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Cittadinanza e disuguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)

Ai limiti della cittadinanza : credito e appartenenza per Ebrei e Lombardi

Ezio Claudio Pia

Résumés

Il nesso tra economia e cittadinanza mette in evidenza il processo di definizione delle forme e dei lessici dell’appartenenza civica. Questa, infatti, appare in larga misura cifrata attraverso le pratiche creditizie, costruite cioè su rapporti di credibilità e fiducia, all’interno di una civitas che nei secoli centrali del Medioevo e nella prima Età moderna va determinando – a partire da un’identità strettamente connessa alla fede cristiana – le caratteristiche dell’alterità e le conseguenti gradazioni dell’inclusione o dell’esclusione sociale. L’ambiguità civica attribuita agli Ebrei tra XII e XIV secolo, in particolare, costituisce il rovescio della trama che disegna « in positivo » la categoria della cittadinanza cristiana, costruita sull’onore civico e sulla capacità di partecipare al bene comune. Una condizione di incerta appartenenza che, attraverso un processo di derivazione discorsiva, può essere applicata a un gruppo di « quasi ebrei », o meglio di « giudei battezzati », i Lombardi, la cui presenza di lunga durata nel panorama finanziario europeo – tra XIII e XVII secolo – è connotata da una ricorrente oscillazione tra inclusione ed esclusione dalla civitas. Questa cittadinanza imperfetta è definita attraverso la categoria di usura che inquadra i comportamenti di chi non comprende le regole della convivenza economica e anzi potenzialmente contamina con la sua estraneità il corpo civico. I linguaggi e i meccanismi del credito contribuiscono, dunque, a definire Ebrei e Lombardi come categorie a rischio di esclusione, sulle quali converge lo stratificarsi dei lessici che costruiscono l’immagine di un’appartenenza imperfetta, i cui limiti, enfatizzati e per questo ben distinguibili, racchiudono il circuito degli inclusi, contribuendo a delinearne un’identità.

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Texte intégral

  • 1 Todeschini 2007b, p. 16, 23 ; Kempshall 1999 ; Prodi 2000.

1Il nesso tra economia e cittadinanza mette in evidenza il costante processo di definizione delle forme e dei lessici dell’appartenenza civica. Questa, infatti, appare in larga misura cifrata attraverso le pratiche creditizie, costruite cioè su rapporti di credibilità e fiducia, all’interno di una civitas che nei secoli centrali del Medioevo e nella prima Età moderna va determinando – a partire da un’identità strettamente connessa alla fede cristiana – le caratteristiche dell’alterità e le conseguenti gradazioni dell’inclusione o dell’esclusione sociale1.

  • 2 Sapir Abulafia 1995 ; Todeschini 2007a, p. 182 ; Todeschini 2008, p. 1-16.

2L’ambiguità civica degli Ebrei tra XII e XIV secolo, in particolare, costituisce il rovescio della trama che disegna « in positivo » la categoria della cittadinanza cristiana, costruita sull’onore civico e sulla capacità di partecipare al bene comune2.

  • 3 Bordone 2005 ; Bordone 2007b ; Greilsammer 2012.

3Una condizione di incerta appartenenza che, attraverso un ben individuabile processo di derivazione discorsiva, può essere applicata a una categoria di « quasi Ebrei », o meglio di « giudei battezzati », i Lombardi, la cui presenza di lunga durata nel panorama finanziario europeo – tra XIII e XVII secolo – è connotata da una ricorrente oscillazione tra inclusione ed esclusione dal corpo civico3.

  • 4 Todeschini 2011, p. 160.
  • 5 Bordone 2007b, p. 16-25.

4Una cittadinanza imperfetta rappresentata dai diversi esiti dell’attività dei Lombardi stessi, ora identificati con un gruppo marginale di usurai, esclusi dai circuiti economici dei mercanti probati4, ora definiti come viri providi et discreti, necessario sostegno dei meccanismi creditizi di comunità e regni e in grado di coordinare il mercato internazionale del denaro, come dimostra il ruolo di banchieri del papato avignonese o il sostegno offerto alla corona inglese nel corso della guerra dei Cent’anni5.

  • 6 Todeschini 2007a, p. 113.

5La circolazione creditizia e i meccanismi di funzionamento dei mercati, dunque, delineano una interpretazione dinamica del rapporto tra cittadinanza e disuguaglianza economica, da intendersi nel caso di Ebrei e Lombardi come elemento chiave di un percorso che conduce alla definizione del diritto di appartenere alla civitas, basato sul labile e sempre ridefinito discrimine tra « economicamente difforme, infame o innaturale e economicamente utile e sacrosanto […] tra civicamente inammissibile e socialmente produttivo »6.

