I registri del chierico notaio astigiano Giacomo Saracco
Résumés
I nove registri conservati del chierico notaio Giacomo Saracco – risalenti al periodo compreso tra il 1285 e il 1316 – testimoniano l’attività del tribunale vescovile di Asti e gli interventi regolativi delle strutture ecclesiastiche sulla rete di relazioni economiche che si irradiano tra città e contado. Documentano l’attività finanziaria di laici ed ecclesiastici, che copre tipologie diverse di credito, dal prestito al consumo, al finanziamento al clero o ai canonici, alla gestione di veri e propri investimenti, quali depositi o commende. La valenza politica dei lessici economici verbalizzati dal chierico notaio emerge in particolare nel caso della gestione delle usure e dei male ablata, categorie intorno alle quali si definiscono meccanismi di inclusione ed esclusione sociale, legati al controllo e alla legittimazione che gli organismi della curia esercitano sul sistema dei rapporti creditizi.
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Le fonti
- 1 Il presente contributo è stato presentato in occasione dell’Atelier dottorale in Storia Medievale ( (...)
- 2 G. Milani, I comuni italiani, Roma-Bari 2005, p. 185. Cfr. P. Cammarosano, Italia medievale. Strutt (...)
- 3 Codex Astensis qui de Malabaila communiter nuncupatur, a cura di Q. Sella e P. Vayra, Roma, 1880-18 (...)
- 4 Il Libro Verde della Chiesa d’Asti, a cura di G. Assandria, Pinerolo, 1904 (Biblioteca della Societ (...)
- 5 In questa fase, la produzione storiografica in ambito astigiano resta legata a Lodovico Vergano, ch (...)
- 6 Le carte dell’Archivio Capitolare di Asti (secc. xii-xiii), a cura di A. M. Cotto Meluccio, G. G. F (...)
- 7 Carte astigiane del secolo xiv, a cura di P. Dacquino, Asti, 1983 ; Documenti capitolari del secolo (...)
1È stato messo recentemente in evidenza come per l’area piemontese la ricchezza di fonti edite costituisca una felice eccezione nel quadro della documentazione medievale2. In ambito astigiano, dopo l’uscita negli anni ottanta del xix secolo del liber iurium del comune3, le fonti religiose locali, capitolari e vescovili, sono state oggetto di un’intensa campagna di edizioni fin dai primordi dell’attività dell’allora Biblioteca della Società Storica Subalpina (B.S.S.S.)4. Dopo una soluzione di continuità tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta del secolo scorso5, a seguito dell’impulso dato agli studi da Gian Giacomo Fissore e Renato Bordone, la Biblioteca Storica Subalpina (B.S.S.), nuova denominazione della B.S.S.S., ha pubblicato ricchi fondi6, integrati – grazie a un’opera di esplorazione e sistemazione degli archivi ecclesiastici iniziata intorno al 1965 – da raccolte documentarie edite dalla società storica locale7.
- 8 P. Cammarosano, Italia medievale... cit., p. 18 e 19.
2Secondo un modello di gestione delle fonti efficacemente delineato da Paolo Cammarosano, l’attenzione degli studiosi si è rivolta nella fase iniziale alla documentazione risalente, mentre l’avvicinamento alle ricche dotazioni dei secoli xiii e xiv è stato graduale8. Nel caso astigiano, solo dal 1983 sono apparse organiche raccolte di atti conservati nell’archivio del capitolo cattedrale, che coprono con significativa continuità un periodo omogeneo tra la fine del Duecento e gli inizi del secolo successivo.
- 9 Carte astigiane del secolo xiv... cit. ; Documenti capitolari del secolo xiii... cit. ; Carte astig (...)
- 10 G. G. Fissore, Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie : i chierici notai nella (...)
3Soprattutto all’interno di queste recenti edizioni si sono mantenute tracce di una certa consistenza relative sia all’amministrazione della giustizia da parte del vescovo e del suo vicario o di suoi delegati sia alla gestione di rapporti economici. In particolare i volumi pubblicati tra il 1983 e il 1991 dalla locale società di studi storici e il volume CCXIX della B.S.S. (2002)9 contengono i registri del chierico notaio Giacomo Saracco (attestato dagli anni Ottanta del Duecento fino al secondo decennio del secolo successivo), la cui attività e le cui procedure scrittorie sono state compiutamente analizzate da Gian Giacomo Fissore10.
