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La valutazione tra principi giuridici, promozione di libera scienza e l’ANVUR come Autorità garante di libera scienza

Roberto Cavallo Perin
p. 213-220

Testo integrale

1. Valutazione e diritto amministrativo

1La valutazione è atto d’amministrazione pubblica che è stato oggetto di studio ad opera di alcuni settori scientifico disciplinari e da ultimo anche per i giuristi che ritengono rientri tra i propri interessi di studio, anche in seguito a una diretta esperienza istituzionale (Graziosi, 2011; Ramajoli, 2014; Uricchio, 2022).

2La valutazione è attività che ove svolta da una pubblica amministrazione assume rilievo per il diritto amministrativo come oggetto di disciplina di un atto di scienza, di una valutazione endo-procedimentale (art. 17, l. 7 agosto 1990, n. 241), o anche come atto conclusivo del procedimento, cui si è giunti (Ramajoli, 2014) in osservanza di norme speciali ad esso peculiari, o semplicemente a precisazione, o addirittura in deroga, alla disciplina generale.

3Atti o attività di amministrazioni statali, di enti territoriali, oppure di agenzie o di autorità che sono in parte o del tutto sottratte all’indirizzo politico, secondo una disciplina che caratterizza diversamente la valutazione nell’uno o nell’altro compendio strutturale di organi ed enti costitutivi della Repubblica italiana (art. 114, Cost.), o da essi derivati.

4Si ritiene inesattamente – ma comunemente – che la valutazione abbia ad oggetto l’attività d’altri soggetti pubblici o privati, così d’uffici periferici dell’amministrazione statale o regionale, così dei concessionari di beni o d’attività durante la relativa gestione. A ben vedere la valutazione ha normalmente ad oggetto l’organizzazione di uffici o di aziende, in particolare la capacità degli stessi, che ove intesa con riferimento alle amministrazioni pubbliche è potenzialità di organi e enti della Repubblica italiana definita dalle professionalità, dai beni, ecc., di cui l’organizzazione è dotata per realizzare una certa attività (giudizio relazionale). La capacità è principio costituzionale di assegnazione delle funzioni ad organi e enti della Repubblica italiana, più esattamente è l’adeguatezza di una organizzazione a svolgere un insieme di attività che è alla stessa riconosciuto o conferito (cfr. art. 118, co. 1°, Cost.).

5Capacità giuridica (art. 11, cod. civ.) a esercitare un’autonomia che l’ordinamento giuridico riconosce ad organi o enti pubblici (art. 114, co. 2°, Cost.) o privati per l’esercizio appunto di un’attività propria o alla quale si sia stati da altri legittimati (concessionario), che diversamente configura la valutazione ad essa riferita a seconda dei caratteri giuridici di quest’autonomia (società o fondazioni, enti territoriali o strumentali, ecc.) e ancora prima del rilievo istituzionale della fonte di tale riconoscimento. Così è per le Università, le quali hanno ricevuto direttamente dalla Costituzione il riconoscimento del diritto di darsi ordinamenti autonomi (art. 33, Cost.) (Cavallo Perin, 2023).

6È evidente infatti che la valutazione universitaria e i limiti – a sua volta istituzionali di capacità e di autonomia – dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione Universitaria (ANVUR), così come definiti dalle leggi ordinarie che la riguardano, incontra i limiti che – per relationem all’assetto istituzionale di ciascuna Università (Romano, 1988) – che ha posto la Costituzione per tali enti (art. 33, u.c., Cost.), ma ancor prima per l’esercizio di libera scienza che la medesima ha protetto come diritto individuale (art. 33, co. 1, Cost.), sia per chi la scienza l’elabori e l’insegni, sia per chi tale scienza la riceva (Orsi Battaglini, 1990; Cavallo Perin, 2021).

7Un rilievo costituzionale dell’ANVUR e dei suoi poteri è dunque possibile indirettamente e unicamente ad adiuvandum dell’autonomia universitaria (art. 33, u. c., Cost.), come strumento della Repubblica di promozione della libera scienza (artt. 9, 33, co. 1, Cost.), come adeguatezza delle università ad assolvere ai relativi compiti di libera scienza e ai conseguenti possibili corsi di studio (art. 33, co. 2° e 3°, Cost.), indicando con giudizio relazionale quale capacità minima sia richiesta per determinati compiti liberamente assunti, al di sotto del quale cessa la legittimazione ad assolverli.