« Bona fama et bona fides »

  • 7 Gabotto, Fisso 1907, p. 122, doc. 80. Importante la ricostruzione della complessa vicenda in Prover (...)
  • 8 Cfr. Todeschini 2007a, p. 31-33, 42-41, 72-175 per un quadro articolato ; cfr. anche il fondamental (...)
  • 9 Azo Sum., In secundum librum codicis, fol. 22 r. ; Baldus In Decr., fol. 234 v. ; cfr. Todeschini 2 (...)

6Nel corso di un processo relativo a una presunta scomunica comminata dal vescovo di Vercelli al capitolo di Casale Monferrato, celebrato agli inizi del Duecento, il prete Guglielmo interrogato quid est esse catholicum rispose quod credit esse catholicum esse bone fame et bone fidei7. Buona fama, dunque, e buona fede costituiscono un’endiadi coerente rispetto a pratiche discorsive consolidate nei linguaggi teologico-canonistici, sviluppatesi dai commenti di Agostino e dalla glossa alle Scritture oltre che dalle decretali pseudoisidoriane (metà IX secolo), un percorso che conduce alla fine dell’XI secolo, con Ivo di Chartres, alla fissazione del presupposto giuridico della non validità della testimonianza di chi non è fedele8. La buona fede è garanzia di buona fama secondo un’associazione concettuale che apre quei processi di derivazione lessicale e concettuale ampiamente indagati da Giacomo Todeschini mediante i quali si vanno definendo criteri di appartenenza civica : alla buona fama si legano la credibilità, la fiducia, il credito che disegnano appunto confini permeabili e dinamici tra inclusione ed esclusione sociale, secondo una testualità che in misura crescente si diffonde tra Due e Quattrocento, come dimostrano Azzone e Baldo9.

  • 10 Todeschini 2011, p. 9-14, 267-299.

7Certamente la dimensione economica costituisce un efficace banco di prova della tenuta e, nello stesso tempo, della negoziabilità di categorie che esercitano una pervasiva influenza nel funzionamento delle relazioni sociali. Il rischio dell’esclusione e la provvisorietà dell’inclusione connotano le vicende di una maggioranza strutturalmente svalutabile, composta dai molti che come Giuda – per riprendere la suggestione di un recente studio di Todeschini10 – travisano la corretta comprensione dei meccanismi economici : è possibile anzi individuare specifiche categorie – Ebrei e quasi Ebrei come vedremo ne sono l’archetipo – esposte all’origine a questi travisamenti.

  • 11 Ambr., In ep. Paul. ad Tim. sec., III, 1-5.
  • 12 Ad Tim., II, 2, 22, 3-6 ; cfr. Todeschini 2007a, p. 173.
  • 13 Todeschini 2007a, p. 26-29, p. 174 ; Todeschini 2011, p. 223-231 ; Toneatto 2012, p. 112-115.
  • 14 Grat., C. 2, 7, cc. 24-25 e 38-39 ; C. 3, 5, cc. 1-13. Cfr. CISAM 1980 ; Sapir Abulafia 1995 ; Tode (...)
  • 15 Todeschini 2002, cap. VI ; Shatzmiller 1990.
  • 16 Todeschini 2007a, p. 182.
  • 17 Todeschini 2007a, p. 177.
  • 18 Todeschini 2002, p. 249-257 ; Todeschini 2007, p. 185-187.