4I nove registri di Saracco si sono conservati presso l’Archivio capitolare di Asti poiché i delegati del presule a presiedere il tribunale erano in genere canonici del capitolo cattedrale.
5I cartulari del chierico notaio presentano una struttura composita: contengono in parte registri d’ufficio giudiziario nei quali sono verbalizzati passaggi di processi discussi presso la corte vescovile; l’altra componente è costituita da instrumenta relativi a negozi giuridici – mutui, vendite, affitti – rogati da Saracco per una committenza ecclesiastica o laica collegata all’ambiente del capitolo. L’attività di Saracco rivela, dunque, una specializzazione al servizio del tribunale vescovile che non esclude un’ampia competenza nelle registrazioni di negozi che, a vario titolo, coinvolgono canonici o figure inserite nei sistemi di relazione collegati al capitolo.
- 11 A questo proposito risulta fondamentale l’inquadramento offerto in Fissore, Iacobus Sarrachus notar (...)
- 12 Ibid., p. 367 e 376 ; Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 77, p. 151 ; Documenti capitolar (...)
6I cartulari più risalenti (1285-86; 1286-88; 1296-97) sono costruiti come raccolte di fascicoli di acta relativi all’attività di Saracco per conto della corte vescovile, intercalati – negli spazi lasciati liberi dall’andamento delle procedure giudiziarie – da instrumenta che attestano vari negozi giuridici pertinenti alla mensa capitolare. Agli inizi del xiv secolo, Saracco sembra riorganizzare le proprie prassi scrittorie con una più netta distinzione tra acta e instrumenta, che, sia pure all’interno dello stesso registro, occupano blocchi distinti. L’elemento centrale è appunto il ricorso al registro come struttura unificante: nella prassi e nella coscienza professionale, infatti, la verbalizzazione di procedure giudiziarie e la produzione di instrumenta convivono sulla base della centralità della competenza certificatoria del notaio, volta a produrre documentazione con valore pubblico11. Su questa linea si costruisce la progressiva regolarizzazione dei comportamenti redazionali che corrisponde al definirsi della funzione dello scriba della curia e della stessa struttura burocratica episcopale: non a caso, in un atto del 1306, compare il riferimento a un cartularium actorum curie domini episcopi. Altrettanto significativa è l’evoluzione delle differenti autodefinizioni di Saracco che nei documenti più antichi si qualifica notario domini vicarii [...] domini episcopi (1285), mentre un ventennio più tardi usa la formula notario et [...] scribe curie [...] domini vicarii, con un passaggio dal rapporto personale tra scriba e committente al più esplicito riferimento all’officium di notarius curie, che segna uno sviluppo nel senso di una maggiore burocratizzazione12.
7Nel complesso lo stato delle fonti consente di ricostruire l’attività giurisdizionale della corte dei vicari vescovili e di indagare una serie di modelli diplomatici atti a definire dinamiche di tipo economico. Si delinea una rete di relazioni che investe la città ma anche il territorio, poiché il tribunale esercitava una giurisdizione ampia sulla diocesi astese e i rapporti creditizi non interessavano solo lo spazio urbano. In particolare il quadro che esamineremo riguarda:
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attività finanziaria di laici ed ecclesiastici, che copre tipologie diverse di credito, dal modesto prestito al consumo, al finanziamento al clero o ai canonici, alla gestione di veri e propri investi-menti, quali depositi o commende;
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regolazione, da parte del tribunale, di rapporti di debito-credito;
- 14 G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circuito virtuoso dell’economia, B (...)
8Ne emerge una consolidata competenza della Chiesa nella risoluzione delle controversie e nella gestione dei rapporti sociali. L’ampia gamma di negozi giuridici attestati rivela un sistema di regolazione, gestito da esperti della mediazione giudiziaria ed economica, e capace di una pervasiva opera di rimodellamento delle dinamiche interne alla società. Questa strutturazione dei rapporti sembra collocarsi entro una linea condivisa, quella cioè del continuo processo di definizione di pratiche e criteri di appartenenza o esclusione dalla comunità. Il controllo delle modalità di inclusione nella cittadinanza è dunque uno degli aspetti dell’intensa opera di registrazione messa in atto dal notariato, sia nell’attività cancelleresca a servizio della curia sia nella certificazione dei contratti. Tale sistema di verbalizzazione dei rapporti consente di mediare tra pretese conflittuali, segnando forme e limiti dell’appartenenza comunitaria14.
