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Il populismo va alla guerra (civile). Populism goes to (civil) war

Populismo, presidenzialismo e la debolezza del sistema costituzionale statunitense

Populism, presidentialism and the weaknesses of the United States constitutional system
Elisabetta Grande
p. 101-111

Abstract

Does the subversive populism that Donald Trump promoted during his presidency find fertile ground in the loopholes and fragilities hidden in the wrinkles of the normative tissue of the US Constitution? In the attempt to answer this question, the article explores the many ways through which the former President of the United States stressed the contradictions of the American constitutional system to the point of almost subverting it. From the Electoral College mechanism to the «counter majoritarian problem», from the peculiarity of conceding defeat to the checks and balances equilibrium and its feebleness, the article analyses how Donald Trump took advantage of the flaws and weaknesses of the legal structure. Good laws are better than good governors are. This is why it is important in the Author’s perspective to address the dark sides of the United States legal system in view of a necessary reform.

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Testo integrale

1. Donald Trump, un presidente eversore?

  • 1 Su populismo, cicli costituzionali e sovversione-evoluzione dello status quo, si veda: Ackerman, 2 (...)

1Sovranismo, machismo, anti-globalismo, razzismo, xenofobia, omofobia, sessismo, nazionalismo, sono alcune fra le coloriture politico-culturali che l’immaginario collettivo associa al popolo di Trump. La caratteristica più pertinente di tutte, tuttavia, quella che permette di ricomprendere anche chi, pur essendo o essendo stato dalla parte dell’ex-presidente, non necessariamente è simpatetico con le su esposte inclinazioni di pensiero, a parere di chi scrive è un’altra. È l’anelito sovversivo —o eversivo che dir si voglia— dell’intero sistema istituzionale, tanto nazionale quanto internazionale —che fin dall’inizio, e per tutta la durata del suo mandato, ha sorretto e caratterizzato la politica trumpiana— ad avere consentito al presidente uscente di raccogliere intorno a sé quel consenso trasversale, che nel novembre 2020 si è tradotto in un risultato elettorale per lui davvero straordinario1.

  • 2 Per un approfondimento sul punto e per tutti i dati mi permetto di rinviare a Grande, 2021.
  • 3 Basti fare riferimento alle recenti analisi della Federal Reserve e della Rand Corporation, la pri (...)

2In base alle analisi del voto effettuate successivamente al 3 novembre 2020, fra le più di 74 milioni di preferenze di cui ha goduto Donald Trump —un vero e proprio record, anche se superato per 7 milioni di voti dal presidente eletto ed oggi in carica Joe Biden— si annoverano, infatti, in aumento a suo favore, i consensi di categorie socio-etnico-economiche che tradizionalmente sono espressione di un pensiero liberale e progressista, antitetico rispetto all’ideologia convenzionalmente associata ai sostenitori trumpiani di cui sopra: i neri, gli ispanici, i poverissimi, la working class della Rust Belt2. Lo spostamento differenziale all’interno di queste coorti verso Trump, nel 2016 e poi ancora nell’ultima tornata elettorale, sembra confermare come sia il forte desiderio di sovversione dell’ordine costituito ad unire massimamente tutti i sostenitori di quest’ultimo. Si tratta di un anelito causato con ogni probabilità anche dal sentimento di rabbia e impotenza rispetto a un assetto politico giuridico ed economico che da quarant’anni a questa parte penalizza in maniera pesantissima il 50 % della popolazione statunitense più povera a vantaggio dell’1 % più ricco3 e che Barack Obama —sul quale pure molte speranze erano state riposte— si era dimostrato incapace di modificare. È un sentimento che Donald Trump pare aver saputo intercettare con successo, proponendosi come il picconatore/rottamatore istituzionale, ossia il bad boy, colui che ha in spregio ogni principio e regola di un sistema visto da molti come ormai irriformabile epperciò da distruggere, costi quel che costi, in forza di una pericolosissima filosofia del tanto peggio tanto meglio. Una rabbia anche sociale, quella del popolo di Trump, che il 6 gennaio 2021 si è drammaticamente riversata su Capitol Hill, dando vita allo spettacolare assalto al Congresso sotto gli occhi attoniti del mondo intero.

  • 4 Grande, 2017.