8Come si costruisce tale « originaria » predisposizione alla non appartenenza civica applicata a Ebrei e a gruppi a essi assimilabili ? « Come dovrò giudicare quelli che stanno al di fuori ? [qui foris sunt] […] hanno un’idea sbagliata di Dio »11 : queste espressioni provengono da una glossa – falsamente attribuita ad Ambrogio e per questo destinata a un’autorevole circolazione – alla lettera in cui Paolo elencava a Timoteo un catalogo di devianti : « uomini innamorati di se stessi, avidi, presuntuosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti nei confronti dei genitori, ingrati, malvagi, privi di amore, senza pace, criminali, dissoluti, violenti, malevoli, traditori, orgogliosi, sfacciati, amanti del piacere più che di Dio »12. Nel testo paolino manca ogni riferimento agli Ebrei, mentre emerge una singolare convergenza con le definizioni degli infami provenienti dal diritto romano : il passaggio successivo, realizzato dai monaci teologi, è costituito dall’identificazione tra l’inaffidabilità di chi può essere riconosciuto nelle definizioni prima ricordate e la sua conseguente incapacità di « consolidare il legame di fiducia che avrebbe dovuto tenere insieme la comunità religiosa facendone una comunità politica »13. L’addensarsi dei caratteri di un’infamia generica sull’infamia ebraica è collegabile per un verso ad Agostino che intendeva l’Ebraismo come una « resistenza alla verità » e quindi una perseveranza nell’errore, ma soprattutto a Graziano, che nel comporre il suo codice scorpora e frammenta la normativa sull’esclusione, ponendo le interdizioni relative agli Ebrei nella sezione dedicata alle testimonianze degli infami14. Ne deriva un processo discorsivo e normativo ambiguo : se per un verso l’ebreo è escluso secondo quanto teorizzato dai giuristi e dai teologi, per l’altro in considerazione del suo inserimento di fatto nelle dinamiche sociali ed economiche cristiane si rende necessaria una sua collocazione legittima anche sul piano dei rapporti contrattuali e giudiziari15. Ne emerge un’appartenenza incerta, che risulta caricata di significato in misura crescente tra XII e XIII secolo, in corrispondenza con il progressivo affermarsi dell’equazione tra quella che è stata sopra definita bona fides e l’onore civico : è infatti proprio la manifesta aporia dell’appartenenza ebraica a fissare i limiti della società cristiana, a delineare cioè e contrario la misura e le forme della partecipazione lecita ed effettiva al bene comune16. Un altro sostegno concettuale andava intanto delineandosi per completare questo disegno di gradazione-esclusione civile : la categoria di avarizia come infamia civica, usata da Graziano per definire l’usura perpetrata dagli ecclesiastici e trasformatasi per estensione, con il diffondersi di un’economia creditizia, a stereotipo dell’ebreo17. Sembra essere l’indebolimento del controllo della Chiesa sui propri beni, connesso al diffondersi di un’economia monetaria tra XII e XIII secolo, a enfatizzare l’accusa di avarizia a carico degli Ebrei i quali si rifiutavano di corrispondere rendite o imposte per i beni già appartenenti alla Chiesa stessa che si trovavano a possedere18.

  • 19 Todeschini 2007a, p. 188-194.
  • 20 Ep. CCCLXIII (P.L. CLXXXII, 567) citata in Greilsammer 2012, p. 235.

9È evidente che in queste forme si determina un’identità civica dotata di tratti piuttosto definiti, con una duplice conseguenza : le gradazioni della cittadinanza – per sottrazione o in negativo – testimoniate per gli Ebrei contribuiscono a disegnare in positivo i criteri dell’inclusione per i cristiani ; nello stesso tempo, però, la presenza di cives ambiguamente connotati o, per meglio dire, la vicinanza con cives a rischio di esclusione può degradare l’appartenenza di chi già è incluso19. Una sorta di pericolo di contagio dell’infamia ormai caricata agli Ebrei, che può essere combattuta solo rendendo riconoscibile quella categoria, come stabilisce di fatto il IV Concilio Lateranense del 1215 nel fissare l’obbligo per gli Ebrei di indossare segni che ne caratterizzassero l’identità. Il pericolo di degradazione di chi dovrebbe essere incluso è espresso in modo esemplare dalla valutazione di Bernardo di Chiaravalle : judaizare dolemus Christianos feneratores, si tamen Christianos, et non magis baptisatos Judaeos convenit appellari20.

Ebrei

  • 21 Archives Générales du Royame, Audience, 1401 (18), 1, fol. 155, citato in Greilsammer 2012, p. 9.

10Prima di indagare più da vicino il tema della cittadinanza ebraica, è necessario ricordare che un analogo processo di distinzione-emarginazione – fondata su un esplicito stigma sociale legato all’attività creditizia – coinvolge, alla fine del XVI secolo, nei Paesi Bassi un altro gruppo dalla controversa appartenenza civica, ma di religione cristiana, da identificarsi con i Lombardi, detentori dal tardo Duecento di una sorta di monopolio nella gestione del credito nell’area. Un testo anonimo del XVI secolo, probabilmente indirizzato all’imperatore Filippo II, segnalato da Myriam Greilsammer e conservato negli Archives de l’Audience del Principe dei Paesi Bassi, chiede infatti, per alcuni abitanti, l’obbligo a indossare « une longue robbe avoencq ung bonnet jaune ou d’aultre couleur », secondo una prescrizione assai simile a quella prevista dal Lateranense IV, che imponeva per gli Ebrei un abito che li distinguesse dai cristiani21. Questi segni evidenti di un inserimento controverso suggeriscono l’opportunità di declinare nella concretezza delle relazioni sociali il tema della cittadinanza in riferimento non solo agli Ebrei ma anche, in prospettiva più ampia, a un altro gruppo a rischio, appunto i Lombardi.

  • 22 Cavallar - Kirshner 2011.
  • 23 Cavallar - Kirshner 2011, p. 269-271 ; sono fondamentali i riferimenti a V. Colorni, Gli Ebrei nel (...)
  • 24 Tuttavia, come sottolineano O. Cavallar e J. Kirshner, nel caso di banchieri Ebrei si tratta di con (...)
  • 25 Bonfil 1988, p. 255-256 ; Quaglioni 1996, p. 647-678.
  • 26 Toaff 2000, p. 11.
  • 27 Todeschini 2007a, p. 182 ; Cavallar, Kirshner 2011, p. 272 e 299 (n. 21).
  • 28 Cavallar, Kirshner 2011, p. 273-283.

