2019, p. 36, 38-39; Takada 2020; Salvestrini, in stampa (c). Cf. anche Canzian – Grillo 2019.

11 Per una attenta riflessione sulla natura del potere giudicale e la relativa denominazione nelle fonti cf. la bella sintesi di Maninchedda 2021.

12 Ortu 2021, p. 74.

13 Panedda 1978; Casula 1980; Milanese 2006; Serreli 2009; Artizzu, 2019, p. 100-101; Ortu 2019, p. 45-53; Zedda 2019, p. 15-24; Borghero, in stampa.

14 Tangheroni 1994b.

15 Meloni – Dessì Fulgheri 1992; Merci 1992; Virdis 2002; Maxia 2012; Piras – Dessì – Turtas 2003; Soddu – Strinna 2013; Soddu 2021a.

16 Day 1987b, p. 153-159. In ogni caso, per i periodi precedenti, cf. Biccone – Campus – Vecciu 2015.

17 Mattone 1989; Galoppini 2001, p. 401-404; Schena – Tognetti 2008, p. 91-92; Campus 2009; Oliva 2010; Ortu 2019, p. 201-225.

18 D’Arienzo 1984, p. 453-455; Galoppini – Tangheroni 1995, p. 207-209; Zedda 2003; Casula 2017, p. 85-160; Tanzini 2019.

19 Castellaccio 2002, p. 130-131, 135; Ferrante – Mattone 2004, p. 183-185. Per una rassegna critica delle più antiche edizioni normative si veda Meloni 2001; Casamassima 2019. Per un repertorio delle edizioni più recenti cf., oltre alla nota raccolta del Chelazzi (Catalogo della raccolta, 1943-2022), Schena 1998; Schena 2009; Nocco 2009; bibliografia statutaria della Sardegna relativa agli anni 2006-2015 [URL: https://site.unibo.it/destatutis/it/volume-iii-2006-2015/bibliografia-statutaria-della-sardegna-2006-2015, consultato il 3 marzo 2023].

20 Era 1962; D’Arienzo 1984, p. 458-459; Tangheroni 1986; Tangheroni 1994a; Tangheroni 2004. Cf. anche Castellaccio 2002, p. 136-142; Galoppini – Tangheroni 1995, p. 219; Mattone 2019, p. 195-197. Sull’impiego del volgare italico nelle redazioni statutarie del periodo si rinvia a Salvestrini – Tanzini 2015; Salvestrini 2023a; Salvestrini, in stampa (a); Salvestrini, in stampa (b).

21 Era 1938; Fois 1983, rist. in Fois 1990a, p. 145-198; Pes 2010.

22 Scanu 1991; Lupinu 2010, p. 3-25; Murgia 2016, p. 13-95. Il manoscritto del XIV secolo consta di 163 capitoli; l’incunabolo di fine Quattrocento ne annovera 198. Cf. Artizzu 2002, p. 229 sqq.; Floris 2018; Seche 2021, p. 135-136, 147-151; Paulis 2021, p. 171-172, 216-217. Sull’estensione della carta all’intero regno cf. Costa Paretas 2004. In merito alle Leggi Feliciane cf. Da Passano 2004.

23 Carta Raspi 1936, p. 275-290; ma cf. anche Era 1962, p. 3; Simbula – Soddu 2020; Soddu 2021b.

24 Tola 1850; Guarnerio 1892-94; Finzi 1911. Per le problematiche relative alla redazione. Cf. Madau Diaz 1969, p. 51-55; D’Arienzo 1986; Porcu Gaias 1996, p. 19-22; Galoppini 2001, p. 412-413; Mattone 2019, p. 221-223. Gli Statuti di Sassari furono forse estesi ad Alghero (1355) e Castelgenovese, quest’ultima ridenominata, dopo la conquista, Castell Aragones (1448). Poco rimane dei libri di privilegi concessi alla città sotto il dominio iberico. Cf. Era 1929, p. 3-5; Era 1956-57.

25 Besta 1899; Ciampoli 1906-07; Petti Balbi 1976, p. 192; Castellaccio 2007; Lupinu – Ravani 2020. Dei 244 capitoli costituenti la normativa ne sono giunti solamente 113.

26 Todde 1976; Soddu 2005, n. 118, p. 91-94; cf. anche n. 126, p. 98-99; Mattone 2016. Nessuno di questi capitoli ha attinenza con le tematiche approfondite nel presente contributo.

