Bibliographie
Bibliografia primaria
Ansani et al. 2004 = M. Ansani et al. (a cura di), Le carte del monastero di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia, I, (870/877-1164), Pavia, 2004, https://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/pv/pavia-spietro1/.
Antonio 1780 = F.A. Antonio, Dell’antichissima badia di Leno, Venezia, 1780.
Barbieri – Cau 2000 = E. Barbieri, E. Cau (a cura di), Le carte del monastero di S. Pietro in Monte di Serle (1039-1200), Brescia, 2000.
Belgrano – Imperiale di Sant’Angelo 1890-1901 = L.T. Belgrano, C. Imperiale di Sant’Angelo (a cura di), Annali genovesi, vol. I e II, Genova, 1890-1901.
Besta – Barni 1949 = E. Besta, G.L. Barni (a cura di), Liber consuetudinum Mediolani, anni MCCXVI, Milano, 1949.
Beyerle 1962 = F. Beyerle (a cura di), Leges Langobardorum 643-866, Witzenhausen, 1962.
Bollea 1910 = C. Bollea (a cura di), Documenti degli archivi di Pavia relativi alla storia di Voghera (929-1300), Pinerolo, 1910.
C.A.P. = A. Boretius, V. Krause (a cura di), Capitularia regum francorum, 2 vol., Hannover, 1883-1897 (MGH).
Brugnoli 2014 = A. Brugnoli, Codice digitale degli archivi veronesi (VIII-XII secolo), 2014, https://cdavr.dtesis.univr.it.
Brühl 1981 = C.-R. Brühl (a cura di), Codice diplomatico longobardo, IV/1, Roma, 1981.
Caturegli 1974 = N. Caturegli (a cura di), Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII, I, Roma, 1974.
Chiaudano 1927 = M. Chiaudano (a cura di), Le curie sabaude nel secolo XIII, Torino, 1927.
D’Amia 1962 = A. D’Amia, Diritto e sentenze di Pisa, Milano, 1962.
Fabre 1905 = P. Fabre (a cura di), Le Liber Censuum de l’Église romaine, 3 vol., Parigi, 1905.
Gabotto – Eusebio 1903 = F. Gabotto, F. Eusebio (a cura di), Il “Rigestum comunis Albe”, Pinerolo, 1903.
Giorgi – Balzani 1883 = I. Giorgi, U. Balzani (a cura di), Regesto di Farfa, III, Roma, 1883.
Gloria 1881 = A. Gloria, Codice diplomatico padovano dall’anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183), II.2, Venezia, 1881.
Imperiale di Sant’Angelo 1936 = C. Imperiale di Sant’Angelo (a cura di), Codice diplomatico della Repubblica di Genova, I, Roma, 1936.
Lucca 1974-1975 = G. Lucca, Le contese tra il vescovo e il comune di Parma per le giurisdizioni temporali al principio del tredicesimo secolo, tesi di laurea, Università degli studi di Torino, 1974-1975.
Manaresi 1919 = C. Manaresi (a cura di), Gli atti del comune di Milano fino all’anno MCCXVI, Milano, 1919.
Manaresi 1955-1960 = C. Manaresi (a cura di), I placita del “Regnum Italiae”, Roma, 1955-1960.
Muzzi 2008 = O. Muzzi (a cura di), San Gimignano: fonti e documenti per la storia del comune, I, 1, I registri di entrata e uscita 1228-1233, Firenze, 2008.
Muzzi 2010 = O. Muzzi (a cura di), San Gimignano: fonti e documenti per la storia del comune. Parte seconda. I verbali dei consigli del podestà 1232-1240, I, 1232-1237, Firenze, 2010.
Odorici 1858 = F. Odorici (a cura di), Storie bresciane dai primi tempi sino all’età nostra, VIII, Brescia, 1858.
Pazzaglini 1979 = P.R. Pazzaglini, The criminal ban of the Sienese commune 1225-1310, Milano, 1979.
Porro Lambertenghi 1873 = G. Porro Lambertenghi (a cura di), Codex diplomaticus Langobardiae, Torino, 1873.