11Un efficace punto di avvio per quanto riguarda gli Ebrei è offerto dal recente contributo di Osavaldo Cavallar e Julius Kirshner22. Gli autori offrono nuove prospettive rispetto alla tradizionale lettura di Vittore Colorni, ripresa da Ariel Toaff nel 2000, nella quale si contestava l’assenza di una cittadinanza ebraica in primo luogo in quanto gli Ebrei erano considerati nello ius commune come cives Romani, cioè appartenenti alla compagine imperiale23. Mentre è indiscutibile che svolgere le professioni liberali o ricoprire pubblici uffici ed esercitare la giurisdizione sui Cristiani era proibito agli Ebrei, in molti casi nel corso dei secoli XIV e XV essi acquistarono diritti e privilegi della cittadinanza locale nelle città italiane24. Roberto Bonfil ha segnalato, tuttavia, un progressivo deterioramento dello status degli Ebrei a partire dalla fine del XIII secolo : inizialmente veri et originarii cives, dal Quattrocento sono definiti dai formulari sicut cives o prout cives. Le numerose espulsioni – per esempio quelle da Brescia (1463), dalla Sicilia (1492), da Lucca (1493-94) e da Treviso (1509) – confermano una situazione meno nettamente definita nel senso individuato da Colorni25. D’altro canto non si può trascurare come Toaff abbia dimostrato, sulla base dei catasti di Perugia, che nel Tre e Quattrocento gli Ebrei erano trattati come cives Perugini26. Secondo Cavallar e Kirshner, però, tale tipologia di cittadinanza serve piuttosto a conferire una serie di garanzie sul piano procedurale e contrattuale ; in questa prospettiva, concentrare l’attenzione sulla pienezza di tale diritto tende a distorcere – secondo una sorta di pregiudizio liberale moderno – un quadro piuttosto articolato di prerogative e garanzie. Queste ultime, all’origine di un ampio corpus di diritti a possedere, trasferire la proprietà, stipulare contratti, testare, ereditare, conferire e ricevere doti – insieme alla procedura per rafforzare e proteggere tali prerogative – appartengono al sistema del diritto comune e non necessariamente allo status di cittadino27. Emerge, dunque, una categoria di habitatores più che di cittadini : d’altronde la cittadinanza comportava una quota proporzionale di munera e onera, dai quali spesso gli Ebrei erano esentati. Si trattava in genere, nel caso di banchieri, di un’appartenenza plurale, cioè a più città contemporaneamente, nelle quali essi avevano diritto a risiedere, come dimostra il fatto che le indicazioni toponimiche tipiche dei cognomi ebraici facciano riferimento a luoghi distinti pur trattandosi di esponenti degli stessi nuclei parentali28.

Quasi Ebrei : i Lombardi

  • 29 Bordone 2003, p. 259 ; Rosso 1913, p. 249, doc. 593, p. 264-265, doc. 623.
  • 30 Reichert 2007. A Renato Bordone (1948-2011) va il merito di aver delineato, a livello internazional (...)
  • 31 Gauthier 1907, p. 112, doc. 6 ; Bordone 2004, p. 145 ; Bordone 2005 ; Bordone 2007b.
  • 32 Rosso 1913, p. 232-234, doc. 566.
  • 33 Rosso 1913, p. 243-245, doc. 584 ; Bordone 2003.
  • 34 Boccaccio Dec., I,1, p. 49.
  • 35 Bautier 1994.
  • 36 Com. sup. Dant., p. 216.