Contratti relativi alla materia creditizia in generale
- 15 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 16-18, p. 66-69.
9Si tratta in misura prevalente di ricevute e quietanze cui non segue una procedura giudiziaria, per le quali si può supporre un intervento del notaio di curia esclusivamente per certificare l’instaurarsi del rapporto creditizio. Restituiscono i concreti meccanismi di funzionamento di un vero e proprio mercato del denaro e di prodotti diversi (grano, frumento, vino, panni) localizzato presso la Cattedrale, anche se non mancano attestazioni di altri poli di definizione dei rapporti economici, quali il convento dei Predicatori15. Coinvolgono nella veste di creditori e di debitori sia laici sia religiosi che compaiono anche come testimoni per sancire la validità del contratto, delineando reti articolate di relazioni sociali.
10Sono attestati mutui accesi dal capitolo o da singoli suoi membri, da rettori di chiese rurali o da laici di diversa estrazione sociale. Emergono figure caratterizzate da specifiche competenze economiche: sia laici appartenenti a famiglie di prestatori sia ecclesiastici, che effettuano operazioni finanziarie o offrono la loro competenza in qualità di testimoni alla stipula di contratti.
- 16 Cfr., per esempio, Cartulari notarili... cit., doc. 2, p. 109 ; doc. 61. p. 179-180 ; doc. 94, p. 2 (...)
- 17 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 57, p. 123-125.
11Quietanze e ricevute svincolate da procedimenti legali risultano quantitativamente esigue, tuttavia il confronto con altre serie documentarie – cause o arbitrati relativi alla materia creditizia – permette di ricostruire rapporti consolidati entro circuiti di credito. In primo luogo è possibile individuare prestatori operanti sulla piazza finanziaria del Duomo e in particolare nell’ambito ecclesiastico; inoltre, alcuni canonici o cappellani assumono un ruolo ricorrente di prestatori o di testimoni rivelando, come si è ricordato, una competenza in ambito economico. Il caso più evidente è forse quello del cappellano Giachino, sacrista del capitolo e canonico della pieve di Canale, che compare frequentemente come creditore verso confratelli o verso laici oppure è presente alla stipula dei contratti16. Non meno significativa appare l’attività del vicario Arnaldo Piazza, che effettua prestiti e affida ingenti somme in deposito o commenda17.
12La ricca documentazione inerente ai rapporti di debito-credito dimostra che le stesse figure rivestono di volta in volta il ruolo di prestatore, debitore o testimone, con relativa intercambiabilità. Emerge una struttura reticolare che delinea sistemi polarizzati intorno a singole figure o a famiglie di esperti della mediazione creditizia. Certamente significativo è il ruolo dei membri del capitolo e del personale ecclesiastico legato alla chiesa cattedrale. A partire da canonici o cappellani, infatti, si dirama una serie di relazioni che investono i benefici del contado e le figure a vario titolo dipendenti dalle chiese rurali: chierici, conversi e coltivatori. Si tratta di un canale quantitativamente significativo che sposta capitali o materie prime dalle campagne al centro urbano come rendite fondiarie delle prebende canonicali, per poi ridistribuirlo in senso inverso dalla città al contado, sotto forma di prestito, contribuendo a finanziare un sistema sociale incentrato sullo stretto rapporto tra chiesa cittadina e benefici rurali.
- 18 Ibid., doc. 379-382, p. 263-267.
