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Guerre di civiltà, inciviltà della guerra

Discutendo con Laporta

Debating with Laporta
Giulio Itzcovich
p. 143-150

Abstract

It is possible to accept Laporta’s general approach to international law, which is inspired by legal cosmopolitanism as well as by political realism, without accepting the normative conclusions he reaches drawing on such an approach. I offer a few criticisms of Laporta’s essay. Firstly, the relatively recent attempt to outlaw war does not provide a secure foundation for international law, as maintained by Laporta. The international legal regulation of war is not only contingent, but also ineffective, contradictory and uncertain. Secondly, there is no need for a theoretical foundation of international law whatsoever: if a theory of law is unable to account for the legal nature of international law, this is a good is a reason for dismissing that theory instead of denying the existence of international law. Thirdly, and most importantly, no normative conclusion —and in particular no justification of humanitarian intervention— can ever be drawn from a theoretical foundation of international law: such a justification should rely on a variety of principled and pragmatic considerations that have no bearing on the legal status of international law.

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Testo integrale

1. Cosmopolitismo giuridico e realismo politico

  • 1 Bobbio, 2009: 333-350; vid. anche Bobbio, 1999: 812-824 per la distinzione fra pacifismo etico, pa (...)

1Il saggio di Laporta, Il pacifismo giuridico e la teoria del diritto internazionale appartiene a una corrente del pacifismo che, in continuità con Kelsen e Bobbio, concepisce l’impegno per la pace non solo come ideale del cuore, come legittima o doverosa aspirazione etica, ma anche come progetto politico: il progetto della creazione di istituzioni che consentano di realizzare l’ideale della pace, o quantomeno di provarci, disciplinando, fra le altre cose, il ricorso alla forza nella sfera internazionale. È ciò che Bobbio chiamava «pacifismo giuridico» e che, spiegava, è un pacifismo «attivo»1: a differenza del pacifismo ottocentesco, che vedeva nella guerra un fenomeno regressivo destinato a sparire spontaneamente, per effetto del progresso economico, politico o sociale, il pacifismo giuridico nasce dalle catastrofi del Novecento e non può più ignorare che la guerra è una possibilità del presente, un evento che può sempre ripetersi in mancanza di una azione volta a evitarla e a contrastarla. Per prevenire la guerra e limitarne gli effetti distruttivi, il pacifismo giuridico non si affida perciò alle leggi naturali dell’evoluzione sociale, ma alle leggi convenzionali del diritto, e affronta il problema della guerra anche sul piano politico, promuovendo la creazione di istituzioni capaci di far valere le ragioni della pace in situazioni di crisi internazionale.

2Inoltre, il saggio di Laporta condivide con Kelsen e Bobbio un certo modo «realistico» di intendere il pacifismo giuridico, che consiste nell’assumere che la questione della forza sia centrale e non debba essere esorcizzata. È da rifiutare una posizione che escluda il ricorso alla guerra nelle relazioni internazionali «senza se e senza ma». Per contro, secondo questa impostazione, il diritto internazionale deve disciplinare l’uso della forza stabilendo anche i casi in cui è legittimo e doveroso: ad esempio, per respingere un’aggressione, per ripristinare la legalità internazionale violata, per prevenire massicce violazioni dei diritti umani, ecc. Per limitare in modo efficace il ricorso alla guerra nella sfera internazionale, il diritto internazionale non può essere solo un insieme di trattati, sentenze e scritti dottrinali, ma deve anche prevedere la possibilità dell’esercizio della forza contro gli stati inadempienti; un esercizio della forza che può essere diretto o indiretto, perché può svolgersi anche mediante il ricorso agli apparati militari delle nazioni virtuose o «volenterose», disponibili a dare esecuzione al diritto internazionale. Il diritto internazionale non può accontentarsi di disciplinare la guerra, vietandola o limitandola, ma deve anche disporre della forza, per prevenire o per porre fine alle guerre.

3L’esercizio della forza è un elemento ineliminabile del diritto, sostiene Laporta: il diritto, potremmo dire, non è fatto solo dal giudice e dal legislatore, ma anche dal poliziotto. L’autorità che pone il diritto deve essere affiancata da una autorità che conserva il diritto, e non può esserci normazione senza coercizione. Concludere trattati internazionali serve a poco se, in mancanza di adempimento volontario (compliance), non si è in grado di reagire mediante esecuzione coattiva (enforcement).

