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Aristotele. I fondamenti della politica

Politeia, politeuma e legislazione nella Politica di Aristotele

Politeia, politeuma and legislation in the Politics of Aristotle
Alberto Maffi
p. 35-62

Abstract

Starting from the fact that in the classification of the constitutions, illustrated by Aristotle in the Politics, the right constitutions are those in which the laws are observed, the article intends to examine the role of the law in the definition and functioning of a constitution. Since each constitution is divided into three parts, that is, the deliberative function, the executive function performed by the magistrates and the judging function, the article examines whether and how the laws are applied in the exercise of each of these functions. As regards the legislation, Aristotle does not exclude the possibility of entrusting to the legislative bodies of the city the right to change the laws if circumstances so require. He believes, however, that even the smallest change of the laws is capable of causing an unwanted change of the constitution. Regarding the public offices, Aristotle emphasizes the power to command through decrees that must comply with the laws. Regarding the judicial function, Aristotle, after having classified the main types of tribunals, affirms that even the judges must observe the laws as much as possible. The article also examines the institutional remedies that Aristotle suggests to mitigate the imbalance of laws in favour of the socially and economically dominant component in the corresponding political regime.

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Termini di indicizzazione

Parole chiave:

Aristotle, Politics, Constitution, Laws
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Testo integrale

1. Politeia e nomoi

  • 1 Tr. Bertelli con qualche piccolo adattamento.
  • 2 Si tratta dell‘«Intermezzo» intitolato Legislatori tra paideia e legge, a conclusione di un saggio (...)
  • 3 Bertelli, 2017: 503.

1Nell’intraprendere un’indagine sul rapporto fra politeia e legislazione nella Politica, prenderò le mosse dalla nota frase che leggiamo nel capitolo conclusivo dell’Etica Nicomachea (EN) (1181a12 ss.): «Poiché coloro che ci hanno preceduto hanno lasciato inesplorato il tema della legislazione (τὸ περὶ τῆς νομοθεσίας), allora forse è meglio che noi stessi esaminiamo il problema della legislazione e in generale quello della politeia»1. In che senso Aristotele sostiene che il tema della legislazione è rimasto inesplorato? Secondo Bertelli, 2002 (= 2017)2, «non a caso di interventi su organismi politici o politeiai si parla solo nel programma finale di EN, che segna appunto il passaggio allo studio non solo dei nomoi adatti a ciascuna costituzione, ma delle costituzioni stesse» (504). Ma poche righe prima (EN 1181b7) Aristotele dà atto che esistono già raccolte non solo di nomoi ma anche di politeiai. Ed è probabilmente anche di questo materiale (oltre che dei risultati delle ricerche della propria scuola: EN 1181b16-17) che Aristotele si avvale nel II libro della Politica, là dove distingue i legislatori che sono stati soltanto nomon demiourgoi da quelli che sono stati demiourgoi anche di una politeia (1273b3-5). Dunque la carenza lamentata dal filosofo non sta tanto nelle lacune della documentazione quanto nella mancanza di conoscenze adeguate alla costruzione, non solo teorica ma anche pratica, di una politeia attraverso lo strumento legislativo. Per acquisire e trasmettere queste conoscenze Aristotele si propone di indagare che cosa salva e che cosa rovina una costituzione e per quali ragioni alcune città sono regolate da una costituzione retta e altre da una costituzione che tale non è (EN 1181b18-20). Grazie alle conoscenze così acquisite sarà possibile delineare il profilo della costituzione ideale portando a compimento ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπεια φιλοσοφία (EN 1181b15). Quest’ultima precisazione ci fa comprendere che la «formazione scientifica del legislatore»3, propugnata da Aristotele, non mira tanto all’acquisizione di un sapere tecnico-giuridico (apparentemente) neutrale (che oggi contraddistingue il giurista «costituzionalista»), quanto a rendere il legislatore capace di realizzare, attraverso lo strumento legislativo, i fini etico-politici perseguiti dalla comunità in cui si trova ad operare. In quest’ottica la politeia, come nota Johnson, 1990: 2, include anche «a shared set of beliefs and values about common purposes» (non a caso Aristotele la definisce anche come bios tes poleos: 1295b1; infatti la polis viene fondata per vivere bene: 1280a31). Pur rendendoci conto della molteplicità di significati della nozione di politeia (di cui Bordes, 1982 rappresenta tuttora l’esegesi più completa, ma si veda anche Bates, 2014), qui ci occuperemo prevalentemente di politeia nel senso di ordinamento costituzionale, ossia dello schema legale di ripartizione del potere nell’ambito di una polis, a partire dalle definizioni aristoteliche che esamineremo nei prossimi paragrafi. Si conferma così la necessità di un’indagine specifica sul rapporto fra politeia e nomoi, che resta comunque un nodo della trattazione aristotelica difficile da sciogliere.

2Per tentare di comprendere che cosa intenda Aristotele quando affida al legislatore il compito di occuparsi della politeia, è opportuno considerare le due celebri definizioni di politeia che troviamo nella Politica. Incominciamo da 1278b8 ss.

ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα [10] τῆς κυρίας πάντων. κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως, πολίτευμα δ᾽ ἐστὶν πολιτεία. λέγω δ᾽ οἷον ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις κύριος δῆμος, οἱ δ᾽ ὀλίγοι τοὐναντίον ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, φαμὲν δὲ καὶ πολιτείαν ἑτέραν εἶναι τούτων.

  • 4 Non ritengo necessario riportare e discutere in questa sede le diverse traduzioni e interpretazion (...)
  • 5 Eviterei perciò di tradurre to kyrion tes politeias con «autorità sovrana» (Accattino-Curnis), per (...)

3La traduzione e l’interpretazione di questo passo hanno dato luogo a molte discussioni in dottrina. Senza entrare in una disamina dettagliata, ritengo (pur con qualche riserva) che la recente traduzione di Accattino-Curnis renda meglio di altre il senso che attribuisco al passo: «La costituzione è l’ordinamento della città, delle varie cariche e in primo luogo dell’autorità sovrana su ogni cosa. Ovunque è infatti sovrano della città il corpo politico (politeuma) e la costituzione coincide con il corpo politico». Questa traduzione implica che l’arche dichiarata kyrìa panton non vada intesa come uno specifico organo di governo (come è stato, e continua ad essere, inteso da una lunga tradizione interpretativa), bensì come componente della popolazione che detiene il potere sovrano, definita da Aristotele appunto con il termine politeuma4. Come chiarisce, qui e altrove, Aristotele, politeuma può indicare l’insieme dei cittadini (demos), una parte soltanto di essi («i pochi» nei regimi oligarchici), o addirittura il singolo titolare del potere politico (re o tiranno: 1279a27)5. Che «la componente sovrana» non sia da intendere come uno specifico organo di governo è d’altronde confermato, oltre che dalla esplicita affermazione che troviamo in 1279a27 (politeuma d’esti to kyrion ton poleon), dalla seconda definizione di politeia (che troviamo nel libro IV: 1289a15 ss.):

πολιτεία μὲν γάρ ἐστι τάξις ταῖς πόλεσιν περὶ τὰς ἀρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται, καὶ τί τὸ κύριον τῆς πολιτείας καὶ τί τὸ τέλος ἑκάστης τῆς κοινωνίας ἐστίν: νόμοι δ᾽οἱ κεχωρισμένοι τῶν δηλούντων τὴν πολιτείαν, καθ᾽ οὓς δεῖ τοὺς ἄρχοντας ἄρχειν καὶ φυλάττειν τοὺς παραβαίνοντας αὐτούς.

  • 6 Sul telos che caratterizza ogni politeia si veda Mulgan in Höffe, 2011: 84 ss. Non mi è chiaro per (...)
  • 7 Condivido quindi l’interpretazione di Fröhlich, 2016: 114 s.

4La prima parte della definizione è identica a quella che si legge in 1278b8 ss., salvo la variazione stilistica τάξις τῶν ἀρχῶν invece di τάξις περὶ τὰς ἀρχάς. Inoltre, mentre in 1278b8 τῆς κυρίας sottintendeva arche, qui diventa un oggetto specifico e separato («che cosa sia...»), separato dalla taxis delle archai. Più avanti Aristotele specificherà la τάξις περὶ τὰς ἀρχάς integrando nella definizione di politeia i tria moria, ossia le principali funzioni costituzionali: 1297b37; 1297b41-1298a3. Risulta così molto più evidente (rispetto alla definizione di 1278b8 ss.) che to kyrion tes politeias allude alla legittimazione politica della componente sovrana della popolazione nei diversi regimi, a cui si collega il fine che tale componente persegue6. E proprio perché l’accento cade sulla legittimazione politica, ciò che interessa a proposito delle magistrature è chi abbia diritto ad accedervi. Il confronto fra le due definizioni pone comunque il problema di comprendere che cosa intenda Aristotele nella Politica per arche: normalmente il termine viene riferito alle cariche magistratuali, ma il fatto che il politeuma possa essere definito come l’arche kyria panton mostra che arche può assumere il senso lato di soggetto individuale o collettivo che esercita un potere in un quadro istituzionale7.

  • 8 Per la prima interpretazione Simpson, 1997: 171; per la seconda Schütrumpf-Gehrke, 1996: 223. Si v (...)
  • 9 Di per sé questa affermazione potrebbe essere interpretata nel senso che l’ordinamento delle magis (...)
  • 10 Così già Lévy, 1993: 78: «La politeia est définie, notamment dans la Politique, comme un ensemble (...)

5Ciò che soprattutto differenzia la seconda definizione di politeia dalla prima sta nella presenza di un elemento nuovo: mi riferisco alla distinzione fra politeia e nomoi, che era già stata segnalata nel libro II 1273b33 ss., dove, come abbiamo visto, si distinguono i legislatori autori di leggi (nomon demiourgoi) dai legislatori autori di costituzioni (politeias demiourgoi). Le leggi a cui Aristotele si riferisce in 1289a18 (su cui torneremo più avanti) non qualificano direttamente la politeia: ne sono appunto «separate». Si può discutere se il participio τῶν δηλούντων sottintenda νόμων (quindi le leggi «costituzionali») oppure vada inteso come un neutro plurale (ossia «gli elementi rivelatori della natura di una politeia»)8. A mio parere la prima interpretazione è più convincente per vari motivi. Da un lato si può far valere il fatto che, in un altro punto della Politica, Aristotele stesso afferma che non si può parlare di una politeia se non sono le leggi a comandare (1292a33-35). Dall’altro c’è da considerare che gli interventi di modifica della costituzione suggeriti da Aristotele avverranno di regola tramite leggi scritte (si veda in particolare 1269a10). Di conseguenza gli elementi caratterizzanti la costituzione modificata sono considerati da Aristotele il prodotto di provvedimenti legislativi, indipendentemente dal fatto che in origine la costituzione in questione sia stata modellata senza ricorrere a leggi scritte. C’è infine da considerare che anche il principio posto a base delle costituzioni rette, cioè l’accesso alle cariche pubbliche basato sull’alternanza fra governanti e governati, è definito un nomos in 1287 a 19. E Aristotele aggiunge lapidariamente: ἡ γὰρ τάξις νόμος9. Ora, la modalità di distribuzione delle cariche costituisce appunto la τάξις περὶ τὰς αρχάς nella seconda definizione di politeia testé esaminata (1289a15 ss.). Vi sono dunque sufficienti indizi per affermare che Aristotele considera ogni politeia, in quanto ordinamento (taxis) delle strutture di potere, come la traduzione in leggi della sapienza «architettonica» del legislatore10. È logico, quindi, che egli intenda affidare al legislatore sia il compito di correggere i difetti di una costituzione già esistente sia quello di crearla dal nulla (quindi, si presume, per una città di nuova fondazione): 1289a3-4 (epanorthosai vs. kataskeuazein ex arches: v. anche 1284b17; 1319b34; 1310a15; 1298a5 e a 17; 1298a26). Più difficile è collocare nel quadro normativo riferito all’opera del legislatore il secondo tipo di leggi, ossia le leggi che (stando alla definizione di 1289a15 ss.) non caratterizzano, in quanto tali, una costituzione. Approfondiremo il tema più avanti, discorrendo della funzione deliberante intesa come uno dei tria moria della politeia.

  • 11 Horn, 2016: 110, definisce Aristotele un «political loyalist».
  • 12 Schütrumpf in Höffe, 2011²: 105 ss., considera questo approccio aristotelico un fondamentale appor (...)
  • 13 Vid. in tal senso Piepenbrink, 2001: 85; non mi spingerei però fino ad assimilare il legislatore a (...)
  • 14 Un punto di vista analogo sostiene Bodéüs, 1991. Sul rapporto fra legislatore e uomini politici, s (...)

