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Il problema della giustizia criminale nel Regno Italico, 643-1250

Chris Wickham
p. 1-17

Résumés

Questo articolo tratta i cambiamenti nella giustizia penale in Italia dalla metà del VII secolo alla metà del XIII. Discute la difficoltà che abbiamo nel comprendere come la legislazione longobardo-carolingia potesse aver funzionato nei dettagli e sostiene che la giustizia era sempre in realtà locale. Dopo il X secolo, la giustizia era principalmente controllata dai signori, ma era ancora locale, fino a quando i comuni cittadini svilupparono le proprie strutture giudiziarie tra il tardo XII secolo e il primo Duecento. Le multe erano la pena più diffusa fino agli statuti urbani della fine del Duecento e, in pratica, probabilmente anche dopo.

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Texte intégral

  • 1 Per Rotari e i suoi successori longobardi, cf. Beyerle 1962; la parola crimen compare in Rotari, cc (...)
  • 2 Beyerle 1962, Liutprando, cc. 135, 141. Per il secondo capitolo, cf. Balzaretti 1998, p. 175-192. P (...)

1L’Editto di Rotari, re longobardo d’Italia, risalente al 643, dice molto su ciò che noi chiamiamo la “criminalità”. Lo stesso vale per la legislazione dei suoi dieci successori nel Regno Italico, fino all’898. Come altrove nella prima legislazione medievale, il concetto di crimine come lo conosciamo era solo vagamente presente nel diritto longobardo, anche se la parola crimen è effettivamente usata, in modo piuttosto casuale, da Rotari.1 In generale, ciò al quale i re pensavano di legiferare in questo caso era la violenza contro le persone e i loro beni, che prevedeva pene fisse a seconda dello status dell’autore e della vittima e della gravità degli atti, ma che non si distingueva in linea di principio da qualsiasi altro tipo di controversia tra uomini liberi (il diritto longobardo non riconosceva infatti le donne come soggetti indipendenti). Ma in ogni caso, l’omicidio, il ferimento e le percosse, il furto, e i rapporti sessuali illeciti – questi sono i reati principali che d’ora in poi saranno chiamati crimini in questo articolo – e alcuni reati più peculiari (presenti in particolare nelle leggi del re Liutprando degli anni ‘30 dell’VIII secolo), come il fatto di rubare i vestiti di una donna mentre essa faceva il bagno e costringerla a camminare nuda, oppure l’invio di donne armate per attaccare un villaggio (vantaggioso in quanto le pene per la violenza femminile erano state fino ad allora più basse), sono trattati in modo molto dettagliato e prevedono in ciascun caso una pena fissa, di solito pecuniaria. Il presupposto che una pena in denaro, la compositio, fosse normativa è particolarmente chiaro nel caso dell’omicidio e del ferimento.2

  • 3 Beyerle 1962, Rotari, cc. 1-7, 9, 13, 36, 142, 163, 203, 211, 213, 221, 237, 239, 253-254, 268, 280 (...)
  • 4 Bougard 1995, p. 235-252 fornisce il miglior resoconto complessivo. Per la netta differenza tra fur (...)

2Queste leggi divennero per certi versi più severe nel IX secolo, sotto i Carolingi, quando cominciò a chiarirsi anche il concetto di criminalis actio, come lo chiama una legge di Pipino re d’Italia. Nell’Editto di Rotari, la pena di morte era prevista per il tradimento, l’omicidio aggravato (del proprio signore o di un parente), l’adulterio (almeno in alcuni casi) e alcuni atti illegali compiuti da schiavi. Sotto Carlo Magno, tuttavia, nel 779 ogni omicidio fu potenzialmente punito con la morte e nell’801 fu punito in questo modo anche il furto, anche se altre leggi continuavano a prevedere per entrambi pene pecuniarie o, nel caso dei ladri, anche il carcere. In Francia i ladri venivano giustiziati con l’impiccagione; ciò non è previsto dalle leggi italiane, ma abbiamo un riferimento passeggero a un conte che impicca i ladri negli anni ‘90 del X secolo, e l’immagine dell’impiccagione si trova in alcune fonti anche altrove.3 Le prove utilizzate in giudizio erano abbastanza semplici: giuramenti o, a volte, il duello giudiziario; ma le leggi tendono a supporre che la colpevolezza fosse per lo più ovvia nei casi criminali. E forse, almeno molto spesso, lo era; l’adulterio sembra essere stato visto come il principale atto criminale difficile da provare con certezza. Il furto, l’emblematico reato segreto, era forse considerato ugualmente difficile da provare, come in altre parti dell’Europa occidentale, ma ad esso viene dato meno risalto sotto questo aspetto.4

3Tutto questo è perfettamente noto ed è stato analizzato con grande efficacia da François Bougard. Ma, come sapeva bene anche Bougard, il problema è semplice: rimane del tutto oscuro come questo sistema possa aver funzionato nella pratica, almeno al di fuori delle città, principali centri dell’autorità pubblica in Italia in ogni secolo. È per questo motivo essenziale che non discuto in più dettaglio le complessità delle norme longobardo-carolinge. Ma chi giudicava e puniva effettivamente tutti questi reati, sul posto, dunque?

  • 5 Per il 782, C.A.P. 1, 91, c. 8; si veda anche 102, c. 14. Per gli ufficiali minori e le suddivision (...)

4L’unità fondamentale della giurisdizione in Italia era la contea, nella maggior parte dei casi coestensiva alla diocesi ecclesiastica e centrata su una città. Il duca, il gastaldo o (dopo il 774) il conte locale, i giudici di base in tutta la legislazione di cui disponiamo, risiedevano quasi sempre in una città; sono attestate solo alcune fines autonome, territori privi di un centro urbano, che coprivano anch’esse aree consistenti. In una legge del 782 i giudici cittadini erano esplicitamente incaricati di scoprire e punire omicidi, furti, adulteri e rapine. Alcune leggi fanno riferimento a ufficiali minori, in particolare lo sculdahis o sculdassius, ma gli sculdassi attestati nei documenti erano attivi soprattutto nelle città e anche nelle fines, per lo più in qualità di ausiliari della giustizia comitale. Solo in Toscana, nell’VIII secolo e all’inizio del IX, sembra che alcuni ufficiali paralleli, i centenarii, fossero talvolta attivi nei villaggi, e non possiamo dire quanto ciò fosse regolare; solo nel Veneto, nel X secolo, compare una manciata di sculdassiae, una parola che qui sembra significare territori più ristretti e privi di grandi centri abitati. Non c’era coerenza nelle giurisdizioni più piccole delle città, dunque; e bisogna anche aggiungere che le prove che abbiamo riguardo ad esse sono per la maggior parte frammentarie, anche in contee ben documentate come Lucca, Milano e Piacenza.5 Ma per funzionare, la giustizia penale deve essere stata più locale di quella offerta da tali giurisdizioni. La criminalità, e di fatto tutte le dispute, avvenivano soprattutto all’interno dei villaggi, perché era lì che viveva la stragrande maggioranza della popolazione italiana. I contadini potevano viaggiare e infatti viaggiavano, ma non avrebbero potuto facilmente recarsi nelle città, che spesso erano lontane, per chiedere riparazione per ogni infrazione locale; né era probabile che i tribunali cittadini potessero gestire la quantità di cause che si sarebbero generate se i contadini l’avessero fatto. Il modo in cui la giustizia penale avrebbe potuto funzionare nella pratica è quindi uno dei problemi principali che questo saggio cerca di affrontare, a cui si aggiunge la questione di quando (e quanto) cambiarono le sanzioni per i reati. La discussione dovrà necessariamente essere sommaria perché cercherà di coprire sei secoli, anche se le prove disponibili sono molto scarse fino all’ultimo di questi secoli, 1150-1250.

  • 6 Brühl 1981, n. 15; Manaresi 1955-1960, n. 10, 16; per riferimenti passeggeri successivi, si veda Bo (...)
  • 7 Manaresi 1955-1960, n. 9, 34, 36, 37, 49, 89, 110, 112, 117, 122. Per la formalità dell’XI secolo, (...)

5Abbiamo certamente dei riferimenti occasionali a casi criminali nei documenti delle assemblee giudiziarie pubbliche (placita) dell’ultimo periodo longobardo e del primo periodo carolingio: furti di cavalli nel 759-760 (da parte dello stesso uomo, puniti con multe), la distruzione di reti da pesca nel 798 (che furono sostituite, e anche qui furono emesse multe per punire il reato), oppure il rapimento di una monaca nell’803. Ci sono anche riferimenti casuali a crimini in documenti regi e privati nei secoli successivi, in casi in cui delle terre vengono trasferite e si fa riferimento alla loro precedente confisca come risultato di un reato, spesso un omicidio.6 Ma in generale la documentazione relativa ai placita non pone affatto l’accento sui casi criminali – in linea con tutta la documentazione altomedievale, che privilegia in modo preponderante le dispute fondiarie – e mostra inoltre che questi placita, che erano o diventarono eventi molto formali, si riunivano solo in determinati momenti dell’anno, verso il 1000 solo tre volte. Sembra che essi fossero soprattutto assemblee di élite e solo in un numero molto limitato di casi i contadini compaiono nei placita, di solito perché sono attori o imputati in cause riguardanti il loro status.7 I casi criminali trattati nei placita possono essere stati solo una minima parte di quelli effettivamente svolti. Cosa è successo in tutti gli altri?

  • 8 Beyerle 1962, Rotari, c. 74; cf. cc. 45, 75, 138, 143, 162, 188, 190, 214, 326, 387, Liutprando, cc (...)
  • 9 Lambert 2017, p. 35-47.
  • 10 Beyerle 1962, Rotari, c. 346, cf. 340 per una vicinia. Un esempio unico di comunità locale è la tot (...)

