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AccueilNuméros136/1VariaLa giustizia del conte. Riflessio...

Résumés

Obiettivo del contributo è proporre l’analisi di documenti di sentenza redatti nella seconda metà del XIV secolo e avanzare alcune considerazioni sui tribunali feudali. Si esaminano due sentenze emesse dal tribunale feudale dei Sanseverino nella città di Teggiano nel salernitano. L’edizione critica delle sentenze permette riflessioni sulle forme documentarie, sulla cultura e le capacità tecniche dei professionisti del diritto, nonché alcune brevi annotazioni sull’amministrazione della giustizia signorile.

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Notes de l’auteur

Sono grata a Maria Galante e a Giancarlo Vallone per i consigli, i suggerimenti e la lettura del testo.

Texte intégral

  • 1 Gli studi sulla documentazione giudiziaria hanno avuto un notevole incremento negli ultimi due dece (...)
  • 2 Il riferimento è allo studio sulla documentazione di terra di Bari in età normanno-sveva e ai lavor (...)
  • 3 Per una visione a largo raggio su procedure e corti si rimanda a: Romano 1989, p. 211-301; Vallone (...)
  • 4 Una rinnovata attenzione è stata prestata, per esempio, al grande dominio feudale del principato di (...)
  • 5 L’esiguità delle fonti giudiziarie tramandate è comunque caratteristica anche del periodo precedent (...)

1La riflessione storiografica di quest’ultimo ventennio ha riportato l’attenzione sulla documentazione prodotta dagli organi giudiziari,1 con attenzione, in una prospettiva di indagine sincronica e diacronica, alla produzione degli acta processuali vagliati sia per quanto attiene alle differenti pratiche documentarie utilizzate per fermare, consegnare e trasmettere i singoli stadi del processo e la sentenza finale, sia in relazione alle fonti normative e alla scienza giuridica, e infine in riferimento all’analisi della stessa procedura giudiziaria. In questo avanzamento di studi l’Italia meridionale peninsulare appare in un certo senso penalizzata per la presenza di poche e valide indagini concentrate soprattutto sul periodo normanno-svevo e per territori delimitati sia per quanto riguarda lo studio in senso stretto della documentazione in quanto tale,2 sia per quanto riguarda il profilo istituzionale e procedurale.3 Le aree geografiche studiate hanno permesso ricostruzioni certo circoscritte e invero indispensabili per avviare il sondaggio e il reperimento della documentazione giudiziaria prodotta nei territori del Regno. Esse hanno fornito prime riflessioni, a partire dalla produzione scritturale, sulle pratiche documentarie e sul procedimento giudiziario, ponendosi come punto di riferimento per futuri studi su altre realtà territoriali. Una stagione di studi proficua si rileva anche per l’età aragonese, per la quale si dispone di un materiale più numeroso e fruibile, che registra una indagine sempre più attenta agli archivi e alcune edizioni di fonti, nonché lavori focalizzati sulla documentazione di carattere giudiziario.4 Resta tuttavia difficoltoso il campo di indagine per quanti si rivolgano al pieno Trecento, in quanto scarseggiano le edizioni sistematiche di fonti documentarie, ma principalmente è la stessa produzione scritturale di natura giudiziaria tramandata a essere esigua.5

  • 6 Sulla diffusione e circolazione all’interno del Regnum dei modelli documentari di origine regia pre (...)

2Tale circostanza non facilita la formulazione di considerazioni sulla prassi documentaria, sulle scritture effettivamente prodotte nello svolgimento del loro lavoro dai tribunali regi, come da quelli feudali, sull’impostazione formale degli atti, come sul grado di adeguamento attuato dagli ufficiali di nomina regia o feudale che operavano sul territorio alle forme documentarie dell’amministrazione monarchica centrale,6 sulle funzioni di coloro che amministravano la giustizia, pur senza perdere di vista il quadro offerto dalle leggi vigenti e dalla procedura nell’amministrazione della giustizia.

3Nonostante gli studi di carattere politico e di orientamento istituzionale e giuridico, emerge una minore attenzione, per la seconda metà del Trecento, a indagini che abbiano per oggetto i documenti giudiziari, i quali per quanto riguarda le forme e le modalità di amministrazione della giustizia, la composizione delle corti giudicanti, l’iter processuale e i termini di promulgazione e applicazione delle sentenze, costituiscono un insieme di dati da confrontare, in quanto in relazione, con la legislazione e la scienza giuridica coeva. Ugualmente l’analisi degli stessi documenti non può prescindere dagli studi di storia del diritto che affrontano questioni relative ai poteri di giurisdizione in attribuzione alle corti feudali, che in età angioina, e in particolare nel Trecento, costituiscono un tratto essenziale per la comprensione della realtà istituzionale e dell’ordine politico del regno meridionale.

4In un tempo in cui le magistrature signorili esercitavano in ripartizione misurata con quelle regie i diritti di giustizia, l’analisi della documentazione processuale potrebbe consentire pertanto di delineare meglio il ruolo di tali corti nel sistema unitario del regno angioino.

  • 7 Al tempo di Carlo I d’Angiò i Sanseverino erano titolari della contea di Marsico, nella quale rient (...)

5Gli atti qui esaminati ed editi sono stati rogati a Diano, l’attuale Teggiano in provincia di Salerno, nella seconda metà del Trecento, quando la cittadina era un feudo dei Sanseverino conti di Marsico, i cui domini, comprensivi di territori ubicati nel nord della Basilicata e nel Principato, costituivano una entità feudale all’interno della compagine unitaria quale era il regno meridionale.7

  • 8 I documenti medievali di Teggiano si conservano nel Seminario vescovile della città, nell’Archivio (...)

6Per Teggiano si dispone di un buon numero di documenti a partire dalla fine degli anni Ottanta del XIII secolo, indagabili grazie ad alcuni corpora documentari.8

Le sentenze di Francesco de Gayano: considerazioni sui documenti

  • 9 Si veda infra Appendice, n. 2. La sentenza rientra nella collezione pergamenacea raccolta dallo sto (...)

7Il 16 novembre 1359 nel castrum di Diano, nel luogo dove era solita riunirsi la curia, il miles Francesco de Gayano, vicecomes di Marsico, emise una sentenza in favore della chiesa di S. Pietro.9

  • 10 La particolare posizione assunta nel protocollo dall’apprecatio, inserita tra i termini della dataz (...)

8Il documento presenta un protocollo scandito dall’invocazione verbale, quella simbolica è assente; seguono la datazione cronica, espressa con l’anno della natività e gli anni di regno del sovrano in carica, l’apprecazione feliciter amen, l’indicazione del giorno, del mese e dell’indizione e in chiusura la datazione topica.10 Il testo si apre con la dichiarazione di Francesco de Gayano di agire all’interno di una sede istituzionale deputata, assistito dal giudice, dal notarius actorum e dai testimoni, i quali riuniti in un consesso deliberante si pongono congiuntamente come autori dell’azione giuridica e della composizione del documento.

  • 11 Il processo romano-canonico per il suo alto tecnicismo prevedeva tempi dilatati e la produzione di (...)
  • 12 L’imposizione del silentium perpetuum nelle sentenze definitive era una pratica procedurale per chi (...)

9Segue poi la narrazione dei termini della controversia, a partire dalla petizione avanzata dai chierici della chiesa di San Pietro contro Guglielmo di Alessandro. Essi lo accusavano di avere occupato impropriamente una terra lasciata in eredità alla chiesa, pertanto chiedevano la restituzione del bene. La denuncia aveva innescato un procedimento per il quale Guglielmo era stato chiamato in giudizio per rispondere alle accuse a lui rivolte. In seguito, poiché le parti di comune accordo, volendo accelerare il procedimento giudiziario, avevano chiesto una procedura sommaria e straordinaria,11 fu fissato loro un termine entro cui comparire per il dibattimento e un confronto diretto cum eorum probationibus et deffensionibus. Nel termine previsto entrambe le parti si presentarono fornendo i documenti necessari e le allegazioni di leggi e introducendo i testimoni, pertanto la curia giudicante si avviò alla conclusione della vertenza. Fu quindi stabilito un ulteriore termine per la comunicazione ai contendenti della decisione definitiva presa dal tribunale. Esso sentenziò di assegnare la terra ai chierici, pertanto impose a Guglielmo la restituzione del bene contestato e il silenzio.12

  • 13 Secondo la legislazione federiciana le sentenze definitive dovevano essere messe per iscritto, pena (...)

10Dopo la promulgazione della sentenza, l’autorità giudiziaria, in questo caso Francesco de Gayano, riferisce di avere fatto stendere il documento a difesa degli interessi della chiesa di San Pietro, nonché dietro richiesta dei chierici, e di aver dato mandato al notaio Roberto de Cayano, agente in funzione di maestro d’atti, di redigere lo scritto, poi annuncia i mezzi di roborazione messi in essere per conferire credibilità allo scritto. Essi sono costituiti dall’intervento sottoscrittorio del giudice, del vicecomes e dei testimoni.13

  • 14 Dino Puncuh, in riferimento al territorio comunale genovese e a documenti di XII secolo, ha osserva (...)
  • 15 Alessandro Pratesi aveva considerato come il termine scriptum era stato usato a partire dal X secol (...)

11Per quanto attiene alla organizzazione formale, il documento è composto con un ampio prelievo dal formulario appartenente al documento privato, con il ricorso al verbo interfui e il richiamo alla rogatio,14 in quanto la struttura documentaria alla quale è affidata la sentenza è quella ormai consolidata in queste aree, come nella Terra di Bari, dell’instrumentum. Riguardo la terminologia utilizzata per definire il documento, esso è detto scriptum prima della formula declaratoria e publicum instrumentum nella sottoscrizione notarile a testimonianza del persistere di un atteggiamento conservatore nell’uso di una definizione, la prima, appartenente a un formulario antico e ormai svuotato di un significato precipuo, e di come ambedue i termini fossero intesi con funzione intercambiabile.15

  • 16 A partire dalla metà del XII secolo si assiste progressivamente a un incremento della produzione di (...)
  • 17 Le pratiche di inserzione degli atti processuali all’interno del documento finale di sentenza in am (...)

