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Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)

Gli statuti del Comune di Siena fino allo « Statuto del Buongoverno » (secoli XIII-XIV)

Valeria Capelli et Andrea Giorgi

Résumés

Nel ripercorrere il complessivo svolgimento della statutaria senese nel corso dei secoli XIII e XIV, il saggio evidenzia l’esistenza di un continuo processo di adeguamento normativo e la rilevanza del ruolo assunto dai giuristi nelle frequenti operazioni di revisione statutaria, pur risiedendo nel Consiglio generale cittadino la potestas statuendi. Viene inoltre messa in risalto la tendenza manifestatasi nel corso del Duecento ad affidare a commissioni di « savi » l’elaborazione di provvedimenti ad hoc in merito a specifiche questioni. Il nuovo statuto elaborato sin dal 1324 ed entrato in vigore nel 1344 fu probabilmente un tentativo di ovviare alle difficoltà generate nei decenni precedenti da una crescita incontrollata della normativa cittadina. Ciò che lo rende diverso rispetto alle precedenti compilazioni statutarie è il ruolo svolto nella sua elaborazione da giuristi che intervennero in profondità sulla struttura e sul dettato della normativa sedimentata nel corso di più di un secolo.

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Parole chiave:

Siena, statuti, Comune, giuristi
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Notes de l’auteur

Presentiamo in questa sede i primi risultati delle ricerche da noi intraprese in vista dell’edizione dell’ultimo grande statuto senese di età medievale, nell’ambito di un progetto ideato a suo tempo da Mario Ascheri e promosso in tempi più recenti dal Dipartimento di Storia dell’Università di Siena e dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Università di Trento. Il contributo è frutto della comune riflessione dei due autori, mentre la redazione del testo è stata così ripartita, in porzioni quantitativamente analoghe: Valeria Capelli § 1, 2, 3, 4.1; Andrea Giorgi § 4.2, 5. Le datazioni dei documenti citati sono riportate all’uso moderno; alle citazioni di registrazioni contabili fanno seguito, tra parentesi, le indicazioni relative ai periodi cui i pagamenti si riferiscono. Un sentito ringraziamento ad Attilio Bartoli Langeli, Sara Lorenzini, Stefano Moscadelli, Paolo Nardi, Lorenzo Tanzini, Patrizia Turrini, Carla Zarrilli e a tutto il personale dell’Archivio di Stato di Siena.

Texte intégral

  • 1 In generale, sul ruolo dei giuristi a Siena nel corso del XIII secolo si vedano i riferimenti prese (...)

1Nel cercar di cogliere il complessivo svolgimento della statutaria senese nel corso dei secoli XIII e XIV, abbiamo tentato di enucleare alcune caratteristiche essenziali di quella vicenda, delineando alcune fasi periodizzanti ed evidenziando al contempo alcuni elementi presenti nelle varie epoche con una certa continuità: l’esistenza di un continuo processo di adeguamento normativo, tracce del quale si riscontrano sin dagli ultimi decenni del XII secolo; la rilevanza del ruolo assunto da giuristi – cittadini o forestieri – nelle frequenti operazioni di revisione statutaria1, pur risiedendo nel maggiore Consiglio cittadino la potestas statuendi; la tendenza ad affidare a commissioni di « savi » l’elaborazione di provvedimenti ad hoc in merito a specifiche questioni o in situazioni contingenti caratterizzate da particolare urgenza, tendenza manifestatasi già nel corso del Duecento e destinata a sviluppi ulteriori nei secoli successivi.

Sparute attestazioni (fine XII-inizio XIII secolo)

  • 2 Così nel Caleffo vecchio del Comune di Siena, Cecchini et al. 1931-1991 (d’ora in poi CV), n. 28, p (...)
  • 3 Al 1180 risalgono i più antichi capitula datati ascrivibili al complesso normativo pertinente ai Co (...)

2Poco è possibile ricavare in merito alla normativa inerente allo ius proprium senese dalle prime scarne attestazioni disponibili. Comprese tra gli ultimi decenni del XII e le prime decadi del XIII secolo, queste sono contenute nel più antico liber iurium cittadino e in alcune pergamene sciolte, o sono reperibili all’interno di ben più tarde compilazioni statutarie. Spesso indirette e difficilmente componibili in un quadro unitario, anche per l’oscillazione terminologica che le caratterizza, le testimonianze in questione, addensate in un breve torno di anni, restituiscono comunque un quadro segnato da una notevole varietà di fonti normative: un constitutum, esplicitamente associato all’usus nell’amministrazione della giustizia da parte dei consoli nel 11792, nonché un breve consulum, un sacramentum e un constitutum dei Consoli del placito variamente attestati nel corso degli anni Ottanta3.

  • 4 Si vedano i riferimenti contenuti nella nota precedente.
  • 5 Biccherna 1914-1970 (d’ora in poi B), VI, p. 98: Item XL sol. Donosdeo notario pro suo feudo, quia (...)
  • 6 Si vedano i riferimenti contenuti supra alla nota 3.
  • 7 È un capitolo del costituto dei Consoli del placito approvato il 3 ottobre 1203 a testimoniare per (...)
  • 8 Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASSi), Diplomatico Archivio delle Riformagioni 1208 dicemb (...)

3Quasi nulla sappiamo in merito alla struttura di brevia e constituta, se non che almeno quest’ultimi dovevano essere composti da una serie di capitula4, forse già organizzati in distinctiones, come certamente lo erano almeno dal 12465. Analoga incertezza regna sulle modalità di composizione e sulle procedure di approvazione di tali testi, sebbene già le loro prime menzioni suggeriscano l’esistenza di un periodico lavoro di revisione, tenuto per lo più nei mesi di settembre e ottobre6, verosimilmente nell’ambito del maggiore Consiglio cittadino7. Costituiscono forse la testimonianza dell’affermarsi di un’ulteriore prassi di aggiornamento del complesso normativo comunale gli ordinamenta elaborati entro il dicembre 1208 da una commissione di quindici savi incaricati di trovare il modo in cui il Comune avrebbe potuto pagare i propri consistenti debiti. Alcuni di tali ordinamenta prescrivono infatti al podestà di far inserire il loro stesso testo nel breve consulum e nel breve potestatis8.

La statutaria senese nell’età del Comune podestarile e di popolo (decenni centrali del XIII secolo)

  • 9 Biblioteca comunale degli Intronati di Siena (d’ora in poi BCS), ms. H.IV.13, cc. 129-145 e 148, su (...)
  • 10 ASSi, Statuti di Siena 1, edito in Banchi 1866 (d’ora in poi BO), su cui si veda Crescenzi 1990.
  • 11 C 1262 e Zdekauer 1894-1896.
  • 12 ASSi, Statuti di Siena 3 (d’ora in poi SS 3).

4Decisamente più definito risulta il panorama che in merito al sistema di produzione e aggiornamento della normativa comunale si può osservare dal terzo decennio del Duecento, per quanto tale maggior chiarezza sembri derivare essenzialmente dall’esame di fonti documentarie non disponibili per le epoche anteriori: i registri di entrate e uscite dell’ufficio contabile di Biccherna (dal 1226) e quelli di delibere dei consigli cittadini (dal 1248), nonché i primi codici contenenti compilazioni normative in originale, tutti caratterizzati da una certa solennità e redatti in littera textualis. In particolare, ci riferiamo al frammento del costituto del 1231 individuato da Enzo Mecacci in un manoscritto della Biblioteca comunale degli Intronati9, al Breve degli ufficiali del 125010, al costituto del 1262 edito da Ludovico Zdekauer11, pervenuto in forma quasi integrale, fortemente stratificato e già articolato in cinque distinzioni, nonché al costituto ‘guelfo’ del 1274, il primo ad esser dotato di un rubricario, ma per il resto assai simile a quello ‘ghibellino’ del 126212.

5Sin dal 1226 le più antiche registrazioni di Biccherna conservate presentano sulla scena tutti gli attori che per decenni saranno impegnati nel processo di redazione degli statuti senesi: l’ufficio dei Tredici emendatori, i quali – verosimilmente già da tempo – rivedevano il costituto con cadenza annuale; i giuristi che all’occorrenza correggevano il testo sul piano linguistico e contribuivano a riorganizzarlo sul piano tematico; i notai incaricati di redigere – talvolta in forma pubblica – esemplari chiari e corretti delle compilazioni statutarie.

  • 13 BO, II-III, V e C 1262, I.128, 138-148, su cui v. ivi p. XVIII-XIX.
  • 14 Per un elenco dei Tredici emendatori dell’anno 1231 v. B IV, p. 157-158; elenchi degli anni 1244-12 (...)
  • 15 Le attestazioni di Provenzano d’Ildibrandino Salvani sono contenute in CG 388, cc. 3r (1245), 7r (1 (...)
  • 16 Cfr. BO, III e C 1262, I.128 con le liste di emendatori citate supra alla nota 14.
  • 17 Oltre al ricordato caso di Provenzano Salvani, si veda ad esempio quello di Ildibrandino di Conte d (...)

6Deputato ad uno dei compiti più delicati tra quanti venivano svolti nel corso dell’anno amministrativo – emendare il costituto del podestà, quello dei consoli del placito, il breve del camarlengo e gli altri brevi13 – l’ufficio annuale dei Tredici emendatori era composto da membri di elevato livello dell’establishment comunale: due terzi dei circa 200 membri censiti entro il 1259 erano milites o provenivano comunque dall’aristocrazia cittadina dei lignaggi de casato e la metà di essi si concentrava in sole otto famiglie (filii Comitis Baroncelli, Forteguerri, Guastelloni, Malavolti, Piccolomini, Rossi, Salvani e Tolomei)14. Lo stesso Provenzano Salvani fu ben quattro volte emendatore tra il 1245 e il 125915. Peraltro, a connotare l’ufficio dei Tredici in senso tecnico, oltre che politico, doveva essere non solo la presenza obbligatoria di almeno un giudice16 o quella tutt’altro che infrequente di qualche altro giurista o notaio, ma anche la tendenza a veder reiterato l’incarico tra i propri membri17.

  • 18 Sull’affermarsi di un’«egemonia popolare» anche nella Siena dei decenni centrali del Duecento si ve (...)
  • 19 B XVIII, p. 104; un riferimento anche supra alla nota 14.
  • 20 Cfr. C 1262, I.128 (Illi vero tres […] teneantur sacramento eligere .xiii. bonos viros, quorum unus (...)
  • 21 Riferimenti in Giorgi 1997, p. 149 ss. e Giorgi 2008, p. 138-142.

7A partire dagli anni Cinquanta anche i Tredici – come le altre magistrature comunali di vertice – dovettero subire la ‘concorrenza’ di analoghi consessi d’ambito popolare18, come ad esempio gli ufficiali super emendando et faciendo constitutum seu ordinamentum Populi Comunis Senensis attestati nell’agosto 125719. Dalla fine del decennio l’ufficio degli emendatori conobbe inoltre un’apertura piuttosto netta alla partecipazione di esponenti non aristocratici, quantificabile attorno alla metà dei membri, giungendo inoltre a comprendere obbligatoriamente i consoli delle due mercanzie cittadine20. La magistratura venne così a connotarsi politicamente in senso rappresentativo, in modo da riflettere il carattere policentrico di quella fase del governo comunale cittadino21.

  • 22 Per il periodo compreso tra il 1230 e il 1252 i pagamenti effettuati dall’ufficio di Biccherna semb (...)
  • 23 Si veda la normativa citata supra alla nota 13. In particolare, per quanto concerne la presentazion (...)
  • 24 Alla metà del Duecento erano il vescovo, l’arcidiacono e il proposto della cattedrale, il podestà, (...)
  • 25 In quell’occasione, a partire dalla metà del Duecento, il Consiglio veniva allargato alla partecipa (...)
  • 26 BO, V; C 1262, I.140.

8Pur nell’ambito di una progressiva evoluzione, la normativa inerente all’ufficio dei Tredici presente nella statutaria senese si caratterizza per una marcata continuità. Scelti da tre membri del Consiglio della campana eletti per sorteggio (« a brevi »), i Tredici dovevano riunirsi ogni anno in un luogo appartato per otto giorni – inizialmente senza una periodicità definita, per lo più in settembre dalla metà del secolo22 – allo scopo di valutare ciò che nella normativa comunale fosse da correggere o da integrare, tanto sulla base di loro considerazioni quanto a seguito di specifiche petizioni presentate da cittadini o ufficiali del Comune23. Alle riunioni dei Tredici, presiedute da un priore, potevano inoltre all’occorrenza prender parte altre figure eminenti dell’establishment senese24. Il frutto del lavoro dei Tredici veniva quindi sottoposto all’esame del Consiglio della campana, cui perteneva in ultima istanza la potestas statuendi25. Era infine cura degli stessi Tredici far copiare da appositi notai la normativa riformata, che entrava così a far parte del corpus statutario cittadino in forma di cassazioni o di aggiunte allo statuto fino a quel momento vigente26.

  • 27 In tal senso C 1262, I.214, De constituto legendo singulis .vi. mensibus.
  • 28 Così in C 1262, I.393, De ascultando et emendando constituto cumcatenato.
  • 29 Così C 1262, I.503, De constituto exemplando e 504, De scribendo uno libro constituti potestatis de (...)

9Il sistema periodico di adeguamento normativo basato sull’ufficio dei Tredici doveva intrecciarsi con le necessità della curia podestarile, che dobbiamo supporre da sempre interessata a disporre di un testo conforme al diritto vigente, aggiornato e privo di errori o ambiguità, nonché di facile consultabilità. Analizzando in una prospettiva diacronica la normativa stratificata nel costituto del 1262, possiamo ipotizzare che inizialmente l’obiettivo di ottenere un dettato tanto chiaro quanto corretto fosse perseguito mediante operazioni di rilettura condotte di tempo in tempo allo scopo di verificare l’integrità del testo statutario portato da codici periodicamente annotati, ma anche integralmente rinnovati con una certa frequenza27. Probabilmente già nei primi decenni del Duecento la normativa statutaria doveva prevedere che nel gennaio di ogni anno si provvedesse a rileggere e confrontare (ascultare) l’esemplare del costituto sul quale il podestà aveva giurato con un altro esemplare assicurato mediante una catena, da correggere in caso di difformità28. Sulla base del confronto tra una normativa verosimilmente più tarda, comunque confluita nel costituto del 1262, ed alcune registrazioni di Biccherna poste a cavallo della metà del Duecento, possiamo osservare come già prima della metà del secolo fosse operante un più articolato meccanismo in grado di assicurare una continua risistemazione formale dei codici statutari che andasse di pari passo con l’altrettanto continuo processo di adeguamento normativo posto in essere dai Tredici: veniva infatti affidato a giuristi il duplice compito di eliminare eventuali errori (malam gramaticam vel falsitatem et defectum lictere) e individuare capitoli relativi a un medesimo argomento collocati in parti diverse del testo statutario29.

