1La figura di Norberto Bobbio ha dominato si può dire quasi interamente il panorama della filosofia politica italiana dalla seconda metà del novecento. L’importanza di Bobbio resta però legata ad alcuni elementi che hanno espresso l’essenza del suo modo di interpretare la dimensione delle istituzioni e hanno segnato la sua fisionomia di pensatore politico. Questi elementi trovano il loro punto di unione in una teoria in cui possiamo ritrovare l’essenza del modo «moderno» di concepire la dimensione politica, tanto da poterne parlare come di un vero e proprio «paradigma». La teoria alla quale facciamo riferimento è il risultato di una elaborazione che prende in considerazione numerosi elementi sviluppati nel corso di un lungo periodo di tempo, non necessariamente tra loro omogenei. Tuttavia, la rilevanza del paradigma qui non deve essere riscontrata nella sua coerenza storiografica e filologica, ma nella specifica funzione sintetica ed euristica che esso è venuto a esercitare nella definizione del profilo peculiare della politica contemporanea, emerso a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino alla prima metà del XX. A nostro avviso, un tale modello si applica a pieno titolo anche per la filosofia politica di Bobbio, la quale, si potrebbe dire, ne rappresenta una delle ultime, se non l’ultima importante elaborazione.
- 1 Cfr. almeno Matteucci, 1997; Reinhard, 2002. Per una sintesi esaustiva si veda ora l’Introduzione d (...)
2Esaminando i motivi di continuità manifestati da quello che chiamiamo «paradigma moderno» della filosofia politica, si può notare che un suo concetto particolarmente comprensivo è quello di Stato. Pertanto, la filosofia politica si costituisce come una riflessione intorno alla statualità: intorno ai princìpi posti a suo fondamento, ai criteri della sua esistenza e giustificazione razionale, alla sua intima natura di fenomeno politico. Tutto ciò rimanda in primo luogo a quel che, usando una espressione largamente diffusa, potremmo definire l’«idea dello Stato», e con esso della politica come fenomeno positivo1. È il lascito della dottrina ottocentesca agli studiosi della generazione di Bobbio.
- 2 Sulla complessa questione del ‘kelsenismo’ di Bobbio interessanti considerazioni si trovano in Bove (...)
3Probabilmente, a questa convinzione Bobbio era arrivato molto presto, fin dalla sua esperienza universitaria prima come allievo di Gioele Solari all’Università di Torino, e poi – fatto, quest’ultimo, da lui spesso ricordato – come uditore e frequentatore del seminario di Hans Kelsen all’Università di Vienna. A partire da quel momento il filosofo torinese scoprì Kelsen, e forse non è troppo lontano dalla verità affermare che, nonostante le numerose esperienze culturali successive, le critiche ad alcuni elementi della Teoria pura del diritto e l’adesione politica praticata nel corso degli anni, in fondo rimase per tutta la vita un kelseniano. Infatti, anche nella politica egli ha sempre continuato a privilegiare quella stessa ‘positività’ che, per il Bobbio maturo, Kelsen aveva avuto il torto di circoscrivere alla sola pura teoria normativa2.
4In questo senso, per Bobbio la politica diviene in primo luogo l’espressione della realtà storica concreta, nella quale agiscono originariamente i gruppi sociali; in tale accezione, essa resta sempre qualcosa di ulteriore e antecedente rispetto al diritto3. Tuttavia, quella stessa oggettività, per alcuni aspetti persino immediata, che la politica rivendica come proprio elemento essenziale, conduce direttamente alla dimensione della statualità. In questo senso, all’attenzione kelseniana per l’oggettività del fenomeno giuridico, Bobbio unisce l’impiego del paradigma della filosofia politica moderna, in quanto ne conserva l’elemento fondamentale: l’idea che lo Stato sia l’esito naturale del ‘politico’.
- 4 Weber, 2014: 39 (Weber, 1986: 53). Sul tema mi limito a ricordare Beetham, 1989; Tuccari, 1995.
5Al pari di Kelsen, in questa compartecipazione Bobbio è erede della più influente e pervasiva teoria elaborata tra ottocento e novecento: la sociologia politica di Max Weber, la quale, in effetti, condensa gli elementi caratterizzanti del pensiero politico continentale d’inizio ventesimo secolo, rappresentando il maggiore contributo di quest’ultimo alla ridefinizione del nostro paradigma. Il nocciolo duro di una tale posizione, sopravvissuta alle varie elaborazioni che seguirono le grandi intuizioni dell’autore di Economia e società, è rappresentato dall’idea che l’essenza della sfera politica, nella sua specifica differenza dalle altre dimensioni dell’agire sociale (economica, etica, giuridica, scientifica, artistica, religiosa, erotica), sia costituita dalla propria intrinseca relazione con il potere coercitivo. Attraverso l’istituzione di una entità politica di quel tipo, il potere si afferma come una forma legittimata in virtù di una operazione di accentramento della «violenza legittima», che trova il suo culmine nella figura dello stato moderno4. Quest’ultimo giungerà a un pieno monopolio del suo esercizio imponendo definitivamente il proprio potere ai molteplici soggetti minori coi quali, nel corso delle età premoderne, aveva dovuto condividerlo.
6L’origine del paradigma si ha proprio al momento dell’istituzione di un rapporto di reciproca interconnessione tra i tre concetti ora ricordati: politica, stato e potere coercitivo (o violenza), che ambiscono a una forma espressiva in grado di conferire legittimità specifica alla loro unione. Ciò che solitamente definiamo una concezione «moderna» della politica, o anche una teoria filosofica dello stato, non è che l’espressione di questa ricerca. Il semplice fatto di elaborare un paradigma volto a conferire una dignità teorica a quella unione, significa procedere a una giustificazione morale della sempre problematica associazione tra il presupposto della libertà umana, l’ordine razionale di una comunità politica e l’attributo di una forza coercitiva e di un potere che, per loro stessa natura, tendono a eludere quella stessa razionalità, mostrando il loro volto puramente arbitrario e irrazionale.
7La specificità della posizione di Bobbio si può ritrovare nella critica alle tesi estreme di un tale schema euristico della politica moderna: da un lato la tesi, giustificata in nome della libertà, della fondamentale irrazionalità (o irragionevolezza) della forma di ordine in cui la politica si fa pura espressione della dimensione coercitiva, e per la quale il potere non è altro da un’acquisizione personale e pragmatica (il potere è espressione di chi lo esercita in concreto); dall’altro, la tesi della neutralizzazione di quella irrazionalità attraverso l’espulsione del concetto stesso del potere dall’ambito della riflessione razionale sulle istituzioni, e facendo di quest’ultimo un mero strumento al servizio dell’ordine, divenuto ora fenomeno puramente giuridico. Nella critica a entrambe queste tesi, Bobbio ha approfondito la natura specifica del fenomeno politico come tale; per questa ragione ha preteso di mantenerlo in una posizione autonoma e parallela rispetto al diritto, ma al contempo ha rifiutato la sua risoluzione entro le maglie di una inestricabile teoria della sovranità, in quanto esercizio esistenziale della decisione.
- 5 Bobbio, 1973: 603-622, ora in Bobbio, 1989a: 3-26. Una versione più ampia, in Bobbio e Bovero (1979 (...)
8Il percorso bobbiano verso una teoria politica adeguata al paradigma moderno si confronta con un tema fondamentale, al quale il filosofo torinese ha concesso ampio spazio fin dalle sue prime riflessioni: il tema dell’ordine politico; esso si trova all’origine del pensiero politico dall’inizio della modernità e ha seguito molteplici elaborazioni nel corso delle sue varie stagioni, fino ai giorni nostri. Tuttavia, Bobbio ha concesso un’attenzione privilegiata, e in qualche modo decisiva per gli esiti della propria filosofia politica, a un movimento teorico tra gli altri: naturalmente, stiamo parlando del giusnaturalismo, del quale egli ci ha proposto un vero e proprio modello ermeneutico5.
- 6 Bobbio, 1973: 3.
- 7 Bobbio, 1973: 3.
- 8 Bobbio, 1973: 3-4.
- 9 Bobbio, 1973: 4.
- 10 Bobbio, 1973: 4.
- 11 Bobbio, 1973: 4.
9L’interesse bobbiano per i protagonisti di un movimento di pensiero che, in realtà, molto difficilmente si lascia sintetizzare in un unico profilo, ci appare chiaro solamente quando ne sono posti in rilievo gli elementi che ne dettano i caratteri comuni. Tali elementi possono essere sintetizzati in quei sei punti che Bobbio indica nel suo celebre saggio, e che qui ricordiamo brevemente: 1) l’origine dello stato politico muove da una condizione, lo «stato di natura», quale stato «non-politico e antipolitico»6; 2) il rapporto antagonistico, «di contrapposizione», tra la condizione di natura e la condizione civile, o politica7; 3) lo stato di natura fa degli individui (nella loro dimensione privata) i propri elementi «principalmente» costitutivi8; 4) in tale stato questi ultimi sono caratterizzati da una condizione di libertà e di uguaglianza9; 5) il carattere convenzionale (cioè contrattuale) del passaggio alla condizione civile, che ha per conseguenza la natura «artificiale» dell’ordine politico10; 5) la legittimazione della società politica attraverso il «consenso», a differenza delle società naturali (come la famiglia e la società padronale)11 che invece si legittimano per via non consensuale.
10Scorrendo questi elementi, che Bobbio ricordava in quel lavoro del 1973, si può immediatamente comprendere come l’idea fondamentale di cui il modello giusnaturalistico intende farsi portatore è una nuova concezione della legittimità dell’ordine politico. Ancóra più precisamente, si potrebbe affermare che l’interpretazione bobbiana del giusnaturalismo quale fenomeno concettualmente unitario – tanto da poter essere esemplificato in un modello – intende mettere a fuoco un punto di svolta nell’evoluzione dello stato moderno: l’emergere di un nuovo rapporto tra sovranità e legittimità.
11Il giusnaturalismo, dunque, diviene l’espressione della teoria specificamente moderna della legittimità politica, la quale a sua volta poggia sopra un elemento fondamentale: la libertà individuale quale punto di partenza di ogni decisione e azione personale e collettiva. Pertanto, nella ricostruzione di Bobbio la politica e la sua specifica forma di ordine divengono l’espressione di una modalità di concepire la natura umana, e con essa tutti i rapporti nella società, che presuppone l’esistenza di individui liberi. Da qui anche il senso e l’interesse per la figura di Hobbes, che secondo il filosofo torinese costituisce l’autore che per primo, con una lucida intuizione della rivoluzione in corso, aveva anticipato i caratteri fondamentali del modello.
- 12 Non a caso, Hobbes aveva identificato nello ius in omnia l’espressione di ciò che aveva definito «l (...)