6L’esame delle definizioni di politeia, proposte da Aristotele, ci consente di meglio comprendere gli sviluppi del discorso aristotelico. Sul criterio quantitativo di identificazione del politeuma (tutti, pochi, uno solo) si innesta un criterio qualitativo, che riguarda le modalità e gli scopi dell’esercizio del potere da parte dei membri della componente dominante della popolazione cittadina. Si giunge così, nel libro III, alla classificazione delle costituzioni in rette e deviate. Tale classificazione ha certamente un carattere descrittivo (sia pure con varianti rispetto ad analoghe classificazioni da parte di predecessori come lo stesso Platone, ad es. in Pol. 302c-d). Ma sul carattere descrittivo della classificazione si innesta un duplice atteggiamento prescrittivo. Da un lato c’è un giudizio di tipo etico-politico (che si può anch’esso considerare un prolungamento della tradizione incarnata dal Maestro), basato su un criterio di valutazione altamente significativo nell’ottica in cui ci poniamo: sono deviate le costituzioni dove non si rispettano le leggi e si fanno gli interessi di una sola parte (cioè o dei ricchi nelle oligarchie, o dei poveri nelle democrazie). D’altro lato Aristotele suggerisce tutta una serie di accorgimenti legislativi all’interno delle singole costituzioni, rette o deviate che siano, allo scopo di propiziarne la «salvezza»: qui il carattere prescrittivo prescinde (quasi totalmente) dalla valutazione etica, che, per Aristotele, non può che essere negativa nel caso delle costituzioni deviate. Il legislatore aristotelico si pone al crocevia fra queste due dimensioni prescrittive. Da un lato deve approntare gli strumenti legislativi che tutelino gli interessi di tutti i membri della koinonia (ciò che avverrà idealmente e in modo compiuto nel progetto illustrato nei libri VII-VIII), realizzando così la migliore delle costituzioni; dall’altro deve garantire il più possibile la conservazione degli ordinamenti esistenti, che, per definizione, mirano agli interessi di una parte soltanto della cittadinanza, ma nella sostanza sono il prodotto di un inevitabile adattamento alle circostanze (1298b25-30)11. Le due prospettive sono, a mio parere, solo apparentemente contraddittorie. Come mostra la raffinata analisi delle degenerazioni della democrazia e dell’oligarchia (IV.6), quanto più i governanti assicureranno il funzionamento della struttura «moderata» garantita dalla legislazione «costituzionalmente corretta», tanto più il regime, del cui politeuma essi sono l’espressione, sarà saldo e si avvicinerà alla costituzione ideale12. Ho parlato finora del legislatore come se si trattasse di un soggetto fisicamente collocabile in una realtà politica concreta. Tuttavia non credo che l’Aristotele della Politica, se si prescinde dalle figure storiche evocate nel libro II, pensi al legislatore come a una figura istituzionale inserita o da inserire in una struttura costituzionale13. Quel che il filosofo si propone è la fondazione di un ramo del sapere (pratico), di cui si potranno utilmente servire coloro che sono e che saranno istituzionalmente chiamati a legiferare, dunque in primo luogo i politici14. Mi pare che le considerazioni finora svolte consentano di confermare che per Aristotele l’osservanza delle leggi «costituzionali» non solo garantisce la «rettitudine» delle costituzioni «corrette», ma evita che le costituzioni di per sé «deviate» degenerino ulteriormente e irreparabilmente. Dobbiamo ora accennare rapidamente alle cause che secondo Aristotele provocano l’affermarsi di una costituzione «deviata», a cui consegue necessariamente una legislazione difettosa.

2. I fondamenti socio-economici della politeia

  • 15 Vid. Gastaldi, 2016.
  • 16 Già Platone, Lg. 714b-c, parlava di leggi adatte al regime. Non è chiaro se dikaion e nomoi siano (...)

7Aristotele afferma perentoriamente che dove non comandano le leggi non vi è costituzione (il che, come si è detto, è un’ulteriore conferma che per lui la costituzione si costruisce attraverso lo strumento legislativo). D’altra parte la costituzione, come abbiamo visto, non è un meccanismo neutrale e puramente formale (come lo era, entro certi limiti, la caratterizzazione della democrazia da parte di Otane in Hdt. III 3. 80-82), ma è modellata in modo da assicurare la realizzazione degli interessi della componente sovrana della popolazione (ossia del politeuma). Qui prenderemo in considerazione soltanto il c.d. secondo schema, in cui Aristotele contrappone democrazia e oligarchia (1290a14 ss.), senza quindi estendere il confronto agli altri regimi costituzionali, che vengono da lui trattati separatamente. Questa semplificazione binaria è giustificata per Aristotele dal fatto che il substrato socio-economico, che sta alla base dei regimi politici, dà luogo inevitabilmente alla contrapposizione fra ricchi e poveri (che non è invece considerata come l’elemento che determina la scelta del regime nel caso della monarchia o della tirannide)15. Ora, poiché non si può essere contemporaneamente ricchi e poveri (1291a7), i ricchi e i poveri non possono essere contemporaneamente al potere. Dove sono al potere i ricchi avremo dunque un’oligarchia, mentre dove sono al potere i poveri avremo una democrazia. Normalmente la scelta dell’uno o dell’altro regime è basata su rapporti di forza (1309b16-18), non sul numero. Avremo così politeia, dikaion e nomoi oligarchici distinti da politeia, dikaion e nomoi democratici (1310 a 17 ss.)16; avremo anche un’educazione oligarchica del cittadino (anche se il giuramento di odiare il demos —1310a9-10— sembra un po’ eccessivo ad Aristotele) contrapposta a un’educazione democratica (1310a12-22). Tuttavia Aristotele perseguirà, come vedremo, appunto attraverso lo strumento legislativo, l’obiettivo di fare in modo che non vi sia sopraffazione della componente al potere sull’altra; anzi che le due parti si mostrino reciprocamente tolleranti e benevole (1309b).

  • 17 In 1278a25 si dice, ad esempio, che la maggior parte degli artigiani (technitai) sono ricchi.
  • 18 In 1302a10 ss. si dice che non ci sono dissensi degni di nota all’interno del demos. In 1292b25 la (...)
  • 19 Lascio da parte qui il fatto che Aristotele, accanto al criterio basato sul timema, utilizza anche (...)
  • 20 Sulla politia, intesa come costituzione corrispondente al predominio sociale dei mesoi, si veda da (...)

8Resta naturalmente da stabilire in base a quali criteri Aristotele distingua i ricchi dai poveri. I poveri sono in sostanza identificati con coloro che sono costretti a lavorare per vivere; ma non è detto che poveri coincida con demos17. Per di più le reiterate classificazioni dei lavori svolti (1291a22 ss.; 1291b17 ss.) non danno luogo a una riflessione più approfondita dell’incidenza del lavoro sull’attività politica e sulla politeia18. I ricchi sono definiti (e anche classificati) utilizzando criteri molteplici, ma vaghi, come nascita, virtù, educazione: 1291b28, mentre a livello di identità socio-politica oscillano fra la classe liturgica (1291a33), e la proiezione sul piano economico dell’appartenenza alla classe degli opliti (1288a12-15; 1297b1 ss.; 1321a12-13). In definitiva è la valutazione patrimoniale che permette di ascrivere un soggetto al gruppo dei ricchi o a quello dei poveri: in base all’entità del patrimonio verrà fissato il timema che determina l’inclusione nel politeuma o l’esclusione da esso. Ma il livello del timema richiesto per l’esercizio dei diritti politici non risponde a criteri oggettivi: può dunque essere elevato o abbassato dalle autorità a seconda della convenienza politica, eventualmente in seguito a variazioni nelle condizioni economiche complessive della polis (1292b29-31); queste modifiche avranno lo scopo di rendere più numerosa la componente dotata dei diritti politici (1297b5-6), oppure di evitare mutamenti imprevisti e indesiderati di costituzione (1308a35 ss.), ma anche, eventualmente, di produrre un cambiamento pacifico della politeia (1298b38-41; 1305a30-32; 1306b6-16; 1317b22-23)19. L’auspicio aristotelico è poi che la dicotomia ricchi-poveri venga superata attraverso le misure legislative dirette alla creazione di una robusta classe di mesoi (1296b35), che sono naturalmente il substrato socio-economico della politeia nel senso aristotelico di costituzione retta20. Tuttavia queste misure di attenuazione della contrapposizione ricchi-poveri si collocano nella dimensione prescrittiva della Politica. Nella realtà democrazie e oligarchie dominano il panorama costituzionale delle poleis greche (1290a13; 1291b10). E queste vanno indagate attraverso una trattazione in chiave rigorosamente descrittiva e classificatoria: ne deriverà una conoscenza approfondita che permetterà poi di motivare gli interventi legislativi destinati a favorirne la conservazione e, se possibile, il miglioramento.

  • 21Vid. di recente l’analisi di Pellegrin, 2017: 345 ss.

9In quest’ottica ci interessano in particolare i cap 14-16 del IV libro, in cui Aristotele sottopone a un esame più ravvicinato la generica τάξις τῶν ἀρχῶν che, come si è visto, forma il nucleo essenziale di ogni politeia. Infatti viene introdotta qui la ripartizione in tria moria degli organi attraverso cui si esercita il potere all’interno della polis: il potere deliberativo, l’organizzazione delle magistrature, il potere giudiziario (traduco con «potere» il termine arche21). Sarà infatti compito del legislatore regolare l’esercizio di tali poteri, avendo come sempre di mira l’utile del regime in cui si trova ad operare. È interessante notare, a questo proposito, che la prima e la terza delle funzioni indicate non fanno riferimento necessariamente a organi specifici, ossia rispettivamente all’assemblea e ai tribunali. Infatti potere deliberativo e potere giudiziario possono spettare anche a singole magistrature. I tre poteri in questione sono presenti in tutte le costituzioni: il principale elemento di differenziazione fra i diversi regimi è dato ancora una volta non tanto dalla natura e dalle modalità di esercizio dei singoli poteri, quanto dal numero e dalla qualificazione dei cittadini ammessi a rivestire le cariche.

3. La funzione deliberativa

  • 22 Solo marginalmente Aristotele distingue le competenze del Consiglio da quelle dell’Assemblea: vid.(...)
  • 23 Questa affermazione resta apparentemente un enunciato astratto, perché dovunque parli di specifich (...)

10La funzione deliberativa è quella suscettibile di mettere maggiormente a rischio l’edificio costruito dal legislatore perché l’organo deliberativo (comunque composto)22 ha fra le sue competenze l’attività legislativa: è κύριον τῶν νόμων (1298 a 5)23, e in 1298 a 17 leggiamo che l’assemblea si riunisce solo περὶ νόμων θέσεως. Non a caso la degenerazione dei regimi, sia democratici sia oligarchici, è misurata da Aristotele proprio in base alla propensione a discostarsi dall’osservanza delle leggi (si intende «costituzionali»), o attraverso la modifica o la soppressione di quelle esistenti o attraverso l’introduzione di leggi nuove. Ne deriva che, attraverso i suoi organi legiferanti, la polis è in grado non solo di approvare le leggi che potremmo convenzionalmente definire ordinarie (mutuando la terminologia moderna), ma anche di modificare le leggi che determinano l’impianto costituzionale (ossia la politeia in senso stretto). Dove naturalmente, non essendoci nell’antica Grecia una differenziazione formale fra leggi costituzionali e leggi ordinarie quale esiste negli odierni stati a costituzione «rigida», la linea di confine fra le une e le altre dipende da una valutazione essenzialmente politica. Si veda, a questo proposito, l’ambiguità fra leggi costituzionali e leggi ordinarie che traspare da un passo come 1282b1-13.

11A conclusione di questo brano Aristotele afferma in modo chiaro e convinto che le leggi devono conformarsi al tipo di politeia in cui devono trovare applicazione (1282b10-11). Ma di quali leggi sta parlando? È vero che anche le leggi in materia di diritto privato possono avere un contenuto molto diverso a seconda del regime politico, ma c’è da chiedersi se il fatto di essere in vigore in un regime politico ingiusto le renda automaticamente ingiuste.

  • 24 Tr. Guagliumi.
  • 25 Si noti che in 1289a7 è al politico, non al legislatore, che Aristotele si riferisce.
  • 26 Questo non significa naturalmente che nella polis non esista un insieme di leggi riguardanti il di (...)

12Alla luce di queste riflessioni conviene ritornare a considerare le leggi «separate» menzionate in 1289a15-20. Contrariamente a quel che sostiene la dottrina dominante, io penso che le «leggi separate» relative all’archein delle archai siano leggi che potremmo definire di attuazione della costituzione, e che la loro emanazione non sia opera del legislatore «costituente», ma sia rimessa agli organi legiferanti della polis in un momento cronologicamente, ma soprattutto logicamente, successivo all’entrata in vigore della costituzione stessa. Un indizio consistente in tal senso lo possiamo ricavare dal principio affermato solennemente poche righe prima della seconda definizione di politeia sopra esaminata: «Infatti occorre porre le leggi in conformità alle costituzioni, e tutti lo fanno, ma non le costituzioni in funzione delle leggi» (1289a13-15)24. Sarebbe singolare se un legislatore emanasse delle leggi in contrasto con la costituzione da lui stesso redatta, oppure si mettesse a creare (o meglio a modificare) una costituzione mantenendo in vigore una legge già esistente in contrasto con la costituzione stessa. Quindi gli autori delle leggi in questione non possono che essere organi legiferanti della polis dopo che la costituzione è entrata in vigore e il legislatore ha esaurito il suo compito fondativo25. Che poi si tratti di leggi di carattere costituzionale mi pare confermato dal fatto che la definizione di politeia di 1289a15 ss. è collegata con un γάρ all’enunciato che stiamo esaminando. Se si trattasse di leggi ordinarie nel significato testé definito, che senso avrebbe dire che le costituzioni non devono adeguarsi al tenore delle leggi? Dalla critica alla definizione di legge di Licofrone (1280b11: ἐγγυητὴς ἀλλήλοις τῶν δικαίων) deriva che per Aristotele le leggi «ordinarie» sono escluse dalla sfera d’azione «architettonica» del vero legislatore26. Si conferma così che le leggi «separate» di cui a 1289a18 rientrano ancora nella materia «costituzionale» e non hanno niente a che fare con le leggi «ordinarie»: queste ultime sono rimesse alla competenza degli organi legiferanti della polis e in linea di principio non interferiscono con i caratteri propri del regime impressi dal legislatore alla politeia. Gli organi legiferanti della polis devono quindi astenersi il più possibile dal modificare l’ordinamento costituzionale e le leggi relative alla sua attuazione (come abbiamo definito le «leggi separate» di cui sopra), da loro stessi approvate a completamento e perfezionamento dello schema di politeia delineata dal legislatore.