3Se questa ricostruzione dei fatti è, almeno in parte, corretta, due sono le domande che ne discendono. La prima è: quanta responsabilità nell’ascesa e nel successo di un presidente come Trump, il rottamatore, è da ascrivere alla politica del partito democratico degli ultimi quarant’anni, così poco attenta —al pari del partito repubblicano— alla tutela della più deboli, che ormai costituiscono quasi una maggioranza negli Stati Uniti? La seconda questione, che a differenza della prima —cui già altrove si è cercato di dare risposta—4 occuperà qui la nostra attenzione nel prosieguo, è la seguente: quanto il sistema giuridico statunitense si presta ad essere sovvertito da un presidente populista? Detto in altre parole: quanto il populismo eversivo di cui Trump sembra essersi fatto promotore e interprete trova fertile terreno nelle contraddizioni, nascoste nelle pieghe dell’impianto costituzionale statunitense, che l’ex presidente è stato, come nessun altro, capace di far esplodere, mettendo in serio pericolo il funzionamento della democrazia costituzionale più antica del mondo?

2. Ambizioni eversive trumpiane e debolezze dell’impianto costituzionale statunitense

  • 5 Corcoran, 1994: 114; Gellman, 2020.
  • 6 Doulgas, 2020: 20.
  • 7 Per avere un metro di paragone, nel 2000 —malgrado lo strappo costituzionale operato da una Corte (...)

4Difficile non vedere che se Donald Trump ha potuto far traballare la struttura democratica statunitense, ciò è dipeso almeno in parte dalle fragilità interne della stessa, che egli ha saputo sfruttare a suo vantaggio fino alla fine. Fino —cioè— a quel fatidico 6 gennaio 2021 in cui, dopo l’esplosione del sentimento populista, l’ex presidente ha deposto le armi, offrendo finalmente il giorno successivo la cruciale «concession», che nel sistema statunitense, come dice Paul E. Corcoran: «non è un mero riscontro dei risultati elettorali, né una semplice ammissione della sconfitta. È un’approvazione con effetti costitutivi dell’autorità del nuovo Presidente»5. In quel momento si è consumato l’ultimo atto dello spregiudicato sfruttamento delle debolezze del tessuto costituzionale che Trump ha portato avanti per tutta la sua presidenza. Rimessa al senso civico e istituzionale di chi la deve proferire, nel sistema statunitense la concession rappresenta, infatti, l’unica seria via per un tranquillo e ordinato passaggio di consegne da un presidente a un altro. «La nostra Costituzione non assicura una pacifica transizione al potere, piuttosto la presuppone», scrive Lawrence Douglas nel suo recente libro «Will He Go?»6. Ed è proprio approfittando dello spazio di movimento offertogli dal diritto che Donald Trump ha cercato la forzatura dell’ordine costituito, tirando la corda del rifiuto della concession fino al 6 gennaio, nell’ottica istituzionalmente irresponsabile di mantenere alta la tensione nel suo popolo per portarlo all’assalto del Congresso7.

5L’attitudine a mettere a nudo e a profittare delle fragilità dell’impianto costituzionale che sorregge la democrazia statunitense —evidente nel caso del prolungato rifiuto della concession a favore di Joe Biden— è d’altronde stata —si diceva— proprio una caratteristica della presidenza Trump, il quale —come forse nessun altro— ha saputo mostrare quanto, parafrasando Aristotele, le buone leggi siano da preferire ai buoni governanti.

6Certo il coup de théatre dell’assalto a Capitol Hill chiude con una violenza illegittima il periodo del suo mandato. Se, tuttavia, nel 2016 egli ha potuto diventare Presidente degli Stati Uniti d’America nonostante il voto popolare fosse a suo sfavore; assicurarsi poco dopo il sostegno della Corte Suprema alle sue politiche migratorie discriminatorie; mettere successivamente pesantemente a rischio a suo vantaggio il funzionamento dei checks and balances fra poteri dello Stato; e se —soprattutto— ha potuto giocare la sua ultima partita elettorale mantenendo nell’incertezza del risultato il suo popolo per più di due mesi alimentandone il desiderio di rivolta —fino allo showdown finale del 6 gennaio— è anche perché ha saputo approfittare degli assists che i risvolti opachi del diritto statunitense gli hanno offerto.