  • 30 Sulla figura di maestro Forte si vedano i riferimenti presenti in C 1262, p. XXXVIII-XXXIX, nonché (...)
  • 31 Si confrontino il pagamento di 25 lire in favore di maestro Forte pro suo feudo, secundum formam co (...)
  • 32 A questo proposito, le espressioni ricorrenti nelle attestazioni comprese tra il maggio e il dicemb (...)
  • 33 Un riferimento alla copiatura del costituto sul quale giuravano i podestà è in B III, p. 55 (1229 d (...)
  • 34 Per operazioni di scrittura connesse alla distribuzione di capitula nova per distintiones constitut (...)

10Nella normativa di metà Duecento giudici e notai fanno dunque la loro comparsa nel processo di elaborazione normativa anche al di fuori dell’ufficio dei Tredici, nel quale pure avevano parte, con un ruolo di tecnici del diritto che s’intreccia con quello della magistratura collegiale incaricata di adeguare la normativa al continuo evolversi della realtà sociale e politica cittadina. Ma a ben vedere, le registrazioni contabili dell’ufficio di Biccherna testimoniano il coinvolgimento di giuristi nelle operazioni di revisione e rifacimento delle compilazioni statutarie cittadine già nel corso del secondo quarto del secolo XIII. A questo proposito, appare centrale la figura di maestro Forte30, attestato in ruoli di rilievo tra il 1198 e il 1254: coinvolto nell’incipiente organizzazione del sistema amministrativo comunale in qualità di scriba curie e cancelliere, fu poi anche giudice e, forse proprio in questa veste31, coinvolto in importanti operazioni di rifacimento delle compilazioni normative cittadine32. È dunque seguendo il ricorrente operare di giudici e notai, oltre a quello periodico dei Tredici emendatori, che si può ricostruire la sequenza delle compilazioni normative sino al Breve degli ufficiali del 1250 e al primo grande costituto comunale conservato, come già Lodovico Zdekauer aveva a suo tempo evidenziato: certa appare dunque l’impresa di Forte del 1226, come pure un rifacimento del 1229 e uno del 123133, mentre sono probabili intense attività di correzione e riadattamento negli anni 1246, 1247 e 125034, forse già da collocare nel contesto della prassi di periodica revisione di cui poco sopra più ampiamente si è detto.

  • 35 SS 3, cc. IIr-XVv e 44r, ora 1r-14v e 58r (Quod scribantur omnes rubrice per se in principio statut (...)
  • 36 Si veda supra la nota 29.

11Non molte sono le novità che sul piano procedurale caratterizzano i meccanismi di produzione statutaria senese nei decenni immediatamente successivi alla metà del Duecento, pur densi di accadimenti politico-militari e di rivolgimenti sociali di grande rilievo nel panorama cittadino. Per quanto una decisa frattura marchi l’avvicendarsi della fase di prevalenza politica ghibellina e quella caratterizzata dal predominio guelfo, al cambiare dei protagonisti il sistema di adeguamento normativo basato sul periodico impegno dell’ufficio dei Tredici e sui successivi interventi di revisione tecnica posti in essere da giuristi rimane sostanzialmente inalterato, com’è possibile rilevare confrontando la compilazione statutaria del 1262 con quella del 1274. Proprio questa presenta peraltro la rilevante novità di esser dotata di un rubricario, come previsto anche da uno specifico capitolo, a testimoniare con ogni probabilità l’intenzione di semplificare il reperimento di contenuti normativi all’interno del codice statutario35, intenzione peraltro coerente coi propositi formulati già alcuni decenni prima circa la necessità di armonizzare i contenuti del costituto accorpando capitoli di argomento omogeneo36.

La statutaria senese nella prima età dei Nove (ultimi decenni del XIII-inizio XIV secolo)

  • 37 Su quella fase della vita politica cittadina si vedano i riferimenti, anche bibliografici, presenti (...)
  • 38 SS 16, cc. 30r-31v, De electione Tredecim emendatorum statutorum Comunis Senarum et eorum offitio ( (...)
  • 39 SS 17, cc. 44v-45r (1292 maggio).
  • 40 Elenchi dei membri dell’ufficio dei Tredici sono contenuti in ASSi, Statuti di Siena 3bis e SS 8, p (...)

12Una netta discontinuità in ambito statutario, sul piano sostanziale ancor più che su quello meramente formale, si osserva invece con l’avvento delle signorie popolari collegiali che nel corso degli anni Ottanta, attraverso un articolato processo di elaborazione, avrebbero portato alla definizione del complesso sistema di potere imperniato sui Nove37. L’ufficio dei Tredici, pur mantenendo apparentemente invariati i propri compiti e le modalità di periodica revisione statutaria, conobbe in realtà una profonda trasformazione che ne ridusse le caratteristiche tecniche, facendone al contempo una magistratura politica tendenzialmente omogenea, per composizione, alla signoria popolare novesca. Gli emendatori del costituto, nominati direttamente dai Nove, in base allo statuto del settembre 1286 non dovevano più necessariamente comprendere un giudice al proprio interno38 e almeno dal maggio 1292 vennero assistiti da un notaio e dal giudice forestiero collaterale del podestà39. Di fatto, l’ufficio non presentava più quella concentrazione di seggi nelle mani di un numero circoscritto di persone documentata per la prima metà del Duecento, né tanto meno, in prospettiva, una presenza così ingombrante di famiglie de casato: se sino alla metà degli anni Novanta i loro esponenti occupavano ancora quasi la metà dei posti disponibili, dal 1296 ne avrebbero coperto solo una porzione compresa tra un quarto e un sesto del totale40. Sembra del resto esser venuto meno anche il ruolo dei giuristi in qualità di revisori tecnici del testo normativo, visto che dallo statuto del settembre 1286 in poi non compaiono più riferimenti a un loro coinvolgimento nelle operazioni di correzione e rifacimento.

  • 41 Nei suoi studi sul corpus dei codici statutari senesi compresi tra la redazione statutaria del 1286 (...)
  • 42 La compilazione statutaria elaborata nel settembre 1286 presenta inoltre una nuova ‘ambientazione’ (...)
  • 43 Mecacci 2009, p. 133-135; v. anche Mecacci 2002, p. 61-63. Del resto, oltre alle tracce del primo i (...)
  • 44 Si vedano Mecacci 2009, p. 136 e Mecacci 2002, p. 63, nota 5.
  • 45 Si vedano Mecacci 2009, p. 139-143 e Mecacci 2002, p. 68-72.

13Si afferma peraltro proprio nel corso degli anni Ottanta, per durare sino ai primi del Trecento, una nuova procedura nella produzione e nell’avvicendamento dei codici statutari di anno in anno corretti dai Tredici e impiegati negli uffici del Comune, procedura compiutamente ricostruita da Enzo Mecacci41. In particolare, una norma del costituto del 1286 prevedeva che ogni anno dovessero esser prodotti ben due manoscritti statutari – quello ‘del podestà’ e quello ‘della Biccherna’42 – sebbene un’aggiunta di poco successiva (1289) stabilisse la possibilità che tali manoscritti non fossero approntati ex novo, bensì realizzati ‘aggiornando’ esemplari preesistenti mediante opportune integrazioni43. Occorre comunque ribadire come tutto ciò dovesse avvenire a seguito della sola revisione effettuata dai Tredici, visto che lo statuto stesso non fa più menzione di un eventuale ruolo di specialisti del diritto nella sistemazione formale del testo normativo. L’individuazione dell’effettiva operatività del meccanismo di revisione attuato annualmente dai Tredici – dal 1288 nel mese di maggio, e non più in settembre44 – e il conseguente continuo aggiornamento dei codici statutari ha portato Enzo Mecacci a concludere come per il periodo 1286-1296 ci sia giunto, per intero o frammentario, quasi un codice all’anno, ricostruendo la seguente successione: Statuti di Siena 16, composto dopo il settembre 1286; Statuti di Siena 5, da connettere con Statuti di Siena 6, posteriore al settembre 1287; Statuti di Siena 7, successivo al maggio 1288; Statuti di Siena 11, che fa seguito alla revisione del maggio 1295; Statuti di Siena 12, posteriore al maggio 129645.

  • 46 Si veda SS 17, c. 43r, De consilio fiendo pro statuto emendando (1299 maggio).
  • 47 Si vedano Mecacci 2009, p. 143-144 e Mecacci 2002, p. 73-74.
  • 48 Si vedano Mecacci 2009, p. 150-153 e Mecacci 2002, p. 75-79.

14In presenza di un’ulteriore evoluzione della normativa in materia di produzione statutaria, nel maggio 1299 venne abolita l’obbligatorietà della revisione annuale del costituto da parte dei Tredici e la loro stessa nomina fu subordinata a una decisione da prendere a maggioranza in un Consiglio della campana nel mese di aprile46. Pare verosimile che tale provvedimento abbia contribuito alla rarefazione dei codici che si riscontra da quel momento in poi: la serie ricostruita da Enzo Mecacci prosegue infatti con Statuti di Siena 17, probabilmente proprio del 1299, e Statuti di Siena 18, con ogni probabilità allestito nel 1302, ma che presenta comunque un testo molto vicino a quello del codice precedente47. Sempre ragionando sull’aggiornamento della normativa mediante progressive integrazioni del testo statutario, Mecacci avanza inoltre un’ipotesi di datazione entro gli anni Novanta anche per altri codici presenti in forma frammentaria nel fondo Statuti di Siena e anteriori al volgarizzamento del 1309/10 (Statuti di Siena 19 e 20), punto di arrivo della sua rassegna48.

  • 49 Si vedano le riforme del 1284 in ASSi, Statuti di Siena 3bis e SS 8, cc. 85r-86v (1284 ottobre), no (...)
  • 50 ASSi, Statuti di Siena 4; ASSi, Statuti di Siena 15 (d’ora in poi SS 15) e ASSi, Statuti di Siena 2 (...)
  • 51 ASSi, Gabella 1 (1292) e Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi BAV), Chigiano G.II.54 (fine (...)
  • 52 Ad esempio, sull’esistenza sin dal pieno Duecento di un autonomo breve del camarlengo di Biccherna (...)
  • 53 ASSi, Viarii 1, edito in Ciampoli - Szabó 1992.

15Sul piano dei contenuti della produzione normativa, l’esame degli interventi dei Tredici emendatori inseriti in forma di aggiunta all’interno dei codici statutari e raccolti in autonomi fascicoli annuali, conservati dagli ultimi decenni del Duecento49, lascia però intuire come l’attività di adeguamento per cassazione o inserimento di singole norme riservasse all’antico ufficio un ruolo ormai piuttosto circoscritto, mentre a ben altri contesti era affidata l’elaborazione di normativa dai caratteri più marcatamente innovativi. Rilevanza ben maggiore cominciavano infatti ad assumere altre forme di produzione normativa, affidate a commissioni direttamente o indirettamente controllate dai Nove, i cui prodotti conosciamo in dettaglio grazie al formarsi di un’ulteriore serie documentaria accanto a quella dei voluminosi codici statutari e a quella delle riforme dei Tredici emendatori, ovvero la serie degli Ordinamenta50, redatti in scrittura minuscola corsiva notarile e contenenti provvedimenti relativi a questioni assai varie e di grande momento, sia per l’urgenza sia per la rilevanza degli argomenti trattati. Contestualmente cominciarono ad essere prodotte anche distinte compilazioni ad uso di altri uffici d’ambito comunale: la Gabella, la Biccherna, il ricostituito ufficio del Capitano del popolo, solo in parte erede dell’ufficiale soppresso nel 127051. Esito talvolta di una specifica e più antica attività di normazione52, tali compilazioni comprendono spesso capitoli estratti dal più generale costituto del Comune, sino ad assumere l’aspetto di un vero e proprio ‘testo unico’. Questo è ad esempio il caso del cosiddetto « Statuto dei viari », composto nel 1290 sulla base della vigente normativa comunale53.

  • 54 Si veda supra la nota 47.
  • 55 Sul grande volgarizzamento del 1309/10 si vedano, tra gli altri, i contributi editi in Salem Elshei (...)

16A fine secolo si dovette quindi prendere atto della crisi ormai attraversata dal tradizionale sistema di aggiornamento basato sui Tredici emendatori e sul loro ‘naturale’ prodotto annuale, il nuovo grande codice di statuti: come si è già accennato, dal maggio 1299 cessa l’obbligatorietà della revisione annuale e risale al 1302 l’ultimo esemplare di codice statutario realizzato ex novo54. Da quel momento in poi i codici più recenti (Statuti di Siena 17 e 18) sarebbero stati aggiornati con l’inserimento di note marginali e/o cassazioni, nonché mediante l’aggiunta di fascicoli contenenti sia revisioni operate dai Tredici sia nuove provvisioni, le cui raccolte erano ormai divenute la fonte più rilevante e innovativa del diritto cittadino. La situazione sembra mutare, ma solo in parte, col volgarizzamento del 1309/10: a un tempo rifacimento ‘all’uso antico’ dell’ultimo codice statutario di primo Trecento, a comprendere la normativa più recente elaborata dai Tredici, ma soprattutto vera e propria ‘monumentalizzazione’ in lingua volgare della normativa prodotta nel tempo secondo le abituali procedure55. Alla lunga, quindi, in presenza di una compilazione statutaria tradizionale, peraltro in più esemplari diversamente aggiornati, di una serie di provvisioni (gli ordinamenta) e di compilazioni composte nell’ambito di singoli uffici del Comune, non potevano non nascere problemi sul piano della giustapposizione e sovrapposizione delle fonti normative, nonché della loro gerarchia.

Genesi e compimento dello « Statuto del Buongoverno » (1324-1344)

  • 56 Più in generale, il ruolo dei giuristi nell’elaborazione della statutaria comunale italiana nella s (...)

17L’impresa statutaria avviata nel 1324 fu verosimilmente un tentativo di ovviare alle difficoltà generatesi nei decenni precedenti, tornando a dare centralità al codice statutario col ripristinare l’uso di associare alla ciclica attività di aggiornamento effettuata dai Tredici l’intervento ‘tecnico’ di giuristi incaricati di raccogliere, armonizzare e riorganizzare l’intero complesso della normativa cittadina56.

La genesi e la prima fase dei lavori (1324-1328)

  • 57 SS 8, cc. 202r-218v (1324 maggio 25-28), in particolare cc. 213v-214v.
  • 58 Ivi.