12Nel documento il dibattimento processuale è riassunto, non si indulge infatti sulla valutazione delle ragioni delle parti contendenti e sulla verifica dei titoli presentati. Pur disponendo solo del documento conclusivo della vertenza, il ricordo di probationes, allegationes, deffensiones rinvia alla redazione di una serie di singoli atti procedimentali che furono preparati e presentati durante la causa, benché essi non siano stati tramandati.16 La struttura della sentenza assume infatti un carattere descrittivo dell’intero processo, sebbene esso appaia notevolmente compendiato rispetto ad altre testimonianze similari, in modo specifico a quelle di area salernitana, dove nel documento che chiude il dibattimento sono generalmente inserite le scritture preliminari e quelle di corredo funzionali allo svolgimento del processo stesso. Nei documenti di sentenza salernitani infatti sono trascritti gli atti prodotti nel corso dell’iter processuale, nonché i capi d’accusa e le quaestiones discusse, in un itinerario, strutturato a seconda dei casi in gradi variabili di complessità, che parte dalla presentazione del libellus e continua con la descrizione in modo particolareggiato delle singole fasi del processo, dal dibattimento, alla produzione di prove e alla presentazione di testimoni, – ciascuna delle quali corredata dai dati cronologici – , fino all’emanazione della sentenza.17

  • 18 Salvioli 1927, p. 327-346; Pennington 2016, p. 24-29.

13Nel caso qui analizzato l’intero procedimento tra istruttoria, conclusione e redazione della sentenza dovette avere tempi rapidi, poiché i contendenti avevano richiesto un processo sommario il quale non necessitava la presentazione del libellus, vietava gli appelli non necessari, implicava che i termini fossero notevolmente abbreviati rispetto al processo ordinario, inoltre non ammetteva proroghe non necessarie e poneva un limite alla eccessiva litigiosità della parti, di conseguenza l’intera causa si svolgeva con maggiore celerità.18

  • 19 Si veda infra Appendice, n. 1. Il documento è visionabile sul sito di Monasterium.net [URL </mom/IT-BST/BST/Seminario_91/charter>, access (...)
  • 20 Sulla chiesa di S. Maria Maggiore, che conserva il pulpito duecentesco attribuito a Melchiorre di M (...)

14Qualche giorno prima, precisamente il 12 novembre, fu data forma scritta a un’altra sentenza pronunciata dal medesimo Francesco de Gayano, il quale si definì esplicitamente vicecomes del comitato di Marsico e della Valle di Diano per conto di Antonio Sanseverino, signore della contea di Marsico, della baronia di Sanseverino e del Cilento.19 La materia è identica: una vertenza per il possesso contestato di una terra tra un privato e la chiesa di Santa Maria Maggiore di Diano,20 risolta a favore dell’istituzione ecclesiastica. Il documento è però di diversa impostazione.

15L’atto è composto a nome del giudice Riccardo de Romano, del notaio, non qualificato come notaio d’atti, e dei testimoni che si pongono come garanti dell’azione giuridica e autori della documentazione. Essi dichiarano, subito dopo la notificatio, di essere stati interpellati al fine di assistere alla promulgazione della sentenza da parte di Francesco. L’atto prosegue cambiando registro e trascrivendo il testo della sentenza emessa a nome del protagonista dell’azione giuridica: il miles Francesco. Egli in prima persona, dopo aver dichiarato i suoi titoli e di agire su incarico del conte Antonio Sanseverino, riassumeva in maniera concisa gli antefatti della causa in cui la chiesa di Santa Maria Maggiore di Diano si opponeva a Tommaso detto Piczus intorno alla proprietà di un locus vacuus. Dopo aver ascoltato i litiganti Francesco aveva stabilito un termine perentorio entro cui entrambe le parti avrebbero dovuto fornire prova di quanto asserivano. Scaduto il termine l’abate e i chierici di Santa Maria presentarono plures testes in loro favore, al contrario Tommaso nullas probationes coram nobis produxit, di conseguenza l’esito fu scontato. Il vicecomes, sedendo nel tribunale, emise la sentenza di fronte alle parti e ai testimoni, nominati espressamente, e assegnò il locus alla chiesa di Santa Maria Maggiore, imponendo a Tommaso il silenzio sulla questione.

16A questo punto il testo riprende a nome del notaio, del giudice e dei testimoni, i quali dichiarano di essere stati interpellati dall’abate e dai chierici per redigere un publicum instrumentum della sentenza. Seguono l’annuncio dei mezzi di roborazione, la sottoscrizione del notaio, seguita dall’apposizione del signum notarile, e quelle del giudice, del vicecomes e dei testimoni.

17Il riassunto dei termini della vertenza è molto stringato, e benché non permetta di approfondire le azioni del tribunale comitale e di avere contezza della produzione scritturale connessa alla causa, ricorda l’escussione di numerosi testimoni, presentati dall’abate e dai chierici, nonché la pubblicazione delle testimonianze.

18I due documenti esaminati presentano forme diverse. Il primo è un atto di sentenza emanata dal vicecomes nella curia feudale, formalmente impostato a nome del medesimo e dell’intero collegio giudicante, nonché redatto da un notaio d’atti, quindi da un funzionario d’ufficio deputato e abilitato alla stesura degli atti processuali, mentre il secondo ferma una fase differente in cui un giudice, un notaio e alcuni testimoni furono interpellati per ascoltare la sentenza, lecta, lata et recitata dal vicecomes, e redigerla in un publicum instrumentum. Nel secondo caso sembra, dal dettato del documento, che il vicecomes abbia preso la sua decisione alla presenza delle parti in causa e dei testimoni, senza essere coadiuvato da un collegio (giudice e notaio), benché tra coloro che vengono definiti testimoni – in parte gli stessi che poi sottoscrissero il documento notarile - ci furono comunque un giudice e un notaio.

  • 21 Il documento di sentenza costituiva un titolo giuridico che attestava la proprietà dell’oggetto con (...)

19La specifica posta a chiusura del testo relativa al desiderio da parte dell’abate e dei chierici della chiesa di disporre di un publicum instrumentum della sentenza, e i termini impiegati per strutturare la frase, lascerebbero ipotizzare che i professionisti del diritto furono in realtà interpellati dall’abate e dai chierici di Santa Maria per poter dare forma scritta alla sentenza e consegnare loro il documento.21

  • 22 Si vedano anche le riflessioni in Romano 1989, p. 237. Un’ipotesi, da avanzare tuttavia con molta c (...)

20La motivazione di queste due differenti forme documentarie per sentenze emesse dal medesimo ufficiale feudale, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra e per cause vertenti sulla stessa materia, non è facilmente rintracciabile e potrebbe probabilmente essere messa in relazione con due fasi distinte e successive della procedura. Sembra infatti che il primo atto sia la scritturazione della sentenza pronunciata oralmente, mentre il secondo attiene a un momento successivo in cui la sentenza, già scritta, fu letta e declamata.22

21Il documento di sentenza del 16 novembre 1359 offre inoltre la possibilità di formulare alcune riflessioni sui professionisti del diritto.

  • 23 Il lavoro contemporaneo sia come estensore di documenti notarili, sia come notarius actorum del tri (...)
  • 24 Galante 2011, p. 235. In epoca normanna sono attestati notai che rogavano per i privati e all’occor (...)

22L’atto è rogato da Roberto de Gayano, definito noster notarius actorum, di lui si puntualizza la competenza per una definita circoscrizione territoriale: per provincias Principatus Citra serras Montorii. La precisa competenza territoriale potrebbe indicare l’ambito nel quale Roberto svolgeva la sua attività notarile e forse rimandare all’evoluzione di una carriera che da rogatario di atti privati lo aveva in seguito portato, attraverso l’acquisizione di una maggiore e più mirata specializzazione, a rivestire ruoli professionali all’interno del tribunale feudale. Essa potrebbe altresì rilevare una duplice attività, per cui egli agiva come notaio nelle sedi a lui deputate e all’occorrenza prestava funzioni d’ufficio nella curia feudale come estensore di atti processuali,23 secondo una tradizione diffusa nell’Italia meridionale e attestata anche per alcuni notai al seguito di ufficiali regi.24 Una carriera, in un caso o nell’altro, solo ipotizzabile per il notaio Roberto, poiché al momento non si dispone di altre testimonianze sul suo conto.

  • 25 Bonnaud 2007, p. 323-245; Martin 1996, p. 134-135.

23Nel tribunale inoltre sedeva un giudice, un tecnico del diritto, al quale il feudale faceva riferimento per garantire l’amministrazione della giustizia. Solitamente si trattava di giudici locali che offrivano la loro abilità al tribunale signorile; la scelta ricadeva su uomini rispettati dalla comunità cittadina con una radicata conoscenza del luogo di cui erano espressione.25

24Del collegio giudicante del 16 novembre faceva parte invece il giudice Stefano de Salisio, che si sottoscrisse con il segno di croce, andando così a implementare la schiera di quegli uomini di legge incapaci di scrivere, nonostante gli interventi legislativi federiciani.

  • 26 Essi infatti dovevano sottoporsi a un esame riservato alla curia regia finalizzato a vagliare le lo (...)
  • 27 Pratesi 1987, p. 167-168; Tavilla 1991, p. 378. Il fenomeno dell’analfabetismo dei giudici è affron (...)
  • 28 Romano 1997, p. 228.

25Una costituzione regia esigeva la preparazione giuridica per coloro che si volessero candidare alle professioni di giudice e di notaio,26 al fine di elevare il livello professionale a fronte di una realtà che a metà del Duecento annoverava ancora giudici analfabeti. Ciò nonostante è usuale incontrare nel regno meridionale fino a tutto il Quattrocento giudici incapaci di scrivere,27 così come non è raro trovare in età angioina giudici non formati nel diritto anche negli uffici giudiziari.28

  • 29 Sia le Costituzioni di Melfi (Constitutiones, I, 79, ed. Die Konstitutionen, p. 252-253), sia le co (...)