8Come è stato da tempo chiarito l’autonomia giuridica è qualificazione relazionale verso altri, anzitutto verso l’ordinamento generale o originario assunto come punto di vista di ogni altro, che per tutti definisce i limiti di ciascuna autonomia, che per le università sono oggetto di riserva di legge dello Stato (art. 33, co. 6°; art. 117, lett. g e n, Cost.), a protezione e promozione di una libera scienza per chi l’impartisce e per chi la riceve (artt. 9 e 33, co. 1°, Cost.).

9Considerazione di requisiti in ragione della capacità o adeguatezza delle Università affinché determinate attività – in quantità e qualità – possano essere dalle stesse svolte; sicché la valutazione dell’attività svolta si afferma come confronto della capacità di ciascuna università nell’erogazione di uno stesso tipo di servizi alla persona: in particolare per i corsi di studio che all’esito dànno un titolo di studio, che è certificazione erga omnes delle conoscenze o competenze minime acquisite dall’individuo in un certo grado d’istruzione (art. 33, co. 2°, Cost.).

10Non sorgono perciò questioni sulla rilevanza costituzionale della valutazione che abbia a riferimento i sopra indicati requisiti minimi per qualificarsi come università (art. 33, co. 1° e 6°, Cost.) o a quelli relazionali per il rilascio dei titoli di studio (art. 33, co. 2°, Cost.), trattandosi in entrambi di qualità minime indicate in Costituzione, al cessare delle quali viene meno la legittimazione ad assumere o mantenere la qualità di Università, oppure a erogare un certo numero e qualità di corsi di studio destinati alla crescita individuale o collettiva di determinati gradi d’istruzione o cultura critica (artt. 34 e 33, co. 2°, Cost.).

2. Valutazione e disciplina sui procedimenti

11Diversa è la questione ove la valutazione riguardi gli individui nell’esercizio di libera scienza e del suo libero insegnamento, poiché ciò determina l’immediata rilevanza della tutela costituzionale (art. 33, co. I, Cost.).

12Particolare attenzione richiede l’opera di valutazione ove – grazie alla sua versatilità – la stessa si configuri come atto endoprocedimentale o presupposto di altri procedimenti, come nel caso del finanziamento di progetti di ricerca o per la definizione di requisiti minimi – anche in termini di risultati di ricerca – di partecipazione a procedure concorsuali, poiché in tali casi è più evidente la relazione con una decisione che riguardi le strutture universitarie oppure sugli individui, con evidente rilevanza dei principi che disciplinano l’emanazione di atti amministrativi.

13Il principio del giusto procedimento (Corte cost. 13/1962; Sala, 1985) si afferma sia come osservanza della disciplina generale sui procedimenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241), sia come definizione d’imparzialità̀ del valutatore (art. 97, co. II, Cost.). Dev’essere noto chi giudica e in quali circostanze ha emesso il giudizio, può essere ricusato da chi è soggetto alla valutazione perché ritenuto in conflitto d’interessi, il suo giudizio deve restare pubblico, cioè accessibile nel tempo, poiché è in gioco non solo la credibilità scientifica del valutato ma ancor prima quella del valutatore che ha emesso il giudizio, avanti all’intera comunità̀ di riferimento, alla quale egli rende conto con la motivazione.

14I giudizi che intendono incidere sugli andamenti debbono definire i parametri con riferimento a comportamenti futuri, non solo perché è logicamente difficile incidere su comportamenti pregressi, ma in osservanza del principio di irretroattività̀ degli atti amministrativi (arg. ex art. 11, preleggi al cod. civ).

15Alcune libertà valgono identità della Repubblica perciò proteggerle è senz’altro interesse generale: così espressamente per il diritto alla salute (art. 32 Cost.), così inevitabilmente per la libertà di scienza (art. 33, Cost.), che la Repubblica s’impegna a promuovere (art. 9, Cost.).