18Pur senza mettere in discussione l’attività di periodica revisione del corpus statutario da loro stessi svolta (novitates que in eo cum corrigitur fiunt), come pure la frequente elaborazione da parte di commissioni di savi di provvedimenti ad hoc destinati ad essere ratificati dai consigli cittadini e a confluire nel detto corpus (ordinamenta que componuntur cotidie et postea […] in ipso apponuntur), prassi che sarebbero perdurate ben oltre la metà del XIV secolo, nel maggio del 1324 i Tredici emendatori del costituto posero in evidenza una serie di problemi connessi al peculiare sistema di produzione della normativa statutaria senese. Nella sorta di narratio posta in apertura di uno dei nuovi capitoli da loro elaborati in quell’occasione57, essi lamentavano il fatto che il corpus statutario cittadino si fosse eccessivamente accresciuto nel tempo: era divenuto così dispersivo, intricato e contraddittorio, con una molteplicità di rubriche riferentisi alle medesime materie, da risultare pressoché inutilizzabile per gli ufficiali forestieri – quasi spaventati dalla sua mole (ipsius visione terrentur) – durante il breve periodo della loro carica. Gli stessi Tredici riferivano come da colloqui tra cittadini, e tra questi e ufficiali forestieri particolarmente esperti in materia, fosse scaturita l’opinione che un costituto più pregnante e strutturato, seppur aggiornato con la normativa avente forza di statuto approvata nel tempo, avrebbe potuto essere ridotto quasi della metà. Si sarebbero quindi dovute riordinare le distinzioni, articolando le materie al loro interno, integrando le mancanze e tagliando via il superfluo, come abitualmente raccomandato in ogni intervento di razionalizzazione normativa, ma soprattutto si sarebbero dovuti condensare in un solo capitolo tutti quelli relativi ai medesimi argomenti, così da rendere facilmente comprensibile il costituto non solo agli ufficiali del Comune, ma quasi anche ai mercanti (ita quod postea […] quasi mercatores ipsum de facili possent scire )58. Riportando, in un certo senso, in vita un uso già seguito per buona parte del Duecento, sino all’affermazione del regime novesco, i Tredici stabilirono così che entro i primi di luglio i Nove eleggessero un giurisperito che avesse già ricoperto la carica di giudice collaterale in Siena e un notaio parimenti già investito di un incarico in città, i quali avrebbero dovuto riunirsi in un luogo appartato – pur senza le restrizioni alla comunicazione con l’esterno previste per i Tredici (non tamen propterea teneantur stare reclusi) – e, muniti di un costituto del Comune, procedere all’esame e alla revisione del testo. Questa avrebbe dovuto consistere in una redistribuzione dei contenuti per distinzioni e materie, articolate secondo una più definita struttura gerarchica in titoli e rubriche, anche accorpando capitoli relativi a un medesimo oggetto, portando all’eliminazione di contraddizioni o ripetizioni e al chiarimento del dettato normativo, eventualmente integrando il costituto con altre fonti normative o deliberative di provenienza comunale (ordinamenta, provisiones et reformationes consiliorum). Il giudice e il notaio incaricati della revisione non avrebbero tuttavia potuto modificare il senso dei capitoli statutari o crearne di nuovi, come invece era prassi per i Tredici emendatori. E proprio i Tredici eletti dai Nove, accompagnati come d’uso da uno dei giudici collaterali del podestà e dal notaio delle riformagioni, avrebbero dovuto riunirsi assieme al giudice e al notaio ‘revisori’ per esaminare il costituto da loro corretto e su di esso intervenire liberamente, come era loro prerogativa, presentando infine il risultato complessivo del lavoro di revisione e aggiornamento all’approvazione del Consiglio della campana.

  • 59 ASSi, Biccherna (d’ora in poi B) 548, c. 67v (1324 novembre 2, quietanza relativa al periodo 1324 s (...)
  • 60 Risultano attestati con una certa regolarità i pagamenti delle retribuzioni mensili di 50 lire per (...)
  • 61 CG 105, cc. 90v-94r (1328 aprile 22), citazione a c. 91r.
  • 62 B 393, cc. 100v, 106r; B 157, cc. 56r, 59v, 61r (1328 maggio 19-giugno 19).

19L’incarico di eliminare le contraddizioni dallo statuto e di ridurne la mole venne affidato nell’estate 1324 al giudice Ubaldo di ser Ghino dei Pipini, esponente di una delle più note casate popolane pratesi, al cui fianco è documentato il notaio ser Ciato di Fazino, anch’egli da Prato59. Avviato nell’estate 1324, come documentano i registri di Biccherna, il lavoro di Ubaldo e Ciato proseguì sino alla primavera del 132860, quando nell’aprile l’opera risultava ormai completa e i Nove poterono decidere assieme agli Ordini della città come dare compimento al lavoro. Parve subito evidente che le operazioni di revisione, se condotte al modo consueto, avrebbero richiesto così tanto tempo da rendere costosa per il Comune e intollerabilmente noiosa (propter continuum tedium et diuturnitatem temporis quo starent reclusi) per gli ufficiali coinvolti la segregazione more solito aliorum statutariorum di messer Ubaldo assieme ai Tredici emendatori, al giudice collaterale del podestà e al notaio delle riformagioni61. Si finì così per scegliere alcuni savi cittadini e giudici da affiancare allo stesso Ubaldo e ad uno dei giudici collaterali del podestà, dando loro tutta l’autorità di norma spettante ai Tredici emendatori del costituto e derogando così a un buon numero di capitoli statutari vigenti, pur riservando al Consiglio generale l’approvazione dell’operato della commissione così formata. La commissione dovette attivarsi di lì a poco e concludere i propri lavori entro la metà di giugno62. Per motivi che non conosciamo, la compilazione frutto del lavoro di revisione condotto da Ubaldo non sembra essere stata adottata: verosimilmente l’opera del giurista pratese non dovette incontrare il favore dei committenti, in quanto – come vedremo – ancora nel maggio 1334 si pensava di dover intervenire sul testo, così da completarlo al meglio.

La seconda fase dei lavori (1334-1344)

  • 63 CG 107, cc. 78v-79v (1329 aprile 28) e SS 8, cc. 219r-226v (1329 maggio 12).
  • 64 CG 115, cc. 75r-78v (1334 aprile 27); B 400, c. 33v (1334 maggio 10) e ASSi, Statuti di Siena 18 (d (...)
  • 65 Su Nicola di Angelo da Orvieto si vedano i riferimenti contenuti in Fumi 1884, p. 781-782, 799; Fum (...)
  • 66 Ciappelli 1998, p. 97 e Chironi 2005, p. 79.
  • 67 Secondo quanto si ricava dai registri di Biccherna, la casa di Francesco e Paolo di Guidarello da F (...)
  • 68 ASCO, Riformagioni 114, cc. 18v-23r (1338 agosto 16).
  • 69 Nella stessa seduta del Consiglio generale dell’11 agosto 1337, Placido di Ugo Placidi propose che (...)
  • 70 Si veda supra la nota 67.
  • 71 Si vedano in proposito i deliberati dei savi eletti dai Nove allo scopo di provvedere al completame (...)
  • 72 Troviamo ancora Nicola d’Angelo al servizio del Comune di Siena come giudice collaterale del capita (...)
  • 73 Si vedano la provvisione citata supra alla nota 71 e CG 122, cc. 52r-55v (1338 giugno 19), edite in (...)
  • 74 Su Benamato Benamati da Prato si vedano i riferimenti contenuti in Fiumi 1968, p. 302-303; Pardi 18 (...)
  • 75 Si vedano B 195, c. 195v e B 571, c. 55v (1338 luglio-dicembre) e B 405, c. 132v (1339 gennaio 13-f (...)
  • 76 Le delibere di spesa («apotisse») e i pagamenti relativi al lavoro e alla pigione dell’abitazione d (...)

20Conclusa l’esperienza di Ubaldo nella primavera del 1328, l’anno successivo è attestata una ripresa dell’attività ordinaria dei Tredici63, i quali, però, solo nel maggio 1334 giunsero ad approvare un nuovo intervento di riesame complessivo della materia statutaria volto a completare e aggiornare l’opera del giurista pratese (opus nove compilationis)64. Sebbene non si disponga di specifica documentazione al riguardo, la Signoria collegiale dovette orientarsi verso una soluzione analoga a quella adottata nel decennio precedente, nominando un unico giurista: Nicola di Angelo di Alessandro della Sala da Orvieto, già affermato come giudice e legum profexor, nonché lector in iure civili nella propria città sin dal secondo decennio del Trecento65. Giudice collaterale del podestà di Siena Giacomo di Cante Gabrielli da Gubbio nel 133066, Nicola è di nuovo attestato in città sin dai primi mesi del 1335 e successivamente impegnato nel lavoro di risistemazione del costituto senese sino all’estate del 133767. Al termine del lavoro di Nicola, rientrato a Orvieto per riprendere l’attività d’insegnamento e di collaborazione col Comune68, altri due giuristi e tre esponenti di casati magnatizi cittadini vennero coinvolti nella revisione finale: si trattava dei giudici Francesco di Buonaventura e Francesco di Guido da Montalcino, quest’ultimo attestato in qualità di docente dello Studio senese nel 1339, nonché di Andrea di messer Bindo Biringhieri degli Arzocchi, Fredi dei Ponzi e Niccolò di messer Stricca Marescotti, tutti impegnati già da tempo e a più riprese al servizio del governo cittadino nella copertura d’incarichi tecnici e/o politici, come del resto lo era stato lo stesso Nicola di Angelo69. Quest’ultimo affiancò la commissione almeno sino al marzo 133870, lasciando poi Siena prima che l’operazione di revisione del costituto potesse considerarsi compiuta71, così come era avvenuto nel caso di Ubaldo quasi un decennio prima. Sebbene nel caso di Nicola il distacco non debba esser stato dei più traumatici72, la partenza del legum doctor egregius dovette rendere evidente la necessità di provvedere altrimenti in vista della conclusione dell’impresa avviata poco meno di quindici anni prima. La scelta effettuata dai Nove a seguito della delibera del Consiglio generale del 19 giugno 133873 cadde sul giudice pratese Benamato di Michele di Benamato Benamati74, il quale, impegnato al servizio del Comune senese nel secondo semestre del 1338 in qualità di maggior sindaco75, poté dar avvio a un breve incarico bimestrale nel gennaio successivo76.

  • 77 In particolare, si trattava di quelle contenute nei registri redatti dai notai delle riformagioni F (...)
  • 78 I pagamenti relativi alla prosecuzione del lavoro di Benamato e dei revisori, nonché alla pigione d (...)

21Una proroga si rese però necessaria, stante la volontà manifestata in un Concistoro composto dai Nove e da esponenti di altre magistrature cittadine (Ordines civitatis) d’includere all’interno dello statuto in via d’ultimazione, così come era stato fatto con l’altra normativa comunale, anche le delibere del Consiglio generale di evidente natura normativa elaborate a partire dal 1324, epoca in cui la revisione complessiva del testo aveva avuto inizio77. I pagamenti registrati nei libri di Biccherna attestano che l’attività di Benamato venne ritenuta conclusa il 25 aprile 1339, così come quella di tre dei cinque membri della commissione di revisori già all’opera al fianco di Nicola di Angelo da Orvieto (Francesco di messer Guido da Montalcino, Andrea di Bindo Arzocchi e Fredi di Neri dei Ponzi)78.

  • 79 I pagamenti per il lavoro e l’abitazione di Benamato e per l’opera dei revisori, tra i quali non co (...)
  • 80 Si veda infra il testo corrispondente alle note 97 ss.
  • 81 Attestazioni della sua attività presenti nei registri di Biccherna e risalenti al 1298 sono citate (...)
  • 82 Si vedano Labriola 2002, p. 17, con riferimento a Orofino 1989, p. 478 e De Benedictis 2002, p. 113
  • 83 Sebbene i detti pagamenti siano tutti registrati a uscita entro il 31 dicembre 1339 (B 202, c. 135r (...)

22L’impegno di Benamato nell’opera di composizione della nuova compilazione statutaria non poteva però dirsi ancora terminato, in quanto tra il 13 luglio e il 24 novembre 1339, « quando si partì », il giudice pratese sarebbe stato impegnato nelle operazioni gestite tramite l’operaio del Comune, Bono di Campuglia, e finalizzate alla realizzazione di quello che sarebbe divenuto l’exemplar in scrittura corsiva notarile – a tutt’oggi perduto – che servì per la redazione dei codici ‘ufficiali’ in littera textualis sui quali si basa l’edizione alla quale stiamo lavorando79. A una vera e propria bottega ci si sarebbe rivolti solo a partire dall’ottobre 1339, per le costose operazioni di realizzazione materiale del primo codice definitivo – con ogni probabilità l’attuale Statuti di Siena 2680 –, tornando a servirsi di quel Bindo miniatore attivo sin dalla fine del Duecento, la cui bottega aveva già realizzato il grande codice in volgare del 1309/1081. Come già sostenuto a più riprese82, doveva ormai trattarsi – soprattutto a quest’altezza cronologica – di un personaggio dalle spiccate caratteristiche imprenditoriali, ovvero del gestore di una bottega specializzata al cui interno poteva essere attiva una pluralità di figure professionali in grado di provvedere alla confezione del codice in tutti i suoi aspetti: dalla predisposizione del supporto scrittorio e degli inchiostri, alla scrittura, sino all’ornamentazione del manoscritto. Viene quindi naturale pensare che dietro al nome di colui che ricevette i pagamenti registrati dall’ufficio di Biccherna – Bindo miniatore – potessero celarsi le mani dei vari membri della sua bottega effettivamente impegnati nella realizzazione dell’opera cui i pagamenti si riferiscono, opera verosimilmente compiuta entro la metà del 134083.

  • 84 Si veda B 205, c. 151v (1340 giugno 29).
  • 85 ASSi, Biccherna 2, c. 37r.
  • 86 Circa un terzo delle carte sono andate perdute: di quelle un tempo numerate i-xlvii rimangono quell (...)
  • 87 Mentre ci è giunto integralmente il testo volgarizzato degli altri ordinamenti, concentrato nell’ul (...)
  • 88 Segnalate sul margine sinistro con una piccola lettera da parte dello scrittore del testo.
  • 89 Si può forse interpretare come un riferimento – peraltro impreciso – al contestuale completamento d (...)

23Contestualmente, come si evince dalla superstite documentazione contabile di quello stesso semestre, il notaio Andrea di Bindo di Mannuccio – in quegli anni frequentemente attestato al servizio del Comune – lavorò per quattro mesi e mezzo al volgarizzamento di « statuti di Biccherna » (pro voghariçando statuta Bicherne)84. Il prodotto dell’attività di Andrea di Bindo è con ogni probabilità riconoscibile nei primi fascicoli inseriti nel volume composito dell’Archivio di Stato di Siena attualmente segnato Biccherna 2. In effetti, le prime 47 carte di tali fascicoli contenevano in origine la resa in volgare di oltre cento capitoli del nuovo costituto relativi all’ufficio di Biccherna e di altri ordinamenti inseriti in un registro conservato in quel tempo presso il notaio delle riformagioni (« ritracti d’uno libro d’ordinamenti del detto Comune, el quale è apo ‘l notaio de le riformagioni, segnato ne le coverte di fuore cum .iiii. »)85, a costituire quindi una sorta di ‘testo unico’ in volgare della normativa vigente in materia86. Nei sei quaderni vergati in corsiva notarile (8[1]+8+8+8[0]+10[9]+9[le ultime 4 bianche]) Andrea di Bindo inserì così le rubriche volgarizzate87, lasciando in bianco lo spazio per le iniziali decorate dei singoli capitoli88, successivamente realizzate con caratteristiche analoghe a quelle riscontrabili nel codice statutario in latino contestualmente prodotto89.

  • 90 Tale riconoscimento era stato peraltro già intuito da Mario Ascheri una trentina d’anni or sono (v. (...)
  • 91 La questione pare essersi originata dall’interpretazione di alcune affermazioni di Girolamo Gigli, (...)