  • 27 Si tratta in particolare del secondo e del terzo eidos delle oligarchie: nel secondo eidos, la vol (...)
  • 28 Tr. Guagliumi in Bertelli e Moggi, 2014.
  • 29 Non condivido perciò l’affermazione di Pezzoli in Bertelli e Moggi, 2014 (nel suo commento al pass (...)
  • 30 Una menzione del processo delle Arginuse, senza però metterlo in relazione diretta con il passo qu (...)
  • 31 Vid. Carlier, 2004: 396 n. 19.
  • 32 Le traduzioni Aubonnet (Belles Lettres: «Ceux qui portent des accusations contre les magistrats di (...)
  • 33 Va tuttavia osservato che in 1292a37 Aristotele sembra addurre una critica di carattere sostanzial (...)

13Nel segnalare come le leggi siano lo strumento di cui ci si serve per legittimare i mutamenti costituzionali, Aristotele rivolge in particolare la sua attenzione alle oligarchie27. Ma anche in democrazia può verificarsi un fenomeno analogo: con la differenza che la degenerazione è rappresentata qui non dal trasferimento del potere dalle leggi agli uomini, perché la massa non potrebbe governare tutta insieme, ma dalla sostituzione degli psephismata alle leggi (1292a23-25). Ci troviamo qui nell’ambito della forma estrema di democrazia degenerata, quella in cui —dice Aristotele— «il popolo cerca di esercitare un potere assoluto, poiché non è governato dalla legge» (1292a15-16)28. Segue la tirata contro i demagoghi, il cui crimine consiste nel far approvare dal popolo, mediante decreti, una decisione che contrasta con quanto sarebbe già previsto dalle leggi, il che equivale di fatto ad esautorare la legge. Non si tratta quindi dei decreti necessari all’applicazione delle leggi generali al caso concreto (EN 1137b28-32), o delle deliberazioni necessarie per risolvere questioni contingenti (Rhet. 1354b7-8); e nemmeno si vuol dire che alle procedure ordinarie di emanazione delle nuove leggi, quale è in particolare la nomothesia ateniese di iv secolo, si sostituisce la procedura sommaria della delibera assembleare (anche se, a mio parere, la rampogna aristotelica presuppone la distinzione formale fra le procedure di approvazione di nomoi e psephismata)29. Per meglio chiarire il suo pensiero, Aristotele allude velatamente a un esempio storico, che, a mio parere, viene persuasivamente identificato da una parte della dottrina con il processo delle Arginuse (Xen. Hell. I. 7)30. Ma se il riferimento storico al celebre processo è verosimile, la traduzione di 1292a28-30 non può essere quella proposta da Guagliumi: «Inoltre quelli che criticano i magistrati in carica sostengono che è il popolo a dover deliberare e quello accetta volentieri l’incarico; in tal modo tutte le cariche vanno in rovina». Infatti ἔγκαλέω nei confronti delle ἀρχαί significa agire in giudizio, non criticare. Perciò κρίνειν, che può anche significare decidere in senso generico31, qui deve riferirsi propriamente alla funzione giudicatrice assunta dall’assemblea. Parlando di ἀρχαί che, di conseguenza, καταλύονται, ritengo che Aristotele si riferisca alla violazione della ripartizione delle competenze fra gli organi costituzionali32. Quel che Aristotele a mio parere intende dire è quindi che, in questa forma estrema di democrazia, mediante decreti si abrogano le leggi esistenti (che per definizione sono da identificare con le leggi della democrazia «moderata» del primo tipo), ottenendo lo stesso effetto che la graphe paranomon nell’Atene di iv secolo intendeva evitare33.

  • 34 Come nota Vegetti, 2016: 211, «le costituzioni “corrette” sono in effetti deviazioni rispetto al p (...)
  • 35 Bisogna quindi che i responsabili politici resistano al desiderio di accentuare il carattere propr (...)
  • 36 Che cosa si debba intendere con ethos e agoge non è chiaro. Aubonnet: «Mode d’education» e «habitu (...)

14Come abbiamo visto, attribuire al legislatore un ruolo «architettonico» allude alla formazione di un corpo di leggi (costituzionali) tendenzialmente immutabile perché al di sopra e al di fuori delle competenze legislative degli organi della polis. Con ciò Aristotele pare ricollegarsi a tradizioni relative ai legislatori arcaici, primi creatori di modelli accettabili (anche se non del tutto positivi)34 tanto di democrazia quanto di oligarchia: si tratta dei modelli che si trovano al primo posto nelle due rispettive classificazioni (rispettivamente 1291b30 ss. e 1292a39 ss.). I due modelli sono caratterizzati dal fatto di rispettare le leggi, pur inevitabilmente ingiuste, su cui si fondano le rispettive costituzioni, e sono anche quelli che più si avvicinano alla politia da lui vagheggiata come la costituzione migliore fra quelle realmente esistenti. Ogni tentativo di modificarne la struttura costituzionale li avvicina sempre più al polo negativo di ciascuno dei due regimi. Si può vedere in questa parabola dal meglio al peggio un’applicazione (sul piano descrittivo) di quell’esortazione a non accentuare eccessivamente il carattere della costituzione in vigore mediante provvedimenti normativi che rendano più oligarchica una costituzione oligarchica, e più democratica una costituzione democratica (1309b15 ss.; 1320a1 ss.)35. Si verifica invece il fenomeno opposto allorché le leggi non vengono modificate, ma attraverso ἔθος (anche al plurale) e ἀγωγή si pratica una politica d’impronta democratica in una oligarchia o viceversa (1292b11-18). Aristotele aggiunge che questo fenomeno si registra soprattutto in caso di metabole, allorché i nuovi detentori effettivi del potere preferiscono non modificare subito le leggi (evidentemente le leggi che formano l’ossatura costituzionale). Si tratta comunque di comportamenti abusivi (come dimostra l’uso del verbo pleonektein in 1292b19)36.

  • 37 Si vedano la presa di posizione in 1303a20-23 e gli esempi di Ambracia (1303a23-25) e di Turii (13 (...)
  • 38 Contra Brunschwig, 1980, secondo cui Aristotele non prende posizione al riguardo.

15Tuttavia nel libro IV Aristotele afferma che lo schema originario della politeia può e deve essere integrato dagli organi legislativi della polis per poterne attuare le disposizioni. Ma già in precedenza egli si era spinto oltre chiedendosi se occorra autorizzare gli organi legislativi ordinari a modificare la costituzione, ed era arrivato alla conclusione che la funzione legislativa, anche in materia «costituzionale», non può essere totalmente espunta dal novero delle competenze degli organi deliberativi. Aristotele non si nasconde che le contingenze della politica possono imporre mutamenti legislativi sostanziali, che tuttavia mettono a rischio la tenuta dell’ordinamento. Ecco allora i rinnovati ammonimenti alla cautela che si risolvono praticamente in un invito a diffidare di qualunque cambiamento. Infatti anche un piccolo cambiamento può portare a conseguenze impreviste scatenando effetti rovinosi a valanga37: affermazione generica che troverà poi esemplificazione nel V libro, dedicato alla metabole politeion. Aristotele sembra in definitiva confermare il principio dell’immutabilità delle leggi della città38; tuttavia lo conferma non nel nome di un omaggio immotivato all’autorità della tradizione, ma sulla base della fiducia in una consapevole scelta della migliore delle costituzioni possibili date quelle determinate circostanze.

4. Le magistrature

  • 39 In 1283b13 ss. si discute a chi debbano spettare le πολιτικαὶ τιμαί, ossia se il criterio debba es (...)
  • 40 Molto più rigoroso sembra essere il Platone di Pol. 293c: i magistrati devono essere ἐπιστήμονας e (...)
  • 41 Carlier, 2004: 399-400, cita 1259b8 ss., dove Aristotele sostiene che gli archontes si distinguono (...)
  • 42 Non vi è nessun accenno a criteri di onorabilità sociale, quali troviamo nella dokimasia attica di (...)
  • 43 È forse possibile mettere in relazione questa «giustizia» con la paideia che il nomos impartisce a (...)

16Passando ora al secondo dei tria moria, cioè all’esercizio del potere da parte dei magistrati, scopo principale della nostra analisi è accertare se, anche nel valutare il loro operato, per Aristotele criterio dirimente sia l’osservanza delle leggi. Date per acquisite le modalità di nomina —sorteggio nelle democrazie, elezione nelle oligarchie: principi consolidati nella realtà storica a noi nota, ai quali Aristotele si adegua— è importante osservare che l’accesso alle magistrature non sembra basato soltanto sul numero degli aventi diritto, a differenza di ciò che si verifica nel caso della legittimazione a far parte degli organi deliberativi in senso stretto (fra cui in primo luogo l’assemblea). Sembra infatti che Aristotele richieda una certa competenza per l’esercizio di una magistratura, e non soltanto l’appartenenza a una determinata componente della popolazione: mi riferisco in particolare a 1291a34-38, da cui risulta che l’ottava classe dei cittadini, necessaria all’esistenza della polis sotto qualunque regime, sarà composta da coloro che svolgono il servizio (leitourgia) περὶ τὰς αρχάς39. Gli archontes dovranno dunque essere in possesso di una determinata δύναμις (1300b7-12) che sembra andare oltre la πολιτικὴ σύνεσις (1291a35-36) o la ἀλεθὴ δόξα (1277b28-30) necessarie ai cittadini per esercitare la funzione deliberativa40. Ciò sembra in contraddizione con il principio dell’alternanza archon-archomenos che dovrebbe caratterizzare la πολιτικὴ κοινωνία (sia in regime democratico che in regime oligarchico), a meno che tale alternanza sia destinata a verificarsi solo nell’ambito di coloro che sono in possesso delle specifiche qualità richieste41. Quel che Aristotele comunque non chiarisce è se ci siano dei criteri (di legge?) per stabilire a priori l’attitudine a svolgere le funzioni di magistrato42. Consideriamo in proposito 1309a33 ss., uno dei passi più significativi in tema di competenza richiesta ai magistrati. I tre requisiti richiesti ai candidati alle magistrature «sovrane» (κύριαι αρχαί) sono: la fedeltà al regime vigente, poi la δύναµις µεγίστη τῶν ἔργων τῆς αρχῆς, infine la ἀρετὴ καὶ δικαιοσύνη ἡ πρὸς τὴν πολιτείαν43. Come esempi di magistrature sovrane vengono addotti lo stratego e il tesoriere (quanto alla phylake —1300b10 e 1309b6— sembra riferirsi alla difesa dello stato). Lasciando da parte la prima e la terza virtù, di carattere politico, che ovviamente fanno a pugni con l’ideale moderno di un servitore dello Stato, è interessante notare che, secondo Aristotele, fra un tesoriere bennato e un tesoriere competente, è opportuno che la scelta cada sul primo (1306b6-8).

  • 44 Tr. Guagliumi.
  • 45 Vid. Horn, 2013: 238.

17Senza soffermarsi ad approfondire qui le procedure di nomina (che formano oggetto di una dettagliata casistica in 1300a9 ss.), intendiamo ora chiederci se esista una previsione normativa del modo o dei modi in cui le magistrature devono essere esercitate. Ora, a parte il fatto che non esiste una separazione dei poteri in senso moderno (quindi ai magistrati spettano anche competenze nel campo deliberativo e giudiziario), tanto che per Aristotele non è chiaro chi si possa definire magistrato (cioè ἀρχή) (1299a15), la descrizione della loro attività è estremamente rapida e sommaria: «Proprio dei magistrati è deliberare (bouleusasthai) su questioni determinate, di decidere (krinein) e di dare ordini (epitaxai)» (1299a25-27)44. In questo trinomio dare ordini sembra essere l’elemento su cui cade principalmente l’accento (è l’elemento definito ἀρχικότερον in 1291a27-28), probabilmente perché il comandare gli uomini liberi è uno dei punti più sensibili e delicati della dialettica politica all’interno della comunità sia democratica che oligarchica (1277b7-17)45. A questo proposito Aristotele annuncia un’indagine sulla questione cruciale se vi siano magistrati propri dei diversi regimi e se le attività dei magistrati debbano svolgersi in maniera diversa nelle diverse costituzioni (1299b20 ss.). Ma l’unico sviluppo di questo tema lo troviamo in relazione alla funzione deliberante (1299b20-38 a proposito del carattere oligarchico dei probouloi), salvo una rapida ripresa in 1300b7-12 riguardo alle specifiche dynameis che devono caratterizzare l’esercizio di determinate cariche (come la strategia o la sorveglianza sulle operazioni commerciali). Resta l’indicazione generica che i magistrati devono adeguare il loro agire al fine della costituzione nel cui ambito svolgono la loro attività.