12A partire da una tale idea della libertà individuale si può spiegare anche il carattere convenzionale della fondazione dell’ordine politico moderno, in quanto frutto di accordi contrattuali tra individui. Il contrattualismo diviene così l’altro elemento fondamentale della posizione filosofico-politica bobbiana, espressione di quella teoria moderna della legittimità politica che ora appare portatrice di una peculiare forma di diritto: quello stesso ius in omnia che deriva direttamente da un concetto della libertà espressione di una posizione rigorosamente individualistica12.
- 13 Bobbio, 1989 a: 23 ss. Cfr. Bobbio e Bovero, 1979: 34 ss, 37-39.
13Per Bobbio, però, l’adesione al modello della filosofia politica moderna è stato il frutto di una mediazione con alcune istanze del proprio pensiero politico che giungevano repentinamente e si presentavano con radicalità. La più importante di queste istanze, lo abbiamo ricordato, è il principio della libertà, che si presenta in primo luogo come libertà civile. Da questo punto, soprattutto, prende le mosse la già ricordata centralità della figura del pensatore inglese, autore massimamente «moderno», il cui pensiero è opposto tanto alla filosofia politica conservatrice, portatrice delle antiche esigenze organicistiche, quanto alle tendenze ‘rivoluzionarie’ della filosofia politica di fine XVIII secolo, che finiranno invece col mettere in discussione il «modello» individualistico-deliberativo13. Nel loro complesso, infine, quelle stesse istanze riguarderanno il sistema della cittadinanza e i relativi diritti.
- 14 L’importanza del ruolo di Hobbes e del modello giusnaturalistico per il pensiero politico bobbiano (...)
14Un tale valore della libertà come libertà civile, da Bobbio è stato associato a un altro motivo dominante della teoria hobbesiana, che esprime il secondo elemento del paradigma: il concetto della sovranità. Il Bobbio della piena maturità, e poi il Bobbio tardo, ha implementato senza più riserve quest’ultimo concetto, sancendo in modo definitivo la sua adesione allo hobbesianesimo, per quanto lo abbia fatto nell’orizzonte di una teoria politica rischiarata dai princìpi del costituzionalismo democratico14. Ma questa stessa fermezza nella valutazione della necessità del concetto del potere politico, con l’inevitabile adesione alla teoria dell’obbligazione politica (e con le conseguenze che esso comporta), pare mancare nei primi scritti bobbiani. Stiamo parlando di quei lavori situati negli anni antecedenti alla guerra e alla costituzione della Repubblica italiana, come L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica (1934) e La consuetudine come fatto normativo (1942), in cui il tema dell’obbligazione politica si colloca all’interno di una trattazione fortemente critica, che si pone al riparo da ogni identificazione immediata con la figura della sovranità.
- 15 Bobbio, 1942: 1-2. «È certo […] che il fenomeno della formazione spontanea di norme giuridiche, qua (...)
- 16 Bobbio, 1942: 76, 81. Ma già in quest’opera si nota la presa di distanza dalla classica associazion (...)
15Infatti, quest’ultima veniva posta anzitutto in riferimento ai due capisaldi della scienza giuridica ottocentesca: lo statualismo, da un lato, e il legalismo, dall’altro, entrambi presentati come in profonda in crisi nel passaggio di secolo. Tra questi capisaldi, il primo diveniva espressione di quello stesso potere sovrano attraverso il quale il fenomeno giuridico si radicava nella realtà sociale, perché prodotto di un potere creatore di forme normativo-legali15. All’interno di questa stessa ricostruzione dello sviluppo della scienza giuridica tra i due secoli, che a distanza di tanti anni ci conferma un’analisi condotta con grande equilibrio, Bobbio assegnava al concetto di obbligazione un carattere autonomo e singolare, per nulla schiacciato sull’elemento del ‘politico’ come – in ultima analisi – finisce invece per accadere nella teoria di Hobbes16.
16Di conseguenza, il carattere essenziale dell’obbligazione politica, con Kelsen, veniva allora ritrovato nell’idea stessa del diritto quale processo di regolazione sociale che si attiva allo scopo di costituire e conservare la società.
La normatività, cioè la formazione di una regola astratta, generale ecc., è opera di una selezione operata tra i molteplici rapporti che sono all’inizio virtualmente equivalenti nella corrispondenza del fine da raggiungere, la costituzione e la conservazione della convivenza17.
17Nell’evoluzione del proprio pensiero su diritto, politica e statualità, Bobbio non mantiene la posizione che aveva assunto in questi anni. Al contrario, la filosofia politica bobbiana successiva concederà un ruolo più centrale allo Stato (nel senso dello Stato-apparato) e alle sue particolari istituzioni, un ruolo che diviene sempre più evidente con il trascorrere degli anni. Parallelamente, anche ritornando su alcuni importanti classici, Bobbio svilupperà e arricchirà la propria riflessione sulla specifica dottrina che del moderno concetto di stato esprime l’elemento maggiormente caratterizzante, vale a dire la categoria della sovranità.
18Gli scritti su Thomas Hobbes possono essere presi come la testimonianza più significativa di un tale affinamento teorico. In questo senso, l’elaborazione del paradigma giusnaturalisitico diviene un momento ermeneutico di cui la teoria avverte il bisogno, ma dietro il quale si affacciano chiaramente motivazioni più profonde di una concezione della politica a impianto individualistico (dalla quale pure lo stesso modello prendeva le mosse). Una buona prova di ciò credo ci è data dalle parole stesse dell’autore, se è vero che negli ultimi anni di vita Bobbio parlava ancóra in questi termini della rivoluzione teorica hobbesiana:
- 18 Le riflessioni di un ottuagenario, ora in Bobbio, 1996: 117.
Il Leviatano non era lo Stato totalitario ma lo Stato moderno, il grande Stato territoriale moderno, che nasce dalle ceneri della società medievale, un corpo politico che può attuarsi storicamente nelle più diverse forme di governo […].
Il Leviatano è sostanzialmente il detentore della forza legittima: legittima perché fondata sul consenso dei cittadini […].
Mi aveva colpito soprattutto la novità di Hobbes rispetto al metodo. Il discorso di Hobbes non era più fondato sul principio di autorità, storica o rivelata, com’era ancora in gran parte nel celebre libro di Grozio, ma esclusivamente su argomenti razionali.
[…] credo però che anche rispetto alla sostanza vi siano idee hobbesiane che abbiano contribuito a formare il mio pensiero politico. Ne indico tre: l’individualismo, il contrattualismo e l’idea della pace attraverso la costituzione di un potere comune […]. Aggiungerei un certo pessimismo sulla natura umana e sulla storia18.
19Assieme alla critica della tradizione, un altro presupposto originario della posizone bobbiana restava la sua radicale avversione nei confronti di ogni assiologia posta a fondazione della dimensione sociale. Per loro stessa natura, non solo il diritto, come già ammoniva nel 1942, ma a fortiori anche il mondo della politica non poteva lasciarsi ricondurre all’interno di alcuna posizione di valore. In riferimento a questo problema, bisogna intendere bene la peculiare interpretazione bobbiana della normatività, in quanto espressione di forme assolutamente prive di una dimensione prescrittiva. Anche in questo senso, nonostante il tentativo di marcare una certa distanza dal kelsenismo di scuola, dal punto di vista della filosofia politica Bobbio restò coerentemente kelseniano.
- 19 Autobiografia intellettuale, ora in Bobbio, 1996: 124.
- 20 Diritto e potere, ora in Bobbio, 1996: 156. Cfr. Bobbio, 2014.
…la mia «conversione», se posso chiamarla così, al kelsenismo, che avrà gran parte nella mia vita, era già chiara sin da quando, commentando la teoria del diritto di Carnelutti, avevo preso le difese della dottrina pura del diritto contro un giudizio sprezzante del grande, ma un po’ troppo sicuro di sé, giurista italiano19.
Rispetto alla tradizione del pensiero giuridico è stato decisivo per me l’incontro con la teoria del diritto di Hans Kelsen, la cosiddetta teoria pura del diritto, di cui mi avevano affascinato la chiarezza dell’analisi concettuale, l’originalità e semplicità delle soluzioni, nonché la coerenza dell’intero sistema20.
- 21 Testimonianza di questo rifiuto sono le notissime pagine di Politica e cultura: Bobbio, 2005: 135, (...)
- 22 In questo caso è impossibile non ricordare la presenza costante, anche se non sempre esplicitata, n (...)
20Questa testimonianza conferma il fatto che l’elaborazione del modello giusnaturalistico testimonia l’adesione di Bobbio a quello stesso paradigma della filosofia politica moderna con cui si era imbattuto in anni lontani da questo testo (si pensi al corso patavino su Pufendorf), nei confronti del quale aveva intrapreso un serrato confronto, ma di cui aveva rifiutato gli esiti più radicali (vale a dire, il ‘sovranismo’ tanto hobbesiano, quanto rousseauiano)21. Alla pienezza di quel paradigma Bobbio fa ritorno negli anni della maturità, una volta che l’asse della sua riflessione si sposta dal confronto-dialogo sulla libertà intrapreso col marxismo italiano alla discussione sulla natura dell’ordine politico, tanto interno, quanto internazionale. Un tale riallineamento con i caratteri generali del paradigma divengono necessari proprio per via dei punti di partenza della filosofia politica bobbiana, e in primo luogo il già ricordato carattere individualistico dello sviluppo della società moderna, in quanto processo di secolarizzazione di forme di convivenza basate su un’etica religiosa22.
21Un altro punto di partenza è la rappresentazione della società come processo in continuo mutamento, del quale la politica è capace di interpretare la forma di convivenza umana più alta, quella civile. Infine, un terzo elemento posto all’origine della adesione-rielaborazione del paradigma moderno è l’idea della natura conflittuale della società: si tratta di un conflitto radicale che si ritrova nel fondamento egoistico dell’agire soggettivo, di cui la teoria politica è destinata a farsi interprete, e dal quale muove buona parte del proverbiale pessimismo bobbiano. Una tale conflittualità, da un lato impone di prendere sul serio il realismo, secondo la lezione di Machiavelli, dall’altro mette in luce la politica come una forza essenzialmente positiva e produttrice di eticità, facendola espressione dell’interesse pubblico e cemento della convivenza civile. Emerge in tal modo la funzione essenziale della cultura (intesa nelle sue molteplici forme) in quanto strumento di progresso anche della società politica. Politica e cultura divengono così un binomio teorico-politico che va oltre la rappresentazione prodotta dalla storiografia filosofica italiana post-risorgimentale, proseguita poi nella lezione di Croce23.
22Se non va messa in discussione la «modernità» della filosofia politica di Bobbio, bisogna chiedersi però quali siano le conseguenze generali della sua adesione al modello moderno, e soprattutto quali possano essere i problemi posti dalla modernità politica, verso i quali vorrei ora spostare l’attenzione.