13Accanto alle relazioni verticali prima ricordate che collegano canonici, beneficiati, chierici rurali e abitanti del contado, emergono anche collegamenti orizzontali interni al corpo canonicale o al sistema ecclesiastico del Duomo e si delineano rapporti preferenziali di credito o di carattere fideiussorio tra alcuni canonici o cappellani. È interessante, a titolo di esempio, l’operazione di reperimento di fondi messa in atto dal canonico Nicolino da Chivasso18. Questi ottiene un primo prestito da un finanziere professionale, avvalendosi della fideiussione di due membri del capitolo, Francesco Vascono e Pagano Gardino; un secondo credito è aperto dagli stessi Vascono e Gardino; Nicolino, infine, cede una prebenda a un cappellano della Cattedrale spesso coinvolto in operazioni finanziarie e rilascia ampia procura per la gestione dei suoi negotia a Vascono. Le quattro carte dimostrano come rapporti di credito possano essere costituiti attraverso una molteplicità di forme documentarie: non solo ricevute con impegni a restituire, ma anche cessioni di prebende e procure. Segnalano, inoltre, la presenza di un sistema interno alla Chiesa e legato all’ambiente della Cattedrale, nel quale canonici, cappellani e professionisti del credito definiscono una rete di relazioni capace di incidere sulla tutela degli interessi dei creditori e di regolare la solvibilità del debitore. Nel caso dei contratti che coinvolgono Nicolino da Chivasso, un forte ruolo di garanzia e di orientamento è svolto dal canonico Francesco Vascono, che compare – insieme ad altre figure di spicco del capitolo o del clero cattedrale – come fideiussore, prestatore, testimone alla cessione della prebenda e destinatario della procura.
La gestione delle usure e dei male ablata
14Le carte relative alle usure presentano quattro tipologie documentarie principali: impegni alla restituzione delle usure certe e incerte assunti dagli usurai nei loro testamenti; processi contro gli eredi inadempienti rispetto a tali obblighi; quietanze nei confronti di chi li assolve; processi per contratti che coprono condizioni usurarie.
15Nel complesso offrono un quadro sui modelli di circolazione economica; sull’organizzazione dell’attività di prestito; sull’elaborazione di differenti categorie contrattuali; sul personale coinvolto; sugli interessi applicati.
- 19 Cfr., per esempio, Ibid., doc. 271, p. 179; doc. 309, p. 210.
16La definizione carta cautionis usurarum e più generiche indicazioni relative alla restitutio usurarum accomunano una serie di atti mediante i quali i prestatori riconoscono di aver operato pubblicamente come usurai e dispongono la restituzione dei male ablata19. Sono attestati due modelli distinti per questi documenti, una differenza slegata, tuttavia, dall’oscillazione nella denominazione premessa alle carte stesse: in alcuni casi, infatti, il prestatore giura di osservare i mandati della Chiesa o dei vicari e quindi confessa il carattere usurario della sua attività, mentre in altri è presente solo la confessione. Seguono la quantificazione delle usure certe e incerte e l’impegno a cedere ai vicari una somma pari a queste ultime, garantito obbligando i beni dell’usuraio o mediante la fideiussione di terzi, in genere famigliari.
17Le usure incerte sono affidate ai vicari, mentre quelle certe sono gestite direttamente dal prestatore: le carte cautionis, poiché sono registrate come titoli di credito per la Chiesa, regolano prevalentemente la restituzione delle usure incerte e in pochi atti compare una specificazione dell’ammontare delle usure certe e degli interessi applicati. In questi casi i rapporti risultano certificati da atti notarili e si prevede l’impegno a restituire le usure certe a tutti coloro che potranno dimostrare di averle corrisposte.
18Da tali documenti emergono tracce dell’organizzazione dell’attività di prestito: dalle modalità di registrazione dei crediti annotati in appositi cartulari conservati dal prestatore; alla valutazione del rischio dimostrata dai diversi tassi applicati; alla stesura di instrumenta debiti contenenti una netta distinzione delle componenti del prestito – capitale e interesse usurario o lucro – messa in evidenza dalle clausole che indicano l’obbligo di cassare gli atti solo per la parte relativa a usure.
- 20 Ibid., doc. 176, p. 288.
19Si delineano sistemi creditizi articolati, come suggerisce la dichiarazione di alcuni prestatori di aver esercitato l’usura per se vel per alium, espressione che testimonia un’attività svolta non solo in prima persona, ma anche per conto di terzi. Le competenze dei prestatori rimandano, inoltre, a più complesse forme di mediazione. Nella rinuncia del vescovo Guido ai diritti che gli spettano ratione usurarum sull’eredità di Rufino Alfieri, l’attività svolta da quest’ultimo a favore del presule e della Chiesa è definita mediante l’espressione agendo, petendo, exigendo, compensando20. Essa configura il ruolo sia di fiduciario in giudizio sia di responsabile di esazioni e transazioni e descrive pratiche professionali che mettono in luce una gestione del credito piuttosto ampia.
