Navigazione – Mappa del sito

HomeNuova serie8Dopo le elezioni. Il panorama pol...Quali regole per la competizione ...

Dopo le elezioni. Il panorama politico europeo

Quali regole per la competizione politica?

What Rules for Political Competition?
Michele Prospero
p. 301-323

Abstract

In twenty years of crisis and transition, called Second Republic, Italian democracy has changed the electoral laws to determine how votes are translated into seats, from the proportional has passed to the majority and finally to the mixed system. The political system has responded to a long crisis of legitimization with 5 electoral laws, two of which fall due to defects of constitutionality, with two referendums around great constitutional reforms rejected by the people, with failed attempts to institutional revision launched with the bicameral commissions. The importance of the electoral system as an independent variable that, with majority or a premium, produces safe effects in governability has been emphasized by an ideology that with the majority, a plurality single ballot system or mixed system the vote does not serve seek a parliament that reflects the voting distributions the citizens’ orientations but to indicate the clear winner. The governability sought with awards to the winning coalition has not, however, stabilized a democracy that presents itself with a high fragmentation of the party system, an exceptional turnover in the membership of parliament. Without the structural consolidation of a party system, the crisis of the political establishment has produced a tripolar political system that can not be manipulated with other electoral engineering tests imposed by the majority elite that seeks the distortion of the vote (under-representation of minorities and over-representation of the strongest) in the practice aimed at sacrificing the parliament’s representativeness for need for efficient government.

Torna su

Testo integrale

1. La crisi di legalità

  • 1 Sul logoramento del diritto parlamentare cfr. Lupo e Piccirilli, 2016; Cavino, 2017.
  • 2 Sui fondamenti teorici del maggioritario come selezione di capi (cfr. Schumpeter, 1977) e come mec (...)
  • 3 Pasquino, 2006: 83 classifica la legge 270 come «Propertionellum» che vanta «un collegamento del t (...)
  • 4 D’Aloia, 2007. La legge Calderoli, per la sua gestazione, ha alimentato «sentimenti anti-politici» (...)

1La questione della legge elettorale rappresenta, per il sistema politico italiano, un crocevia nel quale si incontrano tre distinte emergenze: lo stress del principio di legalità, la caduta di legittimazione, la crisi sociale. Con la promulgazione, in appena dieci anni, di due leggi elettorali dichiarate incostituzionali dalla Consulta, affiora con regolarità una volontà di potenza del governo che altera il sistema dell’assegnazione dei seggi per imporre distorsioni rispetto a principi ritenuti essenziali dall’ordinamento (rappresentatività, eguaglianza negli effetti delle espressioni di voto)1. Almeno nella politica istituzionale, il bipolarismo sembra aver funzionato nel segno della condivisione di ogni maggioranza occasionale dell’opportunità di utilizzare la manipolazione delle tecniche per lucrare vantaggi competitivi dalle regole rimodulate proprio alla scadenza della legislatura. Un complessivo indebolimento dei canoni della legalità entro democrazie costituzionali traspare dalla legge 270 del 2005 che prevedeva la suddivisione del territorio in 26 circoscrizioni con liste bloccate (e con pluricandidature illimitate) e l’attribuzione di un premio (il 55% dei seggi) a sigle tra loro collegate sotto un capo della coalizione. La formula era conforme alla filosofia dominante della governabilità come bene supremo da assicurare al primo votato senza stabilire soglie minime (se non quella per le coalizioni di aver ottenuto il 10% complessivo e il 2% per una sua lista singola)2. La soglia del 4% era fissata per i partiti non coalizzati e, nella sua introduzione, appariva incongrua vista la predeterminazione del vincitore sicuro che preveniva qualsiasi rischio di frammentazione. Per questo canone del premio obbligatorio, dal punto di vista analitico, non risolutiva pare la sua definizione come Proportionellum3 o come proporzionale con effetto maggioritario4. L’aspetto caratterizzante del meccanismo era la vittoria certa e quindi la sua logica era maggioritaria di lista. La ripartizione proporzionale non ne definiva l’ossatura di sistema perché era prevista solo per la quota residuale dei seggi. Ai perdenti toccava sempre il 45% dei deputati, anche se avevano raccolto intorno al 70% dei consensi. E ai vincenti, anche se prescelti con solo il 25% dei voti, come è accaduto nel 2013, andava comunque un premio vicino al 30% dei seggi supplementari, con una sovra-rappresentazione dell’80% rispetto ai voti effettivi.

  • 5 La riforma del 2005 fu imposta dall’élite maggioritaria per determinare la distribuzione del poter (...)
  • 6 Sull’utilità di un conflitto tra poteri cfr. G. Sartori, Mala tempora, Roma-Bari, 2006. Ma in Ciam (...)
  • 7 Una valutazione della legge elettorale del 2005 come un positivo incentivo al bipolarismo, si trov (...)

2La modalità di approvazione della legge Calderoli, sfornata esplicitamente secondo obiettivi particolaristici (contenere l’effetto di sotto-rappresentazione per un probabile insuccesso della destra alle urne)5, è stata lesiva degli equilibri costituzionali senza che dai vertici delle istituzioni siano pervenute efficaci censure formali (la firma presidenziale non è un atto dovuto o un automatico dispositivo)6. La cosiddetta moral suasion del Quirinale si limitò alla discussione preventiva dei dispositivi legislativi in gestazione con il suggerimento in corso d’opera di apportare degli accorgimenti parziali relativi al conferimento del premio di maggioranza su base regionale per l’elezione del Senato. Le correzioni hanno però ancor più aggravato le incoerenze del congegno elettorale e, con la previsione di una miriade di premi distribuiti su scala regionale, hanno determinato il fenomeno delle maggioranze divise tra le due camere. Al capo dello Stato spettava una prima e sia pur sommaria valutazione circa l’esistenza di palesi indizi di incostituzionalità. Questa ricognizione non aveva a che fare con una temuta tendenza alla giurisdizionalizzazione della politica (juristocracy) ma rinviava alla necessaria opera di immunizzazione del sistema rispetto al rischio di abusi di potere7.

  • 8 Sull’atteggiamento del capo dello Stato in merito alle riforme costituzionali ed elettorali cfr. P (...)

3Gli effetti della omissione di una esplicita sanzione formale da parte del Colle furono irreversibili e tre consultazioni si svolsero con un pacchetto di regole premiali giudicate incompatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale in materia di definizione della rappresentanza8. Si è palesata una carenza di legalità che un più attivo ruolo di controllo del Quirinale avrebbe potuto scongiurare, con vantaggi apprezzabili nella tenuta dei principi funzionali dell’impianto repubblicano. Il sistema delle garanzie ha comunque ritrovato in seguito dei rimedi protettivi non scontati alla luce delle consuetudini istituzionali esistenti (pronunciamento solo per via incidentale della Consulta nel controllo di costituzionalità delle leggi elettorali). I controlli preliminari di legittimità spettanti al Quirinale, e sui quali confida l’ordinamento per arginare gli strappi dell’occasionalismo politico, sono apparsi inefficaci sia nel 2005 che nel 2016 per impedire l’adozione di congegni lesivi di essenziali principi di libertà indispensabili per contemperare efficacia e rappresentatività delle preferenze di voto.

4La Consulta, dichiarando l’incostituzionalità della legge elettorale del 2005, non ha delegittimato in toto il parlamento entrato in carica dopo il voto irregolare del 2013. La corte ha accordato a un organo di rappresentanza artefatta, perché espresso secondo una procedura illegittima, il tempo ragionevole per rimodulare le regole del gioco secondo la esigenza della continuità degli organi istituzionali. Le camere avrebbero dovuto legiferare in maniera condivisa e restituire la titolarità dello scettro al popolo, la cui volontà era stata manipolata dalle precedenti formule elettorali a base premiale. Questa sensibilità istituzionale, per ripristinare la legalità della competizione, e riparare ad una alterazione della rappresentazione del voto, è mancata. E il governo, senza alcun senso del limite rispetto al decidibile, ha scritto a colpi di maggioranza un nuovo congegno, con il proposito di escogitare la formula magica per precostituire il risultato elettorale. Cioè un potere di fatto in una cornice di legalità affievolita, per la sua originaria carenza di legittimazione, ha deciso di escogitare un altro dispositivo manipolatorio per riformulare il meccanismo premiale distorsivo e sacrificare il ruolo della rappresentanza. Un parlamento dalle competenze residuali, con un plusvalore politico rivendicato dalla maggioranza, si è tramutato in un organo dalle pretese onnicomprensive che esibendo un cronoprogramma ha dispiegato una volontà di potenza che è penetrata anche nel terreno costituzionale (ruolo del senato e riformulazione di 57 articoli della carta) ed elettorale.

  • 9 Il premio può essere eventuale, non obbligatorio. Se il bonus non scatta, perché nessuna lista ha (...)

5La nuova legge elettorale (l’Italicum approvata nel 2015), con variazioni solo marginali rispetto a quella precedente invalidata dalla corte costituzionale, conservava la parvenza di una consultazione di tipo proporzionale (con una attesa “in entrata” orientata quindi al principio della rappresentanza) ma si convertiva di soppiatto nel suo opposto, con un unicum nei regimi democratici consolidati, il ballottaggio di lista (con un esito “in uscita” che in nome della governabilità tratteggiava un bipartitismo meccanico aperto al dominio della minoranza cui andava un premio come prima lista). Con tale metamorfosi che, da una iniziale aspettativa proporzionale, regalava poi un artificioso congegno maggioritario, si determinava uno squilibrio irragionevole negli effetti del voto e una alterazione nella composizione e nella funzionalità degli organi costituzionali. Emergeva proprio in questo occasionalismo politico, che cuciva una legge elettorale sul corpo del presunto vincitore, una sorta di fabbrica legale di un dispotismo della minoranza. All’elezione (di fatto) diretta del capo di governo, il congegno aggiungeva anche il controllo del 55% della rappresentanza della camera delineando così un premierato illimitato. Questo calco bipartitico, imposto con la forza delle tecniche elettorali, alterava la natura di un sistema divenuto nel 2013 tripolare asimmetrico e introduceva dei palesi momenti d’incertezza nell’equilibrio dei poteri9.

  • 10 Sulle sollecitazioni di Napolitano cfr. Lippolis, Salerno, 2013.