231. Il primo di questi problemi è dato, a mio avviso, dal tentativo di ricondurre l’intero giusnaturalismo a fenomeno unitario, stabilendone la frattura con quello classico, e di considerarlo nel suo insieme una espressione eminente della modernità; vale a dire, come il movimento di pensiero in cui vanno rintracciati i caratteri peculiari della politica moderna. Da questo tentativo consegue la necessità di rappresentare quella famiglia di teorie attraverso un modello; infatti, ad esso viene opposto un ‘contromodello’, che a sua volta identifica la visione classica della politica e che, a partire dalla Politica di Aristotele, è costruito intorno all’idea della naturalità dell’ordine sociale24. Pertanto, la teoria politica bobbiana ci pone di fronte all’opposizione tra il modello moderno e il modello antico, finendo per costruire a tutti gli effetti due tipi ideali, sulla cui effettiva divaricazione, dal punto di vista della ricostruzione storiografica, possono essere sollevati molti dubbi. Infatti, proprio la persistenza del contromodello costellerà in maniera significativa fino al loro tramonto buona parte delle elaborazioni giusnaturalistiche, soprattutto nel continente. Pur senza negare l’utilità euristica della «modellizzazione», si pone un punto di riflessione significativo che riguarda l’interpretazione del giusnaturalismo, che nel corso dell’età moderna continua ad assumere vesti multiformi, alle quale verrebbero negate un’autonomia teorica qualora confinate nell’ambito del consequenzialismo del modello.
24Nel caso di Bobbio, la questione decisiva non è la misura della discontinuità nel passaggio dall’antico al moderno, ma l’integrazione dello spirito del diritto naturale all’interno di alcuni esiti propri della modernità politica. La ricostruzione bobbiana sembra perciò intenzionata soprattutto a isolare e integrare alcuni elementi, presupposti come rilevanti, all’interno di un preciso disegno interpretativo, di cui è possibile restituire uno schema teorico. E a quanti potrebbero mettere in rilievo le difficoltà prodotte da una tale operazione, non resta che ribadire la purezza del modello stesso, al di là degli autori che lo hanno sviluppato, i quali potrebbero persino averne fatto un uso improprio. Infatti, quegli stessi autori ˗ in linea di principio ˗ potrebbero non essere pienamente allineati alla parabola evolutiva del paradigma.
- 25 Anche per questa ragione non deve meravigliare il fatto che una precisa interpretazione in seno al (...)
- 26 Su Locke ha riportato l’attenzione il III Seminario Perugino per lo studio dei classici della filos (...)
25Si pensi ora a un altro fatto: ovvero, la complicata collocazione degli autori posti a metà tra antichità e modernità, che in realtà furono i primi a riprendere la dottrina della legge di natura. Si pensi, ad esempio, a Tommaso D’Aquino, la cui filosofia giuridica e morale non può trovare alcuna collocazione effettiva nel modello bobbiano, e alla fine rischia di finire collocato tra gli esponenti del contromodello25. Ma a questo punto saremmo costretti a non concedere il dovuto rilievo alla posizione tomista sulla legge naturale, sacrificando l’enorme influenza che essa ha esercitato sulle origini del diritto naturale moderno. Su questo punto basti citare la classica questione del diritto di resistenza, ma anche la ripresa del tema fondamentale della giustizia, al quale il concetto di legge naturale veniva sistematicamente associato. Questa tradizione parallela non mancò di lasciare un segno profondissimo nella posizione dei primi grandi autori del giusnaturalismo moderno, come Althusius, e dopo di lui in una parte considerevole del diritto di natura di area tedesca, da Leibniz fino a Kant; e non a caso dopo due secoli col medesimo problema tornerà a confrontarsi Rawls. Da ricordare, infine, è l’altrettanto fondamentale (e problematica) questione della presenza del concetto di legge naturale in Locke, autore centralissimo per il modello bobbiano, che finisce per proporre una sintesi tra il convenzionalismo contrattualistico autoctono e la lex naturae della tradizione26.
- 27 Bobbio, 1989 a: 13; Bobbio e Bovero, 1979: 59. Cfr. Mura 2005: 75-78.
26La difficoltà di collocazione degli autori di mezzo del modello introduce una nuova e importante considerazione, vale a dire la specificità della lettura del diritto naturale proposta dal filosofo torinese e la sua sovrapposizione a un altro fenomeno teorico, dal quale invece credo andrebbe tenuto rigorosamente distinto. Stiamo parlando della stretta connessione tra giusnaturalismo e contrattualismo, che Bobbio propone seguendo ancora una volta il modello inglese inaugurato da Hobbes27. In questo senso, si comprende appieno come la tradizione della legge naturale non possa che collocarsi al di fuori del suo schema, e si comprende anche come questo stesso schema non possa essere calzante per l’intera costellazione delle teorie del diritto naturale, anche di una parte di quelle che a partire dalla fine del XVI secolo si svilupparono nel continente europeo. Come dimenticare, per esempio, le distinzioni che separano il tipico razionalismo di un Grozio da quello dei suoi emuli anglosassoni? Una tale difficoltà permane anche quando la sovrapposizione di cui si diceva si risolve in favore del contrattualismo, producendo una interpretazione che non pone più al centro una metafisica dell’idea di giustizia ma il fenomeno specifico dei diritti individuali.
27La posizione bobbiana assume così un altro elemento problematico, che possiamo esprimere attraverso la distinzione tra due concetti forti con cui è possibile giungere al diritto naturale, e ai quali hanno fatto riferimento due distinte interpretazioni dello stesso: da un lato esiste un diritto naturale ‘classico’, incentrato sul concetto di legge naturale (lex naturae); dall’altro un diritto naturale ‘moderno’, costruito invece sui diritti naturali. In primo luogo, la distinzione tra queste due alternative si ritrova nella differente fondazione filosofica della dottrina giusnaturalistica.
- 28 Cotta, 1955 cit.; per una importante illustrazione della complessa e problematica eredità della dot (...)
28Per la posizione incentrata sulla legge naturale, il problema centrale è quello del fondamento della universalizzazione della norma giuridica, dal quale ha origine il suo rapporto con la teoria della giustizia. Questo orientamento, non sempre legato a elementi perfettamente omogenei, concede un ruolo dominante alla razionalità normativa. In questo senso, sulla via di Aristotele, Tommaso aveva delineato un rapporto tra la legge di natura e una concezione della realtà pratica ordinata secondo la recta ratio28.
- 29 Villey, 1985: 378-380; cfr. inoltre 12 ss.
29Per la seconda posizione, che invece valorizza i diritti, la figura del diritto (jus) pone in evidenza l’elemento della positività dell’ordine giuridico. Parlare di diritti naturali, anziché di legge, rimanda immediatamente a un ordine giuridico positivo all’interno del quale quei diritti possano essere resi vigenti. In questo senso, il diritto naturale fin dal principio si orienta – che non vuol dire si risolve – in direzione dello jus positum, facendosi espressione di una ben precisa relazione simmetrica con quest’ultimo, piuttosto che conservare un potenziale antagonismo nei confronti dell’ordine positivo, come accade invece col concetto di legge naturale. È una tale difficoltà a far dubitare alcuni illustri interpreti dell’effettiva possibilità di produrre una sintassi sistematica del giusnaturalismo, sulla base della quale istituire una relazione univoca tra l’idea di legge naturale e il sistema dei diritti naturali29.
- 30 Questo dato si trova alla base anche della celebre tesi di Macpherson sulla fondazione dell’«indivi (...)
302. Questo tema ci permette di passare direttamente al secondo argomento di difficoltà posto dal modello bobbiano, quando ci si interroga sul significato del giusnaturalismo moderno. Qual è il senso che deve essere ritrovato nella fondazione moderna della teoria del diritto di natura? Qui si tratta di metterne in rilievo la modernità stessa, ovvero quell’elemento che riscontriamo nella fondazione contrattualistica. Se il paradigma di riferimento è costituito dal modello hobbesiano, non possiamo non concludere che l’elemento primario della modernità dell’ordine, di cui andiamo alla ricerca, è soprattutto lo jus in omnia. Di conseguenza, ‘moderna’ è quella stessa libertà priva di vincoli con la quale Hobbes descrive l’uomo naturale, che viene posta alla base della prima e fondamentale legge di natura, ovvero la ricerca della sopravvivenza, della pace e dell’ordine30. Di fronte alla radicalità di una tale ‘natura’ dell’uomo moderno, tutto il resto appare un residuo onto-teologico.
- 31 Bobbio, 1971; esplicitamente sul tema si veda il saggio: Elogio del Piemonte, ora in Bobbio, 1996 b (...)
31Ritornando alla posizione di Bobbio, quando si accetta la sua sintesi del giusnaturalismo moderno, si accetta anche una rappresentazione della sostanziale positività (in termini di valore) della modernità come fenomeno storico e sociale. Se poi questa posizione porti con sé una sostanziale accettazione della positività (sempre in termini di valore) anche dei processi di modernizzazione che l’hanno veicolata e plasmata è cosa che appare più controversa: si tratta di una nota che, sotto il profilo biografico, è possibile ascrivere a uno dei poli delle celebri antinomie caratteriali di cui Bobbio si è consapevolmente fatto portatore: quella di «illuminista-pessimista». Credo che, di fronte a questo problema, Bobbio abbia finito col collocarsi all’interno dello specifico pattern culturale che caratterizza il pensiero politico italiano tra il XIX e il XX secolo. Come è stato ripetutamente sottolineato, anche l’ambiente culturale che fa da sfondo alla sua formazione, la Torino positivista, di quel positivismo di lunga tradizione venato da un forte spirito progressivo, non ha mancato di lasciare il segno. In questo senso, davvero significativo per comprendere questo aspetto del pensiero bobbiano fu il suo interesse per Carlo Cattaneo, un pensatore che non a caso gli rimase sempre caro31. Questo dato mostra una tensione con il professato pessimismo, certamente di sfondo hobbesiano, ma si potrebbe aggiungere di eredità paretiana e weberiana, che lo stesso filosofo torinese rileva come una peculiarità del proprio punto di vista sul mondo.