3. Il collegio elettorale

7È stato innanzitutto il meccanismo del collegio elettorale, previsto dalla Costituzione per la nomina del presidente degli Stati Uniti, ad avergli permesso, non solo di ottenere nel 2016 il mandato presidenziale con il voto della minoranza degli americani, ma anche ad avergli dato la possibilità —nell’ultima tornata elettorale— di reclamare una vittoria di stretta misura, nonostante i 7 milioni di voti popolari in più ottenuti da Joe Biden. In base a quel meccanismo, infatti, lo spostamento di meno di 100.000 voti a suo favore in pochi battleground States gli avrebbe consentito di sconfiggere l’avversario ed è in forza di ciò che egli ha alimentato le fake news della più grande frode elettorale a suo danno con tutto ciò che ne è conseguito.

8Per capire come e perché quel meccanismo è nato occorre risalire al lontano 1787, quando i padri costituenti decisero di fondare una Unione che non fosse solo di popoli, ma anche di Stati. A tal fine diedero vita a una camera bassa —la House of Representatives— in cui, a sugello del primo tipo di Unione, ciascuno Stato avrebbe avuto un numero di seggi proporzionale al numero dei suoi abitanti (anche se ai fini di quel conto si prescrisse che i neri schiavi —che ovviamente non votavano— valessero soltanto tre quinti di un bianco). Il Senato, viceversa, quale camera espressione del secondo tipo di Unione —quella fra Stati cioè— si stabilì fosse composto da due senatori per ogni Stato, indipendentemente dalla numerosità della corrispondente popolazione: ciò avrebbe consentito a ciascuno di avere la stessa importanza e ai più piccoli, e meno numerosi, di mantenere così peso politico.

9Quando poi i padri fondatori dovettero immaginare in quale modo il secondo potere, quello esecutivo, e quindi il Commander in Chief —ossia il Presidente— sarebbe stato eletto, scelsero di renderlo contemporaneamente espressione dei due tipi di Unione e prescrissero l’istituzione di un collegio elettorale in cui ciascuno Stato fosse rappresentato attraverso un numero di grandi elettori uguale al numero dei seggi che gli sarebbero spettati nel Congresso tutto.

10Certamente nel 1787, quando fu scritta la Costituzione statunitense, nessuno poteva immaginare quanto imponente sarebbe stata l’espansione dell’Unione (allora limitata a 13 Stati), né quanto notevole sarebbe stata nel futuro la diversità fra Stato e Stato, in termini tanto di caratteristiche degli abitanti, quanto soprattutto di popolosità. Il numero da allora quasi quadruplicato degli Stati dell’Unione e il notevolissimo aumento delle diversità della popolazione all’interno degli stessi —bianca, nera, ispanica, asiatica, vecchia o giovane, più istruita o meno— ma soprattutto più o meno numerosa, creano oggi problemi di rappresentanza democratica inesistenti nel 1787.

  • 8 Cfr. Orts, 2019.
  • 9 Bump, 2020.

11La differenza demografica in termini numerici fra il Wyoming e la California —il primo con una popolazione di 586.107 abitanti e l’altra di 39.144.818— fa ad esempio sì che, nell’elezione al Senato, il voto di un cittadino del Wyoming conti circa 67 volte di più di quello di un cittadino della California8. D’altronde la differenza in termini di istruzione, età od origine etnica delle popolazioni dei diversi Stati dell’Unione favorisce generalmente il partito più conservatore, giacchè gli Stati più piccoli e meno popolosi, in cui il peso del voto elettorale è più forte, sono anche quelli i cui cittadini sono più vecchi, più bianchi e in maggior misura senza laurea rispetto alla media nazionale: caratteristiche, tutte queste, associate ad una predisposizione a votare il partito repubblicano. Quale esempio della sproporzione «razziale» si pensi che in California —stabilmente a maggioranza democratica a partire dagli anni ’90 del secolo scorso— solo il 38 per cento della popolazione è bianca, mentre nel Wyoming —stabilmente a maggioranza repubblicana dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso— lo è addirittura l’86 per cento. È per questo che, come ha osservato un giornalista del Washington Post, Philip Bump, riferendosi alla situazione precedente all’ultima tornata elettorale: «Il Senato statunitense è dal 2014 controllato dai Repubblicani, che cumulativamente rappresentano meno di metà del paese: si tratta dello iato fra rappresentati e rappresentanti più duraturo dell’ultimo secolo»9.