12Passiamo ora a esaminare la condizione dei Lombardi quale è testimoniata dalle fonti coeve. Sono descritti come mercanti, accolti in qualità di cives o burgenses nelle città nelle quali impiantavano i loro banchi29. Non solo : se alcune condotte limitano la loro attività al prestito su pegno, in altri casi il prestito non è che una delle differenti competenze commerciali dei Lombardi, impegnati, per esempio, tra Tre e Quattrocento all’interno dell’Ansa fiamminga di Bruges o in Inghilterra, nel commercio della lana e dei panni30. Come ha osservato Renato Bordone, tra gli anni Sessanta e Settanta del Duecento, in Borgogna sono attestati come mercanti lombardi oppure come mercanti e Lombardi, definizioni dalle quali emerge l’oscillazione nell’uso del termine lombardo che ricorre ora per indicare la provenienza ora per indicare l’attività specifica, ma è in ogni caso associato a peculiari competenze mercantili31. D’altro canto, come accennato, l’insediamento dei banchi lombardi derivava da una condotta attribuita dalle autorità locali : nel 1262, il vescovo di Treviri prende sotto la propria protezione e accoglie come cittadini due astigiani « lombardi », concedendo loro in esclusiva pecuniarum usum et negotiationem32 ; nel 1282, il comune di Costanza, con il consenso dell’arcivescovo, autorizza l’astigiano Francesco Sbarato e i suoi tre soci – definiti viri providi et discreti – a pecuniam suam lucri gratia exponere33. Un quadro certo diverso dalla vulgata proposta nella Ia giornata del Decameron, nella ben nota espressione ricavata dalla novella dedicata a Ser Ciappelletto, « Questi lombardi cani li quali a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si vogliono più sostenere »34 ; tuttavia si tratta di una opinione generalizzabile se uno dei cronisti citati da Robert Henri Bautier – tra i maggiori studiosi dei Lombardi in area francofona – scrive « Il mostro lombardo non solo divora gli uomini e le bestie, ma anche mulini, castelli, boschi e foreste »35, mentre Benvenuto da Imola osservava che « Gli astigiani sono i più ricchi fra tutti gli italiani perchè sono i maggiori usurai »36.

  • 37 Rosso 1913, p. 249, doc. 593.

13Un’oscillazione ben dimostrata dalla necessità di « calibrare » l’uso e il significato della stessa denominazione di Lombardo, come testimonia un diploma concesso nel 1292 da Filippo il Bello – noto persecutore di Lombardi – al prestatore astigiano Antonio Scarampi e ai suoi famigliari i quali, riconosciuti come burgenses, secondo la disposizione regia non potranno, in tempo appunto di persecuzioni, essere trattati tamquam Lombardi : la volontà del sovrano, dunque, sancisce un’eccezione in un quadro di diffusa ostilità verso gli operatori Lombardi, la cui denominazione in questo caso è usata come sinonimo di usuraio37.

  • 38 Cfr. Bordone 2007a.
  • 39 Todeschini 2004a, p. 199 ; Lenoble 2013, p. 245-254, 268-272.
  • 40 Bordone 2003, p. 263 ; De Roover 1994.
  • 41 De Roover 1994, p. 152.
  • 42 Morel 1908, p. 231, doc. 42.

14Questo processo deve essere analizzato sotto diverse prospettive. In primo luogo occorre considerare le diversità qualitative dell’attività creditizia messa in atto dai Lombardi : dal capillare ma modesto prestito su pegno, più esposto all’accusa di usura, ai vertici della finanza internazionale38. È necessario, quindi, valutare una sorta di accelerazione nell’elaborazione dei meccanismi di esclusione sociale, che si sarebbe realizzata tra Quattro e Cinquecento39, in corrispondenza del diffondersi di un linguaggio etico-economico largamente condiviso – di matrice francescana – basato sull’identità tra competenza nella gestione della ricchezza e appartenenza civica. Per quanto riguarda il primo punto – in particolare l’accusa di ricorrere a pratiche usurarie – Renato Bordone opportunamente ha contrapposto, alla definizione di Raymond De Roover di « legalità dell’usura autorizzata », efficace ma imprecisa, la funzione di garanzia al funzionamento dei mercati che le condotte attribuite ai Lombardi stessi assicuravano40. Una conferma deriva dalla richiesta avanzata dal comune di Bruges a inizio Quattrocento ai Lombardi affinché assumessero nuovamente la gestione del banco dei Gran Caorsini, poiché, nel periodo in cui tale organismo finanziario non aveva funzionato, operatori di Valenciennes e di Tornai avevano imposto interessi i quali avevano causato « le plus grant perdte et dommaige du peuple d’icelle ville »41. Ancora più chiare le motivazioni della richiesta delle comunità dei Paesi Bassi a Carlo il Temerario di richiamare i Lombardi, dopo che nel 1473 aveva improvvisamente sospeso tutte le concessioni ai prestatori : nella petizione si legge, infatti che « iceulx marchans leur estoient duysables et nécessaires pour l’entretenement de la merchandise »42.

  • 43 Kusman 2007.
  • 44 Greilsammer 2009 e 2012, p. 282-284.
  • 45 Greilsammer 2012, p. 10.

15Certo tra XV e XVI secolo emerge in misura crescente, come si è sopra ricordato, la tendenza a delimitare un’appartenenza che è economica e insieme civica. Proprio nelle Fiandre, ove i Lombardi avevano collegato a un’attività creditizia di alto profilo l’inserimento ai vertici della politica dell’area – basti citare la prodigiosa ascesa di Simone di Mirabello43 reggente di Fiandra negli anni Quaranta del Trecento o il rilievo socio-economico raggiunto nel XVI secolo dalle famiglie dei « lombardi » chieresi Porchino e Villa44 – si determina, tra Cinque e Seicento, un graduale ma inesorabile processo di esclusione che conduce, intorno ai primi decenni del XVII secolo, alla definitiva scomparsa dei Lombardi, la cui presenza è sostituita dai Monti di Pietà45.