6Il fatto istituzionale nuovo emerso nel sistema delle garanzie (possibilità di un coinvolgimento della corte nel giudizio di costituzionalità del diritto elettorale), attenua la responsabilità del controllo iniziale spettante al capo dello Stato10. Il Quirinale con Napolitano ha adottato uno stile di impulso esplicito al cammino delle riforme che ha consentito all’anomalo governo costituente di coprire le accelerazioni e le rotture del diritto parlamentare con il pretesto del mandato presidenziale per disegnare le riforme indispensabili. L’esecutivo a colpi di canguro ha cercato di far approvare la legge elettorale prima dell’elezione del nuovo capo dello Stato (e quindi anche dell’opportunità di un suo preliminare vaglio di costituzionalità). Nella sua valutazione del testo Mattarella è stato condizionato dalle reiterate esposizioni di Napolitano. “Firmerà”, ammoniva il ministro per le riforme mentre le opposizioni abbandonavano l’aula. La conseguenza negativa della firma presidenziale all’Italicum (accesso al ballottaggio senza alcun limite quantitativo prefissato) è stata mitigata dalla riparazione ex post sancita dalla Consulta che ne ha rigettato taluni aspetti manipolativi prima della sua applicazione in uno scontro elettorale. Però la mancata sanzione presidenziale della legge viziata da irragionevolezza (doppia e antinomica legislazione vigente per camera e senato), dal volto paradossale (la nuova formula per la camera è stata scritta nella sua versione finale dal senato, cioè da un organo destinato ad altra vita), ha prodotto l’anomalia di un meccanismo illogico introdotto sulla base di una scommessa istituzionale (superamento del ruolo politico fiduciario del senato). La prima lettura della riforma costituzionale non è da ritenersi sufficiente per sciogliere i legittimi dubbi sulla adozione di una legge elettorale controversa per consentire la quale il Quirinale ha attribuito valenza fattuale ad un evento solo ipotetico (la mutazione funzionale del Senato e la sua sottrazione alle procedure elettorali di investitura dell’esecutivo). La firma concessa a riforme incompiute, e rigettate nel referendum costituzionale, ha lasciato “scoperto” il Quirinale, che invece come potere neutro dovrebbe essere protetto dall’imputazione di responsabilità politica in campi controversi.

  • 11 Approvare la legge elettorale, senza avere la certezza dell’esito del referendum sul disegno di re (...)
  • 12 Sulle sentenze del 2014 e del 2017 come «blocco di costituzionalità» (Salerno, 2017).

7Il referendum del 4 dicembre 2016 è intervenuto come arbitro di una contesa che, per l’ostruzione dei canali di controllo preventivo di legalità, si è spostata sul terreno del conflitto di legittimità tra la volontà unilaterale del governo di forzare i tempi e le ragioni delle opposizioni di preservare l’equilibrio vigente dei poteri (contro la mutazione del senato in una istituzione non-maggioritaria, cioè priva di investitura diretta e operante in materie legislative rilevanti con una contrazione del principio di sovranità popolare)11. Il responso negativo del referendum ha interrotto la riforma del bicameralismo (cui quella elettorale era intrecciata) e ha lasciato costi istituzionali. Prevenire (con un trasparente conflitto per disvelare le incongruenze di una formula elettorale adottata per una sola camera) sarebbe stato più produttivo che un intervento ex post per riparare anche al vuoto provocato dalla sopraggiunta sanzione della Consulta (che non ha cancellato ogni eterogeneità tra le legislazioni delle due camere e prelude quindi a correzioni difficili da adottare nei tempi contratti)12. Anche prima della Consulta, il Colle avrebbe potuto chiedere una omogeneità normativa nelle tecniche elettorali tra le camere per scongiurare l’adozione di formule eterogenee nell’espressione di organi di rappresentanza con funzioni costituzionali identiche, per quanto riguarda il vincolo fiduciario con l’esecutivo. I costi istituzionali della vicenda sono evidenti nelle crepe dell’ordinamento. Il senato, che ancora manteneva intatte le sue prerogative costituzionali ispirate al bicameralismo paritario, adottava quale suo metodo di elezione il dispositivo proporzionale con sbarramento all’8% (rappresentanza come ispirazione cardine). La camera invece ricorreva a un meccanismo premiale di tipo maggioritario (governabilità come obiettivo strategico raggiunto in maniera automatica per la certezza di un vincitore).

  • 13 Dopo l’intervento della Consulta si imponeva non una riscrittura con ambizioni di sistema, ma una (...)
  • 14 L’abuso del voto di fiducia su materie elettorali, o su passaggi in aula delle revisioni costituzi (...)

8Per i tempi ristretti disponibili sino al voto previsto per il marzo del 2018, per l’ombra di natura etico-politica caduta su un governo che ha attirato la censura formale della Consulta per la sua precedente legge viziata su dei punti nodali, la correttezza istituzionale avrebbe dovuto imporre una manutenzione limitata alla pura limatura delle differenze esistenti tra i dispositivi previsti per l’elezione della camera e del senato13. Questa minimale rimozione delle angolature ravvisabili nelle residue tecniche vigenti non ha però ispirato la condotta istituzionale di attori che invece di un’ottica di sistema perseguivano convenienze presunte. La tentazione di scrivere nuovi sistemi misti, per trarre vantaggi concorrenziali e per determinare sotto-rappresentazioni, di nuovo è affiorata nell’azione della maggioranza sovra-rappresentata in aula in virtù delle chance premiali archiviate dalla Consulta che ha riscontrato gravi aporie. Il ripristino della correttezza del gioco competitivo avrebbe dovuto giustificare le politiche istituzionali marginali adottabili a fine legislatura. Invece di una condotta più responsabile e quindi consensuale sono prevalse altre considerazioni. La maggioranza ha ritenuto lecito riattivare il decisionismo opportunistico per varare una legge elettorale imposta alle camere con l’arma ambigua del voto di fiducia14 che restringe la funzionalità del parlamento e stravolge la base condivisa di una democrazia competitiva con un uso partigiano della tecnica di voto.

  • 15 Sul precedente del 1953 cfr. Quagliariello, 2004: 77; Pivetti, 2010: 113; Bartole, 2012: 96.
  • 16 Cfr. Pertici, 2017; Ruggeri e Rauti, 2015; Pisaneschi, 2015.
  • 17 Sul contenzioso costituzionale in materia di diritto elettorale cfr. Pinelli, 2017; Tarli Barbieri (...)

9L’approvazione della legge Rosato (dicembre 2017) ha riproposto le delicate questioni circa la capacità dell’ordinamento di proteggersi dalle tentazioni di una maggioranza che persegue un calcolo particolaristico di potere15. La ristrettezza dei tempi che separavano dal voto (marzo 2018), non ha consentito un tempestivo vaglio della Consulta per ristabilire la legalità ed esercitare un sindacato di costituzionalità in materia di diritto elettorale16. La maggioranza, per approvare con celerità la legge Rosato, ha trascinato di nuovo il Quirinale in prossimità di polemiche sulle regole del gioco, con le opposizioni che denunciano un processo di de-costituzionalizzazione. Il calcolo del governo è di celebrare il voto con una formula imposta malgrado i suoi potenziali vizi formali per poi rinviare alla prossima legislatura il compito di rimediare alla manomissione (voto personale del maggioritario trasferibile ai partiti del proporzionale) ormai compiuta. Affiora così un nichilismo nell’uso partigiano della scrittura delle tecniche elettorali che suggerisce al detentore del potere di imporre comunque le regole sospette, di andare al voto con esse e poi riformulare la legge depurandola da vizi segnalati ex post dalla corte costituzionale17.

  • 18 Sulle tecniche della distorsione-manipolazione per una variante neoparlamentare di forma di govern (...)
  • 19 V. E. Orlando stigmatizzò («la mia ribellione») l’adozione di nuove regole a ridosso delle consult (...)

10Anche dinanzi a una nuova legge elettorale mista18, dettata da appetiti acquisitivi di chi maneggia le tecniche per perseguire l’obiettivo dell’alterazione dei rapporti di forza, il Quirinale ha ritenuto opportuno rifugiarsi nello scudo della responsabilità affievolita e consegnare alle pure schermaglie dei partiti la disputa. Il coinvolgimento della Consulta nel destino della normativa elettorale ridimensiona la portata garantistica per il primo controllo esercitato dal Colle, la ristrettezza dei tempi prima del voto avrebbe però richiesto una vigilanza garantista su nodi problematici (liste bloccate senza un trasparente vincolo consensuale tra deputati ed elettori, figura del “capo della coalizione”, ampiezza dei collegi che escludono un nesso reale tra candidato e territorio, assorbimento da parte delle forze maggiori dei voti delle liste civetta). L’occasionalismo politico ha tramutato il presidente in un funzionario della maggioranza che, rinunciando all’intervento sanzionatorio, ha privato l’equilibrio dei poteri di quel raffreddamento che è indispensabile quando negli attori manca un senso della terzietà delle regole. Il sistema delle garanzie, che copre il conflitto politico in una democrazia costituzionale, è minacciato quando la normativa elettorale viene imposta dalla maggioranza alla vigilia delle consultazioni19. La regolarità della competizione, secondo le raccomandazioni del diritto europeo, esclude che resti indefinita la tecnica di svolgimento della contesa a pochi mesi dal voto.

11Il gioco è alterato se i partiti non dispongono di un significativo tempo di apprendimento delle modalità della attribuzione dei seggi in modo da poter calibrare le strategie, ponderare gli scenari. Il passaggio dal dispositivo ricavabile dalla sentenza della Consulta (proporzionale con sbarramento), al nuovo congegno (misto con un innesto di collegi uninominali maggioritari nel 37% dei collegi) rappresenta una inversione così brusca nella strategia competitiva da ledere ogni requisito di una corretta consultazione entro poliarchie consolidate. Per l’uso strumentale del plusvalore politico (maggioranza occasionale) al fine di orientare la contesa, in un modo calcolato in astratto come più favorevole, l’Italia si conferma un sistema a legalità fragile, a canone liberaldemocratico indebolito. Nel corso di 25 anni, dopo l’abbandono della proporzionale sotto dettatura referendaria, sono state adottate 4 leggi elettorali, tre di esse sono state introdotte alla vigilia delle consultazioni e una è caduta prima ancora dell’applicazione alle urne per la sanzione della corte. Non ci sono, in ambito politico comparato, altre democrazie che abbiano visto dichiarare incostituzionali due leggi elettorali e, dopo sanzioni formali così rilevanti, prenotare una terza normativa che nasconde altri vizi suscettibili anch’essi di rilievi da parte della Consulta per il recupero del principio della restituzione al cittadino della pienezza della libertà di voto costituzionalmente protetta.

2. La crisi di legittimazione

  • 20 Diamanti e Vassallo (2007). Non sempre i calcoli degli attori sono stati confermati dal voto. Nel (...)
  • 21 Sulla debolezza funzionale delle «modalità rappresentative di tipo personalistico» e sulle ambigui (...)
  • 22 Chiaramonte e Virgilio, 2006: 378.

12Nel 2013, prima della censura della Consulta, è stato il corpo elettorale a rigettare la valenza costrittiva del meccanismo vigente dal 2006 che, per bloccare la logica bipolare come immutabile, esercitava una compressione sistemica prevedendo degli incentivi premiali e ritrovati punitivi20. Quella scoppiata nel 2013 (con la fuga di circa 10 milioni di elettori dai due partiti principali e che in coalizione nel 2006 raccolsero il 98,5% e nel 2008 l’84,3%) ha i tratti di una crisi di legittimazione. Il voto ha rigettato i principi regolativi di un sistema che riproduceva le condizioni della governabilità solo con alchimie premiali e ha introdotto un sistema a tripolarismo strutturale con un differente potenziale coalizionale degli attori. Il rifiuto della retorica della governabilità, ha evidenziato con un tripolarismo inatteso una profonda carenza di rappresentanza del sistema21. Il voto del 2013 ha smentito le previsioni dei politologi secondo cui la legge Calderoli, che produce governo in un quadro coalizionale premiale, “si presta a favorire un assetto bipolare o a mantenerlo una volta che c’è”22. Quando il consenso si libera dalla camicia di forza di un un bipolarismo obbligatorio, le urne determinano una crisi di sistema, che frana nei suoi confini blindati sotto l’incalzare di una forza politica nuova. L’illusione di guidare un riallineamento del sistema politico attraverso soluzioni tecniche è stata infranta dall’insorgenza di una nuova ondata di rivolta contro la forma politica tradizionale percepita come non più rappresentativa e arroccata a tutela di un ceto politico autoreferenziale.