6Abbiamo alcuni indizi, ma non sono soddisfacenti. Rotari afferma di aver fissato il risarcimento pecuniario per le ferite a una quota più alta rispetto al passato, per rendere più onorevole l’accettazione di tali risarcimenti, il che avrebbe consentito di evitare la faida. Il re qui prevedeva chiaramente che la faida fosse normale routine, e se possibile da evitare, e il diritto longobardo in generale tratta la faida in questo modo.8 Ma come funzionava effettivamente questo sistema di giustizia criminale? Tom Lambert, discutendo del diritto anglosassone degli albori e di come avrebbe potuto funzionare in pratica in assenza di un intervento reale diretto, propone che le regole legali per il trattamento di particolari misfatti potessero essere conosciute, almeno genericamente, e utilizzate come regola generale dalle assemblee di villaggio e da altre assemblee locali quando cercavano di mediare tra le parti in lite, o di sostenere una parte in una disputa piuttosto che il suo avversario. Questa procedura de facto, le cui varianti furono certamente utilizzate in Islanda in secoli più tardivi, è stata molto probabilmente usata in Inghilterra e rende credibile tutte le società altomedievali che hanno elenchi dettagliati di risarcimenti per atti violenti nei loro codici di legge, come è il caso, appunto, per quello di Rotari.9 In linea di principio è credibile anche per Italia, dunque, ma il problema qui è che la documentazione sulle assemblee di villaggio in Italia, a differenza dell’Inghilterra e (soprattutto) della Francia, è in quantità estremamente ridotta prima dell’anno 1000 circa – sono persino più scarse di quelle relative alle giurisdizioni pubbliche locali. Può darsi che la fabola inter vicinûs, una volta invocata da Rotari, che significava, grosso modo, la valutazione dei danni da parte dei vicini, implicasse anche l’esistenza di un’assemblea dei vicini che potesse occuparsi dei reati locali, ma questa è un’ipotesi; se tali assemblee esistevano, non abbiamo idea di come funzionassero. In effetti, ciò che sappiamo dei villaggi italiani del primo medioevo indica che la loro coerenza organizzativa era spesso piuttosto debole.10 E quando essi diventarono più coerenti, nell’XI secolo e oltre, la punizione diretta dei reati, piuttosto che la mediazione tra le parti in conflitto, domina le nostre fonti, come vedremo.

  • 11 Wickham 2000, p. 119-121, 291-342.

7Abbiamo quindi una legislazione molto dettagliata, ma nessun mezzo visibile per metterla in pratica. E questo anche supponendo che fosse conosciuta al di fuori dei circoli d’élite (comprese le assemblee del placitum), al di fuori delle comunità urbane, o al di là di brevi distanze da Pavia, la capitale del regno, dove la maggior parte di essa fu promulgata. Dobbiamo supporre – mi sembra una conclusione inevitabile – che le società locali del periodo longobardo, per quanto debolmente coerenti, organizzassero la propria compensazione per gli atti “criminali”, forse spesso in modi ad hoc e senza dubbio, altrettanto spesso, ingiusti, e certamente non necessariamente secondo le norme previste dai re. Le differenze locali nelle campagne potevano in effetti essere state già molto grandi. Quando abbiamo notizie di controversie civili nelle campagne del XII secolo, queste tendono spesso a essere risolte con un arbitrato formale, e questo era un mezzo a cui si ricorreva probabilmente in ogni periodo;11 gli omicidi, se compiuti nell’ambito di una faida locale (ma non tutti lo erano), potrebbero essere stati trattati in modo simile. È più difficile, invece, immaginare come funzionasse l’arbitrato per l’adulterio e il furto, che forse tendevano a essere puniti direttamente dalle comunità; il modo in cui potevano essere trattati è una questione su cui tornerò alla fine di questo saggio.

  • 12 Panero 1988, per l’analisi più completa, anche del contesto legislativo; Sergi 1997, p. 322-326; Bo (...)
  • 13 Wickham 1998, p. 153-170, modificato da Gasparri 2005; Di Muro 2020, p. 13-18.

8È in questo contesto che, quasi con sollievo, gli storici discutono la comparsa nel IX secolo di riferimenti alla iustitia domnica: la giustizia dei signori locali. Anche quest’espressione è equivoca: iustitia potrebbe significare semplicemente “affitto” in alcuni di questi testi. Ma l’uso che se ne fa per indicare la “giustizia”, nei confronti dei dipendenti diretti del signore, cioè l’insieme dei liberi e i non liberi (i signori avevano sempre avuto giurisdizione sui non liberi), è a volte sufficientemente esplicito da farci ritenere che sempre più spesso i proprietari fondiari potessero considerare normale l’esercizio della giustizia, almeno in parte, nei confronti dei loro dipendenti.12 È molto meno chiaro se si possa retrodatare questa proposta anche all’VIII e al VII secolo. Non possiamo certo ipotizzarlo in assenza di prove; e comunque i grandi proprietari fondiari (a parte il re) erano una caratteristica meno dominante della società longobarda, prima dell’ondata di cessioni di terre alle chiese cominciata all’inizio dell’VIII secolo e prima che la conquista franca consolidasse il potere di alcuni ricchissimi proprietari fondiari laici, per lo più arrivati da Oltralpe.13 Ma, almeno in epoca carolingia, la giustizia fondiaria cominciava a essere riconosciuta come normale.

  • 14 Per il X secolo si veda ad esempio Bougard 1995, p. 259-264, e più avanti, nt. 20. Per il XII secol (...)
  • 15 Giorgi – Balzani 1883, n. 513; Torelli 1914, n. 101 – anche se qui si tratta di una copia tardiva e (...)
  • 16 Porro Lambertenghi 1873, n. 248 (per una contestualizzazione più ampia si veda Balzaretti 2019, p.  (...)

9Nel X secolo, questo fenomeno fu ulteriormente rafforzato da esplicite concessioni da parte dei re del districtum (o districtus, districtio) ai proprietari ecclesiastici e, talvolta, ai beneficiari di castelli di nuova costruzione, nei quali casi troviamo talvolta anche l’uso dell’espressione placitum et districtum e varianti. Nel XII secolo, la distinzione tra questi due termini diventa chiara: placitum significava l’udienza delle controversie civili; districtum significava la punizione di misfatti che possiamo ormai classificare come crimini.14 È abbastanza probabile che questa distinzione esistesse già nel X secolo; ma tali concessioni consistevano comunque certamente in poteri legali, come parte di quel pacchetto di diritti privatizzati sui contadini che nell’XI secolo chiamiamo “signoria”. In un accordo sul placitum seu districtum di Bocchignano in Sabina, nell’estremo sud del regno, nel 1018, due signori si spartirono un elenco di reati: omicidio, ferimento, furto, incendio doloso, tradimento del castello, e adulterio con una donna sposata o una monaca, se commessi all’interno del villaggio fortificato, del castellum. I districtes (così il testo) di Sermide a est di Mantova nel 1082 coprivano spergiuro, aggressione, adulterio, rapina, furto e incendio doloso.15 I signori erano certamente abbastanza forti da costringere i criminali, in un modo in cui forse i vicini spesso non erano. Abbiamo un unico documento sopravvissuto prima del 1000 che mostra un signore che fa esattamente questo, in cui l’omicida di un dipendente semi-libero (aldius) di S. Ambrogio di Milano, nell’870 a Delebio nelle montagne sopra il lago di Como, perde la maggior parte o tutti i suoi beni in un tribunale gestito dal monastero, perché non poteva pagare la compositio legale (la cui entità non è indicata nel testo; se stavano seguendo la lettera della legge, era di 60 solidi).16 Non è molto per costruire il quadro di un’intera società, ma almeno ci indica come le cose potessero funzionare a volte.

  • 17 Per un giudizio ingiusto abbastanza evidente, si veda Manaresi 1955-1960, n. 36. Per una visione de (...)
  • 18 Cf. Fiore 2017, p. 196-231; ma molti accordi sull’usus erano in realtà regolamenti stipulati nell’a (...)
  • 19 Manaresi 1919, n. 5; cf. n. 125 (a. 1181), dove homines illius loci de Turrevegia [Torrevecchia] pe (...)

10Gli storici talvolta considerano questa forma di giustizia signorile come un male per i contadini, il cui accesso ai tribunali dei conti era così precluso. Ma tale accesso non può essere stato reale per la grande maggioranza della popolazione, e comunque non c’è alcuna ragione particolare per pensare che la giustizia privata dei signori fosse più (o, ovviamente, meno) oppressiva di quella dei giudici del re, che erano essi stessi signori, e che a volte possono essere osservati giudicare, apparentemente ingiustamente, contro i contadini nei documenti del placitum.17 Il problema è piuttosto capire cosa facessero in queste circostanze i contadini che non erano affittuari e che possedevano terre proprie – una parte consistente degli abitanti delle campagne in Italia fino al Duecento e oltre – quando il potere signorile diventava sempre più consistente. Continuarono a risolvere le dispute e i reati tra di loro, in modo formale o informale, come ipotizzato in precedenza? Si rivolgevano ai tribunali dei signori vicini? Quando le controversie penali e non penali riguardavano i proprietari contadini e i dipendenti di un potente signore, come a Delebio, forse non avevano molta scelta. Semplicemente non lo sappiamo. Al massimo possiamo dire che, soprattutto nell’XI secolo, cominciamo a trovare dei riferimenti agli usus o consuetudines locali, di cui le comunità di villaggio (e anche urbane) cominciano a chiedere conferma alle autorità pubbliche o, più tardi, signorili. Ciò indica che, almeno per alcuni villaggi, l’azione locale stava diventando più strutturata e le norme locali più esplicite.18 Questa tendenza porterà allo sviluppo di comuni rurali formalizzati, in momenti diversi del XII secolo a seconda delle regioni, alcuni dei quali certamente gestivano una propria giustizia penale. Un esempio significativo è Mendrisio, nelle Prealpi a nord di Milano, dove nel 1140 i giudici consolari della città, in una sentenza contro un aspirante signore, stabilirono che gli abitanti del villaggio avevano fatto giustizia tra di loro da tempo immemore (ipsi vicini inter se soliti sunt distringere tanto tempore, quod etiam memoria hominum excedit), presumibilmente quindi ben prima dello sviluppo del comune locale, che è anche menzionato nel testo.19 Questo potrebbe essere un’indicazione che questo fosse il caso anche per altre società al livello del villaggio, se i signori non erano potenti in loco.

  • 20 Tra i classici ricordo Keller 1995, p. 118-136; Settia 1984, p. 168-176; Menant 1993, p. 395-485 (s (...)
  • 21 Sebbene abbiamo alcuni documenti signorili per cause civili: si veda per la Toscana, Wickham 1996, (...)