24Sia detto per inciso, il volgarizzamento dei capitoli statutari relativi all’ufficio di Biccherna ordinato nei primi mesi del 1340 e ora riconosciuto nei primi fascicoli di Biccherna 290 sembra costituire l’unica operazione di traduzione in volgare effettuata sulla base del nuovo costituto. Le ipotesi secondo le quali nella biblioteca Chigi sarebbero stati anticamente conservati statuti senesi volgarizzati da ser Mino di Feo sembrano infatti derivare da fraintendimenti otto-novecenteschi di alcune affermazioni di Girolamo Gigli, riferibili peraltro al manoscritto composito attualmente segnato BAV, Chigiano G.II.54, contenente un volgarizzamento acefalo di statuti e ordinamenti della Gabella di Siena di fine Duecento, seguito da altri provvedimenti in latino relativi allo stesso ufficio, l’ultimo dei quali presenta proprio il signum e la sottoscrizione di ser Mino di Feo91.

  • 92 Si vedano B 208, c. 136v e B 209, c. 141v: «Per uno statuto di trentenove quaderni deputato a la Bi (...)
  • 93 Sull’attività di Bulgarino di Simone e Simone di Gheri in qualità di miniatori e sul loro coinvolgi (...)
  • 94 Si veda B 407, c. 57r. Il fatto che solo la mancata realizzazione dell’opera a fronte di un anticip (...)
  • 95 Si vedano B 208, c. 136v e B 209, c. 141v: «Per tre statuti di trentenove quaderni l’uno: per scrit (...)

25Tornando alla vicenda della confezione dei codici del nuovo costituto, riferimenti presenti nei registri di Biccherna consentono di collocare proprio nel secondo semestre del 1340 l’avvio dei lavori di confezione di ulteriori esemplari, uno dei quali venne realizzato, proprio per l’ufficio contabile del Comune, dal miniatore Cola di Fuccio e da Minuccio del Mazza, i quali terminarono sicuramente il loro lavoro entro il dicembre 134192. Avrebbe dovuto partecipare all’impresa anche il pittore e miniatore Simone di Gheri Bulgarini, il cui zio Bulgarino di Simone aveva già collaborato con Cola di Fuccio nel corso degli anni Venti93, ma l’anticipo corrispostogli « per la miniatura a pennello » rimase senza seguito e la somma venne genericamente addebitata allo « statuto nuovo » e « per magior soma posta a la ragione di Cola Fucci »94. Contemporaneamente all’attività svolta dalla bottega di Cola di Fuccio dovette proseguire anche quella di Bindo miniatore, al quale furono commissionati altri tre esemplari del costituto, completati entro il maggio 1342 e destinati al Capitano di guerra, al Capitano del popolo e al Maggior sindaco95.

  • 96 Il testo si stende su carte di dimensioni comprese tra mm 368/387 x 255/260, con un numero di righe (...)

26Risultano ad oggi conservati quattro dei cinque esemplari in pergamena prodotti sulla base dell’antigrafo, redatto verosimilmente su carta in minuscola corsiva notarile, nonché il parziale volgarizzamento ad uso dell’ufficio di Biccherna (SS 26; BAV, Chigiano G.I.29; BAV, Chigiano G.I.30; BCS, ms. B.II.6; ASSi, Biccherna 2). A un primo sguardo i manoscritti recanti il testo latino del costituto presentano caratteristiche abbastanza simili, trattandosi di codices redatti in forme piuttosto solenni in littera textualis di grande formato, con miniature e frequenti iniziali ornate. Le diverse dimensioni delle carte e il numero variabile delle righe di scrittura comportano dirette ripercussioni sulla consistenza dei manoscritti, peraltro tutti piuttosto corposi96.

  • 97 Si veda ad esempio SS 26, c. 240r: Tu qui scribis, dimicte hic unam cartam adminus et magnum spatiu (...)
  • 98 Si può notare come nel rubricario di SS 26 la rubrica iniziale di ciascun titulus si apra con una c (...)

27Il primo e più costoso manoscritto prodotto è da riconoscersi nel codice conservato presso l’Archivio di Stato di Siena e segnato Statuti di Siena 26, caratterizzato da un’ornamentazione più estesa e di qualità più elevata rispetto a quella presente negli altri codici. L’esame delle varianti testuali permette inoltre di collocare la stesura del testo tramandato da questo esemplare in una fase lievemente anteriore rispetto a quella cui appartengono gli altri tre, come d’altro canto confermato dalla presenza di annotazioni destinate al personale incaricato di progettare la mise en page degli esemplari ulteriori97. Infine, SS 26 è l’unico tra gli esemplari conservati a restituire, almeno nel rubricario, l’articolazione in tituli evidentemente prevista dal progetto originario98.

  • 99 È da notare come nelle citazioni presenti nei registri di deliberazioni del Consiglio generale si f (...)

28Piuttosto simili risultano la mise en page e il testo degli altri tre esemplari: l’uno, comprendente solo la seconda e la terza distinzione, conservato presso la Biblioteca comunale degli Intronati di Siena (ms. B.II.6) e gli altri due nel Fondo Chigiano della Biblioteca Apostolica Vaticana (G.I.29 e G.I.30). Tutti e tre gli esemplari presentano tracce dell’allestimento sulla base di un exemplar comune, com’era uso nelle botteghe librarie del tempo, uso testimoniato dall’annotazione « cor » o « co » (=correctum) che ancora si legge al termine di numerosi fascicoli e che sta a indicare l’avvenuta verifica del testo col modello di copia. Significative differenze si riscontrano invece nella realizzazione dell’apparato ornamentale: risulta incompleta la decorazione del manoscritto conservato presso la Biblioteca degli Intronati, completamente mancante delle miniature; il manoscritto Chigiano G.I.29 presenta miniature a pennello senza oro, mentre il Chigiano G.I.30 presenta miniature avvicinabili a quelle di SS 26, per quanto di dimensioni più ridotte. La numerazione delle carte ‘per distinzione’ riscontrabile in SS 26 e nel manoscritto conservato presso la Biblioteca degli Intronati si contrappone infine alla cartulazione continua presente nei due manoscritti chigiani e che possiamo ipotizzare anche nell’esemplare oggi perduto99, tanto da far pensare che proprio questi tre esemplari abbiano costituito il ‘lotto’ di tre manoscritti commissionati alla bottega di Bindo miniatore nel 1340, dopo il compimento del primo codice (SS 26).

29Tutt’altro aspetto presenta invece il parziale volgarizzamento realizzato per l’ufficio di Biccherna, ancor oggi conservato nell’omonimo fondo archivistico dell’Archivio di Stato di Siena (Biccherna 2), codice pergamenaceo quasi privo di apparato ornamentale e redatto in minuscola corsiva notarile.

  • 100 Sebbene un esemplare completo del nuovo costituto fosse disponibile sin dal 1340, esplicite attesta (...)
  • 101 Il Consiglio generale deliberò di procedere alla revisione degli statuti negli anni 1346, 1347 e 13 (...)

30Ormai terminata la quasi ventennale opera di rielaborazione e riordinamento della normativa statutaria senese e allestiti gli esemplari destinati a essere impiegati nei maggiori uffici del Comune cittadino, si dovette attendere ancora più di un anno e mezzo per l’effettiva entrata in vigore del nuovo costituto, citato regolarmente nelle delibere del Consiglio generale quale fonte dello ius proprium senese solo a partire dagli ultimi giorni del 1343, in presenza degli ufficiali destinati a entrare in carica l’anno successivo, nel 1344100. Peraltro, anche dopo l’entrata in vigore della nuova compilazione normativa, non sarebbe venuto meno almeno per tutto il periodo novesco il tradizionale sistema di periodica revisione degli statuti cittadini da parte dei Tredici emendatori, in presenza del voto favorevole di un Consiglio generale riunito nell’aprile di ogni anno101.

  • 102 Si vedano in proposito Bowsky 1986, p. 65 ss. e Giorgi - Moscadelli 2005, p. 96 ss., 164-176 e 255 (...)

31A poco meno di vent’anni dall’inizio dei lavori, volgendo lo sguardo alla ricca documentazione dell’ufficio di Biccherna è possibile tentare una stima della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell’opera. Pur in presenza di qualche lacuna nelle registrazioni contabili, possiamo così ricostruire come l’investimento complessivo sia stato decisamente consistente, superando ampiamente le 5.000 lire: una somma paragonabile alla retribuzione semestrale del podestà e del suo seguito o al costo di un anno di lavoro nel cantiere della cattedrale nella sua fase di maggiore sviluppo, coincidente proprio con l’avvio dei lavori al ‘duomo nuovo’ nell’estate del 1339102. Pur essendo distribuita nell’arco di quasi un ventennio, tra il 1324 e il 1342, l’attività di revisione statutaria ebbe carattere di marcata continuità in periodi che nel complesso coprono non più di una decina d’anni, con una spesa media annua compresa tra le 400 e le 800 lire – per avere un termine di paragone, circa il 10% dell’investimento annuo nel cantiere della cattedrale! – con punte più significative nella fase caratterizzata dalla presenza di Nicola di Angelo da Orvieto, tra il 1335 e il 1338.

  • 103 Si vedano B 122, cc. 173v (pagamenti ai Tredici emendatori, al giudice collaterale del podestà e al (...)
  • 104 Tra il 1310 e il 1340 la lira senese, moneta di conto, conobbe una svalutazione di oltre il 14 % ri (...)
  • 105 Si veda B 202, c. 135r (1339 dicembre 31).
  • 106 Si vedano B 208, c. 136v e B 209, c. 141v (1341 dicembre 20).
  • 107 Le spese attestate dai registri di uscite dell’ufficio di Biccherna (v. supra le note 60, 67, 69, 7 (...)
  • 108 Lisini - Iacometti 1931-1939, p. 313.
  • 109 Si vedano i riferimenti contenuti supra alle note 83, 92 e 95.
  • 110 Si vedano i riferimenti contenuti supra alle note 59, 60, 67, 69, 76, 78 e 79.

32Si tratta evidentemente di una cifra di scala ben più ampia se paragonata con quelle destinate ad altre imprese d’ambito statutario: la spesa per la realizzazione del grande volgarizzamento del 1309/10, ad esempio, dovette ammontare a circa 200 lire103, somma che, pur in presenza di fenomeni inflattivi104, risulta sensibilmente più contenuta anche se rapportata solo a quella necessaria per la realizzazione del primo e più costoso esemplare in littera textualis del nuovo costituto (381 lire)105, risultando altresì paragonabile a quella occorrente per la realizzazione di ciascuno degli ulteriori esemplari (118-119 lire)106. Quindi, il costo complessivo del nuovo costituto (poco meno di 2.000 fiorini107) sembrerebbe piuttosto da avvicinare a quello che negli stessi anni del volgarizzamento venne sostenuto per la realizzazione della Maestà di Duccio di Buoninsegna, che nella cronaca attribuita ad Agnolo di Tura è stimato in 3.000 fiorini108. Analizzando il dettaglio della spesa, pare infine significativo rilevare come la maggiore differenza di costo tra le iniziative precedenti e l’impresa del nuovo costituto, che pure comportò un esborso piuttosto elevato per la realizzazione di ben cinque esemplari in littera textualis e di un parziale volgarizzamento (circa 1.000 lire)109, risieda nella consistente retribuzione dei giuristi forestieri e dei rispettivi notai (circa 4.000 lire), considerati alla stregua degli altri ufficiali del Comune, nonché di quella del gruppo di giuristi ed esponenti di casati cittadini impegnati nell’opera di revisione (oltre 500 lire)110.

Conclusione

33Come già si sarà intuito, il nuovo costituto elaborato nel corso degli anni Trenta è qualcosa di ben diverso rispetto alle compilazioni statutarie anteriori: fu infatti composto da giuristi che intervennero in profondità sulla struttura e sul dettato della normativa sedimentata nel corso di più di un secolo. Questi riorganizzarono il corpus normativo modellando un nuovo testo statutario in sole quattro distinzioni, trattando sistematicamente le diverse materie nell’ambito di un numero limitato di capitula raggruppati per tituli di argomento omogeneo. Il testo stesso, redatto in forma oggettiva in terza persona, appare ben diverso da quello degli statuti precedenti, che ancora sino al 1310 apparivano almeno in parte derivare dagli antichi brevia espressi in prima persona, in quanto destinati ad essere ‘giurati’ dagli ufficiali del Comune.

  • 111 Si vedano in particolare: la glossa in prima distinctione, carta xlii, entrata nel testo di SS 26, (...)
  • 112 Sull’elaborazione della normativa antimagnatizia senese nel corso della seconda metà del Duecento s (...)

34Pare verosimile che i giuristi coinvolti nell’operazione avessero a disposizione una pluralità di fonti normative vigenti, tra cui gli statuti d’inizio secolo (SS 17, SS 18 o qualcosa di molto simile), la raccolta di provvisioni denominata Primus liber ordinamentorum avviata nel 1299 (SS 15) e la raccolta normativa inerente all’ufficio del Capitano del popolo elaborata nei primi decenni del Trecento, come indirettamente testimoniato da glosse o annotazioni di lavoro scritte dagli statutari nel margine dell’esemplare dal quale furono tratte le copie ufficiali ed entrate per errore nel testo111; poterono inoltre consultare la lista dei « casati » esclusi dalla signoria collegiale dei Nove, elaborata nel più generale contesto della normativa antimagnatizia cittadina112. In definitiva il nuovo costituto nacque come una complessiva rielaborazione di testi normativi più antichi, coscientemente prodotta allo scopo di assicurare la chiarezza nella formulazione delle norme e la certezza del diritto, come richiamato sin dal 1324 nella provisione che aveva dato avvio ai lavori.

  • 113 Sul quale v. Ascheri - Funari 1989.
  • 114 Ascheri - Funari 1989, p. 352-353.

35La coscienza della novità dell’opera realizzata dai giuristi incaricati dal Comune è resa evidente, com’è noto, nel dotto proemio, che riecheggia ampiamente passi del Corpus giustinianeo113, costituendo peraltro quasi una risposta ai propostiti formulati dai Tredici emendatori all’avvio dell’impresa, nel maggio 1324. Promanano proprio dal Corpus iuris civilis molte delle espressioni con le quali viene evocato l’immenso lavoro di selezione e riorganizzazione del complesso di testi normativi prodottosi nel tempo per stratificazione progressiva. Il proemio presenta del resto l’impresa appena compiuta come la realizzazione di un programma coscientemente perseguito: la città di Siena, desiderando che il proprio popolo fosse governato in pace, aveva voluto dar nuova forma alle proprie leggi, in quanto il loro smisurato numero aveva prodotto confusione e generato incertezze in coloro i quali dovevano amministrare la giustizia. Si era dunque proceduto a sfrondare il corpus statutario senese, producendo un compendio semplice e chiaro, corretto e approvato da una commissione di giuristi e cittadini, ovvero due giurisperiti e tre membri di famiglie dell’aristocrazia senese « de casato »114.