  • 23 Combinando disagio sociale, denuncia della corruzione politica (dimensione anti-establishment), il (...)
  • 24 Già nelle amministrative del 2012 (dopo che nelle regionali del 2010 i due partiti maggiori avevan (...)

13Con un decremento del 25% dei partiti tradizionali, e con una volatilità elettorale vicina al 40%, nel 2013 è crollato il bipolarismo, travolto dalla sfiducia che ha trovato quale veicolo espressivo un non-partito che alla sua prima apparizione è diventato maggioritario23. Nel 2006 e nel 2008 l’effetto distorsivo del premio era contenuto dal punto di vista numerico, in quanto le due grandi coalizioni occupavano l’intero spazio competitivo e per vincere comprendevano i raggruppamenti più eterogenei, e lo scarto tra i loro voti era minimale. Nel 2013, quando il bipolarismo è esploso, il Porcellum ha dispiegato il suo potenziale illiberale attribuendo a un partito con il 25% un bonus che lo avvicina alla maggioranza assoluta dei seggi. Malgrado il premio abnorme che lo rendeva soggetto dominante, il Pd si è però frantumato rivelandosi un partito cristallo, capace di dissolversi in frammenti a seguito di una molteplicità di scissioni24. Le manipolazioni elettorali non sono state in grado di surrogare l’assenza di mediazioni politiche organizzate. Nel 2008 nessun partito della seconda Repubblica (tranne la Lega) è ricompreso tra i simboli della competizione. Il rendimento del sistema ha vacillato e i ritrovati tecnico-elettorali si sono arenati al cospetto di scogli politici e dell’incertezza di soggetti politici fluidi con elevata conflittualità intrinseca. Solido come un liquido, il Pd non è riuscito a procurare la stabilità al sistema. Prima con la sua implosione in aula, e poi con la scalata di Renzi alla leadership che ha sfidato il governo “amico” per assumerne la guida, il Pd ha accompagnato la dissoluzione del vecchio assetto politico e la sua apparente strutturazione per aree coalizionali stabili (i cartelli strumentali come indicatori di una polarizzazione elettorale).

  • 25 Nel 2002, degli 83 partiti presenti nelle 16 democrazie occidentali più consolidate solo 19 hanno (...)

14La persistenza di blocchi opposizionali in contesa per il governo, attraverso una induzione meccanica all’alternanza, coesisteva con la volatilità dei soggetti politici provvisori. Sull’ideologia della governabilità, è maturata la finzione di un ballottaggio tra due leader di partito-coalizioni con inevitabili guasti nella compatibilità della forma di governo parlamentare. Il presidenzialismo di fatto (cioè imposto con i dispositivi forzosi della legge elettorale) non ha garantito un’azione di governo davvero responsiva e coerente ma ha espropriato antiche prerogative parlamentari e amputato essenziali poteri di scelta dell’elettore. I partiti del leader adottavano una flebile struttura organizzativa, contrassegnata però da una accentuata linea gerarchica di direzione (per il controllo delle finanze, delle carriere, delle candidature) che non contribuiva al rilancio dei profili multifunzionali degli organismi politici (operanti nel territorio, nella società, nelle istituzioni). A complicare il rendimento delle istituzioni è intervenuto il populismo costituzionale introdotto nell’ordinamento con la consuetudine di indicare il nome del candidato premier sulla scheda e con la pratica delle primarie per la designazione del segretario di partito quale aspirante presidente del consiglio25. Il nesso tra il candidato premier e i deputati nominati dai vertici di partito inseguiva il progetto di un potere della persona che si dispiegava privo di controllo e argine istituzionale. Con la presidenzializzazione coatta, il regime parlamentare è stato esposto, per l’assenza di meccanismi istituzionali di raffreddamento, al rischio dell’abuso, della torsione illiberale. La coerenza dell’ordinamento repubblicano è stata minata dalla immissione incoerente di una logica antitetica rispetto a quella del meccanismo parlamentare.

  • 26 Sul significato strategico della riforma cfr. Hine e Hanretty, 2006: 152. Sulla dubbia efficacia, (...)

15I partiti sono diventati delle semplici ombre del corpo del capo e i deputati si sono convertiti in numeri indifferenti per ribadire il vincolo fiduciario che confermava il potere di un premier “eletto” e inopinatamente sottoposto agli agguati delle vecchie liturgie di Montecitorio. La governabilità artificiale ha sacrificato la rappresentanza e ha indotto alle degenerazioni di esecutivi che per sopravvivere in aula ricorrevano all’arte dei maxi emendamenti, dei decreti legge omnibus, delle raffiche di voti di fiducia26. Malgrado le sue barriere selettive per arginare la rappresentanza, il sistema della governabilità è franato con l’affermazione di una geografia politica a tre dimensioni. La sicurezza dell’espressione del vincitore nel momento del voto non ha impedito la crisi di sistema scoppiata per una carenza di sostegno agli attori del bipolarismo. Dinanzi all’erosione delle basi di consenso, le manipolazioni per la blindatura del cartello bipolare non hanno retto e i nuovi equilibri hanno trovato sbocchi imprevisti per affiorare. Invece di cogliere il dato storico-politico di una cesura sistemica avvenuta nel 2013, il calcolo delle immediate convenienze ha indotto il Pd e le destre a siglare intese di fine legislatura per piegare d’imperio il quadro tripolare esistente. Questa volontà di restaurazione, entro una rappresentazione dei rapporti di forza in rigide griglie bipolari, respingeva la grande cesura del 2013, che aveva dato 8,5 milioni di voti al M5S, come una irrilevante parentesi.

16Il Pd non ha considerato il costo simbolico elevato della ricerca della governabilità con l’induzione tecnica al bipolarismo in affanno. Nel trend del decennio che va dal 2008 al 2018, i voti raccolti da Pd e Fi sono scesi da 25,7 milioni a 10,7milioni; dal 70,6 la somma dei due partiti crolla al 32,7%. A scatenare la seconda crisi di legittimazione, che è esplosa nel voto del marzo 2018, è stata l’onda del referendum costituzionale del 4 dicembre. Ha influito la reazione alla volontà di potenza del governo che intendeva imporre ad ogni costo la sua legge elettorale. Sfidando la civiltà giuridica repubblicana, l’esecutivo ha confezionato un plebiscito in senso atecnico: il capo, bagnato dal favore mistico del popolo dei gazebo, ha piegato la dignità e il prestigio delle istituzioni cercando conferma popolare a un disegno di riassetto delle istituzioni, del bicameralismo. L’occasionalismo di governo ha rotto le pratiche consensuali di riforma e ha tramutato il referendum in una questione di fiducia personale del leader. Già le riforme costituzionali del 2006 furono approvate a maggioranza e sottoposte al referendum. Allora però il leader della destra aveva già perso le elezioni politiche. E quindi la carica plebiscitaria del premierato assoluto fu depotenziata. Nel 2016 lo scontro ha assunto una portata generale. Invece di ripristinare il quadro minimale della legalità nelle regole del gioco elettorali, l’esecutivo ha sfornato una tecnica elettorale dai profili di incostituzionalità e un progetto di grande revisione della Carta. Il referendum è apparso, sin dalle origini delle manovre governative, come il percorso scivoloso individuato dal potere in carica per ricevere una unzione popolare a favore della persona del leader in lotta contro le rappresentanze.

  • 27 Sull’obiettivo della democrazia maggioritaria, cfr. Chiaramonte e Wilson, 2017.

17Il referendum costituzionale ha non solo negato la fiducia al capo in cerca di approvazione nella sua lotta contro i politici attaccati alle “poltrone”, ma ha anche stimolato un incremento della partecipazione rispetto al declino registrato nelle consultazioni politiche. Con una manifestazione di populismo in senso tecnico, il leader ha rotto le consuetudini procedurali, ha personalizzato lo scontro sulla costituzione. Contro la mediazione e le forme ha inteso dialogare direttamente con il popolo in nome della riduzione dei costi della politica. Una mobilitazione della società contro il potere, che ha scacciato ogni “velo di ignoranza” per disegnare condizioni competitive favorevoli, ha trovato nel referendum-plebiscito una occasione per manifestarsi. Ha prevalso, insieme ad una volontà di punire un esecutivo percepito come impopolare nelle sue scelte economiche e nella legislazione nel campo giuslavoristico, anche una difesa delle istituzioni come bene pubblico contro un governo che, invece di ricondurre la competizione nel solco del rapporto di rappresentanza infranto, ha approfittato del plusvalore politico di maggioranza per sfidare la Consulta27. Nel conflitto tra esecutivo sovra-rappresentato in virtù di una legge elettorale incostituzionale e ragioni della condivisione delle competenze istituzionali, la vittoria del no ha aperto una crisi di legittimazione. Con la sua condotta, il governo ha preparato le fondamenta di una nuova insorgenza della lotta del basso contro l’alto, ha spianato cioè il deflusso della contesa nella insidiosa polarità palazzo-società civile. Le griglie coalizionali, e le mappe della competizione destra-sinistra, sono perciò saltate. E il governo è stato colpito da una simbologia della rivolta della società civile contro una strategia che a colpi di voti di fiducia ha corretto una legge incostituzionale con una nuova normativa illegittima in vista di una acclamazione del capo.

18La legge Rosato ha inasprito il clima politico e ha accentuato il dualismo potere-società che può trarre alimento quando l’elezione sembra perdere ogni significato di vincolo fiduciario. L’adozione di una scheda unica, e l’esclusione del voto disgiunto (il voto di lista scivola verso il candidato e la preferenza al singolo si tramuta in un sostegno alla lista) depotenzia il senso della competizione tra singole personalità nei collegi. Il legame con il rappresentante in virtù del vincolo maggioritario in ogni collegio sfuma con la costrizione irragionevole a un voto trasferibile dal candidato uninominale dei 231 collegi alle liste collegate e bloccate. La figura del capo di coalizione, il gioco delle pluricandidature e la presenza di liste bloccate (4 candidati anche in circoscrizioni dove si eleggono 8 rappresentanti e con la possibilità di trovare in altri e imprevedibili collegi gli eletti) costringono l’elettore ad accettare la rappresentanza, non a concorrere alla sua definizione. La tecnica elettorale è parsa il simbolo di una volontà di congelamento della sovranità del cittadino. Il voto a un candidato uninominale si traferisce di rimbalzo alle liste collegate e il consenso a una lista bloccata si tramuta in schede da conteggiare per chi corre per aggiudicarsi il collegio. In Sicilia i seggi attribuiti al M5S sono stati superiori ai candidati presentati alle elezioni. Questo congegno di contabilità forzosa ha provocato degli effetti indesiderati capaci di annichilire il significato stesso del voto in una poliarchia moderna. Un trasparente legame non sussiste tra il cittadino e il deputato e il voto dato in un luogo si volatilizza in altre circoscrizioni sprigionando il suo effetto in una maniera del tutto imprevedibile. Il sistema misto è stato disegnato come un flusso discendente che attribuisce ai vertici dei partiti la costruzione dall’alto della rappresentanza.