- 21 Ibid., doc. 439, p. 284 sq.
- 22 Cfr. R. Bordone, Il tempo e il denaro, in G. Archetti, A. Baronio (a cura di), Tempus mundi umbra a (...)
20Nelle carte cautionis, accanto alla generica ammissione dell’esercizio pubblico dell’usura, compare una valutazione in termini finanziari delle prassi seguite dai prestatori che le connotano in senso usurario. Ne costituisce un esempio la confessione di Bonifacio di Moncalieri nella quale si specificano i tassi applicati e i proventi percepiti distinti nelle dizioni pro lucro et usura e pro usura: il 12% annuo su un prestito di 200 lire, 2 denari per lira per un credito di 52 lire e 3 denari per lira per 25 lire21. I valori di per sé sarebbero riconducibili a normali interessi di mora22, anche se non si può escludere che questo tasso si sommi a un interesse già computato; in ogni caso è importante rilevare come sia la competenza tecnica dei finanzieri a riconoscere la valenza usuraria del credito, verosimilmente in rapporto alla specificità delle singole operazioni.
- 23 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 440, p. 285sq.
21Le confessioni, verbalizzate dal notaio di curia Saracco, sono rogate alla presenza di un vicario e talora di entrambi; più raramente intervengono sacerdoti delegati, cappellani del Duomo o della chiesa dedicata al santo patrono Secondo oppure rettori di chiese cittadine. Il personale religioso che opera intorno alla Cattedrale compare spesso in qualità di testimone, in due casi affiancato da frati minori. L’usuraio è dunque al centro di una rete di relazioni sociali formata dai suoi clienti, dai fideiussori e dai religiosi presenti alla confessione: quest’ultima si configura come il passaggio, solennizzato dalla partecipazione dei vicari e di esponenti del clero regolare o secolare, da una gestione usuraria del credito a una circolazione virtuosa del denaro, destinato in pios usus e in pauperum erogationem a beneficio delle anime del prestatore e dei suoi debitori. Il punto di partenza, come si è ricordato, è il riconoscimento di essere stato usuraio manifesto: questo comportamento notorio e continuato definisce in senso negativo l’attività del prestatore. La confessione è strutturata in modo da sancire un superamento di tale condotta deprecabile, basato sia sulle garanzie economiche che assicurano la restituzione – quantificazione delle usure incerte, obbligo dei beni del creditore o fideiussione – sia sulla certificazione sociale di questi impegni in cui rivestono un ruolo importante il vicario o i suoi delegati e i testimoni. Il fatto che si tratti di cappellani o canonici che ricoprono funzioni di prestigio nel clero cittadino e di frati minori sembra segnare una duplice sanzione della ritrovata collocazione comunitaria del prestatore da parte delle istituzioni religiose alle quali è riconosciuta una competenza nella gestione delle relazioni economiche. La funzione di fideiussori assunta da parenti dei prestatori e la restituzione delle usure incerte effettuata dai discendenti sembrano estendere all’intero nucleo famigliare i benefici della rinnovata legittimazione sociale. D’altro canto la definizione dei rapporti di natura usuraria grazie alla mediazione dei vicari non era probabilmente slegata dalla necessità di disporre in modo efficiente del proprio patrimonio: lo suggerisce il testamento di Baldizzone Saracco nel quale si specifica che per le usure e i male ablata devono essere osservate le disposizioni di un precedente instrumentum stipulato in manibus vicariorum23. Emerge dunque una complementarità tra la definizione delle usure certe e incerte e la gestione dell’asse ereditario, poiché concretamente le disponibilità economiche destinate a eredi o a legati dovevano essere svincolate da eventuali pendenze relative alla soluzione dei rapporti usurai; inoltre, sul piano della sanzione sociale, la strutturazione successoria del patrimonio acquistava – esaurite le obbligazioni legate all’attività usuraria – un’evidente legittimità.
La restituzione delle usure
22L’intitolazione degli atti, carta cautionis, mette in evidenza le forme di garanzia della restituzione e dunque la registrazione del notaio di curia Saracco è orientata soprattutto a fissare i diritti che la Chiesa astese acquisisce in seguito alla confessione degli usurai. Sono pervenute alcune carte relative proprio alla restituzione parziale, totale o mancata delle usure incerte.