  • 2 A questo proposito, Laporta aderisce alla ricostruzione del rapporto fra forza e diritto esposta d (...)

4Bisogna notare, in realtà, che Laporta rigetta la tesi di Austin e Bentham secondo cui la coercizione è un elemento essenziale del diritto in quanto mezzo di cui il diritto si avvale per essere efficace, cioè in quanto sanzione. D’accordo con Kelsen, Olivecrona e Bobbio, egli ritiene invece che la coercizione sia essenziale in quanto oggetto di disciplina giuridica: il diritto è tale perché regola l’uso della forza, non perché faccia ricorso alla forza per garantire la propria efficacia2. Tuttavia Laporta afferma anche che «Lo característico del derecho es que sus normas disponen quién, cómo y cuándo se puede recurrir al uso de la fuerza», e che «La construcción del futuro derecho internacional, como la de todo derecho, exige una justificación moral [...] de la administración de la fuerza. Sólo así no perderá su condición de derecho». Queste formulazioni mi sembrano sufficienti per ascrivere il saggio di Laporta a quella corrente di pacifismo giuridico che fa affidamento, oltre che sulla creazione di istituzioni internazionali e di regole sull’uso della forza, anche sulla creazione di un sistema di sicurezza collettiva a garanzia dell’ordine internazionale.

5Quindi, in sintesi, direi che l’ispirazione di fondo del saggio può essere restituita attraverso due tesi fondamentali: in primo luogo, il diritto internazionale deve essere uno degli strumenti di una politica pacifista; in secondo luogo, una politica pacifista, oltre a porsi il problema di stabilire le condizioni di legittimità dell’uso internazionale della forza, deve anche poter disporre, direttamente o indirettamente, dell’uso della forza. Non basta vietare la guerra, bisogna poter anche «scendere sul terreno», se necessario. Centralità della politica e del diritto, ma anche della forza, per un progetto pacifista internazionalista.

2. Sul ripudio della guerra come fondamento del diritto internazionale

6Il saggio non si risolve, tuttavia, nella sua ispirazione di fondo giuspacifista e realista. Laporta formula alcune tesi teoriche e alcune considerazioni normative che si lasciano discutere per se stesse, a prescindere cioè dal fatto che si condivida l’ispirazione in senso lato politica da cui muove l’autore.

7Una, in particolare, mi sembra centrale —è la tesi teorica fondamentale del saggio— e credo che meriti di essere discussa criticamente. Si tratta della tesi kelseniana e bobbiana secondo cui il diritto in generale, e il diritto internazionale in particolare, è «vero diritto» perché disciplina l’uso della forza: il diritto internazionale, con le parole di Laporta, oggi «ha realizado plenamente su condición jurídica» perché «ha asumido como contenido organizar ese quién, cómo y con qué límites puede la fuerza ser usada». La premessa teorico-generale è che «el derecho no es más que una práctica normativa social que consiste en detraer la violencia de las interacciones humanas y regular su uso». Posta questa premessa, Laporta conclude che il diritto internazionale ha ritrovato «su condición jurídica más profunda e indiscutible» quando, con la conclusione del Patto Briand-Kellog e la nascita delle Nazioni Unite, ha incluso nel suo contenuto «el uso de la fuerza, y en primer lugar, naturalmente, la regulación de apelación a la guerra».

8Mi sembra che queste affermazioni si prestino a varie critiche. Anzitutto, è dubbio che il diritto internazionale abbia trovato la sua fondazione «más profunda e indiscutible» nel divieto di ricorso alla guerra nelle relazioni internazionali. Dopotutto, la norma che vieta il ricorso alla guerra è, in primo luogo, una norma positiva, come tale contingente —è possibile immaginare un diritto internazionale che non la contenga— e in secondo luogo è una norma scarsamente efficace —verrebbe da dire, oggi sempre più inefficace, per effetto della crisi del sistema di sicurezza collettivo delle Nazioni Unite— perciò inidonea a fornire una «indiscutible» fondazione alla giuridicità del diritto internazionale.

  • 3 Schmitt, 1991: 163.