19Il legislatore ha prospettato un sistema politico retto con il meccanismo bizzarro del voto preterintenzionale, cioè ha inventato un unicum giuridico che elegge in maniera inconsapevole gli organi della rappresentanza. Le schede scatenano effetti non voluti, le urne si chiudono con esiti generali che cadono a casaccia e i seggi slittano da un territorio all’altro indifferenti al rapporto di forza nella circoscrizione. Sua maestà il caso. Queste opacità segnano il trionfo di una rappresentanza senza soggetto e di un parlamento de-territorializzato. La rappresentanza rimane sulla carta come un puro simulacro, ferita dalla tramutazione delle elezioni, da momento di selezione-investitura della classe politica, in congegno passivo di approvazione delle liste stilate autoritativamente da capi in previsione di obbedienza. Con queste strategie, che in una fase di dissoluzione del tradizionale bipolarismo coalizionale e di ristrutturazione del sistema nelle forme di uno statu nascente di tipo tripolare tendono a riprodurre l’antico ordine, l’esecutivo ha restituito vigore alle tendenze specifiche di una crisi di legittimazione che contesta le forzature del governo costituente e si è congiunta alle dinamiche di una crisi sociale mai risolta.

3. La crisi sociale

  • 28 Dopo una crisi di legittimazione, che ha travolto il regime bipolare, il sistema dovrebbe recupera (...)

20Unica tra le democrazie europee, che pure mostrano chiari i segni di usura, quella italiana ha sperimentato due crolli di sistema politico all’insegna della società civile che si scaglia contro la partitocrazia o la casta (1994 e 2013). Alla lunga crisi di legittimazione, il sistema politico ha cercato di reagire con una proliferazione di 5 leggi elettorali, due delle quali cadute per vizi di costituzionalità, con due referendum per la correzione del sistema di voto, con due referendum attorno a grandi riforme costituzionali bocciate dal popolo, con abortiti tentativi di revisione istituzionale varati con le commissioni bicamerali. Si cambiano con celerità gli interpreti (nel 1994 il tasso di ricambio del personale politico-parlamentare raggiunse il 70%, vicino a queste alture si mantenne il turn over del 2013 e anche nel 2018 resta assai elevato, vicino al 65%, il tasso dei nuovi eletti senza precedenti esperienze politiche) ma il sistema non si stabilizza, c’è sempre un “nuovo” che affossa il “vecchio”28. Dalle ceneri delle coalizioni è emerso un sistema tripolare, rompendo argini puramente meccanici e sfibrando la compressione di un maggioritario di lista. L’imposizione della governabilità con incentivi premiali, non solo non regge dinanzi alle tendenze ineludibili della società, che avanzano per loro conto a dispetto di recinti e protezioni, ma produce scompensi, alienazioni e cadute a ripetizione di sistema politico.

21I partiti carismatici o liquidi che hanno trionfato con il culto della semplificazione e della narrazione attorno a un capo, non vantano alcuna capacità di mediazione sociale. Le riforme varate (dalla flessibilità in entrata prevista nel nuovo regime giuridico del mercato del lavoro alla pubblica amministrazione, dall’ondata delle privatizzazioni alla riforma del diritto societario, dal decentramento e semplificazione al mercato finanziario e bancario, dal governo degli investimenti alla liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità) non hanno restituito efficacia al sistema economico che non ha potuto resistere alla caduta delle esportazioni, alla riduzione del tasso di produttività, alla diminuzione della capacità di consumo dei beni e alla restrizione della domanda interna, alla scarsa propensione all’innovazione imprenditoriale in un contesto a dominanza di piccole imprese private. La decrescita e l’erosione delle classi medie produce le condizioni per l’antipolitica e la politica ridotta a favola e incapace di esprimere classi dirigenti ostacola ogni governo dell’innovazione favorendo l’insorgenza come anomia populista che abbatte il sistema. I poteri perdono l’incastro che li rende controllabili, coordinati nelle loro funzioni, e i diritti evaporano in uno svuotamento di senso. Per la riqualificazione democratica dell’ordinamento, centrale è il rilancio della rappresentanza, quale luogo del pluralismo, ancoraggio conflittuale. E invece domina l’ossessione per la governabilità ottenuta con forzature istituzionali e istanze di personalizzazione del potere.

  • 29 Napolitano ritiene la legge elettorale un «imperativo del momento» e rivendica che anche con la su (...)

22Le elezioni del 4 marzo sono state anche la prosecuzione del referendum costituzionale del dicembre 2016 su un nuovo fronte. Il bersaglio polemico è parso, a una quota rilevante di elettori, lo stesso di allora, un leader che ha perso il referendum, che lui stesso aveva personalizzato, e però ha subito convocato le primarie per riconquistare la leadership del partito e presentarsi al voto come “candidato premier”. Il silenzio dei custodi dinanzi all’imposizione della nuova legge elettorale senza discussione parlamentare, con 8 voti di fiducia, 3 alla camera e 5 al senato, ha impedito una correzione interna all’ordinamento e ha sollecitato una nuova insorgenza esterna della crisi di legittimazione: che ha colpito nelle forme primitive di uno schematismo popolo contro palazzo29. Il non-partito a guida Di Maio ha ereditato la forte spinta del referendum costituzionale contro il governo e in difesa della Carta. Il controllo totale delle candidature da parte dei centri dominanti che confezionano le liste ha accentuato la protesta di culture civiche rilevanti. Nessuno tra i soggetti in lizza è rimasto estraneo al percorso di privatizzazione del potere assoluto di nomina e revoca dei rappresentanti inseriti in elenchi di fedeli da inviare al palazzo con varianti di mandato imperativo. I fondamenti della democrazia pluralista vacillano e dal sovrano che legittima le autorità si va al potere che si autorappresenta. Gli attori hanno approfittato del dispositivo elettorale per siglare un vero patto di cartello con il quale determinare il compimento del modello della rappresentanza discendente, che prevede che i capi scelgano i deputati che gli elettori semplicemente approvano alle urne con una banalizzazione della fiducia.

  • 30 Primo in 2697 comuni (il 33,3%) il M5S sfonda nelle cinture rosse e nei piccoli centri leghisti (n (...)

23Il voto non sembra istitutivo del rapporto politico, la legge elettorale chiude anzi i canali della rappresentanza ascendente (dal cittadino alle istituzioni) imponendo al corpo elettorale di dire sì alle truppe obbedienti che i capi hanno selezionato in privato. La crisi di legittimazione, che vede premiare forze con una forte dimensione anti-establishment, non è la sola componente del terremoto di marzo. Nelle consultazioni è stata di nuovo censurata una volontà di arroccamento che vedeva nella tecnica elettorale una risorsa per comprimere energie sacrificate in una democrazia in sofferenza nella sua capacità di inclusione sociale. Il Pd ha interpretato il voto del 2013 come una crisi di governabilità cui rimediare con la reinvenzione dei ritrovati della selettività attraverso la reiterazione di logiche premiali (anche implicite). Quella consumata nel 2013 non era però una crisi di governabilità riferibile ai difettosi dispositivi procedurali di un sistema incapace di decidere ma conteneva la rivolta di parti escluse della società che, con la maschera punitiva dell’antipolitica, spezzarono gli argini del sistema vigente per immettere in parlamento la rappresentanza di nuove forze con interessi non tutelati nei riti politici dominanti30.

  • 31 Il referendum costituzionale vede una questione sociale, con il successo del sì registrato solo a (...)
  • 32 Sulla sfiducia e sulla nascita di «partiti antipartito» cfr. Dalton e Weldon, 2004. Dalla riforma (...)
  • 33 Una apologia della personalizzazione con voto carismatico di investitura in Cavalli, 1981; Calise, (...)

24Alla radice della crisi del sistema politico si trova, più che l’incapacità di una tecnica elettorale di esprimere il vincitore, l’appannamento del conflitto sociale e politico lungo l’asse destra-sinistra a seguito della disarticolazione della rappresentanza con miraggi carismatici. Le grandi categorie del costituzionalismo (eguaglianza, cittadinanza, rappresentanza, libertà) rinviano al ruolo costruttivo del conflitto entro le società plurali. Con la fine del conflitto, l’ordinamento si trova senza fondamenti, per il nesso perduto tra costituzionalismo, democrazia e lavoro31 e per l’assenza di una politica organizzata in grado di riattivare il circuito elettori-partiti-parlamento32. La distruzione delle culture politiche di massa, in nome del partito personale, ha provocato un vuoto nella capacità di trattenere, orientare, mobilitare. Secondo una visione prevalente, il deficit della politica era quello di avere paura del leader. E quindi la ricetta vincente consisteva nell’accelerare le procedure verso i riti di investitura del capo33. Non solo le sezioni, ma persino i circoli erano considerati sopravvivenze vetuste. Non si tratta di una semplice modellistica dell’organizzazione. L’opzione per le primarie aperte nella corsa verso il partito leggero presidenzializzato, che eliminava la parola stesso congresso sciogliendola nei gazebo, sanciva la de-ideologizzazione del soggetto politico e la sua omologazione alle pratiche di un partito delle cariche elettive, senza radici identitarie per la rinuncia ad ogni idea di società da progettare con la grande politica. Nell’evoluzione della contesa elettorale in una direzione post-partitica e post-coalizionale, si profila un grande scontro tra il palazzo e la società civile, tra il sistema e l’antipotere, tra il populismo mite e il populismo forte.

  • 34 La Spagna con una proporzionale selettiva è stata un modello di democrazia competitiva con effetti (...)
  • 35 Anche se continua ad esprimere una rivolta degli esclusi, che oltre destra e sinistra miete consen (...)

25Quello che in maniera acritica si chiama populismo è stata in realtà una rottura della forma politica, la produzione di una cesura storica determinata dall’incapacità dei vecchi attori di rappresentare le nuove istanze sociali dopo la neutralizzazione delle alternative politiche provocata dal governo tecnico. Sono emersi i nodi di una crisi di rappresentanza che anche in altre democrazie europee vede crollare sistemi bipartitici, funzionanti con proporzionale o con maggioritario, in quanto con la crisi hanno smarrito la capacità di inclusione sociale34. Con la manipolazione delle tecniche elettorali e istituzionali, la risposta delle forze di governo in Italia non è parsa adeguata rispetto alle esigenze funzionali di una democrazia complessa e non è riuscita a rimediare ai segnali di logoramento del sistema. Il M5S ha raccolto non soltanto l’eredità della sua mobilitazione per il referendum costituzionale contro un governo che non ha ripristinato le condizioni minimali della correttezza formale nella contesa ma anche la rappresentazione e la politicizzazione del disagio sociale35. La congiunzione tra la crisi di legittimazione (rivolta contro il potere che tenta di espellere dal gioco competitivo la realtà tripolare affiorata nel 2013) e crisi sociale è parsa il tratto peculiare del voto. Diversamente dal 2013, quando la crisi premiò un partito esterno che in reazione al governo tecnico fece saltare le tradizionali coppie destra-sinistra, governo e opposizione, nel 2018 la sanzione dell’esecutivo o il rifiuto del sistema si è indirizzata verso partiti interni percepiti come nemici del sistema (la Lega e anche il M5S che fa parte del nuovo assetto tripolare).