12Per via dell’operare del meccanismo del collegio elettorale disegnato dai padri fondatori, la differenza nel peso del voto dei cittadini dei diversi Stati —e quindi la discrasia fra volontà popolare e rappresentanza— si ripercuote poi sull’elezione del Presidente della Repubblica. In questo caso il divario fra il valore del voto espresso dai cittadini dei diversi Stati è ovviamente meno drammatico, ma pur sempre importante. Per riprendere l’esempio precedente, il Wyoming esprime infatti un grande elettore ogni 193.000 abitanti, mentre la California ne esprime uno ogni 718.000. Ciò significa che il voto del cittadino del Wyoming pesa nell’elezione del Presidente oltre tre volte quello del cittadino della California e, seppur con sfumature meno sconcertanti, il tendenziale vantaggio di cui —come si è visto— godono i conservatori nell’elezione dei senatori si riverbera anche nell’elezione presidenziale. È sufficiente, insomma, che parecchi Stati più piccoli e meno popolati votino nella stessa direzione (che sovente è quella più conservatrice), perché si produca uno iato fra i voti popolari e chi risulta vincitore. Nel caso dell’elezione presidenziale, inoltre, nell’alterare la corrispondenza fra volontà popolare e risultato finale, gioca pure un sistema maggioritario secco che, su base statale e non di distretti all’interno degli Stati (salvo che in Nebraska e Maine), attribuisce l’intero pacchetto dei seggi spettanti allo Stato nel collegio elettorale a chi vince anche di un solo voto la competizione state-wide. Un margine di scarto bassissimo a favore di un candidato negli Stati in cui la competizione fra i due partiti è più forte può così determinare la sua vittoria, anche se in altri Stati egli ha subito una sonora sconfitta con altissimi margini di scarto da chi in quello Stato ha vinto. È per questo che nel 2016 il sostanzioso margine di vittoria negli Stati di New York e della California non era servito alla Clinton per assicurarle un numero di grandi elettori sufficienti per una sua riuscita finale, al contrario di quanto accaduto a Trump che con la sua vittoria di strettissima misura in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin (tutti Stati in cui l’elettorato è tendenzialmente più vecchio, più bianco e meno istruito della media nazionale) aveva superato i 270 seggi nel collegio.

13Per il gioco combinato dei pesi diversi assegnati ai voti dei cittadini dei vari Stati e del maggioritario secco state-wide (il winner takes all system), nel 2016 Trump è così divenuto presidente degli Stati Uniti pur avendo ottenuto più di tre milioni di voti popolari in meno rispetto a Hillary Clinton10. Per quello stesso gioco nelle ultime elezioni Joe Biden, pur avendo ottenuto più di sette milioni di voti in più rispetto a Trump, avrebbe perso sol che quest’ultimo si fosse per esempio aggiudicato i 76.514 voti che gli erano mancati in Arizona, Georgia, Nevada e Wisconsin11 e che proprio per questo sono stati da parte del non eletto spregiudicatamente oggetto —insieme ai voti di altri stati in bilico— di pesanti contestazioni su più fronti.

4. Esecutivo e giudiziario: poteri separati o allineati?

  • 12 Bickel, 1962.
  • 13 Maggiori approfondimenti in Grande, 2018; sulla capacità di reattività istituzionale della Corte, (...)
  • 14 Si pensi che se i tre giudici di Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanough e Amy Coney Barrett, sono pa (...)