Puncuh 1974 = D. Puncuh (a cura di), Il cartulario del notaio Martino, Genova, 1974.
Rauty 1996 = N. Rauty (a cura di), Statuti pistoiesi del secolo XII, Pistoia, 1996.
Santoli 1906 = Q. Santoli (a cura di), Il “Liber censuum” del comune di Pistoia, Pistoia, 1906.
Schiaparelli 1929 = L. Schiaparelli (a cura di), Codice diplomatico longobardo, I, Roma, 1929.
Sella 1880 = Q. Sella (a cura di), Codex astensis, III, Roma, 1880.
Simeoni 1930-1940 = L. Simeoni (a cura di), Donizone, Vita Mathildis, Bologna, 1930-1940.
Torelli 1914 = P. Torelli (a cura di), Regesto mantovano, Roma, 1914.
Wanner 1994 = K. Wanner, Ludovici II diplomata, Monaco di Baviera, 1994 (MGH, Diplomata Karolinorum, 4).
Bibliografia secondaria
Bach 1955 = E. Bach, La cité de Gênes au XIIe siècle, Copenhagen, 1955.
Balzaretti 1998 = R. Balzaretti, These are things that men do, not women, in G. Halsall (a cura di), Violence and society in the early medieval West, Woodbridge, 1998, p. 175-192.
Balzaretti 2019 = R. Balzaretti, The lands of Saint Ambrose, Turnhout, 2019.
Bellato 2022 = G. Bellato, The deliberate destruction of urban residences in medieval Italy (800-1200), PhD thesis, University of Cambridge, 2022.
Bisson 1998 = T.N. Bisson, Tormented voices, Cambridge, MA, 1998.
Blanshei 1982 = S.R. Blanshei, Crime and law enforcement in medieval Bologna, in Journal of social history, 16, 1982, p. 121-38.
Bougard 1995 = F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie, Roma, 1995.
Buenger Robbert 1983 = L. Buenger Robbert, Twelfth-century Italian prices, in Social science history, 7, 1983, p. 381-403.
Cammarosano 2021 = P. Cammarosano, Un registro criminale del primo Duecento, in D. Lett (a cura di), I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV, Roma, 2021, p. 95-104.
Castagnetti 2016 = A. Castagnetti, Il processo per Ostiglia, Verona, 2016.
Dean 2007 = T. Dean, Crime and justice in late medieval Italy, Cambridge, 2007.
Di Muro 2020 = A. Di Muro, La terra, il mercante e il sovrano, Potenza, 2020.
Dilcher – Violante 1996 = G. Dilcher, C. Violante (a cura di), Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, Bologna, 1996.
Fiore 2017 = A. Fiore, Il mutamento signorile, Firenze, 2017.
Fouracre 1995 = P. Fouracre, Carolingian justice: the rhetoric of improvement and contexts of abuse, in La giustizia nell’alto medioevo, secoli V-VIII, Spoleto, 1995 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 42), p. 771-803.
Gasparri 2005 = S. Gasparri, Mercanti o possessori?, in S. Gasparri, C. La Rocca (a cura di), Carte di famiglia, Roma, 2005, p. 157-78.
Guyotjeannin 1985 = O. Guyotjeannin, Conflit de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d’après une enquête de 1218, in MEFRM, 97/1, 1985, p. 183-300.
Keller 1995 = H. Keller, Signori e vassalli nell’Italia delle città, Torino, 1995.
Lambert 2012 = T.B. Lambert, Theft, homicide and crime in late Anglo-Saxon law, in Past and present, 214, 2012, p. 3-44.
Lambert 2017 = T.B. Lambert, Law and order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017.
Lane 1995 = S.G. Lane, The territorial expansion of a political community: Pavia 1100-1300, PhD thesis, University of Chicago, 1995.
Menant 1993 = F. Menant, Campagnes lombardes au Moyen Âge, Roma, 1993.
Panero 1988 = F. Panero, Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile, in Nuova rivista storica, 72, 1988, p. 551-582.
Pertile 1892 = A. Pertile, Storia del diritto italiano, V, Torino, 1892.
Provero 2012 = L. Provero, La parola ai sudditi, Spoleto, 2012.