27 Meloni 1980, p. 40-48; Bocchi 1995, p. 88; Ravani 2011. Cf. anche Baudi di Vesme 1877; Artizzu 1973, p. 77-95; Rombi 1985.

28 Solmi 1905.

29 Pinna 1929; Manconi 2005 (nella citazione dei singoli passi si terrà conto di entrambe queste edizioni). Cf. anche Conde y Delgado de MolinaAragó Cabañas 1984.

30 Di Tucci 1925. Cf. anche Simbula 2014, p. 282-283.

31 Artizzu 1979; D’Arienzo 1984, p. 462; Bocchi 1995, p. 77-88; Galoppini 2001, p. 407-408; Murgia 2020.

32 D’Arienzo 1984, p. 456-457; Birocchi 1986; Galoppini 2001, p. 405-417. Sulla legislazione genovese del periodo cf. Savelli 1991. Cf. anche Bocchi 1995, p. 73-76. Per l’influenza del diritto ligure sugli ordinamenti sardi cf. Piergiovanni 1986; Piergiovanni 1996, entrambi riediti in Piergiovanni 2012, p. 113-122 e p. 329-339; Braccia 2019.

33 De Santis 2004, p. 245.

34 Cf. in proposito, per esempi e periodi diversi, Squatriti 1998; Cascio Pratilli – Zangheri 1994-98.

35 Breve Pisani 1870; D’Arienzo 1984, p. 460-462.

36 Ravani 2011, p. 152-153.

37 Soddu 2019a, p. 125; Mattone 2019, p. 228-234.

38 Cau 2019, p. 468.

39 Ravani 2011, p. 130. Cf. anche TLIO. Tesoro della lingua Italiana delle Origini, Firenze, Opera del Vocabolario Italiano [OVI], s.v. abbruciare, consultabile in rete [URL: http://www.vocabolario.org, consultato il 3 marzo 2023].

40 Bellu 2015.

41 Tangheroni 1985, p. 156-161, 201.

42 Simbula 1999, p. 1072-1073; Ravani 2011, p. 69.

43 Messina et al. 2005.

44 Tangheroni 1985, p. 95, 98-99; Dallai 2014, p. 78.

45 Sanna 1993; Sanna 2014, p. 45, 49.

46 Ravani 2011, p. 289; Dallai 2014, p. 78; Fadda – Rapetti 2016.

47 Cf. quanto osserva in proposito Cipolla 1980, p. 126-127.

48 Sui quali cf. Graulau 2019, p. 122-123.

49 Tangheroni 1985, p. 93-122.

50 Tra gli studi più recenti cf. Del Bo 2023.

51 Ravani 2011, p. 113-114; Aretino 2014, p. 56.

52 Finzi 1911, p. 187.

53 Pinna 1929, p. 12-13, 28-29, 176-177.

54 Dalla traduzione (Arquer 2007, p. 7).

55 Sanna 2014, p. 45-46, 51.

56 Balestracci 1990; Contessa 2000.

57 Sulle origini di tale pratica, ampiamente diffusa in Europa, cf. Sigaut 1975; Sereni 1981; Andreolli 2013, p. 738-743. Per la sua persistenza nel contesto agronomico sardo cf. Mattone 1998, p. 76-82.

58 Mor 1938a, p. 61-62, 75-77; Seche 2021, p. 139, 142-143.

59 Cossu 1967, p. 74-76.

60 Ortu 1996, p. 178-188; Mattone 1999, p. 106, 115-123.

61 Pistarino 1960-61, p. 28-34.

62 Finzi 1911, p. 57-58; Simbula 1999, p. 1073-1074; De Santis 2004, p. 248.

63 Besta 1899, p. 325-326; Filo-Spada 1938, p. 154; Simbula 1999, p. 1073-1074; De Santis 2007, p. 325-326.

64 Pinna 1929, p. 174-177, 236-237.

65 Casula 1994-95, p. 230-232.

66 In occasione del Parlamento del 1593 il capitolo fu riformato imponendo «en mort naturale solament», cioè una più generale pena di morte, probabilmente tramite impiccagione, oppure la condanna perpetua al remo nelle galere qualora l’incendio fosse stato appiccato in una casa disabitata. Cf. Mattone 2004, p. 435.

67 Pigliaru 2010, p. 62; Olla Repetto 1976; Mattone 1998, p. 80-81. Cf. anche Artizzu 1989, p. 54-57; Lalinde Abadía 2004, p. 34.