14A ben vedere anche le regole costituzionali relative al terzo potere, ossia le norme che presiedono alla nomina dei giudici federali, in particolare quelli della Corte Suprema (la SCOTUS), hanno aiutato Trump nel suo disegno di destabilizzazione democratica. La nomina (a vita) da parte del Presidente, con l’approvazione del Senato, dei massimi custodi della Carta fondamentale crea, infatti, il pericolo (che nel 1962 Alexander Bickel aveva identificato come «counter majoritarian problem»)12 di una loro interpretazione delle norme in sintonia con chi li sceglie politicamente13. Quel timore diviene poi tanto più concreto quando i Supreme Court Justices siano espressione di un netto bipolarismo partitico, come è stato il caso durante la presidenza Trump. I ben tre giudici da lui prescelti sono, infatti, entrati in carica con i soli voti del GOP (o quasi) grazie all’applicazione della c.d. nuclear option da parte della maggioranza repubblicana in Senato, ossia all’eliminazione —nel 2017— della regola del filibustering, che impone la necessità di almeno 60 voti senatoriali perché la nomina presidenziale sia accettata. Nel perdere così in grande misura la loro legittimazione come tecnici, per assumere una veste più marcatamente politica14, quei giudici, a causa del deficit democratico tanto del Senato che del presidente che li hanno nominati —espressioni (come si è osservato più sopra) non della maggioranza, bensì della minoranza dei cittadini americani—, rischiano inoltre di interpretare la Carta fondamentale che disegna la mappa delle libertà di tutti i cittadini statunitensi secondo una visione minoritaria. Nel periodo trumpiano si è messo dunque a segno un doppio vulnus al sistema democratico statunitense, che l’ex presidente ha contemporaneamente incentivato e saputo sfruttare a suo vantaggio.

15Lo ha incentivato quando ha spinto, insieme a Mitch McConnel, per la nuclear option e lo ha sfruttato quando, avendo in tal modo ottenuto l’approvazione di Neil Gorsuch a giudice della SCOTUS, ha finalmente conseguito il lasciapassare per il suo executive order, contenente il famigerato travel ban contro il mondo musulmano, che le corti inferiori avevano invece bocciato.

  • 15 Per un approfondimento mi permetto di rinviare a Grande, 2019.

16Trump ha poi massimamente sfruttato il descritto vulnus dopo la nomina di Brett Kavanough alla Corte Suprema, avvalendosi di un giudiziario supremo a quel punto talmente allineato a un esecutivo eccedente da avergli consentito pericolosissimi straripamenti incostituzionali. La vicenda della costruzione del muro al confine col Messico, fortemente voluta dall’esecutivo contro il parere del legislativo che vi si era opposto con lo shutdown più lungo della storia gli Stati Uniti, è emblematica. Con un colpo di mano, che in qualunque altra circostanza sarebbe stato considerato costituzionalmente illegittimo, all’inizio del 2019 Trump stanzia infatti per la costruzione di quel muro somme che il Congresso gli aveva negato, ottenendo —dopo una serie di sconfitte ai gradi inferiori della giustizia— parere favorevole dalla «sua» Corte, che sostanzialmente gli permette di appropriarsi della prerogativa della «borsa», in base alla Costituzione appartenente invece al legislativo. «Solamente una legge del Parlamento può consentire l’uso del denaro da parte del tesoro» recita la clausola 7 (detta anche Appropriations Clause), del paragrafo 9 del primo articolo della Costituzione. La Appropriations Clause sta al cuore della democrazia statunitense, poiché garantisce che i fondi pubblici americani siano spesi in base alle valutazioni, a volte difficili da effettuare, del Congresso, ossia degli elettori che esso rappresenta, e mai dei desideri dei singoli governanti. Sovvertendo pericolosamente quel principio —e con esso il gioco dei checks and balances, ossia dei poteri e dei contropoteri su cui si basa l’equilibrio democratico nordamericano— la decisione sul muro della «Corte Trump», per quanto interlocutoria, ha dunque mostrato con chiarezza quanto può risultare fragile il sistema democratico statunitense qualora cada nelle mani di chi, come l’ex presidente, abbia tutta l’intenzione di rovesciarlo15.

5. Fragilità del sistema normativo statunitense e ultime battute della tornata elettorale 2020

17Sono, tuttavia, forse le ultime battute della tornata elettorale per la presidenza degli Stati Uniti, conclusasi con l’assalto al Campidoglio, a rivelare come il sistema giuridico statunitense offra —nascoste nelle pieghe interne del suo DNA costituzionale— a chi le voglia cogliere, serie e ulteriori possibilità di scivolamenti autoritari ed eversivi.