Provero 2018 = L. Provero, Le forche del priore, in S. Levati, S. Mori (a cura di), Una storia di rigore e passione, Milano, 2018, p. 11-28.
Seregni 1901 = G. Seregni, Del luogo di Arosio e de’ suoi statuti nei secoli XII-XIII, Torino, 1901.
Sergi 1997 = G. Sergi, L’esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali, in La giustizia nell’alto medioevo, secoli IX-XI, Spoleto, 1997 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 44), p. 313-345.
Settia 1984 = A.A. Settia, Castelli e villaggi nell’Italia padana, Napoli, 1984.
Toubert 1973 = P. Toubert, Les structures du Latium médiéval : le Latium méridional et la Sabine du IXe à la fin du XIIe siècle, Roma, 1973.
Vallerani 1991 = M. Vallerani, Il sistema giudiziario del comune di Perugia, Perugia, 1991.
Vallerani 2005 = M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna, 2005.
Wickham 1995 = C. Wickham, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo, Roma, 1995.
Wickham 1996 = C. Wickham, La signoria rurale in Toscana, in Dilcher – Violante 1996, p. 343-409.
Wickham 1997 = C. Wickham, Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century, in La giustizia nell’alto medioevo, secoli IX-XI, Spoleto, 1997 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 44), p. 179-255.
Wickham 1998 = C. Wickham, Aristocratic power in eighth-century Lombard Italy, in A. Murray (a cura di), After Rome’s fall, Toronto, 1998, p. 153-170.
Wickham 2000 = C. Wickham, Legge, pratiche e conflitti, Roma, 2000.
Zanetti Domingues 2021 = L.L. Zanetti Domingues, Confession and criminal justice in late medieval Italy, Oxford, 2021.
Zanetti Domingues 2023 = L.L. Zanetti Domingues, Il rogo o la forca?, in Società e storia, 46, 2023, p. 699-722.
Zorzi 1989 = A. Zorzi, Giustizia criminale e criminalità nell’Italia del tardo medioevo, in Società e storia, 46, 1989, p. 923-965.
Zorzi 1998 = A. Zorzi, La politique criminelle en Italie (XIIIe-XVIIe siècles), in Crime, histoire et sociétés, 2/2, 1998, p. 91-110.
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Notes
Per Rotari e i suoi successori longobardi, cf. Beyerle 1962; la parola crimen compare in Rotari, cc. 9, 164, 179, 195-198, 213. Per le leggi successive al 774, si veda i testi editi in C.A.P. Che cosa sia stato effettivamente un “crimine” è ovviamente un problema; seguo Tom Lambert nel considerarlo un reato «soggetto prevalentemente alla punizione regia», Lambert 2012, p. 7, sebbene i re in Italia fossero raramente coinvolti. Secondo questa definizione, i reati capitali in Beyerle 1962 (cf. infra, nota 3) potrebbero essere considerati “crimini”, ma non sono distinti dagli altri. Questo saggio è la versione rielaborata di un articolo che comparirà in inglese in un Festschrift ancora in via di pubblicazione. Sono molto grato a Marios Costambeys, Alessio Fiore, Tom Lambert e Lidia Zanetti Domingues per le critiche al testo, e inoltre a quest’ultima per le correzioni all’italiano.
Beyerle 1962, Liutprando, cc. 135, 141. Per il secondo capitolo, cf. Balzaretti 1998, p. 175-192. Per il presupposto che le compositiones in denaro per l’omicidio fossero normali si veda ad esempio Beyerle 1962, Liutprando, Notitia de actoribus regis, cc. 3, 4.