32A Bobbio, la sostanziale problematicità della costituzione della realtà moderna non restò oscura: chi ha sfogliato almeno una volta le pagine dei suoi scritti più impegnati in senso teorico, si rende subito conto del fatto che, una volta scavalcata la metà del secolo, il pensiero bobbiano sperimenta tutta la complessità di questo dato. Egli accettò fino in fondo la sostanziale complessità associata alla sua duplice collocazione, da un lato dalla parte dell’illuminismo, e dall’altro da quella del realismo e del pessimismo storiografico, aderendo in modo perfettamente consapevole alla ridefinizione problematica del paradigma della modernità già proposta da Weber. Per questa ragione, a partire dal dopoguerra la sua teoria politica diviene più accorta, con un’attenzione estrema all’esercizio del dubbio, alla costante ricerca del giusto equilibrio tra le varie forze di cui si compone la politica, alla mediazione tra i suoi diversi ‘demoni’. Di un simile atteggiamento ci dà un chiaro esempio il pensiero internazionalistico bobbiano, sul quale ritorneremo a breve.
333. Dopo l’adesione al contrattualismo, che comporta l’accettazione del senso filosofico della modernità, il terzo problema sollevato dal pensiero politico di Bobbio è costituito dalla impossibilità di istituire all’interno del modello giusnaturalistico una corrispondenza chiara e definitiva tra modernità, da un lato, e razionalità giuridica, dall’altro. Con l’espressione «razionalità giuridica» si intende l’esposizione di alcuni princìpi fondamentali come la libertà, i diritti, il senso di giustizia. L’identificazione che il paradigma della filosofia politica moderna è costretto a compiere è la risoluzione dell’intera modernità politica e giuridica in un concetto volontaristico, in coerenza con il fondamento convenzionalista inaugurato, appunto, da Hobbes e proseguito da Rousseau. La filosofia politica moderna diviene così il risultato di quella stessa convenzionalità dell’ordine di cui si fa portatore la linea volontarista delle teorie del contratto sociale, costruite sul fondamento pattizio del diritto. Da questo elemento ha origine il rapporto sempre controverso che al loro interno si stabilisce tra la concezione negativa e la concezione positiva della libertà politica, nella misura in cui esse interpretano i due princìpi coesistenti negli ordinamenti politici contemporanei, ovvero l’indipendenza d’azione dei singoli e la capacità di darsi regole sociali sulla base di una volontà comune. Il confronto tra rivendicazione dell’indipendenza liberale e domande di autonomia democratica, cui si associano quelle di una maggiore giustizia sociale, interpretano una siffatta dialettica, che produce una tensione costante all’interno dello stato contemporaneo. Alla base di una tale centralità dell’opposizione tra le «due libertà» ritroviamo quella che è forse la più nota tra le tesi di Bobbio, posta alla base della sua adesione al liberalsocialismo.
- 32 Sul varie accezioni bobbiane della libertà positiva cfr. Bobbio, 1999: 662.
34Come egli ha spiegato in varie occasioni, dal punto di vista politico le ragioni di un socialismo liberale devono essere ritrovate nella necessità di mantenere uniti due elementi vitali delle condizioni dell’ordine politico moderno: la libertà individuale (qui definita come libertà negativa) e l’uguaglianza politica e sociale, la cui affermazione è diretta conseguenza di forme ascrivibili all’autonomia (ovvero, alla libertà positiva)32. Ma nel pensiero politico moderno (ed è questa pure la consapevolezza del nostro autore) questi elementi restano due ‘demoni’ diversi, coniugabili solamente grazie all’assunzione di una originaria prospettiva etica, o se si preferisce, di un originario postulato di tipo non più analitico-descrittivo, bensì normativo. Tuttavia, nell’effettualità della prassi politica quotidiana tali elementi, di volta in volta, tendono invece ad istituire dure forme di antagonismo. Il fatto che si ponga un serio problema di omogeneità politica tra i due princìpi intorno ai quali orbita la concezione liberaldemocratica mi pare sia testimoniato dal fatto che, di fronte all’esigenza di conciliazione di quelle istanze opposte, Bobbio abbia finito per rispondere in modo differente nel corso della sua esperienza teorica.
- 33 Bobbio, 2005: 146 ss.
- 34 Su questa via si rammentino le considerazioni svolte in Bobbio, 1994: 111 ss, 119; Bobbio, 1996 a: (...)
35Infatti, nel corso del primo e importante periodo della sua attività di studioso e pubblicista, egli ha valorizzato soprattutto il primo principio, quello della libertà negativa. Soprattutto nei lavori politici degli anni cinquanta, la difesa del valore della libertà individuale nel dialogo col marxismo testimonia l’importanza di questo tema33. In un secondo momento, al contrario, la riflessione bobbiana pare orientarsi verso la rivalutazione della centralità dell’organizzazione politica della società, sotto forma della dimensione istituzionale e statale, muovendosi pertanto in direzione dell’uguaglianza e della libertà positiva34.
- 35 Bobbio, 1990: 123.
- 36 Per questa ragione, Bobbio abbandona l’idea secondo la quale il popolo è titolare della sovranità, (...)
- 37 Bobbio, 1990: 60.
36A questa seconda direttrice della riflessione politica bobbiana appartiene anche il tema dei diritti, al quale egli si è dedicato con assiduità nel corso della sua terza stagione di pensiero, che muove dalla seconda metà degli anni settanta e arriva alla fine degli anni novanta. I suoi lavori fondamentali di questo periodo, da lui stesso individuati ne Il futuro della democrazia (1984) e L’età dei diritti (1990), testimoniano lo spostamento dell’interesse verso il valore primario dei diritti fondamentali nelle società a cosiddetta democrazia avanzata; a ragione, un tale spostamento può essere considerato una evoluzione coerente con le premesse teoriche strettamente legate al modello. È Bobbio stesso a ricordare ciò che a suo parere deve essere considerato il debito che la democrazia ha contratto nei confronti del giusnaturalismo, vale a dire quella concezione individualistica che risulta indispensabile per aprire ogni discorso sui diritti35. Questo punto di partenza, l’individualismo, ora viene strettamente connesso al concetto di democrazia, criticando perciò quella parte della tradizione democratica che prendeva le mosse da una concezione organica della società civile, giungendo a una dottrina monistica del potere statale e alla relativa teoria dell’obbligazione politica36. C’è democrazia solamente là dove una società è regolata sulla base del principio «una testa un voto»37; dunque, l’individualismo è il suo autentico fondamento.
- 38 Bobbio, 1990: 60.
- 39 Bobbio, 1990: 90. Questa formula, che appare di grande interesse teorico e su cui Bobbio tornerà pi (...)
37Un tale individualismo viene definito «ontologico», per tenerlo distinto dalle due altre definizioni correnti del termine: l’individualismo «metodologico» e quello che Bobbio chiama individualismo «etico». Il primo è fondato sul concetto di azione soggettiva ed è incentrato sulla scelta individuale; il secondo si richiama invece al personalismo, fondato sul carattere originariamente morale della persona umana38. Diversamente da queste due forme, l’individualismo ontologico si fonda invece sul concetto di «autonomia e pari dignità degli individui»39. È chiaro che nelle intenzioni del filosofo torinese l’elemento concettualmente significativo non risiede né nell’universale struttura della soggettività morale dei singoli, né nella loro capacità di essere in grado di scegliere secondo un sistema di preferenze individuali (di essere cioè soggetti economici), bensì nella irriducibilità della loro singolarità, dalla quale segue da un lato un diritto alla conservazione di una tale sfera all’interno della società, e dall’altro un preciso dovere al rispetto di quella dimensione da parte della comunità politica.
38D’altra parte, l’appello bobbiano a concetti come l’autonomia e la pari dignità comporta immediatamente uno sconfinamento della sua definizione di individualismo ontologico all’interno del discorso etico, e, in una certa misura, persino all’interno di quello economico. Infatti, se da un lato nel concetto di «uguale dignità» di ogni uomo non possiamo non riconoscere un tratto fondamentale del discorso morale, nel concetto di autonomia finiscono per confluire istanze molteplici e complesse delle quali quel concetto si è fatto portatore. In questo contesto, autonomia significa innanzi tutto capacità di auto-affermazione dell’individuo all’interno di quel mondo dell’intersoggettività in cui si colloca la politica. In primo luogo, essere autonomi significa sviluppare la capacità di affermare se stessi in senso civile; dunque, essere protagonisti di una libera partecipazione politica. Come abbiamo scritto, diritti civili e diritti politici secondo Bobbio restano sempre strettamente connessi, e sono il risultato di una evoluzione grazie alla quale, insieme ai diritti sociali e a quelli di «terza generazione», viene a costituirsi una ideale tetrade sistematica. Eppure, possiamo rilevare come, nella medesima dimensione dell’autonomia, sopravviva la tensione tra pubblico e privato presente nella vita dell’individuo. Infatti, alla base di ogni attività civile resta sempre la originaria e irriducibile singolarità di ogni uomo; in ogni atto di autonomia noi dobbiamo postulare una originaria facoltà di scelta, che in quanto tale, proprio perché in se stessa privata e irriducibile, fugge completamente da ogni sua riduzione integrale alla vita politica.
39Ma qui entriamo all’interno di un discorso teoretico dal quale in verità Bobbio si è voluto tenere sempre, deliberatamente, a una certa distanza. La sua volontà di rimanere nell’ambito eminentemente giuridico-politico lo ha sempre portato a nutrire un complessivo scetticismo nei confronti del linguaggio dell’ontologia. Nondimeno, anche dal punto di vista della filosofia politica restano inevase alcune importanti domande sulla traduzione del modello giusnaturalistico in una teoria della politica moderna. In particolare, a imporsi immediatamente è il rapporto tra la fondazione dei diritti e l’individualismo ontologico bobbiano, che fa propri il convenzionalismo e il consequenzialismo contrattualista, e al quale si oppone un’altra importante tradizione filosofica sviluppatasi all’interno della modernità, quella che ha dato vita alle cosiddette filosofie della soggettività.
40Una tale tradizione ha attraversato anche quella complessa costellazione rappresentata dalle altre famiglie del diritto naturale antico e moderno, raggiungendo nel pensiero di Kant il suo momento culminante. Essa ha rappresentato il tentativo di edificare la filosofia politica sopra una concezione morale dell’individuo: di rimpiazzare il contrattualismo – per dirla con Bobbio – con una differente forma di «individualismo». In tal modo, l’egoismo e il pessimismo che ritroviamo nei presupposti hobbesiani della filosofia politica moderna sono sostituiti da una diversa idea di comunità umana, che presuppone il valore universale dei soggetti morali e la speranza nel futuro del loro genere. A differenza di quest’ultima tradizione, la visione bobbiana rimane nell’alveo della declinazione convenzionalistica dell’individualismo, la quale se da un lato afferma il valore e la dignità all’essere umano, dall’altro non conserva un primato dell’etica all’interno della sfera specificamente politica, che per Bobbio resta ben piantata sul terreno del realismo.
- 40 Tra gli scritti più significativi ricordiamo: Bobbio, 1979; Bobbio, 1989b; Bobbio, 1991a. Abbiamo o (...)