18Se, infatti, Donald Trump ha potuto tenere in bilico per tanto tempo la definitività del risultato elettorale non è solo perché è richiesta la sua concession —che come si è detto a lungo non è arrivata—; o perché, malgrado la vittoria schiacciante di Joe Biden in termini di voto popolare, il meccanismo del collegio elettorale gli avrebbe consentito di vincere sol che fosse riuscito a ribaltare una manciata di voti, che quindi andavano contestati fino allo spasimo. È anche perché l’ex presidente, sconfitto nelle urne, ha cercato di mettere a frutto a proprio vantaggio l’ambiguità del dettato costituzionale in relazione alla nomina dei grandi elettori, che la sezione 1 dell’articolo II affida ai parlamenti statali di effettuare nel modo che ritiene più opportuno. Nei risvolti di quel dettato egli ha scorto, infatti, la possibilità di ottenere un capovolgimento a suo favore del risultato elettorale qualora fosse riuscito a convincere i parlamenti degli Stati a maggioranza repubblicana —in cui aveva perso con uno scarto ridotto— a nominare una lista di grandi elettori sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella scelta dal popolo. La sezione 1 dell’articolo II della Costituzione, stabilisce, infatti, che «ciascuno Stato nominerà, nel modo in cui il parlamento riterrà opportuno, un numero di elettori uguale al numero dei Senatori e dei rappresentanti alla Camera a cui ha diritto nel Congresso». Da tantissimo tempo a questa parte in tutti gli Stati dell’Unione i membri del Collegio elettorale sono scelti tramite votazioni popolari su base statale, ma la particolare situazione —determinata dallo scarto assai ridotto di voti e dall’eventuale ingenerata impressione che le votazioni fossero truccate o quanto meno assai poco trasparenti— avrebbe potuto convincere i parlamenti dei battleground States a maggioranza repubblicana a decidere di prendere in mano la situazione nominando direttamente i loro grandi elettori, che ovviamente avrebbero votato a favore di Trump.

  • 16 Cfr. Trip, 2020.
  • 17 Per approfondimenti mi permetto di rinviare a Grande, 2020c.

19Le telefonate allo Speaker della camera della Pennsylvania Bryan Cutler, gli inviti alla Casa Bianca dei delegati parlamentari degli Stati in bilico, l’appello al governatore della Georgia, Brian Kemp, affinchè convocasse il parlamento in seduta straordinaria prima della votazione dei grandi elettori il 14 dicembre16, avevano come scopo proprio quello di giocare la carta di un intervento parlamentare successivo al suffragio popolare, che si sostituisse alle corti nel dichiarare quelle presunte irregolarità di voto che il giudiziario in più di 50 cause non aveva riconosciuto. Si trattava di un’alternativa apparentemente percorribile in base al diritto, che avrebbe prodotto una situazione di insopportabile incertezza normativa sull’esito finale della tornata elettorale, con tensioni inimmaginabili, ben al di là di quanto è poi accaduto il 6 gennaio 202117. Stoppato sul nascere dalla fredda accoglienza dei parlamentari repubblicani, su cui pur l’ex presidente contava di far felicemente pressione politica forte della sua imponente base elettorale, il devastante scenario istituzionale non si è infine realizzato.

20Per quanto invece non utile nel caso di specie a Trump, che certamente non poteva contare sull’espressione a suo favore della camera bassa a maggioranza democratica, una seconda via di rovesciamento del voto popolare è inoltre racchiusa nelle pieghe del diritto statunitense, che permette al nuovo Congresso, insediatosi il 3 gennaio e riuntosi per la certificazione il 6 dello stesso mese, di escludere i suffragi dei grandi elettori degli Stati quando ritiene siano stati irregolarmente nominati. L’Electoral Count Act del 1877, poi codificato nel titolo 3 dello U.S. Code, al capitolo 1, § 15, stabilisce infatti che qualora vi sia una obiezione scritta proveniente dal rappresentante di una camera, che sia appoggiata da almeno un rappresentante dell’altra, in relazione ai voti provenienti dai singoli Stati —così come letti uno dopo l’altro in ordine alfabetico stato per stato—, Camera e Senato si dovranno appartare per decidere su di essa e, qualora vi sia l’accordo fra i due rami del parlamento, i voti posti in discussione potranno essere invalidati.

  • 18 Cfr. Fandos, 2021.