  • 115 Ascheri - Funari 1989.

36È il tono stesso del proemio dell’ultimo statuto concepito durante il governo dei Nove a evocare il contesto nel quale la grande compilazione normativa aveva visto la luce: augusta si voleva che fosse la civitas, locupletes i suoi subditi, pax e tranquillitas gli obiettivi da raggiungere dandosi giuste leggi e rimuovendo quelle ridondanze e ambiguità che, quasi come una malapianta in un campo coltivato, rendono la normativa inadeguata e inefficace (iustitia, culture proprie loca inculta respiciens, superexcrescente vitiorum gramine offuscata)115. Gli anni Trenta del XIV secolo, nei quali si colloca la fase centrale della composizione del nuovo costituto, rappresentano del resto il periodo più felice del sistema politico novesco: un regime popolare con al vertice un consiglio ristretto rinnovato bimestralmente e composto da mercanti di livello intermedio (« mercanti di mezzana gente »), sostenuto o quanto meno accettato anche da buona parte delle principali famiglie dell’aristocrazia mercantile-bancaria senese (i « casati »), che pure ne erano formalmente esclusi. Si tratta di un periodo di eccezionale prosperità economica, i cui effetti erano ben presenti agli occhi degli stessi contemporanei:

  • 116 Lisini - Iacometti 1931-1939, p. 523.

La città di Siena era in questo tenpo pacifico e grande stato e felicità, e le pecunia erano abondanti per le più persone. In Siena in detto anno fu ordinato e’ consoli e camerlenghi a molte arti e féro statuti e legi per vivare con iustitia. Avenne in Siena per la tanta felicità e grasseça la gente scoriva e svagliava senza il timore di Dio116.

  • 117 Riferimenti in Redon 1999, p. 102 ss.
  • 118 Si vedano i riferimenti presenti in I castelli del Senese 1985, p. 324 e in Mordini 2007, p. 116.
  • 119 Si veda Cecchini 1942, nonché quanto contenuto in Carniani 1995, p. 195-196 e Mucciarelli 1995, p.  (...)

37Si trattava indubbiamente di un periodo di pace: ormai terminate le lunghe guerre combattute dai guelfi toscani contro Castruccio Castracani, Ludovico il Bavaro e le città di Pisa e Lucca, un contado sostanzialmente pacificato era stato così ripartito nel 1332 in dodici vicariati sottoposti ad altrettanti ufficiali (milites) dipendenti dal podestà cittadino117, la cui giurisdizione si era così ulteriormente estesa; proprio in quegli anni i senesi erano riusciti a sottomettere la città di Massa Marittima (1335) e recuperare il controllo dell’altra città maremmana di Grosseto (1338)118; per ciò che concerne la vita politica e sociale che si svolgeva all’interno del perimetro urbano, la prosperità assicurava un periodo di calma, durante il quale si era giunti a imporre una riconciliazione (1337) alle due principali famiglie cittadine – Salimbeni e Tolomei – interrompendo così un lungo periodo conflittuale119.

  • 120 Ampi riferimenti in Balestracci - Piccinni 1977.
  • 121 Si vedano i riferimenti presenti in Gabbrielli 2010, p. 169-181.
  • 122 Si veda Giorgi - Moscadelli 2005, p. 96 ss.

38Ai gruppi politici che controllavano il governo cittadino piaceva inoltre mostrare ai senesi gli evidenti riflessi di questo nuovo ordine politico, economico e sociale appena raggiunto. Uno dei campi nei quali i Nove s’impegnarono con maggior determinazione nel mostrare ai concittadini e agli abitanti del contado un’immagine della potenza e della magnificenza del Comune di Siena è quello dei lavori pubblici. Dalla fine del Duecento sino alla metà del secolo successivo si manifestò infatti una decisa evoluzione nella struttura urbanistica senese, a seguito del progressivo ampliamento della cinta muraria, della rete idrica formata da fonti e gallerie sotterranee (« bottini »), del reticolo viario e della fisionomia di chiese e palazzi, nel senso di una loro sempre più marcata monumentalità120. Tali trasformazioni culminarono idealmente nel riassetto del Campo e del palazzo pubblico, la cui grande torre fu edificata a partire dal 1338121, nonché del complesso della cattedrale, il cui grandioso progetto incompiuto risale al 1339122. Strettamente legata alla realizzazione dei grandi monumenti laici e religiosi era evidentemente quella delle opere d’arte che li ornano, opere che nel caso degli affreschi del palazzo pubblico costituiscono esse stesse un’immagine del sistema di potere che li aveva concepiti.

  • 123 Si vedano, tra i molti altri, i contributi di Seidel 2003a e Seidel 2003b, ricchi anche di riferime (...)
  • 124 Si veda Ascheri 1993c.

39Non si vuol certo proporre in questa sede un’ulteriore interpretazione del grande affresco del Buongoverno, la cui struttura d’insieme come pure numerosi dettagli sono stati più volte riferiti in maniera convincente proprio al contesto politico-istituzionale senese degli anni Trenta del XIV secolo123. In effetti, se il ciclo degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti costituisce un messaggio visivo prodotto da un sistema di potere ben sperimentato e all’apparenza assai solido – una vera e propria sintesi per immagini della realtà economica, politica e istituzionale senese nell’epoca d’oro del regime dei Nove – si può comunque affermare che la compilazione statutaria posta in essere in quel medesimo contesto costituisce un messaggio scritto concernente la struttura istituzionale e normativa eretta dal Comune. Non trattandosi, come si è visto, di una semplice raccolta di norme in vigore, ma piuttosto di una complessiva rielaborazione coscientemente concepita di tutto ciò che il Comune aveva prodotto sul piano normativo nei decenni precedenti, possiamo quasi dire di aver di fronte una sorta di ‘affresco normativo’, destinato peraltro a non essere completamente rimpiazzato se non verso la metà del Cinquecento124.

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Notes

1 In generale, sul ruolo dei giuristi a Siena nel corso del XIII secolo si vedano i riferimenti presenti in Menzinger 1996.

2 Così nel Caleffo vecchio del Comune di Siena, Cecchini et al. 1931-1991 (d’ora in poi CV), n. 28, p. 42 (1179 ottobre 6); cfr. anche l’edizione del costituto del Comune di Siena del 1262, Zdekauer 1897 (d’ora in poi C 1262), p. XIV-XV. Sulla vicenda cui il documento si riferisce v. Angelucci 2000, p. 47, 55-56.

3 Al 1180 risalgono i più antichi capitula datati ascrivibili al complesso normativo pertinente ai Consoli del placito, Zdekauer 1890 (d’ora in poi CP), cap. XXII e XXXIX, definito in quegli anni alternativamente come sacramentum e constitutum (C 1262, II.37, 1186 ottobre 6, su cui v. ivi, p. XVI); ai primi anni Ottanta risalgono sia un esplicito richiamo a un passo del sacramentum prestato dai consoli, presente nella sentenza di un giudice operante nella curia consolare cittadina (Muratori 1738, diss. XIV, col. 827, su cui v. C 1262, p. XVI; sulla vicenda cui il documento si riferisce v. Cammarosano 1976, p. 61-63, 65, 75-77), sia il più antico brano datato del costituto del Comune (C 1262, II.36-37 e III.6, 1186 settembre 17-1186 ottobre 7, su cui v. ivi, p. XVI-XVII), che nel 1202 troviamo affiancato proprio al breve consulum nel giuramento col quale i consoli di Siena s’impegnavano a far inserire in constituto et brevi ad quod consules Senenses iurant l’obbligo per i futuri consoli e podestà di giurare la societas stretta in quell’anno col Comune di Perugia (CV, I, n. 56, p. 71, 1202 marzo 4, su cui v. C 1262, p. XXXI).

4 Si vedano i riferimenti contenuti nella nota precedente.

5 Biccherna 1914-1970 (d’ora in poi B), VI, p. 98: Item XL sol. Donosdeo notario pro suo feudo, quia stetit cum Tredecim bonis hominibus emendatoribus constituti et scriptura quam fecit ponendo capitula nova per distintiones constituti (1246 novembre).

6 Si vedano i riferimenti contenuti supra alla nota 3.

7 È un capitolo del costituto dei Consoli del placito approvato il 3 ottobre 1203 a testimoniare per la prima volta una prassi d’aggiornamento della normativa statutaria nell’ambito del Consiglio della campana (CP, cap. LVI: Hoc capitulum teneat et sit firmum de consulatu in consulatum, nisi remanserit parabola omnium vel maioris partis hominum de Consilio campane), consiglio la cui esistenza è peraltro attestata solo dal 1197 (Ficker 1868-1874, IV, n. 196, p. 242-248 [1197 novembre 11], su cui v. C 1262, p. XX, nota 3), sebbene di un consiliarius del collegio consolare vi fosse menzione sin dal 1178 (CV, I, n. 17, p. 29, 1178 dicembre 19).

8 Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASSi), Diplomatico Archivio delle Riformagioni 1208 dicembre 6, edito e commentato in Ascheri 1993b.

9 Biblioteca comunale degli Intronati di Siena (d’ora in poi BCS), ms. H.IV.13, cc. 129-145 e 148, su cui v. Mecacci 1993 e Mecacci 2009, p. 115-132.

10 ASSi, Statuti di Siena 1, edito in Banchi 1866 (d’ora in poi BO), su cui si veda Crescenzi 1990.

11 C 1262 e Zdekauer 1894-1896.

12 ASSi, Statuti di Siena 3 (d’ora in poi SS 3).

13 BO, II-III, V e C 1262, I.128, 138-148, su cui v. ivi p. XVIII-XIX.

14 Per un elenco dei Tredici emendatori dell’anno 1231 v. B IV, p. 157-158; elenchi degli anni 1244-1251, 1253-1256 e 1258-1259 sono contenuti in ASSi, Consiglio generale 388 (d’ora in poi CG 388), ma attestazioni sparse sono presenti anche nei registri di entrata e uscita (in particolare, per l’anno 1252 v. B XIII, p. 58). Più in generale, sul passaggio della potestà normativa nel Comune cittadino dal Parlamentum al Consiglio generale e sullo sviluppo della prassi di far condere statuta et condita reformare a consessi collegiali di ‘statutari’ variamente denominati (correctores, reformatores, conciatores, emendatores, arbitri statutorum) si vedano i riferimenti presenti in Quaglioni 1990, p. 54-55. Sulle caratteristiche e sul ruolo delle famiglie cittadine de casato nella Siena del Duecento si vedano i riferimenti, anche bibliografici, presenti in Giorgi 1997 e Giorgi 2008.

15 Le attestazioni di Provenzano d’Ildibrandino Salvani sono contenute in CG 388, cc. 3r (1245), 7r (1249), 12v (1253), 17v (1256); nel 1257 Provenzano fu tra i dieci ufficiali incaricati di emendare e allestire il costituto del Popolo (v. infra la nota 19).

16 Cfr. BO, III e C 1262, I.128 con le liste di emendatori citate supra alla nota 14.

17 Oltre al ricordato caso di Provenzano Salvani, si veda ad esempio quello di Ildibrandino di Conte di Baroncello, il quale fu anch’egli ben quattro volte tra i Tredici (B IV, p. 157 [1231]; CG 388, c. 3r [1245]; B XIII, p. 58 [1252] e CG 388, c. 16r [1255]), nel cui ufficio ebbero parte a più riprese anche i suoi fratelli Bonconte (B VI, p. 85 [1246]; B XII, p. 78 [1251]), Sterpolo (CG 388, c. 7r [1249]) e Guido (CG 388, c. 23r [1258]).

18 Sull’affermarsi di un’«egemonia popolare» anche nella Siena dei decenni centrali del Duecento si vedano i riferimenti presenti in Cammarosano 1991, p. 68 ss.

19 B XVIII, p. 104; un riferimento anche supra alla nota 14.

20 Cfr. C 1262, I.128 (Illi vero tres […] teneantur sacramento eligere .xiii. bonos viros, quorum unus sit iudex, et bonus et discretus, et duos consules, unus silicet de qualibet mercantia) con le liste citate supra alla nota 14.

21 Riferimenti in Giorgi 1997, p. 149 ss. e Giorgi 2008, p. 138-142.

22 Per il periodo compreso tra il 1230 e il 1252 i pagamenti effettuati dall’ufficio di Biccherna sembrano collocare l’attività dei Tredici indifferentemente nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre (B III, p. 269 [1230 agosto]; B IV, p. 157-158 [1231 agosto]; B V, p. 17 [1236 agosto]; B VI, p. 85 [1246 settembre]; B IX, p. 77 [1249 luglio]; B XII, p.  78-79 [1251 settembre]; B XIII, p. 58 [1252 luglio]), mentre dal 1253 in poi è il mese di settembre a prevalere (B XIV, p. 96 [1253 settembre]; B XVI, p. 61 [1255 settembre]; B XVIII, p. 119 [1257 settembre]; B XX, p. 57 [1258 settembre]; B 30, p. 79 [1259 settembre]).

23 Si veda la normativa citata supra alla nota 13. In particolare, per quanto concerne la presentazione di una richiesta di modifica del testo normativo presentata dal podestà cittadino, v. B III, p. 269: Item II sol. Dietavive notario pro duobus instrumentis que fecit, in quibus continebantur ea que potestas volebat quod Tredecim mitterent in constituto (1230 agosto 3).

24 Alla metà del Duecento erano il vescovo, l’arcidiacono e il proposto della cattedrale, il podestà, il giudice e il camarlengo di Biccherna (BO, V, p. 11), ma tale compagine venne nel tempo adeguandosi alla più generale evoluzione del quadro politico cittadino. Dagli anni Cinquanta poterono quindi affiancarsi ai Tredici anche le principali magistrature popolari (C 1262, I.141), sostituite nel corso degli anni Settanta da quelle di più schietta appartenenza guelfa (SS 3, c. 9r, ora 23r), alle quali in età novesca si aggiunsero da subito gli stessi Nove e i provveditori di Biccherna, nonché i sotii che avessero voluto portare con loro (ASSi, Statuti di Siena 16, d’ora in poi SS 16, c. 31v), e, dagli anni Novanta, il ricostituito capitano del popolo coi suoi ufficiali, i consoli dell’Arte della lana e i rettori dell’Ospedale di Santa Maria della Scala e della Casa della Misericordia (ASSi, Statuti di Siena 17, d’ora in poi SS 17, c. 44rv, De electione Tredecim emendatorum statuti Comunis Senarum et eorum offitio [1299 maggio-1301 maggio]).

25 In quell’occasione, a partire dalla metà del Duecento, il Consiglio veniva allargato alla partecipazione degli stessi Tredici e del loro notaio, nonché di alcune figure cittadine di vertice, e ogni singola proposta di modifica del testo normativo doveva essere approvata da una maggioranza qualificata di due terzi (C 1262, I.128).