68 Simbula 1999, p. 1074; Murgia 2016, p. 284; Casula 2011, p. 377, 382-385; Sulas 2017, p. 43-44.

69 Tangheroni 2004, p. 224-226, 228; Casula 2011, p. 381.

70 Tangheroni 1985, p. 147; Simbula 1999, p. 1073.

71 Corrao 1989, p. 155.

72 Ravani 2011, p. 105-106; Simbula 1999, p. 1072.

73 Ravani 2011, p. 123-124.

74 Sanna 2014, p. 48.

75 Ravani 2011, p. 59.

76 Baudi di Vesme 1877, p. VII-XII.

77 Di Tucci 1925, p. 224, lettera esecutoria del re Alfonso III d’Aragona del 14 luglio 1331.

78 Pinna 1929, p. 172-177, in particolare p. 174.

79 Mattone 2000, p. 297-300; De Santis 2007, p. 316-318; Sanna 2004.

80 Ravani 2011, p. 79-83.

81 Mattone 2000, p. 297-298.

82 Piergiovanni 1996; Artizzu 1989, p. 58-59.

83 Catani – Ferrante 2004, p. 389; Mattone – Mura 2013, p. 19-21, 23-24, 38.

84 Ronzani 2012.

85 Fois – Serra 2021.

86 Breve Pisani 1870, I, 207, p. 219-225.

87 Breve Pisani 1870, I, 207, p. 223.

88 Breve Populi 1854, p. 596-603: 599.

89 Breve del Porto 1870, p. 1092-1093, 1100.

90 Fadda 2001, doc. LVI, p. 214-219 (9 gennaio 1321).

91 Vigo 1888, p. 52-53.

92 Serra 2019.

93 Piccoli porticati, strutture aggettanti in legno, ballatoi. Cf. Ravani 2011, p. 62-65, 75, 157; Aretino 2014, p. 55; Sanna 2014, p. 52.

94 Ravani 2011, p. 72-73; Aretino 2014, p. 53. I doppieri erano grandi torce di cera.

95 Ravani 2011, p. 54.

96 Ravani 2011, p. 123.

97 Finzi 1911, p. 144; Murgia 2016, p. 378.

98 Wagner 1952; Pistarino 1960-61, p. 56-61. Sull’abitudine di accendere fuochi per la festa di san Giovanni cf. Salvestrini 2005, p. 37; Salvestrini 2023b.

99 Bazama 1988, p. 17-21.

100 Bonello Lai 1990; Saiu Deidda 1990, p. 230.

101 Cf. in proposito Incani Carta 1990.

102 Ferrante 2000.

103 Català i Roca – Gala i Fernandez 1995, p. 271; Zucca 1998a, p. 7; Napoli – Pompianu 2010, p. 11.

104 Arquer 2007, p. 12; Galoppini 2004, p. 273. Per un confronto con altre aree costiere e interne italiane cf. Magnusson – Squatriti 2000, p. 224-227; Malvolti – Pinto 2003; Ciriacono 2018; AndermannSchenk 2020.

105 Arquer 2007, p. 22; Meloni 2012, p. 126-136; Piras 2012.

106 Manca Dell’Arca 2005, p. 30.

107 Cetti 2000, p. 65-67. Cf. le analoghe considerazioni di Arquer 2007, p. 10.

108 Cf. vari esempi in Artizzu E. 2019, p. 97-100.

109 Tola 1861, doc. XL, p. 207 (6 marzo 1131).

110 Virdis 2002, n. 162, p. 214.

111 «Dilectantesi de funtanas et de abbas, bi aviat bonas funtanas hue su dictu Juigue bi andayat» (Sanna – Boscolo 1957, p. 46). Sul testo cf. ora Serra 2018.

112 Castellaccio 1990, p. 95. Cf. anche Iorio 1993, p. 13, 15.

113 Fournier – Lavaud 2012.

114 Virdis 2002, n. 195, p. 244; Fois 1990b, p. 122-130.

115 Artizzu 1992, p. 73-74; Cadinu 2015, p. 55-92.

116 Finzi 1911, p. 89-90; nella versione latina, p. 236-237.

117 Cau 2000, p. 256.

118 Farae 1992, p. 166, 168. Cf. in proposito anche Arquer 2007, p. 22; Cau 1990; Turtas 1990.

119 Cau 1995. Per le prerogative di prelievo straordinario concesse ai religiosi in alcuni statuti di area emiliano-romagnola cf. Statuta Communis Parmae 1856, p. 379-381; Frati 1869, 2, VII, p. 147; Rinaldi 1913, V, 9, p. 316-317. Si veda, inoltre, Verdon 2005, p. 24.