11La storiografia sulla crescita della giustizia privata è consistente; ne cito qui solo una piccola percentuale.20 Essa si basa sulla differenza tra la giustizia (e altri diritti) sugli affittuari, come appena descritta, cioè la signoria fondiaria, e ciò che si sviluppò più tardi, soprattutto nei decenni successivi al 1080, negli anni della crisi del potere regio causata dalle guerre civili contro Enrico IV: l’estensione in molti luoghi del placitum et districtum, e di altri diritti signorili, agli abitanti di interi territori, proprietari terrieri e affittuari, man mano che la signoria fondiaria si espandeva nella signoria territoriale (quest’ultima era conosciuta nel XII secolo con molti nomi, tra cui dominatus loci; segnoraticum e termini simili compaiono nel XIII). Ma, come per la iustitia domnica, la discussione sulla “rivoluzione signorile” deve spesso essere basata su un’analisi dall’alto verso il basso, perché non sappiamo finora in dettaglio quale fosse il contenuto della parte penale del placitum et districtum e ancor meno come venisse esercitata.21 Per questo dobbiamo spostarci alla seconda metà del XII secolo e al XIII, periodo che sarà al centro del resto di questo articolo. In questo periodo, la giustizia criminale, in particolare per quanto riguarda gli omicidi, le aggressioni, i furti e gli adulteri, diventa per la prima volta più chiara, proprio perché la giustizia signorile poteva coprire per la prima volta intere popolazioni e poteva operare a livello di villaggio. In altre parole, la signoria territoriale non solo ci ha reso più leggibile la giustizia criminale, ma, in molti luoghi, creò per la prima volta strutture locali sufficientemente forti da renderla adeguatamente organizzata, nel bene e nel male. Le prove che abbiamo qui riguardano in grandissima parte le pratiche locali; la legislazione era ormai, per lo più, molto lontana nel passato e molto meno pertinente.

  • 22 Besta – Barni 1949, 3.4. Per il testo del 1163, Gloria 1881, n. 828. Per Pisa e Siena, D’Amia 1962, (...)
  • 23 Un buon esempio è Archivio Storico Diocesano di Bergamo, fondo del Capitolo della Cattedrale (d’ora (...)

12Anche nel periodo successivo al 1150, ci sono pochi documenti relativi a cause giudiziarie riguardanti gli atti criminali. Ciò corrisponde certamente a una disposizione del Liber consuetudinum di Milano del 1216, secondo cui «le sentenze delle cause penali non vengono messe per iscritto». Ce ne sono comunque alcuni: un unico testo padovano del 1163 riguarda una richiesta di risarcimento da parte di Ubertino di Picinato nei confronti degli assassini di suo padre, apparentemente davanti al podestà di un comune rurale – significativamente, cita un’azione iniziale di diritto romano, la lex Cornelia de sicariis (Digesto 48.8); un documento pisano del 1185 riguarda una sentenza consolare cittadina per pirateria; e uno senese del 1225 registra un caso di omicidio, sempre trattato dal comune cittadino.22 Non è tanto, ma fortunatamente ormai disponiamo di un nuovo tipo di fonte per la giustizia criminale: le testimonianze dettagliate sui diritti locali, in gran parte ma non del tutto signorili. Queste vengono sempre registrate nel contesto di dispute: tra due signori, tra signori e comuni cittadini, o tra due città – poiché queste ultime cercarono di ottenere poteri territoriali più ampi poco dopo la loro cristallizzazione come comuni all’inizio del XII secolo, ancora una volta, come per le signorie, nel contesto della crisi del potere regio. È solo a partire dagli anni ‘50 del XII secolo che questa tipologia documentaria è ben attestata nella maggior parte del Regno Italico. Alcuni dei rotoli o, più tardi, dei libri che raccolgono tali testimonianze sono molto lunghi, costituiti da molte pergamene cucite insieme, e le raccolte di prove possono essere quasi ossessive nei loro dettagli: in quale luogo l’accusato riconobbe formalmente la giurisdizione signorile? Davanti a chi? Cosa disse? Chi era presente? Dove si svolse il processo e chi ne fu testimone? Quale fu la pena? Ecc.23 Le signorie, piccole o grandi che fossero, erano gestite a livello locale da ufficiali signorili, di solito chiamati gastaldi (il termine dell’VIII secolo che indicava il governatore di una città aveva sostanzialmente perso status nei secoli successivi), che gestivano i procedimenti giudiziari locali come pure si occupavano di riscuotere affitti e tasse signorili di ogni tipo. A differenza dei funzionari pubblici che abbiamo visto finora, erano sufficientemente vicini alla vita rurale – e alle possibilità di trarne profitto – da essere in grado di occuparsi anche di reati di piccola entità.

  • 24 Di tutti questi, tranne che di Calepio, parlerò in più dettaglio in un libro di prossima pubblicazi (...)

13Ci sono così tanti casi di crimini e relative punizioni in questi testi che sarebbe impossibile (e inutile) elencarli tutti, anche se, nella serie pressoché infinita di documenti dopo il 1150 e soprattutto il 1200, ho cercato di presentarne una percentuale rappresentativa. Parlerò soprattutto di Ostiglia a sud di Verona nel 1151, dei villaggi intorno a Calepio a est di Bergamo verso la fine del XII secolo, di cinque villaggi tra Pavia e Piacenza nel 1184, di Nugola a sud di Pisa e di Lamporecchio a sud di Pistoia nel 1221, delle terre del vescovo di Parma nel 1218 e di San Gimignano negli anni ‘30 del Duecento. Questi casi ci daranno un’idea chiara della gamma di modi in cui i crimini rurali venivano trattati in questo periodo, e aggiungerò altri esempi a seconda dei casi, prima di passare alla generalizzazione.24

  • 25 Bannum era una parola polivalente in questo periodo: significava il diritto di punire, la pena stes (...)
  • 26 Castagnetti 2016, p. 322, 327, 330, 333, 364, 366 per le ammende. Prezzi: Buenger Robbert 1983, p.  (...)
  • 27 Castagnetti 2016, p. 322 (a 327, un testimone monastico afferma che questa multa era effettivamente (...)

14La disputa del 1151 su Ostiglia, un porto sul fiume Po, vide contrapposte due città, Verona e Ferrara. Ma i resoconti dei testimoni su chi vi avesse i diritti giurisdizionali chiariscono che era il monastero di S. Zeno a Verona a detenerne la signoria; l’insediamento era inoltre tenuto in piena proprietà dal monastero. L’abate si recava abbastanza regolarmente a Ostiglia e inviava i suoi advocati al tribunale signorile annuale, il placitum generale, per pladiare et bandizare, cioè per ascoltare le controversie tra le parti ed esigere le pene per i reati. Diversi testimoni l’attestano e citano casi specifici – quasi tutti di adulterio o relazioni sessuali illecite (oltre a un caso di furto) – per i quali uomini e donne erano costretti a pagare multe al gastaldo dell’abate in bannum.25 Di solito si pagava in denaro, come attestano la somma piuttosto bassa di 6 solidi pagata da un uomo che andava a letto con la figliastra e la somma piuttosto alta di 60 lire da un diacono della chiesa locale che «aveva toccato» (tetigisse) una certa domina Giustina; ma si accettavano come ammenda anche stoffe, e letti (per l’adulterio), e – per il furto – due capre. Le migliori prove sull’entità delle multe in questo periodo provengono da prezzi ricordati a Pisa e Genova: nel 1176 a Pisa, una camicia poteva costare tra i 7 denarii e i 13 solidi, e un letto di piume 30 solidi; nel 1191-1192 a Genova, un asino costava 70 solidi.26 Quindi l’abusatore di bambini pagava l’equivalente di un dodicesimo di un asino, il diacono quello di 17 asini. Queste, a parte lo sfortunato diacono, non erano affatto pene pesanti. È interessante che la nostra testimonianza sottolinei così tanto i misfatti sessuali, perché questo era insolito; ma Girardo, il gastaldo dell’abate, testimone nella disputa, era un uomo del luogo, ed era stato lui stesso multato prima di essere gastaldo, «poiché ho avuto una storia con una certa donna, quia habui rem cum quadam muliere»27 quindi il monitoraggio locale delle relazioni sessuali può essere stato in parte il risultato dell’interesse personale, oltre ad essere certamente legato alla conoscenza personale, del balivo sul posto, oltre alla scelta dei monaci stessi.

  • 28 ACB, n. 568 (le citazioni sono da 568F). Non ho visto Archivio di Stato di Milano, Fondo di religio (...)

15La disputa di Calepio vedeva contrapposti i signori di Calepio stesso e di Martinengo, oltre ai monaci di S. Paolo in Buzzone (ora d’Argon) e alle monache di S. Grata in Bergamo, che rivendicavano diritti signorili su un insieme di villaggi intorno a Calepio, al confine orientale del Bergamasco, in un momento imprecisato alla fine del XII secolo. Qui i diritti giudiziari erano chiamati collettivamente testa ruptura, furtum, adulterium, ai quali si aggiungevano in pratica altri come l’omicidio e l’insubordinazione ai comandi dei signori; François Menant contò settanta casi in queste testimonianze. Diversi testimoni descrissero come i gastaldi dei vari signori, o talvolta i chierici del monastero, riscuotessero multe per tutti questi reati. Le multe riscosse erano varie e non seguono schemi precisi, ma ancora una volta non erano elevate: tra 1 e 14 solidi (un quinto di un asino) per la maggior parte. Nell’unico riferimento all’omicidio, l’imputato (un testimone) fu dichiarato innocente, il che non aiuta a stimare l’entità della pena, ma almeno indica che probabilmente la giustizia non era semplicemente sommaria. L’adulterio riceveva le ammende più alte, ma gli altri reati sessuali molto meno, normalmente 5 solidi. Una donna pagò 10 solidi per aver rotto la testa a un uomo che «aveva avuto parole, habebat verba» con il marito; un letto e 12 denari furono presi a un uomo che era entrato nella casa di un altro e l’aveva colpito (in questo caso il gastaldo che prese la multa era il fratello della vittima; si trattava di una società piuttosto compatta). È interessante notare che due casi di furto furono multati con somme tra le più piccole, 12 denari in un caso, e addirittura niente nell’altro: un testimone disse che la moglie aveva rubato all’interno del castello di Sarnico, cosa che normalmente avrebbe comportato una pena più alta, ma fu lasciata andare «a causa della sua povertà, paupertate».28

  • 29 Menant 1993, p. 438-440, 442-444.
  • 30 Rispettivamente, Barbieri – Cau 2000, n. 179; Ansani et al. 2004, a. 1164 febbraio 8 e 9 e marzo 8; (...)

