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Cittadinanza e disuguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)

Introduzione

Giacomo Todeschini

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1Tra quello che si intendeva nel medioevo con la parola cittadino e quello che oggi si intende con la stessa parola c’è in apparenza una grandissima differenza. Il civis medievale esisteva in assenza di un concetto generale ed astratto di cittadinanza, mentre l’odierno cittadino della città europea o nord-americana concretizza con la sua stessa presenza una nozione immateriale di cittadinanza che, a sua volta, si suppone connessa ad un sistema di diritti civili. Mentre la cittadinanza medievale non esiste come realtà sovra individuale, la cittadinanza rimodellata dall’epoca della rivoluzione francese e della rivoluzione industriale all’epoca del trionfo delle democrazie parlamentari nell’ambito degli stati nazionali rinvia ad un sistema di diritti di cui il cittadino gode in quanto soggetto in possesso di una cittadinanza. La Carta dei Diritti Fondamentali prodotta nel 2000 dall’Unione europea può quindi dichiarare già nel preambolo che: «Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto». Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il 10 dicembre 1948, del resto, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva stabilito con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani un nesso forte fra il diritto di cittadinanza e i diritti fondamentali delle persone, quelli cioè che tutelano, al di là di ogni discriminazione, l’uguaglianza davanti alla legge, l’integrità fisica e morale di ciascuno e la «libertà di pensiero, di coscienza e di religione».

2È tuttavia perfettamente evidente che, se il medioevo giuridico dei secoli XIV e XV poteva dichiarare tranquillamente che era cittadino di una città soltanto chi la città riconosceva come tale a partire da un insieme di caratteristiche tutto sommato piuttosto variabili, e il cui significato dipendeva comunque non tanto dal luogo di nascita, ma piuttosto dalla collocazione socio-familiare dell’individuo nella città, l’attuale stato di diritto afferma sulla carta una logica paritaria della cittadinanza fondata sull’appartenenza oggettiva ad un territorio nazionale, che tuttavia di giorno in giorno viene messa in discussione e cioè contraddetta e svuotata, dalle differenze sociali, culturali ed economiche esistenti fra coloro che nonostante tutto continuano ad avere il nome di cittadini. Così come la ripetuta enunciazione dell’inviolabilità dei diritti umani avvenuta in sedi diverse dopo il 1945 è normalmente svuotata di senso dalla realtà di forti e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali delle persone, a cominciare da quello alla sopravvivenza, l’affermazione parallela dei diritti di cittadinanza è costantemente inficiata, in Italia e nel mondo, da forme di discriminazione economica e sociale palesi e notissime. Per ragioni analoghe, riconducibili, in breve, al prevalere di un diritto del più forte che poche leggi riescono a mitigare e che talvolta anzi le leggi sanciscono, è dunque da un lato possibile, oggi, che i detentori di una cittadinanza, acquisita talvolta in seguito al regolarizzarsi di una immigrazione, muoiano di fame, non abbiano una casa o siano ridotti in schiavitù. In questo clima quasi non fa notizia e quasi non stupisce più che la maggior parte delle vittime di terremoti e catastrofi “naturali” siano lavoratori a cui sono state negate le forme più elementari di sicurezza ovvero a cui sono stati negati i diritti più elementari del cittadino. L’ovvia possibilità dei più ricchi di scampare, in Italia forse più che altrove, alla pubblica giustizia grazie alla loro solvibilità, nega ogni giorno il significato stesso di una cittadinanza che si vorrebbe fondata su principi di indiscutibile equità ma che, invece, fa ogni giorno dei cittadini più poveri altrettante vittime potenziali, e cioè altrettanti semi-cittadini sostanzialmente inermi.

  • 1 Kirshner - Cavallar 2011.
  • 2 Costa 1999.
  • 3 Todeschini c.d.s.