26La presenza di giudici analfabeti nella prima metà del Trecento indica chiaramente come il loro ufficio sia dovuto a un acquisito prestigio sociale, all’appartenenza a gruppi parentali preminenti, al notabilato cittadino. La scelta del giudice Stefano all’interno della corte feudale avvenne pertanto indipendentemente dalla sua formazione professionale, contarono il suo essere del luogo e il suo essere informato su ambiti e persone,29 piuttosto che le competenze professionali, ovvero la capacità di applicare le leggi e di svolgere mansioni di carattere prettamente giudiziario. L’amministrazione della giustizia locale d'altronde costituiva sempre, per quanti vi partecipavano un’occasione di prestigio, di profitto economico e di valenza politica.

  • 30 Caravale 1982, p. 105-109, 113-114; Pratesi 1987, p. 165-167.

27L’attestazione dell’analfabetismo di Stefano tuttavia non costituisce una costanza nel panorama degli uomini di legge della cittadina campana, poiché a Teggiano l’esigua presenza e poi dopo la metà del XIV secolo la totale assenza di giudici analfabeti, come rivela la documentazione, non suggerisce la caduta di prestigio del ruolo del giudice in quanto garante, così come aveva stabilito la legislazione federiciana, dell’azione giuridica.30

  • 31 Sul recupero e l’impiego del sistema processuale scandito per acta si rinvia a Nicolaj 2004b, p. 1- (...)
  • 32 Per l’analisi del documento giudiziario di epoca sveva nel salernitano si rimanda a Galante, 2015, (...)
  • 33 Nicolaj 2013a, p. 103. Si veda anche Nicolaj 2013b, p. 105-112.

28La struttura medesima del documento di sentenza, in cui sono menzionati i diversi stadi della causa, avvalora una riflessione sulla cultura del notaio. A partire dalla documentazione giudiziaria di epoca normanno-sveva a Teggiano, così come a Eboli e a Sarno, sembrano emergere, come ha osservato Maria Galante, tracce di cultura giuridica romana anche nei procedimenti processuali; elementi che meriterebbero uno studio approfondito. Un patrimonio culturale, come evince la studiosa, non esclusivo dei notai cittadini, in quanto rinvenibile pure nei professionisti che agivano in periferia. Questi ultimi sembrano infatti anticipare quella tendenza al recupero rispetto al notariato salernitano, con una ripresa proprio nei centri minori, già dalla fine del XII secolo, del sistema processuale per acta, della stesura delle scritture prodotte durante le diverse fasi del procedimento.31 Una prassi redazionale che in età sveva fu corroborata da una più solida preparazione giuridica e tecnica e produsse scritture processuali sempre più complesse.32 Le magistrature nell’esercizio delle loro funzioni infatti dettero origine ad atti processuali plurimi diversamente articolati, a «sequenze di unità documentarie collegate dalla continuità dell’azione dell’istituzione».33 La produzione di documenti in forma seriale e disposti in sequenza attesta, e tramanda, pertanto l’attività e la prassi del collegio giudicante, al di là della composizione del tribunale e dall’autorità responsabile del procedimento.

  • 34 Al notaio era affidata già dal Duecento la redazione di ogni fase del processo, compresa la delicat (...)
  • 35 A tali competenze si aggiungevano le necessarie nozioni di diritto e la conoscenza delle formule ad (...)
  • 36 La citazione è in Sinisi 2006, p. 215-240. Su ruolo del notaio, non più solo esperto redattore di d (...)

29Il notaio Roberto, quindi, si conferma quale depositario di un patrimonio culturale e giuridico, nonché della tecnica di produzione del documento e della prassi notarile. Una figura indispensabile, in grado di vigilare sull’applicazione del diritto e sulle procedure necessarie per lo svolgimento del processo, nonché assicurare il rispetto delle formalità necessarie all’estensione del documento.34 Egli quindi doveva avere contezza della materia processuale per assolvere alle sue funzioni ed essere in grado di redigere in modo adeguato, sia in forma, sia in contenuto, gli atti necessari nelle diverse fasi del giudizio.35 Nel documento di sentenza pertanto il notaio Roberto non fungeva solo da notaio deputato alla stesura degli atti, ma si configurava quale «iudicis oculus»,36 rivestendo così un ruolo fondamentale nell’amministrazione della giustizia e funzioni rilevanti nella redazione degli atti processuali dovuti alla sua specifica competenza professionale.

30Ambedue i documenti attestano pertanto la presenza a Diano di notai dotati di una preparazione giuridica tale da affrontare con disinvoltura la stesura di atti emanati da autorità giudiziarie locali, nonché l’adozione del sistema processuale per acta, quindi la produzione di scritture in forma seriale che rispecchiavano l’attività del tribunale.

Tribunali feudali e amministrazione della giustizia: brevi annotazioni

31La valutazione dell’attribuzione dei diritti di giustizia alla feudalità meridionale, nonostante la copiosa produzione scientifica, resta tema storiografico complesso e talvolta controverso, da analizzare nella specificità delle diverse situazioni locali e in prospettiva diacronica.

32Le trattazioni su questo argomento sono state ampie e accompagnate da una vivace discussione, pertanto quanto segue non ha pretesa di entrare nel merito della problematica, ma di interrogare la produzione scritturale del tribunale come punto di osservazione per indagare le pratiche redazionali e lo strutturarsi del tribunale feudale.

  • 37 Intorno ai poteri di giustizia in epoca normanna esiste una copiosa bibliografia; si rimandiamo sol (...)
  • 38 Sulla complessa valutazione dei poteri di giustizia attribuiti ai feudali in età federiciana si rim (...)
  • 39 Il sovrano svevo nella diciottesima assisa di Capua vietò l’esercizio di potestà giustizierali da p (...)

33Studi recenti hanno riaffrontato criticamente il problema delle prerogative giudiziarie dei conti in epoca normanna, distinguendo tra modalità differenti di amministrazione della giustizia nel periodo antecedente alla monarchia, in quello monarchico e in un tempo successivo alla morte di Guglielmo II, quando gli equilibri tra tribunali regi e tribunali signorili subirono trasformazioni a seguito di una crescente autonomia dell’aristocrazia comitale.37 Con Federico II e in particolare dopo la promulgazione delle Costituzioni di Melfi, furono concessi ai feudali per privilegio prerogative giurisdizionali, sebbene limitate all’ambito civile,38 mentre la giustizia penale rimase di competenza dei giustizieri di nomina regia.39

  • 40 Gli anni di Manfredi furono caratterizzati da un sistema di potere a carattere parentale, in cui l’ (...)
  • 41 Galasso 1992, p. 47-53; Cuozzo 1998, p. 519-534.
  • 42 Sul contenuto dei poteri feudali di giurisdizione nella prima età angioina e in modo particolare su (...)
  • 43 L’intensificarsi di disposizioni favorevoli ai feudali, iniziate con i Capitoli di San Martino, si (...)
  • 44 Giovanna I fu prodiga nella concessione di diritti di alta giustizia a numerosi feudatari; cf. Caro (...)

34Dopo la stagione del regno di Manfredi,40 nella prima età angioina avvenne una iniziale dilatazione degli ambiti di giurisdizione, poiché il sovrano attribuì ai feudali la giurisdizione civile, mentre solo in diversi casi e con privilegi a carattere personale essi ottennero il doppio imperio. Carlo I infatti, pur desiderano ripristinare una struttura politica e amministrativa più accentrata della monarchia,41 concesse, in un primo momento solo in via privilegiata, ai titolari di contee e di baronie, nonché alle stesse istituzioni ecclesiastiche, spazi di autonomia in campo giudiziario.42 I cedimenti della monarchia in favore della feudalità annoverarono a partire dal regno di Carlo II e di Roberto d’Angiò una graduale attribuzione di prerogative ai feudali.43 In seguito, nell’inoltrato Trecento e in modo precipuo con il governo di Giovanna I, in un tempo di incertezza causato dalle lotte dinastiche, concessioni più ampie di diritti di giustizia concernenti la sfera penale furono elargite alle più importanti famiglie feudali e ai grandi ufficiali del regno.44 Il campo d’azione degli ufficiali regi coesisteva quindi nelle province con lo spazio occupato dai poteri locali.

  • 45 Con un capitolo di metà Trecento Giovanna I riaffermava le competenze dei giustizieri provinciali «(...)
  • 46 Carocci 2014, p. 374-375.
  • 47 Tommaso fu nominato maestro giustiziere del Principato Citra da Giovanna I, ufficio che egli detenn (...)
  • 48 Vallone 2018a, p. 72.

35Gli studi intorno ai tempi e ai modi dell’attribuzione da parte dei sovrani dei diritti giudiziari ai feudatari in età angioina, pur nella complessità della problematica, hanno dunque mostrato la concessione privilegiata, in specie con il governo reginale, dell’amministrazione della giustizia civile e penale a molti signori laici, ai quali fu demandato il controllo in modo sempre più sistematico delle pratiche giudiziarie.45 Essi d’altronde tendevano verso assetti di potere diversi, di conseguenza la possibilità di amministrare la giustizia in ogni grado costitutiva uno strumento determinante per la piena legittimazione del potere signorile.46 Molti esponenti dell’aristocrazia comitale infatti, esercitavano la giustizia penale in funzione dell’officium ricevuto, come accadde per Tommaso Sanseverino nominato magister iustitiarius per il Principato Citra.47 La nomina a ufficiali regi aveva determinato il sovrapporsi di giurisdizioni concentrate nella medesima persona, la quale amministrava la giustizia sia in quanto signore del luogo, sia in base alle prerogative di un funzionario regio, in un cumulo di prerogative per cui «potere in officio e potere in proprietà si congiungono in mescolanza mostrando … una struttura binaria del potere».48

36La valutazione dei diritti di giurisdizione esercitati dai feudatari, delle loro prerogative e del loro spazio di azione in rapporto alle funzioni svolte dagli ufficiali regi per la seconda metà del XIV secolo andrebbe dunque vagliata nella specificità dei privilegi concessi ai singoli soggetti, considerando il tempo, il luogo e il destinatario.

  • 49 Una maggiore disponibilità di fonti documentarie, e nello specifico di documenti giudiziari per il (...)