16Menant, che ha studiato a fondo questa serie di documenti, ha sottolineato sia la «faible rentabilité» dei diritti di giustizia – i signori non ne ricavavano in realtà molto – sia l’assenza di violenza, una «justice sans cruauté», un punto su cui torneremo.29 E possiamo inoltre dire che altri riferimenti più casuali alle sanzioni penali nell’Italia settentrionale pure si inseriscono in questo quadro: 5 solidi per adulterio a Nuvolento a est di Brescia alla fine del XII secolo (pagati questa volta dal tutore del marito cornuto: la moglie era «incinta ma non di lui, gravida sed non de eo»); la divisione formale dei diritti giudiziari nel 1164 tra un monastero di Pavia e i signori di Castello al sud della città, in cui i signori possono prendere fino a 20 solidi per l’omicidio, 10 solidi per l’adulterio e 6 solidi per lo spergiuro, sebbene anche il monastero possa punire i malfattori; una pena in denaro (non specificata) per l’omicidio a Villanova a ovest di Asti nel 1170 circa, divisa tra due signori; non più di un digiuno penitenziale per omicidio a Leno nel Bresciano negli anni precedenti alle testimonianze del 1194; prima del 1187 dei letti presi, di nuovo per adulterio, a Vigasio a sud di Verona, sebbene, seguendo una pena più severa (ma in linea con la prassi del passato), due latrones – che in genere si traduce come briganti, piuttosto che ladri – vi fossero impiccati dall’abate di S. Zeno a Verona, signore anche di questo luogo. Un po’ più tardi, a Calcinate fuori Bergamo prima del 1219, sia il ferimento che l’insubordinazione erano puniti con la reclusione, anche se, come sembra, in un carcere abbastanza aperto, da cui era facile evadere; l’omicidio era qui punito con il guastum, la distruzione sistematica della casa dell’omicida, una pratica che vedremo anche in seguito.30

  • 31 Bollea 1910, n. 45-58 contengono le testimonianze; le citerò per numero di pagina, poiché i testi s (...)
  • 32 Bollea 1910, p. 158, 114.
  • 33 Bollea 1910, p. 173.

17La disputa tra Pavia e Piacenza, risalente al 1184, ci fornisce molte più prove, con ben 120 pagine di testimonianze nell’edizione moderna e merita una trattazione più dettagliata. Essa riguardava cinque piccoli villaggi al confine tra le due città, i quali erano Monticelli, Pieve Parpanese, Olmo, San Marzano e Mondonico, e non coinvolgeva diritti di giustizia fortemente difesi da signori privati. In questo caso, le città stesse si occupavano ormai di cause penali, esercitando districtio o bannum; ma lo facevano con modalità molto simili a quelle che abbiamo visto per le signorie.31 In questo caso, non ci sono episodi di adulterio citati dai testimoni; si tratta sempre di omicidi, aggressioni o furti. Ogni volta gli ufficiali cittadini si recavano nei villaggi, armati, per rispondere ai reati e punirli. Raramente si sa come le città venissero a conoscenza di un crimine, anche se una volta fu fatta esplicitamente una lamentacio a Piacenza in un caso di omicidio, e in un altro i consoli del comune rurale portarono il colpevole di un reato di lesioni ai consoli di Pavia; l’una o l’altra cosa doveva senza dubbio accadere in quasi tutti i casi.32 La giustizia era quasi sempre sommaria quando arrivavano gli uomini della città e non c’erano, per quanto possiamo vedere, quasi mai udienze formali. Al contrario, nessuno si dichiarava mai innocente, tranne in un caso di furto, che di conseguenza fu più formale, come vedremo tra poco. In queste situazioni i consoli cittadini o i loro uomini potevano spesso comportarsi in modo aggressivo. Iacopo, corriere dei consoli di Piacenza, racconta con disinvoltura come si comportò per un omicidio a Monticelli: prese due buoi all’omicida e minacciò i consoli locali, prima di multare il colpevole di 4 lire – i buoi e le minacce, cioè, precedevano la punizione del reato.33

  • 34 Bollea 1910, p. 185.
  • 35 Bollea 1910, p. 113, 117, 121, 144, 163, 168, 175, 179. Per altri furti, p. 150, 190.

18Il furto era qui normalmente punito con multe, anche se in questo caso non sappiamo quanto pesanti fossero. È vero che quando i latrones di Mondonico rubarono a Castelnuovo, 16 km a est, uno di loro fu impiccato sul posto; ma probabilmente si trattò di un’azione concitata, e infatti gli uomini di Castelnuovo chiesero poi l’aiuto di Piacenza, temendo rappresaglie da parte di Mondonico (la città costrinse gli uomini di Mondonico a non intervenire).34 Il caso più grave di furto raccontato dai testimoni riguardò due contadini di San Marzano accusati di aver rubato ai pellegrini che si recavano a Roma; essi lo negarono e furono costretti a difendersi in duello davanti al vescovo di Piacenza, perdendo. Chiaramente non si trattava di un furto palese, come poteva essere l’incursione a Castelnuovo, ma anche dopo la sconfitta i colpevoli furono solo multati. Gli abitanti del villaggio di San Marzano si unirono poi per contribuire al pagamento della multa; i ladri condannati non erano affatto esclusi dal sostegno della comunità e infatti, in entrambi gli altri casi di furto citati dai testimoni, si verificarono processi simili, con signori locali o vicini che aiutarono dopo il fatto.35

  • 36 Bollea 1910, p. 144, 161-162 per l’aiuto nel pagamento delle multe.
  • 37 Per i de Alda di Pieve Parpanese si veda più avanti; per i Silones di Monticelli, Bollea 1910, p. 7 (...)

19Anche l’omicidio era punito con multe. Queste ultime erano più alte di quelle che abbiamo visto in precedenza, ma comunque non enormi (la forbice citata va da 50 solidi a 9 lire, due asini e mezzo). In uno tra la mezza dozzina di casi rappresentati, i vicini del colpevole contribuirono ancora una volta a pagare la menda; in un altro caso fu un console di Piacenza, Gutentesta, a pagarla.36 È interessante notare che in tre di questi casi l’omicidio fu imputato non solo a singoli individui, ma a famiglie, che erano localmente importanti. È probabile che queste uccisioni facessero – e in un caso la cosa è esplicita – parte di una faida; questo non impediva alla città di multare i colpevoli, ma poteva rendere il crimine più accettabile.37

  • 38 Bollea 1910, p. 76-77, 86, 93, 97, 99, 100, 148, 151, 154, 168, 170.
  • 39 Bollea 1910, p. 94, 149, 154 (mulini), 168 (Uberto che riconduce i buoi). Per Lanfranco Mormanno co (...)
  • 40 Bollea 1910, p. 76-77 (Ottone Rufino), 97 (faida), 99, 148 (multa).

20L’omicidio meglio documentato, di cui parlano una decina di testimoni, riguarda Ottolino de Alda di Pieve Parpanese che uccise Gualterino Mormanno.38 I de Alda erano una famiglia di spicco a Pieve; erano spesso consoli locali e possedevano un mulino sul Po e una quota di un secondo. Anche i Mormanni erano importanti a livello locale; uno di loro era stato console locale con Uberto de Alda nel passato. Ma erano ancora contadini; quando Uberto, fratello di Ottolino, riottenne da Piacenza due buoi presi in pegno dopo l’omicidio, li ricondusse a casa lui stesso.39 Questo omicidio faceva certamente parte di una faida. Viviano de Alda, un altro fratello e testimone, disse che erano stati lui e i suoi parenti a compierlo, e inoltre Uberto avrebbe detto che Mormanno aveva ucciso un quarto fratello in precedenza. Mettendo insieme le testimonianze, sembra chiaro che il risultato principale fu che un console di Piacenza sottrasse ai de Alda una quantità consistente di beni, forse tutti i loro beni mobili, come pegno per una multa di 9 lire – la cifra proviene da Uberto, anch’egli testimone, che la pagò effettivamente. Ottone Rufino racconta la versione più dettagliata, in qualità di testimone oculare: il console Giordano arrivò nel Pieve e pretese un pegno da Uberto; Uberto disse che non aveva alcun obbligo a farlo, non essendo del districtus di Piacenza; allora il console ruppe la serratura della sua cassaforte, arx, che teneva in chiesa, sequestrò/rubò (robavit) il contenuto e se ne andò.40 In questo caso, la giustizia della città era certamente locale, come la giustizia signorile, ma aveva un lato ruvido: in caso di crimini, gli abitanti del villaggio potevano aspettarsi che uomini armati entrassero nel villaggio, giudicassero sommariamente e prendessero quantità casuali di beni come pegno per eventuali multe. Comunque, le somme di denaro riscosse, quando sono elencate, non erano enormi, e non sono registrate altre pene, anche se questo testo è più dettagliato di quelli visti finora.

  • 41 Il rappresentante del comune non arrivò mai in tempo, secondo le testimonianze superstiti, che eran (...)
  • 42 Caturegli 1974, n. 90.

21Spostandoci nel Duecento in Toscana, due liti del 1221, provenienti da Pisa e Pistoia, non sono collegate tra loro, ma coincidono non solo per la data, ma anche perché entrambe sono caratterizzate da una procedura insolita. Le cause criminali (qui chiamate vindicta) in ciascun villaggio, Nugola per Pisa e Lamporecchio per Pistoia, ciascuno a circa 15-20 km dalla città, venivano trattate dal rappresentante del primo dei due signori locali, il vescovo o il comune della città (le parti in causa in entrambi i casi), ad arrivare in loco per farlo. Questo ovviamente conferiva un notevole potere transazionale agli abitanti del villaggio, poiché erano loro, inevitabilmente, a scegliere quale parte avvisare. A Nugola, Provinciale di Salimbene testimoniò che quando uccise un certo Henrigetto fu punito dal rappresentante dell’arcivescovo di Pisa, mentre il nuntius del comune si presentò solo otto giorni dopo.41 Provinciale affermò di non ricordare la pena pagata (in quantum vel de qua quantitate non recordatur), il che può essere una spavalderia, ma può senz’altro dimostrare che non era di entità tale da cambiargli la vita. In altri casi ricordati a Nugola, furono sequestrati due buoi per un reato non specificato (definito una follia), e per una rissa altri buoi, che furono portati a Nugola e legati a una colonna della casa dell’arcivescovo; ciò fu fatto anche per punire un uomo che aveva sputato (lanciaverat unum spudum) addosso ad un vicino. In un caso di ferimento con un coltello fu presa una mucca; in un altro caso di ferimento, il rappresentante della città, giunto in ritardo, voleva distruggere la casa dei colpevoli, ma il visconte dell’arcivescovo lo impedì. Non abbiamo qui riferimenti a quantità di denaro, ma le pene sembrano essere simili a quelle viste in precedenza.42

  • 43 Si tratta di somme più alte di quelle che abbiamo visto in precedenza, ma nel frattempo c’era stata (...)
  • 44 Santoli 1906, n. 136-137. Alcuni di questi crimini furono eseguiti e puniti in un villaggio separat (...)