3. Libertà di scienza e valutazione

16La libertà di scienza è tutela di un thesaurus di idee di riserva che sono indispensabili per il tempo in cui entrano in crisi le idee dominanti (Cavallo Perin, 2021, 594), perciò è indispensabile che le idee di scienza siano originali al tempo in cui sono state enunciate, nel senso d’innovative almeno in parte, con esclusione di ogni elaborato che non sappia dare un contributo, seppure ricognitivo, che sino a quel momento possa dirsi inesistente. Da ciò alcuni corollari.

17Anzitutto vi è necessità di strumenti di valutazione che sappiano dare rilevazione delle diverse libertà di scienza, sia individuali (docenti o discenti), sia collettive (comunità scientifiche), o ancora istituzionali (università), additando comportamenti scorretti, dissuadendo dal conformismo, dalle citazioni compiacenti o collusive, da ogni altro comportamento che si riveli contrario alla dignità scientifica di chi eserciti una libera scienza.

18Di interesse è perciò favorire l’emersione di un ruolo ANVUR a protezione, forse anche promozione, di una libertà che per la scienza è tale solo ove s’affermi il pluralismo dell’innovazione scientifica, disincentivando al tempo stesso i comportamenti conformistici, che è sempre più agevole rivelare con l’aiuto degli strumenti d’intelligenza artificiale, assoggettando a un pubblico dibattito i fatti che di tali comportamenti negativi ne siano anche solo il sintomo, invitando le stesse riviste a rivelarli e concordemente a selezionarli – solo ove ciò sia strettamente necessario – come criteri d’ammissione dei contribuiti.

19Anche la semplice stigmatizzazione in sede di criteri generali di valutazione ANVUR dei comportamenti negativi può infatti porre fuori gioco – beninteso per il futuro – usi e costumi che, come in ogni comunità o gruppo, possano essere non liberi da ogni altro potere pubblico o privato, minando in radice la credibilità scientifica dei ricercatori.

20Sono elementi essenziali di un’imparziale valutazione sia la predeterminazione dei parametri con cui la stessa si vuole condotta, sia la proporzione delle prescrizioni rispetto a obiettivi di promozione della ricerca scientifica (art. 9, Cost.), con esclusione – si è detto – dei quei fatti che siano emersi come sintomatici di comportamenti dubbi o inaccettabili, che si segnalano per il tempo a venire come oggetto di particolare osservazione, i cui dati sono offerti erga omnes alla critica scientifica e salvo in ogni caso l’opinione contraria dell’interessato o dell’istituzione di appartenenza.

21Una qualità scientifica non può essere affermata se non secondo i caratteri che sono propri delle differenti comunità scientifiche di riferimento, contrastando i comportamenti che non si possono tollerare in quella comunità, tantomeno favorire o addirittura provocare come soluzioni opportunistiche.

22Si può trattare di comportamenti ritenuti negativi per una determinata comunità o gruppo lasciando in ogni caso aperta la prova contraria, la diversa spiegazione, di chi in tali comportamenti ritenuti da altri negativi e vi intenda insistere, affermando una diversa ragione di accredito di metodologie o comportamenti: di chi opponga questioni di principio; di chi del discredito ne paventi gli effetti devianti o negativi di sistema o nel medio periodo. Da ciò possibili nuove cautele o attenzioni, ma in un contesto procedimentale e di attività che sia capace di dare effettività alla tutela della libertà di scienza a chi l’impartisce e a chi la riceve (Cavallo Perin, 2021, 605).

23L’intelligenza artificiale può essere anche in questo ambito uno strumento d’interesse, che certo necessita di un periodo di sperimentazione in ciascuna comunità scientifica, evidenziando – grazie all’ingente massa di dati disponibili digitalmente – pregi e difetti che si sono sviluppati in questi ultimi anni per ciascuna comunità scientifica, evitando il grave errore di esportare dall’una all’altra metodi e risultati di valutazione tutt’affatto peculiari.