37Le fonti superstiti però non facilitano la riflessione, sia per la distruzione dell’archivio centrale angioino che non ha permesso la conservazione di serie organiche di atti giudiziari prodotti dagli uffici centrali, sia per la consistenza delle fonti relative all’amministrazione della giustizia nelle corti periferiche, per le quali la documentazione processuale sopravvissuta diventa più cospicua a partire dalla fine del Quattrocento.49

  • 50 Sull’importanza del raffronto tra la documentazione processuale e il quadro normativo per delineare (...)

38Sebbene molti coevi esponenti della più illustre dottrina giuridica, essendo anche ‘pratici’, abbiano illustrato le modalità di ricezione e applicazione della legislazione regia, l’analisi della produzione scritturale dei tribunali feudali, degli atti processuali, i quali attestano le fasi procedimentali e la normativa seguita, aiuterebbe la riflessione sulla tenuta della legislazione regia e delle direttive procedurali nel momento in cui esse si incontrarono con la concretezza del quotidiano e vennero applicate e interpretate, nonché potrebbe contribuire a vagliare criticamente l’organizzazione dei poteri sul territorio e il raccordo tra giurisdizione regia e giurisdizione feudale.50

  • 51 Il miles Francesco era un ufficiale di nomina comitale, come è esplicitamente dichiarato nel docume (...)

39Nei documenti esaminati il tribunale era presieduto, unitamente con il giudice del luogo e il notaio d’atti, da un ufficiale del governo feudale, Francesco de Gayano.51

  • 52 Poteva infatti avvenire di rivolgersi a un altro giudice prima di arrivare al tribunale comitale, p (...)

40La sentenza del 16 novembre, nel riassumere i diversi stadi del procedimento giudiziario, sembra attestare come l’intero processo si fosse svolto in curia coram nobis. Non è menzionato infatti alcun riferimento a un precedente dibattimento di fronte a un altro giudice locale, nel qual caso i litiganti solo in un secondo momento sarebbero ricorsi alla curia comitale, come talvolta poteva accadere.52 Non si dispone inoltre di elementi aggiuntivi che permettano di seguire gli accadimenti successivi: la sentenza fu accolta dalle parti e applicata, o si ricorse in appello?

41Il tribunale si radunò in un luogo dove fino a quel momento era solito reggersi curia, circostanza che indica la presenza a Marsico di una sede deputata ad accogliere la curia; si potrebbe supporre, con ogni probabilità, la medesima in cui si riuniva il tribunale nei tempi anteriori, attestando così una continuità, anche materiale, tra giurisdizioni di diverse epoche e di diverso titolo. L’utilizzo del medesimo luogo veicolava in tal modo un messaggio con una valenza precipua e dichiarativa che la comunità cittadina e religiosa poteva cogliere immediatamente.

  • 53 I Sanseverino conti di Marsico, appartenenti alla feudalità regnicola più influente, erano inseriti (...)
  • 54 Moscati 1934, p. 239-240. Sulle prerogative del merum et mixtum imperium si rimanda a Vallone 1985, (...)
  • 55 Si vedano i documenti in Moscati 1934, p. 224-256.

42I Sanseverino53 amministravano in quel momento nei loro feudi la giustizia civile e penale. Il 10 marzo 1346 Giovanna I aveva concesso a Tommaso a vita, e poi nel 1349 a titolo ereditario, il merum et mixtum imperium sulle sue terre,54 in un tempo in cui altri esponenti delle più eminenti famiglie feudali, i grandi ufficiali del Regno e i fautori degli Angiò beneficiarono di concessioni similari.55 Essi esercitavano quindi un potere attribuito loro dal sovrano per l’amministrazione della giustizia civile e criminale.

  • 56 Giovanni Vitolo ha evidenziato, a partire dal governo di Giovanna I, come la trasformazione della n (...)
  • 57 L’esercizio territoriale, a titolo feudale, delle giurisdizioni assunse un peso notevole nelle rela (...)

43Il trasferimento di tali poteri sembra cogliersi nei luoghi e nelle modalità della sentenza. Essa raccorda in sé la dialettica tra giurisdizione regia e giurisdizione feudale, in base alla quale un ufficiale di nomina feudale, il vicecomes, assolveva una funzione ‘pubblica’, o, per dire diversamente, di pubblica utilità, in un gioco di specchi in cui la monarchia legittimava la sua aristocrazia feudale e ne rafforzava i legami, ma al contempo si serviva di essa per assicurarsi un migliore controllo ed equilibrio sul territorio e soprattutto, come ha sottolineato Giovanni Vitolo, cercava di assicurarsi il consenso di una classe ormai egemone.56 Una osmosi tra autorità regia e governo feudale, per cui il tribunale signorile diventava espressione di un potere periferico in possesso di prerogative di ordine sociale e quindi ‘pubbliche’.57

  • 58 Il sovrano aveva scisso i compiti e le carriere del notaio d’atti al seguito di giudici con compete (...)

44Esisteva una continuità di usi giuridici tra il tribunale regio e quello feudale, dal momento che le corti e i magistrati feudali erano tenuti ad applicare le leggi procedurali regie e, qualora esse difettassero, le consuetudini locali. Vi era anche una continuità di pratiche redazionali e modelli. La sentenza del 16 maggio fu redatta infatti da un notaio d’atti – un titolo che, secondo quanto aveva già stabilito una costituzione di Federico II, era proprio del notaio con funzioni di cancelliere al seguito di magistrati regi ai quali era demandata l’amministrazione della giustizia, – poiché la produzione di atti processuali esigeva una preparazione tecnica e professionale specifica.58 Del collegio giudicante faceva parte infatti un notarius actorum a servizio del vicecomes dei Sanseverino, in grado di redigere l’insieme delle scritture funzionali al procedimento.

  • 59 Vallone 1999, p. 136-137.

45Esisteva inoltre tra il tribunale feudale e gli ufficiali regi una complementarietà di competenze, poiché se il feudatario aveva in attribuzione solo la giurisdizione civile di primo grado, quella penale era di competenza dei magistrati regi; se invece aveva tra i suoi poteri anche la giurisdizione penale, in quel caso le corti regie intervenivano in fase di appello.59

Alcune riflessioni conclusive

  • 60 Grossi 2006, p. 223-227.

46La sfera dell’amministrazione della giustizia, quindi l’esercizio di un potere pubblico, costituiva il campo privilegiato di una dualità tra il potere centrale (regio) e quello locale (feudale). La nuova dialettica tra differenti centri del potere, regio e signorile, amplificata in specie durante il governo reginale, generava una parcellizzazione delle competenze e apriva spazi nuovi ai soggetti egemoni che interloquivano con la monarchia. Le attribuzioni in materia di esercizio della giustizia determinarono la formazione di differenti poli del potere che si dotarono di propri tribunali, i quali vivevano e agivano accanto ad altre realtà particolari in una amministrazione della giustizia parcellizzata e plurale, ma pur sempre contenuta all’interno di un ordine unitario.60

47A motivo di tale frammentazione e delle prerogative concesse ai singoli soggetti giuridici, l’esercizio della giustizia nei tribunali feudali relativamente alla seconda metà del XIV secolo non è ancora indagata in modo sistematico, come invece è accaduto per la prima età angioina e, più di recente, per il periodo aragonese. Le stesse riflessioni qui presentate sono dotate di caratteri parziali, poiché formulate sulla base di una documentazione esigua.

  • 61 Il riferimento è al principato di Taranto e alla contea di Lecce; per queste terre, in relazione al (...)

48Si tratta di considerazioni suggerite principalmente dall’evoluzione degli equilibri, resisi più determinanti ed evidenti nel secondo Trecento, nei rapporti di potere tra monarchia e feudalità, dall’acquisizione da parte di quest’ultima di ambiti di giurisdizione sempre più ampi e dalla conseguente crescita in importanza delle corti territoriali destinate a svolgere funzioni giuridiche e amministrative, per le quali si sarebbero dotate, in alcuni casi maggiori, di strutture articolate e di funzionari su modello di quelle regie.61

  • 62 Con documento del 6 novembre 1352 Tommaso ordinava ad Andrea de Castelluccio giustiziere e vicario (...)

49La stessa circostanza che negli anni Cinquanta del XIV secolo a Marsico ufficiali come il giustiziere siano di nomina comitale, conferma i poteri di giurisdizione e il peso dei Sanseverino nella vita politica e sociale del Regno.62

  • 63 Sulle disposizioni legislative in favore della feudalità, a partire dai Capitoli di San Martino, si (...)

50A metà del Trecento, durante il governo di Giovanna I, i feudali, i quali godevano già di una serie di prerogative - le modifiche alle disposizioni legislative che normavano il feudo, l’allentamento dell’obbligo del servizio militare, la liberalizzazione del regime matrimoniale, il potenziamento della libertà testamentaria- , all’interno di un processo teso al consolidamento e ampliamento del loro potere politico, mirarono soprattutto ad appropriarsi dei diritti giurisdizionali e delle prerogative regie, costituenti le strutture portanti del potere pubblico all’interno del Regno.63

51La possibilità di disporre di un campione maggiormente ampio di fonti documentarie di carattere giudiziario avrebbe consentito, e forse permetterà in futuro anche per altre circoscrizioni territoriali, un’indagine più capillare, volta a istituire debiti confronti tra i documenti e la legislazione al fine di verificare nella prassi l’applicazione della normativa regia, a enucleare costanti ed eccezioni nello strutturarsi e nei mutamenti storico-politici della giustizia feudale tardo trecentesca, nonché a evidenziare le scelte che il compiersi della giustizia realizza in quanto a forme documentarie in cui fissarsi.

  • 64 Per la definizione di documento diplomatico si rimanda a Nicolaj 1998, p. 957.
  • 65 Nicolaj – Mantegna 2012, p. 428.

52I documenti diplomatici64 hanno in sé, come evidenzia Giovanna Nicolaj, la peculiarità di essere il luogo «dove si congiunge il versante della vita pratica comune (individuale e personale, sociale e pubblica) e il versante del diritto: nella dimensione giuridica della vita e della storia, infatti, e sotto il cielo delle leggi e della scienza giuridica, sul terreno del quotidiano si agisce, si compiono atti pratici, si fa prassi …».65 Sono i dati storici fermati nella documentazione che organizzati e ordinati attraverso gli strumenti della storia, della scienza e dell’ordinamento rendono possibili ricostruzioni verosimili.