26 BO, V; C 1262, I.140.

27 In tal senso C 1262, I.214, De constituto legendo singulis .vi. mensibus.

28 Così in C 1262, I.393, De ascultando et emendando constituto cumcatenato.

29 Così C 1262, I.503, De constituto exemplando e 504, De scribendo uno libro constituti potestatis de lictera grossa, et debeat esse cum catena, con riscontri in B VI, p. 98 (1246 novembre); B X, p. 64 (1250 febbraio); B XVII, p. 78 (1256 gennaio); B XIX, p. 95 (1258 gennaio), B XXIX, p. 75 e 78 (1259 aprile-maggio). Dopo le operazioni di confronto e correzione attuate nei primi mesi di ogni anno, un nuovo esemplare del costituto avrebbe dovuto essere posto alla catena in Biccherna entro il mese di aprile, a disposizione di chiunque avesse voluto trarne copia. Proprio questo codice sarebbe stato poi consegnato ai Tredici nel mese di settembre affinché lo utilizzassero per la loro opera di adeguamento normativo, alla quale poteva far seguito negli ultimi mesi dell’anno l’annotazione delle eventuali correzioni da parte del loro notaio (riflessi in B XVIII, p. 210 [1257 dicembre] e B XXXI, p. 140-141 [1259 dicembre]).

30 Sulla figura di maestro Forte si vedano i riferimenti presenti in C 1262, p. XXXVIII-XXXIX, nonché in Cammarosano 1991, p. 53.

31 Si confrontino il pagamento di 25 lire in favore di maestro Forte pro suo feudo, secundum formam constituti, risalente al maggio 1226 (B I, p. 17) e quello analogo del maggio 1231 magistro Forti iudici Comunis, pro suo feudo (B IV, p. 131), anch’esso incluso in una lista di retribuzioni comprendente quelle in favore del camarlengo e dei quattro provveditori di Biccherna, con BO, VI (1250), rubrica che prevedeva un compenso di 25 lire proprio per il giudice del Comune.

32 A questo proposito, le espressioni ricorrenti nelle attestazioni comprese tra il maggio e il dicembre 1226 e contenute nel più antico registro di Biccherna conservato definiscono l’operazione di rifacimento del costituto cittadino intrapresa da Forte col supporto del notaio Villa in termini di ‘fare’ e ‘riattare’ (fecit et reaptavit, B I, p. 14 [1226 aprile]), ‘riformare’ (reformat, B I, p. 21 [1226 maggio]) ed ‘emendare’ (reattavit et emendavit, B I, p. 93 [1226 dicembre]), ovvero interventi che la normativa di metà secolo attribuiva alle competenze dei giuristi coinvolti in analoghe operazioni. A maggior ragione, occorre sottolineare il ruolo svolto da maestro Forte nella raccolta dei brevi degli ufficiali del Comune realizzata nel 1250 (così nel recente Pellegrini 2014, p. 243), operazione nella quale ricoprì il rilevante ruolo di dictator e, come annotato nel registro di Biccherna a giustificazione del suo compenso, più elevato rispetto a quello degli altri due iudices coinvolti nell’impresa, substinuit maiorem laborem quam predicti alii iudices (B X, p. 81-82 [1250 aprile]). Peraltro, proprio il testo composto da Forte per i brevi dei giudici del Comune prevedeva tra i molti compiti affidati al giudice cittadino (BO, VI, De iudice Comunis cive Senensi) – ruolo da lui più volte ricoperto – e a quello forestiero (BO, VII, De iudice Comunis Senensis foretaneo) quelli di consigliere del podestà e giudice d’appello, ma anche quello di consigliere del notarius et scribanus Comunis super cartis Comunis faciendis, nonché l’incombenza di rivedere trimestralmente il costituto assieme al podestà (cum potestate stabo pro legendo et audiendo constituto), così da verificare l’attuazione del suo giuramento (pro salvando suo iuramento), ovvero tutta quella complessa congerie di competenze che lo stesso Forte aveva esercitato nella sua pluridecennale carriera, che ancora nel 1254 lo avrebbe visto ricoprire l’incarico di giudice dei malefici (v. B XV, p. 138).

33 Un riferimento alla copiatura del costituto sul quale giuravano i podestà è in B III, p. 55 (1229 dicembre), citato in C 1262, p. XLI; riferimenti alla scrittura e legatura del costituto, verosimilmente quello individuato da Enzo Mecacci (v. supra la nota 9), sono in B IV, p. 111 (1231 gennaio), citati in C 1262, p. XLVII.

34 Per operazioni di scrittura connesse alla distribuzione di capitula nova per distintiones constituti v. B VI, p. 98 (1246 novembre); per interventi di revisione e riscrittura del costituto affidati ai giudici Gerardo, Uguccio di Mezolombardo, Villa e Orlando di Griffolo v. B VII, p. 27, ascultavit constitutum et correxit (1247 marzo), citato in C 1262, p. LXX, e B X, p. 64, super auscultando et corrigendo et emendando constitutum et reducendo et consignando capitula iuxta capitula tractançia circa eamdem materiam (1250 febbraio).

35 SS 3, cc. IIr-XVv e 44r, ora 1r-14v e 58r (Quod scribantur omnes rubrice per se in principio statuti).

36 Si veda supra la nota 29.

37 Su quella fase della vita politica cittadina si vedano i riferimenti, anche bibliografici, presenti in Cammarosano 1991, p. 73 ss., nonché nei saggi editi in Piccinni 2008.

38 SS 16, cc. 30r-31v, De electione Tredecim emendatorum statutorum Comunis Senarum et eorum offitio (1286 settembre); la possibilità che uno o più giudici sedessero tra i Tredici era comunque indirettamente prevista dalla medesima rubrica e non mancano attestazioni di una tale presenza, come ad esempio per l’anno 1291, quando i giudici furono ben tre (ASSi, Statuti di Siena 8, d’ora in poi SS 8, cc. 1r-6v, 1291 maggio 4).

39 SS 17, cc. 44v-45r (1292 maggio).

40 Elenchi dei membri dell’ufficio dei Tredici sono contenuti in ASSi, Statuti di Siena 3bis e SS 8, passim.

41 Nei suoi studi sul corpus dei codici statutari senesi compresi tra la redazione statutaria del 1286, che ‘prepara’ l’avvento della signoria novesca insediatasi il 21 gennaio 1287, e il celebre volgarizzamento del 1309/10, Mecacci si è posto l’obiettivo di riscontrare nei manoscritti statutari gli effetti della normativa da loro stessi veicolata e inerente alla produzione di detti codici. Proprio l’aver messo in evidenza i meccanismi di produzione degli statuti ha consentito allo studioso di datare con precisione – e con minime oscillazioni – gran parte dei manoscritti del fondo ASSi, Statuti di Siena (Mecacci 2002 e Mecacci 2009, p. 133 ss.). Sull’argomento si vedano anche i riferimenti presenti in Bartoli Langeli 2014, p. 177 ss.

42 La compilazione statutaria elaborata nel settembre 1286 presenta inoltre una nuova ‘ambientazione’ per le vicende inerenti alla libera fruizione di uno dei codici statutari senesi, stabilendo che esso avrebbe dovuto essere conservato ‘incatenato’ al bancum iuris nel nuovo palazzo del podestà, ad hoc ut quilibet inde habeat copiam cum voluerit (SS 16, c. 28rv, Qualiter scribatur statutum Comunis et ubi stet e Quod duo statuta Comunis de novo scribantur, su cui v. Mecacci 2009, p. 133).

43 Mecacci 2009, p. 133-135; v. anche Mecacci 2002, p. 61-63. Del resto, oltre alle tracce del primo intervento di sistematica revisione operato l’anno successivo alla redazione di ogni codice statutario, in vari manoscritti si riscontra la presenza di aggiunte riconducibili a successivi interventi di revisione attuati dai Tredici, interventi che talvolta coprono un arco di tempo piuttosto ampio e che, soprattuto, risultano diversi da codice a codice: circostanza opportunamente interpretata come testimonianza del fatto che i manoscritti più risalenti, che dal maggio 1296 non potevano più essere ceduti (vendi vel baractari, v. Mecacci 2009, p. 134, con riferimento a SS 17, c. 40v), continuavano ad essere utilizzati in determinati uffici del Comune, che nel corso del tempo provvedevano ad aggiornarli solo nelle parti utili all’esercizio delle loro rispettive funzioni. Accanto a questa prassi di aggiornamento continuo ma non sistematico, priva di riscontro sul piano normativo, Mecacci individua nei manoscritti da lui studiati le tracce di altri meccanismi di aggiornamento statutario, ancor più informali e privi anch’essi di precisi riscontri nella normativa, ma del tutto plausibili se si tiene nella dovuta considerazione quale fosse la pratica utilizzazione di quei codici. In tal senso, un’evidente forma di adeguamento dei codici stessi alla normativa vigente era rappresentata in alcuni esemplari dalla sostituzione con versioni più aggiornate dell’intera VI distinzione, relativa alla signoria popolare collegiale, o della cosiddetta VII distinzione, contenente una raccolta di norme estratte dalla I distinzione e inerenti al sindacamento degli ufficiali, all’elezione degli ufficiali inviati nelle terre del contado e al pagamento delle imposte dirette («dazi»).

44 Si vedano Mecacci 2009, p. 136 e Mecacci 2002, p. 63, nota 5.

45 Si vedano Mecacci 2009, p. 139-143 e Mecacci 2002, p. 68-72.

46 Si veda SS 17, c. 43r, De consilio fiendo pro statuto emendando (1299 maggio).

47 Si vedano Mecacci 2009, p. 143-144 e Mecacci 2002, p. 73-74.

48 Si vedano Mecacci 2009, p. 150-153 e Mecacci 2002, p. 75-79.

49 Si vedano le riforme del 1284 in ASSi, Statuti di Siena 3bis e SS 8, cc. 85r-86v (1284 ottobre), nonché le altre riforme contenute in SS 8 (1291 maggio-1329 maggio).

50 ASSi, Statuti di Siena 4; ASSi, Statuti di Siena 15 (d’ora in poi SS 15) e ASSi, Statuti di Siena 23 (d’ora in poi SS 23). Su quest’ultima raccolta normativa v. Ascheri - Ottaviani 1981.

51 ASSi, Gabella 1 (1292) e Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi BAV), Chigiano G.II.54 (fine secolo XIII, ante 1299); ASSi, Biccherna 1 (1298); ASSi, Capitano del popolo 1 (compilazione trecentesca contenente, in copia, testi normativi a partire dagli anni Novanta del XIII secolo, su cui v. Ciampoli 1984).

52 Ad esempio, sull’esistenza sin dal pieno Duecento di un autonomo breve del camarlengo di Biccherna si vedano i riferimenti contenuti supra, nota 13.

53 ASSi, Viarii 1, edito in Ciampoli - Szabó 1992.

54 Si veda supra la nota 47.

55 Sul grande volgarizzamento del 1309/10 si vedano, tra gli altri, i contributi editi in Salem Elsheik 2002, III, p. 1-83 e in Mecacci - Pierini 2009, nonché il recente Giordano - Piccinni 2014.

56 Più in generale, il ruolo dei giuristi nell’elaborazione della statutaria comunale italiana nella sua fase matura è ampiamente discusso in Quaglioni 1990, p. 57 ss, anche con riferimento a Sbriccoli 1969, p. 69.

57 SS 8, cc. 202r-218v (1324 maggio 25-28), in particolare cc. 213v-214v.

58 Ivi.

59 ASSi, Biccherna (d’ora in poi B) 548, c. 67v (1324 novembre 2, quietanza relativa al periodo 1324 settembre 10-novembre 10); le prime attestazioni del notaio Ciato risalgono ai primi giorni del 1325 (B 387, c. 1bisv e B 150, c. 5v). Su Ubaldo e sulla famiglia Pipini di Prato si vedano i riferimenti contenuti in Fiumi 1968, p. 452-453; Melloni 1978; Raveggi 1991, p. 298 e 720, nonché nel contributo di Capelli - Giorgi, i. c. p.

60 Risultano attestati con una certa regolarità i pagamenti delle retribuzioni mensili di 50 lire per il giudice e 9 lire per il notaio (si vedano, oltre alla nota precedente, B 387, c. 103v e B 150, c. 42r [1325 marzo 15-aprile 15]; B 387, c. 103v e B 150, c. 58v [1325 aprile 15-luglio 1°]; B 388, c. 25v [1325 agosto 20, per 15 giorni di lavoro]; B 550, cc. 46r, 76v [quietanze relative ai periodi 1326 marzo 15-aprile 15, 1326 maggio 16-giugno 1°]; B 668, c. 13r e B 551, cc. 120v-121r [1326 luglio 23-novembre 23]; B 392, c. 108v; B 155, c. 55v; B 393, cc. 31v, 57r; B 157, c. 12r; B 554, c. 41r [1327 novembre 16-1328 febbraio 16]; B 393, cc. 100v, 106r; B 157, cc. 56r, 59r; B 554, c. 77r [1328 maggio 19-giugno 19]), nonché, con maggior continuità, quelli delle pigioni delle abitazioni nelle quali Ubaldo risiedette (B 668, c. 39r [1326 gennaio-settembre]; B 668, c. 39v; B 154, c. 51r; B 152, c. 201r [1326 settembre-1327 settembre]; B 155, c. 66v; B 669, c. 39r [1327 novembre-1328 giugno]).

61 CG 105, cc. 90v-94r (1328 aprile 22), citazione a c. 91r.

62 B 393, cc. 100v, 106r; B 157, cc. 56r, 59v, 61r (1328 maggio 19-giugno 19).

63 CG 107, cc. 78v-79v (1329 aprile 28) e SS 8, cc. 219r-226v (1329 maggio 12).

64 CG 115, cc. 75r-78v (1334 aprile 27); B 400, c. 33v (1334 maggio 10) e ASSi, Statuti di Siena 18 (d’ora in poi SS 18), cc. 420r-427v (1334 maggio).

65 Su Nicola di Angelo da Orvieto si vedano i riferimenti contenuti in Fumi 1884, p. 781-782, 799; Fumi 1903-1929, I, p. 12, 24, 434; Ascheri - Ottaviani 1981, p. 213-218; Ascheri - Funari 1989 e Ascheri 1993a, p. 17, nonché in Capelli - Giorgi, i. c. p. Di un consilium reso da Nicola di Angelo da Orvieto, il cui testo è conservato nel manoscritto quattrocentesco Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi BAV), Vaticano Latino 8069 (su cui Vigneaux 1882, p. 309-326), c. 322v, si dà notizia in Campitelli - Liotta 1961-1962, p. 389 e 400, nonché in Dolezalek 1972; un ulteriore consilium domini Nicolae de Urbeveteri è edito in Petrucci 1576, cc. 88v-89v, quaestio 193; di una quaestio disputata da Nicola, il cui testo sarebbe confluito in libro magno quaestionum disputatarum appartenuto ad Alberico da Rosciate, dà notizia lo stesso Alberico (Alberico da Rosciate 1606, p. 75-77, liber I, quaestio 141); si veda anche Bellomo 2008, p. 157, 288, 691, 739, 823, 842. Per la definizione di Nicola quale legum profexor si veda Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, Comune di Orvieto (d’ora in poi ASCO), Riformagioni 89, cc. 32r-34v (1321 dicembre 8).