- 24 Cfr. per esempio, Ibid., doc. 278, p. 184-186; doc. 325, p. 227-228.
- 25 Ibid., doc. 512 e 513, p. 317 sq.; doc. 627 e 628, p. 376.
- 26 Non a caso in questi procedimenti, oltre all’espressione formulare che indica le pratiche sociali i (...)
23I vicari e il clero, accogliendo la delega alla gestione dei guadagni usurai, confermano la specializzazione della Chiesa nella gestione delle relazioni economiche e sociali. Gli ecclesiastici, infatti, valutano i termini della confessione e in alcuni casi quantificano una penalità, definita taxatio, a carico dell’usuraio. Come si è ricordato, questi formalismi nella sostanza valgono a legittimare una sorta di reinserimento del prestatore e della sua famiglia entro una rete comunitaria. La collocazione sociale degli usurai confessi e dei loro discendenti sembra, infatti, il criterio sul quale la Chiesa basa il condono della restituzione dei male ablata, ridotta in alcuni atti a meno del 5% di quanto dichiarato24. La sopravvenuta povertà degli eredi, l’esigenza di maritare le figlie o le nipoti del prestatore oppure decisioni non meglio specificate dei vicari giustificano la sostanziale riduzione degli impegni assunti dagli usurai con le loro confessioni. Si tratta dunque di un compromesso in cui la condanna di un comportamento economico è valutata nelle sue conseguenze sul sistema dei rapporti sociali. Il risultato dell’intervento dei vicari non è in genere rappresentato dall’esazione di taxationes o di ingenti somme provenienti da usura, ma dal controllo della collocazione delle famiglie dei prestatori nella rete delle relazioni comunitarie. Non si tratta di un esito scontato o di una pura formalità, ma di una prerogativa che i rappresentanti del vescovo si riservano, come dimostrano alcune cause intentate dai vicari contro gli eredi che rifiutano di restituire le usure indicate dal loro congiunto25. La sanzione di tali comportamenti è la scomunica che, in quanto esclusione dalla società dei fedeli, si configura come l’esito opposto rispetto al reinserimento sociale dell’usuraio notorio e della sua famiglia fondato sulla confessione e sull’affidamento delle usure incerte ai vicari vescovili26.
L’uso del concetto di usura (usura simulata?)
- 27 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 478-502, p. 304 sq.
24Una causa relativa a un presunto contratto usurario articolata in oltre 30 carte e protrattasi dal febbraio al giugno 1309 rivela la pervasività del concetto di usura nella definizione dei rapporti economici. Nel caso di specie, il processo verte su una vendita che sarebbe stata compiuta in fraude usurarum e dissimulerebbe un contractus pignoraticius. Gandolfo di Asti aveva ceduto per 100 lire case e terreni successivamente da lui stesso presi in affitto27. In seguito era stato citato dall’acquirente-locatore presso il giudice comunale per una posizione debitoria di 25 lire; il maggior valore dei beni – secondo Gandolfo pari a 300 lire al momento della cessione – e un non meglio specificato obbligo a restituire a carico del compratore inducono lo stesso Gandolfo a contestare all’avversario, presso la corte vescovile, un contratto usurario. In un primo tempo il vicario, sulla base della costituzione di Bonifacio De emunitate ecclesiarum, minaccia la scomunica al giudice comunale qualora proseguisse nel giudizio intrapreso; successivamente una consulenza richiesta dal tribunale ecclesiastico sottolinea come la cognitio della questione non riguardi il vicario, a meno che prima Gandolfo non dimostri che effettivamente il contratto fosse di tipo usurario. L’impostazione della controversia rivela un uso strumentale della categoria di usura, che si presta a sollevare conflitti di competenza tra tribunale civile e religioso e delinea un’interferenza potenzialmente in grado di mutare l’esito del processo civile.