  • 46 In alcune poleis (a regime evidentemente oligarchico), come Epidamno e Opunte, troviamo un individ (...)
  • 47 1264b33 ss. riferito all’ordinamento dei cittadini nelle Leggi platoniche; 1299a1-2; 1316b31.
  • 48 A differenza di quanto accade a Cartagine (1273a16), gli organi deliberanti delle città greche non (...)
  • 49 Non condivido perciò la tesi recentemente sostenuta da Riesbeck, 2016: 224, secondo cui «those who (...)
  • 50 Già Platone (Res. 557b) interpretava «l’alternanza nella gestione delle cariche» in democrazia com (...)
  • 51 M. Canevaro in Bertelli e Moggi, 2014: 282. Un accentramento di poteri in un singolo kyrios tes di (...)

18Che Aristotele riconosca la facoltà di comandare come un elemento che caratterizza le magistrature, non significa però che nelle strutture costituzionali da lui descritte (o anche in quella ideale da lui delineata alla fine della Politica) esista un organo (o una funzione) costituzionale corrispondente a quello che nel costituzionalismo moderno si chiama il governo, e che costituisce uno dei tre elementi caratterizzanti la nozione di Stato46. Questa affermazione può essere suffragata da tutta una serie di indizi, di cui mi limito a fornire qualche esempio. Il primo, e direi il più importante, è che, a più riprese47, è l’organo deliberativo —to bouleuomenon— a venir definito to kyrion tes poleos, non uno o più magistrati (ovviamente il discorso è riferito soltanto a democrazie e oligarchie). È bensì vero che Aristotele parla occasionalmente di ἀρχαὶ κύριαι (in generale 1309a30: ad es. è così definito l’arcontato a Oreos in 1303a18-20) o di ἀρχαὶ µεγίσται (1282a32): ma non specifica né a quali magistrature tale qualifica esattamente spetti48, né se essa abbia delle conseguenze giuridicamente rilevanti (che sembrano limitarsi all’esclusione dei ceti popolari in determinate costituzioni: vid. supra), o se si tratti soltanto di un apprezzamento a livello sociale e politico. Si potrebbe supporre che Aristotele alluda a una gerarchia fra magistrati (quale conosciamo per la Roma repubblicana), quindi in sostanza a una guida politica riconosciuta dalla struttura costituzionale. Ma, a ben guardare, Aristotele riconosce una (apparentemente) pari facoltà di comando a tutti i magistrati, s’intende nell’ambito delle competenze di ciascuno. È dunque l’ambito in cui operano ad essere considerato «grande» (in primis, ovviamente, la strategia), senza che da ciò derivi loro un potere preminente rispetto ad altri magistrati49. Mi pare che lo dimostri il fatto che, da un lato, Aristotele include nei magistrati «politici» non solo lo stratego ma anche il γυναικονόµος e il παιδονόµος, dall’altro vi accosta i magistrati «economici» e addirittura gli schiavi incaricati di pubbliche funzioni (1299a20 ss.). Va inoltre sottolineato che, sempre stando allo stesso Aristotele, in democrazia le magistrature sono generalmente sorteggiate; ma anche dove sono elette (come nei regimi oligarchici), la carica ha una durata limitata50: in entrambi i casi, quindi, mancano i presupposti per creare una consapevole e duratura funzione di governo. Se le archai in senso stretto sono dunque da escludere, ci si potrebbe aspettare che Aristotele affidi al Consiglio il ruolo di guida politica dello Stato (ruolo che si riconosce abitualmente al Senato romano e che può essere postulato almeno per la Boule ateniese). Ed effettivamente almeno una volta il Consiglio, benché esautorato dall’Assemblea nelle democrazie radicali (1299b38 ss.; 1317b30), è dichiarato l’organo kyrion, ma solo in quanto convoca e presiede l’assemblea (cioè l’organo che, anche in questo passo, con una sorta di gioco di parole, è definito il vero kyrion) (1322b14 ss.), ed esercita la funzione probuleutica (1299b30 ss.). In sostanza, quindi, le competenze del Consiglio rientrano nella funzione deliberativa, anche se in 1322b13 si dice che il Consiglio ἔχει τὸ τέλος καὶ τὴν είσϕοράν, intendendosi con ciò che presenta le proposte all’assemblea e ne cura l’attuazione. Ma ciò significa che si limita a dare esecuzione alle deliberazioni dell’organo deliberativo, senza svolgere un’autonoma funzione «di governo». Queste considerazioni mi sembrano sufficienti per aderire alla tesi che i magistrati, alla luce delle categorie moderne, svolgono dei compiti amministrativi più che una funzione di direzione politica51.

  • 52 Non mi pare condivisibile l’opinione di Piepenbrink, 2001: 84, secondo cui nella Politica «Nomoshe (...)
  • 53 Vale la pena di notare il parallelismo, d’altronde segnalato dallo stesso Aristotele, fra il μὴ κα (...)

19La spiegazione di questo dato (almeno ai nostri occhi paradossale) potrebbe risiedere nel fatto che, per Aristotele, è proprio il dominio della legge ad impedire la possibilità di attribuire ai magistrati la guida politica della comunità; se ciò avvenisse, saremmo in un regime monocratico (cioè in una monarchia, anche se la monarchia conforme alle leggi è una delle costituzioni rette; oppure, ancora più chiaramente, in una tirannide o in quel tipo di oligarchia estrema assimilata da Aristotele a una dynasteia: 1293a35 ss.): gli uomini prevarrebbero sulla legge, ed essendo legittimati a comandare senza sottostare alle leggi, finirebbero per perseguire i propri interessi, non quello dei cittadini52. Affinché il potere sia esercitato nell’interesse dei cittadini è dunque necessario che i magistrati osservino e facciano osservare le leggi53. Si spiega così che, per Aristotele, la principale illegalità di cui tutti i magistrati, approfittando dei loro poteri, possono rendersi colpevoli (indipendentemente dal regime in cui operano), è quella di perseguire il proprio interesse privato invece di quelli pubblici (1308b31). Ma si tratta di un interesse privato di carattere prettamente economico e personale. Si differenzia quindi dall’interesse collettivo della componente della cittadinanza al potere, la cui preminenza è comunque connaturata al tipo di regime (rispettivamente democratico od oligarchico), anche se, stando alle raccomandazioni di Aristotele, non dovrebbe prevaricare sugli interessi generali dell’intera cittadinanza (1279a28-32).

  • 54 In questo brano ricorre la consueta ambiguità del termine archontes, che nella Politica può riferi (...)
  • 55 Si veda Ferrajoli: 2013, citato infra.
  • 56 Ritengo che l’obiezione sollevata da Bertelli, 2017: 489, sia superabile se si ritiene che, in qua (...)
  • 57 Così anche Bertelli, 2017: 489.
  • 58 Horn, 2006: 106-107 fa l’esempio di una deliberazione assembleare concernente la ricostruzione dop (...)

20Se è vero che il carattere distintivo dell’attività dei magistrati consiste nel comandare (su uomini liberi) e se è vero che, nel comandare, essi debbano osservare le leggi, ci chiediamo se tali comandi assumano (e debbano assumere) una determinata forma. Stando a EN 1141b25 ss. (di cui sembra di avvertire un’eco in Pol. 1292a33-34), gli atti di governo assumeranno la veste (normativa) di decreti, che dovranno essere naturalmente conformi alle leggi vigenti; soltanto dove le leggi, causa la loro natura universalistica, non dettano disposizioni relative al caso particolare, agli archontes sarà consentito decidere autonomamente (1282b1-6)54. In questo modo l’attività di «governo» viene presentata come attività deliberativa, cioè viene trattata come una species dell’attività normativa (non a caso in un passo come 1298a22-23 si usa il verbo bouleuesthai per indicare l’attività dei magistrati). Aristotele non coglie la distinzione fra rispetto della legge e applicazione della legge55, perché, a mio parere, rimane prigioniero del dilemma formulato da Platone (in particolare in Pol. 294c ss.): deve comandare la legge o il singolo? Impostare la questione in questo modo significa porre l’alternativa secca: o la legge si impone sempre e comunque, oppure il singolo decide anche a prescindere dalla legge, quindi anche contro di essa. Aristotele, che non può e non vuole accettare la soluzione platonica, applica il dominio della legge anche all’attività di governo, che, di per sé, mirando alla soluzione di problemi contingenti in vista dell’utile collettivo, sfugge ad ogni previsione normativa. Ci sono due passi a mio parere molto significativi per rendersi conto dell’aporia in cui cade qui Aristotele. Il primo è EN 1137b28-29: ci sono questioni riguardo a cui è ἀδύνατον θέσθαι νόµον, ὤστε ψηφίσµατος δεῖ. Questa impossibilità è in realtà di due tipi. Una si traduce in quella che Aristotele stesso definisce lacuna volontaria della legge (nel senso che la norma generale non può prevedere tutti i casi particolari a cui pure dovrebbe applicarsi: Rhet. 1374a29-31). La seconda, invece, riguarda appunto il tipo di decisioni contingenti, assunte dal governante, che non sono riconducibili alla sfera normativa se non in senso negativo, nel senso che non devono violare le leggi. Il secondo passo è 1286a9-12, che riporto nella traduzione di Aubonnet: «Ceux qui trouvent des avantages au gouvernement d’un roi estiment que les lois énoncent seulement des règles générales, sans rien prescrire pour faire face aux circonstances (τὰ προσπίπτοντα); aussi est-ce une sottise dans n’importe quel art de s’en tenir pour commander à des règles écrites». Contro gli innominati fautori del potere monarchico si dipana la nota critica aristotelica: la legge è meglio della decisione del singolo perché spassionata; perciò quel singolo decisore, non a caso identificato con il re, si trasforma nel legislatore (con il risultato che, facendo coincidere le leggi e il loro autore, si elimina l’alternativa fra singolo e leggi) (1286a16-24); infine, qualora la legge non sia in grado di dettare la soluzione, si preferisce la decisione collettiva a quella individuale (1286a24 ss.). Ancora una volta la decisione contingente (rispettosa della legge, o, meglio ancora, della politeia: 1292a34) e l’applicazione della legge vengono confuse (si veda in senso analogo 1282b1 ss.). Mi sembra però di poter affermare che Aristotele, pur rimanendo all’interno di una prospettiva pan-legalistica, si sforza di svincolare l’atto di governo dalla dimensione strettamente normativa. Infatti, da un lato, gli psephismata, che vengono emanati tanto dagli organi deliberativi quanto dai magistrati nel corso dell’attività di governo, rientrano nel dikaion nomikon (EN 1134b20-24)56; dall’altro, però, il tipo di provvedimenti, a cui si riferisce EN 1137b32 parlando di ψήφισµα πρὸς τὰ πράγµατα, non può essere considerato una «correzione della legge»57: quest’ultima può trovare eventualmente applicazione solo in sede giudiziaria (vid. infra)58. Una conferma della direzione verso cui si muove Aristotele la troviamo in un altro passo del III libro, dove ritorna sulla questione se sia meglio la monarchia o il regno delle leggi. Qui incontriamo infatti la netta affermazione περὶ ὥν γὰρ βουλεύονται νοµοθετῆσαι τῶν ἀδυνάτων ἐστίν («è impossibile (!) legiferare su ciò che è materia di deliberazione»: 1287b22-23). Il verbo deliberare unifica di nuovo sotto la categoria dello psephisma sia la deliberazione assembleare che l’atto di governo dei magistrati. Ma qui l’impossibilità di previsione da parte della legge non sembra più riconducibile al concetto di lacuna volontaria o involontaria: se è sottinteso che comunque occorrerà non violare le legge, conformità alla legge non significa applicazione della legge. Mi sembra che trovi conferma nel fatto che, in occasione del rendiconto a cui sono tenuti al termine della carica, i magistrati potranno essere accusati di aver commesso non solo ingiustizie, ma anche errori. Se le ingiustizie danno luogo senza dubbio a violazioni consapevoli e volute della legge, per gli errori occorrerebbe rifarsi alle conseguenze che lo stesso Aristotele ricollega agli hamartemata all’inizio del III libro dell’Etica Nicomachea, e che costituiscono la prima embrionale trattazione dell’errore nel pensiero greco con ricadute anche sul piano giuridico.

5. La funzione giurisdizionale

21Passiamo infine alla funzione giurisdizionale (1300b13 ss.). Continuando a seguire il filo conduttore della nostra ricerca, ci chiediamo in che termini la giurisdizione si conformi alla costituzione e alle leggi. Divideremo la nostra trattazione in due parti. Nella prima parte seguiremo e commenteremo il testo di Aristotele che conclude il libro IV (1300b13-1301a15). Nella seconda esamineremo le modalità con cui Aristotele ricostruisce il procedimento decisionale dei giudici.

  • 59 Pezzoli in Bertelli e Moggi, 2014: 370, rileva che Aristotele non prende in considerazione «chi ha (...)
  • 60 Vid. Maffi, 2016.