21Anche qui si tratta di un controllo parlamentare —questa volta a livello federale— che si sostituisce al giudiziario nella decisione relativa alla regolarità dei voti per l’elezione del Presidente e che presenta l’inquietante aspetto di aver l’astratta capacità di sovvertire il voto popolare, sol che al Congresso si formi una maggioranza ostile rispetto a quella espressa attraverso il voto per i grandi elettori. È stata proprio quella astratta possibilità, sia pur in concreto non praticabile, ad aver permesso a Trump di mantenere alta la tensione fra i suoi sostenitori, fino a provocare il loro assalto a Capitol Hill il giorno in cui le obiezioni, che hanno trovato il supporto di ben 139 repubblicani alla camera e 8 al senato, sono state effettivamente proposte. L’attesa di un voto del Congresso sull’invalidazione del suffragio popolare in ben 6 stati18 —ridottisi a due a seguito della carica al parlamento— indipendentemente dalla sua possibilità di successo, ha esaltato gli animi di chi non ha accettato la sconfitta di Trump e ne ha provocato la spettacolare marcia e presa del Campidoglio il giorno della conta e della certificazione dei voti dei grandi elettori. Un assalto costato 5 morti, più di 140 feriti e la caduta nell’immaginario collettivo del mondo intero dell’immagine di democrazia forte e inattaccabile, di cui gli Stati Uniti hanno sempre goduto.

6. Conclusioni

22L’intento eversivo del sistema democratico statunitense di Trump è stato frustrato e gli aneliti del suo populismo distruttivo sono rimasti insoddisfatti. Restano, tuttavia, aperti alcuni interrogativi di fondo che la sua presidenza ha brutalmente posto sul tappeto. Se Trump ha potuto fare tutto ciò che ha fatto non è forse stato anche in grande misura perché il diritto, con i suoi tanti lati oscuri, glielo ha concesso? Se non è riuscito a portare i risvolti opachi di quel sistema alle loro estreme conseguenze non è in fondo stato grazie alle controspinte provenienti da chi incarna le istituzioni, rivelatesi capaci di impedire a quegli aspetti antidemocratici del diritto di prendere il sopravvento?

  • 19 Per approfondimenti mi permetto di rinviare a Grande, 2020a e 2020b.

23Così John Roberts, Chief Justice della SCOTUS, per salvare la legittimazione dell’istituzione che presiede —di fronte a una Corte sbilanciata verso posizioni conservatrici poco rappresentative dell’opinione della maggioranza a causa delle nuove nomine di Trump— nell’estate 2020 si era allineato a sorpresa con i progressisti in decisioni importanti in tema di diritti di LBGTQ, di aborto e di immigrazione, in cui ha fatto la differenza19.

24Analogamente il senso di responsabilità istituzionale, e non il tornaconto politico —che, data l’imponente base elettorale a favore di Trump, avrebbe probabilmente richiesto una mossa diversa— sembra aver giocato nella ferma presa di posizione di quei segretari di Stato e rappresentanti degli Stati a maggioranza repubblicana, che hanno rifiutato di sostituire la lista dei grandi elettori votati dal popolo con una lista nominata dai parlamenti. Una diversa scelta sarebbe stata forse giuridicamente possibile, come ben sapeva Rudy Giuliani, ma a scapito della democrazia e della pace sociale.

25Possiamo quindi concludere che il meccanismo delle spinte e delle controspinte, che caratterizza le dinamiche giuridico-istituzionali della vita democratica statunitense, ne assicuri infine e nonostante tutto la stabilità? La risposta pare per il momento positiva, ma l’allarme è suonato: le buone leggi —ci dicono i rintocchi della campana— sono meglio dei buoni governanti. Senza sforzi seri volti a correggere le fragilità del tessuto costituzionale statunitense, il pericolo che nel prossimo futuro un novello Trump trovi sulla sua strada uomini e governanti peggiori di quelli che l’attuale ha trovato oggi resta forte. E con esso anche il serio rischio che un presidente populista, che miri demagogicamente all’eversione del sistema, alla fine riesca nel suo intento.

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Orts, E. W. (2019). The Path to Give California 12 Senators, and Vermont Just One, «The Atlantic», https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/01/heres-how-fix-senate/579172/.