41Inoltre, il tema dei diritti dell’uomo e quello della democrazia aprono uno spazio di riflessione nuovo, che impone il confronto con una dimensione più ampia dello stato nazionale, inaugurando così quel genere di trattazione – oggi divenuto estremamente significativo – della politica oltre lo Stato. Se facciamo ritorno alla produzione bobbiana a partire dalla metà degli anni sessanta, siamo di fronte al problema della pace e dell’estensione della democrazia alla sfera internazionale40; ma anche, a quella forma di diritto pubblico che Kant aveva definito «diritto cosmopolitico».
42La funzione del paradigma non si esplica soltanto per l’ordine interno allo stato, ma anche per l’ordine fra gli stati. Oggetto tradizionale di un tale ordine è la forma del diritto che ancóra nel settecento veniva chiamata «diritto delle genti» (jus gentium), e oggi definiamo «diritto internazionale». Quali mutamenti ha prodotto il paradigma contrattualistico-volontarista esteso al diritto internazionale?
43Impiegando una formula nota, sarebbe facile rispondere che la trasformazione maggiore ha coinciso col passaggio da un ordine fondato sul diritto comune e sulla titolarità del potere di istituzioni universalistiche, la cui presenza resta peraltro ancora viva nella trattatistica giusnaturalistica della prima modernità, a un ordine fondato sull’esercizio particolaristico del potere politico, in conformità, appunto, al modello del patto sociale. In tal modo, il problema della guerra e della pace diviene il problema politico per eccellenza, davanti al quale ci si ritrova quando si intende uscire dallo stato di natura, espressione della condizione di guerra permanente, per entrare nello stato civile, istitutivo di pace istituzionalmente assicurata; ciò vale tanto per un singolo popolo, quanto per la totalità dei popoli. In tale direzione vanno le numerose affermazioni che troviamo nei testi di Bobbio a proposito dell’idea della pace attraverso la costituzione di un potere comune, che danno corpo alla nota formula del «pacifismo giuridico».
44Questa funzione politica può essere ascritta solamente allo Stato, entità in grado di assoggettare la molteplicità delle volontà particolari in un solo volere, e quindi ricondurle sotto l’egida di un unico potere. Si tratta per altri versi della tradizionale tesi, poi ripresa anche da Hegel, della funzione pacificatrice dei conflitti sociali svolta dall’entità politica, una questione che caratterizzerà la teoria politica mainstream dell’ottocento, soprattutto nel continente. D’altra parte, questa posizione ci appare in perfetta sintonia con l’idea, in Bobbio – così come in quasi tutti gli autori della sua generazione – presente fin dagli inizi, dell’esistenza di un legame sostanziale tra l’evoluzione della politica moderna in direzione della libertà e dei diritti, da un lato, e il fenomeno della formazione dello stato-nazione, dall’altro. Per questa ragione, la funzione di pacificazione assegnata alla teoria dell’ordine internazionale appare immediatamente legata al processo di statualizzazione della sfera politica, processo che, anche per Bobbio, come per molti altri autori, resta l’espressione prevalente del ‘moderno’.
45Da qui la necessità di imporre un ordine giuridico alla riottosa dimensione internazionale, secondo la formula kelseniana della ricerca della pace attraverso il diritto, dove il diritto è naturalmente il diritto positivo volontario. Ne segue il problema della sovranità nel diritto internazionale, che tenta di sottoporre a regolazione normativa una sfera il cui carattere peculiare risiede proprio nell’esercizio di un potere di ultima istanza di tipo discrezionale. Anche su questo punto, tuttavia, prima ancora dell’impronta di Carl Schmitt rintraccerei la presenza di un retaggio classico, che forse giungeva a Bobbio dalla sua parallela formazione filosofica. Tra i punti fermi c’è di nuovo Hobbes – un Hobbes, oserei dire, piuttosto ‘italiano’ e inserito nella tradizione del realismo. Peraltro, questo aspetto si pone in perfetta continuità tra l’idea della «necessità» dello Stato (formula totalmente interna alla tradizione realista), e il suo ripensamento entro i termini del formalismo giuridico kelseniano. Riprendendo questa stessa posizione, Bobbio provò a collocare all’interno della propria prospettiva il problema della pace, il cui stesso concetto, come si è detto, appare attraversato da forti tensioni quando deve confrontarsi con i presupposti teorici della statualità.
- 41 Con il titolo lievemente modificato ora in Bobbio, 1999: 467-503 (originariamente, il saggio era st (...)
- 42 In part. i capitoli V e VI del volume Il problema della guerra e le vie della pace (Bobbio, 1979: 1 (...)
46Arrivano dunque i primi importanti saggi, come La pace: il concetto, il problema, l’ideale41, nel quale Bobbio compie un’analisi molto dettagliata della coppia di termini pace/guerra, mostrando il depotenziamento del secondo concetto e finendo per concentrarsi sul primo. Inoltre, in questo scritto emerge direttamente il profilo del pacifismo quale specifica proposta politica che irrompeva all’interno del dibattito pubblico della fine degli anni sessanta, coinvolgendo i sentimenti delle nuove generazioni, non solo nel nostro paese, e al quale già in anni precedenti egli aveva dedicato la propria attenzione42.
47Fin dall’inizio, dalla ricostruzione di Bobbio emergono anche motivi critici nei confronti del movimento pacifista, sia sotto il versante teorico, sia sotto il versante politico. L’interesse per questo scritto, dunque, risiede non tanto nel suo valore politico, quanto nella sua dipendenza da quello che abbiamo identificato come il «paradigma». La discussione iniziale cade subito sul concetto che il teorico pacifista Johan Galtung chiama «pace negativa», opposta all’idea di «pace positiva», ed è chiarificatrice del modo in cui Bobbio si accosta al pacifismo, spiegandone anche la più tarda presa di posizione – anche quest’ultima molto contestata – in favore dell’intervento delle potenze occidentali nella prima Guerra del Golfo (1991).
- 43 Bobbio, 1999: 475. Una ricostruzione delle varie posizioni della filosofia politica sul tema in Lor (...)
- 44 Bobbio, 1999: 470.
- 45 In questo argomento c’è una chiara eco weberiana: cfr. Weber, 2004: 101, 106. In questo luogo l’arg (...)
48Nel pacifismo di Galtung, la concezione positiva della pace, definita come «assenza di violenza strutturale o istituzionale», prevale su quella negativa, che al contrario è «assenza di violenza personale» di cui l’assenza di guerra costituisce unicamente un caso specifico43. Diversamente, Bobbio difende la dottrina moderna classica, che vede la pace come la condizione di assenza di guerra. Gli argomenti impiegati sono due, entrambi molto convincenti quando si prende in considerazione la politica dal punto di vista dell’efficienza pragmatica, cioè della sua capacità di risolvere situazioni oggettive di conflitto. Citando la teoria dell’argomentazione, Bobbio ricorda che in ogni coppia di opposti l’elemento più significativo è quello che ha bisogno di essere giustificato: nel caso della coppia pace/guerra, è il secondo. Infatti, la guerra rappresenta l’elemento di devianza da un determinato comportamento conforme alla norma sociale e il suo concetto assume perciò un primato euristico44. Il secondo argomento è volto a relativizzare il fondamento assiologico del concetto di pace. Bobbio mette in dubbio che all’idea di pace possa essere ascritto un valore in sé, come invece affermavano i pacifisti che egli chiama radicali, e a tal proposito adduce esempi di una possibile funzione positiva della guerra, evocando il caso delle guerre giuste; ciò perché, aggiunge, il valore è dato sempre dal fine politico che si vuole raggiungere, e rispetto al quale pace e guerra rappresentano soltanto dei mezzi45.
49I due argomenti aprono il campo a due importantissime questioni teoriche, sulle quali si intrattengono diffusamente le pagine di quel lontano saggio. La prima è la distinzione – centralissima per la teoria politica – tra forza e violenza, con cui Bobbio contrasta la dottrina positiva della pace. Se la violenza è concetto irrazionale, la forza è invece una forma di coercizione che può trovare piena legittimazione. In questo senso, la forza è propriamente quella legittima dell’ordinamento politico, che la impiega per far rispettare le norme i e precetti d’azione validi nell’ambito territoriale di sua competenza. In quest’ultimo senso, la funzione sociale della coercizione viene fermamente difesa, contro la tesi pacifista-radicale di una sua sostanziale antitesi rispetto alla pace e alla libertà. Nuovamente, c’è molto di Weber in questi pensieri, ma ancora una volta c’è anche Kelsen. In ogni caso, il tema fondamentale della discussione di Bobbio col pacifismo resta il rapporto tra forza e diritto, e pertanto l’importanza dell’elemento istituzionale.
- 46 Ricordiamo qui l’intervento di allora: Bobbio, 1991 a: 9-32, 89, che documenta l’acceso dibattito c (...)
- 47 Bobbio, 1997: 244.
50La seconda questione di grande importanza teorica, che tuttavia in questa sede non viene mai approfondita, è il già ricordato problema della giustificazione della guerra. Si ricordava il fatto che, ad un certo punto della sua attività intellettuale, Bobbio ha preso le parti – almeno in un primo momento – di una ‘guerra giusta’, difendendo l’intervento armato del giugno del 1991 per il ripristino della sovranità territoriale del Quwait violata dalle truppe iraquene46. Ma andando anche al di là del tentativo, fatto in seguito, di ridimensionare il peso di quella presa di posizione47, le ragioni ultime della possibilità di un’adesione alla teoria dello justum bellum devono essere ricercate proprio nella centralità, sempre ribadita, dell’elemento della forza ai fini della costituzione dell’ordine politico, dietro le cui ragioni ultime si cela in tutta la sua complessità il concetto moderno di potere sovrano.
- 48 A tal proposito, si veda N. Bobbio, Teoria dell’ordinamento giuridico, ora in Bobbio, 1993: 196-199 (...)
51Ritornando per un momento al rapporto tra forza e diritto, nel saggio in questione è inoltre possibile notare come Bobbio ne accetti apertamente la definizione giuspositivistica, sebbene con qualche adattamento personale, su cui è inutile qui soffermarsi48. Diritto è insieme di norme coercitive organizzate allo scopo di garantire la convivenza sociale; e questo fine rappresenta il presupposto della possibilità stessa che possa darsi un ordine politico. In questo senso, Bobbio conserva la rigorosa separazione tra diritto e giustizia, che per lui rimane un ideale puramente morale; qui l’eredità del modello giusnaturalistico si fa vedere in tutta la sua complessità: il positivismo giuridico di Kelsen gli era servito per prendere le distanze dall’altro importante apporto del giusnaturalismo moderno alla teoria politica, cioè dall’idea che l’ordine di per sé fosse portatore di un principio di giustizia. Come si è scritto, non è certo in quest’ultima tesi che Bobbio vede la vitalità del ‘modello’, non a caso ricondotto alla tipologia hobbesiana del patto, di cui si afferma esplicitamente la matrice giuspositivistica. Al contrario, ciò su cui il modello giusnaturalistico ha davvero inciso è stato il metodo seguito per arrivare alla nuova forma di legittimazione dell’ordine politico.