66 Ciappelli 1998, p. 97 e Chironi 2005, p. 79.

67 Secondo quanto si ricava dai registri di Biccherna, la casa di Francesco e Paolo di Guidarello da Ferrara posta nel Casato fu a disposizione di Nicola tra il febbraio 1335 e il settembre 1338, sebbene lo stesso Nicola l’avesse abbandonata già nel mese di marzo di quell’anno (B 676, c. 33r [1335 febbraio 20-1335 settembre 29]; B 183, c. 74v [1335 luglio-dicembre]; B 184, c. 192v [1336 gennaio-giugno]; B 185, c. 153v e B 186, c. 58v [1336 luglio-dicembre]; B 678, c. 30r [1337 gennaio-giugno]; B 679, c. 39r, «e avenisse che la ca<sa> stesse vota infino a Sant’Angnolo prosimo che viene, die’ per lo tempo che stesse vota trentesette soldi el mese», e B 191, c. 142v [1338 gennaio-settembre]); analoga continuità si riscontra nei pagamenti del salario mensile di 50 lire spettante allo stesso Nicola e al suo notaio Tinaccio, almeno sino al marzo 1338 (B 183, cc. 15r, 26r, 41rv, 51r, 61r [1335 luglio-dicembre]; B 184, c. 181v [1336 gennaio-giugno]; B 185, cc. 112r, 123r, 139v e B 186, cc. 17r, 28r, 44v [1336 luglio-dicembre]; B 402, cc. 19r, 101v, 119r, 131r [1337 gennaio-giugno]; B 187, cc. 104r, 114r, 123r, 128r [1337 luglio-dicembre]; B 191, 92r, 104r [1338 gennaio-marzo]). Nicola aveva portato avanti il proprio lavoro senza interruzioni sino all’estate del 1337 (CG 121, cc. 14r-15v [1337 agosto 11]), quando poté dichiarare di averlo concluso, affiancando in seguito la commissione di giuristi incaricata della revisione finale sino al marzo 1338; risale all’aprile successivo il pagamento al notaio Tinaccio pro sua provisione quinque quaternorum pro scriptura novi statuti (B 191, c. 112v [1338 aprile 29] e B 404, c. 112v [1338 aprile 29-1338 maggio 9]).

68 ASCO, Riformagioni 114, cc. 18v-23r (1338 agosto 16).

69 Nella stessa seduta del Consiglio generale dell’11 agosto 1337, Placido di Ugo Placidi propose che i Nove incaricassero di esaminare il lavoro di Nicola coloro i quali erano stati a suo tempo coinvolti nell’analoga opera di revisione del lavoro di Ubaldo Pipini (CG 121, cc. 14r-15v [1337 agosto 11]), redigendo una provvisione da sottoporre al Consiglio generale per l’approvazione, cosa che avvenne nella seduta del 29 agosto (CG 121, cc. 24r-27r [1337 agosto 29] e SS 23, c. 522rv, edite in Ascheri - Ottaviani 1981, p. 213-216). Pare interessante notare come tra i capitoli statutari cui in quell’occasione venne derogato vi fossero quelli corrispondenti ad altrettante fasi di elaborazione del nuovo statuto: la deroga all’affidamento ai Tredici del compito di revisione statutaria, la ricordata rubrica del maggio 1324 posta all’origine dell’opera di nuova compilazione e la rubrica del 1334 che aveva sancito la ripresa dell’operazione dopo la fase affidata a Ubaldo di Pipino: Non obstantibus infrascriptis capitulis constituti Comunis Senarum, videlicet capitulo posito sub rubrica «De electione XIII emendatorum statutorum et eorum officio», capitulo quorundam statutorum editorum in anno Domini m°ccc°xxiiiito de mense maii, quod loquebatur et loquitur de modo et forma dicte compilationis nove statutorum faciende, capitulo sub rubrica «De complendo opere nove compilationis statutorum Comunis Senarum». I pagamenti dei cinque incaricati della revisione sono attestati con regolarità nei registri di Biccherna dal novembre 1337 (v. B 187, cc. 92v [1337 dicembre 31, pagamento della gabella sul salario]; B 187, cc. 124v, 133r e B 403, cc. 135v, 136r, 144v, 145r [1337 novembre-dicembre]; B 191, cc. 91v, 96r, 129v e B 404, cc. 101r, 129rv, 146r [1338 gennaio-giugno]). In particolare, su Francesco di Buonaventura v. Cecchini - Prunai 1942, p. 128, 308, 359; Ascheri 1985, p. 62, 67 e Nardi 1996, p. 114, 154, 160-161, 199; su Francesco di messer Guido da Montalcino v. Cecchini - Prunai 1942, p. 440, 442, 469, 475 e Nardi 1996, p. 199, 201, 203.

70 Si veda supra la nota 67.

71 Si vedano in proposito i deliberati dei savi eletti dai Nove allo scopo di provvedere al completamento dell’opera di revisione della compilazione statutaria (SS 23, c. 530rv [1338 giugno 19], edito in Ascheri - Ottaviani 1981, p. 216).

72 Troviamo ancora Nicola d’Angelo al servizio del Comune di Siena come giudice collaterale del capitano di guerra nel 1342 (v. B 211, cc. 121v, 135v [1343 marzo 5-1343 aprile 7] e B 576, c. 55r [1343 febbraio 20]), nonché, a differenza di Ubaldo dei Pipini, tra gli artefici del costituto ricordati nel proemio (v. ASSi, Statuti di Siena 26, d’ora in poi SS 26, c. 1v, edito in Ascheri - Funari 1989, p. 352).

73 Si vedano la provvisione citata supra alla nota 71 e CG 122, cc. 52r-55v (1338 giugno 19), edite in Ascheri - Ottaviani 1981, p. 216-218.

74 Su Benamato Benamati da Prato si vedano i riferimenti contenuti in Fiumi 1968, p. 302-303; Pardi 1895, p. 392; Raveggi 1991, p. 721; Sartore 2005, ad indicem; Ascheri 1993a, p. 17; Ascheri - Funari 1989, p. 352, nonché in Capelli - Giorgi, i. c. p.

75 Si vedano B 195, c. 195v e B 571, c. 55v (1338 luglio-dicembre) e B 405, c. 132v (1339 gennaio 13-febbraio 13).

76 Le delibere di spesa («apotisse») e i pagamenti relativi al lavoro e alla pigione dell’abitazione di Benamato sono contenuti in ASSi, Concistoro 1, c. 67v (1339 febbraio 7); B 201, c. 15r e B 572, c. 63r (1339 gennaio-febbraio).

77 In particolare, si trattava di quelle contenute nei registri redatti dai notai delle riformagioni Francesco di Lanfranco della Volpe da Lucca e Giovanni di maestro Pello medico da San Gimignano (v. ASSi, Concistoro 1, c. 41rv [1339 febbraio 20]); ad esempio, l’inserimento venne sicuramente attuato nel caso della delibera contenuta in CG 124, cc. 48r-51r (1339 aprile 23), confluita in SS 26, II.71, c. 100r (v. Bowsky 1967, p. 242).

78 I pagamenti relativi alla prosecuzione del lavoro di Benamato e dei revisori, nonché alla pigione della sua abitazione, sono contenuti in B 201, cc. 31r, 33r, 45r, 47r, 50v e B 572, cc. 69v, 72r (1339 marzo-aprile).

79 I pagamenti per il lavoro e l’abitazione di Benamato e per l’opera dei revisori, tra i quali non compare più Fredi di Neri dei Ponzi, sostituito da Ambrogio di Vanni di Spinello, nonché per le attività svolte tramite Bono di Campuglia, sono contenuti in B 202, cc. 94r, 101v, 112v, 115bisv, 118r, 124v, 136v e B 406, cc. 12v, 43r, 54r, 128v, 129r, 134r, 146v, 161r, 168v, 175v, 184rv (1339 luglio 13-novembre 24).

80 Si veda infra il testo corrispondente alle note 97 ss.

81 Attestazioni della sua attività presenti nei registri di Biccherna e risalenti al 1298 sono citate in Labriola 2002, p. 17 ss. e 69. Si vedano anche De Benedictis 2002, p. 113 ss. e Turrini 2009, p. 42-44.

82 Si vedano Labriola 2002, p. 17, con riferimento a Orofino 1989, p. 478 e De Benedictis 2002, p. 113.

83 Sebbene i detti pagamenti siano tutti registrati a uscita entro il 31 dicembre 1339 (B 202, c. 135r [1339 dicembre 31]), la corresponsione degli anticipi a Bindo risulta compresa tra il 16 ottobre 1339 e il 1° aprile 1340 (B 406, c. 48v; la registrazione dell’ultimo anticipo rinvia a una «posta» contenuta in una carta oggi perduta, numerata anticamente clxxxxii), lasciando ipotizzare che il lavoro possa essersi protratto sino a tutta la primavera del 1340, epoca relativamente alla quale non disponiamo peraltro di memoriali che consentano d’integrare le registrazioni presenti in B 406.

84 Si veda B 205, c. 151v (1340 giugno 29).

85 ASSi, Biccherna 2, c. 37r.

86 Circa un terzo delle carte sono andate perdute: di quelle un tempo numerate i-xlvii rimangono quelle oggi numerate da 1 a 19 (ii, viiii-xxiiii, xxxiii-xxxiiii) e, con un errore di numerazione tale da generare un ‘salto’ di 10 unità, quelle numerate da 30 a 36 (xxxv-xli), nonché quelle numerate da 37 a 41 (xliii-xlvii, già anticamente rinumerate 42-44 e xlv-xlvi).

87 Mentre ci è giunto integralmente il testo volgarizzato degli altri ordinamenti, concentrato nell’ultimo fascicolo, risulta invece piuttosto lacunoso il volgarizzamento dei capitoli statutari, del quale sono sopravvissute solo 26 delle 41 carte originarie, essendosi conservata solo la seconda carta del primo quaderno ed essendo andato perduto tutto il quarto. In particolare, i fascicoli superstiti conservano 50 rubriche della prima distinzione, 2 rubriche della seconda, 6 della terza e 30 della quarta, peraltro non sempre presentate nell’ordine in cui compaiono nel costituto latino. Quasi certamente il testo si apriva col volgarizzamento della rubrica I.149 (De electione dominorum Quactuor provisorum Comunis Senarum in Biccherna et camerarii et scriptoris et custodum eiusdem), la cui parte finale si conserva nella carta superstite del primo quaderno. Pare quindi verosimile che la lacuna iniziale interessi molte delle rubriche relative al funzionamento dell’ufficio di Biccherna che seguono la rubrica I.149 e non compaiono nella porzione conservata del volgarizzamento (I.154-172), che dopo la prima lacuna riprende proprio con la parte finale della rubrica I.173 (si noti comunque che la rubrica I.150 è volgarizzata fuori ordine in un’altra parte del costituto e che la rubrica I.151, ‘saltata’ nella prima parte del volgarizzamento, potrebbe essere stata inserita proprio nell’altro quaderno mancante). In considerazione dell’entità delle lacune (15 carte su 41), del numero delle rubriche conservate (88) e della loro estensione, sembra possibile ipotizzare che il volgarizzamento di Andrea di Bindo di Mannuccio abbia coperto in origine circa un decimo del costituto, con concentrazioni significative soprattutto nella prima e nella quarta distinzione.

88 Segnalate sul margine sinistro con una piccola lettera da parte dello scrittore del testo.

89 Si può forse interpretare come un riferimento – peraltro impreciso – al contestuale completamento del primo codice statutario e del parziale volgarizzamento destinato alla Biccherna, cui si è fatto cenno poco sopra, un passo della cronaca di Agnolo di Tura riferibile all’estate del 1340: «Lo statuto grosso del Comuno di Siena fu finito di conponare, e sonno due libri a uno modo; l’uno sta in Bicherna e l’altro in palaço del podestà di Siena» (Lisini - Iacometti 1931-1939, p. 525). È infatti possibile che il cronista abbia voluto ricordare il compimento di una rilevante fase compositiva del nuovo costituto, che come di tradizione aveva coinvolto sia la curia del podestà sia il più rilevante ufficio contabile del Comune, senza tuttavia notare che l’esito dell’operazione non aveva ancora portato in Biccherna un esemplare completo, bensì solo il ‘testo unico’ volgarizzato del quale poc’anzi si è detto.

90 Tale riconoscimento era stato peraltro già intuito da Mario Ascheri una trentina d’anni or sono (v. Ascheri 1984, p. 9 e nota 11).

91 La questione pare essersi originata dall’interpretazione di alcune affermazioni di Girolamo Gigli, contenute in Gigli 1717 (p. xxxix-xl) e riprese poi nella seconda edizione ‘lucchese’ (Gigli 1722, p. xl; si vedano anche i riferimenti contenuti nella recente edizione curata da Giada Mattarucco, Gigli 2008, p. 391, 413) e in Gigli 1723, edito postumo a Lucca da Leonardo Venturini (p. 238), secondo le quali nella biblioteca Chigi (o presso Uberto Benvoglienti) sarebbero stati conservati statuti senesi volgarizzati da ser Mino di Feo nell’anno 1336, meritevoli di edizione nel contesto di una progettata, e mai realizzata, opera dedicata ai testi in volgare senese. Pare in realtà verosimile che Gigli intendesse riferirsi al manoscritto attualmente segnato BAV, Chigiano G.II.54, in quanto l’erudito senese potrebbe aver erroneamente interpretato la sottoscrizione di ser Mino di Feo (Lecta et vulgari sermone exposita fuerunt dicta ordinamenta per me Minum Fei […] sub annis Domini millesimo .cccxxxii., indictione prima, die undecima mensis octubris), l’unica completa di signum e in forma autentica, riferendola all’intero manoscritto e leggendo inoltre come «vi» le due ultime cifre («ii») della data .cccxxxii.: circostanza ben possibile visto che le due «i» presentano un marcato segno di collegamento e sono prive di segni diacritici distintivi. Se pare improbabile che nel primo Ottocento l’abate Luigi De Angelis intendesse fare riferimento al volgarizzamento citato da Girolamo Gigli (De Angelis 1818, p. 180-181), il primo studioso a collegarlo esplicitamente al corpus statutario comunale – pur escludendo trattarsi del volgarizzamento di un nuovo statuto – è Luigi Polidori, quando nel 1863 ipotizza che Gigli intendesse riferirsi a una copia, con aggiunte e correzioni, del volgarizzamento di Ranieri di Ghezzo Gangalandi del 1309/10, realizzata da ser Mino di Feo a un quarto di secolo di distanza (v. Polidori 1863, p. xiii, xxii-xxiii; pubblicando il suo Bonaini 1851, p. 174, Francesco Bonaini non era entrato nella questione, facendo riferimento a quanto scritto da Gigli). Fu poi Alessandro Lisini, accingendosi a dare alle stampe l’edizione del volgarizzamento di Ranieri Gangalandi nel 1903, a istituire un diretto quanto improprio collegamento tra l’affermazione di Girolamo Gigli circa l’esistenza di uno statuto senese in volgare presso la biblioteca Chigi e la registrazione di Biccherna relativa, invece, al ricordato pagamento di Andrea di Bindo di Mannuccio per il volgarizzamento degli statuta Bicherne, giungendo a formulare l’ipotesi che potesse essere esistito un volgarizzamento completo dello statuto comunale composto negli anni Trenta del XIV secolo (v. Lisini 1903a, p. XVI-XVII e Lisini - Iacometti 1931-1939, p. 523, nota 1: «Lo statuto scritto in latino fu tradotto in buon volgare, ed ebbe vita in Siena fino alla rinnovazione avvenuta nel 1544. L’originale volgare, sottratto dall’Archivio pubblico da un Guglielmi [=Flavio Guglielmi], che mai lo volle restituire, fu poi donato da quella famiglia a papa Alessandro VII (Fabio Chigi senese) che lo conservò nella sua privata biblioteca di Roma, di recente ceduta al Vaticano»).