Beyerle 1962, Rotari, cc. 1-7, 9, 13, 36, 142, 163, 203, 211, 213, 221, 237, 239, 253-254, 268, 280, 370-371; C.A.P. 1, 20, c. 8 (omicidio), 98, c. 4 (furto), 102, c. 14 (criminalis actio). Ma il C.A.P. 1, 20, c. 12 proponeva anche che un ladro preso per la prima volta perdesse un occhio, dopo la seconda il naso, e solo dopo tre volte affrontasse la morte. (In realtà, già Rotari, c. 253, prevedeva che il furto potesse essere punito con la morte se non veniva pagata una multa molto alta, ma il presupposto del diritto longobardo successivo era che i ladri dovessero normalmente pagare le multe, oltre, secondo Liutprando, c. 80, ad andare in prigione ed essere marchiati a fuoco dopo una seconda infrazione). Si veda in generale Fouracre 1995. Per i riferimenti a impiccagioni e patiboli fino al 1100, cf. Bougard 1995, p. 242, 246-247; Simeoni 1930-1940, 1, righe 84-85.
Bougard 1995, p. 235-252 fornisce il miglior resoconto complessivo. Per la netta differenza tra furto (segreto) e omicidio (aperto) in Inghilterra, con punizioni più severe per il primo, si veda Lambert 2012; non era così netta in Italia, dove dopo il 1150, come vedremo quando si analizzerà la documentazione della prassi, il furto era talvolta punito più severamente dell’omicidio, ma spesso non lo era. Anche l’omicidio poteva naturalmente essere segreto; si veda Beyerle 1962, Rotari, c. 14 per il morth; tale omicidio segreto era, sempre dopo il 1150, punito molto più duramente, come vedremo.
Per il 782, C.A.P. 1, 91, c. 8; si veda anche 102, c. 14. Per gli ufficiali minori e le suddivisioni delle contee, si veda Bougard 1995, p. 158-177.
Brühl 1981, n. 15; Manaresi 1955-1960, n. 10, 16; per riferimenti passeggeri successivi, si veda Bougard 1995, p. 244-246. Il fratello di una vittima di un omicidio è citato come colui che aveva ricevuto proprietà fondiarie dall’omicida in Wanner 1994, n. 25 (a. 857), probabilmente ma non certamente a seguito di un’azione legale. Si noti che escluderei dai casi “criminali” gli atti violenti connessi alle rivendicazioni di proprietà; tali atti erano molto comuni in tali rivendicazioni, non erano visti come “crimini” e anzi potevano essere considerati come prove dei diritti di proprietà in sé: si veda, per il XII secolo, Wickham 2000, in particolare p. 149-152, 305-310, 351-358.
Manaresi 1955-1960, n. 9, 34, 36, 37, 49, 89, 110, 112, 117, 122. Per la formalità dell’XI secolo, cf. Wickham 1997, p. 179-201.
Beyerle 1962, Rotari, c. 74; cf. cc. 45, 75, 138, 143, 162, 188, 190, 214, 326, 387, Liutprando, cc. 13, 135 per la faida in generale. Si noti che questo articolo non tratta, se non di sfuggita, della faida aristocratica e della guerra privata, che per lo più proseguivano su un piano diverso dalla giustizia penale.
Lambert 2017, p. 35-47.
Beyerle 1962, Rotari, c. 346, cf. 340 per una vicinia. Un esempio unico di comunità locale è la tota plevem congrecata, la comunità di una chiesa battesimale, di Mosciano sull’Arno nel 746: Schiaparelli 1929, n. 86. Per la debole coerenza dei villaggi, cf. ad esempio Wickham 1995, p. 64-72.
Wickham 2000, p. 119-121, 291-342.
Panero 1988, per l’analisi più completa, anche del contesto legislativo; Sergi 1997, p. 322-326; Bougard 1995, p. 253-259.
Wickham 1998, p. 153-170, modificato da Gasparri 2005; Di Muro 2020, p. 13-18.
Per il X secolo si veda ad esempio Bougard 1995, p. 259-264, e più avanti, nt. 20. Per il XII secolo, cf. ad esempio Bollea 1910, n. 46, p. 89 (a. 1184), dove un funzionario della città non poteva ricordare se fosse stato in un villaggio propter placita facienda vel causa distringendi homines.
Giorgi – Balzani 1883, n. 513; Torelli 1914, n. 101 – anche se qui si tratta di una copia tardiva e forse interpolata.
Porro Lambertenghi 1873, n. 248 (per una contestualizzazione più ampia si veda Balzaretti 2019, p. 407-413); cf. Beyerle 1962, Rotari, c. 129.