52Come già per il diritto interno, anche per il diritto internazionale la funzione del paradigma della filosofia politica moderna risulta perciò determinante. È infatti grazie a quest’ultimo che lo «stato di guerra» viene superato, e forme di ordine si generano attraverso l’associazione degli individui in comunità civili. Inoltre, esso ci permette di spiegare in modo esauriente la coppia di opposti pace/guerra, giungere alla concezione negativa della pace – quella costruita con lo stato civile – e di conseguenza fare della guerra nient’altro che la situazione di assenza dell’accordo, ovvero della sua perdita, da cui la conseguente necessità di ripristinare l’ordine violato. È all’interno di questo spettro semantico che il problema della forza trova una convincente razionalizzazione, divenendo un concetto eminentemente politico.
53È stato ripetutamente notato – credo a ragione –, come la filosofia che lega queste considerazioni sia vicina a un realismo fattosi espressione di una psicologia a sfondo pessimistico. Quando si riflette sulla radicalità di una tale adesione al modello hobbesiano, persino le posizioni più apertamente normative del Bobbio teorico della democrazia e della giustizia sociale non riescono a mettere in ombra questo Leitmotiv del suo pensiero politico. Da ciò consegue anche la critica al pacifismo alla quale abbiamo fatto riferimento, perché agli occhi del politico realista essa finisce inevitabilmente per apparire una dottrina politicamente ingenua, incapace di comprendere fino in fondo la radicalità della ragion politica in un mondo, com’è quello moderno, nel quale – come scriveva Hegel – «ognuno vale per sé». E il fatto che dal punto di vista filosofico Bobbio sia stato scettico sulle potenzialità ultime del pacifismo lo vediamo dal giudizio sulle sue due principali varianti, che egli stesso definì pacifismo etico e pacifismo istituzionale.
- 49 Bobbio, 1999: 494.
- 50 Bobbio, 1999: 491. Cfr. von Suttner, 2015.
54Con la prima espressione s’intende quella versione di pacifismo fondata sul miglioramento del carattere morale dell’uomo, e che quindi ricerca le proprie radici nell’ideale dell’«uomo nuovo» – ricordava Bobbio, citando Rousseau49 –, tipico ideale di quella età sostanzialmente ottimistica che fu il diciottesimo secolo. Si tratta di una convinzione che, alla luce degli eventi del novecento, non poteva che risultare più fragile di quanto apparisse allora. Con la seconda espressione, invece, si intende un’altra forma di pacifismo, che mira alla riforma delle istituzioni statali, e che dal punto di vista della filosofia politica a Bobbio pare più apprezzabile (per quanto anch’essa non sia esente da problemi). Inoltre, tra il pacifismo istituzionale e pacifismo etico Bobbio interpone una terza tipologia: il pacifismo strumentale, fondato sull’idea che le ragioni della pace possono essere raggiunte grazie a una progressiva eliminazione delle armi, così come preconizzato da Bertha von Suttner nel suo celebre romanzo50. È importante rilevare fin d’ora che le figure del pacifismo bobbiano non intercetteranno mai completamente il pacifismo kantiano, che incarna invece una terza teoria che si pone a metà tra quelle due varianti, e che propone il confronto più radicale coi problemi fondamentali della filosofia politica moderna, ai quali Bobbio lega indissolubilmente le sorti del proprio pensiero politico.
- 51 Bobbio, 1989 b: 132-33.
55Per concludere la mappa bobbiana delle forme del pacifismo è necessario aggiungere alcune ulteriori varianti, che saranno utili anche per comprendere la posizione dell’autore nei confronti della filosofia politica di Kant. Nel saggio La pace attraverso il diritto, un testo del 1983 compreso nella silloge del 1989 (e poi ancora riproposto nella raccolta del 1999) il pacifismo veniva liberamente declinato, «in base all’interpretazione della causa determinante delle guerre», come: «politico», «sociale», «economico», «morale», «religioso», e naturalmente anche «giuridico»51.
- 52 Bobbio, 1979: 83. Cf. Bobbio 2024: 155, 159, 162.
- 53 Democrazia e sistema internazionale, in Bobbio, 1991 b: 195-220. Sul problema del federalismo si ve (...)
- 54 Bobbio, 1979: 114, 142.
56L’origine della classificazione sistematica delle forme di pacifismo risale però più indietro negli anni, e almeno agli scritti raccolti nella silloge del 1979: Il problema della guerra e le vie della pace. Fin dal saggio di apertura, datato 1966, dal quale prende il titolo anche l’intera raccolta, l’attenzione di Bobbio si era concentrata in modo privilegiato sul pacifismo istituzionale, in questa occasione bipartito tra «pacifismo giuridico» e «pacifismo sociale»52. Il primo veniva caratterizzato dalla ricerca di un grado maggiore di statualità, e perciò da una tendenza all’ampliamento del «regno della forza»; il secondo, al contrario, sulla ricerca di una sempre progressiva limitazione di quel regno, e pertanto di una progressiva «destatualizzazione». Non è difficile comprendere come, nella mente di Bobbio, i termini teorici di riferimento fossero, rispettivamente, Kelsen e Marx. Tuttavia, è importante sottolineare come il pacifismo istituzionale sia potenzialmente più comprensivo rispetto alla classificazione qui indicata, perché in esso è possibile inserire anche la soluzione del sovranazionalismo federalistico, che Bobbio tendenzialmente rifiuta, anche se vi si è parzialmente avvicinato negli ultimi anni di vita, di fronte alle sfide poste dall’accelerazione del processo di unificazione europea53. Si tratta di un rifiuto teorico che ha finito per condizionare profondamente anche la sua lettura dell’irenismo kantiano. Infatti, nella stessa raccolta del 1979 Kant viene esplicitamente citato tra i fautori del «pacifismo democratico», altra tipologia complessa tra le figure coniate dal filosofo torinese: questo soprattutto per via del carattere repubblicano del progetto cosmopolitico kantiano, che Bobbio ritiene però fondato sull’idea di una confederazione di popoli e non su uno stato mondiale di popoli54. Nel saggio: L’idea della pace e il pacifismo, si precisava che:
rispetto al pacifismo giuridico, il pacifismo democratico sostiene che non è la sovranità in quanto tale […] la causa della guerra, ma il fatto che il potere sovrano abbia un certo titolare piuttosto che un altro55.
- 56 Bobbio, 1979: 113.
- 57 Bobbio, 1979: 143 ss.
- 58 Bobbio, 1979: 143 ss. Cfr. Kelsen, 1990: passim; si vedano gli elementi di continuità e di innovazi (...)
57Il pacifismo democratico, dunque, finisce per chiamare in causa anche una tipologia differente dal pacifismo istituzionale (che è «pacifismo attivo»), vale a dire un pacifismo «passivo», che apre il discorso alla complessa questione del ruolo giocato dalla filosofia della storia all’interno della filosofia politica. Nel saggio Diritto e guerra (1965) Bobbio è particolarmente chiaro: il pacifismo passivo interpreta quelle forme di pacifismo, sviluppate prevalentemente nel corso del diciannovesimo secolo, «secondo cui la guerra era destinata a scomparire […] nell’evoluzione della società»56. Infatti, vi ritroviamo il profilo delle grandi filosofie della storia della modernità: quella di ispirazione illuminista, quella di ispirazione positivista, e quella marxista57. Inoltre, Bobbio rileva come nella forma del pacifismo sociale il pacifismo istituzionale confluisce nel pacifismo finalistico, tipologia generale del pacifismo etico, dissolvendo definitivamente la soluzione di continuità tra le figure da lui identificate. Al contrario, arroccato su un pacifismo rigorosamente giuridico resta invece Kelsen, con la sua idea del superamento della sovranità degli stati in favore di una organizzazione sovranazionale che permetta di raggiungere una pace mondiale attraverso il diritto, e segnatamente attraverso un rinnovato diritto internazionale58. Ma proprio Kelsen sperimenterà i problemi di questa prospettiva che è in effetti anche quella di Bobbio (e per altri versi dello stesso Kant).
58Ritorniamo nuovamente sul secondo versante della iniziale bipartizione bobbiana: il pacifismo sociale, caratterizzato dalla sua opposizione al pacifismo giuridico attraverso l’endiadi forza-libertà. In questo caso, Bobbio pesca nuovamente tra le sue obiezioni alla filosofia della storia marxista e alla di lei tendenza a opporre un’idea pura di libertà alla coercizione statuale, che invece sarebbe espressione della sovrastruttura giuridica. Di conseguenza, se si volesse tentare un bilancio del confronto di Bobbio col pacifismo, bisognerebbe concludere che la riflessione di questi anni appare segnata da un sensibile scetticismo, che emerge con forza in alcuni passaggi del testo:
Né lo stato universale, né la società senza stato possono dare una garanzia assoluta dell’instaurazione della pace perpetua… sono perfettamente antitetiche.59
- 60 Bobbio, 1989b: 49 ss, 127 ss, 133 ss.
59Si potrebbe anche dire che, le due sono vie antitetiche e proporzionali rispetto ai risultati. Da sottolineare è anche la questione dell’efficacia, categoria pragmatica alla quale Bobbio ha fatto spesso riferimento, e nella quale risuona nuovamente una certa eco kelseniana. Se scorriamo le due principali trattazioni bobbiane del pacifismo intercorse nell’arco del ventennio 1960-1990, notiamo una sostanziale continuità della visione d’insieme, per quanto i saggi della raccolta del 1989 tendano già a spostare il centro della discussione sulla questione dei diritti. Tuttavia, la rilevanza del tema della coercizione statale non viene affatto dimenticata; al contrario, costituisce il tratto essenziale dell’analisi concettuale premessa alla stessa tipizzazione60. In altre parole, la questione hobbesiana della modalità in cui si formano le istituzioni segna dal profondo il concetto stesso della pace, rinnovando la centralità del ruolo esercitato dal paradigma interpretativo dell’ordine politico, ora trasportato – con tutte le difficoltà del caso – all’interno della teoria del diritto internazionale, ovvero in un ambito ad esso tradizionalmente alieno.
- 61 Lo scritto è ora compreso in La guerra, la pace e il diritto, ora in Bobbio, 1999: 533-535.