  • 46 Todeschini 2002, p. 449-486 ; Muzzarelli 2001.

16Se sugli Ebrei si trasferisce gradualmente un deposito concettuale e lessicale costruito per identificare categorie diverse soggette a esclusione o caratterizzate da incerta appartenenza, nel caso dei Lombardi si assiste all’assorbimento diretto, su questo gruppo di operatori economici, degli stereotipi legati alla sanzione negativa dell’usura e a una presunta qualità giudaica della loro attività, proposta come lesiva di una civitas intesa come simbolo – e nello stesso tempo attualizzazione – del corpo di Cristo46.

L’esclusione : contaminazione ed estraneità

  • 47 Tra il 1179 e il 1215, gli anni dei concili lateranensi III e IV, la Chiesa andò definendo, in misu (...)
  • 48 Todeschini 2002, p. 94 ; Todeschini 2011, p. 159.
  • 49 A. de Ast Sum., fol. 126-127 ; cfr. Ceccarelli 2001.

17Centrale nella considerazione dei Lombardi è la ricorrente valutazione usuraria delle loro operazioni, poiché intorno alla categoria di usura si addensano i lessici dell’inclusione e dell’esclusione sociale47. Sotto traccia corre, infatti, la distinzione nodale tra chi non comprende le regole della convivenza economica, l’usuraio appunto, e chi, al contrario, era dotato dell’ « autenticità cristiana che costituiva la sostanza del diritto di partecipare ai giochi d[e]i mercati »48. Il rischio è costituito dalla possibile contaminazione tra l’una e l’altra categoria : lo mette chiaramente in evidenza il francescano Astesano de Ast, autore tra XIII e XIV secolo di una fortunata Summa per confessori, il quale riteneva qui per inordinatam ambitionem pecuniam polluntur […] vituperabiles mercatores a repubblica exterminandi : vel exulandi […] exemplo Christi […] ab ecclesia eicendi49.

  • 50 De Decker 1844, p. XXXII ; Greilsammer 2012, p. 250-251.
  • 51 Greilsammer 2012, p. 270 ; Lessius De Iustit.
  • 52 Greilsammer 2012, p. 268-269.
  • 53 Greilsammer 2012, p. 272.
  • 54 Greilsammer 2012, p. 267-270, 278.

18Nel 1538 la città di Gand, rivolgendosi a Maria d’Ungheria, sottolineava che, a causa degli usurai, « gli stessi buoni cittadini sono contaminati e infettati e si crea tra loro e gli usurai un legame segreto ». Carlo V, otto anni più tardi, rilevava che gli usurai che tenevano tavole di prestito per autorizzazione regia « si permett[evano] di frequentare e di conversare con i […] sudditi, recandosi in Chiesa come persone onorate, con grande scandalo dei buoni »50. Se alla base di queste valutazioni è presente una pervasiva esigenza di tutelare dall’interno il corpo civico, evitando ambiguità e contaminazioni nel segnare i limiti dell’inclusione, l’altro versante di questo processo di definizione costruisce la categoria della non appartenenza come distinzione di chi è estraneo in quanto esterno. Infatti, alla vigilia della sostituzione, nei Paesi Bassi, del credito lombardo con i Monti di Pietà, Leonard Lessius, gesuita e docente di teologia a Lovanio, argomentava, proprio per sostenere l’introduzione dei monti : Pecunia remaneret in Patria, cum iam alio exportetur : quia usurarii fere sunt exteri, qui sedem saepe mutant et ubi evaserint opulenti, in suas regiones redeunt51. Ne emerge un’accusa non dissimile da quella presente in un avviso emesso dal Consiglio del Duca di Borgogna nel 1451, che imputava ai prestatori di trasferire i pegni non restituiti in Lombardia impoverendo il Paese, un quadro completato pochi anni più tardi dall’affermazione che i censi pagati dai Lombardi per poter operare non compensavano « il grande male che causano al paese […] poiché danneggiano mortalmente i poveri, in modo più oltraggioso di quanto non fosse costume nei tempi passati »52. Argomenti percorsi da una chiara impostazione xenofoba ribadita nel 1649, quando, in una fase di crisi nel funzionamento dei monti nei Paesi Bassi, Charles Cobergher – figlio del loro ideatore nell’area Wenceslas Cobergher –, in uno scritto apologetico, rivendicava ai monti stessi il merito di « aver abolito l’usura pubblica e di aver fatto in modo che gli appartenenti a una nazione straniera cessassero di trasferire fuori da questo paese il guadagno eccessivo da loro ammassato con l’usura »53. Su questi linguaggi dell’esclusione sviluppatisi nel medio periodo, almeno tra Quattro e Seicento, ma come si è visto peculiari della vicenda dei Lombardi in Europa fin dall’epoca di Filippo il Bello, si sarebbe innestato, nel corso del Cinquecento, un processo di definizione culturale e sociale di matrice controriformista che investe i Paesi Bassi controllati dalla Spagna, tanto più accentuato dalla secessione nel 1579 delle Province Unite. Che in quest’area, per quanto riguarda i Lombardi, il nodo della questione non fosse eminentemente economico è dimostrato dal rifiuto nel 1600 della proposta dei Lombardi stessi di ridurre gli interessi dal 33 al 22 %. Ma, come osservava il polemista Jean Boucher, « non si è mai udito che […] per essere l’usura moderata essa non sia più usura ». Pertanto anche se i Lombardi si adeguassero al tasso del 15 % ritenuto non usurario e applicato dai monti, tornerebbero ben presto ad aumentarlo : « Per quale motivo insegnare al diavolo a salmodiare o a cantare l’alleluia ? »54.