22La controversia di Lamporecchio era più complessa, per vari motivi: perché abbiamo i testimoni di entrambe le parti, perché alcuni testimoni della città affermarono che il podestà della città aveva pieni poteri sull’omicidio, e perché in questo caso la disputa fu scatenata da una vera e propria rivolta contro il potere episcopale. Tuttavia, i testimoni del vescovo affermarono che il suo visconte si occupò di almeno un omicidio, esigendo tallia et incendium, l’abbattimento di alberi o viti e l’incendio della casa del colpevole. Il vescovo punì anche un certo Adalotto per adulterio, la prima volta con un’ammenda di 40 solidi, la seconda di 50, e il suo rappresentante prese 60 solidi da Adiuto per aver picchiato suo suocero, e 20 solidi da un altro Adiuto per aver colpito un uomo di nome Romeo con una pietra.43 Il podestà di Pistoia o il suo gastaldo, quando si occupava di omicidi, strappò gli alberi e devastava le vigne di due uomini, vendette la casa di un altro, e fece bandire (in questo caso sia mettere fuori legge, sia semplicemente multare) altri tre uomini. La rivolta in se stessa dimostra che il consenso in favore del potere locale del vescovo era assai limitato. Tuttavia, il nuntius del vescovo era allertato per primo per molti crimini locali, quindi aveva un certo sostegno; ed i contadini del luogo potevano aspettarsi pene molto simili da parte di qualunque rappresentante che fosse arrivato per primo.44

  • 45 La causa fu esaminata da un giudice-delegato papale e le due parti si accordarono nel 1221.
  • 46 Lucca 1974-1975. Ringrazio Gigi Provero per l’accesso al pdf dell’edizione. Si veda per un commento (...)
  • 47 Lucca 1974-1975, p. 143, 165-166.

23Nello stesso periodo, una disputa tra il comune e il vescovo di Parma nel 1218 sui diritti signorili di quest’ultimo ci permette di analizzarne non tanto le testimonianze, che non sono sopravvissute, ma il loro riassunto prodotto per il vescovo.45 Riassunti di questo tipo esistono anche altrove, perché le parti avevano bisogno di ordinare e dare un senso alle dichiarazioni sovrapposte ma anche divergenti che i testimoni fornivano, ma in questo caso la portata è senza precedenti: per riassumere i racconti di 187 testimoni (secondo i calcoli di Olivier Guyotjeannin), il notaio vescovile compilò un documento di 248 pagine nell’edizione moderna. Di queste, 194 pagine riguardano l’esercizio dei diritti giudiziari del vescovo, in una quindicina di villaggi sparsi nel territorio parmense.46 La giustizia era esercitata sul posto, in gran parte da gastaldi che erano chiaramente uomini del luogo; anche dei giudici esperti si recavano nei villaggi. È chiaro che alcuni villaggi non tolleravano i diritti signorili episcopali, nel loro complesso, ma ci sono meno segni che ciò fosse il caso per la giustizia vescovile, perché abbiamo dei riferimenti alla pretesa del comune di Parma, in un’ordinanza (breve) del 1192-1193, applicata in misura maggiore dopo il 1213 (da cui la controversia), che gli abitanti dei villaggi dovessero recarsi in città per ottenere giustizia dal comune, anche dalle valli montane più remote. Essi però non volevano (nollebant); vedevano le azioni del comune come fatte per vim, con la forza e illegittime, almeno secondo il testo del vescovo.47 La giustizia in loco era quindi, secondo la parte vescovile, vista come di gran lunga migliore, e comunque molto più pratica – perché aspettarsi che ogni contadino venisse in città per le udienze criminali non risultava più plausibile nel 1200 che nel 700. Piacenza lo sapeva quando inviò ufficiali nei villaggi negli anni precedenti al 1184; lo sapevano anche Pisa e Pistoia; se Parma scelse di ignorare questo fatto, si trattò di un errore tattico.

  • 48 Lucca 1974-1975, p. 6-7 (infanticidio), 9, 10, 16, 18, 31-32, 37, 50, 73-75, 81-82, 96, 100.
  • 49 Lucca 1974-1975, p. 4, 7-8, 18 (due donne picchiate per un furto), 33, 37-38, 82 (un uomo picchiato (...)
  • 50 Lucca 1974-1975, p. 55, 75 (adulterio), 60 (documento falso).

24Le pene nelle terre vescovili erano abbastanza stabili. Dei 18 omicidi citati, in 16 la punizione era la distruzione, il guastum, della casa e delle vigne e degli alberi dell’assassino, a volte con la sottrazione di altri beni, a volte con un bannum, in questo caso probabilmente la messa al bando, in aggiunta. Chiaramente, il guastum era inteso come la pena standard, e le deviazioni avvenivano per motivi particolari, come nel caso della donna a cui fu tagliato il naso per aver annegato un bambino, presumibilmente un caso di infanticidio. Anche le lesioni erano punite con la distruzione della casa.48 Il furto, tuttavia, era punito più duramente: su una dozzina di casi, quattro ladri furono impiccati e cinque mutilati, mentre solo due furono semplicemente picchiati, apparentemente perché il caso era considerato meno grave.49 L’adulterio era punito con percosse e carcere. Le multe pecuniarie compaiono solo in un unico caso di falsificazione di documenti. 50

  • 51 Per Montichiari, Odorici 1858, n. 288-289 (in particolare p. 131-133). Per Novalesa, Chiaudano 1927 (...)

25Queste pene erano comunque, anche se stabili, piuttosto punitive rispetto a quelle che abbiamo visto nelle fonti precedenti, dove le multe erano comuni anche per i reati più gravi. François Menant ha sostenuto, sulla base di esempi lombardi, che si trattava di uno sviluppo specificamente duecentesco, e ha citato un testo del 1228 per Montichiari, a sud di Brescia, in cui i conti locali impiccarono un uomo per aver ucciso la moglie, accecarono degli uomini per il furto e il taglio delle viti, e bruciarono viva una donna che aveva commesso una magna fellonia (probabilmente un omicidio segreto) contro il marito. Queste misure erano ancora più dure, soprattutto il rogo, ma erano almeno paragonabili ai modelli parmensi. A questi possiamo aggiungere, ad esempio, la giustizia dell’abate di Novalesa nelle Alpi occidentali negli anni tra il 1230 e il 1276 circa, data della documentazione pervenutaci, dove le marchiature erano apparentemente comuni – sebbene le due pene più violente, l’impiccagione e il taglio di un piede, entrambe per furto, fossero chiaramente atti rari e altamente performativi da parte del signore (e peraltro alquanto sadici: vittime e complici erano costretti a eseguire le pene). Per un omicidio, invece, si pagava semplicemente una pena pecuniaria. Questi casi ci ricordano che i signori potevano, in effetti, fare uso di una giustizia severa per sostenere il loro potere signorile locale; ma si tratta di una scelta ancora poco diffusa prima dell’inizio del XIII secolo.51

  • 52 Menant 1993, p. 443-447.
  • 53 Imperiale di Sant’Angelo 1936, n. 128 (p. 155-156); Rauty 1996, p. 162-163; si veda per tutto quest (...)

26Menant attribuisce questo cambiamento soprattutto all’influenza della giustizia urbana, che nel corso del XIII secolo prese sempre di più il sopravvento sulla giustizia locale.52 Questo mi sembra probabile, almeno in parte. Non del tutto; abbiamo visto che Piacenza e Pavia prima del 1184 si limitavano a multare le persone; e, al contrario, l’impiccagione dei ladri era, come abbiamo visto, una tradizione di lunga data, anche se poco documentata. La distruzione delle case come pena per l’omicidio, invece, non ha alcun parallelo altomedievale e compare per la prima volta nel giuramento dei consoli di Genova del 1143 (qui si trattava di generiche bona, “proprietà”, anche rurali); poi gli statuti di Pistoia, di qualche decennio dopo, sanciscono la distruzione della “migliore casa” di un omicida (qui la casa è chiaramente vista come urbana) e la sua espulsione dalla città. Sembra chiaro che si tratta di una punizione – che ha avuto comunque molte altre versioni urbane, nel contesto delle tensioni politiche e, già nel tardo XI secolo, della repressione dei disordini civici – che è stata pensata in un contesto urbano poi estesa alle sanzioni legali sia in città che in campagna; non ultimo nella pratica signorile di una figura così cittadina come il vescovo di Parma.53

  • 54 Seregni 1901, p. 57-59; Besta – Barni 1949, c. 21.17 – anche se (c. 3.2) la città stessa poteva imp (...)

27Tornerò tra poco sugli sviluppi urbani, ma va detto comunque che non tutti i modelli di pena del Duecento erano davvero più severi di quelli del XII secolo. Nel 1215, il Monastero Maggiore di Milano stabilì gli statuti per la sua signoria di Arosio, a nord della città: ogni reato, dall’omicidio all’adulterio al furto, aveva una pena fissa di 60 solidi; questa era anche la pena massima permessa per la giustizia criminale signorile nel Liber consuetudinum della stessa città un anno dopo.54 Per la Toscana, ho già citato Nugola e Lamporecchio, dove le multe erano normali negli anni precedenti al 1221 (anche se la distruzione delle case per omicidio era iniziata nel territorio di Pistoia).

  • 55 Per il tribunale del podestà, cf. Archivio di Stato di Firenze, Carte di San Gimignano, registro n. (...)
  • 56 Per il registro senese, Cammarosano 2021; per il documento e i registri finanziari della Biccherna, (...)