120 Finzi 1911, p. 89. Cf. Filia 1938, p. 117; Mor 1965, p. 127-128; Cau 2019, p. 463-465, 474, 476; Cau 2000, p. 269-275.

121 Cf. in proposito Breda 2005, p. 9.

122 «Et fina a tantu qui aen aver abbatu tottu sos ortos de ponente, non pothat torrare ad abbare sos ortos de levante» (Finzi 1911, p. 89-90; nella versione latina, p. 236-237).

123 Cf. anche Artizzu 1989, p. 46-47.

124 L’uso del verbo ‘girare’ (girai) nel senso di deviare richiama il nome dell’ufficiale aragonese incaricato di distribuire l’acqua, che era tornador. Cf. Portalatín 2016, p. 247-248).

125 Costa 1919, p. 45-48; Fiorentini 2003, p. 131, 136-145.

126 Andreolli 2008, p. 429.

127 Lauretano 2001, p. 144; El Faiz 2005, p. 273-274; Campopiano – Menant 2015, p. 301-307; Furió 2015; Cadinu 2019, p. 794-796; Cadinu 2020, p. 62-66; Ciriacono 2020; Salvestrini, in stampa (c).

128 Frati 1869, 1, I, p. 159-175, 208; Sandri 1959, 1, IV, 173, p. 633-635.

129 Riccetti 1992, p. 146.

130 Egidi 2005, p. 98-99. Cf. in proposito anche Magnusson – Squatriti 2000, p. 235-236. Per la disciplina delle risorse idriche nell’Italia del periodo si veda Balestracci 1992; Balestracci 1994.

131 Artizzu 1989, p. 45.

132 Fois 1983, p. 54, 67-68.

133 Ravani 2011, p. 14-15. Cf. anche Aretino 2014, p. 57.

134 Ravani 2011, p. 227.

135 Cf. in proposito anche le dettagliate confinazioni presenti in un atto duecentesco di Bonarcado (Virdis 2002, n. 32, p. 102-104) e nella copia di una donazione trecentesca in favore del monastero oristanese di San Martino (Serra 2006, n. 3, p. 14-19).

136 Ravani 2011, p. 151.

137 Bocchi 1995, p. 94.

138 Breve Pisani 1870, IV, 23, 26, p. 411, 413. Per altri esempi Cf. Magnusson – Squatriti 2000, p. 246-251.

139 Si pensi, solo per fare alcuni esempi, ai grandi ponti-acquedotti di Spoleto e Sulmona, o alle fontane monumentali due-trecentesche di Perugia, Siena, Massa Marittima in Toscana e L’Aquila. Cf. in proposito Bologna 1997; Kucher 2005; Benvenuti 2009, p. 251-252; Bocchi 2009, p. 338-341; Salvestrini, in stampa (c). Per la Sardegna cf. le considerazioni di Cadinu 2021, p. 126-127.

140 La violazione di questa tassativa alternanza era punita con la morte. Cf. Finzi 1911, p. 128.

141 Ravani 2011, p. 126-127. Cf. anche Artizzu 1989, p. 49-50.

142 Besta 1899, p. 324. Queste disposizioni vennero in certa misura ereditate dalla normativa sabauda estesa all’intera isola (Editti, pregoni 1775, tit. XIV. Ord. VIII, XXXIII, p. 139).

143 Ravani 2011, p. 212-213.

144 Sanna 2014, p. 46, 48, 50.

145 Dallai 2014, p. 75.

146 Nel piazzale antistante a una galleria della miniera di San Giovanni si ritrova una marmitta carsica di forma quasi perfettamente circolare, intonacata con calce e adibita a cisterna. Cf. Minvielle Larousse 2021.

147 Ravani 2011, p. 210-211.

148 Ravani 2011, p. 273.

149 Ravani 2011, p. 291-292.

150 Ravani 2011, p. 293.

151 Ravani 2011, p. 273. Cf. anche Artizzu 1989, p. 50.

152 Ravani 2011, p. 155-156; Aretino 2014, p. 56.

153 Finzi 1911, p. 200.

154 Besta 1899, p. 326; De Santis 2007, p. 326.

155 Pinna 1929, p. 124-125, 208-209, 256-257.

156 Salem Elsheikh 2002, 1, I, 235, p. 202; Salvestrini, in stampa (c).

157 Ravani 2011, p. 156.

158 Ma essendo i pozzi, specie i più vetusti, erogatori di acqua in larga misura salmastra, solo le cisterne potevano fornire sostanza potabile. Cf. Tasca 1990, p. 119.