9Per quanto riguarda il primo punto, ricordo che per molto tempo il diritto internazionale non ha preteso di disciplinare il ricorso alla guerra. Lo ius in bello, cioè il diritto bellico in senso stretto, o diritto internazionale umanitario, volto a disciplinare lo svolgimento delle operazioni belliche, nacque con la prima Convenzione di Ginevra del 1864 per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra e ricevette un importante ampliamento con le Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907, seguite dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. Prima di allora la disciplina era contenuta in regolamenti militari, cioè in atti di diritto pubblico interno, come il celebre Codice Lieber del 1863, o risultava dalla generale «messa in forma» della guerra avvenuta nel corso del Settecento, secondo la nota tesi di Carl Schmitt3, e quindi dipendeva da regole di natura consuetudinaria o da regole scritte unilateralmente adottate dagli stati.

  • 4 Per riferimenti, vid. Mannoni, 1999: 13 ss.

10D’altra parte, sembrerebbe che per Laporta «si queremos que el derecho internacional sea en efecto derecho», allora esso non potrà limitarsi a disciplinare il comportamento degli stati nello svolgimento della guerra, ma dovrà anche stabilire le condizioni di legittimità della guerra, dovrà cioè disciplinare lo ius ad bellum, il diritto di muovere guerra. Tuttavia, come ricorda lo stesso Laporta, la pretesa del diritto internazionale di stabilire le condizioni di legittimità della guerra nasce con il Patto Briand-Kellog del 1928. Prima del Patto c’erano solo le speculazioni di teologi come Agostino, Tommaso, Francisco de Vitoria e gli altri esponenti della Scuola di Salamanca, o di filosofi e giuristi come Ugo Grozio ed Emer de Vattel: una produzione letteraria di sicuro interesse per gli storici e i filosofi del diritto e della politica, ma che solo con grandi cautele è utilizzabile come descrizione del diritto internazionale all’epoca vigente. Ciò fu generalmente avvertito dai giuristi che nell’Ottocento iniziarono ad applicare la distinzione fra «diritto come è» e «diritto come deve essere», iniziarono cioè a sviluppare una scuola positivistica di diritto internazionale4. Questi giuristi non potevano non notare che gli stati non si sentivano vincolati dalle teorie giusnaturaliste non solo perché non le rispettavano nei fatti, ma anche perché non le facevano valere di diritto, cioè non si richiamavano ad esse, dimostrando così, nei fatti e a parole, di ritenere che il potere di muovere guerra fosse un attributo della sovranità.

  • 5 Vid., anche per riferimenti alla letteratura rilevante, Dal Lago, 2005: 16.
  • 6 Per la critica a questi progetti cosmopolitici, vid. Zolo, 2002.

11Comunque sia, è un fatto che il diritto internazionale incominci a disciplinare lo ius ad bellum solo dopo la prima guerra mondiale, con il patto Briand-Kellog del 1928. Forse non è casuale che Laporta si richiami soprattutto alla Carta delle Nazioni Unite perché, come è noto, dopo appena undici anni dalla conclusione del Patto le parti contraenti (Germania, Francia, Regno Unito, cui si aggiunsero nel 1941 gli Stati Uniti) entrarono in guerra —sarebbe quindi difficile, oggi, trovare la garanzia della giuridicità del diritto internazionale proprio nel Patto Briand-Kellog. Ma, d’altra parte, bisogna ammettere che anche il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite ha dimostrato una limitata capacità di prevenzione e contenimento dei conflitti. Si calcola che il numero di vittime causate dai conflitti successivi al 1945 sia superiore a quello della prima guerra mondiale e si aggiri intorno ai trenta milioni5. Nell’epoca della guerra fredda sono da ricordare, ad esempio, le guerre di Corea, Vietnam, Afghanistan, le guerre in Indocina e nel corno d’Africa, il conflitto arabo-israeliano, le guerre India-Pakistan e Iran-Iraq, per non dire delle sanguinose guerre civili, connesse alla guerra fredda, in Indonesia e Angola. Nel 1990-1991 la Guerra del Golfo, qualificata da molti come una operazione di «polizia internazionale» per il ripristino della legalità, alimentò le speranze cosmopolitiche di quanti vollero vedere nelle Nazioni Unite l’istituzione capace di gestire in modo concertato, tendenzialmente pacifico e giuridicamente regolato, il nuovo ordine mondiale nato dalla fine della guerra fredda6. E tuttavia gli anni seguenti, a partire dall’intervento in Kosovo e dall’invasione dell’Afghanistan e dell’Iraq, conobbero una serie ininterrotta di violazioni della Carta delle Nazioni Unite tale da rendere il principio del ripudio della guerra di cui alla Carta non solo inefficace, ma forse anche —si potrebbe sostenere provocatoriamente— «invalido», inesistente perché abrogato.