  • 66 Giovanna Nicolaj è tornata più volte sul concetto di prassi giuridica (come l’insieme delle pratich (...)
  • 67 Vallone 2018a, p. 74. Per un approfondimento sul rapporto tra istituzioni regie e istituzioni feuda (...)

53La prassi giuridica, scrive la studiosa, nel concretizzarsi e prendere forma nella scrittura, fatta di parole e formule, si fa prassi documentaria,66 quest’ultima influenzata dai cambiamenti sociali, dalle mutazioni del quadro sociale e politico, si rende espressione della società stessa in trasformazione. Gli scritti redatti a fini giuridici costituiscono quindi un punto di osservazione privilegiato, poiché la possibilità di interrogare le fonti diplomatiche potrebbe contribuire a definire meglio il complesso passaggio da un potere gestito dal centro a un potere attribuito a organismi altri e territoriali, e quindi a riflettere su un «raccordo istituzionale tra la giurisdizione regia e quella feudale»67, nonché a interrogarsi sulla capacità d’azione del governo regio di adattare e bilanciare le strutture istituzionali, in questo caso giudiziarie, alle nuove necessità di un territorio in cui la dialettica politica prevedeva altri interlocutori del potere, e insieme alle tensioni di un Regno in cui lo stesso potere non era esclusivo del sovrano ma coesisteva e si misurava con quello di differenti e molteplici soggetti politici e sociali.

Appendice

541359 novembre 12, Teggiano

55Il giudice Riccardo de Romano e il notaio Riccardo de Pellitia, dichiarano che in loro presenza Francesco di Gaiano di San Severino miles, vicecomes del comitato di Marsico e della Valle di Diano di Antonio Sanseverino conte di Marsico, signore delle baronie di San Severino e del Cilento, ha letto e pronunciato la sentenza definitiva in favore dell’abate Giovanni Gallo, del capitolo e dei chierici della chiesa di Santa Maria Maggiore di Teggiano nella causa vertente tra essi e Tommaso detto Piczus della medesima terra a motivo di un locum vacuum ubicato di fronte a una casa di proprietà della chiesa.


56Teggiano, Biblioteca del Seminario vescovile, Fondo pergamenaceo, Seminario, 83 [A]. Sul recto nell’angolo inferiore destro: «Testes | Iudex Riccardus de Roman(o), | notarius Thomas de Silvestro, | Antonius de Americo, | abbas Sancti Angeli, | Robertus de Melle». Sul verso in calce, di mano coeva: «Instrumentum que est fine […..]», sotto di mano del XV secolo: «Instrumentum cuiusdam […] magistrum Thomasium | anno 1343»; capovolta rispetto alla scrittura di mano del XVIII secolo la nota: «Sentenza a favore di S. Maria per certe case vicine a detta chiesa». In alto di mano del XIX: «Sentenza per le case vicino la Chiesa»; sotto a matita la precedente segnatura: «83».


57Pergamena in buone condizioni, con eccezione di alcune piccole macchie brunastre lungo il margine destro e tre fori dovuti a difetto di concia, ora risarciti.


58Regesto: Didier 2003, p. 54, n. 133.


59+ Ina) nomine domini dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, regnantibus | serenissimis dominis dominis nostris Ludovico rege et Iohanna regina Dei gratia Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitibus, regnorum vero dicti domini nostri regis anno duodecimo, domine vero regine anno septimo decimo. Feliciter, amen. Die duo|decimo mens(is) novembr(is) tertiedecime indic(tionis), apud Dyani. Nos Riccardus de Romano eiusdem terre annalis iudex, Nicolaus de Pellitia de Laurino habi|tator et incola in dicta terra Dyani per totam provinciam Principatus Citra et Ultraqueb) Serras Montorii, Basilicate et totius ducatus Calabrie regis et reginali auctoritate notarius puplicus et testes | infrascripti de eadem terra Dyani viri licterati ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto puplico instrumento notum facimus et testamur quod, dum essemus vocati et rogati | coram egregio viro domino Francisco de Gayano vicecomite comitatus Marsici et vallis Dyani, idem vicecomes coram nobis sententiam diffinitivam protulit infrascriptam: |

60Nos Franciscus de Gayano de Sancto Severino1) miles, vicecomes comitatus Marsici et vallis Dyani magnifici domini Antonii de Sancto Severino comitis Marsici, ba|roniarum Sancti Severini et Cilenti domini, tenore present(is) diffinitive sententie, pronunciamus, declaramus atque testamur quod, dum olim abbas Iohannes Gallus, capitulum | et clerici ecclesie Sancte Marie Maioris2) de Dyano citari fecissent nomine et pro parte ipsius magistrum Thomasium dictum Piczum de eadem terra Dyani coram nobis, | curiam solito more regent(ibus), et ore tenus peterent ac exponerent, exposuerunt et petierunt quod predictus magister Thomas iniuste molestabat eosdem super loco uno | vacuo qui est ante domum unam eiusdem ecclesie stituatamc) in convicinio eiusdem ecclesie iuxta fin(es) rerum Iohannis de Carducio et rerum ipsius magistri Thomasii | et progreditur versus viam puplicam quatenus quidam murus vetus qui est pedem(en)tatusd) iuxta meniale dicti magistri Thomasii, quem locum asserebant dicti | abbas et clerici fuisse et esse ecclesie supradicte et in eo facere posse tamquam de re qualibet propria dicte ecclesie, dicto magistro Thomasio in contrarium asserent(e). | Tandem per nos dato peremptorio termino utrique parti ad probandum, siqua(ndo) probar(e) voluerunt; infra eundem terminum predictus abbas et clerici probaverunt legitime | per plures testes ydoneos quod predictus locus vacuus fuit et est ac esse debet dicte domus ecclesie suprascripte et fuit exinde alias inter patronos | qui fuerunt domorum ipsarum plures litigatum et sententiatum per officiales qui tunc tempore erant, dictum locum fuisse esse et esse debere domus | ecclesie supradicte. facta itaque puplicatione testium iuratorum parte present(i) et examinatorum semotim et in loco secreto, ut moris et iuris est, volent(e) finem impo|nere litibus, quia dictus magister Thomas nullas probationes coram nobis produxit, part(es) ipsas coram nobis fecimus evocari ad sententiam audien|dam, quibus comparentibus coram nobis nos qui supra vicecomes diffinitive pronunciavimus et pronunciamus dictum locum vacuum quatenus dictus | murus pedeme(n)tat(us) progreditur versuse) viam esse et esse debere domus ecclesie supradicte et in eo dictam ecclesiam et predictos abbatem et clericos facere | posse tamquam in re ecclesiastica quicquid voluit, assignant(e) eisdem abbati et clericis pro parte dicte ecclesie locum predictum ac predicto magistro Thomasio quantum | ad predictum locum vacuum perpetuum scilentiumf) imponent(e) in hiis script(is) ha(n)c nostram sententiam profere(n)t(em) que lecta, lata et recitata est per nos qui | supra vicecomitem pro tribunali sedent(em), presentibus partibus ipsis et testibus infrascriptis vocatis ad hoc specialiter et rogatis, videlicet predicto iudice Riccardo, notario Thomasio | de Silvestro, Antonio de Americo, Roberto de Melle et abbate Guillelmo de Girayma abbate Sancti Angeli de eadem terra.

61Et quia predicti abbas | et clerici sua et dicte ecclesie sua interesse dicebant h(abitu)ra, de predicta sententia puplicum instrumentum quod a nobis fieri humiliter petierunt, eapropter ad futuram memoriam et cautelam eiusdem ecclesie factum est per nos eis predictis puplicum instrumentum scriptum per manus mei predicti notarii signis et subscriptionibus [qui] | supra iudic(is) ac subscriptorum testium roboratum. Quod scripsi ego predictus notarius, qui predictis rogatus interfui et meo solito | signo signavi (SN).


62+ Ego Riccardus de Romano qui supra iudex testis sum.
+ Ego Franciscus de Gayano miles vicecomesg) qui supra predicta fateor.
+ Ego abbas Guillelmus de Giraima testis sum.
+ Ego Robertus de Melle testis sum.
+ Ego Thomasius iudicis Rogerii de Silvestro testor.

63a) La lettera I si estende per un’altezza di tre righe di scrittura ed è decorata con motivi triangolari riempiti di colore nero. b) Così A c) Così A. d) Così A qui e in seguito, scioglimento dubbio. e) Su versus segno abbr. superfluo. f) Così A. g) Su vicecomes un segno abbr. superfluo.

1 Su Francesco de Gayano si veda supra.
2 Sulla chiesa di S. Maria Maggiore, si veda supra nota 20.


641359 novembre 16, Teggiano

65Francesco di Gaiano miles, vicecomes del comitato di Marsico e della Valle di Diano pronuncia la sentenza definitiva in favore della chiesa di San Pietro di Diano nella causa vertente tra la medesima chiesa e Guglielmo di Alessandro, a motivo di un appezzamento di terra ubicato nel luogo detto Li saliconi lasciato in legato alla chiesa e indebitamente detenuto da Guglielmo.


66Originale: BAV, Pergamene Patetta, busta 3, n. 30 [A]; la segnatura è provvisoria. Sul recto lungo il margine superiore di mano di Federico Patetta vergato a matita: «1359 in Diano (prov. di Salerno ora Teggiano)». Sul verso ascrivibili a un’unica mano del XVIII secolo, la segnatura: «N° 74», e le annotazioni: «Anno 1354 | Sentenza della terra alli Salitoni a beneficio di S. Pietro»; sotto di mano del XIX secolo: «1359, 16 novembre».


67La pergamena misura mm 334×257 e presenta diversi fori dovuti ad azione meccanica e una estesa macchia giallastra causata dall’umidità che copre le righe 13-15.