22Secondo Aristotele gli aspetti che caratterizzano la funzione giurisdizionale in relazione al tipo di costituzione sono i seguenti: da quale componente della popolazione provengano i giudici; quali materie siano chiamati a giudicare; come vengano nominati59. Riguardo al primo punto, ossia da quale componente della popolazione provengano i giudici, i tribunali «costituiti da tutti i cittadini che giudicano su tutto, sono democratici»; quelli «costituiti da alcuni che deliberano su tutto, sono oligarchici» (1301a11 ss.). Ritroviamo qui il criterio fondamentale di distinzione fra le costituzioni basato sul numero dei partecipanti legittimati ad accedere alle funzioni pubbliche. Si tratta quindi anche in questo caso di una constatazione che corrisponde verosimilmente a un dato storico ricorrente. Ma da qui in avanti Aristotele suggerisce una serie di misure destinate a migliorare in prospettiva la qualità dell’attività giudicatrice: si tratta di misure che, nonostante la nostra carenza di informazioni, è difficile immaginare realizzate in qualche polis storica. Con riferimento ai cittadini deliberanti, ho esaminato altrove i rimedi che Aristotele suggerisce per evitare che le assemblee possano assumere decisioni vessatorie nei confronti della minoranza (e ciò vale soprattutto per i regimi democratici nei confronti dei ricchi)60. Nel caso delle decisioni giudiziarie i complicati meccanismi di formazione dei collegi giudicanti, combinando giudici eletti e giudici sorteggiati fra tutti o soltanto alcuni dei cittadini (1300b38-1301a11), mirano palesemente allo stesso risultato (come vedremo meglio più avanti). In ogni caso anche gli «alcuni che giudicano su tutto» non sono considerati qualitativamente diversi dai collegi giudicanti democratici. Fanno eccezione gli ordinamenti dove la giurisdizione è esercitata dai magistrati, fra cui si segnala Sparta (dove gli efori sono κρίσεων κύριοι: 1270b29; 1275b7-11 per le competenze giudiziarie di efori e Gerousia).

  • 61 Questo termine viene interpretato alla luce delle considerazioni contenute in 1275a22 ss.: qui Ari (...)

23Quanto ai sistemi di nomina dei giudici, essi sono ancora una volta sorteggio (tendenzialmente democratico) ed elezione (tendenzialmente oligarchico), puri o, come si è visto, variamente mescolati. Il fatto che, in altri passi della Politica, i giudici siano considerati una componente specifica della polis (1291a23; 1322a 5-6; 1328b13-14) non fa di loro una categoria professionale. Così come per la partecipazione al bouleutikon, anche la funzione di giudice sarà esercitata da comuni cittadini (purché appartenenti al politeuma: 1300b16-17): è quanto sintetizza la qualifica di aoristos attribuita da Aristotele sia al cittadino deliberante sia al cittadino giudicante61. Possiamo inoltre osservare che anche nel caso dei giudici si verifica una sorta di alternanza fra archontes e archomenoi, dato che, siano essi sorteggiati o eletti, è molto probabile che Aristotele, anche se non lo enuncia esplicitamente, pensi a una funzione temporanea (si veda 1320a23 ss.) a cui tutti i membri del politeuma, come vedremo meglio sotto, devono avere accesso (coerentemente con la definizione di cittadino che troviamo all’inizio del III libro: 1275a22-23).

  • 62 Vid. Maffi, 2016.
  • 63 Si noti, però, che in 1317b25 28 tre di questi tribunali, precisamente quelli competenti: a) per l (...)
  • 64 Si veda anche il caso dell’Elide di cui a 1306a12-19, con il commento di De Luna, 2016. Un’obiezio (...)
  • 65 Ritengo quindi che ἔκ τινων περὶ πάντων con riferimento alla composizione dei tribunali oligarchic (...)
  • 66 Sarebbe naturale chiedersi come mai i tribunali per omicidio non siano considerati «politici» da A (...)

24Veniamo ora alla la lista degli otto εἴδη δικαστηρίων (1300b19 ss.)62, che rappresenta il nucleo essenziale della breve trattazione riguardante la giurisdizione. A questo proposito va osservato che, se si eccettua il rapido accenno al Freatto ateniese, gli otto tipi di tribunali non solo non sono messi in relazione con una polis specifica, ma nemmeno con un particolare regime ovvero una particolare costituzione. Si ha quasi l’impressione che in ogni polis si riscontrino tutti e otto. Il primo è competente per il rendiconto dei magistrati; il secondo per ogni lesione degli interessi pubblici; il terzo per le questioni che attengono alla costituzione (ὅσα εἰς τὴν πολιτείαν φέρει); il quarto per le controversie fra magistrati e privati riguardo alle penalità; il quinto per i rapporti obbligatori di un considerevole valore fra privati. Oltre a questi vi sono il tribunale per gli omicidi e il tribunale per stranieri. Infine il tribunale per i rapporti obbligatori di scarsa entità63. Osserviamo più da vicino i primi cinque tribunali, ossia quelli a cui Aristotele attribuisce la qualifica di πολιτικὰ δικαστήρια (1300b36-37): la qualifica mi sembra da interpretare nel senso di «suscettibile di incidere sulla struttura costituzionale», quindi in un senso più specifico e ristretto rispetto all’affermazione che tutta l’attività giurisdizionale rientra nella sfera politica (1253a38; 1300b37; 1301a14). A questo proposito Aristotele osserva che, se i «tribunali politici» non sono ben costituiti (1300b37), nascono conflitti interni e sovvertimenti delle costituzioni (1300b35-38). In questa sede Aristotele non fornisce ulteriori delucidazioni in proposito. Ritengo tuttavia che un episodio narrato successivamente, in 1305b34-36, possa aprirci uno squarcio sulle circostanze suscettibili di provocare un sovvertimento costituzionale in relazione all’esercizio della giurisdizione, permettendoci così di capire meglio che cosa intendeva il filosofo per tribunale ben costituito. Parlando delle oligarchie che subiscono un mutamento costituzionale a causa di alcuni esponenti del ceto dominante che si fanno demagoghi, Aristotele fa l’esempio di Eraclea Pontica, ὅπου τὰ δικαστήρια µὴ ἐκ τοῦ πολιτεύµατός ἐστι (δηµαγογοῦντες γὰρ πρὸς τὰς κρίσεις µεταβάλλουσι τὴν πολιτείαν). La maggior parte dei commentatori ritiene che i tribunali della città fossero composti anche da cittadini al di fuori del politeuma, quindi appartenenti al demos. A mio parere, invece, in 1305b34-36 Aristotele intende dire che i tribunali di Eraclea Pontica non erano composti da persone scelte all’interno dell’intero politeuma, cioè fra tutti i cittadini che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla natura oligarchica del regime, godevano dei diritti politici; erano invece scelti all’interno di un gruppo molto più ristretto (essendosi presumibilmente verificato quel fenomeno di radicalizzazione del regime che Aristotele descrive in 1292b4-7)64. Quindi gli oligarchi che erano rimasti esclusi dal gruppo che si era accaparrato la funzione giurisdizionale, temendo di essere giudicati in modo iniquo e vessatorio, suscitarono un’opposizione collettiva coinvolgendo non solo gli altri cittadini appartenenti al politeuma oligarchico (di fatto, però, esclusi dall’esercizio della funzione giurisdizionale), ma anche i membri del demos: il risultato (non si capisce se voluto o subìto) fu il sovvertimento del regime vigente. L’interpretazione di 1305b34-36 da me proposta ci fa capire che un tribunale ben costituito significa per Aristotele prima di tutto un tribunale i cui membri sono nominati (sorteggiati o eletti) in conformità ai principi che regolano la partecipazione politica in quel determinato regime: l’accesso alla funzione di giudice deve essere tendenzialmente garantito a tutti i membri del politeuma65. Altrimenti si rischia di cadere in una di quelle situazioni da cui può derivare il sovvertimento della costituzione. Tuttavia, se si vuole garantire ancor meglio la solidità del regime, occorre andare oltre: i criteri di nomina elencati in 1301a1 ss. mostrano che, secondo Aristotele, occorre evitare che le giurie siano composte solo da membri del politeuma (e per di più nominati secondo il sistema usuale in quel determinato regime, ossia o sorteggio o elezione). Le regole relative al reclutamento dei giudici valgono però, secondo quanto Aristotele afferma espressamente (1300b36-38), soltanto per i «tribunali politici», cioè per i tribunali che giudicano materie «sensibili» dal punto di vista del carattere del regime66. Il che fa pensare che per i tre tribunali residui, ossia quello per gli stranieri, quello per le cause di omicidio e quello per i rapporti privati di scarso valore, l’organo giudicante non sia formato secondo le regole esposte in 1300b38-1301a11 (per le cause private di scarso valore Aristotele lo dice esplicitamente: 1300b35).

  • 67 Non vi è qui alcun accenno alla dikastike (che si suppone sottintenda techne), che era già subordi (...)
  • 68 1287b15 ss. Questo non significa secondo me, pace Carlier, 2004: 396, che «per Aristotele l’ἀρχή d (...)
  • 69 È questo un ulteriore argomento contro la tesi dominante, secondo cui nei tribunali greci (ma il r (...)
  • 70 Mi limito qui soltanto a menzionare il dibattito, non ancora sopito, fra gli studiosi di diritto a (...)
  • 71 Ferrajoli, 2013: 22.
  • 72 Corsivi dell’A.
  • 73 Si veda anche 1282b3-6 (di cui ci siamo occupati sopra): gli archontes devono decidere autonomamen (...)
  • 74 Vid. Harris, 2013a.

25Passiamo ora al secondo punto: come giudicheranno i giudici che compongono i tribunali? Tecnicamente non c’è dubbio che per Aristotele, trattandosi di collegi, giudicheranno mediante un voto; ma come giungeranno a decidere per quale delle due parti in causa votare? Applicheranno la legge o giudicheranno secondo il loro libero convincimento? Aver interpretato le modalità di formazione dei collegi giudicanti le cause «politiche» come un riflesso dei regimi in cui tali tribunali sono destinati ad operare ci permette di affermare che, per il filosofo, anche i tribunali giudicheranno in conformità al telos del rispettivo regime, allo stesso modo in cui operano gli organi deliberanti e i magistrati. Infatti i giudici sono considerati una componente della cittadinanza che esercita una specifica funzione (1291a40) prevista dalla costituzione. Giudicare in conformità al telos della costituzione in cui si trovano ad operare non implica che Aristotele richieda ai giudici particolari competenze, come potrebbero essere delle conoscenze giuridiche in senso proprio67, nemmeno nella forma piuttosto generica richiesta ai magistrati. È sufficiente che siano in possesso della arete politike che è accreditata a tutti i membri politicamente attivi della cittadinanza. In un passo significativo del III libro l’attività dei giudici è infatti assimilata a quella dei partecipanti all’assemblea, nel senso che gli uni e gli altri devono attenersi alle leggi68. Dunque la conoscenza delle leggi da parte di tutti i cittadini attivi è data per scontata69. Ma se i giudici sono tenuti a conoscere le leggi, ne deriva logicamente che essi siano tenuti ad applicarle (anche se Aristotele menziona solo indirettamente quest’obbligo in 1270b30-31 con riferimento al diverso modo di giudicare degli efori spartani)70. Occorre quindi chiedersi che cosa significhi per il giudice applicare le leggi. Dato che, sia pure in contesti socio-politici ovviamente diversi da quello antico, si tratta di questione tuttora discussa, può essere utile fare riferimento alla lucida presa di posizione di Ferrajoli71: mentre l’esercizio degli altri pubblici poteri, da quello legislativo a quelli amministrativi e di governo, «richiede soltanto il rispetto delle norme ad essi sopraordinate, l’esercizio del potere giudiziario richiede altresì l’applicazione sostanziale delle norme alle quali è sottoposto»72, in osservanza «dell’obbligo della sia pur tendenziale corrispondenza (o sussunzione) dei fatti accertati alle figure normative predisposte dalla legge». Alla luce di questa avvertenza, che a mio parere vale anche per il mondo antico, in particolare per quello greco, se si accetta, come io credo, che i giudici dei tribunali poliadici fossero tenuti ad applicare le leggi, Aristotele non può evitare di porsi il problema che era già stato discusso da Platone: come applicare la legge (per definizione universale) al caso particolare sottoposto all’attenzione del giudice? La soluzione basata sulla sapienza superiore dell’aner basilikos (proposta da Platone nel Politico) non può essere accettata da Aristotele; e nemmeno può essere accolta la soluzione «socratica» (in quanto basata sull’interrogatorio delle parti ad opera dei giudici) proposta dallo stesso Platone nelle Leggi (855e-856a). Nella Politica non troviamo una trattazione specifica di questo tema. Ciononostante in 1287a17 ss. si parla del dikastes che avrà il potere di giudicare (e potremmo aggiungere anche il dovere, dato che, almeno per quanto riguarda la giuria ateniese, non era previsto un non liquet) anche là dove la legge non «definisce» (ossia non prevede) la fattispecie portata alla sua attenzione. E poco più sopra c’è un riferimento esplicito alla δικαιοτάτη γνώµη (1287a26) in un contesto che, a mio parere, si riferisce sia ai magistrati che ai giudici73. Che utilizzando questa terminologia Aristotele si riferisca alla regolamentazione ateniese della funzione giudicatrice, e in particolare al giuramento eliastico74, mi sembra assai probabile (anche se, come è noto, un giuramento di giudicare secondo le leggi, e, in mancanza di leggi, secondo l’opinione più giusta, ci è noto anche da altre città greche). Dato il carattere meramente allusivo degli accenni alle modalità di assumere una decisione giudiziaria contenuti nella Politica, dobbiamo ritenere che Aristotele intenda rinviare implicitamente all’Etica Nicomachea e alla Retorica, dove invece il tema è trattato in modo più ampio e approfondito. È dunque opportuno accennarvi qui brevemente.