3Come di recente è stato ricapitolato e chiarito da Julius Kirshner, la cittadinanza medievale e della prima età moderna, almeno quella codificata e commentata dai giuristi, ma anche quella messa in pratica dalle legislazioni locali, fu un mosaico alquanto precario di condizioni di appartenenza1. La ricchezza, il rilievo sociale della famiglia, la religione della quale si faceva parte, la pubblica reputazione erano alcuni fra gli elementi che componevano l’identità civica, ed era molto difficile rientrare nel gruppo dei veri cittadini senza che tutti questi requisiti fossero riconoscibili e cioè visibili in una persona e nei suoi comportamenti. Bartolo da Sassoferrato poteva dichiarare pertanto, nella prima metà del Trecento, che il cittadino è identificato e riconosciuto come tale dalla città, ossia dal governo cittadino: e che, di conseguenza, la nascita in un territorio fa di un uomo o di una donna l’abitatore o l’abitatrice di un luogo inteso come situazione politica, ma non ne fa automaticamente il cittadino o la cittadina, e cioè altrettanti partecipanti a pieno titolo e a buon diritto alla sfera politica e governativa. Come già Pietro Costa aveva efficacemente notato, la cittadinanza medievale e rinascimentale, ma anche quella moderna, sono fondamentalmente esclusive2. Tommaso d’Aquino, con parole che sarebbero state ricordate a lungo dai produttori del pensiero politico ed economico europeo, aveva duramente attualizzato la riflessione aristotelica sull’appartenenza civica e sull’esclusione dal rango dei veri cittadini dei lavoratori manuali (i banausi, gli artifices o i mercenarii), stabilendo che cittadinanza piena significa diritto di partecipazione al governo politico della città e dello Stato, e che, di conseguenza, da questo tipo di partecipazione completa erano e dovevano essere esclusi quanti si dedicavano ad attività lavorative il cui obiettivo era un salario o un guadagno mirato alla sopravvivenza fisica. Il principio di questa esclusione, spiegava Tommaso d’Aquino, riprendendo alcuni temi di diritto romano riletti alla luce del diritto canonico a lui più vicino, dipendeva dalla natura servile di quelle occupazioni, ossia dalla subordinazione economica che esse concretizzavano e che doveva essere rispecchiata da una subordinazione sociale e politica. Fra i cittadini e gli abitatori di una città o di uno Stato la differenza era e doveva essere grande: questa differenza era segnata ed incisa sul corpo di ciascuno dall’ occupazione economica che determinava i guadagni e la ricchezza o la povertà di ciascuno, e che stava in effetti all’origine della diversità politica visibile e riconoscibile ovvero pubblicamente nota3. Il ruolo economico, la professione o il mestiere, in altri termini, rimandavano, secondo Tommaso, ma anche secondo molte legislazioni statutarie italiane del Due, del Tre e del Quattrocento, come poi nella trattatistica politico-economica sei e settecentesca, alla condizione sociale e politica dei soggetti che abitavano la città e lo Stato: alla loro identità servile o padronale, subalterna o dominante.

4In questa prospettiva, la scienza dei giuristi che aveva stabilito, dal XIII secolo, a partire da una premessa giustinianea, l’inaffidabilità testimoniale dei poveri di potere e di denaro, dovrebbe essere considerata alla luce della normativa civica che, in molte città italiane, dalla metà del Duecento, proibiva l’accesso alle cariche pubbliche e alle assemblee cittadine tanto a chi era macchiato da crimini comuni o politici, quanto a chi svolgeva mestieri che, a causa della manualità che li caratterizzava, erano considerati servili. Se in effetti a Padova, sin dalla seconda metà del Duecento, si stabilisce per legge che : « All'elezione degli Anziani [del popolo] non partecipino i marinai, gli ortolani, i lavoratori della terra, i bovari e i lavoratori delle arti meccaniche, i servitori senza padrone fisso, i pescatori, gli attori, quelli che non abitano per conto proprio, quelli che non posseggono beni fondiari, quelli che raccolgono vesti nuove e vecchie o panni per fare vestiti, i minori di diciotto anni, coloro che non sono registrati per almeno 100 lire di proprietà immobiliare e coloro che non sono originari di Padova », se a Bologna, nello stesso periodo si legifera in materia di esclusione dal Consiglio cittadino cosiddetto « dei quattromila », affermando l’ineleggibilità ad esso dei fornai che impastano il pane con le loro mani, dei facchini, dei carrettieri, di chi lavora in un mulino o in una vigna, degli stranieri e, più in generale, di chi non potesse essere riconosciuto come appartenente ad una famiglia insediata in città da più generazioni, se insomma è palese che la tradizione normativa cittadina italiana veniva costruendo un modello di esclusione dalla cittadinanza perfetta (originaria o semplice, come veniva definita) esplicitamente connesso alla manualità professionale, si potrà anche affermare che in questa stessa tradizione e al di là della natura popolare o magnatizia degli ordinamenti governativi, maturava fra Due e Trecento una propensione per l'accentramento oligarchico dei poteri strategicamente organizzato per mezzo di vocabolari economici, resi contemporaneamente ancor più attivi ed efficaci dalle definizioni teologico-politiche e da molta giurisprudenza apparentemente esterna alle scuole teologiche.