Per un giudizio ingiusto abbastanza evidente, si veda Manaresi 1955-1960, n. 36. Per una visione della giustizia signorile simile a quella qui esposta, cf. Sergi 1997, p. 329-341; Menant 1993, p. 442-444. Ma naturalmente si possono documentare molti comportamenti scorretti da parte dei signori, in questo e in altri contesti: si veda per l’Italia, Fiore 2017, p. 237-259, e classicamente Bisson 1998, per la Catalogna. Il dibattito sulla “rivoluzione feudale” si basava in parte su questo tema, ma non c’è spazio per discuterne in questa sede.
Cf. Fiore 2017, p. 196-231; ma molti accordi sull’usus erano in realtà regolamenti stipulati nell’ambito della signoria territoriale (cf. infra), e non è sempre chiaro quale sia stata stabilita prima.
Manaresi 1919, n. 5; cf. n. 125 (a. 1181), dove homines illius loci de Turrevegia [Torrevecchia] per multa tempora consulariam fecerunt sine dominis et compositiones de maleficiis inter se unus alteri dederunt, anche se in questa occasione i contadini persero la causa contro un signore. Altri esempi: per Stella sopra Savona, vedi Puncuh 1974, n. 769-770 (che fa riferimento a un accordo, probabilmente organizzato localmente, su un’aggressione, poi appellata alla città); per Moriano a nord di Lucca, cf. Wickham 1995, p. 104-106, 255-256. I comuni rurali tendevano nella maggior parte delle aree, anche se non in tutte, a essere il frutto di reazioni contro le signorie territoriali, e si svilupparono quindi in quel contesto; si veda in generale ibidem, p. 209-238.
Tra i classici ricordo Keller 1995, p. 118-136; Settia 1984, p. 168-176; Menant 1993, p. 395-485 (soprattutto 426-447); Dilcher – Violante 1996. Fiore 2017 è il nuovo punto di partenza fondamentale.
Sebbene abbiamo alcuni documenti signorili per cause civili: si veda per la Toscana, Wickham 1996, in Dilcher – Violante 1996, p. 372; per il monastero di Farfa, Toubert 1973, p. 1282-1313.
Besta – Barni 1949, 3.4. Per il testo del 1163, Gloria 1881, n. 828. Per Pisa e Siena, D’Amia 1962, n. 23; Pazzaglini 1979, n. 1 (cf. anche infra).
Un buon esempio è Archivio Storico Diocesano di Bergamo, fondo del Capitolo della Cattedrale (d’ora in poi ACB), n. 655. Ringrazio Riccardo Rao e Roberta Svanoni per l’accesso alle fotografie dei documenti dell’ACB qui citati. Per l’analisi di testimonianze di questo tipo, si veda in particolare Provero 2012, p. ix-xvii, 159-177, 445-452.
Di tutti questi, tranne che di Calepio, parlerò in più dettaglio in un libro di prossima pubblicazione, Le due facce del Comune; alcune frasi qui riportate sono tratte da quel libro.
Bannum era una parola polivalente in questo periodo: significava il diritto di punire, la pena stessa, o lo stato di illegalità in cui si trovava il trasgressore fino a quando non avesse pagato la pena – da cui era facile passare al significato di messa al bando o esilio, almeno fino a quando le pene non fossero state pagate – come pure, a volte, un editto di un signore locale o di una città.
Castagnetti 2016, p. 322, 327, 330, 333, 364, 366 per le ammende. Prezzi: Buenger Robbert 1983, p. 381-403 (per Pisa); Bach 1955, p. 101.
Castagnetti 2016, p. 322 (a 327, un testimone monastico afferma che questa multa era effettivamente per adulterio).
ACB, n. 568 (le citazioni sono da 568F). Non ho visto Archivio di Stato di Milano, Fondo di religione, cartella n. 3002, che riguarda anch’esso questo caso, ma Menant 1993, p. 429-440, che discute ambedue i testi e altri, fornisce le citazioni dettagliate.
Menant 1993, p. 438-440, 442-444.