  • 75 Si noti come il verbo ἐκλείπειν in Pol. 1286a37, anche se applicato all’assemblea, possa essere co (...)
  • 76 Sull’epieikeia nel pensiero platonico e aristotelico si vedano Saunders, 2001, Horn, 2006, Harris, (...)
  • 77 Per l’Atene del iv secolo ciò è stato persuasivamente argomentato da Wallace, 2006 sulla base di u (...)

26In Rhet. 1354a31 ss. Aristotele auspica esplicitamente che la legge lasci ai giudici il minor spazio di manovra possibile (anticipando così l’idea moderna che compito del giudice è «applicare» la legge). Tuttavia ammette che la legge, per il carattere universalistico nella formulazione dei suoi precetti, non può sempre prevedere il caso concreto su cui il tribunale è chiamato a giudicare: questa aporia è presentata da Aristotele come una lacuna della legge, la quale, volontaria o involontaria che sia, può e deve essere colmata dal giudice mediante il ricorso alla epieikeia che lo guiderà a formulare la decisione basata sull’«opinione più giusta»75. Un’ampia discussione riguardante il significato e le applicazioni dell’epieikeia si trova anche nell’EN, dove Aristotele ne mette in luce un aspetto diverso ma non incompatibile con la trattazione della Retorica76. Nella Politica il ricorso del giudice all’epieikeia, va inteso a mio parere quale criterio che consente di colmare le lacune della legge da applicare al caso da decidere. Un criterio che dovrà necessariamente ispirarsi ai valori che improntano le rispettive costituzioni77. Poiché le decisioni dei collegi giudicanti sono prese a maggioranza e a voto segreto (ciò vale per Atene, ma non abbiamo motivo per ritenere che altrove la procedura fosse diversa), si spiega, come abbiamo già detto sopra, perché Aristotele raccomanda un sistema «misto» di nomina dei giudici. Possiamo quindi concludere la sezione dedicata alla funzione giurisdizionale affermando che, per Aristotele, i giudici devono applicare le leggi proprie dei regimi in cui operano non solo per decidere le cause che riguardano la conservazione della costituzione, ma anche per giudicare le cause private. Si deve infatti ritenere che le leggi regolatrici dei rapporti privati, nonostante la curiosa neutralizzazione del diritto privato intrapresa da Aristotele, si conformino ai fini e ai valori della costituzione di riferimento.

6. Conclusioni

  • 78 Come scrive efficacemente Brunschwig, 1980: 539, «la loi représente l’arme la plus efficace que l’ (...)

27Come abbiamo osservato all’inizio di questo contributo, uno dei caratteri della Politica che colpiscono immediatamente il lettore è il quasi continuo sovrapporsi dell’intento descrittivo e della prospettiva propositiva, o, se si vuole, di realtà e idealità. Probabilmente la spiegazione va cercata nell’oggetto stesso dell’indagine, così come Aristotele lo presenta al termine dell’Etica Nicomachea: «Quali sono le cose che conservano e quali quelle che distruggono le città e le relative costituzioni» (EN 1181b18-19). Al termine dell’analisi delle tre «parti» della politeia, possiamo forse precisare meglio il rapporto fra le due prospettive. La costituzione ideale (che nel corso dell’analisi condotta nei libri III-VI si incarna nella politia) appare come stimolo equilibratore e al tempo stesso freno inibitore delle tendenze verso l’estremismo autodistruttivo dei regimi storicamente esistenti, in particolare democrazie e oligarchie. Lo strumento di cui occorre avvalersi in quest’opera stabilizzatrice è la legge, perché dove le leggi non comandano viene meno la possibilità di controllare l’esercizio arbitrario del potere78. La figura del legislatore si pone perciò al di fuori della concreta dialettica politica all’interno della città, senza il potere di imporre alcunché: l’adozione delle misure da lui suggerite è rimessa alla consapevole e volontaria adesione della comunità nel suo insieme. In primo piano vengono le leggi che regolano i comportamenti pubblici, ovvero di rilevanza pubblica: cioè le leggi che caratterizzano la ripartizione e l’esercizio dei poteri nell’ambito della politeia. Da queste dipendono la salvezza o la rovina della città. Le leggi che regolano i rapporti fra individui (che Aristotele per primo incomincia a tenere distinte dalle leggi costituzionali) interessano il legislatore solo nei limiti in cui la loro creazione e la loro applicazione incidono sugli equilibri costituzionali: la competenza ad emanarle è normalmente rimessa agli organi legislativi della polis, non al legislatore costituente. A questa missione tendente a migliorare i regimi esistenti, che Aristotele conduce con scientifica e a volte quasi pedante minuziosità, si sovrappone il modello di una comunità politica idealizzata in cui il legislatore ha l’ambizione di plasmare addirittura le radici psichiche delle pulsioni che mettono in costante pericolo la coesione sociale senza la quale non può esistere la comunità politica (si veda 1266b24 ss.: è più importante introdurre la parità fra i desideri che fra i patrimoni).

  • 79 Si veda in particolare 1281a14 ss., dove troviamo preannunciato il principio summum ius summa iniu (...)
  • 80 Si noti, tuttavia, che secondo Lisi, 2000 in Aristotele non c’è una fondazione filosofica della le (...)
  • 81 Si veda il richiamo alla regola platonica in 1266b8 ss.

28La valutazione dei rapporti fra la visione aristotelica del ruolo delle leggi e quella dei suoi predecessori (soprattutto Platone) è un terreno d’indagine ancora aperto. Qui mi limito ad accennare al fatto che Aristotele resta certamente nel solco del giuspositivismo (per cui diritto e giustizia coincidono), ma ha il merito di aver messo in luce che l’ordinamento costituzionale è espressione degli interessi economici dominanti. Aristotele non critica la giustizia di parte in nome di un ideale superiore (dikaion aplos) ma in vista della sopravvivenza stessa del regime79. Mentre quindi le leggi vigenti nei regimi storicamente dati sono tendenzialmente ingiuste perché perseguono e tutelano gli interessi solo di una parte della cittadinanza, la legislazione ideale è quella che mira a realizzare il bene della comunità intera80. Ma questo obiettivo dipende solo in via subordinata dalla saggezza del legislatore (appunto perché Aristotele non gli attribuisce un potere coercitivo né gli affianca un tiranno che realizzi il suo progetto normativo come auspica il Platone delle Leggi). Le buone intenzioni del legislatore si realizzeranno solo se viene a cessare lo squilibrio economico eccessivo fra ricchi e poveri e si giunge a un livello medio e tendenzialmente paritario di ricchezza (ciò che nemmeno il Platone delle Leggi aveva osato teorizzare pur ponendo un limite alla ricchezza dei più ricchi)81. Altrimenti occorrerà adeguare la legislazione al telos del regime effettivamente dato, cercando di evitare che la sua caratterizzazione politica raggiunga degli estremi che lo renderanno intollerabile alla componente della popolazione esclusa dal potere.

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Note

1 Tr. Bertelli con qualche piccolo adattamento.

2 Si tratta dell‘«Intermezzo» intitolato Legislatori tra paideia e legge, a conclusione di un saggio che, a mio parere, rappresenta uno dei contributi più interessanti per lo studio del tema qui trattato.

3 Bertelli, 2017: 503.

4 Non ritengo necessario riportare e discutere in questa sede le diverse traduzioni e interpretazioni. Per la traduzione «governo» mi limiterò a citare da ultimi Johnson, 1990: 127; Carini, 2017: 218; Bertelli, Oxford Companion (in corso di stampa): «Governo del sistema politico». Per la traduzione «componente sovrana (o politicamente attiva) della popolazione» citerò Lévy, 1993: 67: «Le groupe (ou, à la limite, la personne) qui exerce, ou a le droit d’exercer, le pouvoir politique»; Weber, 2015: 200: «Regierende Bürgerschicht». Una considerazione più approfondita meriterebbe l’interpretazione di Schütrumpf-Gehrke, 1996, di cui riporto qui la traduzione: «Eine Verfassung ist die Ordnung des Staates sowohl hinsichtlich der niederen Ämter als auch besonders des Organs, das die souveräne Entscheidungsbefugnis in allen Dingen hat. Die souveräne Gewalt des Staates liegt überall bei der Bürgerschicht, die Bürgerschicht ist daher geradezu die Verfassung. Ich meine z. B.: in den Demokratien ist der Demos der Souverän, in den Oligarchien dagegen die Wenigen; wir sagen ja entsprechend, dass auch ihre Verfassung verschieden ist». Mi limito ad osservare che, traducendo arche con Organ, si rimane nell’ambito dell’interpretazione che attribuisce a politeuma il senso di governo.

5 Eviterei perciò di tradurre to kyrion tes politeias con «autorità sovrana» (Accattino-Curnis), perché rischia di fare riferimento a un determinato organo politico. Anche se dà luogo a una perifrasi involuta, tradurrei: «Componente della popolazione che è sovrana di ogni cosa» (si veda l’art. 1 della Costituzione italiana). Apprezzo invece la traduzione di politeuma con «corpo politico», che permette di includere anche la sovranità detenuta da un singolo individuo (si pensi all’ideologia del «corpo del re», indagata da Kantorowicz). Anche sul modo di intendere politeuma la bibliografia è molto vasta. Mi limito a citare, oltre a Bordes, 1982, Hansen, 2013: 96, Wallace, 1993, l’utile rassegna recente di Sänger, 2016.

6 Sul telos che caratterizza ogni politeia si veda Mulgan in Höffe, 2011: 84 ss. Non mi è chiaro perché Horn, 2013: 241, intenda telos nel senso di «private life».

7 Condivido quindi l’interpretazione di Fröhlich, 2016: 114 s.

8 Per la prima interpretazione Simpson, 1997: 171; per la seconda Schütrumpf-Gehrke, 1996: 223. Si veda anche Lévy, 1993: 84 n. 82.

9 Di per sé questa affermazione potrebbe essere interpretata nel senso che l’ordinamento delle magistrature (nome, durata, competenze ecc.) potrebbe essere stabilito tramite quella che definiremmo oggi una prassi costituzionale, senza cioè riversarlo in una legge scritta. Stando alla tradizione (che però Aristotele non conferma), questo potrebbe essere stato il caso di Licurgo per Sparta. Per Solone sembra invece più probabile che le sue riforme costituzionali siano state attuate in base a norme scritte.

10 Così già Lévy, 1993: 78: «La politeia est définie, notamment dans la Politique, comme un ensemble organisé et cohérent de lois». Secondo Knoll, 2011: 132, la taxis ton archon allude alla distribuzione delle cariche politiche fra le componenti della popolazione (ricchi-poveri) in base al tipo di costituzione. Se ho ben inteso, questa interpretazione si basa sul nesso istituito fra la seconda definizione di politeia (1289a15-18) quale taxis che presiede alla distribuzione delle cariche e una ripresa dell’equivalenza fra politeia e taxis ton archon in 1290a7-13, in quanto distribuite in base alla dynamis dei cittadini. A me pare, però, che a questo significato, indubbiamente presente nel testo aristotelico, vada accostato quello che si ricava da 1297b37 ss., dove Aristotele afferma che le costituzioni differiscono fra loro in base all’ordinamento dei tria moria presenti e operanti in ciascuna di esse (cioè bouleutikon, poteri magistratuali, funzione giudiziaria). Di conseguenza credo che anche nelle due prime definizioni (1278b8 e 1289a15) Aristotele separi la concreta organizzazione delle archai dalla definizione dell’elemento kyrion della città, dove ovviamente la prima (l’organizzazione delle archai) dipende dalla seconda (definizione dell’elemento kyrion).

11 Horn, 2016: 110, definisce Aristotele un «political loyalist».

12 Schütrumpf in Höffe, 2011²: 105 ss., considera questo approccio aristotelico un fondamentale apporto alla teoria politica greca.

13 Vid. in tal senso Piepenbrink, 2001: 85; non mi spingerei però fino ad assimilare il legislatore aristotelico «dem Typus des “charismatischen Führers” bzw. “Propheten”» teorizzato da Max Weber. Si tratta piuttosto di uno scienziato della politica non digiuno però di pratica politica. Nippel, 1980: 52, parla di un legislatore fittizio, il che mi sembra tuttavia eccessivo

14 Un punto di vista analogo sostiene Bodéüs, 1991. Sul rapporto fra legislatore e uomini politici, sul quale tornerò più avanti., vid. Bertelli, 2000 (= 2017).

15 Vid. Gastaldi, 2016.

16 Già Platone, Lg. 714b-c, parlava di leggi adatte al regime. Non è chiaro se dikaion e nomoi siano due cose diverse, o se il dikaion sia il risultato dell’applicazione dei nomoi.

17 In 1278a25 si dice, ad esempio, che la maggior parte degli artigiani (technitai) sono ricchi.

18 In 1302a10 ss. si dice che non ci sono dissensi degni di nota all’interno del demos. In 1292b25 la preferenza per la democrazia a base contadina mira solo ad evitare i rischi del potere esercitato da un’assemblea che si riunisce troppo di frequente (e rischia quindi di cedere alle lusinghe dei demagoghi).

19 Lascio da parte qui il fatto che Aristotele, accanto al criterio basato sul timema, utilizza anche un altro criterio di classificazione della popolazione, che vede contrapposti coloro che lavorano a coloro che non lavorano: i primi sono programmaticamente esclusi dal politeuma (Weber, 2013: 224 ss.). Se però si tiene conto che fra essi rientrano per esempio anche i commercianti, non è detto che «i lavoratori» si collochino nella fascia sociale dei poveri. Lo stesso Aristotele nota che perfino in una costituzione oligarchica si potranno avere cittadini technitai, in quanto abbiano il censo necessario (1278a24).