60Una prova del fatto che la tipologia del pacifismo giuridico non è mai dimenticata è data dal breve scritto Pace e diritto (1983), nel quale esso viene riproposto negli stessi termini del saggio del 1979, compresa la sua interpretazione rigorosamente kelseniana con la conseguente lettura confederalistica dell’irenismo kantiano61. Riprendendo il nucleo del proprio pensiero politico, Bobbio sembra dire che non può esservi politica senza statualità, o almeno non può esservi per i nostri tempi moderni; al contempo, il filosofo torinese è avvertito e profondamente vigile rispetto alle minacce per la libertà che un tale procedimento di costituzione dell’ordine statuale, fondato sul pactum subiectionis, inevitabilmente finisce per portare con sé. Per questa ragione, alla dimensione sovrastatuale non sono mai riservate le medesime prerogative dell’ordine degli stati, confinando lo spazio della politica all’interno della sfera puramente interstatale, in cui tuttavia vige, potenzialmente o realmente, un «equilibrio del terrore». Ma chi, opponendosi a questa realtà, tenta di uscire dall’antitesi, non può che cadere nei due opposti estremi – entrambi fatali – del sovradimensionamento del potenziale coercitivo che la politica moderna richiede, esponendosi quindi al pericolo del dispotismo mondiale, oppure dell’utopia politica, i cui effetti pratici risultano non meno dannosi per la società, perché per la sua istituzione è sempre necessario un certo grado di coercizione.
61Pertanto, le carenze del pacifismo giuridico sono le carenze stesse dell’ordine moderno, che si basa sul ricorso alla forza per fondare il regno del diritto, una forza che, nella sua essenza, resta insondabilmente slegata dalle sorti dell’idea di giustizia:
Ad ogni modo, ciò che ci si potrebbe aspettare dal pacifismo giuridico è la fine della guerra intesa come uso sregolato della forza […], non la fine dell’uso della forza. Il diritto non può prescindere dall’uso della forza, e si fonda sempre in ultima istanza sul diritto del più forte, il quale soltanto qualche volta coincide, ma non necessariamente, col diritto del più giusto62.
- 63 Bobbio, 1996b: 158-159.
62Le critiche al pacifismo condotte negli scritti internazionalistici del decennio 1979-1989 ci svelano una caratteristica fondamentale del pensiero politico di Bobbio: sono la prova della sua costante ricerca di un punto di equilibrio tra le due componenti fondamentali della politica moderna, che sono anche le componenti fondamentali del modello: il potere e la libertà. Il potere è inteso come forza coercitiva; un concetto, quest’ultimo, che Bobbio – citando Canetti – talvolta ha espresso mettendone in rilievo il «volto demoniaco»63, e che testimonia anche la sua adesione al nucleo teorico del liberalismo politico moderno: la critica alla concentrazione e all’assolutizzare del potere. Si potrebbe dire che per il pensiero politico di Bobbio si tratta di un liberalismo liminale, ma credo non di minor importanza rispetto alla seconda componente, costituita dal principio della legittimità democratica, un altro aspetto, peraltro, giuntogli in eredità dal contrattualismo. Per produrre l’accordo tra le istanze potenzialmente eterogenee prodotte dal nuovo modello di società fondata sulla libertà e l’uguaglianza degli uomini, che ha bruscamente fatto irruzione nel mondo delle idee politiche all’inizio della modernità, è necessario assumere la centralità del momento della forza, della quale il potere sovrano appare un distillato, e che nella teoria del patto sociale trova una sua esplicazione potenzialmente democratica.
- 64 Bobbio, 1969. La prima parte del volume, infatti, è interamente dedicata alla discussione della log (...)
- 65 Kant e le due libertà, in Bobbio, 1974: 147-163, ora in Bobbio, 1999: 40-53.
63L’hobbesianesimo, più volte rivendicato e difeso da Bobbio, incide in modo sostanziale anche nella sua interpretazione del cosmopolitismo di Kant, alla cui filosofia politica il filosofo torinese trova una coerente posizione all’interno del modello giusnaturalistico64. Tuttavia, il filtro con cui egli accede al pensiero kantiano rischia di essere un filtro deformante, almeno per quanto riguarda la filosofia delle relazioni internazionali. Per altri aspetti, Bobbio incentra la sua lettura del filosofo tedesco direttamente sugli elementi fondativi del paradigma, come l’individuazione del problema dalle due libertà, la cui difficile conciliazione ancóra oggi rimane una delle questioni aperte della filosofia politica65.
- 66 Lungo questa prospettiva, verso la quale soprattutto a partire dagli anni novanta è tornata a incam (...)
- 67 Nel caso di Kersting, questo è molto più vero che per Rawls, il quale ha sempre insistito sulle dif (...)
64Quel che invece resta fortemente sottotraccia è il rapporto sistematico tra diritto e morale, o – se si preferisce – la dipendenza delle figure del diritto dalla struttura generale della ‘morale’ (nel senso di una Sittenlehre)66; è un dato, quest’ultimo, perfettamente comprensibile, proprio perché per il paradigma moderno il diritto costituisce un elemento riconducibile allo sfondo politico della teoria del patto. Ma in Kant questo dato non è altrettanto chiaro, e per quanto molti interpreti a noi vicini (si pensi ad esempio a Wolfgang Kersting) abbiano compiuto il lodevole tentativo di ricondurre la dottrina kantiana del diritto all’interno di una sistematica contrattualistica67, sul problema continuano a restare dei punti oscuri. Si potrebbe dire che quello kantiano costituisce un esempio di giusnaturalismo sui generis, che al diritto politico (cioè all’elemento che si esplica attraverso la teoria del patto, alla quale, d’altra parte, Kant pare voler restare saldamente legato) sovraordina una prospettiva di unità della morale, direttamente dipendente dal primato filosofico della ragione pratica: si tratta di un primato che finisce con l’estendere l’etica al diritto e ai di lei imperativi.
- 68 Si vedano le parole di Bobbio in alcuni interventi raccolti in Bobbio, 1996 b: 162, 172.
65Applicando una tale prospettiva al caso dell’istituzionalismo cosmopolitico, tra gli anni novanta e primi anni duemila Giuliano Marini oppose all’interpretazione contrattualistica che vedeva in Kant il teorico della confederazione una lettura che faceva del filosofo tedesco il teorico della repubblica federale mondiale. Volendo ritornare alla classificazione bobbiana, in questo caso non saremmo più all’interno della complessa figura del pacifismo democratico, ma all’interno di un vero e proprio pacifismo istituzionale, di tipo segnatamente «giuridico». Ma ai nostri fini il dato interessante non è tanto approfondire il pacato dibattito a distanza intercorso tra due maestri della filosofia politica italiana, quanto mettere in rilievo come, da prospettive filosofiche inevitabilmente destinate a restare separate, nelle interpretazioni del cosmopolitismo kantiano fornite da Bobbio e da Marini si celi proprio l’ingombrante presenza del nostro paradigma: e questo nonostante l’oggettivo avvicinamento del filosofo torinese, negli ultimi anni, a soluzioni istituzionali più vicine – come si è detto – al diritto cosmopolitico federalista (anche grazie all’irruzione nel dibattito teorico-politico di quegli anni del processo di unificazione europea)68. Per l’interpretazione di Marini il modello filosofico-politico moderno è poco rilevante, e infatti nei suoi scritti resta costantemente sullo sfondo; per Bobbio, al contrario, è determinante: ma dal punto di vista strettamente esegetico il fatto che il modello ci sia finisce col creare problemi a entrambi.
- 69 Kant, 1923 (AA 8): 370, 378. Tra i vari luoghi, resta fortemente suggestivo il richiamo a Mt (6, 33 (...)
66Soprattutto, all’interpretazione del Kant contrattualista e pacifista democratico di Bobbio rimane preclusa l’adesione della filosofia politica alla filosofia pratica (attraverso la trascendentalità del fondamento della legge morale), alla quale, tuttavia, lo scritto sulla pace perpetua fa continuamente riferimento69. Conferendo centralità al modello dell’ordine politico moderno, la connessione tra filosofia politica e sfondo deontologico della morale kantiana tende a collassare, perché, semplicemente, in quest’ultima la forza coercitiva esterna (in quanto elemento semplicemente materiale) non può trovare alcuna collocazione. Al contrario, nell’interpretazione di Marini resta problematico – perché così finì col rimanere allo stesso Kant – il modello istituzionale rilevante per la costruzione della pace, dovendo esso poggiare sul concetto di sovranità, che nella sua proiezione universalista – com’è l’ideale coltivato dal pensiero cosmopolitico – tende a riproporre il dilemma kelseniano già ricordato da Bobbio.
- 70 Queste, nei loro termini essenziali, sono le motivazioni critiche mosse da molti lettori realisti a (...)
67Grazie al notevole approfondimento dello studio dei testi intercorso negli ultimi decenni, oggi sappiamo bene come Kant stesso abbia finito per scontrarsi con questo problema quando ci dice che è la ragione pura (pratica) a voler la repubblica mondiale nella forma di uno «stato di popoli» (Völkerstaat), spingendo la domestic analogy ben oltre il semplice confederalismo interstatale – ovvero, nelle parole di Kant, la «confederazione di popoli» (Völkerbund). Tuttavia, per realizzare lo stato di popoli è necessario impiegare a pieno titolo, e senza riserve, lo strumento generatore dell’ordine politico, il contratto sociale, contemplandone tutti gli effetti. Se ciò è vero, quali pretese sovrastatuali potrà mai accampare un contratto che, ancora una volta, assume sopra di sé – e in forma notevolmente ampliata per quanto concerne l’estensione spaziale – tutto il peso del potere sovrano? Non resterebbe allora che constatare – e con buone ragioni – come il cosmopolitismo kantiano non vada affatto oltre la forma dello stato moderno, anzi finisca col riproporne la struttura in un grado maggiore70. Da parte propria, Marini avvertì la presenza di questo argomento, e infatti non mancò mai di ricordare come la repubblica mondiale – in quanto soluzione istituzionale antitetica al dispotismo mondiale – dovesse essere considerata una repubblica federale mondiale (con tutta la complessità che un tale riferimento comporta in termini di teoria istituzionalista). Nel suo ultimo libro si possono trovare alcuni spunti per un approfondimento anche di questa idea.
- 71 Uno spunto ancóra in Marini, 2007: 101.
- 72 AA 8: 352-353.
- 73 Tanto per Hobbes, quanto per Rousseau, il rappresentante della sovranità non può che essere uno. A (...)