26Un voto al M5S è stato percepito come il contenitore di un più sicuro effetto sociale: una valenza anti-sistema di chi ha reagito alla narrazione dei media che tendevano a persuadere che era iniziata la stagione della ripresa, con la crescita e la disoccupazione ormai sconfitta. Il calcolo del legislatore, di penalizzare il M5S in virtù della sua non partecipazione a ipotesi coalizionali, è risultato illogico in quanto l’alchimia elettorale ha in realtà rafforzato la presa di un non-partito che sebbene “dentro” è percepito come “fuori” sistema. Dinanzi alle difficoltà del Pd, il “voto utile” è evaporato in favore del M5S capace di attrarre consensi non solo come formazione estranea al sistema ma anche come Lega del sud e maggiore antidoto alla destra leghista. Renzi ha sottoscritto con Berlusconi un patto ineguale per una tecnica elettorale che ha delineato per la destra condizioni più vantaggiose, con la figura di una coalizione eterogenea in grado di sfiorare la maggioranza assoluta (a impedirlo è stato il voto meridionale, con il mutamento dell’elettorato siciliano rispetto alle regionali di alcuni mesi prima). Il Pd, escluso dalla competizione major (riservata alla gara per la supremazia tra la destra coalizzata e il M5S) non ha ottenuto i numeri potenziali per soppiantare la Lega (sovra-rappresentata proprio grazie ai collegi uninominali del nord e in forte penetrazione nelle 4 regioni rosse) e quindi dare vita a nuovi governi di coalizione con la sola Forza Italia e i moderati di contorno. Nel gioco delle alleanze per il governo, è inevitabile il coinvolgimento di almeno uno dei due vincitori, la Lega o il M5S che dispongono di una maggioranza negativa-impeditiva.

  • 36 Sul rendimento dei meccanismi elettorali in uno spettro politico diviso non per linee spaziali ma (...)

27Dal voto è emerso un mutamento qualitativo nelle basi di sostegno al regime. Nel 2013, quando crollò il bipolarismo (al senato la sinistra ebbe 123 seggi, la destra 117; il M5S 54; i centristi 19), la somma dei voti raccolti dalla Lega, dalla Destra e dal M5S (l’opposizione al governo Monti) si fermava a poco oltre il 30%. Si riscontra nel 2018 una implosione del sistema dovuta al radicale spostamento delle sue forze interne (circa 19 milioni di voti al M5S, alla Lega e alla destra estrema) e alla dissoluzione dei suoi perni tradizionali (il Pd vanta un tasso di fedeltà di appena il 43% e perde 2,5 milioni rispetto al 2013). Nel 2018 le stesse forze, interne e antisistema nel contempo, hanno superato invece il 54%. Si tratta di una cesura politica significativa. La battaglia tra la coalizione dei responsabili, o èlite pronte a implementare le direttive oltrepolitiche del paradigma europeo, e quella eterogenea area del disagio che invoca forme di “sovranismo” (il populismo dal basso) è stata vinta dalle forze che hanno travolto i simulacri di partito rimasti in piedi. Il sistema politico è giunto così a una crisi multiforme nella quale convergono molteplici momenti di sofferenza (ritorno delle differenziazioni territoriali36, vuoto della rappresentanza sociale, crisi della legalità, esplosione dei vincoli del debito pubblico, impennata degli indici di diseguaglianza, erosione della base di legittimità del sistema evidenziato dall’astensionismo crescente: passato dal 19 del 2008 al 27% del 2018) provocati da un regime a populismo incorporato incapace di governare le grandi tensioni della modernizzazione. Quello italiano è un sistema politico e sociale a democrazia minima (solo elettorale per gli effetti della ristrutturazione sociale, delle riforme elettorali e della disintermediazione che ha cancellato i soggetti del pluralismo, le forme della rappresentanza e l’autonomia delle organizzazioni) sprovvisto di ancoraggi (sociali, partitici, istituzionali) e densa di verticalizzazioni del potere in un senso monocratico. Il decisionismo d’investitura, perseguito con i ritrovati dell’elezione (indicazione) plebiscitaria della carica monocratica, ha innescato una profonda crisi della rappresentanza in un quadro di contrazione dei diritti sociali, di persistente economia duale.

28La differenziazione territoriale tra un centro nord a forte trazione leghista e un centro sud a trascinamento 5 Stelle rappresenta una incognita nella capacità di persistenza delle mappe del sistema politico. Se la polarizzazione tra destra e M5S è al tempo stesso una frattura tra gli spazi, e se le proposte economico-sociali alternative (reddito di cittadinanza o politiche redistributive e flat tax o Stato minimo in funzione dei produttori) si legano a un antagonismo a fondamento territoriale è evidente il rischio di sfibramento del sistema. La marcia della Lega nelle antiche regioni dell’insediamento “rosso” segna la più rilevante cesura in termini storico-politici avvenuta nel voto di marzo. La destra ha spiantato le ultime finzioni di un partito erede della tradizione del civismo del movimento operaio e contadino, e ha alterato la geografia delle culture politiche. Con questa mutazione genetica dell’Italia di mezzo, scompare ciò che di residuale restava ancora di una subcultura che anche come area di cuscinetto garantiva un collante nazionale capace di frenare le pulsioni di destra che nel nord produttivo erano diventate dominanti nella seconda repubblica. Al centro nord l’operaio atomizzato è stato sedotto dal verbo leghista (con più marcate adesioni però, e anche tra i quadri sindacali, verso il simbolo del M5S) e al centro sud è stato attratto dalle rivendicazioni sociali del M5S. Si sgretola la connessione tra classe e politica, e il sindacato privo di rappresentanza appare come destinatario di una pura delega corporativa. La Lega è il tribuno del centro-nord (dove in 6 regioni il M5S arretra nel suo tentativo di fornire un’alternativa al nanocapitalismo leghista con una rete di imprese vicine alla Casaleggio) che espande anche in altri territori l’influenza della simbologia della destra securitaria.

  • 37 L’espansione della Lega oltre i territori del nord, ne muta il profilo di partito regionale-territ (...)

29Dopo il terremoto elettorale il sistema ha provato a consolidarsi attorno al ruolo aggregante del M5S e della Lega quali nuovi assi della competizione. La Lega è il referente di un’Italia della piccola impresa, che viene sedotta dalla prospettiva della tassazione minima, di condizioni operaie e impiegatizie umiliate dalla legge Fornero e poi è il veicolo di rassicurazione dei ceti popolari mobilitati dalla politicizzazione della paura. Il M5S diventa il tribuno del sud che, alla frattura territoriale, aggiunge la richiesta di diritti sociali proprio mentre proclama scavalcato l’asse destra-sinistra come spartiacque politico-culturale. Quando i media hanno messo sotto processo il M5S per la questione degli scontrini e dei rimborsi, hanno rafforzato la percezione della lotta tra un movimento di società e il potere. Il M5S, con la sua parola mobilitante del reddito di cittadinanza, con la sua ribellione alla degenerazione del notabilato locale, è apparso come la sola formazione capace di contestare le esclusioni, i costi sociali della crisi, la condanna alla irrilevanza di nuove generazioni perdute37. Trasceso lo spartiacque destra-sinistra, le due forze anti-establishment non hanno escluso una loro collaborazione e la disponibilità a siglare un contratto di programma. I due vincitori di marzo hanno cercato un approdo consociativo quale antidoto alla eruzione determinata dalle urne per ricucire il sistema e presidiarne i confini (governabilità condivisa, con i sondaggi che mostrano un gradimento maggioritario tra i seguaci del M5S di un esecutivo con la Lega). Il Pd ha escluso la partecipazione a un governo con il M5S e non si è posto il problema di consentire, con un calibrato uso di voti tecnici di fiducia (per superare la quota dei deputati di destra) e di astensioni, la costituzione di un governo di minoranza del M5S. Si tratta di un patto tra diseguali (che dà al più debole la forza di far saltare il gioco in ogni momento) che non ha alternative in sistemi politici tripolari, a meno che non si intenda lucrare il costo del governo peggiore o lasciare precipitare il sistema entro situazioni eccezionali. Anche un governo-ponte o una alchimia istituzionale non può prescindere dal supporto di almeno uno dei due vincitori. La colpa di una ingovernabilità sistemica o di un esecutivo scaturito dal negoziato tra due formazioni populiste non è mai della tecnica elettorale che non dà la vittoria certa, ma rinvia a decisioni politiche che rifiutano le intese possibili in un regime parlamentare.

4. La riforma come ideologia

  • 38 Sulla riforma elettorale come «grande svolta» e sul 1993-4 come annus mirabilis che vide radicali (...)
  • 39 Il parlamentarismo rimane un intreccio delle istituzioni (nel circuito elettori-rappresentanza-gov (...)

30La riforma elettorale in senso maggioritario ha assunto i tratti di una maschera ideologica38. L’adozione di premi per la governabilità (ma è il Porcellum che ha richiesto 5 presidenti del consiglio in 8 anni; ha indotto Prodi a un governo con 11 sigle e 103 tra ministri e sottosegretari), si è tramutata nella “formula” che avrebbe dovuto giustificare i tratti semplificati di una democrazia immediata. Il mito della disintermediazione, della democrazia decidente in virtù di meccanismi premiali isola il potere del leader dagli interessi sociali. La democrazia del capo intende blindare il sistema per proteggerlo dai rumori di fondo, dal disagio, dalla mobilitazione dei soggetti. L’illusione di investire un capo, e così scartare le esigenze della rappresentanza delle fratture sociali, rivela una scarsa consapevolezza storico-critica circa il fondamento reale delle cause della crisi della democrazia. Si tratta di una crisi sociale, non procedurale, che investe le carenze di legittimazione del sistema e non è ascrivibile al fenomeno congiunturale di maggioranze disomogenee tra camere e senato. I meccanismi manipolativi che tendono a separare il potere di governo dalle diseguaglianze sociali, a confinare le tensioni reali chiudendo con ritrovati selettivi i canali di accesso alla rappresentanza, coltivano l’illusione di una governabilità come inseguimento dell’autoreferenzialità del sistema politico. La de-formazione dei processi espressivi del consenso è preferita alla costruzione politica delle soluzioni ai problemi sociali. La contrazione dei canali di rappresentazione non evita però il crollo dei sistemi di partito che nelle giunture critiche vengono spazzati via dall’esplosione di formazioni nuove, che rompono i vecchi argini perché sono percepite come veicoli di domande e bisogni sacrificati dal ceto politico blindato con i ritrovati tecnici. La riattivazione dello spazio della rappresentanza esige l’abbandono del postulato per cui gli equilibri politici non si devono creare in aula ma vanno affidati alle facoltà trasformative delle tecniche elettorali. La lettura del voto di marzo come un grande errore imputabile alla legge elettorale, che non ha funzionato perché non ha disegnato il profilo del vincitore, conferma la deformazione dell’ideologia dominante per la quale il vero senso di una consultazione è quello di esprimere il capo di governo39.