20 Sulla politia, intesa come costituzione corrispondente al predominio sociale dei mesoi, si veda da ultimo Gastaldi, 2016a. Nippel, 1980: 44 e 60, ha osservato che i mesoi sono gli unici che possano concepire una politica rivolta al bene comune, benché Aristotele non enunci le caratteristiche istituzionali della polis in cui dominano. Si dovrebbe così creare un sistema che non si basa più sulla nozione di timema. È interessante notare come Aristotele affidi al legislatore anche il compito di incidere sulla composizione socio-economica della cittadinanza (1301b26 ss. e 1319a-1320a): vid. Ventura, 2009: 199.

21Vid. di recente l’analisi di Pellegrin, 2017: 345 ss.

22 Solo marginalmente Aristotele distingue le competenze del Consiglio da quelle dell’Assemblea: vid. Maffi, 2016.

23 Questa affermazione resta apparentemente un enunciato astratto, perché dovunque parli di specifiche misure legislative destinate a modificare un impianto costituzionale Aristotele sembra riferirsi non a un organo politico legiferante, ma sempre a una figura (idealizzata) di legislatore. Ciò vale anche per Rhet. 1354a32-1354b8: mi riferisco in particolare a 1354b2, dove si dice che le legislazioni sono il prodotto di individui che hanno lungamente riflettuto. Mi pare perciò impreciso parlare di a long deliberative process (Horn, 2006: 162), che fa pensare a una legge prodotta da un’ attività assembleare.

24 Tr. Guagliumi.

25 Si noti che in 1289a7 è al politico, non al legislatore, che Aristotele si riferisce.

26 Questo non significa naturalmente che nella polis non esista un insieme di leggi riguardanti il diritto privato. Quindi, benché Aristotele non lo rilevi, la definizione di legge di Licofrone si attaglia perfettamente alle leggi «ordinarie» vigenti in ogni tipo di politeia in materia di rapporti privati fra i cittadini; soltanto che il legislatore le lascia alla competenza degli organi legislativi ordinari. Rischia quindi di risultare unilaterale e fuorviante un affermazione come quella di F. Wolff, 1988: 285-286: «Le pouvoir n’obéit pas aux règles de justice relevant du droit privé, car le pouvoir d’Etat n’est pas fait pour défendre les personnes, mais pour assurer le bonheur de tous». Secondo Hölkeskamp, 1999: 36 e n. 19, non solo Platone, ma anche Aristotele, «fordert im Prinzip eine derartige Gesetzgebung, die alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens regeln und regulieren solle». A mio parere, però, nessuno dei passi da lui citati con riferimento ad Aristotele attribuisce al legislatore l’emanazione di leggi di diritto privato, dato che tali non si possono considerare le leggi relative alle donne o alla paideia: (si veda d’altronde quanto il medesimo autore scrive a 43, attribuendo al legislatore appunto il compito di creare una politeia, non dei nomoi). Una tesi non lontana da quella di Hölkeskamp, sia pure più ampiamente argomentata, sostiene Riesbeck, 2016: 114 ss., ma con motivazioni a mio parere non convincenti. La trattazione del problema da parte di Mulgan in Höffe, 2011² non può essere esaminata qui per ragioni di spazio, ma, a mio parere, non apporta un contributo chiarificatore dal punto di vista che qui ci interessa.

27 Si tratta in particolare del secondo e del terzo eidos delle oligarchie: nel secondo eidos, la volontà di restringere il numero dei candidabili al politeuma, cioè alla componente della popolazione cui spetta il potere deliberante, induce a modificare la legge in materia; nel terzo eidos si introduce invece una legge che riserva le magistrature ai figli dei titolari defunti. Quanto a 1293a25-32, il passo, come si è visto, è da mettere in relazione con 1292b6-7: terza e quarta ipotesi sono fuse insieme: vige in entrambi i casi la legge di ereditarietà delle cariche, ma, invece degli uomini (οἱ ἄνθρωποι: 1293a32), si dice che sono gli archontes ad avere in mano le leve del potere.

28 Tr. Guagliumi in Bertelli e Moggi, 2014.

Non tradurrei però διὰ τὸ μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόμου con «poiché non è governato dalla legge»: così sembra infatti che si tratti di una conseguenza oggettiva di un evento pregresso. Secondo me la preposizione διὰ va messa in relazione con ζητεῖ: il popolo cerca di diventare signore assoluto violando la legge in occasioni determinanti. Questo progressivo esautoramento del dominio delle leggi è provocato dalla crescente influenza dei demagoghi. Vid. Zoepffel, 1974.

29 Non condivido perciò l’affermazione di Pezzoli in Bertelli e Moggi, 2014 (nel suo commento al passo: 208-213), secondo cui Aristotele pare ignorare la distinzione fra nomoi e psephismata vigente nell’Atene del iv secolo.

30 Una menzione del processo delle Arginuse, senza però metterlo in relazione diretta con il passo qui in discussione, si trova in F. Pezzoli in Bertelli e Moggi 2014: 213, e in Lintott 1992: 120.

31 Vid. Carlier, 2004: 396 n. 19.

32 Le traduzioni Aubonnet (Belles Lettres: «Ceux qui portent des accusations contre les magistrats disent que c’est au peuple à décider») e Rackham (Loeb: «Those who bring charges against the magistrates say that the people ought to judge the suits») a mio parere sono corrette solo nella prima parte, non nella parte finale, che Aubonnet traduce «c’est pour les magistrats la ruine de toute autorité»; e Rackham: «So that all the magistracies are put down». Si veda anche Mirhady, 2006: 11 («The dêmos becomes despotic. Its receptiveness to accusations against magistrates leads to the subversion of their authority»). Non si capisce infatti perché la sottoposizione al giudizio dell’assemblea dovrebbe, in quanto tale, causare la rovina delle magistrature o la loro perdita di autorità. Il verbo tecnico kataluein sembra invece proprio alludere a un attentato alle rispettive competenze degli organi costituzionali.

33 Va tuttavia osservato che in 1292a37 Aristotele sembra addurre una critica di carattere sostanziale alla sostituzione degli psephismata alle leggi. Dice infatti che il contenuto di un decreto non può avere carattere generale. Tuttavia mi sembra che una simile motivazione possa essere interpretata anche nel senso da me indicato nel testo: un decreto non può abrogare una legge.

34 Come nota Vegetti, 2016: 211, «le costituzioni “corrette” sono in effetti deviazioni rispetto al piano paradigmatico della “costituzione perfetta”. Tuttavia è singolare (lo si direbbe quasi un lapsus) che Aristotele consideri giuste le leggi conformi alle costituzioni corrette e non giuste quelle conformi alle costituzioni deviate: 1282b11-13».

35 Bisogna quindi che i responsabili politici resistano al desiderio di accentuare il carattere proprio del regime (1310a19 ss.). In 1301b13 ss. si fa invece riferimento in modo neutro a queste operazioni di ingegneria costituzionale.

36 Che cosa si debba intendere con ethos e agoge non è chiaro. Aubonnet: «Mode d’education» e «habitudes de vie»; Guagliumi: «In virtù dei costumi e del sistema di educazione»; Rackham: «Social system and custom». Queste traduzioni sembrano privilegiare la sfera privata, o quanto meno non direttamente politica. Anche Micalella, 1983: 91, traduce «il costume e l’educazione dei cittadini»; ma vede nel passo in discussione «una conflittualità fra le funzioni politiche e quelle legislative», nel senso che i nuovi detentori del potere, senza mutare le leggi, «hanno esercitato il loro potere “di piccole cose”, operando proprio a livello di ethos e di agoge». Mi sembra più probabile che Aristotele voglia invece alludere a forme di esercizio del potere (1296a27: agein ten politeian), ovvero a una prassi di governo, probabilmente di durata limitata (per cui agoge non può riferirsi a un mutamento del sistema educativo, dato che i suoi effetti non potrebbero che farsi sentire a lunga scadenza, e non si tratta certo di una «piccola cosa»). Il riferimento a 1301b10-17 (Pezzoli in Bertelli-Moggi, 2014: 219) non mi sembra corretto perché in quest’ultimo passo si tratta di accentuare o attenuare le caratteristiche di un regime che resta però saldo; viceversa in 1292b17-21 la metabole è già avvenuta. Suggestivo mi sembra invece il confronto sia con Pl. Lg. 645a4-5, dove si raccomanda di non opporre resistenza alla agoge tou nomou, sia con Pl. Res. 550d, dove si parla di paragein tous nomous. Nel nostro caso, invece, i nuovi dominatori ne danno un’interpretazione a loro favorevole. Un esempio storicamente documentato a livello legislativo della prassi a cui Aristotele si riferisce mi pare si possa riconoscere nella clausola (III ll. 26 ss.) della c.d. legge di Ilion contro i tiranni (IJG II, XXII), che punisce colui che in regime oligarchico fa sì che Consiglio e magistrature siano nominati seguendo regole formalmente democratiche.

37 Si vedano la presa di posizione in 1303a20-23 e gli esempi di Ambracia (1303a23-25) e di Turii (1307b6-19). Come ha notato Contogiorgis, 1978: 20, Aristotele non fa dipendere i mutamenti costituzionali da mutamenti sociali. Vid. anche Camassa, 2011: 124.

38 Contra Brunschwig, 1980, secondo cui Aristotele non prende posizione al riguardo.

39 In 1283b13 ss. si discute a chi debbano spettare le πολιτικαὶ τιμαί, ossia se il criterio debba essere la ricchezza, la nascita nobile o la virtù (nei regimi aristocratici). È chiaro che questi criteri non vengono tenuti in considerazione nei regimi democratici, o quanto meno possono avere una rilevanza parziale quando si tratti di stemperare un atteggiamento estremistico in senso democratico. In ogni caso siamo di nuovo nell’ambito del problema di chi debba comandare e non di come si comandi (vid. Simpson citato infra, n. 49). Si noti che l’auspicio di Aristotele, non tanto per ragioni «ideologiche» ma di sicurezza dello Stato, è che alla massa dei cittadini poveri e privi di virtù, sia negato l’accesso alle cariche più importanti per evitare reati ed errori (1281b27-28: adikein kai hamartanein).

40 Molto più rigoroso sembra essere il Platone di Pol. 293c: i magistrati devono essere ἐπιστήμονας e non sembrarlo soltanto.

41 Carlier, 2004: 399-400, cita 1259b8 ss., dove Aristotele sostiene che gli archontes si distinguono dagli archomenoi soltanto per insegne e onori particolari, essendo per il resto in tutto e per tutto uguali. Tuttavia in 1291a24 ss. sembra che agli archontes siano richieste qualità intellettuali specifiche; in 1317b30 ss. si parla di τέχνη ed ἐμπειρία. Che la questione dell’alternanza non sia così facile da definire lo dimostrano vari passi, che non è possibile commentare qui approfonditamente: mi riferisco per esempio a 1333a11 ss., dove è rimesso al legislatore della città ideale studiare il modo di rendere archon e archomenos perfettamente interscambiabili; o a 1261b4-5, dove si dice che passare da archon ad archomenos, e viceversa, è come diventare un’altra persona. In generale sul rapporto archontes-archomenoi si vedano, fra gli altri, Lockwood, 2006: 218, secondo cui «ruling and being ruled is an abstract or general institutional arrangement which can be specified differently in different regimes»; Frede, 2005 e 2011²: 71 ss.; Weber, 2015: 81 ss. Mi sembra un po’ sbrigativa la soluzione proposta da Frank, 2005: 135-136, secondo cui i cittadini «by practicing moderation, they preserve the capacities for the practice of politike that come into active use when it is their turn to rule».

42 Non vi è nessun accenno a criteri di onorabilità sociale, quali troviamo nella dokimasia attica di iv secolo (AP 55), e solo generici accenni a criteri di competenza tecnica (quali sono invece ben individuati in Xen. Mem. III. 6): si vedano 1298a28 (τοὺς ἐπισταμένους) e 1317b30 ss. Come ha notato Simpson, 1998: 106, Aristotele è interessato non a «come» si governa, ma a «chi» governa (e questo —come vedremo— sembra valere anche per i giudici). Anche secondo Nippel, 1980: 57, Aristotele non si pone il problema della competenza dei magistrati.

43 È forse possibile mettere in relazione questa «giustizia» con la paideia che il nomos impartisce agli archontes secondo 1287a25 ss.? Sarebbe il tratto che più si avvicina a un’idea di insegnamento del diritto in tutta l’opera di Aristotele. Tuttavia sembra esserci una contraddizione con quanto Aristotele dice immediatamente prima (1287a23-25), cioè che nessun uomo sarebbe in grado di conoscere ciò che la legge non è in grado di definire (il riferimento è evidentemente alle lacune volontarie di cui Aristotele tratta in EN 1374a28 ss.: vid. infra). È infatti ovvio che ciò che la legge non è in grado di definire non può neanche venire insegnato. Ritengo però che Aristotele con questa affermazione intenda prendere posizione rispetto al problema dell’alternativa (di ovvia ascendenza platonica) fra il dominio di un solo uomo e il dominio della legge. Vid. Horn, 2006: 102.