68In nomine Domini amen. Anno a nativitat(e) eius millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, regnantibus | serenissimis dominis domino nostro Ludovico et domina nostra Iohanna Dei gratia Iherusalem et Sicilie rege et regina, ducat[us] Apulie | principatus Capue, Provincie et Folcha(l)cherii ac Pedimontis comitibus, regnorum vero dicti domini nostri regis anno duodecimo, | dicte vero domine nostre regine anno septimodecimo. Feliciter amen. Die sextodecimo mens(is) novembr(is) tertiedecime indictionis, Dyan(i). | In castro eiusdem terre ubi curi(a) regi abten(us)a consuevit, nos Franciscus de Gayano1) miles vicecomes comitatus Marsici et Vall(is) | Dyani, assistente nobis discreto viro iudice Stephano de Salisio ipsius terre Dyani iudice, nec non discreto viro notario Roberto | de Cayano puplico per provincias Principatus citra serras Montorii nostro actorum notario et subscriptis testibus ad hoc specialiter vocatis et roga|tis, tenore present(is) script(i) diffinitive sententie fatemur, testamur et declaramus quod, dudum nonnulla questio mota fuisset per | clericos ecclesie Sancti Petri2 de dicta terra Dyani contra Guilelmum de Alexandro in curia coram nobis, videlicet quod ipsi clerici nobis et nostre curi(e) pe|tierunt quod olim tempore generalis mortalitat(is)b) condam dop<n>us Rogerius Casonus de dicta terra Dyani eidem ecclesie Sancti Petri legavit qua(n)dam | terram suam laboratoriam sitam in territorio eiusdem terre Dyani, in loco ubi dicitur Lisalicon(i), iuxta ecclesiam Sancte Andree de Carbonis, ecclesiam | Sancte Marie et alios confines, et Guilelmus de Alexandro predictus dictam terram iniuxte et indebite per se detinet occupatam in dapnum | et preiudicium satis grave ecclesie supradicte, quod dignaretur nobis eundem Guilelmus coger(e) ad restitutionem dicte terre ad manus cleri|corum dictorum. cunquec) dicti clerici, de nostro beneplacito et mandato, dictum Guilelmum fecerunt in curia coram nobis civiliter convenir(e), qui | Guilelmus conparuit responsurus in iudicio coram nobis pro huiusmodi causa clericis supradict(is), quodque predicti litigantes ad invicem | de eorum bona, mera, libera et gratuyta voluntat(e), volent(es) questionem predictam facere summariam et non ordinariam, quibus datus | fuit terminus per eandem nostram curiam ut venirent cum eorum probationibus et deffensionibus atque ad procedendum in causa. quo termi|ne venient(i) ambe ipse partes coram nobis et nostra cur(ia) cum eorum probationibus, allegationibus, [deff]ensionibus et iuris omnibus presen|tarunt, habitumque processum utriusque part(is), de voluntate et beneplacito ambarum partium […….] conclusimus ipsumque ad | sententiam fecimus deportari et eis nichilominus datus fuit terminus ut venirent ad audiendum diffinitivam sententiam questionis predicte. | quo venient(i) termino ad audiendum dictam sententiam dicte partes, coram nobis et nostra curia, se penitus presentarunt, habitoque | pleno cum deliberatione consilio sapientium seu iurisperytorum, dictos clericos, secumdum depositionem eorum testium eorumque probationes | et deffensiones, haber(e) debere de iure terram superius nominatam et sic ipsum Guilelmum de Alexandro ad restitution(em) dicte terre, | dictis clericis assignande, tenore presentium sententialiter condegnamus, cum nichil per se de sua intention(e) exin(de) fuit probatum; dictos | namque clericos assolvimus, ut ipsi, autoritate et vigor(e) present(is) script(i) puplici, predictam terram per se et alios eorum nomine pacifice absque contra|rietat(e) aliqua de cetero pro part(e) dict(e) ecclesie teneantd) et quiet(ent), ipsoque Guilelmo present(e) et silentium propter ea inponent(e). Quod instrumentum | ad cautelam prefate ecclesie et ad petitionem dictorum clericorum scribi fecimus et mandavimus per dictum notarium Robertum qui supra nostro | actorum notarium, suo consueto signo signatum, nostra qui supra vicecomit(is) subscription(e) et subsignation(e) iudic(is) supradicti ac | sub(scrip)torum testium subscriptionibus roboratum. Unde ad futuram memoriam et tam prefate ecclesie Santi Petri cautela, quam quorumcumque | interesse poterit certitudinem, factum est exinde presens puplicum diffinitive sententie instrumentum meo solito signo signatum, nostrum qui | supra iudic(is) et testium sub(scrip)torum signis et subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego prefatus notarius Robertus qui supra actorum not(arius), | quia predictorum omnibus rogatus interfui et meo solito signo conclusi. (SN)


69+ Signum crucis proprie manus Stephani Roberti de Salisio qui supra terre Dyani iudic(is) ydiot(e).
+ Ego Franciscus de Gayano miles vicecomes qui supra predicta fateor.
+ Ego dopnus Marinus archipresbiter Dyani test[is] sum.
+ Ego dopnus Petrus de Dyano archidyaconus Marsicen(is) testor.
+ Ego presbiter Stephanue) de Sapia test(is) sum.

70a) Così A, s’intenda hactenus b) A mortolitat(is) c) Così A. d) A teniant e) Così A.
1) Su Francesco de Gayano si veda supra.
2) Sulla chiesa di San Pietro si veda Didier 2003, ad indicem.

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Bibliographie

Archivi

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Notes

1 Gli studi sulla documentazione giudiziaria hanno avuto un notevole incremento negli ultimi due decenni, pertanto per brevità si è preferito rimandare solo ad alcuni contributi: Nicolaj 2004a; Boyer – Mailloux – Verdon 2005; Piergiovanni 2006a; Giorgi – Moscadelli – Zarrilli 2012; Benedetti – Santangelo Cordani – Bassani 2019; Lett 2021; Bassani – Calleri – Mangini 2021; fino al più recente Bezzina et al. 2022 pubblicato quando il presente contributo era già stato consegnato.

2 Il riferimento è allo studio sulla documentazione di terra di Bari in età normanno-sveva e ai lavori su Salerno e il salernitano. Si vedano: Magistrale 2004; Galante 2011; Galante 2015.

3 Per una visione a largo raggio su procedure e corti si rimanda a: Romano 1989, p. 211-301; Vallone 1997, I, p. 163-162, II, p. 195-214. Sul Mezzogiorno insulare si rimanda a Corrao 1992, p. 473-491; Pasciuta 1998, p. 363-412, 2003, 2008, p. 591-607, 2012, p. 315-330.

4 Una rinnovata attenzione è stata prestata, per esempio, al grande dominio feudale del principato di Taranto oggetto di una recente e intensa stagione di studi attenta a esaminare le interazioni sui diversi piani con il potere monarchico, che ha dato l’avvio al contempo non solo a un’edizione di documenti del XV secolo, ma anche a un esame accurato della produzione scritturale. Si veda ad esempio Alaggio 2020, p. LXV-CXIII. Per gli studi sul principato si rimanda ai titoli più recenti: Petracca – Vetere 2013; Colesanti 2014; Petracca 2022. Un rinnovato interesse di studi si registra anche per l’area campana con gli studi di Francesco Senatore, tra i quali Senatore 2023. In relazione a un diverso territorio del Regnum, si veda anche Lazzarini – Miranda – Senatore 2017.

5 L’esiguità delle fonti giudiziarie tramandate è comunque caratteristica anche del periodo precedente. La Terra di Bari per l’epoca normanno-sveva ha restituito poco più di cinquanta documenti giudiziari (Magistrale 2004, p. 333-342); maggiori invece si presentano le attestazioni conservate per l’area salernitana (Galante 2011).

6 Sulla diffusione e circolazione all’interno del Regnum dei modelli documentari di origine regia presso gli uffici amministrativi territoriali regi come signorili, si rimanda a Senatore 2017, p. 120-127.

7 Al tempo di Carlo I d’Angiò i Sanseverino erano titolari della contea di Marsico, nella quale rientrava la città di Teggiano, e della baronia di Sanseverino (RCA, II, p. 273-275). A inizio Trecento la famiglia si divise in due linee, una mantenne i titoli di conti di Marsico e baroni di Sanseverino, all’altra andarono i feudi posti al centro e al sud della Basilicata e in Calabria; cf. Pollastri 1991, p. 237-260. Alcune terre dei Sanseverino di Marsico sono enumerate in due documenti di Carlo II diretti a Tommaso il 23 maggio 1295 e l’11 maggio 1300, con i quali, in considerazione dei danni subiti dai feudi ubicati sulla frontiera nemica, il sovrano esonerava le terre dal pagamento delle imposte; cf. Carucci 1934, p. 418-419, n. CCCVIII, p. 669, n. DLXXI.

8 I documenti medievali di Teggiano si conservano nel Seminario vescovile della città, nell’Archivio privato Carrano e nell’Archivio della Badia di Cava dei Tirreni. La parte più antica dei documenti cavensi è edita nei diversi volumi del Codex diplomaticus Cavensis, mentre per quelli conservati nel Seminario e nell’archivio della famiglia Carrano sono disponibili regesti in Didier 2003. Le immagini dei documenti regestati da Didier si possono anche visionare in digitale sul portale di Monasterium.net.

9 Si veda infra Appendice, n. 2. La sentenza rientra nella collezione pergamenacea raccolta dallo storico del diritto Federico Patetta, costituita da un numero cospicuo di atti di diverso tenore provenienti dall’Italia centro-settentrionale, nonché da un piccolo nucleo di pergamene provenienti dal Mezzogiorno continentale. Intorno ai documenti medievali presenti nella raccolta, ora conservata alla Biblioteca Apostolica Vaticana, si veda Aurora 2018, p. 19-45. Su Federico Patetta si rimanda a Mongiano 2014; più di recente Gigliotti 2019.

10 La particolare posizione assunta nel protocollo dall’apprecatio, inserita tra i termini della datazione e non, come accade più comunemente, a chiusura della medesima, è una peculiarità dei notai di Teggiano e del salernitano, come anche di taluni notai di Marsico, in Basilicata. Si rimanda a titolo di esempio a Galante 1997, p. 63-65, n. 24; p. 119-122, n. 41; p. 127130, n. 43.