  • 4 Todeschini 2007; Todeschini 2011.

5In particolare il nesso forte e costante ribadito da queste definizioni legislative, giuridiche e teologiche fra lavoro manuale, ossia condizione di dipendenza economica, inaffidabilità delle persone che svolgono questo tipo di lavoro, ed estraneità al corpo cittadino di chi, così vivendo, si colloca all'esterno della civitas, un nesso reso bene evidente dal ripetuto accostamento dell'incompleta o assente cittadinanza dei lavoratori manuali all’impossibile cittadinanza degli stranieri e dei servi o degli schiavi, introduce gradualmente nel lessico politico europeo in formazione fra Due e Quattrocento una nozione tanto economica quanto politica di cittadinanza a rischio. Proprio perché è possibile per il cittadino della città italiana dell’ultimo medioevo e della prima età moderna cancellare l'infamia del lavoro dipendente e salariato facendo fortuna, così da transitare, per via economica, dal disonore della subalternità civica all'onore di chi può, come scriveva Tommaso d'Aquino, « comandare agli altri », la condizione di cittadinanza oltre a rivelarsi e a codificarsi come estremamente variabile risulta, infine, in teoria e in pratica, infinitamente gerarchica e approssimativa. Così come i prezzi di mercato erano stati descritti dagli economisti medievali in termini di quantità variabili e cioè probabilistiche, in grado di definire per approssimazione il valore delle cose scambiate, la scala graduata costituita da una appartenenza alla città completa, incompleta, minore, maggiore, a tempo determinato o indeterminato, veniva facendo della partecipazione civica, e dei diritti che essa implicava, la qualità personale a partire dalla quale fondamentalmente si poteva risalire per indizi al valore delle persone, al significato della loro presenza politica e all’utilità economica che si poteva loro riconoscere sullo sfondo di quella che ormai fra Tre e Quattrocento comincia ad essere chiamata « utilità generale »4.

  • 5 Todeschini 2013.