31Il vincitore nei regimi parlamentari, che hanno una strutturale vocazione all’incertezza, è una possibilità, non un obbligo. Rientra tra le caratteristiche intrinseche del parlamentarismo, non alterabili con manipolazioni esterne, l’evenienza di uno stallo, come espressione anch’esso di una volontà che rinvia a un lavoro di raccordo affidato ai partiti in aula. Voler saltare questo ruolo interveniente del parlamento significa recidere la specifica connotazione della rappresentanza. La fabbrica di un vincitore, altera a tal punto la struttura del parlamentarismo, che paradossalmente preferibile sarebbe passare, con i contropoteri richiesti, all’incognita di una forma di governo presidenziale piuttosto che forzare in maniera così irrazionale e costosa le compatibilità del regime parlamentare sino a sfigurarlo. L’obbligo della vittoria fa inclinare tutto il congegno competitivo nella direzione della governabilità come artificio e la rappresentanza perde qualsiasi rilievo fondativo del rapporto politico. Non è dalla rappresentanza che si esprime la funzione di governo ma è dalla postazione del governo, aggiudicata da un capo di coalizione, che si procede alla riempitura della rappresentanza con nominati destinati a un ruolo passivo nella legislazione. La forzatura istituzionale risiede nel fatto che per via ordinaria (mutamento della sola legge elettorale) si altera la forma di governo con l’elezione diretta del “capo politico”. Senza rivisitare in maniera esplicita, e quindi con una veduta organica, la trinità istituzionale (meccanismo delle garanzie, prerogative del governo, principi fondamentali), la sola manutenzione del dispositivo elettorale assume agli occhi dell’esecutivo il compito di istituzionalizzare per vie di fatto una diversa configurazione dei pubblici poteri. Il vincitore certo, che risolve l’enigma della governabilità, è un rimedio illogico. Rispetto ai canoni del parlamentarismo, è una imposizione che contiene una forzatura dell’asse funzionale delle istituzioni tale da curvare la coerenza dell’ordinamento.

  • 40 In una piena onda trasformistica (fuga dal M5S e da Sel, da FI, assorbimento di Sc nel Pd), la geo (...)
  • 41 Anche chi interpreta il voto come un evento plebiscitario e non più rappresentativo rimarca l’inef (...)

32Il regime del sindaco d’Italia, sempre riformulato e mai uscito di scena, amplia a dismisura lo spettro di incertezza e di incontenibilità del potere indebolendo i dispositivi di garanzia e controllo dinanzi a un capo che vanta la potestà di nominare i parlamentari. L’unico elemento di friabilità del comando risiede nella reviviscenza di inclinazioni trasformistiche mai sopite che possono far franare la compattezza dell’obbedienza delle assemblee, catturate dal nomadismo e dalle spinte centrifughe40. Al controllo delle liste bloccate, si aggiunge in Italia anche l’ipotesi di un ulteriore snaturamento sistemico che intende tramutare il parlamento, già ridotto a sede di approvazione passiva di leggi che avanzano a colpi di voti di fiducia, in organo retto dal vincolo di mandato che, in nome della battaglia etica contro il transfughismo, cambia i deputati in truppe nominate e disciplinate, al servizio di centri di comando opachi41. Il mandato imperativo, con la riesumazione di una procura civilistica, o di varianti di vincolo privatistico, risulta un ritrovato che è, nella sua essenza, incompatibile con un contesto istituzionale di democrazia pluralista che attribuisce alla rappresentanza una dimensione funzionale autonoma e differenziata. Restano operanti le condizioni della crisi di legalità (la politica appare come eccedenza rispetto alle procedure prevedibili e affiora l’incapacità delle risorse correttive dell’ordinamento di risolvere una sfida alle sue logiche funzionali), della crisi di legittimità (le regole autocorrettive non sono applicabili e interviene una sanzione popolare che fa crollare i rapporti politici espressi secondo una legalità viziata ab origine e induce gli stessi organi tecnici a interventi altrimenti impensabili) e dalla crisi sociale (nessuna forma di governo, tecnica elettorale ha la capacità di rappresentare le istanze sociali che trovano altri canali assumendo lo stile dell’antipolitica per guidare una rivolta contro il sistema e imporre altre domande, stili). Se il capo tiene saldo il comando e l’assemblea è fedele alla sua leadership, il potere non dispone di efficaci contenimenti interni. La debolezza del ruolo dell’opposizione entro assemblee piegate dalla dottrina della nomina dei deputati, restituisce a componenti sociali esterne la funzione di controllo e di vigilanza. Quando la tecnica costruisce un mondo separato, e pretende di aver acquistato la ricetta della governabilità, tendenze che nascono dalla società rompono i gracili equilibri inaugurando la crisi di sistema. Oltre che inefficace, quale mappa che impone con rigidità il percorso del formato partitico, il momento dell’intervento elettorale manipolativo rivela la fragilità nel garantire la democrazia decidente.

  • 42 Fu Segni a introdurre l’autocandidatura alla presidenza del consiglio e a sollecitare il sostegno (...)

33Con le simbologie dell’elezione diretta dei governi e con l’investitura del capo, non tramite una formale mutazione dei poteri costituzionali ma in maniere solo fattuali collegate cioè a scorciatoie inserite nelle pieghe della tecnica maggioritaria, si attribuisce alla legge elettorale una capacità autonoma di tracciare la forma di governo secondo un dettato ispirato al mito del sindaco d’Italia42. Con tale ideologia si afferma una veduta deformante e superficiale, per cui la legge elettorale è la chiave di volta per garantire la conquista della governabilità. Verità elementari della dottrina politica e postulati della sapienza giuridica sono stati in gran fretta abbandonati, con conseguenze negative registrabili anche nel rendimento delle istituzioni. Per la scienza politica, per il diritto costituzionale, invece che di forma di governo, con le sue varianti istituzionali classificate staticamente secondo gli stampini tradizionali, si dovrebbe parlare più appropriatamente di sistema di governo. E cioè, oltre i modelli definitori astratti, bisogna penetrare nell’intreccio mutevole nel tempo che lega tre distinti momenti della politica: la formula elettorale, l’impianto istituzionale e il quadro di partito. Solo la connessione effettuale di queste tre componenti eterogenee consente di cogliere i reali meccanismi funzionali del potere politico e quindi permette di modulare la possibilità di interventi correttivi sulle dinamiche istituzionali della decisione e della rappresentanza. Caduta la considerazione critica dell’intreccio delle tre componenti costitutive del sistema di governo, l’ideologia italiana ha attribuito alla sola legge elettorale un plusvalore ingiustificato. E ne ha fatto il momento dominante per sorreggere ipotesi di alta ingegneria perdendo così la misura reale di un sistema complesso a variabili multiple. Da momento parziale operante in una rete di interconnessioni, il circuito elettorale è stato isolato, e sottratto al rapporto con le altre due dimensioni che ne determinano la resa effettiva. Sganciata dalle altre dimensioni, la tecnica elettorale è stata assunta come una invariante assoluta, e quindi essa, da condizione parziale, si è tramutata in leva con la quale inventare un nuovo sistema.

  • 43 Nel circolo funzionale dei tre momenti del sistema di governo, la legge elettorale deve mostrarsi (...)

34E’ però solo nell’incontro con il formato politico esistente che si misura l’impatto esercitato dalla meccanica elettorale che di sicuro influenza la competizione tra gli attori ma non ha una attitudine manipolativa-creativa illimitata. Il rapporto reale delle forze, che suggerisce di postulare il risvolto partitico come condizione in gran parte data, che sfugge a operazioni estrinseche di determinazione per induzione elettorale, è stato rovesciato. Rimosso il quadro degli orientamenti e delle culture esistenti, la legge elettorale è diventata “la formula” di ogni vincitore occasionale. Nello slancio manipolativo della normativa elettorale, affiora una esagerazione degli effetti produttivi delle tecniche di trasformazione dei voti in seggi che, come ogni “formula”, è destinata a urtare con la realtà. Il sistema di partito ha un proprio profilo, non può risultare esclusivamente dal disegno della modalità della ripartizione dei seggi. Come se non ci fosse stata una crisi di sistema, il legislatore fabbrica le condizioni artificiali per congelare il terzo polo escluso o per manipolare la trasformazione dei voti in seggi. Lo spettro della ingovernabilità, la frantumazione delle formazioni parlamentari, in realtà sono un dato presente per la crisi dei partiti, e non sono risolti con la legge Calderoli o con la successiva. Anche se l’ideologia dominante descrive la proporzionale come l’anticamera della emergenza, non esiste un meccanismo più efficace per un sistema politico che deve recuperare rappresentatività. Anche una manutenzione dell’attuale congegno “misto” (con il voto disgiunto, la preferenza) potrebbe restituire correttezza procedurale al conflitto politico. Dietro l’assioma per cui la legge elettorale vigente ha condotto all’ingovernabilità c’è il senso comune per cui in parlamento dopo il voto non possono nascere aggregazioni, intese, negoziati43.

35E’ la sopravvivenza del mito dell’elezione diretta del governo e del suo capo in una democrazia decidente che giustifica i ritrovati per depotenziare il voto (il deputato è in un rapporto indifferente con il corpo elettorale, serve solo come numero al seguito del capo), per oltrepassare la questione della rappresentanza effettiva, e quindi per estirpare ogni meccanismo ascendente nel rapporto politico, per evocare lo scioglimento anticipato in caso di vincitore vacante. Una maggioranza certa non è preclusa alla proporzionale o all’attuale sistema misto, l’elemento di imprevedibilità dell’esito è un dato ovunque riscontrabile (dalla Spagna, alla Gran Bretagna, alla Germania, all’Olanda). In altri sistemi si convive con l’incertezza e non si va alla ricerca di misure eccezionali per risparmiare al parlamento l’onere di contrattazioni. Dopo il voto di marzo, la realtà viene trascesa e continua l’incantamento ideologico che insegue altre riforme ispirate ai modelli di governabilità assicurata. Questo accanimento trascura che, sulla base del voto di marzo, neanche il modello maggioritario all’inglese avrebbe offerto un vincitore. Le tre forze hanno infatti riportato anche nei collegi uninominali (111 seggi la destra, 93 il M5S, 28 il centro sinistra) quantità di voti che escludono la possibilità di avere il nome del vincitore al calar della sera.

Torna su

Bibliografia

Barbera, A. (2015). La nuova legge elettorale e la forma di governo parlamentare, «Quaderni costituzionali», n. 3.

Bartole, S. (2012). La costituzione è di tutti, Bologna, Il Mulino.

Bowler, S., Donovan, T. (2013). The Limits of Electoral Reform, Oxford University Press.