19Ebrei e Lombardi dunque si definirebbero progressivamente – in fasi solo in parte coincidenti e in forme collegate però da un rapporto di filiazione – come paradigma di una cittadinanza ai limiti, non intesa peraltro nel senso strettamente giuridico, poiché raramente gli uni o gli altri erano cives dei luoghi in cui operavano : rappresenterebbero cioè categorie a rischio di esclusione, sulle quali converge lo stratificarsi dei lessici che costruiscono l’immagine di una appartenenza incerta, i cui limiti, enfatizzati e per questo ben distinguibili, racchiudono il circuito degli inclusi, contribuendo a delinearne un’identità.

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Bibliographie

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Notes

1 Todeschini 2007b, p. 16, 23 ; Kempshall 1999 ; Prodi 2000.

2 Sapir Abulafia 1995 ; Todeschini 2007a, p. 182 ; Todeschini 2008, p. 1-16.

3 Bordone 2005 ; Bordone 2007b ; Greilsammer 2012.

4 Todeschini 2011, p. 160.

5 Bordone 2007b, p. 16-25.

6 Todeschini 2007a, p. 113.

7 Gabotto, Fisso 1907, p. 122, doc. 80. Importante la ricostruzione della complessa vicenda in Provero 2007. Su un piano generale, una lettura fondamentale in Migliorino 1985 ; Théry 2003 ; Fenster - Small 2003 ; Vallerani 2007.

8 Cfr. Todeschini 2007a, p. 31-33, 42-41, 72-175 per un quadro articolato ; cfr. anche il fondamentale Rodimer 1954, e la lettura avviata da Todeschini 2004c.

9 Azo Sum., In secundum librum codicis, fol. 22 r. ; Baldus In Decr., fol. 234 v. ; cfr. Todeschini 2004b, p. 25.

10 Todeschini 2011, p. 9-14, 267-299.

11 Ambr., In ep. Paul. ad Tim. sec., III, 1-5.

12 Ad Tim., II, 2, 22, 3-6 ; cfr. Todeschini 2007a, p. 173.

13 Todeschini 2007a, p. 26-29, p. 174 ; Todeschini 2011, p. 223-231 ; Toneatto 2012, p. 112-115.

14 Grat., C. 2, 7, cc. 24-25 e 38-39 ; C. 3, 5, cc. 1-13. Cfr. CISAM 1980 ; Sapir Abulafia 1995 ; Todeschini 2007a, p. 175 e 178.

15 Todeschini 2002, cap. VI ; Shatzmiller 1990.

16 Todeschini 2007a, p. 182.

17 Todeschini 2007a, p. 177.

18 Todeschini 2002, p. 249-257 ; Todeschini 2007, p. 185-187.

19 Todeschini 2007a, p. 188-194.

20 Ep. CCCLXIII (P.L. CLXXXII, 567) citata in Greilsammer 2012, p. 235.

21 Archives Générales du Royame, Audience, 1401 (18), 1, fol. 155, citato in Greilsammer 2012, p. 9.

22 Cavallar - Kirshner 2011.

23 Cavallar - Kirshner 2011, p. 269-271 ; sono fondamentali i riferimenti a V. Colorni, Gli Ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano, 1956 e a Toaff 2000.