28Troviamo qualcosa di simile anche nei primi registri di San Gimignano. Questo era un comune urbano autonomo, ma minuscolo, con il territorio di un grande villaggio, cosa che permise un’attenzione approfondita agli atti illegali. I primi registri del tribunale del podestà (il tribunale criminale della città) del 1237 non riportano ancora le pene, anche se dimostrano almeno che questa giustizia non era sommaria, in quanto prevedeva l’uso di testimonianze formali; ma i registri finanziari della città dal 1228 in poi elencano le multe ricevute. Qui il reato di gran lunga più comune era rixa, la rissa, per la quale la multa standard era di 20 solidi. Altrove, troviamo in un registro del 1231 la distruzione della casa e una multa di 50 lire per un omicidio, oltre alla messa fuori legge, così come un curioso esempio del 1232 in cui il podestà presentò il caso di una donna che aveva aggredito la sorella, trascinandola per i capelli e strappandole i vestiti, al Consiglio Generale della città, dove si votò sull’ammontare della multa, con cinque somme proposte (si decise per 10 solidi, nel mezzo delle cifre proposte). Questo affidamento alle multe è rafforzato dalla tendenza del governo sangimignanese, di fronte ai casi di rapina sulle strade da parte dei locali – piuttosto comuni, dato che la cittadina si trovava su strade commerciali importanti – a dire semplicemente ai colpevoli di restituire la merce. Fa eccezione una donna condannata a morte per collusione nell’omicidio notturno del marito; come a Montichiari, anche qui l’elevata pena sembra essere legata alla segretezza del crimine. Ne siamo a conoscenza solo perché sua madre ebbe l’ardire di cercare di rivendicare in tribunale la sua dote, essendo sua figlia morta senza eredi.55 Siena presenta una situazione simile: il documento unico citato prima e il primo registro criminale della città, che parte dagli anni ‘30 del Duecento, forniscono indicazioni sulle multe per i reati commessi, e anche i registri finanziari del comune ci danno prova di multe simili a partire dagli anni ‘40. Lo stesso vale per il registro del tribunale criminale del podestà di Alba tra il 1215 e il 1249, che tratta ogni tipo di reato, dal gioco dei dadi alla ribellione (ma soprattutto omicidi, ferimenti e furti), che vengono puniti esclusivamente con multe e un bannum fino al loro pagamento.56 Queste città certamente non facevano ancora parte di un movimento verso pene più dure, se non in piccola parte.

  • 57 Menant 1993, p. 445-447, fornisce un campione di statuti per la Lombardia; per una breve rassegna d (...)
  • 58 Cf. l’assenza di una più ampia solidarietà parentale di fronte alla giustizia signorile sottolineat (...)

29Ma le cose sarebbero cambiate, in una certa misura. Gli statuti urbani della seconda metà del Duecento e successivi sono spesso molto più severi e prevedono la pena di morte per molti reati e la mutilazione per altri.57 A ciò contribuirono due sviluppi in particolare: la più completa ricezione del diritto romano, poiché un sistema giuridico di influenza romana poteva essere davvero molto punitivo, prevedendo tra l’altro la tortura giudiziaria, una pratica sconosciuta nel periodo trattato in questo articolo; e anche la serie di panici morali sulla violenza e la discordia, con conseguenti pene pesanti per gli atti violenti, che furono una caratteristica dei regimi del Popolo in molte città italiane alla fine del secolo. L’impatto di questi statuti su un secolo e più di storiografia sull’Italia tardomedievale ha messo in ombra ciò che emerge dalla documentazione di cui ho discusso finora, oppure, come nel caso di Menant, ha contribuito a un’interpretazione “prima e dopo” del periodo, con l’inizio del Duecento – ora, come abbiamo visto, la metà del Duecento sarebbe forse la data migliore – percepito come un punto di cesura tra una pratica criminale incentrata per lo più sulle ammende e una dominata dalle città e dai loro statuti di recente promulgazione, che prevedevano un’intera gamma di punizioni corporali. Questa interpretazione ha anche, a volte, affermato che prima del 1250 il diritto criminale e le riparazioni fossero regolati soprattutto dalle regole della faida; ciò, come dimostrano le prove qui esposte, è gravemente errato.58 Anche l’intera problematica storiografica relativa al funzionamento del diritto e della pratica penale cambia in questo periodo, con molta attenzione, ad esempio, alla crescita della procedura inquisitoria rispetto a quella accusatoria per l’individuazione dei criminali, una questione che è difficilmente rilevante prima del 1250. Ma è certamente vero che il cambiamento della visione urbana del diritto criminale ebbe almeno un certo impatto sui tipi di pratica giudiziaria che abbiamo esaminato.

  • 59 Si vedano, tra i tanti, fino al 1300, Vallerani 1991, p. 31-33, 156-189; Vallerani 2005, capitoli 1 (...)

30Ora che la legge veniva nuovamente messa per iscritto, gli storici a volte si rivolgono ad essa escludendo tutti gli altri tipi di prove. Ma affidarsi troppo agli statuti non è utile in questo caso; essi riflettevano aspirazioni e retorica, non la pratica. Molto più utile sarebbe confrontare ciò che ho discusso con i nuovi tipi di prove disponibili per indagare la prassi urbana: le prime sequenze di registri criminali nelle città italiane, che sopravvivono per Perugia dal 1258, per Bologna dal 1285 (con alcuni registri precedenti) e per Siena, più frammentariamente, dal 1270 (di nuovo con un registro precedente, come abbiamo visto). La mia data finale per questo articolo, il 1250, è stata volutamente scelta per escluderli, perché altrimenti l’articolo sarebbe diventato un libro. Ma è quantomeno possibile dire che tali registri non riflettono affatto l’attenzione alla pena di morte e alle mutilazioni che gli statuti implicano. Al contrario, come ha discusso Massimo Vallerani per Perugia, essi prestano maggiore attenzione alle multe (spesso elevate), che in genere non venivano pagate, non ultimo perché la maggior parte dei condannati era contumace (le condanne peraltro erano una piccola minoranza rispetto alle assoluzioni), oltre alla distruzione di case e proprietà e all’esilio dalla città; le esecuzioni vere e proprie e altre punizioni corporali erano rare. La recente trattazione di Lidia Zanetti Domingues sulla Siena di fine Duecento sottolinea analogamente l’apparente rarità dell’esecuzione della pena di morte, nonostante il tenore degli statuti e, in seguito alla legge statutaria, anche delle condanne documentate. Quindi c’è stato sicuramente un cambiamento rispetto al periodo che abbiamo esaminato, con una maggiore attenzione legislativa alle punizioni corporali, ma nella maggior parte dei casi queste ultime potevano ancora essere compensate, nella pratica, da multe. In effetti, i comuni cittadini avevano introdotto una nuova e piuttosto complessa nonché severa serie di procedure nei loro statuti, ma poi avevano trovato il maggior numero possibile di modi per aggirarle, finendo per ottenere risultati pratici non così lontani da quelli che esistevano in precedenza. Ma ciò che accadde dopo il 1250, quando la giustizia penale cambiò, spesso più di una volta, nel periodo tardomedievale, e soprattutto la questione molto meno studiata di ciò che accadde nelle campagne, dove la maggior parte delle persone continuava a vivere, non può essere affrontata qui.59

31Ciò che questa storia lunga sei secoli dimostra in particolare quanto segue. In primo luogo, la legge era una guida molto imperfetta alla pratica locale. È vero che, quando superiamo l’anno 1150 e vediamo finalmente una serie completa di pene per i crimini, la legislazione era stata emanata ormai molto tempo prima (quasi tutti gli Italiani del centro-nord erano teoricamente soggetti al diritto longobardo-carolingio risalente al periodo precedente al 898, almeno fino al 1150, e spesso anche oltre), quindi è meno sorprendente che queste pene abbiano poca attinenza con quelle previste nella legge; ma sono spesso molto disomogenee nella loro incidenza anche tra le pene eseguite nello stesso luogo. Alcune comunità contadine – quelle soggette al vescovo di Parma, per esempio – avranno avuto un’idea abbastanza chiara delle punizioni che avrebbero potuto ricevere in caso di determinate infrazioni, ma per altre la situazione era molto più variabile. Alla fine del Duecento, le condanne all’interno delle città spesso si attenevano alle norme degli statuti urbani, a loro volta spesso aggiornati, ed è possibile che questo sia sempre stato più vero nelle città che nelle campagne – purtroppo, non sappiamo quasi nulla della pratica giudiziaria penale specificamente urbana prima degli anni ‘20 del Duecento al più presto –, ma, persino in questo caso, ciò che accadeva effettivamente ai trasgressori spesso non rifletteva i termini di tali condanne.

32In secondo luogo, ciò che in pratica prevalse almeno fino al 1200 furono le pene pecuniarie, oppure l’equivalente confisca dei beni in natura. È probabile che i ladri, in particolare quelli recidivi o violenti, venissero impiccati abbastanza spesso in ogni periodo, ma le prove che abbiamo di questo fenomeno, sebbene persistenti, sono molto meno visibili della tendenza, ben documentata, a multare i colpevoli. Nessuna delle prove che ho presentato, tuttavia, ci permette di stabilire chiare gerarchie nella punizione dei crimini, con, ad esempio, l’omicidio punito più severamente del ferimento – cosa che possiamo certamente trovare, in modo molto esplicito, nell’Editto di Rotari. La giustizia variabile dei gastaldi signorili e, più tardi, degli ufficiali urbani può essere dipesa a volte dal capriccio del giudice, ma può anche aver riflettuto le norme transazionali che devono essersi costruite localmente nel corso di tutti i secoli in cui la gestione degli atti criminali era de facto appannaggio delle comunità rurali – norme che possono essere dipese dallo status e dal potere relativi, formali e informali, del reo e della vittima, ma anche da singoli elementi aggravanti e attenuanti, che sono effettivamente occasionalmente visibili nei pochi casi espliciti che abbiamo dopo il 1150.

  • 60 Un esempio indicativo può essere una serie di tariffe conservate in un ordo cerimoniale del 1190 ci (...)
  • 61 Per la violenza abituale dei signori, si veda supra, la nt. 17.