Rispettivamente, Barbieri – Cau 2000, n. 179; Ansani et al. 2004, a. 1164 febbraio 8 e 9 e marzo 8; Sella 1880, n. 815; Antonio 1780, p. 184; Archivio di Stato di Verona, Ospitale Civico, n. 133, dalle fotografie in Brugnoli 2014; ACB, n. 655 (pergamena n. 7 per il guastum).
Bollea 1910, n. 45-58 contengono le testimonianze; le citerò per numero di pagina, poiché i testi sono tutti lunghi.
Bollea 1910, p. 158, 114.
Bollea 1910, p. 173.
Bollea 1910, p. 185.
Bollea 1910, p. 113, 117, 121, 144, 163, 168, 175, 179. Per altri furti, p. 150, 190.
Bollea 1910, p. 144, 161-162 per l’aiuto nel pagamento delle multe.
Per i de Alda di Pieve Parpanese si veda più avanti; per i Silones di Monticelli, Bollea 1910, p. 78, 161-162; per i Mocii di San Marzano, p. 121.
Bollea 1910, p. 76-77, 86, 93, 97, 99, 100, 148, 151, 154, 168, 170.
Bollea 1910, p. 94, 149, 154 (mulini), 168 (Uberto che riconduce i buoi). Per Lanfranco Mormanno come console, p. 92.
Bollea 1910, p. 76-77 (Ottone Rufino), 97 (faida), 99, 148 (multa).
Il rappresentante del comune non arrivò mai in tempo, secondo le testimonianze superstiti, che erano tutte a favore dell’arcivescovo.
Caturegli 1974, n. 90.
Si tratta di somme più alte di quelle che abbiamo visto in precedenza, ma nel frattempo c’era stata una notevole inflazione.
Santoli 1906, n. 136-137. Alcuni di questi crimini furono eseguiti e puniti in un villaggio separato, Batoni.
La causa fu esaminata da un giudice-delegato papale e le due parti si accordarono nel 1221.
Lucca 1974-1975. Ringrazio Gigi Provero per l’accesso al pdf dell’edizione. Si veda per un commento esauriente Guyotjeannin 1985, p. 183-300.
Lucca 1974-1975, p. 143, 165-166.
Lucca 1974-1975, p. 6-7 (infanticidio), 9, 10, 16, 18, 31-32, 37, 50, 73-75, 81-82, 96, 100.
Lucca 1974-1975, p. 4, 7-8, 18 (due donne picchiate per un furto), 33, 37-38, 82 (un uomo picchiato per un furto di alveari), 115-116, 156, 162.
Lucca 1974-1975, p. 55, 75 (adulterio), 60 (documento falso).
Per Montichiari, Odorici 1858, n. 288-289 (in particolare p. 131-133). Per Novalesa, Chiaudano 1927, n. 13, per il quale si veda Provero 2018, p. 11-28; ringrazio Alessio Fiore per i riferimenti. Per il sadismo, si veda anche Lane 1995, p. 277-278, per un abitante del villaggio costretto dai signori di Villanterio presso Pavia ad accecare un vicino per furto all’inizio del XIII secolo: un atto altrettanto raro e quindi memorabile.
Menant 1993, p. 443-447.
Imperiale di Sant’Angelo 1936, n. 128 (p. 155-156); Rauty 1996, p. 162-163; si veda per tutto questo Bellato 2022, p. 105-132, e passim. Qui c’è un problema, perché queste sono norme e la pratica può facilmente divergere in modo sostanziale; ma Belgrano – Imperiale di Sant’Angelo 1890-1901, II, p. 37, 61-62, ci danno esempi concreti di distruzioni punitive di case nel 1190 a Genova, incluso per omicidio. Puncuh 1974, n. 970 (a. 1206) fornisce un altro esempio da Savona, vicina a Genova e in parte soggetta ad essa. Pertile 1892, p. 349-353, fornisce una serie di statuti urbani che discutono la distruzione delle case, dal XIII al XV secolo.
Seregni 1901, p. 57-59; Besta – Barni 1949, c. 21.17 – anche se (c. 3.2) la città stessa poteva impiccare i publici latrones, i briganti professionisti.