92 Si vedano B 208, c. 136v e B 209, c. 141v: «Per uno statuto di trentenove quaderni deputato a la Biccherna: carte, scrittura, raditura, rimettitura, miniatura a pennello e a penna e altre cose, cxviiii lb.» (1341 dicembre 20) e B 407, c. 196v (saldi, «debono avere» [1341 dicembre 20-1342 gennaio 25], con riferimento ad anticipi, «annone avuto», risalenti al secondo semestre 1340: «Chola Fucci e Minuccio del Maça debono avere adì xx di dicembre contanti per lo statuto cxviiii lb.; annone avuto, e quali diero per noi camarlengo e quattro [e quali nel testo] nostri antecessori, cioè al tempo di Nicoluccio Petrucci e compangni lxxxv lb., v s.»); si veda anche il pagamento residuale di 2 lire e 10 soldi a Minuccio del Mazza pro parte scripture quarte distintionis statuti Senensis registrato in B 210, c. 186r (1342 giugno 28). Attestazioni documentarie dell’attività di Cola di Fuccio risalenti al secondo decennio del Trecento sono citate in De Benedictis 2002, p. 112-113, 144-145.

93 Sull’attività di Bulgarino di Simone e Simone di Gheri in qualità di miniatori e sul loro coinvolgimento politico nell’ambito del governo novesco si vedano i riferimenti presenti in De Benedictis 2002, p. 130-131, con rimando a van Os 1967-1968.

94 Si veda B 407, c. 57r. Il fatto che solo la mancata realizzazione dell’opera a fronte di un anticipo già corrisposto abbia determinato l’esplicita e circostanziata registrazione relativa a Simone di Gheri pare confermare la necessità di procedere con cautela nell’istituire diretti collegamenti tra i destinatari dei pagamenti eseguiti dall’ufficio di Biccherna in remunerazione delle complesse attività di confezione dei codici statutari e gli effettivi autori delle miniature in essi comprese, almeno quando non compaiano riferimenti a una loro esplicita autorialità.

95 Si vedano B 208, c. 136v e B 209, c. 141v: «Per tre statuti di trentenove quaderni l’uno: per scrittura, corregitura, raditura e rimettitura, miniatura a pennello e a penna, legatura, tavole e coverte, uno deputato a misser lo Capitano de la guerra, uno al Capitano del Popolo e uno al Maggior sindaco, cccliiii lb.» (1341 dicembre 20) e B 407, cc. 50r (anticipi, «de’ dare […] anne dato» [1341 novembre 10-1342 aprile 30]), 196r, 230v (saldi, «de’ avere […] anne avuto» [1342 maggio 25-post 1342 dicembre 24]). La notevole entità degli anticipi ricevuti da ser Bindo miniatore entro il novembre 1341 lascia ipotizzare che a quell’epoca il lavoro, verosimilmente completato entro il maggio 1342, avesse già raggiunto uno stadio molto avanzato, compatibile con un suo avvio contestuale a quello dell’opera di Cola di Fuccio.

96 Il testo si stende su carte di dimensioni comprese tra mm 368/387 x 255/260, con un numero di righe di scrittura variabile tra 42 e 48 (SS 26: 387 x 255, 48 righe, 281 carte; BAV, Chigiano G.I.29: 383/378 x 260, 43 righe, 307 carte; BAV, Chigiano G.I.30: 373/368 x 255, 42 righe, 282 carte; BCS, ms. B.II.6: 375/370 x 260/255, 42-46 righe).

97 Si veda ad esempio SS 26, c. 240r: Tu qui scribis, dimicte hic unam cartam adminus et magnum spatium .vi. vel octo versuum pro minio magno. Va comunque notato che il testo recato dagli esemplari più recenti non dipende da quello di SS 26, ma pare piuttosto derivare dalla modifica di quello portato dall’antigrafo cartaceo dal quale era stato tratto SS 26.

98 Si può notare come nel rubricario di SS 26 la rubrica iniziale di ciascun titulus si apra con una capitale di corpo maggiore, eseguita dal rubricatore a inchiostro blu o rosso. La stesura del rubricario dovette avvenire sulla base di uno schema preordinato, così da consentire che in sede di allestimento venissero lasciati spazi adeguati ad accogliere le suddette capitali di modulo maggiore, eseguite in un momento successivo.

99 È da notare come nelle citazioni presenti nei registri di deliberazioni del Consiglio generale si faccia riferimento a un codice caratterizzato da una numerazione continua non corrispondente ad alcuna di quelle presenti nei due codici chigiani.

100 Sebbene un esemplare completo del nuovo costituto fosse disponibile sin dal 1340, esplicite attestazioni contenute nei registri di deliberazioni del Consiglio generale lasciano ipotizzare il permanere in vigore del vecchio statuto articolato in più di quattro distinzioni, stando almeno alle precise citazioni di norme effettuate a più riprese in diverse occasioni (ad esempio, si vedano le citazioni della rubrica De consilio fiendo super facto carnificum, collocata nella quinta distinzione degli statuti cittadini secondo la struttura da essi assunta tra Duecento e inizio Trecento, in CG 124, cc. 1v [1339 gennaio 4] e 46v [1339 aprile 16]; CG 130, c. 43r [1342 maggio 3]; CG 132, cc. 56r [1343 aprile 25] e 118r [1343 luglio 4]). Del resto, non si ha notizia certa dell’entrata in vigore del nuovo costituto prima del 26 dicembre 1343, quando alcune rubriche dello «statuto nuovo» furono lette in Consiglio generale dinanzi agli ufficiali destinati a entrare in carica nel semestre successivo, con tanto di riferimento al rispettivo numero progressivo e al numero di carta (v. CG 133, c. 34v). Un riferimento coerente con quanto ricostruito in merito all’entrata in vigore del costituto nell’anno 1344 è presente nell’«Inventario di tucti i libri e scritture, quali si sono ritrovate nel publico Archivio delle reformagioni» steso nel 1620 dal notaio delle riformagioni Livio Pasquini per ordine del segretario delle leggi Virgilio de’ Vecchi, laddove si legge di «un libro cuperto di tavole fodarate di cuoio rosso, con borchie d’ottone per cuperta, con un pezzo di catena nella sua prima cuperta di cartapecora, qual contiene li statuti dell’anno 1344» (ASSi, Concistoro 2571, c. 13r). Quest’ultima descrizione lascia ipotizzare che l’anno di entrata in vigore del costituto fosse indicato proprio sulla coperta, oggi perduta e probabilmente già mancante all’epoca della redazione del primo degli inventari ottocenteschi dell’Archivio delle riformagioni, realizzato nel 1841 dal cancelliere Guglielmo Betti (ASSi, Concistoro 2574, c. 62r).

101 Il Consiglio generale deliberò di procedere alla revisione degli statuti negli anni 1346, 1347 e 1350 (v. CG 138, cc. 29v-30r [1346 aprile 17]; CG 140, cc. 27r-28r [1347 aprile 13]; CG 146, cc. 35r-36v [1350 aprile 21]), mentre deliberò di non procedere negli anni 1344, 1345, 1348 e 1351 (v. CG 134, cc. 33v-34r [1344 aprile 26]; CG 136, cc. 23v-24r [1345 aprile 8]; CG 142, cc. 25r-26r [1348 aprile 11]; CG 148, cc. 22r-23r [1351 maggio 6]); non sono attestate delibere in merito negli anni 1349, 1352, 1353 e 1354.

102 Si vedano in proposito Bowsky 1986, p. 65 ss. e Giorgi - Moscadelli 2005, p. 96 ss., 164-176 e 255 ss.

103 Si vedano B 122, cc. 173v (pagamenti ai Tredici emendatori, al giudice collaterale del podestà e al loro notaio per complessive 48 lire e 4 soldi [1309 maggio 15]), c. 204r (pagamento di 2 lire e 8 soldi per otto quaderni di cartapecora [1309 giugno 30]); B 123, cc. 284r (pagamento di 11 lire per ventidue quaderni di cartapecora [1310 giugno 30]), 298r (pagamento di 48 lire e 2 denari a Ranieri di Ghezzo Gangalandi pro scriptura statuti vulgaris Comunis Senarum su 32 quaderni di cartapecora, in ragione di 30 soldi per ogni quaderno, più cinque linee, pro quinque lignuolis plus [1310 giugno 30]); B 124, c. 284r (pagamento di 1 lira e 10 soldi per carte per lo statuto [1310 dicembre 31]); B 125, cc. 100r (pagamento di 18 lire a Ranieri di Ghezzo Gangalandi per correzioni e scritture negli statuti del Comune e «per iscriture fatte ne lo statuto volghare» [1311 marzo 24]), 158r (pagamento di 10 lire, 19 soldi e 10 denari a Bindo di Viva miniatore «per miniatura e leghatura e altre cose de lo statuto nuovo volghare» [1311 giugno 26]), 171v (pagamento di 3 lire, 11 soldi e 6 denari per undici quaderni di cartapecora [1311 giugno 30]). Il calcolo dei costi desumibile dalle registrazioni di Biccherna, lacunose per l’assenza di registri relativi al secondo semestre del 1309, è da integrare secondo le considerazioni contenute in Bartoli Langeli 2002, p. 3 ss., 15-16.

104 Tra il 1310 e il 1340 la lira senese, moneta di conto, conobbe una svalutazione di oltre il 14 % rispetto al fiorino d’oro (Cipolla 1948, p. 159 e 197). Riferimenti alla presenza in Siena di ben più ampi e generalizzati fenomeni inflattivi tra XIII e XIV secolo sono contenuti, tra l’altro, in Giorgi - Moscadelli 2005, p. 144 ss. e 272 ss.

105 Si veda B 202, c. 135r (1339 dicembre 31).

106 Si vedano B 208, c. 136v e B 209, c. 141v (1341 dicembre 20).

107 Le spese attestate dai registri di uscite dell’ufficio di Biccherna (v. supra le note 60, 67, 69, 76, 78, 83, 92 e 95), integrate per i semestri mancanti (II 1324, II 1325, I e II 1326, I 1335, I 1337 e II 1340) con altre tipologie di registrazione contabile (memoriali e libri degli ufficiali) e in qualche caso su base congetturale, portano a ipotizzare un costo complessivo dell’operazione compreso tra 5.000 e 6.000 lire di denari senesi, corrispondenti all’epoca a circa 2.000 fiorini.

108 Lisini - Iacometti 1931-1939, p. 313.

109 Si vedano i riferimenti contenuti supra alle note 83, 92 e 95.

110 Si vedano i riferimenti contenuti supra alle note 59, 60, 67, 69, 76, 78 e 79.

111 Si vedano in particolare: la glossa in prima distinctione, carta xlii, entrata nel testo di SS 26, I.85, c. 37r, con riferimento alla rubrica Quod camerarius et .iiii. teneantur fieri facere unum librum de nominibus exbannitorum et dare potestati, contenuta nella I distinzione di SS 17 (c. 42v) e SS 18 (cc. 41v-42r); la glossa Et sumpta est hec additio: «Et quolibet et cetera» ex primo libro ordinamentorum, folio cccxxxi, indictione (sic) prima, entrata nel testo di SS 26, III.314 (III.313 in Ciampoli 1984, p. 100), che richiama SS 15, c. 316r (già 321r) [1307 giugno]; le notazioni marginali Nota de hac materia in statuto veteri, fol. liii et fol. xlii cum sequenti et fol. xlvii e Vide de hac materia in statuto veteri, fol. xliiii, poste in margine alle rubriche IV.182 e IV.187 (rispettivamente IV.181 e IV.186 in Ciampoli 1984, p. 111), che richiamano ASSi, Capitano del popolo 1, cc. 40rv (già 43rv) [1314 ottobre], 44v-45r (già 47v-48r) [1314 dicembre 12] e 39rv (già 42rv) [1290-1291], ma cfr. più in generale SS 26, IV.182-196 (IV.181-195 in Ciampoli 1984, p. 111-112) con ASSi, Capitano del popolo 1, cc. 39r-50v (già 42r-53r): De violentiis tractatus. Si consideri inoltre, sempre in materia di violenze, quanto contenuto in ASSi, Statuti di Siena 21, cc. 49r-51r (già 50r-52r): Provisiones, additiones et ordinamenta nova super violentiis (1332 febbraio 7).

112 Sull’elaborazione della normativa antimagnatizia senese nel corso della seconda metà del Duecento si vedano i riferimenti, anche bibliografici, presenti in Giorgi 2008, p. 158 ss. Sulla lista di «casati» esclusi dal novero delle famiglie popolane e, quindi, dalla partecipazione alla signoria collegiale dei Nove, lista conservata presso la stessa signoria e confluita nella compilazione statutaria cittadina a partire dagli anni Dieci del XIV secolo, si vedano in particolare le p. 161-166, 194-207.

113 Sul quale v. Ascheri - Funari 1989.

114 Ascheri - Funari 1989, p. 352-353.

115 Ascheri - Funari 1989.

116 Lisini - Iacometti 1931-1939, p. 523.

117 Riferimenti in Redon 1999, p. 102 ss.

118 Si vedano i riferimenti presenti in I castelli del Senese 1985, p. 324 e in Mordini 2007, p. 116.

119 Si veda Cecchini 1942, nonché quanto contenuto in Carniani 1995, p. 195-196 e Mucciarelli 1995, p. 266-269.

120 Ampi riferimenti in Balestracci - Piccinni 1977.

121 Si vedano i riferimenti presenti in Gabbrielli 2010, p. 169-181.

122 Si veda Giorgi - Moscadelli 2005, p. 96 ss.

123 Si vedano, tra i molti altri, i contributi di Seidel 2003a e Seidel 2003b, ricchi anche di riferimenti bibliografici al dibattito sviluppatosi sull’argomento. Tra gli studi più recenti, v. Dessì 2012 e Boucheron 2013.

124 Si veda Ascheri 1993c.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Valeria Capelli et Andrea Giorgi, « Gli statuti del Comune di Siena fino allo « Statuto del Buongoverno » (secoli XIII-XIV) »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 04 septembre 2014, consulté le 24 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/2283 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.2283

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Auteurs

Valeria Capelli

Università degli studi di Siena - vcapelli@lcnet.it

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Andrea Giorgi

Università degli studi di Trento - andrea.giorgi@unitn.it

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