33Nei primi decenni del Duecento, ci fu una tendenza all’inasprimento delle pene, anche prima che gli statuti urbani iniziassero a essere comuni, ma la tendenza era lenta e incoerente. Distruggere la casa di un omicida divenne certamente più frequente, ma questo è ben lungi dal mostrare un movimento verso la pena di morte per omicidio; quest’ultima non è comunemente invocata, più saldamente nella teoria legale ma anche nella prassi giudiziaria di alcune località, fino alla seconda metà del Duecento e successivamente. È solo la mutilazione a fare una chiara e senza dubbio sgradita apparizione come pena in questo periodo, e anche questa è almeno menzionata nella legislazione longobardo-carolingia, e può essere esistita in modo simile, come pratica intermittente, nei secoli successivi.60 Probabilmente, nel complesso e con alcune eccezioni, la giustizia penale non era molto lontana dalla «justice sans cruauté» che Menant caratterizzò per il XII secolo, in ogni periodo fino almeno alla prima metà del XIII. Ma, viceversa, la giustizia signorile e poi la giustizia comunale urbana, nel loro esercizio effettivo, erano naturalmente anche un’espressione diretta e parzialmente violenta del potere. Possiamo vederne la dimostrazione autoritaria in molti dei nostri casi specifici, come quando il console di Piacenza semplicemente ruppe la cassaforte di Uberto de Alda e prese i suoi beni. In tali casi non c’è dubbio su chi comandasse, sia per quanto riguarda l’esercizio della giustizia che per ogni altro aspetto del potere politico.61

34Queste osservazioni possono essere formulate anche in un altro modo. Il potere signorile e urbano si è sovrapposto alle procedure rurali, all’interno dei villaggi, che dovevano dominare la giustizia locale prima che i signori sviluppassero delle strutture di potere più coerenti nelle campagne. Ma forse, alla fine, essi riflettevano piuttosto che modificare le procedure già esistenti. Potremmo aspettarci che i conti e gli altri poteri pubblici dei secoli IX-XI, potenti, violenti e forse meglio informati sulla lettera della legge, si dedicassero all’impiccagione dei ladri, anche se non abbiamo quasi mai prove che lo facessero, e anche se potevano occuparsi solo di una piccola minoranza di furti o di qualsiasi altro reato. Questa potrebbe essere stata la realtà nelle città, più vicine al potere pubblico; e ciò aiuterebbe pure a spiegare la maggiore durezza delle pene rurali – almeno a volte – quando le città cominciarono ad avere un impatto reale sulle campagne, nei primi decenni del Duecento. Ma era molto meno probabile che gli abitanti dei villaggi volessero impiccare i loro vicini. La generalizzazione delle pene pecuniarie per i reati, anche gravi, che troviamo nella maggior parte dei nostri esempi pratici fino alla fine del XII secolo, e spesso anche più tardi, probabilmente rifletteva direttamente le pratiche rurali autonome, forse risalenti allo stesso periodo longobardo. Questo non significa che i contadini fossero effettivamente gentili o generosi gli uni con gli altri: la prevalenza e la normalità degli omicidi in ogni periodo, in Italia come in altre parti d’Europa, dimostra subito la falsità di quell’affermazione. Gli uomini erano violenti e anche alcune donne lo erano. Ma all’interno di un villaggio era molto più facile regolare i misfatti con multe, piuttosto che con pene corporali a sangue freddo; e l’alta visibilità di tali multe nel XII secolo, quando la giustizia penale inizia a essere documentata in dettaglio, è un supporto empirico a questa ipotesi, incluso in situazioni dove le pene erano imposte dai signori o dalle città. Tale conclusione contribuisce in qualche modo a mitigare l’enorme lacuna nella documentazione disponibile prima del 1150. Questo era il modo in cui la giustizia penale funzionava per la maggior parte delle persone nel nostro periodo; e potrebbe aver continuato a farlo, in parte, per molto tempo ancora.

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Notes

1 Per Rotari e i suoi successori longobardi, cf. Beyerle 1962; la parola crimen compare in Rotari, cc. 9, 164, 179, 195-198, 213. Per le leggi successive al 774, si veda i testi editi in C.A.P. Che cosa sia stato effettivamente un “crimine” è ovviamente un problema; seguo Tom Lambert nel considerarlo un reato «soggetto prevalentemente alla punizione regia», Lambert 2012, p. 7, sebbene i re in Italia fossero raramente coinvolti. Secondo questa definizione, i reati capitali in Beyerle 1962 (cf. infra, nota 3) potrebbero essere considerati “crimini”, ma non sono distinti dagli altri. Questo saggio è la versione rielaborata di un articolo che comparirà in inglese in un Festschrift ancora in via di pubblicazione. Sono molto grato a Marios Costambeys, Alessio Fiore, Tom Lambert e Lidia Zanetti Domingues per le critiche al testo, e inoltre a quest’ultima per le correzioni all’italiano.

2 Beyerle 1962, Liutprando, cc. 135, 141. Per il secondo capitolo, cf. Balzaretti 1998, p. 175-192. Per il presupposto che le compositiones in denaro per l’omicidio fossero normali si veda ad esempio Beyerle 1962, Liutprando, Notitia de actoribus regis, cc. 3, 4.

3 Beyerle 1962, Rotari, cc. 1-7, 9, 13, 36, 142, 163, 203, 211, 213, 221, 237, 239, 253-254, 268, 280, 370-371; C.A.P. 1, 20, c. 8 (omicidio), 98, c. 4 (furto), 102, c. 14 (criminalis actio). Ma il C.A.P. 1, 20, c. 12 proponeva anche che un ladro preso per la prima volta perdesse un occhio, dopo la seconda il naso, e solo dopo tre volte affrontasse la morte. (In realtà, già Rotari, c. 253, prevedeva che il furto potesse essere punito con la morte se non veniva pagata una multa molto alta, ma il presupposto del diritto longobardo successivo era che i ladri dovessero normalmente pagare le multe, oltre, secondo Liutprando, c. 80, ad andare in prigione ed essere marchiati a fuoco dopo una seconda infrazione). Si veda in generale Fouracre 1995. Per i riferimenti a impiccagioni e patiboli fino al 1100, cf. Bougard 1995, p. 242, 246-247; Simeoni 1930-1940, 1, righe 84-85.

4 Bougard 1995, p. 235-252 fornisce il miglior resoconto complessivo. Per la netta differenza tra furto (segreto) e omicidio (aperto) in Inghilterra, con punizioni più severe per il primo, si veda Lambert 2012; non era così netta in Italia, dove dopo il 1150, come vedremo quando si analizzerà la documentazione della prassi, il furto era talvolta punito più severamente dell’omicidio, ma spesso non lo era. Anche l’omicidio poteva naturalmente essere segreto; si veda Beyerle 1962, Rotari, c. 14 per il morth; tale omicidio segreto era, sempre dopo il 1150, punito molto più duramente, come vedremo.

5 Per il 782, C.A.P. 1, 91, c. 8; si veda anche 102, c. 14. Per gli ufficiali minori e le suddivisioni delle contee, si veda Bougard 1995, p. 158-177.

6 Brühl 1981, n. 15; Manaresi 1955-1960, n. 10, 16; per riferimenti passeggeri successivi, si veda Bougard 1995, p. 244-246. Il fratello di una vittima di un omicidio è citato come colui che aveva ricevuto proprietà fondiarie dall’omicida in Wanner 1994, n. 25 (a. 857), probabilmente ma non certamente a seguito di un’azione legale. Si noti che escluderei dai casi “criminali” gli atti violenti connessi alle rivendicazioni di proprietà; tali atti erano molto comuni in tali rivendicazioni, non erano visti come “crimini” e anzi potevano essere considerati come prove dei diritti di proprietà in sé: si veda, per il XII secolo, Wickham 2000, in particolare p. 149-152, 305-310, 351-358.

7 Manaresi 1955-1960, n. 9, 34, 36, 37, 49, 89, 110, 112, 117, 122. Per la formalità dell’XI secolo, cf. Wickham 1997, p. 179-201.

8 Beyerle 1962, Rotari, c. 74; cf. cc. 45, 75, 138, 143, 162, 188, 190, 214, 326, 387, Liutprando, cc. 13, 135 per la faida in generale. Si noti che questo articolo non tratta, se non di sfuggita, della faida aristocratica e della guerra privata, che per lo più proseguivano su un piano diverso dalla giustizia penale.

9 Lambert 2017, p. 35-47.

10 Beyerle 1962, Rotari, c. 346, cf. 340 per una vicinia. Un esempio unico di comunità locale è la tota plevem congrecata, la comunità di una chiesa battesimale, di Mosciano sull’Arno nel 746: Schiaparelli 1929, n. 86. Per la debole coerenza dei villaggi, cf. ad esempio Wickham 1995, p. 64-72.

11 Wickham 2000, p. 119-121, 291-342.

12 Panero 1988, per l’analisi più completa, anche del contesto legislativo; Sergi 1997, p. 322-326; Bougard 1995, p. 253-259.

13 Wickham 1998, p. 153-170, modificato da Gasparri 2005; Di Muro 2020, p. 13-18.

14 Per il X secolo si veda ad esempio Bougard 1995, p. 259-264, e più avanti, nt. 20. Per il XII secolo, cf. ad esempio Bollea 1910, n. 46, p. 89 (a. 1184), dove un funzionario della città non poteva ricordare se fosse stato in un villaggio propter placita facienda vel causa distringendi homines.

15 Giorgi – Balzani 1883, n. 513; Torelli 1914, n. 101 – anche se qui si tratta di una copia tardiva e forse interpolata.

16 Porro Lambertenghi 1873, n. 248 (per una contestualizzazione più ampia si veda Balzaretti 2019, p. 407-413); cf. Beyerle 1962, Rotari, c. 129.

17 Per un giudizio ingiusto abbastanza evidente, si veda Manaresi 1955-1960, n. 36. Per una visione della giustizia signorile simile a quella qui esposta, cf. Sergi 1997, p. 329-341; Menant 1993, p. 442-444. Ma naturalmente si possono documentare molti comportamenti scorretti da parte dei signori, in questo e in altri contesti: si veda per l’Italia, Fiore 2017, p. 237-259, e classicamente Bisson 1998, per la Catalogna. Il dibattito sulla “rivoluzione feudale” si basava in parte su questo tema, ma non c’è spazio per discuterne in questa sede.

18 Cf. Fiore 2017, p. 196-231; ma molti accordi sull’usus erano in realtà regolamenti stipulati nell’ambito della signoria territoriale (cf. infra), e non è sempre chiaro quale sia stata stabilita prima.

19 Manaresi 1919, n. 5; cf. n. 125 (a. 1181), dove homines illius loci de Turrevegia [Torrevecchia] per multa tempora consulariam fecerunt sine dominis et compositiones de maleficiis inter se unus alteri dederunt, anche se in questa occasione i contadini persero la causa contro un signore. Altri esempi: per Stella sopra Savona, vedi Puncuh 1974, n. 769-770 (che fa riferimento a un accordo, probabilmente organizzato localmente, su un’aggressione, poi appellata alla città); per Moriano a nord di Lucca, cf. Wickham 1995, p. 104-106, 255-256. I comuni rurali tendevano nella maggior parte delle aree, anche se non in tutte, a essere il frutto di reazioni contro le signorie territoriali, e si svilupparono quindi in quel contesto; si veda in generale ibidem, p. 209-238.

20 Tra i classici ricordo Keller 1995, p. 118-136; Settia 1984, p. 168-176; Menant 1993, p. 395-485 (soprattutto 426-447); Dilcher – Violante 1996. Fiore 2017 è il nuovo punto di partenza fondamentale.

21 Sebbene abbiamo alcuni documenti signorili per cause civili: si veda per la Toscana, Wickham 1996, in Dilcher – Violante 1996, p. 372; per il monastero di Farfa, Toubert 1973, p. 1282-1313.