Bull, M. J. (2017). Dal referendum costituzionale alle dimissioni di Renzi, in Chiaramonte A. e Wlson, A. Politica in Italia, Bologna, Il Mulino.

Calise, M. (2016). La democrazia del leader, Roma-Bari, Laterza.

Cavalli, L. (1981). Il capo carismatico, Bologna, Il Mulino.

Cavino, M. (2017). La riforma respinta, Bologna, Il Mulino.

Chiaramonte, A. (2005). Tra maggioritario e proporzionale, Bologna, Il Mulino.

Chiaramonte, A., De Sio, L. (2014). Terremoto elettorale, Bologna, Il Mulino.

Chiaramonte, A. e Di Virgilio, A. (2006). Da una riforma elettorale all’altra, «Rivista italiana di scienza politica», n. 3.

Chiaramonte, A. e Wilson, A. (2017). Politica in Italia, Bologna, Il Mulino.

Dal Canto, F. (2016). Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, «Quaderni costituzionali», n. 1.

D’Alimonte, R., Fusaro, C. (2008). La legislazione elettorale italiana, Bologna, Il Mulino.

D’Aloia, A. (2007). Una riforma da riformare: la legge elettorale 270/2005, in Fiores, C. de, a cura di, Rappresentanza politica e legge elettorale, Torino, Giappichelli.

Dalton, R. J., Farrell, D. M., McAllister, I. (2011). Political Parties and Democratic Linkage. How Parties Organize Democracy, Oxford University Press.

Dalton, R. J. e Weldon, S. (2004). L’immagine pubblica dei partiti politici, «Rivista italiana di scienza politica», n. 3.

Delledonne, G. (2017). Legge elettorale e principi costituzionale in materia di partiti politici, «Quaderni costituzionali», n. 4.

Diamanti, I. (2013). Un salto nel voto, Roma-Bari, Laterza.

Diamanti, I. e Vassallo, S. (2007). Un paese diviso a metà, in Briquet, J.-L., Mastropaolo, A., Politica in Italia, Bologna, Il Mulino.

Di Virgilio, A. (2014). Offerta elettorale 2013, in Chiaramonte, De Sio, a cura di, Terremoto elettorale, cit.

Di Virgilio, A., Segatti, P. (2016). La rappresentanza politica in Italia, Bologna, Il Mulino.

Ferrell, D. M. (1997). Comparing electoral Systems, London, MacMillan.

Fisichella, D. (2003). Elezioni e democrazia, Bologna, Il Mulino.

Gambino, S. (2008). Del rappresentare e del governare, in Moschella, G. e Grimaudo, P. (a cura di), Riforma elettorale e trasformazione del partito politico, Milano, Giuffrè.

Giovagnoli, A. (2016). La Repubblica degli italiani, Roma-Bari.

Grofman, B., Lijphart, A. (2002). The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries, New York, Agathon Press.

Grofman, B., Lijphart, A. (2003). Electoral Laws and Their Political Consequences, New York, Agatnon Press.

Hine, D. e Hanretty, C. (2006). Così fanno le democrazie avanzate, in Hamyot, G., Verzichelli, L., a cura di, Politica in Italia, Bologna, Il Mulino.

Katz, R. (2007). A Theory of Parties and Electoral Systems, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

Jori, F. (2013). Senza politica, Venezia, Marsilio.

Leibholz, G. (1989). La rappresentazione nella democrazia, Milano, Giuffrè.

Lippolis, V., Salerno, G. M. (2013). La repubblica del presidente, Bologna, Il Mulino.

Lippolis, V., Salerno, G. M. (2016). La presidenza più lunga, Bologna, Il Mulino.

Lupo, N., Piccirilli, G. (2016). Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari “sotto stress”, Bologna, Il Mulino.

Marsh, M., Farrell, D. M., McElroy, G. (2017). A Conservative Revolution?,Oxford, University Press.

Meguid, B. M. (2008). Party Competition between Unequals, Cambridge.

Mershon, C., Shvetsova, O., ed. (2013). Party System Change in Legislatures Worldwide, Cambridge University Press.

Morrone, A. (2016). Trasformazioni costituzionali, Torino, Giappichelli.

Norris, P. (2004). Electoral Engineering. Voting Rules and Political Behavior, Cambridge University Press.

Paladin, L. (2004). Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna, Il Mulino.

Pappalardo, A., Baldini, G. (2009). Elections, Electoral Systems and Volatile Voters, London, Palgrave Macmillan.

Pasquino, G. (2006). I sistemi elettorali, Bologna, Il Mulino.

Pertici, A. (2017). La prevedibile incostituzionalità dell’Italicum e le sue conseguenze, «Quaderni costituzionali», n. 2.

Pinelli, C. (2017). Bilanciamenti su leggi elettorali, «Diritto pubblico», n. 1.

Pisaneschi, A. (2015). Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile, «Quaderni costituzionali», n. 1.

Pivetti, M. S. (2010). La legge truffa, Bologna, Il Mulino.

Pombeni, P. (2016). La questione costituzionale in Italia, Bologna.

Ponthoreau, M. C., Rayner, H. (2007). Da Ciampi a Napolitano, in Briquet, J.-L., Mastropaolo, A., Politica in Italia, Bologna, Il Mulino.

Quagliariello, G. (2004). Cinquanta anni dopo la riforma elettorale del 1953, in Ceccanti, Vassallo, S., a cura di, Come chiudere la transizione, Bologna, Il Mulino.

Raniolo, F. (2013). I partiti politici, Roma-Bari, Laterza.

Reilly, B. (2003). Democracy in divided Societies, Cambridge.

Renwick, A. (2010). The Politics of Electoral Reform Changing the Rules of Democracy, Cambridge University Press.

Ruggeri, A. e Rauti, A. (2015). Forum sull’Italicum, Torino, Giappichelli.

Russo, F. (2013). Gli onorevoli, Bologna, Il Mulino.

Salerno, G. (2017). Dopo l’Italicum: la giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le istituzioni repubblicane, «Quaderni costituzionali», n. 2.

Sartori, G. (2006). Mala tempora, Roma-Bari, Laterza.

Schumpeter, J. A. (1977). Capitalismo, socialismo, democrazia, Milano, Etas.

Scoppola, P. (1997). La repubblica dei partiti, Bologna, Il Mulino.

Spadacini, L. (2016). Le leggi elettorali, in Apostoli, A., Gorlani, M., Troilo, S., La costituzione in movimento, Torino, Giappichelli.

Tarli Barbieri, G. (2017). Lo «slittamento dei seggi» dopo la sentenza n. 35/2017, «Quaderni costituzionali», n. 3.

Tebaldi, M. (2005). Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino.

Torna su

Note

1 Sul logoramento del diritto parlamentare cfr. Lupo e Piccirilli, 2016; Cavino, 2017.

2 Sui fondamenti teorici del maggioritario come selezione di capi (cfr. Schumpeter, 1977) e come meccanismo selettivo per assicurare «ordine alla stabilità del regime» anche oltre le distorsioni dis-rappresentative naturali cfr. Fisichella, 2003.

3 Pasquino, 2006: 83 classifica la legge 270 come «Propertionellum» che vanta «un collegamento del tutto estemporaneo» con la forma di governo codificata nella riforma costituzionale del centro-destra. Si tratta, in realtà, di un maggioritario di lista bloccata. Con la vittoria certa, la logica della riduzione è prevalente su quella della rappresentazione. La previsione del «capo della coalizione», ha nessi con la forma di governo del «premierato assoluto» che conferiva al primo ministro il potere di scioglimento della camera (cfr. Giovagnoli, 2016: 261). Neanche è soddisfacente la definizione di «semiproporzionale» con liste di partito, di «antiparty parties» (Dalton, Farrell, McAllister, 2011: 41 e 229). La legge viene erroneamente descritta come «pienamente proporzionale» e responsabile dell’astensionismo (Bowler, Donovan, 2013: 76). Non si tratta affatto di un ripristino della proporzionale come ben coglie Renwick, 2010: 124.

4 D’Aloia, 2007. La legge Calderoli, per la sua gestazione, ha alimentato «sentimenti anti-politici» (Pappalardo, Baldini, 2009: 71).

5 La riforma del 2005 fu imposta dall’élite maggioritaria per determinare la distribuzione del potere in vista di obiettivi contingenti, e per ridurre a solo 38 seggi il vantaggio del centrosinistra (Renwick, 2010: 87). Cfr. anche Pombeni, 2016: 344.

6 Sull’utilità di un conflitto tra poteri cfr. G. Sartori, Mala tempora, Roma-Bari, 2006. Ma in Ciampi «viene meno la chiara prevalenza sui temi di politica delle istituzioni» presente in Scalfaro (Tebaldi, 2005: 327). Già in occasione della «legge truffa» del 1953 «le opposizioni si rivolsero ad Einaudi, per chiedergli il rinvio della legge; il Capo dello Stato non diede loro ascolto, considerando insindacabile il messaggio presidenziale che gli aveva comunicato l’esito del voto nella Camera alta, e verosimilmente riflettendo sulle conseguenze politiche e istituzionali di un rinvio, che le circostanze avrebbero inevitabilmente trasformato in un vero e proprio veto assoluto» (Paladin, 2004: 114).

7 Una valutazione della legge elettorale del 2005 come un positivo incentivo al bipolarismo, si trova in D’Alimonte, Fusaro, 2008. Sulla tendenza alla giurisdizionalizzazione della politica cfr. G. Delledonne, 2017.

8 Sull’atteggiamento del capo dello Stato in merito alle riforme costituzionali ed elettorali cfr. Ponthoreau, Rayner, 2007: 153.

9 Il premio può essere eventuale, non obbligatorio. Se il bonus non scatta, perché nessuna lista ha varcato il 40%, diventa una forzatura costringere l’elettorato ad una seconda tornata, dove l’entità della partecipazione peraltro sfuma. La volontà del corpo elettorale, in merito al premio, può manifestarsi nel primo passaggio elettorale. Il ballottaggio non è un correttivo alla carenza di sostegno che si registra nel primo turno con il voto sincero dei cittadini. Nell’Italicum, le liste con ripartizione dei seggi stabilita a livello nazionale sono evocate per trascendere i collegi, e il capo di coalizione è introdotto per rendere irrilevanti le liste. Sulla rappresentatività fittizia dell’Italicum che impedisce una effettiva valutazione del mandato cfr. Spadacini, 2016.

10 Sulle sollecitazioni di Napolitano cfr. Lippolis, Salerno, 2013.

11 Approvare la legge elettorale, senza avere la certezza dell’esito del referendum sul disegno di revisione costituzionale, ha reso «più confuso il panorama istituzionale» (Lippolis, Salerno, 2016: 270).

12 Sulle sentenze del 2014 e del 2017 come «blocco di costituzionalità» (Salerno, 2017).

13 Dopo l’intervento della Consulta si imponeva non una riscrittura con ambizioni di sistema, ma una correzione incrementale della normativa di risulta relativa alle differenze premiali irrazionali (il senato è eletto su base proporzionale, mentre la camera prevede un premio di governabilità), di eterogenee soglie di sbarramento (al senato la soglia è al 20% per la coalizione e all’8% per la lista; alla camera è del 3%), di soluzioni illogiche (questione delle preferenze e dei capilista bloccati e dello sbarramento in un sistema a governabilità garantita). Sui miti palingenetici costruiti sulla riforma elettorale cfr. Volpi, 2015.