44 Tr. Guagliumi.

45 Vid. Horn, 2013: 238.

46 In alcune poleis (a regime evidentemente oligarchico), come Epidamno e Opunte, troviamo un individuo definito kyrios tes dioikeseos (1287a6). In 1278b4-5 si parla di kyrios tes ton koinon epimeleias, con riferimento al politico che unisce in sé la virtù dell’uomo agathos e cittadino spoudaios. Ma si tratta evidentemente di espressioni non tecniche riferibili all’attività di qualunque magistrato. A più riprese kyrion tes politeias è considerato il bouleutikon: vid. 1316b32 e 1299a1: tuttavia, dal punto di vista moderno, la funzione legislativa ci allontana ancora di più dalla funzione di governo. Della polis come di «un sistema dove non era previsto un organo duraturo di governo» parla Bertelli, 2017: 455, sottolineando che nel iv secolo, almeno ad Atene, sono i rhetores a svolgere un ruolo guida. Va comunque sottolineato che si tratta di una figura solo in minima parte istituzionalizzata (in particolare attraverso la dokimasia rhetoron).

47 1264b33 ss. riferito all’ordinamento dei cittadini nelle Leggi platoniche; 1299a1-2; 1316b31.

48 A differenza di quanto accade a Cartagine (1273a16), gli organi deliberanti delle città greche non sono mai qualificati come megiste arche.

49 Non condivido perciò la tesi recentemente sostenuta da Riesbeck, 2016: 224, secondo cui «those who are entitled to share in rule are citizens, but citizens may hold varying degrees of authority».

50 Già Platone (Res. 557b) interpretava «l’alternanza nella gestione delle cariche» in democrazia come «mancanza di un’istanza direttiva» (Gastaldi, 2016: 280). Aubonnet, 1989: 146 n. 4, sostiene, senza però addurre alcuna fonte, che nelle oligarchie le magistrature possono essere perpetue.

51 M. Canevaro in Bertelli e Moggi, 2014: 282. Un accentramento di poteri in un singolo kyrios tes dioikeseos (1287a6) si muove verso una funzione di governo in senso moderno; tuttavia non svolge una funzione di coordinamento delle varie magistrature.

52 Non mi pare condivisibile l’opinione di Piepenbrink, 2001: 84, secondo cui nella Politica «Nomosherrschaft und menschliche Herrschaft nebeneinander stehen und insbesondere Nomosherrschaft und Bürgerherrschaft sich in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis befinden»: la tensione è in realtà fra la legge e il singolo detentore del potere (monarca o tiranno).

53 Vale la pena di notare il parallelismo, d’altronde segnalato dallo stesso Aristotele, fra il μὴ κατὰ γράμματα ἄρχειν ἀλλ’ αὐτογνώμονας dei membri dei Consigli delle città cretesi e l’analogo difetto riscontrabile nel κρίνειν degli efori spartani (1272a38-39).

54 In questo brano ricorre la consueta ambiguità del termine archontes, che nella Politica può riferirsi o in senso stretto ai magistrati (come in 1275a27), o in senso lato agli organi costituzionali fra cui è ripartito il potere (come nelle definizioni aristoteliche di politeia sopra esaminate). In questo caso, poiché poco prima (e in via piuttosto eccezionale) Aristotele ha menzionato congiuntamente i tre principali organi (dikasterion, boule e demos: 1282a35-36), mi sembra plausibile che si voglia riferire in generale all’attività decisionale di tutti i soggetti investiti di una pubblica funzione, includendo quindi organi deliberativi e giudiziari.

55 Si veda Ferrajoli: 2013, citato infra.

56 Ritengo che l’obiezione sollevata da Bertelli, 2017: 489, sia superabile se si ritiene che, in quanto contrapposti alle leggi di natura, tutti i provvedimenti di carattere normativo rientrano nella categoria del nomikon.

57 Così anche Bertelli, 2017: 489.

58 Horn, 2006: 106-107 fa l’esempio di una deliberazione assembleare concernente la ricostruzione dopo un terremoto; alla luce di quanto esposto nel testo, però, non direi che si tratti di un amendment of the laws.

59 Pezzoli in Bertelli e Moggi, 2014: 370, rileva che Aristotele non prende in considerazione «chi ha il potere di eleggere o nominare». In realtà il problema si pone solo per l’elezione. E’ probabile che l’organo competente a eleggere i magistrati eleggesse anche i giudici.

60 Vid. Maffi, 2016.

61 Questo termine viene interpretato alla luce delle considerazioni contenute in 1275a22 ss.: qui Aristotele contrappone alle archai (da intendersi in senso stretto come magistrature) che durano in carica per un tempo limitato, il giudice e il membro dell’assemblea che sono appunto qualificati come aoristos. Di qui la traduzione «durée illimitée» (Aubonnet, Fröhlich: 108); «without limit of tenure» (Rackham); «il tempo non è definito» (Laurenti) ecc. Poco più avanti, però, occorre attribuire al termine in questione un senso più generico. Infatti in 1275a32 Aristotele afferma che, essendo i più potenti, sarebbe assurdo escluderli dai detentori del potere (cioè dalle archai in senso proprio); e in 1275b13-17 si applica senz’altro la definizione di ἀόριστος ἀρχή sottolineando la differenza fra regimi democratici e non democratici, nel senso che in questi ultimi il membro dell’assemblea o del tribunale non è ὁ ἀόριστος ἄρχων, bensì ὁ κατὰ τἡν ἀρχἡν ὡρισμένος. Le traduzioni proposte sono: «Magistrat à caractère indéterminé» (Aubonnet); «magistrature sans limite» (Fröhlich: 103); «“office” without limitation» (Rackham); «magistrature a tempo indefinito» (Laurenti, che tiene ferma quindi la traduzione adottata nel primo passo sopra citato); «unbegrenzte» o «unbestimmte Ämter» (Frede, 2011²); «undefinite offices» (Garsten, 2013: 332). Io credo che si tratti dell’esercizio di funzioni (deliberativa e giudiziaria) che, non richiedono requisiti specifici di accesso; inoltre, non prevedendo competenze specifiche per il suo svolgimento, spettano al cittadino (della polis democratica) in quanto tale, non in quanto investito di una magistratura (cioè di un’arche in senso stretto).

62 Vid. Maffi, 2016.

63 Si noti, però, che in 1317b25 28 tre di questi tribunali, precisamente quelli competenti: a) per le euthynai; b) per le questioni costituzionali, e c) per i contratti privati, sono considerati demotika. Naturalmente sarebbe assurdo pensare che il secondo e il terzo non caratterizzino anche gli altri regimi costituzionali. Il fatto che Aristotele attribuisca al tribunale τὸ περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων per cause di un valore considerevole una valenza politica (se non addirittura costituzionale) appare in contrasto con quanto Aristotele ha scritto nel libro III, là dove ha escluso che le leggi a tutela dei rapporti contrattuali (così come i trattati internazionali di assistenza giudiziaria) possano essere considerate leggi di rilevanza costituzionale. Possiamo supporre che, per Aristotele, quel tipo di cause fossero suscettibili di incidere sugli equilibri fra ricchi e poveri, da cui, come sappiamo, dipende la salvezza tanto delle democrazie quanto delle oligarchie.

64 Si veda anche il caso dell’Elide di cui a 1306a12-19, con il commento di De Luna, 2016. Un’obiezione alla interpretazione che propongo potrebbe far leva sul fatto che di un’oligarchia tendente a restringere l’eguaglianza (ison echein) fra i suoi membri a vantaggio solo di alcuni Aristotele parla immediatamente dopo (1305b36 ss.). Si può tuttavia controbattere che in quest’ultimo passo Aristotele allude a restrizioni che riguardano l’esercizio del potere nel suo complesso, non soltanto una delle sue manifestazioni, quale è appunto la giurisdizione.

65 Ritengo quindi che ἔκ τινων περὶ πάντων con riferimento alla composizione dei tribunali oligarchici (1301a13) debba includere tutti i membri del politeuma. Anche nel caso dei tribunali del regime aristocratico o della politeia, ta men ek panton ta d’ek tinon (1301a14-15) va inteso secondo me nel senso che per la formazione di alcuni tribunali si applica la regola democratica (tutti giudicano su tutto), per la formazione di altri la regola oligarchica (giudicano su tutto solo i membri di un politeuma più ristretto rispetto a quello democratico).

66 Sarebbe naturale chiedersi come mai i tribunali per omicidio non siano considerati «politici» da Aristotele. Una risposta potrebbe far leva sul fatto che l’omicidio nel mondo greco è considerato un illecito privato (infatti dà luogo a un’azione privata, non a un’azione pubblica). Tuttavia questo potrebbe valere anche per i synallagmata akousia (cioè per le obbligazioni derivanti da atto illecito), per cui è competente il quinto tribunale qualificato come «politico». Forse va ulteriormente considerato il fatto che la condanna per omicidio, almeno ad Atene, non era di carattere pecuniario; quindi non rientrava in una logica che fa leva essenzialmente sulla contrapposizione economica fra ricchi e poveri.

67 Non vi è qui alcun accenno alla dikastike (che si suppone sottintenda techne), che era già subordinata alla politica in Platone Pol. 303e, e lo sarà di nuovo in EN 1094b3 e 1141b33 (a proposito di quest’ultimo passo Seel, 1990: 38, parla di «politische Vernunft»). Nella Politica l’aggettivo ricorre solo una volta per qualificare la giustizia resa nei tribunali (δικαστικὴ δικαιοσύνη: 1291a27). Che cosa si intenda peraltro con arte del giudicare non è chiaro. Secondo Bertelli, 2017: 500, con rinvio a EN VI 8, 1141b33, si tratterebbe della capacità di comporre i logoi dikanikoi che, insieme con i logoi demegorikoi, connoterebbero l’attività dei politici dotati di phronesis politica. Va tuttavia rilevato che in Platone (Pol. 303e) rhetorike (in cui va probabilmente ricompresa la retorica giudiziaria) e dikastike (entrambe subordinate alla politica unitamente alla strategia) sono distinte, il che indurrebbe a escludere che la dikastike si possa identificare con la retorica giudiziaria (a meno che Aristotele non le consideri sinonimi: si noti che in EN 1094b3, in un passo analogo a quello del Politico platonico, l’oikonomia è sostituita alla dikastike). D’altra parte al giudice, dato che la sentenza non rivestiva una forma verbale orale o scritta, la conoscenza della retorica giudiziaria non era richiesta (se non eventualmente per non restare vittima dei falsi e fuorvianti elementi di persuasione esibiti da retori e logografi). In ogni caso, come chiarito da H. J. Wolff, 1964 (= 1974), in un articolo che resta fondamentale in materia, nel mondo greco classico non vi sono «Rechtexperten». Le osservazioni di Striker, 2006: 138-139, sul nesso fra esperienza ed epieikeia non tengono in alcun conto l’approccio storico giuridico.

68 1287b15 ss. Questo non significa secondo me, pace Carlier, 2004: 396, che «per Aristotele l’ἀρχή dei tribunali, come quella dei magistrati, sia specializzata e subordinata a quella del corpo deliberante».

69 È questo un ulteriore argomento contro la tesi dominante, secondo cui nei tribunali greci (ma il riferimento è quasi esclusivamente ad Atene) vigeva il principio iura non novit curia: su questo tema si confrontino i punti di vista opposti in Paoli, 1933 (= 1974) e di Harris, 2013: part two.

70 Mi limito qui soltanto a menzionare il dibattito, non ancora sopito, fra gli studiosi di diritto attico secondo cui i tribunali popolari rendevano una sentenza basata su una libera valutazione del fatto e del diritto e gli studiosi che invece sostengono che i tribunali erano tenuti ad applicare la legge dal giuramento eliastico e non vi sono motivi sostanziali per negarlo (fra questi ultimi un ruolo di primo piano occupa E. M. Harris)

71 Ferrajoli, 2013: 22.

72 Corsivi dell’A.

73 Si veda anche 1282b3-6 (di cui ci siamo occupati sopra): gli archontes devono decidere autonomamente là dove le leggi non forniscono indicazioni pertinenti per il fatto che contengono previsioni di carattere generale.

74 Vid. Harris, 2013a.

75 Si noti come il verbo ἐκλείπειν in Pol. 1286a37, anche se applicato all’assemblea, possa essere considerato un rinvio testuale alla diffusa trattazione di EN 1137b.

76 Sull’epieikeia nel pensiero platonico e aristotelico si vedano Saunders, 2001, Horn, 2006, Harris, 2013

77 Per l’Atene del iv secolo ciò è stato persuasivamente argomentato da Wallace, 2006 sulla base di un’analisi dell’oratoria attica.

78 Come scrive efficacemente Brunschwig, 1980: 539, «la loi représente l’arme la plus efficace que l’homme ait inventée pour dominer sa propre variabilité».

79 Si veda in particolare 1281a14 ss., dove troviamo preannunciato il principio summum ius summa iniuria in chiave politica.

80 Si noti, tuttavia, che secondo Lisi, 2000 in Aristotele non c’è una fondazione filosofica della legge, come c’è invece in Platone. Si veda anche Bertelli, 2017: 453

81 Si veda il richiamo alla regola platonica in 1266b8 ss.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Alberto Maffi, «Politeia, politeuma e legislazione nella Politica di Aristotele»Teoria politica, 8 | 2018, 35-62.

Notizia bibliografica digitale

Alberto Maffi, «Politeia, politeuma e legislazione nella Politica di Aristotele»Teoria politica [Online], 8 | 2018, online dal 26 maggio 2020, consultato il 09 maggio 2026. URL: http://journals.openedition.org/tp/286

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Autore

Alberto Maffi

Università Milano-Bicocca, alberto.maffi[at]unimib.it

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