159 Pinna 1929, p. 36-37, 208-209. Su questo ufficiale e i suoi compiti connessi all’approvvigionamento e tassazione dei prodotti alimentari, cf. Gessa 1992; in particolare, per Cagliari, p. 305-306.

160 Meloni 2002, p. 77; Soddu – Campus – Floris 2017, p. 729-730.

161 Zucca 1998b, p. 45.

162 ASPi, Opera della Primaziale, 16, c. 76v. Cf. Artizzu 1961, p. 77; Artizzu 1974, p. 108. Cf. anche Mele 1999, p. 185-187.

163 Interiora, zampe e frattaglie di un animale macellato. Cf. Ravani 2011, p. 87, 139; Aretino 2014, p. 53.

164 Ravani 2011, p. 119.

165 Leguay 2002, p. 147-172; Verdon 2005, p. 11-21; Sorcinelli 1999, p. 127-131.

166 Pinna 1929, p. 124-125.

167 Pinna 1929, p. 126-127. Cf. in proposito anche Artizzu 1992, p. 74; Bocchi 1995, p. 82.

168 Pinna 1929, p. 34-35. Cf. Breve Pisani 1870, III, 46, p. 332.

169 Bambi – Salvestrini – Tanzini 2023, Statuto del Podestà, IV, <LXIIII>, p. 559.

170 Inteso come ‘condotto per il deflusso delle acque’, un hapax nel corpus del TLIO – Tesoro della lingua Italiana delle Origini.

171 Ravani 2011, p. 139-140.

172 Ravani 2011, p. 140. Cf. anche Bocchi 1995, p. 91-92.

173 Besta 1899, p. 313; Finzi 1911, p. 73-74.

174 Ravani 2011, p. 134, 192. Cf. anche Artizzu 1989, p. 50-51; Bocchi 1995, p. 91-92.

175 Finzi 1911, p. 58-59. Cf. anche Bocchi 1995, p. 103-105.

176 Besta 1899, p. 326-327; Artizzu 1989, p. 44-45; Bocchi 1995, p. 106-107; Galoppini 2004, p. 271; De Santis 2007, p. 326-327.

177 Crouzet-Pavan – Maire Vigueur 1994.

178 Clementi 1977, rub. 269, p. 182; De Vio 1706, p. 101; Salvestrini 1994, XXXV<XXXVI>, p. 159. Cf. Nada Patrone 1989, p. 185-186, 189-190; Magnusson – Squatriti 2000, p. 254-258.

179 Come viene fatto in Geltner 2019 o in Coomans 2019. Ma per una diversa lettura cf. Zupko – Laures 1996, p. 114; Salvestrini, in stampa (c). Cf. in proposito anche Bocchi 2009, p. 334-338, 342-347.

180 Geltner 2019, p. 195 (nota 129).

181 In merito alle fonti statutarie e documentarie dell’Italia comunale scrive Geltner: «health-related prescriptions in the sources usually assume that rather than explain why fecal matter, grease, and industrial waste are dangerous (periculosum)» (Geltner 2019, p. 96).

182 Morrison 2008, p. 7-8; Bayless 2012; Smith 2018, p. 14-17; Geltner 2019, p. 43-44.

183 Bonazzi 1990, n. 438, p. 108; Fois 1983, p. 43-44. Cf. anche Seche 2017, p. 888-889; Soddu – Strinna 2013.

184 Sini 1997, p. 23-31.

185 Ma per una relativizzazione del ruolo svolto in quest’opera dai religiosi cf. De Santis 2001.

186 Piatti – Vidili 2014.

187 Cherchi Paba 1979, p. 187, 211, 217-218; Fois 1983, p. 46-47; Soddu 2009, p. 40.

188 Mor 1938b, p. 36-37.

189 Tola 1861, doc. XCIII, p. 762 (sec. XIV). Cf. Cherchi Paba 1979, p. 200-201. Sulle località menzionate, la corretta datazione della Carta di popolamento e la sua edizione, cf. Soddu 2019b, p. 90-91.

190 Cf. quanto osserva Montanari 1999, p. 48.

191 Galoppini 2004, p. 273.

192 Murgia 2016, p. 326; Casula 2011, p. 378. Non credo che questa specificazione cronologica implicasse la liceità della pratica dopo tale data, come sostiene Artizzu 1989, p. 47. Il riferimento era al periodo durante il quale la suddetta forma di pesca veniva più spesso messa in atto.