24La novità degli ultimi anni è avere a disposizione la più rilevante raccolta massiva di dati digitali sul genere umano, o su parti rilevanti di esso come la ricerca scientifica, che sono stati raccolti ed organizzati per le più diverse fruizioni, consentendo la conoscenza di ciò che riguarda le persone in sé, le loro relazioni nel tempo e nello spazio, nel conscio come in ciò di cui non siamo in tutto o in parte consapevoli, siano essi veri e propri pregiudizi, abitudini, o in genere comportamenti inconsapevoli a causa di automatismi mentali o meccanismi di difesa (Mayer-Schonberger, Cikier, 2013, 99; Zeno Zencovich, 2018).

25La rilevanza giuridica della conoscenza è già stata nel frattempo messa in evidenza da più̀ punti di vista: anzitutto fruendo dell’informatica, dei servizi di interconnessione, dell’intelligenza artificiale, adattando ad ogni avvicinamento a tali fenomeni i principi e la cultura giuridica posta a fondamento delle libertà̀ che si sono affermate sin dal XIX secolo, poi considerando anche quella protezione dei diritti sociali che si è venuta elaborando sin dalla prima metà del XX secolo.

26Si tratta di un fenomeno dirompente sia per quantità, sia per i caratteri che lo contraddistinguono, che il diritto e la cultura giuridica si trovano a dover fronteggiare in misura crescente e in breve, cioè ogniqualvolta la legislazione irrompe in ambito nazionale o sovranazionale lasciando tempi poco “ragionevoli” alla necessaria riflessione giuridica, che è chiamata generosamente a intelligere su molteplici norme di settore, componendole pazientemente con quelle considerate di carattere più generale.

27Tali interpretazioni appaiono anche in questo ambito di grande interesse (Irti, 2007; Vettori, 2017; Alpa, Resta, 2019) poiché consentono di trattare della “conoscenza” dal punto di vista giuridico generale: sia come diritto soggettivo alla conoscenza (Marongiu, 2016; Carullo, 2019; Galetta, 2019); sia come diritto oggettivo che diversamente conforma le organizzazioni pubbliche e private, obbligandole dall’esterno a consentire la conoscenza dei dati di cui hanno la disponibilità̀, o addirittura ponendola come causa o ragione giuridica coessenziale della loro istituzione (Cavallo Perin, 2021).

28Il principio di uguaglianza e di imparzialità dell’amministrare pubblico sanzionano – seppure diversamente – gli atti amministrativi che siano emanati in violazione di essi. Il primo (art. 3, co. 2, Cost.) definisce l’invalidità di una scelta d’amministrazione che tratti allo stesso modo comunità scientifiche e relativi comportamenti che sono essenzialmente differenti. Il secondo impone che le valutazioni aventi ad oggetto l’esercizio di libera scienza siano imparziali (art. 97, co. 2°, Cost.), nel senso che – non solo non debbono essere soggette ad alcun indirizzo politico – ma più specificamente nel senso che ogni valutazione sia sopposta al pubblico dibattito e al conseguente vaglio critico di libera scienza, sia come esito delle ricerche che vanno promosse in argomento riservando ad esse finanziamenti, sia come reazione pubblica delle comunità scientifiche la cui attività è stata oggetto di valutazione.

29Una valutazione – come si diceva un tempo – che è estrinseca all’esercizio dell’autonomia (Codacci Pisanelli, 1892; Benvenuti, 1950), collettiva o istituzionale, delle organizzazioni di libera scienza, a fortiori ove la stessa sia rafforzata dalla tutela di quell’essenziale libertà di scienza che del pari la Costituzione ha voluto tutelare sia in capo a chi la scienza l’impartisce sia a chi la scienza la riceve.

30Dal principio d’imparzialità deriva la necessità istituzionale di una revisione delle valutazioni ANVUR, in cui si sia dato conto esplicitamente del dibattito che le stesse hanno suscitato, che va perciò reso disponibile in itinere, alimentato e favorito come apporto critico di libera scienza.

31Una valutazione imparziale che è al servizio della libera scienza, ricordando in ogni periodo i mezzi e gli obiettivi di promozione che la stessa può ricevere, al pari dei pericoli che la possano corrompere o deviare dalla propria missione di libera scienza, sostenendola e aiutandola nella sua più intima essenza di scienziati che debbono svolgere un’attività che ha da essere libera da ogni potere pubblico o privato.