25Significativi sono gli elementi concettuali usati dalle parti: Gandolfo sostiene che gli impegni alla restituzione e il prezzo ridotto rispetto al valore al momento della vendita configurano nel contratto comportamenti usurai; gli accusati dichiarano, invece, che la tesi è infondata cum non sint usurarii nec tales contractus consueverunt exercere. L’usura appare una categoria economica riconoscibile per mezzo di indicatori tecnici di carattere contrattuale – la sproporzione del prezzo e l’obbligo di restituire – e di comportamenti sociali, valutati sul piano della credibilità, in base alla quale chi non è usuraio e non è solito stipulare contratti usurari non può essere accusato di usura. Questa apparente tautologia prova che ci si trova di fronte a fattispecie sfumate, nella cui valutazione hanno molto spazio la visibilità e la considerazione sociale dei diversi soggetti. La labilità dei confini della categoria è dimostrata in modo indiretto dalla sua possibile dissimulazione. Non è rilevante il fatto che Gandolfo, sollevando un conflitto di competenza, tenti di aggirare il procedimento presso il giudice comunale nel quale potrebbe soccombere, ma che esistano condizioni – modico prezzo e obbligo a restituire – la cui combinazione può trasformare una vendita in contratto usurario. L’usura si configura, dunque, come un elemento variabile basato non solo su dati oggettivi bensì, forse in misura prevalente, sulla valutazione di fattori economici e della credibilità dei soggetti coinvolti, da effettuarsi caso per caso.
Notes
1 Il presente contributo è stato presentato in occasione dell’Atelier dottorale in Storia Medievale (coordinato da Jean-Louis Gaulin e Massimo Vallerani) sul tema Storia e archivi : percorsi di ricerca in storia medievale (secoli xii-xv), organizzato da École française de Rome, École doctorale de Lyon, CIHAM-UMR 5648, in collaborazione con la Scuola di dottorato dell’Università di Torino (indirizzo medievistico), il Dottorato in Storia medievale dell’Università di Bologna e l’Archivio di Stato di Bologna (Bologna 14-18 settembre 2009).
2 G. Milani, I comuni italiani, Roma-Bari 2005, p. 185. Cfr. P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991, p. 199.
3 Codex Astensis qui de Malabaila communiter nuncupatur, a cura di Q. Sella e P. Vayra, Roma, 1880-1887 (Atti della Reale Accademia dei Lincei).
4 Il Libro Verde della Chiesa d’Asti, a cura di G. Assandria, Pinerolo, 1904 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXV) ; Le più antiche carte dell’Archivio Capitolare di Asti, a cura di F. Gabotto, Pinerolo, 1904 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXVIII) ; Il Libro Verde della Chiesa d’Asti, a cura di G. Assandria, Pinerolo, 1907 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXVI) ; Le carte dell’Archivio Capitolare di Asti, a cura di F. Gabotto e N. Gabiani, Pinerolo, 1907 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXXVII) ; Le carte dell’Archivio Capitolare di Asti 1238-1272, a cura di L. Vergano, Torino, 1942 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXLI).
5 In questa fase, la produzione storiografica in ambito astigiano resta legata a Lodovico Vergano, che ha compiuto una prima ampia schedatura dei materiali destinati a confluire in successive edizioni di fonti, cfr., per esempio, L. Vergano, Regesto del vol. I delle Carte della Certosa, in Rivista di storia, arte e archeologia per le Province di Alessandria e Asti, 24, 1943, p. 82-84.
6 Le carte dell’Archivio Capitolare di Asti (secc. xii-xiii), a cura di A. M. Cotto Meluccio, G. G. Fissore, P. Gosetti, E. Rossanino, Torino, 1986 (Biblioteca storica subalpina, CLXXXX) ; Le carte dell’Abbazia di San Bartolomeo di Azzano, a cura di A. M. Cotto Meluccio, G. G. Fissore, S. Nebbia, Torino, 1997 (Biblioteca storica subalpina, CCXIV-1,2) ; Cartulari notarili dell’Archivio Capitolare di Asti, a cura di A. M. Cotto Meluccio, G. G. Fissore, L. Franco, Torino, 2002 (Biblioteca storica subalpina, CCXIX) ; I protocolli notarili dell’Archivio capitolare di Asti (seconda metà del secolo xiv), a cura di G. G. Fissore, B. Molina, G. Scarcia, Torino, 2009 (Biblioteca storica subalpina, CCXXI). Non mancano progetti di ulteriori edizioni relative alle oltre seicento carte della Certosa.