  • 7 Nei casi di legittima difesa individuale o collettiva (art. 51) e di autorizzazione del Consiglio (...)
  • 8 Sulle instant customs vid., per riferimenti bibliografici e una riflessione teorica, Koskenniemi, (...)

12Infatti, in diritto internazionale la consuetudine —e quindi anche la desuetudine— è fonte del diritto, e quindi è difficile distinguere in modo netto fra invalidità e inefficacia. Potrebbe perciò sostenersi che il divieto di fare ricorso alla minaccia e all’uso della forza di cui all’art. 2 § 4 Carta ONU, per effetto della generale inosservanza da parte degli stati, sia oggi venuto meno come divieto assoluto e inderogabile, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla Carta7. Non a caso le recenti violazioni della Carta e le relative giustificazioni (intervento «umanitario» in Kosovo, teoria della «responsabilità di proteggere», dottrina Bush della guerra preventiva) sono state interpretate da parte della dottrina internazionalistica come segnali di una tendenza evolutiva del diritto internazionale attuale, quando non addirittura come formazione di una «consuetudine istantanea» in diritto internazionale8. A ciò si aggiunga il fatto che i Trattati europei, come modificati dal Trattato di Lisbona, prevedono la possibilità di missioni militari per la lotta al terrorismo, oltreché per una varietà di altri scopi fra cui la prevenzione dei conflitti, il mantenimento della pace e le operazioni di disarmo (art. 43 TUE e art. 222 TFUE). I Trattati fanno salvi gli obblighi di cui alla Carta ONU, ma fanno salvi altresì gli obblighi derivanti dal Trattato NATO.

13Insomma, il punto è chiaro: la disciplina internazionalistica della guerra non solo è contingente ed inefficace, ma è anche contraddittoria e incerta. È bensì vero che, in qualche modo, il diritto internazionale odierno pretende di disciplinare l’uso della forza: ma è discutibile l’affermazione di Laporta secondo cui una disciplina così recente, largamente inefficace, continuamente rimodellata dalla prassi internazionale e controversa nel suo contenuto essenziale, costituisca oggi la fondazione «más profunda e indiscutible» della giuridicità del diritto internazionale.

3. Sulla necessità di una fondazione del diritto internazionale e sulle sue conseguenze

14È poi possibile muovere un secondo ordine di critiche al saggio di Laporta, che introdurrei con queste domande: siamo davvero sicuri di avere bisogno di una fondazione della giuridicità del diritto internazionale? Per quali ragioni oggi ci poniamo questo problema?

  • 9 Romano, 1946: 52: «per ogni definizione del diritto la pietra di paragone è specialmente data dal (...)

15Osservo, anzitutto, che nessuno dubita più della natura giuridica del diritto internazionale. Il numero di trattati attualmente in vigore è pressoché incalcolabile e in continuo aumento. Nella generalità dei casi, i trattati sono effettivamente applicati sia dai giudici internazionali, sia dai giudici nazionali, sono regolarmente recepiti e implementati dagli apparati statali, e condizionano in modo efficace l’attività dei governi. Presso qualsiasi corso di studi in giurisprudenza il diritto internazionale è materia obbligatoria di insegnamento e non c’è disciplina di diritto positivo —nemmeno il diritto penale, il diritto processuale e il diritto amministrativo— in cui non assumano rilevanza norme e istituti di origine internazionale. Gli stati sentono l’esigenza di richiamarsi al diritto internazionale per giustificare le proprie azioni e per criticare quelle altrui, e spesso il diritto internazionale è invocato anche nel dibattito pubblico generale. Che il diritto internazionale sia diritto è così ovvio che, come scriveva quasi cent’anni fa Santi Romano, la questione del rapporto fra teoria del diritto e diritto internazionale merita di essere capovolta rispetto all’impostazione tradizionale (impostazione che appartiene ancora, direi, al saggio di Laporta): non si tratta di fondare la giuridicità del diritto internazionale su un qualche concetto di diritto teoricamente informato (per Laporta, «una práctica normativa social que consiste en detraer la violencia de las interacciones humanas y regular su uso»), quanto piuttosto di valutare la sensatezza del concetto di diritto elaborato in sede di teoria generale in base alla sua capacità di dare conto della natura giuridica del diritto internazionale9.