32Ben inteso non ogni attività di ricerca è esercizio di libera scienza, ben potendo la ricerca – “non scienza” – assolvere ad altri compiti ritenuti complementari, come nel caso in cui l’attività di consulenza sia a priori dichiarata come attività posta al servizio di interessi particolari (terza missione), che l’Università pubblica possa svolgere senza detrimento per l’attività di libera scienza.

33Un’attività complementare a quella di scienza – che ha da essere libera al pari del suo libero insegnamento – che è al servizio della collettività ma che esplicitamente si configura come un’attività di parte a contrasto o contemperamento di quella d’altri, purché per quantità e qualità il complemento d’attività non metta in forse il carattere libero della principale, che ha da essere e restare una libera scienza.

34Nei casi più gravi può trattarsi di dimostrare che l’attività è svolta dall’Università senza che la stessa possa essere catturata, altrimenti asservita, o condizionata in modo significativo, dalla committenza, provando che – anche nel medio periodo – persiste ciò nonostante l’indipendenza nello svolgimento della propria attività.

35Nei casi più semplici può trattarsi di evidenziare che l’attività di terza missione è svolta a favore di chi e coloro (individui, o categorie prive robuste relazioni sociali) che non sappiano altrimenti riferirsi o farsi aiutare, per proteggersi da coloro che invece sono strutturalmente organizzati (imprese, società di consulenza, ecc.).

4. Conclusioni

36L’ANVUR può provocare interessanti interlocuzioni con le Università, traendo dall’esperienza pregressa (intelligenza artificiale) dati di analisi su attività che – rebus sic stantibus – non hanno sollevato questioni, distinguendole da quelle per sintomi ricorrenti richiedano un monitoraggio e un approfondimento d’accompagnamento, rispetto a quelle che invece hanno già dato cattiva prova, che perciò si chiede all’Università di sottoporre a limitazioni e cautele.

37Spetta alle Università, alle comunità scientifiche, ai singoli scienziati e a coloro che la scienza la ricevono (studenti, o altri destinatari), poiché entrambi titolari del diritto ad impartire e ricevere una libera scienza, contraddire e confutare le prospettazioni avanzate da ANVUR come ipotesi o dubbi sul talune pratiche d’esercizio di libera scienza, ogni qualvolta ciò possa violare interessi morali (dignità, reputation) o patrimoniali (finanziamenti) di ciascuno di essi, fondando un diritto alla partecipazione all’esercizio dei poteri di ANVUR (art. 9 e 10, l. 241 del 1990) che è di individui o di d’organizzazioni di chi la scienza l’impartisca o la riceva.

38Una partecipazione che non si esaurisce nella fase che precede l’esercizio dei poteri ANVUR, ma lo seguono fomentando dibattiti e relazioni scientifiche di metodo o di merito, imponendo ad ANVUR di procedere a una rivalutazione di giudizi che sono e restano per natura giuridica degli stessi inevitabilmente rebus sic stantibus.

39Un procedimento amministrativo che con riguardo ai poteri di valutazione di ANVUR abbisogna della più ampia partecipazione, sia perché fortemente condizionato dal principio di effettività (non dissenso delle comunità scientifiche cui si riferisce) sia perché per i poteri ad esso conferiti non può che ricavare legittimazione e limite nel diritto costituzionale – individuale e collettivo – di libera scienza e perciò ha da essere esercitato come Autorità garante di coloro che una libera scienza l’impartiscono o la ricevono.

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Bibliografia

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Notizia bibliografica

Roberto Cavallo Perin, «La valutazione tra principi giuridici, promozione di libera scienza e l’ANVUR come Autorità garante di libera scienza»Quaderni di Sociologia, 95 - LXVIII | 2024, 213-220.

Notizia bibliografica digitale

Roberto Cavallo Perin, «La valutazione tra principi giuridici, promozione di libera scienza e l’ANVUR come Autorità garante di libera scienza»Quaderni di Sociologia [Online], 95 - LXVIII | 2024, online dal 01 mars 2025, consultato il 21 mai 2025. URL: http://journals.openedition.org/qds/7135; DOI: https://doi.org/10.4000/13k0n

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Autore

Roberto Cavallo Perin

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino

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