7 Carte astigiane del secolo xiv, a cura di P. Dacquino, Asti, 1983 ; Documenti capitolari del secolo xiii (1265-1266 ; 1285-1288 ; 1291 ; 1296-1298), a cura di A. M. Cotto Meluccio, P. Dacquino, Asti, 1987 ; Carte astigiane del secolo xiv seconda serie (1303, 1307-1310 ; 1310-1311), a cura di A. M. Cotto Meluccio, P. Dacquino, L. Franco, Asti, 1992.
8 P. Cammarosano, Italia medievale... cit., p. 18 e 19.
9 Carte astigiane del secolo xiv... cit. ; Documenti capitolari del secolo xiii... cit. ; Carte astigiane del secolo xiv seconda serie... cit. ; Cartulari notarili dell’Archivio Capitolare di Asti... cit.
10 G. G. Fissore, Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie : i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti tra xiii e xiv secolo, in D. Puncuh (a cura di), Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000), Genova, 2003 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s, XLIII/1), p. 365-414 ; cfr. anche A. Olivieri, I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli xiii-xiv). Tipologia e confronto, in A. Bartoli Langeli e A. Rigon (a cura di) I registri vescovili in dell’Italia settentrionale (secoli xii-xv). Atti del Convegno di Studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), Roma, 2003 (Italia Sacra, 72).
11 A questo proposito risulta fondamentale l’inquadramento offerto in Fissore, Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus... cit., p. 366-376.
12 Ibid., p. 367 e 376 ; Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 77, p. 151 ; Documenti capitolari... cit., doc. 197, p. 181 sq. ; Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 269, p. 177 sq.
13 Ibid., p. 367 e 376 ; Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 77, p. 151 ; Documenti capitolari... cit., doc. 197, p. 181 sq. ; Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 269, p. 177 sq.
14 G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circuito virtuoso dell’economia, Bologna, 2004, p. 89-185 ; Id., Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna 2007, p. 44-46 (sulla credibilità sociale), p. 97 sq. (sulla ricuperabilità della fama) ; 105 sq. (sull’usura pubblica) e, in particolare, p. 153 sq. (la professione come rischio).
15 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 16-18, p. 66-69.
16 Cfr., per esempio, Cartulari notarili... cit., doc. 2, p. 109 ; doc. 61. p. 179-180 ; doc. 94, p. 223 ; doc. 103, p. 230. Su Giachino, cfr. M. M. Longhi, La borsa del sacrista. Circolazione di liquidità in cattedrale ad Asti tra Due e Trecento, dattiloscritto presso il Centro studi sui Lombardi, sul Credito e sulla Banca di Asti.
17 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 57, p. 123-125.
18 Ibid., doc. 379-382, p. 263-267.
19 Cfr., per esempio, Ibid., doc. 271, p. 179; doc. 309, p. 210.
20 Ibid., doc. 176, p. 288.
21 Ibid., doc. 439, p. 284 sq.
22 Cfr. R. Bordone, Il tempo e il denaro, in G. Archetti, A. Baronio (a cura di), Tempus mundi umbra aevi. Tempo e cultura tra Medioevo e Età Moderna, (Atti dell’incontro nazionale di studio, Brescia, 29-30 marzo 2007), Brescia, 2008, p. 344-345.
23 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 440, p. 285sq.
24 Cfr. per esempio, Ibid., doc. 278, p. 184-186; doc. 325, p. 227-228.
25 Ibid., doc. 512 e 513, p. 317 sq.; doc. 627 e 628, p. 376.
26 Non a caso in questi procedimenti, oltre all’espressione formulare che indica le pratiche sociali in riferimento alle quali è previsto l’obbligo di evitare gli scomunicati – comedendo, bibendo, barbam tondendo, negocia faciendo, participando –, compaiono elenchi minuziosi delle persone alle quali è vietato ogni contatto con i destinatari della sanzione ecclesiastica; essa, in questo modo, assume il carattere di una netta esclusione sociale che investe le reti parentali, ma anche i rapporti di tipo economico facenti capo agli scomunicati.
27 Carte astigiane del secolo xiv... cit., doc. 478-502, p. 304 sq.
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Référence papier
Ezio Claudio Pia, « I registri del chierico notaio astigiano Giacomo Saracco », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 122-2 | 2010, 319-325.
Référence électronique
Ezio Claudio Pia, « I registri del chierico notaio astigiano Giacomo Saracco », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 122-2 | 2010, mis en ligne le 20 février 2013, consulté le 12 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/609 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.609
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