16Una cosa comunque dovrebbe essere chiara e condivisa da tutti. La questione della giuridicità del diritto internazionale è di per sé priva di conseguenze normative sulla questione di quali siano le fonti del diritto internazionale, di quale sia il contenuto del diritto internazionale e di quale sia la sua forza obbligatoria. È evidente, infatti, che se anche il diritto internazionale non fosse «vero diritto» in base al concetto di diritto da noi formulato in sede teorico-generale, ciò di per sé non offrirebbe alcuna risposta alla questione di quali siano le fonti di questo pseudo-diritto e di quali norme appartengano ad esso, né risponderebbe alla questione della sua forza obbligatoria. E, per converso, se anche il diritto internazione fosse «vero diritto» in base al concetto di diritto da noi preferito, questo genere di questioni giuridiche e morali relative alle fonti del diritto internazionale, al suo contenuto e alla sua forza obbligatoria, resterebbero del tutto impregiudicate.

17Lascerei aperto il problema se la riflessione teorica sulla giuridicità del diritto internazionale non si risolva in una questione nominalistica, di etichette e definizioni stipulative, oppure sia capace di apportare un genuino contributo conoscitivo alla scienza giuridica: sia come sia, la speculazione teorica è neutrale dal punto di vista normativo, a meno che non sia integrata da considerazioni ulteriori che però, in tal caso, meritano di essere esplicitate e di essere discusse per il loro merito.

18Ora, ci sono alcune affermazioni nel saggio di Laporta che possono essere interpretate —o fraintese, se la mia lettura è sbagliata— come indice del passaggio da una speculazione teorica in linea di principio inerte sul piano normativo, a una presa di posizione etica su un insieme di questioni del tutto diverse.

19È possibile leggere, nel saggio di Laporta, in primo luogo una valutazione positiva degli sviluppi recenti del diritto internazionale, l’idea di un progresso del diritto internazionale, l’apprezzamento per il fatto che il diritto internazionale abbia finalmente assunto l’uso della forza come oggetto di regolazione giuridica: «la guerra», scrive Laporta, «debe ser también contenido de aquellas normas que quieran merecer la condición de derecho», e infatti con la creazione delle Nazioni Unite ha avuto inizio «la gran construcción de ese derecho»:

el derecho internacional actual me parece que prefigura bastante el tránsito desde una situación en que sólo rigen los mencionados principios de justicia reciprocativa: represalias y defensa como única justificación de la fuerza, a una situación en la que el derecho internacional ha asumido como contenido organizar ese quién, cómo y con qué límites puede la fuerza ser usada. Visto desde esta perspectiva, el derecho internacional ha realizado plenamente su condición jurídica.

20In secondo luogo, affinché questo progresso continui e si realizzi il progetto del pacifismo giuridico, può sembrare che sia necessario che si ampli l’ambito delle situazioni che giustificano l’uso della forza internazionale. Secondo Laporta, «[a]unque se conciba el derecho como un orden de regulación del uso de la fuerza, ello no significa que los contenidos de sus normas hayan de ser única y exclusivamente las acciones violentas de los seres humanos»; il diritto internazionale non deve limitarsi a prevenire i comportamenti che mettono in pericolo la pace internazionale, secondo il vecchio modello dello «Stato-guardiano», ma può porsi —e per Laporta è forse desiderabile che si ponga— compiti regolativi più ambiziosi.

21Infine, Laporta si esprime in modo esplicito a favore di un ampliamento della dottrina dell’intervento umanitario. Pur non nascondendo i rischi insiti in questo sviluppo («La intervención humanitaria armada [...] está, y se es bien consciente de ello, rodeado de problemas teóricos y prácticos»), egli aderisce alla proposta di una «intervención ampliada» perché ritiene che «[l]a noción de soberanía no puede ser ya un obstáculo para evitar atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos»:

El paso de la mera no intervención, de la simple prohibición del uso de la fuerza entre los Estados, salvo en casos de legítima defensa, al uso de la fuerza para garantizar los derechos individuales dentro de un Estado es, desde el punto de vista del derecho internacional, un paso de gigante.