Per il tribunale del podestà, cf. Archivio di Stato di Firenze, Carte di San Gimignano, registro n. 24, 34r-39r; per l’omicidio, registro n. 16, 32v-33r; per l’assassina, registro n. 8, 59v-60r. Per la rixa (a cui si aggiungeva il ferimento e il porto di coltelli quando era proibito, che ricevevano la stessa pena), Muzzi 2008, p. 118, 126-127, 387-389, 391, 397, 402, 418-420, 426 (la multa era talvolta dimezzata o raddoppiata). Per il voto, Muzzi 2010, p. 70-71; per la rapina, ad esempio, ibid, p. 306-307. Ringrazio Enrico Faini e Niccolò Giometti per l’accesso alle fotografie dei registri.
Per il registro senese, Cammarosano 2021; per il documento e i registri finanziari della Biccherna, cf. Pazzaglini 1979, n. 1, 15, 17, 18, tutti casi di omicidio. Nel n. 1 (a. 1225), la multa è di 200 lire, più l’estrema somma di 1000 lire per la revoca del bannum, qui chiaramente la messa al bando, perché l’omicidio era detestabile et orrendum (l’imputato era di Firenze; quindi, è comunque improbabile che sia mai tornato); nel n. 15 (a. 1246), l’altro caso pubblicato prima del 1250 in cui abbiamo cifre, la multa è di 67 lire. La revocazione del bannum a Siena era redditizia per il comune; il registro fiscale da cui provengono i n. 15-18 elenca circa 6000 pagamenti per tali rebannimenta, per tutti i tipi di reati, dai debiti alle uccisioni, tra il 1243 e il 1256: cf. ivi, p. 74-75. Per Alba, Gabotto – Eusebio 1903, n. 188-198, 246-248, 341-342, 350-352, 454-457.
Menant 1993, p. 445-447, fornisce un campione di statuti per la Lombardia; per una breve rassegna del cambiamento, si veda Zorzi 1998, p. 92-97.
Cf. l’assenza di una più ampia solidarietà parentale di fronte alla giustizia signorile sottolineata da Menant 1993, p. 441; le faide nei villaggi fuori Piacenza citate in precedenza, analogamente, operavano a un livello diverso da quello dei procedimenti consolari per omicidio. Quasi certamente i maschi sono stati coinvolti nelle faide in ogni epoca, sia in città che in campagna; ma la giustizia penale documentata, almeno dopo il periodo longobardo e forse carolingio, si è concentrata, come notato prima, sulla punizione degli omicidi e di altri atti violenti, non sulla composizione delle faide.
Si vedano, tra i tanti, fino al 1300, Vallerani 1991, p. 31-33, 156-189; Vallerani 2005, capitoli 1 e 3; Zanetti Domingues 2021, soprattutto p. 153-164, e cf. anche, per una più ampia rassegna, Zanetti Domingues 2023, p. 703-712; Blanshei 1982. Per una guida ai presupposti storiografici degli studi tardomedievali sulla giustizia penale, vecchia di una generazione ma ancora largamente valida, si veda Zorzi 1989. Un punto di partenza per il periodo dopo il 1350 è Dean 2007.
Un esempio indicativo può essere una serie di tariffe conservate in un ordo cerimoniale del 1190 circa a Roma, fuori dal Regno Italico, da cui risulta che le offerte a S. Pietro in Vaticano pagavano, tra l’altro, i boia del prefetto urbano: 5 solidi per l’impiccagione o la decapitazione, 12 denari per occhio per l’accecamento o per arto per la mutilazione (Fabre 1905, II, p. 108); potrebbe trattarsi di una novità, ma potrebbe anche riflettere pratiche piuttosto tradizionali. Alessio Fiore mi ricorda anche che negli Annali genovesi (Belgrano – Imperiale di Sant’Angelo 1890-1901, I, p. 220 [a. 1169]), il taglio degli arti fa parte di una reazione violenta dei consoli cittadini contro non meglio precisati malfattori rurali, che i signori e i comuni rurali non potevano affrontare: un’operazione eccezionale, cioè, ma che dimostra che le città potevano già agire con durezza quando lo desideravano.
Per la violenza abituale dei signori, si veda supra, la nt. 17.
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