68Un altro concetto che può essere messo a frutto per uno sviluppo di una lettura cosmopolitica del pensiero kantiano è quello di rappresentanza, così come viene trattato nel primo articolo definitivo dello scritto Per la pace perpetua. Se proviamo a svincolarlo dal tradizionale schema hobbesiano, che conduce alla monistica fictio rappresentativa immanente al modello, per orientarla verso un’originale idea di rappresentanza che sia al contempo rappresentanza politica (Representation) e divisione dei poteri (Gewaltenteilung), un tale concetto finisce per assumere un senso dichiaratamente anti-hobbesiano71. Secondo questo originale significato – la cui ricostruzione esegetica è senza dubbio ardua, perché Kant, nel giro di una pagina, tiene assieme le due differenti accezioni di rappresentanza: quella monista hobbesiana e quella parlamentare-liberale (che continueranno entrambe a svolgere una funzione nella sua visione politica)72 – il concetto di rappresentanza repubblicana assume un significato complesso: essa unisce la forma dell’ordine politico, il principio della divisione dei poteri e il parlamentarismo. In questo nuovo modo di pensare la rappresentanza, nell’idea kantiana di repubblica verrebbero allora a coesistere la critica di Montesquieu al governo dispotico e la legittimazione popolare rousseauiana, temperata peraltro dal sistema della delega parlamentare. Ma una tale coesistenza è esattamente ciò che il paradigma moderno tende ad escludere, perché ad esso è peculiare soprattutto la concezione monistica del potere quale delega di un imperium assoluto73.
- 74 Bobbio, 1999: 474.
- 75 AA 8: 299, 371, Kant, 1914 (AA 6): 318.
- 76 Scrive Kant: «nell’attuazione di quella idea [di una società civile secondo ragione n.d.r.] (nella (...)
- 77 AA 6: 322.
69Ancóra più alla radice c’è una seconda questione. Quella stessa forza che il modello hobbesiano ha tentato di razionalizzare ai fini della costituzione dell’ordine politico, e che Bobbio, seguendo in ciò la tradizione della Staatslehre moderna, tiene a distinguere dal concetto di «violenza personale»74, agli occhi di Kant non può essere mai davvero separato dalla cieca violenza. È su questo punto, posto in rilievo con lucidità da Max Weber, che le strade tra le due secolari tradizioni della teoria giuridica occidentale, diritto di natura e diritto positivo, divergono sensibilmente. Già Kant in un saggio del 1793 aveva messo in guardia sul fatto che ogni potere è costruito con mezzi intrinsecamente violenti, e ancora più chiaramente riprendono questa idea la Pace perpetua e la Dottrina del diritto75. Certamente, egli ritiene che il potere politico non possa essere mai contrastato ab origine76, ma che si debba operare per agevolarne la trasformazione in senso più razionale, che in questo contesto vuol dire soprattutto più ‘liberale’77.
70L’irriducibilità del concetto di politica a quello di ordine politico è il punto che separa le due interpretazioni, di Bobbio e di Marini, in modo piuttosto radicale. Pertanto, se si vuole dare voce al cosmopolitismo kantiano, è necessario chiedersi prima se andare oltre il sistema degli stati richieda maggiore o minore statualità, ovvero più o meno sovranità. Lo stesso processo del federalismo internazionale è totalmente vincolato a questa alternativa, che pone al centro il dilemma tra l’accentuazione o la diminuzione della coercizione.
- 78 Bobbio, 1985: 15. Ma anche in questo caso si veda pure la risposta a distanza di Giuliano Marini, i (...)
71Qui diviene dunque protagonista il tema posto al centro di ogni teoria realista, vale a dire la funzione della coercizione come strumento essenziale di ogni agire politico. Prendendo le parti di una teoria che, piuttosto che negarlo, si fa garante di una corretta applicazione dell’elemento originario e genetico del ‘politico’, la forza, il pensiero di Bobbio può essere ascritto al paradigma della filosofia politica moderna, della quale raccoglie l’eredità. Anche da ciò ha origine il proverbiale pessimismo bobbiano, che si avverte ancóra più distintamente di fronte ai problemi del diritto internazionale, e che diviene determinante davanti ai pericoli evocati dall’idea di uno stato mondiale78. È pur vero che, dal punto di vista kantiano, è sempre possibile chiedersi se, una volta raggiunta un’organizzazione federalistica del diritto internazionale, il pericolo di un dispotismo globale sia ancóra realmente sussistente. Ma per rispondere in modo esauriente a questa domanda è necessario spostare l’attenzione alle peculiarità filosofiche dell’istituzionalismo kantiano, che, come si è detto, restano sensibilmente diverse rispetto a quelle specificamente ‘politiche’ del modello giusnaturalistico, al quale Bobbio dà piena adesione. E Kant non pensava il federalismo – come facciamo oggi – nell’orizzonte di una teoria politica plasmata sull’eredità giuspositivistica, aderente al modello realistico, bensì sotto l’egida di un principio di diritto-morale. Per questa ragione, la sua speranza nella bontà degli esiti sorpassava il timore per gli effetti infausti di una di là da venire unificazione civile del genere umano.
- 79 Infatti, la costituzione di un dispotismo esteso a tutte le genti è descritta dal filosofo come una (...)
72Il linguaggio del filosofo è molto chiaro in proposito: repubblicanesimo significa estensione della libertà; dispotismo la sua contrazione. Come Bobbio aveva compreso benissimo, torna in questione la stretta connessione del progetto cosmopolitico kantiano con lo spirito dell’illuminismo. Un diritto internazionale che mettesse capo al dispotismo mondiale (ovvero, alla forma regiminis internationalis corrispondente alla kantiana «monarchia universale»), non potrebbe che essere incentrato sulla logica della potenza, ora divenuta ‘superpotenza’, e pertanto su una legalità propria di tempi non ancora rischiarati dal punto di vista morale79. Di contro, là dove dispotismo vuol dire monismo della sovranità (interna o internazionale), repubblicanesimo (di un popolo o mondiale) significa invece pluralismo e coralità nel mondo del diritto. Appare più facile credere alle parole di Kant se prendiamo in considerazione un importante evento della storia contemporanea come il processo di unificazione europea e pensiamo a come, allo stato attuale, cioè in tempi che – a torto o a ragione – il filosofo avrebbe definito aventi un certo grado di moralizzazione esterna, si spera sia piuttosto improbabile un ritorno allo strumento della guerra tra gli stati membri dell’Unione (nonostante il ritorno della guerra nel continente).
- 80 Sull’ipotesi di una Europa potenza globale basti qui ricordare lo sdegnato giudizio del filosofo su (...)
73Rimane però una differenza fondamentale: là dove Kant, che – occorre ricordarlo – pensava il cosmopolitismo come un processo riguardante tutti i popoli della terra, e scongiurava il pericolo di un riproporsi della logica di potenza perché considerava quella federalista una istituzione irenica in sé, in alcune teorie contemporanee il processo di unificazione regionale degli stati non esclude affatto il formarsi di nuove potenze costituite su base regionale80. Ma a questo punto la fonte di simili teorie non sarebbe più l’irenismo kantiano, bensì il tradizionale realismo politico originariamente posto alla base del paradigma della filosofia politica moderna. Di fronte all’imprevedibilità della storia, oggetto sempre di pronostici e mai di previsioni, al filosofo irenico non resta che riporre le proprie speranze nell’intensificazione e nella estensione del progresso morale alla legalità esterna.
74Il rapporto di Bobbio con l’istituzionalismo kantiano è un rapporto difficile. Riprendendo la sua stessa classificazione, possiamo concludere che Kant è stato il teorico di un pacifismo istituzionale e democratico che è anche, sotto un’altra prospettiva, un pacifismo morale (Bobbio avrebbe detto passivo e finalistico). Questo perché il valore del diritto non si slega mai, neppure per un attimo, dalla moralizzazione dei costumi, del cui progresso istituzioni giuridiche sempre più razionali sono destinate a segnare il passo. È vero invece che, essendo rimasto legato a una filosofia politica – si noti bene, non una teoria politica – lontana da quella del filosofo tedesco, Bobbio non s’intende mai fino in fondo con Kant, o almeno non intende seguirlo fino in fondo.
- 81 Bobbio lo ricorda esplicitamente: egli precisa che se è falso che le democrazie non fanno mai la gu (...)
- 82 AA 8: 346.
75Ci sono però problemi oggettivi che gli impediscono una piena adesione all’istituzionalismo kantiano: in primo luogo, la sua fedeltà alle obiezioni fondamentali che il realismo politico continua a opporre al deontologismo. Alcune di queste ripercorrono una via ampiamente battuta, altre sono meno frequentate. Tra le maggiori c’è la critica alla tesi generale del repubblicanesimo, ovvero il fatto che le repubbliche (oggi, democrazie) siano ordinamenti pacifici in sé. Com’è noto, la scienza politica conferma che se le democrazie non smettono di combattere guerre, tra i regimi democratici c’è però la tendenza a non farsi più la guerra tra loro81, un dato che in effetti ci fornisce l’indiretta conferma di quanto pensava Kant a proposito della necessità di un’affermazione preliminare di costituzioni repubblicane nei singoli stati nazionali affinché fosse possibile la loro ulteriore federazione sovranazionale nella repubblica mondiale. Ma l’estensione universale del repubblicanesimo al diritto interno in un mondo pluralista e globalizzato come quello attuale pone non pochi punti di riflessione, e non manca neppure di sollevare riserve quando si vuole imporre quella stessa estensione attraverso una esportazione coercitiva dei suoi princìpi democratici, una pratica che Kant aveva sempre apertamente escluso82.
76In conclusione, non è possibile negare che la posizione imposta dal paradigma della filosofia politica moderna evochi una propria rivendicazione normativa, ma essa resta inevitabilmente estranea all’accezione kantiana dell’istituzionalismo. Il moderno fatto del politico, con il suo ingombrate protagonista che è il potere, resiste al mutare dell’orizzonte della filosofia politica moderna; e l’unica idea di normatività alla quale il suo paradigma può aprirsi è quella tecnico-pragmatica. Nel concetto di normatività, invece, Kant continuava a vedere qualcosa di più: in essa riscontava la legge della ragione, che è anche legge di giustizia perché capace di universalizzare l’ideale della libertà esterna degli uomini, e non perché vantaggiosa per uno dei soggetti in gioco, sia esso finanche il popolo. L’idea di normatività fatta propria da Kant concilia – classicamente – la vita pratica con la vita aletica, rendendo il compito della filosofia morale un esercizio molto diverso da quello proprio dell’etica intramondana dell’uomo contemporaneo. Per quest’ultimo, infatti, il discorso morale solleva quesiti e vaglia ragioni differenti, opponendosi alla serena fiducia in una razionalità in grado di indicare il modo migliore d’agire. Così anche per i problemi del diritto e della politica: nella propria critica alla trascendentalità dell’ordine giuridico kantiano, Bobbio rimane legato al paradigma moderno di interpretare lo Stato; si tratta del modello a cui in occidente il pensiero politico è rimasto sostanzialmente fedele per più di quattro secoli; talvolta, lo ha fatto non negandone i problemi, e nell’ansia per qualcosa di nuovo.