11 Il processo romano-canonico per il suo alto tecnicismo prevedeva tempi dilatati e la produzione di numerose scritture, pertanto si ammise il ricorso al rito sommario, una procedura che, riducendo i tempi di svolgimento della causa, andava incontro alle esigenze particolari della società. Impiegato all’inizio solo per alcune tipologie di vertenze, fu poi ampiamente applicato in specie per le cause possessorie e per quelle beneficiali. Per esse infatti divenne di estrema importanza una maggiore celerità, con la messa a punto di una «procedura più sollecita e semplificata che, senza sacrificare la piena cognizione delle cause, si svolgesse con minori formalità dell’ordinaria»; cf. Santangelo Cordani 2006, p. 699-713, la citazione è a p. 701. Si rimanda anche a Nörr 2012, p. 211-220; Pennington 2016, p. 24-29; Donahue 2016, p. 116-117.

12 L’imposizione del silentium perpetuum nelle sentenze definitive era una pratica procedurale per chiudere in via definitiva la causa; si rimanda a Roumy 2016, p. 589-602.

13 Secondo la legislazione federiciana le sentenze definitive dovevano essere messe per iscritto, pena la loro invalidità (Constitutiones, I, 77, cf. Die Konstitutionen, p. 250-251). Sulla procedura di età angioina relativa allo svolgimento delle cause e all’emanazione della sentenza si rinvia a Trifone 1921, p. LXIX- LXXXII; Salvioli 1927, p. 285-326.

14 Dino Puncuh, in riferimento al territorio comunale genovese e a documenti di XII secolo, ha osservato come l’utilizzo del verbo interfui, ripreso dal formulario degli atti privati, scompare nelle sentenze, nei lodi e nei precetti consolari già dal 1130. È attestato invece il richiamo alla rogatio insieme all’utilizzo di una terminologia più appropriata quali praeceptum, iussio, parabola, amonicio mostrando ancora una confusione tra forme del documento pubblico e forme di quello privato. Si rimanda a Puncuh 2006, p. 271-273.

15 Alessandro Pratesi aveva considerato come il termine scriptum era stato usato a partire dal X secolo per indicare indistintamente sia la cartula, sia il memoratorium avviandosi così a «indicare una struttura documentaria che può combinare le caratteristiche dell’uno e dell’altra»; mentre in seguito il medesimo termine fu utilizzato per esprimere «la necessità di sfuggire a denominazioni vincolate a strutture ben precise e non più attuali». Più di recente Maria Galante, esaminando alcune carte del IX secolo, ha rivalutato la consapevolezza da parte del notaio nell’utilizzo del termine scriptum, adoperato proprio per indicare una precisa veste formale. Si veda Pratesi 1989, p. 285-287; Pratesi 1994, p. 271-278; Galante 2017, p. 47-56.

16 A partire dalla metà del XII secolo si assiste progressivamente a un incremento della produzione di scritture che registravano e certificavano le diverse fasi del processo: dalle scritture preparatorie, a quelle a carico delle parti, agli universa acta costituti dall’insieme dei documenti del processo verbale. Si rimanda a Nicolaj 2004b, p. 21-22. Sulla trasformazione della procedura orale in modelli di scrittura seriale degli atti si veda Vallerani 2012, p. 280-284.

17 Le pratiche di inserzione degli atti processuali all’interno del documento finale di sentenza in ambiente salernitano sono descritte in Galante 2015, p. 219-220. Sulle diverse fasi in cui era articolato il processo civile cf. Pasciuta 1998, p. 363-412.

18 Salvioli 1927, p. 327-346; Pennington 2016, p. 24-29.

19 Si veda infra Appendice, n. 1. Il documento è visionabile sul sito di Monasterium.net [URL </mom/IT-BST/BST/Seminario_91/charter>, accessed at 2021-10-21] e corrisponde, in tale inventario digitale dell’Archivio del Seminario, al n. 91.

20 Sulla chiesa di S. Maria Maggiore, che conserva il pulpito duecentesco attribuito a Melchiorre di Montalbano, si veda Leone de Castris 2004, p. 350.

21 Il documento di sentenza costituiva un titolo giuridico che attestava la proprietà dell’oggetto contestato, per tale motivo era ritenuto indispensabile da chi aveva vinto il contenzioso. Si potrebbe pensare che alla base della diversità degli esiti conservativi della documentazione d’ambito giudiziario possa essere stata discriminante la natura degli atti medesimi, per cui risultano di più facile reperimento negli archivi i documenti di sentenza, richiesti e conservati con cura, rispetto agli altri atti prodotti durante lo svolgimento del processo. Paolo Cammarosano riflettendo sulla conservazione della documentazione civile e di quella criminale all’interno della produzione scritturale delle magistrature cittadine, evidenzia, pur nella scarsità degli atti di giurisdizione, una diversa tradizione e fruibilità delle scritture penali, a motivo proprio di una maggiore attenzione prestata alla loro conservazione; cf. Cammarosano 1991, p. 166-174.

22 Si vedano anche le riflessioni in Romano 1989, p. 237. Un’ipotesi, da avanzare tuttavia con molta cautela, potrebbe risiedere nel supporre che l’assenza del notarius actorum nel pronunciamento del 12 novembre abbia determinato questa diversa impostazione del documento.

23 Il lavoro contemporaneo sia come estensore di documenti notarili, sia come notarius actorum del tribunale feudale dei Sanseverino è attestato per il notaio Giovanni Pancia, pubblico notaio ubilibet per regnum Sicilie, cf. ASDPz, Pergamene di Marsico, n. 87 (1371 dicembre 2).

24 Galante 2011, p. 235. In epoca normanna sono attestati notai che rogavano per i privati e all’occorrenza prestavano la loro opera ai conti, riuscendo a conferire ai documenti redatti per questi ultimi un’alta dignità formale; si rimanda a Cordasco 1996, p. 45-46.

25 Bonnaud 2007, p. 323-245; Martin 1996, p. 134-135.

26 Essi infatti dovevano sottoporsi a un esame riservato alla curia regia finalizzato a vagliare le loro competenze giuridiche, nonché la loro abilità nel comporre e nello scrivere. Si veda Constitutiones, I, 79, De ordinatione iudicum et notariorum (Die Konstitutionen, p. 252-253). Su questa costituzione si rimanda a Caravale 1982, p. 103.

27 Pratesi 1987, p. 167-168; Tavilla 1991, p. 378. Il fenomeno dell’analfabetismo dei giudici è affrontato in Cordasco 1989, p. 79-103; Romano 1997, p. 228; Senatore 2017, p. 114-115. Giudici analfabeti sono ancora attestati nella documentazione, nonostante Giovanna I avesse puntato sulla preparazione giuridica come vincolante per il superamento di un esame che abilitava i giudici impegnati con funzioni giudiziarie a esercitare tale specifico ufficio. Il loro ruolo era infatti determinante poiché gli stessi giustizieri non potevano procedere senza il consiglio del giudice e dell’assessore della curia e in presenza del notaio d’atti; cf. De Nigris 1582, cap. CCLXXIII, f. 250v

28 Romano 1997, p. 228.

29 Sia le Costituzioni di Melfi (Constitutiones, I, 79, ed. Die Konstitutionen, p. 252-253), sia le consuetudini locali precisavano la provenienza locale dei giudici come dei notai, decretando così la volontà di non affidare il giudizio a persone non radicate nella comunità e pertanto estranee e ignare del contesto sociale di appartenenza. Considerazioni sulle costituzioni federiciane relative ai giudici in Romano 2005, p. 748-753. Numerosi esempi a riguardo tratti dalle consuetudini locali sono in Caravale 1982, p. 128-131; Carocci 2014, p. 358-359 e note corrispondenti

30 Caravale 1982, p. 105-109, 113-114; Pratesi 1987, p. 165-167.

31 Sul recupero e l’impiego del sistema processuale scandito per acta si rinvia a Nicolaj 2004b, p. 1-24.

32 Per l’analisi del documento giudiziario di epoca sveva nel salernitano si rimanda a Galante, 2015, p. 215-217.

33 Nicolaj 2013a, p. 103. Si veda anche Nicolaj 2013b, p. 105-112.

34 Al notaio era affidata già dal Duecento la redazione di ogni fase del processo, compresa la delicata raccolta delle deposizioni testimoniali; si rimanda a Padoa Schioppa 2006, p. 151-159. Sebbene applicate al processo inquisitorio, risultano interessanti le riflessioni di Diego Quaglioni sul contributo portato dalla scienza dei notai e dalla prassi notarile all’evoluzione delle procedure, cf. Quaglioni 2012, p. 5-14.

35 A tali competenze si aggiungevano le necessarie nozioni di diritto e la conoscenza delle formule adeguate alla compilazione di documenti processuali. Al notaio era richiesta una preparazione adeguata anche in diritto, stabilita d’altronde dalla legislazione (Constitutiones, I, 79, ed. Die Konstitutionen, p. 252-253); essi tra età sveva e angioina dimostrano ormai di avere una formazione di livello universitario; cf. Romano 1997, p. 206-207; Cordasco 1996, p. 81-82. Sulla questione, benché con una riflessione sul notariato nel contesto della città comunale, si rimanda a Scalfati 2012, p. 423-430.

36 La citazione è in Sinisi 2006, p. 215-240. Su ruolo del notaio, non più solo esperto redattore di documenti, in quanto «all’interno dei meccanismi tecnico-procedurali, ai notai non viene soltanto ritagliato uno spazio collaterale di fede documentale, ma anche una importante funzione di memoria giurisprudenziale e di accertamento di prassi processuali: non sono i giudici, spesso stranieri e non fissi, ma i notai, l’elemento di continuità all’interno dell’ordinamento giudiziario», cf. Piergiovanni 2006b, p. 103.

37 Intorno ai poteri di giustizia in epoca normanna esiste una copiosa bibliografia; si rimandiamo soltanto a quanto argomentato in Vallone 1994, p. 83-90; Carocci 2008, p. 123-137 e 2014, p. 187-190, 343-370.

38 Sulla complessa valutazione dei poteri di giustizia attribuiti ai feudali in età federiciana si rimanda all’analisi in Vallone 1985, p. 67-102, Vallone 1994, p. 90-92.