6Appare sempre più chiaro, da questo punto di vista, che i dibattiti teologici e giuridici sul significato politico-economico delle presenze ebraiche nelle città italiane nei centocinquant'anni che precedono la fondazione dei ghetti, non hanno un senso tutto sommato generico di preistoria della questione ebraica, interessante, in definitiva, soprattutto per chi si occupi di storia degli ebrei e dell'antisemitismo. Sembra piuttosto che, in queste discussioni e nelle polemiche che percorsero il Quattrocento italiano riguardo alla utilità o dannosità economica del prestito a interesse ebraico, alla cittadinanza completa o parziale degli ebrei, e al loro diritto di insediarsi in terra cristiana, fosse in gioco un problema più generale, cruciale per l'intera società dei cristiani d’Occidente avviata ormai verso la modernità degli scambi e la complessità di equilibri economici orchestrati dalle politiche degli Stati nazionali e dai finanzieri che le supportavano. Il laboratorio dialettico messo in opera da giuristi, legislatori e teologi intorno alla questione istituzionale dei diritti civici degli ebrei e della loro cittadinanza, infatti, funzionò potentemente da « officina » politica e giuridica nella quale poteva essere pensata e messa a punto la logica della cittadinanza in quanto tale, intesa, a questo punto, come insieme di caratteristiche adatte a sintetizzare e a misurare l'effettiva utilità e riconoscibilità pubblica degli stranieri presenti in un territorio5. La tendenziale conclusione di questi dibattiti e delle politiche che li accompagnarono, ovvero la risoluzione, pressoché europea, di limitare o di escludere l’accesso alla dimensione pubblica dell’economia di chi risultasse inquietantemente straniero perché infedele, benché rimessa in questione dall'esplosione dei commerci internazionali in epoca moderna e dall'avvento di quella che Francesca Trivellato ha chiamato la « familiarità tra gli estranei », contribuì verosimilmente alla costruzione moderna e contemporanea di una cittadinanza lacerata dal conflitto fra diritto e collocazione economica delle persone. Se, fra medioevo ed età moderna, erano stranieri alla città cristiana gli ebrei e complessivamente gli infedeli, ma, d’altra parte, la condizione di straniero poteva facilmente accomunare in un’imperfetta cittadinanza, in una cittadinanza minore, « di seconda classe », i salariati, i banditi, e gli infamati a vario titolo, quel che ne risultava era e sarebbe stato l'ambiguità della connessione esistente nei lessici del diritto e dell'amministrazione fra estraneità civica, dipendenza ovvero subordinazione economica, e lontananza dalla fede.

  • 6 Dean 2004.

7Quanto di questo accumulo testuale e categoriale ha raggiunto, dopo la modernità, la contemporaneità degli Stati di diritto? Quanto ha a che fare questa tradizionale e profonda gerarchizzazione dei ruoli civici su base economica, esplicita o implicita che essa sia, con i percorsi storici della violenza istituzionale, o istituzionalizzabile, nei confronti dei più deboli, degli stranieri, dei minori, di quelli che non sono dei «nostri»? Sino a che punto questa dinamica economica e dominativa ha potuto determinare quella «fragilità dell’empatia6» che, stando a un bel libro di Carolyn Dean, fa tutt’uno con la storia dell’Occidente fra Otto e Novecento?

8Penso che questo congresso comincerà a dare delle risposte a queste domande.

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Bibliography

Costa 1999 = P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento, Roma-Bari, 1999.

Dean 2004 = C. J. Dean, The Fragility of Empathy. After the Holocaust, Ithaca, 2004.

Kirshner - Cavallar, 2011 = J. Kirshner, O. Cavallar, Jews as citizens in late medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa, in Jewish History, 25, 2011, p. 269-318.

Todeschini 2007 = G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque fra medioevo ed età moderna, Bologna, 2007.

Todeschini 2011 = G. Todeschini, Come Giuda. La gente qualunque e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna, Bologna, 2011.

Todeschini 2013 = G. Todeschini, I diritti di cittadinanza degli ebrei italiani nel discorso dottrinale degli Osservanti, in I Frati Osservanti e la società in Italia nel sec. XV. Atti del XL Convegno internazionale in occasione del 550° anniversario della fondazione del Monte di pietà di Perugia, 1462, Spoleto, 2013, p. 253-277.

Todeschini c.d.s. = G. Todeschini, Wealth, value of work and civic identity in the medieval theological discourse (XII-XIV C.), in P. Schulte ed., Reichtum im späteren Mittelalter. Politische Theorie, ethische Handlungsnormen und soziale Akzeptanz, (Deutsches Studienzentrum in Venedig 2010), in corso di stampa.

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Notes

1 Kirshner - Cavallar 2011.

2 Costa 1999.

3 Todeschini c.d.s.

4 Todeschini 2007; Todeschini 2011.

5 Todeschini 2013.

6 Dean 2004.

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References

Electronic reference

Giacomo Todeschini, Introduzione Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 125-2 | 2013, Online since 26 November 2013, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/1289; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.1289

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Giacomo Todeschini

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