Trip, G. (2020). Trump Asked Pennsylvania House Speaker About Overturning His Loss, https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/politics/trump-pennsylvania-house-speaker.html.

Wartzman, R. (2020). We were shocked’: RAND study uncovers massive income shift to the top 1%, https://www.fastcompany.com/90550015/we-were-shocked-rand-study-uncovers-massive-income-shift-to-the-top-1.

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Note

1 Su populismo, cicli costituzionali e sovversione-evoluzione dello status quo, si veda: Ackerman, 2019; su autoritarismo e populismo in prospettiva costituzionale si veda, altresì: Frankenberg, 2020.

2 Per un approfondimento sul punto e per tutti i dati mi permetto di rinviare a Grande, 2021.

3 Basti fare riferimento alle recenti analisi della Federal Reserve e della Rand Corporation, la prima delle quali indica come dal 1989 al 2018 l’1 % degli americani più ricchi abbia incrementato il proprio patrimonio di 21 trilioni, mentre il 50 % più povero lo abbia visto diminuire di 900 milioni (Bruenig, 2019); la seconda che rivela come la mutata distribuzione del reddito da lavoro dopo i gloriosi trenta abbia visto annualmente uno spostamento verso la parte più ricca dei lavoratori di 2.5 trilioni ai danni del 90 % dei lavoratori (Wartzman, 2020).

4 Grande, 2017.

5 Corcoran, 1994: 114; Gellman, 2020.

6 Doulgas, 2020: 20.

7 Per avere un metro di paragone, nel 2000 —malgrado lo strappo costituzionale operato da una Corte Suprema che agli occhi di molti pareva essersi sostituita alla volontà popolare nella scelta della presidenza— il diverso senso istituzionale che animava Al Gore lo aveva convinto ad effettuare la concession il giorno immediatamente successivo la nota sentenza Bush v. Gore, in cui la SCOTUS dichiarava chiusi i riconteggi in Florida a favore di George W. Bush. Ciò era avvenuto nonostante parecchi suoi sostenitori gli avessero consigliato di soprassedere per far valere le sue ragioni il giorno delle certificazioni di fronte al Congresso, all’interno del quale Al Gore per di più rivestiva la carica di Presidente del Senato, in quanto ancora vice Presidente.

8 Cfr. Orts, 2019.

9 Bump, 2020.

10 Analogamente nel 2000, Al Gore, che ottenne mezzo milione di voti popolari in più rispetto a George W. Bush, risultò però sconfitto dopo aver perso la Florida (grazie a alla decisione della SCOTUS di cui alla nota sopra, che impedì un nuovo conteggio dei voti contestati) per soli 537 voti.

11 Cfr. la mappa dei voti al sito: https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html.

12 Bickel, 1962.

13 Maggiori approfondimenti in Grande, 2018; sulla capacità di reattività istituzionale della Corte, cfr. Mattei, Ariano, 2018: 220-232.

14 Si pensi che se i tre giudici di Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanough e Amy Coney Barrett, sono passati rispettivamente con 54 voti contro 45, 50 contro 48 e 52 contro 48, Ruth Bader Ginzburg ne aveva a suo tempo ottenuti 96 contro 3, Sandra O’Connor 99 contro 0, Antonin Scalia 98 contro 2 e Anthony Kennedy (sostituito da Kavanough) 97 contro 0.

15 Per un approfondimento mi permetto di rinviare a Grande, 2019.

16 Cfr. Trip, 2020.

17 Per approfondimenti mi permetto di rinviare a Grande, 2020c.

18 Cfr. Fandos, 2021.

19 Per approfondimenti mi permetto di rinviare a Grande, 2020a e 2020b.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Elisabetta Grande, «Populismo, presidenzialismo e la debolezza del sistema costituzionale statunitense»Teoria politica, 11 | 2021, 101-111.

Notizia bibliografica digitale

Elisabetta Grande, «Populismo, presidenzialismo e la debolezza del sistema costituzionale statunitense»Teoria politica [Online], 11 | 2021, online dal 01 février 2022, consultato il 01 décembre 2023. URL: http://journals.openedition.org/tp/1743

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Autore

Elisabetta Grande

Università del Piemonte Orientale, elisabetta.grande@uniupo.it.

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