22Non è questa la sede per affrontare una discussione sull’opportunità di favorire o contrastare questi sviluppi. Mi limito ad osservare che un problema non aggirabile è rilevato, seppure implicitamente, dallo stesso Laporta, laddove afferma che «los mecanismos de uso de la fuerza pueden estar muy descentralizados en una sociedad internacional coherente, de forma tal que sean las mismas instituciones de cada uno de los Estados las que apliquen las normas del derecho internacional». Il problema è se la società internazionale sia oggi abbastanza «coherente» o non sia invece, come è sempre stata, tendenzialmente anarchica o divisa in blocchi ed egemonie concorrenti. In mancanza di un alto grado di coerenza (cioè di integrazione politica), la moltiplicazione degli strumenti che legittimano il ricorso unilaterale alla forza equivarrebbe alla moltiplicazione delle occasioni in cui gli stati pretendono di usare la forza legittimamente. Il progetto del pacifismo giuridico potrebbe essere messo in pericolo, anziché favorito, da questi sviluppi.

  • 10 Kelsen, 1931: 239.

23Ma il punto su cui vorrei soprattutto richiamare l’attenzione è che questi sviluppi meritano di essere discussi a partire da una gran varietà di considerazioni di principio e pragmatiche (il valore dei diritti umani e della sovranità dello stato, dell’universalismo dei diritti e del pluralismo delle culture, gli effetti attesi sull’ordine internazionale, di sua integrazione o destabilizzazione, ecc.); ma fra queste considerazioni non può esserci —credo— il fatto che, per essere «vero diritto», il diritto internazionale debba regolare l’uso della forza, e che il progresso del diritto internazionale dipenda dalla sua capacità di moltiplicare le situazioni in cui una violazione del diritto internazionale giustifica il ricorso, in forma diretta o indiretta, all’uso della forza. Non sono certo che questa argomentazione possa essere letta nel saggio di Laporta; ma se così fosse, mi sembra che si tratterebbe di un caso paradigmatico di Begriffsjurisprudenz: del tentativo, cioè, di dedurre conseguenze normative dalla ipostatizzazione di un concetto teorico-generale10.

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Bibliografia

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Zolo, D. (2002). Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Milano, Feltrinelli.

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Note

1 Bobbio, 2009: 333-350; vid. anche Bobbio, 1999: 812-824 per la distinzione fra pacifismo etico, pacifismo istituzionale e pacifismo strumentale.

2 A questo proposito, Laporta aderisce alla ricostruzione del rapporto fra forza e diritto esposta da Bobbio, 2012: 101-118; e per una impostazione simile richiama il recente libro di Schauer, 2015.

3 Schmitt, 1991: 163.

4 Per riferimenti, vid. Mannoni, 1999: 13 ss.

5 Vid., anche per riferimenti alla letteratura rilevante, Dal Lago, 2005: 16.

6 Per la critica a questi progetti cosmopolitici, vid. Zolo, 2002.

7 Nei casi di legittima difesa individuale o collettiva (art. 51) e di autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ex art. 42.

8 Sulle instant customs vid., per riferimenti bibliografici e una riflessione teorica, Koskenniemi, 2005: 422, 451-452. Vid. ad es. Cassese, 1999: 23-30, 35 (l’intervento in Kosovo, ancorché in violazione del diritto internazionale, «è parzialmente giustificato da alcune tendenze contemporanee della comunità internazionale»); Cassese, 2001: 997 (a proposito della risposta all’attentato dell’11 Settembre, «I shall leave here in abeyance the question of whether one can speak of “instant custom”»).

9 Romano, 1946: 52: «per ogni definizione del diritto la pietra di paragone è specialmente data dal c. d. problema del diritto internazionale [...] È per noi infatti un postulato, che si debbano senz’altro ritenere erronee o incomplete quelle definizioni, partendo dalle quali si giunge a negare il diritto internazionale».

10 Kelsen, 1931: 239.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Giulio Itzcovich, «Discutendo con Laporta»Teoria politica, 6 | 2016, 143-150.

Notizia bibliografica digitale

Giulio Itzcovich, «Discutendo con Laporta»Teoria politica [Online], 6 | 2016, online dal 26 maggio 2020, consultato il 09 giugno 2026. URL: http://journals.openedition.org/tp/642

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Autore

Giulio Itzcovich

Università di Brescia, giulio.itzcovich@unibs.it.

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