14 L’abuso del voto di fiducia su materie elettorali, o su passaggi in aula delle revisioni costituzionali, peraltro in assenza di atteggiamenti ostruzionistici delle opposizioni, intacca il ruolo del parlamento, porta i vertici delle istituzioni nello scontro politico minandone così il prestigio e terzietà. La legge elettorale passa da zona franca a zona calda della giustizia costituzionale (Dal Canto, 2016).

15 Sul precedente del 1953 cfr. Quagliariello, 2004: 77; Pivetti, 2010: 113; Bartole, 2012: 96.

16 Cfr. Pertici, 2017; Ruggeri e Rauti, 2015; Pisaneschi, 2015.

17 Sul contenzioso costituzionale in materia di diritto elettorale cfr. Pinelli, 2017; Tarli Barbieri, 2017.

18 Sulle tecniche della distorsione-manipolazione per una variante neoparlamentare di forma di governo cfr. Barbera, 2015.

19 V. E. Orlando stigmatizzò («la mia ribellione») l’adozione di nuove regole a ridosso delle consultazioni (il progetto di legge fu presentato solo il 21 ottobre del 1952, con elezioni previste nella primavera del 1953). «Considero come disonesta ogni legge elettorale che sia precedente immediatamente le elezioni», scrisse in polemica contro ogni eccesso di potere legislativo nel confezionare una legge per calcoli politici.

20 Diamanti e Vassallo (2007). Non sempre i calcoli degli attori sono stati confermati dal voto. Nel 2006 la destra al senato raccolse 270 mila voti in più della sinistra ma ebbe due seggi in meno perché la coalizione di Prodi vinse in 10 regioni su 17 e prevalse nei collegi esteri introdotti dalla destra.

21 Sulla debolezza funzionale delle «modalità rappresentative di tipo personalistico» e sulle ambiguità connesse alla formula della democrazia d’investitura cfr. Gambino, 2008: 6.

22 Chiaramonte e Virgilio, 2006: 378.

23 Combinando disagio sociale, denuncia della corruzione politica (dimensione anti-establishment), il M5S raccoglie un consenso trasversale: per il 40% il suo elettorato viene da sinistra, per il 40% dal Pdl e dalla Lega e per il 20% da formazioni minori (Di Virgilio, 2014: 50).

24 Già nelle amministrative del 2012 (dopo che nelle regionali del 2010 i due partiti maggiori avevano perso 8,5 milioni di voti rispetto alle politiche del 2008) erano palesi i segni del logoramento del bipolarismo. L’astensione toccava il 49%, si moltiplicavano le liste civiche e nei capoluoghi i sindaci non riconducibili né al Pd né al Pdl salivano da 10 a 38 mentre l’indice di bipolarismo scendeva dall’88 a meno del 70% (Jori, 2013: 14). Una analisi del sistema politico post 2013 in Diamanti, 2013.

25 Nel 2002, degli 83 partiti presenti nelle 16 democrazie occidentali più consolidate solo 19 hanno scelto il leader con primarie o investiture dirette mentre 56 hanno fatto ricorso a regolari congressi e ad assemblee di partito (Raniolo, 2013: 41). Con le liste bloccate e il ridimensionamento dei processi di selezione decentrata delle candidature, non viene eliminato il fattore competitivo intrapartitico che si attiva soprattutto nella tendenza della leadership a intrattenere relazioni con notabili e con i loro legami nel mercato elettorale locale (Russo, 2013: 74; Di Virgilio, Segatti, 2016).

26 Sul significato strategico della riforma cfr. Hine e Hanretty, 2006: 152. Sulla dubbia efficacia, nel rispondere al tripolarismo, del ritocco delle competenze del senato secondo un riordino del bicameralismo volto ad impedire il fenomeno delle maggioranze divise tra i due rami del parlamento cfr. Morrone, 2016: 73.

27 Sull’obiettivo della democrazia maggioritaria, cfr. Chiaramonte e Wilson, 2017.

28 Dopo una crisi di legittimazione, che ha travolto il regime bipolare, il sistema dovrebbe recuperare la fiducia-giustificazione perduta. E ciò significa che non si può sacrificare la rappresentanza. Si tratta di convivere con la realtà tripolare, che non può essere percepita come una malattia da estirpare con la chirurgia del sistema misto. Sui sistemi misti cfr. Chiaramonte, 2005.

29 Napolitano ritiene la legge elettorale un «imperativo del momento» e rivendica che anche con la sua «convinta sollecitudine» è stata approvata (Pombeni, 2016: 359).

30 Primo in 2697 comuni (il 33,3%) il M5S sfonda nelle cinture rosse e nei piccoli centri leghisti (nel nord est è primo nel 26,2% dei municipi, nel nord ovest è primo nel 56% dei comuni, e nel sud nel 30,5%). Cfr. Chiaramonte, De Sio, 2014.

31 Il referendum costituzionale vede una questione sociale, con il successo del sì registrato solo a Milano e nei quartieri ricchi delle metropoli, nelle periferie vince il no, e una variabile demografica: l’81% dei giovani vota contro la riforma (cfr. Bull, 2017: 158).

32 Sulla sfiducia e sulla nascita di «partiti antipartito» cfr. Dalton e Weldon, 2004. Dalla riforma del 1994 il sistema dei partiti in Italia cerca di aderire all’onda delle preferenze popolari, e non di modellarle nella consapevolezza che gli effetti delle tecniche sono complessi e non consentono attese unilineari (Norris, 2004: 21).

33 Una apologia della personalizzazione con voto carismatico di investitura in Cavalli, 1981; Calise, 2016.

34 La Spagna con una proporzionale selettiva è stata un modello di democrazia competitiva con effetti maggioritari. Con la crisi sociale, si imbatte nell’ingovernabilità, vara un governo di minoranza. E la Germania, a dispetto di stabilità e alternanza, rientra tra gli esemplari di regimi consociativi. In Francia l’accoppiata tra doppio turno e presidenzialismo non risparmia la crisi di sistema. Sulla volatilità elettorale che dal 1994 caratterizza il sistema politico italiano e poi diventa un tratto dei sistemi politici europei dopo la crisi economica cfr. Marsh, Farrell, 2017.

35 Anche se continua ad esprimere una rivolta degli esclusi, che oltre destra e sinistra miete consenso al di là della identità dei candidati, il M5S propone un volto di governo con un «contratto di programma», con chiunque in aula si dichiari disponibile. Accetta anche il pensiero più insidioso della seconda repubblica: le elezioni non riguardano la rappresentanza, ma investono direttamente il «capo politico» di governo.

36 Sul rendimento dei meccanismi elettorali in uno spettro politico diviso non per linee spaziali ma territoriali, cfr. Reilly, 2003: 20.

37 L’espansione della Lega oltre i territori del nord, ne muta il profilo di partito regionale-territoriale e rinvia ad altre variabili sociologiche (Meguid, 2008: 68).

38 Sulla riforma elettorale come «grande svolta» e sul 1993-4 come annus mirabilis che vide radicali riforme elettorali in Italia, Giappone, Nuova Zelanda come risposta alla crisi di sistema e all’iniziativa referendaria Ferrell, 1997: 165.

39 Il parlamentarismo rimane un intreccio delle istituzioni (nel circuito elettori-rappresentanza-governo) di gran lunga preferibile alle vaghe suggestioni presidenzialistiche (sia di quelle formali ed esplicite sia di quelle fattuali che si insinuano nelle pieghe delle tecniche elettorali). Il problema del voto non va isolato dalle specifiche istituzioni e dal «controllo sulle nomine, dal funzionamento del sistema elettorale, dalla necessità di sostegno finanziario o di gruppi di interesse» (Katz, 2007: 10).

40 In una piena onda trasformistica (fuga dal M5S e da Sel, da FI, assorbimento di Sc nel Pd), la geografia del parlamento eletto nel 2013 non corrisponde più alle preferenze elettorali. Oltre che incostituzionale, il meccanismo elettorale ha costruito un sistema non più rappresentativo: sfuma il nesso tra la conformazione dei gruppi parlamentari e gli orientamenti del corpo elettorale. Sull’elevata mobilità interpartitica, associata alla presenza di neoeletti, che caratterizza l’Italia dal 1996 (con 295 cambi) e la Russia della transizione postsovietica cfr. C. Mershon, O. Shvetsova, 2013: 60. Anche prima dell’adozione del sistema elettorale ibrido, con la crisi delle istituzioni nel 1991 la lealtà partitica cede e i cambiamenti furono 156. Nel gennaio 1994 furono 207.

41 Anche chi interpreta il voto come un evento plebiscitario e non più rappresentativo rimarca l’inefficacia delle «dichiarazioni di rinuncia in bianco, rilasciate per iscritto prima delle elezioni» quale antidoto all’azione del deputato in contrasto con il partito (Leibholz, 1989: 399).

42 Fu Segni a introdurre l’autocandidatura alla presidenza del consiglio e a sollecitare il sostegno di massa tramite l’invio irrituale di migliaia di cartoline al Quirinale. In questo si rinviene «il germe» di una virata «verso esiti plebiscitari della crisi italiana» (Scoppola, 1997: 494).

43 Nel circolo funzionale dei tre momenti del sistema di governo, la legge elettorale deve mostrarsi flessibile, e quindi adattabile alle dinamiche del sistema di partito, che è passato dal pluralismo moderato al bipolarismo di coalizione, dal bipartitismo asimmetrico al tripolarismo. Il congegno della proporzionale personalizzata alla tedesca, nella sua elasticità in grado di aderire alle metamorfosi della realtà di partito, continua ad essere il più adeguato trasformatore nel conciliare rappresentanza e governabilità. Esso prevede un’aggiunta costituzionale, la sfiducia costruttiva, quale dispositivo efficace nel contenimento del fenomeno delle maggioranze negative, capaci di rompere il governo ma non di indicarne uno alternativo. Si richiede però, in Italia, anche un intervento nel terreno delle convenzioni, cioè l’adozione di una cultura dei governi di minoranza, indispensabile fino a quando il profilo della competizione resta tripolare. Grofman, Lijphart, 2002.

Torna su

Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Michele Prospero, «Quali regole per la competizione politica?»Teoria politica, 8 | 2018, 301-323.

Notizia bibliografica digitale

Michele Prospero, «Quali regole per la competizione politica?»Teoria politica [Online], 8 | 2018, online dal 26 maggio 2020, consultato il 13 maggio 2026. URL: http://journals.openedition.org/tp/409

Torna su

Autore

Michele Prospero

Università di Roma “La Sapienza”, michele.prospero[at]uniroma1.it

Articoli dello stesso autore

Torna su

Diritti d'autore

Tutti i diritti riservati". Salvo diversa indicazione, non è autorizzata la copia del testo né degli altri elementi (illustrazioni, allegati importati).

Torna su
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search