193 Murgia 2016, p. 365.

194 Finzi 1911, p. 72; Cau 2019, p. 473.

195 Editti, pregoni 1775, tit. XIV. Ord. VIII, XXXIV, p. 139.

196 Atzei 2003.

197 Caggese 1999, III, <LXXXII>, p217 («De piscibus non tossicandis»); ASFi, Provvisioni, Registri, 116, c. 119v-120r (anno 1420); 141, c. 175r sqq. (anno 1450); Cantini 1804, p. 110-111 (anni 1588 e successivi). Cf. in proposito Sznura 2010b, p. 270-271, 277-278.

198 Ravani 2011, p. 130. Cf. Aretino 2014, p. 56; Sanna 2014, p. 46; e, in proposito, Breve Pisani 1870, III, 8, p. 289.

199 Murgia 2016, p. 379.

200 Ravani 2011, p. 121.

201 Cf. in proposito Montanari 2016, p. 231-232; Duque 2013, p. 242-245.

202 Cf. ad esempio quanto osservano Di Gregorio et al. 2013.

203 Mele 1999, p. 30-31, 110-111, 186; Lucherini – Spanu 2016, p. 679-684.

204 «De Auzere mundando et ampliando a Balneo Montis Pisani, usque ad faucem fluminis Sercli» (Breve Pisani 1870, IV, 67, p. 433-434).

205 Sulas 2017, p. 61; Soddu – Campus – Floris 2017, p. 722, 742.

206 Escobar 1980, p. 85-103; Calzona – Lamberini 2010.

207 Artizzu E. 2002.

208 Balestracci 1990, p. 428-430; Geltner 2019, p. 38-39; Grillo 2021.

209 De Santis 2004, p. 254-255. Sulla nomina e i compiti delle guardie campestr, cf. i relativi capitoli degli Statuti di Sassari (I, 17; III, 26), del Breve di Villa di Chiesa (I, 70), degli Statuti di Castelgenovese (cap. 177), del Codice rurale di Mariano IV (cap. 133) e della Carta de Logu d’Arborea (cap. 138, 141, 142). Cf. Besta 1899, p. 318; Finzi 1911, p. 30-31, 192-194; Fois 1983, p. 57; Murgia 2016, p. 395, 399-401; Ravani 2011, p. 79-83.

210 Besta 1899, p. 325-326; Finzi 1911, p. 30; Mura 1996; De Santis 2004, p. 255-256. Cf. anche Pigliaru 2010, p. 122-145.

211 Catani – Ferrante 2004, p. 385-387, 402 (nota 26); Mele 2010, p. XVIII-XIX.

212 Cf. in proposito Baldacci 1973; Contu 2002, p. 542; Nocco 2017.

213 Si rinvia in proposito a Salvestrini – Tanzini 2015; Murgia 2018; Salvestrini 2023a; Salvestrini, in stampa (b).

214 La storiografia ha sempre ‘letto’ nelle figure di un semicapitello scolpito della chiesa di San Pietro a Zuri (tardo secolo XIII) – territorio storico del Barigadu – la prima rappresentazione del tradizionale ballu tundu, il tipo di danza collettiva in cerchio ancor oggi diffuso in varie località dell’isola. Cf. Cannas, in stampa; si veda inoltre «IcoNur. Vediamo ciò che non sappiamo», rivista on-line, p. 1-15: 3-4 [URL: https://www.iconur.it/images/documenti/Cannas-architrave-di-Siddi.pdf, consultato il 3 marzo 2023]. Alcuni studi ravvisano invece in esso un gruppo di pellegrini. Cf. Pùlisci 2014, p. 96.

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Titre Figure 1 – Località della Sardegna e relativi statuti presi in esame.
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Pour citer cet article

Référence papier

Francesco Borghero et Francesco Salvestrini, « Fuoco e acqua negli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 135-1 | 2023, 137-170.

Référence électronique

Francesco Borghero et Francesco Salvestrini, « Fuoco e acqua negli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 135-1 | 2023, mis en ligne le 01 janvier 2023, consulté le 11 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/12150 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.12150

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Auteurs

Francesco Borghero

Università degli Studi di Firenze – francesco.borghero@unifi.it

Francesco Salvestrini

Università degli Studi di Firenze – francesco.salvestrini@unifi.it

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