24 Tuttavia, come sottolineano O. Cavallar e J. Kirshner, nel caso di banchieri Ebrei si tratta di condotte o statuti che assicurano una cittadinanza temporanea e ristretta, accompagnata a privilegi ed esenzioni fiscali, una situazione che Colorni avvicina a quella degli studenti universitari dotati appunto di cittadinanza e immunità provvisorie (Cavallar, Kirshner 2011, p. 270-271). Ampi diritti sarebbero stati confermati nel 1310 ai giudei romani i quali sint et esse intelligantur cives Romani (Toaff 1996, p. 138) ; diverse appaiono la situazione veneziana recentemente messa in luce da Reinhold Mueller – gli Ebrei non erano cittadini di Venezia ma dei domini della Serenissima – e quella piemontese studiata da Renata Segre, secondo la quale cittadini sarebbero stati solo i rappresentanti dell’aristocrazia ebraica (Mueller 2010 ; Segre 1983).

25 Bonfil 1988, p. 255-256 ; Quaglioni 1996, p. 647-678.

26 Toaff 2000, p. 11.

27 Todeschini 2007a, p. 182 ; Cavallar, Kirshner 2011, p. 272 e 299 (n. 21).

28 Cavallar, Kirshner 2011, p. 273-283.

29 Bordone 2003, p. 259 ; Rosso 1913, p. 249, doc. 593, p. 264-265, doc. 623.

30 Reichert 2007. A Renato Bordone (1948-2011) va il merito di aver delineato, a livello internazionale, relazioni scientifiche decisive per il rinnovarsi della storiografia sociale ed economica tra Medio Evo ed Età Moderna e di aver prodotto lavori fondamentali sull’attività dei Lombardi in Europa.

31 Gauthier 1907, p. 112, doc. 6 ; Bordone 2004, p. 145 ; Bordone 2005 ; Bordone 2007b.

32 Rosso 1913, p. 232-234, doc. 566.

33 Rosso 1913, p. 243-245, doc. 584 ; Bordone 2003.

34 Boccaccio Dec., I,1, p. 49.

35 Bautier 1994.

36 Com. sup. Dant., p. 216.

37 Rosso 1913, p. 249, doc. 593.

38 Cfr. Bordone 2007a.

39 Todeschini 2004a, p. 199 ; Lenoble 2013, p. 245-254, 268-272.

40 Bordone 2003, p. 263 ; De Roover 1994.

41 De Roover 1994, p. 152.

42 Morel 1908, p. 231, doc. 42.

43 Kusman 2007.

44 Greilsammer 2009 e 2012, p. 282-284.

45 Greilsammer 2012, p. 10.

46 Todeschini 2002, p. 449-486 ; Muzzarelli 2001.

47 Tra il 1179 e il 1215, gli anni dei concili lateranensi III e IV, la Chiesa andò definendo, in misura crescente, « una politica e una teoria giuridica e morale a proposito dell’usura » (Todeschini 2002, p. 94 ; Todeschini 2011, p. 151 sg). Già dalla metà del XII secolo, Graziano individua nell’usuraio chi usa male quanto in natura può essere usato bene da chi appartiene al regno dei Fideles (id., I mercanti e il tempio, cit., p. 96). Il nodo, messo in rilievo da Innocenzo III, risiede nell’autorità della Chiesa di giudicare le intenzioni e i comportamenti economici, escludendo come usurarie le pratiche ritenute devianti rispetto a tale competenza valutativa. L’usuraio, dunque, viene definito già nel III Lateranense del 1179 come un « dissidente che […] si dissocia dal sistema di mercato che vige in una città ». Il turpe lucrum derivato dall’usura cui si riferisce Tommaso d’Aquino nel commento alla lettera di Paolo a Timoteo si configura come un’« ipotesi regolativa […] dalla […] altissima funzionalità sociale o […] dalla notevole versatilità » (Todeschini 2011, p. 155) che rinvia soprattutto al rapporto tra qualità sociale delle persone e qualità economico-morale degli affari. Esemplare al proposito è l’esito di un processo astigiano del 1309 relativo a una pretesa dissimulazione di usura nel quale gli imputati sostengono con successo davanti al giudice ecclesiastico l’infondatezza dell’accusa cum non sint usurarii nec tales contractus consueverunt exercere (Pia 2010, p. 325).

48 Todeschini 2002, p. 94 ; Todeschini 2011, p. 159.

49 A. de Ast Sum., fol. 126-127 ; cfr. Ceccarelli 2001.

50 De Decker 1844, p. XXXII ; Greilsammer 2012, p. 250-251.

51 Greilsammer 2012, p. 270 ; Lessius De Iustit.

52 Greilsammer 2012, p. 268-269.

53 Greilsammer 2012, p. 272.

54 Greilsammer 2012, p. 267-270, 278.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ezio Claudio Pia, « Ai limiti della cittadinanza : credito e appartenenza per Ebrei e Lombardi »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 125-2 | 2013, mis en ligne le 27 novembre 2013, consulté le 13 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/1305 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.1305

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Ezio Claudio Pia

Centro Studi « R. Bordone » sui Lombardi, sul Credito e sulla Banca, Asti - piaezioclaudio@libero.it

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