22 Besta – Barni 1949, 3.4. Per il testo del 1163, Gloria 1881, n. 828. Per Pisa e Siena, D’Amia 1962, n. 23; Pazzaglini 1979, n. 1 (cf. anche infra).

23 Un buon esempio è Archivio Storico Diocesano di Bergamo, fondo del Capitolo della Cattedrale (d’ora in poi ACB), n. 655. Ringrazio Riccardo Rao e Roberta Svanoni per l’accesso alle fotografie dei documenti dell’ACB qui citati. Per l’analisi di testimonianze di questo tipo, si veda in particolare Provero 2012, p. ix-xvii, 159-177, 445-452.

24 Di tutti questi, tranne che di Calepio, parlerò in più dettaglio in un libro di prossima pubblicazione, Le due facce del Comune; alcune frasi qui riportate sono tratte da quel libro.

25 Bannum era una parola polivalente in questo periodo: significava il diritto di punire, la pena stessa, o lo stato di illegalità in cui si trovava il trasgressore fino a quando non avesse pagato la pena – da cui era facile passare al significato di messa al bando o esilio, almeno fino a quando le pene non fossero state pagate – come pure, a volte, un editto di un signore locale o di una città.

26 Castagnetti 2016, p. 322, 327, 330, 333, 364, 366 per le ammende. Prezzi: Buenger Robbert 1983, p. 381-403 (per Pisa); Bach 1955, p. 101.

27 Castagnetti 2016, p. 322 (a 327, un testimone monastico afferma che questa multa era effettivamente per adulterio).

28 ACB, n. 568 (le citazioni sono da 568F). Non ho visto Archivio di Stato di Milano, Fondo di religione, cartella n. 3002, che riguarda anch’esso questo caso, ma Menant 1993, p. 429-440, che discute ambedue i testi e altri, fornisce le citazioni dettagliate.

29 Menant 1993, p. 438-440, 442-444.

30 Rispettivamente, Barbieri – Cau 2000, n. 179; Ansani et al. 2004, a. 1164 febbraio 8 e 9 e marzo 8; Sella 1880, n. 815; Antonio 1780, p. 184; Archivio di Stato di Verona, Ospitale Civico, n. 133, dalle fotografie in Brugnoli 2014; ACB, n. 655 (pergamena n. 7 per il guastum).

31 Bollea 1910, n. 45-58 contengono le testimonianze; le citerò per numero di pagina, poiché i testi sono tutti lunghi.

32 Bollea 1910, p. 158, 114.

33 Bollea 1910, p. 173.

34 Bollea 1910, p. 185.

35 Bollea 1910, p. 113, 117, 121, 144, 163, 168, 175, 179. Per altri furti, p. 150, 190.

36 Bollea 1910, p. 144, 161-162 per l’aiuto nel pagamento delle multe.

37 Per i de Alda di Pieve Parpanese si veda più avanti; per i Silones di Monticelli, Bollea 1910, p. 78, 161-162; per i Mocii di San Marzano, p. 121.

38 Bollea 1910, p. 76-77, 86, 93, 97, 99, 100, 148, 151, 154, 168, 170.

39 Bollea 1910, p. 94, 149, 154 (mulini), 168 (Uberto che riconduce i buoi). Per Lanfranco Mormanno come console, p. 92.

40 Bollea 1910, p. 76-77 (Ottone Rufino), 97 (faida), 99, 148 (multa).

41 Il rappresentante del comune non arrivò mai in tempo, secondo le testimonianze superstiti, che erano tutte a favore dell’arcivescovo.

42 Caturegli 1974, n. 90.

43 Si tratta di somme più alte di quelle che abbiamo visto in precedenza, ma nel frattempo c’era stata una notevole inflazione.

44 Santoli 1906, n. 136-137. Alcuni di questi crimini furono eseguiti e puniti in un villaggio separato, Batoni.

45 La causa fu esaminata da un giudice-delegato papale e le due parti si accordarono nel 1221.

46 Lucca 1974-1975. Ringrazio Gigi Provero per l’accesso al pdf dell’edizione. Si veda per un commento esauriente Guyotjeannin 1985, p. 183-300.

47 Lucca 1974-1975, p. 143, 165-166.

48 Lucca 1974-1975, p. 6-7 (infanticidio), 9, 10, 16, 18, 31-32, 37, 50, 73-75, 81-82, 96, 100.

49 Lucca 1974-1975, p. 4, 7-8, 18 (due donne picchiate per un furto), 33, 37-38, 82 (un uomo picchiato per un furto di alveari), 115-116, 156, 162.

50 Lucca 1974-1975, p. 55, 75 (adulterio), 60 (documento falso).

51 Per Montichiari, Odorici 1858, n. 288-289 (in particolare p. 131-133). Per Novalesa, Chiaudano 1927, n. 13, per il quale si veda Provero 2018, p. 11-28; ringrazio Alessio Fiore per i riferimenti. Per il sadismo, si veda anche Lane 1995, p. 277-278, per un abitante del villaggio costretto dai signori di Villanterio presso Pavia ad accecare un vicino per furto all’inizio del XIII secolo: un atto altrettanto raro e quindi memorabile.

52 Menant 1993, p. 443-447.

53 Imperiale di Sant’Angelo 1936, n. 128 (p. 155-156); Rauty 1996, p. 162-163; si veda per tutto questo Bellato 2022, p. 105-132, e passim. Qui c’è un problema, perché queste sono norme e la pratica può facilmente divergere in modo sostanziale; ma Belgrano – Imperiale di Sant’Angelo 1890-1901, II, p. 37, 61-62, ci danno esempi concreti di distruzioni punitive di case nel 1190 a Genova, incluso per omicidio. Puncuh 1974, n. 970 (a. 1206) fornisce un altro esempio da Savona, vicina a Genova e in parte soggetta ad essa. Pertile 1892, p. 349-353, fornisce una serie di statuti urbani che discutono la distruzione delle case, dal XIII al XV secolo.

54 Seregni 1901, p. 57-59; Besta – Barni 1949, c. 21.17 – anche se (c. 3.2) la città stessa poteva impiccare i publici latrones, i briganti professionisti.

55 Per il tribunale del podestà, cf. Archivio di Stato di Firenze, Carte di San Gimignano, registro n. 24, 34r-39r; per l’omicidio, registro n. 16, 32v-33r; per l’assassina, registro n. 8, 59v-60r. Per la rixa (a cui si aggiungeva il ferimento e il porto di coltelli quando era proibito, che ricevevano la stessa pena), Muzzi 2008, p. 118, 126-127, 387-389, 391, 397, 402, 418-420, 426 (la multa era talvolta dimezzata o raddoppiata). Per il voto, Muzzi 2010, p. 70-71; per la rapina, ad esempio, ibid, p. 306-307. Ringrazio Enrico Faini e Niccolò Giometti per l’accesso alle fotografie dei registri.

56 Per il registro senese, Cammarosano 2021; per il documento e i registri finanziari della Biccherna, cf. Pazzaglini 1979, n. 1, 15, 17, 18, tutti casi di omicidio. Nel n. 1 (a. 1225), la multa è di 200 lire, più l’estrema somma di 1000 lire per la revoca del bannum, qui chiaramente la messa al bando, perché l’omicidio era detestabile et orrendum (l’imputato era di Firenze; quindi, è comunque improbabile che sia mai tornato); nel n. 15 (a. 1246), l’altro caso pubblicato prima del 1250 in cui abbiamo cifre, la multa è di 67 lire. La revocazione del bannum a Siena era redditizia per il comune; il registro fiscale da cui provengono i n. 15-18 elenca circa 6000 pagamenti per tali rebannimenta, per tutti i tipi di reati, dai debiti alle uccisioni, tra il 1243 e il 1256: cf. ivi, p. 74-75. Per Alba, Gabotto – Eusebio 1903, n. 188-198, 246-248, 341-342, 350-352, 454-457.

57 Menant 1993, p. 445-447, fornisce un campione di statuti per la Lombardia; per una breve rassegna del cambiamento, si veda Zorzi 1998, p. 92-97.

58 Cf. l’assenza di una più ampia solidarietà parentale di fronte alla giustizia signorile sottolineata da Menant 1993, p. 441; le faide nei villaggi fuori Piacenza citate in precedenza, analogamente, operavano a un livello diverso da quello dei procedimenti consolari per omicidio. Quasi certamente i maschi sono stati coinvolti nelle faide in ogni epoca, sia in città che in campagna; ma la giustizia penale documentata, almeno dopo il periodo longobardo e forse carolingio, si è concentrata, come notato prima, sulla punizione degli omicidi e di altri atti violenti, non sulla composizione delle faide.

59 Si vedano, tra i tanti, fino al 1300, Vallerani 1991, p. 31-33, 156-189; Vallerani 2005, capitoli 1 e 3; Zanetti Domingues 2021, soprattutto p. 153-164, e cf. anche, per una più ampia rassegna, Zanetti Domingues 2023, p. 703-712; Blanshei 1982. Per una guida ai presupposti storiografici degli studi tardomedievali sulla giustizia penale, vecchia di una generazione ma ancora largamente valida, si veda Zorzi 1989. Un punto di partenza per il periodo dopo il 1350 è Dean 2007.

60 Un esempio indicativo può essere una serie di tariffe conservate in un ordo cerimoniale del 1190 circa a Roma, fuori dal Regno Italico, da cui risulta che le offerte a S. Pietro in Vaticano pagavano, tra l’altro, i boia del prefetto urbano: 5 solidi per l’impiccagione o la decapitazione, 12 denari per occhio per l’accecamento o per arto per la mutilazione (Fabre 1905, II, p. 108); potrebbe trattarsi di una novità, ma potrebbe anche riflettere pratiche piuttosto tradizionali. Alessio Fiore mi ricorda anche che negli Annali genovesi (Belgrano – Imperiale di Sant’Angelo 1890-1901, I, p. 220 [a. 1169]), il taglio degli arti fa parte di una reazione violenta dei consoli cittadini contro non meglio precisati malfattori rurali, che i signori e i comuni rurali non potevano affrontare: un’operazione eccezionale, cioè, ma che dimostra che le città potevano già agire con durezza quando lo desideravano.

61 Per la violenza abituale dei signori, si veda supra, la nt. 17.

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Pour citer cet article

Référence papier

Chris Wickham, « Il problema della giustizia criminale nel Regno Italico, 643-1250 »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 137/1 | 2025, 1-17.

Référence électronique

Chris Wickham, « Il problema della giustizia criminale nel Regno Italico, 643-1250 »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 137/1 | 2025, mis en ligne le 19 septembre 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/16012 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14r8c

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