39 Il sovrano svevo nella diciottesima assisa di Capua vietò l’esercizio di potestà giustizierali da parte di nobili laici ed ecclesiastici, poiché tali prerogative spettavano a funzionari di nomina regia; tuttavia concesse talvolta il giustizierato ai titolari di contee. Si veda Caravale 1998, p. 134 e 2006, p. 742; Carocci 2014, p. 191-192.

40 Gli anni di Manfredi furono caratterizzati da un sistema di potere a carattere parentale, in cui l’aristocrazia feudale fu fortemente associata al governo del regno. Si rimanda a Pispisa 1991; Martin 2012, p. 119-161.

41 Galasso 1992, p. 47-53; Cuozzo 1998, p. 519-534.

42 Sul contenuto dei poteri feudali di giurisdizione nella prima età angioina e in modo particolare sulla interpretazione del capitolo Item ad inquisitionem del 1282 che parrebbe aver costituito un’innovazione nel riconoscimento delle prerogative feudali, in quanto il sovrano legittimava una situazione che si era alquanto generalizzata attraverso numerose concessioni di privilegi, sancendola in legge, si rimanda a Vallone 1985, p. 102-106; Vallone 2018a, p. 63-74. Sulla pluralità dei fori nell’amministrazione della giustizia in terre demaniali e nelle signorie territoriali si veda Carocci 2014, p. 350-375.

43 L’intensificarsi di disposizioni favorevoli ai feudali, iniziate con i Capitoli di San Martino, si rese più consistente con le disposizioni emanate da Roberto; cf. Galasso 1992, p. 364-366; Kiesewetter 1999, p. 101-122, 404-443; Carocci 2014, p. 204-205.

44 Giovanna I fu prodiga nella concessione di diritti di alta giustizia a numerosi feudatari; cf. Carocci 2014, p. 372. Un elenco di privilegi di concessione del mero e misto imperio in favore di numerosi feudatari, emanati a partire da Carlo II, si legge in Moscati 1934, p. 233-241.

45 Con un capitolo di metà Trecento Giovanna I riaffermava le competenze dei giustizieri provinciali «salva iurisdictione causarum civilium et aliis, que eisdem comitibus, baronibus, eorumque officialibus competere dignoscuntur» (De Nigris 1582, f. 252 cap. CCLXXXI, Item quia sicut), dichiarando in tal modo che essi non potevano entrare in concorso con le giustizie infeudate; al contempo ordinava di ammonire quei feudali che esercitavano il doppio imperio pur essendo sprovvisti. Su questo capitolo, così come sulla giurisdizione civile del feudale, nonché sul potere di bannum, si rimanda a Vallone 1985, p. 104-105.

46 Carocci 2014, p. 374-375.

47 Tommaso fu nominato maestro giustiziere del Principato Citra da Giovanna I, ufficio che egli detenne fino al 27 settembre 1345 (Léonard 1932, p. 372, nota 3, p. 377). La carica gli fu poi riconfermata il 13 aprile 1356 (Carucci 1949, p. 206). In qualità di giustiziere Tommaso compare anche in un atto del 9 giugno 1357; cf. Bevere 1900, p. 273.

48 Vallone 2018a, p. 72.

49 Una maggiore disponibilità di fonti documentarie, e nello specifico di documenti giudiziari per il XV secolo ha consentito maggiori approfondimenti e suggerito nuove riflessioni. Oltre i lavori di Vallone, citati in precedenza, se ne segnalano solo alcuni altri: Sakellariou 2011, p. 31-50; Scarton – Senatore 2018, p. 121-123; Macchione 2018, p. 97-101; Petracca 2022, p. 79-84.

50 Sull’importanza del raffronto tra la documentazione processuale e il quadro normativo per delineare più chiaramente il reale assetto delle strutture giudiziarie, si rimanda a Pasciuta 1998.

51 Il miles Francesco era un ufficiale di nomina comitale, come è esplicitamente dichiarato nel documento emesso quattro giorni prima (infra Appendice, n. 1). Il vicecomes aveva in età normanna prerogative di carattere giudiziario e fiscale su circoscrizioni territoriali e poi, dopo la formazione del Regno, urbane. Egli aveva competenza probabilmente limitata alla materia finanziaria e civilistica, nonché era delegato di giurisdizione feudale, benché con Ruggero II alcune sue funzioni furono traslate al baiulo. Si veda Romano 1989, p. 329; Nef 2011, p. 292-295. Sulle difficoltà tuttavia di definire in modo chiaro e unitario le funzioni del vicecomes, sia pure in un altro contesto geografico, si rimanda ai lavori presenti in Débax 2008.

52 Poteva infatti avvenire di rivolgersi a un altro giudice prima di arrivare al tribunale comitale, pur restando sempre all’interno del primo grado di giurisdizione, come si evince in Vallone 1999, p. 133-136. Come è attestato, per avanzare un solo esempio benché di epoca più tarda, in un atto di sentenza rogato a Sepino nel 1417; cf. Cuozzo 2005, p. 274.

53 I Sanseverino conti di Marsico, appartenenti alla feudalità regnicola più influente, erano inseriti nelle maglie dell’organizzazione statale di epoca angioina. La famiglia ebbe diverse alternanze di fortuna a causa dell’avversità alla politica di Federico II e alla casata sveva, motivo per cui subì la confisca dei feudi. Carlo I d’Angiò restituì, dopo Tagliacozzo, a Ruggero Sanseverino Marsico e i suoi casali. In seguito Tommaso (III) aumentò il prestigio della famiglia partecipando attivamente alla politica di Urbano VI e di Luigi d’Angiò per il governo del Regno e si schierò dalla parte urbanista (Fodale 1973, p. 199; Pollastri 2013, p. 124-125). Per un ritratto di Tommaso si rimanda a Natella 2018, p. 263-314. Sulla famiglia, fedele alla causa angioina, e sull’importanza assunta dai suoi componenti nella gestione del Regnum si veda Pollastri 1991, Pollastri 2013, p. 107-109; Pollastri 2021, p. 969-975.

54 Moscati 1934, p. 239-240. Sulle prerogative del merum et mixtum imperium si rimanda a Vallone 1985, p. 20-21.

55 Si vedano i documenti in Moscati 1934, p. 224-256.

56 Giovanni Vitolo ha evidenziato, a partire dal governo di Giovanna I, come la trasformazione della natura della feudalità, la quale assunse maggiormente il carattere di aristocrazia fondiaria interessata sempre di più ad aumentare i profitti economici nelle proprie terre, fu responsabile anche di una diversa valenza della concessione dei poteri giurisdizionali, non più attribuiti esclusivamente per realizzare un controllo capillare laddove la monarchia non riusciva a giungere, ma motivata dalla ricerca di «consenso, da parte di una dinastia sempre più debole, di quella che le condizioni economiche e sociali del paese rendevano la classe egemone»; cf. Vitolo 1994, p. 59.

57 L’esercizio territoriale, a titolo feudale, delle giurisdizioni assunse un peso notevole nelle relazioni di potere con il sovrano e determinò una forte pressione sociale da parte dei feudali, in particolare nei casi in cui fu attribuito loro l’appello (le cosiddette seconde cause), che portò in età aragonese a contrasti aperti di questi ultimi con la monarchia, come mostrerà pienamente l’età aragonese. Per l’attribuzione delle cause d’appello ai feudali si rimanda a Vallone 1994, p. 96, 98-99.

58 Il sovrano aveva scisso i compiti e le carriere del notaio d’atti al seguito di giudici con competenze giurisdizionali, e del notaio pubblico che redigeva invece i contratti (Constitutiones, I, 75, ed. Die Konstitutionen, p. 252-253); cf. Caravale 1982, p. 107, 142. Un elenco dei mastrodatti al seguito di giustizieri per l’epoca sveva si legge in Galante, 2011, p. 235, nota 78. Sulla composizione della curia del giustiziere Morelli 2012, p. 240-243.

59 Vallone 1999, p. 136-137.

60 Grossi 2006, p. 223-227.

61 Il riferimento è al principato di Taranto e alla contea di Lecce; per queste terre, in relazione al potere di giurisdizione dei feudali, all’articolazione complessa e al funzionamento delle strutture giudiziali feudali, nonché per la problematica relativa ai gradi di appello riservati al feudale, si rimanda a Vallone 1999, p. 130-153. Per gli studi più recenti sul Principato di Taranto si veda nota 4.

62 Con documento del 6 novembre 1352 Tommaso ordinava ad Andrea de Castelluccio giustiziere e vicario della baronia di Laurito di condurre un’indagine sul reddito del casale di Laurito. Il giustiziere era un funzionario feudale. Si veda ASNa, Diplomatico, Monforte di Laurito, n. 2, citato in Morelli 2012, p. 108.

63 Sulle disposizioni legislative in favore della feudalità, a partire dai Capitoli di San Martino, si rimanda a Galasso 1992, p. 359-369.

64 Per la definizione di documento diplomatico si rimanda a Nicolaj 1998, p. 957.

65 Nicolaj – Mantegna 2012, p. 428.

66 Giovanna Nicolaj è tornata più volte sul concetto di prassi giuridica (come l’insieme delle pratiche connesse con le norme giuridiche di una società, siano esse leggi o norme consuetudinarie) e sul suo attuarsi e prendere forma in parole, formule, simboli, riti, facendosi prassi diplomatica. Si rimanda a Nicolaj 2012, p. 262-273.

67 Vallone 2018a, p. 74. Per un approfondimento sul rapporto tra istituzioni regie e istituzioni feudali, nonché sulla conflittualità del regime giuridico di tali poteri per quanto attiene all’età aragonese si rimanda a Vallone 2018b, p. 235-249.

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Pour citer cet article

Référence papier

Isabella Aurora, « La giustizia del conte. Riflessioni su documenti giudiziari e tribunali feudali nel salernitano nel tardo Trecento »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 136/1 | 2024, 233-251.

Référence électronique

Isabella Aurora, « La giustizia del conte. Riflessioni su documenti giudiziari e tribunali feudali nel salernitano nel tardo Trecento »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 136/1 | 2024, mis en ligne le 24 octobre 2024, consulté le 10 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/14507 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12rz0

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Isabella Aurora

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